Famiglia di fatto definizione

Famiglia di fatto definizione

 

 

 

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Famiglia di fatto definizione

LA FAMIGLIA DI FATTO

Premessa

Deve premettersi che, almeno sino ad ora, la giurisprudenza anche costituzionale, con qualche limitato dissenso della dottrina, non ha mai configurato la famiglia di fatto come rapporto che genera obblighi tra le parti.
Alcune pronunce hanno dato rilevanza al fatto della convivenza ai fini della successione nel rapporto di locazione, in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di assegnazione della casa familiare, ma in realtà le stesse sono rivolte a tutelare il diritto alla abitazione ed in particolare alla tutela dei figli minori. Tutte le norme della attuale legislazione, infatti, nel dare rilievo alla convivenza, hanno esclusivamente  un rilevanza esterna, verso i terzi, nella direzione di assicurare ai conviventi, alcuni vantaggio riconosciuti alle persone coniugate, ma non giungono mai a determinare diritti ed obblighi tra le parti conviventi.
A fronte della crisi della famiglia di fatto, ovvero della dissoluzione della convivenza more uxorio, l’ordinamento consente tuttavia di rinvenire alcuni strumenti di tutela dei partners, o comunque di disciplina dei contrasti che tipicamente insorgono tra di loro, sia avendo riguardo alle rispettive posizioni sostanziali, sia avendo riguardo ai rapporti con i figli naturali nati dall’unione di fatto.
Si tenta dunque, di esaminare la concreta praticabilità dei tipici strumenti legali e giurisdizionali di regolazione della convivenza e soprattutto della crisi dell’unione, anche con riferimento, oltre che alla difesa di eventuali diritti, alla praticabilità di strumenti negoziali.
Lo strumento negoziale va considerato con grande prudenza in quanto le pattuizioni relative che subordinano l’efficacia di un contratto “di convivenza” al mantenimento o alla rottura del vincolo rischiano sempre l’illiceità per la possibile coartazione della libertà del soggetto e la nullità in relazione alla mera potestatività delle condizioni.

I contributi patrimoniali al menage. Limiti della tutela restitutoria

Vi è stato nel tempo un ampio dibattito dottrinale che è pervenuto alla conclusione di una sicura configurabilità di un dovere reciproco di assistenza materiale dei conviventi, nonché di reciproca contribuzione corrispondente sul piano morale e sociale a quello giuridico imposto ai coniugi dall’articolo 143 del codice civile. Ormai le prestazioni patrimoniali compiute nell’ambito della famiglia di fatto, assumono i caratteri della doverosità, sul piano morale e sociale, assumendo i caratteri dell’obbligazione naturale.
In giurisprudenza e dottrina, infatti, è fortemente consolidato, oltre che risalente nel tempo, l’orientamento secondo cui le attribuzioni patrimoniali intervenute tra conviventi more uxorio, nell’ambito dello svolgimento della vita a due, vanno qualificate alla stregua di adempimento di obbligazioni naturali, con conseguente impossibilità di ripetere quanto corrisposto (art. 2034 c.c.). E’ una qualificazione giuridica sostanzialmente pacifica e condivisa, con l’importante precisazione, però, che l’irripetibilità di quanto corrisposto sussiste se e nella misura in cui può parlarsi di proporzione tra l’entità dell’attribuzione patrimoniale e la situazione concreta in cui si svolge la convivenza more uxorio.
La Cassazione ha ripetutamente affermato che gli apporti economici dati nel corso della convivenza, per soddisfare le comuni esigenze di vita o quelle dell’altro partner, non sono ripetibili, dovendosi considerare alla stregua del soddisfacimento di obbligazioni naturali. Opera dunque la soluti retentio secondo la disciplina codicistica in materia, ma alla rigorosa condizione che la prestazione patrimoniale risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens.

Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente "more uxorio" configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del "solvens" (Fattispecie nella quale i giudici di merito, con accertamento di fatto ritenuto dalla cassazione incensurabile in sede di legittimità, hanno escluso il rapporto di proporzionalità tra l'opera edificatoria realizzata, a propria cura e spese, con l'arricchimento esclusivo di uno solo dei componenti la famiglia di fatto, e l'adempimento dei doveri morali e sociali da parte del convivente "more uxorio": Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3713 del 13/03/2003)

Di obbligazione naturale può parlarsi anche quando l’attribuzione economica viene effettuata in occasione della dissoluzione del rapporto, intravedendosi così una doverosità morale e sociale che si ricollega, in parallelo, alla doverosità giuridica del trattamento economico dovuto per legge quando venga meno il rapporto matrimoniale.
Nella dazione di una somma di denaro da parte dell’uomo alla donna in occasione della cessazione della loro relazione sentimentale, la suddetta somma non può essere chiesta in restituzione, dovendosi considerare di regola che nelle attribuzioni patrimoniali fatte dall’uomo alla donna, all’atto della cessazione della convivenza more uxorio, debba ravvisarsi l’adempimento di un’obbligazione naturale e non già una donazione.
Deve darsi conto peraltro dell’interessante tentativo di una recente dottrina, di reimpostare la problematica relativa alla giustificazione causale delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio. Sul presupposto che tali elargizioni economiche sono mirate a soddisfare i bisogni derivanti dalla vita in comune, esse dovrebbero venire considerate alla stregua di elementi costitutivi di una fattispecie lecita, che per la sua “ipotizzabilità richiede la reiterazione giorno dopo giorno di quei comportamenti che ne costituiscono il contenuto”. Poiché dette elargizioni danno vita, unitamente ad altri elementi, alla fattispecie famiglia di fatto, il supporto causale degli spostamenti patrimoniali andrebbe individuato non già nell’art. 2034 c.c., sebbene nella presenza stessa degli elementi costitutivi della famiglia di fatto.

Merita infine un cenno la questione relativa al contenzioso tra conviventi in ordine alle pretese patrimoniali fondate su rapporti bancari, quando il conto corrente sia cointestato. Ora, è noto come la Cassazione abbia affermato più volte che, nel caso di conto corrente bancario cointestato, il superamento della presunzione (legale juris tantum) di comunione del saldo attivo può fondarsi benissimo anche sulla prova indiziaria, ovviamente in presenza dei consueti requisiti di gravità, univocità e concordanza;

Una presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma cod. civ.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto provata l'esclusiva appartenenza al marito delle somme depositate su un conto corrente cointestato al medesimo e alla moglie sulla base dei seguenti fatti secondari: precedente intestazione al marito di un conto con depositi di importo superiore, brevissima durata del matrimonio, impossibilità di risparmi familiari apprezzabili) Sez. 1, Sentenza n. 1087 del 01/02/2000.

Una interessante decisione di merito, comunque, ha affermato che nell’ipotesi di cointestazione di un conto corrente bancario a due conviventi more uxorio, alla cessazione della convivenza le somme a credito nel conto devono considerarsi appartenenti in parti uguali a ciascuno dei conviventi; ciò quantunque nel caso di specie fosse emerso pacificamente che il denaro nel conto proveniva esclusivamente dal lavoro di pubblico dipendente dell’uomo. Siccome però la donna si era dedicata completamente alle mansioni di casalinga durante la convivenza, le somme in deposito dovevano considerarsi come destinate esclusivamente al nucleo familiare.  

 

La casa di abitazione.

La rottura della convivenza more uxorio può determinare l’insorgenza del conflitto avente ad oggetto la disponibilità della casa che era stata destinata alla vita familiare.
Gli strumenti legali e giudiziali di regolazione del conflitto vanno trattati distintamente, a seconda che vi siano o meno dei figli. In presenza di figli, sono rinvenibili dei criteri di soluzione alla luce della l. 8 febbraio 2006, n. 54. La disciplina ora dettata dall’art. 155 quater c.p.c. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) viene ad assumere portata generale, come tale estesa – oltre che alla separazione, al divorzio e alla nullità del matrimonio – anche al venir meno della convivenza di genitori non coniugati. Ad ogni modo già la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale, a proposito dell’assegnazione della casa familiare in caso di cessazione della famiglia di fatto, avevano fissato dei criteri interpretativi assai chiari, assicurando una solida tutela dei figli naturali anche in mancanza (allora) di una apposita disciplina normativa.
Quando non vi sia l’esigenza di tutela dei figli nati nella convivenza, il più ricorrente strumento di regolazione del conflitto è costituito dall’azione di reintegrazione del possesso.
La tutela possessoria soccorre tipicamente nelle ipotesi in cui, a causa della dissoluzione del rapporto di convivenza, uno dei partner impedisca all’altro di fare ritorno nella casa già destinata alla vita di coppia. Accade frequentemente, ad esempio, che i contrasti insorti tra i partners inducano uno dei due a cambiare la serratura di casa impedendo così all’altro di rientrarvi. Da un canto si registra un orientamento, piuttosto consolidato, nel senso che la fattispecie della semplice convivenza non basta ex se a fondare una posizione soggettiva di possesso a favore del soggetto che conviva con chi possiede il bene (perché tipicamente titolare di un diritto reale sul medesimo). Si è chiarito, infatti, che il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non dà vita, in capo a chi conviva col possessore del bene, un potere di fatto qualificabile come possesso autonomo o come una sorta di compossesso.

Il solo fatto della convivenza, anche se determinata da rapporti intimi, non pone di per sè in essere nelle persone che convivono con chi possiede il bene un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso autonomo sullo stesso bene o come una sorta di compossesso (nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso con il quale si pretendeva di rivendicare il possesso di alcuni oggetti sul presupposto che i beni che si trovavano nella casa di abitazione nella quale convivevano la ricorrente ed il proprietario appartengono pro quota alle persone ivi conviventi). Sez. 2, Sentenza n. 8047 del 14/06/2001.

Generalmente , comunque, la giurisprudenza di merito accorda l’azione di reintegrazione al partner estromesso, a condizione che il rapporto intercorso sia riconducibile al modello della famiglia di fatto.
Se dunque emerge che la convivenza presentava tutti quei requisiti che tradizionalmente la connotano come famiglia di fatto, il partner estromesso ha senz’altro il diritto di non vedersi escluso dall’abitazione; e tale facoltà, fondata sul rimedio della reintegrazione, postula che in capo al ricorrente sia riconoscibile una posizione soggettiva di detenzione autonoma.
La tutela possessoria, dunque, in questo genere di ipotesi postula che il convivente debba essere qualificato alla stregua di un detentore autonomo della casa destinata alla vita comune, sicché in applicazione delle norme sul possesso, va tutelato il diritto di non essere privato di detta posizione soggettiva con violenza o clandestinità.
Secondo la dottrina il fondamento giustificativo sostanziale del potere di fatto sulla casa andrebbe rinvenuto nell’adempimento di un’obbligazione naturale, ovvero in una concessione patrimoniale assimilabile alla liberalità d’uso.
E’ sempre più disatteso, infatti, l’indirizzo interpretativo secondo cui il partner andrebbe considerato alla stregua di un mero ospite; sicché può ritenersi pacificamente dominante la “lettura” della posizione soggettiva del convivente more uxorio in termini di detenzione qualificata a legittimarlo attivamente ex art. 1168 c.c.
La tutela possessoria, secondo molti, dovrebbe però cedere innanzi alla tutela restitutoria o petitoria attivata dal partner che vanti sulla casa un diritto reale ovvero personale di godimento, ad esempio perché proprietario, locatario o comodatario dell’immobile.
Parrebbe corretto ritenere che sia esperibile un’azione giudiziale ordinaria a contenuto restitutorio, in cui il giudice dovrebbe affermare il diritto sul bene a favore di chi disponga del titolo giuridico prevalente; e siccome dopo la dissoluzione della convivenza viene meno la ragione giustificativa sostanziale della detenzione, il convivente titolare del diritto potrà riaffermare il conseguente potere sull’immobile, mentre l’ex partner che intenda permanere nell’immobile, dovrebbe essere trattato alla stregua di un occupante sine titolo.
Ma se, come abbiamo visto a proposito della tutela possessoria, se il convivente deve essere qualificato alla stregua di un detentore autonomo della casa destinata alla vita comune, tale considerazione induce ad ulteriori riflessioni, in ordine alla esperibilità dell’azione di rivendicazione o di restituzione fondata su di un titolo reale o obbligatorio facente capo esclusivamente ad uno dei conviventi. Riflessioni che prendono maggiormente corpo, al pari di quelle sul titolo del possesso, alla luce della normativa, valida anche per le convivenze di fatto, di cui alla legge n. 54 del 2006, in tema di assegnazione della casa familiare.
Se in tema di “famiglia di fatto” il codice civile non prevede alcuna organica regolamentazione, è innegabile che “la famiglia di fatto” pur in una situazione di carenza normativa, abbia una sua rilevanza nell’ordinamento quale fenomeno concreto di rilevanza sociale.
Rilevanza che va individuata nei necessari riflessi delle norme che prevedono una completa e specifica protezione dei figli della coppia di fatto, del tutto recentemente equiparata a quella dei figli legittimi, in tema di affidamento, di contributi, e di assegnazione della “casa familiare” nella direzione prevista dall’articolo 30 della costituzione.
Con la legge n. 54 del 2006, tale protezione è stata introdotta nell’articolo 155 – quater che stabilisce come il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.(senza che sia specificato se si tratti di figli minori o di maggiore età) anche … ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Da ciò deriva la considerazione che è stata alla fine legislativamente attribuita rilevanza giuridica alla casa familiare in presenza di una convivenza “more uxorio”, quale luogo dove si svolge, per accordo tra le parti, una stabile comunanza di vita.
Di conseguenza a ciascuna delle parti deve essere attribuito un titolo alla permanenza, in modo del tutto analogo per i coniugi della famiglia legale. Titolo che prescinde da una posizione reale o obbligatoria in una posizione atipica, perché non prevista espressamente, ma immanente nel sistema poiché tale titolo di godimento è strumentale alla conservazione della comunità domestica.
Nell’ipotesi di famiglia legale tale titolo viene meno, nell’ambito della separazione, in caso di intollerabilità della convivenza, ma il venir meno dello stesso, richiede l’autorizzazione a vivere separati per provvedimento del giudice tenuto all’accertamento della ricorrenza di tale circostanza, con una pronuncia che equivale a stabilire chi dei due coniugi possa continuare a permanere nell’alloggio, indipendentemente dal titolo vantato da ciascuno.
Nella famiglia di fatto, non essendo previsto l’intervento del giudice, il diritto alla permanenza nella casa non può che essere determinato dallo stesso comportamento dei conviventi che vengano ad attuare “di fatto” la cessazione della loro comunanza di vita. Cessazione che comunque deve essere concreta, esteriore ed inequivocabile e deve necessariamente estrinsecarsi nell’abbandono della casa familiare da parte di uno od entrambi.
In sostanza non è azzardato ritenere che, nella permanenza di una coabitazione, nell’ipotesi in cui uno dei conviventi sia titolare esclusivo del diritto di proprietà o di altro diritto personale di godimento, tale posizione non possa prevalere su quella dell’altro, per il solo fatto esclusivo del venir meno dell’affectio, che può essere unilaterale, fittizia e pretestuosa, in mancanza di una manifestazione esteriore, decisiva ed irrevocabile, costituita dall’abbandono della casa familiare da parte di uno o di entrambi i componenti della coppia.

Il Tribunale di Roma si sta recentemente occupando del caso di una azione di rivendicazione proposta nella costanza di una convivenza “more uxorio” protrattasi per molti anni, a testimonianza di un progetto di vita comune consolidato, con la presenza di un figlio, anche se maggiorenne ma non autonomo. Tale situazione dovrebbe essere determinante nell’ambito di un interesse comune dei componenti al mantenimento della abitazione e della convivenza dei genitori in funzione della loro congiunta ed insopprimibile responsabilità alla cura, educazione e mantenimento della prole. Ma in ogni caso dovrebbe riconoscersi alla parte più debole (la donna) una posizione soggettiva che escluda la ricorrenza di una occupazione senza titolo, determinata esclusivamente da un atteggiamento interiore del partner che, venuta meno (a suo dire) l’affectio coniugalis, pretende di “cacciare di casa” la non più gradita convivente.
In conclusione, il tribunale adito per il rilascio dell’alloggio, con azione fondata sul titolo di proprietà o su quello di un diritto al godimento esclusivo, in mancanza della circostanza provata ed esteriore della cessazione della convivenza e della coabitazione, non può pronunciare uno “sfratto” a carico dell’altro convivente.

E’ ben noto che, in caso di decesso del conduttore convivente more uxorio, il partner ha diritto di succedere nel contratto di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, al pari degli altri successibili a causa di morte (Corte Cost. 7 aprile 1988); e ciò anche nel caso in cui il partner non fosse titolare esclusivo, ma contitolare con terzi del contratto di locazione. Tale fenomeno successorio si verifica anche qualora il partner si allontani dalla casa in ragione del contrasto che pone fine alla convivenza di fatto. Anche in tal caso vi è il diritto di succedere nel contratto, alla condizione però che il convivente il quale succede debba accudire i figli nati dall’unione, ovvero che tra i due si sia così convenuto (anche tacitamente). La Suprema Corte ha infatti spiegato che nell’ipotesi di allontanamento del conduttore dall’immobile locato, la convivente more uxorio, la quale rimanga nell’immobile stesso con la prole naturale nata dall’unione, ha diritto di succedere nel contratto anche quando la convivenza sia sorta nel corso della locazione . e a maggior ragione se sia sorta prima e senza che sia necessario che il locatore ne abbia avuto conoscenza. (Cass. 10 ottobre 1997)

A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n. 404 della Corte costituzionale - che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978 (cosiddetta sull'equo canone) nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo quando vi sia prole naturale - nell'ipotesi di allontanamento, per qualsiasi motivo (nella specie, per contrarre matrimonio con altra donna), del conduttore dall'immobile locato, la convivente more uxorio, che rimanga nell'immobile stesso con la prole naturale nata dalla loro unione, ha diritto di succedere nel contratto, ancorché la convivenza sia sorta nel corso della locazione e senza che il locatore ne abbia avuto conoscenza. Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 25/05/1989.

Diritti alla retribuzione o ad indennità

In esito alla dissoluzione della famiglia di fatto, può sorgere un’esigenza di tutela retributiva del partner il quale, durante la convivenza, abbia prestato la sua attività lavorativa o nell’ambito della attività domestica ovvero nell’ambito dell’impresa dell’altro, senza che fosse stato concluso un contratto di lavoro subordinato, ovvero di società.
E’ fortemente consolidato l’orientamento interpretativo il quale ricollega direttamente alle prestazioni lavorative rese nell’ambito della convivenza more uxorio una presunzione di gratuità difficilmente superabile, visto che in senso contrario devono provarsi gli estremi della subordinazione. La Cassazione ha ripetutamente affermato, infatti, che detta presunzione di gratuità – la quale si ricava tipicamente dalle concrete modalità di svolgimento del rapporto more uxorio, oltre che dalla qualità e condizione economico-sociale dei soggetti – può essere vinta solo dalla prova rigorosa e precisa, a carico di chi l’assume, dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed oneroso; ciò proprio perché tali prestazioni lavorative si devono ritenere espletate sulla base di un contesto relazionale di affezione e benevolenza, e non in vista di una retribuzione.

L'arricchimento senza causa non sussiste se lo squilibrio economico,a favore di una parte ed in pregiudizio dell'altra, sia voluto dagli interessati, cioè quando il trasferimento dell'utilità economica trovi giustificazione nel consenso della parte che assuma di essere danneggiata, la volontaria prestazione esclude l'ingiusto arricchimento, quali che siano per essere per ognuno degli interessati le conseguenze patrimoniali economiche, vantaggiose o svantaggiose, della libera e concorde determinazione della loro volontà. (nella specie, essendo stata respinta dal giudice del merito la pretesa della convivente more uxorio ad una retribuzione per attività lavorativa da lei effettuata a favore del convivente, in quanto rese non per obbligo ma affectionis causa, la Corte ha ritenuto altresì infondata la pretesa di indennizzo per indebito arricchimento, enunciando il principio di cui in massima).Cass.  Sez. L, Sentenza n. 1024 del 27/02/1978.
La presenza di una comunanza di vita e di interessi fra conviventi (cosiddetta famiglia di fatto), una volta accertata, rende operante - nei limiti che derivano dall'operatività dell'art. 230 bis cod. civ. - la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese da una parte in favore dell'altra, con la conseguenza che grava su colui che assume la riconducibilità di tali prestazioni allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato l'onere di vincere siffatta presunzione, dimostrando la loro estraneità allo stretto ambito familiare e l'attinenza allo esercizio di un'impresa. Sez. L, Sentenza n. 5803 del 14/06/1990.
La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi more uxorio - gratuità che in generale, pur essendo eccezionale rispetto al normale carattere oneroso del rapporto di lavoro può essere ricavata da specifici elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economico-sociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra di essi - può essere vinta solo dalla prova rigorosa, a carico di chi l'assume, dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed oneroso, prova che non può consistere ne' nella sola corresponsione di vitto ed alloggio o di ulteriori utilità dirette al soddisfacimento di altre esigenze di ordine materiale nell'ambito della normale solidarietà affettiva e materiale dei componenti della famiglia di fatto, ne' nella circostanza che le prestazioni lavorative, anziché svolgersi nello stretto ambito familiare, attengano all'Esercizio di una impresa, ove questa sia organizzata e gestita con criteri prevalentemente familiari, richiedendosi l'accertamento in concreto che vi sia un'equa ed effettiva partecipazione dei componenti alle risorse della famiglia di fatto.(Cass. 17 febbraio 1988 n. 1701)

uestione più rilevante attiene all’applicabilità o meno della disciplina posta dall’art. 230 bis c.c. e quindi, tra l’altro, al riconoscimento in seno alla famiglia di fatto del diritto di partecipazione previsto dal 1° comma nel suo contenuto patrimoniale composito, ovvero del potere di conseguire la liquidazione in denaro del diritto stesso, così come previsto dal 4° comma.
Una consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che non possa operare l’art. 230 bis c.c. nella famiglia di fatto, sul rilievo che la relativa disciplina è dettata esclusivamente per la famiglia legittima e che si tratta di norma a carattere eccezionale, come tale insuscettibile di estensioni applicative al di là di quanto espressamente e testualmente sancito.
La Suprema Corte ha spiegato, al riguardo, che la norma sull’impresa familiare ha carattere eccezionale, in quanto si pone come eccezione rispetto alle norme generali in tema di prestazioni lavorative ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica. Perciò ha anche ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 230 bis c.c., nella parte in cui esclude dall’ambito dei soggetti tutelati il convivente more uxorio, posto che elemento saliente dell’impresa familiare è la famiglia legittima, individuata nei più stretti congiunti. Ha aggiunto, ancora, che un’equiparazione fra coniuge e convivente si pone in contrasto con la circostanza che il matrimonio determina a carico dei coniugi conseguenze perenni ed ineludibili (quale il dovere di mantenimento o di alimenti al coniuge, che persiste anche dopo il divorzio), mentre la convivenza è una situazione di fatto caratterizzata dalla precarietà e dalla revocabilità unilaterale “ad nutum

Presupposto per l'applicabilità della disciplina in materia di impresa familiare è l'esistenza di una famiglia legittima e, pertanto, l'art. 230 - bis Cod. Civ. non è applicabile nel caso di mera convivenza, ovvero alla famiglia cosiddetta 'di fatto', trattandosi di norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione analogica Sez. 2, Sentenza n. 22405 del 29/11/2004.

In dottrina, per contro, diversi autori propugnano l’applicazione analogica dell’art. 230 bis c.c. ed evidenziano comunque una forte esigenza di tutela retributiva, da soddisfarsi, ad esempio, anche attraverso l’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.). Circa le condizioni di operatività dell’analogia, si è valorizzata la ragione giustificatrice della norma, tesa a rimuovere le situazioni di abuso e sfruttamento che per lungo tempo hanno caratterizzato la prestazione lavorativa nell’ambito della comunità familiare.
Poiché queste stesse situazioni si possono determinare anche tra conviventi non sposati, alla luce dell’attuale rilevanza storica e statistica delle unioni di fatto, e tenendo conto della finalità protettiva perseguita dall’art. 230 bis c.c., si è sostenuto la correttezza dell’estensione analogica. Si è evidenziato che sulla scorta dell’art. 230 bis c.c. non è più giustificabile che ragioni di amore, affetto e solidarietà facciano da schermo allo sfruttamento del lavoro e che la collaborazione del convivente può essere rilevante in quanto abbia concorso alla produzione del reddito impiegato per l’acquisto dei beni, sicché quando non ricorrano gli estremi della società di fatto, va concessa al partner l’azione di arricchimento senza causa, nei limiti di quanto la sua collaborazione abbia incrementato il patrimonio dell’altro.
Un’apertura della Cassazione nel senso della possibilità di ricorrere alla tutela ex art. 230 bis c.c. per le prestazioni lavorative rese nell’impresa gestita dal partner, si rinviene da ultimo nella sentenza 15 marzo 2006, n. 5632. La Corte, prendendo le mosse da un giudizio di merito che aveva riconosciuto alla convivente more uxorio il diritto a percepire retribuzioni da lavoro dipendente per il lavoro domestico, dopo avere ribadito, in riforma della decisione oggetto del ricorso, come l’attività lavorativa svolta nell’ambito della convivenza more uxorio non sia di norma riconducibile ad un rapporto di subordinazione onerosa, ha affermato che è comunque “possibile inquadrare il rapporto stesso nell’ipotesi della comunione tacita  familiare come delineata dall’art. 230 bis cc” “principio che può estendersi anche alla vera e propria impresa familiare” atteso che la famiglia di fatto costituisce una formazione sociale atipica a rilevanza costituzionale ex art. 2 Cost
Ha richiamato poi la stessa Corte la decisione n. 20157 del 2005 che aveva in precedenza affermato che il carattere residuale dell'impresa familiare, quale risultante dall'incipit della disposizione che l'ha introdotta in occasione della riforma del diritto di famiglia (Salvo che non sia configuratole un diverso rapporto ...), mira proprio a coprire tutte quelle situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, che non rientrino nell'archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, con l'effetto di confinare in un'area ben più limitata quella del lavoro familiare gratuito. Di conseguenza, ove un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare, il giudice di merito dovrà valutare le risultanze di causa per distinguere tra la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, escludendo comunque la causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva, contraddittoriamente, escluso il lavoro subordinato e individuato una causa gratuita dell'attività di collaborazione all'impresa a fronte di un corrispettivo periodico per l'attività di servizio ai tavoli svolta dalla nuora).
Ha comunque ritenuto la Corte (con la più recente sentenza citata del 2006 n. 5632) che è necessario comunque che un'attività lavorativa sia stata svolta nell'ambito dell'impresa ed un corrispettivo sia stato erogato dal titolare. In tal caso occorrerà distinguere la fattispecie del lavoro subordinato e quella della compartecipazione all'impresa familiare, senza che possa più avere ingresso alcuna causa gratuita della prestazione lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. Principio questo che può essere esteso anche alla famiglia di fatto consistente in una convivenza more uxorio ove la prestazione lavorativa sia resa nel contesto di un'impresa familiare.

Donazioni e convivenza

In merito alle le pretese restitutorie aventi ad oggetto i doni fatti durante la convivenza, va osservato anzitutto che le liberalità che normalmente si compiono in seno alla famiglia di fatto non vengono certo poste in essere con le forme solenni richieste per la donazione. Si tratta allora di vedere se ed in quali termini possa legittimante pretendersi la restituzione di quanto donato, allorché venga meno il vincolo di fatto.
Il problema non si pone quando ricorra una fattispecie di donazione di modico valore (c.d. donazione manuale: art. 783 c.c.), poiché la forma solenne non è richiesta, e basta l’atto materiale della consegna a perfezionarla; con la precisazione che la modicità del valore va valutata anche in relazione alle condizioni economiche del donante, poiché essa non deve incidere in maniera apprezzabile sul suo patrimonio.

I doni tra fidanzati non sono equiparabili ne' alle liberalità in occasione di servizi, ne' alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, ne' alle liberalità d'uso, ma costituiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti di sostanza e di forma previsti dal codice. Peraltro, la modicità del donativo, da apprezzare oggettivamente in relazione alla capacità economica del donante, fa sì che il trasferimento si perfezioni legittimamente, tra soggetti capaci, in base alla mera "traditio". Sentenza n. 1260 del 08/02/1994.

Il problema sorge quando vi sia un’attribuzione patrimoniale gratuita di una certa rilevanza economica posta in essere in modo informale; esclusa la ricorrenza del modico valore, essendo altresì esclusa una giustificazione ai sensi dell’art. 2034 c.c., sul rilievo del carattere marcatamente liberale dell’elargizione che non appaia giustificata da presunti doveri morali e sociali di carattere retributivo.
Tenuto conto della mancanza di forma solenne, si tratta in sostanza di verificare se possa parlarsi di una liberalità d’uso che consente, ai sensi dell’art. 770, 2° comma c.c. di fuoruscire dall’ambito delle donazioni, con esclusione della relativa disciplina, anche con riguardo alla forma.
La Cassazione del 24 novembre 1998, n. 11894 ha affermato il principio secondo cui può parlarsi di liberalità d’uso solo quando vi è adeguamento ad un costume vigente nell’ambiente sociale di appartenenza, in modo tale che detto costume determini anche la misura dell’elargizione in funzione della diversa posizione sociale delle parti, delle diverse occasioni ed in proporzione delle loro condizioni economiche, nel senso che comunque la donazione non debba comportare un depauperamento apprezzabile nel patrimonio di che la compie. Nella fattispecie, che tante critiche ha sollevato, si trattava di una convivenza more uxorio durata per più di sette anni; e che, in esito alla dissoluzione del rapporto, il convivente avesse preteso l’accertamento della proprietà, con conseguente restituzione, dei gioielli e preziosi (£ 500.000.000 negli anni ’80) contenuti in una cassetta di sicurezza intestata alla partner che sosteneva, che si trattava di regali ricevuti nel corso della convivenza. Orbene, la Cassazione, escluso ovviamente che si fosse trattato di donazioni c.d. manuali, ha escluso gli estremi della liberalità d’uso, in tal modo confermando la sentenza di secondo grado che aveva accolto la domanda restitutoria, con riferimento alla mancanza della forma solenne.
I rilievi critici si sono incentrati, tra l’altro, sulla affermata correlazione tra liberalità d’uso e valore dell’oggetto donato, rimarcandosi peraltro come la Corte si fosse posta in forte controtendenza rispetto all’orientamento dottrinale che ritiene compatibile il rilevante valore del bene donato con la liberalità d’uso.
Sempre secondo la dottrina il contenuto concreto dell’uso andrebbe cioè rinvenuto nelle specifiche e concrete modalità di attuazione della convivenza. Se quindi gli usi non vengono necessariamente associati alla specificità dell’occasione in cui viene posta in essere l’attribuzione liberale, ma vengono invece ricollegati alla tipologia della relazione, con riguardo, ad esempio, a durata, stabilità ed intensità del rapporto more uxorio, diverse attribuzioni patrimoniali anche rilevanti non sarebbero più ripetibili.

 

 

Famiglia di fatto e figli naturali

Per quanto attiene ai rapporti tra i componenti una famiglia di fatto e i loro figli naturali, nati al di fuori del matrimonio legale, i maggiori problemi sorti in seguito alla applicazione della nuova normativa, sono principalmente di ordine processuale.
Ai sensi dell’art. 4, 2° comma, l. 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), le disposizioni della legge sull’affidamento dei figli si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
La disposizione quindi, attribuisce alla normativa di cui alla riforma sull’affidamento, una valenza di carattere generale che prescinde dalle singole situazioni, di separazione, di divorzio ovvero tra genitori naturali, in tutte quelle situazione in cui vi sono dei genitori che non sono più uniti da un vincolo di convivenza in presenza di figli.
La normativa quindi sarà applicabile ai giudizi di separazione e di divorzio sia nell’ambito dei provvedimenti provvisori del presidente o del giudice istruttore che nelle sentenze finali; in tutti i casi di affidamento dei minori; in tutti i procedimenti di modifica o di revisione delle condizioni di affidamento; nella assegnazione o nella revoca dell’assegnazione della casa familiare; nella determinazione dei criteri per l’attribuzione di un contributo per il mantenimento della prole, nella determinazione e nella destinazione degli assegni per il mantenimento dei figli maggiorenni. L’estensione della normativa ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, consente di ritenere che sia stato fornito uno strumento, che prima non era previsto, per l’assegnazione della abitazione anche in regime di cessazione della convivenza, in presenza di figli.
Per quanto attiene ai figli naturali di genitori che hanno cessato la convivenza, è subito apparso che la tradizionale distinzione, tra provvedimenti di affidamento ad uno o ad entrambi i genitori naturali, già ritenuti di competenza del tribunale dei minori, e quelli relativi agli assegni “perequativi” per il mantenimento dei figli, ritenuti invece di competenza del tribunale ordinario, dovesse essere posta in discussione e quindi rivista.
Nel momento in cui tali rapporti (affidamento e contributo) sono espressamente regolati dall’articolo 155 e seguenti del codice civile, nella versione riformulata è sembrato a taluno che il tribunale ordinario fosse competente a decidere sia sull’affidamento, sia sulle connesse questioni economiche, ferma restando la funzione regolatrice del tribunale dei minori solamente in ordine alla potestà genitoriale.
Tale soluzione si fonda sul dato contenuto nell’articolo 38 delle disp. di att. cl. c.c. che non contiene la riserva al tribunale dei minori nella applicazione degli articolo 155 e seguenti del codice civile, eliminando ogni possibile (e verificatosi) contrasto di competenze tra i due tribunali, nell’ambito di una distinzione di attribuzioni ben precisa.
La Cassazione, tuttavia con una ordinanza (in parte criticata) del 3 aprile 2007, n. 8362 affrontando per la prima volta la questione relativa all’impatto prodotto dalla novella del 2006 sulla tradizionale regola di riparto di competenza, in tema di cognizione dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e di emanazione dei provvedimenti a carattere economico relativi al loro mantenimento  nel risolvere un conflitto di competenza sollevato dal Tribunale ordinario di Milano, ha riaffermato la competenza del Tribunale per i Minorenni, in ordine all’affidamento dei figli naturali, chiarendo tuttavia che il Tribunale medesimo lo è anche – contestualmente – a provvedere sul contributo al mantenimento di essi per effetto di una regola di inscindibilità della valutazione relativa all’affidamento da quella concernente i profili patrimoniali dell’affidamento in una cognizione globale, nell’interesse del figlio; estesa alla misura e al modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione, che quindi investe i profili patrimoniali dell’affidamento.
In merito alla questione si è sviluppato un ulteriore contrasto, non ancora risolto, tra le “corti di merito” sviluppatasi sull’interpretazione della decisione della Corte Suprema. Si è pertanto concluso da parte di alcuni Tribunali che la determinazione del contributo di mantenimento dei figli da parte dei genitori spetta al giudice ordinario, avendo la legge previsto che egli debba fissare la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Altri giudici (e il Tribunale di Roma) hanno sostenuto che il Tribunale per i Minorenni fosse competente, per ogni questione, anche se non proposta in modo contestuale, per la rilevante considerazione che il contributo va commisurato tenendo conto delle modalità con cui si è stabilito l’affidamento.
Secondo tale diversa opinione, si ritiene che la contestualità, richiamata dalla Cassazione, delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del c.c., debba riferirsi non alla domanda eventualmente proposta in modo contestuale a quella relativa alla potestà, ma all’inevitabile considerazione complessiva degli istituti, quale risultano inscindibilmente legati e interdipendenti a seguito delle innovazioni apportate dalla legge di riforma. Con la conseguenza che la competenza del tribunale dei minorenni andrebbe affermata con riferimento ad ogni richiesta di attribuzione, di adeguamento, di ripartizione degli oneri ordinari o straordinari, ivi compresa l’eventuale assegnazione della casa “familiare”, a prescindere dalla occasionale circostanza che le relative azioni siano contestuali o singolarmente proposte. Ciò perché le misure patrimoniali impongono sempre la valutazione della valenza economica dell’affidamento, con riferimento ai tempi di permanenza “in concreto” presso ciascun genitore, ed ai reali compiti domestici e di cura a carico uno di essi; valutazione che è specifico e funzionale compito  del tribunale specializzato, che può sempre, su richiesta del P.M. o d’ufficio o su istanza di una delle parti, modificare o rivalutare gli elementi che vengono a comporre il quadro complessivo dei rapporti tra e con i genitori.

Risarcimento danni

Di risarcimento del danno nei rapporti tra conviventi, in esito alla rottura del rapporto, non sembra possa parlarsi per il solo fatto in sé che il convivente decida, anche all’improvviso e senza giustificazioni morali congruenti col tipo di relazione intrapresa, di troncare la relazione medesima.
E’ sostanzialmente pacifico, in sede interpretativa, che la libertà e spontaneità le quali connotano segnatamente l’unione di fatto, ostano al riconoscimento di una lesione giuridicamente apprezzabile, qualora venga meno il rapporto per iniziativa di un partner, anche se tale da provocare nell’altro sofferenza e dolore oltre che, in ipotesi, una situazione di sopravvenuto disagio economico.
E’ quasi superfluo osservare peraltro, che mentre la caducazione del vincolo coniugale postula comunque un vaglio giurisdizionale, la rottura del menage more uxorio rientra in via esclusiva nella libera determinazione dei conviventi. Anche se di fatto, soprattutto quando il menage si sia protratto per un certo tempo, così ingenerando l’affidamento circa una condizione di stabilità personale e sentimentale, possono aversi conseguenze pregiudizievoli sia sul piano personale (danno morale o financo psichico), sia patrimoniale (magari perché la dedizione alla vita familiare ha distratto da altre occupazioni retributive) non pare che vi sia spazio, sul piano interpretativo, per la concessione della tutela risarcitoria, salvo che proprio le modalità con cui cessa la convivenza, e non la cessazione in se considerata, possono comportare una lesione di beni personali – quali ad esempio la salute o l’onorabilità – tale da giustificare una tutela risarcitoria a livello aquiliano).
La non risarcibilità del danno da cessazione volontaria della convivenza more uxorio è stato affermata anche dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che una relazione amorosa, sia pure prolungata, la quale sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre fra le parti diritti di alcun genere né comporta, in caso in interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista rilevanza nel mondo del diritto, restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali o sociali.

Una relazione amorosa, sia pure prolungata, che sia stata intessuta senza promessa di matrimonio, non è idonea a produrre fra le parti diritti di alcun genere ne' comporta, in caso di interruzione, una qualsiasi giuridica responsabilità, in quanto essa sorge, si svolge e cessa con i connotati di una permanente ed illimitata libertà reciproca ed è soltanto questa che, come estrinsecazione della persona, acquista Rilevanza nel mondo del diritto, restando ogni altra implicazione affidata al campo dei doveri morali o sociali. (Cass. 29 novembre 1986, n. 7064).

Si è comunque riconosciuto in modo unanime la legittimità delle attribuzioni patrimoniali aventi scopo risarcitorio al termine della convivenza, oscillando tra l’obbligazione naturale e la donazione remuneratoria, la cui distinzione è assai labile sul piano dogmatico, tanto che le due figure sono ritenuto sovrapponibili.

Convivenza e autonomia privata

Da quanto sopra detto, appare evidente che, nell’ambito della famiglia di fatto, sia assai limitato l’ambito in cui i due conviventi possono definire tra di loro rapporto di carattere obbligatorio, con rilevanza interna.
I cosiddetti patti di convivenza,  infatti, attendono ancora una regolamentazione giuridica, che, da più parti auspicata al fine di eliminare le più rilevanti ingiustizie morali, soprattutto in relazione alla cessazione della unione di fatto, sono ancora da venire e costituiscono tutt’ora un vivace argomento di aspro dibattito, nella difficile direzione di contemperare tali esigenze con una netta distinzione con la famiglia fondata sul matrimonio.

Un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e ciò tanto più se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione. ..C. Cost. 237 del 1986.

Abbiamo visto e detto che ogni volta la convivenza tra due persone assume rilevanza giuridica, lo è solamente nei riflessi esterni, anche se alla stessa si attribuisce unanimemente il valore di una formazione sociale idoneo a favorire lo sviluppo della personalità umana, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione.
Così in tema di consultori familiari a cui possono accedere le coppie, di ordinamento penitenziario che consente le visite dei conviventi, di trapianti di organi, di misure contro le violenze familiari, di nomina di amministratore di sostegno, di interdizione e inabilitazione, di procreazione medicalmente assistita eccetera.
Il maggior ostacolo che si frappone alla validità di convenzioni tra conviventi, consiste nell’impossibilità di trasformare l’obbligazione naturale in obbligazione civile, anche in presenza di un tentativo della dottrina (completamente ignorato dalla giurisprudenza) di superare tale tradizionale impostazione, attraverso la dimostrazione che il contratto può avere una causa autonoma, riconducibile allo schema del contratto a prestazioni corrispettive (mantenimento – lavoro domestico).
La giurisprudenza, infatti ha sempre affermato che il dovere morale non può costituire valida causa giuridica di una obbligazione civile, perché altrimenti si attribuirebbe alla obbligazione naturale un effetto vietato dalla legge che attribuisce a siffatto dovere il solo effetto della irripetibilità.

In tema di obbligazione naturale, poiché il secondo comma dell'art. 2034 cod. civ. sancisce che i doveri del tipo considerato non producono altri effetti all'infuori dell'irripetibilità prevista nel comma precedente, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, ne' può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione. (Sez. 3, Sentenza n. 7064 del 29/11/1986).

Tra i contratti di convivenza, poi, sicuramente non possono rientrare validamente, quelli con i quali ci si impegna a convivere o comunque volti a disciplinare profili di carattere personale. Il richiamo all’ordine pubblico ed alla nullità della causa, non meritevole di tutela, sarebbe inevitabile anche se si tentasse di instaurare tali vincoli indirettamente, ad esempio mediante la previsione di una penale. Si discute, invece, della validità delle clausole cosiddette “premiali”, che comunque anch’esse si risolvono in un condizionamento del potere di autodeterminazione rispetto alle scelte individuali ed imporrebbero una declaratoria di nullità.
I contratti di convivenza assumono particolare rilievo nell’ipotesi della rottura dell’unione, con le previsione di corresponsione di somme, ma anche in tale evenienza sarebbe difficile evitare la configurabilità di nullità di tali patti, sia in relazione alla impossibilità di promesse di adempimento di obblighi di natura morale, sia anche in relazione alla possibile ipotizzabilità di una condizione meramente potestativa o illecita (articoli 1354 e 1355 del c.c.).
In assenza di figli l’autonomia privata appare poi l’unico strumento idoneo a regolamentare il diritto di abitazione del convivente non proprietario o comproprietario. E’ certamente lecita la costituzione di un diritto reale di abitazione ovvero un comodato. Discutibile, ma secondo noi vietata è l’apposizione di una condizione sospensiva alla rottura della convivenza.
A questo proposito l’unico precedente giurisprudenziale è costituito dalla sentenza n. 6381 del 1993, secondo cui la convivenza "more uxorio" tra persone in stato libero non costituisce causa di illiceità e, quindi, di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali (nella specie, comodato) collegato a detta relazione, in quanto tale convivenza, ancorché non disciplinata dalla legge, non contrasta ne' con norme imperative, non esistendo norme di tale natura che la vietino, ne' con l'ordine pubblico, che comprende i principi fondamentali informatori dell' ordinamento giuridico, ne' con il buon costume, inteso, a norma delle disposizioni del codice civile (vedi artt. 1343, 1354), come il complesso dei principi etici costituenti la morale sociale di un determinato momento storico.
Di fronte alla domanda dell’ex convivente proprietario che reclamava la restituzione dell’alloggio concesso in comodato, la convenuta resisteva alla domanda deducendo di detenere legittimamente l'appartamento dell'attore in forza di scrittura privata 22 gennaio 1980 con la quale, in corrispettivo di servizi e prestazioni già forniti e fornendo, il suo convivente le aveva concesso l'alloggio in comodato vita natural durante salvo che essa di sua iniziativa avesse posto fine alla convivenza. Aggiungeva che tale evento non si era verificato perché la convivenza era cessata per fatto e colpa esclusiva dell'attore il quale era andato a convivere altrove con un'altra donna.
Secondo la Corte era infondata l'affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui il contratto per cui è causa sarebbe contrario all'ordine pubblico sotto il profilo che la convivenza era stata qui posta in essere "senza alcun riconoscimento formale e al di fuori della partecipazione degli organi statali". Infatti, tali caratteri sono propri della convivenza come sopra esaminata e giudicata non illecita. Del pari infondata la tesi del ricorrente secondo cui il contratto in esame sarebbe per lui "penalizzante" nel caso di una sua decisione di porre termine alla convivenza. Infatti, tale asserita penalizzazione non è configurabile nel caso in esame perché il contratto stipulato inter partes non prevede a carico di lui alcuna clausola penale ne' alcun'altra conseguenza negativa.
La Corte, dopo tali considerazioni,concludeva che “ in tale ipotesi ogni altra questione, riguardante peraltro non il ricorrente ma la controparte, è, prima di ogni altra considerazione, inammissibile perché nuova. Pertanto, il ricorso va rigettato.
La decisione, rimasta isolata, è stata citata dalla dottrina come un precedente giurisprudenziale  che ammetteva il conferimento di un diritto di godimento sotto condizione della permanenza della convivenza. In realtà qualcuno ha osservato, giustamente, che la decisione della Corte era stata condizionata dalla specificità dei motivi di ricorso, senza che si fosse potuto esaminare la più rilevante questione relativa al condizionamento posto al contratto di comodato.
Sempre sul piano dottrinale, ma senza pronunce giurisprudenziali, si ammette che i conviventi possano disciplinare il loro menage “familiare”, anche con reciproche obbligazioni, ma resta comunque il dubbio sulla forma che tali convenzioni debbono assumere per avere rilevanza. Secondo alcuni tale contratto – atipico – avrebbe una sua causa meritevole di tutela ex articolo 1322 del codice civile, anche per la considerazione della rilevanza sociale che ha assunto attualmente la convivenza more uxorio.
Ancora si ipotizza una disciplina convenzionale del regime degli acquisti in costanza della convivenza sulla falsariga delle norma sulla comunione legale, con la previsione di un impegno a trasferire di natura puramente obbligatoria. La prova del patto dovrebbe essere data per iscritto se riferita ai beni immobili, per i mobili acquistati un comune (per l’arredamento della casa), è sufficiente la dimostrazione desumibile dal comportamento delle parti.

 

Fonte: http://www.giur.uniroma3.it/materiale/forense/forense/materiale/civileII/novembre/La%20famiglia%20di%20fatto.doc

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