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RISOLUZIONE PACIFICA E PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI
-Definizione delle Controversie Internazionali, loro Natura ed Obbligo degli Stati di Risolverle Pacificamente-
Anche nell’ordinamento internazionale si è sviluppato un sistema di risoluzione delle controversie. La controversia è”disaccordo su questioni di fatto o di diritto o un conflitto d’interessi o di punti di vista giuridici esistente tra due soggetti”. La soluzione delle controversie internazionali,inizialmente fondata sull’uso della forza,ha subito profonde trasformazioni con la affermarsi dell’obbligo degli stati a “risolvere le loro controversie con mezzi pacifici,in maniera che la pace e la sicurezza internazionali,e la giustizia,non siano messe in pericolo”. Inoltre l’art. 33 della carta delle azioni unite,spiega che “le parti di una controversia devono anzitutto perseguire una soluzione mediante i negoziati,inchiesta ,mediazione,conciliazione,arbitrato o altri mezzi pacifici di loro scelta”. Tale obbligo è successivamente rafforzato dalla dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale sulle relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli stati.
Tale obbligo di evitare l’uso della forza per risolvere le controversie tra stati,s’inscrive all’interno di un sistema dei rapporti internazionali che tradizionalmente individua lo stato come ente sovrano superiorem non recognoscens. Così a differenza degli ordinamenti interni,non esiste un potere superiore in grado di imporre a stati tra i quali penda una controversia né il meccanismo per risolverla né,tantomeno i contenuti della sua eventuale risoluzione. Tanto che come affermato nel caso dello status della camelia orientale:” costituisce un principio acquisito nel diritto internazionale quello secondo cui nessuno stato,senza il suo consenso,può essere obbligato a sottoporre le proprie controversie con altri stati a mediazione,arbitrato o qualsiasi altro meccanismo di risoluzione pacifica”. Anche la dichiarazione sulle relazioni amichevoli conferma che “le controversie internazionali saranno risolte sulla base dell’uguaglianza sovrana degli stati in conformità col principio della libera scelta dei mezzi di risoluzione”. Si comprende da tutto ciò che si è soliti definire il sistema di risoluzione delle controversie nel diritto internazionale come”totalmente rudimentale”. In questa prospettiva si è soliti altresì descrivere questo sistema come sostanzialmente volontaristico e basato sulla tradizionale bipartizione tra mezzi diplomatici e mezzi arbitrali o giurisdizionali.
-Sviluppi nel Sistema di Risoluzione delle Controversie: Erosione del Volontarismo e Nascita di Fori Speciali-
L evoluzione del diritto internazionale moderno ha investito anche il sistema di risoluzione delle controversie. Ciò in particolare tenuto conto sia dell’aumento dei soggetti e degli attori operanti nella sfera internazionale,sia dell’espandersi dell’ambito d’operatività della nostra materia. Sotto il primo profilo va ricordato che la progressiva privatizzazione anche dei rapporti internazionali determina l affacciarsi d’importanti attori individuali,portatori d’interessi rilevanti,spesso suscettibili di determinare controversie anche tra stati,e quindi implicanti la necessità di una loro composizione pacifica. Sotto l secondo profilo, il volontarismo tipico del sistema di risoluzione delle controversie risulta in parte ridimensionato,da un lato , dal crescente condizionamento posto agli stati dalla loro appartenenza ad una comunità globale,e dalla necessità di accettarne un sistema di valori che comprende anche l adesione a mezzi di risoluzione delle controversi basati su determinati principi. Dall’ altro lato,dalla diffusione di significativi mezzi di pressione che la comunità internazionale è in grado di sviluppare al fine di indurre altri stati a conformarsi al citato sistema di valori. A ben vedere la nozione di controversia internazionale più che caratterizzarsi sotto il profilo soggettivo come un conflitto tra stati, tende a identificarsi in misura crescente col disaccordo tra due o più soggetti o attori internazionali.
Tale evoluzione presenta una conseguenza di rilievo: a fronte di un tecnicismo e di un ambito d’applicazione delle norme internazionali notevolmente cresciuto negli anni, si è rafforzata l opportunità di devolvere a soggetti specificamente competenti l eventuale risoluzione delle controversie internazionali. Numerosi tribunali internazionali sono stati quindi creati con conseguente perdita di centralità degli organi giurisdizionali/arbitrali tradizionalmente riconosciuti come i fori competenti alla risoluzione pacifica delle controversie tra stati. Ciò vale sia per la corte permanente d’arbitrato sia per la corte internazionale di giustizia.
-Globalizzazione, Applicazione Extraterritoriale del Diritto Interno e Conseguenti Tensioni nei Rapporti Internazionali-
Altri elementi operano a favore dello sviluppo di “fori” internazionali. In particolare la globalizzazione stimola una domanda di risoluzione delle controversie implicanti profili di diritto internazionale o inerenti a rapporti internazionali. Sotto questo profilo o gli stati sono in grado di costruire a livello internazionale fori competenti alla risoluzione di tali controversie, oppure esse devono essere gestite e risolte all’interno degli stati mediante il ricorso alle giurisdizioni nazionali. Le quali nella misura in cui comunque costituiscono l espressione della sovranità o del potere di uno stato nei confronti d’altri stati interessati dalla fattispecie di cui trattasi,comportano l esercizio di misure unilaterali con portata extraterritoriale non sempre gradite oppure adeguate per i limiti d’efficacia spesso insiti in tali misure.
-L Uso della Forza per Risolvere Controversie Inerenti a Profili di Sicurezza Nazionale-
L evoluzione e l aumento dei sistemi pacifici di risoluzione delle controversie internazionali non sembra tuttavia valere per quelle che investono profili di sicurezza nazionale o minacciano la pace. Con riguardo ad esse non sfugge che il sistema si stia evolvendo nel senso di comportare un più frequente ricorso all’uso della forza e comunque un declino delle soluzioni implicanti attività giurisdizionali o arbitrali. Ciò è in parte dovuto all’emersione d’obblighi erga omnes la cui violazione da parte di uno stato fa sorgere la pretesa di tutti gli altri di porvi fine; ed in parte all’espansione dell’attività del consiglio di sicurezza registratasi negli ultimi anni per quanto concerne le norme in tema di sicurezza collettiva,convincentemente qualificata come allargamento delle stesse competenze materiali dell’onu.
-I c.d. Mezzi Diplomatici di Risoluzione delle Controversie: il Negoziato-
Tra i metodi tradizionalmente impiegati per la risoluzione pacifica delle controversie, quelli di carattere diplomatico sono quelli più largamente utilizzati. Coi mezzi diplomatici gli stati cercano di risolvere la controversia tra loro insorta sforzandosi di trovare un accordo. Diversi sono tali mezzi. Il primo è il negoziato,cui partecipano esclusivamente i soggetti parti della controversia senza quindi alcun intervento né la mera presenza di terzi. Ciò rende questo strumento molto utilizzato nella prassi da un lato perché grazie alla rete estesa delle relazioni diplomatiche ed all’intensificazione delle relazioni diplomatiche, con insorgere di una controversia l instaurazione di un negoziato è molto agevole e di fatto si realizza senza soluzione di continuità rispetto agli usuali rapporti tra stati. D altro lato perché il negoziato non è idoneo ad individuare una parte vincitrice ed una sconfitta e quindi preserva l integrità ed equilibrio delle posizioni degli stati,notoriamente essenziale nei rapporti internazionali. Il negoziato è strumento apprezzabile sopratutto in caso di un elevato numero delle parti in causa oppure nei rapporti bilaterali quando vi è sostanziale equilibrio tra le parti. Esso rischia di diventare un mezzo d’indebita pressione allorché una parte sia più potente dell’altra.
-Il Rapporto tra il Negoziato e gli altri Mezzi di Risoluzione Pacifica delle Controversie-
Si discute se con l insorgere di una controversia esista un obbligo degli stati a ricorrere a negoziato prima di tentare altre vie di soluzione. La questione si è posta soprattutto a seguito della sentenza relativa alla piattaforma continentale del mare del nord,in cui la corte internazionale di giustizia ha precisato che: “Le parti sono obbligate ad intraprendere negoziati al fine di arrivare ad un accordo”. In effetti,talora, il negoziato è imposto agli stati come mezzo preliminare e necessario, per la risoluzione di una controversia come specifica l art. 283 della convenzione del diritto del mare. In altri casi quando è in gioco la disciplina di questioni particolarmente complesse,come avviene ad esempio in materia ambientale, si è soliti spesso creare commissioni o altri organismi negoziali permanenti,proprio nell’ottica di prevenire le controversie. Salvo il caso in cui l obbligo di negoziare sia espressamente previsto come fase preliminare rispetto all’inizio di un contenzioso arbitrale o giudiziale, sembra difficile assumere l esistenza di un generale obbligo giuridico di attivare un negoziato prima d’altri mezzi pacifici. Intanto perché è quanto mai dubbio che in assenza di un precedente negoziato,il ricorso ad altri mezzi sia precluso, o peggio determini ipotesi d’illecito internazionale. Inoltre, la citata natura rudimentale del sistema di soluzione delle controversie internazionali rende simili prospettazioni poco realistiche.
-Negoziato e Prevenzione delle Controversie Internazionali: i Vertici-
L utilità del negoziato è innegabile pure in chiave di prevenzione dell’insorgere di controversie. Ciò spiega il motivo per cui con l intensificarsi dei rapporti internazionali e l accrescersi della complessità dei delle norme internazionali, si sia sviluppata la prassi d’incontri frequenti tra i rappresentanti degli stati,sia nell’ambito delle organizzazioni internazionali ed in occasione delle periodiche sessioni di riunione dei membri delle stesse,ma anche al di fuori di tali appuntamenti.
La prassi relativa ai c.d. vertici consente non solo una più agevole produzione di regole a livello internazionale, ma limita anche il verificarsi di controversie. Ciò nasce dal fatto che le riunioni periodiche tendono a garantire stabilità alle relazioni internazionali ed una conseguente concertazione delle politiche degli stati partecipi ai vertici,con funzione evidentemente preventiva dell’insorgere di una lite. Anche l informalità degli incontri al vertice aiuta l attività diplomatica ed il coordinamento delle varie posizioni che gli stati poi fanno valere in modo più ufficiale anche all’interno d’organismi internazionali cui sono parti.
-Prevenzione e Risoluzione delle Controversie all’Interno delle Organizzazioni Internazionali Regionali-
Il rapporto strettissimo tra prevenzione e risoluzione delle controversie si conferma alla luce di un fenomeno sostanzialmente costante a tutte le organizzazioni internazionali regionali nell’ambito delle quali,accanto alla cooperazione tra i membri è sistematica la previsione di meccanismi diplomatici,arbitrali oppure giurisdizionali di risoluzione delle controversie. Oltre all’esempio più evoluto costituito al riguardo dalla comunità europea, si possono ricordare i casi della Nato, e dell’organizzazione degli stati americani. Queste organizzazioni hanno sviluppato sia pur con differenti livelli d’efficacia e frequenza d’utilizzo,veri meccanismi di prevenzione delle controversie tra i membri,oppure anche di gestione negoziale della controversia una volta insorta, nell’ottica di circoscriverne gli effetti nella massima misura possibile. A tal riguardo vengono costitute commissioni,oppure adottati documenti dal contenuto procedurale che i membri s’impegnano a rispettare nell’ottica di prevenire l insorgenza di una controversia oppure definirla nel più breve tempo possibile. L efficacia di tali strumenti è tuttavia variabile ed in ogni caso non comporta limitazioni delle prerogative del coniglio di sicurezza nelle materie ad esso riservate.
Questa prassi conferma inoltre l inesistenza,nell’ordinamento internazionale,di un giudice naturale al quale gli stati debbono rivolgersi. È invece normalmente riconosciuta l opportunità di garantire efficacia ai meccanismi di risoluzione delle controversie mediante la creazione delle soluzioni,e dei fori, considerati di volta in volta più adeguati in funzione dei rapporti internazionali concretamente rilevanti.
-Gli altri Mezzi Diplomatici: Buoni Uffici, Mediazione,Conciliazione e Commissioni d’Inchiesta-
I mezzi diplomatici contemplano anche il coinvolgimento di soggetti terzi,ai quali non è delegato alcun potere di decidere e talvolta neppure di impostare le modalità o la procedura con cui cercare di risolvere la controversia. A seconda dei casi essi sono normalmente stati o altri soggetti internazionali,ma anche loro rappresentanti oppure personalità riconosciute a livello internazionale quali ex capi di stato. Il primo di questi mezzi diplomatici a venire in rilievo è costituito dai buoni uffici, nell’ambito dei quali un terzo cerca di influenzare le parti in lite tentando di metterle in contatto e portarle quindi al tavolo negoziale,suggerendo anche in percorso di tipo procedurale per giungere ad un accordo,oppure ospitando le delegazioni delle parti.
Nella mediazione,al terzo è richiesto lo svolgimento di un compito ulteriore più attivo che prevede a sua partecipazione al negoziato e talora la proposizione informale ai contendenti di una possibile soluzione della controversia. Possiamo affermare che l efficacia di tale strumento è direttamente proporzionale all’influenza ed all’autorevolezza del mediatore,ad esempio quando si tratti del capo di stato di una grande potenza.
Il ruolo del terzo è ancora più enfatizzato nell’ipotesi della conciliazione in cui l attività del conciliatore si qualifica proprio per la predisposizione di una formale proposta per la risoluzione della lite. Al termine della procedura di conciliazione,esaminate e valutate le rispettive posizioni delle parti, il conciliatore adotta un verbale di conciliazione,nel quale sono contenute osservazioni e raccomandazioni alle parti stesse per risolvere la controversia.
Allorché la controversia implichi un diverso apprezzamento dei fatti ad opera delle parti in lite, non è infrequente la nomina di una commissione d’inchiesta formata da persone fisiche indipendenti ed imparziali designate dalle parti alle quali è affidato i preciso compito di accertare esattamente le circostanze di fato rilevanti. Tale mezzo implica che le parti in lite siano d accordo sull’interpretazione e l applicazione delle norme regolatrici la fattispecie,la loro disputa inerendo esclusivamente ad aspetti di fatto.
-I Mezzi Diplomatici per la Risoluzione delle Controversie Previsti nel Sistema delle Nazioni Unite-
Le procedure diplomatiche per la risoluzione delle controversie esistono anche all’interno del sistema onu. Oltre ad un generale potere dell’assemblea di :”raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni”,la carta delle nazioni unite dedica l intero suo capitolo 6,a tale argomento. L art. 34 attribuisce al consiglio di sicurezza un generale potere d’inchiesta” su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia” e l art. 36 stabilisce che “il consiglio di sicurezza può in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata all’art. 33,o di una situazione analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati”. Ciò implica perciò anche il potere di suggerire mezzi specifici di risoluzione. L art. 37 prevede poi che “se le parti di una controversia della natura indicata nell’art. 33 non riescono a regolarla coi mezzi indicati in tale articolo,essi devono deferirla al consiglio di sicurezza. Se il consiglio di sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,esso decide se agire a noma dell’art. 36 o raccomandare quella che ritenga adeguata”.
-L Arbitrato: Natura e Caratteristiche-
L arbitrato è il primo dei mezzi non diplomatici conosciuti dal diritto internazionale per la risoluzione delle controversie. Le caratteristiche dell’arbitrato sono:
1- volontà degli stati in lite di rimettere a giudizio degli arbitri la soluzione della loro controversia.
2- la scelta degli arbitri,i quali non debbono preesistere rispetto all’insorgenza della lite.
3- risoluzione della controversia mediante norme giuridiche
Il secondo elemento è quello che differenzia maggiormente l arbitrato dai tribunali internazionali,poiché agli arbitri viene consentita una maggiore libertà di procedura. Tale maggiore libertà di forme è originata proprio dalla tradizionale insorgenza della controversia prima della costituzione dell’arbitro o degli arbitri se riuniti in collegio arbitrale. Qualora s conviene di sottoporre al giudizio degli arbitri una determinata questione,gli stati sono soliti stipulare un compromesso,nel quale vengono identificati gli arbitri,vengono fissate le questioni sulle quali essi saranno tenuti a pronunciarsi,viene stabilito il diritto applicabile ed il termine entro il quale gli arbitri devono pronunciare il lodo. Il compromesso sovente prevede anche norme procedurali a cui gli arbitri dovranno attenersi.
-La Corte Permanente d’Arbitrato-
L arbitrato è un istituto più tosto risalente nel tempo. Le convenzioni dell’aja del 1899 e 1907,per l risoluzione pacifica delle controversie,contenevano norme modello per procedure arbitrali,in cui in sede di compromesso gli stati avrebbero potuto rinviare. Un'altra importante caratteristica della convenzione dell’Aja,è costituita dalla creazione della corte permanente d’arbitrato che consiste in una lista di persone,designati dagli stati contraenti,4 per ciascuno, “di notoria competenza in questioni di diritto internazionale,della più alta reputazione morale e disponibili ad accettare i doveri di un arbitro”. La convenzione ha costituito anche un ufficio con compiti amministrativi e di cancelleria ,oltrechè di conservazione e registrazione dei lodi pronunciati dalla corte. Allorché due stati parti della convenzione intendono iniziare una procedura arbitrale riguardante una controversia insorta tra loro,essi scelgono gli arbitri all’interno della lista. Si tratta perciò di un meccanismo che rende più agevole per gli stati contraenti il ricorso all’arbitrato.
-Fortuna dell’Arbitrato e suoi Vantaggi-
L arbitrato ha ritrovato popolarità negli ultimi decenni, sia pur al di fuori dei meccanismi della convenzione dell’aja. Si è così intensificata la prassi degli arbitrati ad hoc,quindi originati da compromessi ma anche quella dell’inserimento,all’ interno di molti trattati, della procedura arbitrale quale strumento già previsto per la risoluzione delle controversie tra gli stati parti. Tale sviluppo si deve a svariate circostanze:innanzi tutto la flessibilità garantita dal compromesso e la possibilità di esperire un arbitrato nel quale siano delineate su misura le caratteristiche della procedura e degli arbitri in funzione della controversia insorta tra le parti. Ancora la maggior celerità degli arbitri rispetto ai tribunali internazionali,e la loro maggiore propensione a ricercare anche una composizione amichevole della lite in corso di arbitrato. Altro motivo di preferenza per lo strumento arbitrale,collegato al precedente, è la sua natura eminentemente tecnica,più che politica. Così,l eventuale soccombenza in un arbitrato da parte di uno stato comporta conseguenze politiche certamente minori rispetto a quanto si verifica per i giudizi dinanzi alla corte internazionale di giustizia.
-La Possibilità di Impiegare l Arbitrato in Controversie Coinvolgenti anche Attori diversi dagli Stati. Le Principali Esperienze Invalse nella Prassi-
Un altro fondamentale motivo di successo dell’arbitrato consiste nel fatto che esso può riguardare controversie tra stati e soggetti diversi dagli stati, compresi gli individui. Questa caratteristica è particolarmente importante per quanto concerne le controversie tipiche del diritto internazionale, quelle cioè inerenti al trattamento degli stranieri. Nell’ attuale sistema dei rapporti internazionali, spesso privatizzato a cui partecipano sempre più efficacemente attori non statali, risulta assolutamente preferibile che, poste le dovute garanzie d’equilibrio tra le parti, un’eventuale controversia coinvolgente stati ed individui possa risolversi direttamente tra i soggetti in lite. Ricordiamo ad esempio l’accordo d’Algeri tra Iran e Stati Uniti istituì dei tribunali arbitrali ad hoc per risolvere anche le controversie tra cittadini satutinitensi e Iran e tra iraniani e Stati Uniti scaturenti dalla rivoluzione khomeinista e dalla successiva crisi dei rapporti bilaterali tra i due stati. I tribunali arbitrali, che avevano giurisdizione relativamente ad asserite violazioni dei diritti della proprietà privata, a pretese scaturenti da contratti di compravendita di beni o servizi in corso d’esecuzione al momento del deterioramento dei rapporti bilaterali, oltrechè all’interpretazione dello stesso. Uno degli effetti più interessanti di questo meccanismo è la creazione di un foro nel quale. In deroga alla tradizionale posizione di supremazia degli stati rispetto agli individui stranieri, i primi accettano di risolvere controversie insorte con i secondi ponendoli su u piano di parità, e talora anche alla stregua di norme di diritto internazionale, che vengono rese applicabili anche nei confronti di soggetti che non sono iure proprio destinatari di tale tipo di norme. Va inoltre sottolineata la progressiva ibridazione dei meccanismi arbitrali di risoluzione delle controversie: specie nel settore degli investimenti esteri, e comunque negli accordi internazionali disciplinanti aspetti commerciali, gli stati mutuano dai privati i meccanismi utilizzati da questi ultimi per la risoluzione delle controversie. Così anche nelle controversie tra stati e privati è invalso lo strumento dell’arbitrato commerciale internazionale, ad esempio, quello amministrato dalla camera commerciale internazionale di Parigi.
-La Corte Internazionale di Giustizia: Struttura e Funzionamento-
La corte internazionale di giustizia rappresenta il tentativo più ambizioso e strutturato di creare una giurisdizione competente a risolvere le controversie tra stati. Succeduta nel 1946 alla corte permanente di giustizia internazionale, la corte internazionale di giustizia costituisce “il principale organo giurisdizionale delle nazioni unite. Essa funziona in conformità allo statuto annesso che. forma parte integrante della presente carta”,ergo essa è organo dell’ onu. La corte internazionale di giustizia ha sede all’Aja ed è composta da 15 giudici, aventi ciascuno una nazionalità diversa, eletti dal consiglio di sicurezza e dall’assemblea generale. La provenienza dei giudici è distribuita in modo da consentire un’adeguata rappresentatività di tutte le aree geopolitiche. La corte internazionale di giustizia giudica a maggioranza in sessione plenaria oppure in camere di consiglio composte da almeno tre giudici.
-Funzioni della Corte Internazionale di Giustizia: la Competenza Consultiva-
La corte esercita una competenza giurisdizionale in senso stretto ed una consultiva. Questa ultima è ricavata da un’analoga competenza già prevista in capo alla corte permanente di giustizia internazionale. Conformemente all’art. 65 dello statuto della corte: “La corte può fornire un parere consultivo su qualsiasi questione di diritto su richiesta di qualsiasi organo autorizzato dalla carta o conformemente ad essa a formulare tale richiesta”, dovendosi peraltro chiarire che ai sensi dell’art. 96 della carta delle N.U.gli organi delle nazioni unite diversi dall’assemblea generale e dal consiglio di sicurezza, nonché le agenzie specializzate, se autorizzate dall’assemblea generale, possono chiedere pareri alla corte soltanto su questioni riguardanti l’ambito d’attività di tali enti. Per quanto riguarda l’assemblea generale o il consiglio di sicurezza, la corte ha precisato che deve esistere un collegamento tra l’attività di tali organi e la questione sulla quale il parere è richiesto, pur rimanendo essa stessa titolare in via esclusiva del potere discrezionale quanto alla decisione se formulare o meno il parere richiesto ed essendo quindi del tutto irrilevante l’eventuale opposizione degli stati interessati rispetto a tale decisione. Alla procedura consultiva possono partecipare gli stati e le organizzazioni internazionali ai sensi dell’art. 66 dello statuto, ma anche altri soggetti. Inoltre i pareri della corte non sono vincolanti per la parte richiedente. Essi però, da un lato possono esprimere principi utili all’interpretazione ed applicazione delle norme internazionali applicabili ad una fattispecie, dall’altro lato i pareri contribuiscono significativamente all’evoluzione del diritto internazionale e all’affermazione di regole vincolanti sul piano internazionali. È da notare che la funzione consultiva può consentire alla corte di esprimere il proprio pensiero rispetto a questioni delicate nel contesto internazionale, delle quali la corte potrebbe non potersi mai occupare in sede di giurisdizione contenziosa, stante il presupposto dell’accettazione della stessa da parte degli stati interessati alla questione.
-La Funzione Giurisdizionale. Le Parti in Giudizio e la loro Legittimazione-
Per quanto concerne la funzione giurisdizionale in senso stretto della corte, va innanzi tutto osservato che solo gli stati possono essere parti dinnanzi alla corte, e che a norma dell’art. 93 della carta “tutti i membri delle nazioni unite sono ipso facto aderenti allo statuto della corte internazionale di giustizia”, e che anche stati non membri delle nazioni unite possono comunque chiedere di aderire allo statuto. Non hanno invece locus standi gli stati i quali,al momento della domanda introduttiva del giudizio,non erano parti dell’Onu e non avevano quindi neppure la qualità di parti dello statuto. Per contro possono stare in giudizio stati la cui effettività è in discussione,quando comunque sono parti di trattati nei quali la corte internazionale di giustizia è prevista quale organo per la risoluzione delle controversie scaturenti da tali trattati. L esclusione di soggetti diversi dagli stati dalla giurisdizione contenziosa della corte internazionale i giustizia desta alcune perplessità. Da tale situazione possiamo affermare che al di là dei mezzi diplomatici l arbitrato resta l unico strumento a disposizione delle organizzazioni internazionali per risolvere eventuali controversie con gli stati o con altre organizzazioni internazionali. L incapacità i essere parte sostanziale di un giudizio contenzioso dinnanzi alla corte non preclude comunque alle organizzazioni internazionali di presentare osservazioni relativamente all’interpretazione di trattati cui esse sono parti.
-Accettazione della Giurisdizione della Corte Internazionale di giustizia ad Opera degli Stati-
Benché gli stati abbiano diritto di stare in giudizio dinnanzi alla corte internazionale di giustizia,ciò non implica un loro obbligo ad assoggettarsi ala giurisdizione di questa ultima,per il qual è richiesto il consenso degli stessi stati,esprimibile in vari modi. La disciplina è al riguardo prevista dall’art. 36 dello statuto della corte,a norma del quale,tra l'altro:
b) qualsiasi questione di diritto internazionale
c) l esistenza di qualsiasi fatto che se accertato c
costituirebbe la violazione di un obbligo
internazionale.
d) la natura o misura della riparazione dovuta per la
violazione di un obbligo internazionale.
reciprocità da parte di più stati o di determinati stati per un periodo determinato.
trasmette copia agli stati aderenti al presente statuto ed al cancelliere della corte.
Spesso quindi la giurisdizione a favore della corte è attribuita da trattati nei quali esiste un rinvio a questa ultima per la risoluzione di controversie riguardanti l interpretazione o l applicazione del trattato stesso. Si ha in tal caso una clausola compromissoria completa,in forza della quale con l insorgere della lite uno stato può depositare una domanda introduttiva del giudizio dinanzi ad essa contro un altro stato. L attributo completo è fatto in opposizione alla più risalente prassi delle clausole incomplete nelle quali gli stati si limitavano ad obbligarsi a risolvere tutte o parte delle controversie future tra essi mediante arbitrato.
Altre volte l accettazione della giurisdizione della corte è fatta dagli stati mediante apposite dichiarazioni unilaterali nelle quali non è infrequente l apposizione di condizioni o termini secondo quanto disposto dall’art. 36. 3 comma,a così detta clausola opzionale.
Va infine precisato che quando la competenza della corte discende da un trattato cui sono parti gli stati in lite, la corte può conoscere della controversia solo se essa riguarda fatti accaduti successivamente all’entrata in vigore del trattato, essendo al riguardo irrilevante che,su fatti precedenti,la controversia fosse insorta dopo l entrata in vigore del trattato attributivo della competenza stessa.
-Assenza di un Obbligo degli Stati di Sottoporsi al Giudizio della Corte Internazionale di Giustizia-
La necessaria accettazione della giurisdizione della corte internazionale di giustizia da parte degli stati,sia pur nei limiti prima individuati, implica l assenza di un obbligo degli stati a comparire dinanzi alla corte contro la loro volontà. Tale principio vale anche per il caso in cui la corte,per rendere il proprio giudizio debba pronunciarsi in via pregiudiziale nei confronti di uno stato che non è parte del giudizio. Occorre però sottolineare che la corte può esercitare la propria competenza anche rispetto a controversie che toccano gli interessi di stati non parte del procedimento,qualora tali interessi non costituiscano l oggetto della decisione su cui la corte è chiamata a pronunciarsi e a condizione che la determinazione della responsabilità dello stato non parte non costituisca una condizione preliminare perché la corte possa rendere la propria decisione. Nessuna limitazione alla competenza della corte si determina per effetto della decisione di uno stato che abbia accettato tale competenza,ma che decida di non comparire in giudizio,restando contumace. L accettazione da parte di uno stato della competenza della corte è richiesta anche qualora si tratti di accertare nei suoi confronti la violazione di obblighi erga omnes.
-L Intervento di Stati Terzi-
Nel giudizio dinanzi alla corte è prevista la possibilità di intervento da parte di stati terzi,che “abbiano un interesse di natura giuridica suscettibile di essere toccato dalla decisione del caso”. Spetta alla corte decidere sull’istanza di intervento,sulla base di vari elementi. Al riguardo l ammissibilità di tale intervento viene collegata all’effettiva rilevanza della questione per lo stato terzo.
Il rigore con cui è valutata un istanza di intervento, va tuttavia esaminato alla luce dell’art. 59 dello statuto,a norma del quale” la decisione della corte non ha efficacia vincolante se non tra le parti e relativamente al particolare caso deciso”. Ciò determina un equilibrio del sistema consentendo al terzo di intervenire senza diventare tuttavia parte in senso stretto. Non è comunque esclusa l ipotesi di estendere a terzi intervenienti l efficacia di del giudizio,sussistendo i presupposti in capo all’interveniente di assumere la qualità di parte in causa.
Va comunque ricordato che a volte è la stessa corte ad invitare stati terzi ad intervenire,”quando sia in discussione l interpretazione di una convenzione di cui siano parti altri stati oltre a quelli in causa”. In tal caso,a seguito dell’eventuale intervento,lo stato viene considerato parte a tutti gli effetti,ad esso estendendosi quindi anche l efficacia della sentenza.
-Il Giudizio Dinanzi alla Corte-
Il giudizio dinnanzi alla corte internazionale di giustizia comprende due fasi: una scritta ed una orale. Questa ultima è comprensiva anche dell’audizione di testimoni ed esperti. L accertamento dei fatti di causa si svolge secondo usuali standard processuali. La corte ha precisato però che va utilizzata cautela nella valutazione di dichiarazioni giurate di membro del governo di uno stato parte della controversia, poiché questi tenderà probabilmente ad identificarsi con gli interessi del suo paese nonché di materiali probatori preparati specificamente per la causa e provenienti da un'unica fonte,essendo preferibili prove raccolte all’epoca dei fatti e provenienti da persone aventi conoscenza diretta di questi. Particolare attenzione è data a prove affidabili che sono fornite da un rappresentante dello stato stesso oppure a prove la cui correttezza ,anche prima dell’inizio della causa, non è stata contestata da persone imparziali,oppure a prove ottenute mediante l interrogatorio di persone direttamente interessate,poi controinterrogate da parte di giudici preparati a condurre interrogatori ed esperti nel valutare larghe quantità di informazioni,anche aventi contenuto tecnico. L oggetto dl giudizio si determina in relazione al contenuto della domanda instaurata,benché sia consentito alle parti,nei limiti del rispetto del contraddittorio,precisare le proprie domande e svolgere le relative argomentazioni.
-La Competenza Cautelare della Corte-
A norma dell’art. 41.1 del suo statuto ,”la corte ha il potere di indicare,ove ritenga che le circostanze lo richiedano,le misure cautelari che debbano essere prese a salvaguardia dei diritti rispettivi di ciascuna parte”.
Le misure cautelari adottate dalla corte hanno natura vincolante. Questo strumento è stato usato dalla corte con una certa frequenza anche in assenza di istanza di parte,fermi alcuni presupposti, tra cui innanzi tutto l urgenza di provvedere. La misura cautela. Per altro verso, non può essere tale da pregiudicare il merito della causa. Così ad esempio nel caso dell’incidente di lockerbie,la corte negò alla Libia le misure cautelari richieste, poiché “avrebbero probabilmente pregiudicato i diritti prima facie spettanti al regno unito in forza della risoluzione del consiglio di sicurezza”. Di rilievo appare un aspetto riguardante le misure cautelari,e cioè ce la loro adozione può prescindere dalla preventiva definizione di questioni pregiudiziali,quali la stessa accettazione della giurisdizione della corte da parte degli stati. Al riguardo si è osservato che tale orientamento giurisprudenziale rischia di porsi in contrasto col principio del necessario consenso degli stati ad assoggettarsi al giudizio della corte. Peraltro non è dubbia l opportunità di tale orientamento allo stato attuale del diritto internazionale specie in presenza di sempre più frequenti casi nei quali l esito del giudizio di merito potrebbe rivelarsi in definitiva inefficace,come può avvenire allorché si tratti di tutelare l ambiente o i diritti i umani.
-I Tribunali Internazionali Specializzati-
La corte internazionale di giustizia non esaurisce il novero dei tribunali internazionali,che anzi,si è già ricordato,in forma permanente o semi-permanente si sono notevolmente sviluppati negli ultimi anni. Tale fenomeno riguarda innanzi tutto i numerosi tribunali sorti nel settore della tutela dei diritto umani,come la corte europea dei diritti dell’uomo,e le altre corti costituite a livello regionale sulla base dell’esperienze europea come la commissione e la corte interamericana dei diritti dell’uomo. Tale fenomeno riguarda anche le corti penali internazionali come i tribunali per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia e in Ruanda. Importante è anche il tribunale internazionale del diritto del mare con sede ad Amburgo,in cui la competenza del tribunale è alternativa a quella di altri tribunali,tra cui la stessa corte internazionale di giustizia,o eventuali tribunali arbitrali costituiti ad hoc. A livello regionale esistono altri tribunali internazionali tra i quali va ricordata la corte di giustizia delle comunità europee: essa svolge da un lato una funzione facilmente riconducibile a quella di un giudice interno,sia pur di ultima istanza. Dall’ altro lato è titolare di specifiche competenze :
Tra l'altro la completezza dell’ordinamento comunitario e la pienezza delle funzioni attribuite alla corte di giustizia del trattato CE,ha portato questa ultima a proclamarsi quale giudice sostanzialmente esclusivo di qualsiasi controversia insorta tra stati membri della comunità.
Fonte: http://lab.artmediastudio.it/www-storage/appunti/157813/26724/DIRITTO%20INTERNAZIONALE.cap%206.doc
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