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La teoria del bene giuridico.
Nel linguaggio della dottrina contemporanea si è affermato, per designare gli oggetti di tutela penale, il concetto di bene giuridico. Il diritto penale ha per compito la tutela di beni giuridici, e in tale funzione cerca la sua legittimazione politica.
Il bene giuridico non sarebbe altro che lo scopo di tutela riconosciuto dal legislatore nelle singole norme, nella formula più abbreviata.
Il legislatore crea gli interessi cui appresta tutela, o effettua scelte di tutela in relazione ad interessi non da lui dipendenti? La dimensione critica della teoria dei beni giuridici sta nell’indicazione di criteri normativi di selezione degli interessi suscettibili di tutela penale legittima.
Nei principi che la costituzione italiana dedica al problema penale, non vi è alcun riferimento ad oggetti ed ambiti legittimi del diritto penale.
Il legislatore non è del tutto libero nella selezione degli interessi cui apprestare tutela penale, ma può apprestarla solo per interessi o beni la cui tutela sia ammessa (o richiesta) da sovraordinati principi costituzionali.
Nella costituzione, incentrata sulla tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, l’inviolabilità di principio della libertà personale e la funzione rieducativa della pena escludono la possibilità di comprimere la libertà personal in vista di obiettivi quelli che siano. Tipi d’intervento incidenti sulla dignità e libertà non possono giustificarsi se non per necessità di tutela concernenti beni se pure non di pari grado rispetto al valore (libertà personale) sacrificato, almeno dotati di rilievo costituzionale.
In una democrazia pluralista non può essere apprestata tutela penale ad ideologie, religioni, particolari concezioni morali; nemmeno al credo democratico in quanto tale.
La dottrina penalistica ha preso atto dell’impossibilità di desumere sic et simpliciter dalla costituzione un catalogo chiuso di interessi penalmente tutelabili. La sua funzione non è quella di dettare un catalogo esaustivo di oggetti di tutela.
I limiti dell’intervento penale nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
Alcune dichiarazioni di illegittimità costituzionale hanno colpito disposizioni che ponevano proprio il tipo di disciplina espressamente escluso dalle nuove garanzie costituzionali di libertà. Altre sentenze hanno dovuto affrontare problemi più complessi, di bilanciamento fra le libertà costituzionali e gli interessi tutelati da norme penali.
Nella giurisprudenza costituzionale, in relazione ai delitti come al sistema delle sanzioni, è il principio d‘ uguaglianza quello che più di ogni altro è servito da criterio di invalidazione di norme penali ingiustificatamente repressive.
Sistema dei beni giuridici e scelte d’incriminazione.
Il principio di tutela dei beni giuridici, quale fondamento e limite della tutela penale legittima, pone vincoli non solo all’individuazione degli oggetti legittimi di tutela, ma anche alle modalità o soglie di tutela.
Il nucleo centrale della tutela è rappresentato dall’incriminazione di fatti produttivi di danno, che cioè distruggano in tutto o in parte il bene tutelato, o comportino una sua effettiva compromissione.
Fuori dell’ipotesi di offesa produttiva di danno, il problema fondamentale è l’individuazione della soglia di anticipazione della tutela, fino alla quale possa essere esteso l’intervento penale. Viene qui in rilievo la categoria del pericolo, inteso come probabilità del verificarsi di un danno.
Il riferimento al bene giuridico determina la direzione della tutela e lascia aperto il problema della scelta fra diverse tecniche e diverse soglie di tutela teoricamente concepibili.
Alcuni interessi sono tutelati dal diritto penale per il loro intrinseco valore, come fine in sé. Talvolta si fa invece riferimento ad interessi strumentali, la cui tutela è vista come funzionale alla tutela di interessi ulteriori, finali. Interesse strumentale è quello della sicurezza.
Ciò che può definirsi lesione di un interesse strumentale non va oltre la soglia del pericolo per gli oggetti ultimi di tutela. L’anticipazione della tutela va misurata con riferimento all’interesse che costituisce l’interesse ultimo, e quindi il reale fondamento della tutela.
In questo contesto si inquadra la questione se siano tutelabili penalmente funzioni proprie della pubblica amministrazione.
Fuori discussione è la tutela anche penale della libertà e della legalità dell’esercizio di funzioni pubbliche.
Il problema della tutela di funzioni riguarda discipline speciali che assumono come punto di riferimento particolari funzioni amministrative di gestione o di controllo di determinate attività.
L’assetto e l’esercizio delle competenze amministrative, e la tutela penale che su di esse si appunta, sono legittimi se e in quanto si giustifichino nella prospettiva di tutela di interessi sostanziali rilevanti entro il sistema costituzionale.
La questione degli obblighi di penalizzazione.
In nome della tutela di beni giuridici sono state prospettate questioni di legittimità costituzionale in malam partem, volte cioè ad estendere l’area dell’illecito penale.
La corte costituzionale italiana, con giurisprudenza costante, ritiene inammissibili le questioni di legittimità costituzionale volte alla creazione o all’ampliamento di fattispecie di reato. Il principio di legalità dei reati e delle pene (art. 25 Cost.) comporta l’impossibilità per la corte di pronunciare alcuna decisione, dalla quale derivi la creazione, esclusivamente riservata al legislatore, di una nuova fattispecie penale. Solo il legislatore può, nel rispetto dei principi della costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali.
Obblighi specifici di penalizzazione sono previsti in testi costituzionali di diversi paesi. Così, per l’art. 13 Cost., è punita ogni violenza fisica e morale comunque sottoposta a restrizioni di libertà.
Il procedere dell’integrazione europea ha poi portato a fare emergere il problema della rilevanza, per l’ordinamento interno italiano, di disposizioni comunitarie che prevedano obblighi di penalizzazione, o comunque impongano agli stati membri di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione degli obiettivi comunitari.
Per il legislatore ordinario, eventuali obblighi di penalizzazione rappresentano un’indicazione non solo di obiettivi, ma anche di strumenti di tutela.
Il controllo di costituzionalità su norme di favore.
La corte costituzionale ha ritenuto ammissibili e valutato nel merito le questioni di costituzionalità relative a cause di giustificazione o di non punibilità. Disposizioni che restringano l’area della punibilità abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla costituzione o da altre leggi costituzionali, purchè l’esenzione della pena sia il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco.
Il sindacato di legittimità di norme di favore può essere esercitato anche con riguardo a norme incriminatici di favore, che cioè prevedano un trattamento penale meno severo di quello che altrimenti sarebbe applicabile in base ad una norma più generale.
I beni giuridici come criterio di organizzazione del sistema dei reati.
Nel codice penale, il riferimento agli interessi tutelati è il criterio fondamentale di organizzazione del catalogo dei delitti nel libro II, in titoli, capi, sezioni. La classificazione dei reati in categorie più o meno vaste è stata fatta in relazione all’interesse leso, considerato in via generale o sotto un punto di vista più particolare, fino a pervenire all’articolo come unità elementare nella quale l’interesse che qualifica tutta la classe è considerato in modo del tutto specifico e tale da non consentire ulteriori distinzioni.
Il bene giuridico come criterio di legittimazione negativa dell’intervento penale.
Il bene giuridico è per la potestà punitiva statuale un criterio di legittimazione negativa, cioè presupposto necessario di un problema di tutela per la cui soluzione il legislatore è legittimato a ricorrere a strumenti penali.
Il principio di tutela di beni giuridici segna l’ambito della massima espansione possibile del diritto penale in uno stato liberale di diritto: prima che il limite, quel principio indica il fondamento del diritto di proibire e punire.
Fonte: http://www.studentibicocca.it/file/download/1103?license_confirmed=true
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