Corso di formazione per amministratori comunali

Corso di formazione per amministratori comunali

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Corso di formazione per amministratori comunali

NOZIONI GENERALI

TITOLO I – IL DIRITTO AMMINISTRATIVO

CAPO I - L’EVOLUZIONE DELL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Le prime norme che hanno iniziato a disciplinare l’attività dei Comuni, risalgono al 1859, allorquando il Regno di Sardegna in data 23 ottobre, approvò il cosi detto decreto Rattazzi, così denominato dal nome del suo proponente Urbano Rattazzi.

Tale decreto stabilì che tutti i Comuni dovevano essere organizzati allo stesso modo indipendentemente dalla grandezza demografica; l’unica distinzione era rappresentata dal numero dei consiglieri e degli assessori, che era proporzionata l’ampiezza del Comune, e la possibilità di usufruire del titolo di “città” che veniva riservato solo ad alcuni Comuni.

Il 20 marzo del 1865 venne promulgato il decreto n. 2248 che costituisce la prima vera legge comunale e provinciale del Regno D’Italia.

In questa legge sono contenuti i seguenti principi:

1. Gli unici enti locali riconosciuti sono i Comuni e le Province, non si parla ancora di Regioni;

2. Le funzioni dei Comuni e delle Province si esprimono attraverso le spese obbligatorie e le spese facoltative, vale a dire quelle legate o meno al perseguimento di fini previsti dalle leggi ;

3. Fondamentale è la figura del Prefetto, che preside la Deputazione Provinciale e soprattutto esercita il controllo sugli atti degli enti locali.Inoltre poteva partecipare ai consigli comunali e aveva un ruolo decisivo nello scioglimento dei consigli comunali e provinciali.


CAPO II - L’EVOLUZIONE DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Dopo la Legge del 1865 l’ordinamento dei Comuni e delle Province subisce una profonda modifica con il Regio Decreto del 12 febbraio 1911 n. 297 “Regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale” e con il Regio Decreto 4 febbraio 1915 n. 148 “Testo unico della legge comunale e provinciale”.
Quest’ultimo T.U. con le modifiche poi apportate con il Regi Decreto 3 marzo 1934 n. 383, è rimasto in vigore fino al 1990.

Dal 1990 inizia un processo di grande innovazione per gli enti locali, portato da una serie di importantissime leggi che costituiscono i capisaldi del rinnovamento amministrativo in Italia.

Tali leggi sono:
• la Legge 8 giugno 1990 n. 142 “Ordinamento delle autonomie locali”che ridisciplina, per la prima volta dalla proclamazione dello stato repubblicano, l’attività dei Comuni e delle Province, prevedendo, per la prima volta, la possibilità di dotarsi di un proprio Statuto;

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che introduce una serie di novità in materia di accesso agli atti, di partecipazione dei cittadini agli atti della Pubblica Amministrazione, e soprattutto di semplificazione come l’istituto della “Conferenza dei Servizi” e l’istituto del “silenzio- assenso”;

• la Legge 25 marzo 1993 n. 81 “Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia,del consiglio comunale e del consiglio provinciale.” che introduce per la prima volta, l’elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia;

• il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 “Ordinamento sulla finanza e sulla contabilità degli enti locali”;

• la Legge 15 marzo 1997 n. 59 e la Legge 15 maggio 1997 n. 127 cosiddette leggi “Bassanini” dal nome del Ministro che le propose, hanno poi sancito il conferimento di funzioni statali a Regioni, Province e Comuni in base al principio secondo il quale la generalità delle funzioni amministrative attribuita agli enti locali con la sola eccezione di quelle che devono essere necessariamente esercitate a livello regionale. Ma la novità più importante introdotta dalle leggi Bassanini, è la

suddivisione del potere politico dall’ attività amministrativa e quindi la istituzione dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio;

 

• La Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 “Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l'autonomia statutaria delle regioni" che introdusse l’elezione diretta del Presidente della Regione.

• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”il quale pur con l’intento di raccogliere in un unico testo unico “tutte” o quasi , le norme che regolano l’attività degli enti locali, ha apportato una serie di importanti innovazioni nel settore di cui si dirà più avanti;
• La Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ha riformato il titolo V della Costituzione modificando notevolmente il regime delle autonomie locali, quale risultava dalla Costituzione del 1948.

 

Le principali innovazioni sono:

a) Spostamento del baricentro del sistema amministrativo a favore dei Comuni: mentre il precedente testo dell’art. 114 della Costituzione poneva al centro del sistema la Repubblica, che si ripartiva in Regioni, Province e Comuni, la legge di riforma ha invertito l’elencazione degli enti, infatti il nuovo testo così recita: "La Repubblica è costituita dai Comuni,dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato…"

b) Abolizione dei controlli esterni dell’autorità regionale: con l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione sono stati soppressi i comitati regionali di controllo (CO.RE.CO.);


CAPO III - LA LEGISLAZIONE APPLICABILE AI COMUNI

Attualmente le leggi fondamentali per i Comuni sono:

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 – TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

 

Legge 7 agosto 1990 n° 241 – NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 – CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI , SERVIZI E FORNITURA IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/17/CE E 2004/18/CE


CAPITOLO IV - IL DIRITTO APPLICABILE AI COMUNI

Ai Comuni si applica quella branca del DIRITTO PUBBLICO che si chiama DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il Diritto Amministrativo è quella branca del diritto (PUBBLICO ) che ha per oggetto l’organizzazione, i mezzi, e le forme di attività della Pubblica Amministrazione e i conseguenti rapporti tra la medesima e gli atri soggetti
(Zanobini- “Corso di Diritto Amministrativo”)

 

Quando la Pubblica Amministrazione agisce in regime di Diritto Privato?

Secondo quanto prescritto dal c.1-bis dell’ art. 1 della L.7/8/1990 N. 241:
“La pubblica amministrazione,nell’adozione di atti di natura non autoritativa ,agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”.

Ad esempio l’acquisto o la vendita di un terreno appartenete al patrimonio disponibile,l’acquisto o la vendita di un automezzo, ecc..: sono tutti atti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione in regime di Diritto Privato

 

CAPO V - NOZIONE DI ATTO AMMINISTRATIVO

L’Atto Amministrativo viene emanato a seguito di una istruttoria che viene definita PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

L’ATTO AMMINISTRATIVO è l’atto giuridico di diritto pubblico posto in essere da soggetti della Pubblica Amministrazione (P.A.) nell’esercizio di una potestà amministrativa.

 

CAPO VI - L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA è l’attività con la quale gli organi della P.A. provvedono alla cura degli interessi pubblici loro affidati.

L’Attività Amministrativa deve ispirarsi ai seguenti principi:

a) principi dettati dalla Costituzione Italiana (art. 97):
Principio della buona amministrazione (perseguire sempre l’interesse pubblico )
Principio della legalità ( rispetto delle leggi,e dei regolamenti )
Principio della imparzialità (comportamenti uguali per situazioni uguali )

 

b) principi dettati da altre leggi dello Stato (in particolare dalla L.241/1990):
ECONOMICITA’: (art. 1 c. 1 L.241/90)- L’attività amministrativa si deve svolgere con il minor dispendio di risorse economiche e umani possibili

EFFICIENZA : sfruttare al meglio le risorse ottimizzando i tempi e gli strumenti a disposizione

EFFICACIA : Risultato idoneo e proporzionato alle risorse impiegate,

TRASPARENZA: soprattutto attraverso l’accesso in quanto è principio generale che tutti gli atti amministrativi sono visibili e consultabili, ad eccezione naturalmente dei casi di divieto previsti dalla legge e dai regolamenti specifici.

RESPONSABILIZZAZIONE: chi firma l’atto è responsabile personalmente;

USO DELL’INFORMATICA E DELLA TELEMATICA;

OBBLIGO DI COMUNICARE L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO;

OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO ENTRO I TERMINI STABILITI;

OBBLIGO DI MOTIVARE IL PROVVEDIMENTO;

OBBLIGO DI COMUNICARE –PREVENTIVAMENTE - ALL’INTERESSATO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

 

CAPO VII - GERARCHIA DELLE LEGGI

L’ordine gerarchico delle varie leggi ( o atti aventi valore di legge) che la Costituzione italiana riconosce, sono:

1) La COSTITUZIONE e le Leggi Costituzionali;
2) Le LEGGI ORDINARIE DELLO STATO che sono: a) le Leggi vere e proprie, b)i Decreti Legislativi, c)i Decreti Legge, i Decreti del Presidente della Repubblica;
3) Le LEGGI REGIONALI, e le LEGGI DELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO;
4) Lo STATUTO
5) I REGOLAMENTI


TITOLO II –

LO STATUTO COMUNALE

CAPO I - INTRODUZIONE

L’art. 6 del T.U.E.L 267/2000 e l’art. 114 comma 2 della Costituzione (così come modificato dalla legge 3/2001), hanno riconoscono ai Comuni e alle Province la potestà di emanare un proprio Statuto.

Attraverso lo Statuto i Comuni hanno la possibilità, nel rispetto delle leggi statali e regionali, di adeguare il proprio ordinamento alla peculiarità dell’ente stesso,in relazione all’entità della popolazione, alle caratteristiche del territorio, alle condizioni ambientali, sociali ed economiche.

Le norme statutarie sottostanno automaticamente alle sopravvenute norme legislative statali e regionali in contrasto con esse.


CAPO II - CONTENUTO DELLO STATUTO

Secondo quanto prescritto dall’art. 6 del T.U.E.L. 267/2000 lo statuto deve trattare almeno i seguenti oggetti:

Funzionamento degli organi e organizzazione degli uffici, nelle sue articolazioni in Aree, Settori,Servizi ed Uffici.
Lo statuto può stabilire il numero degli assessori entro un massimo stabilito dalla legge, nonché la possibilità di nominare, nei Comuni fino a 15.000 abitanti, assessori che non siano consiglieri comunali ( c.d. “assessori esterni”).
Lo statuto può altresì prevedere, sempre per i Comuni minori, la nomina di un Presidente del Consiglio.

Non può invece ampliare o restringere le attribuzioni degli organi istituzionali dell’ente, né consentire la delegabilità delle funzioni di un organo a favore di un altro.

lo Statuto può prevedere e quindi disciplinare il referendum che può essere propositivo o consultivo, con cui cioè si sottopone alla consultazione popolare una proposta avanzata dalla stessa amministrazione o da gruppi di elettori.

lo Statuto può istituire il Difensore civico che è un organo titolare di “compiti di garanzia della imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione”.

 

CAPO III - PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Per l'approvazione dello Statuto comunale e per l'approvazione delle sue modifiche occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Qualora tale maggioranza non viene raggiunta, si procede ad una nuova votazione in una successiva seduta, da tenersi entro 30 giorni.

In tal caso lo Statuto si considera approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La votazione avviene in modo palese ed in seduta pubblica.

CAPO IV - PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto dopo la sua approvazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed è affisso all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.

Lo Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

TITOLO III –
I REGOLAMENTI COMUNALI

CAPO I - Generalità

L'art. 7 del T.U 267/2000 e l'art.3 comma 6 della legge costituzionale 3/2001, stabiliscono che i Comuni possono emanare Regolamenti in tutte le materie in cui hanno potestà amministrativa.
In pratica mentre lo Statuto detta norme di massima, i regolamenti disciplinano le singole materie in modo più dettagliato.

I regolamenti comunali, salvo diversa disposizione dello Statuto, entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e cioè dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

La competenza per l'approvazione dei regolamenti spetta in linea di massima al Consiglio Comunale, che l'approva con maggioranza semplice.

Fa eccezione il Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi" per il quale c'è una competenza del consiglio comunale a stabilire i "criteri generali" ed una competenza specifica della giunta comunale ad approvare il regolamento specifico.

 

I principali regolamenti sono :
Il regolamento di funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari,
Il regolamento di contabilità,
Il regolamento di funzionamento degli uffici e servizi,
Il regolamento di Polizia Urbana,
Il regolamento di Polizia Rurale,
Il regolamento edilizio,
Il regolamento di igiene,
Il regolamento dei servizi in economia,
Il regolamento dei contratti,
Il regolamento per il servizio idrico,
Il regolamento per il servizio raccolta rifiuti,
Il regolamento per le pubbliche affissioni,
Ecc.


PARTE II
GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

TITOLO IV –
IL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I : COMPOSIZIONE

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo. In base all’art. 37 del decreto legislativo 8 agosto 2000 n. 267, è composto dal Sindaco e da :
• 12 consiglieri nei Comuni fino a 3.000 abitanti;
• 16 consiglieri nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti;
• 20 consiglieri nei comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;
• 30 consiglieri nei comuni da 30.001 a 100.000 abitanti;
• 40 consiglieri nei comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, oppure nei comuni con popolazione inferiore ma che siano capoluogo di provincia;
• 46 consiglieri nei comuni da 250.001 a 500.000 abitanti;
• 50 consiglieri nei comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti;
• 60 consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 abitanti.

La popolazione è determinata in base all’ultimo censimento.
(Il censimento della popolazione si svolge ogni 10 anni a cura dell’ISTAT. L’ultimo censimento si è svolto ottobre 2001).

I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione degli eletti e durano in carica fino all’elezione dei nuovi.Nella prima seduta del Consiglio Comunale si effettua la verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dei consiglieri eletti.

Un consigliere che decade dalla carica o si dimette, viene sostituito (surrogato) da altro consigliere della stessa lista che ha ricevuto più preferenze.

Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate personalmente al protocollo del Comune, sono irrevocabili, sono immediatamente efficaci e non hanno bisogno di presa d’atto.Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di una persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni.

Il consiglio comunale entro e non oltre 10 giorni deve deliberare la surroga dei consiglieri dimissionari.

 

CAPO II - PRESIDENZA

La presidenza del Consiglio Comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, spetta al Presidente del Consiglio che viene eletto, tra i consiglieri stessi, durante la prima seduta. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere la nomina di un Presidente, in mancanza di tale previsione è presieduto dal Sindaco.

 

CAPO III - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

 

Il consiglio comunale viene sciolto quando:
a) si dimette il Sindaco,
b) si dimettono contemporaneamente più della metà dei consiglieri.
In ambedue i casi il Prefetto nomina provvisoriamente un Commissario Prefettizio (che può essere affiancato anche da un Sub-Commissario). Successivamente con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, viene nominato un Commissario Straordinario che svolge tutte le funzioni di competenza del consiglio della giunta e del sindaco, fino successive elezioni. Al Commissario (e al Sub-Commissario) viene attribuita, dal Prefetto una indennità (di solito pari a quella del Sindaco e del Vice Sindaco).

Nell’ipotesi invece che il consiglio comunale non approvi il bilancio di previsione, entro il termine stabilito dalla legge, il Prefetto (esercitando il potere sostitutivo) intima ai consiglieri di provvedere entro 20 giorni, scaduto tale termine nomina un commissario ad acta esclusivamente per l’approvazione del bilancio.

CAPO IV - COMPETENZE

A differenza di quanto prevedeva la legislazione precedente, l’attuale normativa stabilisce che
il Consiglio Comunale è competente solo ed esclusivamente nelle materie indicate dalla legge (art.42 del T.U. 267/2000).

Tutto ciò di cui non è competente il consiglio e che non sia di competenza del Sindaco o del Segretario Comunale o dei Dirigenti, è di competenza della Giunta Comunale ( cosiddetta competenza residuale).

La competenza del Consiglio è quindi limitata ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b)Programmi,
relazioni revisionali e programmatiche,
piani finanziari,
programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto,
piani territoriali ed urbanistici,
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi,
pareri da rendere per dette materie;

c) Convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i) Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) Acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrano nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.


Le deliberazioni relative agli argomenti di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate da altri organi salvo le variazioni di bilancio che possono, in via di urgenza essere adottate dalla Giunta Comunale, salvo poi la ratifica da parte del Consiglio Comunale entro 60 giorni.

 

Altre competenze possono essere previste da singole leggi specifiche come per esempio la Legge Regionale 16/1999 che prevedeva la competenza per l’elezione dei componenti della commissione edilizia (con la nuova legge regionale 20/2009 tale competenza è stata riportata alla Giunta o ai Dirigenti).


CAPO V - CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI

CODICE DI COMPORTAMENTO
DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI

Il Consiglio D'Europa in data febbraio 2004, ha predisposto il CODICE EUROPEO DI COMPORTAMENTO PER GLI ELETTI LOCALI E REGIONALI, valido per gli eletti nei consigli regionali, nei consigli provinciali, nei consigli comunali e nei consigli delle comunità montane.

Art.7 in campagna elettorale il candidato"…si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.
In particolare si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza o con le minacce.. .nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi"

Art. 4.."Nell'esercizio delle sue funzioni , l'eletto persegue l'interesse generale e non il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto"

Art.21… "L’eletto si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto ….da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto."


CAPO VI - DIRITTI DEI CONSIGLIERI (ART.43 T.U.267/2000)

I diritti dei consiglieri si possono così sintetizzare:

1) Diritto di iniziativa:
ogni consigliere può chiedere che un determinato argomento, di competenza del consiglio comunale, venga iscritto all’ordine del giorno per la trattazione.
Il Sindaco ( o il Presidente del Consiglio se è stato nominato), è tenuto, entro 20 giorni a convocare il Consiglio, iscrivendo l’argomento all’ordine del giorno, se sussistono le seguenti condizioni:
a. La richiesta sia sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri;
b. La richiesta sia supportata dalla proposta di deliberazione;
c. La proposta di deliberazione riceva i pareri favorevoli dei responsabili di servizio così come previsto dall’art.49 del T.U. 267/2000.

 

2) Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni.

L’INTERROGAZIONE è una domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso o alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

In casi di urgenza l’interrogazione può essere presentata anche durante la seduta; normalmente viene presentata entro un certo numero di giorni prima della seduta, in base a quanto dispone il regolamento.

All’interrogazione risponde il Sindaco o l’Assessore competente. L’ interrogante di solito può replicare una sola volta e dichiarare di essere soddisfatto o meno.
Nel caso non sia soddisfatto può presentare una mozione.
Le interrogazione non prevedono discussione, ne interventi di altri consiglieri oltre l’interrogante o gli interroganti.
L’interrogante può chiedere che la risposta gli sia fornita per iscritto, anziché verbale in consiglio.

 

L' INTERPELLANZA è simile alla interrogazione, se ne differenzia solo perché oltre all'interpellante possono intervenire anche altri consiglieri.

LA MOZIONE consiste in una proposta concreta intesa a promuovere un giudizio sull’operato del Sindaco o della Giunta oppure un voto sui criteri da seguire nella trattazione di determinati argomenti.
La mozione comporta sempre un dibattito ed un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

3) DIRITTO DI PERCEPIRE UN GETTONE DI PRESENZA
(art.82 del T.U 267/2000),

Per la partecipazione ai consigli e alle commissioni consiliari.
L’ importo del gettone è stabilito dal Consiglio medesimo entro i limiti massimi stabiliti con Decreto del Ministro degli Interni, ogni tre anni.
L’indennità è dovuta per ogni partecipazione alle sedute del Consiglio o delle Commissioni.

4) DIRITTO AL RIMBORSO SPESE E ALLE INDENNITÀ DI MISSIONE.(art. 84 del T.U 267/2000)

Agli amministratori che per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del proprio Comune, previa autorizzazione del Sindaco ( o del Presidente del Consiglio, se nominato), sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché la indennità di missione alle condizioni stabilite nell’art. 1, c.1 e nell’art.3 c. 1. e 2. della legge 18 dicembre 1973,n. 836. Spetta altresì agli amministratori il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5) DIRITTO DI ASSENTARSI DAL LAVORO PER PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.(art.79 T.U.267/2000)

I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, hanno diritto di astenersi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Nel caso in cui il Consiglio si svolgano in orario serale i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8,00 del giorno successivo.
Nel caso in cui i lavori del Consiglio si protraggono oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
Le assenze dal servizio del consigliere sono regolarmente retribuite dal proprio datore di lavoro, salvo poi la facoltà di quest’ultimo di chiedere al Comune, il rimborso di quanto corrisposto.
Se il datore di lavoro è un Ente Pubblico non può essere richiesto alcun rimborso.

6) DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI. ( ART. 43 del T.U. 267/2000)

 

In base all’art. 43 del D.Lgs 267/2000 il Consigliere Comunale ha diritto ad avere dagli uffici del Comune, e dalle Aziende e Istituzioni da esse dipendenti, tutte le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.

Consiglieri Comunali a differenza dei singoli cittadini, non devono motivare la propria richiesta, è sufficiente indicare che l’informazione, l’atto, il documento è utile all’espletamento del proprio mandato.

L’utilità all’espletamento del mandato, non è oggetto di valutazione da parte degli uffici comunali, che quindi si devono limitare semplicemente a rilasciare la copia degli atti richiesti.

 

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

 

La richiesta è effettuata su apposito modulo sul quale il Consigliere indica gli estremi dell'atto o documento di cui richiede la copia e appone data e firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.

Il rilascio delle copie avviene entro i termini stabiliti nell’apposito regolamento.

Per gli atti particolarmente complessi,o per quelli che richiedono ricerche negli archivi del Comune è legittimo prorogare il termine di rilascio.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Essi restano civilmente e penalmente responsabili qualora dalla divulgazione del contenuto degli atti derivi un danno a terzi o all’amministrazione.

 

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali si estende a tutti gli atti prodotti dall’amministrazione comunale dalla stessa stabilmente detenuti.

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali si esercita senza addebito di spese a loro carico.

I Consiglieri comunali possono presentare la richiesta di accesso agli atti indirizzandola al Sindaco o rivolgerla direttamente al Responsabile del Servizio che dispone delle informazioni e notizie.

DIVIETO DEL CONTROLLO GENERALIZZATO
Non sono ammissibili istanze di accesso agli atti , preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune, pertanto le istanze di accesso agli atti devono individuare o rendere facilmente individuabile l’atto di cui si chiede visione o rilascio di copia.Non è consentito quindi richiedere “…copia di tutte le deliberazioni della Giunta Comunale adottate nell’anno…..”,

 

infatti il Consiglio di Stato nella decisione n. 6293 del 13/11/2002 ha ribadito che“Le richiesta generiche ed indiscriminate non possono essere accettate, ciò anche perché questo tipo di richiesta, oltre a poter apparire meramente emulative e comprendere atti chiaramente e palesemente inutili ai fini dell’espletamento del mandato, possono comportare intralcio e/o disservizio agli uffici nonché costi elevati ed ingiustificati per l’ente” .

 

OBBLIGO DI “NON FACERE”

I documenti oggetto del diritto di accesso devono essere concretamente individuati dal richiedente oppure essere individuabili, non sussistendo l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di svolgere attività di ricerca, di indagine, o di ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti, attività che comporterebbero un aggravamento dello svolgimento delle attività istituzionali.

La Pubblica Amministrazione quindi si deve limitare a lasciar prendere visione ed eventualmente alla ulteriore attività di estrarre i documenti indicati dal richiedente e metterli a sua disposizione.
E’ legittimo quindi negare l’accesso quando si è in presenza di un facere consistente nella redazione di appositi elenchi analitici di dati che, se pur ricavabili dagli atti, documenti e pezze di appoggio di cui è in possesso l’amministrazione, comportano per l’ente l’effettuazione di attività nuove ed ulteriori rispetto a quelle cui sono normalmente chiamate le strutture amministrative.

 

Non è legittima la richiesta di accesso diretta a ricercare atti indicati solo genericamente dal richiedente , ovvero indicati per categorie, o indicati per arco temporale di tempo.

ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO

Ai consiglieri possono essere opposte soltanto le limitazioni derivanti direttamente dall’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e da altre leggi di settore nonché da regolamenti comunali.

E’ comunque possibile escludere il rilascio di copie:

1)- delle deliberazioni e delle determinazioni prima della loro pubblicazione all’albo pretorio del Comune;

2)di piani urbanistici, progetti ed altri elaborati tecnici la cui riproduzione richieda costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti. Il Consigliere può ottenere estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali motiva la necessità per l’esercizio del mandato elettivo; ferma restando la possibilità per ogni Consigliere di visionare detti atti e documenti presso gli uffici comunali.

 

3)- atti redatti dai legali e dai professionisti del foro o dall'Ufficio Legale del Comune, in relazione a rapporti di consulenza con il Comune medesimo. Tali atti sono sottratti all'accesso in quanto mirano a tutelare non solo l'opera intellettuale del legale, ma soprattutto il diritto di difesa dell'Ente.

4)- pareri resi in relazione ad una lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;

5)- atti difensionali e la relativa corrispondenza;

6)- atti dei consulenti legali rilasciati in occasione di un procedimento contenzioso, anche solo potenziale, giudiziario, arbitrale, amministrativo, ovvero relativo ad un giudizio in materia di lavoro, e preordinati a definire la strategia difensiva dell'Ente.

E’ esclusa la visione e la consultazione degli atti o dei documenti riferiti a :
a) atti riguardanti lo stato fisico del personale;
b) atti sui quali l’ordinamento legislativo e leggi specifiche pongono il divieto di divulgazione o casi di segreto d’ufficio;
c) atti preliminari di procedure concorsuali e di trattative negoziali;
d) atti preliminari di procedimenti tributari;

E’ altresì esclusa la visione generalizzata del registro di protocollo dell’ente.La visione e la copia di atti compresi in registri di verbali delle adunanze di organi dell’ente e di registrazioni, deve essere richiesta per lo specifico atto o registrazione di cui il Consigliere ha necessità per l’esercizio delle sue funzioni.

 

DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

La richiesta di accesso è differita quando:

- la conoscenza di essi può impedire, compromettere o gravemente ostacolare il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare quando trattasi di atti preparatori preordinati alla formazione, di atti normativi, tributari, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
- sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione , specie nella fase preparatoria dei provvedimenti;
.

RICORSI CONTRO IL MANCATO RILASCIO

 

Il Consigliere a cui sia stato negato o differito il rilascio di atti ha diritto di rivolgersi al Difensore Civico o alla Commissione per l’Accesso prevista dall’art. 25 e 27 della legge 241/90.

 

LINEE GUIDA IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DI ATTI E DOCUMENTI
Deliberazione del Garante 19/04/2007

•Tutti gli atti del Comune sono pubblici tranne quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o dichiarazione del Sindaco ( Art. 10 del D.Lgs n. 267/2000)
•Di regola , la pubblicazione di tutte le deliberazioni ( e determinazioni) del Comune avviene mediante affissione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (tenendo nel debito conto i principi visti in materia di privacy)
•Sì all’impiego di tecniche informatiche ( sito web) tenendo nel debito conto i principi visti in materia di privacy . Esempi: procedure concorsuali/ graduatorie relative al riconoscimento di benefici, autorizzazioni, agevolazioni, ammissione asilo nido, assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica. In tali casi sarà sufficiente pubblicare nominativo e punteggio assegnato e/o normativa di riferimento.

Casi in cui è la legge a prevedere obblighi di pubblicità

-organizzazione degli uffici
-dati reddituali dei contribuenti, o esercenti imprese commerciali arti e professioni;
-Retribuzioni, compensi ed emolumenti a consulenti esterni, dei Dirigenti e del Segretario Comunale;
- contributi ad enti e associazioni erogati durante l’anno;
- autorizzazioni e concessioni edilizie

REGOLA GENERALE PER I TRATTAMENTI VIA WEB(c.d. diritto all’oblio dell’interessato).

Decorso un determinato periodo di tempo , l’ente locale deve cessare la pubblicazione del dato una volta che siano state perseguite le finalità poste alla base del trattamento

CAPO VII –

DOVERI DEI CONSIGLIERI

 

I doveri dei consiglieri comunali possono così sintetizzarsi:

• 1.Dovere di mantenere il segreto d’ufficio nei casi specificamente determinati dalla legge;

• 2.Dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale: la mancata partecipazione alle sedute per un certo numero di sedute ( in base a quanto prevede il regolativi regolamento comunali di funzionamento del consiglio), comporta la decadenza dalla carica; fatto salvo il diritto del consigliere di far valere le cause giustificative.

• 3.Dovere di astensione: I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti fino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
Se la votazione quindi si riferisce all’adozione/approvazione del Piano Regolatore Generale non si applica l’obbligo dell’astensione;
diversamente se si deve votare sulle “osservazioni”, c’è l’obbligo per i consiglieri interessati di astenersi.

TITOLO V -

LA GIUNTA COMUNALE

 

CAPO I I – COMPOSIZIONE

La Giunta Comunale è l’organo esecutivo del Comune.

E’ composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori stabilito dallo statuto. Il numero degli Assessori comunque non può essere superiore ad un terzo, con arrotondamento matematico, dei consiglieri assegnati, computando anche il Sindaco.

Fino all’adeguamento degli statuti, il numero degli assessori non può essere superiore a:
• 4, nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
• 6, nei Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
• 10, nei Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
• 12, nei Comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
• 14, nei Comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 abitanti;
• 16, nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

CAPO III - COMPETENZE

La competenza della Giunta è di tipo residuale, vale a dire che tutto ciò che non è di competenza del Consiglio, del Sindaco, dei Dirigenti o del Segretario Comunale, è di competenza della Giunta.

E’ altresì di competenza della Giunta l’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO IV - IL VICE SINDACO

Tra gli Assessori il Sindaco nomina il Vicesindaco che svolge tutte le sue funzioni, quando il Sindaco è momentaneamente assente o impedito a svolgere le sue funzioni

CAPO V - ASSESSORI ESTERNI

 

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli Assessori vengono nominato dal Sindaco al di fuori del Consiglio Comunale.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli Assessori vengono nominati dal Sindaco tra i consiglieri eletti.

In questi ultimi Comuni, lo Statuto può prevedere la nomina ad Assessore di cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ( c.d. Assessori Esterni).Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto, e solo negli argomenti di loro competenza.

 

CAPO VI- INDENNITA’ DI CARICA

Agli Assessori compete una indennità di carica stabilita annualmente dalla stessa Giunta entro i limiti stabiliti con Decreto Ministeriale.
L’indennità è mensile, ed è indipendente dalla partecipazione o meno alle sedute del Giunta.

CAPO VII -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE

Anche agli Assessori spetta il rimborso delle spese di missione tutte le volte che effettuino viaggi per conto del Comune, utilizzando la propria autovettura.
Quando si utilizza l’auto di servizio, si ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute (pedaggio autostradale,parcheggio, taxi, ecc.)

 

TITOLO VI

LE DELIBERAZIONI

Le DELIBERAZIONI ( o DELIBERE) sono gli atti che esprimono la volontà del Consiglio e della Giunta.
Sono atti “formali” pertanto per essere validi deve avere i seguenti requisiti:
1. devono essere redatte in forma scritta;
2. devono essere sottoscritte dal Organo che presiede il consesso, e dal Segretario Comunale. Il Segretario Comunale è unico responsabile del contenuto dell’atto. Le deliberazioni del Consiglio Comunale normalmente vengono sottoposte alla approvazione della Consiglio stesso nella successiva seduta al fine di confermare il contenuto delle stesse.Infatti qualora un Consigliere ritiene che un suo intervento non sia stato riportato integralmente ovvero il contenuto dello stesso sia diverso da quanto da lui dichiarato in seduta, può chiedere la correzione della deliberazione. In base a quanto contenuto del Regolamento di funzionamento del Consiglio, si dispone la integrazione della deliberazione.

3. Devono essere rese pubbliche mediante l’affissione all’albo pretorio del Comune per un periodo di giorni 15 ( alcune deliberazioni vanno pubblicate per un periodo più lungo ).

4. Diventano esecutive dopo 10 giorni dall’inizio della pubblicazione.

5. E’ possibile dichiarare immediatamente eseguibili ( cioè farle produrre subito gli effetti senza attendere i 10 giorni della pubblicazione) quando ricorrono motivi di urgenza. In questo caso è necessaria una votazione espressa per la immediata eseguibilità.

6. Contro le deliberazioni è ammesso il ricorso al giudice amministrativo ( TAR e Consiglio di Stato),

7. Su tutte le proposte di deliberazione devono essere espressi i PARERE dei RESPONSABILI dei SERVIZI. I pareri da esprimere sono 2: il primo viene espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e deve riguardare “la regolarità contabile “qualora la deliberazione “comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata”.L’altro parere va espresso dal RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO inteso come Responsabile del servizio competente nella materia oggetto della deliberazione. Nel caso in cui l’ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.

 

TITOLO VI

IL SINDACO

CAPO I - COMPETENZE
Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
Presta davanti al Consiglio Comunale,il giuramento di fedeltà alla Costituzione al momento dell’insediamento;
E’ il legale rappresentante del Comune.
Nomina e presiede la Giunta.
Il Sindaco ha diritto di portare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune. La fascia va portata a tracolla sulla spalla destra (con il colore verde verso l’interno).
Il Sindaco è anche Ufficiale di Governo.

CAPO II -MOZIONE DI SFIDUCIA

Il Sindaco e la Giunta, cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario .

CAPO III – FUNZIONI DEL SINDACO

Le funzioni del Sindaco si distinguono in funzioni quale Capo dell’Amministrazione e funzioni quale Ufficiale di Governo.

Funzioni quali Capo dell’Amministrazione

a) Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti;
b) Presenta al Consiglio Comunale il Programma di governo e le linee programmatiche;
c) Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi, dei servizi pubblici e d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici;
d) Nomina, sulla base dei indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti,aziende ed istituzioni;
e) Nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
f) Attribuisce eventuali incarichi dirigenziali o di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 109 del T.U. 267/2000;
g) Nomina il Direttore Generale ed il Segretario Comunale,

Il Sindaco in quanto Capo dell’Amministrazione, può emanare ordinanze contingibili e urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Funzioni quale Ufficiale di Governo

Il Sindaco, quale ufficiale di governo:
a) Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di elettorale, di leva militare e di statistica popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia;
b) Emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità ed igiene;
c) Vigila su sicurezza ed ordine pubblico;
d) E’ autorità di pubblica sicurezza nei Comuni privi di Commissariato;
e) E’ autorità di polizia giudiziaria nei Comuni privi di Stazione dei Carabinieri;
f) E’ autorità sanitaria locale.
g) Emana ordinanze contingibili e urgenti al fine di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini

 

CAPO IV INDENNITÀ

Il Sindaco ha diritto alla indennità di funzione o di carica entro i limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale, e alla indennità di fine mandato, pari al valore di tante indennità mensili per ogni anno di mandato.
Ha altresì diritto al rimborso delle spese viaggi e all’indennità di missione .

 

CAPO V- ATTI DEL SINDACO

Il Sindaco in quanto organo monocratico, esprime la sua volontà attraverso:
DECRETI,
ORDINANZE,
DISPOSIZIONI,
CIRCOLARI INTERNE
TITOLO V -

L’ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

 

CAPO I -PREMESSE

L’organizzazione degli uffici è di tipo piramidale. All’apice della piramide è posizionato il SEGRETARIO COMUNE che quindi è Responsabile di tutti gli uffici.

Immediatamente al di sotto ci sono i DIRIGENTI e i RESPONSABILI DI SERVIZIO e poi tutti gli altri dipendenti in base alla propria categoria professionale.
Attualmente i dipendenti comunali sono inquadrati in 4 categorie:
Cat. A è la categoria più bassa ove sono inquadrati per lo più gli Addetti alle Pulizie;
CAT. B – a sua volta suddivisa in B1 e B3- che comprende per lo più tutti gli operai, operai specializzati, ed in generale tutti gli esecutivi,
CAT. C- comprende i Vigili Urbani, i Geometri, i Ragionieri, ed in generale tutti gli impiegati diplomati;
CAT. D – a sua volta suddivisa in D1 e D3- comprende tutti gli impiegati laureati, tipo ingegneri, architetti, ecc..

CAPO II -

I DIRIGENTI E I RESPONSABILI DI SERVIZIO

In base all’art. 109 c. 2 del T.U. 267/2000, “….Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni …dei dirigenti.. possono essere attribuite , a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione”

Ai Dirigenti e quindi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri e norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti

CAPO III - COMPITI E FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

In base all’art. 107 del T.U. 267/2000, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente, dalla legge o dallo Statuto,tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

Sono altresì attribuiti ai Responsabili degli Uffici e dei Servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti nel P.E.G.
In base all’art. 107 del T.U. 267/2000, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, spettano in particolare i seguenti compiti:

1) La presidenza della commissione di gara e di concorso,
2) La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso
3) La stipulazione di contratti
4) Gli atti di gestione finanziaria , ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa
5) Gli atti di amministrazione di e gestione del personale,
6) I provvedimenti di autorizzazione , concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni, anche di natura discrezionale .. Ivi compreso le autorizzazioni edilizie e i permessi di costruire.,
7) Tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
8) Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza,
9) Gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco

 

I Responsabili dei servizi possono adottare i seguenti atti:
le DETERMINAZIONI
le ORDINANZE
Le Determinazioni devono riportare il parere del Responsabile del Servizio Finanziario quando impegnino delle spese. Sono pubblicate all’albo pretorio così come le deliberazioni.

CAPO IV - LE INDENNITÀ AI RESPONSABILI DEI SERVIZI

In base a quanto previsto nell’art. 10 del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti degli enti locali del 31.3.1999, ai Responsabili degli uffici e dei Servizi spetta una retribuzione di posizione per 13 mensilità, stabilita dal Sindaco nelle seguenti misure:
Per i dipendenti inquadrati in CAT. D
- Minimo € 5.000 e massimo 12.500
Per dipendenti inquadrati in CAT. B o C:
-Minimo € 3.000 e massimo € 7.500
Spetta altresì una retribuzione di risultato nella misura minima del 10% e massima del 25% della retribuzione di posizione. La retribuzione di risultato è legata al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’inizio dell’anno a ciascun Responsabile.La valutazione del risultato raggiunto viene effettuata dal Nucleo di Valutazione.

LE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 3.000 ABITANTI POSSONO ESSERE ASSEGNATE AL SINDACO O AD UN ASSESSORE. ( ART. 53 comma 23 L.388/2000

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

• L’art. 4 della L.241/90 stabilisce che .”ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale “

• L’art. 5 della L.241/90 stabilisce che “Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente.. .la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.”
Fino a quando non viene effettuata tale assegnazione , responsabile del procedimento viene considerato il funzionario preposto a quella unità organizzativa

Al Responsabile del Procedimento, in sede di contrattazione decentrata, può essere attribuita una INDENNITÀ DI PARTICOLARE POSIZIONE nella misura massima di 1.000 euro annui.

Fonte: http://www.provincia.torino.gov.it/decentramento/file-storage/download/formazione/amminiastratori_com/2009_nov/documentazione/Dispensa%20Lombardi%20Primi%202%20moduli%5B1%5D.doc

Sito web da visitare: http://www.provincia.torino.gov.it

Autore del testo: Giovanni Lombardi

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Corso di formazione per amministratori comunali

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Corso di formazione per amministratori comunali

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Corso di formazione per amministratori comunali