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L'Unione europea
Con tale denominazione si fa riferimento ad una complessa organizzazione nata nell'ambito del diritto internazionale, ma trasformatasi nel corso dei decenni in qualcosa la cui natura appare del tutto originale rispetto alle comuni organizzazioni internazionali.
Quanto alla struttura, l'unione europea è articolata in una pluralità di nuclei ordinamenti tali al loro distinti (pilastri), ma unificati dal fatto che al loro interno operano gli stessi organi, seppure con competenze e poteri distinti. Tale complessità è dovuta ad una ragione storica e ad una ragione politica. La prima è che l'unione europea rappresenta il frutto di una stratificazione di trattati internazionali e di discipline normative susseguentisi nel corso di un cinquantennio. La ragione politica consiste invece nel fatto che, in alcuni settori di disciplina, gli Stati sono più restii a cedere competenze e, quindi, ad aumentare il livello di integrazione.
5.1. L'evoluzione storico-politica del diritto europeo
Lo sviluppo dell'ordinamento europeo si può articolarlo in tre fasi:
Date:
Unione Europea: complessa organizzazione nata nell’ambito del diritto internazionale, ma trasformatasi nel corso dei decenni. Entità estremamente complessa, strutturata intorno ad una serie di norme e istituzioni. L’Unione Europea è articolata in una pluralità di nuclei ordinamentali tra loro distinti (pilastri), ma unificati dal fatto che al loro interno operano gli stessi organi. I pilastri sono:
Idea di base: l’integrazione politica a livello europeo doveva essere perseguita attraverso lo strumento di una progressiva integrazione economica.
CECA: Comunità economica del carbone e dell’acciaio. Il Trattato prevedeva la creazione di un’Alta Autorità, composta da 9 membri designati dagli Stati, ma funzionalmente vincolati al perseguimento dell’interesse sopranazionale, i cui atti potevano essere adottati a maggioranza dei componenti. A tale organo si affiancava un Consiglio composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro, un’Assemblea di delegati parlamentari nazionali ed una Corte di Giustizia.
Il fallimento del progetto di creare una Comunità europea di difesa rappresentò la conferma dell’impossibilità di procedere ad un’integrazione più stretta, di tipo politico. Si giunse così all’adozione dei due trattati istitutivi della CEE e dell’EURATOM. Tali trattati allargavano ad ogni settore della vita economica gli obiettivi d’integrazione, perseguendo la creazione di un mercato comune fondato sull’eliminazione delle barriere economico interstatuali, la predisposizione di tariffe doganali verso gli Stati terzi e l’istituzione di 4 libertà fondamentali: di circolazione dei lavoratori, delle imprese, dei beni e dei servizi. I Trattati prevedevano la creazione di politiche comuni per la disciplina di alcuni settori. Parzialmente modificato il modello della CECA.
Compromesso di Lussemburgo: riconosceva il diritto di ogni Stato di opporsi alle decisioni a maggioranza quando fossero in gioco importanti interessi nazionali.
Progressiva estensione delle competenze comunitarie à la Comunità poteva (e può) agire anche al di fuori della attribuzioni nominativamente indicate nei Trattiti.
Ruolo centrale: Corte di Giustizia à
Dopo successivi passi in avanti (Atto Unico Europeo, Tribunale di Primo Grado), nel 1992, con la stipula del Trattato di Maastricht, veniva fissata in tre fasi il processo di creazione di una Unione economica e monetaria (UEM). Tale atto istituì anche l’Unione Europea, un’organizzazione composta dalle Comunità cui furono affiancati altri due pilastri: la politica estera e di sicurezza comune e la giustizia e affari interni. Mentre il pilastro comunitario continuava a funzionare secondo il metodo comunitario, il secondo e terzo pilastro venivano organizzati sulla base di dispositivi ed attraverso strumenti di azione molto più vicini a quelli caratteristici delle relazioni intergovernative.
Accanto all’obiettivo del mercato interno, le finalità dell’Unione si sono connotate anche per una maggiore rilevanza politica: moneta unica, principio di sussidiarietà, Comitato delle Regioni, Banca centrale europea.
Trattato di Amsterdam:
Trattato di Nizza:
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000) + Trattato-Costituzione per l’Europa (2004), che in vigore abrogherebbe i Trattati vigenti à frutto della Convenzione europea, costituito dai rappresentanti del Parlamento e Governo nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione. (Battuta d’arresto per l’entrata in vigore a causa della mancata ratifica da parte di Francia e Olanda)
5.2 I connotati strutturali del processo di integrazione comunitaria
La creazione dell’ordinamento comunitario ha dato vita ad un sistema di governo multilivello, nel quale alla tradizionale organizzazione degli Stati è sovrapposto un nuovo livello organizzativo e decisionale. Riguardo al tema della ripartizione delle competenze, dell’organizzazione e delle forme dell’azione europea si riscontra una tensione tra la riluttanza degli Stati a spogliarsi di certe competenze e la spinta verso una sempre maggiore integrazione. La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che lo sono assegnati dal Trattato (principio di attribuzione). Ma la teoriadeipoteriimpliciti e la caratterizzazione prevalentemente finalistica degli ambiti di potestà normativa rendono flessibile e dinamica la linea di confine tra le competenze nazionali ed europee.
Forme dell’azione europea:
Riguardo all’eguaglianza politica dei cittadini, le scelte del governo sono ispirate al principio democratico. Anche tale logica si esprime sui tre piani precedentemente elencati.
5.3 Gli elementi di originalità del sistema normativo comunitario
Elementi di originalità:
5.4 La natura del diritto europeo e i rapporti tra gli ordinamenti italiano e comunitario
La Corte di giustizia ritiene che quelli nazionali siano ordinamenti ormai inseriti nell’ordinamento sovranazionale. Vs. la nostra Corte costituzionale, che è dell’opinione che permanga una distinzione di autonomia dogmatica fra di essi.
Per la Corte di giustizia, nelle materie di competenza comunitaria, non esisterebbero limiti. Vs. La Corte costituzionale italiana, il diritto comunitario non è sempre e comunque preferito alla disciplina nazionale.
5.5 Il problema della sovranità dell’Unione Europea
Sembra da escludere che l’Unione europea possa dirsi sovrana à l’ordinamento europeo non può considerarsi originario.
5.6 L’ordinamento della Chiesa cattolica e i suoi rapporti con lo Stato
Chiesa cattolica: ordinamento regolato dal diritto canonico, il quale ne stabilisce i confini soggettivi ed oggettivi. È un ente indipendente dagli Stati e dotato di una propria personalità giuridica. È un ordinamento privo di un proprio territorio (infatti non si identifica con la Città del Vaticano à vero e proprio Stato sovrano – Trattato Lateranensi). Il governo centrale della Chiesa cattolica è costituito dalla Santa sede, con il quale il diritto canonico identifica il Romano Pontefice e l’insieme degli uffici (Segreteria di Stato e gli organi della Curia romana). Lo Stato della Città del Vaticano mira ad assicurare la piena indipendenza grazie all’esistenza di un apparato governante sovrano, connotato da un territorio. Patti Lateranensi (1929): tra lo Stato italiano e la Santa sede; costituiti dal Trattato Lateranense, da quattro allegati, dal Concordato e dalla Convenzione finanziaria. Si riscontra una prevalenza delle norme concordate su quelle costituzionali, fatti salvi i diritti inviolabili e i principi supremi della Costituzione.
Fonte: http://torarchivio.altervista.org/alterpages/files/Diritto-Pubblico-europeoGuzzetta-Marini_doc-2.doc
Sito web da visitare: http://torarchivio.altervista.org
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