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IL CONTRATTO
L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è un particolare negozio giuridico bilaterale (o plurilaterale), patrimoniale.
Con riferimento al numero delle parti si dicono plurilaterali i contratti caratterizzati dalla presenza di più di due parti e in cui le prestazioni conferite sono dirette al conseguimento di uno scopo comune. È quindi un contratto plurilaterale con comunione di scopo l’atto con cui più parti decidono di costituire una società commerciale.
La compravendita (artt. 1470 e ss. c.c.) è un contratto a titolo oneroso e sinallagmatico, perché è evidente il nesso fondamentale tra le prestazioni. Ai contratti a titolo oneroso si contrappongono quelli a titolo gratuito, dove solo una parte sostiene il sacrificio economico della prestazione (la donazione ne è l’esempio più noto).
Con riguardo alla forma si distinguono i contratti a forma libera da quelli a forma vincolata, a seconda che per la loro validità sia richiesto o meno il rispetto di determinate forme. Così il contratto di compravendita è normalmente a forma libera. Se però ha per oggetto beni immobili è richiesta la forma scritta.
Quanto alla durata dell’efficacia nel tempo, si distingue fra contratti a esecuzione istantanea (si pensi al contratto di compravendita, che ha effetto nel momento del consenso) e contratti a esecuzione continuata o periodica (si pensi al contratto di somministrazione di energia elettrica o all’abbonamento a un giornale).
Le condizioni generali di contratto
e la sua predisposizione unilaterale in un modulo
Nella società in cui viviamo molte imprese si trovano nella condizione di offrire i propri prodotti o i propri servizi a un gran numero di consumatori e utenti. Si rende così per loro necessario elaborare dei contratti standardizzati, cioè contenenti una serie di condizioni applicabili nei confronti di tutti quei clienti che acquistano un determinato bene o servizio (per esempio un contratto d’acquisto di un’auto, un’assicurazione, un contratto di fornitura di servizi di telefonia fissa o mobile ecc.).
Si denominano condizioni generali di contratto quelle condizioni che un soggetto – solitamente un’impresa che fornisce beni o servizi rivolti al grande pubblico dei consumatori – predispone unilateralmente per regolamentare in maniera uniforme i propri rapporti con la clientela.
Si pensi alle condizioni che una grande azienda di trasporti (ferrovie, aerei, autobus ecc.) pratica nei confronti di tutti gli utenti: esse prevedono necessariamente una serie di clausole in materia di regolamentazione della fornitura del servizio, delle responsabilità, delle condizioni di pagamento ecc., per esigenze di funzionalità e di omogeneità di disciplina è evidente che le clausole non possono essere contratte una a una con ogni singolo cliente.
Pertanto, la legge prevede che tali norme contrattuali trovino applicazione se i contraenti le conoscevano, oppure si trovavano, al momento della conclusione del contratto, in condizione di conoscerle usando l’ordinaria diligenza (art. 1341, primo comma, c.c.).
Sovente le condizioni generali di contratto sono riportate su un modulo a stampa. Per esempio il soggetto che intenda stipulare un contratto con una banca, acquistare un’auto nuova, concludere un’assicurazione, normalmente non viene ammesso a contrattare con la controparte le singole clausole che governeranno quel contratto (di conto corrente, di compravendita, di assicurazione). Si troverà invece di fronte a un testo prestampato (“modulo” o “formulario”), contenente tutte quelle condizioni generali predisposte dalla controparte.
L’adesione al modulo per concludere il contratto
L’interessato se vorrà concludere il contratto, non potrà far altro che aderire. Per questo, tali contratti vanno anche sotto il nome di contratti per adesione. Essi non si formano attraverso normali trattative, ma per effetto della adesione manifestata da un soggetto a una serie di condizioni predisposte dalla controparte e che vanno necessariamente accettate (o respinte) in blocco.
…l’importanza del contratto preliminare.
Con il contratto preliminare le parti si impegnano a concludere un futuro contratto, detto definitivo. Esso si colloca cronologicamente nella fase delle trattative. Il preliminare precede dunque al definitivo, e produce in ogni caso effetti obbligatori, cioè si limita a obbligare i contraenti a tenere un certo comportamento reciproco, ossia, a dare il consenso per concludere il definitivo. Quest’ultimo, a sua volta, produrrà gli effetti suoi propri.
Per esempio, se Alberto e Fabio stipulano un contratto preliminare di compravendita su un immobile di Alberto per il prezzo di 250.000 euro, il promittente acquirente Fabio non acquista per ciò la proprietà sull’immobile, né Alberto acquista il diritto di chiedere il pagamento del prezzo. L’effetto sarà soltanto quello di obbligare entrambe le parti a concludere un contratto di compravendita alle condizioni concordate nel preliminare.
Il preliminare va stipulato nella stessa forma richiesta dalla legge per il contratto definitivo (art. 1351 c.c.).
Per esempio, un preliminare di compravendita di un bene mobile, qualsiasi può essere concluso anche verbalmente. Un preliminare di compravendita di un appartamento dovrà invece essere redatto per iscritto (dal momento che la compravendita di immobili richiede appunto tale forma, secondo l’art. 1350 c.c.).
La forma degli atti. Il documento informatico
La scrittura privata e il documento informatico. Per scrittura privata si intende ogni atto scritto da una persona (con qualsiasi mezzo: manuale, meccanico, elettronico) e da questa sottoscritto (cioè firmato).
Ai sensi del d.p.r. 10.11.1997, n. 513 (esaminato in forza dell’art. 15, l. 15.3.1997, n. 59),, è scrittura privata anche il documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 10 del d.p.r. citato. Non si fa qui riferimento al documento redatto per mezzo di strumenti informatici (computer, floppy disk ecc.), successivamente stampato e quindi sottoscritto sulla carta dal suo autore, ciò che ricade senza dubbio, come si è detto sopra, nel concetto di scrittura privata “tradizionale”.
Il documento informatico di cui si parla viene invece definito dall’art. 1 del d.p.r. citato come “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Si tratta quindi di un documento conservato non su carta, ma nella memoria di un computer (o di qualsiasi altro strumento elettronico) usualmente nella forma di un file di testo. Tale documento può essere “sottoscritto” tramite una firma digitale, cioè una complessa procedura informatica (detta anche di “validazione”) attraverso la quale si assicura la provenienza e l’integrità del documento. Il rispetto di questa procedura fa sì che il suo valore corrisponda a quello, delle scritture private.
IL RECESSO→NEGOZIO UNILATERALE
Il recesso, è quel negozio unilaterale con cui una parte dichiara alla controparte di non voler più essere vincolata da un determinato rapporto contrattuale.
Il recesso può essere pattizio o legale (art. 1372 c.c.).
Si parla di recesso pattizio (o convenzionale) quando sono state le stesse parti a prevedere tale possibilità.
Per esempio, l’agenzia pubblicitaria “A. Testa di Milano” si impegna a reclamizzare i prodotti dell’impresa “Missoni” su una determinata emittente radiofonica privata per il periodo di un anno. Entrambi i contraenti stabiliscono però che tanto l’una che l’atra parte potranno in ogni tempo recedere, comunicando tale intenzione alla controparte.
Si parla invece di recesso legale quando è la legge a prevedere la facoltà di recesso a beneficio di una o di entrambe le parti anche se queste non hanno pattuito nulla in merito.
Diversi esempi di recesso legale sono presenti nell’ordinamento, e tra essi segnaliamo, per richiamare la legislazione più recente:
LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
INADEMPIMENTO IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA ECCESSIVA ONEROSITA’
Nell’ambito dei contratti con prestazioni corrispettive, ognuna delle prestazioni delle parti trova la propria giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall’altra (si parla anche di vincolo di corrispettività oppure sinallagmatico).
È quindi evidente che, nel caso in cui, per qualche motivo, una delle due prestazioni non viene eseguita, o non può più esserlo, oppure diventa eccessivamente onerosa per una delle parti, il vincolo viene meno, e si scioglie il rapporto contrattuale.
Con il termine risoluzione si indica proprio lo scioglimento del vincolo contrattuale per fatti che si siano verificati successivamente alla conclusione del contratto stesso.
Questa è la caratteristica che distingue la risoluzione dalla nullità e dalla rescindibilità, le quali trovano la loro ragione in situazioni che si sono verificate al momento della stipulazione del contratto (o anteriormente).
La risoluzione del contratto può essere determinata da una delle seguenti ipotesi:
RISOLUZIONE GIUDIZIALE E RISOLUZIONE DI DIRITTO
Con la risoluzione giudiziale, pronunciata dal giudice, una sentenza accerta l’esistenza di un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
La parte non inadempiente può però giungere a una risoluzione del contratto anche in via stragiudiziale, cioè senza ricorrere al giudice. La risoluzione stragiudiziale si realizza nelle seguenti tre situazioni:
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
L’inadempimento delle obbligazioni che nascono da un contratto non determina soltanto la richiesta di adempimento o di risoluzione. Esso è normalmente anche fonte di responsabilità: obbliga, cioè, l’inadempiente a risarcire il danno procurato al creditore. Tale obbligo non cessa nemmeno nel caso in cui il creditore abbia richiesto la risoluzione del contratto.
La legge offre ai contraenti alcuni strumenti per garantirsi preventivamente dall’inadempimento della controparte. Si tratta in particolare della clausola penale e della caparra confirmatoria.
CLAUSOLA PENALE E CAPARRA CONFIRMATORIA
La clausola penale. Con la clausola penale i contraenti prevedono che, nel caso di inadempimento o di un ritardo, una delle parti sarà tenuta a una certa prestazione (normalmente al pagamento di una somma di denaro).
L’effetto di tale clausola è quello di predeterminare forfetariamente il danno.
La caparra confirmatoria. Altro strumento di coazione (cioè di costrizione) all’adempimento è rappresentato dalla caparra confirmatoria. Essa è costituita dalla consegna, al momento della conclusione del contratto, di una somma di denaro o di una quantità di cose fungibili da una parte all’altra.
Se la parte che ha dato la caparra adempie, la caparra andrà restituita, ovvero detratta dalla prestazione dovuta. Se invece non adempie, l’altra parte può recedere dal contratto trattenendo la caparra.
Fonte: http://www.bassi.gov.it/documents/SSIAS/IL%20CONTRATTO.doc
Sito web da visitare: http://www.bassi.gov.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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