I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
LA LEGGE PENALE
I significati del principio di legalità.
La struttura dei sistemi penali moderni è fondata sul principio di legalità: nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenali.
Il principio di legalità è innanzi tutto un principio relativo alle fonti del diritto penale: i reati e le pene debbono essere previsti dalla legge: non possono, dunque, essere previsti da altre fonti. Come principio sulle fonti, il principio di legalità pone una riserva di legge. La riserva di legge intende porre un argine a rischi di arbitrio del potere esecutivo e del potere giudiziario, esclusi entrambi dal potere di porre norme penali, ed entrambi soggetti alla legge.
Il principio di legalità è stato formulato nei medesimi termini nel codice Zanardelli e nel codice Rocco: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite” (art. 1 c.p.).
L’art. 25 Cost. stabilisce: “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.
Il principio di legalità riguarda una legge uguale per tutti, che deve essere applicata secondo un criterio di eguaglianza. Ciò implica che l’applicazione abbia carattere di generalità e di continuità nel tempo.
La riserva di legge in materia penale.
Fonti del diritto penale. La legge dello stato e gli atti aventi forza di legge.
Come principio sulle fonti, il principio di legalità pone una riserva di legge. La competenza ad emanare norme penali è riservata alla legge dello stato, con esclusione di qualsiasi altra fonte normativa.
L’ordinamento penale è tra le materie che l’art. 117 Cost. attribuisce alla legislazione esclusiva dello stato.
Il concetto di legge si riferisce alla legge formale emanata dal parlamento e promulgata dal presidente della repubblica in conformità agli artt. 70 ss. Cost..
Ragionevoli preoccupazioni sono espresse contro l’introduzione di norme penali con decreti legge e leggi delegate: ne risulta incrinato il significato politico della riserva di legge. La garanzia della sovranità del parlamento, nelle scelte in materia di reati e di pene, va ricercata nello scrupoloso rispetto dei limiti posti dalla costituzione alla potestà del governo di emanare atti con forza di legge. Quanto ai decreti legislativi, si pone in materia penale con particolare acutezza l’esigenza che la legge di delegazione contenga direttive analitiche e precise.
Un’ altra categoria di atti normativi, della quale si discute se possa essere fonte di norme penali, è quella degli atti del governo emanati in base ai poteri conferiti in caso di guerra ex art. 78 Cost.. È opinione assolutamente prevalente in dottrina che, per le pecuniari esigenze dello stato di guerra, tra i poteri che possono essere attribuiti dalle camere al governo vi sia anche quello di emanare norme penali. Ciò deve essere fatto con delega espressa, peraltro non delimitata dal modello normale dell’art. 76 Cost..
Ogni altro atto del potere esecutivo è escluso dalle fonti del diritto penale.
Le fonti escluse. Le leggi regionali.
L’esclusione di una potestà normativa penale delle regioni non chiude, ma al contrario pone il problema, di quali rapporti possano o debbano intercorrere fra la legge penale statale e le leggi regionali, là dove la legge penale (statale) interferisca in campi di materia di competenza regionale.
Secondo l’opinione corrente in dottrina e nella giurisprudenza costituzionale, è consentito alle leggi regionali concorrere a precisare i presupposti di applicazione di leggi penali statali, nei limiti in cui ciò sia consentito a fonti sublegislative.
La potestà punitiva, mantenuta in via esclusiva dallo stato con disposizione espressa, coesiste con una molto allargata competenza legislativa primaria delle regioni.
La corte costituzionale ha affermato che la materia penale riservata allo stato va intesa come l’insieme dei beni e dei valori ai quali viene accordata la tutela più intensa, e non è di regola determinabile a priori; essa nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatici e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo stato e le regioni, con il limite della non manifesta irragionevolezza.
Normativa delle Comunità europee.
Non possono essere fonte immediata di norme incriminatici gli atti normativi delle comunità europee. Nessuno dei trattati istitutivi della comunità, e poi dell’unione europea, contiene un’espressa attribuzione ad organismi comunitari della potestà legislativa penale.
Una possibile rilevanza indiretta di disposizioni comunitarie può aversi in forza del principio della preminenza del diritto comunitario: le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli stati membri, non solo di rendere ipso iure inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero in contrasto con norme comunitarie.
Disposizioni comunitarie possono restringere o escludere l’applicabilità di norme penali di singoli stati, nella parte in cui queste siano incompatibili col diritto comunitario, o fungere da cause di giustificazione. In collegamento con disposizioni penali di diritto interno, possono altresì concorrere a determinare l’estensione per esempio fungendo da parametri per la determinazione della colpa, o specificando la portata di disposizioni penali in bianco.
Ambito della riserva di legge.
La riserva di legge penale vale sia per i reati che per le pene; riguarda dunque entrambe le parti, precettiva e sanzionatoria, di cui si compone la norma penale.
Rientrano nella riserva di legge non solo le norme incriminatici di parte speciale, ma anche disposizioni di parte generale, relative sia al reato sia al sistema sanzionatorio.
Le norme penali in bianco sono le disposizioni che pongono la sanzione penale, rinviando per l’individuazione dei precetti a categorie di norme poste altrove, che possono essere emanate in futuro.
La riserva di legge vale per tutti gli istituti incidenti sul se o sul quanto della punibilità.
Riserva assoluta o relativa?
Definiamo la riserva di legge come assoluta, se a fonti diverse non è lasciato alcuno spazio. La definiamo relativa se la legge, nel determinare la rilevanza penale e la disciplina di date situazioni o comportamenti, può legittimamente fare riferimento a fonti diverse dalla legge ed atti equiparati.
Dalla giurisprudenza della corte costituzionale e dalla prevalente dottrina, emerge una concezione della riserva di legge che si autodefinisce tendenzialmente assoluta. Il principio di legalità non può considerarsi soddisfatto quando non sia una legge (o un atto equiparato) dello stato a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti della autorità non legislativa alla trasgressione dei quali deve seguire la pena.
Il carattere assoluto della riserva di legge penale è in ogni caso temperato dalla ammissione di integrazioni sublegislative del precetto, aventi carattere tecnico, meramente specificativo di contenuti già posti dalla legge. Se alla fonte sublegislativa sono affidate scelte di natura politica e non di mera specificazione tecnica, la riserva di legge non è rispettata.
Le sentenze manipolative della corte costituzionale.
Nel pronunciarsi su questioni di legittimità costituzionale di norme incriminatici, la corte costituzionale ha spesso fatto ricorso a sentenze manipolative, dichiarando l’illegittimità costituzionale parziale della norma impugnata, nella parte in cui non prevede taluni elementi che comportano una restrizione dell’area dell’incriminazione. La fattispecie di reato, risultante dalla manipolazione operata dalla corte, è più ristretta di quella che era stata formulata dal legislatore.
Sulla premessa che la norma impugnata è incostituzionale in parte, la riscrittura parziale della legge è la soluzione che ritaglia con maggior precisione la parte illegittima, evitando di toccare le parti della norma impugnata non viziate da illegittimità costituzionale. Malgrado la contraria apparenza, le sentenze manipolative sono una tecnica che riduce al minimo l’impatto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale, e in via di principio sono compatibili con la riserva di legge.
Fonte: http://www.studentibicocca.it/file/download/1103?license_confirmed=true
Sito web da visitare: http://www.studentibicocca.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve