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La locuzione latina ignorantia legis non excusat è molto nota per il suo uso in ambito legale, come espressione sintetica della massima giuridica riguardo alla presunzione di conoscenza della legge. Il suo significato letterale è: «L'ignoranza della legge non scusa». La locuzione si trova anche nella forma «Ignorantia iuris neminem excusat» ovvero «Ignorantia legis neminem excusat», cioè «L'ignoranza della legge non scusa nessuno».
Pertanto per noi è un servizio civile condividere le leggi e i termini utilizzati nel sistema giuridico
Qui sotto trovate il significato di diversi termini utilizzati nel sistema giuridico italiano.
Significato di :
ABBANDONO DI MINORI O INCAPACI: Delitto contemplato dall’art. 591 c.p., commesso da chi abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura. La condotta dell’abbandono viene generalmente identificata con il lasciare la persona in balìa di se stessa; dall’abbandono deve derivare pericolo per la vita o l’incolumità dell’abbandonato. Al di fuori dell’ipotesi in cui vittima del reato sia un minore, l’incapacità del soggetto passivo di provvedere a se stesso deve essere accertata in concreto; è sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa anche l’abbandono temporaneo.
ABBANDONO DI SIRINGA:Violazione commessa da chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, abbandona una siringa adoperata per iniettare stupefacenti: è punita con la sanzione amministrativa (vedi voce SANZIONI AMMINISTRATIVE) .
ABERRATIO DELICTI: Essa ricorre allorché il soggetto cagiona un evento diverso da quello voluto e quindi realizza l’elemento obiettivo di una diversa fattispecie criminosa.
ABERRATIO ICTUS: Essa si verifica allorché l’evento voluto viene realizzato, ma incide su persona diversa o anche su una pluralità di persone diverse da quelle cui l’azione era diretta.
ABITUALITA’ CRIMINOSA: Essa è la condizione personale di chi, con la sua persistente attività criminosa, dimostra di aver acquisito una notevole attitudine a commettere reati. Si può avere l’abitualità presunta prevista dall’art. 102 cod. pen., quando il reo è stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi non contestualmente entro dieci anni; riporta altra condanna per delitto non colposo, della stessa indole e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti.
ABITABILITA’: In diritto urbanistico, era definita abitabilità la condizione di assenza di cause di insalubrità di una costruzione soggetta alla frequentazione delle persone, come nel caso di abitazioni, uffici, negozi, ambienti di lavoro, ecc.., voluta dall’art. 221 del R.D. 27/07/1934, n° 1265 (T.U. Leggi Sanitarie) per edifici di nuova costruzione o ristrutturati. In seguito alla depenalizzazione (vedi voce DEPENALIZZAZIONE) dell’illecito, operata dall’art. 70 del D. L.vo 3/12/1999, n° 507, l’uso di immobili in assenza del certificato di A. (o della documentazione alternativa prevista dal D.P.R. 22-4-1994, n. 425) è stata punita fino al 29/06/2003 con sanzione amministrativa pecuniaria .
Dal 30 giugno 2003, in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 (T.U. delle disposizioni in materia edilizia), la materia deve ritenersi disciplinata dall’art. 24 dello stesso D.P.R., il quale prevede che l’uso di tutti gli immobili (comunque destinati) di nuova costruzione o ristrutturati sia subordinato alla presentazione al Comune della domanda di rilascio del certificato di “agibilità” (vedi voce AGIBILITA’).
ABOLITIO CRIMINIS: Effetto per il quale un fatto cessa di essere reato in quanto una nuova legge abroga la preesistente fattispecie penale, o ne restringe la portata applicativa solo a taluni dei fatti prima in essa ricadenti, o esclude taluni soggetti dal novero dei possibili autori del reato (vedi voce DEPENALIZZAZIONE).
ABROGAZIONE: E’ il venir meno dell’efficacia di una norma giuridica: può essere espressa quando la norma viene abrogata da una successiva che esplicitamente dichiari tale effetto, o tacita, quando le disposizioni di una norma risultano incompatibili con quelle di una norma precedente, senza che l’abrogazione sia esplicitamente dichiarata.
La cessazione dell’efficacia delle norme giuridiche può aver luogo anche per effetto di referendum abrogativo, o per cause intrinseche, come avviene per leggi la cui vigenza è limitata nel tempo (es.: le cosiddette “leggi eccezionali”).
ABUSO: In diritto civile, è l’esercizio del diritto soggettivo al di là dei limiti stabiliti dalla legge (es.: abuso del diritto di proprietà, al solo scopo di nuocere ad altri (vedi voce ATTI EMULATIVI), o abuso del potere di rappresentanza, quando il rappresentante abbia perseguito un interesse proprio o di terzi, in conflitto con gli interessi del rappresentato).
In diritto penale, l’uso eccessivo ed arbitrario dei poteri. L’”abuso d’ufficio”, previsto dall’art. 323 cod. pen., è il delitto che commette il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge e di regolamenti, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.
ACCATTONAGGIO: (vedi voce MENDICITA’).
ACCESSO ( diritto di): E’ il diritto di chiunque abbia un interesse personale e concreto ( per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti) ad accedere alle informazioni, agli atti ed ai documenti in possesso della P.A. e dei concessionari dei pubblici servizi. Esso risulta essere espressione del principio di trasparenza dell’attività della P.A. e si esercita nei confronti di chi detiene stabilmente o nei confronti del soggetto competente per la sua emanazione. Il diritto d’accesso comporta tanto il diritto di prendere visione dell’atto che interessa, quanto quello di averne copia dietro il pagamento delle spese di riproduzione. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è disciplinato in via generale dalla Legge 7/08/1990, n. 241, e dai regolamenti adottati in merito dai singoli enti.
ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO: potere, attribuito dagli articoli 131, 132 e 133 c.p.p. all’autorità giudiziaria, di ottenere la presenza di determinati soggetti in vista di particolari finalità, mediante accompagnamento da parte della Polizia Giudiziaria. L’accompagnamento coattivo può riferirsi tanto all’imputato quanto ai testi (o soggetti equiparati).
ACCORDI DI PROGRAMMA: Strumenti di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, aventi lo scopo di promuovere ed accelerare interventi la cui realizzazione richiederebbe altrimenti procedure prolisse. Ai sensi dell’ art. 34 del TUEL n. 267/2000, per la definizione e l’attuazione di opere, interventi o programmi d’intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, di Amministrazioni Statali e Regionali, il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco promuovono la conclusione di un accordo di programma.
ADEMPIMENTO: Esatta esecuzione della prestazione dovuta la quale estingue in via diretta e contemporanea, sia l’obbligo del debitore, sia il diritto del creditore. (art. 1218 c.c.).
AD INTERIM: Espressione adoperata per indicare il carattere temporaneo o provvisorio della nomina di un soggetto ad un determinato ufficio pubblico o carica.
AFFIDAMENTO: Consegna alla cura e alla custodia d’altri.
AFFIDAMENTO DEI MINORI: Istituto introdotto con la legge n. 184 del 4 maggio 1983. La legge menzionata ha introdotto il principio fondamentale seguente: il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria famiglia, ma se è temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può, per un determinato periodo di tempo, essere affidato ad un’altra famiglia, possibilmente con figli minori, o anche ad una persona singola o ad una comunità di tipo familiare, allo scopo di assicurargli il nutrimento, l’educazione e l’istruzione. Il provvedimento è disposto dai servizi sociali locali (che sono le strutture amministrative preposte al servizio di tutela per l’infanzia), ovvero dal Tribunale dei Minorenni, se i genitori non sono consenzienti. L’affidamento cessa quando la famiglia può nuovamente occuparsi del minore, quando vi è pregiudizio derivante dal minore dalla prosecuzione dell’affidamento, o per decorrenza del tempo previsto.
AFFIDAMENTO IN PROVA A SERVIZI SOCIALI:Misura alternativa alla detenzione, applicabile nel caso in cui la pena inflitta non sia superiore a 3 anni (o a 4 anni per i reati legati alla tossicodipendenza).
AFFIDAMENTO PREADOTTIVO: Affidamento in periodo anteriore all’adozione, durante il quale l’adottando è affidato agli adottanti, al fine di verificare l’idoneità di questi ultimi.
AFFIDATARIO: Chi ha in affidamento qualcosa o qualcuno.
AFFISSIONE: Forma di comunicazione, per lo più pubblicitaria, di manifesti in luogo pubblico o aperto al pubblico.
AFFITTO:Locazione (vedi voce LOCAZIONE) avente per oggetto un bene mobile o immobile produttivo. L’affittuario deve curare la gestione del bene in conformità della sua destinazione economica, e gli spettano i frutti e le altre utilità del bene affittato.
AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Qualifica del personale di polizia, catalogato dall’art. 57 c.p.p., a cui sono attribuite determinate funzioni di repressione reati, con l’obbligo di acquisire la notizia di reato, riferirla all’autorità giudiziaria, assicurare le fonti di prova ed impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori.
AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA: Qualifica del personale di polizia a cui vengono affidate funzioni di prevenzione dei reati, in ottemperanza alle norme del Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza.
AGENZIA: Impresa di intermediazione, o istituzione con scopi specifici, o succursale. In diritto commerciale, l’agenzia è l’impresa intermediaria di affari (es.: agenzia d’informazioni, d’affari, di viaggi, ecc…) dietro compenso.
AGENZIA REGIONALE PER L’AMBIENTE: ( vedi voce A.R.P.A.)
AGIBILITA’: In diritto urbanistico, è definita agibilità la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
La normativa in materia di agibilità deve ritenersi sostitutiva a tutti gli effetti di quella (vigente fino al 29/06/2003) inerente la “abitabilità” degli edifici (vedi voce ABITABILITA’).
Ai sensi dell’art. 24 D.P.R. 06/06/2001, n° 380, (T.U. delle disposizioni in materia edilizia) dal 30/06/2003, data di vigenza dello stesso D.P.R., il soggetto titolare del permesso di costruire (vedi voce PERMESSO DI COSTRUIRE) o il soggetto che ha presentato la D.I.A. (vedi voce D.I.A.), o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a presentare al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale domanda (corredata della necessaria documentazione) di rilascio del certificato di agibilità per gli immobili assoggettati ad interventi edilizi di:
a) nuova costruzione;
b) ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni richieste per l’agibilità.
L’obbligo di presentazione della domanda di agibilità sussiste per gli immobili comunque destinati, e non soltanto per quelli soggetti ad abituale frequenza di persone.
La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria .
AIUTI DI STATO: L’aiuto di Stato è una somma attribuita dai pubblici poteri, in favore di un’opera, di una istituzione o di un’impresa, senza controparte da parte di queste ultime. Sono considerati aiuti di Stato non soltanto quelli riconducibili al bilancio statale, ma anche quelli di enti pubblici, operanti nel settore economico.
ALBO PRETORIO: Spazio murale, vetrina o quadro opportunamente custodito, esposto al pubblico presso ogni comune, sul quale vengono affissi avvisi, deliberazioni, ordinanze e documenti ufficiali di quell’ente e di altri enti pubblici (vedi voce PUBBLICITÀ FATTI GIURIDICI).
ALIENATI MENTALI:Persone affette da patologie mentali, per le quali la legge 23/12/1978, n° 833, prevede trattamenti sanitari volontari (che presuppongono il consenso informato de paziente), ed obbligatori (vedi voce T.S.O.).
ALLEGATO: Documento che si accompagna ad un altro di maggiore importanza, e del quale l’allegato costituisce parte integrante.
AMMENDA: Nel vocabolario gergale essa è la riparazione di una colpa commessa o il risarcimento di un danno recato. In diritto, pena pecuniaria, prevista dagli artt. 17 e 26 c.p., per i reati contravvenzionali (vedi voce CONTRAVVENZIONE) sola, o congiunta alla pena detentiva dell’arresto (vedi voce ARRESTO).
AMMINISTRAZIONE: In ambito pubblico, attività diretta ad amministrare e, per estensione, ente o insieme degli organi preposti alla amministrazione (es.: Amministrazione provinciale).
AMMISSIBILITA’: L’ammissibilità concerne gli aspetti sostanziali dell’atto: un atto è dichiarato ammissibile, quando è idoneo a produrre gli effetti cui esso è ordinato ed è compiuto secondo le prescrizioni di legge.
AMNISTIA: Provvedimento generale di clemenza, con il quale lo Stato dichiara l’estinzione di determinati reati già commessi, e rinuncia all’applicazione della pena. L’amnistia può essere “propria” in caso di reati per i quali non è ancora intervenuta condanna; in questi casi essaestingue il reato e le sue conseguenze. Può altresì essere “impropria”, se interviene dopo sentenza irrevocabile di condanna; in tali casi estingue le pene principali e le accessorie, ma non gli effetti penali della condanna, della quale si tiene conto ai fini della dichiarazione di recidività, abitualità e professionalità. L’amnistia può essere concessa in via esclusiva dal Parlamento. (vedi voce GRAZIA , INDULTO).
ANALOGIA: In diritto, l’analogia è quel procedimento con il quale vengono disciplinati i casi non espressamente previsti dalla legge, mediante l’applicazione ad essi della disciplina prevista per casi simili o desunta dai principi generali dell’ordinamento giuridico. Nel nostro ordinamento vige il divieto di applicazione analogica delle leggi penali. L’analogia non vaconfusa con l’interpretazione estensiva, con la quale si rimane nell’ambito della norma, attribuendo un più ampio significato ai termini che la compongono.
ANNONA:Complesso di norme ed attività con le quali si provvede all’approvvigionamento della popolazione. Per estensione, ufficio comunale preposto alla gestione burocratico- amministrativa delle attività commerciali.
ANNO FINANZIARIO : E’ lo spazio di tempo entro il quale si svolge un determinato ciclo di gestione ed in cui viene ripartita l’attività dell’ente. Il periodo di tempo considerato quale misura d’individuazione temporale del bilancio è l’anno solare, che decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.( vedi voce ESERCIZIO FINANZIARIO).
ANNOTAZIONE: Consiste, in genere, nell’inserzione in pubblici registri, ai fini di pubblicità, di atti, domande e sentenze, effettuata per lo più in margine, in calce o a tergo di altri atti.
ANNULLAMENTO:: Eliminazione degli effetti di un atto o di un negozio giuridico (vedi voceNEGOZIO GIURIDICO) non conformi al diritto.
ANTIGIURIDICITA’: Condizione contraria all’ordinamento giuridico.
APOLIDE: Persona che (a seguito di emigrazione per motivi politici) non ha alcuna cittadinanza, perché è privata di quella d’origine senza averne acquistata un’altra.
APPALTO: Contratto con il quale si assume il rischio di un’opera o di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo in denaro.
APPROPRIAZIONE INDEBITA: E’ un reato contro il patrimonio, che viene commesso da chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.
AREA DI INTERSEZIONE: Parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
AREA PEDONALE: Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi.
ARIANNA: E’ la banca dati della normativa regionale Piemontese contiene: le leggi regionali (in ordine cronologico e per aree tematiche), le proposte di legge, i regolamenti regionali, le deliberazioni del Consiglio Regionale.
A.R.P.A.: Agenzia Regionale per l’Ambiente. Struttura di gestione ambientale introdotta con legge 21/01/1994, n° 61, i cui compiti principali consistono nel fornire supporto tecnico alla pianificazione della salvaguardia ambientale, e nell’attività di prevenzione, vigilanza e controllo ambientale
ARRESTO :Privazione della libertà personale da 5 gg. a 3 anni (o a 5 anni, in casi di concorso di circostanze aggravanti) prevista dalla legge come pena detentiva per le contravvenzioni (vedi voce CONTRAVVENZIONE).
L’arresto è altresì previsto come provvedimento eseguibile, esclusivamente il flagranza di reato (vedi voce FLAGRANZA), dalla Polizia Giudiziaria (o dai privati, nell’ipotesi di cui all’art. 383 c.p.p.) nei casi tassativamente indicati dalla legge (artt. da 380 a 390 c.p.p.). L’arresto può essere obbligatorio o facoltativo, quest’ultimo eseguibile solo se giustificato dall’esistenza di specifici presupposti (gravità del fatto, pericolosità del soggetto o particolarità delle circostanze). La P.G. ha l’obbligo di notiziare immediatamente il Pubblico Ministero e il difensore di fiducia o d’ufficio dell’avvenuto arresto o fermo (vedi voce FERMO), e di mettere a disposizione del Pubblico Ministero l’arrestato o fermato conducendolo al più presto, comunque entro 24 h., presso la casa circondariale del luogo di esecuzione dell’arresto o fermo.
A.S.O. : Acronimo utilizzato per definire l’accertamento sanitario obbligatorio. Esso consiste in una visita medica a persone affette da disturbi psichici ( per es. deliri ed allucinazioni), per accertarsi della eventuale necessità di un trattamento sanitario obbligatorio . ( vedi voce T.S.O.) L’A.S.O. può essere richiesto dai familiari della persona malata al medico di famiglia, o direttamente all’Ufficio di igiene Mentale o all’unità operativa di Psichiatria.
Un medico della struttura pubblica effettua la visita e decide se è il caso o meno di procedere con il T.S.O.
ASSEMBLEA: Riunione di una collettività per discutere problemi d’interesse comune. In linguaggio giuridico collettività degli appartenenti ad un gruppo organizzato , cui sono affidate funzioni deliberative.
ASSESSORE : Membro della Giunta Regionale, Provinciale, Comunale, con funzioni di amministratore locale.
ATTESTAZIONE : Affermazione, testimonianza.
ATTI EMULATIVI: Atti i quali, non avendo alcuna utilità per chi agisce, hanno come unico scopo quello di nuocere o recare molestia ad altri (es.: piantare alberi al solo fine di togliere la visuale panoramica al vicino, senza alcun effettivo giovamento per il proprietario del fondo).
ATTI GIUDIZIARI: Si indicano con questa locuzione le citazioni, i ricorsi, le domande, le comparse, che si presentano all’autorità giudiziaria, nonché gli atti istruttori compiuti davanti ad essa e, più in generale, i provvedimenti della medesima emessi sotto forma di sentenza, ordinanza o decreto.
ATTIVITA’ PERICOLOSA: Attività pericolosa per sua natura e per la natura dei mezzi utilizzati. L’art. 2050 codice civile, pur consentendone lo svolgimento, esige tuttavia, che l’attività pericolosa sia accompagnata da misure idonee ad evitare eventi dannosi, in quanto essa può cagionare pregiudizi a terzi. L’inosservanza di tali misure comporta, per l’esercente, l’obbligo di risarcire i danni eventualmente derivati dall’attività pericolosa nonché, ricorrendone i presupposti responsabilità di natura penale.
ATTO: Azione umana. In diritto, comportamento umano produttivo di effetti giuridici, in quanto volontario e consapevole.
ATTO AMMINISTRATIVO: E’ ogni provvedimento preso dalla Pubblica Amministrazione nell’ambito dell’esercizio dell’attività di diritto pubblico (diverso dall’attività che la Pubblica Amministrazione può porre in essere in rapporti di natura privatistica). Gli atti amministrativi si possono distinguere in atti amministrativi veri e propri, laddove vi è una dichiarazione di volontà della Pubblica Amministrazione (es.: concessioni ed ammissioni), e quelli in cui questa dichiarazione di volontà manca, definiti meri atti amministrativi (es.: attestazioni e pareri).
ATTO GIURIDICO: Documento avente rilevanza giuridica.
ATTO ILLECITO: Qualsiasi fatto non consentito dall’ordinamento giuridico.
ATTO PUBBLICO: E’ un documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. L’atto pubblico fa piena prova fino a querela del falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e dei fatti che questi attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.).
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: Parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
AUTENTICAZIONE: Atto di certificazione che si caratterizza per il contenuto di attestazione dell’autenticità. La specie più diffusa è l’autenticazione di firma , volta a certificare la provenienza della firma apposta su un qualsiasi documento.
AUTOCERTIFICAZIONE: In diritto amministrativo, l’autocertificazione è la dichiarazione sottoscritta che il cittadino può produrre in sostituzione delle normali certificazioni della Pubblica Amministrazione, attestante fatti, stati o qualità.
Tali dichiarazioni possono concernere, ad es.: il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di civile, lo stato di famiglia, l’esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendenti, la posizione relativa agli obblighi militari, l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione, l’iscrizione ad associazioni, lo stato di disoccupazione, lo stato di vivenza a carico, ecc….
L’autocertificazione è disciplinata dalla legge 04/01/1968, n°15, dalla legge 07/08/1990, n° 241 e con D.P.R. 25/01/1994, n° 130, recante il regolamento di attuazione della L. 15/68, la legge 15/05/1997, n° 127 ed il D.P.R. 20/10/1998, n° 403.
Chi producesse autocertificazioni mendaci risponderebbe del delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale (vedi voce FALSA ATTESTAZIONE).
AUTORE: Chi crea un’opera , o esegue, genera o causa un fatto. La legge tutela attraverso il diritto d’autore, quelle opere d’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d’espressione.
AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA: Funzione attribuita a particolari personalità, come il Prefetto, il Questore, il Sindaco, elencate nel Regolamento d’esecuzione al T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, a cui sono ricollegati particolari poteri per la prevenzione di reati, volti al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini alla loro incolumità, alla tutela della proprietà, all’osservanza delle leggi, dei regolamenti delle ordinanze.
AUTORIZZAZIONE: Provvedimento mediante il quale la P.A., nell’esercizio di un’attività discrezionale in funzione preventiva, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività costituente un diritto soggettivo o una potestà pubblica ( vedi voce CONCESSIONE, D.I.A. e LICENZA).
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA: Autorizzazione all’esercizio di un’attività commerciale; es.: Autorizzazione Amministrativa per il commercio in sede fissa, autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica, ecc…
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA: Atto di assenso per interventi edilizi non soggetti a “Concessione Edilizia” (vedi voce CONCESSIONE EDILIZIA).
Dal 30/06/2003, in seguito all’entrata in vigore del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, l’autorizzazione edilizia risulta non più prevista; le opere edili sino al 29/06/2003 eseguibili con autorizzazione edilizia, ricadono pertanto ora tra gli interventi fattibili alternativamente, a scelta degli interessati:
AUTOSTRADA: Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
AUTOTUTELA: In diritto amministrativo, rappresenta il potere della Pubblica Amministrazione di risolvere da se, nel rispetto dell’ordinamento giuridico, conflitti che possono insorgere con altri soggetti (fatto ovviamente salvo il sindacato giurisdizionale). Tra le espressioni più note dell’autotutela si annoverano i provvedimenti di annullamento d’ufficio, di convalida e di revoca dei propri atti amministrativi.
AVENTE CAUSA: Titolare di un diritto acquisito da altri per atto tra vivi o a causa di morte.
AZIENDA: Complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
AZIENDA SPECIALE: Una delle forme con cui gli enti locali possono provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività volte a scopi sociali. L’azienda speciale è, ai sensi dell’art. 114 D. L.vo 267/2000, un ente di gestione di pubblici servizi locali, quando lo svolgimento di essi implica un’attività imprenditoriale caratterizzata da snellezza, managerialità ed autonomia.
AZIONE: In diritto penale, esso è il movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma o l’interesse statuale perseguito dal legislatore attraverso l’incriminazione.
Per movimento del corpo deve intendersi non solo il movimento degli arti, ma anche la parola, gli spostamenti del corpo, la mimica facciale, essendo tutti i movimenti attraverso i quali si manifesta la volontà del soggetto.
B
BALLOTTAGGIO: Votazione supplementare che avviene quando nella votazione precedente non si ottiene una maggioranza di voti necessaria all’elezione o approvazione di un atto.
BANCHINA: Parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
BANDIERA: Drappo di stoffa attaccato ad un’asta, di uno o più colori e disegni, simboleggianti uno Stato, un’associazione etc.La Regione Piemonte ha una propria bandiera. adottata nel 1995, che è il segno distintivo di questo Ente. (vedi voce GONFALONE)
BARRIERE ARCHITETTONICHE: Ostacoli alla mobilità ed alla fruizione di servizi, a scapito di persone disabili.
BENI: Con tale termine si intendono le cose che possono formare oggetto di diritti. Rientra in tale nozione tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione.
BENI IMMOBILI: Sono tali le cose che sono naturalmente o artificialmente incorporate al suolo. Sono tali il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi e gli edifici.
BENI MOBILI : Sono tali i beni che si possono trasportare da un luogo all’altro senza subire danno, quelli capaci di muoversi per forza propria come gli animali, gli edifici galleggianti quando non sono saldamente assicurati alla riva, il denaro ed i titoli di credito. L’Ordinamento prevede la categoria dei “beni mobili registrati”, assoggettati ad uno specifico regime giuridico in relazione ai negozi di alienazione e di costituzione dei diritti di garanzia quindi capaci d’ipoteca mobiliare; sono beni di tale tipo la nave , l’aeromobile, l’autoveicolo.
BIGAMO: E’ lo stato in cui una persona viene a trovarsi allorché già vincolata da precedente matrimonio, avente effetti civili, contragga un altro matrimonio, avente pure effetti civili , con un’altra persona prima che sia sciolto il matrimonio precedente.
BINUBO : Colui che è passato a seconde nozze legittimamente, in seguito allo scioglimento del precedente matrimonio ( ad es. per vedovanza e divorzio); da non confondersi con il bigamo.
BRACCIO DI INTERSEZIONE: (vedi voce RAMO DI INTERSEZIONE).
BREVI MANU : E’ la consegna di cosa mobile effettuata da una persona ad un’altra direttamente e senza alcuna formalità.
BROCARDO: Breve proposizione in lingua latina che contiene la schematica enunciazione di un principio di diritto.
BUDGET: Piano programmatico riferito generalmente all’esercizio annuale successivo, e contenente l’indicazione di tutte le previsioni di entrata e di spesa.
BUON COSTUME: Modo di comportarsi conforme alla morale comune .
BUON PADRE DI FAMIGLIA: (vedi voce DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA).
BUON VICINATO : Limiti legali al diritto di proprietà, stabiliti dal legislatore per risolvere preventivamente i conflitti che possono insorgere tra i proprietari di fondi limitrofi, basati su presupposti di convenienza e sviluppo, all’insegna della reciprocità. Tali limiti sorgono automaticamente con il diritto di proprietà, sono imprescrittibili, sono reciproci e quindi senza corrispettivo.
BUONA FEDE: E’ una situazione psicologica rilevante per il diritto in quanto produttiva di conseguenze giuridiche. Essa può essere intesa in un duplice senso: soggettivo, quale ignoranza incolpevole di ledere una situazione giuridica altrui; oggettivo, quale generale dovere di correttezza, reciproca lealtà di condotta, nei rapporti tra i soggetti.
BUROCRAZIA: E’ l’apparato(ufficio e personale) preposto all’applicazione delle disposizioni emanate dagli organi della Pubblica Amministrazione.
C
CANALIZZAZIONE: Insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.
CAPACITA’ A DELINQUERE: Inclinazione del colpevole a commettere fatti costituenti reato valutata dal giudice, nell’applicazione della pena, sulla base dei motivi che l’hanno spinto a delinquere, del suo carattere, dei suoi precedenti penali e giudiziari, della sua condotta di vita antecedente, contemporanea e susseguente al reato, delle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale e delle dichiarazioni a suo carico di abitualità o professionalità nel reato, ovvero di tendenza a delinquere. ( art. 133 c.p.)
CAPACITA’ D’INTENDERE E VOLERE: In diritto penale la capacità di intendere consiste nell’attitudine d’intendere, cioè di rendersi conto del significato delle proprie azioni, e di volere , cioè a contenere i propri impulsi all’azione, adottando comportamenti che derivino da scelte autonome e responsabili.
Il legislatore ha ricollegato la capacità d’intendere e volere a classi d’età, distinguendola in due periodi:
- Periodo che va fino a quattordici anni compiuti: nel quale vige la presunzione assoluta di assenza di capacità d’intendere e volere.( art. 97 cod. pen)
- Periodo dai quattordici anni ai diciotto anni( art. 98 cod . pen.): in tale periodo non esiste alcuna presunzione né di capacità, né d’incapacità, ma il giudice deve accertare caso per caso l’imputabilità del soggetto. Tale ultimo accertamento va fatto con riferimento alla singola violazione commessa dal minore ( es. modalità del fatto, condotta del soggetto dopo la commissione del reato, o davanti agli organi di polizia giudiziaria etc) .
Per il diritto amministrativo non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento della commissione del fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva la capacità d’intendere e volere salvo che l’incapacità derivi da sua colpa o sia stata da lui preordinata: della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza .
CAPACITA’ DI AGIRE: E’ l’idoneità del soggetto a compiere atti giuridici relativi ai propri interessi.
CAPACITA’ DI DIRITTO PENALE: Attitudine a porre in essere comportamenti penalmente rilevanti, senza distinzioni d’età, sesso o altre condizioni soggettive.
CAPACITA’ GIURIDICA: Indica la capacità del soggetto ad essere titolare di situazioni giuridiche. Essa si acquista con la nascita, cioè con la separazione del feto dal corpo materno, purché tale feto sia vivo.
CAPARRA CONFIRMATORIA: E’ una somma di danaro o quantità di altre cose fungibili che una parte dà all’altra al momento della conclusione di un contratto. Essa ha lo scopo di far constatare l’avvenuto consenso e deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta, in caso di adempimento della stessa, mentre nel caso di inadempimento, la parte che non è in colpa ha la facoltà di recedere dal contratto e di trattenersi la caparra ricevuta e di esigere il doppio di quella data, a meno che non preferisca ottenere coattivamente l’adempimento dell’obbligazione a suo favore ed il risarcimento del danno secondo le norme generali.
CARREGGIATA: Parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
CARTE DEI SERVIZI PUBBLICI: Regole comportamentali e standards di qualità dei servizi erogati dagli enti pubblici, da essi stabiliti e posti alla base dei rapporti con i cittadini.
CASO FORTUITO: Fattore di esclusione della causalità, in particolare esso abbraccia tutti quei fattori causali non solo sopravvenuti ma anche preesistenti e concomitanti che escludono il rapporto di causalità tra condotta ed evento ed anche la colpevolezza, in quanto l’autore non poteva prevedere come verosimile ciò che non era tale secondo la migliore esperienza e scienza.
CAUSA: Funzione economica- sociale del negozio giuridico essa si distingue dai motivi per i quali si inducono in concreto le parti a negoziare, motivi che possono essere i più diversi e che restano irrilevanti per l’ordinamento. Complesso di controversie pendenti in un processo sulle quali il giudice è tenuto a pronunciarsi. Ragione determinante di una cosa.
CAUZIONE: Consiste nel versamento di una somma di denaro a titolo di garanzia. Essa può essere prestata anche da un terzo nell’interesse dell’obbligato. Essa si differenzia dalla caparra confirmatoria (vedi voce CAPARRA CONFIRMATORIA).
CENTRO ABITATO: Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade , piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
CESSIONE: Atto negoziale di trasferimento di un diritto da un soggetto ( cedente, alienante) ad un altro ( cessionario, acquirente).
CIRCOLARE: L’atto amministrativo con cui l’Amministrazione superiore si rivolge alle amministrazioni inferiori impartendo istruzioni di servizio
La circolare può essere:
CIRCOLAZIONE: E’ il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE: Ciascuna delle 26 porzioni di territorio per la ripartizione dei seggi per la Camera dei Deputati attribuiti con il sistema proporzionale.
CIRCOSTANZA AD EFFICACIA COMUNE: Sono situazioni ed elementi di fatto , estranee alla fattispecie tipica di reato, che l’ordinamento giuridico prende in considerazione per ricollegarvi una valutazione di maggiore o minore gravità dell’illecito, e quindi per ricollegare alla loro sussistenza un aumento o una diminuzione di pena. Sono tali le circostanze applicabili a tutti i reati.
CIRCOSTANZA AD EFFICACIA SPECIALE: Sono tali le circostanze previste con riferimento solo ad un reato od ad alcuni reati.
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE: Sono tali le circostanze che comportano un aumento di pena.(art. 61 c.p.)
CIRCOSTANZA ATTENUANTE: Sono tali le circostanze che comportano una diminuzione di pena.( art. 62 c.p.)
CITAZIONE: L’invito rivolto al preteso turbatore del diritto, di comparire davanti al giudice. Menzione, allegazione.
CLAUSOLA PENALE: E’ quella con cui una persona, vincolata ad un’obbligazione, viene obbligata in base allo stesso contratto, ad eseguire a favore dell’altro contraente, un altra prestazione qualora non adempia del tutto e non esattamente l’obbligazione principale.
COALIZIONE: Alleanza, aggregazione. Il termine si riferisce all’alleanza tra più partiti e movimenti politici per sostenere un candidato o un governo o al fine di presentare un’unica lista elettorale.
CODICE CIVILE: E’ il testo base per la regolamentazione dei rapporti giuridici privati (ovvero civili commerciali) approvato con R.D. 16.3.1942, n. 262, ed entrato in vigore il 21 aprile dello stesso anno. Esso consta di 2969 articoli, oltre ai 31 contenenti le disposizioni sulla legge in generale che lo precedono, ed ai 256 che lo seguono, contenenti le disposizioni per l’attuazione del codice stesso ed le disposizioni transitorie approvate con R.D. del 30.3.1942, n. 318. Il codice civile è diviso in sei libri: il primo disciplina il diritto delle persone e della famiglia,il secondo disciplina le successioni e le donazioni, il terzo la proprietà e gli altri diritti reali, il quarto le obbligazioni e i contratti; il quinto i rapporti di lavoro, il sesto contiene le norme per la tutela dei diritti.
CODICE DI PROCEDURA CIVILE: E’ il testo fondamentale del processo civile approvato con R.D. del 28.10.1940, n. 1443 ed entrato in vigore il 21.4.1942.
Esso consta di 840 articoli ed è diviso in quattro libri. Il primo libro Disposizioni generali sul processo civile,il secondo disciplina il processo di cognizione, il terzo il processo d’esecuzione, il quarto disciplina i procedimenti speciali.
CODICE DI PROCEDURA PENALE : E’ il testo fondamentale del processo penale approvato con D.P.R. n. 447 del 22.9.1988. Esso consta di 746 articoli ed è diviso in 10 libri. Il primo libro disciplina i soggetti del processo penale, il secondo libro disciplina gli atti, il terzo libro le prove, il quarto libro le misure cautelari, il quinto libro indagini preliminari de udienza preliminare, il sesto libro i procedimenti speciali,il settimo libro il giudizio, l’ottavo libro il procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, il nono libro le impugnazioni, il decimo libro l’esecuzione.
CODICE PENALE: E’ il testo fondamentale per la materia penale approvato con R.D. del 19.10.1930 , n. 1398 ed entrato in vigore il 1 luglio 1931, più volte modificato . Esso è denominato codice Rocco dal nome del guarda sigilli che lo propose, consta di 734 articoli ed è diviso in tre libri . Il primo tratta dei reati in generale, il secondo tratta dei delitti in particolare ed il terzo delle contravvenzioni in particolare.
COLPA: Manca nel soggetto la volontà di cagionare l’evento. Essa ricorre quando il soggetto, pur potendo prevedere che la sua azione era tale da produrre conseguenze pericolose, ha agito con scarsa attenzione e con leggerezza, senza adottare quelle misure e precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento.
COLPA COSCIENTE: Ricorre quando il soggetto ha previsto l’evento senza averlo voluto.
COLPA GENERICA: Essa consiste nella violazione di regole cautelari, aventi una fonte sociale, che dà luogo ad imprudenza, imperizia,negligenza, inosservanza di norme regolamentari. Pertanto, essa può derivare da :
COLPEVOLEZZA: E’ uno degli elementi costitutivi del reato, e per la cui sussistenza occorrono: l’imputabilità del soggetto ( capacità d’intendere e volere), il dolo o la colpa, la conoscibilità del divieto penale, la mancanza di cause di giustificazione.
COLPOSO: Un delitto si definisce colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento conseguenza della sua azione od omissione, anche se previsto non è voluto dal reo e si verifica a causa di negligenza, imprudenza , imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ( vedi voce DELITTO COLPOSO).
COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE: Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. ( art. 9 legge 65/86). Egli svolge le funzioni gestionali e organizzative previste dai Regolamenti dei Servizi di Polizia Locale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed occupa la qualifica funzionale apicale prevista nell'ente locale di appartenenza.
COMMERCIO AL DETTAGLIO: E’ l’attività svolta da colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. ( art. 4, comma 1, dlgs.114/98)
COMMERCIO ALL’INGROSSO: E’ l’attività svolta da colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, od ad altri utilizzatori in grande.( art. 4 , comma 1, Decreto legislativo 114/98)
COMMERCIO ELETTRONICO: Il Commercio Elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziarie e di borsa, gli appalti pubblici ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni. Il Commercio Elettronico non si esaurisce quindi nella semplice conduzione della transazione bensì può anche abbracciare altre fasi ed altri aspetti che riguardano un rapporto commerciale: da quelli di ricerca ed individuazione dell'interlocutore/partner, a quelli di trattativa e negoziazione, da quelli degli adempimenti e delle scritture formali a quelli dei pagamenti e della consegna fisica o elettronica del bene/servizio acquistato o venduto.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: Ai sensi dell’art. 27 c. 1 del dlgs. 114/98 si intende con tale locuzione, l’ attività d vendita di merci al dettaglio e l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettata su tali aree, siano esse attrezzate o meno, coperte o scoperte, ed individuabili in strade, canali , piazze, comprese quelle di proprietà gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area destinata da uso pubblico.
Ai sensi dell’art 28 del dlgs. 114/98, tale esercizio è soggetto ad autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o società di persone, e, può essere svolto o mediante l’utilizzo di un posteggio che viene dato in concessione per dieci anni o in forma itinerante.
COMPARSA: E’ l’atto scritto che le parti nelle cause civili, utilizzano, come atto del difensore, per presentare al giudice le loro ragioni.
COMPENDIO: Raccolta riassuntiva, esposizione sommaria, a fini didattici o divulgativi.
COMPETENZA: Piena capacità ad orientarsi in determinate questioni. Misura di potere di giudicare spettante a ciascun ufficio giudiziario in materia di controversie civili. Per competenza penale si intende la porzione di giurisdizione che è attribuita a ciascun ufficio giudiziario, in considerazione del titolo di reato e dello spazio territoriale nel quale ciascun ufficio opera .In diritto amministrativo, si intende per competenza la delimitazione delle specifiche aree di pertinenza dei singoli organi o enti pubblici.
COMUNE: Ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” il Comune è un ente locale con autonomia statutaria, normativa , organizzativa, amministrativa , impositiva per le materie di competenza e finanziaria che rappresenta, cura e promuove lo sviluppo della comunità locale.
CONCESSIONE: Provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione amplia la sfera giuridica del destinatario, conferendogli vantaggi giuridici diretti ed immediati. Le C. sono tradizionalmente distinte in “traslative”, le quali trasferiscono a terzi poteri e facoltà della P.A. su beni pubblici (es.: concessioni di suolo pubblico), e “costitutive”, che fanno sorgere nuovi diritti in capo al destinatario (es.: concessione della cittadinanza). (vedi voce AUTORIZZAZIONE, D.I.A. e LICENZA).
CONCESSIONE EDILIZIA: Atto amministrativo con il quale l’autorità comunale consente attività comportanti modificazioni urbanistiche ed edilizie del territorio. La C.E. è stata introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 10/1977 (cosiddetta “legge Bucalossi”), ed ha sostituito la “licenza edilizia” precedentemente prevista dalla Legge 1150/1942 (cosiddetta “legge urbanistica”). Secondo giurisprudenza e dottrina, la C.E. costituiva un provvedimento atipico sia come “concessione” (non riguardando essa beni o servizi riservati alla PubblicaAmministrazione), sia come “autorizzazione” (non essendo finalizzato a rimuovere un limite al diritto di costruire).
Attualmente la C.E. risulta sostituita dal “permesso di costruire” (vedi vocePERMESSO DI COSTRUIRE), introdotto dall’art. 10 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 recante il “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: Si ha quando più persone concorrono a commettere il medesimo reato. Ai sensi dell’art. 110 cod. pen. ciascun concorrente nel medesimo reato soggiace alla pena per questo stabilita.
CONCORSO DI REATI: Si ha quando una persona ha violato più volte la legge penale, deve quindi rispondere nello stesso tempo di più reati.
CONCORSO FORMALE DI REATI: Si ha quando taluno con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della stessa disposizione di legge.
CONCORSO MATERIALE DI REATI: Si verifica se più reati sono commessi con più azioni ed omissioni.
CONCUSSIONE: Trattasi della fattispecie di reato commessa dal pubblico ufficiale, o dall’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. (art.317 c. p.) .
CONDONO:Provvedimento legislativo con il quale si consente di sanare, pagando una somma di denaro, determinati illeciti o irregolarità. Nel nostro ordinamento sono particolarmente noti il C. edilizio ed il C. fiscale.
CONDOTTA: Si tratta di requisito primo ed imprescindibile dell’illecito penale, ossia è il comportamento umano costituente reato. Essa può consistere in un’azione, quando si concretizza in un movimento del corpo idoneo ad offendere, o in un omissione, quando si concretizza in un non fare del soggetto. Per aversi omissione è necessario che il soggetto ometta di compiere un’ azione che , per legge, aveva l’obbligo di compiere.
CONFINE STRADALE: Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
CONFLITTO: Situazione di contrasto tra autorità giurisdizionali o amministrative o tra autorità giurisdizionali ed amministrative.
CONFLITTO D’INTERESSI: Situazione in cui un soggetto è titolare o contitolare di posizioni giuridiche differenti che perseguono interessi in contrasto tra loro.
CONSANGUINEI: Fratelli e sorelle nati dallo stesso padre ma madri diverse. Nella parlata comune il termine consanguinei indica più genericamente persone in rapporto di parentela derivante da vincoli di sangue.
CONSIGLIERE COMUNALE: Membro facente parte del Consiglio Comunale, che è l’organo d’indirizzo e di controllo politico - amministrativo con competenza esclusiva per alcuni atti fondamentali per la vita dell’ente. (Art. 42 TUEL n. 267 del 2000)
CONSIGLIO REGIONALE: E’ uno dei tre organi della Regione ( al pari della Giunta e del Presidente della Giunta).E’ l’organo legislativo titolare della potestà legislativa attribuita alla Regione dalla Costituzione. Formula proposte di legge al Parlamento,con la modalità previste dalle leggi regionali. Esercita il potere di richiesta del referendum nazionale nei termini stabiliti dagli art. 75 e 138 della Costituzione, elegge tre delegati ai quali spetta di partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica. Esercita la funzione d’indirizzo e controllo nei confronti della Giunta regionale. Esso gode di autonomia funzionale, contabile ed organizzativa in genere.
CONSUETUDINI: E’ un modo generalizzato di agire, e’ una regola di condotta risultante da un certo comportamento collettivo costante e ripetuto.
CONTINGIBILE: Aggettivo utilizzato nella definizione di provvedimenti a carattere non prevedibile né altrimenti evitabile.
CONTRATTO: Accordo tra due o più persone per modificare, estinguere o per costituire un rapporto giuridico.
CONTRAVVENZIONE: Reato per il quale è prevista la pena dell’arresto e/o ammenda della cui commissione si risponde sia a titolo di dolo che di colpa. Nella dizione comune si riferisce alla contestazione di una violazione amministrativa quali, ad esempio, quelle contenute nel codice della strada.
CONTUMACIA: Condizione processuale di assenza formale e sostanziale dal procedimento, conseguente alla mancata costituzione in giudizio e conseguente mancata presentazione all’udienza.
CONVIVENZA: Il fatto, la condizione , di vivere abitualmente in uno stesso luogo con altri.
COOBBLIGATO: In diritto, l’obbligato in pari grado insieme ad uno o più soggetti.
CORRENTE DI TRAFFICO: Insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.
CORRUZIONE: Trattasi della fattispecie di reato commessa dal pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver commesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve o accetta la promessa , per sé o per un terzo, di denaro o altra utilità. ( Artt. 318 c.p.,319 c.p., 319bis c.p., 319 ter c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p.)
CORSIA: Parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
CORSIA DI ACCELERAZIONE: Corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
CORSIA DI DECELERAZIONE: Corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.
CORSIA DI EMERGENZA: Corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
CORSIA DI MARCIA: Corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
CORSIA RISERVATA: Corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
CORSIA SPECIALIZZATA: Corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
COSTITUZIONE: E’ il complesso delle regole che esprimono in un sistema unitario i principi e gli istituti fondamentali dell’assetto di uno Stato. La nostra Costituzione Repubblicana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Nelle fonti del diritto essa si colloca in una situazione di assoluta primarietà. Nei suoi 55 anni di vita, numerosi articoli, hanno subito modificazione secondo la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione.
CRIMINALITA’ PERCEPITA: Essa deriva dalle caratteristiche soggettive di ognuno e da quelle oggettive che caratterizzano l’ambiente di vita, indicando la quantità di reati che una persona ritiene vengano commessi in una data realtà. Essa concorre a far sorgere il cosiddetto “allarme sociale”, che, talvolta, influisce sulla corretta consapevolezza dei cittadini rispetto alla gravità dei reati e sulla priorità degli interventi da effettuare.
CRIMINALITA’ REALE: Essa è rappresentata dal numero effettivo di reati commessi. Tale dato di fatto risulta , tuttavia, ignoto, tenuto conto che non è possibile conoscere con precisione il numero esatto dei reati commessi.
CRIMINALITA’ UFFICIALE: Essa risulta essere quella che si ricava dalle denunce dei cittadini e da quanto operato autonomamente dalle Forze di Polizia e dalla magistratura. Tuttavia, tale raccolta di dati risente dei limiti del cosiddetto “numero oscuro”, ossia l’insieme dei delitti che, per diversi motivi, non arriva a conoscenza delle agenzie deputate alla raccolta delle segnalazioni dei reati stessi.
CULPA IN EDUCANDO: Titolo di responsabilità, dovuto a negligente vigilanza sull’operato altrui, per fatto illecito commesso dai propri figli minori non emancipati (vedi voce EMANCIPAZIONE ).
CUNETTA: Manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada
CURATELA: Particolare forma di assistenza prescritta dalla legge in favore di soggetti che non abbiano ancora o abbiano perduto la piena capacità, o a tutela di speciali interessi.
CURVA: Raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.
D
DANNO: Diminuzione più o meno grave dell’efficienza, della cosa o della persona, dovuta a cause fortuite o volontarie. Esso può consistere in una diminuzione patrimoniale( danno patrimoniale), oppure in pregiudizi all’attività di relazione, in dispiaceri e dolori che attengono alla sfera interiore dell’individuo (danno morale). Il danno può causare la cessazione di un guadagno attuale ( lucro cessante) e/o impedire la realizzazione di un guadagno per il futuro ( danno emergente). Nel diritto penale si intende per danno l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.
DANNO BIOLOGICO: Pregiudizio alla sfera individuale d’integrità fisica e psichica, subito a causa di un atto illecito altrui. Il danno biologico è uguale per tutto il genere umano, uguale essendo il diritto di ciascuno all’integrità di sé stesso. Esso fa parte dei danni patrimoniali, anche se non è un danno economico in senso stretto.
DANTE CAUSA: Soggetto che trasmette il diritto.
DECADENZA: Perdita della possibilità di esercitare un diritto o un’azione legale. La decadenza dei termini si ha quando tale perdita è originata dalla mancata osservanza di un termine perentorio per il compimento di un atto. Differisce dalla prescrizione estintivache è la perdita di un diritto già acquistato, ma non esercitato per un certo periodo di tempo .
(vedi voce PRESCRIZIONE)
DECENTRAMENTO: Consiste nella distribuzione tra le diverse amministrazioni locali, regionali e centrali, delle funzioni amministrative, cioè dei compiti, delle attività e dei servizi ai quali provvede in via generale la Pubblica Amministrazione.
DECISIONE: La decisione si indirizza da uno o più soggetti individuati ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
DECRETO: Risoluzione solenne da chi ha l’autorità di ordinare. Di norma non è espressamente motivato a differenza dell’ordinanza ed è emanato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, per dettare disposizioni.
DECRETO LEGGE: Provvedimento avente forza di legge emanato dal Governo senza preventiva delega del potere legislativo ( Parlamento). Il potere di emanare decreti - legge sancito dall’art. 77 della Costituzione trova fondamento nello stato di necessità ed urgenza di provvedere su una determinata materia. Se non viene convertito in legge dal Parlamento, entro sessanta giorni dalla sua emanazione decade. Il decreto – legge può essere reiterato.
DECRETO LEGISLATIVO: Il decreto legislativo o legge delegata è un provvedimento avente forza di legge emanato dal Governo , in base ad una concessione di potestà legislativa del Parlamento, cioè in base ad una legge delega ed nei limiti da questa stabilita; limiti che fissano, in quanto all’oggetto, i criteri ed i principi direttivi ai quali il Governo deve attenersi e quanto al tempo, il periodo entro il quale tale attività può essere esplicata.
DEHORS: La parte esterna di un edificio, di un locale pubblico.
DELEGA: Atto con il quale il soggetto delegante individua un altro soggetto delegato e gli trasmette le facoltà di esercitare un suo diritto.
DELEGIFICAZIONE: Designa la riduzione dell’area d’intervento legislativa nella disciplina normativa di una determinata materia o attività, dalla sede legislativa a quella regolamentare, con conseguente spostamento dalla competenza parlamentare a quella dell’esecutivo. L’operazione di delegificazione si inserisce in un disegno più ampio che mira ad un duplice obiettivo: la semplificazione delle procedure ed il riorientamento della legislazione sull’attività amministrativa al fine di garantire l’efficacia ed i risultati.
DELIBARE: Esaminare sommariamente un problema. In diritto, riconoscimento dell’efficacia in Italia di una sentenza straniera.
DELIBERAZIONE: Atto amministrativo di manifestazione della volontà tipico degli organi collegiali ( vedi voce ATTO AMMINISTRATIVO)
DELINQUENTE ABITUALE: E’ dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni e non contestualmente, riporta un’altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi all’ultimo dei delitti precedenti .
DELITTO: Categoria di reati puniti con le pene dell’ergastolo, della reclusione e/o della multa. Dei delitti si risponde solo per dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale (le cui conseguenze vanno cioè oltre quelle previste dall’autore), dei delitti colposi espressamente previsti dalla legge.
DELITTO COLPOSO: Quando l’evento dannoso è stato causato da negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero da inosservanza di leggi e regolamenti ordini e discipline da parte del reo. ( contro l’intenzione)
DELITTO DOLOSO: Quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dal reo preveduto e voluto come conseguenza della propria azione ed omissione. (secondo l’intenzione)
DELITTO PRETERINTENZIONALE: Quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dal soggetto. (oltre l’intenzione)
DELITTO TENTATO : Quando l’azione non giunge a compimento o l’evento non si verifica pur avendo il colpevole compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere quel delitto.
DENUNCIA: Notizia data all’autorità giudiziaria o ad altra autorità competente, di un reato commesso.
D.I.A. (DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’): Dichiarazione, introdotta per la prima volta nell’ordinamento dall’art. 19 della Legge 07/08/1990, n° 241, allo scopo di semplificare il vigente complesso regime delle “autorizzazioni” previste in campo amministrativo, concernenti l’esercizio di attività private. L’ambito di applicazione delle D.I.A. è andato progressivamente ampliandosi, ed interessa in modo particolarmente incisivo i settori dell’edilizia e delle attività commerciali (v.
anche AUTORIZZAZIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, CONCESSIONE e LICENZA). La D.I.A. sostituisce, ove previsto, la licenza, l’abilitazione, il nulla-osta, il permesso o altro atto di consenso rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, quando il rilascio dipende esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecnico-discezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli stessi. I casi in cui la D.I.A. sostituisce gli atti autorizzatori sono stabiliti dalla legge.
D.I.A. EDILIZIA: In campo edilizio la D.I.A. rappresenta, uno dei due titoli abilitativi per l’esecuzione degli interventi edilizi non rientranti nella “attività edilizia libera” consentite, che è facoltà degli interessati presentare in alternativa alla richiesta del Permesso di Costruire, è prevista per interventi non necessariamente minori, in linea con le tendenze della legislazione prodotta in materia alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti.
DEPENALIZZAZIONE: Intervento legislativo in conseguenza del quale determinate violazioni (in genere causa di allarme sociale nullo o modesto) vengono sgravate di rilevanza penale, cessando così di appartenere alla categoria dei “reati” per entrare a far parte di quella degli “illeciti amministrativi” (vedi voce ILLECITI AMMINISTRATIVI). La più importante disposizione in materia di D. è costituita dalla Legge 24/11/1981, n° 689.
DEPOSITO: Consegna di un oggetto o di una somma di denaro perché venga custodito o riconsegnato a un’eventuale richiesta o allo scadere di un termine stabilito. In diritto civile, il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Il deposito si presume gratuito a meno che il depositario eserciti tale funzione per professione.
DEROGA: Atto con cui si toglie autorità o forza, in tutto o in parte ad una legge,a un ordine, a un contratto o a consuetudini già stabilite.
DETENZIONE: Il tenere materialmente presso di sé una cosa, generalmente con significato di tenere abusivamente. In diritto penale, invece indica lo stato di privazione della libertà personale, sia a titolo di custodia cautelare, sia a titolo di reclusione o di arresto.
DETERMINAZIONI: Atti amministrativi emanati dai responsabili dirigenti.
DICHIARAZIONE: Atto formale, scritto od orale, con il quale si comunica ufficialmente un fatto che riveste importanza giuridica.
DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA: Pronuncia che il Tribunale adotta allorché accerti che la scomparsa di una persona si è protratta per dieci anni, ovvero per tempi più brevi quando la scomparsa è riconnessa ad avvenimenti che fanno ritenere probabile la morte.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’: Una delle forme attraverso cui può manifestarsi la volontà, intesa come elemento essenziale del negozio giuridico.
Consiste in una rivelazione esplicita, verbale o scritta, della volontà di colui dal quale essa proviene.
DIFENSORE CIVICO: Figura che ha il compito di garantire l’imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione Regionale, Provinciale Comunale, segnalando gli abusi, le disfunzioni le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini. ( vedi voce OMBUDSMAN)
DIFFIDA: Formale intimazione rivolta ad un soggetto di astenersi da un determinato comportamento o di compiere una determinata attività, avvertendolo delle conseguenze che possono derivare dalla sua inadempienza.
DIFFIDA AD ADEMPIERE: Dichiarazione scritta attraverso la quale la parte non inadempiente intima alla parte inadempiente di eseguire la prestazione entro un congruo termine(non inferiore a 15 giorni) e contemporaneamente la avverte che decorso il termine, agirà giudizialmente a tutela dei propri diritti.
DILIGENZA: Consiste in quei doveri di cautela, attenzione e perizia che si accompagnano all’esercizio di qualsiasi attività. Si sostanzia nell’obbligo imposto alle parti di non ledere con la propria attività interessi di altri soggetti giuridicamente tutelati dall’ordinamento.
DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: E’ così definita la cura con cui l’uomo medio di solito attende all’assolvimento dei suoi impegni. Riveste particolare interesse in ambito civilistico, rappresentando essa un obbligo imposto alle parti di non ledere con il proprio comportamento negligente, imprudente o imperito altrui interessi giuridicamente tutelati.
DIMORA : Luogo in cui il soggetto si trova occasionalmente. Ha scarso rilievo e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza. ( vedi voce DOMICILIO, RESIDENZA).
DIRETTIVE: Disposizione generale emanata dai vertici degli Enti che fissa gli obiettivi di fondo dell’attività privata e pubblica, lasciando però una certa libertà riguardo ai modi, ai tempi ed alle modalità per realizzarli.
Per esempio ai sensi dell’articolo 2 della legge 65/86, Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Le direttive sono anche atti comunitari , che vincolano lo Stato cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi. Le direttive non sono direttamente applicabili negli stati membri, salvo si tratti di una direttiva dettagliata.
DIRITTO: Espressione utilizzata per indicare due diversi concetti: il diritto oggettivo, che è il complesso di regole che disciplinano la vita di una collettività, ed il diritto soggettivo, che è il potere di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto al soggetto dall’ordinamento giuridico.
DIRITTO REALE: E’ il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse, correlativo al dovere di chiunque di astenersi dall’impedirne o turbarne l’esercizio. I principali diritti reali sono: la
proprietà. L’usufrutto, l’uso, l’abitazione, la servitù prediale, la superficie e l’enfiteusi.
DISCREZIONALITA’AMMINISTRATIVA: Facoltà di scelta, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione, fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato.
DISCREZIONALITA’ TECNICA: Esame di fatti e situazioni sulla base di cognizioni tecniche e scientifiche di carattere specialistico. Per esempio la verifica del carattere stupefacente di una determinata sostanza.
DISEGNO DI LEGGE: (vedi voce PROGETTO DI LEGGE).
DISPOSITIVO: La parte di una sentenza o di un provvedimento amministrativo che contiene le decisioni del giudice o l’espressione della volontà dell’autorità amministrativa.
DOCUMENTO: Atto redatto nella forma scritta,che può costituire prova di un fatto o atto giuridico. Il documento può essere redatto da un privato o da un pubblico ufficiale abilitato ad attribuirgli pubblica fede.
DOCUMENTO INFORMATICO: Qualunque supporto informatico contenente dati informazioni o programmi specifici destinati ad elaborarli, la cui falsificazione costituisce reato ai sensi dell’art. 491 bis cod.pen.
DOLO: Volontà di attuare un fatto lesivo.
DOLO EVENTUALE: Si configura quando il soggetto si rappresenta e vuole un evento ma, prevedendo la possibile verificazione di un altro evento diverso, agisce anche a costo di produrlo.
DOLO GENERICO: Si configura quando il fatto descritto dalla norma incriminatrice è voluto dall’ autore, non rilevando il fine perseguito dal medesimo.
DOLO SPECIFICO: Si configura quando la legge esige che il soggetto agisca per raggiungere un determinato fine, la cui realizzazione non è comunque necessaria ai fini del perfezionamento del reato.
DOLOSO: (vedi voce DELITTO DOLOSO.)
DOMANDA: L’insieme delle parole ( orali o scritte) con le quali si esprime la richiesta di qualcosa.
DOMICILIO: Luogo dove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari e dei propri interessi.( vedi voce DIMORA, RESIDENZA)
DOSSO: Rialzo del fondo stradale indicato da apposito segnale. ( vedi voce RACCORDO CONVESSO )
DOTTRINA: Complesso delle opinioni e dei giudizi elaborati dai ricercatori specializzati, cioè dai giuristi, nell’interpretazione del diritto oggettivo.
DOVERE: Obbligo morale di agire in una data direzione in generale o in particolari settori. In diritto civile, si intende posizione giuridica soggettiva passiva che si pone in correlazione ad un diritto soggettivo.
E
EBBREZZA: Alterazione psicofisica meno grave dell’ubriachezza, determinata dal consumo di bevande alcoliche. ( vedi voce UBRIACHEZZA).
ECCESSO COLPOSO: Istituto considerato dal codice penale che consiste in condotte eccedenti i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, nel caso di fatti preveduti dagli artt. 52: difesa legittima, 53: uso legittimo delle armi; 54 : stato di necessità.
ECCESSO DI POTERE: E’ uno dei vizi di legittimità dell’atto amministrativo. La dottrina e la giurisprudenza amministrativa individuano varie forme dell’eccesso di potere, tra le quali le più comuni sono:1) lo sviamento dall’interesse pubblico: mancanza del pubblico interesse; contraddizione fra motivazione e dispositivo: la motivazione dell’atto o provvedimento è antinomica rispetto al tenore del dispositivo, a titolo esemplificativo: considerate fondate le ragioni del ricorso ( motivazione) si respinge lo stesso (dispositivo);
2) travisamento dei fatti: i fatti che hanno determinato l’adozione dell’atto e del provvedimento sono insussistenti; 3) disparità di trattamento : si è adottato lo stesso provvedimento in situazioni opposte e viceversa.
EFFICACIA: Capacità di produrre l’effetto adeguato o conveniente in un singolo caso. Idoneità di un fatto o di un atto, negozio a produrre effetti giuridici di natura costitutiva, modificativa, estintiva di una situazione o posizione giuridica.
EMANCIPAZIONE: Liberazione da un vincolo, da una soggezione.
Status di limitata capacità di agire (vedi voce CAPACITA’ DI AGIRE) che l’infradiciottenne acquista di diritto dopo aver contratto matrimonio (al quale deve essere comunque autorizzato giudizialmente).
EMENDAMENTO: Correzione, modificazione di un atto, nel corso di una discussione assembleare elettiva.
ENTE NON PROFIT: Con questo termine si individuano tutte quelle organizzazioni private senza scopo di lucro che forniscono servizi soprattutto di
tipo assistenziale, ricreativo e culturale ed i cui utili sono destinati a fini solidaristici
ENTE PUBBLICO: Le persone giuridiche pubbliche e private ed i gruppi organizzati che l’ordinamento considera titolari di situazioni giuridiche, per definire pubblico un ente bisogna guardare al regime giuridico di esso.
ENTI LOCALI TERRITORIALI: Sono enti pubblici che operano in un determinato ambito territoriale per il perseguimento di interessi preminentemente locali. A tal fine sono dotati di autonomia giuridica e politica. ( Comuni, Province, Città Metropolitane, Comunità Montane, Comunità Isolane, Unioni di Comuni)
ENTRATA: Risorsa disponibile la cui acquisizione, nella contabilità pubblica passa attraverso tre fasi: l’accertamento, la riscossione ed il versamento. Il rispetto della sequenza procedurale stabilita dalla legge assicura la legittimità del procedimento contabile e, dunque il rispetto del principio di legalità.
EREDE: Colui che succede in tutto o per quota, nei rapporti giuridici attivi o passivi trasmissibili di cui era titolare il defunto.
ERGA OMNES: L’espressione è utilizzata per descrivere la caratteristica tipica dei diritti assoluti, quella cioè di garantire al titolare un potere che questi può far valere nei confronti di tutti.
ERGASTOLO: E’ una delle pene principali previste dal codice penale in relazione ai delitti: Essa è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati.
ERRORE: Si sostanzia in una falsa rappresentazione della realtà ed in un allontanamento dal vero,l’ errore può cadere su una circostanza di fatto dando origine ad un errore di fatto, o su una circostanza di diritto determinando un errore di diritto.
ESCUSSIONE: L’interrogatorio di un testimone in un processo. Azione legale intentata contro un debitore.
ESECUZIONE FORZATA: Azione del creditore contro il debitore che non adempie alla propria prestazione, per ottenere la quale si agisce sul suo patrimonio, previa pronuncia giudiziale. Quest’ultima dà luogo all’espropriazione forzata, che inizia con il pignoramento, cioè un’ ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto sottrarre all’esecuzione forzata determinati beni specificamente individuati, che verranno poi venduti per ricavarne il dovuto per il creditore. In diritto amministrativo è l’esecuzione materiale di un provvedimento dell’ Autorità che non è stato volontariamente eseguito dal suo destinatario, con l’esposizione delle spese a suo carico.
ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’: Soggetto rientrante tra quelli elencati nell’art. 359 c.p. la qualifica assume rilevanza penale come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato.
ESERCIZIO DI VICINATO: In base all’art. 4, comma 1 lettera d) del dlgs. n. 114/98, con tale termine si indica l’attività commerciale esercitata in un locale avente superficie di vendita non superiore a 150 mq, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti ed a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
ESERCIZIO FINANZIARIO: E’ il complesso di operazioni di gestione finanziaria (entrata/ spese) che si compiono nel corso dell’anno finanziario: L’esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l’anno solare. ( vedi voce ANNO FINANZIARIO).
ESERCIZIO PROVVISORIO: Gestione finanziaria provvisoria espressamente autorizzata, che interviene in caso di mancata approvazione del bilancio dell’ente prima dell’inizio dell’anno finanziario. L’esercizio provvisorio può riguardare tanto lo Stato, quanto le regioni e gli altri gli enti locali.
ESIMENTE: Causa oggettiva di non punibilità del reato o dell’illecito amministrativo, commesso in circostanze nelle quali la legge consente, impone o tollera tali comportamenti (vedi voce SCRIMINANTE). In campo penale, costituiscono causa di non punibilità l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, la legittima difesa, l’uso legittimo delle armi e lo stato di necessità, come previsto dagli artt. 51 a 54 del c.p. Analogamente, in ambito amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 24/11/1981, n° 689, non risponde dell’illecito chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere, nell’esercizio di una facoltà legittima, in stato di necessità o per legittima difesa.
ESPULSIONE: E’ una misura amministrativa di sicurezza non detentiva. E’ prevista dall’art. 235 c.p. che consiste in un allontanamento da uno Stato, da un’assemblea.
ESTINZIONE: Cessazione di un diritto o di un rapporto per cause previste dalla legge o dalla volontà delle parti.
ESTINZIONE DEL DIRITTO: Cessazione del diritto: esso, una volta estinto non esiste più né per il titolare né per altri.
ESTINZIONE DELLA PENA: La pena si può estinguere per morte del reo dopo la condanna definitiva per un reato, con la liberazione condizionale, per il decorso del tempo,con l’amnistia, l’indulto, con la grazia, nonché con la riabilitazione, in relazione alle sole pene accessorie ed ad ogni altro effetto penale della condanna.
ESTRATTO: E’ la copia di un atto , sentenza, verbale, mancante di alcune parti. L’estratto della sentenza manca della motivazione in fatto ed in diritto.
EVENTO: Fatto che si è verificato o che si può verificare. In diritto penale, esso è il risultato dell’azione o dell’omissione.
EVIZIONE: E’una garanzia che inerisce il contratto di compravendita, con la quale il venditore assume il rischio dello spoglio subito dal compratore del bene acquistato, in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerti un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di un terzo. ( vedi voce GARANZIA PER EVIZIONE)
EX ANTE: Con effetto retroattivo. Relativo ad aspettative o situazioni precedenti al verificarsi di un dato evento.
EX NUNC, EX TUNC: L’espressione ex nunc è adoperata come sinonimo di non retroattività, per indicare che un atto giuridico esplica i suoi effetti solo dal momento in cui viene posto in essere. Al contrario l’espressione ex tunc è adoperata come sinonimo di retroattività, per indicare che un atto giuridico esplica i suoi effetti non dal momento in cui viene posto in essere ma da un momento anteriore.
F
FALLIMENTO: In sintesi, può essere definito come lo stato d’insolvenza di un imprenditore commerciale accertato con sentenza del tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.
Il fallimento è uno speciale processo di esecuzione collettiva di natura pubblicistica. Ad esso possono essere assoggettati solo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
FALSA ATTESTAZIONE A PUBBLICO UFFICIALE: Delitto commesso da chi dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona (art. 495 c.p.).
FASCIA DI PERTINENZA: Striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.
FASCIA DI RISPETTO: Striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, alla realizzazione di costruzioni, recinzioni, piantagioni , depositi e simili, onde permettere visibilità e sicurezza della circolazione.
FASCIA DI SOSTA LATERALE: Parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
FATTISPECIE: E’ il fatto particolare e determinato che costituisce base del discorso.
FATTO: Azione od atto concreto. Nel diritto civile, fatto è tanto un avvenimento naturale (Fatto naturale) quanto una manifestazione concreta di volontà dell’uomo, più propriamente denominato atto. Nel diritto penale, fatto è tutto quanto una persona agente compie materialmente dando origine al reato, divenendo anzi l’elemento materiale di esso.
FATTO GIURIDICO: Per fatto giuridico si intende qualunque avvenimento al quale sono collegate conseguenze giuridiche. Essi si distinguono in fatti naturali o involontari e fatti volontari, detti anche atti giuridici, a seconda che intervenga o no alla loro formazione la volontà umana: Sono naturali involontari per esempio la nascita, la morte, sono volontari o atti giuridici il contratto, il testamento. Quelli volontari si distinguono in leciti ed illeciti a seconda che siano conformi o contrari al diritto.
FATTO ILLECITO: Con tale termine si indica quel fatto od atto riprovato dal diritto poiché contrario ad un precetto dell’ordinamento giuridico. Il fatto illecito può essere doloso o colposo. Per esempio è colposo il fatto dell’automobilista che per imprudenza, negligenza o altro, investe qualcuno e lo ferisce.
FERMO:Privazione della libertà personale, disposta dal P.M. o eseguita (in situazioni di urgenza) d’iniziativa dalla P.G., previsto nei confronti di persone gravemente indiziate di gravi delitti. Diversamente dall’arresto il F. è eseguito, nei casi tassativamente indicati dalla legge (artt. da 384 a 390 c.p.p.), anche in assenza di flagranza di reato (vedi voce FLAGRANZA), e può avvenire solo quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. Analogamente a quanto previsto per l’arresto (vedi voce ARRESTO), la P.G. ha l’obbligo di notiziare immediatamente il Pubblico Ministero e il difensore di fiducia o d’ufficio dell’avvenuto fermo, e di mettere a disposizione del Pubblico Ministero l’arrestato o fermato conducendolo al più presto, comunque entro 24 h., presso la casa circondariale del luogo di esecuzione dell’arresto o fermo.
FERMO AMMINISTRATIVO: Sanzione accessoria prevista dal Codice della Strada in conseguenza dell’applicazione della quale il veicolo interessato non può circolare per un periodo di tempo determinato stabilito in relazione della violazione commessa.
FERMO DI IDENTIFICAZIONE: Provvedimento mediante il quale la P.G. procede alla identificazione personale di un soggetto che rifiuta di farsi identificare, o fornisce generalità o documenti di dubbia autenticità. Il Fermo di Identificazione consiste nell’accompagnamento del soggetto presso gli uffici della P.G., dove è trattenuto per il tempo strettamente necessario non superiore, comunque, a 12 ore. Del Fermo di Identificazione. è data immediata notizia al P.M., che è altresì noviziato circa l’ora dell’avvenuto rilascio del soggetto.
FLAGRANZA: Situazione di attualità del reato nel momento in cui viene commesso o subito dopo, durante l’inseguimento da parte della P.G. o di altre persone. Sussiste lo stato di flagranza anche quando l’autore è sorpreso con cose o
tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. ( art.382 c.p.p.)
FONTI COMUNITARIE: Atti provenienti dagli organi comunitari sono considerati tali i regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni ed i pareri, solo le prime tre tipologie di atti hanno efficacia vincolante.
FONTI DEL DIRITTO: Sono gli atti o fatti mediante i quali vengono prodotte norme giuridiche. Sono fonti fatti, ossia i comportamenti, idonei a determinare la creazione di norme giuridiche, sono fonti atti, vale a dire le manifestazioni di volontà attraverso le quali si pone la norma ( norme scritte).( vedi voce GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO)
FORZA MAGGIORE: E’ una qualsiasi energia esterna contro la quale il soggetto non è in grado di resistere e che perciò lo costringe a tenere un certo comportamento, senza il concorso della sua volontà.
FRANCHISING: E’ un contratto con il quale un produttore di beni e servizi (franchisor) ed un distributore al dettaglio ( franchisee), giuridicamente ed economicamente indi pendenti, si vincolano reciprocamente: il primo concede al secondo di entrare a far parte della propria catena distributiva, con il diritto di sfruttare brevetti, marchi, ditta , insegna e segreti commerciali a lui appartenenti, a determinate condizioni e contro la prestazione di un corrispettivo, composto di una quota fissa ( diritto d’entrata) e di una quota variabile proporzionale al giro d’affari.
FRODE: Il termine può assumere tre significati: 1.comportamento diretto ad abusare dell’altrui fiducia in difformità del generale principio di buona fede. 2.comportamento diretto ad eludere le norme giuridiche ed i loro effetti applicativi. 3. comportamento finalizzato produrre un danno altrui.
FRUTTI: Quanto si ricava da un’attività. Il prodotto derivante da un bene produttivo che si raccoglie periodicamente quando,però, con tale operazione si conservi e non si alteri la destinazione della cosa madre.
FUMUS BONI IURIS: Con tale espressione si indica la verosimiglianza o la probabilità dell’esistenza di un diritto, pur in mancanza di un accertamento definitivo.
FUNGIBILE: Si tratta di beni che possono sostituirsi indifferentemente gli uni agli altri, perché uguali quantità di cose dello stesso genere sono del tutto equivalenti ai fini dell’utilizzazione, ad esempio il denaro, a differenza degli infungibili che sono invece beni prodotti in esemplari unici ed insostituibili.
G
GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: E’un organo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, di cui uno assume la funzione di Presidente, istituito con l. 675/1996, allo scopo di affidargli il controllo sulla correttezza dei trattamenti dei dati personali nonché poteri di intervento nei casi di constatata violazione.
GARANZIA: Assicurazione completa riguardo all’adempimento di un obbligazione o di un impegno, al fine di rendere più sicura al creditore la realizzazione del suo credito.
GARANZIA DEL BUON FUNZIONAMENTO: La garanzia è accessoria al contratto di compravendita, in base ad essa il compratore viene garantito in ordine al funzionamento del bene secondo il suo uso normale.
GARANZIA GENERICA: E’ la garanzia rappresentata dall’assoggettamento di tutti i beni presenti e futuri del debitore all’azione esecutiva del creditore, nella ipotesi di in attuazione del rapporto obbligatorio.
GAZZETTA UFFICIALE: E’ una pubblicazione istituzionale giornaliera, salvo i festivi, edita dal Governo e stampata dall’Istituto poligrafico dello Stato a cura del Ministero di Giustizia. In tale giornale vengono pubblicati le leggi ed i decreti, le disposizioni e le comunicazioni dei vari ministeri, gli accordi economici ed i contratti collettivi, i concorsi e gli esami banditi dai vari ministeri, nonché tutti gli altri provvedimenti in relazione ai quali la legge impone tale pubblicità anche di altri enti.
GENERALITA’: Sono il nome, cognome, pseudonimo, luogo e data di nascita, professione, domicilio: tutti i dati che determinano l’individuabilità di una persona.
GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO: Le fonti del diritto sono collocate nel seguente ordine gerarchico:
GERENTE: Chi gestisce, amministra affari o società per conto terzi.
GERMANI: Questo termine si adopera per indicare fratelli e sorelle nati da uno stesso padre o da una stessa madre. Quelli nati da uno stesso padre e da madri diverse si chiamano consanguinei, quelli nati da una stessa madre ma da padri diversi sono detti uterini.
GIUDICE: E’ l’organo monocratico o collegiale a cui sono demandate la titolarità e l’esercizio della funzione giurisdizionale (giudicante).
Il potere giurisdizionale è esercitato, a seconda della competenza per materia, per valore o per grado, dal Giudice di Pace, dal Tribunale in veste di Giudice Unico (in sede monocratica o collegiale), dalla Corte d’Appello per il secondo grado e dalla Corte di Cassazione come ultimo grado che valuta soltanto i vizi procedurali. In sede penale per reati di particolare gravità, troviamo la Corte d’Assise (con i giudici popolari) e la Corte d’Assise d’Appello, sopra le quali il giudizio ultimo resta comunque quello della Cassazione. In sede di giustizia amministrativa il giudizio si celebra davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (vedi voce: T.A.R.) ed in secondo grado davanti al Consiglio di Stato, oltre a particolari giudizi di contabilità davanti alla Corte dei Conti o ad altri Tribunali particolari come quello delle Acque. Ultima istanza resta comunque sempre la Suprema Corte di Cassazione, alla quale si può però ricorrere solo per motivi inerenti la giurisdizione. Le competenze di ciascun organo sono meglio descritte agli artt. 7 e ss. del C.P.C. ed agli artt. 5 e ss. del C.P.P., per quanto riguarda la magistratura ordinaria, mentre nella legge 06.12.1971, n. 1034, istitutiva dei TAR ed il RD 26.06.1924, n. 1054, come integrato dal DPR 29.09.1973 (per il Consiglio di Stato) per quanto riguarda la giustizia amministrativa.
Il singolo giudice, come persona fisica è poi definito “togato” se lo è divenuto per nomina su concorso ed esercita tale funzione professionalmente, mentre è definito “popolare” se la sua nomina è dovuta a scelta entro una predefinita lista di cittadini maggiorenni e senza impedimenti e l’incarico è temporaneo, generalmente per un solo processo penale.
GIUNTA: Organo collegiale preposto, sotto la direzione del Sindaco o di un Presidente, a funzioni decisionali o di amministrazione diretta.
GIUNTA COMUNALE: E’ un organo dell’amministrazione comunale avente il compito di gestire l’attività esecutiva comunale .Essa è presieduta dal Sindaco e da un numero variabile di membri denominati assessori, in base al numero degli abitanti del Comune.
GIUNTA PROVINCIALE: E’ l’organo collegiale della Provincia avente funzioni esecutive. E’ composta dal Presidente della Provincia e da un numero variabile di membri denominati assessori, in base al numero degli abitanti della Provincia.
GIUNTA REGIONALE: E’ l’organo esecutivo della Regione, che provvede all’esecuzione delle leggi e delle delibere prese dal Consiglio Regionale, nominata e revocata dal Presidente della Giunta ( che è anche presidente della Regione) che assegna ad ogni assessore funzioni organicamente determinate per gruppi di materie. Provvede all’attuazione delle leggi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio, organizza e coordina l’ attività amministrativa della Regione, predispone e gestisce il bilancio regionale. Essa può predisporre disegni di legge. Gli atti attraverso i quali vengono espresse le decisioni della Giunta, che funziona collegialmente, sono le deliberazioni. (vedi voce DELIBERAZIONI). La sede della Giunta Regionale Piemontese è a Torino , Piazza Castello 165.
GIURAMENTO: Esso è un mezzo di prova che consiste nella dichiarazione giurata di verità di un fatto che una delle parti effettua su sollecitazione dell’altra.
GIURISDIZIONE: Essa è una delle funzioni dello Stato. La giurisdizione può essere civile, penale ed amministrativa. La giurisdizione civile e penale hanno portata generale e sono esercitate dai giudici ordinari, quella amministrativa è esercitata da organi speciali quali il Tribunale Amministrativo Regionale, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti.
GIURISPUDENZA: L’insieme di pronunce emesse dagli organi cui è demandato l’esercizio del potere giurisdizionale.
GODIMENTO: Facoltà del titolare di un diritto di esercitare lo stesso, traendone tutte le lecite utilità.
GOLFO DI FERMATA: Parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.
GONFALONE: Stendardo dei Comuni, Province e Regioni.
GOVERNO: E’ l’organo dello Stato che esercita il potere esecutivo. Il governo è composto dal Presidente del Consiglio e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Esso deve avere la fiducia delle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e mantiene l’unità d’indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
GRANDE STRUTTURA DI VENDITA: Con tale termine si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f del dlgs 114/98, quelle sopra i 1.500 mq nei comuni fino a 10.000 abitanti e quelle sopra i 2.500 mq nei comuni oltre10.000 abitanti.
GRAZIA: Provvedimento mediante il quale il Capo dello Stato condona o commuta, in tutto o in parte, una pena inflitta con sentenza irrevocabile . Essa viene disciplinata dall’art. 87 della Costituzione. ( vedi voce AMNISTIA , INDULTO)
I
IDENTIFICAZIONE: Accertamento dell’identità di qualcuno per esempio : l’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone, effettuata secondo quanto previsto dall’art. 349 c.p.p.
IDONEITA’: Il possesso accertato dei requisiti necessari o richiesti per una determinata attività o per il conseguimento di una determinata qualifica.
ILLECITI AMMINISTRATIVI:Violazione di norme non costituenti reato, per le quali l’ordinamento prevede l’applicazione di specifiche sanzioni definite “sanzioni amministrative” (vedi voce SANZIONI AMMINISTRATIVE) principali ed accessorie, che possono essere pecuniarie (non convertibili in pene detentive) o d’altra natura. La più importante disposizione in materia di I. A. è costituita dalla Legge 24/11/1981, n° 689.
ILLECITO CIVILE: Quando il comportamento contrario alla norma é lesivo di un diritto, procura un danno patrimoniale, con il conseguente obbligo di risarcire il danno.
ILLECITO PENALE: Quando il comportamento contrario alla norma penale, viene punito con una sanzione penale.
ILLEGITTIMITA’: Non conformità di un atto alla Costituzione, a delle leggi ordinarie, a degli atti aventi forza di legge.
IMÀM: Fedele mussulmano che dirige la preghiera della moschea.
IMMUNITA’: Speciale condizione di favore relativamente ad eventuali procedimenti penali, assicurata a persone che ricoprono uffici ed adempiono funzioni di particolare importanza. Esse riguardano, in diversa misura, il Capo dello stato, il Capo del Governo, i Presidenti dei due rami del Parlamento,il Presidente della Corte Costituzionale, i Parlamentari, i Giudici della Corte Costituzionale, i Membri del Consiglio Superiore della Magistratura, i Consiglieri Regionali.
IMPEACHMENT: Negli Stati Uniti d’America, incriminazione di un ufficiale civile, compreso il Presidente, che si sia reso colpevole di tradimento, corruzione o crimini.
IMPERFEZIONE: Un atto risulta imperfetto allorché non sia ancora concluso il suo ciclo di formazione.
IMPERIZIA : Insufficiente preparazione che può dare origine a responsabilità a titolo di colpa.
IMPOSTA: Parte di ricchezza che ciascuno deve allo Stato o ad altro ente pubblico, in ragione della propria capacità contributiva ed il cui gettito è destinato soddisfare esigenze della collettività nel suo insieme.
IMPREGIUDICATO: Detto di questione giuridica relativamente alla quale non è stata emessa alcuna pronuncia giurisdizionale.
IMPRESA: Organizzazione di capitale e lavoro, diretta allo scambio di beni e servizi a fine di lucro. Essa è costituita da un imprenditore e da un organizzazione di mezzi e collaboratori.
IMPRUDENZA: Mancanza di prudenza , atto inconsiderato e rischioso per esempio si dice commettere un’imprudenza.
IMPUTABILITA’: Maturità psichica e sanità mentale, che deve sussistere nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato.( vedi voce CAPACITA’ D’INTENDERE E VOLERE).
IMPUTATO: Nel procedimento penale è colui al quale viene attribuita la commissione di un reato e nei cui confronti è esercitata l’azione penale.
IMPUTAZIONE: In materia penale, essa assume il significato di formulazione precisa del reato che viene attribuita all’imputato dopo le indagini. In materia civile, nel campo delle obbligazioni essa assume il significato di dichiarazione fatta dal debitore al creditore diretta ad indicare il debito che con un determinato versamento intende soddisfare.
INALIENABILITA’: E’ una qualità che la legge attribuisce ad alcune cose, e per la quale le stesse non possono essere cedute o vendute ad altri.
INCAPACITA’: Mancanza di capacità , attitudine, in sintesi è lo stato per cui non si è in grado di attendere alla cura dei propri interessi dichiarato dal Tribunale
INCOMPETENZA: Carenza o difetto del potere necessario, da parte di un organo di svolgere una determinata funzione.
INDAGATO: E’, in sostanza , la persona nei cui confronti sono svolte indagini relativamente ai fatti che possono costituire reato.
INDIZIO: Segno o situazione per mezzo dei quali è possibile ricostruire un fatto già accaduto o prevedere uno con fondatezza. Il giudice del processo penale può argomentare la prova della sussistenza o meno di altro fatto rilevante per l’accertamento della verità.
INDULTO:Provvedimento di clemenza generale che non opera sul reato, ma esclusivamente sulla pena generale, che è in tutto o in parte condonata. La competenza a concedere l’indulto spetta esclusivamente al Parlamento (vedi voce AMNISTIA e GRAZIA).
INECCEPIBILE: Che non può essere soggetto a critiche o commenti sfavorevoli.
INESISTENTE: L’atto è inesistente quando manca uno degli elementi essenziali che ne condizionano l’esistenza.
INESISTENZA: Con tale termine si intende un vizio dell’atto talmente grave da non permettere allo stesso di produrre effetti.
INFERMITA’ DI MENTE: Vizio di mente verificatosi in conseguenza di una malattia, di uno stato patologico che turba la psiche del soggetto.
INIBITORIA: L’azione con la quale si chiede la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante.
INIZIATIVA LEGISLATIVA: Potere di proporre un progetto di legge da parte di eletti nelle assemblee legislative o da elettori.
IN MEDIA RES: Nel vivo dell’argomento, al nocciolo della questione.
INQUISIZIONE: Indagine fatta con metodi e procedimenti arbitrari e crudeli
INSIDER: Chi ha accesso ad informazioni riservate prima che esse vengano diffuse pubblicamente.
INSOLVENZA: L’ incapacità oggettiva del debitore di far fronte regolarmente alle passività esistenti, cioè alle scadenze fissate ed con i normali mezzi di pagamento.
IN PECTORE: Detto di persona che si prevede sia candidata ad una carica, pur non essendo ancora stata designata ufficialmente.
IN SOLIDO: L’obbligazione è in solido, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità, e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
INTER NOS: Fra noi , in confidenza.
INTER VIVOS: Sono definiti “inter vivos” atti e negozi giuridici conclusi tra persone viventi. (vedi voce MORTIS CAUSA).
INTERDIZIONE: Si ha quando colui che è affetto da abituale infermità di mente è dichiarato con sentenza del Tribunale incapace di provvedere ai propri interessi.
INTERESSE LEGITTIMO: Potere di agire contro un provvedimento amministrativo formato illegittimamente e che, di riflesso, lede gli interessi del titolare di tale potere ed eventualmente di una pluralità di altri soggetti da lui rappresentati.
INTERESSI: Compenso spettante a chi deposita o presta un capitale per un certo periodo di tempo.
INTERIM: Dal latino “nel frattempo”: Periodo di tempo che intercorre dal momento in cui il titolare di determinate funzioni cessa la sua attività ( perché deceduto, dimessosi), fino a quello in cui il nuovo titolare assume le stesse funzioni. In tale significato si considera ad interim l’incarico assunto od affidato in attesa del titolare definitivo.
INTERNAL AUDITOR: Chi , nell’ambito di una società commerciale di cui è dipendente, ha il compito di controllare i sistemi contabili e le procedure amministrative della società stessa.
INTERPELLANZA: Domanda, rivolta per iscritto ad un Ente, per sollecitare spiegazioni su specifici atti amministrativi.
INTERROGAZIONE: Domanda rivolta per iscritto ad un Ente, per sapere se sia vero un certo fatto, se sia conosciuto un determinato evento, che cosa sia stato fatto o quale provvedimento si intenda adottare in una determinata situazione.
INTERPRETAZIONE: Attività intellettiva mediante la quale si accerta o si attribuisce un dato significato alle norme, consentendo all’operatore del diritto di ricavare una regola che possa essere applicata al caso concreto o alla questione che si intende risolvere.
INTERPRETAZIONE ANALOGIGA: E’ una modalità d’interpretazione della norma giuridica, che ricorre quando una determinata situazione di fatto non è espressamente regolata da disposizioni del diritto positivo.
INTERPRETAZIONE LETTERALE: Interpretare secondo quanto disposto dalla legge.
INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: Insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.
INTERSEZIONE A RASO (O A LIVELLO): Area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
INTIMAZIONE: E’ un atto con il quale si richiede al destinatario di tenere un determinato comportamento. ( vedi voce DIFFIDA AD ADEMPIERE).
INTIMIDAZIONE: Atto o discorso che tende ad incutere timore o spavento per imporre qualcosa o per distogliere da qualcosa.
INVALIDITA’( DEL NEGOZIO): Essa si ha quando un atto di autonomia non presenta tutti i connotati perché possa considerarsi come fonte di autoregolamentazione di privati interessi. L’invalidità può assumere la forma della nullità o dell’annullabilità, a seconda che le norme violate siano poste a tutela di un interesse generale o di un interesse particolare dei contraenti. (vedi voce ANNULAMENTO e NULLITÀ)
INVENTARIO: E’ l’atto con il quale si accerta la consistenza di un dato patrimonio a vari fini . In particolare, l’inventario è necessario quando gli eredi sono immessi nei beni dell’assente o del presunto morto.
IPOTECA: Diritto reale di garanzia concesso dal debitore su di un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare e di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori, sul prezzo ricavato. Possono essere oggetto d’ipoteca beni immobili, beni mobili registrati, le rendite dello Stato, il diritto di superficie, dell’enfiteuta, del nudo proprietario, dell’usufruttuario, del concedente.
IRREGOLARITA’: Il negozio giuridico si dice irregolare quando, pur non avendo difetti che ne comportino l’invalidità o l’inefficacia, non sia , comunque conforme al modello indicato dalla norma giuridica. In tal caso, la sanzione non si riflette sull’atto, ma consiste in una penalità posta a carico di chi l’ha posto in essere.
IRRETROATTIVITA’ DELLA NORMA GIURIDICA: Principio in base al quale la norma giuridica ha valore solo per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, restando salvi gli effetti giuridici verificatesi anteriormente. Il principio dell’irretroattività risponde ad una fondamentale esigenza di certezza del diritto.
IRRIPETIBILITA’: Condizione relativa ad un momento di unicità. Caratteristica di alcune prestazioni che, sebbene non dovute, allorché siano spontaneamente adempiute da un soggetto capace, non danno luogo ad azione di ripetizione.
In materia di atti di polizia giudiziaria, l’irripetibilità consiste nell’impossibilità materiale di rinnovare in dibattimento l’atto compiuto dalla p.g. nella fase delle indagini preliminari ( es: accertamenti e rilievi urgenti, sequestri, perquisizioni, arresti).
ISOLA DI CANALIZZAZIONE: Parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.
ISOLA DI TRAFFICO: (vedi voce ISOLA DI CANALIZZAZIONE).
ISOLA SALVAGENTE:( vedi voce SALVAGENTE.)
ISOLA SPARTITRAFFICO: (vedi voce SPARTITRAFFICO.)
ITER: Il termine indica il cammino che un progetto, una proposta , un disegno di legge devono percorrere prima di giungere alla votazione definitiva. Il termine designa altresì il percorso amministrativo di una pratica prima della sua conclusione.
ITINERARIO INTERNAZIONALE: Strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.
IURIS ET DE IURE: Espressione che designa una presunzione assoluta di attendibilità, tale da non ammettere prova contraria.
IURIS TANTUM: Espressione che designa una presunzione relativa di attendibilità, tale da consentire alle parti di provare la diversa verità.
L
LAGUNAGGIO: Processo di depurazione delle acque realizzato in bacini artificiali mediante l’azione di microrganismi.
LAPSUS: Distrazione, errore involontario nel parlare e nello scrivere. ( lapsus calami, lapsus lìnguae)
LASCITO: E’ sinonimo di legato fatto per testamento.
LASTRICI SOLARI : Questa espressione viene utilizzata dal codice civile per indicare i terrazzi. L’art. 1126 cod. civ. detta norme per la loro manutenzione nel caso che il loro uso non sia comune a tutti i condomini.
LATITANZA: E’ la situazione in cui viene a trovarsi chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o, a un ordine con cui si dispone la carcerazione.
LAVORO A DOMICILIO: E’ il lavoro eseguito non nei locali messi a disposizione dell’impresa, ma nell’abitazione del lavoratore.
LAVORO AUTONOMO: Si ha lavoro autonomo quando una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un opera o un servizio per un’altra persona, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
LAVORO STRAORDINARIO: E’ il lavoro prestato oltre l’orario lavorativo normale, quale fissato dalla legge e dai contratti collettivi.
LAVORO SUBORDINATO: Si ha lavoro subordinato quando una persona (prestatore di lavoro) si obbliga dietro retribuzione, a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze di un'altra persona ( datore di lavoro).
LEASING: Con esso si attua un’operazione finanziaria con cui una parte concede all’altra il godimento di un bene , verso il corrispettivo di un canone periodico, per un certo periodo di tempo, alla scadenza del quale chi ha ricevuto in godimento il bene può restituirlo, proseguire il godimento versando un canone inferiore, acquistare in proprietà il bene pagando una somma ulteriore, richiedere la sostituzione del bene con un altro bene.
LEGATO: Con tale termine s’intende una disposizione testamentaria a titolo particolare e cioè contenente attribuzione di determinati rapporti giuridici patrimoniali o di determinati beni, non producente l’istituzione di un erede.
LEGGE: E’ un precetto emanato dallo Stato o da altro ente ( Regioni, Unione Europea) nell’esercizio della sua specifica potestà normativa.
LEGGE DELEGA: E’ una legge formale con la quale viene delegato al Governo l’esercizio della funzione legislativa in una determinata materia. L’art. 76 della Costituzione sancisce che l’esercizio di tale funzione non può essere delegato al Governo se non con una concreta determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo determinato e per oggetti definiti. ( vedi voce DECRETO LEGISLATIVO)
LEGGE DI BILANCIO: Legge con il quale è adottato il bilancio di previsione di un ente (Stato, Regioni ordinarie e speciali), essa fissa i limiti ed i contenuti della gestione finanziaria e ne autorizza l’esecuzione.
LEGGE FINANZIARIA: Strumento di manovra finanziaria, che dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo complessivo nel bilancio pluriennale.
LEGGE REGIONALE: Le Regioni a Statuto ordinario e quelle a Statuto speciale nonché le Province autonome di Trento e Bolzano sono titolari di una potestà normativa( legislativa e regolamentare) che si esplica attraverso l’emanazione di atti che fissano regole generali astratte, vincolanti per tutti i cittadini della Regione.
LEGIBUS SOLUTUS: Libero dall’osservanza delle leggi.
LEGISLATURA: Arco di tempo che intercorre tra un’elezione ed un’altra.
LEGISLAZIONE: Complesso delle leggi esistenti dello Stato, della Regione, di una data epoca, di un determinato settore di vita sociale.
LEGITTIMA DIFESA: E’ una causa di giustificazione del reato ( detta anche esimente o scriminante) per chi, trovatosi in una situazione di pericolo immediato di un’offesa, ingiustificata e costituente reato, a sé o ad un proprio o altrui bene, ha reagito commettendone a sua volta un altro reato, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Tale persona risulta non punibile.
LEGITTIMA SUSPICIONE: Legittimo sospetto, in particolare riferito all’imparzialità del giudice. Nel procedimento penale, motivo di legittima assegnazione del processo ad un ufficio giudiziario diverso rispetto a quello competente rispetto alle regole ordinarie.
LEGITTIMAZIONE A CONTRATTARE : Potere del soggetto che compie l’atto di manifestare la sua volontà in un determinato campo producendo effetti giuridici, in breve è la competenza a disporre di una particolare situazione giuridica che costituisce oggetto dell’atto.
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE: E’la condizione soggettiva dell’attore riguardo al diritto posto a fondamento della domanda, e va intesa come identità tra l’attore e la persona cui la legge concede l’azione ( legittimazione attiva), e come identità della persona del convenuto con quella contro la quale la potestà d’agire è concessa. (legittimazione passiva) .
LEGITTIMITA’: E’ la condizione di piena validità di ogni provvedimento o atto amministrativo non viziato da incompetenza o eccesso di potere.
LESIONE: Modificazione di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura o della funzione, provocato da cause fisiche, biologiche, chimiche.
LIBERALITA’: Attribuzione patrimoniale fatta spontaneamente da una parte all’altra con l’intento di arricchirla senza corrispettivo.
LIBERALITA’ D’USO: E’ la liberalità di modico valore, che si suole fare in occasione dei servizi resi o comunque conforme agli usi.
LIBERAZIONE CONDIZIONALE: Premio concesso dal tribunale di Sorveglianza al condannato che durante il periodo di detenzione abbia dato prova costante di buona condotta.
LIBERTA’: Condizione di chi non subisce controlli, costrizioni, coercizioni ed impedimenti.
LIBERTA’ VIGILATA: Limitazione della libertà personale destinata ad evitare l’occasione di nuovi reati; a tale scopo è fatto obbligo al vigilato di darsi al lavoro stabile, di non ritirarsi alla sera dopo una certa ora e di non uscire la mattina prima di una determinata ora , etc.
LICEITÀ : Condizione di ciò che è lecito.
LICENZA : Provvedimento di consenso emesso dall’autorità amministrativa, ad istanza di parte, e nell’esercizio di poteri discrezionali, per l’esercizio di attività altrimenti non consentita dalla legge . ( vedi voce AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE e D.I.A.)
LICITAZIONE PRIVATA: E’ uno dei procedimenti di cui può servirsi la Pubblica Amministrazione nella stipulazione dei contratti dello Stato e della pubblica amministrazione,essa consiste nell’invitare determinate persone o determinate ditte a fare un’offerta e nello scegliere, fra le stesse, la migliore.
LIQUIDAZIONE: Procedimento di definizione di un rapporto patrimoniale che ne stabilisce specialmente l’importo in denaro.
LITISCONSORZIO: Presenza di più attori o convenuti in un processo civile.
LIVELLETTA: Tratto di strada a pendenza longitudinale costante.
LOCAZIONE: Contratto con cui una parte ( locatore) concede da un’altra (locatario) il godimento di una cosa mobile o immobile per un certo tempo dietro un corrispettivo determinato. ( vedi voce AFFITTO)
LUCE: Apertura situata in un edificio che permette l’entrata della luce e dell’aria, ma non consente di affacciarsi sul fondo del vicino e per le quali non sono prescritte distanze minime dal confine, ma altri accorgimenti come altezze minime dal pavimento, inferiate o grate in modo tale da garantire la sicurezza del proprietario confinante. ( vedi voce VEDUTE)
M
MALAFEDE: Consapevolezza di pregiudicare con il proprio comportamento un diritto altrui.
MALATTIA: Processo patologico acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo, con alterazione dello stato di salute della persona.
MANDANTE: Chi demanda ad altri l’esecuzione di qualcosa. Nel mandato colui che incarica il mandatario di compiere una determinata attività giuridica.
MANDATO: Incarico di svolgere un’azione di pubblico interesse o anche incombenze private.
In diritto civile, esso è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte ( mandante).
MANLEVA: Obbligazione assunta verso altri, di sollevarli delle conseguenze patrimoniali di un dato evento.
MARCIAPIEDE: Parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. ( vedi voce PASSAGGIO PEDONALE)
MEDIA STRUTTURA DI VENDITA: Una struttura di vendita si dice media, ai sensi dell’art. 4, comma 1 lettera e) del dlgs. n. 114/98, nei casi seguenti: nei comuni fino a 10000 abitanti gli esercizi da 150 a 1500 mq, nei comuni oltre i 10000 abitanti gli esercizi da 250 a 2500 mq.
MEDIAZIONE: Il codice definisce il mediatore come colui che, in posizione d’imparzialità, mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcune di esse in virtù di rapporti di collaborazione, di dipendenza e di rappresentanza.
MENDICITA’: Reato contravvenzionale, previsto dall’art. 670 c.p., consistente nel chiedere denaro o altra utilità economica in luogo pubblico o aperto al pubblico.
La legge 25/06/1999, n° 205, ha disposto l’abrogazione dell’intero art. 670 c.p., per cui la M. non costituisce più reato.
Conserva invece rilevanza penale l’impiego di minori nell’accattonaggio, punito dall’art. 671 c.p.
MINORE: Minore è la persona sfornita di capacità d’agire perché non ha ancora compiuto il diciottesimo anno d’età. Al minore non vengono riconosciute le capacità di curare i propri interessi, tale compito è affidato al genitore o al tutore che, in qualità di rappresentanti legali possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, con l’autorizzazione del giudice tutelare, anche gli atti di straordinaria amministrazione.
MISURA DI SICUREZZA: Esse sono destinate a riadattare il delinquente alla libera vita sociale, esse costituiscono mezzi di prevenzione individuali della delinquenza. Le misure di sicurezza possono essere personali detentive (colonia agricola o casa di lavoro vedi artt.216- 218 cod.pen., casa di cura e di custodia vedi artt. 219-221 cod.pen., ospedale psichiatrico giudiziario vedi art.222 cod. pen.,riformatorio giudiziario vedi artt. 223- 227 cod.pen), personali non detentive ( libertà vigilata artt.228- 232 cod.pen., il divieto di soggiorno art. 233 cod.pen.,il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche vedi
art. 234 cod.pen., l’espulsione dello straniero dallo Stato vedi art. 235 cod.pen., patrimoniali la cauzione di buona condotta vedi artt. 237- 239 cod. pen. e la confisca vedi art. 240 cod.pen.).
MOBBING: Dal verbo inglese “to mob” (assalire) usato dapprima in etologia per indicare il comportamento aggressivo messo in atto da alcune specie di volatili nei confronti di avversari. Attualmente designa il comportamento vessatorio esercitato mediante violenze psicologiche all’interno di un ambiente di lavoro nei confronti di colleghi o subalterni (meglio definito “bossing” in quest’ultimo caso) che si vuole isolare o allontanare, ovvero indurre a modifiche comportamentali.
MOLESTIA: Atto che reca danno o disturbo fisico e/o psicologico.
MORE UXORIO: Comportamento di persone di sesso diverso che convivono senza essere tra loro sposate.
MORTE: Una persona si presume morta dal punto di vista giuridico con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo per un intervallo di tempo tale da non consentire alcuna possibilità di sopravvivenza. In diritto, perdita dei diritti e doveri.
MORTE PRESUNTA: ( vedi voce DICHIARAZIONE MORTE PRESUNTA)
MORTIS CAUSA: Sono definiti “mortis causa” atti e negozi giuridici volti a regolare le vicende successorie, e conseguenti al decesso di persone. (vedi voce INTER VIVOS.)
MOTIVO: Quanto costituisce il presupposto dello svolgersi e determinarsi di un’azione.
Scopo individuale che determina le parti a compiere un negozio.
MOZIONE: Atto inteso a promuovere la deliberazione di un’assemblea su una data questione e che pertanto va sottoposto al voto della stessa.
MULTA: Pena pecuniaria, prevista dagli artt. 17 e 24 c.p., per i delitti, che consiste nel pagamento di una somma di denaro allo Stato. Può anche essere stabilita da un regolamento contrattuale.
MULTA PENITENZIALE: Corrispettivo pattuito dalle parti allorché venga riconosciuta ad una o ad entrambe la facoltà di recedere dal contratto.
MULTIPROPRIETA’: La multiproprietà consiste nell’attribuzione, ad una pluralità di soggetti, del diritto esclusivo e periodico di un medesimo immobile, secondo un avvicendamento temporale prefissato al momento dell’acquisto, in modo che ciascun titolare abbia la disponibilità esclusiva del bene a turno e per un periodo di tempo limitato.
N
NASCITA: Evento naturale al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il valore di elemento necessario per l’acquisto della capacità giuridica. Essa si verifica con la separazione del feto dall’alveo materno e come elemento necessario per l’inizio della capacità giuridica. ( vedi voce CAPACITA’ GIURIDICA)
NEGOZIO GIURIDICO: Manifestazione di una volontà diretta ad estinguere , modificare un rapporto giuridico. Sono negozi giuridici per esempio i contratti, la costituzione di una società.
NORMA COGENTE: Norma non derogabile dalla volontà delle parti. ( vedi voce NORMA IMPERATIVA )
NORMA DICHIARATIVA: E’ quella in cui è espresso un concetto giuridico, come per esempio quello in cui si dà il concetto di bene immobile o bene mobile.
NORMA DISPOSITIVA: Norma che regola i rapporti, e che può essere modificata tra le parti.
NORMA ESPLICATIVA: E’ quella in cui viene dato il significato tecnico di una parola o viene fornita la definizione di un istituto giuridico.
NORMA GENERALE: E’ quella che deve avere vigore in tutto il territorio dello Stato.
NORMA GIURIDICA: Comando rivolto a tutti gli individui, in grado d’intendere e volere, la cui applicazione è assicurata dall’ordinamento con una sanzione o più in generale con la forza della legge.
NORMA IMPERATIVA: Norma non derogabile dalla volontà delle parti come per esempio le norme che regolano il diritto di successione, il diritto di famiglia, etc.
NORMA PERMISSIVA: E’ quella che permette di fare o non fare, determinate azioni altrimenti vietate.
NORMA PIÙ FAVOREVOLE: In diritto penale, la norma che prevede una sanzione penale più favorevole per il reo.
NORMA PROIBITIVA: E’ quella che contiene un divieto.
NORMA SPECIALE: Norma che sta in rapporto di specialità rispetto alla norma generale, per cui regola determinate categorie di rapporti, di attività, di cose, di persone, ovvero una categoria ristretta di rapporti.
NORMAZIONE : Attività di creazione di norme positive obbligatorie.
NOTIFICAZIONE: E’ il mezzo mediante il quale si porta formalmente a conoscenza del destinatario il contenuto di un atto. Di norma la notificazione avviene mediante consegna all’interessato di una copia dell’atto stesso, tramite ufficiale giudiziario, messo o servizio postale.
NUDA PROPRIETA’: E’ la proprietà su cui grava il diritto d’uso o il diritto d’usufrutto, d’enfiteusi. ( vedi voce NUDO PROPRIETARIO)
NUDO PROPRIETARIO:E’ così denominato il proprietario di una cosa su cui altra persona esercita il diritto d’uso, di usufrutto o di enfiteusi.
NULLITA’: Consiste nella totale improduttività di effetti dell’atto , quasi esso non fosse mai materialmente esistito.
NUMERO LEGALE: Il numero minimo dei presenti , affinché un assemblea possa validamente deliberare.
O
OBBLIGAZIONE: L’obbligazione consiste in un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto ad una prestazione verso un altro soggetto.
OBBLIGO: Dovere di tenere un certo comportamento di contenuto specifico cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio, che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse particolare facente capo ad un determinato soggetto.
OBLAZIONE: Essa è una causa d’estinzione del reato tanto per le contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda, quanto per quelle punite con arresto o ammenda. Essa consiste nel pagamento, a domanda dell’interessato, di una somma di denaro ( che ha l’effetto di degradare il reato in illecito amministrativo e, quindi, di estinguerlo) prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna.
OFFENDICULA: Mezzi idonei alla tutela della proprietà in grado di provocare danni a terzi, essi sono consentiti purché non siano particolarmente insidiosi e lesivi dell’integrità fisica.
OFFERTA AL PUBBLICO: E’ un particolare tipo di proposta consistente in un offerta diretta al pubblico, e fatta col sistema dei pubblici proclami, affinché sia accettata da una persona cui convenga. Essa costituisce una proposta revocabile.
OGGETTO: Entità fisica o spirituale in quanto contenuto di un’esperienza o di un’attività.
In diritto civile, esso è la cosa sulla quale sono destinati ad incidere gli effetti del negozio. Esso deve essere ex art. 1346 cod. civ. possibile, nel senso che la cosa già esiste o può venire ad esistenza, lecito, non contrario alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume, determinato o determinabile, l’oggetto è determinato quando esso è indicato in modo esauriente, è determinabile, quando i criteri per la sua identificazione sono enunciati nel contratto stesso.
OLOGRAFO: Questo termine deriva dal greco e significa scritto da solo, si usa per identificare il testamento redatto, datato e firmato personalmente dal testatore.
OMBUDSMAN: Difensore civico nei Paesi del Nord Europa. ( vedi voce DIFENSORE CIVICO)
OMISSIONE: Comportamento di colui che, trovandosi in una determinata situazione ed avendo l’obbligo giuridico di agire, non compie le azioni dovute. Un importante reato previsto dal codice penale in campo omissivo, è l’OMISSIONE DI SOCCORSO, per la quale risponde di tale delitto chiunque trovando abbandonato o smarrito un minore di dieci anni o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, omette di darne immediato avviso all’Autorità e pure chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato o una persona ferita o in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità. Caratteristica è anche l’OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che,per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo.
OMOLOGAZIONE: Convalida di atti, fatti, oggetti ed impianti, soggetti ad una norma od ad una disciplina giuridica, essa è un controllo di legittimità e di merito, in sostituzione o in aggiunta all’approvazione.
ONERATO: E’ il soggetto gravato da un peso, per esempio è colui sul quale grava il peso di un legato.
ONERE: E’ una situazione giuridica che comporta il sacrificio di un interesse al fine di ottenere o conservare un vantaggio giuridico. Si parla anche di onere fiscale per indicare l’aggravio sopportato dal contribuente in conseguenza dell’applicazione di un singolo tributo. Impegno, incarico gravoso.
ONERE DELLA PROVA: Con questa espressione viene indicato il principio generale per il quale in materia civile, l’onere (peso o obbligo) della prova incombe a colui che vuol far valere un diritto in giudizio o eccepisce che un diritto si è modificato o estinto.( art. 2697 cc)
ONLUS : Sigla sotto la quale vengono ricompresse tutte quelle fondazioni, associazioni ed organizzazioni di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi un fine solidaristico, che svolgono attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell’assistenza sociale e sanitaria, beneficenza, istruzione, tutela della cultura e dell’arte, cooperazione allo sviluppo, tutela dei diritti civili senza fine di lucro.
OPERA: Svolgimento o il risultato dell’attività, in quanto più o meno riconducibile al concretarsi di un fatto tecnico o pratico.
OPZIONE: Scelta tra due o più possibili alternative. In diritto, l’opzione consiste nel contratto mediante il quale una parte di vincola verso l’altra a tener ferma una proposta contrattuale, mentre l’altra si riserva di accettarla o meno.
ORDINAMENTO GIURIDICO: Complesso di norme che disciplinano una determinata attività ed istituzione.
ORDINANZA: Provvedimento ( civile, penale , amministrativo), che l’autorità pubblica emana nel corso del procedimento amministrativo, del processo civile e penale, per dispiegare la propria volontà in ordine ai fatti in trattazione.
Le ordinanze non possono contrastare con la Costituzione, non possono contenere norme penali, non possono contrastare con la legge ordinaria.
Si dividono in: ordinarie, urgenti e contingibili/urgenti.
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE: Attività che tende semplicemente alla gestione di un complesso patrimoniale, senza intaccarne la consistenza.
ORDINE DEL GIORNO: Elenco dei vari argomenti che un assemblea deve organizzare nel corso di una seduta ed il loro ordine di precedenza. In diritto regionale, ordine del giorno può indicare un atto d’indirizzo del Consiglio.
ORDINE PUBBLICO: Esso è rappresentato dalla pace sociale, dall’ordinata convivenza dei consociati in assenza di turbative ( concetto materiale), che si raggiunge attraverso l’osservanza e la difesa dei principi generali dell’ordinamento (concetto ideale).
ORGANO : La persona ( organo individuale) o il complesso di persone ( organo collegiale) preposte ad un determinato centro d’imputazione di competenza amministrativa ,e che, pertanto, esercitano una pubblica potestà.
P
PARCHEGGIO: Area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
PARENTELA: Con tale termine agli effetti civili si intende il vincolo che unisce chi discende da un identico capostipite. Tale vincolo è riconosciuto dalla legge fino al sesto grado.
PARENTELA COLLATERALE: Vincolo che unisce persone che, pur avendo un capostipite comune, non discendono l’una dall’altra (es.: fratelli, cugini).
PARENTELA IN LINEA RETTA: Vincolo che unisce persone discendenti l’una dall’altra (es.: genitori e figli, nonni e nipoti).
PARERE: E’ un atto scritto che contiene analisi, valutazioni, giudizi di carattere scientifico, tecnico, legale. In diritto amministrativo, si dice che un parere è facoltativo, quando l’amministrazione prima di assumere un atto, è libera di chiedere o meno un parere, ma può decidere diversamente dal parere, si dice obbligatorio, quando l’Amministrazione deve comunque richiederlo e non può discostarsi dalle valutazioni.
PARTITA CATASTALE: Numero attribuito a ciascuna unità immobiliare di ciascun proprietario.
PASSAGGIO A LIVELLO: Intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
PASSAGGIO PEDONALE: Parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. (vedi voce MARCIAPIEDE)
PASSO CARRABILE: Accesso ad un’area laterale alla strada, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
PATERNITA’: Il rapporto di parentela che unisce un padre ad un figlio/a.
PECULATO: Esso è un delitto contro la Pubblica Amministrazione commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio, che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.
P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE): Strumento di programmazione contabile, previsto dal Dlgs 18/08/2000, n° 267 (T.U.E.L.), con il quale vengono individuati gli obiettivi gestionali dell’Ente Locale, e ripartite per il loro conseguimento le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
Il P.E.G. è definito dalla Giunta, in base alle previsioni del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, ed è affidato ai responsabili dei servizi, che rispondono della sua attuazione.
La predisposizione del P.E.G. è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per le comunità montane.
PERCEZIONE DI SICUREZZA: Rappresenta il giudizio o l’opinione che il cittadino ha del grado di sicurezza in determinato contesto sociale, che spesso non corrisponde agli effettivi indici di criminalità, ma risulta condizionata da fattori estranei ( es: insicurezza indotta dall’influenza mediatica, dalla propaganda politica, da opinioni diffuse, ecc.) opinioni personali ( es: insicurezza indotta dal fatto di aver subito delitti personalmente o tra i propri parenti o conoscenti), pregiudizi verso alcune categorie sociali ( es: insicurezza indotta dalla presenza di cittadini extracomunitari, di nomadi, di tossicodipendenti, che il pensare comune ricollega a fenomeni di criminalità più o meno diffusa).
PERMESSO: Atto di consenso con il quale viene autorizzato qualcosa.
PERMESSO DI COSTRUIRE: Denominazione dell’atto amministrativo con il quale, dal 30/06/2003, l’autorità comunale consente attività comportanti modificazioni urbanistiche ed edilizie del territorio. Il P. D. C. è stata introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 10 del D.P.R. 06/06/2001, n° 380 recante il “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Fino al 29/06/2003 l’atto amministrativo autorizzante dette modificazioni era rappresentato dalla “concessione edilizia” prevista dalla Legge 10/1977 (cosiddetta “legge Bucalossi”), sostitutiva della “licenza edilizia” precedentemente prevista dalla Legge 1150/1942 (cosiddetta “legge urbanistica”). (vedi voce CONCESSIONE EDILIZIA).
PERMESSO DI SOGGIORNO: Autorizzazione rilasciata, dalla Questura della provincia di domicilio, ai cittadini extracomunitari per la permanenza nel territorio dello Stato.
Il permesso di soggiorno deve essere chiesto entro 8 giorni dall’ingresso nel Paese, e può essere concesso ai soggetti muniti di valido passaporto con visto d’ingresso apposto dal consolato italiano dello stato di provenienza; il richiedente deve inoltre comprovare di disporre di mezzi di sostentamento adeguati al periodo di permanenza in Italia, salvo garanzia di un ente, un’associazione o di un cittadini italiano che si assumano l’onere di garantire il sostentamento, l’alloggio ed il rientro nel paese d’origine.
Il permesso di soggiorno per motivi turistici ha la durata massima di 3 mesi, mentre gli altri hanno normalmente durata biennale prorogabile.
PERQUISIZIONE: Mezzo di ricerca della prova volto a ritrovare ed acquisire, anche tramite successivo sequestro, il corpo del reato o le cose pertinenti il reato.
PERSONA FISICA: E’ per l’ordinamento giuridico qualsiasi essere umano nato vivo, anche se non vitale ossia inidoneo a restare in vita.
PERSONALITA’ GIURIDICA: Essa esprime la capacità della persona giuridica di assumere diritti ed obblighi.
PERTINENZA: Con tale termine si indicano le cose destinate in modo durevole a servizio ed ornamento di un’altra cosa , senza costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento essenziale per la sua esistenza, ma in guisa di accrescerne l’utilità o il pregio.
PETIZIONE: E’ la richiesta che i cittadini, singoli o associati, possono rivolgere ad enti, Istituzioni e Personalità, per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi, o perché vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse.
PIANO REGOLATORE GENERALE: Strumento di programmazione dell’assetto urbanistico di un determinato territorio, contenente tra l’altro la regolamentazione generale dell’attività urbanistico-edilizia, le previsioni viarie e l’indicazione delle destinazioni d’uso delle diverse parti del territorio medesimo.
PIAZZOLA DI SOSTA: Parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.
PISTA CICLABILE: Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
POLIZIA DI SICUREZZA: Attività amministrativa, indipendente dall’azione penale, diretta alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica.
POLIZIA GIUDIZIARIA: Soggetto del processo penale cui è demandato il compito di prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli ed raccogliere quanto altro possa servire all’applicazione della legge penale. La Polizia Giudiziaria è posta alla diretta dipendenza dell’autorità giudiziaria dall’art. 109 della Costituzione.
POLIZIA MUNICIPALE: Essa può essere definita come l’attività di prevenzione e repressione di natura prevalentemente amministrativa, affidata ad organi di polizia comunale per curare l’osservanza delle disposizioni contenute nelle leggi regionali, nei regolamenti, nelle ordinanze emesse dal comune e dagli altri enti locali territoriali.
POLIZZA FIDEIUSSORIA: Peculiare forma di fideiussione che si caratterizza per il fatto di esser prestata da un’impresa di assicurazione, con la conseguenza che il rapporto intercorrente con il tra fideiussore e debitore principale non è un contratto bancario, ma un contratto di assicurazione.( vedi voce FIDEIUSSIONE)
POSSESSO: Relazione di fatto che intercorre tra un soggetto ed un determinato bene secondo la definizione dell’art. 1140 cod.civ. , esso risulta essere il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
POSTILLA: Breve annotazione aggiunta ad un documento con lo scopo di modificarne, integrare, sostituire, il contenuto.
POTESTA’: Capacità riconosciuta dall’ordinamento, di compiere atti giuridici nell’interesse altrui. La natura di tale posizione soggettiva comporta che chi ne è investito è vincolato alla tutela degli interessi per cui la potestà è attribuita: si parla cioè di potestà- dovere, la potestà dei genitori consiste nel potere- dovere di proteggere, di educare, istruire i figli minorenni non emancipati e di curarne gli interessi patrimoniali.
PREFETTO: Organo burocratico dell’Amministrazione dello Stato, con funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di ufficiale territoriale di governo.
Il Prefetto ha la responsabilità generale dell’ordine e della sicurezza pubblica nella provincia, e sovrintende all’attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
A tali fini il Prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l’ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il Prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti, e ne coordina le attività.
Il Prefetto trasmette al Ministro dell’interno relazioni sull’attività delle forze di polizia, in riferimento ai compiti suddetti.
PRELAZIONE: E’ il diritto di preferenza riconosciuto ad una persona di acquistare un bene, a parità di condizioni, a parità di altre persone. Può derivare dalla legge o dall’accordo diretto delle parti, o da una decisione del giudice.
PRESCRIZIONE: Istituto giuridico in virtù del quale si può perdere o acquistare un diritto. Si distingue pertanto in prescrizione acquisitiva, quella per cui, in forza dell’uso e continuità del possesso, si acquista un diritto e in prescrizione estintiva, quella per cui si perde un diritto, quando non si usi per un certo periodo di tempo (vedi voce DECADENZA). In diritto penale, la prescrizione è l’estinzione dell’azione penale per il decorso di un certo tempo dal giorno del commesso reato.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE: E’ eletto dal Consiglio Regionale tra i suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto. Egli rappresenta il Consiglio, dirige e coordina l’attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento, convoca e presiede le sedute del Consiglio, dirige, modera le discussioni e concede la facoltà di parlare durante le sedute, giudica della ricevibilità formale dei testi, delle mozioni, decide ogni controversia inerente l’applicazione del Regolamento, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE: E’ uno dei tre organi della Regione (gli altri Consiglio, Giunta) , è eletto direttamente dal popolo. Rappresenta la Regione, nomina e revoca i componenti della Giunta Regionale. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
PRESTAZIONE: Con tale termine si indica non già l’oggetto di un’obbligazione ma il comportamento al quale si è obbligato il debitore, diretto a dare una cosa od a non compiere un’azione a favore del creditore.
PRESUNZIONE: La presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.
PRESUNZIONE LEGALE: E’ così definita la situazione in cui la legge dispensa la parte dalla prova di un determinato fatto, deducendo la verità dall’esistenza di un altro fatto noto o più facilmente dimostrabile.
PRESUNZIONI SEMPLICI: Sono sostanzialmente delle deduzioni che il giudice trae per formare il proprio convincimento.
PRESUPPOSIZIONE: Ricorre tale figura quando le parti, nel concludere il negozio, fanno riferimento ad una circostanza esterna, attuale e futura, che senza essere menzionata nel negozio, ne costituisce il presupposto oggettivo.
PREZZO: Elemento essenziale del contratto di compravendita, nell’ambito del quale rappresenta il corrispettivo del trasferimento del diritto.
P.R.G.: Acronimo di Piano Regolatore Generale (vedi voce PIANO REGOLATORE GENERALE)
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA’: Il principio di sussidiarietà (riconosciuto dal trattato dell'Unione Europea di Maastricht) riguarda i rapporti tra Stato e società. Esso si articola in tre livelli:
a) Non faccia lo Stato ciò che i cittadini possono fare da soli: le varie istituzioni statali devono creare le condizioni che permettano alla persona e alle aggregazioni sociali (famiglia, associazioni, gruppi, in una parola i cosiddetti "corpi intermedi") di agire liberamente e non devono sostituirsi ad essi nello svolgimento delle loro attività.
b) Lo Stato deve intervenire (sussidiarietà deriva da subsidium, che vuol dire aiuto) solo quando i singoli e i gruppi che compongono la società non sono in grado di farcela da soli: questo intervento sarà temporaneo e durerà solamente per il tempo necessario a consentire ai corpi sociali di tornare ad essere indipendenti, recuperando le proprie autonome capacità originarie.
c) L'intervento sussidiario della mano pubblica deve comunque essere portato dal livello più vicino al cittadino: quindi in caso di necessità il primo ad agire sarà il comune. Solo se il comune non fosse in grado di risolvere il problema deve intervenire la provincia, quindi la regione, lo Stato centrale e infine l'Unione Europea. Tale principio è stato recepito nel nostro ordinamento dalla legge delega 59/97, e con il successivo dlgs 112/98.
PRIVILEGIO: E’ un titolo di prelazione che la legge riconosce al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito.
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: Insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi fra loro) che , nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, sono preordinati allo stesso fine e cioè alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.
PROCURA: E’ il negozio con il quale una persona conferisce ad un’altra il potere di rappresentarla.
Ufficio che esercita, per conto del capo dello Stato, il potere d’intervenire ai fini dell’applicazione della legge da parte della magistratura.
PROGETTO DI LEGGE: Schema di una futura legge presentato al Parlamento per la discussione e la futura approvazione. In diritto regionale, esso è un testo normativo redatto in articoli, preceduto da una relazione illustrativa dei proponenti ( vedi voce INIZIATIVA LEGISLATIVA) e proposto all’approvazione del Consiglio Regionale .
PROMULGAZIONE: E’ l’atto del Presidente della Repubblica senza il quale le leggi approvate dal Parlamento non sono eseguibili. Essa consiste in una dichiarazione solenne di avvenuta approvazione della legge.
PROPRIETA’: Diritto reale su una cosa della quale il titolare può godere e disporre in modo esclusivo, salvi i limiti legali posti per ragioni d’interesse pubblico.
PROROGA: Differimento , prolungamento di una scadenza.
PROROGATIO: Istituto in base al quale un organo rimane in carica, dopo la conclusione del suo mandato, fino a quando non viene nominato il successore.
PROVA: E’ il mezzo processuale necessario per fornire la dimostrazione della esistenza di un fatto dedotto dalle parti.
PROVINCIA: Costituisce insieme ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Regioni, ed allo Stato, un’articolazione della Repubblica. E’ un ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: Atto conclusivo del procedimento amministrativo, atto a produrre effetti nella sfera giuridica altrui.
PUBBLICITA’ FATTI GIURIDICI: La pubblicità ha la funzione di dare ai terzi la possibilità di conoscere l’esistenza di alcuni fatti giuridici che presentano peculiari caratteri di rilevanza, il contenuto dei negozi giuridici, lo stato delle persone fisiche o le varie vicende delle persone giuridiche.( vedi voce ALBO PRETORIO)
PUBBLICA FEDE: All'atto pubblico gli ordinamenti appartenenti al notariato latino attribuiscono pubblica fede, e cioè la maggiore forza probatoria possibile, essa consiste in una presunzione di verità della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto.
PUBBLICO ESERCIZIO: Locale in cui l’accesso è libero a chiunque ed in cui si svolge un’attività imprenditoriale ( somministrazione, gioco, noleggio, attività recettiva, ecc.), sottoposta a speciale disciplina di polizia, per la tutela di quanti, si servono delle relative prestazioni.
PUBBLICO MINISTERO: Organo al quale è attribuito l’esercizio dell’azione penale per conto dello Stato nel perseguimento dei reati, e, che pertanto riveste la funzione di pubblica accusa.
PUBBLICO UFFICIALE: A norma dell’art. 357 c.p. sono pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione, legislativa , amministrativa, giudiziaria. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
PUNIBILITA’: E’ una conseguenza del reato, per il suo sorgere occorrono tre elementi:
PUT: Acronimo di PIANO URBANO DEL TRAFFICO, cioè provvedimento di regolamentazione generale della circolazione, frutto della pianificazione territoriale della situazione viaria di un Comune. A tale pianificazione sono tenuti i Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o quelli inseriti nell’elenco predisposto dalla Regione.
Q
QUARTIERE: È una mera porzione urbanistica del territorio comunale. L’art. 155 del T.U. della l. comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, il quale riconnetteva al quartiere una certa rilevanza giuridica, è stato infatti abrogato dalla l. n. 142 del 1990 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali. Quest’ultima legge, a sua volta, ha individuato nelle circoscrizioni di decentramento comunali i nuovi organismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale. Tale struttura è stata peraltro mantenuta anche nel T.U. n. 267 del 18.8.2000, che ha modificato la l. 142/90.
QUASI FLAGRANZA: E’ la posizione di chi, immediatamente dopo il reato, è inseguito dall’offeso dal reato o dalla forza pubblica o da altre persone, oppure è sorpreso con cose e tracce dalle quali appaia che egli ha commesso poco prima quel reato.
QUESITO: Domanda o serie di domande pertinenti uno stesso argomento, per cui si richieda una risposta precisa ed esauriente, a titolo di legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, etc.
QUESTIONE: Ogni argomento proposto, in quanto richieda soluzione o sia suscettibile di discussione più o meno approfondita.
QUESTIONI DI DIRITTO: Sono le questioni( o punti controversi) che sorgono nel corso di un giudizio in ordine all’applicazione di una norma .In altro senso, indicano l’oggetto di un procedimento.
QUESTIONI DI FATTO: Sono le questioni che sorgono nel corso di un giudizio in relazione alla realtà di un fatto la cui soluzione costituisce un antecedente logico della decisione.
QUESTIONI DI MERITO: Sono tali le questioni che riguardano gli aspetti sostanziali, non procedurali del giudizio.
QUESTIONI INCIDENTALI: Sono le questioni che sorgono nel corso di un giudizio e che devono essere risolte prima della decisione finale. Sono così denominate in quanto vengono a costituire una sorta di incidente nel processo.
QUESTIONI PREGIUDIZIALI: Sono le questioni che sorgono nel corso di un procedimento, aventi ad oggetto punti controversi in rito e la cui risoluzione costituisce l’antecedente logico della questione finale.
QUESTIONI PRELIMINARI: In diritto processuale penale, sono così definite le questioni concernenti la regolarità dello sviluppo del rapporto processuale o di parti di esso. La natura processuale di tali questioni rende la loro risoluzione logicamente e giuridicamente preliminare a quella sul merito della pretesa punitiva
QUESTORE: È un funzionario dirigente, appartenente ai ruoli del personale dell’amministrazione della pubblica sicurezza, cui compete la direzione, la responsabilità ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. Al pari del Prefetto è autorità locale di pubblica sicurezza , ma tra i due organi esiste un rapporto di sovraordinazione funzionale del primo rispetto al secondo. Infatti, mentre al prefetto, che ha la responsabilità generale del mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica della provincia, compete il coordinamento delle attività delle forze di polizia la sovrintendenza all’attuazione delle direttive emanate in materia, il Questore rappresenta invece il momento amministrativo della funzione , sotto il profilo tecnico operativo, come attuazione dell’indirizzo politico mediato dal prefetto. Il suo intervento si realizza nell’attuazione effettiva dei servizi concordati, per i quali determina in concreto i modi ed i termini di esecuzione . Nell’esercizio delle proprie competenze, il questore si avvale degli uffici della questura, articolazione necessaria dell’organizzazione periferica dell’amministrazione della pubblica sicurezza, cui tale organo è preposto.
QUIESCENZA: Pensionamento. Situazione giuridica del diritto soggettivo, il quale pur essendo esistente, non può essere temporaneamente esercitato in quanto la sua efficacia è temporaneamente sospesa.
QUIETANZA: Con questa espressione si fa riferimento alla ricevuta di pagamento che un creditore rilascia al debitore nel momento in cui riceve quanto dal predetto dovuto.
QUORUM : Numero legale stabilito per la validità di una votazione effettuata da un’assemblea o da un organismo collegiale. Si parla, di quorum dei presenti, indica il numero di persone che è necessario partecipino alla votazione, ai fini della validità della stessa. Si parla, di quorum di voti, per indicare il numero di voti necessari, perché una deliberazione possa dirsi approvata.
QUOTA: Essa è una frazione ideale del tutto, determinata aritmeticamente. Essa segna la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione, ossia la misura in base alla quale ciascun partecipante concorre nei vantaggi e nei pesi inerenti la cosa comune. La parte di un pagamento.
R
RACCOMANDAZIONI: Trattasi di atti sforniti di efficacia vincolante, esse costituirebbero esortazioni e moniti diretti ai singoli stati membri e rappresenterebbero uno strumento di azione indiretta per il riavvicinamento delle legislazioni. Nel linguaggio comune, atto di affidare alle cure altrui cose molto care perché siano protette e custodite.
RACCORDO CONCAVO: Raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.( vedi voce CUNETTA)
RACCORDO CONVESSO: Raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. ( vedi voce DOSSO)
RADUNATA SEDIZIOSA: Riunione di un notevole numero di persone superiore a dieci, in un medesimo luogo per lo scopo prestabilito, di creare disordine nella vita collettiva . L’interesse tutelato è costituito dall’ordine pubblico. Trattandosi di contravvenzione l’elemento soggettivo può essere indifferentemente il dolo o la colpa. ( art.655 c.p.)
RAMO DI INTERSEZIONE: Tratto di strada afferente una intersezione.
RAMPA DI INTERSEZIONE: Strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.
RAPPORTO DI CAUSALITA’: Con tale locuzione si intende il legame che si instaura tra condotta di un individuo ed un evento dannoso. In particolare , il rapporto di causalità sussiste quando è possibile attribuire un determinato evento ad una determinata condotta. (art.40 c.p.)
RAPPORTO GIURIDICO: Esso identifica la relazione fra il titolare di un interesse giuridicamente protetto e chi è tenuto a realizzare o rispettare quell’interesse protetto.
RAPPRESENTANZA: E’ la figura per la quale un soggetto, il rappresentante, partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà; un altro soggetto, il rappresentato, subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante, acquistando i diritti e assumendo le obbligazioni che dal contratto derivano. ( art.1387 c.c.)
RATIFICA: Approvazione del negozio stipulato dal rappresentante senza poteri da parte del titolare del rapporto giuridico. In diritto amministrativo, è un provvedimento motivato attraverso il quale l’autorità competente, con una nuova manifestazione di volontà, conferma la validità di un atto viziato da incompetenza relativa, riferita all’autorità che l’aveva originariamente rilasciato.
REATO: E’ ogni violazione ad una norma penale. I reati si distinguono :in delitti e contravvenzioni, a seconda che siano rispettivamente puniti, con l’ergastolo, reclusione e multa pena stabilita per i delitti, o arresto ed ammenda pena prevista per le contravvenzioni.
REATO CONTINUATO: Quando taluno con più azioni ed omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa, o di diverse disposizioni di legge.
REATO ISTANTANEO: Quello la cui offesa è istantanea perché viene ad esistenza e si conclude immediatamente, data la sua stessa impossibilità di protrarsi nel tempo ( es . omicidio).
REATO OMISSIVO IMPROPRIO: Per la sussistenza del reato il soggetto, deve aver causato con la propria omissione, un dato evento: tale è il caso di un cantoniere il quale , omettendo di manovrare uno scambio, causa un sinistro ferroviario.
REATO OMISSIVO PROPRIO: Quello che consiste nel mancato compimento di un’azione comandata e per la sussistenza del quale non occorre il verificarsi di alcun evento materiale ( es. omissione di atti d’ufficio).
REATO PERMANENTE: Quello per la cui esistenza la legge chiede che l’offesa del bene giuridico si protragga nel tempo per effetto della persistente condotta del soggetto( es . sequestro di persona).
RECESSO: E’ il diritto di sciogliersi da un precedente vincolo contrattuale mediante una dichiarazione unilaterale di volontà comunicata all’altra parte.
RECIDIVA: Ricaduta nel reato. Esprime la condizione di chi, dopo aver commesso un reato, accertato mediante sentenza definitiva di condanna, ne commette un altro.
RECLUSIONE: Privazione temporanea della libertà personale , compresa in un minimo di 15 gg. ad un massimo di 24 anni.
E’ scontata in istituti a ciò destinati, con l’obbligo del lavoro e dell’isolamento notturno (vedi voci ARRESTO, AMMENDA, ERGASTOLO, MULTA, CONTRAVVENZIONE).
REGIONE: Essa è un’articolazione della Repubblica, con proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Le Regioni a Statuto ordinario esercitano potestà legislativa limitatamente alle materie di legislazione concorrente, nonché in ogni materia non espressamente affidata alla legislazione esclusiva dello Stato, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano la potestà legislativa secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
REGOLAMENTO: E’ un atto amministrativo, emanato dal potere esecutivo, contenente norme giuridiche aventi il valore di fonti secondarie del diritto. In diritto comunitario, il regolamento è un atto di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi, e, direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
REGRESSO: E’ il diritto di rivalsa che spetta al condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori solidali a seguito del pagamento fatto al creditore.
REMISSIONE: Con tale termine si indica la remissione del debito: atto con cui il creditore rinuncia in tutto o in parte al proprio diritto, estinguendo in tal modo l’obbligazione.
REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE: Istituto mutuato dalla recidiva penale, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo.
REMISSIONE DELLA QUERELA: Si ha quando il querelante ritira la propria richiesta di esercizio dell’azione penale e di accertamento della responsabilità. La querela può essere rimessa fino a che non intervenga sentenza irrevocabile.
REO: E’ colui nei confronti del quale è stata accertata la responsabilità penale in ordine ad un determinato reato, a seguito di un processo.
REPUTAZIONE: Essa consiste nella stima e considerazione di cui l’individuo gode in seno alla società, per qualità morali, professionali o altri attributi personali.
RESIDENTE: Colui che si trova nella dimora abituale. ( vedi voce DIMORA, DOMICILIO).
RESIDENZA: E’ il luogo della dimora abituale della persona. La residenza ha in sé un elemento materiale, la stabilità della dimora , e un elemento psicologico, l’intenzione di dimorare stabilmente in un dato luogo.
RESISTENTE: In diritto, questo termine è usato per indicare il convenuto nel processo amministrativo.
RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE: E’ un reato posto in essere da colui che usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio. L’interesse tutelato è il regolare funzionamento dell’attività amministrativa. L’elemento oggettivo consiste nell’usare violenza o minaccia contro il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, in modo tale da turbare il regolare svolgimento dell’attività degli stessi.
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: E’ così definita la responsabilità che incombe sui pubblici dipendenti, i quali sono tenuti a risarcire il danno economicamente apprezzabile recato all’Amministrazione per violazione degli obblighi di servizio con dolo o colpa grave. Tradizionalmente, costituisce un’articolazione della responsabilità patrimoniale, che comprende anche la “responsabilità contabile” e la “responsabilità civile verso terzi”.
RESPONSABILITA’ CIVILE: Situazione per cui un soggetto può essere chiamato a rispondere della violazione dolosa o colposa di un obbligo nella materia civile.
RESPONSABILITA’ CONTABILE: E’ così definita la responsabilità che incombe sui pubblici dipendenti, che causino con dolo o colpa grave un danno economicamente apprezzabile all’ente, violando le norme sui procedimenti di spesa e sulla custodia di beni o di denaro pubblico da parte di chi vi sia addetto o abilitato. Tradizionalmente, costituisce un’articolazione della responsabilità patrimoniale, che comprende anche la “responsabilità amministrativa” e la “responsabilità civile verso terzi”. (vedi voci PECULATO e APPORPRIAZIONE INDEBITA).
RESPONSABILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: Il principio secondo cui il soggetto che lede l’altrui sfera giuridica causando un danno è tenuto al risarcimento, vale, in linea di massima, sia nei rapporti che legano i pubblici dipendenti alla P.A., sia nelle ipotesi di danno arrecato ai terzi dall’amministrazione mediante i propri dipendenti.
Essere responsabili, significa essere chiamati a rispondere di un certo fatto ed a sopportarne le conseguenze previste dalla legge. La responsabilità della P.A. può essere: CIVILE, si concreta nel risarcimento danno di cui all’art. 2043 e segg. c.c., PENALE si incorre quando il comportamento dei soggetti sia inquadrabile in una fattispecie di reato, AMMINISTRATIVA, essa deriva dalla violazione di ogni sorta di dovere amministrativo, dalla quale discende l’assoggettamento ad una sanzione amministrativa.
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE: Essa si attribuisce all’impiegato, che si rende autore d’infrazioni degli obblighi connessi al rapporto di lavoro, consistenti nell’obbligo di diligenza , fedeltà, etc.
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE: Rappresenta la responsabilità di cui rispondono i pubblici dipendenti, ove dal loro operato derivi un danno economicamente apprezzabile all’ente o a terzi per dolo o colpa grave. Tradizionalmente la responsabilità patrimoniale si articola in “responsabilità amministrativa”, “responsabilità contabile” e “responsabilità civile verso terzi”.
RESPONSABILITA’ PENALE: E’ la responsabilità che consegue al compimento di un reato, e si concreta con l’assoggettamento del reo all’inflizione di una pena detentiva e/o pecuniaria. L’ordinamento prevede la responsabilità penale soltanto a carico delle persone fisiche, mentre ne restano escluse le persone giuridiche.
RESTITUZIONE: Azione diretta ad ottenere la restituzione di una cosa da chi la possiede o detiene, quando il titolo del possesso o della detenzione sia venuto meno.
RETROATTIVITA’: Con questo termine viene definito l’effetto di una legge, di un atto negoziale o di un elemento accessorio di esso, nel caso la loro efficacia sia estesa a tempi anteriori a quelli di emanazione o produzione dell’atto.
La Costituzione ha sancito espressamente il principio della irretroattività delle leggi penali, le quali possono perciò disporre soltanto per il futuro.
Analogamente le “preleggi” del codice civile, disciplinanti l’intero ordinamento, prevedono che la legge non disponga che per l’avvenire. Per il legislatore statale, però, tale principio non di rango costituzionale ha un valore non vincolante in senso assoluto, e ammette deroghe sia pure eccezionali ed adeguatamente motivate.
In ogni caso, la retroattività deve essere dichiarata espressamente al legislatore, o comunque ricavarsi in modo inequivoco dalla formulazione della norma.
RETTIFICA: Intervento teso a modificare un atto o una condizione precedente. In linguaggio giuridico, essa è il negozio unilaterale mediante il quale, nell’ambito di un contratto viziato da errore la parte non in errore, prima che possa derivarne pregiudizio all’altra parte, rende definitivamente efficace il contratto modificandone il contenuto in modo conforme all’originario intento della stessa.
REVOCA: Provvedimento amministrativo motivato, con efficacia non retroattiva, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione, in base ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico, ritira un atto viziato nel merito (inopportuno, non conveniente, inadeguato, ecc.)
RIABILITAZIONE: Istituto che estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna. La riabilitazione costituisce un diritto del condannato, ed il Tribunale di Sorveglianza è obbligato a concederla nel caso in cui:
RICORRENTE: Il termine è usato per indicare l’attore nel processo amministrativo. IL ricorrente è un soggetto privato o pubblico , che ritenga leso il proprio interesse da un provvedimento amministrativo o da un comportamento della P. A. e che proponga ricorso giurisdizionale davanti al giudice amministrativo per la tutela della propria sfera giuridica.
RICORSO: Si può definire come un atto di parte, scritto, rivolto al giudice al fine di ottenere un suo provvedimento, normalmente assunto con decreto.
RICORSO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: E’ un rimedio amministrativo, consistente nell’impugnativa di un atto amministrativo definitivo, proposta direttamente dal soggetto interessato al Capo dello Stato. Esso è ammesso solo per motivi di legittimità, a tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.
RICORSO GERARCHICO: E’ un rimedio amministrativo consistente nell’impugnativa di un atto amministrativo non definitivo, proposta dal soggetto interessato all’organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato l’atto, a tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. Il ricorso gerarchico può essere proprio, quando è rivolto all’organo effettivamente collocato in superiore posizione gerarchica, o improprio, quando l’organo adito non ha alcun rapporto di gerarchia con quello da cui promana l’atto impugnato.
RICORSO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO: E’ l’atto introduttivo del giudizio amministrativo, attraverso il quale la parte, che lamenta la lesione di un interesse legittimo, ad in alcuni casi tassativamente previsti, di un diritto soggettivo da parte della P.A., chiede l’annullamento dell’atto lesivo nel rispetto delle forme e nei termini previsti dalla legge.
RICORSO IN OPPOSIZIONE: Ricorso amministrativo atipico, rivolto allo stesso organo che ha emanato l’atto anziché a quello gerarchicamente superiore.
RINUNCIA ALLA QUERELA: Dichiarazione sottoscritta dall’interessato fatta prima della proposizione della querela stessa, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ai sensi dell’art. 339 c.p.p.
RIPA: Zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
RITI DI GIUDIZIO: Complesso di norme che regolano determinate fasi del processo.
S
SALVAGENTE: Parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
SANATORIA: In diritto amministrativo, si ha quando un atto o un presupposto di legittimità del procedimento, mancante al momento dell’emanazione dell’atto amministrativo, viene emesso successivamente in modo da perfezionare l’atto illegittimo. omesso.
SANZIONE: Qualsiasi mezzo con cui una norma giuridica impone il suo rispetto.
SANZIONE ACCESSORIA: E’ una sanzione, di qualunque specie si tratti, che accompagnando la sanzione pecunaria principale, ne rafforza l’efficacia.
SANZIONI AMMINISTRATIVE: Sanzioni (principali o accessorie) di carattere pecuniario (non convertibili in pene detentive) o d’altra natura, previste dall’Ordinamento per le violazioni di norme costituenti “illecito amministrativo” (vedi voce ILLECITO AMMINISTRATIVO).
SCOMPARSA: Consiste nell’irreperibilità della persona che si allontana dal suo ultimo domicilio o residenza e della quale si siano perdute le tracce, per un periodo di tempo tale da far dubitare della sua stessa esistenza in vita.
SCRIMINANTE: Causa oggettiva di non punibilità del reato o dell’illecito amministrativo, commesso in circostanze nelle quali la legge consente, impone o tollera tali comportamenti (vedi voce ESIMENTE). In campo penale, costituiscono causa di non punibilità l’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere, la legittima difesa, l’uso legittimo delle armi e lo stato di necessità, come previsto dagli artt. 51 a 54 del c.p. Analogamente, in ambito amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 24/11/1981, n° 689, non risponde dell’illecito chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere, nell’esercizio d una facoltà legittima, , in stato di necessità o per legittima difesa.
SCRITTURA PRIVATA: Prova documentale di natura dichiarativa, che ha per contenuto una dichiarazione dell'autore del documento, che può essere dichiarazione di scienza o di volontà. Costituisce scrittura privata qualunque documento scritto, sottoscritto dalla parte e non proveniente da un pubblico ufficiale.
SEDE STRADALE: Superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
SEDE TRANVIARIA: Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.
SEDICENTE: Che dice di essere chi non è o ciò che non è .
SEGNALETICA STRADALE: Insieme di simboli e segni utilizzati per rendere noti agli utenti della strada gli obblighi, le limitazioni,le prescrizioni e le indicazioni previste dal codice stradale o da provvedimenti delle autorità competenti. La segnaletica si suddivide, in ordine gerarchico crescente, in: COMPLEMENTARE (manufatti per impedire il transito o la sosta, per ridurre la velocità, ecc….), ORIZZONTALE (tracciata sulla pavimentazione stradale), VERTICALE (cartelli retti da supporti), LUMINOSA (semafori ed altri segnali luminosi) e MANUALE (segnali degli agenti preposti al traffico).
SENSO D’ INSICUREZZA: Esso si origina in ogni essere umano quotidianamente per l’interrelazione di numerosi parametri- individuali e collettivi, oggettivi e soggettivi, ambientali , psicologici, sociali, relazionali, culturali, correlati alla qualità della vita ed alla vivibilità delle realtà urbane, fra i quali la criminalità urbana è importante ma non esaustiva.
SENTENZA: Provvedimento decisorio emesso dall’autorità giudiziaria in nome del popolo italiano, diverso dall’ordinanza e dal decreto, per definire una controversia civile o un procedimento penale.
SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO): Strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali
SENZA FISSA DIMORA: Senza casa, senza luogo fisso in cui si abita.
SEQUESTRO: Materiale sottrazione del bene da parte di un pubblico ufficiale, che può presentarsi sotto diverse forme, a seconda dello stato del procedimento al quale si riferisce. Infatti può essere definito :
CONSERVATIVO, quando tende a conservare il patrimonio del debitore ai fini di un’eventuale confisca o comunque a garanzia del credito, allo scopo di garantire l’esecuzione della sentenza definitiva, onde evitare che si disperdano le garanzie reali ( beni mobili ed immobili);
PREVENTIVO, quando risulta necessaria la materiale sottrazione di una cosa pertinente a reato per impedire che l’uso di essa possa agevolarne le conseguenze, portare a compimento l’iter criminoso o permettere la commissione di nuovi reati;
PROBATORIO, quando viene effettuato da ufficiali di polizia giudiziaria, di propria iniziativa, nel caso in cui vi sia pericolo che, le tracce e le cose pertinenti al reato e lo stato dei luoghi si alterino, si disperdano o si modifichino prima dell’intervento del pubblico ministero, per cui vengono materialmente appresi, con conseguente redazione del verbale dell’atto compiuto, il corpo del reato e le cose ad esso pertinenti; può essere effettuato anche su delega del pubblico ministero, una volta che questo abbia assunto la direzione delle indagini.
SEQUESTRO DI PERSONA: E’ il reato commesso da chi priva taluno della libertà personale, a qualunque scopo tale fatto sia diretto.
SERVITU’: Peso imposto su un fondo per l’utilità di un fondo appartenente ad un altro proprietario. ( art. 1027 cod.civ).
SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO: Quel tipo di servitù gravante su strade , piazze, comprese quelle di proprietà private, ed su ogni altra area destinata all’uso pubblico.
SICUREZZA PUBBLICA: Rappresenta una condizione di serenità sociale che si raggiunge attraverso la difesa dell’incolumità dei cittadini, la tutela delle loro proprietà, l’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze dell’autorità, la prevenzione di pubblici e privati infortuni.
SICUREZZA URBANA: Complesso di attività della P.A. dirette alla tutela della sicurezza dei residenti nella città.
SINALLAGMA: Rapporto corrispettivo tra prestazione e controprestazione in alcune forme di contratto.
SINDACO: Rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, è Ufficiale di Governo. Il sindaco dura in carica cinque anni, viene eletto dai cittadini a suffragio universale diretto. Nei comuni, nei quali manchi un ufficio della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il sindaco è autorità locale di pubblica sicurezza, ufficiale di polizia giudiziaria ed ufficiale di pubblica sicurezza. Nei Comuni , ove manchi un commissariato della Polizia di Stato, ma esista un Comando dell’Arma dei Carabinieri, il Sindaco esercita funzioni di autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 15 c.2 legge 121/81. Nei Comuni ove sia presente una stazione dell’Arma dei Carabinieri oppure un ufficio della Guardia di Finanza, il Sindaco è sia autorità locale di p.s che ufficiale di ps. Nei Comuni , ove ha sede un Commissariato della Polizia di Stato, il Sindaco esplica, ai sensi dell’art. 54, n. 1 , lettera d, del dlgs 267/2000, le sole funzioni di ufficiale di governo, con il compito di vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il prefetto, ed adottare provvedimenti con tingibili al fine di prevenire i pericoli che minaccino l’incolumità della cittadinanza.
SINTAGMA: In diritto, il sintagma è l’espressione composta da due termini che, legati tra loro, danno luogo ad un lemma esprimente un concetto giuridico (es.: “danno” + “ingiusto” = “danno ingiusto”).
SMARRIMENTO: Indica la perdita di cosa oggetto di possesso. Lo smarrimento non determina la perdita della proprietà sino a quando permane la ragionevole possibilità di ritrovare il bene e sempre che nessun altro se ne sia impossessato. ( art. 927 e ss Codice civile)
SOGGETTO: Individuo, persona, che presenta determinate caratteristiche .
SOGGETTO DI DIRITTO: Con tale termine si fa riferimento a tutti i centri di imputazione giuridica, cioè a tutti gli organismi che hanno la capacità di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive.
SOLVIBILITA’: Capacità di adempiere e di far fronte ad impegni finanziari .
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: L’Autorità giudiziaria inflitta una certa pena può sospendere l’esecuzione a condizione che, entro un certo periodo di tempo, il colpevole non commetta un nuovo reato. Se però questo viene commesso il reo sconterà insieme la vecchia e la nuova pena.
SOSTITUZIONE: Si parla di sostituzione nei casi in cui un soggetto ha il potere di sostituirsi ad un altro nel compimento di un negozio, diventando parte del negozio stesso ma rimanendo estraneo all’interesse regolato.
SOTTOSCRIZIONE: Apposizione sul documento della propria firma autografa.
SPARTITRAFFICO: Parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
STATO DI NECESSITA’: E’ una delle cause di giustificazione, per le quali un fatto che di regola è vietato dalla legge penale non costituisce reato o illecito amministrativo. ( vedi voci ESIMENTE, ILLECITI AMMINISTRATIVI, SCRIMINANTE e REATO)
STATO EMOTIVO E PASSIONALE: Stato emotivo è quello che importa un turbamento improvviso e passeggero nella psiche del soggetto. Stato passionale è quell’ emozione più profonda e duratura della psiche del soggetto, come l’amore, l’odio, la gelosia. Lo stato emotivo e passionale può avere efficacia scusante, come rileva parte della dottrina, solo quando si verifica su un soggetto di debole personalità, ed in forma di una vera e propria infermità , anche se transitoria.
STATUS: Termine utilizzato per indicare la condizione politico giuridica di una persona o la situazione politica e giuridica di uno Stato o di una parte di esso. Per esempio lo status di cittadino comporta la titolarità di diritti politici ( voto, elettorato passivo), e dei doveri pubblici ( obbligo di partecipare alla spesa pubblica pagando le tasse).
STATUTO: Atto normativo avente come oggetto l’organizzazione dell’ente, e, le linee fondamentali della sua attività .
STEMMA: Emblema di Enti pubblici, Istituzioni e simili. Quello della Regione Piemonte, adottato con legge regionale n. 4 del 1984, ha forma quadrata, con croce d’argento in campo rosso spezzata da lambello azzurro a tre gocce. (vedi voce GONFALONE, BANDIERA)
STRADA: Area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli, degli animali.
STRADA DI SERVIZIO: La strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
STRADA EXTRAURBANA: Strada esterna ai centri abitati
STRADA EXTRAURBANA COMUNALE: Si ha quando congiunge il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale.
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE: Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
STRADA EXTRAURBANA PROVINCIALE: Si ha quando allaccia al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
STRADA EXTRAURBANA REGIONALE: Si ha quando allaccia i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
STRADA EXTRAURBANA STATALE: Si ha quando: a) costituisce le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiunge la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiunge tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allaccia alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) serve traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
STRADA LOCALE: Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strade
STRADA URBANA: Strada interna ai centri abitati.
STRADA URBANA DI QUARTIERE: Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata
STRADA URBANA DI SCORRIMENTO: Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
STRADA VICINALE: ( vedi voce VICINALE)
STRANIERO: Appartenente ad una nazione, ad un paese diverso dal quello in cui ci si trova.
STRESS: Qualunque condizione fisica chimica, che esercitando uno stimolo dannoso sull’organismo ne provoca una reazione.
STUPEFACENTE: Sostanza naturale o sintetica capace di determinare artificiosi stati di benessere, ma che usata di continuo può comportare un decadimento psichico e somatico del soggetto utilizzatore.
SUPERCONDOMINIO: Struttura condominiale costituita da una serie di edifici autonomi o di case unifamiliari che fruiscono di beni, opere e impianti comuni, tutti funzionali all’utilizzazione ed al godimento, da parte dei singoli condomini, delle parti di loro esclusiva proprietà.
SURROGAZIONE: Immediata successione in funzione sostitutiva. Nell’uso giuridico, subingresso del terzo che ha pagato nel posto dell’originario creditore, in favore del quale è stato effettuato il pagamento, nelle assemblee elettive la sostituzione dell’eletto.
SUSSUMERE: In diritto, riferire un fatto specifico alla norma di legge che lo contempla.
T
T.A.R. ( Tribunale Amministrativo regionale): E’ l’organo della giustizia amministrativa al quale ci si rivolge in sede giurisdizionale per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, ritenuti lesi da una Pubblica Amministrazione che agisce in posizione di supremazia rispetto al singolo cittadino.
TARIFFA: Insieme di prezzi stabiliti per determinate merci, servizi e prestazioni. Costo stabilito( il più delle volte dai privati) alcune volte anche dall’autorità , per esempio la tariffa giudiziaria.
TASSA: Tributo dovuto allo Stato o ad altro Ente pubblico, per l’esplicazione di un’attività dell’ente che concerne l’obbligato.
TENDENZA A DELINQUERE: E’ la predisposizione dell’individuo a commettere reati di sangue, per la quale viene dichiarato delinquente per tendenza il reo che commette un delitto doloso o preterintenzionale, contro la vita e l’incolumità individuale il quale, da solo o unitamente ad altre circostanze, riveli una speciale inclinazione al delitto che trovi la sua causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole.
TERMINE: Limite estremo tanto in senso spaziale, che temporale.
Nel negozio giuridico indica il momento a partire dal quale ( termine iniziale), o fino al quale ( termine finale) , il negozio avrà efficacia. Esso risulta essere un elemento accidentale del negozio.
TERMINE ORDINATORIO: Con tale locuzione si intende un termine che non è stabilito, a pena di decadenza, e, può essere abbreviato o prorogato prima della scadenza.
TERMINE PERENTORIO: Con tale espressione si intende un termine che non può essere abbreviato o prorogato nemmeno sull’accordo delle parti ed è dichiarato tale espressamente dalla legge dalla quale è prevista la nullità dell’atto emanato oltre il termine o la decadenza del diritto non esercitato entro lo stesso termine.
TERZO: Persona diversa dalle due che sono oggetto di considerazione.
TESTO UNICO: Provvedimento normativo che accorpa una pluralità di disposizioni comuni ad una medesima materia.
TIMORE: Lo stato d’animo ansioso di colui che considera la possibilità del verificarsi di un evento dannoso, doloroso , spiacevole. Sentimento di soggezione nei confronti di una persona autorevole ( timore reverenziale).
TITOLARITA’: E’ la relazione d’appartenenza di una situazione giuridica soggettiva ad un soggetto di diritto.
TITOLO: Esso sta ad indicare fatto o atto giuridico dal quale deriva una situazione, la ragione giustificatrice la base giuridica di una determinata situazione.
TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO: ( vedi voce T.S.O.)
TRATTATIVA PRIVATA: Procedimento attraverso il quale la Pubblica Amministrazione affida ad una impresa da essa prescelta lavori e forniture, senza ricorso alle procedure per il pubblico appalto o alla licitazione privata. Il ricorso alla trattativa privata da parte della Pubblica Amministrazione è ammesso nei soli casi previsti dalla normativa.
TRIBUTO: Ciò che si deve allo Stato o ad altro Ente pubblico, a cagione della potestà di questi.
T.S.O.: Trattamento Sanitario Obbligatorio. Intervento sanitario coattivo disposto nei confronti di malati di mente, infettivi, etc. Ai sensi dell’art. 33 della legge 23/12/1978, n° 833, il T.S.O. è disposto con provvedimento del sindaco quale Autorità Sanitaria, su proposta motivata di un medico. Il T.S.O. è normalmente eseguito con l’intervento o il concorso degli organi di polizia.
T.U.E: Testo Unico dell’Edilizia, cioè riunione delle norme edilizie nell’unico testo legislativo del D.Lgs. 06.06.2001, n. 380, modificato dal dlgs 27.12.2002 n. 301.
T.U.E.L.: Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, cioè riunione delle più importanti norme riguardanti le Amministrazioni locali, ovvero Province, Comuni, Comunità montane, isolane o aree metropolitane ( grandi città), approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
T.U.I.S.: Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, adottato con dlgs n 286 del 25.7.1998 modificato con legge189/2002.
T.U.L.P.S. : Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, cioè riunione di norme che riguardano la sicurezza e l’ordine pubblico, volte alla prevenzione dei reati, approvato con R.D. 18.06. 1931, n. 773.
T.U.L.S. : Testo Unico delle Leggi Sanitarie, cioè riunione in un unico testo legislativo di importanti norme relative alla tutela alla salute approvato con R.D. 27.7.1934, n.1265.
TUTELA: Istituto volto alla protezione di persone ritenute non idonee al perseguimento dei propri interessi, che comporta l’attribuzione di una serie di poteri e doveri ad un soggetto (tutore) per provvedere alle necessità dei minori non sottoposti alla potestà dei genitori e degli interdetti.
U
UBRIACHEZZA: Condizione temporanea di alterazione mentale dovuta ad intossicazione per abuso di alcolici. Può essere casuale, preordinata o volontaria ( se creata per commettere un reato o prepararsi una scusa), abituale ( se vi è dedizione all’uso di bevande alcoliche) o cronica intossicazione ( nello stadio più avanzato della malattia).( vedi voce EBBREZZA)
UBRIACHEZZA ABITUALE: Per la sussistenza di essa si richiede che: 1) il soggetto abbia la consuetudine di fare un uso eccessivo di sostanze alcoliche, 2) che a seguito di tale costante abitudine venga a trovarsi frequentemente in stato di ubriachezza. Importa un aumento di pena e, susseguentemente , l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura qualora il soggetto venga riconosciuto socialmente pericoloso.
UBRIACHEZZA ACCIDENTALE: E’ accidentale in quanto la perdita (totale o parziale) della capacità di autocontrollo è determinata o da un fattore del tutto imprevedibile che non comporta alcun rimprovero per il soggetto (caso fortuito) ovvero da una forza esterna inevitabile cui non si può opporre alcuna resistenza. (forza maggiore)
UBRIACHEZZA COLPOSA: Ricorre quando il soggetto si è ubriacato per imprudenza e negligenza.
UBRIACHEZZA PREORDINATA: E’ ubriachezza preordinata al fine di commettere il reato o di preparare una scusa, non esclude , né diminuisce l’imputabilità, anzi dà luogo ad un aumento della pena in applicazione dell’art. 87 cod.pen.
UBRIACHEZZA VOLONTARIA: Ricorre quando il soggetto si è ubriacato intenzionalmente.
UDIENZA: Presentazione delle parti, previa convocazione, davanti al giudice, per la definizione di una controversia, sia essa civile, penale o amministrativa.
UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Qualifica di personale di polizia di un certo grado, elencato nell’art.57 c.p.p., investito del potere di compiere determinati atti di particolare delicatezza, oltre a quelli attribuiti agli agenti di polizia giudiziaria. Nei Comuni privi di uffici della Polizia di Stato, dell’Ama dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, la qualifica di Ufficiale di P.G. è rivestita dal Sindaco.
UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA: Qualifica attribuita dall’Ordinamento a personale di polizia di particolare grado, a fini di sicurezza pubblica. Sono ufficiali di Pubblica Sicurezza tutti i funzionari e gli ufficiali della Polizia di Stato, tutti gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, ed i Sindaci dei comuni nei quali non abbia sede un commissariato di pubblica sicurezza.
UFFICIALE GIUDIZIARIO: Organo giudiziario preposto alla notificazione sia degli atti delle parti private che di quelli degli uffici giudiziari, nonché all’esecuzione coattiva di atti giudiziari come il pignoramento, lo sfratto, le vendite immobiliari. Inoltre assiste il giudice alle udienze ed esegue i suoi ordini.
UGUAGLIANZA: Principio costituzionale per il quale tutti i cittadini sono uguali e devono essere trattati nello stesso modo, a parità di condizioni.
ULTRAPETIZIONE ( vizio di): Mancanza di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato in un procedimento giudiziale, in questo caso il giudice estende il suo giudizio oltre ciò che era stato richiesto dalle parti.
UNIFORME ( o divisa): Abito di foggia particolare, prescritto per l’adempimento di determinate funzioni, volto allo scopo di un riconoscimento immediato della funzione ricoperta dalla persona che la indossa, indicante l’appartenenza ad una particolare categoria o grado.
UNILATERALI : Termine utilizzato per indicare fratelli o sorelle nati da uno stesso padre e madri diverse o da una stessa madre e padri diversi. ( Vedi voce: GERMANI)
UNIVERSALITA’: Insieme di persone e cose considerate nella loro totalità.
UNIVERSALITA’ DI BENI: E’ considerata tale una pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. L’universalità può essere di fatto o di diritto. L’universalità è di fatto se è costituita da una pluralità di cose in senso stretto ed è voluta dal proprietario come, per esempio, una biblioteca. L’universalità è di diritto se è costituita da una pluralità di rapporti giuridici attivi e passivi ed è considerata tale dalla legge, come l’eredità.
UNIVOCITÀ DEGLI ATTI: Pluralità di atti tutti diretti ad un unico scopo in modo non equivocabile.
URBANISTICA: Disciplina che si occupa dell’assetto razionale e della salvaguardia dei territori, attuati mediante particolari atti normativi denominati “strumenti urbanistici” il principale dei quali è il “Piano Regolatore Generale”. Detti strumenti disciplinano l’utilizzo e la destinazione delle diverse aree, la loro organizzazione anche viaria, l’edificazione, la quantificazione e la localizzazione dei servizi di interesse collettivo, ecc…
URBANIZZAZIONE PRIMARIA ( opere di): Sono quelle opere pubbliche essenziali e di primaria importanza per la vita cittadina, inerenti a strade, parcheggi, fognature, acqua, gas, telefono, illuminazione e simili.
URBANIZZAZIONE SECONDARIA ( opere di): Sono le opere pubbliche volte a soddisfare esigenze non primarie della popolazione, ma di socializzazione, come scuole, chiese, asili, mercati, biblioteche, case di riposo, centri sociali, parchi o altre simili strutture.
URGENTE ( provvedimento): Aggettivo utilizzato congiuntamente a “contingibile” nella definizione di provvedimenti amministrativi ( ordinanze) finalizzati a prevenire o eliminare pericoli attuali o imminenti per l’incolumità pubblica..
URGENZA ( provvedimento di ): Provvedimento di provvisoria tutela emanato dal Giudice su richiesta dell’interessato che abbia fondato motivo di temere che durante il tempo necessario per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
USI: (Vedi la voce CONSUETUDINE)
USI LOCALI: Sono gli usi e consuetudini praticati in una data materia, in una data località.
USO: Esercizio abituale e ripetuto. Nel linguaggio giuridico esso costituisce un diritto reale di godimento che attribuisce al suo titolare ( usuario) il potere di servirsi di un bene e se esso è fruttifero raccoglierne i frutti, ma solo limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
USO DEI VEICOLI: S’intende con tale termine l’utilizzazione del veicolo in riferimento alle seguenti finalità economiche: uso proprio o di terzi. Si ha L’USO PROPRIO quando un veicolo viene utilizzato dal proprietario (o da chi per esso) per trasporti di carattere privato; si ha invece L’USO DI TERZI quando un veicolo viene utilizzato, dietro pagamento di un corrispettivo, per trasporti nell’interesse di persone diverse dal proprietario del mezzo stesso.
USO LEGITTIMO DELLE ARMI: Causa di giustificazione contemplata dall’Ordinamento per consentire al pubblico ufficiale, ed a coloro che gli prestino assistenza su sua richiesta legale, l’uso delle armi di fronte alla necessità di respingere una violenza, di vincere una resistenza all’Autorità, e comunque di impedire i delitti di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
USUCAPIONE: L’ usucapione, detta anche prescrizione acquisitiva, è uno dei modi d’acquisto a titolo originario della proprietà di beni mobili ed immobili, e degli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, per effetto del possesso delle cose o di fruizione dei diritti reali protratti per un certo tempo in determinate condizioni.
USUFRUTTO: E’ il diritto reale di godimento in forza del quale taluno ha il diritto di godere della cosa di cui altri ha la proprietà, così come ne godrebbe il proprietario ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, senza alterarne le caratteristiche, né alienarla.
USUFRUTTUARIO: Colui che è titolare del diritto d’usufrutto. ( vedi voce USUFRUTTO)
USURA: E’ il reato commesso da chi si fa dare o promettere, per sé o per gli altri, sotto qualsiasi forma, come corrispettivo di un prestito di denaro o altra utilità , interessi o vantaggi eccessivi, oltre i limiti stabiliti dalla legge.
USURPAZIONE: E’ il reato commesso da chiunque, per trarne ingiusti vantaggi, rimuove o altera i termini dell’altrui immobile o esercita funzioni o attribuzioni o porta in pubblico divise o segni distintivi di uffici pubblici, senza averne il titolo o il diritto.
UTERINI: Sono i fratelli e sorelle nati dalla stessa madre ma da padri diversi. ( vedi le voci GERMANI, CONSANGUINEI, UNILATERALI)
UTILIZZABILITA’ DEGLI ATTI: Caratteristica degli atti d’indagine di un procedimento penale per la quale, se redatti in determinate condizioni, questi sono acquisibili al fascicolo del Giudice dell’udienza dibattimentale ed hanno validità ai fini del giudizio.
V
VACATIO LEGIS: E’ lo spazio( normalmente quindici giorni) che intercorre tra la pubblicazione della legge o regolamento nella Gazzetta Ufficiale e la data della sua entrata in vigore.
VAGLIA CAMBIARIO: E’ il documento che rappresenta la promessa del sottoscrittore, detto emittente, di pagare una certa somma di denaro. Si differenzia dalla cambiale in quanto questa contiene l’ordine del sottoscrittore traente ad un terzo (trattario, in genere una banca), che firmando il titolo si assume l’obbligo, di pagare una certa somma al “prenditore” del titolo.
VALIDITA’ DI DOCUMENTI: E’ la durata della vita di un documento, che risulta spiegare la propria efficacia nel tempo, nel luogo e per la categoria a cui si riferisce.
VALORE VENALE: E’ il valore commerciale di mercato di un determinato bene.
VALORI ( possesso ingiustificato di): E’ il reato commesso da chiunque, trovandosi nella condizione di essere già stato condannato per alcuni reati contro il patrimonio, viene trovato in possesso di denaro o altri oggetti di valore a lui non confacenti di cui non sappia spiegare la provenienza.
VANO: Si intende con il termine” vano” lo spazio coperto, delimitato da pareti in legno, muratura o vetro, anche nel caso in cui qualche parete non raggiunga il soffitto.
VANO ACCESSORIO: Si intende per “vano accessorio” il vano destinato a servizi e disimpegni, come bagno, antibagno, anticamera , corridoio e simili.
VANO UTILE: E’ tale il vano compreso nell’abitazione che abbia luce ed arie dirette ed un’ ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto, come la sala da pranzo, lo studio, il salotto nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte quando abbiano i requisiti di cui sopra.
VARIANTE ESSENZIALE: Trattasi dell’insieme delle modificazioni edilizie al progetto approvato, tali da non essere così lievi come la parziale difformità e la variante in corso d’opera, nei casi gravi può sconfinare nella totale difformità dal titolo autorizzatorio.
VARIANTE IN CORSO D’ OPERA: Insieme delle modificazioni edilizie rispetto al progetto approvato, effettuate durante i lavori, per le quali deve essere richiesta l’ approvazione prima della dichiarazione di fine lavori.
VEDUTE: Sono definite anche prospetti e si identificano in quelle finestre o aperture che permettono di affacciarsi e per le quali sono previste distanze minime dal confine diverse a seconda che la finestra consenta solo una veduta diretta o solo laterale o obliqua. ( vedi voce LUCE)
VEICOLO: Macchine di qualsiasi specie utili per la locomozione, che circolano sulle strade, guidate dall’uomo, eccetto quelle ad uso di bambini ed invalidi.
VELOCIPEDE: Veicolo a due o più ruote, funzionante a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. Possono essere anche dotati di spinta elettrica che cessa al raggiungimento della velocità di 20 km/h ed in tale caso sono detti a “pedalata assistita”.
VELOCITA’: Rapporto tra lo spazio percorso ed il tempo impiegato a percorrerlo.
VENDITA: E’ il contratto, regolato dagli artt.1470-1547 cod.civ. che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Dal contratto di vendita scaturiscono obblighi sia a carico del venditore sia del compratore. Il venditore è tenuto a garantire la cosa sia per l’evizione(vedi tale voce) che per i vizi (vedi vizio). Il compratore è tenuto al pagamento del prezzo, nonché al pagamento delle spese di vendita.
VENDITA A PROVA: E’ la vendita della cosa sottoposta a condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso cui è destinata.
VENDITA A TERMINE: Si ha tale tipo di vendita quando le parti concordano di differire l’adempimento delle obbligazioni, cioè pagamento del prezzo o consegna della cosa, ad un momento temporale determinato.
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO: Si è di fronte al caso di vendita in cui il venditore può riservarsi il diritto di riavere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo, unita al rimborso di alcune spese. Non potendo rimanere eternamente incerta la titolarità definitiva del diritto di proprietà, il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni per la vendita di beni mobili e di cinque anni per la vendita di immobili.
VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETÀ: E’ la clausola inserita nel contratto di vendita per la quale il trasferimento della proprietà viene differito al momento in cui il prezzo sia stato interamente versato. La proprietà riservata al venditore gli consente, quindi, di rivendicare la cosa se il prezzo non viene pagato.
VENDITA FORZATA: La vendita forzata è conseguenza dell’espropriazione forzata, procedura che viene attuata nei casi in cui il debitore di una somma di denaro, non abbia adempiuto entro i termini l’obbligazione. In tal caso i beni di proprietà del debitore vengono sottratti alla sua sfera di dominio e vengono trasferiti, con provvedimento giudiziale, ad un compratore che verserà il prezzo di essi nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
VENDITA IMMOBILIARE: Contratto di traslazione della proprietà di un bene immobile, cioè il terreno e tutto ciò che sia materialmente incorporato al suolo.
VENDITA OBBLIGATORIA: E’ quel tipo di vendita, contrapposto alla vendita con effetti reali, cioè quella in cui il trasferimento della proprietà avviene al momento dell’espressione del consenso delle parti con la consegna materiale dell’oggetto, nella quale gli effetti della vendita sono solo obbligatori: obbligano cioè il venditore a procurare al compratore l’acquisto di un bene che non è ancora nella materiale disponibilità del venditore ed il compratore a versare il dovuto corrispettivo.
VENDITA SU CAMPIONE: Tale sistema di vendita ricorre, quando le merci sono lontane: il campione costituisce l’unico elemento indicativo della qualità della merce.
VERBALE: In linea generale de ai sensi dell’ art. 2699 c.c., il verbale è un atto pubblico, in quanto redatto dal pubblico ufficiale, che documenta fatti di cui il medesimo ha diretta ed immediata conoscenza, operazioni svoltosi in sua presenza, ovvero dichiarazioni ricevute. Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria il verbale è l’atto tipico attraverso il quale si documentano le fonti di prova acquisite, in maniera più rigorosa rispetto all’annotazione ed in tutti i casi in cui è espressamente prevista la verbalizzazione ( art. 357 c.p.p.).
VERBALE D’ASSEMBLEA: Documento in cui viene riportato l’andamento procedurale dei lavori di un’assemblea o di una commissione, in cui sono descritte le attività compiute, quelle delle persone intervenute e le dichiarazioni da esse rese.
VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE: Verbale redatto da un organo di polizia all’atto delle commissione di una violazione amministrativa a carico di colui che ha tenuto un comportamento soggetto a sanzione amministrativa.
VESSATORIA: Clausola che, malgrado la buona fede, inserita nelle condizioni generali dei contratti diretti ad una pluralità di persone, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto; per tale motivo devono essere specificamente approvate per iscritto, pena la nullità. La tipologia di clausole vessatorie viene indicata all’art. 1469 bis codice civile.
VETTORE: E’ colui che, nel contratto di trasporto, si obbliga a trasportare beni o persone da un luogo all’altro per conto dell’altro contraente, detto mittente. Il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio o della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé o spedisce, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
VICINALE (strada): Strada, per lo più campestre, che può anche essere privata ma deve essere ad uso pubblico, a differenza dell’interpoderale che è invece la strada privata nata dalla comunione di parti di fondi contermini per poterli raggiungere, e percorribile solo a tale scolo. Per il Codice stradale le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali.
VIDIMAZIONE: E’ la procedura per la quale, determinati documenti, come i libri contabili o giornali o di inventario, devono, prima di essere messi in uso, essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro, da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato.
VILIPENDIO: Fatto punito da diversi articoli del codice penale, in considerazione del bene oggetto dell’azione di vilipendio, che si estrinseca nel compiere atti ingiuriosi ed offensivi nei confronti di un determinato bene come ad esempio la bandiera della repubblica, delle forze armate, del cadavere, delle tombe, della religione, delle leggi.
VINCOLO: Per le leggi urbanistiche è la limitazione di godimento di un bene che viene assoggettato alla legislazione che lo tutela.
VIOLAZIONE: E’ l’azione con la quale si compiono atti contrari alla legge, che vengono sanzionati penalmente o amministrativamente a seconda della norma violata.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO: Reato previsto dall’art. 614 codice penale che si concretizza nel fatto di introdursi o trattenersi nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora o nelle loro appartenenze, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
VIOLAZIONE DI LEGGE: Vizio di legittimità del provvedimento amministrativo, per il quale è stata violata una norma di legge nell’emissione dell’atto e che, quindi, ne determina l’annullabilità ed il conseguente, in caso di rilievo, annullamento senza effetti retroattivi..
VIOLENZA: Si intende la costrizione fisica o morale esercitata da un individuo su un altro allo scopo di piegarlo al suo volere. Quella fisica consiste nell’influire direttamente sulla manifestazione di volontà del soggetto, ovvero nel togliere a colui che è soggetto a violenza ogni possibilità di manifestare la volontà, essa produce la nullità del contratto. Quella morale deve consistere invece nella minaccia ingiusta di un male notevole tale da far impressione sopra una persona sensata e da far temere di esporre sé ed i suoi beni ad un male ingiusto e notevole, essa può dar causa all’annullabilità del contratto.
VITALIZIA (rendita): Consiste nella prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili per tutta la durata della vita del beneficiario o di altra persona. Può prender vita per cause diverse: sia a titolo di corrispettivo, sia a titolo gratuito.
VIZIO: Elemento perturbatore che, in campo civile, incide su uno degli elementi essenziali del contratto, la volontà, determinandone una formazione anomala, per cui il contratto viziato risulta annullabile. Anche nel campo procedurale o amministrativo tale elemento perturbatore incide sulla validità dell’atto, che risulta pertanto annullabile; in particolare, gli atti giudiziali compiuti posteriormente all’atto viziato sono nulli dall’ inizio, mentre quelli anteriori mantengono la propria validità e per quanto riguarda l’atto amministrativo sono suddivisi in vizi di legittimità, cioè incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, e in vizi di merito, per i quali il provvedimento risulta inopportuno.
VIZIO DI MENTE: Stato di infermità mentale, definitivo o temporaneo, che può escludere totalmente o parzialmente la capacità di intendere e volere.
VOCAZIONE: Disposizione dell’animo che induce l’uomo a determinate scelte nell’ambito dei possibili stati di vita.
Nel linguaggio giuridico nell’ambito del diritto civile, si definisce vocazione, o meglio vocazione ereditaria, la chiamata a succedere nell’eredità, che produce effetti soltanto se il successore è capace di succedere, cioè di essere soggetto di rapporti successori. Tali sono le persone fisiche nate o concepite all’apertura della successione, i figli non ancora concepiti di una persona vivente alla morte del testatore, le società e gli enti, questi ultimi previa autorizzazione governativa.
VOLONTA’: Facoltà propria dell’uomo di autodeterminarsi nelle scelte, tendendo con decisione alla realizzazione di fini determinati. Costituisce uno degli elementi del negozio giuridico, insieme all’oggetto, alla forma ed alla causa.
VOLUME: Mentre geometricamente si definisce volume l’area di base di un solido per la sua altezza, in materia edilizia il volume può essere interno o esterno.
Per VOLUME INTERNO si intende quello della figura solida avente per base la superficie di pavimento immediatamente sovrastante il piano, per facce le superfici interne e per spigoli le intersezioni di tali superfici, esclusi i VOLUMI TECNICI, cioè i doppi solai, i sottotetti non praticabili, le camere d’aria e le zone di isolamento, oltre ai volumi necessari per incomprimibili esigenze tecniche e tecnologiche di costruzione, che non determinano pertanto aumento di volumetria.
Il VOLUME ESTERNO è costituito dalla figura solida avente per base la superficie di pavimento immediatamente sovrastante il piano di fondazione, per pareti le superfici esterne delle chiusure esterne e per spigoli le intersezioni di tali superfici, esclusi i volumi accessori.
VOLUME ACCESSORIO: Con “volume accessorio”, sempre in materia edilizia, si intende definire quella parte di un fabbricato accessoria ai vani principali e cioè le cantine, i solai, i balconi, gli androni e simili vani posti al servizio di quelli principali.
VOTAZIONE: Espressione della propria volontà attraverso il voto. Procedimento di deliberazione o elezione attuato mediante voti.
Z
ZONA DI ATTESTAMENTO: Tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue.
ZONA DI PRESELEZIONE: Tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.
ZONA DI SCAMBIO: Tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.
ZONA RESIDENZIALE: Zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie d’accesso dagli appositi segnali d’inizio e di fine.
ZONA TERRITORIALE: Suddivisione urbanistica del territorio comunale differenziato secondo la rispettiva funzione prevalente, in relazione alle norme del Piano Regolatore Generale.
Z.T.L.: Zona a Traffico Limitato e cioè area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli
La locuzione latina ignorantia legis non excusat è molto nota per il suo uso in ambito legale, come espressione sintetica della massima giuridica riguardo alla presunzione di conoscenza della legge. Il suo significato letterale è: «L'ignoranza della legge non scusa». La locuzione si trova anche nella forma «Ignorantia iuris neminem excusat» ovvero «Ignorantia legis neminem excusat», cioè «L'ignoranza della legge non scusa nessuno».
Pertanto per noi è un servizio civile condividere le leggi e i termini utilizzati nel sistema giuridico
Fonte: http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/pubblicazioni/quad33.doc
Sito web da visitare: http://www.regione.piemonte.it
Autore del testo: Regione Piemonte Assessorato Polizia Locale, Urbana e Rurale
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