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La costituzione e lo svolgimento del rapporto di lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro
LAVORO = qualsiasi prestazione materiale o intellettuale che produce beni o servizi in cambio di retribuzione.
Ci possono essere lavoratori SUBORDINATI o AUTONOMI.
Possono essere poi a TEMPO INDETERMINATO o a TEMPO DETERMINATO (in questo caso viene fissata una data conclusiva e devono essere scritte le RAGIONI per cui il lavoro non è a tempo indeterminato).
RAPPORTO DI LAVORO = relazione tra chi offre il lavoro e chi lo domanda, nel momento in cui si trovano d’accordo. In questo caso stipulano un CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. Questo, per essere valido deve contenere:
Deve venir scritto anche (se c’è) il PATTO DI PROVA (il cui si dice che il lavoratore viene assunto se supera un periodo di prova, attraverso il quale il datore di lavoro ne valuta le capacità e il lavoratore verificherà le condizioni di lavoro).
Il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta sa dell’accettazione dell’altra parte.
Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato
Lavoratore SUBORDINATO = è chi fa un lavoro in cambio di retribuzione: egli si obbliga a mettere a disposizione la propria forza lavoro per un determinato tempo sotto un datore di lavoro, che ha poteri direttivi, di controllo e disciplinari.
Per avere un contratto il lavoratore deve avere la capacità al lavoro (CAPACITÀ GIURIDICA SPECIALE), deve aver compiuto cioè l’età minima per poter svolgere il lavoro.
Lavoratore AUTONOMO = è il lavoratore che non ha vincoli di subordinazione verso nessuno; egli svolge la sua attività con mezzi propri, prendendo tutte le decisioni che vuole; deve però garantire determinati risultati se vuole essere pagato (se chiamo un idraulico, lo pago solo se mi fa il lavoro!). Ci sono lavori autonomi di tipo manuale (idraulico, muratore ecc.) e intellettuale (avvocati, commercialisti ecc.).
La capacità giuridica del lavoratore. I requisiti di età e di istruzione per l’accesso al lavoro
Capacità giuridica speciale = idoneità del soggetto a fare un lavoro.
Nel 1967 una legge fissava l’età minima per firmare un contratto di lavoro a 15 anni (14 solo per lavori agricoli e familiari). Questa legge distingueva tra BAMBINI (minori di 15 anni ancora sotto l’obbligo scolastico) e ADOLESCENTI (da 15 a 18 anni, non più obbligati ad andare a scuola).
Con la legge del 2006 si è deciso che l’istruzione deve essere obbligatoria per almeno 10 anni (il che vuol dire che l’età per lavorare si è alzata a 16 anni). La legge del 2010 ha previsto però che l’apprendistato per ragazzi di 15 anni per imparare un lavoro faccia parte dell’istruzione.
Per tutti i lavori notturni o quelli estremamente faticosi bisogna aver compiuto 18 anni.
Il mercato del lavoro e le procedure di assunzione del lavoratore.
Prima, dal 1949, esisteva il collocamento (statale) dei lavoratori. COLLOCAMENTO = incontro tra DOMANDA DI LAVORO (datori di lavoro) e OFFERTA DI LAVORO (lavoratori).
Con una legge del 1996 entra in vigore l’ASSUNZIONE DIRETTA (il datore di lavoro può scegliere il lavoratore che ritiene più adatto con il solo obbligo di comunicare l’assunzione alla Direzione Provinciale del Lavoro).
Nel 1997 una riforma ha deciso:
SIL = Servizi per il Lavoro. Se ne occupano le Regioni, che usano i Centri per l’Impiego. Questi:
E cosa fanno?
Riforma Biagi (legge del 2003). Introduce maggiore flessibilità nel mercato del lavoro; nascono con questa riforma le Agenzie per il lavoro (autorizzate e iscritte in un apposito Albo)
Come avviene l’assunzione dei lavoratori?
Il datore di lavoro è libero di assumere chi vuole, ma ci sono anche delle regole da rispettare, come la comunicazione obbligatoria dell’assunzione ai Centri per l’Impiego (dati anagrafici del lavoratore, scadenza del lavoro, trattamento economico ecc.).
Obblighi e diritti dei soggetti nel rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro subordinato è un contratto consensuale (le due parti sono d’accordo); i due obblighi principali di questo contratto sono: 1) l’attività lavorativa; 2) la retribuzione.
In particolare, gli obblighi per il lavoratore subordinato (dal Codice civile) sono:
Il lavoratore ha anche dei diritti personali
Anche il DATORE DI LAVORO ha degli OBBLIGHI
Il datore di lavoro ha anche 3 POTERI:
Classificazione dei lavoratori: mansioni, qualifiche e categorie
Art.2103 del Codice civile: il lavoratore deve svolgere le “mansioni (=l’insieme dei compiti e delle operazioni che il lavoratore deve fare) per le quali è stato assunto”. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente dire al lavoratore la QUALIFICA e la CATEGORIA del lavoro per il quale è stato assunto (da questo dipende la retribuzione).
La QUALIFICA definisce il tipo e la figura professionale del lavoratore all’interno dell’azienda.
Le CATEGORIE possono essere 4:
La retribuzione: nozione e tipologie
Il lavoratore offre il suo lavoro in cambio della retribuzione.
Nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione si chiama SALARIO o STIPENDIO (che deve essere proporzionato al lavoro svolto e, come dice la Costituzione, tale da assicurare una vita dignitosa).
La retribuzione MINIMA per ogni categoria è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro (CCNL); il contratto individuale può prevedere un salario superiore, ma NON INFERIORE.
La retribuzione può essere valutata in relazione al TEMPO della prestazione lavorativa (viene fissato un tot all’ora). Qui sta la differenza tra salario e stipendio: 1) il salario, tipico del lavoro operaio, è stabilito contando il numero delle ORE LAVORATE; 2) lo stipendio, tipico dell’impiegato, è una quota FISSA MENSILE.
Se invece la retribuzione dipende dalla quantità delle cose prodotte si parla di retribuzione A COTTIMO.
Gli elementi della retribuzione sono:
La durata del lavoro: orario, pause e riposi, ferie e festività
ORARIO DI LAVORO:
La PAUSA invece è quel momento che consente al lavoratore di recuperare le sue energie psico-fisiche: se un lavoro supera le 6 ore il lavoratore ha diritto a una pausa.
Inoltre il lavoratore ha diritto:
Fonte: http://www.sdstoriafilosofia.it/download/diritto/07%20La%20costituzione%20e%20lo%20svolgimento%20del%20rapporto%20di%20lavoro.docx
Sito web da visitare: http://www.sdstoriafilosofia.it/
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