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Il rapporto di lavoro pubblico tradizionalmente è stato fatto rientrare nell’ampia categoria dei rapporti di lavoro speciali, trattandosi di una relazione che intercorre tra lo Stato o un ente pubblico non economico e un soggetto privato
Il rapporto di pubblico impiego è un rapporto di lavoro dipendente che si distingue dal rapporto di impiego privato in ragione di alcuni caratteri peculiari che la dottrina dominante (VIRGA) individua:
Sembra lecito ritenere che questi criteri siano idonei a differenziare il rapporto di pubblico impiego dal rapporto di lavoro privato anche a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche (disciplina oggi integrata nel D.Lgs n. 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”) con il quale fu realizzata la c.d. privatizzazione del pubblico impiego e la riforma della dirigenza pubblica. L'art. 2, co. II, del D.Lgs. 29/1993 citato, nel testo sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 546/1993, disponeva che "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate". Con tale disposizione venne realizzata dunque una ridefinizione del sistema delle fonti della disciplina del rapporto di pubblico impiego che può sintetizzarsi nella sottrazione di tale rapporto allo specifico corpus normativo vigente con la correlativa graduale sua riconduzione sotto la disciplina del diritto comune e con la sua contrattualizzazione. Si fa eccezione, tuttavia, per alcune categorie che restano escluse dalla privatizzazione: magistrati ordinari ed amministrativi, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia, dirigenti generali ed equiparati, personale delle carriere diplomatica e prefettizia.
Il Dlgs 165 del 2001 costituisce oggi il testo normativo di riferimento per la disciplina dei pubblici uffici e del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni ed è pertanto utile fornire una sintesi della sua articolazione:
Differenze notevoli fra la disciplina del pubblico impiego e quella del lavoro privato permangono, anche a seguito della c.d. privatizzazione, in materia di assunzione, che nel settore pubblico avviene, di regola, mediante concorso (art. 97, co. III, Cost.). Più precisamente il D.Lgs 165/2001 dispone che l'assunzione avvenga:
Allo scopo di conformare l’assunzione di personale alle effettive esigenze delle amministrazioni ed introdurre un fattore di contenimento del costo del lavoro, è previsto che in ciascuna amministrazione l’avvio delle procedure concorsuali sia subordinato alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e, limitatamente alle amministrazioni statali, ad una preventiva deliberazione di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.
Il D.Lgs. 165/2001 riconosce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa (contratto a tempo determinato, formazione e lavoro, part-time, telelavoro ecc.). Differentemente dal privato, nel lavoro pubblico tali tipologie contrattuali non possono mai essere convertite automaticamente in rapporti lavoro a tempo indeterminato. Nelle ipotesi violazione delle norme imperative, tuttavia, il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e le amministrazioni hanno l’obbligo di rivalsa nei confronti dei dirigenti eventualmente responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave di questi.
Tra le peculiarità che contraddistinguono il lavoro pubblico, rileva anche un regime di incompatibilità tra tale rapporto e altre attività di lavoro. Tale principio trova la sua ratio nell’originaria concezione dei pubblici dipendenti che l’art. 98 Cost. sancisce essere al servizio della nazione. Le disposizioni in materia di incompatibilità, infatti, non si applicano ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50%di quello a tempo pieno (legge 626 del 1996), ai quali viene così concesso l’esercizio di un’ulteriore attività lavorativa subordinata o autonoma, anche di natura professionale, che non sia in conflitto con gli interessi dell’amministrazione di appartenenza.
In materia di cumulo di incarichi il Dlgs 165/2001 riconosce, seppur con notevoli vincoli operativi, la possibilità che al dipendente pubblico siano attribuiti incarichi retribuiti ulteriori rispetto a quelli rientranti nei relativi compiti e doveri di uffici. In particolare, pur affermando in via generale il divieto in questione, si stabilisce:
A presidio di tale disciplina vige un sistema sanzionatorio che comporta in ogni caso l’acquisizione da parte dell’amministrazione di appartenenza del compenso conferito al dipendente pubblico per incarichi illegittimamente svolti, ferma restando una eventuale responsabilità disciplinare del dipendente stesso. È inoltre prevista l’istituzione di una vera e propria anagrafe degli incarichi, mediante inoltro da parte di tutte le amministrazioni di comunicazioni sistematiche relative alla autorizzazioni e ai compensi concessi.
L'assoggettamento del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici alla disciplina di cui si è detto comporta necessariamente la contrattualizzazione dello stesso. Infatti, con la riforma del 1993, si attribuì il ruolo di fonte diretta e primaria di regolamentazione del rapporto ai contratti collettivi, eliminando la necessità della loro recezione in atti a carattere normativo e realizzando, al tempo stesso, una notevole semplificazione del procedimento per la loro stipula.
L’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie attinenti il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si sviluppa su due livelli:
In sede di contrattazione collettiva, la P.A. è rappresentata dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale (ARAN), organismo tecnico dotato di personalità giuridica e sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che si sostituisce alle preesistenti delegazioni pubbliche differenziate per i singoli comparti e facilmente permeabili alle influenze politico-clientelari. Dal lato dei lavoratori negoziano i delegati delle associazioni sindacali dotate di maggiore rappresentatività.
Con vari interventi normativi, il legislatore ha inteso semplificare e rendere più spedito il procedimento di contrattazione collettiva. Attualmente il procedimento di contrattazione è disciplinato dall’art. 47 del Dlgs 165/2001 che recepisce le novità introdotte dai citati decreti legislativi. La procedura si svolge con le seguenti modalità:
In merito all’efficacia del contratto collettivo, l’art. 40 del Dlgs 165/01 dispone che le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionale o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Il rapporto di lavoro è oggi disciplinato dalle disposizioni contenute nel codice civile (artt. 2094 – 2129 c.c.) e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa. Lo Statuto dei Lavoratori si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Le eccezioni più evidenti che si riscontrano rispetto al modello normativo generale del rapporto di lavoro subordinato privato sono relative all’assunzione, alla disciplina delle mansioni e alla mobilità.
Secondo quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, il dipendente pubblico può essere adibito normalmente solo alle mansioni per le quali è stato assunto oppure considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. Può altresì essere adibito alle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali selettive.
Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può comunque essere adibito temporaneamente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore con il diritto, solo per il periodo di effettiva prestazione, al trattamento previsto per tale qualifica:
Anche la materia della responsabilità disciplinare del dipendente pubblico è stata attratta nell’operazione di privatizzazione del pubblico impiego, con assimilazione della relativa disciplina a quella privatistica. Dispone infatti l’art. 55 del Dlgs 165 del 2001 che, ferma restando la disciplina attualmente in vigore in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro privatizzato si applicano l’art. 2106 del codice civile e l’art. 7, commi I, V e VIII, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
In materia attualmente dispongono gli artt. 30 – 34 del Dlgs 165 del 2001, i quali individuano quattro ipotesi di mobilità:
Il trasferimento di personale, attuato a livello individuale, può avvenire:
A tali ipotesi va’aggiunta quella del passaggio di dipendenti in caso di trasferimento di attività, che si verificano in particolare quando, anche per effetto del processo di privatizzazione, attività e servizi pubblici passano ad enti e società pubbliche o private. Al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti ai applica l’art. 2112 c.c. e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47, commi da 1 a 4, della legge n. 428 del 1990.
La mobilità collettiva è una procedura che si attiva nel momento in cui le pubbliche amministrazioni rilevino eccedenze di personale e trova applicazione quando l’esubero di personale riguarda almeno dieci dipendenti, numero nell’arco di un anno. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad informare preventivamente le rappresentanze unitarie del personale e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, a richiesta delle organizzazioni sindacali si procede all’esame della cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. La procedura si conclude, decorsi 45 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, o con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. Conclusa la procedura in esame, l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti, ne avrebbe consentito la ricollocazione. Il collocamento in disponibilità può essere disposto, senza attivare la procedura di mobilità collettiva, anche in caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci unità.
La legge n. 145 sulla riforma della dirigenza, varata nel 2002, ha introdotto numerose novità:
In seguito alla legge che ha riordinato la dirigenza, il 31 luglio 2002 è stata emanata dal ministro della Funzione pubblica anche una circolare riguardante le modalità applicative.
Il naturale corollario della sottoposizione dei pubblici dipendenti alla disciplina civilistica del rapporto di lavoro subordinato è la devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie afferenti al pubblico impiego (art. 63 D.Lgs. 165/2001) ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro non privatizzati.
Alla giurisdizione del giudice amministrativo restano le controversie relative ai rapporti di lavoro delle categorie non contrattualizzate di cui all’art. 3 D.Lgs. 165/2001 e quelle in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Fonte: http://www.controcampus.it/wp-content/uploads/2012/03/Mazziotti-Compendio_Di_Diritto_Del_Lavoro__Aggiornato_.doc
Sito web da visitare: http://www.controcampus.it
Autore del testo: M. De Stasio www.studiodestasio.it
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