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Il sistema delle pene fra legalità e discrezionalità.
Il principio di legalità vale non solo per i reati, ma anche per le pene.
Nessuno può essere punito con pene che non siano stabilite dalla legge (art. 1 c.p.).
In relazione alla pena la riserva di legge è assoluta, senza residui, con esclusione della possibilità di integrazioni sia pur marginali da parte di fonti diverse dalla legge.
Il legislatore ha adottato il sistema della previsione di cornici edittali di pena, entro le quali la commisurazione della pena in concreto è affidata al potere discrezionale del giudice. Un tale affidamento alla discrezionalità dell’applicatore non sarebbe consentito in relazione ai reati: il principio di legalità implica la completa predeterminazione legale della fattispecie.
Principio di legalità e misure di sicurezza.
Anche per le misure di sicurezza la costituzione ha affermato il principio di legalità: “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge” (art. 25 Cost.).
Solo la legge può determinare i casi in cui una misura di sicurezza possa essere applicata, e il tipo di misura applicabile.
Funzioni della pena. L’idea della rieducazione del condannato.
Sulla pena e sulle sue finalità, la costituzione detta alcune importanti indicazioni nell’art. 27 Cost.: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”.
L’abolizione della pena di morte è stata completata con la l. 589/1994.
La rieducazione è un obiettivo tendenziale, per il quale l’ordinamento penale è tenuto ad apprestare istituti e strumenti idonei; non è un obiettivo che possa essere garantito, e nemmeno imposto.
Tra le finalità che la costituzione assegna alla pena non può stabilirsi a priori una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte e in ogni condizione. La discrezionalità politica del legislatore, nelle opzioni di politica criminale, non è peraltro illimitata: il legislatore può far prevalere, di volta in volta, l’una o l’altra delle finalità della pena coerenti col sistema costituzionale, nei limiti della ragionevolezza e a patto che nessuna di esse risulti obliterata.
I principi costituzionali lasciano spazio ad un arco di politiche penali ugualmente legittime, che possono contemperare in modo diverso finalità diverse, purchè non sia azzerata nessuna finalità costituzionalmente indicata.
La misura delle pene. Problemi di legittimità costituzionale.
Per quanto concerne la misura della pena, la costituzione non dà indicazioni dirette.
La pena a vita può essere legittimamente minacciata dalla legge e irrogata dal giudice, ma non può essere una pena senza speranza: la possibilità di un ritorno del condannato nella società è connaturata all’idea della rieducazione come obiettivo cui la pena deve tendere.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del legislatore.
Come parametro di riferimento è venuto in discussione il principio d’uguaglianza, quale strumento di controllo della coerenza interna del sistema.
L’illegittimità costituzionale di pene discriminatorie e di cornici edittali eccessivamente dilatate.
Il principio di legalità della pena comporta comunque dei vincoli: la pena, ancorché possa essere commisurata in concreto dal giudice nell’esercizio di un potere discrezionale, deve essere una pena predeterminata legalmente, in un senso coerente con le funzioni di garanzia sottese al principio di legalità.
Certamente illegittima sarebbe la previsione legislativa di una pene indeterminata nel massimo.
Viene inoltre affermata l’illegittimità costituzionale della previsione di cornici edittali di pena eccessivamente dilatate.
Il principio di legalità richiede che l’ampiezza del divario tra il minimo e il massimo della pena non ecceda il margine di elasticità necessario a consentire l’individualizzazione della pena secondo i criteri di cui all’art. 113 c.p. e non sia manifestamente non correlato alla variabilità delle fattispecie concrete e delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta.
Quando una cornice edittale di pena può dirsi ragionevole, e non eccessivamente dilatata, o incongrua rispetto al disvalore del tipo di reato? In materia di sanzioni, i principi costituzionali che in concreto hanno funzionato sono l’idea rieducativa e il principio d’uguaglianza.
Pene fisse e pene proporzionali.
Questioni di legittimità costituzionale si pongono anche con riguardo a tecniche sanzionatorie che alla discrezionalità non lasciano spazio: pene proporzionali e pene fisse.
La corte costituzionale ha indicato che in linea di principio previsioni sanzionatorie rigide non sarebbero in armonia con il volto costituzionale del sistema penale. Potrebbero essere, peraltro, non illegittime, solo a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente proporzionata rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.
Per quanto riguarda le pene proporzionali non è previsto un limite massimo (art. 27 c.p.).
Fonte: http://www.studentibicocca.it/file/download/1103?license_confirmed=true
Sito web da visitare: http://www.studentibicocca.it/
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