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L’indennità di disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito, concessa a quei lavoratori che vengono a trovarsi senza lavoro e quindi senza retribuzione, e precisamente:
per i seguenti motivi:
e, ancora, per dimissioni per giusta causa,
e cioè per:
L’indennità di disoccupazione viene finanziata mediante un apposito contributo versato dal datore di lavoro, che provvede a versarlo all’Inps; spetta a:
L’indennità non spetta a:
Per ottenere la prestazione ordinaria di disoccupazione si devono possedere i seguenti requisiti:
La domanda va presentata all’Inps entro:
Il pagamento dell’indennità
Dalla data 1 gennaio 2008 il periodo di disoccupazione è stato allungato, e precisamente viene corrisposto il 60 % del lordo mensile per i primi sei mesi, ed il 50 % per il settimo e l’ottavo mese.
Per chi supera i 50 anni di età, il periodo di disoccupazione dura dodici mesi e l’indennità è del 40 % dal nono mese in poi.
L’importo massimo dell’indennità è di euro 858,58, elevato ad euro 1.031,93 per chi ha una retribuzione mensile lorda superiore ad euro 1.857.,48.
E’ una prestazione a sostegno del reddito del lavoratore che, avendo svolto lavori brevi e discontinui (ad esempio: le supplenze del personale precario della scuola), non riesce a raggiungere il requisito di contribuzione minimo, richiesto per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti normali (52 contributi settimanali).
La disoccupazione con i requisiti ridotti ha la finalità di indennizzare i periodi di non occupazione che si sono verificati nell’anno solare precedente la domanda.
L’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti spetta a coloro che, nell’anno solare di riferimento, hanno prestato attività di lavoro dipendente, utile per il diritto alla prestazione, per un periodo limitato di tempo.
Se hanno avuto un unico rapporto di lavoro, terminato con le dimissioni, non avranno diritto a nessuna indennità di disoccupazione. Nel caso di più rapporti di lavoro successivi, il periodo non indennizzabile è quello compreso fra le dimissioni e l’inizio del nuovo rapporto di lavoro.
E’ invece indennizzabile il periodo successivo al rapporto di lavoro terminato per periodi diversi dalle dimissioni, fino all’inizio di un nuovo rapporto lavorativo. Tutti i periodi lavorati, comunque, sono da ritenere utili, sia ai fini del diritto, che della durata e della misura della prestazione da liquidare.
Le dimissioni intervenute l’anno precedente o che intervengano l’anno seguente a quello di riferimento, non hanno rilevanza ai fini dell’accertamento del diritto all’indennità.
Per avere diritto al pagamento della disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti occorre:
Non è necessaria la copertura contro la disoccupazione, ma è sufficiente che risulti versata o dovuta la contribuzione per invalidità, vecchiaia e superstiti nell’assicurazione generale obbligatoria o in una delle forme esonerative (fondi aziendali), sostitutive o esclusive della stessa (fondo volo, fondo telefonici, ecc.).
Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Lavori/La%20DISOCCUPAZIONE.doc
Sito web da visitare: http://www.bruzz.net/
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