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LE FONTI COMUNITARIE
Adesione dell’Italia alle Comunità Europee ed all’Unione Europea
dal livello statale a quello comunitario.
ISTITUZIONI EUROPEE Þ svolgono i compiti e funzioni loro conferiti dai trattati istitutivi e dai trattati che nel tempo ne hanno ampliato e modificato ruolo e funzioni tramite alcuni atti tipici, aventi effetti giuridici di diverso grado e portata negli ordinamenti degli Stati membri.
Atti tipici delle istituzioni dell’U.E. producono norme giuridiche extraordinamentali, direttamente o indirettamente efficaci nell’ordinamento italiano e degli altri Stati membri.
ISTITUZIONI EUROPEE
626 membri eletti a suffragio universale diretto nei singoli Stati membri e in carica per 5 anni - svolge funzioni consultive e condivide con il Consiglio alcune funzioni normative per materie determinate
Composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri – organo decisionale della Comunità - titolare del potere normativo – coordinamento delle politiche economiche della Comunità
Composta da membri designati dagli Stati membri - svolge funzione esecutiva e di iniziativa normativa – partecipa ala formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento – promuove e sviluppa le politiche previste dai Trattati – funzione di rappresentanza dell’intera Comunità sia all’interno degli Stati membri che nelle relazioni internazionali della Comunità
Esercita la funzione giurisdizionale all’interno dell’ordinamento comunitario – assicura il rispetto del diritto comunitario nell’applicazione e nell’interpretazione dei Trattati e degli atti normativi derivati
controllo sul bilancio comunitario
Ad esse si aggiungono: il COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, la BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, il COMITATO DELLE REGIONI e LA BANCA CENTRALE EUROPEA (ruolo non direttamente rilevante nel sistema delle fonti comunitarie)
RATIFICA DEI TRATTATI COMUNITARI
nascita di un NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO che vincola gli Stati membri al rispetto:
Norme nascenti dall’ordinamento comunitario Þ FONTI COMUNITARIE
Limitazione di sovranità degli Stati membri
nelle materie indicate dai trattati e
negli ambiti funzionali al raggiungimento
degli obiettivi delle Comunità e dell’Unione
I cittadini degli Stati membri si trovano sottoposti alle autorità e ad un sistema ordinamentale parallelo a quello nazionale, ma autonomo.
La “copertura costituzionale” alla ratifica dei trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione, capace di legittimare questa limitazione di sovranità, è stata individuata (Così come secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale: sentt. nn. 14/64; 183/73; 170/84; 113/85) nell’art. 11 Cost.
ART. 11 COST.:
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».
Nei Trattati istitutivi si proclama, infatti, coerentemente con la ratio della norma costituzionale :«gli Stati firmatari sono risoluti a rafforzare…le difese della pace e della libertà».
E’ il fine perseguito dall’art.11 Cost. che, quindi, legittima e giustifica le limitazioni alla sovranità nazionale introdotte con i Trattati comunitari
Ciò ha permesso l’ingresso di nuove fonti – fonti comunitarie – all’interno del nostro ordinamento, per mezzo di una legge ordinaria e non costituzionale (come sollecitato da parte della dottrina e come sarebbe stato necessario in caso di irrintracciabilità nel dettato costituzionale di una norma di copertura come l’art. 11 Cost.)
LIMITI AL RECEPIMENTO DELLE NORME COMUNITARIE
L’inquadramento della legittimazione delle norme nascenti dall’ordinamento comunitario nell’ambito dell’art. 11 Cost. comporta, però, anche l’individuazione dei limiti al recepimento delle norme comunitarie nel nostro ordinamento interno:
(Limiti più teorici che concretamente operanti vista la sostanziale coincidenza fra i valori ed i diritti fondamentali riconosciuti nei due ordinamenti, ma da tener presenti, in una prospettiva storico-evolutiva dell’integrazione europea soprattutto per quanto attiene al rispetto delle sfere di sovranità ed alla permanenza dei fini di garanzia della pace e della libertà fra i popoli,)
FONTI COMUNITARIE Þ FONTI ATTO PRIMARIE CON EFFICACIA
DIVERSA NELL’ORDINAMENTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DELL’ATTO – FONTE
Art. 249 Tr. CEE: gli organi comunitari sono abilitati ad emanare
REGOLAMENTI, DIRETTIVE, DECISIONI,
RACCOMANDAZIONI e PARERI
I) REGOLAMENTI: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».
Atti normativi della Comunità che possono essere emanati:
II) DIRETTIVE: «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi interni in marito alla forma ed ai mezzi».
Possono essere: a) generali: se dirette a tutti gli Stati membri
b) particolari: se dirette ad uno o solo alcuni Stati membri
Û Direttive dettagliate / autoesecutive / self executing:
Responsabilità degli Stati membri per il mancato recepimento di direttive comunitarie:
Secondo la Corte di Giustizia:
La Corte ha inoltre precisato come l’efficacia diretta della direttiva si esplichi solo in senso verticale - ovvero nei rapporti fra Stato e cittadino – e non in senso orizzontale – cioè nei rapporti fra consociati
III) DECISIONI:« La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati»
IV) RACCOMANDAZIONI– Atti di indirizzo privi di efficacia vincolante –
V) PARERI: Atti relativi a funzioni consultive, che esprimono una opinione in relazione ad una questione specifica - privi in genere di efficacia vincolante.
RAPPORTI FRA FONTI STATALI E FONTI COMUNITARIE
Corte Costituzionale italiana ha elaborato nelle sue pronunce alcuni criteri-guida molto importanti per la comprensione del regime di applicazione delle fonti comunitarie nell’ordinamento interno e l’individuazione dei rapporti fra fonti interne e fonti comunitarie:
Dal dettato di queste ultime pronunce sembrerebbe derivare l’attribuzione di competenza della Corte Costituzionale italiana a giudicare sulla conformità delle leggi interne all’ordinamento comunitario, competenza più volte esercitata in passato
CORTE DI GIUSTIZIA dell’U.E. ha però contestato questa attribuzione:
Affermazione del SINDACATO DIFFUSO - spettante cioè generalmente ai giudici di merito e non alla Corte Costituzionale - sulla compatibilità del diritto interno al diritto comunitario
CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA - sent.170/88 -
ESALTAZIONE DEL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
POTERE DI ESPANSIONE DELLE COMPETENZE COMUNITARIE:
La Comunità può intervenire, anche al di là dei settori di sua esclusiva competenza, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano, in ragione delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario
COMPETENZA FUNZIONALE > COMPETENZA PER MATERIA
Notevole potenzialità di espansione degli ambiti in cui l’UE può intervenire e legiferare con fonti sue proprie anche in ambiti originariamente estranei alle aree sottratte dai trattati alla sovranità esclusiva degli Stati
Anche perché è attribuita alle istituzioni comunitarie la competenza a decidere sulla ricorrenza degli elementi che fanno scattare la competenza comunitaria sussidiaria:
ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Per scongiurare il rischio per lo Stato italiano di incorrere in sanzioni da parte della Comunità a causa del mancato recepimento di direttive comunitarie o mancato adeguamento dello Stato ad alti obblighi nascenti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario:
Legge 9 marzo 1989 n. 86 – contenente, tra le altre, “norme sulle procedure interne di esecuzione degli obblighi comunitari”,
ha previsto a carico del Governo la presentazione annuale di una “LEGGE COMUNITARIA”
La “Legge comunitaria” assicura l’adeguamento dell’ordinamento interno:
Fonte: http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/109/LE%20FONTI%20COMUNITARIE.doc
Sito web da visitare: http://scienzepolitiche.unical.it
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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