Cittadinanza italiana come si ottiene

Cittadinanza italiana come si ottiene

 

 

 

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Cittadinanza italiana come si ottiene

 

Lo status civitatis individua la posizione del singolo nell’ambito della collettività nazionale, certificandone l’appartenenza ad essa.
La cittadinanza viene attribuita agli individui che presentano un dato legame con un gruppo sociale e si configura, come una situazione giuridica riconosciuta a chi fa parte di uno stato ed è titolare di diritti e di obblighi.

CRITERI  DI  ATTRIBUZIONE   DELLA  CITTADINANZA

 

L’acquisto o la perdita dello status civitatis di cittadino deriva unicamente da criteri sanciti da una normativa nazionale.
La disciplina della materia si fonda su tre criteri fondamentali di attribuzione:

  • lo ius sanguinis per cui viene considerato cittadino il figlio nato da genitori in possesso dello statu civitatis;
  • lo ius soli per cui la persona acquista la cittadinanza del paese dove è nata a prescindere dallo status civitatis dei genitori;
  • il criterio misto, per cui sono considerati cittadini sia le persone generate da cittadini sia coloro che, pur figli di stranieri, sono nati nel territorio di quello stato.

Il nostro ordinamento ha sempre privilegiato il criterio dello ius sanguinis anche se ha accolto sia pure in via surrogatoria il criterio dello ius soli al fine di limitare i casi di apolidia.
La cittadinanza si può acquistare a titolo originario, cioè alla nascita ovvero a titolo derivativo, cioè in un momento successivo. Un questo caso la legislazione pone l’accento sulla volontà dell’interessato che deve chiedere di far parte del  “popolo”.
La cittadinanza italiana è regolata da  leggi ordinarie. La carta costituzionale contiene due sole note:

  • l’articolo 22 che esclude la possibilità per il cittadino italiano di essere privato della cittadinanza per motivi politici;
  • l’articolo 51 che assimila ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, ai fini dell’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive. Questi ultimi sono stranieri di ceppo etnico nazionale che risiedevano nei territori già italiani (Venezia Tridentini, Venezia Giulia e Dalmazia) in un momento anteriore alla prima guerra mondiale o ceduti col trattato di pace del 1917.

FONTI  NORMATIVE PRIMARIE  E  SECONDARIE.

La disciplina specifica dell’acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l’accoglimento della giurisprudenza.
La legge 05 Febbraio 1992,  n. 91 ha introdotto l’attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell’attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l’affermazione della piena parità tra uomo e donna.
L’articolo 11 della legge vigente consente al connazionale di acquistare o riacquistare una cittadinanza straniera,  senza incorrere nella perdita automatica di quella italiana. Ciò ha comportato un notevole incremento dei casi di doppia o plurima cittadinanza.
Ulteriore novità della legge è data dalla rilevanza attribuita alla volontà del soggetto interessato in relazione alla perdita e al riacquisto della cittadinanza italiana evitando molti automatismi della legge precedente, e alla volontà del singolo deve comunque essere collegata con criteri oggettivi quali la residenza o la prestazione del servizio militare.

ACQUISTO  DELLA  CITTADINANZA  PER:

1 - FILIAZIONE
2 - ADOZIONE
3 - BENEFICIO  DI  LEGGE
4-  MATRIMONIO
5 - NATURALIZZAZIONE
6 - DA  PARTE DEL  MINORE

ATTRIBUZIONE  PER  NASCITA

 

Articolo 1, legge 05 Febbraio 1992,  n. 91 sancisce l’applicazione del principio ius sanguinis anche se non mancano delle ipotesi in cui l’attribuzione della cittadinanza può dipendere dalla circostanza casuale della nascita sul territorio della Repubblica.
La norma prevede: è cittadino per nascita: a) il figlio di madre o di padre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. E’ considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
L’articolo 1 in commento recepisce definitivamente la sentenza n. 30 del 28 Gennaio 1983 della Corte Costituzionale disciplinando il principio di parità tra uomo e donna e della legge 21 Aprile 1983, n. 123 per cui il cittadino italiano figlio minorenne, anche adottivo di padre cittadino o di madre cittadina è cittadino italiano. Nel caso di doppia cittadinanza il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.

FIGLIO  DI  GENITORI  CITTADINI  ITALIANI,  IGNOTI,  APOLIDI  O STRANIERI.

Il figlio di padre o di madre cittadini ovunque nasca acquista la cittadinanza italiana a prescindere dal fatto che egli sia figlio legittimo o naturale, purchè almeno uno dei genitori sia cittadino italiano  (ius sanguinis).
L’articolo 1, comma 1, lettera b e comma 2 della legge 91/92 individua altri casi in cui i figli di genitori ignoti, apolidi o stranieri, acquistano la cittadinanza italiana per nascita nello stato. (ius soli).
Il figlio di stranieri nato in Italia, quando non segue la cittadinanza di nessuno dei due genitori secondo la legge dello stato ai quali essi rispettivamente appartengano, acquista la cittadinanza italiana. L’ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di nascita di un figlio generato da due cittadini stranieri, se non è sicuro della possibilità da parte dei genitori stranieri di trasmettere la loro cittadinanza al minore, deve inviare al Ministero la copia integrale dell’atto di nascita per gli accertamenti relativi alla cittadinanza dei minori, se il ministero comunicherà che in base agli accertamenti compiuti al bambino compete al cittadinanza italiana l’ufficiale dello stato civile trascriverà la comunicazione nel registro delle cittadinanze e farà l’annotazione a margine dell’atto di nascita. Il minore in attesa di veder accertata la propria cittadinanza, potrà essere iscritto in anagrafe come straniero.

ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA PER RICONOSCIMENTO E PER DICHIARAZIONE  GIUDIZIALE.

Articolo 2, legge 91/92:
“Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o la maternità non può essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti”.
Questa norma al pari della precedente normativa non fa alcuna distinzione tra figli illegittimi e naturali ai fini dell’acquisto della cittadinanza ma ha eliminato ogni riferimento alla prevalenza della cittadinanza paterna su quella materna. Essa si applica ai figli naturali minori o maggiorenni, riconosciuti spontaneamente dai genitori ovvero tramite una sentenza. L’articolo in commento riguarda le tre ipotesi di seguito illustrate:

1 – FIGLIO  MINORE
L’articolo 16 del regolamento del 1993 esplicita la procedura in concreto da seguire da parte del comune di residenza o A.I.R.E.:  a seguito di accertamento sarà emessa attestazione sindacale circa la variazione intervenuta che l’ufficiale dello stato civile trascriverà nei registri di cittadinanza e annotazione nell’atto di nascita del minore.

2 – FIGLIO  MAGGIORENNE.
Il maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza avendo tempo un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento dell’Autorità straniera, per esercitare la facoltà di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Pertanto in assenza del preciso atto di volontà  per il maggiorenne non c’è automatismo di attribuzione della cittadinanza.
E’ importante sottolineare che il momento dell’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla manifestazione di volontà.

3 – FIGLIO  NATURALE  NON  RICONOSCIBILE.
Non è riconoscibile il figlio nato da genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età (articolo 250, ultimo comma, c.c.) ed il figlio incestuoso (articolo 251 c.c.).
Il figlio incestuoso, tuttavia, anche se non è riconoscibile e non può proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.
In caso di esito positivo di questa azione giudiziaria, egli potrà acquistare anche la cittadinanza italiana, quale ulteriore effetto positivo della sentenza con le stesse condizioni e formalità richiesta dall’articolo 2 della legge del 1992 per i figli minori o maggiorenni.

ACQUISTO  DELLA  CITTADINANZA  PER  ADOZIONE.

Articolo 3, legge 1992: il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima dell’entrata in vigore dalla presente legge. Qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca, l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa:
Il procedimento di adozione presuppone una fase in Italia che si conclude con un decreto di idoneità pronunciato dal Tribunale dei minorenni ed una fase all’estero che termina con una sentenza di adozione emessa dall’autorità straniera.
Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, articolo 34, ultimo comma, legge n. 476/98.
Circa la decorrenza dell’acquisto della cittadinanza in questo caso è fondamentale richiamare la circolare K 28.4 del 13 Novembre 2000 del Ministero degli Interni che ha impartito le seguenti istruzioni: la trascrizione del provvedimento di adozione va considerata come una condizione per attribuire efficacia nel nostro ordinamento al provvedimento di adozione che una volta trascritto esplica i suoi effetti con decorrenza retroattiva dalla data della sua pronuncia. Nella stessa Circolare viene indicato che nel caso di adozione non deve più essere emessa attestazione del Sindaco relativa all’acquisto della cittadinanza.

ACQUISTO  DELLA  CITTADINANZA  PER  BENEFICIO  DI  LEGGE.

Articolo 4, legge 91/92:
Lo straniero e l’apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in  linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano, e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b) se assume un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica  e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età , diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

A)  IPOTESI  DI  STRANIERO  O  APOLIDE  CON ASCENDENTI  ITALIANI.

Secondo le condizioni elencate dalle lettere a),  b)  e  c)  devono essere figli di padre o di madre ovvero nipoti di ascendenti in linea retta di secondo grado  che siano stati cittadini italiani per nascita. Può essere riconosciuta la cittadinanza italiana al discendente i cui avi:

  • siano nati  nel Regno d’Italia dopo il 17 Marzo 1861;
  • siano nati nel Veneto dopo il 03 Ottobre 1866, anno di annessione al Regno d’Italia;
  • siano nati nel Trentino dopo il 26 Settembre 1920, anno di annessione al Regno d’Italia.

L’acquisto della cittadinanza è subordinato alle seguenti condizioni di cui all’articolo 1 del regolamento del 93:

  • prestazione effettiva del servizio militare, avendo preventivamente dichiarato di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  • Assunzione di pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.
  • Al raggiungimento della maggiore età,  residenza legale da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiarazione, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Il procedimento da seguire consiste in una dichiarazione che l’interessato rende all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza, il cui contenuto è la manifestazione di volontà di acquistare la cittadinanza italiana con la allegazione della documentazione richiesta dell’articolo 3, comma 2, del regolamento del 1993. L’Ufficiale dello Stato Civile sulla base dell’accertamento effettuato dal Sindaco o dal Ministero dell’Interno, provvederà alla successiva trascrizione nei registri di cittadinanza ad all’annotazione sull’atto di nascita.

B)  IPOTESI  DI  STRANIERO  NATO  IN  ITALIA.

L’articolo 4, comma 2 prevede che l’interessato deve essere nato in Italia da genitori stranieri che gli hanno trasmesso la loro cittadinanza e deve aver risieduto nel Paese legalmente ed ininterrottamente dalla nascita alla maggiore età.
Entro un anno dal compimento della maggiore età l’interessato deve dichiarare all’ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di voler acquistare la cittadinanza italiana, all’esito dell’accertamento sindacale, l’ufficiale dello Stato Civile provvede alla trascrizione nei registri della cittadinanza ed annotazione a margine dell’atto di nascita.

ACQUISTO  DELLA  CITTADINANZA  PER  MATRIMONIO.

Articolo 5, legge 91/92:
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno  sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vie è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
Le condizioni richieste per l’acquisto della cittadinanza italiana sono:

  • lo stato di coniugio. Sulla base dell’orientamento del Consiglio di Stato attualmente viene accertato solo che il rapporto di coniugio sia durato il periodo di tempo minimo – 6 mesi o 3 anni – richiesto dalla legge senza subire modificazioni,
  • la residenza legale in Italia da almeno sei mesi successivi al matrimonio. Il periodo di residenza legale in Italia deve essere posteriore al matrimonio e, comunque, la residenza deve sussistere in costanza di matrimonio. Qualora l’interessato risiede all’estero è invece necessario il decorso di tre anni dalla data del matrimonio;

L’istanza può essere presentata solo dallo straniero. La richiesta rivolta al Prefetto competente per territorio se l’istante risieda in Italia, ovvero all’autorità consolare italiana all’estero se risiede in Paese straniero. La disciplina della documentazione è contenuta nell’articolo 1, del D.P.R. 362/94. Il Ministero dell’Interno emana decreto di accoglimento o di rigetto della domanda.
Il decreto del Ministero dell’Interno, sia esso positivo o negativo, viene trasmesso all’autorità che ha ricevuto l’istanza, la quale lo notifica all’interessato entro quindici giorni. In caso di esito positivo dell’istanza, il decreto va notificato all’interessato che, entro sei mesi dalla notifica nel comune di residenza, dinanzi all’ufficiale dello stato civile o all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare, deve prestare il giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello stato, giuramento previsto dall’articolo 10 della legge del 1992.
Il giuramento, che deve essere iscritto nei registri di cittadinanza, è condizione di efficacia per l’acquisto della cittadinanza italiana, e non di validità, pertanto se decorrono inutilmente sei mesi dalla data della notifica senza averlo reso, l’interessato potrà prestare il giuramento se dimostra, con la produzione di nuovi documenti al Ministro dell’Interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli era stata accordata la cittadinanza italiana. Il momento dell’acquisto della cittadinanza è individuato ora esplicitamente con l’articolo 27, D.P.R. 396/2000 e cioè il giorno successivo alla prestazione del giuramento.

 

ACQUISTO  DELLA  CITTADINANZA  PER  NATURALIZZAZIONE.

Articolo 9, legge 91/92.
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di stato, su proposta del Ministero dell’Interno:

  • allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risieda legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
  • allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
  • allo straniero  che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anno alle dipendenze dello stato;
  • al cittadino di uno stato membro delle Comunità Europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
  • all’apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
  • allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, ci concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Lettera  a):  lo straniero che ha risieduto senza interruzioni nel Paese fino alla maggiore età, può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno.
Lettera b):  richiesta da parte del cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano purchè abbia la residenza legale in Italia da almeno 5 anni  successivamente all’adozione.
Lettera c):  lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero alle dipendenze dello stato italiano per almeno cinque anni può chiedere la cittadinanza italiana.
Lettera d):  può chiedere la naturalizzazione il cittadino di uno stato membro dell’U.E. dopo quattro anni di residenza in Italia
Lettera  e):  l’apolide può chiedere la cittadinanza italiana dopo un periodo di residenza legale di cinque anni, adesso viene equiparato il profugo dall’articolo 16, della legge 91/92.
Lettera f):  residenza legale indica  risiedere sul territorio dello stato nel rispetto delle prescrizioni dettate in materia di ingresso, soggiorno ed iscrizione anagrafica. Tale requisito deve sussistere sino al momento in cui l’interessato presterà il giuramento di fedeltà .
Competente ad emanare il decreto di concessione è il Presidente della Repubblica, mentre legittimato a respingere l’istanza è il Ministro dell’interno.

ACQUISTO CITTADINANZA DI MINORI PER ACQUISTO GENITORI

Questa forma di acquisto è regolata  dall’art.14 della legge, che recita:”i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza”.
L’unica condizione per tale acquisto è che il minore sia convivente insieme al genitore al momento in cui questo diventa cittadino. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente documentata, secondo quanto prevede l’art.12 del D.P.R.572/93.
L’attestazione necessaria per l’acquisto della cittadinanza del minore, rilasciata in Italia dal Sindaco, secondo quanto disposto dall’art.16 del D.P.R. 572/93, deve essere emessa anche per i minori residenti all’estero. Competente al rilascio di detta attestazione all’estero è l’Autorità diplomatica. Deve essere inviata in Italia al Comune competente per la trascrizione ed annotazione a margine dell’atto di nascita del minore.

PERDITA DELLA CITTADINANZA

La perdita della cittadinanza è prevista nei seguenti casi:
-per comportamenti in contrasto con i doveri di lealtà verso lo stato(art.12);
-per revoca adozione(art.3 comma 2);
-per rinuncia(art.3 comma 3;art. 14;art.11);
-per naturalizzazione per uno stato aderente alla Convenzione di Strasburgo.

Contrasto ai doveri di lealtà verso lo Stato (art.12)
L’art.12 al primo comma stabilisce che perde la cittadinanza chi non ottempera, nel termine stabilito, all’intimazione del Governo italiano di abbandonare l’impiego o la carica pubblica da uno stato estero o di cessare la prestazione del servizio militare presto tale stato.
Il secondo comma dell’art.12 prevede che il cittadino italiano che durante lo stato di guerra con uno Stato estero accetti pubblico impiego o presti servizio militare per tale stato, perde la cittadinanza al momento in cui viene a cessare lo stato di guerra.
La cittadinanza così persa (art.12,comma 2) non può mai più essere riacquistata(art.13 comma 2 della legge 91).

Revoca adozione (art.3 – comma 3)
Il cittadino italiano, divenuto tale in seguito ad adozione, perde la cittadinanza se l’adozione stessa viene revocata per fatti a lui imputabili, a condizione che possieda od acquisti un’altra cittadinanza. Se la revoca avviene per altri motivi, egli conserva la cittadinanza italiana, ma può rinunciarvi entro un anno dalla revoca , se ne acquista o ne possiede un’altra. (art.3 – comma 4) Anche in questo caso la cittadinanza così persa non può mai più essere riacquistata.

RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA

La rinuncia alla cittadinanza è prevista come abbiamo visto all’art.3 – terzo comma,nel caso di revoca dell’adozione non per colpa dell’adottato durante la sua maggiore età:l’adottato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca, a condizione che possieda, o acquisto, un’altra cittadinanza(non si vogliono creare casi di apolidia).
E’ altresì prevista la rinuncia alla cittadinanza italiana da parte del cittadino divenuto tale durante la minore età, per convivenza col genitore divenuto esso stesso cittadino. Il soggetto che intende rinunciare deve essere anche in questo caso in possesso si altra cittadinanza.
Un’altra ipotesi di rinuncia è quella prevista all’art. 13 – comma 1 –d,quando si tratta di riacquisto automatico) per un anno di residenza nel territorio della repubblica, salvo, appunto, rinuncia.
Ultimo caso di rinuncia è quello previsto dall’art.  11, dove si legge che “il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero. E’ una novità rispetto alla precedente normativa:l’art. 8 della legge 555/12, infatti stabiliva che l’acquisto spontaneo di una cittadinanza straniera comportava la perdita di quella italiana. Si riafferma così il principio della doppia cittadinanza e dell’espressione della volontà di parte. In questo caso è richiesta la residenza all’estero, al contrario degli altri casi. I figli minori di cittadini che rinunciano rimangono italiani.

NATURALIZZAZIONE PER UNO STATO ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI STRASBURGO.

Abbiamo detto che l’art. 11 della legge afferma la possibilità di tenere più cittadinanze.
C’è però una eccezione: è quella sancita dalla Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, relativa alla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e agli obblighi militari. È stata sottoscritta dall’Italia con legge 4/10/1966, n. 876. Gli altri Stati che hanno aderito sono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia. La Gran Bretagna, l’Irlanda e la Spagna hanno aderito solo al Secondo Capitolo della convenzione, che riguarda gli obblighi militari.
L’art. 1 della Convenzione stabilisce che i cittadini delle parti contraenti che acquistano volontariamente la cittadinanza di un’altra parte, perdono la propria, che non possono in nessun caso conservare.
L’Italia,la Francia e l’Olanda hanno sottoscritto il secondo protocollo di emendamento della convenzione. L’Italia l’ha ratificato con propria legge 14/12/1994 n. 703 ed è entrato in vigore tra l’Italia e la Francia il 24/3/1995 e tra l’Italia e l’Olanda il 20/8/1996.
In seguito alle norme in esso contenute, il cittadino italiano che acquisti volontariamente la cittadinanza francese od olandese, non perde quella italiana se si verificano le seguenti condizioni:

  • se è nato e residente in Francia od in Olanda;
  • se ha avuto abitualmente la residenza in Francia od in Olanda per un periodo iniziato prima dell’età dei 18 anni;
  • se sposa un cittadino francese od olandese, ed acquista la cittadinanza del coniuge.

RIACQUISTO DI CITTADINANZA

La possibilità di riacquisto è prevista a prescindere dai motivi della perdita, a meno che, come abbiamo visto,la revoca dell’adozione per colpa dell’adottato o per slealtà verso lo stato. Il riacquisto nella nuova legge è previsto dagli artt. 13 e 17.
Queste sono le possibilità del riacquisto previste dall’art. 13:

  • prestazione di effettivo servizio militare e preventiva dichiarazione di riacquisto;
  • assunzione di pubblico impiego, anche all’estero e dichiarazione di volerla riacquistare;
  • dichiarazione di volerla riacquistare ed aver stabilito o stabilire, entro un anno dalla dichiarazione la residenza in Italia;
  • dopo un anno di residenza nel territorio della repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso periodo. È questo ultimo l’unico caso di automatismo, ma anche in questo caso, il soggetto interessato può far valere la propria volontà rinunciando al riacquisto;
  • dopo due anni di residenza nel territorio della repubblica rendendo una dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza, con la prova di aver abbandonato la carica o l’impiego o il servizio militare per chi aveva perso la cittadinanza ai sensi dell’art.12 comma 1.

È importante sottolineare che la legge trattando dell’acquisto stabilisce l’obbligo della “residenza legale”, mentre quando si argomenta del riacquisto, si parla più genericamente di “residenza”, senza usare il termine “legale”. Pertanto, nel caso del riacquisto la residenza è intesa come all’art. 43 del codice civile, e cioè luogo in cui la persona ha la dimora abituale (vedere anche nella circolare del Ministero dell’Interno K 60.1 del 28/9/93).
Il secondo comma dell’art. 13 stabilisce, come abbiamo visto, che non può, in nessun caso, riacquistare la cittadinanza chi l’aveva persa per slealtà verso lo Stato o per revoca dell’adozione per colpa dell’adottato.
Passiamo alle forme di riacquisto previste dall’art.17.
Il primo comma  di questo articolo ha avuto un regime transitorio con ultima, definitiva proroga al 31.12.1997, e dava la possibilità di riacquistare la cittadinanza  a chi l’aveva persa degli artt. 8 e 12  della legge 555/12 (relativi alla perdita della cittadinanza italiana da parte di cittadini che avevano acquistato volontariamente quella straniera, e la perdita di cittadinanza da parte di minori, in seguito alla naturalizzazione straniera dei genitori), ed ai sensi dell’art.5 della legge 123/83 (relativo alla perdita  da parte di chi, in possesso di doppia cittadinanza, non aveva reso l’opzione per quella italiana entro il diciannovesimo anno di età).
Il riacquisto previsto al secondo comma dell’art. 17 riguarda la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana per le donne che, prima dell’entrata in vigore della Legge 151/75, l’ avevano persa in seguito a matrimonio con straniero, o per perdita della cittadinanza dello stesso, eventi, comunque, verificatesi prima del 1° gennaio 1948  Il riacquisto decorre dal giorno successivo a quello della dichiarazione.

RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

1) - AGLI STRANIERI DI ORIGINE ITALIANA.

E’ possibile che i discendenti di cittadini italiani, di antica emigrazione nei paesi soprattutto dell’America Latina, ma anche dell’Australia, del Venezuela, ecc., oltre ad essere cittadini stranieri “jure soli”, siano, per discendenza paterna, e, dopo l’1.1.1948, anche materna, cittadini italiani. Questi soggetti hanno diritto di avere riconosciuto il loro originario status civitatis.
Questa possibilità è concretizzata nella Circolare del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8.4.1991 ancora valida.
I soggetti interessati, rientrati in Italia con passaporto straniero, devono essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente con regolare permesso di soggiorno. In questo caso possono presentare istanza per il riconoscimento della cittadinanza al Comune di residenza. Se l’iscrizione anagrafica non è possibile, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda al Consolato italiano all’estero, competente per territorio.
Condizione essenziale è che l’avo emigrato sia nato in Italia e che risulti essere stato ancora in vita alla data del 17.3.1861 (data di proclamazione del Regno d’Italia). Per emigrati di origine veneta dal 1866, di origine triestina dal 1920 (date di annessione al regno d’Italia).
La domanda di cui sopra dovrà essere corredata dai documenti previsti nella circolare suindicata, partendo dall’estratto dell’atto di nascita dell’avo emigrato rilasciato dal Comune italiano di nascita, compresi gli estratti di matrimonio e di nascita di tutti i discendenti fino ad arrivare al richiedente.
Questi documenti servono ad accertare che la cittadinanza italiana si sia trasmessa senza interruzione, dall’avo nato in Italia e poi emigrato fino al richiedente il riconoscimento. Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti previsti, e verificato che il richiedente è in possesso della cittadinanza italiana, deve essere fatta la variazione anagrafica di cittadinanza, da straniera  ad italiana, quindi si deve procedere alla trascrizione degli atti di stato civile del soggetto a cui è stato riconosciuto il possesso del nostro status civitatis.

2 – ART. 17 – COMMA 2 – L. 91

Il secondo comma dell’art.17 dispone la vigenza dell’art.219 della legge151/75. Secondo questo articolo 17, le donne italiane che, prima dell’entrata in vigore della suddetta legge, avevano perso la cittadinanza italiana per matrimonio con straniero, o perché l’aveva persa il marito , possono dichiarare di voler riacquistare la cittadinanza italiana. Se la perdita è stata precedente al 1° gennaio 1948 la donna riacquista la cittadinanza dal giorno successivo a quello della dichiarazione; se la perdita è avvenuta dopo il 1° gennaio 1948, in seguito alla dichiarazione le viene riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana. Uguale facoltà è concessa ai figli delle stesse,i quali se rendono una dichiarazione in tal senso, possono essere considerati cittadini italiani. (Circolare Ministero Interno n.K.60.1 dell’8.1.2001.

3 – LEGGE 14 DICEMBRE 2000, N. 379

Riguarda le persone nate e già residenti nei territori dell’Impero austro-ungarico emigrate all’estero prima del 16.7.1920 ed i loro discendenti. La suddetta legge  abroga l’art. 18 della legge 91, e dà la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana rendendo una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile competente entro il 20.12.2005.
Con l’art. 28 bis della legge 23.2.2006, n. 51, tale termine è stato prorogato di ulteriori 5 anni: la dichiarazione di cui sopra potrà, pertanto, essere resa fino al 20.12.2010.

4 – LEGGE 8 MARZO 2006, N. 124

            Ha introdotto gli artt. 17 bis e 17 ter alla legge 91. Prevede il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali, residenti alla data del 10 giugno 1940 (data di entrata in guerra dell’Italia) nei territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia già cittadini italiani (ed ai loro discendenti) che non si sono avvalsi del diritto di opzione previsto dal Trattato firmato a Parigi il 10.2.1947. Riguarda anche il diritto al riconoscimento del nostro status civitatis agli ex connazionali che, residenti alla data del 10 giugno 1940 nella zona B(libero territorio di Trieste), non hanno manifestato l’intenzione di trasferirsi in Italia, in applicazione del Trattato firmato ad Osimo il 10.11.1975, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Gli interessati a tale riconoscimento dovranno rendere una dichiarazione all’Ufficiale di stato civile del comune di residenza, o, se residenti all’estero, all’autorità consolare competente.
L’accertamento su tale dichiarazione compete al Ministero dell’Interno.

Fonte: http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1216/03_Anusca_relazione%20cittadinanza.doc

Sito web da visitare: http://www.prefettura.it/

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