Diritto ed economia

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Diritto ed economia

 

BIENNIO DIRITTO ED ECONOMIA
DIRITTO : e’ un insieme di regole dirette a disciplinare il funzionamento della nostra società’. indica quindi una serie di comportamenti che devono essere tenuti al fine di assicurare che la nostra società’ funzioni nel modo migliore.
A cosa serve il diritto? Serve per una civile convivenza nella società’ tra le persone, cioè con esso si evitano sia comportamenti che danneggiano gli altri e sia che si organizzino nel modo migliore i rapporti tra gli individui e sia che si reprimano i comportamenti ritenuti pericolosi per gli altri.
ECONOMIA : è la scienza sociale che studia il comportamento dell’uomo finalizzato a procurarsi i beni e i servizi necessari a soddisfare i suoi bisogni.
L’economia svolge una duplice funzione: da un lato osserva il comportamento dell’uomo al fine di capire quali regole e criteri segue per soddisfare i suoi bisogni utilizzando i mezzi limitati di cui dispone e dall’altro lato, invece, cerca anche di indicare agli uomini le migliori modalità’ di utilizzo dei propri  mezzi al fine di raggiungere gli obiettivi ritenuti più’ rilevanti dalla società’ e da ciascuno di noi.
IL DIRITTO IN GENERALE
Il termine diritto è una delle parole più frequentemente utilizzate nella lingua italiana e può avere due diversi significati:

  • IN SENSO OGGETTIVO: quando si intende porre l’attenzione sull’oggetto del diritto, che è costituito da un insieme di norme giuridiche
  • IN SENSO SOGGETTIVO quando ci si riferisce invece al potere che la legge attribuisce alle persone, di agire o di pretendere che altri tengano un certo comportamento.

Le norme giuridiche sono regole che impongono ai destinatari da esse indicati di tenere o evitare un certo comportamento: nel loro insieme, le norme costituiscono L’ordinamento giuridico di uno Stato.
Se consideriamo le modalità attraverso cui si svolge la nostra vita, possiamo osservare che molto spesso rispettiamo altre regole che non ci sono imposte dal diritto, ma da ragioni di comportamento sociale, di appartenenza a una religione, di pratica di uno sport ecc. Più precisamente nella vita noi rispettiamo sia norme giuridiche sia altre regole dette norme non giuridiche intendendo con questa espressione le regole sociali, religiose ecc.
Le regole non giuridiche, anche se sono contraddistinte dall’indicazione di un comportamento che deve essere tenuto e, in diversi casi, anche da un’eventuale sanzione, non sono tuttavia obbligatorie per tutti i soggetti destinatari.
Ne consegue che le norme giuridiche hanno caratteri particolari, che le rendono nettamente diverse dalle norme non giuridiche: Tali caratteri sono: l’obbligatorietà per tutti i soggetti destinatari e la presenza di sanzioni per chi trasgredisce le norme, che vengono applicate da appositi apparati dello Stato.
La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica prevede quando qualcuno non la rispetta.
Possiamo individuare tre tipi di funzioni che sono svolte dalla sanzione:

  • una funzione preventiva, poiché la presenza di una punizione, connessa alla trasgressione della norma, produce l’effetto di indurre la maggior parte dei cittadini a rispettare la norma stessa, al fine di evitare la sanzione
  • una funzione riparatoria cioè cerca di porre rimedio agli effetti sfavorevoli a carico di chi non rispetta le norme
  • una funzione punitiva  che consiste nel determinare conseguenze sfavorevoli a carico di chi non rispetta le norme.

Le norme giuridiche hanno due caratteri fondamentali: sono generali e astratte.

  • Generalità significa che le norme si rivolgono a un numero indeterminato di destinatari
  • Astrattezza significa che non si riferiscono a un caso specifico ma sono applicabili a un numero pressoché infinito di situazioni concrete.

Il DIRITTO che viene applicato concretamente in ogni Stato viene detto POSITIVO: tale espressione si contrappone al DIRITTO NATURALE che è invece costituito da un insieme di regole e principi di contenuto universale che dovrebbero ispirare la condotta degli uomini. Infine, le diverse regole giuridiche si sono via via evolute nel tempo e sono divenute sempre più numerose e complesse. Per renderle più facilmente consultabili, oggi sono raccolte e sistematizzate in appositi codici.
LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono i fatti o gli atti attraverso cui vengono emanate, modificate o abrogate le norme giuridiche. In Italia, quasi tutte le nostre norme giuridiche si formano attraverso ATTI, ossia mediante la redazione di appositi documenti scritti, prodotti da alcuni organi e soggetti a cui l’ordinamento giuridico attribuisce l’importante funzione di redigere le norme giuridiche. Solo un numero assai limitato deriva da FATTI, cioè da comportamenti tenuti in modo costante e   uniforme dalla popolazione     del  nostro Stato nella convinzione di rispettare una norma giuridica: Le fonti che derivano da fatti prendono il nome di
CONSUETUDINI (O USI). Le fonti del diritto sono distinte tra loro in base a diversi criteri:

  • In base all’importanza esse sono distinte seguendo il principio della gerarchia; secondo il principio di gerarchia delle fonti al vertice vi è la Costituzione e via via le altre fonti (vedi schema);
  • In base al contenuto, esse sono distinte tra diritto pubblico e diritto privato. Il diritto pubblico regola principalmente i rapporti tra i soggetti privati e lo Stato. Il diritto privato regola i rapporti tra i privati


1 ° (vertice della piramide della gerarchia delle fonti):

  1. COSTITUZIONE :è la nostra principale fonte normativa poiché tutte le altre fonti devono rispettare i principi in essa contenuti. E’ la LEGGE DELLE LEGGI perché i suoi principi devono essere rispettati da tutte le altre leggi e fonti.
  2. LEGGI COSTITUZIONALI E LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE: appartengono entrambe sempre al vertice della piramide e sono le prime particolari fonti che integrano la Costituzione, mentre le seconde sono quelle che modificano il testo costituzionale

2 ° FONTI NORMATIVE DELL’UNIONE EUROPEA. L’Italia appartiene alla U.E.; a seguito di tale appartenenza alcune fonti normative UE hanno efficacia nel nostro ordinamento. Sono i TRATTATI COMUNITARI e i REGOLAMENTI COMUNITARI.
I TRATTATI: accordi tra i paesi aderenti ;
REGOLAMENTI COMUNITARI: l’UE , limitatamente ad alcune materie, emana norme che sono vincolanti per i soggetti degli Stati aderenti.
Nell’ambito dell’attività normativa dell’UE , vi sono anche le DIRETTIVE COMUNITARIE  che sono atti normativi che hanno come destinatari gli Stati della UE e che impongono a essi di adottare determinate normative.
3° LEGGI ORDINARIE : sono le leggi emanate dal Parlamento, mentre gli ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE si riferiscono agli atti normativi emanati dal Governo in casi precisi e delimitati

 

4 °

  1. LEGGI REGIONALI: sono fonti normative emanate dalle Regioni, alle quali è attribuita, in certe specifiche materie una competenza di natura legislativa
  2. REGOLAMENTI: sono fonti secondarie (pertanto il loro contenuto deve essere conforme non solo alla Costituzione ma anche alle leggi ordinarie),  hanno la funzione di stabilire le modalità con cui si deve attuare una legge oppure disciplinano materie non trattate dalla legge. I più importanti sono quelli emanati dal Governo.

5 ° USI E CONSUETUDINI: sono fonti NON SCRITTE e sono fonti del diritto solo quando il comportamento è tenuto in modo costante, uniforme ed è generalmente osservato dai consociati, i quali sono convinti che così facendo rispettano una regola giuridica.
INTERPRETAZIONE DELLE FONTI
L’ordinamento  stabilisce regole precise per quanto riguarda l’interpretazione delle norme, il cui fine è di chiarirne il significato corretto. Tale attività di interpretazione può essere svolta in diversi modi:

  1. autentica quando proviene dallo stesso soggetto che ha emanato la norma giuridica da interpretare
  2. giudiziale quando viene emessa da un giudice al termine di un processo
  3. dottrinale quando proviene dagli studiosi del diritto, nell’ambito della loro attività di studio e ricerca.

CRITERI DI INTERPRETAZIONE
I criteri per interpretare le norme giuridiche sono stabiliti nell’art. 12 c.c. delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “nell’applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dell’intenzione del legislatore”.
L’interpretazione delle norme giuridiche deve quindi essere effettuata secondo un duplice criterio: individuando innanzitutto il significato LETTERALE delle parole in essa contenute ( cosiddetta interpretazione letterale) e cercando di comprendere le ragioni ( interpretazione logica) per cui il legislatore ha emanato quella norma (cosiddetta ratio legis ).
Le norme giuridiche hanno una durata nel tempo e nello spazio . La durata nel tempo inizia con l’entrata in vigore della norma e si conclude con l’abrogazione della stessa. L’efficacia nello spazio è limitata nella parte del territorio nella quale esse devono essere osservate. Le norme di DIRITTO PUBBLICO sono applicabili solo all’interno del territorio dello Stato, mentre quelle di DIRITTO PRIVATO possono, in alcuni casi, regolare rapporti tra soggetti che risiedono in Stati diversi.
I  SOGGETTI DEL DIRITTO
I soggetti del diritto sono le persone fisiche e le organizzazioni collettive. Con PERSONA FISICA si intende ogni essere umano, uomo o donna, vivente. Le persone fisiche possono avere due differenti tipi di capacità: la capacità giuridica e la capacità di agire.
L’art. 1 del codice civile attribuisce a ogni persona, dal momento della nascita fino al momento della morte, la CAPACITA’ GIURIDICA, ossia la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi giuridici. E’ importante osservare che la capacità giuridica può essere persa solo con la morte della persona.
L’art.2 del codice civile prevede che, con la maggiore età (ossia con il compimento del 18° anno)  e con il possesso della capacità di intendere e di volere ( cioè la capacità naturale) , le persone acquistino anche la CAPACITA’ DI AGIRE , che consiste nella possibilità di compiere personalmente atti che modificano la situazione giuridica di un soggetto. Nel caso in cui un soggetto non abbia la capacità di agire, può trovarsi in una situazione di INCAPACITA’ ASSOLUTA O RELATIVA, nella quale gli atti del soggetto incapace sono compiuti da altre persone (tutore, curatore, genitori ecc.)
I casi di incapacità assoluta riguardano i seguenti soggetti: i minori di età, gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali.
I casi di incapacità relativa riguardano i seguenti soggetti: i minori emancipati e gli inabilitati.
Per la persona fisica sono particolarmente importanti tre luoghi: la residenza, il domicilio e la dimora. La residenza è il luogo in cui una persona fisica vive in modo continuativo, il domicilio è il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri affari o interessi, la dimoraè il luogo in cui una persona si trova, in un certo momento, in modo temporaneo.
Oltre alle persone fisiche, il diritto considera come soggetti del diritto anche LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE che sono costituite solitamente da più persone e/o da un insieme di beni, finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune. Hanno autonomia patrimoniale perfetta in quanto si verifica la netta separazione del patrimonio dell’organizzazione rispetto a quella delle persone che vi fanno parte (soci o associati). Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale perfetta si chiamano PERSONE GIURIDICHE ( è un organizzazione collettiva registrata e riconosciuta, dotata di autonomia patrimoniale perfetta).Esse sono:

  1. Le associazioni sono organizzazioni costituite da un insieme di persone (associati) che, tramite un determinato patrimonio, perseguono un fine non lucrativo, che non comporta cioè alcun vantaggio di tipo economico per gli aderenti.
  2. Le fondazioni sono organizzazioni costituite da un patrimonio finalizzato a uno scopo non lucrativo. Sorgono per volontà di un fondatore che decide di destinare una parte o tutto ciò che possiede a uno scopo umanitario.
  3. Le società di capitali  ( srl, spa, sapa) sono organizzazioni che svolgono un’attività economica di natura imprenditoriale, che consiste nella produzione  e nello scambio di beni e servizi.
  4. Gli enti pubblici sono organizzazioni che perseguono fini di interesse collettivo.

Gli enti di fatto sono le associazioni non riconosciute , i comitati e le società di persone. Sono privi di personalità giuridica e  hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta ( non completa separazione del patrimonio sociale con quello delle persone che fanno parte). Essi sono:

  • Le associazioni non riconosciute sono organizzazioni del tutto simili (per struttura e fini) a quelle riconosciute, ma diversamente da esse non hanno chiesto od ottenuto il riconoscimento.
  •  I comitati sono organizzazioni a carattere temporaneo che vengono solitamente costituiti per la raccolta di fondi destinati a fini non lucrativi.
  • Le società di persone (soc. semplice, snc, sas )sono, come le società di capitale, organizzazioni che svolgono un’attività economica detta impresa, ma sono sempre prive di personalità giuridica.

Il RAPPORTO GIURIDICO è qualsiasi relazione tra due o più soggetti ( o, più correttamente , parti) regolata dal diritto. Il rapporto giuridico ha , come oggetto, beni oppure servizi. I rapporti giuridici determinano , a carico delle parti, obblighi e diritti.

LO STATO IN GENERALE
Lo STATO è un ente territoriale sovrano che si manifesta attraverso l’organizzazione politica di un popolo, stanziato in maniera stabile su un territorio e sottoposto all’autorità di un Governo. Ora analizziamo i tre elementi costitutivi di uno  Stato:

  1. POPOLO:  è formato solo dai cittadini di quello Stato; diversamente la POPOLAZIONE comprende in senso giuridico, anche gli stranieri e gli apolidi, che si trovano sul territorio. Per diventare cittadini di uno Stato occorre acquisirne la cittadinanza, secondo differenti modalità.
  2. TERRITORIO: è il luogo all’interno del quale lo Stato può esercitare il proprio potere . Il territorio è un’estensione di spazio che comprende sia la terraferma (incluse tutte le acque interne), sia lo spazio aereo sovrastante, denominato atmosfera, sia il sottosuolo.
  3. SOVRANO: all’interno del proprio territorio uno Stato è sovrano, ossia è titolare del potere di stabilire le regole e di farle applicare. Per esercitare concretamente questa funzione, ogni Stato si avvale di appositi organi fondamentali, come Parlamento, Governo, ecc. che hanno il compito di governare lo Stato.

Il concetto di NAZIONE:  si intende un’insieme di soggetti che hanno tra di loro legami di tipo linguistico, storico, culturale, religioso o appartenenti a una stessa etnia.
LA CITTADINANZA
La cittadinanza è la condizione giuridica di chi appartiene a uno Stato: fa parte del suo popolo. Chi è cittadino di uno Stato gode dei diritti che lo Stato stesso garantisce a tutti i suoi cittadini e ha i correlativi doveri ( ad esempio di pagare le imposte). Spettano ai cittadini, in particolare, i DIRITTI POLITICI ( ELETTORATO ATTIVO :   come elettore    ed  ELETTORATO PASSIVO:come candidato; ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI: ricoprire cariche pubbliche ). Cittadini o non cittadini , tutti hanno in quanto uomini e donne, un certo numero di diritti ( per es. alla vita, all’integrità personale). Ma solo i cittadini godono della pienezza dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico.
L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA . La cittadinanza italiana si acquista in modo originario o derivato:

  • Il modo originario prevede un primo criterio, quello del SANGUE: è cittadino italiano chi nasce da padre o da madre italiani; non è necessario che entrambi i genitori siano italiani; non è necessario che entrambi i genitori siano italiani, basta che lo sia uno solo. Un secondo criterio è quello del SUOLO: è cittadino italiano chi nasce in Italia, a condizione che entrambi i genitori siano ignoti o apolidi (persone prive di ogni cittadinanza), oppure quando lo Stato straniero di cui i genitori sono cittadini prevede che la nascita fuori del suo territorio non faccia acquistare la relativa cittadinanza.
  • Il modo derivato prevede che la cittadinanza possa essere acquisita grazie a un decreto del Presidente della Repubblica (la cosiddetta NATURALIZZAZIONE),  per ELEZIONE (quando diventa cittadino colui che discende da genitori o avi cittadini) o per MATRIMONIO ( quando un cittadino straniero si sposa può acquisire la cittadinanza del coniuge).

I cittadini di altri Stati presenti in Italia si distinguono a seconda che appartengono a Stati dell’Unione Europea o siano estranei a essa: i primi (CITTADINI COMUNITARI) hanno diritto di risiedere in Italia se dispongono di un reddito sufficiente e siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (o, in alternativa , siano titolari di una polizza di assicurazione PER LE MALATTIE);  i secondi (CITTADINI EXTRACOMUNITARI) devono disporre di un visto di ingresso e di un permesso di soggiorno di durata limitata nel tempo, ma rinnovabile. I permessi vengono rilasciati secondo previsioni numeriche di massa (cioè secondo i flussi migratori), tenuto conto delle esigenze del mercato del lavoro. Accanto a questi cittadini extracomunitari regolari, molti altri sono presenti in Italia, senza alcuna tutela legale, in qualità di clandestini.
LA PERDITA DELLA CITTADINANZA . La cittadinanza italiana si può perdere :

  • Per rinuncia quando il cittadino richiede un’altra cittadinanza
  • Per perdita automatica quando è lo Stato che toglie la cittadinanza a un cittadino che si arruoli nell’esercito di uno stato straniero (es. Legione straniera), oppure che abbia prestato servizio militare o svolto incarichi pubblici all’estero.

IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
Si tenga presente che la cittadinanza può anche essere riacquistata:

  • Su richiesta dell ex cittadino qualora torni in Italia a prestare servizio militare o svolga in Italia un servizio pubblico alle dipendenze dello Stato
  • In maniera automatica, dopo un anno dalla data in cui l’ex cittadino abbia nuovamente stabilito la residenza in Italia

IL LUNGO CAMMINO PER LA FORMAZIONE DEGLI STATI
Con forme di Stato si intendono i rapporti che intercorrono tra chi governa , e quindi stabilisce le regole e le applica , e chi , invece , è governato , cioè deve sottostare a quelle regole.
Le forme di stato hanno avuto una lunga evoluzione storica , che ha avuto inizio con lo Stato assoluto  , in cui il potere del sovrano è indipendente da altri soggetti ; il potere politico è accentrato interamente nella persona  del sovrano ; il patrimonio le ricchezze  dello Stato sono interamente di proprietà del re. Vengono , inoltre , riconosciute alcune libertà tra cui quella di iniziativa economica , come l’esercizio del commercio , mentre vi è la totale negazione ai sudditi di diritti politi e di uguaglianza fra essi.
In seguito al diffondersi delle idee di alcuni grandi pensatori del ‘700 , epoca nella quale si assiste a una progressiva modificazione in senso democratico dello Stato , e a diverse insurrezioni popolari , si delinea una nuova forma di Stato , lo Stato liberale.  Esso è caratterizzato dal fatto di esprimere gli interessi di ceti sociali limitati e più forti economicamente , di prevedere un intervento dello Stato unicamente nei settori della difesa e della sicurezza , mentre il settore economico è affidato solo  all’iniziativa dei privati.
Lo Stato fascista , presente nello scenario europeo nei primi decenni del ‘900 , è caratterizzato da un progressivo accentramento del potere in alcune figure di leader politici e , progressivamente , da una significativa limitazione delle  libertà fondamentali .
L’espressione Stato socialista è utilizzata per indicare la forma di stato che si è venuta a formare , nei primi decenni del ‘900 , in molti stati dell’est europeo , caratterizzati dall’uguaglianza economica e sociale dei cittadini , da un sistema economico controllato , pianificato , e gestito esclusivamente dallo Stato , dal  divieto dell’iniziativa economica e privata e , spesso ,da forti limitazioni alla  libertà delle persone .
Lo Stato democratico rappresenta la forma di Stato oggi maggiormente diffusa: Si tratta di uno Stato che esprime gli interessi di tutte le forze sociali ed economiche, basato su una legge fondamentale, la Costituzione, che garantisce le libertà fondamentali e sancisce i diritti e i doveri dei cittadini e le regole del funzionamento dello Stato. Inoltre lo Stato interviene, insieme ai privati nel settore economico, cerca di attenuare le diseguaglianze sociali e garantire moltissimi servizi fondamentali alla popolazione.
Con l’espressione forma di Governo si indica il modo in cui è organizzato e gestito il potere politico. In particolare, i differenti rapporti che intercorrono tra il potere esecutivo, affidato al Governo e il potere legislativo affidato al Parlamento, danno vita a due diverse forme di Governo: la forma di Governo presidenziale  e la forma di Governo parlamentare.
Nella forma di Governo presidenziale  al centro del sistema istituzionale vi è la figura del presidente e vi è una netta separazione tra potere esecutivo, affidato al presidente, e potere legislativo, di cui si occupa il Parlamento.
Nella forma di Governo parlamentare il Parlamento rappresenta l’organo di maggior rilievo istituzionale, mentre il presidente, o il re nelle monarchie, ha compiti di natura prevalentemente formale
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione Italiana rappresenta la nostra fonte normativa più importante, poiché tutte le altre fonti del diritto devono rispettare i principi in essa contenuti. Così come l’Italia quasi tutti gli Stati moderni hanno una loro legge fondamentale.
Le Costituzioni sono solitamente distinte tra loro in base a tre aspetti fondamentali:

  • Modalità di emanazione: possono essere ottriate o votate. Le prime, tipiche dell’Ottocento, sono state predisposte e concesse da un sovrano al popolo. Il testo delle seconde è predisposto e votato democraticamente dai rappresentanti dei cittadini.
  • Modalità di revisione: possono essere flessibili o rigide. Le prime possono essere modificate con le stesse procedure con cui può essere modificata una legge ordinaria, mentre le Costituzioni rigide possono sono sottoposte a procedure di modifica molto più complesse rispetto alle leggi ordinarie.
  • Contenuto delle norme presenti all’interno della Costituzione: possono essere brevi o lunghe. Le Costituzioni brevi contengono di solito solo le regole generali di funzionamento dello Stato, mentre le seconde disciplinano ampiamente la parte relativa ai diritti e ai doveri dei cittadini.

Nel nostro Stato sono state applicate due differenti leggi costituzionali: dapprima lo Statuto Albertino (1861-1946), che è una Costituzione flessibile, ottriata e breve e successivamente la Costituzione della Repubblica Italiana (1948 e tuttora vigente) che invece è rigida, votata e lunga.
Lo Statuto Albertino è composto da 84 articoli in cui sono regolati i seguenti argomenti: i poteri e ruolo del re , la descrizione di alcuni diritti e doveri dei cittadini, le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi fondamentali dello Stato.
La storia dello Statuto è la seguente: nel periodo tra il 1861 1 il 1922, detto periodo liberale, si assistette a un progressivo ampliamento dei diritti democratici mentre l’applicazione dello Statuto nel periodo successivo, comunemente indicato come  periodo fascista ( dal 1922 sino al 1943) , fu invece contraddistinto da una serie di modificazioni che finirono per annullare le conquiste democratiche precedenti per portare l’Italia a una situazione di dittatura. Al termine della seconda guerra mondiale il popolo venne chiamato a pronunciarsi sul futuro della forma di Governo italiana attraverso un referendum nel quale per la prima volta votarono anche le donne: venne scelta l’attuale forma repubblicana.
Il testo della Costituzione italiana vigente fu redatto da un’apposita assemblea costituente che lo approvò con larga maggioranza nel 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Nei suoi 139 articoli sono contenuti i valori fondamentali del nostro Stato e le modalità di formazione e di funzionamento degli organi principali. Secondo molti costituzionalisti, sono soprattutto quattro i valori fondamentali su cui poggia l’intera architettura della nostra Costituzione:

  • Il valore della democrazia con cui si vuole sottolineare che la nostra Repubblica è fondata sul consenso dei suoi cittadini, il quale si manifesta in modo sia diretto  sia indiretto attraverso l’attività degli organi costituzionali, i cui componenti sono scelti, per un tempo limitato, in rappresentanza dei cittadini.
  • Il valore della persona poiché il nostro Stato agisce a favore dei cittadini, riconoscendo il primato dell’individuo. In tale prospettiva, sono garantiti ai cittadini diversi diritti e libertà inviolabili
  • Il valore del pluralismo con cui si garantisce che i diritti e le libertà inviolabili sono riconosciuti anche alle formazioni sociali delle quali egli abitualmente fa parte, come la famiglia, le associazioni
  • Il valore del lavoro che nella nostra Repubblica viene posto a fondamento dello Stato.

 
LA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
ART.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …
ART.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge …
ART.4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto …
ART.5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali …
ART.6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
ART.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti , accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
ART.8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
ART.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
ART.10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute … Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica , secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
ART.11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
ART.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
LIBERTA’, DIRITTI ,  DOVERI NELLA COSTITUZIONE
I diritti e doveri dei cittadini sono contenuti negli articoli della Costituzione compresi tra il 13 e il 54. Gli articoli compresi tra l’art. 13 e l’art. 28, dedicati ai rapporti civili, contengono alcune garanzie di grande rilevanza per la persona, poiché hanno come oggetto la libertà personale, la possibilità di riunirsi e di associarsi con altre persone, la libertà di professare la propria fede religiosa, la libertà di manifestare il proprio pensiero, le garanzie che assicurano giustizia nello svolgimento dei processi, la libertà di stampa.
Si tratta perciò di articoli attraverso i quali vengono tutelate, nel modo più ampio, le forme di libertà che sono alla base di una moderna democrazia e che sono ritenute fondamentali dai diversi accordi internazionali a difesa della persona umana.
La Costituzione disciplina, negli articoli 29-34, i rapporti etico - sociali, intendendo con questa espressione la tutela della famiglia, della salute delle persone e, infine, dell’istruzione. In particolare l’art.34 stabilisce che la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno  diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Gli articoli compresi fra il 35 e il 47 riguardano i  rapporti economici : la maggior parte di questi articoli è dedicata alla tutela del lavoro, mentre un numero più ridotto (41-44) stabilisce alcuni dei principi fondamentali del nostro sistema economico.
Infine, l’ultima parte dei diritti e doveri (artt. 48-54 ) è dedicata ai rapporti politici e può essere idealmente divisa in due parti: la prima riguarda due temi fondamentali, il diritto di voto (art.48) e la partecipazione a partiti politici. La seconda riguarda invece i doveri dei cittadini, che  sono  principalmente   la difesa della patria, l’adempimento degli obblighi di natura tributaria, la fedeltà alla Repubblica (art. 54) e la difesa della Costituzione.
L’art. 48 stabilisce che: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
L’art. 54 stabilisce che: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
La seconda parte della nostra Costituzione, rubricata Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139) , contiene le norme che ci permettono di comprendere l’organizzazione e il funzionamento del nostro Stato.
Si tratta di articoli molto importanti per un cittadino, poiché attraverso la loro conoscenza è possibile comprendere molte delle informazioni che spesso riceviamo dai mezzi di comunicazione, ad esempio come vengono emanate le leggi, come viene eletto il nostro presidente della Repubblica ecc.
ORGANI COSTITUZIONALI
La nostra Costituzione assegna un ruolo particolare ad alcuni organi, detti costituzionali; essi sono:

  • IL PARLAMENTO
  • IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  • IL GOVERNO
  • LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE

IL PARLAMENTO
Il Parlamento è l’unico organo costituzionale nazionale i cui componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni a suffragio universale diretto. Il Parlamento italiano è composto da due distinte assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.               Il bicameralismo perfetto: entrambe hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri poiché il nostro sistema parlamentare è un bicameralismo perfetto. In particolare la più importante funzione del Parlamento, l’emanazione delle leggi, è esercitata collettivamente dalle due Camere.

 

Il Parlamento:

  • articoli della Costituzione espressamente dedicati a questo organo : dal 55 – all’ 82;
  • numero dei componenti: 945 + alcuni senatori a vita;
  • modalità di scelta: elezioni a suffragio universale diretto;
  • durata dell’incarico: 5 anni;
  • competenza fondamentale: funzione legislativa.

La presenza di due Camere presenta sia vantaggi sia svantaggi. Un vantaggio è sicuramente il doppio esame del testo di legge in tempi più ampi e da parte di due distinte assemblee: ciò dovrebbe consentire maggiore riflessione e ponderazione.  Tra gli svantaggi si evidenzia l’allungamento dei tempi necessari per la formazione delle leggi. Per evitare, tuttavia, che una Camera sia una semplice “fotocopia” dell’altra, la Costituzione ha previsto alcuni elementi di differenziazione. Le più importanti differenze riguardano l’età degli elettori e dei candidati, il numero dei componenti e il modo con cui vengono scelti i parlamentari.  Infine fanno parte del Senato anche alcune persone non elette dai cittadini: gli ex presidenti della Repubblica, alla cessazione del loro incarico, diventano infatti automaticamente senatori a vita. Inoltre il presidente della Repubblica durante il suo mandato può nominare fino a 5 senatori a vita.
Scioglimento anticipato delle Camere
La legislatura dura normalmente 5 anni; tuttavia il  presidente della Repubblica, sentiti i presidenti della Camera e del Senato, può sciogliere anticipatamente le Camere ( o una sola di esse ) quando queste si trovino in una situazione di grave e insanabile difficoltà di funzionamento ( ad esempio tale situazione si verifica quando le Camere non riescono a esprimere una maggioranza che possa sostenere il programma  del Governo). Il presidente non può però sciogliere le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cosiddetto semestre bianco)
Le differenze tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica

 

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Elettorato attivo (età minima per  votare)

18 anni

25 anni

Elettorato passivo ( età minima per essere candidato alle elezioni)

25 anni

40 anni

Numero di componenti

630

315  a cui si aggiungono alcuni senatori a vita

Sistema elettorale

Proporzionale

Proporzionale

Sede

Palazzo Montecitorio ( Roma )

Palazzo Madama ( Roma )

LE ELEZIONI E IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE

Le elezioni costituiscono uno dei momenti più importanti nella vita di uno Stato democratico.

Il voto è un dovere civico, ma anche un fondamentale diritto dei cittadini.

Gli Stati democratici moderni sono tutti fondati sul principio della sovranità popolare. La nostra Costituzione, all’art. 1 afferma che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Le forme di partecipazione del popolo all’esercizio della sovranità possono essere sia dirette come ad esempio avviene per i referendum abrogativi, con i quali i cittadini possono decidere se una legge debba o meno continuare avere vigore, sia indirette, come nel caso dell’elezione del Parlamento, in cui i  cittadini indicano le persone a cui è attribuita la funzione di rappresentarli e a cui è delegato il compito di emanare le leggi e di controllare l’attività del Governo.
Le elezioni sono consultazioni popolari attraverso le quali i cittadini, votando per alcuni candidati (cioè le persone che si propongono per essere elette), scelgono chi li rappresenterà al Parlamento.
I risultati delle elezioni variano però fortemente in relazione al sistema elettorale, ossia alle regole in base alle quali i voti che ciascuno esprime vengono utilizzati per assegnare i seggi dei parlamentari.
Sono, infatti, possibili due differenti sistemi elettorali:

  • sistema maggioritario
  • sistema proporzionale

Con il primo sistema (maggioritario) l’elezione avviene solitamente sulla base di collegi uninominali, cioè di porzioni di territorio dello Stato a cui viene attribuito un solo seggio; quindi solo il candidato che ottiene più voti in ciascun collegio conquista il seggio.
Con il secondo sistema (proporzionale), invece, l’elezione avviene sulla base di collegi plurinominali (nei quali possono essere eletti contemporaneamente più candidati). L’assegnazione dei seggi avviene sulla base dei voti conseguiti, per cui, nell’ambito dello stesso collegio, verranno eletti più deputati, tenendo conto dei voti che ciascuno ha ricevuto.

 

 

Tipo di sistema

Suddivisione del territorio in collegi

Come vengono assegnati i seggi

Esemplificazione

MAGGIORITARIO

UNINOMINALI (un solo candidato eletto per ogni collegio)

Risulta vincente solo il candidato che riceve il maggior numero di voti

Candidato A : 160 voti
Candidato B : 80 voti
Candidato C : 70 voti
Candidato D : 10 voti
Risulta eletto solo il candidato A (ha ricevuto più voti)

PROPORZIONALE

PLURINOMINALI (più  candidati eletti per ogni collegio)

I voti sono ripartiti tra le diverse liste di candidati ( ogni lista contiene più candidati) e , in base al numero di voti ottenuti, sono nominati i candidati delle liste che hanno ricevuto più voti.

Lista A : 120 voti
Lista B : 60 voti
Lista C : 60 voti
Nel caso in cui debbano essere assegnati 4 seggi, si divide il numero dei votanti ( 240) per il numero dei seggi: per ottenere un seggio sono necessari quindi 60 voti. Pertanto verranno assegnati 2 seggi alla lista A, 1 seggio alla lista B e 1 seggio alla lista C.

La differenza tra i due sistemi è notevole. Nel primo caso solo chi riceve più voti ottiene il seggio, mentre tutti gli altri voti vanno dispersi; nel secondo caso, i seggi sono assegnati sulla base dei voti ottenuti, quindi non si verifica alcuna dispersione poiché tutti i voti contribuiscono all’assegnazione dei seggi. Il sistema elettorale in Italia è stato più volte modificato;  attualmente, grazie anche alla legge n.270 del 21 dicembre 2005, abbiamo in Italia un sistema elettorale di tipo  proporzionale.
I PARLAMENTARI   Lo svolgimento della funzione di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie chiamate immunità parlamentari, previste dalla Costituzione, al fine di assicurare che l’attività dei parlamentari sia libera e indipendente da pressioni esterne. Tali immunità comprendono:

  • immunità per le opinioni espresse e i voti dati: consente al parlamentare di esprimere liberamente sia il proprio voto sia le proprie opinioni in relazione all’esercizio delle sue funzioni.  Esempio: un parlamentare può intervenire in assemblea sostenendo le sue opinioni e votando come meglio crede, senza che per tale fatto possa essere, in alcun modo, perseguito.
  • immunità penali:impedisce che un parlamentare possa essere arrestato , privato della libertà personale, perquisito, sottoposto  a intercettazioni ambientali. Tali atti possono essere eseguiti nei suoi confronti solo se autorizzati dalla Camera di appartenenza (tramite la giunta per le autorizzazioni). Esempio: l’abitazione di un parlamentare non può essere perquisita oppure il suo telefono non può essere messo sotto controllo da parte dell’autorità giudiziaria, senza un’apposita autorizzazione preventiva della giunta per le autorizzazioni.
  • divieto di mandato imperativo: garantisce che il parlamentare non sia sottoposto, nell’espletamento della sua attività, ad alcun vincolo, sia con gli elettori che lo hanno scelto, sia con il partito di appartenenza. Esempio: un parlamentare può impegnarsi, davanti ai suoi elettori, a sostenere una determinata legge e , successivamente, in assemblea votare in maniera diversa.

Le indennità I parlamentari percepiscono una particolare indennità per tutto il periodo in cui sono in carica; l’importo, che dipende da diversi fattori, come ad esempio il numero di presenze in aula, è comunque superiore a 15.000 euro mensili. I parlamentari, hanno inoltre diritto a utilizzare gratuitamente i treni e, con alcuni limiti, gli aerei nazionali:;alla fine del loro incarico, percepiscono una liquidazione e una pensione. La funzione dell’indennità è di consentire a tutti i cittadini di esercitare l’incarico di parlamentare, qualunque sia la loro condizione economica.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA La formazione delle leggi rappresenta senza dubbio la funzione di maggiore importanza attribuita al Parlamento. L’iter di formazione di una legge può essere suddiviso in alcuni momenti fondamentali:

  • l’iniziativa legislativa
  • la fase dell’esame e dell’approvazione da parte di una Camera
  • il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione con il medesimo testo
  • la promulgazione da parte del presidente della Repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale  

L’INIZIATIVA LEGISLATIVA  Consiste nella presentazione di una proposta di legge (che viene però chiamata disegno di legge quando è presentata da un parlamentare oppure dal Governo) da parte di uno dei seguenti soggetti: ciascun deputato o senatore, il Governo, 50.000 elettori, il Cnel ( Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) limitatamente a proposte di legge in materia di economia e lavoro, ciascun consiglio regionale, limitatamente a proposte di legge in materia regionale.

 

GOVERNO

PARLAMENTO un parlamentare o un gruppo di parlamentari

POPOLO
50.000 elettori

CONSIGLI REGIONALI

CNEL

 

 

                                   PROGETTO DI LEGGE

È presentato a una delle due Camere

                          è assegnato alla COMMISSIONE PARLAMENTARE competente       

                                                                   
                                                è esaminato eventualmente modificato                  
E’ trasmesso all’aula   
           è esaminato eventualmente modificato

dopo l’approvazione è trasmesso all’altra Camera
                                                   è assegnato alla COMMISSIONE PARLAMENTARE competente

                                                                                                                     è esaminato
è trasmesso all’aula
La legge è promulgata dal p.d .R. E’ pubblicata nella G.U.           è esaminato e votato
            se è approvato nel                                                        testo già approvato            dalla Camera che    lo ha esaminato per prima

Riassumiamo il PARLAMENTO: Il Parlamento è composto da due distinte assemblee:

  • LA CAMERA DEI DEPUTATI
  • IL SENATO DELLA REPUBBLICA

Entrambe hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri poiché il nostro sistema parlamentare è un bicameralismo perfetto. In particolare la più importante funzione del Parlamento, rappresentata dall’emanazione delle leggi, è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il funzionamento delle due Camere è disciplinato da due diversi regolamenti uno per la Camera e uno per il Senato, nei quali sono descritti le regole e le procedure attraverso le quali questi organi adempiono ai loro importanti compiti istituzionali.
I componenti del Parlamento sono scelti attraverso elezioni democratiche, realizzate mediante un sistema elettorale proporzionale. Lo svolgimento della funzione di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie chiamate immunità parlamentari, previste dalla Costituzione al fine di assicurare nel modo migliore che l’attività dei parlamentari sia libera e indipendente da pressioni esterne. Tali immunità riguardano sia le opinioni espresse e i voti dati, sia le immunità penali, sia il divieto di mandato imperativo.

  1. La formazione delle leggi rappresenta senza dubbio la funzione di maggiore importanza attribuita al Parlamento. L’iter di formazione di una legge può essere suddiviso in alcuni momenti fondamentali:
  • L’iniziativa legislativa
  • La fase dell’esame e della approvazione da parte di una Camera
  • Il passaggio del testo all’altra Camera e la sua approvazione con il medesimo testo
  • La promulgazione da parte del presidente della repubblica e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  1. Le altre funzioni del Parlamento sono:
  • La funzione di indirizzo politico che consiste nell’individuazione dei più importanti obiettivi che lo Stato deve perseguire e nell’individuazione degli strumenti necessari per raggiungerli
  • La funzione di controllo sul Governo attuata attraverso diversi strumenti tra cui riveste una particolare importanza il voto di fiducia al Governo

Infine i parlamentari possono chiedere al Governo chiarimenti sul suo operato attraverso tre strumenti: le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze.

  • interrogazione: è una semplice domanda rivolta per iscritto al Governo da un parlamentare per sapere se sia vero un certo fatto, se sia conosciuto un determinato evento, che cosa sia stato fatto o quale provvedimento si intenda adottare in una determinata situazione. La richiesta dell’interrogante può avere risposta orale in aula, risposta orale in commissione oppure risposta scritta.
  • mozione il presidente di un gruppo parlamentare oppure 10 deputati ( o 8 senatori) possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell’assemblea su un certo argomento.
  • interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto da un parlamentare, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Al Parlamento riunito in seduta comune (ossia senatori e deputati riuniti insieme a Montecitorio) è attribuito il compito di eleggere il Capo dello Stato o di metterlo in stato d’accusa in particolari ipotesi, di scegliere 5 giudici della Corte costituzionale e 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura.
IL GOVERNO

Il Governo è un organo complesso formato dal presidente del Consiglio, dal Consiglio dei ministri e dai singoli ministri.
Il Governo è composto anche da altri soggetti che, pur non essendo previsti dalla Costituzione, sono però stati introdotti da leggi ordinarie, come ad esempio il vicepresidente del consiglio, i sottosegretari di Stato, i comitati interministeriali ecc.
Il presidente del Consiglio è scelto e nominato nell’incarico dal presidente della Repubblica, mentre i singoli ministri sono nominati, sempre dal presidente della Repubblica, ma su proposta del presidente del Consiglio: il Governo, per poter svolgere il suo incarico, deve inoltre ottenere la fiducia da parte del Parlamento.
Non esistono termini precisi per la durata del Governo; in pratica il Governo si dimette perché:

  • non vi è più accordo tra i suoi componenti o tra le forze politiche che lo sostengono (crisi extraparlamentare)
  • il Parlamento ( è sufficiente anche una sola delle due Camere) ha revocato la fiducia al Governo mediante l’approvazione di una mozione di sfiducia (crisi parlamentare).

Nello :: le funzioni esecutive e quelle di natura normativa.
Le funzioni esecutive consistono nell’amministrare il nostro Stato, attuando gli obiettivi ritenuti più importanti, che devono essere presentati al Parlamento nel momento in cui viene chiesta la fiducia e che sono indicati nel programma del Governo.
Il Governo ha un ruolo molto importante anche per quanto riguarda la funzione normativa: infatti può presentare disegni di legge al Parlamento, e può altresì emanare direttamente , seppure con procedure molto particolari e circoscritte, provvedimenti di natura normativa che prendono il nome di decreti legge, decreti legislativi e regolamenti.

  • DECRETI LEGGE: sono provvedimenti normativi che possono essere emanati solo in caso di necessità e urgenza . I decreti legge hanno però efficacia solo per 60 giorni, che decorrono dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale: entro tale periodo devono essere trasformati in legge dal Parlamento. Nel caso in cui non vengano convertiti in legge, decadono, quindi non hanno più efficacia.
  • DECRETI LEGISLATIVI: sono invece provvedimenti legislativi emanati dal Governo dopo che il Parlamento, attraverso una delega, gli ha conferito il compito di emanare decreti aventi valore di legge entro i limiti indicati in modo preciso nella delega stessa.
  • REGOLAMENTI : sono infine fonti secondarie del diritto.

La composizione del Governo

  1. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuove e coordina l’attività dei singoli ministri, chiede alle Camere la fiducia, controfirma gli atti più importanti del Capo dello Stato, presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa.
  2. CONSIGLIO DEI MINISTRI: è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri (pertanto è un organo collegiale, cioè formato da più soggetti). Ha il compito di garantire un indirizzo politico unitario all’azione di Governo, di stabilire gli obiettivi fondamentali dell’attività della pubblica amministrazione, di intrattenere i rapporti politici e di fiducia con il Parlamento.
  3. MINISTRI CON PORTAFOGLIO: svolgono sia funzioni di natura politica e di Governosia funzioni di natura amministrativa, essendo al vertice dei singoli ministeri, che sono le strutture burocratiche a cui è affidato il compito di attuare concretamente gli obiettivi e gli indirizzi della pubblica amministrazione. Inoltre i ministri hanno il compito di rappresentare il ministero e di redigere gli atti di maggiore rilevanza.
  4. MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO: svolgono funzioni solo politiche e tecniche, poiché non hanno sotto di sé un complesso apparato amministrativo come i ministri con portafoglio, ma solo limitate strutture composte da pochi dipendenti. Spesso tali incarichi sono affidati a tecnici, cioè a esperti di singoli settori. I compiti assegnati dalla legge ai ministri senza portafoglio sono attribuiti al presidente del Consiglio e da quest’ultimo delegati ai ministri senza portofoglio, che così diventano collaboratori politici del presidente.
  5. VICEMINISTRO: è riservata A un numero limitato di sottosegretari. a essi sono conferite deleghe relative all’intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali.

Numero di ministeri con portafoglio (legge 244/2007)

  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
  • MINISTERO DELL’INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELL’AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO,SALUTE E POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
  • MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI.

Il Governo risiede a Roma presso Palazzo CHIGI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento che si riunisce per svolgere questa importante funzione a Montecitorio, sede della Camera dei deputati, in seduta comune, ossia con la partecipazione contemporanea dei senatori e dei deputati. A queste persone, la Costituzione prevede che se ne aggiungano altre 58, in rappresentanza di tutte le Regioni italiane ( 3 per  ogni Regione, salvo la Valle d’Aosta che ha un unico rappresentante).
La Costituzione non richiede particolari requisiti per la scelta del presidente, poiché si limita semplicemente ad affermare che “ può essere eletto qualsiasi cittadino che abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici ”.
La scelta del presidente avviene per votazione a scrutinio segreto ( ossia non è possibile sapere come ha votato il singolo elettore) e , per essere eletto, il presidente deve ricevere un numero molto alto di voti : maggioranza qualificata nelle prime tre votazioni, maggioranza assoluta dalla quarta votazione in poi.
Il presidente della Repubblica ricopre l’incarico per 7 anni: alla fine dell’incarico il presidente diviene senatore a vita.
Nel caso in cui il presidente sia impossibilitato a svolgere la sua attività viene sostituito dal presidente del Senato. Gli impedimenti possono essere temporanei o definitivi: in questo secondo caso deve essere attivata una particolare procedura per l’elezione di un nuovo presidente.
L’Italia è una Repubblica parlamentare e pertanto il ruolo del Capo dello Stato è prevalentemente formale. Tuttavia la Costituzione ha disegnato le funzioni del presidente in modo tale che egli abbia strette relazioni con i tre poteri fondamentali ( legislativo, esecutivo, giudiziario), nei confronti  dei quali egli esercita un ruolo di stimolo , di moderazione e di garanzia, finalizzato ad assicurare un corretto funzionamento dello Stato nel rispetto della Costituzione e un ottimale equilibrio tra i poteri.
Inoltre il presidente svolge un ruolo molto complesso anche sul piano internazionale, poiché riceve i Capi di Stato, si reca in visita ufficiale in altri Paesi, incontra gli ambasciatori dei diversi Paesi che hanno relazioni diplomatiche con l’Italia.
L’art.90 della Costituzione afferma che il presidente della Repubblica “non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione”.
L’irresponsabilità del Capo dello Stato deve essere intesa nel senso che egli non risponde direttamente degli atti da lui compiuti. In questo modo , infatti, viene garantita la massima imparzialità e indipendenza del suo incarico. Pertanto gli atti firmati dal presidente sono sempre accompagnati da una o più firme di altri soggetti ( presidente del Consiglio o singoli ministri) i quali li  controfirmano e se ne assumono loro stessi la responsabilità. La mancanza della controfirma impedisce all’atto di essere valido.
La Costituzione ha però posto due limiti a questa irresponsabilità, poiché il presidente è comunque responsabile se commette alto tradimento o attentato alla Costituzione. In questi casi è prevista una particolare procedura, affidata alla Corte costituzionale, per giudicare il presidente della Repubblica.
Il Capo dello Stato risiede a Roma presso il Palazzo del QUIRINALE.
LA MAGISTRATURA   E  LA  CORTE   COSTITUZIONALE
La Magistratura è composta dall’insieme dei giudici a cui è affidata la funzione giurisdizionale, ossia l’applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti al fine di risolverli nel rispetto della legge.
La Magistratura applicando la regola generale che disciplina una certa situazione a un caso concreto, decide come deve essere risolta una situazione giuridica mediante l’emanazione di una sentenza, ossia una decisione che è obbligatoria per i destinatari.
La Costituzione contiene diversi principi che regolano l’attività dei giudici. Tali norme riguardano l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, le garanzie dirette ad assicurare l’imparzialità e l’indipendenza della Magistratura, i principi volti a disciplinare il funzionamento dell’attività giurisdizionale, le norme del giusto processo.
Per consentire una gestione più razionale e tecnica della giustizia, l’attività giurisdizionale è suddivisa in tre grandi settori: civile, penale, amministrativo. In tutti i casi, comunque, si perviene alla decisione del giudice attraverso una complessa procedura, che prende il nome di processo , durante la quale le parti interessate e il giudice cercano di ricostruire lo svolgimento dei fatti e di individuare le norme giuridiche da applicare al caso in esame.
Il processo si conclude con una sentenza che deve essere opportunamente motivata e che è vincolante per le parti del processo. Le sentenze possono essere appellate, ossia ne può essere richiesto il riesame da parte di un altro giudice.
Il processo civile riguarda le controversie che sorgono tra privati. La caratteristica fondamentale del processo civile è che esso si attiva su istanza ( ossia su iniziativa/domanda) di una parte.
Il processo penale è finalizzato a punire i colpevoli di un reato con applicazione , nei loro confronti, delle sanzioni previste dalla legge: è basato sull’obbligatorietà dell’azione penale, poiché il pubblico ministero, ossia il giudice che dà avvio all’azione penale, è tenuto, quando ha conoscenza di un reato, a procedere nei confronti dei presunti colpevoli. Reato è qualsiasi azione commessa da un soggetto in violazione di una norma per la quale l’ordinamento giuridico preveda una sanzione penale.
Il processo amministrativo, infine, è diretto alla risoluzione di controversie tra i privati e la pubblica amministrazione: pertanto , esso si caratterizza per il fatto che una delle parti deve necessariamente essere la pubblica amministrazione. I processi amministrativi hanno per oggetto atti emessi dalla PA (atti amministrativi) dei quali viene contestata la legittimità ( ossia la conformità dell’atto alla legge) oppure l’opportunità (ossia il merito delle scelte che sono alla base dell’atto): il giudice amministrativo può annullare l’atto oggetto di impugnazione oppure confermarne la validità.
Al fine di assicurare la massima indipendenza e autonomia della Magistratura dagli altri poteri , la Costituzione ha stabilito che tutte le decisioni che riguardano l’attività professionale e lavorativa dei magistrati ( ossia assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari) siano assunte da un organo autonomo e indipendente, detto consiglio superiore della magistratura ( Csm).
Il Csm è un organo elettivo composto da 27 membri: 16 sono eletti dai magistrati, 8 sono eletti dal Parlamento riunito in seduta comune e infine , 3 componenti vi fanno parte di diritto ( ossia senza alcuna nomina). Il Csm è presieduto dal presidente della Repubblica. I membri elettivi sono nominati nell’incarico per 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il Csm ha sede a Roma – Palazzo dei Marescialli

LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte è formata da 15 giudici, scelti tra persone particolarmente qualificate: la loro scelta è effettuata, per un terzo , dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per il restante terzo , dalle più alte Magistrature. A tale carica possono accedere solo professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati che abbiano svolto almeno vent’anni di esercizio di attività professionale e giudici appartenenti alle giurisdizioni superiori amministrative od ordinarie. La durata dell’incarico dei componenti della Corte costituzionale è di 9 anni , durante i quali non possono svolgere alcuna altra attività . La sede della Corte è a Roma, presso il Palazzo della Consulta ( si trova di fronte al Quirinale). La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni attraverso due differenti procedure:

  • in via incidentale, ossia su espressa richiesta di una delle parti o dello stesso                                           giudice durante un processo ( civile, penale , amministrativo ecc.)
  • In via principale, la questione può essere sottoposta alla Corte cost. ,                                                   in casi molto specifici, direttamente dalla Stato o da una Regione.

La sentenza emessa dalla Corte potrà essere sia di accoglimento (nel caso in cui la questione sia ritenuta fondata dalla Corte), oppure di rigetto (nel caso in cui, invece, la Corte abbia ritenuto infondata la questione). Nel caso di rigetto la legge continuerà ad avere vigore, nel caso di accoglimento cesserà invece di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
La Corte giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni. La Costituzione e le leggi stabiliscono quali sono le competenze, cioè gli ambiti entro cui gli organi dello Stato possono operare e svolgere le loro funzioni: quando però accade che più organi ritengono di essere competenti a occuparsi di un certo settore, sorge un conflitto di attribuzione. In questi casi la Corte costituzionale viene chiamata per stabilire a quale, tra i diversi organi, spetti svolgere una certa attribuzione. La Corte costituzionale può essere chiamata a risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ( ad esempio tra Parlamento e Governo ) tra Stato e Regioni o, infine tra Regione e Regione.
La Corte giudica sulle accuse mosse contro il presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato dovrà essere giudicato dalla Corte costituzionale, nel caso in cui commetta alto tradimento o attentato alla Costituzione. La nostra Costituzione ha però previsto che, in questa particolare ipotesi, la Corte giudichi il presidente con un numero di membri più alto rispetto a quelli che la compongono normalmente ( ai 15 giudici della Corte si aggiungono infatti 16 componenti, detti aggregati, scelti dal Parlamento riunito in seduta comune, per un totale di 31 membri). La sentenza emessa dalla Corte è definitiva.
 La Corte decide sull’ammissibilità delle richieste relative a referendum abrogativi. Le richieste per l’indizione dei referendum sono sottoposte al vaglio della Corte costituzionale al fine di valutare se i quesiti referendari siano ammissibili in quanto conformi all’art.75 della Costituzione.
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA
Il diritto internazionale o ordinamento giuridico internazionale è un sistema di regole con cui gli Stati disciplinano i loro rapporti di natura politica, economica e sociale. Esso è pertanto dovuto alla volontà di cooperare sul piano internazionale per garantire  sviluppo, benessere, pace e sicurezza nel mondo. Le sue fonti principali sono i trattati internazionali, le sentenze della Corte internazionale dell’Aja , gli atti normativi delle organizzazioni internazionali.
L’Italia ha intensi rapporti istituzionali con altri Stati, in attuazione di alcuni principi fissati dalla stessa Costituzione e fa parte di diversi organismi internazionali.
Tra i più importanti possiamo ricordare l’Onu, la Nato e l’Unione Europea.
L’Organizzazione delle nazioni unite ( ONU) : ha sede a New York ed è stata istituita nel 1945, subito dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, con il fine di garantire la pace, il benessere e la sicurezza nel mondo. All’Onu hanno gradualmente aderito quasi tutti gli Stati della Terra (attualmente ne fanno parte oltre 1909 , i quali hanno nominato i loro rappresentanti presso gli organi di questa organizzazione. Gli organi principali dell’Onu sono: l’assemblea generale, il consiglio di sicurezza e il segretario generale delle nazioni unite.
L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ha sede a Bruxelles , è stata istituita nel 1949 con il fine di garantire la difesa e la sicurezza dell’Europa occidentale e del Nord America tramite un apparato di difesa comune, finalizzato a scongiurare conflitti bellici tra gli Stati aderenti o intrapresi a loro danno. Si tratta di un’organizzazione a carattere militare il cui organo principale è Consiglio atlantico, che ha potere deliberativo; è costituito dai rappresentanti di tutti gli Stati membri ed è coadiuvato da comitati tecnici specializzati in singoli settori.
L’Unione Europea (UE) ha competenze molto ampie ed è dotata di poteri di natura normativa. Deve inoltre garantire la cooperazione tra Stati con lingue e tradizioni assai diverse tra loro.
Gli organi più importanti sono:

  • Il Parlamento Europeo : ha sede a Strasburgo per sessioni plenarie mentre a Bruxelles per le riunioni delle commissioni europee e sessioni supplementari ;  il Parlamento europeo è eletto direttamente dai cittadini degli Stati dell’Unione europea in rappresentanza dei suoi 450 milioni di cittadini. Il Parlamento europeo approva le leggi in molti settori di sua competenza, esprime pareri e può apportare emendamenti alle proposte legislative, controlla e approva il bilancio, controlla l’operato dell’esecutivo ( Commissione), di cui può chiedere anche le dimissioni mediante una mozione di censura.
  • Il Consiglio dell’Unione europea o dei ministri ha sede a Bruxelles mentre a Lussemburgo solo nei mesi estivi; per il suo particolare ruolo non è paragonabile a nessun organo governativo nazionale. Esercita essenzialmente il potere legislativo, in quanto emana gli atti dell’Unione: regolamenti, direttive e decisioni e sottoscrive trattati internazionali.
  • Il Consiglio europeo, istituzionalizzato con il Trattato di Lisbona, ha il compito di dare slancio alla politica dell’UE.
  • La Commissione europea ha sede a Bruxelles; è l’organo esecutivo che si occupa di dare attuazione ai trattati e agli atti comunitari e di vigilare sul loro rispetto. E’ considerata il motore del processo decisionale, poiché il Consiglio e il Parlamento non possono decidere senza le sue proposte. I singoli commissari sovrintendono alle strutture burocratiche dei diversi settori di cui si occupa l’Unione europea.
  • La Corte di giustizia ha sede a Lussemburgo ed è l’organo giudiziario principale dell’Unione: vigila sul rispetto dei trattati e degli atti comunitari, di cui fornisce interpretazioni vincolanti e come ogni giudice, si occupa di risolvere le controversie originate dall’inosservanza del diritto comunitario. Da non confondersi con la Corte di giustizia internazionale che invece ha sede all’Aja ( Paesi Bassi).

La legislazione comunitaria è costituita sia dai trattati, sia da atti emanati dagli stessi organi dell’UE: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.

ECONOMIA
I BISOGNI , I BENI E I SERVIZI
Al centro dello studio dell’economia si trovano l’uomo e il suo comportamento quando è diretto a procurarsi i beni o i servizi che gli possono essere utili per soddisfare i propri bisogni. I bisogni sono necessità vere o presunte che l’uomo ha di determinati beni o servizi e che lo spingono a procurarseli per appagare queste sue esigenze.
Poiché sono pressoché illimitati, l’economia ha cercato di classificarli in modo tale da renderne più semplice la comprensione e lo studio. Tra le distinzioni più importanti possiamo ricordare quella tra bisogni individuali ( cioè sentiti da una singola persona) e bisogni collettivi ( cioè avvertiti dai soggetti in quanto appartenenti a una società), e tra bisogni primari , cioè essenziali per la vita delle persone, e secondari quei bisogni che rispondono a esigenze non fondamentali per l’individuo.
I bisogni, di qualsiasi tipo essi siano, hanno caratteristiche comuni, che possiamo indicare nella illimitatezza, mutevolezza, saziabilità, risorgenza e soggettività.
Illimitatezza significa che i bisogni sono numerosissimi e, in pratica, infiniti; mutevolezza che variano sia nel tempo sia nello spazio; saziabilità che diminuiscono di intensità non appena vengono soddisfatti; risorgenza che solitamente si riformano dopo un certo periodo di tempo; soggettività che i bisogni sono diversi da persona a persona e dipendono da molti fattori, tra cui l’età, le condizioni economiche, sociali, culturali.
I bisogni possono essere soddisfatti attraverso beni e servizi: I beni sono tutte le cose che possono essere prodotte con l’attività dell’uomo (beni economici) oppure disponibili in natura in quantità limitata (beni liberi). I servizi sono, invece, prestazioni professionali o lavorative realizzate da un soggetto a favore di chi ne fa richiesta.
IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI PROTAGONISTI
Il sistema economico è costituito dall’insieme delle relazioni che si instaurano tra i soggetti dell’economia, i quali svolgono attività economiche nel rispetto delle leggi vigenti e sotto il controllo delle istituzioni.
Le attività economiche che i soggetti dell’economia possono compiere sono prevalentemente la produzione, lo scambio, il consumo, il risparmio e l’investimento.
Produrre significa trasformare le risorse disponibili attraverso il lavoro, l’uso di strumenti, le conoscenze o le tecnologie, in beni o servizi che hanno una diversa utilità per l’uomo; scambiare significa che i soggetti dell’economia, avendo a disposizione una certa quantità di beni o di denaro, decidono di cedere questi loro beni in cambio di altri beni o servizi che ritengono più idonei a soddisfare le loro necessità; consumare indica l’attività di utilizzazione di beni o servizi, al fine di soddisfare i bisogni; risparmiare significa destinare una parte del proprio reddito a esigenze future; investire significa, infine, destinare una parte del proprio denaro all’acquisto di beni e servizi al fine di sviluppare o migliorare un’attività di impresa.
I soggetti del sistema economico sono famiglie, imprese, Stato e resto del mondo.
Le attività economiche principali delle famiglie sono lavorare, consumare, risparmiare. Le imprese sono i soggetti economici che hanno il ruolo di produrre e scambiare beni o servizi, attraverso un’organizzazione, più o meno complessa, di beni , servizi e di persone: le attività economiche principali sono produrre, scambiare e investire. Le attività economiche dello Stato sono scambiare, consumare, redistribuire, produrre: in più lo Stato ha l’ulteriore compito di definire le regole fondamentali del sistema economico. Infine, con resto del mondo si intendono i soggetti dell’economia presenti in altri Stati e con i quali si creano relazioni economiche che consistono negli scambi internazionali, costituite soprattutto da importazioni e esportazioni.
I rapporti che intercorrono in campo economico, tra famiglie, imprese, Stato e resto del mondo danno origine a relazioni realizzate tramite flussi economici, cioè trasferimenti tra i soggetti , che possono essere reali o monetari.
I flussi sono detti reali quando riguardano lo scambio di beni e servizi tra loro. Sono detti monetari quando lo scambio è tra beni, servizi e denaro.
La scelta di un sistema economico è essenzialmente legata alla soluzione che viene data da uno Stato a tre scelte che possiamo indicare in: che cosa produrre; come produrre; per chi produrre.
Che cosa produrre si riferisce alla scelta di quali prodotti realizzare; come produrre significa attraverso quali sistemi di produzione vengono realizzati i prodotti; per chi produrre indica, infine, i soggetti a cui sono destinati i prodotti.
In relazione al modo in cui i singoli Stati offrono una risposta ai tre problemi appena indicati , si possono individuare tre differenti sistemi economici:

  • Il sistema liberista:  prevede l’intervento dello Stato in modo  estremamente limitato in campo economico, i mezzi di produzione sono  di proprietà dei privati, i prezzi dei prodotti sono definiti dal mercato e anche l’utilizzo delle tecniche di produzione che gli imprenditori ritengono migliori per realizzare il più elevato profitto possibile.
  • Il sistema socialista: vi è l’intervento dello Stato in campo economico, in quanto i mezzi di produzione sono esclusivamente di proprietà dello Stato ed è vietata la libera iniziativa economica privata, la produzione e la gestione dell’economia viene pianificata sulla base di determinati obiettivi da raggiungere e non sulla base delle richieste del mercato, i prezzi dei beni e i salari sono stabiliti dallo Stato.
  • Il sistema  a economia mista: i mezzi di produzione possono appartenere sia ai privati sia allo Stato; la gestione delle imprese è caratterizzata dal rispetto di norme stabilite dallo Stato a tutela dei lavoratori, della loro sicurezza e dell’ambiente; l’intervento dello Stato è finalizzato a consentire lo sviluppo equilibrato del sistema economico prevenendo periodi di forte crisi e cercando di favorire uno sviluppo uniforme dell’economia in tutto il territorio; il mercato è il luogo fondamentale di incontro della domanda e dell’offerta dei beni e dei servizi, anche se i prezzi di alcuni tipi di beni e servizi possono essere stabiliti dallo Stato al fine di consentirne un accesso più ampio ai cittadini.

LA PRODUZIONE
L’attività produttiva viene realizzata attraverso un processo di trasformazione dei beni finalizzato ad accrescerne l’utilità’.Nella realizzazione del ciclo produttivo è possibile individuare alcuni elementi, noti come fattori della produzione, che sono sempre presenti nell’attività produttiva.
Tradizionalmente i fattori produttivi vengono distinti in tre diverse categorie : natura, lavoro,  capitale.
Con il termine natura  si intende oggi l’ambiente naturale necessario  per l’attività dell’impresa e comprende tutte le risorse ( come terra , acqua, fonti energetiche … ) impiegate nel processo di produzione. Il lavoro è l’attività , intellettuale o manuale, svolta dall’uomo per realizzare beni o servizi, mentre il capitale è l’insieme delle risorse materiali ( come denaro, macchinari, …) necessarie all’imprenditore per la produzione.

Fonte: http://www.istitutoboselli.gov.it/boselliserale/Materiale%20Didattico/Biennio%20Turistico/DIRITTO%20ED%20ECONOMIA%20dispensa.doc

Sito web da visitare: http://www.istitutoboselli.gov.it

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