I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
PREMESSA: il diritto penale proviene unicamente dallo Stato
CONCETTO DI STATO: ente territoriale che esercita la propria sovranità in tutto il suo territorio nel quale si trova una comunità di persone prevalentemente della stessa lingua, usi, costumi e religione. Attenuazione di questo concetto e multietnia.
COME SI ESTRINSECA QUESTA SOVRANITA’? QUALI LE FINALITA’?
Oltre a predisporre la difesa delle proprie frontiere, finalità primaria dello Stato è quella di assicurare il benessere dei propri cittadini sia dal punto di vista economico che da quello della loro sicurezza.
NECESSITA’ QUINDI DI REGOLE PER UNA ORDINATA E CIVILE CONVIVENZA DELLA COMUNITA’: TALI REGOLE SONO LE NORME CHE REGOLANO OGNI TIPO DI RAPPORTO TRA LO STATO ED I CITTADINI E TRA I CITTADINI TRA LORO.
Es. Tutta la nostra vita quotidiana è intessuta di norme di legge: caffè, giornale , autobus, lavoro, spesa, banca, ecc. ecc.
LE NORME, IN GENERALE, PONGONO DEI LIMITI ALLE LIBERTA’ INDIVIDUALI, AFFINCHE’ SIANO GARANTITE IN MODO ADEGUATO LE LIBERTA’ DI TUTTI. Si pensi cosa accadrebbe se il diritto di circolare liberamente nel territorio dello Stato, ad es. in automobile, fosse senza regole e limitazioni.
DUNQUE LO STATO CREA UN COMPLESSO DI REGOLE CHE SI CHIAMANO NORME GIURIDICHE.
I Lo stato crea innanzitutto norme che stabiliscono i principi fondamentali cui si dovrà attenere (Costituzione): in essa sono elencati i diritti fondamentali di chiunque si trovi sul suo territorio, tra i quali, importantissimi, quelli di uguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione (art. 3), quello di libertà di pensiero, di espressione, di riunione, di lavoro, di impresa ecc.; altra parte è dedicata alla organizzazione dello stato stesso ed ai suoi tre poteri fondamentali ed autonomi: quello legislativo, quello esecutivo e quello giudiziario (parlamento, governo e giudici), i quali non devono interferire tra loro, ma nel loro insieme devono garantire il buon funzionamento dello stato. Altra parte importante è costituita da quelle norme che regolano l’attività della Corte Costituzionale che ha come scopo primario di accertare la corrispondenza delle leggi ai principi della Costituzione e se ne riscontra la difformità vengono con effetto immediato espulse dall’ordinamento giuridico dello Stato.
II Lo Stato crea inoltre le leggi ordinarie attraverso i propri organi rappresentativi (Camera e Senato), i decreti legge e i decreti legislativi (emessi dal governo);
III Vi sono poi le Leggi regionali, e migliaia di altre norme emesse da varie autorità amministrative; in conclusione non vi è settore dell’attività umana che non sia regolato minuziosamente da una norma giuridica.
IL COMPLESSO DI TUTTE LE NORME ESISTENTI NELLO STATO VIENE CHIAMATO “ORDINAMENTO GIURIDICO”
UNO DEI RAMI PIU’ IMPORTANTI DELL’ORDIN. GIUR. E’ RAPPRESENTATO DAL DIRITTO PENALE
NECESSITA’ PER REALIZZARE UNO DEI FINI PRIMARI DELLO STATO: assicurare la sicurezza dei cittadini e quindi PREVENIRE quei comportamenti che possano ledere o mettere in pericolo quei beni tutelati dallo Stato (vita, patrimonio, libertà sessuale ecc.).
NOZIONE DEL DIRITTO PENALE: complesso di norme che vieta, proibisce determinati comportamenti e che in caso di trasgressione dispongono l’irrogazione di una pena (che si chiama “criminale”): reclusione, multa, arresto, ammenda.
FASE PREVENTIVA: Tali norme dovrebbero avere un’efficacia dissuasiva e l’applicazione di una pena dovrebbe funzionare come deterrente; ma questa è una pura utopia; ed allora si passa alla
FASE PATOLOGICA: ossia alla repressione in concreto di quei comportamenti trasgressivi ed all’irrogazione della pena all’esito di un procedimento che si chiama processo penale: le norme che disciplinano tale procedimenti costituiscono il diritto processuale penale, che non tratteremo in questa sede.
CARATTERISTICHE PROPRIE DEL DIRITTO PENALE:
1) STATUALE
2) PUBBLICO: protegge i beni e gli interessi in vista di un interesse pubblico
(sicurezza dei consociati); ed a sua volta l’intera collettività è
interessata alla punizione del reo: si pensi alla differenza con una bega
condominiale di carattere civile!).
3) IMPERATIVO: obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.
4) E’ RETTO DAL PRINCIPIO DI LEGALITA’
5) “ “ DI MATERIALITA’ (deve trattarsi di
atti e comportamenti che avvengono
nel mondo esteriore)
6) “ “ DI OFFENSIVITA’ (il comportamento tenuto
dal reo deve effettivamente arrecare un’offesa
al bene protetto)
7) “ “ DI PERSONALITA’: ossia la responsabilità
penale è solo personale: ad es. è esclusa la
respons. dei genitori del minore o del tutore di
un incapace.
L’ILLECITO PENALE SI DIFFERENZIA:
dall’illecito civile (che dà luogo al risarcimento dei danni);
dall’illecito amministrativo (che dà luogo ad una sanzione amministrativa).
NORMA PENALE:
proibisce un determinato comportamento e prevede, in caso di trasgressione, l’applicazione di una pena.
Nella norma si distinguono:
precetto: (può essere implicito)
sanzione (recl., multa, arr., amm.) Fare vari esempi, furto, omicidio ecc.
A CHI SI RIVOLGONO LE NORME PENALI?
A tutti i consociati senza eccezione alcuna (Stato di diritto)
FONTI DEL DIRITTO PENALE
si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione
FONTI DI PRODUZIONE: ossia le fonti da cui scaturiscono le norme penali:
COSTITUZIONE; LEGGI ORDINARIE; DECRETI LEGISLATIVI E DECRETI LEGGE: come si vede l’emanazione di norme penali e’ riservata allo Stato e quindi sono escluse le Regioni.
FONTI DI COGNIZIONE: ossia i documenti da cui si ha conoscenza delle norme penali: Codici, testi unici, gazzette ufficiali, bollettini, riviste ecc.
Leggiamo adesso l’art. 1 del C.P. dove si enuncia il principio di legalità. Spiega:
non vi può essere nessun reato né può essere applicata alcuna pena se si pone in essere un comportamento non previsto espressamente dalla norma penale:
ad es. io assisto al compimento di un reato da parte di un soggetto che neppure conosco: poiché questo mio comportamento di connivenza non è previsto come reato da alcuna norma, io non commetto alcun illecito penale. né potrò essere sottoposto a pena; viceversa, se alla commissione del reato assiste un agente di P.G. egli è tenuto ad intervenire e se non lo fa il suo è un comportamento penalmente rilevante, previsto espressamente dalla norma penale.
SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI (art. 2 leggi)
Comma 1: Nuove incriminazioni: irretroattività: es. reato di usura, introdotto da
questo codice Rocco: chi ha prestato prima della legge soldi a strozzo non
può essere stato punito.
Comma 2: abolizione incriminazioni precedenti: es. la depenalizzazione delle
contravvenzioni (lo Stato non ritiene più tali fatti contrari agli interessi della collettività);
se vi era stata condanna ne cessano tutti gli effetti penali: principio della retroattività della legge più favorevole.
Comma 3: nuove disposizioni solo modificative:
se la nuova disposizione è meno favorevole si applica la norma
precedente, che eccezionalmente diventa ultraattiva: es. l’inasprimento
della pena per il furto in abitazione;
se la nuova disposizione è più favorevole si applica la nuova norma, col
limite del giudicato.
E’ FAVOREVOLE QUELLA LEGGE CHE COMPORTA COMPLESSIVAMENTE CONSEGUENZE MENO RIGOROSE PER IL REO: ad es. le contravvenzioni sono sempre più favorevoli rispetto ai delitti, prescindendo dall’ammontare della pena (recidiva, abitualità, professionalità).
QUESITO
Viene emanato un decreto legge che stabilisce, per i detenuti per reati di mafia, la concessione degli arresti domiciliari; se per caso un mafioso prima di questo D.L. aveva già ottenuto gli arresti domicil. quid iuris?
Applicando i concetti sopra espressi, il mafioso dovrebbe rimanere agli arresti domiciliare perché dovrebbe essergli applicata le legge più favorevole; senonchè poiché questa è una norma processuale, è stabilito che dette norme sono sempre retroattive, sia a favore che contro l’imputato, e quindi nell’esempio fatto va ripristinata la misura della detenzione in carcere.
TEMPO DEL COMMESSO REATO:
il reato s’intende commesso nel momento in cui l’agente commette l’azione o omissione prevista dalla norma incriminatrice, prescindendo dall’evento:
questo è importante per la competenza territoriale; es. nell’omicidio colposo l’investimento di un pedone avviene a Vicenza; il ferito viene trasportato nell’Ospedale di PD dove muore. In tal caso il processo si celebrerà a Vicenza, luogo ove è avvenuto l’investimento, dove le indagini saranno più facili.
TERRITORIALITA’ (ARTT. 3 E 6 LEGGI)
Si è già prima detto che la legge penale si applica a tutti coloro che, al momento della commissione del reato, si trovino nel territorio italiano.
A tale principio vi sono talune deroghe per taluni reati commessi all’estero da cittadini italiani o stranieri, nel senso che, ove ricorrano determinate condizioni il reato è punito secondo le leggi italiane, sempre che chi abbia commesso il reato si trovi successivamente in Italia.
IL REATO Definizione
Comportam. umano volont. che il legisl. ritiene contrario ai suoi fini ed a
cui ricollega l’applicazione di una pena; è proprio la particolare sanzione che caratterizza il reato rispetto all’illecito civile ed a quello amministrativo.
Soggetti:
A) SOGGETTO ATTIVO:
è colui che pone il essere il comportamento vietato;
tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi del reato essendo dotate di capacità pena;
l’età o la minorazione fisiopsichica non escludono il reato, ma solo la punibilità, nel senso che i minori di 14 anni ed i malati di mente non potranno essere sottoposti a pena.
In relazione al soggetto i reati si distinguono in:
COMUNI E PROPRI
I PRIMI possono essere commessi indifferentemente da qualsiasi persona;
I SECONDI solo da soggetti che rivestano determinate qualifiche (pubblico Ufficiale, peculato, concussione e corruzione) o si trovino in particolari situazioni (es. il testimone, falsa testimon.)
Il reato può essere indifferentemente commesso da una sola persona o da più persone in concorso (vedremo poi come funziona il concorso): reati monosoggettivi.
Vi sono tuttavia taluni reati che per la loro particolare struttura devono necessariamente essere commessi da più persone (rissa, associazione per delinquere, duello ecc.): reati plurisoggettivi.
Dai soggetti attivi vanno escuse gli enti e le persone giuridiche, che, al massimo, di recente, alcune leggi hanno sottoposto a responsabilità amministrativa, con l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
SOGGETTO PASSIVO (persona offesa)
è il titolare del bene o interesse che la norma penale tutela: es. nel furto la persona offesa è il derubato;
a differenza del soggetto attivo, anche un ente o una persona giuridica può essere soggetto passivo del reato: ad es. lo Stato, per i reati contro la P.A. ecc.
REATI PLURIOFFENSIVI Quando contemporaneamente si ledono più beni o interessi si parla di reati plurioffensivi: ad es. la calunnia che offende lo Stato, rendendogli difficoltosa l’amministrazione della giustizia, e la persona falsamente incolpata; la concussione che offende la P.A. (che ha interesse al buon andamento della P.A. e la persona concussa.
PERSONA DANNEGGIATA DAL REATO: diverso è il concetto di persona danneggiata dal reato, ossia quella che ha subito un danno civilmente risarcibile: di regola v’è coincidenza tra persona offesa e persona danneggiata dal reato; ma in taluni casi per es. nell’omicidio, la vittima è la persona offesa dal reato, mentri i prossimi congiunti della vittima sono i danneggiati dal reato ed hanno il diritto di costituirsi p. civile per il risarcii. dei danni.
DANNO PENALE (o criminale): è l’offesa al bene o all’interesse tutelato
In relazione al DANNO si distinguono i reati di danno ed i reati di pericolo:
i primi sono quelli che si consumano con la distruzione o diminuzione del bene protetto (es. furto, omicidio, sequestro di persona, ecc.); i secondi si consumano semplicemente con la messa in pericolo del bene o interesse protetto: (es. il reato di attentato al capo dello Stato, tutti i delitti nella forma del tentativo (tentato omicidio, tentato furto ecc.).
DELITTI E CONTRAVVENZIONI
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: quale è la differenza? L’unica è quella data dal diritto positivo, e cioè dalla natura della sanzione;
i delitti sono puniti con reclus. e multa; le contravv. con arr. ed ammenda.
Diversa è la disciplina:
in particolare quanto all’elem. psicologico (delitto di solito dolo, le contravv. indifferentemente dolo o colpa);
quanto alla prescrizione (che come vedremo è più breve);
quanto all’estinzione della pena (il termine è più breve nelle contravv.);
quanto all’oblazione (si applica tale istituto solo per le contravv.);
quanto alle misure di sicurezza (si applicano solo per i delitti).
STRUTTURA DEL REATO
ELEMENTI DEL REATO: essi sono:
essenziali: ossia indispensabili per l’esistenza del reato (elem. oggettivo e soggettivo)
accidentali: non indispens. per l’esist. del reato: le circostanze
Elementi essenziali del reato:
1) elemento oggettivo
2) elemento soggettivo
L’elemento oggettivo (fatto materiale) è dato da
a) azione od omissione (condotta)
b) evento;
c) nesso di causalità
L’elemento soggettivo (colpevolezza) è dato da
a) dolo;
b) colpa;
c) preterintenzione;
Affiancato ai due elementi oggettivo e soggettivo vi è l’antigiuridicità, che secondo la migliore dottrina non è elemento costitutivo del reato bensì è l’essenza stessa del reato, l’in sé del reato.
IN PARTICOLARE L’ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO
A) LA CONDOTTA
è un comportamento umano che si estrinseca nella realtà (omicidio, furto, rapina ecc.); Il semplice pensiero non può mai costituire reato: es. il desiderio di uccidere qualcuno;
Essa si estrinseca più propriamente in
1) azione: movimento corporeo: es. coltellata, impossessamento di una cosa, ecc.
2) omissione: inerzia allorquando il soggetto aveva l’obbligo giuridico di attivarsi: es. omissione di denunzia (art. 361 C.P. e 347 cpp.) da parte del P.U.
I reati di omissione, a loro volta possono essere:
a) propri (mancato compimento dell’attività comandata);
b) impropri: mancato impedimento dell’evento che si aveva l’obbligo di evitare:
secondo l’art. 40 C.P. non impedire l’evento che si aveva l’obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo. Es. mamma che non allatta, capostazione che
non chiude lo sportello: differenza col passeggero.
B) L’EVENTO
E’ il risultato della condotta criminosa: la morte nell’omicidio, lo spossessamento violento nella rapina, la perdita della libertà per la vittima di un sequestro ecc.
L’evento sussiste solo in quei reati che comportano una modificazione del mondo esterno: (esempi di cui sopra) e si chiamano reati di evento; viceversa, altri reati non comportano alcuna modificazione del mondo esteriore e vengono detti “di pura condotta”: per la loro punibilità è sufficiente il compimento dell’azione vietata (per es. il reato di evasione o, nei reati omissivi propri, la semplice inerzia);
In relazione all’evento i reati si distinguono:
a) reati con pluralità di eventi (es, la rapina);
b) reati aggravati dall’evento: aumento di pena quando si verifica un evento ulteriore rispetto ad un fatto che già di per sé costituisce reato; es. maltrattamenti in famiglia, rissa ecc.
c) reati a distanza, in cui l’evento di realizza in un luogo diverso da quello della condotta: es. pacco esplosivo spedito;
d) reati istantanei in cui l’evento segue immediatamente la condotta: es. furto, rapina, falso, spaccio di stupefac. ecc;
e) reati permanenti: l’evento si protrae fino a che dura la condotta criminosa del soggetto es sequestro di persona ecc.
f) reati abituali: in essi non basta un solo atto criminale per determinare l’evento delittuoso, ma sono necessari una serie di atti ripetuti nel tempo, (abituali): es. maltrattam. in famiglia, sfruttamento della prostituz. ecc.
II lezione 08/09/2007
Brevissimo riepilogo
Abbiamo spiegato la nozione di Diritto penale, le sue caratteristiche e principi (statuale, pubblico, imperativo, materialità, offensività, personalità);
abbiamo parlato della “norma penale” e dei suoi destinatari; abbiamo accennato alle fonti del diritto penale (fonti di produzione e di cognizione).
Abbiamo letto l’art. 1 e spiegato il principio di legalità; abbiamo letto l’art. 2 ed esaminati i casi di successione della leggi penali; abbiamo parlato del tempo del commesso reato, e del principio di territorialità.
Siamo poi passati alla definizione del reato: ai soggetti (attivo e passivo); alle distinzione dei reati (comuni, propri, plurioffensivi, delitti e contravvenzioni); abbiamo accennato alla differenza tra soggetto passivo del reato e persona danneggiata dal reato, al concetto di danno (reati di danno e di pericolo).
Siamo poi passati ad esaminare la struttura del reato ed i suoi elementi, essenziale ed accidentali; in particolare ci siamo soffermati sull’elemento oggettivo (condotta, evento, rapporto di causalità), esaminando in particolare la condotta (azione ed omissione) e spiegando la differenza tra reati omissivi propri ed impropri.
Ci siamo infine soffermati sull’evento, e distinto i vari reati in relazione all’evento (reati con pluralità di eventi, reati aggravati dall’evento, reati a distanza, reati istantanei, permanenti e abituali).
Esaminiamo ora il terzo elemento oggettivo:
Il RAPPORTO DI CAUSALITÀ
NOZIONE
Tra condotta ed evento ci deve essere un nesso necessario, nel senso che deve essere proprio quel comportamento illecito a produrre le conseguenze dell’evento: nell’omicidio la morte deve essere conseguenza diretta ad es. di un colpo di pistola.
L’esigenza di questo elemento è disciplinato dall’art. 40 C.P.: leggi
Nessuno ecc.
PROBLEMATICHE
Sembra tutto semplice, ma non lo è perché talvolta, tra condotta ed evento si inseriscono delle circostanze preesistenti, simultanee o sopravvenute.
Es. Tizio ferisce Caio con una pistola, avendo intenzione di ucciderlo, producendogli delle lesioni che richiedono il ricovero in ospedale: successivamente la ferita fa infezione e Caio muore.
Es. Tizio ferisce Caio con una pistola, avendo intenzione di ucciderlo: Caio viene portato in ospedale ma qui scoppia un violento incendio causato da un fulmine e Caio muore tra le fiamme.
Come si vede, in questi esempi, alla condotta di Tizio si accompagnano degli altri fatti che in qualche modo sembrano modificare il rapporto di causalità con l’evento.
La legge (v. art. 41 I comma) stabilisce il principio dell’equivalenza delle cause: cioè è sufficiente che il soggetto ponga in essere una sola delle condizioni per il verificarsi dell’evento, per rispondere dell’evento stesso, anche se ad esso hanno contribuito in maniera rilevante anche altre circostanze.
Pertanto nei primo esempio fatto Tizio risponderà sempre di omicidio volontario consumato.
Tuttavia il II comma dell’art. 41 C.P. pone un temperamento: leggi
Deve trattarsi di circostanze eccezionali ed assolutamente imprevedibili che, in effetti, sono state esse stesse causa dell’evento, rompendo il rapporto di causalità tra l’azione posta in essere dall’agente e l’evento.
Quindi nell’ultimo esempio Tizio risponderà di tentato omicidio e non di omicidio consumato, con una pena diminuita, rispetto all’omicidio, da un terzo a due terzi.
ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO
Principio cardine del nostro sistema penale è la “colpevolezza”, presupposto della responsabilità penale, e che esprime un atteggiamento antidoveroso del soggetto, che è riluttante ad obbedire ai divieti imposti dalla legge; ed è quindi espressione di un’indisciplinatezza sociale.
Ma procediamo per gradi, nell’esaminare l’elemento soggettivo del reato
1) NESSO PSICHICO
Innanzitutto prima di stabilire se un reato sia doloso, colposo o preterintenzionale occorre verificare se possiamo considerarlo attribuibile da un punto di vista psichico ad una persona: questo esame è un prius, qualcosa che precede l’elemento soggettivo vero e proprio del reato.
Il nesso psichico è disciplinato dall’art. 42 del C.P. “nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato se non l’ha commessa con coscienza e volontà”.
Esclusione del nesso psichico:
a) Incoscienza indipendente dalla volontà.
Si compie un’azione obbiettivamente costituente reato (es. percosse o lesioni personali) da parte di una persona che si trovi in preda al delirio o allucinazione per un fortissimo attacco febbrile; ovvero si trovi in stato di sonnambulismo o di ipnosi: in tutti questi esempi fatti il reato è stato commesso in uno stato di totale incoscienza e non può quindi farsi risalire in alcun modo alla propria volontà consapevole, neppure a titolo di colpa.
b) Forza maggiore
E’ un evento naturale e consiste in una forza esterna all’uomo che non può resistervi e che lo costringe, anche contro la sua volontà ad un’azione che può essere in astratto un reato: es. un violentissimo colpo di vento fa cadere nel vuoto, nonostante l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste, un operaio che lavorava su un ponteggio: nel precipitare al suolo cade su un passante che rimane schiacciato dal suo peso: anche in tal caso il reato non può farsi risalire in alcun modo alla propria volontà.
c) Costringimento fisico
E’ identico alla forza maggiore, solo che questa volta la forza è imposta materialmente da un altro uomo, sicchè può dirsi che l’autore del reato è solo uno strumento di un altro soggetto, che è l’effettivo autore del reato. es. Tizio è costretto da Caio con la forza fisica a premere il grilletto di una pistola uccidendo un uomo;
Tizio è costretto da Caio, che gli guida la mano, ad apporre una falsa firma: in tali casi, ovviamente, dei reati commessi ne risponderà solo l’autore della violenza.
Deve trattersi di violenza fisica assoluta (e non di minaccia grave perché in tal caso è sempre possibile una scelta)
2) IL DOLO
E’ la forma normale che assume la volontà colpevole: V. art. 43 C.P. : il delitto è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto è preveduto e voluto dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione: Tizio vuole sottrarre un portafogli e lo sottrae con destrezza dalla borsetta di una signora in autobus.
Come si vede dalla formulazione della norma il dolo presuppone
a) un momento rappresentativo o conoscitivo (il delitto è preveduto): prima di passare all’azione vera e propria il soggetto si deve prefigurare nella propria mente il fatto illecito che sta per commettere.
b) un momento volitivo (il delitto è voluto): la volontà del soggetto è rivolta alla effettiva realizzazione del reato.
La distinzione è rilevante perché è possibile che la condotta si arresti al momento conoscitivo o rappresentativo, senza procedere oltre: in tal caso non vi sarà reato perché il fatto criminoso resta nella testa dell’individuo, non si esteriorizza, non modifica la realtà (ricordate il principio della materialità del diritto penale).
Specie di dolo
a) Dolo diretto e dolo eventuale
Nel primo si considerano voluti tutti i risultati che il soggetto voleva ottenere con la sua condotta: es. la morte di una persona voluta da Tizio che, per ottenere detto risultato, gli ha sparato un colpo d’arma da fuoco.
Si considerano altresì voluti tutti quei risultati, previsti dal soggetto, che sono la possibile conseguenza della condotta in quanto il soggetto ha accettato implicitamente il rischio che tali risultati possano verificarsi: si pensi al mafioso che vuol vendicarsi per l’omessa riscossione del “pizzo” e pone una carica esplosiva davanti al negozio pur ritenendo possibile che l’esplosione cagioni la morte di un passante, evento da lui non voluto: nel caso di morte del passante il mafioso oltre che di danneggiamento, detenzione e porto di esplosivo, risponderà anche di omicidio volontario: è questo il dolo indiretto o eventuale.
b) Dolo d’impeto e dolo di proposito
Il primo si realizza quando il reato è il risultato di una decisione improvvisa, senza apprezzabile intervallo tra il momento conoscitivo e quello volitivo: es. di una colluttazione improvvisa a seguito di una provocazione.
Il secondo si realizza quando vi è un notevole lasso di tempo tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua realizzazione; es. nell’omicidio premeditato, quando all’ideazione segue tutta una fase preparatoria del delitto ed infine si passa all’azione vera e propria.
Dal dolo occorre distinguere il “movente”, ossia il motivo personale per cui un soggetto compie il reato ed esso è del tutto irrilevante ai fini della responsabilità del soggetto.
3) LA COLPA
E’ disciplinata dall’art. 43 co. 3 del C.P. (leggi)
E’ caratterizzata dal fatto che l’evento non è assolutamente voluto dal soggetto e si verifica per negligenza, imprudenza ed imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
pertanto perché sussista il reato colposo occorre:
a) che la condotta sia attribuibile alla coscienza e volontà del soggetto (art. 42;
b) che manchi la volontà dell’evento
c) che il fatto sia dovuto a negligenza, imprudenza, imperizia ovvero ad inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa si distingue in:
a) colpa generica:
I) negligenza, ossia aver agito con avventatezza e trascuratezza ( es. chirurgo che dimentica un tampone nel corpo di un paziente operato);
II) imprudenza, ossia aver agito senza adottare le opportune cautele; (Tizio si pone alla guida di un’auto per un lungo viaggio stanco ed assonnato e finisce fuori strada cagionando la morte di un passeggero).
III) imperizia, scarsa preparazione professionale di cui il soggetto è cosciente (es. un chirurgo che affronta una difficile operazione per la quale è necessaria la conoscenza di particolari tecniche operatorie che egli non conosce);
b) colpa specifica: inosservanza di leggi ecc., ossia violazione di norme che impongono determinate cautele e mirano ad impedire certi eventi: es. le norme sulla circolazione stradale, quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ecc.
c) colpa propria: tutti i casi in cui l’evento non è assolutamente voluto dall’agente;
d) colpa impropria: quando l’evento è voluto dall’agente (che quindi dovrebbe rispondere a titolo di dolo), ma egli, eccezionalmente ne risponde a titolo di colpa: tali casi sono:
I) l’eccesso colposo in legittima difesa: ossia vi sono tutti gli elementi previsti dalla legge per l’applicazione della legittima difesa, ma la reazione dell’aggredito è sproporzionata all’offesa : es. un mingherlino aggredisce a mani nude un uomo grande e grosso che estrae la pistola e lo uccide: in tal caso la sua condotta non sarà giustificata e risponderà di omicidio colposo;
II) erronea supposizione dell’esistenza di una causa di giustificazione che invece non esiste: es. una persona entre nel negozio di un suo amico gioielliere e, mentre quello è voltato di spalle gli dice “questa è una rapina”; il gioielliere che aveva innanzi a sé una pistola si volta e senza neppure guardare esplode al suo indirizzo dei colpi di pistola uccidendolo;
III) errore di fatto determinato da colpa (lancio di un sasso nei confronti di una di quelle persone che si fingono statue)
e) colpa cosciente con previsione: il soggetto non vuole l’evento, anche se lo ritiene possibile a causa della sua azione od omissione, ma è assolutamente sicuro che non si verifichi per la propria abilità: es. Tizio corre in auto confidando nella propria abilità ed uccide un passante; il lanciatore di coltelli che è certo di non colpire la propria partner: in tali casi si risponde di omicidio o lesioni colpose, ma la pena è aumentata: quale è la differenza col dolo eventuale? Nella colpa cosciente il soggetto, pur prevedendo l’evento come possibile agisce, ma è certo che esso non si verifichi; nel dolo eventuale l’agente non esclude che l’evento ulteriore possa verificarsi, ma agisce ugualmente.
f) colpa professionale
un tempo era valutata con una particolare comprensione, specie l’attività medico-chirurgica, che era considerata un’attività socialmente utile: pertanto sino qualche anno fa il chirurgo rispondeva solo per colpa grave; attualmente, allo stato della giurisprudenza anche l’attività medico-chirurgica va valutata secondo l’art. 43 c.p.:
si guarderà, oltre alla negligenza, imprudenza ed imperizia anche all’inosservanza di particolari regole dette “leges artis” ossia regole tecniche elaborate nel campo della scienza medica.
Oggi, per lo più, le operazioni chirurgiche vengono compiute da un’equipe di medici: ognuno risponderà della propria attività: ciascun medico confida nella capacità degli altri colleghi e quindi si scindono le responsabilità: es. se l’anestesista sbaglia risponderà solo lui della morte del paziente; tale principio trova un limite nella presenza del Primario che ha l’obbligo di vigilare anche sull’operato altrui, oppure quando determinate circostanze concrete (ad es. lo stato di ubriachezza di uno dei membri dell’equipe) fanno venir meno la fiducia degli altri: in tali casi è però necessario un l’intervento da parte di colore che si sono accorti di detta situazione anomala, altrimenti in caso di morte del paziente risponderanno di omicidio colposo.
I delitti di regola sono puniti a titolo di dolo. (es. furto, rapina, seq. di persona ecc.)
Taluni delitti possono invece essere puniti sia a titolo di dolo che a titolo di colpa: es.omicidio, incendio, disastro ferroviario, naufragio ecc.
Le contravvenzioni, infine, sono punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa
4) Responsabilità oggettiva
Vi sono casi i cui l’evento è posto a carico del soggetto agente solo sulla base del nesso di causalità:
a) es. l’omicidio preterintenzionale quando il soggetto vuole percuotere o ferire una persona e questa per i colpi ricevuti muore e l’aborto preterintenzionale cagionato da lesioni alla donna;
b) i delitti aggravati dall’evento: l’ulteriore evento dannoso o pericoloso è posto a carico del soggetto sulla sola base del nesso di causalità. La giurisprudenza ha però ritenuto che in tali casi non si può mai derogare al principio della colpevolezza, per cui l’aggravamento di pena va giustificato perché a monte vi è sempre un’attività colpevole.
CAUSE DI ESCLUSIONE DEL REATO
Per la punibilità non basta che vi sia un comportamento cosciente e volontario che abbia determinato l’evento: è necessario altresì che non ricorrano della cause oggettive o soggettive di esclusione del reato espressamente previste dalla legge, in presenza delle quali un fatto che normalmente è reato non è punibile.
A) Cause oggettive, (dette cause di giustificazione o scriminanti o esimenti) di esclusione del reato:
1) Consenso dell’avente diritto; 2) esercizio di un diritto; 3) adempimento di un dovere; 4) uso legittimo delle armi; 5) legittima difesa e 6) stato di necessità.
Come vedremo l’esistenza di una di queste cause fa venir meno l’antigiuridicità del fatto, ossia l’essenza stessa del reato che perde il carattere di “offensività” e non è più fonte di allarme sociale. Tizio sorprende un ladro mentre gli sfila il portafogli e gli dà uno schiaffo: non commette il delitto di percosse perché la sua condotta è giustificata dalla legittima difesa.
Esaminiamo brevemente ciascuna di dette cause di giustificazione.
1) Il consenso dell’avente diritto (art. 50 C.P.)
Il consenso del titolare del diritto protetto esclude l’illiceità del fatto: se acconsento che un estraneo entri e si trattenga nella mia abitazione, è escluso il reato di violazione di domicilio; se acconsento che la bicicletta che ho dato in deposito la trattenga per sé il depositario, è escluso il reato di appropriazione indebita.
Condizioni:
a) deve avere ad oggetto solo diritti di cui il soggetto può liberamente disporre, quindi sono esclusi quei diritti dell’individuo che sono tutelati indipendentemente dalla sua volontà, perché riconosciuti di interesse pubblico: (integrità fisica, vita), salvo che il consenso non serva a tutelare la propria salute: es. nel caso di operazione chirurgica il paziente presta il proprio consenso a subire delle lesioni, in vista di una guarigione;
Problema complesso è quello del consenso dato da un soggetto a che altri possa togliergli la vita per evitare sofferenze: caso Welby; in tal caso egli, più che prestare il consenso, (che sarebbe stato invalido) ha esercitato il suo diritto di far cessare un trattamento terapeutico in cui il permanere in vita dipendeva esclusivamente dall’essere attaccato ad una macchina respiratoria; ma la questione è controversa. Comunque in questi ultimi anni si è alquanto affievolito il concetto di diritto indisponibile: si pensi ai trapianti di cornea, di reni ecc. che, indubbiamente danno luogo ad una invalidità permanente in chi presta il consenso all’espianto;
b) deve essere prestato dal soggetto titolare del diritto, che abbia la capacità di disporne: capacità di intendere o di volere e capacità di agire (ad es. il minire non potrà prestare il proprio consenso ad una sua diminuzione patrimoniale.);
c) infine deve essere attuale, ossia sussistente al momento del fatto ed è sempre revocabile.
2) L’esercizio di un diritto (art. 51 C.P.)
Il titolare di un diritto può sempre esercitarlo, anche se talvolta compie atti che normalmente costituiscono reati: es. il giornalista che esercita il diritto di cronaca non è punibile se riferisce obbiettivamente dei fatti che ledono l’onore di una persona, (diffamazione).
Condizioni:
a) esistenza di un diritto;
b) esercizio da parte del suo titolare;
c) non superamento dei limiti imposti dall’esistenza dei diritti altrui:
es. diritto di sciopero; nell’esercizio di tale diritto sono giustificati gli slogan urlati o esposti in cartelli, (che costituirebbero reato di ingiuria), non è giustificato il picchettaggio violento o il danneggiamento dei beni aziendali.
3) Adempimento di un dovere (art. 51 C.P.)
Il dovere può derivare:
a) da una norma giuridica: es. il soldato che uccide in guerra non commette il delitto di omicidio;
b) da un ordine dell’Autorità nell’ambito di un rapporto gerarchico di diritto pubblico;
Chi esegue l’ordine (salvo che la legge non gli consenta alcun sindacato, come avviene nei corpi militari) deve controllare che esso sia legittimo:
I) nella sostanza (devono esistere i presupposti previsti dalla legge) e
II) nella forma (competenza ad emetterlo del superiore; competenza ad eseguirlo dell’inferiore; rispetto delle procedure per la sua emissione);
Se l’ordine è illegittimo e viene ugualmente eseguito ne risponde chi l’ha emesso, ma anche chi l’ha eseguito se non ha effettuato il controllo.
Quando è esclusa la possibilità di controllo (come abbiamo detto nei rapporti di subordinazione militare) il sottoposto ha comunque la facoltà di valutare se l’ordine sia manifestamente criminoso: es. commissario di polizia che ordina agli agenti di sparare su una folla di scioperanti che si limitano ad urlare degli “slogans”
4) Uso legittimo delle armi (art. 53 C.P.)
E’ un caso particolare di adempimento del dovere giustificato da una norma giuridica
Condizioni:
a) Il soggetto agisce al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio;
b) l’uso delle armi deve essere assolutamente necessaria (deve rappresentare “l’extrema ratio”) per respingere una violenza o vincere una resistenza ovvero per impedire la consumazione di gravissimi delitti (strage, omicidio, rapina armata, sequestro di persona ecc.).
Oltre a quanto stabilito nel C.P. vi sono varie leggi speciali che autorizzano l’uso di armi: es. passaggi abusivi di frontiera; evasione di detenuti; repressione del contrabbando; ecc.
5) Legittima difesa (art. 52 C.P.): leggi
Vi è l’aggressione ad un diritto e la reazione della vittima che viene giustificata e quindi non punita, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:
requisiti dell’aggressione:
a) offesa ad un diritto (personale o patrimoniale);
b) ingiustizia dell’offesa (deve essere contraria al diritto);
c) deve cagionare un pericolo attuale; (se consiste in una minaccia non vi è l’attualità del pericolo);
requisiti della reazione:
a) necessaria (ossia non è possibile evitare)
b) proporzionata all’offesa (proporzione tra il male minacciato e quello inflitto): bisogna però tener conto delle condizioni dell’aggredito, dei mezzi di cui disponeva e del luogo dell’aggressione.
Questo concetto di proporzione è stato molto attenuato da una recente legge del 2006, in cui è previsto l’uso delle armi per difendere la propria incolumità o i propri beni nel caso in cui taluno si intrometta nel proprio domicilio, o altro luogo all’interno del quale venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
6) Stato di necessità (art. 54 C.P.): leggi
Qui non vi è: un’aggressione ad un diritto, ma
a) una situazione di pericolo attuale ed inevitabile da cui possa derivare un grave danno alla persona;
b) una azione lesiva (non quindi una reazione) assolutamente necessaria per salvarsi:
detta azione deve essere proporzionata al pericolo;
c) la situazione di pericolo non deve essere stata determinata dal soggetto.
Es. il naufrago aggrappato ad una tavola sufficiente per sostenere una sola persona, affonda un altro naufrago che tenta di aggrapparsi alla stessa tavola; l’alpinista che taglia la corda per evitare di precipitare anch’esso nel vuoto e cagiona la morte del compagno di cordata.
Nel caso di guida senza patente sussiste la scriminante dello stato di necessità sempre che l’agente provi che non vi era altra possibilità per ovviare ad un pericolo alla propria o all’altrui persona: es.Tizio, che è senza patente, trasporta in auto fino all’ospedale la propria moglie che si era sentita male: non è punibile per stato di necessità se prova di abitare in luogo isolato, senza telefono e senza possibilità di chiedere aiuto ad altre persone.
Differenze con la legittima difesa:
nello stato di necessità
a) sono salvaguardati solo diritti personali (e non patrimoniali)
b) ci si rivolge non contro un aggressore, ma contro un terzo incolpevole;
A proposito della cause di giustificazioni dobbiamo parlare di due altri argomenti: l’eccesso colposo e l’erronea supposizione dell’esistenza di una causa di giustificazione.
A) Eccesso colposo
Si realizza quando nella realtà sussistono tutti i presupposti di fatto della causa di giustificazione, ma per errore si eccedono i limiti previsti dalla legge: caso già visto di colpa impropria: es. un mingherlino aggredisce a mani nude un uomo grande e grosso che afferra un bastone e lo colpisce tante volte fino ad ucciderlo: in tal caso la sua condotta non sarà giustificata, ma risponderà di omicidio colposo;
B) Erronea supposizione dell’esistenza di una causa di giustificazione
Si realizza quando nella realtà non esiste una causa di giustificazione, ma, per errore, l’agente la ritenga esistente: (es. una persona entra nella sua gioielleria di un suo amico e dice: ”questa è una rapina” e il gioielliere per errore spara uccidendolo); qui occorre stabilire: se l’errore è scusabile l’agente andrà esente da responsabilità; se invece l’errore è addebitabile a colpa l’agente risponderà del reato commesso a titolo colposo, sempre che esso sia ammesso: caso già visto di colpa impropria
B) Cause soggettive di esclusione del reato, che fanno venir meno l’elemento soggettivo.
Determinano l’esclusione del nesso psichico:
a) incoscienza indipendente dalla volontà;
b) forza maggiore;
c) costringimento fisico.
(già viste quando abbiamo trattato del nesso psichico).
Determinano la mancanza di dolo o colpa:
a) il caso fortuito
Si ha quando, per effetto della condotta del soggetto, si verifica un evento da lui non voluto né causato per imprudenza o negligenza: es. un automobilista che procede rispettando le norme del c.d.s. investe un ciclista ubriaco che improvvisamente gli taglia la strada a brevissima distanza.
b) l’errore sul fatto che costituisce reato, ossia che per erronea percezione della realtà, cade su un elemento essenziale del reato: es. prendo una valigia di altri credendola mia: qui l’errore riguarda l’altruità della cosa, che è elemento essenziale del delitto di furto; per escludere la punibilità detto errore deve essere scusabile, ossia quando nessun rimprovero neppure di semplice leggerezza può essere mosso al soggetto.
Se, viceversa l’errore è frutto di negligenza o imprudenza del soggetto questi ne risponderà a titolo di colpa, se il fatto è previsto come delitto colposo; questo è un caso già visto di colpa impropria: es. di chi lancia un sasso a quella che per errore crede una statua, mentre con maggiore attenzione si sarebbe dovuto accorgere che era una persona: in tal caso risponderà di lesioni colpose.
ERRORE DI DIRITTO
L’ignoranza della legge penale o la sua errata interpretazione, viceversa, non è scusabile: nessuno può invocare la propria ignoranza della legge per evitare la punibilità: art. 5 C.P.
Tuttavia secondo la Corte Costituzionale se l’ignoranza della legge è assolutamente inevitabile, essa può essere scusata: particolare oscurità della legge; diverse interpretazioni della giurisprudenza di una norma di legge.
III lezione 15/09/2007
Brevissimo riepilogo della lezione precedente
Abbiamo spiegato il rapporto di causalità e le sue problematiche; siamo poi passati a trattare l’elemento soggettivo del reato ed in particolare il nesso psichico, il dolo, le sue specie (diretto ed eventuale, d’impeto o di proposito), la colpa e le sue suddivisioni (colpa generica e specifica, propria e impropria, colpa cosciente con previsione, colpa professionale), la responsabilità oggettiva (l’omicidio preterintenzionale ed i delitti aggravati dall’evento); abbiamo poi parlato delle cause di esclusione del reato: oggettive (consenso dell’avente diritto, esercizio di un diritto, adempimento di un dovere, uso legittimo delle armi, legittima difesa e stato di necessità); a proposito delle cause di giustificazioni abbiamo spiegato l’eccesso colposo e l’erronea supposizione dell’esistenza di una causa di giustificazione, entrambi casi di colpa impropria); abbiamo inoltre accennato alle cause soggettive di esclusione del reato, distinguendo quelle che determinano l’esclusione del nesso psichico (incoscienza indipendente dalla volontà, forza maggiore, costringimento fisico) da quelle che determinano la mancanza di dolo o colpa (il caso fortuito, l’errore sul fatto che costituisce reato), ed infine abbiamo parlato dell’errore di diritto.
I ) REATO CONSUMATO E REATO TENTATO
1) Differenze tra le due figure
a) Il reato è consumato quando il soggetto ha realizzato con la sua condotta quel fatto illecito descritto dalla norma incriminatrice: es. l’omicidio si consuma con la morte della vittima, il furto si consuma con l’impossessamento di una cosa mobile altrui.
b) Il delitto è tentato quando la condotta del soggetto non è giunta sino al termine, si è interrotta (ladro che sorpreso a rubare cerca di scappare), ovvero quando l’evento non si è realizzato es. Tizio spara contro Caio per ucciderlo ma lo ferisce: in tal caso l’azione è stata completata, ma l’evento morte non si è realizzato).
Il delitto tentato viene considerato dal legislatore un reato di pericolo e quindi viene assoggettato a pena, ma la stessa è congruamente diminuita rispetto al corrispondente reato consumato (dalla metà a due terzi).
2) Requisiti di tentativo
essi si ricavano dall’art. 56 C.P. (leggi)
1) l’intenzione di commettere un determinato delitto;
2) il compimento di atti diretti in modo non equivoco al compimento del delitto;
3) il mancato compimento dell’azione o il mancato verificarsi dell’evento.
Quanto all’elemento soggettivo il tentativo può essere solo doloso, perché nei delitti colposi come abbiamo visto non è mai voluto l’evento: es. non può quindi nemmeno concepirsi il tentativo di un omicidio colposo.
Occorre invece soffermarsi sui concetti di idoneità e di non equivocità dell’azione.
a) L’azione è idonea quando è adeguata alla commissione del delitto e va valutata ex ante (ossia ponendosi idealmente nel momento in cui il soggetto ha posto in essere la condotta criminosa): ad es. non è adeguata la condotta del ladro che per rubare nel caveau di una banca invece di munirsi di lance termiche porta con sé dei semplici grimaldelli e cacciaviti, oppure chi vuole uccidere una persona con una pistola a salve: in questi casi non potrà mai parlarsi di tentativo punibile.
b) Più difficile è il concetto di univocità dell’azione: il legislatore parla di atti non equivoci; ciò significa che gli atti compiuti devono essere chiaramente indirizzati alla realizzazione dell’evento in modo da escludere con grande probabilità che il soggetto desista dall’azione intrapresa. Es. se seguo una ragazza che ho intenzione di violentare, ancora i miei atti non sono univoci, ossia chiaramente indirizzati a ciò che voglio fare; se viceversa, ad un certo punto l’afferro, la getto a terra e cerco di strapparle i vestiti a questo punto la mia azione è adeguata ad una violenza sessuale e chiaramente indirizzata alla commissione del delitto che voglio compiere.
Il tentativo, oltre che nei delitti colposi, è inammissibile nei delitti preterintenzionali, nelle contravvenzioni e nei delitti abituali (che, ricordiamo, si consumano solo con la reiterazione della condotta criminosa).
3) Desistenza e recesso attivo
a) Si ha desistenza (art. 56 co. 3 C.P.) quando l’agente interrompe volontariamente la propria attività criminosa. Es. il ladro che dopo aver forzato la porta di un’abitazione
per ragioni proprie (anche per timore di venire scoperto) scappa via senza avere asportato nulla: in tal caso, secondo la legge il soggetto non sarà punibile a titolo di tentativo; se la sua attività criminosa sino a quel momento commessa costituisce di per sé un diverso reato sarà punibile solo per questo: nell’es. fatto il ladro potrebbe essere punito per danneggiamento.
Ciò che è necessario è che il soggetto abbia dinanzi a sé due possibilità: continuare nell’attività criminosa intrapresa, ovvero interromperla.
Volontarietà non significa spontaneità, pentimento, ma significa solo che il soggetto, per i più svariati motivi, anche di mero calcolo, decide di interrompere la sua azione.
b) Si ha recesso attivo quando l’azione è compiuta interamente, ma il soggetto per ragioni sue proprie (pentimento o altro motivo) si attiva per evitare l’evento: Tizio getta Caio nel fiume per ucciderlo, ma poi si pente e si getta a sua volta nel fiume per salvare Caio: in tal caso Tizio sarà punito a titolo di tentativo di omicidio, ma la pena del tentativo sarà diminuita da un terzo alla metà.
Vi sono delle leggi speciali, emesse per l’ordine pubblico, che disciplinano dei casi particolari di recesso attivo: (i cd. pentiti)
Nei casi di delitti di terrorismo ed eversione il recesso attivo esclude la punibilità (art. 5 L. 304/82): es. Tizio vuole commettere una strage e pone una bomba in uno stadio; successivamente si pente e va a disinnescare l’ordigno: in tal caso la punibilità è esclusa.
Sempre nei casi di delitti di terrorismo ed eversione, se uno dei concorrenti si dissocia e si adopera per evitare che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze, oppure collabora con l’A.G. nella raccolta di prove decisive a carico dei suoi correi, la pena è diminuita: in tal caso il reato è già consumato e quindi siamo fuori dal tentativo: es sequestro di una persona, cui ha collaborato lo stesso pentito che poi indicherà il nascondiglio ovvero fornirà prove decisive per la punizione dei colpevoli. (art. 4 L. 15/80).
Anche in materia di spaccio di sostanze stupefacenti è disciplinato un’ipotesi di recesso attivo (art. 73 D.P.R. 309/90).
II) IL REATO IMPOSSIBILE
I’ipotesi è disciplinata dall’art. 49 co. 2 c.p. per cui è esclusa la punibilità quando per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa è impossibile l’evento dannoso o pericoloso.
Es. di inidoneità dell’azione (Tizio vuole uccidere Caio con una pistola giocattolo; Tizio entra in banca per svuotare il caveau, volendo aprire la porta blindata con dei semplici cacciaviti).
Quanto alla mancanza dell’oggetto dell’azione, la questione è un po’ più complicata e va risolta in base al criterio enunciato per l’idoneità degli atti, ossia con un giudizio ex ante: ciò significa che non deve essere presa in considerazione la situazione effettivamente esistente, ma quella che si prospettava nel momento in cui il soggetto si è accinto ad attuare il suo piano criminoso: se appariva improbabile (inverosimile) si avrà reato impossibile, altrimenti sarà punito es. Tizio vuole uccidere Caio e studia le sue abitudini: si accerta che suole andare a letto presto la sera e che il letto è accanto alla finestra che di solito lascia aperta: una volta accertatosi che Caio è entrato in casa Tizio aspetta fino alle tre del mattino e poi esplode un colpo di fucile in direzione del suo letto; tuttavia il letto era occasionalmente vuoto perché pochi attimi prima Caio era andato in bagno; in questo caso Tizio sarà ritenuto responsabile di tentato omicidio; così pure il borseggiatore che in un autobus introduce una mano in una tasca di un passeggero e la trova vuota, risponderà di tentato furto.
Viceversa se Tizio ritiene dubbia la presenza di Caio in casa e comunque da una finestra aperta lancia un ordigno esplosivo per uccidere Caio, ma Caio non è in casa, ma a Parigi, in tal caso egli non sarà punibile.
Nel caso di reato impossibile la punibilità del soggetto andrà esclusa, ma il giudice ha facoltà di ordinare che l’imputato sia sottoposto ad una misura di sicurezza, avendo dimostrato con la sua condotta di essere persona socialmente pericolosa.
Ora che conosciamo il tentativo, la desistenza, il recesso attivo ed il reato impossibile siamo in grado di rispondere al seguente quesito: Tizio telefona a Caio minacciandolo di morte se non gli pagherà una somma di denaro come tangente: Caio finge di accettare e gli fissa un appuntamento in una certa località per la consegna della somma, mentre invece va ad avvertire i CC.; giunto sul posto Tizio trova i CC e viene arrestato. Risponderà di tentativo?
Parte della dottrina parla di delitto impossibile (art. 49 C.P. che in seguito vedremo), perché l’appostamento delle forze dell’ordine renderebbe l’azione inidonea, ossia inadeguata al raggiungimento del fine criminoso; ma la stragrande maggioranza della dottrina e della giurisprudenza ritengono che in tal caso si realizzi il tentativo di estorsione, in quanto ex ante, allorché il delinquente effettuò la telefonata estorsiva, la sua condotta appariva idonea a realizzare l’evento in quanto la presenza dei CC. non era né conosciuta né prevista.
III) CIRCOSTANZE DEL REATO
Le circostanze sono elementi accidentali del reato e possono indifferentemente esservi o mancare: esse influiscono solo sulla misura della pena.
Esse si distinguono in:
a) aggravanti ed attenuanti: le prime comportano un aumento di pena; le seconde una riduzione;
b) comuni e speciali: le prime sono applicabili a tutti i reati; le seconde sono previste solo per determinati reati: es. per l’omicidio (contro i genitori o i figli, col veleno, con premeditazione ecc.), per la rapina (travisamento, armi, più persone riunite ecc.), per il furto (violenza sulle cose, ossia scasso, più persone, destrezza, esposizione alla fede pubblica ecc.).
A) Circostanze aggravanti comuni
Sono previste dall’art. 61 C.P. (sono 11)
Tra esse possiamo ricordare:
a) l’aver agito per motivi abbietti o futili; es. il protettore cagiona lesioni gravi ad una prostituta perché ritiene che non le abbia consegnato tutto il denaro guadagnato; Tizio uccide una persona nel corso di un banale litigio a seguito di una provocazione verbale;
b) l’avere commesso il reato per eseguirne un altro: es. compilo un assegno falso per consumare una truffa;
c) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento (colpa cosciente con previsione: differenza col dolo eventuale: nella prima l’evento viene previsto come possibile, ma si è sicuri che non avvenga; nel dolo eventuale l’evento viene previsto come possibile e ciononostante si pone in essere la condotta criminosa);
d) l’avere adoperato sevizie o aver agito con crudeltà verso le persone;
e) l’avere nei delitti contro il patrimonio cagionato alla persona offesa un danno
di rilevante gravità;
B) Circostanze attenuanti comuni
Sono previste dall’art. 62 C.P. (sono 6)
Tra esse possiamo ricordare:
a) l’avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale (es. furto commesso allo scopo di donare la refurtiva a persone bisognosa);
b) l’aver agito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui;
c) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, cagionato un danno di speciale
tenuità;
d) l’avere, prima del giudizio, risarcito il danno provocato.
C) Attenuanti generiche
Oltre alle attenuanti comuni il legislatore prevede le cd. circostanze generiche, stabilendo che il giudice può prendere in considerazione altre situazioni particolari per giustificare una diminuzione di pena. (es. la scarsa intensità del dolo, la giovane età dell’imputato, la mancanza di precedenti penali ecc.): una recente legge ha disposto che in alcuni reati di particolare gravità (strage, omicidio, rapina ecc.) il giudice non possa valutare l’intensità del dolo, né la capacità a delinquere del reo; in pratica, per detti reati ha di molto ristretto la possibilità di applicare le circostanze attenenti generiche.
D) Concorso di circostanze
Rispetto ad un determinato reato possono contemporaneamente sussistere più circostanze:
a) o più aggravanti, o più attenuanti (concorso di circostanze omogenee);
b) o contemporaneamente aggravanti ed attenuanti assieme (concorso di circostanze eterogenee);
nel primo caso si fa luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena per quante sono le circostanze aggravanti o attenuanti;
nel secondo caso deve procedersi ad un giudizio di comparazione: vengono cioè “pesate” le circostanze secondo il prudente apprezzamento del giudice: se si riterranno prevalenti le aggravanti, le attenuanti scompariranno e si terrà conto solo delle aggravanti; se viceversa si riterranno prevalenti le attenuanti, le aggravanti scompariranno e si terrà conto solo delle attenuanti; se si riterrà che le aggravanti e le attenuanti possano bilanciarsi tra loro si avrà un giudizio di equivalenza: in tal caso scompaiono entrambe (aggravanti ed attenuanti) e si partirà, per la concreta applicazione dalle pena, da quella base, determinata dal legislatore.
IV) CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
1) Nozione e tipi
Il reato può essere commesso o da una sola persona o da due o più persone: in tale ultimo caso ricorre l’ipotesi del concorso di persone nel reato.
Il concorso può essere di due tipi:
a) concorso necessario: per quei reati che per loro natura non possono che essere commessi da più persone: es. rissa, associazione per delinquere, corruzione, ecc.
b) concorso eventuale: per quei reati che, indifferentemente, possono essere commessi da una o più persone.
Il concorso eventuale (che ricorre di norma) è disciplinato dall’art. 110 C.P.: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”
Si parte cioè dalla considerazione che il reato, anche se commesso da più persone, rimane unico ed indivisibile in quanto l’azione posta in essere da ciascuno dei concorrenti perde la sua individualità e confluisce nel risultato finale, per cui viene applicata la stessa pena per tutti i concorrenti.
2) Le aggravanti e le attenuanti
Nonostante questa affermazione di principio il codice, per esigenze di giustizia, ammette in determinati casi, un aggravamento o una riduzione della pena in relazione al contributo apportato in concreto dai concorrenti: sono quindi previste delle aggravanti (sempre obbligatorie) e della attenuanti (facoltative):
La pena quindi è aumentata:
a) per i promotori e gli organizzatori;
b) per coloro che hanno determinato a commettere un reato una persona incapace (minore di 18 anni, ovvero un infermo di mente);
c) quando il numero dei partecipanti sia 5 o superiore a 5.
La pena può essere invece diminuita
a) per coloro che hanno avuto una minima partecipazione nella preparazione e nell’esecuzione del reato;
b) per le persone determinate a commettere il reato da soggetti rispetto ai quali si trovano in stato di soggezione.
Il concorso può essere:
A) materiale, (partecipazione fisica) quando tutti i concorrenti pongono in essere la fase ideativi e quella esecutiva del reato;
B) morale, (partecipazione psichica) quando taluno dei concorrenti assume la veste di istigatore o determinatore del reato, partecipando solo alla parte ideativa: es. il mandante di un delitto.
3) Elementi del concorso
1) Pluralità di persone , almeno due;
2) Realizzazione dell’elemento oggettivo del reato: è cioè necessario che almeno uno dei concorrenti abbia realizzato il fatto materiale previsto dalla norma incriminatrice es. nel furto, che almeno un concorrente si sia impossessato delle cose che si volevano sottrarre;
3) Contributo causale alla verificazione del fatto: ciascun concorrente deve aver posto in essere una parte della condotta, ossia un contributo necessario o agevolatore nella realizzazione del reato, nella forma materiale, ad es. il palo nel delitto di furto, o nella forma della compartecipazione psichica (es. il mandante).
Es. agevola la commissione del reato chi promette di nascondere, dopo un omicidio, il colpevole; il custode di una banca che non attiva il sistema d’allarme; ecc.
4) Volontà di cooperare nel reato: è sufficiente che ciascuno dei concorrenti sia consapevole di cooperare con altri alla realizzazione di un reato, anche se non vi è un previo accordo.
4) Il concorso anomalo
E’ disciplinato dall’art. 116 C.P. che dispone: “Quando il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita rispetto a chi volle il reato meno grave: cioè a volte accade che taluno dei concorrenti, nell’esecuzione del reato, commetta un reato diverso da quello che era stato assieme programmato. Es. viene programmato un furto in abitazione; viceversa chi entra nella casa si trova di fronte il proprietario che reagisce ed allora il ladro con un colpo di pistola lo uccide: in tal caso anche Caio, che fungeva da palo all’esterno dell’abitazione risponderà di omicidio volontario, ma la sua pena andrà diminuita.
In altre parole, del reato diverso risponderanno anche i concorrenti che non l’hanno voluto, a condizione che il reato diverso fosse uno sviluppo logicamente prevedibile dell’azione. Nell’esempio fatto se uno dei concorrenti entrò armato in una casa per rubare era logicamente prevedibile che dal furto si potesse passare all’omicidio in caso di colluttazione con il padrone di casa ed è quindi giusto che il concorrente che non volle l’omicidio ne risponda.
Naturalmente, secondo la Cassazione, il concorrente che non voleva il reato diverso, era certo che questo, pur in astratto prevedibile, non si sarebbe verificato: se viceversa egli riteneva probabile il suo verificarsi e se ne assumeva il rischio, egli risponderà di concorso vero e proprio e non avrà diritto a nessuna riduzione della pena; es. se in una rapina in banca, fatta da più persone armate e mascherate, viene ucciso il cassiere che faceva resistenza, ne risponderanno anche quei concorrenti che non volevano l’omicidio, ma ai sensi dell’art. 110 C.P. (concorso pieno), senza alcuna riduzione di pena.
Ricorda il concetto di dolo eventuale.
Se, invece, il reato commesso da uno dei concorrenti era assolutamente atipico, eccezionale e non previsto come uno sviluppo logico della condotta, gli altri concorrenti non saranno punibili per il reato diverso: es. viene programmato un furto: chi si introduce nell’abitazione invece di commettere il furto concordato violenta una ragazza: in tal caso il concorrente che era rimasto all’esterno a fare il palo non risponderà di violenza sessuale, ma di tentato furto aggravato: infatti la variante apportata dal correo al piano concordato era atipica e non costituiva un logico e prevedibile sviluppo dell’azione di furto.
5) L’agente provocatore
In riferimento al concorso di persone nel reato si suole parlare della figura dell’agente provocatore, ossia di chi, per lo più agente di polizia giudiziaria, si infiltra in un’organizzazione criminosa al fine di farla scoprire ed arrestare i componenti. Se l’agente, per non destare sospetti, partecipa alla commissione di qualche reato egli andrà esente da responsabilità perché per la prevalente giurisprudenza egli agisce nell’adempimento di un dovere, che fa obbligo agli agenti di P.G. di ricercare le prove del reato ed assicurare i colpevoli alla giustizia. Naturalmente la sua responsabilità è esclusa allorché egli, sapendo che vengono commessi da quella organizzazione determinati reati, provoca un’occasione per scoprirli; viceversa sussiste la sua responsabilità se egli suscita in taluno un proposito criminoso prima inesistente.
Nel nostro ordinamento la figura dell’agente provocatore è espressamente prevista per l’acquisto simulato di sostanze stupefacenti, per l’acquisto simulato di materiale pornografico, per il compimento di operazioni finalizzate alla lotta al terrorismo ed in altri casi espressamente previsti dalla legge.
V) CONCORSO DI REATI
E’ l’ipotesi inversa del concorso di persone: in quel caso più persone concorrevano a commettere un reato; in questa ipotesi una sola persona viola più volte la legge penale: il concorso può essere:
a) materiale, quando i reati sono realizzati con più azioni od omissioni: es. Tizio ruba una macchina, fa una rapina, uccide il cassiere;
b) formale, quando i vari reati sono compiuti con una sola azione o omissione: es. Tizio, in un’assemblea condominiale dice: siete tutti degli imbecilli, commettendo il reato di ingiuria.
VI) IL REATO CONTINUATO
L’ipotesi è disciplinata dall’art. 81 cpv. C.P. e si realizza quando con una pluralità di azioni ed omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, si commettono più violazioni della stessa o diversa disposizione della legge penale, anche in tempi diversi. Es. si ruba un’auto, ci si procura delle armi e si va a commettere una rapina: i tre reati (furto, porto illegale di armi e rapina sono avvinti da un medesimo progetto criminoso che il soggetto, sin dall’inizio ha delineato nelle sue linee essenziali).
Ciò che è richiesto per l’applicazione della continuazione (che prevede l’applicazione della pena per il reato più grave, aumentata sino al triplo), oltre ovviamente le più azioni od omissioni della stessa o diversa norma penale, è l’identità del disegno criminoso, ossia un progetto che delinea tutte le azioni criminose che si vogliono compiere; se manca tale progetto e la persona commette una serie di reati slegati tra loro si avrà l’abitualità nel reato che è cosa diversa e più grave in cui si applica il cumulo materiale delle pene (tanti reati, tante pene) ed in più sarà applicabile una misura di sicurezza allorquando essa venga presunta o dichiarata dal giudice.
VI) IL REATO ABERRANTE
Quando l’errore si verifica nell’esecuzione del reato, si ha il caso del reato aberrante
(ricorda la differenza con l’errore nell’ideazione del reato, art. 47 C.P., che cade sul fatto che costituisce reato).
Si hanno due ipotesi:
aberratio ictus, (errore nel colpo) quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato si cagiona offesa a persona diversa da quella che si voleva offendere: es. Tizio spara un colpo di pistola contro Caio per ucciderlo, ma sbaglia la mira ed uccide Sempronio: in questo caso, per l’art. 83 C.P. Tizio risponde di omicidio volontario nei confronti di Sempronio, cioè come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere;
aberratio delicti, (errore nel reato) quando per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato si cagiona un evento diverso da quello voluto: es. Tizio vuole ammazzare Caio, ma sbaglia la mira e colpisce dei materiali infiammabili cagionando un incendio: in tal caso Tizio risponderà dell’evento non voluto a titolo di colpa: poiché nell’esempio fatto l’incendio è punibile anche a titolo di colpa, Tizio risponderà, (oltre che di tentato omicidio nei confronti di Caio), di incendio colposo.
IV lezione 21/09/2007
Brevissimo riepilogo della lezione precedente
Abbiamo spiegato le differenze tra reato consumato e reato tentato, soffermandoci in particolare su quest’ultima figura ed esaminandone i requisiti, con particolare riferimento all’idoneità degli atti ed alla loro non equivocità: Abbiamo poi trattato gli istituti della desistenza, del recesso attivo e del reato impossibile.
Siamo poi passati a spiegare le circostanze del reato, la distinzione tra aggravanti ed attenuanti e tra circostanze comuni e speciali; abbiamo illustrato le principali circostanze aggravanti ed attenuanti, nonché le circostanze attenuanti generiche, il concorso di più circostanze (omogenee ed eterogenee) ed il giudizio di comparazione tra più circostanze (di prevalenza o di equivalenza).
Ci siamo poi soffermati sul concorso di persone nel reato (necessaria ed eventuale) ed abbiamo accennato alle aggravanti ed alle attenuanti del concorso, nonché ai suoi elementi costitutivi. Ci siamo poi intrattenuti sul concorso anomalo e sulla figura dell’agente provocatore.
Infine abbiamo brevemente illustrato la nozione del concorso di reati (materiale e formale), del reato continuato e del reato aberrante, (errore nell’esecuzione del reato), distinguendo tra aberratio ictus ed aberratio delicti.
Tratteremo oggi brevemente gli ultimi argomenti della parte generale: il reo e la pena.
IL REO
1) L’imputabilità (art. 85 C.P.)
Il reo è l’autore del fatto previsto dalla legge come reato; presupposto per la sua punibilità è la sussistenza, al momento della commissione del reato, della sua capacità d’intendere e/o di volere, ossia l’imputabilità:
la capacità di intendere è quella di rendersi conto del disvalore sociale dell’atto che compie;
la capacità di volere è quella di sapersi autodeterminare e di resistere agli impulsi che gli derivano dal mondo esterno.
La legge prevede delle cause che escludono o diminuiscono l’imputabilità: si tratta di situazioni nelle quali il soggetto non è punibile perché è immaturo o perché è affetto da malattia mentale, da malattia congenita o da abuso di sostanze tossiche; vediamo i singoli casi:
A) la minore età
la legge distingue varie fascie:
a) fino a 14 anni è categoricamente esclusa la capacità d’intendere e/o di volere; il ragazzo pertanto dovrà essere sempre prosciolto da qualsiasi reato; tuttavia, se accertato pericoloso, potrà essere applicata nei suoi confronti la misura di sicurezza del riformatorio giudiziario o della libertà vigilata;
b) da 14 a 18 anni non vi è alcuna presunzione di incapacità e la sua imputabilità è stabilita di volta in volta dal giudice: se sussiste il minore può essere assoggettato a pena, ma questa è diminuita;
B) il vizio di mente derivante da una patologia e può essere totale (totale infermità mentale), se esclude del tutto la capacità e se ritenuto socialmente pericoloso gli va applicata la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico, ovvero parziale (seminfermo di mente) se la sua capacità è solo ridotta: se riconosciuto socialmente pericolosogli va applicata la misura di sicurezza della casa di cura e custodia (o la libertà vigilata);
C) il sordomutismo: non vi è presunzione di incapacità, ma essa deve essere accertata dal giudice di volta in volta, per cui potrà essere o pienamente imputabile, o affetto da parziale vizio di mente o da totale vizio di mente: ovviamente, se ritenuto socialmente pericoloso, gli saranno applicate le misure di sicurezza sopra viste;
D) l’ubriachezza che deriva dall’abuso di sostanze alcoliche: solo l’ubriachezza accidentale è giustificata; quella volontaria, colposa o preordinata (ossia quando una persona si è ubriacata proprio allo scopo di commettere un reato) non esclude, né diminuisce l’imputabilità; anzi nell’ipotesi di ubriachezza preordinata la pena è aumentata; la stessa disciplina si applica quando il fatto è commesso sotto l’influsso di sostanze stupefacenti
E) intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti: è l’ultimo grado di sfacelo mentale vero e proprio e si produce a seguito dell’abuso prolungato di alcool e di droga: in questi casi si ha una vera e propria alterazione psichica del soggetto, tipica del vizio di mente, e potrà essere totale o parziale. Dopo una sentenza della C. Costituzionale del 2003 il giudice può sempre sostituire alle misure di sicurezza detentive (ospedale psichiatrico giudiziario, o casa di cura e custodia) quella non detentiva della libertà vigilata, purchè sia idonea ad assicurare le opportune cure all’infermo o fronteggiarne la pericolosità sociale
F) gli stati emotivi e passionali, (es la gelosia) viceversa non escludono né diminuiscono l’imputabilità (art. 90 C.P.)
2) La capacità a delinquere
Essa consiste nell’inclinazione del soggetto a commettere reati: il giudice ne dovrà tener conto nell’applicazione concreta della pena e sarà misurata, ex art. 133 C.P. da una serie di parametri, come vedremo tra poco
3) La pericolosità criminale
Quando la capacità a delinquere è particolarmente elevata si ha la pericolosità criminale, cioè la notevole probabilità che il soggetto commetterà altri reati: la legge disciplina quattro forme di pericolosità criminale: a) la recidiva; b) l’abitualità criminosa; c) delinquente professionale; d) delinquente per tendenza.
a) la recidiva: è la condizione di chi, dopo essere stato condannato per un delitto ne commette un altro; essa può essere: semplice (chi, dopo essere stato condannato, commette un solo altro reato o aggravata
Casi di recidiva aggravata:
I) specifica: chi commette un altro delitto della stessa indole;
II) reiterata: chi è già recidivo commette un altro delitto;
III) infraquinquennale: delitto commesso entro 5 anni dall’ultimo.
In tutti questi casi la pena per il nuovo delitto commesso è aumentato nella misura prevista dalla legge; naturalmente l’aumento di pena sarà maggiore se concorrono più aggravanti es. recidiva reiterata specifica nel quinquennio.
Delitti della stessa indole (art. 101 C.P.) sono quelli che, pur preveduti da disposizioni diverse, tuttavia per la natura dei fatti che le costituiscono (es. offendono tutte il patrimonio) o dei motivi che li determinano (es. fine di trarne profitto) presentano delle caratteristiche di omogeneità Es. furto, rapina, truffa, appropriazione indebita, estorsione ecc. sono della stessa indole.
b) abitualità criminosa: è la condizione di chi, con la sua persistente attività criminosa dimostra di aver acquisito una notevole attitudine a commettere reati: deve risultare dal certificato penale che ha commesso un certo numero di reati della stessa indole in un arco di tempo ristretto, riportando una congrua condanna indicata dal legislatore: in tal caso, nel riportare un’ulteriore condanna per reato della stessa indole viene dichiarato delinquente abituale e gli sarà applicata la misura di sicurezza, dopo aver espiato la pena, della colonia agricola o della casa di lavoro per un periodo minimo di 2 anni.
c) delinquente professionale: oltre alle condizioni precedenti la legge richiede che si accerti che il reo viva abitualmente dei proventi del reato: in tal caso la misura di sicurezza avrà una durata minima di 3 anni;
d) delinquente per tendenza: si ha quando il reo riveli, attraverso un delitto che offenda la vita o l’incolumità personale, anche se non recidivo, un’indole particolarmente malvagia: es si uccide un bambino dopo averlo seviziato. In tal caso la misura di sicurezza da scontare dopo la condanna avrà una durata minima di 4 anni.
LA PENA
1) Nozione di pena
La pena è la sanzione che viene irrogata dallo Stato alla fine di un processo a chi ha violato un precetto penale: essa ha un duplice carattere, quello di castigo per punire il colpevole del reato commesso e quello di emenda, ossia tende al ravvedimento del condannato, al suo recupero ed al suo reinserimento nella società: a quest’ultima funzione fa riferimento l’art. 27 della Costituzione laddove dispone che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.
Le pene di distinguono in A): principali, che vengono direttamente inflitte dal giudice e B): accessorie, che derivano direttamente dalla condanna anche senza un’espressa dichiarazione del giudice; C): vi sono poi le misure alternative alla detenzione.
A) le pene principali sono:
a) per i delitti
1) la pena di morte (abrogata)
2) l’ergastolo (privazione della libertà personale per l’intera vita del condannato;
3) la reclusione (privazione della libertà personale da 15 gg. a 24 anni);
4) la multa (pagamento di una somma di denaro);
b) per le contravvenzioni:
1) arresto (privazione della libertà personale da 5 gg. a 3 anni;
2) ammenda (pagamento di una somma di denaro);
B) Le pene accessorie più importanti sono:
1) interdizione dal Pubblici Uffici, che può essere perpetua (quando vi è condanna all’ergastolo o alla reclusione superiore a 5 anni, ovvero quando vi è condanna per determinati reati E. peculato e concussione quando la pena è superiore a 3 anni;
2) interdizione legale, conseguente all’ergastolo o ad una condanna superiore a 5 anni di reclusione;
3) incapacità a contrattare con la P.A. conseguente ad una serie di delitti espressamente previsti dal C.P. es. concussione e corruzione (per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni)
C) Misure alternative alla detenzione
Introdotte con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 rispondono alla funzione rieducativa della pena; tale legge è stata variamente discussa perché non renderebbe certa la durata della pena, favorendo, in definitiva l’aumento della criminalità. tali misure sono applicate dal Tribunale di Sorveglianza e sono:
1) affidamento in prova al servizio sociale: quando la pena inflitta non supera i 3 anni di reclusione (o quando residuano 3 anni di reclusione su una maggior pena già scontata in parte), il condannato, se la relazione collegiale è favorevole, può essere affidato al servizio sociale, con determinate prescrizioni;
2) semilibertà: si può concedere ai condannati a pena detentiva non superiore a 6 mesi, ovvero a coloro che hanno espiato metà pena o, per taluni gravi delitti indicati dalla legge, due terzi di pena: tale regime consente di far trascorrere al condannato parte del giorno fuori dal carcere per partecipare ad attività lavorative ed istruttive, utili al reinserimento sociale;
3) liberazione anticipata: consiste in uno sconto di pena di gg. 45 per ogni semestre se il condannato ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione;
4) detenzione domiciliare: quando la pena irrogata non è superiore a 4 anni essa può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in un luogo di cura, tenuto conto delle particolari condizioni di salute del condannato.
2) DETERMINAZIONE DELLA PENA
La pena, per ciascun reato, è determinata dal legislatore in modo generico, essendo indicato solo il minimo ed il massimo; sarà poi il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, a dover determinare concretamente la pena da infliggere al reo;discrezionalità, ovviamente, non vuol dire arbitrio in quanto egli sarà obbligato ad indicare nella sentenza i motivi della propria scelta, dovendo tener conto dei criteri indicati nell’art. 133 C.P.
In particolare il giudice dovrà tener conto: A) della gravità del reato e B) della capacità a delinquere del reo.
A) La gravità del reato va desunta:
a) dalle modalità della condotta del colpevole;
b) dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato;
c) dalla intensità del dolo o dal grado di colpa.
B) La capacità a delinquere del reo va desunta a sua volta:
a) dai motivi che lo hanno spinto a delinquere;
b) dai suoi precedenti penali e dalla sua condotta contemporanea o susseguente al reato;
c) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale
3) CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PUNIBILITÀ
La punibilità può estinguersi per speciali cause previste dalla legge: esse si distinguono in:
A) cause di estinzione del reato, ossia fulminano il reato prima della sentenza definitiva di condanna e e cessa ogni conseguenza del reato;
B) cause di estinzione della pena, ossia estinguono la punibilità in concreto, dopo una sentenza di condanna.
A) Cause di estinzione del reato sono:
1) morte del reo prima della condanna
2) amnistia propria, (prima della sentenza di condanna), ossia un atto di clemenza generale, con cui lo Stato rinunzia per determinati reati (di solito quelli meno gravi), all’applicazione della pena;
3) prescrizione del reato: lo Stato rinunzia a far valere la sua pretesa punitiva dopo un certo lasso di tempo, indicato dalla legge, se nel frattempo non si è giunti ad una sentenza definitiva. Si è stabilito, con la nuova legge (cd. legge ex Cirielli) che il tempo di prescrizione è pari al massimo della pena edittale e comunque non inferiore a 6 anni per i delitti ed a 4 per le contravvenzioni.
4) oblazione: nelle contravvenzioni punite con l’ammenda, ovvero con l’arresto e l’ammenda il reato si estingue col pagamento di una certa somma di denaro indicata dalla legge;
5) perdono giudiziale: si può concedere ai minori di anni 18 per reati non gravi;
6) sospensione condizionale della pena quando la condanna viene contenuta entro 2 anni di pena detentiva il giudice può sospendere la pena per 5 anni qualora, valutata la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole ritenga che il reo si asterrà per il futuro dal commettere reati.
B) Cause di estinzione della pena sono:
1) morte del reo dopo la condanna;
2) indulto: atto di clemenza generale che opera per tutti i reati giudicati con sentenza definitiva: trattasi di uno sconto di pena che va dai 2 o 3 anni; è di solito escluso per determinati gravi reati a giudizio del legislatore;
3) grazia: viene concessa dal capo dello Stato ad un condannato con sentenza definitiva ed è un atto di clemenza particolare;
4) prescrizione della pena: quando l’esecuzione della pena non viene eseguita entro un certo termine;
5) liberazione condizionale: è un premio per il condannato che abbia costantemente tenuto buona condotta e viene concessa dal Tribunale di sorveglianza;
il condannato deve aver scontato almeno 30 mesi di reclusione ed almeno metà della condanna, qualora il residuo non superi i 5 anni; anche il condannato all’ergastolo può essere ammesso a tale beneficio se ha scontato almeno 26 anni di pena;
6) amnistia impropria, dopo la condanna.
4) LE MISURE DI SICUREZZA
Sono provvedimenti speciali applicabili dal giudice in sostituzione o in aggiunta alla pena nei confronti dell’autore del reato;
presupposti per la sua applicazione sono:
a) la commissione di un fatto costituente reato;
b) la pericolosità criminale (sociale) del reo.
Differenze la tra pena e le misure di sicurezza
1) la pena presuppone la colpevolezza del soggetto, mentre per l’applicazione delle misure di sicurezza è necessario accertare la pericolosità sociale;
2) la pena ha funzione prevalente di castigo per il reato commesso, mentre le misure di sicurezza hanno esclusivamente uno scopo rieducativi;
3) la pena si applica solo ai soggetti imputabili, mentre le misure di sicurezza si applicano anche (e soprattutto) ai non imputabili;
4) la pena è fissa, mentre le misure di sicurezza sono indeterminate nella durata, salvo che nel minimo: essa infatti viene meno col cessare della pericolosità sociale;
Tipi
Esse sono
a) personali, quando limitano la libertà del reo;
b) patrimoniali quando incidono sul suo patrimonio;
Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive:
le misure di sicurezza detentive sono:
1) assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
2) assegnazione ad una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti, sordomutismo);
3) ricovero in ospedale psichiatrico (per gli imputati prosciolti per le stesse cause);
4) il riformatorio giudiziario per i minori non imputabili o condannati a pena diminuita;
tra le misure di sicurezza non detentive la più importante è la libertà vigilata, consistente in una serie di limitazioni imposte dal giudice al reo per evitare nuove occasioni di reato; essa può sempre sostituire, a discrezione del giudice, le misure di sicurezza detentive.
La misura patrimoniale più importante è la confisca, consistente nell’espropriazione a favore dello Stato delle cose che servirono a commettere il reato (es. arnesi da scasso), o che ne sono il prodotto o il profitto, ovvero di cose la cui fabbricazione, uso, detenzione, porto o alienazione costituisce reato es. armi, droga, monete false ecc.
V lezione in aula 22/09/2007
Dopo aver trattato, sia pure per somme linee, la parte generale del diritto penale
esaminando, dopo i concetti introduttivi, il reato e la sua struttura (elemento oggettivo, elemento soggettivo e cause di esclusione del reato), le sue forme di manifestazioni (reato consumato e tentato, circostanze, concorso di persone del reato, concorso di reati), il reo e la pena, possiamo esaminare le principali figure di reati speciali.
I REATI SPECIALI
Sono quelli previsti dalla parte speciale del diritto penale e sono disciplinati dal C.P. e da leggi speciali.
Poiché dato l’esiguo numero di ore di questo corso non è possibile spiegare tutte le singole fattispecie penali, ne esamineremo solo alcune, trattando brevemente taluni reati
A) contro la P.A.;
B) contro l’amministrazione della giustizia;
C) contro la persona;
D) contro il patrimonio.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Generalità
Tali delitti mirano a tutelare il buon andamento e l’imparzialità della P.A.;
per buon andamento si intende il regolare funzionamento di essa;
per imparzialità si intende che la P.A. deve esplicare le sue attività innanzitutto per non avvantaggiare indebitamente se stessa e poi assumendo atteggiamenti identici in presenza di situazioni analoghe.
Si distinguono: A) reati commessi da pubblici ufficiali contro la P.A. (es. peculato, concussione) e B) reati commessi da privati contro la P.A. (es. violenza e resistenza a P.U.): i primi sono reati propri, (ossia possono essere commessi solo da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), mentre i secondi sono reati comuni, (ossia possono essere commessi da chiunque).
Pubblici ufficiali sono coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa: es. tutti gli ufficiali ed agenti di P.G., dei CC., della Polizia, della Guardia di Finanza ecc.; gli ufficiali giudiziari; gli insegnanti delle scuole pubbliche, primario ed aiuto primario ospedaliero ecc. ecc.
Incaricati di pubblico servizio sono coloro i quali prestano un pubblico servizio: es. l’addetto alla riscossione del pedaggio in un parcheggio comunale, gli infermieri, i bidelli di una scuola, gli operai dell’ENEL, i presentatori e conduttori della rai-tv, i custodi ecc.
A) Principali figure delittuose commesse dai PP.UU.
1) Peculato (art. 314 C.P.)
E’ l’appropriazione di denaro a o altra cosa mobile di cui il P.U. o l’incaricato di un pubblico servizio ha il possesso nell’esercizio delle sue funzioni: es. il vigile urbano che si appropria delle somme di denaro riscosse in pagamento delle contravvenzioni al codice della strada; l’esattore delle imposte che si appropria dei tributi riscossi ecc.
Scopo dell’incriminazione è tutelare l’interesse dello Stato alla probità e correttezza della P.A. e tutelare l’interesse patrimoniale della P.A..
Appropriarsi di una cosa significa comportarsi come proprietario rispetto ad essa e quindi averne la piena disponibilità: es. il P.U. che spende, come fosse propria la somma di denaro di cui aveva il possesso per ragioni del proprio ufficio.
E’ punito, con pena inferiore, anche il peculato d’uso, quando il P.U. fa solo uso momentaneo della somma o della cosa mobile e questa dopo l’uso viene immediatamente restituita.
Alla condanna per peculato consegue sempre la pena accessoria dell’interdizione dai PP. UU., che, a seconda della pena irrogata, è perpetua o temporanea.
2) Concussione (art. 317 C.P.)
E’ la condotta del P.U. o dell’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere a lui o ad un terzo denaro od altra utilità.
Cioè il P.U. si avvale illegittimamente della sua posizione per procurarsi dei vantaggi da persone che hanno rapporti con la P.A. , vantaggi che non gli spettano.
Es. nel processo di tangentopoli degli anni 90 vi è stato un vero e proprio campionario di concussioni: si pensi ai vari politici o sindaci che in materia di appalti pubblici costringevano vari imprenditori ad esborsi di ingenti somme di denaro, con la minaccia, in caso negativo, di escluderli dalle gare di appalto; altro es.: il vigile che, accertata una violazione del codice della strada a carico di taluno, gli prospetta il sequestro del mezzo, facendogli capire che sarebbe disposto a chiudere un occhio in cambio di una somma di denaro.
Che cos’è l’abuso? Si ha abuso delle funzioni tutte le volte che queste sono esercitate al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, regolamenti o istruzioni di servizio.
L’abuso deve avere per effetto il costringimento o l’induzione:
costringere vuol dire esercitare con violenza o minaccia una pressione su una persona, determinando quest’ultima ad una dazione di denaro o altra utilità che certamente non avrebbe posto in essere;
indurre comprende ogni comportamento ingannevole o menzognero (addirittura vi rientra anche l’apparente esortazione o consiglio) che abbia il risultato di determinare il soggetto alla consegna del denaro, anche e soprattutto perché influenzato dalla posizione di superiorità del P.U. cd. metus autoritatis.
E’ un reato proprio e plurioffensivo e la condanna comporta l’interdizione perpetua o temporanea dai PP. UU.
3) Corruzione (artt. 318, 319 e 321 C.P.)
La corruzione, in generale, consiste in un accordo tra il pubblico funzionario ed il privato a seguito del quale il funzionario accetta dal privato, per un atto relativo all’esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.
Poiché tale fatto è grandemente nocivo all’interesse perseguito dalla P.A. a che i propri funzionari siano onesti ed imparziali, la legge lo vieta sottoponendo a pena sia il corrotto che il corruttore.
Ciò che contraddistingue la corruzione è un libero accordo tra il funzionario ed il privato, un vero e proprio “pactum sceleris”: le due parti sono su un piano di parità, mentre nella concussione si ha una superiorità del funzionario rispetto al privato il quale di regola si trova in una situazione di timore (metus autoritatis).
Il codice distingue due forme di corruzione:
a) corruzione impropria, quando il compenso si riferisce ad un atto di ufficio normale e legittimo del pubblico funzionario;
b) corruzione propria, quando il compenso si riferisce ad un atto contrario ai doveri d’ufficio e quindi illegittimo perché in contrasto con norme di legge o con istruzioni di servizio.
Nell’ambito di ciascuna ipotesi poi si distingue tra:
a) corruzione antecedente, quando si riferisce ad un atto ancora da compiere;
b) corruzione susseguente quando si riferisce ad un atto già compiuto dal funzionario.
Esaminiamo brevemente le varie ipotesi:
I) corruzione impropria antecedente: si ha quando il pubblico funzionario, per compiere un atto del proprio ufficio, riceve dal privato una prestazione (denaro o altra utilità) che non gli è dovuta: es. un medico della mutua che accetta del denaro per visitare un mutuato; un cancelliere che accetta denaro da un Avvocato per avere una copia di atti in tempi solleciti, a scapito di altri: in tal caso rispondono del reato sia il P.U. che il corruttore;
II) corruzione impropria susseguente, allorché l’indebita dazione di denaro (o altra utilità) avviene dopo che il pubblico funzionario abbia compiuto l’atto del suo ufficio: negli es. fatti, allorché dopo la visita effettuata o dopo la ricezione della copia degli atti, il medico della mutua o il cancelliere del Tribunale ricevano un compenso: in tal caso del reato è ritenuto responsabile solo il P.U. e non anche il privato: è questa la forma meno grave di corruzione, ed a volte essa non si realizza allorché la dazione sia solo simbolica, quasi una regalia per l’atto compiuto dal funzionario; es. un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini, un dono natalizio ecc.
III) corruzione propria antecedente: si ha quando il pubblico funzionario, per omettere o ritardare un atto un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve dal privato una prestazione (denaro o altra utilità) che non gli è dovuta: es. un sottufficiale della guardia di finanza che nel corso di una verifica fiscale in una ditta accetta del denaro dal titolare per chiudere un occhio su delle evidenti irregolarità; in tal caso rispondono del reato sia il P.U. che il privato corruttore;
IV) corruzione impropria susseguente, allorquando il pubblico funzionario riceve l’illecita dazione dal privato dopo aver agito contro i suoi doveri di ufficio: anche in tal caso rispondono del reato il P.U. corrotto ed il privato corruttore: es. un cancelliere riceve un compenso dopo aver distrutto un reperto sequestrato, che pregiudicava la posizione di un imputato.
Di norma, nella corruzione è il privato a prendere l’iniziativa per l’accordo criminoso, mentre nella concussione avviene il contrario: ma non sempre è così.
Secondo la giurisprudenza ciò che di regola contraddistingue la concussione dalla corruzione è che nella prima il privato, attraverso la sua indebita dazione di denaro, cerca di evitare un danno (“certat de damno vitando”); nella corruzione, invece, attraverso la sua dazione di denaro il privato cerca di procurarsi un vantaggio (“certat de lucro captando”). Peraltro a volte, anche nella concussione, in definitiva il privato finisce per trarre dei vantaggi: es. il funzionario delle imposte dirette che prospetti al contribuente infedele delle conseguenze gravi, sia economiche che penali, ove non acceda alla richiesta di un esborso di denaro, risponderà del reato di concussione, anche se è vero che in tal caso il privato, in definitiva riceverà anche dei vantaggi, ma ciò non esclude che l’illecita dazione sia avvenuta per effetto dell’intimidazione del P.U.
4) Abuso di ufficio (art. 323 C.P.)
Tale norma è stata riscritta dalla riforma del 1997, (che tra l’altro ha abolito la figura dell’interesse privato in atti d’ufficio), allo scopo di renderla meno generica e di evitare il dilagare di incriminazioni per tale reato che solo in minima parte si concludevano con una condanna.
Pertanto, mentre in precedenza la norma incriminava il pubblico funzionario che “abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni” commetteva un fatto non previsto come reato da una particolare disposizione di legge (reato sussidiario), adesso da una parte legge restringe la portata della norma, ma dall’altra configura delle ipotesi ben precise, in presenza delle quali vi è senza dubbio il reato.
Esso si realizza allorquando il pubblico funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
Ai fini della condotta di abuso, hanno rilevanza solo la violazione di legge (o di regolamento) e l’inosservanza dell’obbligo di astensione, mentre non è più consentito al giudice penale di entrare nell’ambito della discrezionalità amministrativa per accertare se vi sia stato “eccesso di potere”.
Secondo la Cassazione tale figura ricorre ad es. nel rilascio da parte del sindaco di una concessione edilizia in difformità dello strumento urbanistico se si prova l’intenzione di recare ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale; ricorre nel caso di un primario di ospedale, che come pubblico dipendente è tenuto a prestare la sua opera in conformità delle leggi, il quale pone in essere dei comportamenti di vessazione ed emarginazione nei confronti dei medici del reparto che non assecondano le proprie scelte di dirottare i pazienti dall’ospedale ad una clinica privata: in tal caso il Primario ha arrecato dei danni ingiusti ai colleghi non osservando la norma prevista nello statuto degli impiegati civili dello Stato che gli imponeva un’assidua e solerte collaborazione.
5) Rifiuto ed omissione di atti d’officio (art. 328 C.P.)
Anche questo reato è stato modificato dalla legge del 97, che prima genericamente richiedeva per la punibilità del pubblico funzionario l’omissione, il rifiuto o il ritardo di un atto del proprio ufficio.
Ora la norma distingue due ipotesi di reato:
I) la prima riguarda il rifiuto da parte del funzionario pubblico di atti qualificati, ossia ben individuati che devono essere compiuti senza ritardo, ossia che presentano il carattere dell’urgenza: e sono atti del suo ufficio in materia di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità; il rifiuto evidentemente presuppone una richiesta, di fronte alla quale o il funzionario rifiuta, ovvero ritarda la propria attività: es. la Cassaz. ha ritenuto che commette il reato in esame il medico di guardia in pronto soccorso che rifiuta il ricovero ad una persona che lamentava dei gravi disturbi, affermando che era necessario un tipo di intervento particolare e che l’ospedale non era attrezzato per quel tipo di intervento; in tal caso la Suprema Corte ha osservato che il paziente andava comunque accettato ed inviato con ambulanza dell’ospedale in altro nosocomio attrezzato per quel tipo di intervento particolare.
II) la seconda ipotesi riguarda tutti gli altri atti non qualificati e non urgenti: in tal caso, perché l’omissione venga punita, è necessario che vi sia una specifica richiesta, formulata in forma scritta da parte di chi vi abbia interesse, al pubblico funzionario di compiere l’atto del suo ufficio, che siano trascorsi 30 gg. e che non vi sia stata una risposta che giustificasse i motivi del ritardo.
Si tratta di un reato proprio e di pericolo.
B) Principali reati commessi dai privati contro la Pubblica Amministrazione
1) Violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale; (art. 336 C.P.)
2) Resistenza a Pubblico Ufficiale; (art. 337 C.P.)
Qui basta ricordare che deve trattarsi di resistenza attiva, ossia in un comportamento violento o minaccioso diretto contro persone o cose; la resistenza passiva, (es. darsi alla fuga o gettarsi a terra a peso morto, rifiutare semplicemente di obbedire agli ordini) non integra il reato mancando in tale comportamento ogni atteggiamento di violenza o minaccia.
3) Oltraggio a Pubblico Ufficiale (oggi abrogato); (341 C.P.)
Qui occorre ricordare la successione di leggi (art. 2 C.P.) ed in particolare una nuova legge modificativa della precedente: non si tratta di abolitio criminis perché il fatto viene qualificato come ingiuria, ossia un reato meno grave, punibile a querela; si applica, pertanto, se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della legge, la norma più favorevole, che nella specie è la nuova legge.
4) Oltraggio a magistrato in udienza (art. 343 C.P.)
Questi reati sono facili e basta leggerli
REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Comprendono tutti quei reati che turbano od ostacolano il normale ed efficace svolgimento dell’attività giudiziaria.
Essi di distinguono in
A) delitti contro l’attività giudiziaria;
B) delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie
C) delitti con cui si tutelano arbitrariamente le proprie ragioni.
Esaminiamo i più importanti delitti.
Tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia ricordiamo i più importanti:
1) Omessa denuncia di reato (art. 361 C.P.)
E’ il fatto del Pubblico ufficiale che omette o ritarda di denunciare all’A.G. (o ad altra autorità che ha a questa l’obbligo giuridico di riferirne), un reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio delle sue funzioni: l’omissione è l’assoluta mancanza di denunzia; il ritardo si ha quando la denunzia venga presentata dopo un certo tempo dalla notizia del fatto in modo da nuocere in modo rilevante agli interessi della giustizia. Es. un mar.llo della Guardia di Finanza che riceva una denunzia di una grave irregolarità fiscale ed ometta di comunicarla tempestivamente ai suoi superiori che sono tenuti a loro volta di comunicarla all’A.G.
2) Omissione di referto (art. 365 C.P.)
E’ il fatto di chi, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere di ufficio, omette o ritarda di riferirne all’A.G.: tale obbligo viene meno se il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale. Es il medico che cura una persona che presenta lesioni da arma da fuoco o da arma da taglio (accoltellamento).
3) Simulazione di reato (art. 367 C.P.)
E’ il fatto di chi, con denunzia o querela diretta all’A.G. (o ad autorità che a questa ha l’obbligo di riferire) afferma falsamente che è avvenuto un reato (simulazione formale) o simula le tracce di un reato, cioè fa apparire falsamente che un reato è avvenuto (simulazione reale); es. della prima ipotesi: ho investito una persona con la mia autovettura e non mi sono fermato; per sfuggire alle mie responsabilità in caso qualcuno abbia prelevato la mia targa, abbandono l’auto per strada e mi precipito al primo posto di polizia per denunciarne il furto, ovviamente indicando un tempo assai precedente a quello dell’incidente; es. di simulazione reale: il proprietario di un appartamento cagiona effrazione alla porta d‘ingresso della propria abitazione e getta la casa a soqquadro per simulare un furto, onde lucrare soldi dall’assicurazione;
Scopo dell’incriminazione è quello di evitare che la macchina della giustizia penale sia fatta lavorare a vuoto, con sperpero di denaro e di energia.
Sia la simulazione formale che quella reale richiedono alcuni requisiti:
a) la simulazione deve avere per oggetto un reato vero e proprio (delitto o contravvenzione);
b) il reato non deve essere avvenuto: deve cioè trattarsi di reato immaginario;
c) la denunzia (o la simulazione di tracce) deve essere tale da poter determinare l’inizio di un procedimento penale: se ha ad oggetto un fatto assolutamente incredibile o quando la simulazione di tracce sia così grossolana da non ingannare gli organi della giustizia, in tal caso è esclusa la punibilità per detto reato (si punirà, eventualmente l’altro reato che, attraverso la simulazione si voleva nascondere);
d) non deve trattarsi di incolpazione personale, altrimenti si realizzerà il più grave reato di calunnia.
4) Calunnia (art. 368 C.P.)
Anche per la calunnia il motivo dell’incriminazione va ravvisato nella necessità di evitare il pericolo che l’amministrazione della giustizia sia tratta in inganno e fuorviata, nonché il pericolo che venga lesa la libertà personale del cittadino.
E’ il fatto di chi con denunzia, querela, richiesta o istanza diretta all’A.G. (o ad altra Autorità che a questa abbia l’obbligo di riferire) incolpa di un reato taluno che egli sa essere innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato.
Gli elementi della calunnia sono i seguenti:
a) il reato cui si riferisce la falsa incolpazione può essere di qualunque natura (delitto o contravvenzione), purchè sia preveduto come tale dalla legge ed abbia tutti i requisiti necessari per integrare un illecito penale;
b) il reato che è oggetto dell’incolpazione deve essere attribuito a persona innocente;
c) il soggetto che fa l’incolpazione deve essere assolutamente consapevole che la persona che accusa è innocente e intenzionalmente ne chiede la punizione all’A.G.:
se il denunciante, sia pure per errore, ritiene che la persona accusata sia colpevole, viene escluso l’elemento soggettivo del reato (il dolo) e quindi non sarà punibile;
d) le modalità dell’incolpazione possono concretare una calunnia diretta (denunzia, querela ecc.) ovvero una calunnia indiretta quando l’incolpazione avviene simulando tracce di reato: es. nascondo nella tasca di Tizio un pacchetto di sostanze stupefacenti, ovvero nascondo nella sua casa un oggetto di provenienza furtiva.
La pena prevista dalla legge è aumentata se l’incolpato viene condannato con sentenza irrevocabile.
5) Falsa testimonianza (artt. 372 e 376 C.P.)
E’ il fatto di chi, deponendo come teste davanti all’A.G. afferma il falso o nega il vero o tace in tutto o in parte quello che sa in relazione ai fatti su cui viene interrogato.
Presupposto del reato è che il soggetto rivesta la qualità di teste e deponga innanzi all’A.G.: è quindi un reato proprio.
Per la sussistenza del reato di falsa testimonianza è necessario che il teste renda mendaci dichiarazioni su fatti pertinenti alla causa, capaci di influire sulla decisione del giudice; il reato è escluso quando le false dichiarazioni cadono su circostanze estranee al procedimento.
La norma non si applica alle sommarie informazioni rese davanti alla P.G. o al P.M. nelle indagini preliminari, perché in tali fasi la persona sentita non ha ancora assunto la veste di testimone.
Se il teste ritratta le sue dichiarazioni mendaci rivelando il vero prima della chiusura del dibattimento egli non sarà punibile.
6) Favoreggiamento personale (art. 378 C.P.)
E’ il fatto di chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell’autorità ovvero a sottrarsi alle ricerche di questa. Es. le mendaci dichiarazioni rese da una persona alla P.G. per aiutare un colpevole, se non costituiscono falsa testimonianza, tuttavia realizzano il reato di favoreggiamento personale perché lo aiutano ad eludere le indagini che compie la P.G..
I presupposti per l’esistenza di questo reato sono:
la preesistenza di un reato;
la mancanza di partecipazione al reato precedente: se taluno promette un aiuto al soggetto prima o durante l’esecuzione del reato egli avrà rafforzato nell’autore il proposito criminoso e quindi non risponderà di favoreggiamento personale, bensì di concorso morale nell’azione delittuosa.
7) Favoreggiamento reale (art. 379 C.P.)
E’ il fatto di chi aiuta taluno ad assicurare il prodotto il profitto o il prezzo di un reato, salvo che non si tratti del delitto di ricettazione. Es. Tizio nasconde la refurtiva del suo amico Caio che l’ha sottratta da un’abitazione.
La differenza con il delitto di ricettazione è che in questa il ricettatore agisce per fini di lucro e mira esclusivamente al proprio tornaconto.
8) Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone (artt. 392 e 393 C.P.)
E’ il fatto di chi, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo mediante violenza sulle cose ovvero usando violenza o minaccia alle persone.
Presupposto del reato è l’esistenza di una pretesa giuridica che il soggetto potrebbe far valere davanti al giudice, mentre l’elemento oggettivo consiste nel farsi giustizia da sé medesimo con violenza sulle cose (es. sfondando una porta, tagliando un tubo, distruggendo uno strumento musicale suonato nelle ore notturne ecc.) o esercitando violenza o minaccia alle persone: minaccio ad un mio creditore di incendiargli la casa se non mi restituirà i soldi entro un certo termine.
La dottrina critica fortemente questo reato sconosciuto dalle legislazioni di altri Stati, perché in esso è sempre assorbito il delitto di danneggiamento e di violenza privata, e per di più è sempre punibile a querela e con pene meno severe di quelle stabilite per il danneggiamento e la violenza privata.
VI lezione in aula 28/09/2007
Prima di iniziare ad esaminare qualche delitto contro la persona vorrei brevemente
rispondere a tre richieste fattemi:
differenza tra multa ed ammenda;
se il cd. “mobbing” viene considerato reato;
spiegare brevemente la legge 231 del 2001 anche in relazione alle modifiche dell’agosto scorso.
Quanto al primo quesito la risposta è semplice: non vi è alcuna differenza strutturale: entrambe consistono in una sanzione pecuniaria; la multa consegue ad un reato, l’ammenda ad una contravvenzione: è il legislatore a stabilire quando un comportamento è delitto e quando è contravvenzione: in linea generale può dirsi che l’ammenda è meno grave della multa perché all’art. 26 C.P. è stabilito che non può essere inferiore a €. 2, né superiore ad €. 1.032,00, mentre la multa, ex art. 24 C.P. non può essere inferiore ad €. 5, né superiore ad €. 5.164,00.
Tali pene pecuniarie sono periodicamente aumentate dal legislatore, a seguito della svalutazione.
Quanto al secondo quesito
premesso che il “mobbing” consiste in una serie di vessazioni ed umiliazioni nell’ambiente di lavoro, inflitte al lavoratore dal suo superiore o da taluno dei colleghi di lavoro e che finisce per diventare in alcuni casi una vera e propria tortura sotto il profilo psicologico della vittima, nel nostro ordinamento giuridico, né sul piano penale, né su quello civile è previsto come tale, a differenza che in altre legislazioni, (ad es. quella francese, ed in genere dei paesi del nord Europa).
La Cassazione recentissimamente si è pronunziata sul mobbing stabilendo che esso è tassativamente escluso dal nostro ordinamento, mentre vanno puniti eventualmente i singoli comportamenti, se essi si concretano ad es. nei reati di ingiurie, percosse, violenza privata, molestie ecc. ecc.
Oggi, in assenza di regolamentazione specifica il lavoratore che subisca vessazioni sul posto di lavoro dovrà limitarsi a chiedete tutela solo sul piano civile al giudice del lavoro che accerterà se è stato violato l’art. 2087 c.c., secondo cui “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”: come si vede solo indirettamente e non con un’apposita norma sul “mobbing” vengono tutelate le condizioni di lavoro.
La risposta alla terza richiesta (spiegare la legge 231 del 2001) richiede qualche parola in più.
La legge in questione, adeguandosi alla legislazione europea, in deroga al principio della personalità del diritto penale, enunciato anche dalla Costituzione all’art. 27 (“la responsabilità penale è personale”), ha finalmente introdotto anche nel nostro ordinamento il principio della responsabilità giuridica diretta degli enti (società, persone giuridiche ed associazioni prive di personalità giuridica) per illeciti amministrativi dipendenti da taluni reati commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente da soggetti in posizione di vertice (es. amministratori) ovvero da persone subordinate.
In realtà, questa dizione di “illeciti amministrativi dipendenti da reati” è abbastanza equivoca perché in effetti si tratta di violazioni penali vere e proprie di cui dovrà rispondere l’ente, ma per salvare il principio della responsabilità personale del diritto penale il legislatore le ha trasformate in illeciti amministrativi, disponendo per l’ente una sanzione pecuniaria (condanna al pagamento di un certo numero di quote) o interdittiva (interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti ecc).
L’importanza di questa legge consiste nel fatto che in precedenza, per taluni reati commessi nell’interesse dell’ente (o da cui l’ente traeva comunque un vantaggio), ne rispondeva esclusivamente la persona che materialmente aveva commesso il reato: era tuttavia difficile in alcuni casi l’individuazione di tale persona per il sistema delle deleghe, per cui molte volte si arrivava all’impunità: ora con questo sistema può anche darsi che taluno che abbia commesso il reato possa essere assolto, ma sussisterà sempre la responsabilità dell’ente.
La “ratio” della norma è evitare che un ente possa ricevere profitto, anche indiretto, dalla commissione di un reato da parte di suoi organi di vertice o di sottoposti, per cui ne risponderà sempre con il suo patrimonio, a meno che non provi di aver adottato dei modelli di organizzazione o di gestione idonei a prevenire determinati reati e di aver vigilato sul funzionamento e l’osservanza di tali modelli organizzativi.
Non risponderà degli illeciti amministrativi derivanti dai reati se prova che le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. (art. 6)
L’ente non risponderà mai se le persone sopraindicate (dirigenti o sottoposti) hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi; viceversa sussisterà sempre la responsabilità dell’ente anche quando l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero quando il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia (morte del reo, sospensione condizionale della pena, perdono giudiziale ecc).
Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria per quote, in numero non inferiore a 100 né superiore a mille: l’importo di una quota va da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 1549,00;
per taluni reati alla sanzione pecuniaria si accompagna una sanzione interdittiva.
L’ente risponde dell’illecito amministrativo dipendente da reato a titolo di colpa e non di responsabilità oggettiva.
La legge del 2001 ha previsto taluni reati che quando vengono commessi nell’interesse dell’ente o da cui comunque l’ente abbia tratto vantaggi, comporta la responsabilità amministrativa dell’ente: essi sono:
1) 316 bis C.P Malversazione a danno dello Stato (si ottengono dallo Stato o dalle Comunità Europee contributi o finanziamenti per realizzare determinati scopi, che viceversa non vengono destinati a tali finalità);
2) 316 ter C.P. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (si ottengono dallo Stato o dalle Comunità Europee contributi, finanziamenti o altri vantaggi non dovuti mediante l’utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi);
3) 640 co. 2 n. 1 Truffa in danno dello Stato;
4) 640 bis C.P. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
5) 640 ter Frode informatica (alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurandosi per sé o per altri un ingiusto profitto);
6) 317 C.P. Concussione
7) 318, 319, 319 ter e 322 Corruzione propria ed impropria, Corruzione in atti giudiziari, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio ed Istigazione alla corruzione.
Una serie di leggi successive hanno poi ampliato il numero reati che quando vengono commessi nell’interesse dell’ente o da cui comunque l’ente abbia tratto vantaggi, comporta la responsabilità amministrativa dell’ente: essi sono:
1) Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 C.P. (L. 23 novembre 2001 n. 409);
2) Tutti i reati societari previsti dal c.c., tra cui falso in bilancio, falso in comunicazioni sociali, aggiotaggio ecc. (D. Lvo 11 aprile 2002 n. 61);
3) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (es. si pensi alle società produttrici di armi, che con triangolazioni vendono armi ai terroristi di altri Stati) ( L. 14 gennaio 2003 n. 7)
4) Delitti contro la personalità individuale (Riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi: si pensi ad una agenzia di viaggi turistici che organizzi illecitamente turismo sessuale all’estero nei confronti di bambini); (L. 11 agosto 2003 n. 228);
5) Reati di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato;
(L. 18 aprile 2005 n. 62);
6) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis C.P.);
(L. 9 gennaio 2006 n. 7);
7) Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro di illecita provenienza (artt. 648,
648 bis e 648 ter C.P.); (L. 25 gennaio 2006 n. 29);
8) Associazione per delinquere, Associazione di tipo mafioso, Associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti; Immigrazioni clandestine ;
Subornazione di testimoni e Favoreggiamento personale (artt. 416, 416 bis, 74
L. stupefacenti, 12 legge sui cittadini extracomunitari, 377 bis e 378 C.P.
(Legge 16 marzo 2006 n. 146);
9) Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro
Artt. 589 e 590 co III C.P.; (L. 3 agosto 2007 n. 123) Si pensi ad es. a delle
grandi imprese in campo edilizio chiamate a creare dei villaggi turistici i cui
organi direttivi hanno dato disposizioni di risparmiare quanto più è possibile
nell’adozione delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, rendendo
in tal modo più probabile il verificarsi di infortuni.
DELITTI CONTRO LA PERSONA
Possiamo parlare adesso dei delitti contro la persona: essi si suddividono in
A) Delitti contro la vita e l’incolumità personale; (es. omicidio, lesioni personali,
rissa);
B) Delitti contro l’onore; (es. ingiuria e diffamazione);
C) Delitti contro la libertà individuale che a loro volta si distinguono in:
1) Delitti contro la personalità individuale; (es. riduzione in schiavitù, prostituzione
minorile, pornografia minorile, tratta di persone);
2) Delitti contro la libertà personale; (es. sequestro di persona, violenza sessuale,
corruzione di minorenne, violenza di gruppo);
3) Delitti contro la libertà morale; (es. violenza privata e minaccia);
4) Delitti contro l’inviolabilità del domicilio; (es. violazione di domicilio, accesso
abusivo ad un sistema informatico, diffusione di programmi diretti a danneggiare
un sistema informatico);
5) Delitti contro l’inviolabilità dei segreti; (es. sottrazione di corrispondenza,
intercettazioni telefoniche abusive, rivelazione di segreto professionale).
Tra tutti questi delitti esaminiamo qualche figura criminosa più significativa.
1) OMICIDIO DOLOSO (art. 575 C.P.)
E’ l’uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo;
è un reato comune; (chiunque può commetterlo);
è un reato a forma libera: può realizzarsi nelle forme più svariate, sia con azione che con omissione (propria ed impropria);
è un reato di danno;
è un reato istantaneo;
l’omicidio può essere commesso da una sola persona o da più persone (concorso eventuale);
il dolo può essere:
diretto od eventuale;
d’impeto o di proposito (con premeditazione);
la pena prevista per l’omicidio è la reclusione non inferiore ad anni 21, ma essa è aumentata nella misura prevista dalla legge allorquando sussistono le aggravanti indicate dal codice e cioè ad es. quando è commesso:
con veneficio, con premeditazione, dal latitante per sottrarsi alla cattura, contro il coniuge, il fratello o la sorella, contro il padre o la madre ecc. ecc.
Figure particolari di omicidio sono:
A) l’omicidio preterintenzionale
quando con atti diretti a cagionare percosse o lesioni si causa la morte di un uomo: è cioè necessario che vi sia nesso di causalità tra le percosse o le lesioni e la morte; poiché la legge parla di atti idonei a cagionare percosse o lesioni, basta anche il semplice tentativo: voglio dare uno schiaffo ad una persona, questi indietreggia e cade battendo la nuca contro uno scalino.
Quanto al dolo è necessario che le percosse o le lesioni siano previste e volute dal soggetto: se non sono volontarie, ma colpose ( ad es. per strada urto accidentalmente una persona e questa cadendo sbatte la testa e muore, io risponderò di omicidio colposo e non preterintenzionale).
Nell’omicidio preterintenzionale (oltre la volontà) l’evento morte è posto dal legislatore a carico dell’agente a titolo di responsabilità oggettiva.
B) l’omicidio colposo (art. 589 C.P.)
quando si cagiona la morte di un uomo per colpa, ossia con negligenza imprudenza, imperizia, inosservanza di legge regolamento, ordine o disciplina: ciò che caratterizza l’omicidio colposo è che l’agente non vuole assolutamente la morte della vittima.
La pena ordinaria è da 6 mesi a 5 anni; quando è conseguenza della violazione delle norme sulla circolazione stradale ovvero di quelle per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro, è più elevata e va da 2 a 5 anni di reclusione.
C) morte come conseguenza di un altro delitto (art. 586 C.P.):
quando da un fatto previsto dalla legge come delitto doloso deriva, come conseguenza non voluta dal colpevole, la morte (o la lesione) di una persona, per tale fatto si risponderà di omicidio colposo o di lesioni colpose: è un’altra ipotesi di responsabilità oggettiva secondo la prevalente giurisprudenza e dottrina.
Es. in caso di cessione di sostanza stupefacente seguita dalla morte dell’assuntore, lo spacciatore oltre che del reato di cessione risponderà anche di omicidio colposo: se, peraltro, lo spacciatore era consapevole che la droga era tagliata con sostanza pericolosa che poteva cagionare la morte, risponderà di omicidio volontario con dolo eventuale.
2) LESIONI PERSONALI DOLOSE (art. 582 C.P.)
E’ il fatto di chi cagiona ad alcuno una lesione personale da cui derivi una malattia: per malattia deve intendersi un processo patologico, localizzato o diffuso, che determina un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo: non costituiscono malattia la semplice contusione, l’escoriazione la graffiatura e simili: in tal caso sussisterà il delitto di percosse.
Il codice conosce 4 tipi di lesione:
lievissima: malattia di durata non superiore a 20 gg. ed è punibile a querela;
lieve: malattia di durata non inferiore a 20 gg., ma non superiore a 40 gg. ed è
punibile a querela;
grave: a) quando è superiore ai 40 gg.;
b) quando vi è stato pericolo di vita;
c) quando vi è indebolimento permanente di un senso o di un arto;
gravissima: se dal fatto deriva:
a) una malattia insanabile;
b) la perdita di un senso;
c) la perdita di un arto;
d) la perdita dell’uso di un organo;
e) deformazione o sfregio permanente
Quando la lesione è grave o gravissima si procede d’ufficio.
3) LESIONI COLPOSE (art. 590 C.P.)
Sono quelle determinate per negligenza, imprudenza, imperizia ecc. e, ovviamente, non sono volute dall’agente.
Sono perseguibili a querela, salvo che non siano state commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene sul lavoro o che abbia determinato una malattia professionale.
A seconda che siano lievi, gravi o gravissime, è stabilita una determinata pena.
Se il fatto deriva da inosservanza delle norme del codice della strada o delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro per le lesioni gravi si applica la reclusione da 3 mesi 1 anno; per quelle gravissime, la reclusione da 1 a 3 anni.
Ricorda l’aggravante specifica di cui all’art. 61 n. 3 C.P. “l’avere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento”. (Colpa cosciente con previsione).
4) INGIURIA (art. 594 C.P.)
E’ una manifestazione di disprezzo ed è il fatto di chi offende l’onore ed il decoro di una persona presente: “onore” indica le qualità morali di una persona: es. di offesa all’onore è l’uso dell’epiteto “disonesto”; il decoro riguarda invece le condizioni che concorrono a costituire il valore sociale della persona: es. offendo il decoro se dico: “sei un povero disgraziato”, alludendo ad un difetto fisico del soggetto; “sei un deficiente” ecc.
L’elemento oggettivo è formato da due componenti:
l’offesa (all’onore e al decoro);
la presenza dell’offeso: ossia il soggetto passivo deve trovarsi nello spazio entro il quale può essere percepita l’espressione ingiuriosa.
L’elemento soggettivo è dato dall’intenzione di offendere e dalla consapevolezza che le parole pronunciate abbiano una capacità offensiva.
L’ingiuria è aggravata allorquando consiste nell’attribuzione di un fatto determinato: es. quando, chiamando qualcuno “disonesto” si aggiunge “ricordati cosa hai fatto a Caio” riferendosi al fatto che a Caio era stato rubato il portafogli.
L’ingiuria può verificarsi con le parole, con scritti, disegni (es. un bue con le corna) ovvero con atti materiali: gesti sconci, sputi ecc.
5) DIFFAMAZIONE
Tale reato, del pari, è una manifestazione di disprezzo e si ha quando, comunicando con altri, si offende l’altrui reputazione, ossia la stima che un soggetto gode tra i consociati e comprende tutte quelle qualità morali, fisiche e sociali di una persona.
L’elemento oggettivo è formato da tre elementi:
il primo, negativo, consiste nell’assenza dell’offeso, altrimenti si avrà il delitto di ingiuria;
il secondo è costituito da un’offesa all’altrui reputazione;
il terzo riguarda le modalità della condotta: l’offesa deve essere effettuata comunicando con più persone, ossia deve essere divulgata con parole, scritti, disegni ecc.
L’elemento soggettivo è dato dall’intenzione di comunicare con più persone e nella consapevolezza del discredito che egli ha operato alla reputazione di una persona.
Aggravanti:
se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (si afferma che una persona ha le corna menzionando la persona con cui la moglie ha una tresca amorosa);
se l’offesa è arrecata a mezzo stampa: è evidente la “ratio” dell’aggravante perché tale mezzo di comunicazione usato comporta una maggiore divulgazione della diffamazione e quindi arreca più danno.
A proposito della diffamazione a mezzo stampa abbiamo visto che fatti che costituiscono obbiettivamente diffamazione sono giustificati dall’esercizio del diritto di cronaca: tuttavia la giurisprudenza ha posto dei paletti ben precisi e solo in presenza degli stessi il giornalista può essere giustificato, altrimenti risponderà di diffamazione:
1) la notizia pubblicata deve essere vera;
2) deve esistere un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti;
3) devono essere rispettati i limiti in cui tale interesse sussiste, mantenendo l’informazione entro i limiti dell’obbiettività.
Dei delitti contro la libertà individuale tratteremo per sommi capi il sequestro di persona, la violenza sessuale e la violenza privata.
6) SEQUESTRO DI PERSONA (art. 605 C.P.)
Esso consiste nel fatto di privare taluno della propria libertà personale, intesa come libertà di locomozione.
E’ un reato permanente, ossia la consumazione inizia nel momento in cui avviene la privazione della libertà personale e cessa con la liberazione della vittima.
Per il sequestro di persona puro e semplice non è previsto alcun movente.
Se si effettua il sequestro a fine di estorsione si risponderà di un reato specifico “sequestro di persona a fine di estorsione, che è considerato reato contro il patrimonio” ed è punito con una pena esemplare da 25 a 30 anni di reclusione;
stessa pena è prevista per il reato di sequestro di persona a scopo di terrorismo ed eversione (art. 289 bis), creato immediatamente dopo il “sequestro Moro”.
Sia per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione che quello a scopo di terrorismo ed eversione sono previste dalla legge dei casi particolari di “recesso attivo” (o pentimento operoso); leggi gli artt. 289 bis e 530 C.P.
7) VIOLENZA SESSUALE (artt. 609 bis e segg.)
La legge n. 66 del 1996 ha ridisciplinato completamente la materia, inserendo i reati contro la libertà sessuale, che in precedenza erano considerati “delitti contro la moralità pubblica” tra i delitti contro la persona ed in particolare tra i delitti contro la libertà individuale.
Finalmente, dopo secoli, e vincendo molte resistenze, è apparso chiaro che il bene da proteggere non era certo la moralità pubblica ed il buon costume, bensì la libertà sessuale, che è un insopprimibile corollario della libertà dell’individuo ed in generale della libertà della persona umana e finalmente rende giustizia alla dignità delle donne, che per lo più sono vittime di violenza sessuali.
Gli elementi ulteriori che caratterizzano la nuova disciplina, rispetto alla precedente sono:
a) l’eliminazione della distinzione tra violenza carnale, tentata violenza carnale ed atti di libidine violenti: oggi, infatti (art. 609 bis) viene incriminato qualsiasi atto sessuale compiuto su persona non consenziente ed il giudice, per quantificare la pena in concreto, dovrà valutare non il tipo di atto compiuto, bensì il suo grado di violenza;
b) l’inasprimento delle pene con l’innalzamento del minimo edittale a 5 anni e del massimo, per effetto delle numerose aggravanti (art. 609 ter): es. si arriva a 14 anni se il fatto è commesso ai danni di persona minore di anni 10;
c) la previsione di una serie di fattispecie di violenza sessuale presunte (art. 609 quater) es. atto sessuale, anche consenziente, su persona minore di anni 14; su persone da 16 a 18 anni quando il fatto è compiuto dall’ascendente, il genitore, il tutore o altra persona cui è stato affidato il minore per ragioni di cura, istruzione, vigilanza o custodia: nel primo caso si applica la pena prevista dall’art. 609 bis (da 5 a 10 anni); nel secondo caso la pena da 3 a 6 anni.
d) non è rilevante, come scusante, l’ignoranza dell’età della persona offesa, se minore di anni 14;
e) la previsione di non punibilità del minorenne che abbia compiuto atti sessuali consenzienti con altro minorenne che abbia compiuto anni 13, sempre che la differenza di età tra i soggetti non superi 3 anni;
f) la previsione del reato di violenza sessuale di gruppo (da 6 a 12 anni di reclusione): si è cioè riconosciuta la maggiore pericolosità sociale delle condotte del gruppo, nell’ambito del quale ciascuno vede moltiplicate le proprie potenzialità criminali, commettendo azioni che da solo non avrebbe avuto la forza e soprattutto il coraggio di compiere;
g) la nuova disciplina del reato di corruzione di minorenne, consistente ora nel fatto di chi chiunque compie atti sessuali in presenza di minori di anni 14 al fine specifico di farli assistere.
In linea generale tali reati sono punibili a querela irrevocabile, presentabile dalla persona offesa entro 6 mesi dal fatto; vi sono, peraltro numerosi casi in cui si procede d’ufficio (art. 609 septies co. 4 nn. 1 a 5): es. violenza sessuale commessa a danni di minori di anni 18; se commessa da un ascendente, genitore ecc.; se commessa da P.U. nell’esercizio delle sue funzioni; se è connessa con delitto procedibile di ufficio; se commessa in danno di minore di anni 10.
8) VIOLENZA PRIVATA (610 C.P.)
Consiste nel fatto di chi con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa.
Violenza è l’impiego di energia fisica sulla persona per vincere un ostacolo reale o supposto; minaccia è la prospettazione ad una persona di un male futuro ed ingiusto, il cui verificarsi dipende dalla volontà di chi minaccia.
L’obbiettivo è l’ottenimento di qualcosa di specifico da parte della vittima.
Quanto all’elemento soggettivo consiste nell’intenzione di costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa con la consapevolezza del suo dissenso.
Es. secondo la Cassaz. commettono violenza privata gli scioperanti che impediscono a chiunque l’accesso nello stabilimento; il marito che, sorpresa la moglie in intimo colloquio con un uomo, costringe quest’ultimo, con minacce, a sottoscrivere un documento in cui confessa di essere l’amante della donna; il fatto di chi, sorpassando e sterzando, con la propria autovettura costringe un altro automobilista a fermarsi.
Differenza con altri reati
L’elemento materiale è identico a quello del delitto di estorsione, ma in quest’ultimo delitto vi è l’intenzione di procurarsi un ingiusto profitto con danno altrui.; si differenzia dalla minaccia non per l’elemento materiale, che è identico, ma per l’elemento intenzionale: per questa, infatti, è sufficiente che si eserciti genericamente un’azione intimidatoria, per la violenza privata è necessario un quid pluris, qualcosa in più, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa di specifico.
VII lezione 29 settembre 2007
REATI CONTRO IL PATRIMONIO
Per patrimonio si intende il complesso di rapporti giuridici economicamente valutabili, che fanno capo ad una persona.
Essi si suddividono in:
a) Delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose e alle persone;
b) Delitti contro il patrimonio mediante frode.
Quando tali delitti sono commessi ai danni dei prossimi congiunti (coniuge non legalmente separato, ascendente, padre, figlio, affine in linea retta, adottante o adottato, fratello o sorella conviventi) essi non sono punibili, ad eccezione dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona.
Esaminiamo brevemente i principali delitti
1) Furto (artt. 624-625 C.P.)
A) Nozione
Commette il reato di furto chiunque si impossessa, al fine di profitto, della cosa mobile altri, sottraendola a chi la detiene: la pena detentiva è della reclusione da 6 mesi a 3 anni.
E’ uno dei delitti che in pratica ricorrono con maggiore frequenza: è la forma più elementare in cui si manifesta l’istinto predatorio.
a) Scopo dell’incriminazione è senza dubbio la tutela del possesso delle cose mobili.
b) oggetto materiale dell’azione nel furto è una cosa mobile altrui.
c) la cosa deve avere un valore economico od affettivo;
d) anche le energie naturali (elettriche, termiche) che hanno un valore
economico sono considerate cose: pertanto risponde di furto chi sottrae energia elettrica prima dell’allacciamento al contatore; se la sottrazione avviene manipolando il contatore si avrà truffa e non furto, perché l’energia viene sottratta con la frode e non mediante impossessamento;
e) la cosa, per essere oggetto di furto, deve essere mobile: non è possibile il furto di una cosa immobile, es. una casa;
f) la cosa, infine, deve essere altrui, ossia deve essere nel possesso di altri (e non necessariamente in proprietà di altri): es. se ho in deposito una pelliccia e questa mi viene sottratta, anche se non ne sono proprietario sono stato vittima di un furto, perché ne ero legittimo possessore, ed il possesso mi è stato tolto.
B) Elemento oggettivo
consiste nell’impossessamento mediante sottrazione della cosa a chi la detiene, che non deve realizzarsi attraverso violenza o minaccia (altrimenti si avrà il delitto di rapina): quindi, presupposto del delitto di furto è la mancanza di possesso da parte dell’agente; se la cosa è già in possesso del soggetto, manca la sottrazione e si avrà il delitto meno grave dell’appropriazione indebita: es. se Tizio manda un mobile antico a restaurare esso rimarrà durante un congruo periodo di tempo nella bottega dell’artigiano; se questi se ne appropria e decide di venderlo per conto proprio non commetterà delitto di furto, ma di appropriazione indebita, perché egli ha già il possesso del quadro e quindi manca la sottrazione perché l’oggetto era ormai uscito da tempo dalla sfera di sorveglianza di Tizio.
Il delitto di furto, quindi, si consuma con l’impossessamento e non con la sottrazione, ossia quando la cosa mobile è fuori dalla sfera di vigilanza del possessore ed il ladro ne può disporre in modo autonomo; pertanto, se la condotta dell’agente si arresta al momento della sottrazione, (perché ad es. il ladro viene scoperto) si avrà tentato furto e non furto consumato.
Corollario di quanto detto sinora è che non sono possessori, ma meri detentori materiali, coloro che dispongono della cosa entro la sfera di sorveglianza del possessore: queste persone, non avendo il possesso, se si appropriano della cosa commettono il delitto di furto e non di appropriazione indebita. Ad es. commettono il delitto di furto:
la cameriera che si impossessa di un gioiello lasciato in un cassetto;
l’ospite che si impadronisce di una posata d’argento;
il portabagagli che, dopo aver avuto in consegna una valigia, si dilegua tra la folla.
Nei furti ai supermercati la Cassazione ha ritenuto che, se una persona occulta un oggetto prelevato da un banco di vendita nella propria borsa o sulla propria persona ed è sorpresa dai sorveglianti, risponderà di tentativo di furto; solo dopo il passaggio alla cassa, uscendo definitivamente il cliente dalla sfera di sorveglianza esercitata dagli appositi addetti, si avrà furto consumato per l’oggetto occultato e non pagato.
C) Elemento soggettivo
L’elemento psicologico del reato di furto è il dolo specifico, ossia la coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto: ovviamente, poiché il fine di profitto costituisce il movente dell’azione, anche se esso non si realizza il reato di furto è ugualmente consumato.
D) Aggravanti
Il furto può essere semplice o aggravato: può dirsi che il furto semplice, che è punito a querela, è di difficile configurazione perché almeno un’aggravante è sempre trovata dal Pubblico Ministero: si è ritenuto dalla Cassazione che furto semplice può essere ravvisato nella sottrazione di oggetti dai banchi di vendita in un supermercato perché essi non potrebbero considerarsi esposti alla pubblica fede, attesa la vigilanza quantomeno sporadica dei commessi e soprattutto per il controllo esercitato alla cassa, quando tutta la merce deve essere presentata per il pagamento. Anche qui, peraltro, sorgono delle perplessità.
Tra le più importanti aggravanti del furto ricordiamo:
a) violenza sulle cose (es. effrazione);
b) uso di mezzo fraudolento (es uso di chiave falsa o di grimaldello, scalata);
c) destrezza (es. borseggio);
d) fatto commesso da 3 o più persone;
e) fatto commesso su cosa esposta per consuetudine o necessità alla pubblica fede (es. auto lasciata in sosta incustodita); Casistica: furto di accessori dell’auto (vi è sempre l’esposizione alla fede pubblica); furto di cose lasciate all’interno dell’autovettura: bisogna distinguere: se si tratti di oggetti pesanti e ingombranti, che è consuetudine lasciare in auto in tal caso l’aggravante sussiste; se trattasi di piccoli oggetti (es. il portafogli, un borsello, un pacchetto contenente un regalo ecc.) in tali casi l’aggravante è esclusa perché l’esposizione alla pubblica fede non è necessaria né consuetudinaria.
Se ricorre un’aggravante la pena detentiva è da 1 a 6 anni.
Se concorrono almeno due aggravanti, la pena detentiva è da 3 a 10 anni.
Nel caso di furto in abitazione e di furto commesso con strappo, con il pacchetto sicurezza del 2001, l’introduzione in abitazione e lo strappo da semplici aggravanti sono stati trasformati in reati autonomi di furto, punibili con pena detentiva da 1 a 6 anni, con la conseguenza che vengono sottratti al bilanciamento con le attenuanti da parte del giudice.
2) RAPINA (art. 628 C.P.)
Sono previste dal codice due figure criminose: rapina propria e rapina impropria:
A) rapina propria: chiunque, per procurarsi un ingiusto profitto si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, con violenza o minaccia; gli elementi costitutivi sono identici a quelli del furto, in più vi è l’elemento della violenza o della minaccia; è punita con la reclusione da 3 a 10 anni;
quanto alla violenza deve trattarsi di violenza fisica vera e propria;
quanto alla minaccia essa deve determinare in chi la subisce una coazione assoluta: se la minaccia lascia invece una libertà di scelta, si avrà estorsione e non rapina. Es. di minaccia che determina coazione assoluta (e quindi configura il delitto di rapina): il puntare una pistola, o un coltello alla gola; es. di minaccia che lascia libertà di scelta (e quindi configura delitto di estorsione): richiesta di consegna di denaro altrimenti si brucerà il negozio: in tal caso, non essendo la minaccia immediatamente operante (come per la rapina), la vittima potrà scegliere se rischiare il male minacciato (magari rivolgendosi alla Polizia) ovvero acconsentire alla richiesta di consegna del denaro.
Secondo la giurisprudenza anche l’uso di una pistola giocattolo, purchè non riconosciuta dalla vittima, è idoneo a cagionare una coazione assoluta e quindi in tal caso si configurerà il delitto di rapina (ma ovviamente sarà esclusa l’aggravante dell’arma).
Tre sono le aggravanti previste:
a) uso di armi o travisamento o più persone riunite: I) l’uso di una pistola giocattolo, se costituisce minaccia idonea a far ritenere sussistente il delitto di rapina, ovviamente non potrà essere considerata ai fini dell’aggravante; II) per l’aggravante delle più persone riunite occorre la presenza simultanea di più persone al momento della verificazione del fatto previsto dalla norma: quindi se due persone si accordano per compiere una rapina in banca, ma una sola entra e si fa consegnare i soldi, mentre il complice aspetta alla guida dell’auto e la sua presenza non è percepita dalle persone che si trovano in banca, l’aggravante in parola non è applicabile, ferma restando la responsabilità di entrambi come concorrenti nel reato:
b) porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire: es. imbavagliare e legare le vittime durante una rapina in abitazione; se in tal caso lo stato d’incapacità permane dopo la rapina si avrà anche concorso col reato di sequestro di persona.
c) se la violenza è commessa da una persona che fa parte di un’associazione di tipo mafioso.
Anche in caso di una sola aggravante la pena detentiva è da anni 4 e mesi 6 ad anni 20 di reclusione
B) rapina impropria: quando la violenza o minaccia è posta in essere immediatamente dopo la sottrazione della cosa sottratta al fine di assicurarsene il possesso o per procurare a sé l’impunità: es. la vittima che dopo aver subito la sottrazione del proprio portafogli insegue il ladro e questi commette violenza nei suoi confronti;
affinchè sussista la rapina impropria, la violenza o minaccia deve avvenire immediatamente dopo la sottrazione, ossia nei termini della flagranza del reato.
3) ESTORSIONE (art. 629 C.P.)
E’ il fatto di chi, mediante violenza o minaccia si procura un ingiusto profitto, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa; si differenzia dalla rapina propria perché qui manca una costrizione assoluta. Le aggravanti sono le stesse che nel delitto di rapina.
4) SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE (art. 630 C.P.)
E’ il fatto di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; è punito con la reclusione da 25 a 30 anni
a) è un reato plurioffensivo perché offende contemporaneamente la persona ed il patrimonio;
b) è un reato comune;
c) è un reato di danno;
d) è un reato permanente.
Aggravanti:
a) se comunque dal sequestro deriva comunque la morte del sequestrato, come conseguenza non voluta dal reo, la pena è di anni 30 di reclusione;
b) se la morte è volontariamente cagionata dall’autore del sequestro, la pena è dell’ergastolo.
E’ poi prevista un’ipotesi particolare di recesso attivo (o pentimento operoso), quando uno dei concorrenti si attiva, dissociandosi dagli altri, affinché il sequestrato riacquisti la libertà, senza che sia pagato il prezzo della liberazione: in tal caso si applica la pena del sequestro di persona semplice (da 6 mesi ad 8 anni).
5) TRUFFA (art. 640 C.P.)
Commette il delitto chiunque con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, si procura un ingiusto profitto con altrui danno.
La truffa è sostanzialmente un inganno con il quale la vittima viene indotta dall’agente a compiere un atto a lui pregiudizievole, consistente in una diminuzione del suo patrimonio, atto che senza l’inganno non avrebbe compiuto.
Essa è punibile a querela di parte.
Elementi costitutivi del reato di truffa:
1) Artifizi e raggiri;
a) per artifizio s’intende ogni camuffamento della realtà, sia simulando (fingendo) ciò che non esiste (ricchezze, nome, qualità), sia dissimulando (nascondendo) ciò che esiste (es. il proprio stati d’insolvenza);
b) per raggiro s’intende un subdolo avvolgimento dell’altrui psiche destinato a convincere: ossia una menzogna sorretta da ragionamenti idonei a farla scambiare per verità.
2) Errore;
il comportamento dell’agente deve determinare un errore, ossia una falsa rappresentazione della realtà, in definitiva un inganno.
3) Disposizione patrimoniale;
occorre inoltre che la vittima, a cagione dell’inganno si determini a commettere una disposizione di carattere patrimoniale.
4) Danno;
tale disposizione patrimoniale, infine, deve avere per conseguenza un danno per la vittima con correlativo ingiusto profitto del truffatore: quando si parla di danno nel delitto di truffa deve sempre intendersi un danno di carattere patrimoniale, una diminuzione del patrimonio.
5) Profitto;
esso, per il truffatore non deve avere necessariamente un contenuto economico, ma deve essere ingiusto, ossia che non aveva alcun diritto di ottenere;
il momento consumativo della truffa è proprio il conseguimento del profitto.
6) Dolo;
Quanto all’elemento soggettivo la truffa può essere commessa solo a titolo di dolo, che, in questo tipo di reato, è molto intenso: l’agente, cioè, deve volere non solo la sua azione, ma anche l’inganno della vittima come conseguenza della sua condotta, la disposizione patrimoniale come conseguenza dell’inganno, la realizzazione del suo profitto ed infine, la consapevolezza del danno che, in definitiva il suo comportamento ha cagionato.
L’aggravante più importante che determina la procedibilità d’ufficio, è quando il fatto è commesso ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico.
6) USURA (art. 644 C.P.)
Nel 96 è stata integralmente modificata la normativa.
In precedenza per aversi il reato di usura occorrevano tre circostanze:
a) stato di bisogno della vittima
b) approfittamento dello stato di bisogno
c) farsi consegnare, in corrispettivo di una prestazione di denaro, interessi usurari.
Come si vede tale disciplina appariva chiaramente inadeguata:
1) sia perché non veniva predeterminato il tasso usurario,
2) sia perché non era facile per la vittima dimostrare lo stato di bisogno.
Oggi, per il reato di usura vero e proprio non è più necessario l’approfittamento dello stato di bisogno di una persona, ma è sufficiente che il tasso di interesse richiesto, in corrispettivo di una prestazione di denaro, vada oltre il tasso limite previsto dalla legge, superato il quale esso si considera sempre usurario:
l’art. 2 della legge 108/96 dispone infatti che “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella gazzetta ufficiale, aumentato della metà.”
Il co. 3 dell’art. 644 dispone inoltre che sono considerati usurari quegli interessi che, anche se inferiori al limite legale, risultano comunque sproporzionati, quando chi li ha dati si trova in condizione di difficoltà economica e finanziaria.
Per agevolare la repressione di tale illecito l’art. 144 ter C.P. dispone che la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale; pertanto trattasi di reato permanente.
Tra le circostanze aggravanti ricordiamo:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di un’attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il reato è commesso da chi si trova in stato di bisogno.
3) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale,professionale
o artigianale
7) APPROPRIAZIONE INDEBITA (art. 646 C.P.)
Si ha quando, per procurarsi un ingiusto profitto, taluno si appropria di denaro (o di cosa mobile altrui) di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.
Abbiamo già spiegato in precedenza, a proposito del peculato, che cosa vuol dire appropriarsi di denaro o cosa mobile altrui.
Gli esempi di appropriazione indebita sono moltissimi: in generale si ha tutte le volte in cui un soggetto affida ad un altro la propria cosa, per i più svariati motivi: un vestito alla tintoria, l’auto ad un’officina, un quadro al restauratore, i propri soldi ad una banca ecc.
Differenze con reati affini:
C) nel furto si ha il passaggio del possesso di una cosa da una persona ad un’altra attraverso la sottrazione e contro il consenso della vittima;
B) nella truffa il passaggio del possesso della cosa avviene con il consenso del precedente possessore, indotto in errore dagli artifizi e raggiri;
C) nell’estorsione e nella rapina il passaggio del possesso della cosa avviene attraverso la minaccia o la violenza esercitata nei confronti della vittima.
8) RICETTAZIONE (art. 648 C.P.
1) Nozione
Commette tale delitto chiunque, al fine di procurarsi un profitto, acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da delitto nel quale non sia concorso.
2) Scopo dell’incriminazione è impedire che, dopo la commissione di un delitto (per lo più contro il patrimonio), persone diverse da coloro che lo hanno commesso, si interessino delle cose di provenenti dal delitto medesimo per trarne un vantaggio: l’interventi di tali persone è socialmente dannoso perché porta alla dispersione delle cose di provenienza delittuosa e ne rende più difficile il recupero, consolidando il pregiudizio subito dalla vittima.
3) Il delitto di ricettazione presuppone l’esistenza di un altro reato commesso in precedenza. La condanna per il delitto di ricettazione non può aver luogo se prima non è stato riconosciuto esistente il delitto presupposto, anche se non ne è stato accertato l’autore; non ha rilevanza se si tratti di delitto perseguibile a querela e la stessa non è stata presentata: es. cose provenienti dal delitto di appropriazione indebita, allorché la querela non sia stata presentata.
4) Soggetto attivo della ricettazione può essere “chiunque” (reato comune), escluso il concorrente del reato precedente: da ciò si desume che il delitto di ricettazione oltre all’esistenza di un delitto precedente, ha come presupposto o condizione la mancata partecipazione al delitto medesimo; poiché la ricettazione consiste in un’attività successiva alla commissione del delitto, la partecipazione non può essere che quella che si concreta nella promessa di assistenza o di aiuto, fatta prima dell’esecuzione del delitto, al fine di suscitare o rafforzare il proposito criminoso di altri (concorso morale).
5) Oggetto della ricettazione è il denaro od altre cose provenienti da delitto.
6) La condotta dell’agente consiste nell’acquistare, ricevere od occultare, ovvero nell’intromettersi per farle acquistare, ricevere od occultare.
7) Il reato si consuma quando si realizza uno dei fatti indicati nella norma.
8) Quanto all’elemento psicologico, premesso che si tratta di un delitto doloso, innanzitutto si richiede l’intenzione di acquistare, ricevere od occultare; occorre inoltre la consapevolezza della provenienza illecita del denaro o delle altre cose; se manca tale consapevolezza si avrà la contravvenzione di incauto acquisto.
9) RICICLAGGIO (648 bis)
Tale delitto è stato più volte modificato: commette tale reato chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, oppure compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato è aggravato se è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
10) IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648 ter C.P.)
Il reato è commesso da chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti dai delitti di rapina aggravata, estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.
E’ una nuova fattispecie penale, diversa dal riciclaggio perché questo prevede la sola sostituzione, mentre questa nuova figura punisce l’impiego del denaro e dei beni provenienti da delitti in attività economiche o finanziarie.
Fonte: http://www.formazioneesicurezza.it/AA_UNIVERSITA/Dispense/Periodo%2003/Diritto%20penale/Totale.doc
Sito web da visitare: http://www.formazioneesicurezza.it
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve