Riassunto manuale di diritto commerciale di Campobasso

Riassunto manuale di diritto commerciale di Campobasso

 

 

 

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Riassunto manuale di diritto commerciale di Campobasso

Manuale di diritto commerciale di Campobasso

Parte I: L’impresa

Capitolo 1: L’imprenditore

 

Criteri di distinzione della tipologia di impresa e di imprenditore:

  1. Oggetto dell’impresa determinata distinzione tra imprenditore agricolo & imprenditore commerciale.
  2. Dimensione dell’impresa: determina la distruzione tra piccolo & medio-grande imprenditore.
  3. Natura del soggetto che esercita l’impresa: permette di distinguere impresa, società e impresa pubblica.

 

Statuti = Tutti gli imprenditori sono assoggettati allo statuto generale dell’imprenditore (comprendente parte della disciplina dell’azienda e dei segni distintivi; la disciplina della concorrenza e dei consorzi): Chi è imprenditore commerciale non piccolo è assoggettato anche allo statuto tipico dell’imprenditore commerciale (comprendente l’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale, la rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento ed altro).

ART. 2082 = Da qui si ricava che l’impresa è attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni e servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicitá, professionalità).

  1. Non è impresa l’attività di mezzo godimento (cioè non produttiva).
  2. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita.
  3. La qualità di imprenditore non può essere negata sia quando l’attività e esercitata senza l’ausilio di elaboratori (autonomi o subordinati) sia quando il ecordinamento degli altri fattori produttivi (capitale e lavoro proprio) non si concretizza nella creazione di un complesso aziendale.
  4. Un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è sempre necessaria per aversi impresa, anche se piccola. Se organizzazione avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

Economicità = per aversi impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, secondo modalità che consentano la copertura dei casti con i ricavi e assicurino l’autosufficienza economica. Non è necessario lo scopo di lucro: questo perché la nazione di imprenditori comprende sia l’impresa privata che la pubblica, quindi può essere considerato essenziale solo ciò che è comune ad entrambe (L’impresa pubblica non è preordinata alla realizzazione di un profitto ma deve agire in economicità).

Professionalità = significa esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva; l’attività non deve essere necessariamente svolta in modo continuato e senza interruzioni. Si può avere impresa anche quando si opera per il compimento di un unico affare.

Le professioni intellettuali = i liberi professionisti non sono in quanto tali imprenditori, lo sono solo se “l’esercizio della professione costituisce elevato di un’attività organizzata in forma di impresa” ART. 2238

Capitolo 2: Le categorie di imprenditori

 

  1. Imprenditore agricolo & imprenditore commerciale

Sono categorie distinte in base all’oggetto della loro attività.

Imprenditore agricolo = ART. 2135 nozione originaria: È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli che rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

Attività agricole:

  1. Essenziali
  2. Per connessione
  1. Attività agricole essenziali = sono la coltivazione del fondo, la silvicoltura ed allevamento del bestiame. Con la riforma dell’ART. 2135 si ribadisce che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura allevamento di animali & attività connesse. Per attività essenziali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso… (Rientra nella nazione di coltivazione del fondo l’orticoltura, le coltivazioni in serre e la floricoltura)

 

  1. Selvicoltura = cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti
  2. Coltivazione del fondo = orticoltura coltivazione in serra e floricoltura
  3. Allevamento di animali = comprendi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti agricoli, sia l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia e l’attività cinotecnica, l’acquacoltura. + all’imprenditore agricolo è stato equiparato l’imprenditore ittico
  1. Attività agricole per connessione

 

  1. Attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale.
  2. Attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse impiegate nell’attività agricola esercitato.

Un’attività è agricola per connessione…

soggettiva

oggettiva

Se il soggetto che la esercita sia già imprenditore agricolo (cioè svolge una delle 3 attività agricole tipiche)

Se l’attività esercitata ha ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo del bosco o dall’allevamento

Imprenditore commerciale = è imprenditore commerciale l’imprenditore che esercita una o più categorie di attività elencate all’ART. 2195

  1. Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
  2. Attività intermediaria nella circolazione dei beni
  3. Attività di trasporto di persone o cose per terra, acqua o aria
  4. Attività bancaria o assicurativa
  5. Altre attività ausiliarie alle precedenti: imprese di agenzia, di mediazione, di deposito, di commissione ecc.

 

dovrà essere considerata commerciale ogni impresa che non sia qualificabile come agricola

 

  1. Piccolo Imprenditore – impresa familiare

Piccolo imprenditore = è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore. È esonerato dalla tenuta delle scritture contabili e dall’ assoggettamento al fallimento: l’iscrizione nel registro delle imprese non ha funzione di pubblicità legale.

ART. 2083 = sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti & coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio & dei componenti della famiglia.

Per aversi piccola impresa è necessario che:

  1. l’imprenditore presti il proprio lavoro nell’impresa
  2. il suo lavoro e quello degli eventuali familiari che collaborano nell’impresa prevalgano sia rispetto al lavoro altrui sia rispetto al capitale investito nell’impresa

ART.1 = sono piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che sono stati riconosciuti titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Se manca l’accertamento del reddito sono considerati piccoli imprenditori quelli esercenti un’attività commerciale nella cui azienda è stato investito un capitale non superiore a Lit. 900.000.

-    abrogazione del videro del reddito (1974) con l’introduzione del IRPEF (criterio del reddito fissato non è più applicabile)
-    criterio del capitale investito non superiore a Lit. 900.000 dichiarato incostituzionale nel 89 (di quanto non piú idoneo in seguito alla svalutazione monetaria)

 

L’impresa artigiana = la nuova legge quadra del 1985 sull’artigianato contiene una nuova definizione dell’impresa artigiana basata:

  1. sull’oggetto dell’impresa che puó essere costituito da qualsiasi attività di produzione dei beni, anche semilavorati o di prestazioni di servizi, sia pure con alcune limitazioni ed esclusioni.
  2. Sul ruolo dell’artigiano nell’impresa, richiedendo che esso svolga “in misura prevalente l proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo.

ART. 230 bis c.c. (necessario che sia rispettato il criterio sulla prevalenza del ART. 2083

L’impresa familiare = impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore: detta famiglia nucleare. La tutela legislativa ricosse ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato nella famiglia o nell’impresa diritti.

a) patrimoniali =
1.  diritto al mantenimento
2.  diritto di partecipazione agli utili dell’impresa
3.  diritto sui beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda
4.  diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria a trasferimento della stessa

  1. amministrativi = le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa.

 

Quindi:

  1. i beni aziendali restano di proprietà dell’imprenditore
  2. i diritti patrimoniali dei partecipanti sono semplici diritti di credito verso l’imprenditore
  3. gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore

 

  1. Impresa collettiva & impresa pubblica

 

Impresa societaria = non fa parte delle forme di società; la società semplice è utilizzabile solo per l’esercizio di attività non commerciale, mentre gli altri tipi di società possono svolgere sia attività agricola che commerciale (società commerciali).

Impresa pubblica = fa parte delle tre forme di intervento diretto dei pubblici poteri nel settore dell’economia:
a)  Lo stato e altri enti pubblici possono svolgere attività di impresa servendosi di strutture di diritto priorato, cioè con la costituzione di S.P.A.
b)  La pubblica amministrazione può dar vita a enti di diritto pubblico economico, il cui scopo è l’esercizio di attività d’impresa. Essi sono sottoposti allo statuto generale dell’imprenditore e allo statuto proprio dell’imprenditore commerciale con l’esonero dal fallimento.
c)  Lo stato o altro ente pubblica possono svolgere direttamente attività d’impresa (imprese organo).

Privatizzazione formale

Privatizzazione sostanziale

Trasformazione in S.P.A.

Dimensione delle partecipazioni

Associazioni & fondazioni = tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività d’impresa.

Capitolo 3: L’acquisto della qualità di imprenditore

 

  1. Imprenditore agricolo & imprenditore commerciale

Diretto:

Spendita del nome = Il mandatario è uno soggetto che agisce nell’interesse di un altro soggetto e può porre in essere i relativi atti giuridici sia spendendo il proprio nome (mandato senza rappresentanza) sia spendendo il nome del mandante (mandato con rappresentanza).

          Gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto il cui nome è stato validamente espresso nel traffico giuridico.

Esercizio indiretto:

Imprenditore occulto = quando un’attività imprenditoriale viene esercitata sotto nome altrui. Un sogg. interpone fra sé e i terzi un prestanome a costui eroga il denaro necessario all’esercizio dell’impresa, impartisce le direttive, percepisce gli utili ma nei rapporti con i terzi ogni atto è compiuto dal prestanome in nome proprio. Il sogg. celato dieta il prestanome è l’imprenditore occulto. La ragione principale per cui ciò avviene è sottrarsi ai rischi che l’esercizio di un impresa comporta: si sceglie come prestanome un nullatenente così se l’attività fallisce il rischio si trasferirà sui creditori che potranno richiedere solo il fallimento del prestanome insolvente che però è nullatenente.

          Anche se essi hanno le prove del far parte di un imprenditore occulto, il tribunale non può dichiararne il fallimento perché l’imprenditore ha col prestanome un mandato senza rappresentanza.

 

  1. Inizio & fine dell’impresa

Inizio = la qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, non è sufficiente l’intenzione. Si diventa imprenditori già durante la fase preliminare di organizzazione e prima del compimento del primo atto di gestione, se gli atti di organizzazione manifestino, per numero e significatività l’orientamento verso un fine produttiva.

Fine = la qualità di imprenditore si perde solo con L’effettiva cessazione dell’attività. La fine dell’impresa è preceduta da una fase di liquidazione durante la quale l’imprenditore completa i cieli produttivi iniziati, vende le giacenze, licenzia i dipendenti, ecc. e costituisce ancora esercizio dell’impresa quindi la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione e la disgregazione del complesso aziendale.

          Per le società = la cancellazione dal registro delle imprese presuppone sia la disgregazione dell’azienda sia l’integrale pagamento delle passività dai liquidati.

 

  1. Capacità e impresa

 

La capacità all’esercizio della attività d’impresa si acquista con il compimento del 18° anno di età. Si perde per interdizione o inabilitazione.
Il minore o l’incapace che esercita attività d’impresa non diventa imprenditore.

          I divieti di esercizio di impresa commerciale posti a carico di chi esercita date professioni (notai, impiegati statali, ecc.) non sono li nutazioni alla capacità di agire ma incompatibilità.

È possibile l’esercizio di attività d’impresa per canto di un incapace (minore e interdetto) da parte dei rispettivi rappresentanti legali (genitori o tutore), o la parte di soggetti limitatamente capaci di agire (inabilitato & minore emancipato) con l’osservanza delle disposizioni.

          In nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome o nell’interesse del minore, dell’interdetto o dell’inabilitato; È consentita solo la continuazione dell’esercizio di un’impresa preesistente purché autorizzata dal tribunale.

Minore o interdetto = gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, sono compiuti dai genitori o dal tutore.

Inabilitato = può esercitare personalmente l’impresa con l’assistenza del curatore.

Minore emancipato = può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa.

Capitolo 4: Lo statuto dell’imprenditore commerciale

 

  1. La pubblicità legale

E previsto l’obbligo di rendere di pubblico domino determinati atti o fatti relativi alla vita d’impresa. Così le relative informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ma diventano opponibili a chiunque. Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali.


Registro delle imprese = è istituito in ciascuna provincia c/o la camera di commercio. Si articola in 2 sezioni:

Sezione ordinaria

Sezione speciale

Sono iscritti gli imprenditori non agricoli per i quali tale iscrizione produce gli effetti di pubblicità legale.
Sono:
a)  imprenditori individuali commerciali non piccoli
b)  tutte le società tranne la società semplice
c)  i consorzi fra imprenditori
d)  gruppi europei di interesse economico
e)  enti pubblici commerciali
f)   società estere con sede in Italia

Sono iscritti gli imprenditori che secondo il c.c. ne erano esonerati e per i quali l’iscrizione aveva all’origine solo funzione di pubblicità notizia.
Sono:
a)  gli imprenditori agricoli individuali
b)  i piccoli imprenditori
c)  le società semplici

 

Gli atti da registrare riguardano gli elementi di individuazione dell’impresa e dell’imprenditore, e la struttura e l’organizzazione della società. L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato e può anche avvenire d’ufficio se l’interessato non provvede.

Efficacia:

  1. dichiarativa = fatti e atti soggetti a iscrizione e iscritti sono opponibili a chiunque dal momento della loro registrazione.
  2. costitutiva = l’iscrizione è necessaria affinché l’atto sia produttivo di effetti sia fra le parti (efficacia costitutiva…) oppure solo nei confronti dei terzi (efficacia costitutiva parziale)
  3. normativa = l’iscrizione è presupposto per la piena applicazione di un dato regime giuridico

 

  1. Le scritture contabili

 

Sono documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e/o monetari, dei singoli atti d’impresa, del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. La tenuta delle scritture è obbligatoria per gli imprenditori commerciali, esclusi i piccoli. Le società commerciali (tutte tranne la società semplice) devono tenere le scritture anche se non esercitano attività commerciale.

Le scritture obbligatorie variano in base all’attività, alle dimensioni e all’articolazione territoriale dell’impresa.

La norma stabilisce che in ogni caso devono essere tenuti:

  1. il libro giornale = registro cronologico-analitico, registra le operazioni nell’ordine in cui sono compiute.
  2. il libro degli inventari = registro periodico-sistematico, redatto all’inizio dell’impresa e successiva mentre ogni anno; fornisce il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore e contiene l’indicazione e la valutazione delle attività e passività dell’imprenditore. Si include col bilancio dello stato patrimoniale e del cono economico.

 

Per garantire la veridicità delle scritture occorre osservare determinate regole formali (numerazione delle pagine & bollatura) e sostanziali (le scritture che devono essere ordinate senza spazi bianchi).

          Efficacia probatoria = le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono essere utilizzate da terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. Il terzo non può scindere le probe.

  • La rappresentanza commerciale (ART. 1387)

 

Il fenomeno della rappresentanza è regolato da norme speciali quando si tratti di atti inerenti all’esercizio di impresa commerciale posti in essere da alcune figure tipiche di ausiliari interni (institori, procuratori, commessi) che sono destinati a entrare in contatto con terzi e a concludere affari per l’imprenditore. Per la loro posizione sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza.

1.  Institore = è preposto dal titolare dell’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo della stessa. È il direttore posto al vertice della gerarchia del personale.

Obblighi: congiuntamente con l’imprenditore, deve tenere le scritture contabili e adempiere agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.
Anche in mancanza di procura espressa l’institore può compiere in nome dell’imprenditore tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (rappresentaza sostanziale).

Può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa cui è proposta (rappresentanza processuale).

           L’institore deve rendere palese al terzo con cui contratta la sua veste spendendo il nome del rappresentato.

2.  Procuratore = chi in base a un rapporto continuativo ha il potere di compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, pur non essendo preposti adesso. Il loro potere decisionale è circoscritto a un certo settore operativo dell’impresa. Non ha rappresentanza processuale dell’imprenditore & non è soggetto agli obblighi dell’institore.

3.  Commesso = ausiliario subordinato a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che lo pongono a contatto con terzi. Può compiere atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. Non possono esigere il prezzo delle merci con consegnate, né concedere sconti o dilazioni né esigere un prezzo fuori dei locali di vendita.

Capitolo 5: L’azienda

 

ART. 2555 = L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.

Avviamento = valore di scambio maggiore della ∑ del valore dei singoli beni.

 

Oggettivo

 

Soggettivo

dovuto a fattori insiti nell’azienda

dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore

 

Circolazione dell’azienda = può essere venduta, conferita in società, donata e sulla stessa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento o favore di terzi. L’imprenditore puó compiere anche atti di disposizione che riguardano uno o più beni aziendali (anche potenzialmente idonei ad essere usati per l’esercizio di una data attività di impresa).

Forma negoziale =

  • per la validità del trasferimento: è identica per ogni tipo di azienda, agricola o commerciale.
  • per fini probatori: solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale, ogni atto deve essere scritto.

 

Vendita = comporta ulteriori effetti che riguardano:

  • Divieto di concorrenza = chi aliena un’azienda commerciale deve astenersi per massimo 5 anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che possa sviare la clientela dell’azienda ceduta. Se l’impresa è agricola il divieto opera per le attività commesse. Il divieto è derogabile e relativo. Grava anche sulla vendita esattivi (ad es. imprenditore fallito).
  • La successione nei contratti aziendali = se non è niente previsto, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Al 3° contraente è permesso recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa.
  • Crediti & debiti aziendali = se l’imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, residuerà un credito verso il terzo, viceversa residuerà un debito dell’imprenditore se il 3° contraente abbia integralmente eseguito le proprie prestazioni.
  • Crediti = ART. 2559 la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta anche senza notifica al debitore o sua accettazione ha effetto verso terzi, dal momento dell’iscrizione del trasf. nel registro delle imprese.
  • Debiti = ART. 2560 l’accollo dei debiti è circoscritto a quelli che risultano dai libri contabili obbligatori. Non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore. Per le aziende commerciali ciascuno risponde solo delle obbligazioni da lui assunte.

 

Usufrutto = l’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che lo contraddistingue. Non può modificarne la destinazione e deve conservare l’efficienza degli impianti. Può godere dei beni aziendali ma ha anche il potere di disporne, può acquistare e immettere nell’azienda nuovi beni. Occorre quindi redigere un inventario all’inizio e alla fine dell’usufrutto. Si applica a) & b).

Affitto = è diverso dalla locazione di un immobile destinato all’esercizio dell’attività di impresa, poiché ha ad oggetto il locale in quanto tale.

Capitolo 8: La disciplina della concorrenza

 

La ricerca di un punto di equilibrio tra il modello teorico ed utopico della concorrenza perfetta e la realtà operativa del monopolio e dell’oligopolio, è la linea che ispira la disciplina della concorrenza nei sistemi giuridici.

 

  • La legislazione antimonopolistica

La legislazione italiana si propone di preservare il regime concorrenziale italiano del mercato nazionale e di reprimere i comportamenti anticoncorrenziali (intese, abuso di posizione dominante, concentrazioni) che incidono esclusivamente sul mercato italiano.

Tre sono i fenomeni rilevanti per la disciplina antimonopolistica:

  • Intese restrittive della concorrenza
  • Abuso di posizione dominante
  • Concentrazioni

 

  • Intese = comportamenti concordati fra imprese, anche attraverso organismi comuni (es. consorzi) volti a limitare la propria libertà di azione sul mercato. Sono vietate solo le intese “che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza.” Sono lecite le intese minori, quelle vietate sono nulle.
  • Abuso di posizione dominante = vietato è solo lo sfruttamento aburivo di tale posizione con comportamenti capaci di pregiudicare la concorrenza effettiva. Ad un’impresa in posizione dominante è vietato di:
  • imporre prezzi o altro condiziono contrattuali ingiustificatamente gravose
  • impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercati
  • applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti

 

  • Concentrazioni = si è concentrato quando:
  • due o più imprese si fondono dando luogo a un’unica impresa (concentrazione giuridica)
  • due o più imprese, pur restando giuridicamente distinte, diventano un’unica entità economica: sono cioè sottoposte a un controllo unitario che permette di esercitare un’influenza determinante sull’attività delle imprese controllate (concentrazione economica)
  • due o più imprese indipendenti costituiscono un’impresa societaria comune.
    Sono un utile strumento di ristrutturazione aziendale ma diventano illecite quando diano luogo a gran alterazioni del regime concorrenziale del mercato.

 

  • Le limitazioni della concorrenza

Monopoli legali = l’interesse generale può legittimare la radicale soppressione della libertà di concorrenza attraverso la costituzione per legge di monopoli pubblici. L’ART. 2597 pone un duplice obbligo a carico di chi opera in regime di monopolio:

  • L’obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni e di soddisfare le richieste che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa.
  • L’obbligo di rispettare la parità di trattamento fra i ≠ richiedenti.

 

Limitazioni convenzionali = è consentita la stipulazione di accordi restrittivi della concorrenza. Il patto restrittivo deve essere approvato per iscritto ed è valido solo se circoscritto a un determinato ambito territoriale o a un tipo di attività può durare max. 5 anni. Sono esempi di patti limitativi i cartelli e i consorzi anticoncorrenziali.

 

  • La concorrenza sleale
  • Atti di confusione

ART. 2598: È atto di concorrenza sleale ogni atto idoneo a creare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente. È lecito attrarre l’altrui clientela, ma non è lecito farlo avvalendosi di mezzi ingannevoli come:

  • l’uso di nomi o segni idonei a produrre confusione con nomi o segni usati da altri imprenditori
  • l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente
  • Atti di denigrazione & appropriazione di pregi altrui

Hanno lo scopo di falsare gli elementi di valutazione del pubblico, attraverso comunicazioni a terzi e avvalendosi della pubblicità:

  • Pubblicità iperbolica = è atto di denigrazione con cui si tende ad accreditare l’idea che il proprio prodotto abbia specifiche qualità che altri prodotti non hanno.
  • Pubblicità comparativa = è ogni pubblicità che identifichi un concorrente o beni e servizi offerti da un concorrente. È lecita solo quando si fonda su dati veri e oggettivi.
  • Ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale & idoneo a danneggiare l’altrui azienda

Rientrano tra tali atti:

  • la pubblicità menzognera
  • la concorrenza parassitaria
  • il dumping (vendita sotto costo)
  • lo storno di dipendenti

Capitolo 9: I consorzi tra imprenditori

 

Consorzio = contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (ART. 2602).

 

Consorzio…

anticoncorrenziale

di coordinamento

Ha lo scopo di disciplinare limitandola la reciproca concorrenza fra imprenditori che svolgono la stessa attività. Sono controllati per evitare monopoli.

Ha lo scopo di svolgere determinate fasi delle rispettive impresi, ridicendo i costi di gestione delle singole imprese consorziate. Favoriscono la sopravvivenza delle piccole e medie imprese.

 

Consorzi con attività…

interna

esterna

Regolano rapporti reciproci tra i consorziati e accertano il rispetto di quanto convenuto.

Le parti prevedono l’istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi nell’interesse delle imprese consorziate.

 

Il contratto di consorzio = può essere stipulato solo tra imprenditori e deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità. Deve contenere la determinazione dell’oggetto del consorzio, degli obblighi assunti dai consorziali. La durata è liberamente fissata o se tacita si intende di 10 anni. È un contratto aperto e può sciogliersi per recesso (volontariamente) o per esclusione (decisione altrui). È prevista la presenza di un’assemblea e di un organo direttivo.

Consorzi con attività esterna = per essi è previsto un regime di pubblicità legale e nel contratto devono figurare le persone a cui è attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio. È prevista la formazione di un fondo consortile che costituisce patrimonio autonomo rispetto a quello dei consorziali.


Società

 

Consorzio

Le società lucrative (società di persone e società di capitali) hanno come fine tipico quello di produrre utili da distribuire fra i soci.

Produce beni e servizi necessari alle imprese consorziate e destinati ad essere assorbiti dalle stesse senza il conseguimento di utili da parte del consorzio. Lo scopo dei singoli consorziati è solo quello di conseguire un vantaggio patrimoniale diretto.

 

Il gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) = è un istituto giuridico predisposto dalla Comunità europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri, così rimuovendo gli ostacoli frapposti dalla diversità delle singole legislazioni nazionali.

Parti = solo persone fisiche o giuridiche che svolgono attività economica, non solo imprenditori.

Il G.E.I.E. è privo di personalità giuridica , il contatto costitutivo del G.E.I.E. deve essere redatto per iscritto. È soggetto a pubblicità legale.
Sono previsti 2 organi: l’assemblea & un organo amministrativo.
La gestione del G.E.I.E. è affidata a uno o più amministratori.
Delle obbligazioni assunte dal G.E.I.E. rispondono solidalmente e illimitatamente tutti i membri del gruppo, oltre a questo col proprio patrimonio. Come ogni imprenditore commerciale; è esposto al fallimento in caso di insolvenza.


Parte II: Le società   (Art. 2247)

Capitolo 10: Il sistema legislativo & le società

 

Società = organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un attività produttiva.

  • Società semplice.................................. Società di persone
  • Società in nome collettivo..................... Società di persone
  • Società in accomandita semplice......... Società di persone
  • Società per azioni................................. Società di capitali
  • Società in accomandita per azioni........ Società di capitali
  • Società a responsabilità limitata........... Società di capitali
  • Società cooperativa
  • Mutue assicuratrici

 

  • La nozione di società

(ART. 2247) Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Le società sono enti associativi che si caratterizzano per la contemporanea presenza di 3 elementi:

  • i conferimenti dei soci
  • l’esercizio in comune di un’attività economica
  • lo scopo di divisione degli utili

 

1.  Conferimenti patrimonio sociale & capitale sociale

Conferimenti = sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. I conferimenti possono essere costituiti da beni e servizi: può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Patrimonio sociale = è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dai conferimenti dei soci, poi subisce continue variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza del patrimonio è accertata periodicamente attraverso la redazione del bilancio di esercizio.
Il patrimonio sociale costituisce la:

  • Garanzia principale: se per le obbligazioni rispondono anche i soci;
  • Garanzia esclusiva: se risponde solo la società col suo patrimonio;

Capitale sociale = è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dall’atto costitutivo della società. Rimane immutato fin quando non se ne decide l’aumento o la riduzione. Svolge 2 funzioni:
a)  Funzione vincolistica = indica la frazione del patrimonio netto non distribuibile fra i soci e perciò assoggettata a un vincolo di stabile destinazione.
b)  Funzione organizzativa = in tutte le società è termine di riferimento per accertare periodicamente se la società ha conseguito utili o subito perdite.

2.  Esercizio in comune di attività economica

Tale attività deve essere predeterminata nell’atto costitutivo della società ed è modificabile nel corso della vita della stessa solo con l’osservanza delle norme. L’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività produttiva, cioè a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico; in sintesi una attività di impresa. Sono vietate le società di mero godimento.

Società fra professionisti = L’attività dei professionisti intellettuali è attività economica ma non è legislativamente considerata attività di impresa. Unica eccezione è la società tra avvocati, iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese e non è soggetta a fallimento.

3.  La divisione degli utili

Una società può essere costituita per svolgere attività d’impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo) destinati ad essere successivamente divisi fra i soci (lucro soggettivo) => scopo lucrativo.

Esistono anche le società cooperative che per legge devono fornire direttamente ai soci beni, servizi e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato => scopo mutualistico.

Inoltre tutti i tipi di società tranne la società semplice, possono essere utilizzati anche per realizzare uno scopo economico dei soci, consistente in un vantaggio economico per gli imprenditori consorziati => scopo consortile.


  • I tipi di società

 

Società di capitali (s.p.a./s.a.p.a./s.r.l.)

Società di persone (s.s./s.n.c./s.a.s.)

a)  E’ prevista un’organizzazione di tipo corporativo, basata sulla presenza di una pluralità di organi (assemblea, amministratori e collegio sindacale).
b)  Il funzionamento degli organi è dominato dal principio maggioritario.
c)  Il singolo socio in quanto tale non ha alcun potere diretto di amministrazione e controllo. Può solo col suo voto concorrere alla designazione dei membri dell’organo di controllo e amministrativo.

d)  Non è prevista un’organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi
e)  L’attività della società si fonda su un modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di amministrare la società e richiede il consenso di tutti i soci per modificare l’atto costitutivo.
f)   Il socio a responsabilità illimitata è investito del potere di amministrazione e rappresentanza della società indipendentemente dal capitale conferito.

Società con personalità giuridica

Società senza personalità giuridica

 

Le società di capitali e le società cooperative sono persone giuridiche: la personalità giuridica è negata alle società di persone, che però godono di autonomia patrimoniale.

Capitolo 11: La società semplice – La società in nome collettivo

 

Società di persone:

  • Società semplice = può esercitare solo attività non commerciale e si applica ove  non risulti che le parti abbiano scelto altro tipo di società.
  • Società in nome collettivo = può essere utilizzata per l’esercizio di attività sia commerciale che non commerciale. È soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
  • Società in accomandita semplice = sono presenti 2 categorie di soci. Gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita.

 

Contratto società semplice = non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. È soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità legale. Il contratto può essere concluso anche verbalmente.

Contratto società in nome collettivo = l’iscrizione nel registro è condizione di regolarità:

  • S.n.c. regolare => iscritta nel registro delle imprese
  • S.n.c. irregolare => non iscritta perché le parti non hanno redatto latto costitutivo o non l’hanno registrato

 

L’atto costitutivo deve contenere:

1.  Le generalità dei soci
2.  La ragione sociale
3.  I soci che rappresentano e amministrano la società
4.  La sede della società
5.  L’oggetto sociale
6.  I conferimenti di ciascun socio
7.  Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera
8.  I criteri di ripartizione degli utili
9.  La durata della società

 

Società di fatto = Si ha quando 2 o più persone si comportano, di fatto, come soci, senza che tra di esse sia intervenuto alcun contratto (scritto o orale) di società.
È esposta al fallimento di tutti i soci, occulti e palesi.

Società occulta = È la società costituita con l’espressa e concorde volontà dei soci di non rivelarne l’esistenza all’esterno, così che per comune accordo, l’attività d’impresa è svolta per conto della società ma senza spenderne il nome. La società fa parte fra i soci ma non viene esteriorizzata. Per il fallimento è comunque sufficiente la prova dell’esistenza del contratto di società nei rapporti interni.

Società apparente = società, ancorché non esistente nei rapporti tra i presunti soci, che deve considerarsi esistente all’esterno se 2 o più persone operano in modo da ingenerare nei terzi l’incolpevole affidamento circa l’esistenza effettiva della società.

Conferimenti = con la costituzione della società, il socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale.
Se i conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

Conferimento di beni in proprietà = la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Sul socio grava il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita fin quando la proprietà non sia passata alla società.

Conferimento di beni di godimento = il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Il bene resta di sua proprietà, la società ne può godere ma non disporne.

Conferimento di crediti = il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’insolvenza del debitore ceduto nei limiti del conferimento.

Il socio d’opera = non è un lavoratore subordinato, ma si obbliga a prestare la propria attività lavorativa a favore della società. Il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società.

I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società che diventa proprietario dei beni conferiti.
=> Una disciplina del capitale sociale ??non fa parte?? nella società semplice.
=> Per la S.N.C. è prescritto che l’atto costitutivo indichi non solo i conferimenti dei
soci, ma anche il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione. L’ART. 2303 vieta la ripartizione fra i soci di utili non realmente conseguiti (utili fittizi). L’ART. 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti in assenza di una deliberazione di riduzione di capitale.

Partecipazione agli utili: Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale.

ART. 2265; Patto leonino = È il solo limite posto all’autonomia privata e valido per tutte le società lucrative. È nulla il patto col quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite. E nulli devono considerarsi anche i criteri di ripartizione congegnati in modo da determinare la sostanziale esclusione di uno o più soci dalla partecipazione agli utili o alle perdite. Nullo è solo il patto leonino, con la conseguenza che troveranno applicazione i criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite:
a)  Se il contratto nulla dispone, le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionale ai conferimenti.
b)  Se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali.
c)  Se è determinata solo la parte di ciascuno nei guadagni, si presume che nella stessa misura deve determinarsi la partecipazione alle perdite.

Nelle società di persone in mancanza di specifica clausola, la maggioranza dei soci non può legittimamente deliberare la non distribuzione degli utili. È necessaria l’unanimità.

Responsabilità = Nella s.s. e nella s.n.c. delle obbligazioni sociali risponde la società ed proprio patrimonio che costituisce garanzia primaria di quanti concedono credito alla società. Per le obbligazioni vocali rispondono personalmente e illimitatamente anche i singoli soci.

S.S. = la responsabilità personale di tutti i soci non è principio inderogabile. La responsabilità dei soci non rappresentanti può essere limitata o esclusa da un patto sociale (responsabilità derogabile).

S.N.C. = la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile (responsabilità inderogabile).

Ex socio = lo scioglimento del rapporto sociale per morte, recesso o esclusione, non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tale eventi.

Della società = Nella S.S. e nella S.N.C. i creditori possono soddisfarsi sul patrimonio dei soci o della società.

Escussione = i soci sono responsabili in solido fra di loro, ma sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società perché godono del benefico di escussione preventiva del patrimonio sociale.

Nella S.S. & nella S.N.C. = il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile ed egli dovrà invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore passa agevolmente soddisfarsi. Nella S.N.C. regolare il beneficio di escussione opera automaticamente.

          Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazione personali dei soci ed è intangibile dai creditori; il creditore personale del socio non può in alcun caso aggredire direttamente il patrimonio sociale. Non può neanche compensare il suo credito verso il socio col debito che eventualmente ha verso la società.

Il creditore personale può:
a)  far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore;
b)  compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella liquidazione della quota del suo debitore; deve però provare che gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti.

Amministrazione = È l’attività di gestione dell’impresa sociale; il potere di camministrare è il potere di comiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. Ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società.

Amministrazione…

disgiuntiva

congiuntiva

Quando l’amministrazione della società spetta a più soci, ciascun socio può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, senza informare gli altri soci.

Deve essere espressamente convenuta nell’atto costitutivo, con essa è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali.

 

Potere di rappresentanza

 

Potere di gestione

Potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società dando luogo all’acquisto di diritti e doveri da parte della stessa.

Potere di decidere il compimento degli atti sociali, riguarda l’attività amministrativa interna.

Soci amministratori = “Ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società”.

È una regola dispositiva, poiché l’atto costitutivo può riservare l’amministrazione solo ad alcuni soci (che possono essere nominati anche con atto separato).

Revoca:

  • dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo: deve essere decisa all’unanimità e per giusta causa.
  • Dell’amministratore nominato con atto separato: è revocabile secondo le norme sul mandato.

L’amministratore è investito per legge del potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; è solidalmente responsabile verso la società.

 

Soci non amministratori = Hanno il diritto:

  • di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali;
  • di consultare i documenti relativi all’amministrazione e tutte le scritture contabili;
  • di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.

 

Inoltre, nelle S.N.C., incombe su tutti i soci il divieto di concorrenza.

Atto costitutivo = modificazioni: “il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto ≠ mente”.
Per il trasferimento della quota sociale, sia fra vivi che a causa di morte, è necessario il consenso di tutti gli altri soci: se non è convenuto diversamente. Le modificazioni dell’atto costitutivo sono soggette a pubblicità legale.

 

Scioglimento di un singolo rapporto sociale = il singolo socio può cessare di far parte della società per morte, recesso o esclusione.

  • Per morte = Se muore un socio, i soci supersiti sono per legge obbligati a liquidare la quota del defunto agli eredi entro 6 mesi. In alternativa i soci possono decidere:
  • a)  lo scioglimento anticipato della società;
  • b)  la continuazione della società con gli eredi del socio defunto;
  • Recesso = è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio.
  • c)  Società a tempo indeterminato = ogni socio può recedere liberamente con un preavviso di almeno 3 mesi.
  • d)  Società a tempo determinato = il recesso è ammesso solo se esiste una giusta causa ed ha effetto immediato.
  • Esclusione = può avvenire di diritto o essere facoltativa.
  • e)  di diritto: viene escluso di diritto: 1. il socio che sia dichiarato fallito; 2. il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.
  • f)   Facoltativa: i fatti che legittimano la società a escludere un socio sono:
  • 1.  Gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
  • 2.  L’interdizione, l’inabilitazione del socio o la suo condanna ad una pena che composta l’interdizione dai pubblici uffici;
  • 3.  Nei casi di sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio.

 

La liquidazione della quota = Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie, il socio o i suoi eredi hanno diritto a una somma di denaro che rappresenta il valore della quota sociale. Tale valore è determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, considerando le operazioni ancora n corso. Il pagamento della quota deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno dello scioglimento del rapporto.

 

Scioglimento della società (ART. 2272)
Cause di scioglimento della S.S. e della S.N.C.:

  • Il decorso del termine fissato nell’atto costitutivo. È possibile comunque la proroga (anche tacita) della durata della società.
  • Il conseguimento dell’oggetto sociale o la sopravenuta impossibilità di conseguirlo.
  • La volontà di tutti i soci.
  • Il venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita.
  • Le altre cause previste dal contratto sociale.

 

Verificatasi una causa di scioglimento, la società entra in stato di liquidazione.

 

Il procedimento di liquidazione – L’estinzione della società = il procedimento d liquidazione inizia con la nomina di uno o più liquidatori: con l’accettazione della nomina essi prendono il posto degli amministratori e insieme devono redigere l’inventario.

Poteri dei liquidatori = definire i rapporti che si ricollegano all’attività sociale: conversione in denaro dei beni, pagamento dei creditori, ripartizione fra i soci dell’eventuale residuo attivo.

Divieti ai liquidatori =

  • Non possono intraprendere nuove operazioni e se lo fanno rispondono personalmente e solidalmente per gli affari intrapresi.
  • Non possono ripartire tra i soci i beni sociali finché i creditori sociali non siano stati pagati.

Estinti tutti i debiti sociali la liquidazione si avvia alla fine con la ripartizione fra i soci dell’eventuale attivo residuo convertito in denaro.

S.N.C. = i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto (proposta di divisione fra i soci dell’attivo residuo). Per la S.N.C. regolata, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Capitolo 12: La società in accomandita semplice

 

Società in accomandita semplice (ART. 2313-2324) = società di persone che si differenzia dalla S.N.C. per la presenza di 2 categorie di soci:
a)  i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; solo ad essi compete l’amministrazione della società.
b)  I soci accomandanti che rispondono limitatamente alla quota conferita

L’accomandita semplice è il solo tipo di società di persone che consente l’esercizio in comune di un’impresa commerciale con limitazione del rischio e non esposizione al fallimento personale per alcuni soci (accomandanti).

Atto costitutivo = L’atto costitutivo dovrà indicare quali sono i soci accomandatari e quali gli accomandanti. Esso è soggetto a iscrizione nel registro delle imprese, pena solo l’irregolarità della società. La ragione sociale nella S.A.S. deve essere formata col nome di almeno uno dei soci accomandatari e con l’indicazione del tipo sociale.

I soci accomandanti & l’amministrazione = gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari (divieto di immistione).

Amministrazione…

interna

esterna

L’accomandante è privo di ogni potere decisionale autonomo

L’accomandante può trattare & concludere affari in nome della società grazie a una procura speciale.

L’accomandante che ha violato il divieto di immistione è esposto a grave sanzione patrimoniale e per volere dei soci, all’esclusione dalla società. I soci accomandanti hanno il diritto di concorrere alla nomina e revoca degli amministratori, se designati con atto separato.
Poi possono:
1)  trattare affari in nome della società solo in forza di una procura speciale per singoli affari.
2)  prestare la loro opera all’interno della società solo sotto la direzione degli amministratori.
3)  se l’atto costitutivo lo consente possono dove autorizzazioni e pareri a determinate operazioni.

Trasferimento della partecipazione sociale:

Accomandatari = Restano le regole previste per la S.N.C. Se l’atto costitutivo non dispone ≠mente il trasferimento per atto tra vivi della loro quota può avvenire solo col consenso i tutti gli altri soci. E per la trasmissione per causa di morte occorre anche il consenso degli eredi.
Accomandanti = La loro quota è liberamente trasferibile per causa di morte per il trasferimento per atto fra vivi è necessario il consenso dei socie che rappresentano l maggioranza del capitale sociale.

Scioglimento della società = La società si scioglie oltre che per le cause previste per la S.N.C., quando rimangono solo i soci accomandatari o accomandanti, se nel termine di 6 mesi non si stato sostituito il socio mancante. Se mancano gli accomandatari, gli accomandati devono nominare un amministratore provvisorio, che può compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Società in accomandita irregolare = Quella società il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel registro delle imprese. Resta ferma la distinzione tra soci accomandatari e accomandanti.

Capitolo 13: La società per azioni

 

Società di capitali:
1.  Società per azioni
2.  Società in accomandita per azioni
3.  Società a responsabilità limitata

Società per azione = è una società di capitali nella quale:

  • per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio.
  • le quote di partecipazione de soci sono rappresentate da azioni.

Caratteri essenziali:

  • Personalità giuridica = è trattata per legge come soggetto di diritto distinto dalle persone dei soci e gode di piena autonomia patrimoniale.
  • Responsabilità limitata dei soci = tutti i soci non assumono alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali, devono solo eseguire i conferimenti promessi.
  • Organizzazione corporativa = basata sulla necessaria presenza di 3 organi distinti: l’assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale.
  • Azioni = le quote di partecipazione sono rappresentate da partecipazioni tipo omogenee e standardizzate. Le azioni sono infatti partecipazioni sociali di uguale valore nominale che conferiscono uguali diritti.

 

 

  • La costituzione

La costituzione della S.P.A. si articola in 2 fasi essenziali:

Ø 1° fase: Stipulazione dell’atto costitutivo = può avvenire secondo 2 procedimenti: a) stipulazione simultanea, b) stipulazione per pubblica sottoscrizione.
L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o pena di nullità della società e deve indicare:
1.  le generalità dei soci e degli eventuali promotori
2.  la denominazione, la sede della società e le sedi secondarie
3.  l’oggetto sociale
4.  l’ammontare del capitale sottoscritto e versato
5.  il valore nominale e il numero delle azioni e se sono nominative o al portatore
6.  il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura
7.  i criteri di ripartizione degli utili
8.  la partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai fondatori
9.  il numero di amministratori e i loro poteri;
10. il numero dei componenti del collegio sindacale;
11. la durata della società;
12. l’importo globale delle spese per la costituzione a carico della società
13.

Condizioni necessarie per la costituzione =

  • La S.P.A. deve costituirsi con un capitale non inferiore a 120.000 € (01/01/04), salvo casi in cui legge impone un capitale minimo più elevato (società bancarie e finanziarie).
  • È necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale.
  • È necessario che siano versati c/o una banca almeno i 25 % dei conferimenti in danaro.
  • Devono sussistere le autorizzazioni governative e altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione all’oggetto.

Ø 2° fase: L’iscrizione nel registro delle imprese = Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro 30 gg. c/o l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società, allegando all’atto i documenti che comprovano l’osservanza delle condizione richieste. Il notaio deve verificare l’esistenza di tali condizioni e richiedere l’iscrizione della società nel registro. Con l’iscrizione l società acquista personalità giuridica. Per le operazioni compiute prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito.

  • Patrimoni destinati

 

La nullità delle S.P.A. = Intervenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la S.P.A. può essere dichiarata nulla solo in 3 casi tassativamente elencati:
1.  Mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico.
2.  Illiceità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale.
3.  Mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione relativa alla denominazione della società, i conferimenti o l’ammontare del capitale sotto scritto o l’oggetto sociale.

Effetti = la dichiarazione di nullità della S.P.A. non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese. La nullità della società iscritta non può essere dichiarata quando la sua causa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell’atto costitutivo iscritta nel registro prima che sia intervenuta la sentenza di nullità.

  • I conferimenti

 

Conferimenti = sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società, dotano la società del capitale di rischio. Il valore in danaro del complesso dei conferimenti promessi dai soci costituisce il capitale sociale nominale della società.

La disciplina dei conferimenti serve a:

  • garantire che i conferimenti promessi dai soci vengono effettivamente acquisti dalla società.
  • Garantire che il valore assegnato dai soci al conferimento sia veritiero.

Conferimenti in danaro = Nella S.P.A. i conferimenti devono essere effettuati in danaro se nell’atto costitutivo non è stabilito ≠mente.

Versamento dei conferimenti: è disposto l’obbligo di versamento immediato c/o una banca di almeno 4/10 dei conferimenti in danaro. Costituita la società, gli amministratori sono liberi di chiedere in ogni momenti i versamenti ancora dovuti.

Trasferimento di azioni non liberate = l’obbligo di versamento dei decimi residui grava sia sul socio attuale sia sull’alienante, che ne risponde 3 anni dal trasferimento.

Mancato pagamento = il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. In luogo della normale azione giudiziaria per la condanna all’adempimento, la società può procedere alla vendita coattiva delle azioni del socio moroso o gli amministratori possono escludere il socio dalla società trattenendo i decimi già versati. Le azioni del socio escluso entrano a far parte del patrimonio della società.

Conferimenti ≠ dal danaro = Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Le azioni corrispondenti ai conferimenti dei beni in natura e dei crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. È ammissibile il conferimento di diritti di godimento. Resta conferibile ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica e di immediata messa a disposizione della società.

La valutazione = Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione di stima di un esperto designato dal presidente del tribunale. La stima deve attestare che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferimento. Entro 6 mesi gli amministratori e i sindaci devono verificare la stima e eventualmente procedere alla revisione. Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o crediti conferiti è inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui avvene il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il caitale sociale e annullare le azione scoperte.

Acquisti pericolosi; Pag. 186.

Le prestazione accessorie = L’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro determinandone anche contenuto, durata, modalità e compenso. Le azioni con prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso dei soci (tutti).

Capitolo 14: Le azioni

 

Azioni = sono quote di partecipazione dei soci nella S.P.A.; sono quote omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e rappresentate da documenti (titoli azionari) che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Nella S.P.A. i capitale sociale sottoscritto è diviso in un numero predeterminato di parti di identico ammontare, ciascuna delle quali costituisce un’azione e attribuisce identici diritti nella società. È la quota minima di partecipazione al capitale sociale ed è indivisibile.

Valore nominale = parte di capitale sociale rappresentata da ogni azione. Le azioni devono essere tutti di uguale valore nominale e tale valore resta invariato nel tempo.

Valore di emissione = le azioni non possono essere emesse per somma inferiore al loro valore nominale, possono essere invece messe per somma superiore.

Valore reale = si ottiene dividendo il patrimonio nello della società per il numero di azioni. Tale valore varia nel tempo.

Valore di borsa = è il valore di mercato delle azioni, il loro prezzo di scambio che varia quotidianamente.

 

I diritti dell’azionista = ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa e/o patrimoniale.
Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si parla di uguaglianza relativa (si creano categorie di azioni con diritti ≠) e oggettiva (uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di cui un azionista dispone, dovendo considerare il numero di azioni possedute).

Le categorie speciali di azioni = sono quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Possono essere create con l’atto costitutivo o con successiva modifica dello stesso.
NB: Se fa parte ≠ categorie di azioni, le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diriti di una di esse devono essere approvate anche dall’assemblea speciale della categoria interessata.

Azioni privilegiate = sono azioni che attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili (+ 2%) e/o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Essa è libera di articolare come preferisce il contenuto patrimoniale di tali azioni col solo divieto del patto leonino; divieto di emettere azioni a voto plurimo, tutte le società possono emettere azioni senza diritto di voto.

Azioni a voto limitato = sono azioni che attribuiscono il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Devono essere privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso di capitale. Non possono superare la metà del capitale sociale.

Azioni di risparmio = tutelano la posizione dei piccoli risparmiatori che, acquistando i titoli, perseguono principalmente l’intento di investire i propri risparmi. Esse sono prive del diritto di voto, privilegiate sia in sede di ripartizione degli utili che di rimborso di capitali. Possono essere emesse al portatore e possono essere emesse solo da società quotate in borsa.

Azioni a favore dei prestatori di lavoro (ART. 2349) = consente l’assegnazione straordinaria di utili ai dipendenti della società tali utili vengono imputati a capitale e, per ‘importo corrispondente la società emette speciali categorie di azioni che vengono assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. La società può anche limitare il diritto di opzione agli azionisti sulle azioni a pagamento di nuova emissione, per offrirle ai dipendenti.

Azioni e strumenti finanziari partecipativi; Pag. 196.

La circolazione delle azioni = I titoli azionari sono documenti che rappresentano le quote di partecipazione nella S.P.A. e ne consentono il trasferimento secondo le regole dei titoli di credito. Nelle società quotate azioni e obbligazioni non possono più essere rappresentati da titoli, il trasferimento materiale del documento è stato sostituito da un sistema basato su semplici registrazioni contabili.
Le azioni rientrano nella categoria dei titoli di credito causali e possono essere nominative o al portatore ma è stata introdotta la nominatività obbligatoria dei titoli azionari (escluse le azioni di risparmio e quelle emesse dalle).

Vincoli sulle azioni = possono essere costituite in usufrutto o in pegno.
Il diritto di voto compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario.
Il diritto di opzione spetta al socio che lo eserciterà tramite l’usufruttuario o il creditore pignoratizio versando loro le somme necessarie.
Il versamento dei decimi dovuti in caso di pegno spetta al socio, in caso di usufrutto, all’usufruttuario.

Limiti alla circolazione delle azioni = sono in via di principio liberamente trasferibili.
Limiti legali =
a)  le azioni non possono essere vendute prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese;
b)  le azioni liberate con conferimenti ≠ dal danaro non possono essere alienati prima del controllo della valutazione;
c)  le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del consiglio di amministrazione.

 

Limiti convenzionali = sono determinati da accordi intercorsi fra i soci. Possono risultare dall’atto costitutivo (limiti statutari) o da accordi estranei all’atto (patti parasociali).

  • Limiti statutari = le clausole hanno efficacia reale e vincolano tutti i soci. Le clausole principali sono:
  • 1.  Clausola di prelazione = impone al socio che vuole vendere le azioni, di offrirle preventivamente agli altri soci e di preferirli a terzi a parità di condizioni.
  • 2.  Clausole di gradimento = possono essere distinte in:
  • Clausole che richiedono il possesso di dati requisiti dall’acquirente
  • Clausole che subordinano il trasferimento di azioni al consenso di un organo sociale.
  • Patti parasociali = i limiti risultanti da tali patti vengono definiti sindacati di blocco ed hanno lo scopo di entrare l’ingresso in società di terzi non graditi. Vincolano solo le parti contraenti e possono prevedere anche il divieto di vendita.

 

 

Operazioni della società sulle proprie azioni = Sono regolate in 3 situazioni:
1.  Sottoscrizione = in nessun caso la società può sottoscrivere le proprie azioni una parziale deroga per l’esercizio del diritto di opzioni sulle azioni proprie. La violazione de tale divieto comporta che le azioni devono essere liberate dai soggetti che materialmente hanno violato il divieto.
2.  Acquisto di azioni proprie = L’operazione è consentita ma la società deve rispettare 4 condizioni:
a)  le somme impiegate nell’acquisto non possono eccedere l’ammontare degli utili e delle riserve disponibili;
b)  le azioni da acquistare devono essere liberate;
c)  l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea;
d)  il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere la 10° parte del capitale sociale.
3.  Altre operazioni = Alla società è vietato concedere prestiti o fornire garanzie di qualsiasi tipo a favore dei soci o terzi per l’acquisto di azioni proprie.

 

Le partecipazioni reciproche = Se 2 società si costituiscono o aumentano il capitale sociale sottoscrivendo l’una le azioni dell’altra, si avrà una moltiplicazione illusoria di ricchezza. Aumenta il capitale sociale ma non il capitale reale.
=> Sottoscrizione di azioni di società controllata è regolata con la stessa disciplina come l’acquisto delle azioni proprie.

  • L’acquisto reciproco di azioni è possibile senza limiti quando fra 2 società non intercorre controllo e nessuna delle 2 è quotata in borsa.
  • Se l’incrocio è tra controllante e controllate, l’acquisto da parte della controllata è considerato effettuato dalla controllante e deve rispettare le 5 condizioni dell’acquisto di azioni proprie.
  • Quando una o entrambe le società dell’incrocio abbiano azioni quotate in borsa, sono previsti limiti quantitativi:
  • 1.  Se entrambe le società sono quotate, l’incrocio non può superare il 2% del capitale con diritto di voto;
  • 2.  Se una sola è quotata essa può arrivare al 10 % della non quotata.

 

Se si superano tali percentuali massime, la società che ha superato il limite non può – esercitare il diritto di voto sulle azioni in più,- deve alienare l’eccedenza entro 1 anno,- in caso di mancata alienazione, la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione.

 

Fonte: http://studiando.altervista.org/UNIVERITY/2anno/COMMERCIALE%20i/Manuale%20di%20diritto%20commerciale%20di%20Campobasso%20riassunti.doc

Sito web da visitare: http://studiando.altervista.org

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