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Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
I Contratti di solidarietà
Cosa sono?
I contratti di solidarietà sono accordi stipulati tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali lavoro (o in mancanza con le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale), con l’obiettivo di prevenire licenziamenti dei lavoratori. Oggetto di tali accordi, pertanto, sarà la riduzione dell’orario di lavoro.
Esistono due tipologie di contratto di solidarietà:
La legge prevede due tipologie di contratti di solidarietà difensivi:
Tipo a: contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84);
A chi spetta?
I contratti di solidarietà di "tipo A" si applicano a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano un’anzianità aziendale pari a 90 giorni. Sono esclusi: dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
Possono ricorrere a tale contratto tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
A seguito della l. n. 92/2012, tuttavia, l’ambito di applicazione ha subito un ampliamento, che corrisponde all’estensione del campo di applicazione della CIGS. Pertanto vi rientrano anche:
-le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
-le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti;
-le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
-le imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero dei dipendenti;
-le imprese del sistema aeroportuale;
-le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con più di 15 dipendenti, con riduzione dell’attività connessa alla contrazione dell’attività dell’impresa committente;
-imprese appaltatrici di servizi di pulizia con più di 15 dipendenti;
-imprese artigiane con più di 15 dipendenti se la committente sospende o riduce l’attività;
-aziende dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile con più di 15 dipendenti;
-impresa cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
-imprese dell’editoria di giornali quotidiani, di periodici e agenzie di stampa, senza limite dimensionale.
Sono escluse le imprese sottoposte a procedure concorsuali che cessano l’attività lavorativa.
Qual è la durata?
I contratti di solidarietà possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi, prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno). Nel caso in cui si raggiunge il limite massimo (48 mesi ovvero 60) si puo’ stipulare un nuovo contratto di solidarietà con le stesse unità aziendali solo dopo che siano decorsi almeno 12 mesi dalla scadenza del precedente.
Laddove il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista, potrà essere stipulato un nuovo contratto, solo dopo che siano trascorsi dodici mesi dal termine del precedente accordo.
Qual è l’ammontare che spetta al lavoratore?
La norma generale prevede un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa.
Il datore di lavoro a chi deve presentare domanda di integrazione salariale?
Dopo aver stipulato il contratto di solidarietà con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il datore di lavoro deve fare richiesta dell’integrazione salariale con mod. CIGS SOLID1, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per gli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione.
Una copia della domanda deve essere inviata anche alla sede dell’Inps competente territorialmente.
Alla domanda dovranno essere allegati l’originale del contratto di solidarietà e l’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, sarà emanato il decreto ministeriale di concessione del trattamento.
Quali sono i benefici per il datore di lavoro?
Per il datore di lavoro che stipula tali contratti sono previste riduzioni contributive specifiche, subordinate alla capienza dei fondi destinati a questo fine. La riduzione contributiva è riconosciuta per un periodo non superiore a 24 mesi, nella misura del 25%, elevata al 30% per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/1988.
Tipo b- contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
A chi spetta?
Tale contratto puo’ essere stipulato per i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato, (con esclusione dei dirigenti) dipendenti da:
Qual è la durata?
Massimo 24 mesi e non può essere concessa nessuna proroga se non vi è soluzione di continuità.
Qual è l’ammontare?
L’importo erogato è pari alla metà delle retribuzioni perse, a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. Nello specifico, il 25% andrà al lavoratore e il restante 25% al datore di lavoro.
Qual è la durata?
Il contributo viene corrisposto per un massimo di 24 mesi (prorogabili a 36 mesi nell’arco del quinquennio).
Il datore di lavoro a chi dovrà presentare richiesta?
Quando è stato stipulato il CDS il datore di lavoro deve presentare richiesta per l’erogazione del contributo alla Direzione territoriale del lavoro competente e dovrà allegare l’accordo sindacale, la scheda informativa che contiene i dati strutturali dello studio professionale, il dettaglio dell’orario ordinario e ridotto e l’elenco delle persone interessate.
La DTL verificata la sussistenza delle condizioni, in caso di esito positivo trasmette la documentazione alla Direzione Generale del Ministero del lavoro competente.
L’autorizzazione del contributo sarà disposta con decreto direttoriale.
L’erogazione del contributo è effettuato direttamente dalla sede territoriale dell’Inps.
CONTRIBUTO UNA TANTUM CO.CO.PRO.
Cos’è?
L’art. 2, c. 51 a 56 della l. n. 92/2012 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, c. 1 d.lgs. n. 276/2003 (collaboratori a progetto), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps.
A chi spetta?
Spetta solo ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 61, c. 1 d.lgs. n. 276/2003, che soddisfano i seguenti requisiti in via congiunta:
-iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata Inps;
-svolgimento della prestazione, nell’anno precedente, in regime di monocommittenza;
-conseguimento nell’anno precedente di un reddito lordo complessivo non superiore a 20.000 euro, conseguito solo in qualità di collaboratore coordinato e continuativo;
-accreditamento, nell’anno di riferimento, di un numero di mensilità non inferiore a uno, presso la Gestione separata Inps;
-periodo di disoccupazione (condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un lavoro secondo modalità definite con i servizi competenti, attestata da una dichiarazione che l’interessato dovrà presentare personalmente al servizio competente territorialmente) ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
-accreditamento, nell’anno precedente, di almeno quattro mensilità presso la Gestione separata Inps;
Sono esclusi, pertanto:
-i titolari di redditi di lavoro autonomo;
-tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto, a titolo esemplificativo: dottorandi di ricerca con borsa di studio, assegnisti di ricerca; soggetti assicurati presso altre casse previdenziali
Cosa succede se le domande siano riferite ad eventi fine lavoro intervenuti entro il 31 dicembre 2011?
In questo caso
Quando deve essere presentata la domanda?
Il collaboratore deve presentare domanda di prestazione all’Inps entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Al momento della richiesta non è necessario possedere lo stato di disoccupazione.
Qual è l’ammontare della prestazione?
L’importo della prestazione è pari al 5% del minimale annuo di reddito (€ 746,50), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
La prestazione è liquidata:
-in un’unica soluzione se l’importo è pari o inferiore a 1.000 €;
-in importi mensili pari o inferiore a 1.000 € se l’importo è superiore a 1.000 €
Fonte: http://www.confprofessionilavoro.eu/wp-content/uploads/2013/05/guida-ammortizzatori-sociali-parte-terza.doc
Sito web da visitare: http://www.confprofessionilavoro.eu
Autore del testo: www.confprofessionilavoro.eu
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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