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LA MEZZADRIA
La rottura dell’equilibrio podere-famiglia al contrario generava una non autonomia che poteva essere di due tipi:
Le regioni d’Italia in era maggiormente diffusa la mezzadria erano Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Veneto e Marche. In queste ultime l’istituto mezzadrile si è sviluppato in forma particolare tra il 14° e il 15° secolo. In seguito nei contratti di mezzadria erano elencati minuziosamente tutte le lavorazioni che il colono era tenuto a svolgere e si precisavano pure i periodi in cui dovevano essere effettuate. Tali contratti inoltre obbligavano il mezzadro a fornire gratuitamente o semi-gratuitamente dei lavori o corvées (scavo di fosse di scolo, effettuazione di terrazzamenti, ecc…) o imponevano una serie di consistenti donazioni gratuite di certe quantità di animali da cortile, uova e così via. Inoltre la posizione del mezzadro era resa assai debole a causa dell’eventualità di rescissione immediata del contratto, qualora egli non rispettasse qualcuna delle disposizioni. La recessione economica nel ‘600, l’uso del mais nel ‘700, la crescita demografica del ‘700 e dell’800 hanno reso il patto mezzadrile sempre più duro per il colono, spesso ripetutamente indebitato con il proprietario. Negli ultimi decenni, con la fine della mezzadria, le proprietà terriere sono state smembrate o cedute a coltivatori diretti o rilevate da poche grandi aziende moderne e meccanizzate i cui proprietari sono tornati a vivere in città. In sé per sé la mezzadria era un sistema non caratterizzato da aspetti particolarmente negativi. Nella realtà invece si sono potuti riscontrare almeno due svantaggi che l’hanno caratterizzata. Il primo ha costituito spesso un ostacolo all’introduzione di nuovi metodi di coltura e di nuovi mezzi tecnici, poiché i mezzadri erano poco aperti alle innovazioni, anche perché non avevano un alto grado di scolarità. Il secondo svantaggio è dato è dato dal fatto che spesso il contratto di mezzadria non risultava più equo in quanto includeva clausole che ponevano il mezzadro in condizioni di svantaggio. Altri motivi della crisi della mezzadria vanno ricercati nella sua incapacità di soddisfare la crescente richiesta di prodotti ortofrutticoli delle città industriali secondo le esigenze poste dallo sviluppo economico della società italiana nel dopoguerra. Il 14 giugno 1947 il rapporto tra colono e proprietario del podere è stato modificato tramite un accordo sindacale detto “tregua mezzadrie”, per mezzo del quale si è spostata la quota di riparto da 50 a 55% a favore del mezzadro; Durante il periodo fascista il contratto mezzadrile è stato esaltato giacché si riteneva una grande cosa la collaborazione tra categorie sociali opposte ed è stato disciplinato con la carta della mezzadria nel 1933. Nel 1964 per adeguare il profitto del mezzadro al lavoro da lui effettivamente svolto, la legge n° 756 ha modificato i criteri riguardanti il rapporto tra colono e concedente nei seguenti modi:
Il rapporto mezzadrile è visto con sfavore dalla moderna legislazione. La legge del 1964 infatti ha vietato la stipulazione di nuovi contratti mezzadrile. con la legge n° 590 del 1965, il mezzadro che coltivava un podere da almeno quattro anni, aveva diritto di prelazione nel caso il proprietario del podere volesse venderlo, in altre parole doveva essere il primo al quale era offerto l’appezzamento di terreno da vendere. Nel 1982 infine si è giunti all’approvazione di una legge che prevedeva entro determinati limiti, la trasformazione in contratti d’affitto dei contratti mezzadrile in corso: tale legge ha subito però delle limitazioni a seguito della sentenza n° 138, emessa dalla Corte Costituzionale. Secondo l’articolo 2141 del Codice Civile, il mezzadro nei rapporti con il proprietario del podere, agisce non soltanto come singolo, ma in qualità di rappresentante della famiglia colonica, le cui energie lavorative devono essere riservate alla coltivazione del podere e, di conseguenza, la famiglia dei lavoratori è costretta a trovare nel podere i mezzi necessari per il suo sostentamento sempre in base al Codice Civile il proprietario del podere deve istituire il libretto colonico o libretto di mezzadria di cui esistono due copie (una in mano al concedente e una in mano al mezzadro) in cui devono essere segnate debiti e crediti relativi ai rapporti interni tra concedente e mezzadro. Un aspetto positivo da evidenziare, per ciò che riguarda il rapporto tra questi ultimi, è dato dal fatto che il colono collaborava anche alla direzione dell’impresa che pertanto era gestita nell’interesse di entrambi. Questo fatto includeva anche la possibilità del sorgere di contrasti tra il proprietario del podere e il mezzadro e in questi casi era previsto l’intervento risolutivo di una particolare autorità, l’ispettorato dell’agricoltura.
Fonte: http://www.bobbato.it/fileadmin/grpmnt/1133/CGIL_progetto_memoria/LA_MEZZADRIA_20_05_2006.DOC
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