I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Premessa
In senso giuridico la Costituzione è il documento che racchiude le leggi che regolano i fondamenti di una organizzazione sociale e politica.
Letteralmente Costituzione significa: “qualcosa di stabilito”. Insomma le regole del gioco che abbiamo concordato di giocare e dunque che vanno:
conosciute
rispettate
e fatte rispettare
a meno di non “cambiare” gioco. Ma anche per questa ultima opzione bisogna stabilire, avere delle regole…altrimenti si va al conflitto.
La Costituzione viene definita “idea moderna”: infatti le leggi scritte si rivolgono prima agli individui, ai soggetti, ai “sudditi” di coloro (re, imperatori o/e genericamente “capi”) che esercitano l’autorità nella società).
Le leggi sono l’espressione dunque della autorità, stabiliscono gli obblighi dei soggetti e fissano le sanzioni (pene) per coloro che le trasgrediscono .
Attenzione:il termine “soggetto” si presta a interpretazioni diverse e cioè mentre ne riconosce l’ esistenza giuridica, contemporaneamente ne definisce anche la subordinazione all’autorità sociale.
Le Costituzioni sono invece “moderne” perché ( e se) sono scritte per fissare i LIMITI al potere di chi comanda e per definire le condizioni e i modi con cui l’autorità deve essere esercitata (se si violano queste condizioni e questi modi l’autorità opera incostituzionalmente, cioè fuori o contro la Costituzione).
Le Costituzioni fissano anche i DIRITTI dei soggetti nei confronti dell’autorità che non può, LEGALMENTE, violarli.
La Germania nazista non ebbe una Costituzione, non l’aveva la Spagna franchista. Non l’aveva l’Italia fascista che mantenne in vita l’ antico statuto di Carlo Alberto.
Le avevano gli stati a regime comunista che però, se non rinnegavano ufficialmente l’idea dei diritti costituzionali, nella pratica non li sviluppavano certo.
Dunque le Costituzioni che nascono per limitare il potere e garantire i diritti, rappresentano , in realtà, un PATTO tra chi detiene il potere (ovvero si impegna a rispettare i diritti) e i TITOLARI di quei diritti che dal canto loro riconoscono l’autorità in quanto e se si impegna a rispettare il patto suddetto.
Dal questo punto di vista gli antecedenti sono:
Tutti gli Stati europei hanno tradizioni costituzionali
o francesi
o britanniche (questo vale per le monarchie sopravvissute che poi sono monarchie costituzionali.
La stagione del “costituzionalismo”
Dopo la prima guerra mondiale (crollo dell’ impero austro-ungarico e ottomano) inizia la stagione del costituzionalismo.
La più nota è quella tedesca di Weimar (6 febbraio 1919) ma rilevanti sono anche quelle di Austria, Cecoslovacchia, Spagna.
In Austria si introduce per la prima volta (per merito del giuista Hans Kelsen) una Corte Costituzionale incaricata di vigilare sul rispetto della Costituzione da parte degli organi legislativi.
Nascono però, in quel dopoguerra,anche il regime comunista in Unione Sovietica e i regimi autoritari in Italia, Germania, Spagna con esplicito rifiuto dei principi del costituzionalismo.
Dopo la II Guerra mondiale si redigono nuove Costituzioni in:
Francia nel 1946
Italia nel 1948
Repubblica Fedederale di Germania nel 1949
Portogallo nel 1976
Spagna nel 1978
Grecia nel 1952
Turchia nel 1961
Dopo la dissoluzione dell’ Unione Sovietica del 1989 si rinnovano la Costituzione di Russia e degli altri paesi della zona di cosiddetta influenza sovietica.
Tutte le Costituzioni post II Guerra mondiale prevedono Corti o Tribunali costituzionali per controllare la costituzionalità delle leggi e talora di decidere sui ricorsi dei cittadini.
Le Costituzioni prevedono – di solito – anche il modo in cui possono essere modificate. E questo per il condiviso, aureo, principio che nessuna generazione può pretendere di vincolare alla propria Costituzione le generazioni successive.
La prima Costituzione: quella Statunitense
Era composta da soli 7 articoli (Prima , nel 1776 c’era stata la Dichiarazione di Indipendenza).
Nel 1788 fu aggiunta la Carta dei valori e la Costituzione entrò in vigore.
Il primo Congresso (New York 1789) deliberò i primi dieci emendamenti che ratificati entrarono in vigore nel 1791.
Essi riguardano:
Dopo di allora la Costituzione Usa è stata più volte emendata, secondo la procedura prevista dall’art. 5.
Una curiosità da notare è che dei primi 10 mila emendamenti proposti ne sono stati approvati solo 17.
L’ultimo, il 27 esimo è del 1992.
Per ottenerli ci vuole:
una proposta formulata dalle due Camere a maggioranza dei 2/3 oppure dai Parlamenti di 2/3 degli Stati e comunque la modifica deve essere approvata dai 3/4 degli Stati.
La prima Costituzione dello Stato italiano è la Costituzione del Regno di Piemonte e Sardegna concessa dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848: il cosiddetto statuto Albertino che divenne la Costituzione del Regno d’Italia e rimase formalmente inalterata per cento anni.
Si trattava di un patto tra il potere politico del monarca e la (ristretta) cerchia di cittadini (abbienti o istruiti) rappresentati in Parlamento.
Dunque si trattava di una Costituzione venuta “dall’alto” (non “moderna”) in cui il re cedeva una parte dei SUOI poteri assoluti (e dunque non li RICONOSCEVA come diritti di proprietà dei cittadini).
Lo Statuto Albertino di fatto restava affidato alle implementazioni che il potere legislativo (dunque il Parlamento ma con l’assenso del sovrano) avrebbe deciso.
Ecco perché quando – da parte del regime fascista - si vollero fare leggi che pur alteravano profondamente la struttura e gli equilibri dello Statuto la cosa risultò possibile (per dirne una non c’era niente che assomigliasse alla Corte Costituzionale…).
La sconfitta militare della seconda guerra mondiale determinò nell’ ordine:
Capo provvisorio dello Stato fu eletto Alcide De Gasperi.
L’Assemblea costituente - 556 membri – risultò così composta:
207 seggi,35,2% DC
115 seggi, 20,7% PSI
104 seggi, 18,9% PCI
41 seggi, Unione democratica nazionale
30 seggi, l’Uomo Qualunque
23 seggi, Partito Repubblicano
16 seggi, Blocco nazionale della libertà
7 seggi, Partito d’azione
Da notare che nonostante le due gravi crisi politiche (febbraio e maggio 1947. crisi determinate dalla richiesta USA: niente aiuti economici se al governo ci sono comunisti e socialisti) e dopo le quali al governo restò la DC appoggiata dai piccoli partiti di centro mentre i due partiti della sinistra finirono all’opposizione, NON si verificò nessun ostruzionismo nei lavori della Costituente e la Costituzione risultò condivisa e “contribuita” da tutte le parti politiche.
Esempi:
Alla fine, il 22 dicembre 1947, si votò e il testo ebbe 453 voti favorevoli, 62 contrari, nessun astenuto su 515 presenti e votanti.
La Costituzione della Repubblica entrò in vigore il 1 gennaio 1948 ed è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali.
Principi fondamentali (artt. 1 – 12)
Parte I. Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13 – 54)
questa parte è a sua volta suddivisa in quattro Titoli:
Titolo I: Rapporti civili
Titolo II: Rapporti etico sociali
Titolo III: Rapporti economici
Titolo IV: Rapporti politici
Parte II Ordinamento della Repubblica (artt. 55 – 139)
questa parte è suddivisa in sei Titoli:
Titoli I : Il Parlamento
Titolo II : Il Presidente della Repubblica
TitoloIII : Il Governo
Titolo IV : La Magistratura
Titolo V : Le Regioni, le Province, i Comuni
Titolo VI . Le Garanzie Costituzionali
Disposizioni transitorie e finali
Come si modifica la nostra costituzione
Le regole per modificare la nostra Costituzione sono fissate nell’ art. 138.
La legge che intenda modificare o integrare la Costituzione deve essere approvata due volte da ciascuna Camera (quindi 4 letture successive del testo e relative votazioni) e la seconda deve avvenire ad almeno 3 mesi di distanza dalla prima.
Nella seconda (se il testo è immutato, se no si ricomincia) si deve raggiungere una maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera.
Se no e se si ha solo la maggioranza assoluta (la metà più uno) si dovrà ricorrere al referendum popolare SE richiesto entro tre mesi da 1/5 dei membri di una delle Camere o da 50 mila elettori o da 5 Consigli regionali.
In più:
con l’art. 139 la nostra Costituzione stabilisce che “la forma repubblicana dello Stato non è soggetta a revisione costituzionale”.
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale non si potrebbero sopprimere o alterare i diritti “inviolabili” di cui all’ art. 2 o i “principi supremi” dell’ordinamento costituzionale.
Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all’ autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Le parole “chiave” di questo importantissimo articolo.
Autorità giudiziaria: è il complesso dei magistrati che esercitano la funzione giurisdizionale in veste di organi terzi ed imparziali, ponendosi in posizione di autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato.
Parola, scritto: si protegge la manifestazione e l’espressione pubblica del proprio pensiero esternato ad un numero indefinito di destinatari.
Altro mezzo di diffusione: si prevedeva anche…internet!
Autorizzazione: è un provvedimento che precede la stampa al fine di consentirne la pubblicazione.
Censura: viene effettuata dopo la stampa.
Sequestro: è una misura che consente la rapida repressione dei reati a mezzo stampa.
Per poter procedere al sequestro ci vuole un atto motivato dalla autorità giudiziaria ed essere in presenza di un reato grave (delitto) per il quale la legge preveda il ricorso a questa misura.
Buon Costume: è una nozione posta a tutela del pudore e della pubblica decenza contro le oscenità e le volgarità (v. art. 19) ed è l’unico limite posto alla libertà di manifestazione del pensiero.
La Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di altri limiti impliciti:
Sono fondamentali anche gli articoli che regolano:
L’esistenza dei partiti politici ( art. 49): “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.”
La libertà religiosa (art. 19): “tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
L’organizzazione sindacale (art. 39): “l’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione (……)un ordinamento interno a base democratica(….)I sindacati registrati hanno personalità giuridica(….) possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria(….)
La famiglia (art. 29): “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” N.B.: non si escludono esplicitamente altre formazioni sociali come coppie omosessuali, famiglie di fatto, famiglie ricomposte etc.
I figli (art. 30): “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio (….).”
La scuola (art. 33 e 34): “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento (…) Enti e privati hanno diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato(…)
La scuola è aperta a tutti(….) i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (….).”
Vediamo adesso e più da vicino,
le varie sezioni in cui è articolata la nostra Costituzione
Diritti e doveri dei cittadini
Come si è visto questa parte della Costituzione è divisa in quattro “titoli”. Vediamoli in maggior dettaglio:
Primo – Rapporti civili (art. 13-28), in cui l’individuo è considerato come tale col suo patrimonio di diritti legati alla semplice esistenza come singolo soggetto.
Secondo – Rapporti etico-sociali (art. 29-34), che disciplinano famiglia, scuola, salute con le sue due facce di fondamentale diritto dell’individuo e di interesse della collettività.
Terzo – Rapporti economici (art. 35-47), in cui l’attività economica è vista sia sotto il profilo individuale sia sotto quello della comunità del lavoro e dell’impresa.
Quarto – Rapporti politici (art. 48-54). Qui l’individuo è visto come elemento costitutivo della comunità politica ordinata in modo democratico. La comunità politica chiede agli individui l’adempimento di doveri di solidarietà (politica, economica, sociale) con l’ art. 2 e che si concretizzano in specifici obblighi:
L’ordinamento della Repubblica
La Costituzione fissa l’ordinamento della repubblica in VI titoli.
Titolo I – sez 1: Il Parlamento/Le Camere art. 55-69
Sez 2: La formazione delle leggi, art 70-82, con anche le norme sul referendum abrogativo e sui casi di esercizio della funzione legislativa da parte del Governo.
Titolo II - art 83- 91 sul Presidente della Repubblica, modo di elezione, durata della carica, funzioni, rapporti con il governo, responsabilità.
Titolo III – diviso in tre sezioni, la prima dedicata al Governo, la seconda alla Pubblica Amministrazione, la terza agli organi Ausiliari
(art 92-100).
Titolo IV – La Magistratura. Nella prima sezione si detta come deve essere organizzato l’ Ordinamento giurisdizionale (art 101-110) e si delineano le norme fondamentali sull’esercizio della funzione giurisdizionale appunto e sulla sua indipendenza dagli altri poteri.
La seconda sezione (art 111-113) contiene le “norme sulla giurisdizione” (ovvero sui modi concreti in cui si svolge la funzione giurisdizionale e dunque si fissano le regole processuali fondamentali), nonché la regola secondo cui “il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.
Titolo V – è DEDICATO A Regioni, Province, Comuni (art 114-133).
In ragione del principio fondamentale dell’autonomia (art 5) si elevano a livello costituzionale Comuni, Province, Regioni e oggi le Città metropolitane.
Con le leggi costituzionali n 1 del 1999 e n 3 del 2001 l’impianto di questa parte è molto mutata.
Sono stati abrogati senza sostituzione gli artt. 115,124,128,129,130.
Restano integri il 131 e il 133 (con l’elenco delle Regioni, le norme per le modifiche territoriali, la costituzione di nuovi Comuni e Province).
Gli altri articoli sono stati tutti modificati.
Titolo VI – Le garanzie Costituzionali: la 1 sezione è dedicata alla Corte costituzionale (art 134-137).
La 2 sezione è dedicata alle norme per la Revisione della Costituzione e alle Leggi costituzionali e sottrae la forma repubblicana dello Stato allo stesso potere di revisione (art 138 – 139).
…infine è bene sapere che…..
Corte Costituzionale (art. 134)
La Suprema Corte è composta da 15 giudici che restano in carica per 9 anni e non sono rinominabili.
Sono eleggibili:
Le supreme magistrature ordinaria e amministrativa o Giurisdiziaria superiore, ordinaria ed amministrativa sono (art. 100):
Il Consiglio di Stato insieme alla Corte dei Conti e al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sono definiti dalla Costituzione Organi Ausiliari (artt. 99-100).
Il CNEL è anche organo di consulenza delle Camere e del Governo ed è composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive. Ha potere di iniziativa legislativa.
Fonte: http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/files/Scuola-Buzzati/Appunti%20su%20Costituzione.doc
Sito web da visitare: http://www.ordinegiornalisti.veneto.it
Autore del testo: S.Liberali
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve