Disoccupazione indennità

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Disoccupazione indennità

LA DISOCCUPAZIONE


Indennità ordinaria

L’indennità di disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito, concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro e quindi senza retribuzione, e precisamente:

per i seguenti motivi:

  1. licenziamento
  2. sospensione per mancanza di lavoro
  3. scadenza del contratto

e, ancora, per dimissioni per giusta causa,
e cioè per:

  1. molestie sessuali
  2. mancato pagamento della retribuzione
  3. modifica peggiorativa delle mansioni lavorative
  4. mobbing
  5. notevole variazione delle condizioni di lavoro, a seguito della cessione dell’azienda ad altre persone, fisiche o giuridiche
  6. spostamento del lavoratore da una sede all’altra, senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive
  7. comportamento ingiurioso del superiore gerarchico

L’indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro, che provvede a versarlo all’Inps; spetta a:

  1. operai ed impiegati, anche se assunti con contratto part time o a tempo determinato (per il part time vedi sotto…”l’ndennità non spetta a”….)
  2. dirigenti di qualsiasi settore privato
  3. lavoratori a domicilio, ma solo nel caso di licenziamento e non di sospensione del lavoro (vedi nota sotto)
  4. lavoratori stagionali o addetti ad attività soggette a periodi di sosta (vedi nota sotto)
  5. lavoratori occupati occasionalmente in sostituzione di altro pesonale
  6. lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
  7. lavoratori con contratto di solidarietà
  8. portieri di stabili
  9. lavoratori assunti in Italia ed operanti all’estero, in paesi non convenzionati o con i quali non esistono accordi d sicurezza sociale
  10. ai soci di cooperative, con esclusione di alcune categorie disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica 602/70

L’indennità non spetta a:

  1. lavoratori che si dimettono volontariamente, ad eccezione delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, che si dimettono durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino)
  2. lavoratori parasubordinati
  3. lavoratori autonomi
  4. lavoratori con contratto a part time verticale, per i periodi di pausa dell’attività lavorativa
  5. lavoratori a domicilio, per i periodi intercorrenti tra una commessa e l’altra nel corso del rapporto di lavoro
  6. lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno stagionale
  7. apprendisti
  8. caratisti, armatori e proprietari armatori imbarcati su navi da pesca da loro stessi armate
  9. lavoratori con contratto di compartecipazione agli utili
  10. ministri del culto che esercitano il loro ministero in modo esclusivo
  11. soci dipendenti da società o enti cooperativi anche di fatto, di cui al DPR 602/70
  12. soci delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 250/58
  13. soci delle cooperative teatrali e cinematografiche

Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere i seguenti requisiti:

  1. essere disoccupato
  2. aver rilasciato al Centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere una attività lavorativa ed a seguire il percorso proposto per la ricerca di una nuova occupazione
  3. avere svolto una attività lavorativa per almeno due anni prima del licenziamento
  4. avere almeno un anno di contribuzione nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro
  5. essere in possesso della capacità lavorativa, e cioè non avere in corso malattie, che provochino la temporanea inabilità al lavoro

La domanda va presentata all’Inps entro:

  1. 68 giorni dalla data di sospensione o licenziamento, per motivi connessi alla situazione aziendale
  2. 98 giorni in caso di licenziamento in tronco per giusta causa

Il pagamento dell’indennità
Dalla data 1 gennaio 2008 il periodo di disoccupazione è stato allungato, e precisamente viene corrisposto il 60 % del lordo mensile per i primi sei mesi, ed il 50 % per il settimo e l’ottavo mese.
Per chi supera i 50 anni di età, il periodo di disoccupazione dura dodici mesi e l’indennità è del 40 % dal nono mese in poi.
L’importo massimo dell’indennità è di euro 858,58, elevato ad euro 1.031,93 per chi ha una retribuzione mensile lorda superiore ad euro 1.857.,48.

 

Indennità con i requisiti ridotti

E’ una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio: le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo, richiesto per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali).
La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell’anno solare precedente la domanda.
L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell’anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente, utile per il diritto alla prestazione, per un periodo limitato di tempo.

Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro, terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro.
E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per periodi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili, sia ai fini del diritto, che della durata e della misura della prestazione da liquidare.
Le dimissioni intervenute l’anno precedente o che intervengano l’anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità.
Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti occorre:

  1. avere almeno due anni di anzianità assicurativa contro la disoccupazione involontaria; il biennio si calcola a ritroso, a partire dal 31 dicembre dell’anno per il quale viene richiesta la prestazione.
  2. avere svolto lavoro dipendente per almeno 78 giorni di calendario nel periodo di riferimento. Per verificare il requisito delle 78 giornate, vanno considerate non solo le giornate effettivamente lavorate, ma anche quelle comunque interne ad un rapporto di lavoro e per le quali sussista l’obbligo di contribuzione. Nel calcolo dei giorni sono incluse anche le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).

Non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme esonerative (fondi aziendali), sostitutive o esclusive della stessa (fondo volo, fondo telefonici, ecc.).

 

Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Lavori/La%20DISOCCUPAZIONE.doc

Sito web da visitare: http://www.bruzz.net/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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