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Significato dei termini utilizzati nei libri
Deposito legale [deposito, dal lat. Deposĭtum, part. Pass. Neutro sostantivato di deponĕre, «deporre», legale, dal lat. Legalis, der. Di lex legis, «legge»]. Norma di legge per la quale in italia, e in molte altre nazioni europee ed extraeuropee, gli editori o i tipografi hanno l’obbligo di consegnare una copia delle loro pubblicazioni (esemplare d’obbligo) a una o più biblioteche della nazione dove è stato pubblicato il libro. La prima nazione ad avere emanato una legge sul deposito obbligatorio, è stata la francia, con l’ordonnance de montpellier, del 28 dicembre 1537, emessa da françoise i, legge più volte modificata nel corso dei secoli, per adattarla al mutamento e all’evoluzione del mercato editoriale. In italia il deposito legale dei prodotti editoriali destinati all’uso pubblico è stato regolato in ultimo dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, E dal regolamento approvato con d.P.R. 3 Maggio 2006, n. 252. Queste leggi impongono all’editore, entro 60 giorni dalla prima distribuzione al pubblico, di consegnare una copia della pubblicazione alla biblioteca nazionale di firenze, una alla biblioteca nazionale di roma, una copia alla biblioteca identificata come archivio regionale della produzione editoriale, ai sensi del d.M. 28 Dicembre 2007, e una copia alla biblioteca della provincia dove ha sede l’editore. Con la riforma del deposito legale del 2004, in italia è stato disposto anche il deposito per le opere elettroniche, informatiche, manifesti, ecc, in precedenza escluse.(V. Anche esemplare d’obbligo). Bibliografia: pastena 2013a, vitiello 1994.
Fonte: http://www.cricd.it/pages.php?idpagina=13&idContenuto=6151
Sito web da visitare: http://www.cricd.it/
Autore del testo: Carlo Pastena C.R.I.C.D.
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