Etichettatura delle sostanze pericolose
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Etichettatura delle sostanze pericolose
Manuale della Sicurezza nei Laboratori di Ricerca
La sicurezza nei laboratori è parte integrante di ogni attività di ricerca e l'attuazione delle misure di sicurezza spetta non solo al Direttore della Struttura, ma anche ai responsabili delle attività, in relazione al principio che la sicurezza deve essere integrata nelle lavorazioni fino dalla fase progettuale.
I rischi in un laboratorio possono essere legati ad una serie di fattori:
pericolosità dei materiali utilizzati: sostanze tossiche o corrosive, agenti biologici pericolosi, materiali radioattivi, sostanze infiammabili, ecc...
pericolosità delle apparecchiature: apparecchiature ad alto voltaggio, centrifughe ad alta velocità, sistemi a pressione, alte e basse temperature ecc...
affollamento, ristrettezza dello spazio
addestramento non sempre sufficientemente adeguato del personale, in modo particolare per quanto riguarda personale non strutturato, studenti, tirocinanti, dottorandi, borsisti, ospiti.
I livelli di rischio possono, quindi, essere diversi e richiedere standard diversi di sicurezza. I lavoratori che direttamente hanno a che fare con sostanze e materiali pericolosi o apparecchiature che possono essere fonte di pericolo devono essere informati dei pericoli e dei rischi relativi alle procedure, alle sostanze e alle apparecchiature che utilizzano, nonché formati per essere in grado di ottenere una situazione nella quale i rischi siano ridotti al minimo possibile. In ogni caso, anche nelle situazioni di minor rischio è comunque richiesta una consapevolezza relativa a tutto quello che è connesso all'attività lavorativa, che diventa responsabilità e prudenza, sia per se stessi che per gli altri.
Si ricorda inoltre che la non osservanza delle norme di sicurezza comporta, nei confronti degli inadempienti, sanzioni di legge e la possibile perdita, in caso di incidente, delle coperture assicurative.
La presente guida contiene norme generali di comportamento nei laboratori e alcune disposizioni della normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo 626/94 e successive modificazioni e integrazioni), di etichettatura delle sostanze tossico-nocive (Legge 256/74 e successive modificazioni e integrazioni), smaltimento rifiuti (Decreto Legislativo 22/97 e successive modificazioni e integrazioni) e antincendio (Legge 46/90 e Decreto ministeriale 26 agosto 1992, DPR 37/98, Circolare Ministero dell'Interno n. 9/98). In base al Decreto Legislativo 626/94 e al DM 363/98, il Rettore (per l'Università) e il Direttore Generale (per l'Azienda Ospedaliera) sono considerati Datori di lavoro, cui compete, fra l'altro:
la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
l'elaborazione del documento di valutazione di cui all'art. 4, comma 2 del Decreto Legislativo 626/94;
l'istituzione del servizio di Prevenzione e Protezione e designazione del suo Responsabile;
la designazione del Medico competente;
la tenuta del registro infortuni;
la formazione del personale.
I Direttori delle Strutture e i Dirigenti dell'Azienda Ospedaliera sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute ed in particolare rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici come individuati dalla normativa e dai regolamenti vigenti; sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura dell'attività della Struttura, devono valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati impiegati nonché nella organizzazione dei luoghi di lavoro. Per assolvere a tali compiti possono avvalersi dell'aiuto di delegati.
Ai Direttori e i Dirigenti dell'Azienda Ospedaliera spetta, comunque, la vigilanza sull'applicazione delle norme e regolamenti nell'ambito della propria struttura anche qualora abbiano incaricato, a termini di legge, uno o più Preposti.
Il personale universitario in quanto responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, il personale dell'Azienda Ospedaliera e il personale CNR che coordina o sovrintende alle attività che direttamente danno o possono dare origine a rischi, nell'ambito delle proprie competenze e in quanto preposto alle attività deve:
identificare tutti i soggetti a rischio;
effettuare la valutazione dei rischi al fine di individuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione;
attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
attivarsi in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
adottare misure di prevenzione e protezione dai rischi durante le attività affidategli o dallo stesso promosse;
attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle suddette misure;
frequentare i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività;
collaborare con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con altre figure previste dalla vigente normativa.
Detto personale, pertanto, è tenuto a coordinarsi preventivamente col Direttore della Struttura di afferenza e/o di appartenenza o coi Dirigenti, al fine di predisporre quanto necessario per ottenere una corretta informazione e formazione degli operatori e protezione degli stessi sul luogo di lavoro.
Esso è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sulle corrette procedure da adottare, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei riguardi degli studenti, in relazione ai quali il docente ha comunque la responsabilità diretta di formazione ed informazione sui rischi e sulle relative procedure da adottare.
Tutto il personale operante presso la struttura, nonché gli eventuali studenti, tirocinanti, dottorandi, borsisti, ospiti, deve prendersi cura della sicurezza e della salute nei riguardi di se stessi e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni ed omissioni.
Il lavoratore non è quindi un semplice destinatario dell'attività di prevenzione e protezione, ma è diventato un soggetto attivo e partecipativo a tutte le azioni relative alla prevenzione e la protezione dei rischi nei luoghi di lavoro, così come dettato dall'articolo 5 del D.Lgs. 626/94.
In particolare i lavoratori segnalano immediatamente al Responsabile le deficienze dei mezzi e dispositivi (macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi, attrezzature di lavoro, dispositivi di sicurezza, dispositivi di protezione individuale), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli. Osservano inoltre le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, utilizzano in maniera appropriati i dispositivi di protezione individuali messi loro a disposizione e si sottopongono alla sorveglianza sanitaria.
Gli articoli del D.Lgs. 626/94 relativi alle sanzioni in caso di inadempienza sono quelli che vanno dall'89 al 93, e in particolare l'89 riguarda le contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti, il 90 contravvenzioni commesse dai preposti, il 91 quelle commesse dai progettisti, fabbricanti e dagli istallatori, l'articolo 92 riguarda le contravvenzioni commesse dal medico competente e il 93 quelle commesse dai lavoratori.
In caso di inosservanza da parte dei lavoratori, il capo reparto, che abbia funzioni di preposto, è tenuto prontamente a informare il datore di lavoro o il dirigente legittimato ad applicare ai dipendenti richiami formali o sanzioni disciplinari. Può essere inoltre punito con ammenda o con l'arresto fino a un massimo di un mese (art. 93).
Fonte: http://www.iulm.it/wps/wcm/connect/973fea804f10e838ad7aed34fb79df54/Italiano+2.doc?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=973fea804f10e838ad7aed34fb79df54
Sito web da visitare: http://www.iulm.it
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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