Presidente della Repubblica

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Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica

1.Il Presidente della Repubblica come Capo dello Stato

L’art.87 Cost. nell’elencare i poteri del Presidente della Repubblica, precede anzitutto che questi è il Capo dello Stato i cui poteri e prerogative sono:
• tutti i poteri statali non attribuiti ad altri orgnai
• capacità di mettere in moto lo Stato la cui inattività ne determinerebbe una paralisi
• organo supremo in posizione (preminenza in onori e dignità) e anche in guida (rettitudine, autorità e autorevolezza) e in comando (potere di coercizione e di imposizione)
• rappresenta un potere neutro, imparziale e supra partes

2. Elezione e durata in carica del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica è eletto indirettamente dal popolo, cioè dai suoi rappresentanti in Parlamento in seduta comune in composizione allargata ai delegati regionali (tre per Regione) e a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi nelle prime tre votazioni e quella assoluta nelle votazioni successive. Il mandato dura sette anni.
I requisiti di eleggibilità consistono nella cittadinanza, nel compimento del cinquantesimo anno di età e nel godimento dei diritti civili e politici. Per garantire l’indipendenza dell’organo si prevede l’incompatibilità con qualsiasi altra carica, un assegno ed una dotazione fissati dalla legge, la carica di senatore di diritto e a vita una volta cessato il mandato e l’irresponsabilità per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni.

2.1 La continuità dell’organo

La continuità dell’organo è assicurata da 3 istituti:
1. l’elezione pre-scadenza: trenta giorni prima della fine del mandato, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per procedere all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica
2. la prorogatio: se le Camere sono sciolte o mancano meno di 3 mesi alla fine della legislatura, l’elezione spetta alle nuove Camere e nel frattempo sono prorogati i poteri del Capo dello Stato in carica
3. la supplenza: le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate dal Presidente del Senato in tutte le ipotesi di impedimento, tanto temporaneo quanto permanente.

3. Gli atti del Presidente della Repubblica e la controfirma ministeriale

L’art. 98 Cost. dispone che “nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità”. Di fatto, la controfirma rappresenta una sottoscrizione posta a suggello del contenuto di un atto ed ha la funzione di attestare la partecipazione del soggetto controfirmatane alla sua formazione. In altri termini il Ministro che controfirma, così come il Presidente che firma, si dichiara autore dell’atto.

3.1 la tesi dell’atto complesso

In ragione della controfirma, l’atto presidenziale sarebbe configurabile come un atto complesso (derivante dalla fusione di atti distinti di due organi) ed a complessità diseguale (nel senso che la volontà manifestata in uno dei due atti prevale su quella espressa nell’altro). Gli atti possono essere ripartiti in:
• atti sostanzialmente ministeriali: (di iniziativa ministeriale) l’atto è controfirmato da un ministro proponente. Il Presidente della Repubblica si limiterebbe ad una funzione di controllo
• atti dovuti: non vi sarebbe una vera e propria proposta, ma sono atti che non si possono non fare (promulgazione delle leggi riapprovate dalle Camere dopo un rinvio presidenziale)
• atti sostanzialmente presidenziali: (di iniziativa presidenziale) il Ministro sarebbe uno spettatore o un controllore (ratifica dei trattati internazionali, l’emanazione di decreti-legge, dei decreti legislativi, dei regolamenti governativi).
• atti paritari: sono quelli nei quali le due volontà si equivalgono, tanto che in mancaza dell’accordo l’atto non potrebbe essere adottato. Vi rientrerebbero la nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri e lo scioglimento delle Camere.

3.2 L’atto monocratico su proposta ministeriale
…..

3.3 Lo scioglimento delle Camere

Lo scioglimento delle Camere è un potere attribuito al Presidente della Repubblica, previa consultazione con i Presidenti delle Camere che esprimono un parere non vincolante seppur obbligatorio. I motivi che possono giustificare uno scioglimento delle Camere sono da ricercarsi in:
• grave inadempienza del Parlamento rispetto ai propri doveri costituzionali (scioglimento-sanzione)
• accordo sostanziale tra i partiti della maggioranza o anche della minoranza
• mutamento delle leggi elettorali
• Governo sfiduciato e forze politiche non in grado di costituire una maggioranza
• Ecc.

3.4 Gli atti esenti da controfirma

L’art.89 Cost. afferma che “tutti” gli atti del Presidente della Repubblica debbano essere controfirmati, tuttavia, per motivi logici, si ritiene che alcuni di essi non debbano essere controfirmati, come:
• Gli atti privati o della persona fisica: (acquisto di una automobile per uso privato)
• Le omissioni (prodott dall’inattività del Presidente)
• Gli atti orali come le esternazioni o l’incarico
• Gli atti compiuti quale Presidente di un organo collegiale (CSM o il Consiglio Supremo di Difesa)
• Il giuramento
• i regolamenti della Presidenza
• le dimissioni (o le dichiarazioni di impedimento)
• i conflitti di attribuzione sollevati dal Presidente della Repubblica contro un Ministro

4. La responsabilità del Presidente della Repubblica

Rispetto alla responsabilità giuridica, l’esenzione del Capo dello Stato non è assoluta, ma incontra due limiti. Essa non copre:
• gli atti compiuti fuori dall’esercizio delle funzioni presidenziali
• i reati di alto tradimento ed attentato alla Costituzione. In tal caso il Presidente viene messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta ed a scrutinio segreto. Sulle accuse decide poi la Corte Costituzionale in una composizione integrata.



 

Fonte: http://torarchivio.altervista.org/alterpages/files/Diritto-Pubblico-europeoGuzzetta-Marini_doc-2.doc

Sito web da visitare: http://torarchivio.altervista.org

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