I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
LA COSTITUZIONE ITALIANA COMMENTATA
1
LA COSTITUZIONE
La Costituzione è l’insieme dei principi fondamentali che sono alla base dell’ordinamento giuridico di uno
Stato, è quindi la legge fondamentale dello Stato.
Negli stati contemporanei si presenta sottoforma di documento scritto in quanto costituisce l’ordinamento
giuridico, il cui scopo è quello di proclamare i diritti inviolabili dei cittadini e di porre un limite ai poteri dello
Stato. Fa eccezione la Gran Bretagna che non ha una Costituzione scritta, ma le norme costituzionali
rappresentano norme consuetudinarie in quanto sono leggi emanate in periodi storici diversi.
LA COSTITUZIONE ITALIANA
Il 2 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a votare contemporaneamente per il referendum tra monarchia e
repubblica e per l’Assemblea Costituente. Queste furono le prime elezioni della storia dell’Italia svolte a
suffragio effettivamente universale. Il decreto del 1° febbraio 1946 aveva infatti esteso finalmente il diritto di
voto anche alle donne.
Fra i 556 delegati dell’ assemblea sedevano i cosiddetti padri della Costituzione che dopo un anno e mezzo
circa (1° gennaio 1948) elaborarono la Costituzione.
CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
1. E’ la legge fondamentale da cui discendono e a cui si ispirano tutte le leggi ordinarie. Nessuna
legge può mai essere in contrasto con quanto dice la Costituzione e, nel caso ciò avvenga, è
sempre quest’ultima a prevalere. Si parla quindi di una Costituzione rigida, ciò significa che le
norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi ordinarie. Per modificare la Costituzione
sono necessarie leggi particolari, le leggi di revisione costituzionale, per l’approvazione delle quali è
prevista una procedura complessa che mira ad allontanare il rischio di facili cambiamenti (art.138
della Costituzione), rigida quindi, non significa immodificabile; la procedura di revisione prevede però
regole più complesse rispetto a quelle necessarie per approvare le leggi ordinarie, proprio perché i
cambiamenti da apportare al testo costituzionale devono essere frutto di un accordo che coinvolga
tutte le forze politiche, non un’imposizione della volontà della maggioranza. Inoltre l’articolo 139
della Costituzione specifica che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione
costituzionale”.
2. La nostra Costituzione è lunga perché non si limita a sancire i principi fondamentali, ma riconosce
una pluralità di diritti anche riguardo ai rapporti etici, sociali ed economici. E’ infatti formata da 139
articoli, essa si apre con una parte introduttiva “i principi fondamentali” (art.1-12), poi seguono:
- la prima parte (artt.13-54) intitolata “diritti e doveri dei cittadini”, tratta del rapporto tra lo Stato e i
cittadini;
- la seconda parte (artt.55-139), intitolata “ordinamento della repubblica”, tratta dell’organizzazione dei
pubblici poteri;
- seguono le “disposizioni transitorie e finali” (18 articoli) contenenti in prevalenza norme transitorie
per il passaggio al nuovo ordinamento.
3. E’ frutto di un compromesso tra tutte le forze politiche che siedevano in Assemblea Costituente.
4. E’ deliberata dal basso perché scritta dai rappresentanti del popolo italiano al contrario dello
Statuto Albertino che era stato concesso dal re.
5. E’ scritta.
LA COSTITUZIONE ITALIANA COMMENTATA
2
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE
I principi fondamentali (artt.1-12) sono una specie di “preambolo”, nel quale sono delineate le linee portanti
della Carta costituzionale:il principio democratico, lavorista, solidarista, di uguaglianza, di libertà.
Questi principi rappresentano i presupposti della società e gli obiettivi verso i quali essa deve tendere.
In questi primi articoli della Carta costituzionale si ritrovano gli ideali della rivoluzione francese, sintetizzati
egregiamente nell’articolo 1 (la libertà), nell’articolo 2 (la fraternità, o la solidarietà sociale) e nell’articolo 3
(l’uguaglianza).
Più in particolare, in questa “premessa” si delineano:
-la forma di Stato (art.1)
-i rapporti tra lo Stato, i cittadini e i diversi soggetti di diritto (artt. 2, 3 , 4, 6)
-i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali (art. 5)
-i rapporti tra lo Stato, la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose (artt. 7 e 8)
-la promozione della cultura e la tutela del paesaggio (art. 9)
-i rapporti tra o Stato e l’ordinamento internazionale (artt. 10 e11)
-il simbolo dello Stato stesso (art. 12)
ART.1- IL PRINCIPIO DEMOCRATICO E LAVORISTA
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.”
Il comma 1 sancisce il concetto di "Repubblica democratica" (sono l’una il rafforzativo dell’altra) cioè la
forma di governo nella quale tutte le cariche pubbliche si riconducono direttamente o indirettamente al
consenso del popolo. Viene inoltre sancito il principio del lavoro.
Il comma 2 sancisce il concetto di "Sovranità", si intende il potere supremo di governo, che appartiene
esclusivamente al popolo nella sua globalità, ma esercitabile solamente nei modi e nelle forme previste dalla
Costituzione (art. 48 e seguenti).
ART. 2- I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO
« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni
sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale. »
Quest’articolo enuncia che lo Stato italiano, comprese le regioni, province, comuni e tutti coloro che si
trovano nel territorio italiano, riconosce quei diritti inviolabili (elencati nella parte prima dei Diritti e Doveri
dei cittadini), vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna legge può infrangere, cioè sopprimere e
che nessuna persona può violare; lo Stato non solo deve rispettarli ma deve anche proteggerli dalle
violazioni provenienti dai soggetti privati. Con la parola “riconosce” si intende che i diritti inviolabili fanno
parte del patrimonio d’ogni individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla libertà d’espressione, ecc), sia
come membro d’organizzazioni sociali (famiglia, partiti politici, ecc). Inoltre è introdotto il principio di
solidarietà politica, economica e sociale. I doveri di solidarietà politica si riferiscono a situazioni in cui la
persona è chiamata a partecipare alla vita della comunità di cui fa parte (diritto di voto). Adempiere ai doveri
di solidarietà economica significa agire non pensando solo al nostro tornaconto, ma considerare anche gli
altri (pagare le tasse). Adempiere ai doveri di solidarietà sociale significa mettersi a disposizione gratuita di
chi ha bisogno (volontariato).
ART. 3 – L’UGUAGLIANZA
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Nel c. 1 viene sancito il principio di uguaglianza formale di tutti davanti alla legge, questa espressione ha
due significati:
b) tutti hanno gli stessi diritti,
quindi non ci possono essere delle leggi che discriminano il sesso, la religione, la razza, la lingua, l’opinione
politica, le condizioni personali e sociali.
Nel c. 2 viene sancito il principio di uguaglianza sostanziale di tutti davanti alla legge proprio perché si
riconosce che nella realtà sono presenti delle discriminazioni, quindi la Repubblica deve essere in grado di
offrire pari opportunità a tutti affinché essi abbiano gli stessi diritti, rimuovendo qualsiasi tipo di ostacolo che
impedisca ai cittadini di partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese (abbattere barriere
architettoniche, aiuti economici per le famiglie bisognose, pensione sociale per tutti gli inabili al lavoro …).
ART-4 IL PRINCIPIO LAVORISTA
“la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo
questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”
Nel comma 1 viene sancito il principio del diritto al lavoro ma con tale espressione non si intende che lo
stato è obbligato a trovare un lavoro a tutti. Si intende invece che lo stato deve favorire l’economia e
l’ingresso nel mondo del lavoro.
Nel comma 2 Il lavoro oltre che un diritto è anche un dovere morale. Si ribadisce che il lavoro deve essere
onesto.
ART. 5 - UNITÀ NAZIONALE E AUTONOMIE LOCALI
“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell'autonomia e del decentramento” .
Ciò significa che l’Italia non è una composizione di Stati indipendenti che manifestano la volontà di federarsi,
il che esclude già da qui la possibilità che il nostro Stato possa – tramite una normale legge del parlamento –
diventare uno Stato federale. E’ piuttosto uno Stato Unitario regionale che riconosce il principio del
decentramento amministrativo. Il decentramento amministrativo è il principio secondo cui lo Stato non
agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali (come i Comuni, le Province, le Città
metropolitane e, in particolare le Regioni) ed esercita le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici
periferici (per esempio, l’ex provveditorato agli studi, con competenza provinciale, rispetto al Ministero della
Pubblica istruzione). Nei maggiori Comuni, il decentramento è stato attuato con l'istituzione dei consiglio
circoscrizionali o di quartiere.
ART. 6 - LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE
<<La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche>>
L’articolo 6 è uno dei tanti casi in cui il testo costituzionale ribadisce l’impegno ad eliminare tutti gli ostacoli
che limitino l’uguaglianza de cittadini: attraverso questo articolo in particolare, la Costituzione prescrive
l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche.
I costituenti hanno così reagito alle discriminazioni che in passato, e soprattutto durante il regime fascista,
furono attuate contro coloro che parlavano una lingua diversa.
In Alto Adige e in Valle d’Aosta è stato riconosciuto il bilinguismo (tedesco – italiano, francese – italiano):
qui il cittadino ha il diritto di usare ufficialmente la propria lingua e la Pubblica amministrazione è tenuta a
rispettare tale diritto, dotando i propri uffici (pubblici, giustizia e scuola) di personale bilingue.
In seguito alla recente riforma del titolo V della Costituzione (L.cost.n.3/2001) il bilinguismo è entrato anche
nella Costituzione in quanto, proprio la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige sono citati con il nome bilingue.
L’articolo 6 è stato attuato di recente riguardo ai gruppi minori come i greci, albanesi, sloveni, croati,
friulani, franco provenzali ecc. che vivono in piccole comunità in diverse zone d’Italia, così la cultura e la
lingua di queste popolazioni sono state finalmente tutelate.
ART. 7 – I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA
“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.”
Ai tempi dello Statuto Albertino l’Italia era uno stato confessionale cioè aveva un’unica religione si Stato che
era la religione cattolica.
I Padri costituenti vollero invece che l’Italia fosse uno stato laico riconoscendo alla Chiesa il potere religioso.
Comunque il fatto che abbiano riservato alla Chiesa cattolica un articolo, ci fa capire che essa aveva un
ruolo di grande importanza perché la stragrande maggioranza degli italiani erano cattolici e perché Roma è
sede del Papato.
Nel c.2 viene stabilito che i rapporti tra lo stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Questi furono
stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI per superare i conflitti che erano nati in seguito alla Breccia di
Porta Pia del 1870 quando l’esercito piemontese invase Roma. Essi stabilivano:
- l’indipendenza del Papato al quale veniva attribuito un territorio (la Città del Vaticano), proprie
guardie, una propria legislazione;
- obbligo insegnamento della religione cattolica in tutte le scuola;
- effetti civili del matrimonio religioso.
Per superare le contraddizioni tra art.7 e patti Lateranensi, nel 1984 venne stipulato un nuovo Concordato
che prevedeva:
- insegnamento della religione cattolica facoltativo;
- matrimonio civile, religioso e concordatario.
ART. 8 – I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE
“Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto
non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.
Nel c.1 viene sancito il principio del pluralismo religioso cioè il riconoscimento della libertà religiosa di
ciascuno.
Ma già nel c.2 viene sancito un primo limite all’esercizio delle religioni diverse dalla cattolica e cioè che non
devono andare contro le leggi dello Stato italiano (ad. Es. in Italia è proibita ogni forma di menomazione
fisica per cui non può essere praticata l’infibulazione).
Nel c.3 si stabilisce che se una religione diversa dalla cattolica vuole vedersi riconosciuti dei diritti, deve
stipulare degli accordi con lo Stato italiano e l’iniziativa degli stessi deve partire dai rappresentanti delle
religioni. Esempi di intese: Tavola valdese (1984), Avventisti del Settimo Giorno (1986), Comunità ebraica
(1987).
ART. 9 - TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PAESAGGIO.
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
La Costituzione garantisce la massima libertà nella formazione e diffusione della cultura e nello
svolgimento dell’attività di ricerca, in contrapposizione alla politica seguita dal fascismo che aveva
imposto la cultura di regime. Non dà però una definizione di cultura che va quindi rintracciata nell’art.33.
Il c.2 è di estrema importanza perché contiene un concetto, quello di paesaggio, che ha subito nel corso del
tempo una profonda evoluzione. In assemblea costituente con tale termine si indicava unicamente la
conservazione delle bellezze naturali secondo quanto stabilito da una legge del 1938.
Oggi invece si intende un concetto molto più ampio di tutela del paesaggio che oggi prende il nome di tutela
dell’ambiente. Secondo un principio dello sviluppo economico-sociale la rigenerazione delle risorse non
deve compromettere l’ambiente delle generazioni future; comunque la legislazione riguardante la tutela
dell’ambiente si è avuta solo in tempi recenti.
Nel 1966 è stata emanata la prima legge antismog che detta le norme dell’inquinamento e solo nel 1986 è
stato istituito il Ministero dell’ambiente; soprattutto a partire dal 2000 che sono stati recepiti nel nostro
ordinamento importanti provvedimenti comunitari per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.
ARTICOLO 10: L’ITALIA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE
“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla
legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”
Nel primo comma con la dicitura “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute” i padri costituenti vollero intendere che le norme internazionali che hanno una portata generale (norme consuetudinarie) valgono automaticamente all’interno
dell’ordinamento giuridico italiano. Con questa norma costituzionale, inoltre, lo stato italiano si impegna a
non adottare leggi di contrasto con le norme del diritto internazionale, a considerare incostituzionali quelle
leggi che non rispettassero tale principio e a ratificare i trattati internazionali.
Nel secondo comma viene determinata la condizione giuridica dello straniero che è regolata dalla legge
in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i cittadini dell'Unione europea che
godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano; i cittadini extracomunitari, non
appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e
la permanenza nel nostro paese.
Non esiste una legge specifica per la questione degli stranieri ma l’unica che stabilisce diritti e doveri dello
straniero è la Legge Bossi-Fini del 2002. Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal
Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con
l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi
documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla Legge Turco-
Napolitano, al fine di essere identificati. La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno, della
residenza e cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un reddito sufficienti per il
loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e
quelli in applicazione del diritto di asilo. La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque
extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi
Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina.
Nel terzo e nel quarto comma, la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati
negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato
italiano, grazie al diritto di asilo.
L'ultimo comma prevede che nel nostro paese non sia ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici. Lo Stato italiano rifiuta l'estradizione, cioè il rimandare la persona al paese d’origine, di un cittadino
straniero che sia ricercato per reati politici commessi in opposizione a regimi antidemocratici, nei quali
vengono attuate politiche persecutorie nei confronti dei diritti umani. Viene escluso dal novero dei reati
politici il delitto di genocidio, per il quale è prevista l'estradizione sia per lo straniero che per il cittadino. (v.
L. cost. del 21 giugno 1967, n.1 - Estradizione per i delitti di genocidio).
ARTICOLO 11: IL RIPUDIO DELLA GUERRA
“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”
L’articolo 11 oppone un netto rifiuto alla guerra e soprattutto apre un nuovo capitolo, quello di una
cultura di pace da diffondere e costruire anche attraverso organismi internazionali.
Proprio nel periodo in cui è stato elaborato il testo costituzionale, l’Organizzazione delle nazioni unite (Onu)
stava muovendo i suoi primi passi: l’essenza dell’articolo 11 riflette proprio la speranza che l’Italia potesse
essere inclusa tra i paesi “amanti della pace”, così come previsto dallo statuto dell’Onu, e potesse essere
ammessa a far parte dell’Organizzazione stessa, obiettivo che è stato raggiunto nel 1955.
L’Italia, pertanto, in base all’articolo 11 e come membro dell’Onu, non ricorrerà alle armi per risolvere
eventuali contrasti con gli altri stati e non invaderà mai il territorio altrui, violando la libertà di altri popoli.
Sempre in base a tale articolo, viene anche sancito il divieto di intervenire militarmente in aiuto di un altro
stato che lotti, nel proprio territorio, contro un movimento di liberazione nazionale (ad esempio: il
movimento separatista basco in Spagna).
Quindi l’unico tipo di guerra ammesso è la legittima difesa per respingere un attacco armato che
minacci l’esistenza e l’indipendenza dell’Italia (vedi art. 52 della Costituzione).
ARTICOLO 12: LA BANDIERA ITALIANA
“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.”
Il tricolore italiano venne decretato il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia come bandiera della Repubblica
Cispadana. Durante il regno d’Italia fu aggiunto al tricolore lo stemma sabaudo poi eliminato con l’istituzione
della repubblica.
Viene ripresa perché era la bandiera del regno d’Italia e venne ammainata definitivamente il 25 aprile 1945,
con lo scioglimento dal giuramento per militari e civili, quale ultimo atto del governo di Benito Mussolini.
Il tricolore rappresenta l’Italia in qualsiasi manifestazione e anche all’estero.
PARTE I: i diritti e i doveri dei cittadini: i diritti di libertà (art. 13-28)
La Costituzione riconosce i diritti inviolabili dell’uomo già nei Principi fondamentali (art. 2), ma nel titolo I della
Parte prima, dedicato ai diritti civili, li disciplina in modo più articolato, trattando in particolare:
- la libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di circolazione e soggiorno, di riunione e
associazione (artt. 13-18);
- la libertà religiosa e le condizione della Chiesa e delle altre confessioni religiose (artt. 19-20);
- la libertà di espressione del pensiero, la garanzia della capacità giuridica, della cittadinanza e del
nome, il principio di legalità delle prestazioni personali e patrimoniali, il diritto di azione e di difesa, il
principio del giudice naturale e di irretroattività della legge penale, il divieto di estradizione dei
cittadini per reati politici, la personalità della responsabilità penale, la prescrizione di non
colpevolezza, il rispetto della condizione umana nel trattamento penale, la responsabilità dei
dipendenti e degli enti pubblici per atti compiuti in violazione dei diritti (artt. 21-28).
La Costituzione prende insomma in considerazione tutte le libertà che riguardano l’uomo come persona
fisica, come essere spirituale e come individuo che vive in collettività: essa esalta la solidarietà sociale (art.
2) e lo spirito di partecipazione ma, allo stesso tempo, riconosce i diritti relativi alla sfera privata che, in tal
modo, risulta rigorosamente garantita.
ART. 13 - LA LIBERTÀ PERSONALE
“La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria, e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.”
C.1 Stabilisce che la libertà personale è inviolabile cioè che nessuna legge e nessuna persona li può
violare.
C.2 Viene sancito cosa vuol dire la libertà personale cioè il diritto di non essere portato in carcere, di non
essere controllato se non si ha un mandato del giudice (riserva di giurisdizione) e solo se c’è una legge che
lo autorizza (riserva di legge).
C.3 Viene sancito che in casi di necessità, indicati dalla legge, l’autorità può adottare provvedimenti
provvisori che vengono comunicati all’autorità giudiziaria entro quarantotto ore e se questa non li convalida
entro le altre quarantotto ore, i provvedimenti vengono revocati.
C.4 Viene punita qualsiasi violenza (fisica o morale) sulle persone private della libertà personale.
C.5 Viene sancito che la legge stabilisce il limite massimo di quanto un uomo deve rimanere privato della
sua libertà personale in attesa di giudizio.
ART.14 - IL DOMICILIO È INVIOLABILE
“Il domicilio è inviolabile.
Non vi possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscale sono
regolati da leggi speciali.”
c.2: si possono fare perquisizioni solo con un mandato e solo con una legge che lo autorizza.
c.3: le leggi speciali regolano alcuni tipi di ispezioni per esempio la sanità.
L’articolo 14 riconosce l’inviolabilità del domicilio e cioè tutela il diritto alla riservatezza del domicilio cioè
qualsiasi posto in cui una persona si trova (è diverso dalla residenza).
Si ribadisce che inviolabile significa che nessuna legge e nessuna persona lo può violare.
In pratica l’art. 14 dice che nessuno può invadere il domicilio altrui tranne che con un mandato del giudice e
solo se c’è una legge che lo autorizza. in casi però di necessità e urgenza la polizia può disporre la
perquisizione di un’abitazione per ricercare la prova di un reato anche senza un mandato ma deve
comunicare il tutto a un giudice che entro 48 ore deve dare l’autorizzazione.
Il comma 3 disciplina casi particolari riguardanti la sanità, la sicurezza e la fiscalità ecc… nei quali i vigili
urbani, i carabinieri… possono violare il domicilio anche senza un mandato del giudice perché questi casi
sono regolati da leggi speciali.
ART.15 - LA LIBERTÀ DI CORRISPONDENZA E COMUNICAZIONE
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite
dalla legge”.
c.1: stabilisce che la libertà e la segretezza di qualsiasi forma di comunicazione sono inviolabili.
c.2: solo con un atto motivato dell’autorità giudiziaria e solo con una legge che lo autorizzi possono limitare
la libertà e la segretezza di qualsiasi forma di comunicazione.
L’Art. 15 assicura la possibilità di inviare o ricevere qualunque tipo di messaggio senza timore di
intromissioni.
C’è la libertà di comunicazione con chi si desidera, e per meglio tutelare questo principio negli anni settanta
è stata emanata una legge che impedisce qualsiasi tipo di intercettazione.
Le leggi che disciplinano le intercettazioni si sono evolute nel corso degli anni e al momento è in discussione
al parlamento una legge che riduce i casi di intercettazione.
ART.16 - LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio, salvo le limitazioni
che la legge un via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizioni può essere determinata
da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.”
c.1: Tutte le persone possono circolare e soggiornare liberamente per il territorio nazionale, con la
limitazione di alcune regole.
c.2: Tutte le persone possono entrare e uscire dal territorio nazionale con delle limitazioni.
L’art. 16 garantisce la possibilità di spostarsi come e dove si vuole, si tratta di una facoltà riservata a tutti.
Esistono delle limitazioni per tutti se ci sono motivi di sanità (epidemie), o di sicurezza( manifestazioni,
concerti…)
ART. 17 – LA LIBERTÀ DI RIUNIONE
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperte al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per
comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
Spiegazione
· Tutti coloro che si trovano sul territorio italiano hanno diritto a svolgere riunioni pacifiche.
· La riunione è: un raggruppamento di più persone in un determinato luogo al fine di soddisfare i loro
interessi.
· Le riunioni possono tenersi: in luoghi privati, in luoghi aperti al pubblico (bar, teatri, cinema…) e in
luoghi pubblici (parchi, vie, piazze….).
· Divieto di comportamenti violenti e divieto di uso d’armi; in questi casi la forza pubblica può
intervenire per sciogliere la riunione.
· Se in un luogo pubblico è obbligatoria la comunicazione preventiva all’ autorità che può negare il
consenso per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
ART. 18 – RAPPORTO TRA LO STATO E LE ASSOCIAZIONI
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente ,senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.”
Spiegazione
· Un’associazione è fatta per durare nel tempo.
· Tutti coloro che si trovano sul territorio italiano hanno diritto di associazione, per fini che non sono
vietati dalla legge penale (associazioni mafiose, associazioni a delinquere, associazione per
sfruttamento della prostituzione…).
· Sono vietate le associazioni segrete poiché si presume che il mantenere segreto il nome degli
associati vuol dire sovvertire lo stato e mimano il principio democratico sancito dalla costituzione,
quelle militari o paramilitari aventi anche finalità politiche.
Art. 19 e 20: LA LIBERTA’ RELIGIOSA
Art. 19: <<Tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata,
di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon
costume.>>
Art. 20 <<Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istruzione non
possono essere causa di speciali limitazione legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività.>>
In questi articoli viene ribadito il principio di libertà religiosa già sancito nei principi fondamentali (art.7 e 8).
In particolare nell’art.19 viene sancito il secondo limite all’esercizio dell’attività religiosa e cioè che essa non
deve andare contro “il buon costume” cioè la moralità comune della gente riferita non solo alla sfera
sessuale (es. non sono ammessi riti macabri e sacrificali).
L’art. 20 riprende quanto già sancito nell’art.8.
Art. 21 LA LIBERTA' DI STAMPA
“ Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo
di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa
prescrive per l'indicazione dei responsabili.
In tal casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell' autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che
devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa
non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della
stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon
costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. ”
COMMA 1:
Viene sancito il diritto di manifestazione di libertà del pensiero di tutti coloro che si trovano in Italia.
COMMA 2:
Si dichiara che la stampa può pubblicare qualsiasi notizia senza censure preventive.
COMMA 3:
Si dichiara che ci può essere un sequestro solo sotto ordine di un giudice nel caso di violazione di norme.
COMMA 4:
Si dichiara che se non è possibile avere un mandato del giudice perchè ci sono motivi di urgenza, il
sequestro può avvenire attraverso gli ufficiali di polizia giudiziaria che entro 24 ore devono fare denunzia
all'autorità giudiziaria e se non viene convalidato il sequestro è revocato.
COMMA 5:
Si dichiara che la legge può rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa perchè sapere chi finanzia un
giornale vuol dire essere informati sull’orientamento politico del giornale stesso.
COMMA 6:
Si stabilisce il divieto di pubblicazioni contrarie al buon costume, dove con buon costume si intende la
moralità corrente.
COMMA 7:
Si dichiara che la legge stabilisce dei provvedimenti per prevenire e/o reprimere le violazioni.
Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giudiziaria, della cittadinanza,
del nome.
La principale finalità dell’articolo è quella di evitare eventuali soprusi dello Stato ai danni dei cittadini (i costituenti avevano ben presente l’esperienza del regime fascista che, per esempio, decise l’italianizzazione del nome di quanti appartenevano alle minoranze linguistiche, nonché la perdita della cittadinanza per gli oppositori del regime riparati all’estero e per gli ebrei).
Per questi motivi, l’art. 22 vieta espressamente che un individuo (cittadino italiano o straniero) possa essere privato della propria personalità giuridica, ovvero dell’identità (il nome), della capacità giuridica (la possibilità di diventare titolare di diritti e di doveri) e della cittadinanza (l’insieme dei diritti e dei doveri conseguenti l’appartenenza allo Stato italiano).
In realtà, le norme contenute nell’art. 22 non hanno suscitato particolare interesse, tanto è vero che i rari interventi della Corte costituzionale in materia di cittadinanza si sono richiamati all’art. 3 («Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge[…]») e non all’art. 22.
Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge.
La giurisprudenza sull’art. 23 è ancora alquanto controversa. A differenza dello Statuto albertino, questo articolo non si riferisce solamente ai tributi, ma alle prestazioni personali(obbligo di far parte di una giuria popolare o di testimoniare in un processo…) e patrimoniali(si tratta, sostanzialmente, del pagamento delle imposte). L’imposizione di prestazioni ai cittadini può essere decisa solamente dal Parlamento e lo Stato può imporre determinate prestazioni esclusivamente in base alle leggi approvate.
L’articolo poggia sul concetto di «riserva di legge»: lo Stato, cioè, può imporre ai suoi cittadini un determinato sacrificio soltanto sulla base della legislazione in vigore. Fino al 2004, il servizio militare obbligatorio (abolito a partire dal 1° gennaio 2005) veniva indicato come «la prestazione personale per eccellenza e la più gravosa che possa ammettersi in una società civile e democratica ed in uno Stato di diritto».
Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
L’art. 24 annovera il diritto alla tutela giurisdizionale fra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale italiano. Ai cittadini vengono garantiti: l’inviolabilità del diritto alla difesa(diritto di farsi assistere da un avvocato, diritto di effettiva partecipazione al dibattimento in tribunale, diritto a conoscere la documentazione su cui si basa il processo); il diritto alla difesa gratuita per coloro che non sono in grado di sostenere le spese del processo (in passato, l’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per le gravi carenze del sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti: solamente all’inizio degli anni Duemila, infatti, è stato generalizzato il sistema del patrocinio a spese dello Stato); il diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario (il diritto alla riparazione viene riconosciuto, per esempio, per una detenzione ingiustamente patita a causa di un erroneo ordine di esecuzione, oppure per un periodo di custodia cautelare conseguente un fatto dal quale si è stati prosciolti).
Fonte: http://www.gpchironi.it/sitenew/attachments/054_5%5E%20AERON%20PRINCIPI%20COSTITUZIONE.DOC
Sito web da visitare: http://www.gpchironi.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve