Costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro

Costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro

 

 

 

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Costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro

La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro

La costituzione del rapporto di lavoro
LAVORO = qualsiasi prestazione materiale o intellettuale che produce beni o servizi in cambio di retribuzione.
Ci possono essere lavoratori SUBORDINATI o AUTONOMI.
Possono essere poi a TEMPO INDETERMINATO o a TEMPO DETERMINATO (in questo caso viene fissata una data conclusiva e devono essere scritte le RAGIONI per cui il lavoro non è a tempo indeterminato).
RAPPORTO DI LAVORO = relazione tra chi offre il lavoro e chi lo domanda, nel momento in cui si trovano d’accordo. In questo caso stipulano un CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. Questo, per essere valido deve contenere:

  • l’accordo tra le parti
  • la causa (scambio tra prestazione e retribuzione)
  • l’oggetto (quello che devono fare il lavoratore e il datore di lavoro)
  • la forma (che è libera: il contratto può essere stipulato anche oralmente; solo per alcuni tipi di contratto, come il contratto part-time è richiesta obbligatoriamente la forma scritta)

Deve venir scritto anche (se c’è) il PATTO DI PROVA (il cui si dice che il lavoratore viene assunto se supera un periodo di prova, attraverso il quale il datore di lavoro ne valuta le capacità e il lavoratore verificherà le condizioni di lavoro).

Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta sa dell’accettazione dell’altra parte.

Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato
Lavoratore SUBORDINATO = è chi fa un lavoro in cambio di retribuzione: egli si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo sotto un datore di lavoro, che ha poteri direttivi, di controllo e disciplinari.
Per avere un contratto il lavoratore deve avere la capacità al lavoro (CAPACITÀ GIURIDICA SPECIALE), deve aver compiuto cioè l’età minima per poter svolgere il lavoro.
Lavoratore AUTONOMO = è il lavoratore che non ha vincoli di subordinazione verso nessuno; egli svolge la sua attività con mezzi propri, prendendo tutte le decisioni che vuole; deve però garantire determinati risultati se vuole essere pagato (se chiamo un idraulico, lo pago solo se mi fa il lavoro!). Ci sono lavori autonomi di tipo manuale (idraulico, muratore ecc.) e intellettuale (avvocati, commercialisti ecc.).

La capacità giuridica del lavoratore. I requisiti di età e di istruzione per l’accesso al lavoro
Capacità giuridica speciale = idoneità del soggetto a fare un lavoro.
Nel 1967 una legge fissava l’età minima per firmare un contratto di lavoro a 15 anni (14 solo per lavori agricoli e familiari). Questa legge distingueva tra BAMBINI (minori di 15 anni ancora sotto l’obbligo scolastico) e ADOLESCENTI (da 15 a 18 anni, non più obbligati ad andare a scuola).
Con la legge del 2006 si è deciso che l’istruzione deve essere obbligatoria per almeno 10 anni (il che vuol dire che l’età per lavorare si è alzata a 16 anni). La legge del 2010 ha previsto però che l’apprendistato per ragazzi di 15 anni per imparare un lavoro faccia parte dell’istruzione.
Per tutti i lavori notturni o quelli estremamente faticosi bisogna aver compiuto 18 anni.

Il mercato del lavoro e le procedure di assunzione del lavoratore.
Prima, dal 1949, esisteva il collocamento (statale) dei lavoratori. COLLOCAMENTO = incontro tra DOMANDA DI LAVORO (datori di lavoro) e OFFERTA DI LAVORO (lavoratori).
Con una legge del 1996 entra in vigore l’ASSUNZIONE DIRETTA (il datore di lavoro può scegliere il lavoratore che ritiene più adatto con il solo obbligo di comunicare l’assunzione alla Direzione Provinciale del Lavoro).
Nel 1997 una riforma ha deciso:

  • il decentramento delle questioni in materia di collocamento alle Regioni (le Regioni si occupano del collocamento nel loro territorio)
  • la sostituzione degli organi statali per il collocamento con operatori privati e pubblici (es. Centri per l’Impiego)

SIL = Servizi per il Lavoro. Se ne occupano le Regioni, che usano i Centri per l’Impiego. Questi:

  • favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • promuovono l’inserimento dei lavoratori svantaggiati (disoccupati di lunga durata, giovani, donne in reinserimento lavorativo dopo una gravidanza ecc.)

E cosa fanno?

  • Colloqui di orientamento
  • Proposte di inserimento, di formazione o di riqualificazione professionale (cambiare il proprio lavoro).

Riforma Biagi (legge del 2003). Introduce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro; nascono con questa riforma le Agenzie per il lavoro (autorizzate e iscritte in un apposito Albo)

Come avviene l’assunzione dei lavoratori?
Il datore di lavoro è libero di assumere chi vuole, ma ci sono anche delle regole da rispettare, come la comunicazione obbligatoria dell’assunzione ai Centri per l’Impiego (dati anagrafici del lavoratore, scadenza del lavoro, trattamento economico ecc.).

Obblighi e diritti dei soggetti nel rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro subordinato è un contratto consensuale (le due parti sono d’accordo); i due obblighi principali di questo contratto sono: 1) l’attività lavorativa; 2) la retribuzione.

In particolare, gli obblighi per il lavoratore subordinato (dal Codice civile) sono:

  • obbligo di fare personalmente il lavoro
  • obbligo di diligenza (deve fare il suo lavoro con attenzione, prudenza e impegno)
  • obbligo di fedeltà (il lavoratore non deve fare cose che possano andare contro al proprio datore di lavoro; non deve, ad esempio, fare concorrenza al suo datore di lavoro)
  • obbligo di obbedienza (il lavoratore deve rispettare le regole date dal suo datore di lavoro)

Il lavoratore ha anche dei diritti personali

  • Diritto alla salute e alla sicurezza
  • Diritto a svolgere funzioni pubbliche (chi ha funzioni pubbliche – ad esempio politiche –  conserva il suo posto di lavoro che ritroverà alla fine del suo mandato)
  • Diritto allo studio (i lavoratori che studiano hanno diritto a permessi retribuiti e ad altre agevolazioni)
  • Diritto ad assumere incarichi sindacali

Anche il DATORE DI LAVORO ha degli OBBLIGHI

  • Dare la retribuzione al lavoratore nei tempi e nei modi stabiliti dal contratto
  • L’obbligo della tutela della salute e della sicurezza
  • L’obbligo di fare le assicurazioni ai suoi lavoratori
  • L’obbligo di fare il LUL (libro unico del lavoro), in cui vengono scritte le presenze del lavoratore e le retribuzioni date
  • L’obbligo di protezione dei dati personali (privacy)

Il datore di lavoro ha anche 3 POTERI:

  • potere DIRETTIVO (è il capo della sua impresa, e come tale detta le regole, come l’orario e i tempi)
  • potere di VIGILANZA e CONTROLLO (nei limiti di ciò che è scritto nello Statuto dei Lavoratori)
  • potere DISCIPLINARE (se un lavoratore non fa il suo dovere, infrange uno degli obblighi di cui abbiamo parlato prima, il datore di lavoro può applicare delle sanzioni – per iscritto)

Classificazione dei lavoratori: mansioni, qualifiche e categorie
Art.2103 del Codice civile: il lavoratore deve svolgere le “mansioni (=l’insieme dei compiti e delle operazioni che il lavoratore deve fare) per le quali è stato assunto”. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente dire al lavoratore la QUALIFICA e la CATEGORIA del lavoro per il quale è stato assunto (da questo dipende la retribuzione).
La QUALIFICA definisce il tipo e la figura professionale del lavoratore all’interno dell’azienda.
Le CATEGORIE possono essere 4:

  • DIRIGENTI à sono quei lavoratori subordinati che hanno, all’interno della loro azienda, elevato grado di professionalità e potere decisionale; devono coordinare e gestire l’impresa di cui fanno parte (insomma, c’è l’imprenditore – il capo – che nomina dei dirigenti e li mette a gestire diversi rami della sua impresa)
  • QUADRI à hanno una posizione intermedia tra dirigenti e impiegati
  • IMPIEGATI à hanno una funzione di collaborazione (non di carattere manuale), organizzazione e vigilanza
  • OPERAI à svolgono attività manuali e puramente esecutive

La retribuzione: nozione e tipologie
Il lavoratore offre il suo lavoro in cambio della retribuzione.
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione si chiama SALARIO o STIPENDIO (che deve essere proporzionato al lavoro svolto e, come dice la Costituzione, tale da assicurare una vita dignitosa).
La retribuzione MINIMA per ogni categoria è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL); il contratto individuale può prevedere un salario superiore, ma NON INFERIORE.
La retribuzione può essere valutata in relazione al TEMPO della prestazione lavorativa (viene fissato un tot all’ora). Qui sta la differenza tra salario e stipendio: 1) il salario, tipico del lavoro operaio, è stabilito contando il numero delle ORE LAVORATE; 2) lo stipendio, tipico dell’impiegato, è una quota FISSA MENSILE.
Se invece la retribuzione dipende dalla quantità delle cose prodotte si parla di retribuzione A COTTIMO.

Gli elementi della retribuzione sono:

  • PAGA BASE (retribuzione minima fissata dai contratti collettivi)
  • ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI ACCESSORIE (es., aggiunta di paga per il lavoro straordinario o notturno; quattordicesima; indennità per rischi professionali)
  • INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE (in caso di ritardo di rinnovo del contratto collettivo)

La durata del lavoro: orario, pause e riposi, ferie e festività
ORARIO DI LAVORO:

  • non deve essere troppo: bisogna salvaguardare la salute del lavoratore
  • la Costituzione dice che un lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie retribuite
  • una legge del 2003 dice che l’orario NORMALE di lavoro è di 40 ore settimanali
  • c’è poi il lavoro STRAORDINARIO, cioè quello che si può fare oltre l’orario normale; questo non può superare le 5 ore giornaliere (e al massimo si possono fare 48 ore settimanali) e deve essere ricompensato con un AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE (o riposi compensativi)
  • il lavoro NOTTURNO è quello che dura almeno 7 ore e che occupa dalla mezzanotte alle 5 del mattino; alcune categorie di lavoratori non devono svolgere lavori notturni (lavoratrici madri, lavoratori con a carico un figlio disabili).

La PAUSA invece è quel momento che consente al lavoratore di recuperare le sue energie psico-fisiche: se un lavoro supera le 6 ore il lavoratore ha diritto a una pausa.
Inoltre il lavoratore ha diritto:

  • a un giorno di riposo (solitamente la domenica)
  • alle ferie (diritto “irrinunciabile”), non inferiori alle 4 settimane; la decisione del periodo delle ferie spetta al datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze della sua impresa
  • a sospendere l’attività lavorativa nei giorni di festività nazionale

 

Fonte: http://www.sdstoriafilosofia.it/download/diritto/07%20La%20costituzione%20e%20lo%20svolgimento%20del%20rapporto%20di%20lavoro.docx

Sito web da visitare: http://www.sdstoriafilosofia.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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