Obbligazioni

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Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Obbligazioni

 

LE OBBLIGAZIONI

L’obbligazione è un rapporto giuridico, secondo il quale il debitore è tenuto ad una determinata prestazione verso il creditore, che ha il diritto di pretenderla.

Elementi dell’obbligazione

  • i soggetti (debitore e creditore)
  • la prestazione, che è il comportamento del debitore. La prestazione deve sempre essere possibile, lecita, determinata o determinabile e deve avere carattere patrimoniale, cioè si deve poter quantificare in denaro
  • il vincolo giuridico, cioè l’obbligo del debitore ed il diritto del creditore

Attenzione
Il diritto reale è un diritto su una cosa (dal latino “res”), mentre l’obbligazione è il diritto che una persona ha verso un’altra persona. Ancora, il diritto reale è un diritto assoluto, perché si esercita nei confronti di chiunque, mentre l’obbligazione è un diritto relativo, perché viene esercitato solo verso il debitore.

 

FONTI DELL’OBBLIGAZIONE
(fatti o atti giuridici)

(1) possono derivare dalla volontà umana e quindi, sono ad esempio i contratti
(2) possono derivare direttamente dalla legge e sono i seguenti:

la promessa la pubblico (art.1989 c.c.)
colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa, non appena questa è resa pubblica;
(si pensi, ad esempio, ad una ditta che faccia una inserzione pubblicitaria su un giornale, promettendo qualcosa di particolare ai lettori)

gestione di affari altrui (art. 2028 c.c.)
chi, senza esservi obbligato, assume consapevolmente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla ed a condurla a termine, finchè l’interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso;
(se, ad esempio, continuo volontariamente il lavoro di una persona, che al momento non può farlo, perché si trova all’ospedale)

pagamento dell’indebito (art. 2033 c.c.)
chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di farsi restituire ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti ed agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda;
(ad esempio, se pago un televisore due volte, per sbaglio, con un bonifico bancario)

 

 

arricchimento senza giusta causa (art. 2041 c.c.)
chi, senza un giusto motivo (si dice anche: senza una giusta causa) si è arricchito a danno di un’altra persona, è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, ad indennizzare quest’ultima della corrispondente diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che la ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura , se sussiste al tempo della domanda.
Tale azione legale ha un carattere secondario (si dice anche sussidiario), nel senso che la si può usare solo quando non si può più ricorrere ad altre azioni legali (perché, ad esempio, è passato il tempo utile, previsto dalla legge, per poterlo fare). Quindi, ad esempio, se pago o mi fanno pagare, per sbaglio, due volte la stessa merce, devo sempre ricorrere all’azione che abbiamo visto prima, e cioè all’azione di “pagamento dell’indebito”. Solo se non si può o non è più possibile, allora devo servirmi di questa azione legale di “arricchimento senza causa”.

I fatti illeciti
Il fatto illecito è qualunque atto doloso (cioè intenzionale) o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto. La responsabilità può essere diretta od indiretta.

E’ diretta quando è attribuita a chi ha compiuto il fatto illecito, il quale, quindi, è tenuto al risarcimento del danno.

E’ indiretta invece quando la responsabilità è attribuita a ci, pur non avendo compiuto il fatto, e non volendolo, deve rispondere delle conseguenze, perché rientrano nella sfera delle sue responsabilità.

 

Le persone
che hanno responsabilità su altre
sono le seguenti

 

Persone che devono sorvegliare un incapace di intendere e di volere, per il danno cagionato da costui.

Genitori e tutori, per il danno cagionato dai figli minori e dalle persone soggette alla tutela, abitanti con loro.

Precettori e chi, comunque, insegna un mestiere o un’arte, per il danno cagionato dal fatto illecito, compiuto dal dipendente.

Datore di lavoro e committente, per il danno cagionato dal fatto illecito, che il dipendente ha compiuto nell’esercizio delle incombenze affidategli.
(il datore di lavoro è l’unico che non si può liberare di questa responsabilità, anche se prova di non potuto impedire il fatto)

 

 

Ci sono poi tipi di responsabilità, che si basano solamente
sul rapporto causale fra il fatto e l’evento e sono i seguenti

chi esercita un’attività a rischio, o comunque pericolosa (ad esempio gli impianti di uno stabilimento industriale), salvo, come dice l’articolo 2050 del codice civile, che riesca a provare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Il padrone di animali o il custode di cose, per danni arrecati, dagli animali o dalle cose, appunto, salvo la prova del caso fortuito

Il proprietario di edifici, per il danno causato dalla rovina, salvo la prova che il danno non è dovuto a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione

Il conducente di veicoli, per i danni arrecati durante la circolazione, salvo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitarli (ricordiamo che esiste responsabilità solidale fra conducente e proprietario del veicolo)

 

Il responsabile del fatto illecito deve:

  • risarcire il danno patrimoniale, sia come danno emergente (che è il danno immediato) e sia come lucro cessante (che è il mancato guadagno)
  • pagare gli interessi sull’importo del danno, dal giorno in cui è successo il fatto
  • risarcire il danno non patrimoniale o morale, se il fatto costituisce reato

Attenzione
Ricordiamo che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni e, nel caso del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, in due anni

 

L’OBBLIGAZIONE PUO’ ESSERE

semplice

quando vi è un solo creditore ed un solo debitore

multipla

quando vi sono un debitore e più creditori o viceversa

civile

se ci si può rivolgere al giudice per il caso di inadempimento

naturale

se non ci si può rivolgere al giudice per l’inadempimento

pecuniaria

se l’oggetto della prestazione è una somma di denaro

divisibile

se l’oggetto può essere scomposto (esempio un sacco di grano)

indivisibile

se l’oggetto non può essere scomposto (esempio un animale)

determinata

se l’oggetto è determinato nella sua individualità

indeterminata

se l’oggetto è indicato solo nel genere

cumulativa

se la prestazione è costituita da più oggetti ed il debitore li deve consegnare tutti, per liberarsi dell’impegno assunto

alternativa

se la prestazione è costituita da più oggetti ed il debitore si libera restituendone solo uno a sua scelta

facoltativa

il debitore ha facoltà di liberarsi dall’obbligazione, rendendo una obbligazione diversa

 

 

TRASMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI
È cioè il passaggio dell’obbligazione da un soggetto ad un altro.
Può essere trasmesso sia il debito che il credito

La trasmissione del credito avviene nei seguenti modi

Pagamento per surrogazione

avviene quando un estraneo al rapporto si sostituisce al creditore nei diritti verso il debitore, avendo anticipato e pagato lui stesso

Cessione del credito

avviene quando il creditore trasferisce il proprio credito a qualcun altro (di solito ad una banca) senza che sia necessario il consenso del debitore. Con il credito si trasferiscono pure i privilegi e tutte le eventuali garanzie

 
La trasmissione del debito avviene in questi modi

delegazione

avviene quando il debitore avverte il suo creditore che a pagare verrà qualcun altro (ad esempio chi importa dall’estero una merce, avvisa il venditore che pagherà una banca e non lui)

espromissione

avviene quando un estraneo al rapporto si prende, di sua spontanea volontà, l’impegno di pagare un determinato debito (il padre paga un debito del figlio liberamente, senza che nessuno lo costringa a farlo)

accollo

anche qui c’è l’intervento di un estraneo, ma non più spontaneamente; nell’accollo c’è un vero e proprio accordo fra il debitore ed un terzo, per cui quest’ultimo estraneo si obbliga a pagare il debito (se, per esempio, ho un debito con una banca, perché ho ricevuto un mutuo e per tale motivo la banca mi ha ipotecato l’appartamento, un estraneo al quale vendo l’immobile si può assumere l’obbligo di pagare il debito ipotecario, detraendo ovviamente l’importo dal prezzo)

 

ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

E’ l’esatta esecuzione della prestazione dovuta dal debitore ed è il modo normale di estinzione di un’obbligazione. Il pagamento deve essere fatto dal debitore al creditore, in modo completo, alla scadenza concordata ed infine nel luogo stabilito dall’accordo delle parti o dagli usi locali. In mancanza di accordi o di usi particolari, se la prestazione riguarda una determinata cosa, l’adempimento va fatto nel luogo in cui la cosa si trovava nel momento in cui era nata l’obbligazione. Se si tratta di una somma di denaro, e sempre che non vi siano accordi fra le parti, il pagamento va fatto al domicilio del creditore ed in ogni altro caso al domicilio del debitore.

 

INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

Avviene quando il debitore non adempie esattamente la prestazione dovuta. Ciò può avvenire per colpa del debitore stesso o per fatti a lui non imputabili.
Quando il debitore è in colpa, il creditore lo può costringere rivolgendosi al giudice (tale modo di agire si chiama tecnicamente: “adempimento coattivo” oppure “esecuzione in forma specifica”).

Se non si può ricorrere a questa procedura, il creditore, allora, chiederà il risarcimento del danno.

Il danno si chiama:

  • convenzionale, se era stato previsto dagli stessi interessati (ad esempio con la caparra);
  • legale, se il creditore può pretendere gli interessi legali, perché non ci sono stati accordi in tal senso fra le parti;
  • giudiziale, se viene stabilito da un giudice

Il debitore non è in colpa nei casi di:

  • forza maggiore, causata da fatti umani (ad esempio una espropriazione forzata)
  • caso fortuito, che è un fatto causato dalla natura (ad esempio un terremoto)

 

ADEMPIMENTO IN RITARDO

Il ritardo può essere causato sia dal debitore e sia dal creditore. La colpa del debitore si chiama “mora del debitore”, e la colpa del creditore si chiama “mora del creditore”.

Vediamole

La mora del debitore

Avviene solamente quando il debito è:

  • certo, cioè, significa, se esiste veramente
  • liquido, cioè quando è chiaramente determinato nel suo ammontare
  • esigibile, quando cioè è scaduto

inoltre, il creditore deve inviare al debitore una lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, che si chiama: “costituzione in mora”.

Con tale lettera viene intimato l’immediato pagamento entro brevissimo tempo (di solito cinque giorni lavorativi), trascorso inutilmente il quale, il creditore sarà ritenuto libero di avviare le azioni legali del caso, che riterrà più opportune, per il recupero del proprio avere.

 

 

La mora del creditore

Avviene quando il creditore, senza apparente motivo, rifiuta il pagamento offertogli, o non fa quanto è necessario per consentire al debitore di adempiere l’obbligazione.

Dal momento del rifiuto, il creditore è in mora e deve, quindi, pagare i danni e le eventuali spese.

Chiaramente il debitore deve offrire la sua prestazione per mezzo di un ufficiale giudiziario e deve poi depositare l’oggetto in un luogo fissato dal giudice.

Se si tratta di immobili, le chiavi ed i documenti verranno consegnati ad una persona nominata dal magistrato.

 

I modi di estinzione dell’obbligazione
oltre all’adempimento, che è il modo normale

 

novazione

quando le parti estinguono l’obbligazione, sostituendola con un’altra

remissione

quando il creditore rinuncia al proprio credito, e ciò può avvenire in forma scritta, oppure tacitamente, se si ricava dal comportamento del creditore

compensazione

consiste nell’estinzione di due debiti, per quantità corrispondenti, che due persone hanno fra di loro reciprocamente

confusione

è l’estinzione dell’obbligazione per il riunirsi della qualità di creditore e di debitore nella stessa persona (i casi più frequenti li troviamo nell’eredità: se ho un debito con il “De Cuius” e questo nel testamento lo cancella a mio favore, significa che si è operata di fatto la “confusione” di legge. Il termine “confusione” significa, quindi, in tale contesto, “unione di due qualità in un medesimo individuo”)

prescrizione

avviene quando il creditore non esercita il suo diritto per il tempo che la legge gli consente

Impossibilità sopravvenuta

avviene  quando si verifica un evento, del quale il debitore non ha alcuna colpa, che rende impossibile l’adempimento dell’obbligazione (per esempio: ho l’obbligo di consegnarti l’appartamento che mi hai acquistato, ma non sono in grado di farlo, perché un terremoto imprevisto ha distrutto il palazzo)

 

 

 

GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI

 

Art. 2740 c.c. = il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i                             suoi beni presenti e futuri.
Art. 2741 c.c. = quando ci sono più creditori (ad esempio in un fallimento), tutti                              devono essere trattati allo stesso modo e la legge non ammette                              alcun tipo di favoritismo in danno degli altri (si usa dire,                              tecnicamente: “par condicio” dei creditori).

Con quali mezzi il creditore si assicura l’adempimento?
con l’azione surrogatoria - con l’azione revocatoria - con i privilegi - con il pegno - con l’ipoteca. Vediamoli uno ad uno:

 

Azione surrogatoria

il creditore si sostituisce al debitore, per esercitare diritti ed azioni che questo trascura, con una apposita domanda al tribunale.
Si attiva, quindi, nel caso in cui il debitore dimostri di non aver cura del proprio patrimonio, messo a garanzia del debito. In tali casi, la legge permette al creditore di surrogarsi (cioè, significa, di sostituirsi) al debitore inattivo, per esercitare al suo posto i diritti e le azioni che gli spettano.
Quindi non basta una inerzia del debitore, ma questa deve anche essere pregiudizievole per il creditore, affinchè si possa ricorrere a tale azione.

 

Azione revocatoria
chiamata anche “pauliana”, da una antica espressione latina

il creditore chiede al giudice di annullare un atto del debitore. Se il mio debitore, ad esempio, vuole vende l’appartamento, io posso essere contrario, perché, se non mi pagherà il debito, avrò perduto la possibilità di fargli pignorare l’immobile e di rientrare, quindi, in possesso, in tale modo, del mio denaro. Ma per poter esercitare questa azione legale, sono però richiesti i seguenti presupposti indispensabili e tassativi:

  • un atto di disposizione, con il quale il debitore modifichi il suo status patrimoniale (quindi, ad esempio, un atto di compravendita);
  • l’eventus damni, che consiste nel pregiudizio per il creditore (ad esempio, la diminuzione del patrimonio, al punto di non poter più soddisfare il debito);
  • il consilium fraudis, ossia la conoscenza del pregiudizio, che reca danno al creditore, sottraendogli, appunto, la garanzia;
  • provare la colpevolezza, onere che spetta al creditore, che agisce, appunto, in revocatoria.

 

 

Il privilegio

Non è altro che il diritto di preferenza (si dice anche tecnicamente: “di prelazione”) di un creditore sugli altri creditori, e si riferisce a beni mobili ed immobili, in considerazione della natura del credito.
E sono i seguenti:

privilegio generale su beni mobili

  • è riconosciuto ai professionisti, per le retribuzioni dell’ultimo anno
  • per tutte le spese di infermità, per gli ultimi sei mesi di vita

privilegio speciale su beni mobili

  • per i crediti dell’albergatore
  • per le spese di giustizia, riferite ad atti su beni mobili
  • per i venditori di macchine

privilegio speciale su beni immobili

  • spese di giustizia, che si riferiscono ad atti su beni immobili
  • crediti dello Stato per tributi su beni immobili
  • crediti di Comuni e Province, per tributi della finanza locale sugli immobili

 

Il pegno

Il pegno è un diritto di garanzia reale (“reale” vuol dire: su una cosa) su beni mobili, o su diritti mobiliari,  o su una universalità di beni mobili, o su crediti. Il pegno viene creato con un contratto scritto e con una data certa, e la cosa mobile viene consegnata al creditore per la custodia.
La cosa è indivisibile (non si può toccare, cioè, fino a che il debito non è stato tutto interamente pagato). La differenza sostanziale, quindi, fra pegno ed ipoteca è: che l’ipoteca si applica su beni immobili; mentre il pegno si applica sui beni mobili.

Diritti ed obblighi del creditore:
(che si chiama tecnicamente: “creditore pignoratizio”)
ha il possesso della cosa
- i frutti della cosa servono per pagare prima le spese e poi il capitale
- la merce deteriorabile può essere venduta anche prima della fine del contratto,    spostando, però, il pegno sulla somma ricavata
- se il debitore non paga, il creditore può chiedere la vendita della cosa e soddisfarsi    sulla somma ricavata, con precedenza sugli altri creditori
- è vietato il cosiddetto “patto commissorio” (significa che il creditore non può dire:   se non mi paghi, mi tengo la tua cosa
- deve custodire la cosa; non la può usare, e la deve restituire quando il debito è   stato interamente pagato

 

L’ipoteca

È un diritto reale di garanzia su beni immobili, o su beni mobili registrati, che sono: le automobili, i mezzi su strada muniti di targa, i natanti registrati.

Le vetture e gli altri mezzi stradali vengono registrati al P.R.A. (pubblico registro automobilistico); i natanti presso le capitanerie di porto; gli immobili all’ufficio del  Catasto ed a quello dell’ufficio Tavolare.

L’ipoteca ha le seguenti caratteristiche:

  • è pubblica, vale solo, cioè, se è registrata (al PRA per esempio)
  • l’ipoteca è speciale, perché vale  su beni chiaramente individuati e specificati
  • è indivisibile, perché vale su tutto il bene

l’ipoteca è, poi:

  • legale (ad esempio, quella che ha lo Stato sui beni dell’imputato)
  • giudiziale (quando è autorizzata da un giudice)
  • volontaria (quando è liberamente concordata fra le parti)

l’ipoteca vale 20 anni e dopo: o si cancella, o si deve rinnovare per altri 20 anni. Quando l’ipoteca viene registrata (si dice anche, tecnicamente, che viene “accesa”), le viene assegnato un numero, che si chiama: “grado di iscrizione”.

Se il bene viene venduto all’asta (come nei fallimenti, ad esempio), il ricavato sarà distribuito dando la precedenza a chi ha il grado numero 1; poi, con quello che rimane, a chi ha il grado numero 2; e così via di seguito, fino a quando non ci saranno più soldi.
(quindi, chi ha davanti a sé altre ipoteche, rischia di non prendere nulla – ecco l’importanza, quando si deve prendere un’ipoteca, di muoversi il più velocemente possibile).

L’ipoteca si estingue per i seguenti motivi:

  • quando finisce l’obbligazione, che la ha generata
  • per distruzione del bene, sul quale c’è l’ipoteca
  • per rinuncia del creditore
  • per verificarsi di termini o condizioni, se erano previsti
  • per mancato rinnovo dopo i 20 anni, e quindi per prescrizione
  • per confusione (ad esempio, quando il creditore eredita il bene sul quale c’è l’ipoteca)

 

Fonte: http://www.bruzz.net/diritto/Lavori/obbligazioni%20pegno,%20ipoteca%20privilegi.doc

Sito web da visitare: http://www.bruzz.net

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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