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UNIVERSITÁ DI TRIESTE
SEDE DI GORIZIA
CORSO DI LAUREA
SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE
DISPENSA DI DIRITTO PRIVATO
MODULO II
VALERIO SORBELLO
Professoressa Cristina Grassi
Testi:
- G. Iudica – P. Zatti, Linguaggio e regole del diritto privato, Cedam, Padova, ult. ediz.
- Codice civile
Esame:
I semestre: quattro domande aperte sul primo modulo del programma.
II semestre: orale sul secondo modulo del programma (in aggiunta il primo modulo se l’esame del I semestre ha avuto esito negativo).
ILLECITO EXTRACONTRATTUALE
L’illecito extracontrattuale è regolato dall’art. 2043 CC, che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno”.
L’illecito risulta dunque composito di due tipi di elementi:
Questa appena illustrata è la forma generale dell’illecito civile; ne esistono anche figure speciali in cui manca uno di questi elementi (solitamente o il dolo o la colpa).
Passiamo ora all’analisi della norma e dei suoi elementi oggettivi:
C’è però un caso particolare, quello in cui l’ingiustizia venga arrecata a una persona che è unica fonte di reddito in una famiglia, in questo caso non solo si è chiamati a rispondere delle lesioni ai diritti assoluti o relativi protetti dall’ordinamento, ma si dovrà pure risarcire il danno patrimoniale creato, secondo quanto riportato nell’art. 185 CP, finché la famiglia non trova altra fonte di sostentamento.
Dall’analisi degli elementi oggettivi dell’illecito, passiamo a quelli soggettivi:
Più in generale tutti i casi di violazione della legge e di posizione in pericolo. La colpa non presuppone volontarietà.
Questi due elementi vengono detti generalmente colpevolezza, cioè i gradi della colpevolezza. Il diritto penale distingue ulteriormente fra dolo eventuale (condotta per cui si sa che vi sono concrete possibilità di produrre un evento integrante un reato eppur tuttavia si accetta il rischio di cagionarlo) e colpa nascente (previsione dell’evento senza però averlo voluto) .
Ci sono però delle esimenti di responsabilità o cause di giustificazione dell’illecito. Queste sono circostanze che escludono la responsabilità del soggetto che ha commesso il fatto dannoso. Esse giustificano il fatto o rimuovono il divieto della legge rendendo il fatto lecito:
Esistono poi delle responsabilità speciali dell’illecito civile, dove delle responsabilità ricadono su alcuni soggetti sebbene non esistano tutti gli elementi appena elencati. In particolare manca, in questi casi, la colpevolezza, che si presume salvo prova contraria; infatti non viene svolta un’indagine per verificare se il soggetto fosse in dolo o in colpa, ma per il solo fatto che egli riveste certe posizioni e certe qualità la legge dice che è responsabile. Le ipotesi sono:
Quando ci sono più responsabili (in tutte le ipotesi su descritte) del danno si parla di responsabilità solidale del danneggiante: il danneggiante potrebbe scegliere a chi chiedere di pagare il risarcimento. La corresponsabilità è in misura uguale per tutti, a meno che non si dimostri la colpa di uno.
IMPRENDITORE E SOCIETÁ
L’art. 2082 CC definisce l’imprenditore: “È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Quello di imprenditore è un concetto giuridico-economico perché svolge una funzione di intermediazione tra chi offre il capitale o il lavoro e quelli che chiedono beni o servizi: trasforma i fattori della produzione in prodotti che soddisfano i bisogni dei consumatori.
L’imprenditore corre però un certo rischio nella produzione di beni e servizi, ma come contropartita ha il profitto e il potere di gestione dell’attività.
“Contra iure”, cioè contraria al diritto.
Dolo eventuale e colpa cosciente non saranno chiesti all’esame.
Al danneggiato, che è assolutamente incolpevole, sarà dovuta una indennità.
Al danneggiato, che si trova in una situazione di anti-giuridicità, non si riconosce indennità.
Questa esimente sta alla base di tutte le attività sportive pericolose.
In caso di palese illegalità, è lecito disattendere al comando o alla norma.
È esente da responsabilità qualora non dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, pur essendo stato accorto nel lasciare il veicolo.
Provvedimento di recepimento di normative comunitarie in materia di tutela dei consumatori.
All’interno della definizione di imprenditore rientrano:
L’impresa è l’attività, svolta dall’imprenditore, economica finalizzata alla produzione di beni e servizi.
L’azienda, secondo l’art. 2555 CC, è, invece, il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Essa può essere trasferita o affittata dall’imprenditore separatamente dall’impresa .
L’imprenditore possiede dei segni distintivi e caratterizzanti, che distinguono ciascuno un elemento dell’impresa:
CONTRATTO DI SOCIETÁ
L’art. 2247 CC recita: “Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
Affinché nasca una società vi è la necessità di un contratto sociale alla base, cioè di un accordo tra due o più soggetti , ovvero la presenza di una pluralità di attori.
L’iscrizione della società va eseguita presso le camere di commercio nel registro delle imprese: il contratto dovrà avere forma pubblica .
Il contratto con cui nasce la società, o meglio l’atto costitutivo, è seguito dalla regolamentazione della società, ovvero dallo statuto.
La riforma introdotta dal D. lgs. 6/2003 ha consentito alle S.p.a. e alle S.r.l. di essere unipersonali; ciò implica però un passaggio in più verso la loro costituzione: il socio unico, infatti, per costituire lo schermo perfetto della sua società deve:
Mancando una di queste due condizioni, il socio unico non fruisce della limitazione di responsabilità.
Il conferimento consiste in beni o prestazioni che il socio mette a disposizione per entrare a far parte della società e per avviarla. I conferimenti possono consistere in:
I conferimenti di tutti i soci formano il patrimonio della società, che può essere aumentato (con delibera) o diminuito (qualora il valore reale della società sia inferiore a quello di partenza).
Il capitale sociale è il totale dei conferimenti e indica la quota di ogni socio; per la stessa percentuale di quote che un socio possiede, esso voterà e dividerà gli utili e le perdite. Il capitale si distingue in:
L’attività economica della società deve produrre ricchezza. In questo contesto il legislatore si richiama all’imprenditore: deve essere un’attività svolta per produrre beni e servizi con carattere professionale (cioè duraturo nel tempo) e organizzata. Essa può essere poi svolta a scopo lucrativo, che può anche rimanere uno scopo ideale e non essere attuato (il surplus di fine anno viene reinvestito nella società) .
L’attività deve essere svolta in comune: non dai singoli soci ma dall’intera società, partecipando sempre alle decisioni. Bisogna però far notare che sussiste il divieto del “patto leonino”, ovvero la decisione di escludere uno dei soci da ogni divisione di utili e di perdite.
L’esercizio in comune differenzia le società da altre organizzazioni:
CATEGORIE E TIPI DI SOCIETÁ
Due sono i tipi di società:
Queste due categorie si differenziano per:
SOCIETÁ DI PERSONE
Abbiamo poc’anzi elencato i tipi di società di persone: società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. Esse verranno ora esaminate nel dettaglio.
SOCIETÁ DI PERSONE – SOCIETÁ SEMPLICE
La società semplice è il prototipo delle società di persone; le sue caratteristiche sono:
Per acquistare la qualità di socio è sufficiente dare il proprio consenso e prestare un conferimento alla società. In qualità di socio nascono il diritto patrimoniale, ovvero il diritto alla divisione degli utili, e i diritti amministrativi:
È possibile che i soci prevedano modi di gestione diversi:
L’amministrazione della società spetta a tutti i soci; la rappresentanza, invece, spetta a ciascun socio che sia amministratore. Qui, per questioni di comodità di contratto, il contratto sociale può prevedere anche che tale rappresentanza sia affidata a pochi amministratori.
Il conferimento che si fa serve anche a indicare la misura di partecipazione agli utili e alle perdite del singolo socio. Qualora si prevedano limitazioni di responsabilità di un socio, quest’ultimo perde la sua carica di amministratore.
Nelle società di persone, e in particolare nelle società semplici, gli utili, qualora ve ne siano, vengono distribuiti ogni anno (distribuzione annuale), a meno che non si decida di reinvestirli.
Infine, nulla vieta ai soci di stabilire nel contratto sociale regole di carattere assembleare e la formazione di organi.
Per quel che riguarda la responsabilità della società e dei soci verso le obbligazioni, non essendoci schermo perfetto tra società e soci, ne risponderanno pure i singoli soci, secondo gli artt. 2267 e 2268 CC, secondo questo ordine:
Il socio ha un mezzo di difesa, che consiste nel beneficio di escussione: il socio può indicare un bene della società su cui il creditore si possa rifare; nel caso ancora ciò non bastasse, il creditore può rifarsi sul socio. Può essere altresì utilizzata la responsabilità solidale, per cui il creditore andrà a rifarsi interamente sul socio più ricco, che poi provvederà da sé a regolare i conti con gli altri soci.
I soci che godono di limitazioni di responsabilità non verranno aggrediti, opponendo ai creditori il patto di limitazione, che deve avere forma pubblica.
La società semplice non ha una particolare autonomia patrimoniale tranne che nei riguardi di:
Finora abbiamo analizzato l’ingresso dei soci nella società nel momento della sua costituzione; ora vediamo cosa avviene quando fa l’ingresso un nuovo socio: verrà modificato il contratto sociale, attraverso decisione unanime dei soci. Il nuovo socio risponde anche delle obbligazioni della società contratte prima del suo ingresso.
Vediamo ora il caso in cui un socio esce dalla società per sua volontà o in caso di morte:
Le cause dello scioglimento dell’intera società sono:
Una volta sciolta la società, essa verrà messa in liquidazione, verranno appianati tutti i debiti, ed eventualmente si divideranno i ricavi rimanenti.
SOCIETÁ DI PERSONE – SOCIETÁ IN NOME COLLETTIVO (S.n.c.)
La società in nome collettivo si caratterizza per:
Per quanto riguarda l’autonomia patrimoniale, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della sua quota della S.n.c., ma può tuttavia far valere i diritti sui suoi utili.
L’ingresso di un nuovo socio nella società comporta per quest’ultimo il carico delle obbligazioni precedentemente contratte dalla società.
Il socio che esce dalla società è responsabile delle obbligazioni assunte, fino allo scioglimento della società, che avverrà per:
SOCIETÁ DI PERSONE – SOCIETÁ DI FATTO
Le società di fatto non sono vere e proprie società perché non ne hanno forma (né società semplice né S.n.c) ma svolgono comunque un’attività volta alla divisione degli utili.
L’ordinamento, per motivi di carattere fiscale e per tutela dei creditori, decide che questa società di fatto deve essere considerata veramente una società; se svolgerà attività non commerciali si applicheranno le norme della società semplice, se invece svolgerà attività commerciali si applicheranno le norme della S.n.c.
Eventuali patti che limitano la responsabilità non sono opponibili a meno che non si dimostri che qualcuno ne era a conoscenza.
SOCIETÁ DI PERSONE – SOCIETÁ OCCULTA
Ha le stesse caratteristiche della società di fatto; nella società occulta si ha un soggetto che agisce come un imprenditore individuale, ma in realtà ci sono altri soggetti nell’ombra, che con lui partecipano all’esercizio dell’attività ma non vogliono apparire.
SOCIETÁ DI PERSONE – SOCIETÁ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.a.s.)
La società in accomandita semplice, per nascere ha bisogno di un atto costitutivo e dell’iscrizione al registro delle imprese; nella sua denominazione sociale, inoltre, essa deve specificare il nome di uno degli accomandatari.
La S.a.s. prevede due categorie di soci:
La rappresentanza e l’amministrazione spetta agli accomandatari, ma può crearsi qualche problema laddove un accomandante ingerisca nell’amministrazione. In questo caso l’accomandante perde automaticamente la limitazione di responsabilità e diventa accomandatario, diventando responsabile della sua precedente condotta amministrativa.
Questo tipo di società deve avere entrambe le categorie di soci; qualora non li avesse, la S.a.s ha tempo 6 mesi per trovare almeno uno della categoria dei soci che manca. Se non si dovesse trovare, la società viene messa in liquidazione.
Per quanto concerne il trasferimento delle quote, il regime cambia:
SOCIETÁ DI CAPITALI – SOCIETÁ A RESPONSABILITÁ LIMITATA (S.r.l.)
La società a responsabilità limitata è una società di capitali a dimensioni ridotte che permette la limitazione di responsabilità dei soci in quanto possiede uno schermo perfetto.
La costituzione della società deve essere un atto pubblico registrato nei registri delle imprese presso la camera di commercio.
Il conferimento da parte dei soci deve arrivare al capitale minimo di 10.000 €, sottoscritto al 100%. Affinché la società nasca basta anche il 25% versato dell’intero ammontare del capitale sociale. Il conferimento dà luogo a poteri amministrativi e patrimoniali, e la partecipazione è data dalla quota . Queste quote, seppur non rappresentate da un titolo, sono:
Le quote sono proporzionate ai conferimenti e tale proporzione vale anche per la divisione degli utili.
La S.r.l. può anche essere unipersonale, e il socio unico può possedere la responsabilità limitata solo se nel contratto è scritto delle limitazioni e se è stato versato per intero il capitale sociale necessario alla nascita della società.
Con la riforma delle società del 2003, è stata introdotta una piccola eccezione di cui all’art. 2468 CC, che dice che è possibile attribuire a certi soci particolari poteri di amministrazione o di divisione degli utili.
Le partecipazioni sociali, le quote, possono essere sottoposte a pignoramento da parte del creditore personale del socio, che ne può richiedere la liquidazione oppure l’assegnazione, entrando a far parte della società.
I soci non rispondono dei debiti della società, salvo per reati dell’amministratore o per malagestio. I loro diritti sono:
L’obbligo del socio è quello di effettuare il conferimento, pena l’esclusione in caso di morosità.
Gli organi della S.r.l sono:
Le cause dello scioglimento della S.r.l. sono:
SOCIETÁ DI CAPITALI – SOCIETÁ PER AZIONI (S.p.a.)
La società per azioni è la società di capitali per eccellenza, dotata di perfetta autonomia patrimoniale che si acquista con l’iscrizione della società al registro delle imprese, senza cui non potrebbe nascere. L’atto costitutivo della società è inoltre formale, pubblico; esso può essere:
L’atto costitutivo deve contenere:
Questa fin qui illustrata è la modalità di costituzione della S.p.a. più frequente; esiste un’altra modalità detta per pubblica sottoscrizione: dei soggetti promotori redigono un programma e invitano terzi a unirsi al programma della costituenda società. Raggiunto il numero minimo di adesioni, i promotori procedono all’atto costitutivo della società e poi indicono l’assemblea dei costituenti .
Nella S.p.a. i conferimenti possono essere in denaro, in beni o in crediti; non è possibile avere il socio d’opera, perché sarebbe difficile valutare il conferimento del socio. Si potranno però avere dei soci con prestazioni accessorie (oltre ai conferimenti normale): le loro azioni saranno però non liberamente trasferibili.
Quando si costituisce la S.p.a. e si stabilisce lo statuto, è frequente che i soci si accordino per regolare il comportamento dei soci all’interno della società: essi stipulano i patti parasociali, ovvero patti laterali fra i soci. Con i patti parasociali, i soci assumono impegni reciproci col fine di rispettare i diritti in modo predeterminato; alcuni di questi diritti sono:
Nei patti si può inserire poi una clausola penale, nel caso in cui il patto venga disatteso (prevenendo il danno derivato da ciò). I patti parasociali sono stati inseriti all’interno del Codice Civile e hanno assunto una disciplina precisa nel 2003: essi durano 5 anni e scadono se non rinnovati.
Le azioni, secondo gli artt. 2346 e ss. CC, sono date in misura ai conferimenti e rappresentano la misura di partecipazione del socio; le azioni sono titoli di credito , quindi beni mobili oggetto di proprietà, possesso, pegno, usufrutto, nonché di provvedimenti conservativi come il sequestro. Le azioni possono essere rappresentate da documenti cartacei, rari al giorno d’oggi, quando la partecipazione del socio viene dimostrata tramite l’iscrizione nel libro dei soci , obbligatorio nelle S.p.a.
Il voto spetta a chi ha il possesso (materiale o astratto) dei titoli. Salvo patto contrario, le azioni conferiscono uguali diritti, che sono:
Le azioni possono essere di vari tipi, in Italia i titoli azionari devono essere nominativi, tranne per le azioni di risparmio (emesse dalle società quotate), che non danno diritto di voto e che possono essere al portatore.
La Monte Titolo S.p.a. è la detentrice di azioni di tutte le società quotate ; le azioni sono smaterializzate e contenute in un registro apposito. Da questa società sono emanati molti dei controlli per l’immissione delle azioni delle società.
Per il trasferimento delle azioni si possono prevedere diverse clausole che limitino la circolazione:
Le azioni possono essere:
Tutte queste azioni non rappresentano il 100% del capitale sociale. Un altro strumento utilizzato dalle grandi società è il diritto di stock option: il diritto di sottoscrivere azioni ad un prezzo predeterminato comunque più basso di quello di mercato, in modo da avvantaggiare i soci.
Il capitale sociale si stabilisce nell’atto costitutivo; le modifiche al capitale possono essere di due tipi:
Tutte queste deliberazioni modificano l’atto costitutivo per cui è necessario che siano prese in assemblea straordinaria (con le decisioni prese a maggioranza superiore).
Tali aumenti e riduzioni possono essere di due tipi:
La tutela del capitale verso terzi è data dal fatto che in caso di perdite la riduzione del capitale è obbligatoria, diminuzione che deve essere di oltre un terzo del totale.
Sempre a tutela del capitale ci sono altre previsioni:
La riforma delle società del 2003 ha introdotto il cosiddetto patrimonio di destinazione: patrimonio che verrà utilizzato ad uno scopo ben preciso. Per questo motivo esso può essere aggredito solo dai creditori incontrati nell’adempimento dello scopo. Il patrimonio di destinazione deve essere iscritto nel registro delle imprese.
Se si tratta di società di persone (società semplice) il contratto sociale non richiede forme particolari.
Non è più così in seguito all’entrata in vigore del d. lgs. 6/2003, che ha operato la "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative”.
In caso di non iscrizione potrebbe anche mancare il contratto sociale.
Anche prima della riforma potevano essere uni personali, senza obbligo di pluralità di persone.
Ad esempio brevetti.
Se non è stato versato interamente il capitale, ma parte è stato sottoscritto, la società, in caso di bisogno di soldi, potrebbe ricorrere al “richiamo dei decimi mancanti”, cioè richiedere il versamento del capitale che è stato sottoscritto (in caso di inadempienza il socio è escluso dalla società).
Ciò vale per le sole società di capitali, mentre per le società di persone è obbligatoria la divisione annua degli utili.
È questo il caso dei contratti d’appalto.
Le cooperative hanno caratteristiche proprie, ma simili alle società di capitali.
Nelle S.p.a. quest’organo si chiama “Collegio sindacale”.
In gergo tecnico “conclusione”.
Potere di agire in nome e per conto della società.
Si sottopone la singola iniziativa al giudizio di tutti i soci. Su un’eventuale opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata per quote, secondo l’art. 2257 CC.
Essa potrà essere ripristinata entro 6 mesi, pena lo scioglimento della società.
Se non iscritta, avremo una S.n.c. irregolare: cambierà il regime e seguirà la forma standard delle società di persone.
È assente il beneficio di escussione perché il creditore deve per forza aggredire prima il patrimonio della società, secondo quanto dettato dall’art. 2304 CC.
L’amministrazione delle S.n.c. è uguale a quella delle Società semplici.
Il rischio che corrono gli accomandanti è quello di perdere esclusivamente i loro conferimenti.
Per questo motivo i soci delle S.r.l. sono detti “soci di quota.
Salvo regole diverse previste dal contratto, come la clausola di gradimento o quella di prelazione.
Di questo organo possono far parte anche persone che non sono associate.
Derivante dalla capacità giuridica.
Possibile grazie alla riforma delle società del 2003.
Importante per valutare l’operato degli amministratori.
L’azione è una frazione del capitale e il suo valore nominale rappresenta la percentuale dell’azione rispetto al capitale, ma esso non rappresenta il suo valore reale.
Nel caso di S.p.a. il valore del bene conferito deve essere accertato da un perito del tribunale.
Con l’entrata in vigore della riforma del 2003.
Questa modalità vale per le società molto grandi e con un ‘enorme capitale sociale.
“Ex statuto”.
Consultazione da effettuarsi prima dell’assemblea ufficiale.
Prevede la trascrizione del nome del socio e di quante azioni possiede.
L’opzione si definisce già come un contratto e si ha nel caso in cui una parte si obbliga ad una certa prestazione, e per ottenerla è sufficiente che l’altra parte vi aderisca. In quel momento il contratto è definito, sorge il vincolo contrattuale.
Si intendono quelle società che sono quotate in Borsa.
“Messe dopo”.
Le S.p.a. possono anche emettere altri titoli di credito a reddito fisso, che sono le obbligazioni, o bond: essi sono dei prestiti chiesti in cambio dell’emanazione di titoli di credito, finanziamenti fatti alla società che devono essere restituiti entro un dato limite di tempo.
La motivazione dell’emissione dei bond è la volontà di aumentare temporaneamente il capitale sociale senza ricorrere al suo incremento, che potrebbe portare nuovi soci nella società. Gli obbligazionisti hanno un’assemblea separata da quella della S.p.a.
Anche alle emissioni di obbligazioni c’è un limite: il valore dei bond emessi non può superare il doppio del valore del capitale.
Altra caratteristica delle S.p.a. sono i libri della società, che sono:
Analizziamo ora gli organi di cui è composta la S.p.a.: dal 2003 si possono avere tre diversi modelli di gestione e amministrazione della società che hanno tre funzioni:
I modelli sono:
Gli amministratori durano in carica 3 anni; essi possono essere rieleggibili, ma anche possono essere revocati dall’incarico. Tutti i provvedimenti relativi alle deleghe, alle funzioni, ai poteri, alla rappresentanza devono essere sempre iscritti al registro delle imprese, perché ciò che non appare non è opponibile a terzi.
Gli amministratori hanno potere di convocazione dell’assemblea, sono deputati a tenere i libri sociali e a redigere il bilancio.
Del loro operato, gli amministratori rispondono:
Per potere esercitare queste funzioni, il collegio sindacale ha accesso alla visione dei libri sociali, della contabilità della società, del bilancio, e possono anche convocare gli amministratori per chiedere notizie e spiegazioni su fatti che non sono chiari. Di regola il collegio sindacale si riunisce ogni trimestre, e assiste alle riunioni del CdA e dell’Assemblea; in più ha il potere, secondo l’ex art. 2349 CC, di denunciare al tribunale eventuali irregolarità: questo è un potere forte, portato a esercizio perché degli illeciti degli amministratori sono portati a rispondere anche loro.
Se la società è quotata in borsa, la funzione di controllo contabile è affidata a revisori esterni o società di revisione.
SOCIETÁ DI CAPITALI – SOCIETÁ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (S.a.p.a.)
La società in accomandita per azioni è simile alla società in accomandita semplice; sono formate da due tipi di soci:
Questa società, per nascere, deve essere iscritta nel registro delle imprese, dove nella denominazione sociale deve essere indicato il nome di un accomandatario. La società rimane in vita finché c’è almeno un accomandatario in carica (così non è per la S.a.s.).
La S.a.p.a. possiede un solo organo: l’assemblea dei soci.
SOCIETÁ MUTUALISTICHE
Le società mutualistiche non hanno un vero e proprio scopo di lucro, hanno piuttosto uno scopo mutualistico, che si definisce come l’intento di fornire beni, servizi o anche lavoro direttamente ai membri della società mutualistica a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.
Questo è un meccanismo di eliminazione dello speculante (cioè l’intermediario) tra produttore e consumatore, che causa l’aumento dei prezzi dei beni o dei servizi. Nelle società mutualistiche, soci e destinatari dei beni/servizi sono la stessa persona.
La mutualità può essere di due tipi:
In quanto rivolta anche a terzi, la cooperativa trarrà degli utili: così i soci, a fine anno, oltre ai ristorni, otterranno parte degli utili conseguiti, in proporzione alle quote.
Abbiamo due tipi di società mutualistiche:
SOCIETÁ MUTUALISTICHE – SOCIETÁ COOPERATIVE
Diversi sono i tipi di società cooperative:
Per costruire la cooperativa è necessario un atto costitutivo pubblico e l’iscrizione nel registro delle imprese, e soprattutto un numero minimo di 9 soci.
L’atto costitutivo indica il meccanismo di distribuzione degli utili e il meccanismo di distribuzione dei ristorni.
Nelle cooperative vige il principio della porta aperta: il contratto sociale è aperto e consente sempre l’ingresso a nuovi soci , che saranno ammessi dagli amministratori. Non c’è un limite di soci, ogni atto di limitazione al principio, che è inderogabile, sarà considerato nullo. L’unica cosa non aggiornabile nell’atto è il capitale sociale, perché esso varia a ogni ingresso di un nuovo socio.
La partecipazione del socio può essere rappresentata dalle quote o da azioni nominative; la cessione della qualità di socio non è liberamente trasferibile, ma deve essere autorizzata dagli amministratori.
Oltre ai soci “lavoratori”, si trovano nelle cooperative anche i soci “sovventori”, che portano soldi alle cooperative, che vengono utilizzati per investimenti di sviluppo tecnologico, di potenziamento e di ristrutturazione dell’azienda: essendo apportatori di capitale, i sovventori sono interessati agli utili, e meno allo scopo mutualistico.
Gli organi sociali delle cooperative sono:
Il trasferimento della qualità di socio non può avvenire né per eredità né per morte: ogni trasferimento è valutato dagli amministratori.
Il recesso del socio, previsto dall’atto, è possibile laddove la qualità di socio non possa essere ceduta a terzi (liquidazione della quota partecipativa).
L’esclusione di un socio da parte degli altri può avvenire per:
Lo scioglimento delle cooperative si avrà per:
Le cooperative, infine, sono in genere soggette a controlli dell’attività governativa in ordine agli incentivi di cui godono.
SOCIETÁ MUTUALISTICHE – SOCIETÁ DI MUTUA ASSICURAZIONE
Le società di muta assicurazione hanno scopo mutualistico ed esercitano attività assicurativa. La qualità di socio si ottiene assicurandosi con la società, e l’apporto del socio gli varrà tanto come conferimento, quanto come premio. Esistono anche per queste società dei soci avventori, interessati agli utili più che allo scopo.
L’organizzazione delle società di mutua assicurazione è speculare a quella delle cooperative.
RAPPORTI FRA SOCIETÁ (GRUPPO SOCIETARIO)
Più società possono essere raggruppate sotto una holding, cioè una società non operativa che acquista le azioni di altre società (senza che vi sia reciprocità) e che ha attività di direzione e coordinamento delle società partecipanti. Il rapporto di gruppo deve essere iscritto nel registro delle imprese per avere inizio.
La capacità di controllo della holding, o società capogruppo, sulle altre società può essere data dal fatto che:
Il limite per le partecipazioni che la holding può avere è dato dall’oggetto sociale delle società che non può essere mutato. Ciò impedisce a una società di capitali di fare parte di una società di persone, a meno che non sia garantita la limitazioni di responsabilità.
L’attività della holding sulle altre società non esenta da responsabilità gli amministratori delle stesse verso i soci, i creditori e le società stesse.
La controllante, cioè la holding, deve redigere il bilancio consolidato, che comprende il bilancio di tutte le società del gruppo.
Al fine della concorrenza, l’intero gruppo è considerato come un’unica impresa. Il marchio della holding può essere usato dalle società senza apposite licenze.
OBBLIGAZIONI
Il Codice Civile non ci dà una definizione dell’obbligazione, ma all’art. 1173 CC ne spiega la nascita: “Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.
L’obbligazione deriva dunque da:
Alle fonti di obbligazione su viste, si aggiunge la categoria dell’indebito: esso può essere di due tipi:
Oggi nella pratica non si trova mai un’obbligazione scaturita da una sola fonte, spesso infatti essa nasce da 2 fonti unite: ne è un esempio l’obbligazione risarcitoria, che deriva dal contratto della prestazione medica e dall’art. 2043 CC .
Affinché nasca un’obbligazione è necessario avere due soggetti determinati o determinabili, a quanto si desume dall’art. 1175 CC, che recita: “ Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza”; oppure a quanto si desume dalle norme di estinzione dell’obbligazione, che parlano tra l’altro di estinzione per confusione tra debitore e creditore. È inoltre necessario alla sua nascita che ci sia un interesse (che non nasca quindi per gioco o scherzo), interesse che può anche essere di natura non patrimoniale.
Non si parla di obbligazione se l’interesse fa capo a una collettività: in questo caso entrano in gioco le associazioni di tutela che agiscono per conto della collettività interessata.
L’obbligazione si caratterizza per l’oggetto, e può essere di vario genere:
Per quanto riguarda le regole di estinzione dell’obbligazione, secondo l’art. 1173 CC essa può estinguersi per:
Adempimento
La disciplina dell’adempimento la troviamo all’art. 1176 e ss. CC: “[1] Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. [2] Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”.
L’art. 1176 CC è poi integrato dall’art. 1178 CC, che disciplina in modo generico l’obbligazione: “Quando l’obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media”.
Nell’obbligazione si distinguono 2 tipi di adempimento:
È anche possibile, secondo gli artt. 1180-1181 CC, che ad adempiere all’obbligazione sia un terzo, purché ci sia il benestare del creditore.
L’articolo dispone che prima di tutto si guardi all’accordo tra le parti (se la convenzione non stabilisce un termine, la prestazione va compiuta immediatamente); se però gli usi, la natura della prestazione, il modo o il luogo dell’adempimento richiedono un termine, questo è stabilito dal giudice. Importante è poi l’art. 1186 CC che riguarda la decadenza del beneficio del termine : anche se è stabilito un termine a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, o ha diminuito le garanzie date o non ha dato quelle promesse.
Qualora il creditore non dovesse accettare la prestazione, seppur essa sia perfetta, il debitore, che ha interesse a liberarsi della prestazione può ricorrere all’istituto della mora del creditore: cioè un ritardo nell’adempimento della prestazione dovuto al creditore senza spiegazione. Il debitore farà un’offerta formale nel luogo dell’adempimento, di fronte a un ufficiale giudiziario, che dovrà essere convalidata da un giudice: in questo modo il debitore si libera dell’obbligazione.
Fatti diversi dall’inadempimento
Osserviamo ora i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, essi sono:
N.B.: le obbligazioni che hanno ad oggetto denaro non possono mai incorrere nell’impossibilità di adempimento, poiché significherebbe la totale mancanza di denaro in circolazione.
Inadempimento
Dopo l’analisi dell’adempimento e dei modi di estinzione dell’obbligazione diversi da esso, esaminiamo ora l’inadempienza dell’obbligazione.
L’inadempimento si ha quando la prestazione oggetto dell’obbligazione non viene eseguita (sia del tutto, sia in modo inesatto). L’art. 1218 CC ci detta 2 regole di fronte ad un inadempimento od a un inesatto adempimento:
L’inadempimento può essere di vari tipi:
Nel caso del ritardo nell’adempimento, si ha la mora del debitore: perché abbia rilevanza giuridica, il ritardo deve essere qualificato, cioè il creditore deve mettere formalmente in mora il debitore, secondo l’art. 1219 CC, che distingue due tipi di messa in mora:
Gli effetti della messa in mora sono:
Per il calcolo degli interessi ci sono 3 ipotesi:
c1) si prevede il pagamento sia degli interessi corrispettivi, che di quelli moratori stabiliti con un diverso tasso (più alto);
c2) si pattuiscono i corrispettivi, ma non quelli moratori. Il tasso dell’interesse moratorio sarà uguale a quello corrispettivo.
Il tetto massimo d’interesse è il tasso usuraio, che si aggira tra il 9 e il 10%. Qualora si superasse la soglia di usura, la pattuizione è nulla e l’interesse si stabilisce secondo quanto dettato dalla legge. Oggi la pena si è inasprita: per i casi di usura non solo la pattuizione è nulla, ma non si deve alcun interesse.
Di fronte all’inadempimento del debitore, il creditore può agire in vari modi:
Quest’azione di adempimento è un’azione generale che ha però dei limiti:
In questi casi rimane sempre l’azione di risarcimento danni, che è un rimedio richiedibile in qualsiasi caso, a prescindere dall’ottenimento o meno della prestazione.
Nel nostro ordinamento la condanna al risarcimento del danno ha solo funzione ristorativa, non ha funzioni afflittive, cioè non mira a punire. Ciò vale sia per i danni attuali, ma anche per quelli futuri, qualora dimostrati.
Ci sono poi altre regole di limitazione dei danni derivanti dall’inadempimento:
Laddove questi criteri non siano sufficienti a quantificare il danno, si applica l’art. 1226 CC, che attraverso il ricorso al giudice permette la valutazione secondo equità. Per evitare ciò, si può prevedere la clausola penale: laddove essa, però, venisse considerata dal debitore troppo onerosa, egli può ricorrere al giudice affinché la riporti a equità.
Circolazione dell’obbligazione
Nel corso della sua esistenza, l’obbligazione può subire modifiche:
Il principale evento di modifica è il trasferimento del diritto da un creditore ad un altro, secondo l’art. 1260, rimanendo invariato l’oggetto della prestazione: il creditore (cedente) trasferisce a un altro soggetto (cessionario) l’obbligazione di cui è creditore. Il debitore (ceduto) dovrà la prestazione al cessionario.
Le obbligazioni, di regola, sono tutte trasferibili, e in più, il trasferimento non richiede il consenso del debitore. Questa regola fa eccezione per i crediti a carattere strettamente personale (come il mantenimento o attività specifiche) e per il seguente caso speciale: non tutti possono diventare cessionari di crediti, quando essi sono litigiosi, secondo l’art. 1261 CC. La cessione può essere inabilitata da decisioni dei contraenti dell’obbligazione.
A ogni modo, la cessione si perfeziona con un consenso tra cedente e cessionario: il ceduto deve ricevere notifica della cessione, perché essa sia opponibile. Questa cessione può avere 2 contenuti:
Infine, il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.
Un’altra modalità di modifica dell’obbligazione è il pagamento con surrogazione del credito. La surrogazione consiste, secondo gli artt. 1201 CC e ss., nel sub ingresso di un terzo nei diritti del creditore in conseguenza del fatto che il terzo ha pagato il debito .
La surrogazione può avvenire per:
Il debitore prende a mutuo una somma di denaro per pagare il creditore e surroga i suoi diritti al mutuante. Affinché avvenga tale surrogazione è necessaria la destinazione di scopo del mutuo e l’indicazione nella quietanza di pagamento la fonte da cui proviene il denaro usato per pagare il creditore.
Esistono, però, dei crediti non surrogabili che sono quelli a carattere personale (come lo stipendio): a differenza della cessione, il creditore non garantisce nulla, nemmeno l’esistenza del credito, e in più la surrogazione è opponibile ai terzi senza formalità (tranne quelle poc’anzi dette).
L’ultimo tipo di modifica che un’obbligazione può subire è la novazione soggettiva. Essa è una modifica soggettiva del rapporto obbligatorio, cioè il pagamento dell’obbligazione non sarà effettuato dal debitore ma da un terzo attore che tale non è. La modificazione può essere:
Se le parti negli accordi nulla dicono, di regola la novazione soggettiva è cumulativa.
I casi di novazione soggettiva sono:
Tipi di obbligazioni
Possiamo avere diverse forme di obbligazioni:
Queste obbligazioni pecuniarie, che hanno per oggetto una somma di denaro, se seguono il principio nominalistico sono chiamate debiti di valuta; se il valore l’obbligazione, che pur ha ad oggetto una somma di denaro, non è determinato secondo il principio nominalistico, ma secondo altri criteri economici, l’obbligazione si chiamerà debito di valore .
Le differenze tra obbligazione solidale e parziaria sono:
Effetti delle obbligazioni
L’art. 2740 CC indica come effetto delle obbligazioni la responsabilità patrimoniale generica, cioè l’impegno ad adempiere con tutti i beni presenti e futuri. A questa responsabilità si possono aggiungere garanzie specifiche e limitazioni dei beni.
Le garanzie specifiche sono le garanzie reali:
Una volta che il creditore ha il bene in pegno, esso lo mantiene fino al pagamento dell’obbligazione; in caso di scadenza del termine e in mancanza del pagamento, il creditore può andare dal giudice a chiedere la vendita del bene che ha in pegno, chiedendo di essere soddisfatto in qualità di creditore pignoratizio.
L’ipoteca può avere varie fonti:
La responsabilità patrimoniale generica può incorrere anche in limitazioni:
Azioni a tutela del creditore
Per tutelarsi, il creditore può compiere 3 azioni atte a garantirsi la responsabilità patrimoniale generica del debitore, evitando di pregiudicare la soddisfazione dei suoi diritti:
La tutela del terzo dipende dall’atto compiuto:
L’azione revocatoria non comporta la restituzione del bene nella sfera del debitore; il creditore dovrà prenderlo dalla sfera del terzo a cui è stato dato.
Il sequestro, in genere, è concesso su tutti i beni del debitore; nel caso in cui i beni siano un’azienda, viene nominato un custode del bene che provveda al suo funzionamento .
CONTRATTO
Secondo l’art. 1321 CC, il contratto è un accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale . Le parti godono poi, secondo l’art. 1322 CC, di autonomia contrattuale: sono cioè liberi di determinare il contenuto del contratto nei limiti previsti dalla legge.
I requisiti essenziali affinché si concluda un contratto sono:
Accordo
Il contratto non può dirsi concluso se non c’è la volontà delle parti. La libertà di decidere se contrarre a volte può essere limitata dalla legge: essa ci dice che il monopolista ha l’obbligo di concludere un contratto con chiunque glielo chieda. Oltre al monopolista, la legge prevede che abbiano l’obbligo di contrarre: il farmacista, le assicurazioni per automobili (RCA). La libertà di decidere con chi contrarre può essere limitata anche da casi di prelazione legale.
L’accordo può essere raggiunto in tanti modi:
Oggetto
Il contenuto del contratto deve avere determinati requisiti:
Forma
La forma è l’elemento eventuale del contratto perché la regola generale nel nostro ordinamento dice che vige libertà di forma. Questa libertà ha però dei limiti, ovvero si è liberi di dare la forma che si vuole fintantoché una norma non richieda una specifica forma, oppure qualora le parti stesse decidano per una forma scritta.
Tra le forme che si possono scegliere troviamo:
La forma scritta è preferita per due motivi:
Il libro del bilancio di servizio è redatto e approvato dagli amministratori e poi dall’organo deliberativo della società.
Il capitale sociale è considerato come passività.
N.B.: la delega non limita i poteri del CdA.
Possono anche non essere soci.
Vedi Consiglio di Amministrazione del modello tradizionale.
Si chiama così perché l’organo di controllo è creato dall’interno del Consiglio di amministrazione.
Vedi Assemblea del modello tradizionale.
Vedi Consiglio di Amministrazione del modello tradizionale.
Tipo di mutualità poco diffusa.
Il ristorno viene attribuito dopo aver dato prova della spesa effettiva.
Ad esempio le cantine sociali.
Ad esempio le cooperative agricole.
Ad esempio le cooperative edilizie.
Non occorre modificare l’atto costitutivo.
Troviamo quest’organo anche nelle associazioni.
Il socio non paga la sua quota.
Non deve per forza avere la maggioranza.
Documento che lo riconosce come creditore verso il reale/vero debitore. Qualora lo dovesse smarrire, il creditore non potrà più rivolgersi al debitore.
Che deve essere in buona fede; se fosse in mala fede, sarebbe costretto a restituire l’importo con gli interessi.
Si hanno 10 anni per intervenire.
Si hanno 5 anni per intervenire.
Si tratta di un divieto, come quelli convenzionali o legali della concorrenza.
Si applica nei contratti a prestazioni scaglionate nel tempo
Obbligazioni portabili.
Debiti chiedibili.
Minimo sette giorni.
Se il pagamento è stato parziale, parziale sarà la surrogazione.
L’ipoteca non impedisce di disporre del bene.
Non c’è un incarico unilaterale come per la delegazione
Il valore del risarcimento del danno viene valutato al momento della liquidazione del giudice. Dopo la sentenza questo si trasforma da debito di valore a debito di valuta. In caso di mancato pagamento potranno cominciare a incorrere interessi di mora.
Non sempre la giurisprudenza da un vero riconoscimento alla spedizione senza busta.
Ciò al fine di evitare la chiusura dell’azienda, da cui non si ricaverebbe nulla.
La prestazione del contratto deve avere contenuto patrimoniale.
Laddove richiesta.
Ad esempio il pegno, il mutuo e il deposito.
Egli può anche ritirare l’offerta, inviando il ritiro prima che essa arrivi all’oblato. Stessa cosa vale per l’oblato che si è pentito di aver accettato l’offerta: egli deve far pervenire il ritiro dell’accettazione, prima che questa arrivi al proponente.
Atto che deve essere ricevuto per produrre i suoi effetti.
Essa non è completa, ma deve essere perfezionata.
Ogni pagina del contratto deve essere siglata dalle parti, oltre la firma per esteso in calce.
Causa
Prima di parlare della causa bisogna fare una premessa: nel nostro ordinamento si vuole che la ricchezza venga trasferita se c’è anche un interesse delle parti affinché questo avvenga; essa non deve circolare in modo casuale, ma rispondendo a determinati interessi .
La causa risponde a un interesse che è oggettivamente rilevabile: essa si definisce come la funzione economico-giuridica del contratto. La causa è l’elemento essenziale del contratto, senza la quale esso è considerato nullo.
Diverse dalle cause sono le motivazioni: esse sono elementi soggettivi e differenziati tra tutti, che non rilevano assolutamente. Diventano rilevanti in un solo caso: quando la motivazione è illecita e comune a entrambe alle parti.
Negozi preparatori del contratto
Due sono i negozi preparatori del contratto più importanti:
Esso è un contratto completo, cioè possiede tutti gli elementi essenziali, ma non ha effetto di trasferimento. La forma da seguire per il contratto preliminare è dettata dall’art. 1351 CC: esso è nullo se non è fatto nella stessa dorma che la legge prevedere per il contratto definitivo.
Nella pratica si può stipulare un compromesso presso l’agenzia immobiliare, che ha un vincolo obbligatorio a trasformare il compromesso in un vero e proprio preliminare. Se il vincolo obbligatorio non viene rispettato da una delle parti, l’altra ha delle tutele:
Se il preliminare viene trascritto nei registri immobiliari ha effetto prenotativo (che ha durata di 3 anni) e tutela da tutti gli altri atti che possono essere eseguiti sull’oggetto del contratto. Questa norma è stata inserita per dare voce e tutela agli acquirenti che compravano immobili in costruzione: il legislatore ha così introdotto una serie di norme, tra le quali l’art. 2645-bis CC che parla dei corrispettivi per la tutela degli acquirenti.
Esiste nella pratica il preliminare con effetto anticipato, ovvero un preliminare per cui si stabilisce una caparra più alta per potere occupare l’immobile, pur non essendone ancora proprietario.
Effetti del contratto
Il contratto ha poi, nella sua efficacia soggettiva, forza di legge: esso non può essere disciolto se non per:
Il contratto ha efficacia solo tra i due contraenti, tranne che per 3 ipotesi:
Elementi accidentali del contratto
Oltre agli elementi essenziali, nel contratto esistono degli elementi accidentali:
Possiamo avere condizioni e termini tanto iniziali quanto finali. La condizione può essere:
Attraverso la condizione, nel contratto fanno ingresso i motivi.
Contratti standard o di massa
I contratti standard o di massa sono contratti sottoscritti tramite compilazione di moduli o formulari. Ci sono due discipline separate per questi contratti:
L’art. 1341 CC ci parla delle condizioni generali di contratto, che sono i fogli illustrativi dove sono esposte le regole generali che il professionista usa per chiudere i contratti. A volte queste condizioni generali di contratto possono essere richiamate nel contratto stesso. Il secondo comma dell’articolo ci dice che non tali condizioni non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto le clausole del contratto, come ad esempio le clausole vessatorie o abusive.
Il contratto necessita dunque di sottoscrizione specifica delle clausole, oltre che la firma in calce del contratto. Ciò ha la funzione di richiamo dell’attenzione del sottoscrivente, per far sì che si renda conto di clausole che magari sono a suo svantaggio.
L’art. 1469-bis CC ci dà la nozione generale di clausola vessatoria, cioè quella che determina per il consumatore uno squilibrio tra i doveri e gli obblighi derivanti dal contratto. Le clausole vessatorie devono essere oggetto di specifica trattativa nei contratti tra un professionista e un consumatore. Queste clausole sono:
Le clausole del contratto considerate vessatorie sono inefficaci, anche se sono state oggetto di trattativa, mentre il contratto rimane efficace. L’inefficacia opera solo a favore del consumatore e può anche essere rilevata d’ufficio da un giudice.
Quando un contratto è stipulato per moduli o formulari non significa che essi non siano modificabili: tutto ciò che è aggiunto a margine a penna e firmato dalle parti su un foglio prestampato ha la precedenza sulla scritta stampata.
Vizi del contratto e scioglimento
Premessa: secondo l’art. 1372 CC, il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso; l’art. 1373 CC parla del recesso unilaterale, che deve essere previsto o dalla legge o per contratto.
Detto ciò, vediamo quali sono le ipotesi di vizi del contratto:
Esiste anche il dolo del terzo: il suo valore dipende dal contratto, che è un affare fra le parti e il terzo poco ha a che fare. Esso di principio non rileva, tranne nel caso in cui una delle parti sapeva e ne ha approfittato.
Vediamo ora le differenze tra nullità e annullabilità:
Possono essere previsti alcuni correttivi, come per il trasferimento di beni mobili: possesso di buona fede vale titolo, secondo l’art. 1153 CC: in presenza di un titolo astrattamente valido, ma in realtà non valido, e di trasferimento del bene, il possesso di buona fede sopperisce alla nullità del titolo.
Rescissione del contratto
Il contratto può essere rescisso laddove la sproporzione sia di oltre il doppio del valore dell’oggetto del contratto. La parte è comunque obbligata a pagare il prezzo equo per la prestazione ricevuta.
Simulazione del contratto
La simulazione si ha quando si mette in piedi una realtà che non corrisponde a ciò che si vuole realmente. Essa ha due gradazioni:
Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto può avvenire per 3 motivi:
La richiesta di risoluzione per inadempimento implica 2 possibili strade:
I primi due modi risolvono automaticamente il contratto, ma non il terzo modo, perché la parte deve specificare di volersi avvalere della clausola.
Il Codice Civile dedica al contratto preliminare due norme: l’art. 1351 CC, che ne regola la forma, e l’art. 2932 CC.
Qualora si apponga una condizione impossibile, la legge ci dice che si procede come se non fosse apposta.
Si definisce professionista colui che esercita abitualmente una certa attività, vende o produce beni su larga scala.
Se colui che vuole acquistare recede, perde la caparra; invece se colui che vende recede, non perde niente: per questo motivo essa è una clausola vessatoria, perché c’è uno squilibrio tra le parti.
Questa è un’eccezione alle competenze del giudice, che non può pronunciarsi su cose non richieste dalle parti.
Si ratifica il contratto e si aggiungono gli elementi mancanti.
Qui cambia la posizione per i terzi, non per le parti.
Purché non ci sia mora, perché essa non libera il debitore.
Così importante da necessitare una data entro cui si scioglie.
Fonte: http://www.sidways.altervista.org/Joomla/upload_d/Dispensa%20di%20Diritto%20Privato%20-%20Modulo%20II.docx
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