Diritto comunitario riassunto

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Diritto comunitario riassunto

 

LE FONTI COMUNITARIE

Adesione dell’Italia alle Comunità Europee ed all’Unione Europea

  • Trattato di Parigi – 18 gennaio 1951 – istitutivo della CECA (Comunità europea del carbone e dell’acciaio

 

  • Trattati di Roma – 25 marzo 1957 –  istitutivi della CEE e della CEEA/EURATOM
  • Trattato di Maastricht – 7 febbraio 1992 – istitutivo dell’UNIONE EUROPEA

 

  • limitazione di sovranità degli Stati membri
  • trasferimento di competenze e di funzioni

dal livello statale a quello comunitario.

ISTITUZIONI EUROPEE Þ svolgono i compiti e funzioni loro conferiti dai trattati istitutivi e dai trattati che nel tempo ne hanno ampliato e modificato ruolo e funzioni tramite alcuni atti tipici, aventi effetti giuridici di diverso grado e portata negli ordinamenti degli Stati membri.

Atti tipici delle istituzioni dell’U.E. producono norme giuridiche extraordinamentali, direttamente o indirettamente efficaci nell’ordinamento italiano e degli altri Stati membri.

 

ISTITUZIONI EUROPEE

 

  • PARLAMENTO EUROPEO

626 membri eletti a suffragio universale diretto nei singoli Stati membri e in carica per 5 anni - svolge funzioni consultive e condivide con il Consiglio alcune funzioni normative per materie determinate

  • CONSIGLIO DELL’UNIONE

Composto dai rappresentanti dei governi degli Stati membri – organo decisionale della Comunità - titolare del potere normativo – coordinamento delle politiche economiche della Comunità

  • COMMISSIONE

Composta da membri designati dagli Stati membri - svolge funzione esecutiva e di iniziativa normativa – partecipa ala formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento – promuove e sviluppa le politiche previste dai Trattati – funzione di rappresentanza dell’intera Comunità sia all’interno degli Stati membri che nelle relazioni internazionali della Comunità

  • CORTE DI GIUSTIZIA

Esercita la funzione giurisdizionale all’interno dell’ordinamento comunitario – assicura il rispetto del diritto comunitario nell’applicazione e nell’interpretazione dei Trattati e degli atti normativi derivati

  • CORTE DEI CONTI

controllo sul bilancio comunitario

Ad esse si aggiungono: il COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, la BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI, il COMITATO DELLE REGIONI e LA BANCA CENTRALE EUROPEA (ruolo non direttamente rilevante nel sistema delle fonti comunitarie)

 

RATIFICA DEI TRATTATI COMUNITARI

nascita di un NUOVO ORDINAMENTO GIURIDICO che vincola gli Stati membri al rispetto:

  • delle norme sancite nei trattati
  • delle norme emanate dagli organi comunitari a ciò abilitati e secondo le rispettive competenze

 

Norme nascenti dall’ordinamento comunitario Þ FONTI COMUNITARIE
  
Limitazione di sovranità degli Stati membri
nelle materie indicate dai trattati e
negli ambiti funzionali al raggiungimento
degli obiettivi delle Comunità e dell’Unione

  • Limitazione attività normativa
  • Limitazione attività amministrativa
  • Limitazione attività giurisdizionale

 

I cittadini degli Stati membri si trovano sottoposti alle autorità e ad un sistema ordinamentale parallelo a quello nazionale, ma autonomo.

 

La “copertura costituzionale” alla ratifica dei trattati istitutivi delle Comunità e dell’Unione, capace di legittimare questa limitazione di sovranità, è stata individuata (Così come secondo un consolidato orientamento della Corte Costituzionale: sentt. nn. 14/64; 183/73; 170/84; 113/85) nell’art. 11 Cost.

 

ART. 11 COST.:
«L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo».

Nei Trattati istitutivi si proclama, infatti, coerentemente con la ratio della norma costituzionale :«gli Stati firmatari sono risoluti a rafforzare…le difese della pace e della libertà».

E’ il fine perseguito dall’art.11 Cost. che, quindi, legittima e giustifica le limitazioni alla sovranità nazionale introdotte con i Trattati comunitari


Ciò ha permesso l’ingresso di nuove fonti – fonti comunitarie – all’interno del nostro ordinamento, per mezzo di una legge ordinaria e non costituzionale (come sollecitato da parte della dottrina e come sarebbe stato necessario in caso di irrintracciabilità nel dettato costituzionale di una norma di copertura come l’art. 11 Cost.)

 

LIMITI AL RECEPIMENTO DELLE NORME COMUNITARIE

L’inquadramento della legittimazione delle norme nascenti dall’ordinamento comunitario nell’ambito dell’art. 11 Cost. comporta, però, anche l’individuazione dei limiti al recepimento delle norme comunitarie nel nostro ordinamento interno:

  • PERMANENZA NELLO SPIRITO E NELLE POLITICHE COMUNITARIE DEL RISPETTO DEI FINI DI PERSEGUIMENTO E TUTELA DELLA PACE, DELLA GIUSTIZIA E DELLA LIBERTA’ FRA I POPOLI

 

  • RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO ITALIANO E DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UOMO (C.Cost. sent. n. 173/83)
  • RISPETTO DELL’AUTONOMIA E DELLE RECIPROCHE SFERE DI SOVRANITA’ DEGLI ORDINAMENTI STATALE E COMUNITARIO

 

(Limiti più teorici che concretamente operanti vista la sostanziale coincidenza fra i valori ed i diritti fondamentali riconosciuti nei due ordinamenti, ma da tener presenti, in una prospettiva storico-evolutiva dell’integrazione europea soprattutto per quanto attiene al rispetto delle sfere di sovranità ed alla permanenza dei fini di garanzia della pace e della libertà fra i popoli,)

 

 

FONTI COMUNITARIE  Þ  FONTI ATTO PRIMARIE CON EFFICACIA
DIVERSA NELL’ORDINAMENTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DELL’ATTO – FONTE

Art. 249 Tr. CEE: gli organi comunitari sono abilitati ad emanare
REGOLAMENTI, DIRETTIVE, DECISIONI,
RACCOMANDAZIONI e PARERI

    • solo i primi tre hanno carattere vincolante
    • solo Regolamenti e Direttive hanno carattere di fonte giuridica in senso stretto


I) REGOLAMENTI: «Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

 Atti normativi della Comunità che possono essere emanati:

  • dal Parlamento europeo congiuntamente al Consiglio
  • dal solo Consiglio
  • dalla sola Commissione
  • Portata generale – contengono norme generali ed astratte – possono essere integrati da altre fonti.

 

  • Carattere obbligatorio – è vincolante in tutti i suoi elementi – determina l’insorgere di diritti ed obblighi in senso orizzontale (fra consociati) e verticale (fra Stato e consociati) giustiziabili di fronte agli organi giurisdizionali nazionali ed europei.
  • Applicabilità diretta in tutti gli Stati membri – efficacia automatica negli ordinamenti degli Stati membri - non necessità di atti interni di recepimento – è idoneo a conferire diritti ed imporre obblighi ai singoli Stati, ai loro organi ed ai privati.

 

  • Entrata in vigore decorsi 20 gg. dalla pubblicazione nella G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee), tranne diversa disposizione.

 

II) DIRETTIVE: «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi interni in marito alla forma ed ai mezzi».

Possono essere: a) generali: se dirette a tutti gli Stati membri
b) particolari: se dirette ad uno o solo alcuni Stati membri

  • Vincolo di osservanza nel risultato per lo Stato/i membri destinatari, da raggiungersi entro un termine indicato
  • Libertà nella forma e nei mezzi che lo Stato/i devono apprestare per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva
  • Applicabilità mediata – è generalmente necessario un atto interno di recepimento per l’efficacia della norma (l’atto statale di recepimento può essere una legge – regolamento – atto amministrativo generale)

 

 

Û Direttive dettagliate / autoesecutive / self executing:

  • Direttive a contenuto dettagliato che vincolano lo Stato/i nella forma e nei mezzi da apprestare per il raggiungimento del risultato imposto dalla norma
  • Non necessitano di un atto statale di recepimento e sono automaticamente efficaci

 


Responsabilità degli Stati membri per il mancato recepimento di direttive comunitarie:

  • Nei confronti della Comunità
  • Nei confronti dei singoli eventualmente pregiudicati dall’inerzia dello Stato

 


Secondo la  Corte di Giustizia:

  • Configurabilità in favore dei singoli consociati di veri e propri diritti soggettivi nascenti dalle norme delle direttive comunitarie autoesecutive

 

  • Obbligo dello Stato al risarcimento del danno causato dal mancato recepimento della direttiva nell’ordinamento interno

La Corte ha inoltre precisato come l’efficacia diretta della direttiva si esplichi solo in senso verticale - ovvero nei rapporti fra Stato e cittadino – e non in senso orizzontale – cioè nei rapporti fra consociati

 

III) DECISIONI:« La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati»

  • Atti aventi portata concreta, indirizzati ad uno Stato membro/persona fisica/persona giuridica
  • Atti vincolanti per i soli destinatari
  • Acquistano efficacia con la notifica al destinatario stesso

 

 

IV) RACCOMANDAZIONI Atti di indirizzo privi di efficacia vincolante –

  • Esortazioni ai singoli Stati membri sulle azioni/indirizzi da seguire in determinati ambiti/disciplina di specifiche materie

 

  • Strumenti di azione indiretta per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in determinate materie che rivestono un interesse particolare per la Comunità

 

V) PARERI: Atti relativi a funzioni consultive, che esprimono una opinione in relazione ad una questione specifica - privi in genere di efficacia vincolante.

 

RAPPORTI FRA FONTI STATALI E FONTI COMUNITARIE

Corte Costituzionale italiana ha elaborato nelle sue pronunce alcuni criteri-guida molto importanti per la comprensione del regime di applicazione delle fonti comunitarie nell’ordinamento interno e l’individuazione dei rapporti fra fonti interne e fonti comunitarie:

  • Atti normativi statali non possono invadere la sfera riservata dai trattati alla competenza comunitaria – pena violazione art. 11 Cost.
  • Fin quando non vengano emanate ed entrino in vigore le norme comunitarie nelle materie loro affidate, continuano a vigere le norme nazionali – la competenza si trasferisce al primo atto di esercizio
  • La sopravvenienza delle norme comunitarie nelle materie di competenza determina l’abrogazione delle norme interne (sent.163/77)
  • Norme interne sopravvenute nelle materie di competenza comunitaria ed in contrasto con la normativa comunitaria stessa sono da considerarsi incostituzionali (sentt. 232/75; 165/77)

 


Dal dettato di queste ultime pronunce sembrerebbe derivare l’attribuzione di competenza della Corte Costituzionale italiana a giudicare sulla conformità delle leggi interne all’ordinamento comunitario, competenza più volte esercitata in passato

 

 

CORTE DI GIUSTIZIA dell’U.E. ha però contestato questa attribuzione:

 

  • Decisione del 9 marzo ’78causa Simmenthal – Corte europea ha affermato il principio in base al quale la preminenza del diritto comunitario sul diritto interno e la diretta applicabilità del diritto comunitario negli ordinamenti degli stati membri, che ne discende, comporta i seguenti effetti:
      • prevalenza della norma comunitaria sulla norma interne incompatibile

 

      • il potere del giudice statale di disapplicare la norma interna incompatibile con la disciplina comunitaria in materia

        • PRIMATO DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL DIRITTO INTERNO CONTRASTANTE   nelle materie rientranti nella competenza dell’Unione

 

        • POTERE DEL GIUDICE STATALE DI DISAPPLICARE DIRETTAMENTE LE NORME DELL’ORDINAMENTO INTERNO CHE RITENGA  CONTRASTANTI  CON LE NORME COMUNITARIE


Affermazione del SINDACATO DIFFUSO - spettante cioè generalmente ai giudici di merito e non alla Corte Costituzionale - sulla compatibilità del diritto interno al diritto comunitario

 

CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA  - sent.170/88  -

  • ha affermato, il linea con la giurisprudenza comunitaria, il dovere del giudice interno di applicare “sempre” il regolamento comunitario, ove in concorrenza con una normativa interna contrastante, e quindi il principio della diretta e preminente applicabilità del diritto comunitario vigente in materia, “sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie incompatibili

 

  • ha anche ribadito, però, la propria competenza in ordine al controllo sulle leggi «dirette ad impedire la perdurante osservanza del trattato in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi princip, ovvero, un controllo generale di costituzionalità sul perdurare negli atti dell’Unione dei presupposti che legittimano, ai sensi dell’art.11 Cost., l’adesione dell’Italia all’Unione europea e le relative limitazioni di sovranità, che solo il rispetto di tali principi giustificano e legittimano.


ESALTAZIONE DEL RUOLO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

  • quale garante della corretta interpretazione ed applicazione del diritto comunitario,
  • ma anche e soprattutto quale soggetto ultimo d’istanza nella valutazione della  incompatibilità/compatibilità del diritto interno con il diritto comunitario

 

 

POTERE DI ESPANSIONE DELLE COMPETENZE COMUNITARIE:

  • Artt. 235 CEE, 203 Euratom, 95 CECA – consentono un’espansione delle competenze comunitarie a detrimento degli Stati membri

 

  • Tr. Maastricht ‘92 – Principio di sussidiarietà:


La Comunità può intervenire, anche al di là dei settori di sua esclusiva competenza, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano, in ragione delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario

COMPETENZA FUNZIONALE > COMPETENZA PER MATERIA

Notevole potenzialità di espansione degli ambiti in cui l’UE può intervenire e legiferare con fonti sue proprie anche in ambiti originariamente estranei alle aree sottratte dai trattati alla sovranità esclusiva degli Stati

Anche perché è attribuita alle istituzioni comunitarie la competenza a decidere sulla ricorrenza degli elementi che fanno scattare la competenza comunitaria sussidiaria:

  • Impossibilità/incapacità egli Stati membri a realizzare sufficientemente gli obiettivi
  • Migliore possibilità di realizzazione degli stessi a livello comunitario

 

 

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Per scongiurare il rischio per lo Stato italiano di incorrere in sanzioni da parte della Comunità a causa del mancato recepimento di direttive comunitarie o mancato adeguamento dello Stato ad alti obblighi nascenti dall’appartenenza all’ordinamento comunitario:

Legge 9 marzo 1989 n. 86 – contenente, tra le altre, “norme sulle procedure interne di esecuzione degli obblighi comunitari”,

ha previsto a carico del Governo la presentazione annuale di una  “LEGGE COMUNITARIA

 

La “Legge comunitaria” assicura l’adeguamento dell’ordinamento interno:
  

  • a tutte le direttive comunitarie i cui termini vadano a scadere entro l’anno successivo, o siano già scaduti
  • agli altri obblighi comunitari alla cui attuazione l’ordinamento non abbia ancora ottemperato

 

 

Fonte: http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/109/LE%20FONTI%20COMUNITARIE.doc

Sito web da visitare: http://scienzepolitiche.unical.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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