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ALTRE INFORMAZIONI |
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ANOMALIA |
Un errore o una deviazione che, in modo dimostrabile, non è rappresentativo di errori o deviazioni in una popolazione |
APPROPRIATEZZA (degli elementi probativi) |
La misura della qualità degli elementi probativi, cioè la loro pertinenza e attendibilità nel supportare le conclusioni su cui si basa il giudizio del revisore |
ASSERZIONI |
Attestazioni della direzione, esplicite e no, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi |
ATTESTAZIONE SCRITTA |
Una dichiarazione scritta della direzione fornita al revisore per confermare determinati aspetti ovvero supportare altri elementi probativi. In questo contesto le attestazioni scritte non includono il bilancio, le asserzioni in esso contenute o i libri e le registrazioni di supporto |
BILANCIO |
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BILANCIO COMPARATIVO |
Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi per fini comparativi con il bilancio del periodo amministrativo in esame ma che, se sottoposte a revisione, sono menzionate nel giudizio del revisore. Il livello delle informazioni incluse in tale bilancio comparativo è comparabile a quello del bilancio del periodo amministrativo in esame |
BILANCIO DEL GRUPPO |
Il bilancio che include le informazioni finanziarie di più di una componente. Il termine “bilancio del gruppo” fa riferimento anche al bilancio aggregato che raggruppa le informazioni finanziarie predisposte dalle componenti che non hanno una controllante ma sono sottoposte al comune controllo |
BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE |
Bilancio sottoposto a revisione contabile dal revisore in conformità ai principi di revisione e dal quale deriva la sintesi di bilancio |
BILANCIO REDATTO PER SCOPI DI CARATTERE GENERALE |
Bilancio redatto in conformità a un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale |
BILANCIO REDATTO |
Bilancio redatto in conformità a un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi specifici |
CAMPIONAMENTO |
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CAMPIONAMENTO DI REVISIONE (Campionamento) |
L’applicazione delle procedure di revisione su una percentuale inferiore al 100% degli elementi che costituiscono una popolazione rilevante ai fini della revisione contabile, in modo che tutte le unità di campionamento abbiano una possibilità di essere selezionate così da fornire al revisore elementi ragionevoli in base ai quali trarre le proprie conclusioni sull’intera popolazione |
CAMPIONAMENTO |
Un approccio di campionamento con le seguenti caratteristiche: |
CARENZA NEL CONTROLLO INTERNO |
Una carenza esiste quando: |
CARENZA SIGNIFICATIVA |
Una carenza o una combinazione di carenze nel controllo interno che, secondo il giudizio professionale del revisore, siano sufficientemente importanti da meritare di essere portate all’attenzione dei responsabili delle attività di governance |
COMPETENZE |
Capacità, conoscenze ed esperienza relative a un particolare settore |
COMPONENTE |
Un’impresa o un’attività per la quale la direzione del gruppo o della componente redige le informazioni finanziarie che devono essere incluse nel bilancio del gruppo |
COMPONENTE |
Una componente individuata dal team di revisione del bilancio del gruppo che: |
CONDIZIONI INDISPENSABILI PER UNA REVISIONE CONTABILE |
L’utilizzo da parte della direzione di un quadro normativo sull’informazione finanziaria accettabile per la redazione del bilancio e la condivisione da parte della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance del “presupposto per lo svolgimento della revisione contabile” |
CONFERMA ESTERNA |
Elemento probativo acquisito come una risposta diretta in forma scritta al revisore da parte di un soggetto terzo (il soggetto circolarizzato), in formato cartaceo, elettronico ovvero in altro formato |
CONTROLLI A LIVELLO DI GRUPPO |
I controlli sull’informativa finanziaria del gruppo configurati, attuati e mantenuti dalla direzione del gruppo |
CONTROLLI COMPLEMENTARI DELL’IMPRESA UTILIZZATRICE |
Controlli che il fornitore, nel configurare i propri servizi, presume saranno messi in atto dalle imprese utilizzatrici e che, se necessario al conseguimento degli obiettivi del controllo, sono identificati nella descrizione del proprio sistema |
CONTROLLO INTERNO |
Il processo configurato, messo in atto e mantenuto dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione e da altro personale dell’impresa al fine di fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi aziendali con riguardo all’attendibilità dell’informativa finanziaria, all’efficacia e all’efficienza della sua attività operativa e alla conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Il termine “controlli” si riferisce a qualsiasi aspetto di una o più componenti del controllo interno |
CRITERI APPLICATI (nel contesto del principio di revisione internazionale 810) |
I criteri applicati dalla direzione nella redazione della sintesi di bilancio |
DATA DELLA RELAZIONE (in relazione al controllo di qualità) |
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DATA DELLA RELAZIONE DI REVISIONE |
La data apposta dal revisore sulla relazione di revisione sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale n. 700 |
DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO |
La data in cui tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative note, sono stati predisposti e coloro che ne hanno ufficialmente l’autorità hanno dichiarato di assumersi la responsabilità di quel bilancio |
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO |
La data in cui la relazione di revisione e il bilancio oggetto di revisione contabile sono messi a disposizione di soggetti terzi |
DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO |
La data di chiusura del periodo amministrativo cui fa riferimento il bilancio |
DATI CORRISPONDENTI |
Informazioni comparative in cui gli importi e le altre informazioni relativi al periodo amministrativo precedente sono inclusi come parte integrante del bilancio del periodo amministrativo in esame e sono destinati a essere letti unicamente in relazione agli importi e alle altre informazioni relativi al periodo amministrativo in esame (definiti come “dati del periodo amministrativo in esame”). Il livello di dettaglio con cui sono presentati gli importi e le informazioni corrispondenti dipende principalmente dalla loro rilevanza rispetto ai dati del periodo amministrativo in esame |
DIREZIONE |
La persona (o le persone) con responsabilità per la gestione dell’attività dell’impresa. Per alcune imprese in alcuni ordinamenti giuridici, la direzione comprende alcuni o tutti dei responsabili delle attività di governance come, per esempio, membri con responsabilità esecutive di un organo di governo o un proprietario-amministratore |
DIREZIONE DEL GRUPPO |
La direzione responsabile della redazione del bilancio del gruppo |
DIREZIONE |
La direzione responsabile della redazione delle informazioni finanziarie relative a una componente |
DOCUMENTAZIONE DELL’INCARICO |
L’evidenza documentale del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e delle conclusioni raggiunte dal professionista (talvolta è utilizzata l’espressione “carte di lavoro”) |
DOCUMENTAZIONE |
L’evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore (talvolta è utilizzato anche il termine “carte di lavoro”) |
ECCEZIONE |
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ELEMENTI PROBATIVI |
Le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio. Gli elementi probativi comprendono sia le informazioni contenute nelle registrazioni contabili sottostanti il bilancio sia altre informazioni. (Si veda Sufficienza degli elementi probativi e Appropriatezza degli elementi probativi) |
ELEMENTO |
Si veda Elemento di un prospetto |
ELEMENTO DI UN PROSPETTO (nel contesto del principio di revisione internazionale 805) |
Un elemento, conto o voce di un prospetto |
ERRORE |
Una differenza tra l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l’importo, la classificazione, la presentazione o l’informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali ovvero da frodi. Laddove il revisore esprima un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, gli errori comprendono anche quelle rettifiche a importi, classificazioni, presentazioni o informative che, a giudizio del revisore, sono necessarie affinché il bilancio sia rappresentato correttamente in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta |
ERRORE ACCETTABILE |
Un importo monetario stabilito dal revisore rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale importo stabilito dal revisore non sia superato dall’errore effettivo nella popolazione |
ERRORE |
Altre informazioni che non sono riferite al contenuto del bilancio oggetto di revisione, formulate o rappresentate in modo non corretto. Un errore significativo nella rappresentazione dei fatti può inficiare la credibilità del documento che contiene il bilancio oggetto di revisione contabile |
ERRORI NON CORRETTI |
Errori che il revisore ha complessivamente identificato nel corso della revisione contabile e che non sono stati corretti |
ESPERTO |
(si veda Esperto del revisore e Esperto della direzione) |
ESPERTO DEL REVISORE |
Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell’acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. L’esperto del revisore può essere un esperto interno (che è un partner o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto incaricato della revisione o di altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un esperto esterno |
ESPERTO DELLA DIREZIONE |
Una persona o un’organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dall’impresa per assisterla nella redazione del bilancio |
EVENTI SUCCESSIVI |
Gli eventi intervenuti tra la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione e i fatti di cui il revisore viene a conoscenza successivamente alla data della relazione di revisione |
FATTORI DI RISCHIO DI FRODI |
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FILE DI REVISIONE |
Uno o più raccoglitori, o altro tipo di supporto, in formato cartaceo ovvero elettronico, contenenti le evidenze documentali che comprendono la documentazione di revisione relativa a uno specifico incarico |
FORNITORE DI SERVIZI |
Un’organizzazione terza (ovvero un settore di attività di tale organizzazione terza) che fornisca servizi a imprese utilizzatrici, che siano parte dei sistemi informativi di tali imprese rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria |
FRODE |
Un atto intenzionalmente perpetrato con l’inganno da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance, dal personale dipendente o da terzi allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti o illeciti |
FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA |
Un’attività di verifica e valutazione istituita o fornita come servizio all’impresa. Le sue funzioni comprendono, tra l’altro, l’esame, la valutazione e il monitoraggio dell’adeguatezza e dell’efficacia del controllo interno |
GIUDIZIO CON MODIFICA |
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GIUDIZIO DI REVISIONE |
(si veda Giudizio con modifica e Giudizio senza modifica) |
GIUDIZIO PROFESSIONALE |
L’utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell’esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici, nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell’incarico di revisione |
GIUDIZIO SENZA MODIFICA |
Il giudizio espresso dal revisore laddove concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile |
GIUDIZIO SUL BILANCIO DEL GRUPPO |
Il giudizio espresso a seguito della revisione del bilancio del gruppo |
GOVERNANCE |
Descrive il ruolo della persona o delle persone ovvero dell’organizzazione o delle organizzazioni (per esempio, un trustee) responsabili della supervisione della direzione strategica dell’impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell’impresa |
GRADO DI DEVIAZIONE ACCETTABILE |
Un grado di deviazione dalle prescritte procedure di controllo interno stabilito dal revisore, rispetto al quale egli cerca di acquisire un appropriato livello di sicurezza sul fatto che tale grado di deviazione non sia superato dal grado di deviazione effettivo nella popolazione |
GRUPPO |
Tutte le componenti le cui informazioni finanziarie sono incluse nel bilancio del gruppo. Un gruppo ha sempre più di una componente |
IMPRESA UTILIZZATRICE |
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INCERTEZZA NELLA STIMA |
La suscettibilità di una stima contabile e della relativa informativa a una intrinseca mancanza di precisione nella sua quantificazione |
INCOERENZA |
Altre informazioni che contraddicono le informazioni contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile. Una incoerenza significativa può far sorgere dei dubbi sulle conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi acquisiti in precedenza ed, eventualmente, sugli elementi a supporto del giudizio del revisore sul bilancio |
INFORMATIVA FINANZIARIA STORICA |
Informazioni espresse in termini finanziari relative a una determinata impresa, derivanti principalmente dal sistema contabile dell’impresa, che riguardano eventi economici verificatisi in periodi amministrativi precedenti ovvero condizioni o circostanze di tipo economico presenti a date di riferimento passate |
INFORMAZIONI COMPARATIVE |
Gli importi e le informazioni inclusi nel bilancio riguardanti uno o più periodi amministrativi precedenti in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile |
INGERENZE DA PARTE |
Una mancanza di neutralità da parte della direzione nella redazione delle informazioni |
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS |
I principi contabili internazionali emanati dall’International Accounting Standards Board |
INTERVALLO DI STIMA |
Si veda Stima puntuale del revisore |
ISPEZIONE (con riferimento al controllo della qualità) |
In relazione agli incarichi di revisione completati, le procedure configurate per fornire l’evidenza del rispetto da parte dei team di revisione delle direttive e delle procedure di controllo della qualità stabilite dal soggetto incaricato della revisione |
MANCATA RISPOSTA |
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MONITORAGGIO (con riferimento al controllo della qualità) |
Un processo che comporta un’analisi e una valutazione continua del sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione, compresa l’ispezione periodica di una selezione di incarichi completati, configurato per fornire una ragionevole sicurezza che il sistema di controllo della qualità operi in modo efficace |
NON CONFORMITÀ (nell’ambito del principio di revisione internazionale 250) |
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OPERAZIONE CONCLUSA A NORMALI CONDIZIONI DI MERCATO |
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PARAGRAFO RELATIVO AD ALTRI ASPETTI |
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PARTE CORRELATA |
Una parte che sia: |
PARTNER |
Il socio o qualsiasi altra persona che abbia l’autorità di impegnare la società di revisione o altra entità costituita da professionisti contabili relativamente allo svolgimento di un incarico di prestazione di servizi professionali |
PERSONA ESTERNA ADEGUATAMENTE QUALIFICATA |
Una persona esterna al soggetto incaricato della revisione con la competenza e le capacità di agire in qualità di responsabile dell’incarico, per esempio un altro revisore legale, un partner di un’altra società di revisione, o un dipendente (con l’esperienza appropriata) di un organismo rappresentativo della professione contabile, i cui membri possono svolgere revisioni contabili complete o limitate o altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità a un’informazione o servizi connessi, oppure un dipendente di un’organizzazione che fornisce servizi di controllo della qualità |
PERSONALE |
Il revisore legale o i partner e il personale professionale |
PERSONALE PROFESSIONALE |
Dipendenti e collaboratori professionali diversi dal responsabile dell’incarico e da altri partner, inclusi gli eventuali esperti impiegati dal soggetto incaricato della revisione |
PERVASIVO |
Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: |
POPOLAZIONE |
L’insieme completo dei dati da cui è selezionato un campione e sul quale il revisore intende trarre le proprie conclusioni |
PRESUPPOSTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE, RELATIVO ALLE RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE E, OVE APPROPRIATO, DEI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE |
Il presupposto che la direzione e, ove appropriato, i responsabili delle attività di governance abbiano riconosciuto e comprendano di avere le responsabilità di seguito indicate, fondamentali per lo svolgimento di una revisione contabile in conformità ai principi di revisione. Ovverosia la responsabilità: |
PRIMO INCARICO DI REVISIONE CONTABILE |
Un incarico in cui: |
PRINCIPI ETICI APPLICABILI |
I principi etici a cui sono soggetti il team di revisione e il responsabile del riesame della qualità dell’incarico, che comprendono solitamente le Parti A e B del Code of Ethics for Professional Accountants dell’International Federation of Accountants (Codice Ifac) nonché le disposizioni nazionali che prevedono regole più restrittive |
PRINCIPI PROFESSIONALI |
I principi di revisione internazionali (Isa) e i principi etici applicabili |
PRINCIPI PROFESSIONALI (nel contesto del principio internazionale sul controllo della qualità n. 1) |
Gli Engagement Standards dello Iaasb, come definiti nel Preface to the International Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services dello Iaasb, e i principi etici applicabili |
PROCEDURA DI CONFORMITÀ |
Una procedura di revisione definita per valutare l’efficacia operativa dei controlli nel prevenire o individuare e correggere errori significativi a livello di asserzioni |
PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA |
Le valutazioni dell’informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura. Le procedure di analisi comparativa comprendono anche l’indagine, per quanto ritenuta necessaria, sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai valori attesi per un importo significativo |
PROCEDURE DI VALIDITÀ |
Una procedura di revisione definita per individuare errori significativi a livello di asserzioni. Le procedure di validità comprendono: |
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO |
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QUADRO NORMATIVO BASATO SULLA CONFORMITÀ |
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QUADRO NORMATIVO BASATO SULLA CORRETTA PRESENTAZIONE |
(Si veda Quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile e Quadro normativo con scopi di carattere generale) |
QUADRO NORMATIVO SULL’IN-FORMATIVA FINANZIARIA CON SCOPI DI CARATTERE GENERALE |
Un quadro normativo sull’informazione finanziaria configurato al fine di soddisfare le comuni esigenze di informazione finanziaria di una vasta gamma di utilizzatori. Il quadro normativo sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione ovvero un quadro normativo basato sulla conformità. Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato quando si fa riferimento a un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo stesso e inoltre: |
QUADRO NORMATIVO SULL’INFORMAZIONE FINANZIARIA APPLICABILE |
Il quadro normativo sull’informazione finanziaria adottato dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di governance, per la redazione del bilancio, che sia accettabile in considerazione della natura dell’impresa e dell’obiettivo del bilancio, ovvero che sia richiesto da leggi o regolamenti. Il termine “quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione” è utilizzato quando si fa riferimento a un quadro normativo sull’informazione finanziaria che richieda la conformità alle disposizioni del quadro normativo e inoltre: |
QUADRO NORMATIVO SULL’INFORMAZIONE FINANZIARIA CON SCOPI SPECIFICI |
Un quadro normativo sull’informazione finanziaria definito per soddisfare le esigenze di informazioni finanziarie di specifici utilizzatori. Il quadro normativo sull’informazione finanziaria può essere un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione ovvero un quadro normativo basato sulla conformità |
RAGIONEVOLE SICUREZZA (nel contesto degli incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità a un’informazione, inclusi gli incarichi di revisione e il controllo della qualità) |
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REGISTRAZIONI CONTABILI |
Le registrazioni delle rilevazioni contabili di prima nota e le evidenze di supporto, quali gli assegni e l’evidenza di trasferimenti elettronici di fondi; le fatture; i contratti; la contabilità generale e sezionale, le scritture sul libro giornale e altre rettifiche di bilancio che non sono riflesse in scritture contabili, le evidenze come fogli di lavoro e prospetti a supporto dell’allocazione di costi, conteggi, riconciliazioni e altre informazioni |
RELAZIONE SULLA DESCRIZIONE, CONFIGURAZIONE ED EFFICACIA OPERATIVA DEI CONTROLLI PRESSO IL FORNITORE DI SERVIZI (indicata nel principio di revisione internazionale n. 402 come relazione di tipo 2) |
Una relazione che comprende: |
RELAZIONE SULLA DESCRIZIONE E SULLA CONFIGURAZIONE DEI CONTROLLI PRESSO IL FORNITORE DI SERVIZI (indicata nel principio di revisione internazionale n. 402 come relazione di tipo 1) |
Una relazione che include: |
RESPONSABILE DEL RIESAME DELLA QUALITÀ DELL’INCARICO |
Un partner, un’altra persona nell’ambito del soggetto incaricato della revisione, una persona esterna adeguatamente qualificata, ovvero un team composto da tali persone, non appartenenti al team di revisione, con l’esperienza e l’autorità sufficienti e appropriate per valutare obiettivamente i giudizi professionali significativi formulati dal team di revisione e le conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione di revisione |
RESPONSABILE DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL GRUPPO |
Il revisore legale, il partner o altra persona fisica nell’ambito del soggetto incaricato della revisione contabile, responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa sul bilancio del gruppo. Laddove la revisione contabile del gruppo sia condotta da revisori incaricati congiuntamente, i responsabili della revisione e i relativi team costituiscono nel loro insieme rispettivamente il responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo e il team di revisione contabile del gruppo |
RESPONSABILE DELLA REVISIONE (o anche “responsabile dell’incarico”) |
Il revisore legale, il partner o altra persona nell’ambito del soggetto incaricato della revisione, che è responsabile dell’incarico di revisione e del suo svolgimento, nonché della relazione di revisione emessa, e che, ove richiesto, dispone dell’appropriata autorizzazione conferita da un organismo professionale, di vigilanza o altro organismo previsto dalla legge |
RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE |
La persona, o le persone, ovvero l’organizzazione, o le organizzazioni, (per esempio, un trustee) responsabili della supervisione della direzione strategica dell’impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell’impresa. Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell’informazione finanziaria. Per alcune imprese, in alcuni ordinamenti giuridici i responsabili delle attività di governance possono comprendere anche esponenti della direzione come, per esempio, membri con responsabilità esecutive di un organo di governo di un’impresa del settore privato o pubblico, o un proprietario-amministratore |
RETE |
Una struttura più ampia: |
REVISORE |
“Revisore” è utilizzato per fare riferimento alla persona o alle persone che svolgono la revisione contabile, solitamente il responsabile dell’incarico o altri membri del team di revisione, ovvero, quando applicabile, al soggetto incaricato della revisione. Laddove un principio di revisione indichi esplicitamente che una regola o una responsabilità sia adempiuta dal responsabile dell’incarico, il termine “responsabile dell’incarico” è utilizzato in luogo di quello di “revisore”. Le espressioni “responsabile dell’incarico” e “soggetto incaricato della revisione” vanno intese, ove pertinente, con riferimento alle figure equivalenti nell’ambito del settore pubblico |
REVISIONE CONTABILE DEL GRUPPO |
La revisione del bilancio del gruppo |
REVISORE DEL FORNITORE DI SERVIZI |
Il revisore che, su incarico del fornitore di servizi, predispone una relazione di attendibilità sui controlli del fornitore dei servizi |
REVISORE DELL’IMPRESA UTILIZZATRICE |
Un revisore che svolge la revisione contabile del bilancio dell’impresa utilizzatrice ed emette la relativa relazione di revisione |
REVISORE DELLA COMPONENTE |
Un revisore che, sulla base di quanto indicato dal team di revisione contabile del gruppo, svolge il lavoro sulle informazioni finanziarie relative alla componente ai fini della revisione contabile del gruppo |
REVISORE ESPERTO |
Una persona (sia interna che esterna rispetto al soggetto incaricato della revisione) che abbia esperienza pratica di revisione e una conoscenza ragionevole: |
REVISORE PRECEDENTE |
Il soggetto incaricato che ha svolto la revisione contabile del bilancio di un’impresa nel periodo amministrativo precedente e che è stato sostituito da quello attualmente in carica |
REVISORI INTERNI |
I soggetti che svolgono le attività proprie della funzione di revisione interna. I revisori interni possono appartenere a un dipartimento di revisione interna o a una funzione equivalente |
RICHIAMO DI INFORMATIVA |
Un paragrafo inserito nella relazione di revisione che fa riferimento a un aspetto appropriatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, riveste un’importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori |
RICHIESTA DI CONFERMA NEGATIVA |
Una richiesta al soggetto circolarizzato di rispondere direttamente al revisore soltanto qualora esso sia in disaccordo con le informazioni fornite nella richiesta |
RICHIESTA DI CONFERMA POSITIVA |
Una richiesta al soggetto circolarizzato di rispondere direttamente al revisore indicando se esso sia in accordo o in disaccordo con le informazioni contenute nella richiesta, ovvero fornendo le informazioni richieste |
RIESAME DELLA QUALITÀ DELL’INCARICO |
Un processo configurato per fornire, alla data della relazione di revisione o prima di essa, una valutazione obiettiva dei giudizi professionali significativi formulati dal team e delle conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione di revisione. Il processo di riesame della qualità dell’incarico si applica unicamente alle revisioni contabili dei bilanci delle società quotate e agli altri eventuali incarichi di revisione contabile per i quali il soggetto incaricato della revisione abbia stabilito che tale riesame sia richiesto |
RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ |
Un rischio derivante da condizioni, eventi, circostanze, azioni o inattività significative che potrebbero incidere sfavorevolmente sulla capacità dell’impresa di raggiungere i propri obiettivi e di realizzare le proprie strategie, ovvero un rischio derivante dalla definizione di obiettivi e strategie non appropriate |
RISCHIO DI CAMPIONAMENTO |
Il rischio che le conclusioni del revisore, sulla base di un campione, possano essere diverse da quelle che si sarebbero raggiunte se l’intera popolazione fosse stata sottoposta alla stessa procedura di revisione. Il rischio di campionamento può portare a due tipologie di conclusioni errate: |
RISCHIO DI CONTROLLO |
(Si veda Rischio di errore significativo) |
RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE |
Il rischio che le procedure svolte dal revisore per ridurre il rischio di revisione a un livello accettabilmente basso non individuino un errore che è presente e che potrebbe essere significativo, considerato singolarmente o insieme ad altri errori |
RISCHIO DI ERRORI SIGNIFICATIVI |
Il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile. Tale rischio è costituito da due componenti, di seguito descritte a livello di asserzioni: |
RISCHIO DI REVISIONE |
Il rischio che il revisore esprima un giudizio di revisione non appropriato nel caso in cui il bilancio sia significativamente errato. Il rischio di revisione dipende dai rischi di errori significativi e dal rischio di individuazione |
RISCHIO INTRINSECO |
(Si veda Rischio di errore significativo) |
RISCHIO NON DIPENDENTE DAL CAMPIONAMENTO |
Il rischio che il revisore giunga a una conclusione errata per ragioni non connesse al rischio di campionamento |
RISCHIO SIGNIFICATIVO |
Un rischio di errore significativo identificato e valutato che, a giudizio del revisore, richiede una speciale considerazione nella revisione |
RISULTATO DI UNA STIMA CONTABILE |
Il valore monetario effettivo risultante dall’esito delle operazioni, eventi o condizioni sottostanti considerati per l’effettuazione della stima contabile |
SALDI DI APERTURA |
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SCETTICISMO PROFESSIONALE |
Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi |
SICUREZZA |
(Si veda Ragionevole sicurezza) |
SIGNIFICATIVITÀ OPERATIVA PER LA REVISIONE |
L’importo o gli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre a un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce anche all’importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa |
SIGNIFICATIVITÀ PER LA COMPONENTE |
La significatività determinata dal team di revisione contabile del gruppo per una componente |
SINTESI DI BILANCIO (nel contesto del principio di revisione internazionale n. 810) |
Informativa finanziaria storica che deriva dal bilancio ma che contiene meno dettagli rispetto a quest’ultimo, benché fornisca comunque una rappresentazione strutturata, coerente con quella fornita dal bilancio, delle risorse economiche o delle obbligazioni di un’impresa a una data di riferimento ovvero delle loro variazioni in un determinato periodo di tempo. Nei diversi ordinamenti giuridici, per descrivere tale informativa finanziaria storica, possono essere utilizzate terminologie diverse |
SISTEMA ORGANIZZATIVO DEL FORNITORE DI SERVIZI |
Le direttive e le procedure configurate, messe in atto e mantenute dal fornitore di servizi per prestare alle imprese utilizzatrici i servizi oggetto della relazione del revisore del fornitore di servizi |
SOCIETÀ QUOTATA |
Una società le cui azioni, titoli equivalenti o titoli di debito sono quotati in un mercato ufficialmente riconosciuto o sono scambiati secondo le disposizioni di un tale mercato o di un altro organismo equivalente |
SOGGETTO APPARTENENTE ALLA RETE |
Un revisore legale, una società di revisione legale, o altro soggetto o entità, che appartiene alla stessa rete del soggetto incaricato della revisione |
SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE |
Un revisore legale, una società di revisione legale, un organo societario, o un’altra entità costituiti da professionisti contabili abilitati alla revisione |
STIMA CONTABILE |
Un valore monetario approssimato per il quale non esiste un metodo di quantificazione preciso. Tale termine è utilizzato per un importo quantificato al fair value laddove vi sia incertezza nella stima, nonché per altri importi che richiedono una stima. Laddove il principio di revisione internazionale n. 540 si occupa soltanto delle stime contabili che implicano una quantificazione del fair value, viene utilizzata l’espressione “stime contabili del fair value” |
STIMA PUNTUALE DEL REVISORE O INTERVALLO DI STIMA DEL REVISORE |
Rispettivamente, il valore, o l’intervallo di valori, derivanti dagli elementi probativi, da utilizzare nella valutazione della stima puntuale della direzione |
STIMA PUNTUALE DELLA DIREZIONE |
Il valore scelto dalla direzione per la rilevazione o l’informativa in bilancio di una stima contabile |
STRATIFICAZIONE |
Il processo attraverso il quale una popolazione viene suddivisa in sotto popolazioni, ciascuna delle quali rappresenta un gruppo di unità di campionamento con caratteristiche analoghe (spesso valori monetari) |
SUBFORNITORE DI SERVIZI |
Un fornitore di servizi utilizzato da un altro fornitore per svolgere alcuni dei servizi prestati a imprese utilizzatrici, che siano parte dei sistemi informativi di tali imprese rilevanti ai fini dell’informativa finanziaria |
SUFFICIENZA (degli elementi probativi) |
La misura della quantità degli elementi probativi. La quantità necessaria di elementi probativi è influenzata dalla valutazione da parte del revisore dei rischi di errori significativi e anche dalla qualità degli elementi stessi |
TEAM DI REVISIONE |
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TEAM DI REVISIONE contabile del gruppo |
Il responsabile dell’incarico di revisione contabile del gruppo, i partner e il personale professionale che stabiliscono la strategia generale della revisione del bilancio del gruppo, comunicano con i revisori delle componenti, svolgono il lavoro sul processo di consolidamento e valutano le conclusioni di revisione tratte dagli elementi probativi come base per la formazione del giudizio sul bilancio del gruppo |
UNITÀ DI CAMPIONAMENTO |
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Fonte: http://www.ilrevisorelegale.ilsole24ore.com/_Allegati/Free/CarteLavoro/Glossario.doc
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Autore del testo: http://www.ilrevisorelegale.ilsole24ore.com/
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