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SCHEDA INFORMATIVA SULLA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI TARTUFI

Legge/regolamento di riferimento
Legge Regione Campania n. 13 del 20 giugno 2006 e Regolamento di Attuazione D.G.R.C. n. 22 del 19 gennaio 2007.
Disciplina della raccolta
La raccolta dei tartufi è  libera nei boschi naturali e nei terreni non coltivati.
Nelle aree con  rimboschimenti in atto  è consentita la raccolta dopo otto anni dalla data dell’inizio  rimboschimento.
Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce tartufi.
Per tartufaia controllata si intende la tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene.
Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo con piante tartufigene e sottoposto ad appropriate cure colturali.
Riconoscimento delle tartufaie
La Provincia, su richiesta di coloro che ne hanno titolo, rilascia l’attestazione di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate, a seguito del parere della competente Commissione Tecnica Provinciale per la tutela del tartufo. Il riconoscimento delle tartufaie controllate ha validità quinquennale ed è rinnovabile, previo parere da parte della Commissione.
I soggetti che ne hanno titolo, interessati al riconoscimento delle tartufaie, presentano istanza alla Provincia competente per territorio. Il richiedente, oltre ad indicare le proprie generalità, allega all’istanza un progetto esecutivo contenente la seguente documentazione:

  • Per le tartufaie controllate:
  • documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla

conduzione del terreno;

  • planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale viene richiesto il

riconoscimento;

  • copia conforme dell’estratto di mappa e partita delle particelle d’intervento;
  • relazione tecnica che descrive le caratteristiche agronomiche dei terreni da qualificare

come tartufaie controllate, dei soprassuoli e delle aree confinanti;

  • piano colturale di miglioramento e conservazione della tartufaia;
  • certificazione di micorrizazione delle piante utilizzate per l’incremento boschivo;
  • impegno al rispetto dell’attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali

prescrizioni imposte in sede istruttoria.

  • Per le tartufaie coltivate:
  • documentazione comprovante il titolo di proprietà od altro diritto di legittimazione alla

conduzione del terreno;

  • planimetria particellare che individua con esattezza l'area per la quale viene richiesto il

riconoscimento ed altri elaborati grafici relativi alla tartufaia da realizzare;

  • copia conforme dell’estratto di mappa e partita delle particelle d’intervento;
  • relazione tecnica conforme ai criteri ed alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della L.R. n. 13/2006;
  • piano colturale di coltivazione della tartufaia di cui all’articolo 4 della L.R. n. 13/2006;
  • certificazione di micorrizazione delle piante utilizzate per l’impianto della tartufaia;
  • dichiarazione dalla quale risulta se ha beneficiato di aiuti, a qualsiasi titolo, per gli

investimenti eventualmente già realizzati;

  • impegno al rispetto dell’attuazione di quanto contenuto nel progetto e delle eventuali

prescrizioni imposte in sede istruttoria.

Gli elaborati tecnici da allegare alle istanze devono essere redatti e firmati da un professionista abilitato.

Ambiti di raccolta dei tartufi

Le zone geografiche di raccolta dei tartufi  sono coincidenti con i limiti amministrativi delle seguenti Comunità Montane della Campania: Monte Santa Croce, Matese, Monte Maggiore, Titerno, Alto Tammaro, Fortore, Taburno, Partenio, Vallo di Lauro e Baianese, Terminio-Cervialto, Serinese-Solofrana, Alta Irpinia, Montedonico-Tribucco, Monti Picentini, Alto e Medio Sele, Alburni, Tanagro, Vallo di Diano, Calore Salernitano, Gelbison-Cervati. Ai Comuni ricadenti in tali
Comunità Montane sono aggiunti: i comuni di Sessa Aurunca, Cellole, Castelvolturno, Capua,
Castelmorrone, Caserta, Capua, Maddaloni e Valle di Maddaloni in provincia di Caserta, i comuni
di Arpaise, Apollosa, Ceppaloni e S. Leucio del Sannio in provincia di Benevento, il comune di
Pontecagnano in provincia di Salerno.

Modalità di ricerca e di raccolta

  • La ricerca e la raccolta dei tartufi sono effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
  • La ricerca dei tartufi è effettuata solo con l’ausilio del cane a ciò addestrato. Ogni raccoglitore, detto anche cercatore, non può utilizzare contemporaneamente più di due cani e un cucciolo di età non superiore a dieci mesi.
  • Per la raccolta dei tartufi è impiegato esclusivamente il vanghetto con l’ausilio eventuale per lo scavo tra le pietre di piccole zappe.
  • Lo scavo della buca nel terreno è effettuato solo dopo la localizzazione del tartufo da parte del cane ed è limitato al punto in cui il cane lo ha iniziato. Le buche aperte per l’estrazione dei tartufi sono subito riempite con la stessa terra rimossa.
  • La raccolta giornaliera individuale complessiva è consentita entro il limite massimo di 2 chilogrammi.

 

 

Calendario ed orario di ricerca e raccolta

La ricerca e la raccolta dei tartufi è consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto ed è limitata ai periodi dell’anno stabiliti dal calendario di raccolta.
Il calendario di raccolta dei tartufi in Campania è il seguente:
a) Tuber mesentericum Vitt. (Tartufo nero di Bagnoli Irpino): dal 1° settembre al 15 aprile;
b) Tuber magnatum Pico (Tartufo bianco pregiato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
c) Tuber aestivum Vitt. (Tartufo estivo o scorzone): dal 1° maggio al 30 novembre;
d) Tuber uncinatum Chatin (Tartufo uncinato): dal 1° ottobre al 31 dicembre;
e) Tuber borchii Vitt. o T. albidum Pico (Tartufo bianchetto o marzuolo): dal 1° gennaio al 30
aprile;
f) Tuber melanosporum Vitt. (Tartufo nero di Norcia): dal 15 novembre al 15 marzo;
g) Tuber macrosporum Vitt. (Tartufo nero liscio): dal 1° settembre al 31 dicembre;
h) Tuber brumale Vitt. (Tartufo nero d’inverno): dal 1° gennaio al 15 marzo;
i) Tuber brumale var. moschatum De Ferry (Tartufo moscato): dal 1° novembre al 15 marzo.

Tesserino per l’autorizzazione alla raccolta

1. L’autorizzazione alla raccolta dei tartufi è documentata dal possesso, da parte dei cercatori, del tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi, conseguibile a seguito di superamento dell’esame di idoneità e del versamento della tassa di concessione regionale.
2. Il tesserino di idoneità alla ricerca e raccolta dei tartufi  è rilasciato dalla Provincia ed ha validità sull’intero territorio nazionale.
3. Per sostenere l’esame di idoneità gli interessati presentano domanda in carta semplice, con l’indicazione delle proprie generalità, agli uffici preposti della Provincia. A seguito del superamento dell’esame di idoneità, per ottenere il rilascio del tesserino, l’interessato farà pervenire agli stessi uffici: n. 2 foto recenti formato tessera, la fotocopia di valido documento di identità, una marca da bollo da € 14,62 e la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.
4. Il pagamento della tassa di concessione regionale per il rilascio del tesserino va effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181, intestato a “Regione Campania –
Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale: “Rilascio tesserino per la raccolta dei tartufi”.
5. L’importo della tassa di concessione per il rilascio è fissato in euro 185,92.
7. Il tesserino è vidimato annualmente, a partire dall’anno solare successivo al rilascio, dalla Provincia. La richiesta di vidimazione è accompagnata dalla ricevuta di versamento alla tesoreria regionale della tassa di concessione regionale annuale, che deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell’anno solare a cui si riferisce.
8. Il pagamento della tassa di concessione regionale per la vidimazione annuale del tesserino va effettuato mediante versamento sul conto corrente postale n. 21965181 intestato a: “Regione Campania – Servizio Tesoreria Napoli”, indicando nella causale “Vidimazione annuale tesserino
per la raccolta dei tartufi”.
9. L’importo per la vidimazione annuale del tesserino è fissato in euro 92,96.
10. La mancata vidimazione annuale del tesserino determina la cessazione della validità del tesserino stesso per l’anno, con conseguente inidoneità del titolare alla raccolta del tartufo.
11. La Provincia, nel vidimare il tesserino, prima della riconsegna al titolare, vi annota le violazioni
alle norme in vigore accertate con provvedimento definitivo.
12. I soggetti in possesso di autorizzazione alla raccolta dei tartufi rilasciata da altra Regione o
Provincia non campana possono chiedere alla Provincia campana di residenza anagrafica il rilascio di un nuovo tesserino, senza ulteriore esame di idoneità.

 

DIVIETI

1. Sono vietati:
a) la ricerca e la raccolta in periodi ed in orari difformi da quelli previsti nel calendario di raccolta;
b) la ricerca e la raccolta senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o senza gli attrezzi consentiti;
c) la ricerca e la raccolta senza il tesserino;
d) la raccolta dei tartufi immaturi od avariati;
e) la ricerca e la raccolta nelle aree riservate da parte di raccoglitori non aventi diritto;
f) la ricerca e la raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione da parte dei competenti uffici della Giunta regionale;
g) l’apertura di buche nel terreno in soprannumero e la non riempitura delle buche aperte nella raccolta;
h) il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
i) la raccolta, il consumo ed il commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle ammesse;
l) la vendita abusiva o comunque senza documento di provenienza ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
m) il commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

SANZIONI

Per le violazioni alla L. R. n. 13/2006 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. ricerca e raccolta dei tartufi senza l’ausilio del cane a tal fine addestrato o con un numero di cani maggiore di quello previsto;
2. scavo delle buche nel terreno con attrezzi diversi da quelli consentiti;
3. scavo di buche in soprannumero o non riempitura delle buche aperte per la raccolta;
4. raccolta di tartufi nelle aree rimboschite, purché adeguatamente tabellate, per un periodo di 8 anni da quello del rimboschimento;
5. raccolta di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle ammesse;
b) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti in eccedenza al quantitativo ammesso;
c) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. ricerca e raccolta senza l’autorizzazione prescritta, sempre che non se ne dimostri il possesso e la regolarità, esibendola nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di contestazione dell’infrazione, all’autorità cui appartiene l’agente verbalizzante;
2. ricerca e raccolta nei periodi e negli orari di divieto;
3. raccolta di tartufi immaturi o avariati;
4. ricerca e raccolta nei terreni di demanio regionale senza preventiva autorizzazione;
5. ricerca dei tartufi con ogni cane in più ammesso;
d) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 200,00 ad euro 700,00 per ogni chilogrammo di tartufi raccolti abusivamente nelle tartufaie controllate e coltivate riconosciute, riservate e tabellate, anche consorziali;
e) pagamento di una sanzione pecuniaria da euro 300,00 ad euro 1.000,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
1. commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;
2. commercio da freschi di tartufi appartenenti a specie diverse da quelle previste;
3. vendita abusiva ai mercati pubblici di tartufi freschi e conservati;
4. commercio di tartufi conservati senza l’osservanza delle norme prescritte, salvo il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

2. Per tutti i casi di violazione alle norme, è prevista la confisca dei tartufi, fatta salva la facoltà del trasgressore di dimostrare, entro due ore dalla contestazione dell’infrazione, la legittimità della provenienza. Trascorso tale termine, si procede alla distruzione del prodotto e copia dell’apposito verbale è rilasciata al contravvenzionato.
4. Le violazioni accertate con provvedimento definitivo sono annotate nel tesserino.

 

Fonte: http://www.provincia.napoli.it/Micro_Siti/Agricoltura/REPOSITORY/DOCUMENTI/Forestazione/SCHEDA_INFORMATIVA_SU_NORMATIVA_REGIONALE_TARTUFI.doc

Sito web da visitare: http://www.provincia.napoli.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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