Diritto dell' UE unione europea appunti

Diritto dell' UE unione europea appunti

 

 

 

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Diritto dell' UE unione europea appunti

 

Unione europea: le date importanti


7-10 maggio 1947

Congresso dell'Aia: riunione dei movimenti federalisti europei

5 maggio 1949

Nasce, con il trattato di Strasburgo, il Consiglio d'Europa

9 maggio 1950

Il piano Schuman suggerisce ai paesi europei di stabilire una politica comune per le industrie del carbone e dell'acciaio

18 aprile 1951

Nasce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA); vi aderiscono Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi

25 marzo 1957

Con i trattati di Roma le comunità europee diventano tre: nascono infatti la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM), che vanno ad aggiungersi alla CECA

9-10 dicembre 1974

Creazione del Consiglio europeo, al quale partecipano i capi di stato e di governo dei paesi membri

7-10 giugno 1979

Prime elezioni del Parlamento europeo con suffragio universale

1° luglio 1987

Entra in vigore l'Atto unico europeo

1° novembre 1993

Entra in vigore il trattato sull'Unione Europea

1° gennaio 1994

Con l'istituzione dell'Istituto monetario europeo (Banca centrale europea) ha inizio
la seconda fase dell'unione economica e monetaria

26 marzo 1995

Entra in vigore l'accordo di Schengen tra sette paesi dell'UE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna)

15 giugno 1997

Consiglio europeo di Amsterdam; conclusione della Conferenza intergovernativa

Maggio 1998

Nascita ufficiale dell'euro, la moneta unica europea. Vi aderiscono 11 paesi dell'Unione Europea; Danimarca, Gran Bretagna e Svezia non aderiscono per propria scelta politica, mentre la Grecia non soddisfa i criteri di convergenza stabiliti dal trattato di Maastricht

07.12.2000

Trattato di Nizza e firma della Carta fondamentale dei diritti dell’uomo

1° luglio 2002

L'euro è l'unica moneta in circolazione nei paesi dell'UME

Note iniziali

    • Il 70% della legislazione nazionale è originato o influenzato dalla legislazione comunitaria
    • La preminenza del diritto comunitario è stato affermato nella sentenza CostaEnel (1964)
    • Atto Unico Europeo, 1986, nasce l’idea di un mercato unico, tuttavia nonostante l’adesione a tale mercato, gli stati riescono a porre ostacoli alla libera circolazione delle merci (e talvolta vengono sanzionati per ciò). Art. 2 sancisce formalmente l’esistenza del Consiglio europeo
  • La Corte di Giustizia e competente a pronunciarsi sulla legittimità, non sul merito (per il primo pilastro sì)
  • Il trattato sull’Unione europea non pregiudica i Trattati CE e CEEA
  • Modifica del nome della storica Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
  • Università di Zurigo, settembre del 1946, Churchill afferma: “Noi” dobbiamo costruire gli Stati Uniti d’Europa

 

Forme di integrazione economica:

      • Metodo comunitario, si fonda su una logica di integrazione ed ha alcune caratteristiche:
        • Monopolio dell’iniziativa legislativa della Commissione
        • Voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio
        • Utilizzo di atti con efficacia diretta negli Stati membri
      • Metodo intergovernativo: ovvero anziché rimettere ad istituzioni comuni determinate decisioni, gli Stati membri vengono messi sullo stesso livello, facendo uso dell’unanimità

Il sistema giuridico dell’Unione Europea è quel complesso di norme che disciplina i rapporti tra gli stati membri dell’Unione, tra questi e le istituzioni nonché tra le istituzioni, gli stati membri ed i singoli. Si tratta di norme che hanno natura diversa:

  • Natura Internazionale:
    • Trattati istitutivi
    • Trattati che modificano i trattati istitutivi
    • Accordi conclusi tra la comunità ed una organizzazione internazionale,

 

2.   Natura comunitaria/intergovernativa:

  • Regolamenti
  • Direttive
  • Decisioni
  • atti di tipo intergovernativo: 2 e 3 pilastro

3.   Natura nazionale:

  • Atti emanati per dare attuazione a direttive comunitarie
  • Leggi adottate per dare attuazione a posizioni comuni
  • Leggi adottate per dare attuazione a decisioni quadro (es.: materia penale)

Le prime norme in materia comunitaria avevano ad oggetto solo la creazione di un mercato comune (quindi interesse settoriale), solo successivamente sono intervenute nuove esigenze (diritti fondamentali, ecc.).

Tre linee guida:

  • Economica, piano Marshall (all’inizio degli anni 50 i fondi terminano), nel 1962 l’organizzazione diventa: l’Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico (entrano anche stati non europei)
  • Militare, due organizzazioni di riferimento:
  • 1948, Unione Occidentale, Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, cooperazione in materia di difesa con gli Stati Uniti. È però un trattato non solo militare ma esteso anche alle materie sociali ed economiche.
    • 1949, NATO, attacco nei confronti di un soggetto è considerato attacco nei confronti d tutti
    • 27.05.1952, Trattato per creare una Comunità europea di difesa (CED), mai entrato in vigore per mancanza del consenso francese
  • Politica, l’idea è quella di formare organizzazioni internazionali che possano “limare” gli attriti fra i vari paesi, di procedere all’integrazione dei vari paesi. I trattati possono essere sia di natura illimitata che limitata:
    • 1949, Consiglio d’Europa, tratta tutte le materie tranne quelle relative alla difesa nazionale (i 5 della UEO e Italia, Danimarca, Svezia, Irlanda, e Norvegia). Diviene la sede privilegiata in materia di “diritti umani”
    • 1950, Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo (cedu) per la salvaguardia dei diritti fondamentali. I singoli stati membri sono firmatari, ma né l’Unione né la Comunità (la protezione di tali diritti non rientra nei suoi obiettivi inoltre la comunità non può avere poteri superiori a quelli previsti nel trattato). La conseguenza di ciò è che mentre gli stati sono obbligati al rispetto di tale Convenzione, ma non la Comunità, perciò se uno stato viola tali diritti, è responsabile, ma non la comunità
    • 1952, CECA, (50 anni di vita, perciò conclusa dal 2002) Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Associazione economica sovranazionale europea volta a creare un mercato comune nei settori del carbone e dell'acciaio. Fu istituita col trattato di Parigi del 18 aprile 1951, entrato in vigore il 27 luglio 1952, da Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica Federale Tedesca. Effettuata con un prelievo dalle società interessate
    • 1957, trattato sulla Comunità Economica Europea, EURATOM, entrano in vigore nel 1958
    • 1958-1968, comincia ad instaurarsi una prassi che è quella di incontrarsi a livello di capi di stato o di governo, per discutere degli aspetti principali che interessano gli stati in quel momento. Scontro fra due visioni:
      • visione nazionale
      • visione federale
    • 1965, Trattato della fusione degli esecutivi, significa che Consiglio e Commissioni distinti nei vari trattati
    • 1968, viene adottato un codice doganale unico, a tal punto non sono più gli stati a verificare le merci ma viene creata una frontiera ideale che comporta la verifica, fatta dallo stato interessato ma per conto dalla Comunità (l’autorità statale agisce in qualità di autorità comunitaria in virtù del codice doganale unico). Questione di diritto internazionale: il fatto di avere la personalità giuridica dipende anche dal riconoscimento (es. fino al 1980 l’Unione Sovietica non riconosceva la Comunità Europea)
    • 1969-1985, grave instabilità, si sente l’esigenza di cooperare a livello di politiche economiche, e che le fluttuazioni delle varie monete possano pregiudicare la libera circolazioni delle merci (parzialmente risolte sino all’introduzione dell’euro).

Serpente monetario: si è preso come riferimento il dollaro (-+ 2.5%): NON FUNZIONA
ECU, bilancio comparato delle varie monete con pesi diversi: NON FUNZIONA

  • 1970, passaggio delle risorse proprie
  • 1974, formalizza questa riunione a livello di capi di stato e governo e di chiamarlo Consiglio Europeo trasformandolo in tal modo da prassi a organo istituzionalizzato con funzioni di cooperazione fra i paesi membri dell'Unione Europea. Riunisce almeno due volte l'anno i capi di stato e di governo dei paesi membri e il presidente della Commissione europea nei cosiddetti “vertici europei”. Il Consiglio europeo svolge un ruolo prevalentemente politico di stimolo e indirizzo per l'attività dell'UE e ha il compito di comporre eventuali divergenze tra i membri non superate dal Consiglio dei ministri. Il Consiglio informa dei suoi lavori il Parlamento Europeo tramite una relazione dopo ogni vertice e una relazione annuale sulla situazione dell’UE.
    • 1985:
  • Libro bianco sul mercato interno, vengono fissati obiettivi e priorità lasciando però la definizione dei singoli istituti ai diversi paesi. Vengono sentite le rappresentanze del settore: es. consumatori, operatori economici, ecc.
  • Libro verde, fissa meglio gli obiettivi e suggerisce un possibile strategia o di regolamentazione generale
    • 07.12.2000, Carta Europea di diritti fondamentali, Nizza

Trattati:

  • vi partecipano il plenipotenziari, generalmente ministri degli esteri
  • perché il trattato diventi vincolante è necessaria la ratifica del trattato

trattato di maastricht
.
Il Trattato sull'Unione Europea (noto come Trattato di Maastricht) venne firmato nella cittadina olandese sulle rive della Mosa di Maastricht il 7 febbraio 1992 dai 12 paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione Europea ed è entrato in vigore il 1 novembre 1993.

introduce:

  • Unione Economica e Monetaria che ha portato in meno di dieci anni (il 1 gennaio 2002) all'introduzione di una moneta unica per i 12 paesi che a tale unione hanno poi aderito: l'Euro.
  • Cittadinanza dell'Unione europea
  • Tre pilastri dell'Unione Europea:
  • procedura di codecisione nell'emanazione delle direttive ha fatto passare da una procedura di consultazione ad una procedura di codecisione (ruolo più attivo del Parlamento) ed una estensione progressiva delle materie interessate dalla codecisione
  • parere conforme

 

Definizione di Unione europea:
Essa è fondata sulle tre comunità (CECA, CEE e EURATOM) e corrisponde all’immagine del tempio a tre colonne, i tre pilastri: le comunità, PESC e GAI. In essa il preambolo e le disposizioni comuni fanno da frontone e le disposizioni finali rappresentano il basamento

Pilastri da cui muove il processo verso l’Unione:

  • Modifiche ai i tre trattati esistenti (CECA, CEE (che diviene CE) e EURATOM)
  • PESC, politica comune determinata dal Consiglio in base agli orientamenti del Consiglio europeo
  • GAI, mera cooperazione in materia di terrorismo, traffico di droga, asilo, immigrazione

 

Disposizioni comuni (ovvero disposizioni che possono riguardare tutti e 3 i pilastri)

    • promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione
    • affermare la sua identità sulla scena internazionale
    • rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini e dei suoi Stati membri
    • conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà sicurezza e giustizia (controllo sulle frontiere esterne ed esistenza di meccanismi basati sulla cooperazione della polizia assicurando al contempo la piena e libera circolazione delle merci e delle persone)
    • mantenere integralmente e sviluppare l’acquis (si legge achi) comunitaire

L’Unione deve perseguire tali obiettivi conformemente a:

      • Principio di legalità, ovvero conformità al trattato
      • Principio di sussidiarietà, ex art. 5 TCE, ovvero laddove l’obiettivo che si prefigge non può essere raggiunto dai singoli stati, riconosciuto dal Trattato di Maastricht

 

Articolo 5 TCE
La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.

3.   Principio di proporzionalità (scelta fra direttiva e decisione)
L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico che assicura la coerenza e la continuità delle azioni svolte per il perseguimento dei suoi obiettivi

 

Trattato di Amsterdam

Il Trattato di Amsterdam viene firmato il 2 ottobre 1997 dagli allora 15 paesi dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 1 maggio 1999.

introduce:

  • Rinumerazione degli articoli dei trattati comunitari;
  • 3° pilastro assume il nome di “ Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”
  • passaggio di: visti, asilo e immigrazione dal terzo al primo pilastro con l’evidente conseguenza che a queste materia vengono assoggettate al c.d. metodo comunitario
  • Passaggio da consultazione a codecisione
  • Cooperazione rafforzata” una cooperazione più forte ma solo fra alcuni Stati membri, consente la realizzazione di un’Europa a due o più velocità;
  • Accordi di Schengen, incorporati nel cosiddetto "terzo pilastro (ex GAI)" al fine di elevare la sicurezza dei cittadini dell’Unione;
        • Principio di trasparenza, art. 255, gli atti adottati dalle istituzioni e i documenti che hanno portato alla loro adozione devono essere accessibili a tutti, fatte salve altre esigenze (privacy, sicurezza interna dei diversi paesi)
        • Prevedeva la convocazione di un’altra CIG con l’obiettivo di riformare le istituzioni e di adottare un testo che sancisse i diritti riconosciuti dall’Unione europea.
        • Corte di giustizia, attribuita la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l’interpretazione delle decisioni-quadro degli Stati membri (sebbene tale competenza sia subordinata alla accettazione di ciascuno Stato membro)

 

 

1952

1958

1967

1993

1999

2003

2004 -

 

 

 

U N I O N E   E U R O P E A   ( U E )

Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA)

 

 

 

Comunità Economica
Europea (CEE)

Comunità Europea (CE)

Euratom (Comunità Europea dell'Energia Atomica)

 

Comunità europee: CECA, CEE, Euratom

Giustizia e
affari interni (GAI)

 

Politica estera e di
sicurezza comune (PESC)

 

I "Tre Pilastri" dell'Unione Europea - Comunità Europee (CEE, CECA, Euratom), Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC), Cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni (GAI)

Tratto da “Wikipedia”, minime modifiche

 

Trattato di nizza
Il Trattato di Nizza ha modificato il Trattato di Maastricht e i Trattati di Roma. È stato approvato al Consiglio europeo di Nizza l'11 dicembre 2000 e firmato il 26 febbraio 2001. Dopo essere stato ratificato dagli allora 15 stati membri dell'Unione europea è entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
introduce:

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, viene proclamata però non entra a far parte del trattato. Vi si trovano enunciati i diritti civili, politici, economici e sociali fondamentali di tutte le persone che vivono sul territorio dell'Unione Europea, raggruppati in sei grandi capitoli: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza e giustizia.
  • COPS (Comitato Politico di Sicurezza), Europol e Eurojust
  • Clausola demografica, possibilità per ciascuno stato di chiedere la verifica che la maggioranza qualificata comprenda almeno il 62% della popolazione totale dell’Unione
  • Early warning system, è una sorta di preavviso dato ad uno stato membro per diffidarlo dal continuare a violare i diritti umani, è un controllo ex ante promosso dal Consiglio europeo. La decisione viene presa dal Consiglio all’unanimità (senza chiaramente lo Stato oggetto della decisione) con la c.d. astensione partecipativa (ovvero uno stato può astenersi senza inficiare l’unanimità, salvo che non si astengano oltre un terzo dei voti. Se ci si astiene precisa che non intende applicare la decisione, esso non sarà obbligato ad applicare la decisione, sebbene non possa poi adottare atti che compromettano l’efficacia della misura). È consentita la delega. Nell’adottare le misure sanzionatorie non si può determinare un sacrificio ai singoli (principi generale del diritto comunitario) e la sospensione dei diritti non fa venire meno dei doveri
  • Parlamento può adire alla Corte di Giustizia ed è equiparato a Consiglio e Commissione
  • Possibilità di istituire organi giurisdizionali (camere giurisdizionali)

Obiettivi dell’Unione

Articolo 2 TUE
L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

  • promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato;
  • affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune (quest’ultima politica si è progressivamente formata nel corso degli anni, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo 17;
  • rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;
  • conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima;
  • mantenere integralmente l'acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
  • Gli obiettivi dell'Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato, alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.

Inizialmente sono solo economici, all’art. 2 del Trattato sulla CEE, come ribadito nel Trattato sull’UE, ma poi anche dell’ambiente (introdotto dall’AUE).
Libera circolazione di: persone, merci, servizi e capitali (fattori produttivi), significa eliminare le barriere poste dagli Stati membri, significa una politica estera comune e con particolare riferimento al mercato interno significa che la concorrenza non venga falsata. Ciò comporta non solo attribuire diritti ma anche dare doveri e perciò intervenire non solo sulla parte economica

Regolamento 1049 del 2001 regola l’accesso ai documenti delle istituzioni

Condizioni per essere Stato membro dell’UE:

  • essere uno Stato europeo (rigetto del Marocco ma non della Turchia)
  • rispetto dei principi enumerati dall’art. 6 del TUE
  •  
  • Articolo 6 TUE
  • 1. L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri.
  • 2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
  • 3. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri.
  •  
  • la capacità di sostenere le pressione derivanti dal mercato unico
  • pieno rispetto dell’acquis comunitario

Occorre:

  • domanda dello Stato al Consiglio
  • valutazione politica della domanda dalla Commissione che esprime un parere
  • apertura delle negoziazioni (spetta al Consiglio, salvo che non decida di delegare questo compito alla Commissione) Negoziati chiusi previ parere della Commissione
  • Parlamento che da un parere conforme
  • Consiglio delibera
  • l’accordo deve essere firmato dai competenti ministri degli esteri o capi di stato poi ratificato

Non vi sono possibilità per gli stati di ritirarsi dall’Unione europea, ovvero di ritiro unilaterale, tuttavia si deve considerare l’ipotesi di una uscita negoziata
Il trattato che prevede una costituzione per l’Europa invece prevede una eventuale uscita (due anni)

Cittadinanza dell’Unione europea

Art. 17 TCE, prevede che la cittadinanza dell’Unione si aggiunge a quella dei distinti stati ciò comporta che la perdita della cittadinanza del proprio Stato porta alla perdita anche di quella della cittadinanza europea.
Perciò la competenza della cittadinanza europea rientra in quella degli stati membri tuttavia essi non possono adottare soluzioni che pregiudicano i diritti di chi godono i singoli in quanto cittadini dell’Unione europea
Qualsiasi provvedimento che incide sulla cittadinanza dell’Unione europea viene adottato all’unanimità
Dal 18 al 21 si delineano i diritti che spettano ai cittadini dell’UE (ad essi si associano i familiari e conviventi di fatto), ai quali va aggiunto il principio di non discriminazione in base alla nazionalità prevista dall’art. 12 del Trattato sulla CE (a questa norma la Corte di giustizia ha riconosciuto dal 1998 l’efficacia diretta, ovvero i cittadini possono rivalersi direttamente alla giudice nazionale in relazione a situazioni discriminanti della loro cittadinanza)

Sentenza Grzelzyk: nel momento in cui si superano i 3 mesi è necessario dimostrare una sufficiente condizione economica ed una assicurazione medica

Diritti:

  • Diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali (ha l’obiettivo di favorire l’integrazione) ed al Parlamento europeo. Il voto è libero e viene fatto alle medesime condizioni dei cittadini di quello stato
  • Diritto di presentare una petizione (che riguarda una materia di competenza comunitaria e deve riguardare direttamente il singolo) al Parlamento europeo. Art. 194 TCE
  • Dritto di rivolgersi al Mediatore europeo per segnalare casi di cattiva amministrazione delle istituzioni o organi comunitari, non è però richiesto l’interesse diretto di chi presenta la petizione (art. 195 TCE)
  • Diritto di rivolgersi in una delle 21 lingue comunitarie e il diritto a ricevere una risposta nella stessa lingua
  • Diritto a ricevere protezione diplomatica e consolare laddove non vi sia delegazione del proprio stato

Qualsiasi decisione adottata a livello dell’U.E. sulla cittadinanza, è adottata con codecisione e unanimità

Accesso alla giustizia, per chiedere l’annullamento di:

  • un atto di cui è il destinatario
  • un atto a portata generale (come un regolamento) ma in questo caso deve dimostrare di essere interessato:
    • direttamente, l’atto in questione non necessita di ulteriori misure di attuazione
    • individualmente,atto a distinguerlo dalla generalità dei destinatario

Il territorio dell’Unione

Le disposizioni del TUE si applicano a tutto il territorio dell’Unione (ovvero con l’adesione all’UE si estende a tutto il proprio territorio la sovranità del T. UE). Tuttavia con riferimento alla materia comunitaria ci sono zone che “soffrono” di eccezioni, ovvero alle quali non si applica il diritto comunitario (es. alcuni territori d’oltre mare della Francia, Isola di Man, Reunion)

Valori fondatori ue e diritti fondamentali

Valori fondamentali, nel 1973 i capi di stato e di governo a Copenaghen adottano una decisione importante affermando: “… desiderosi di preservare.. condividendo la medesima concezione di vita… vogliono assicurare stato di diritto[due punti, 1) principio di legalità, 2) che esista un sistema giurisdizionale che assicura la validità della legge], democrazia, diritti fondamentali…”
Evoluzione diacronica:

  • La Corte di giustizia in tema di diritti fondamentali. Prima del riconoscimento ufficiale di tali diritti nelle diverse carte, ha dovuto volta per volta riconoscere i diritti prendendo spunto dalle diverse costituzioni dei paesi membri
  • Maastricht prevede all’art. 177 TCE che lo sviluppo deve essere perseguito nel rispetto dei diritti fondamentali
  • art. 6 TUE
  • Nizza, introduzione sui diritti relativi al sesso, orientamento sessuale, religione, ecc., ciò significa impegnarsi a rispettare tali diritti (Consiglio, Parlamento, Commissione, diritti nazionali quando si occupano di materie che rientrano nella competenza dell’autorità)

In caso di violazione di tali diritti:

    • Il singolo deve passare tutti i gradi del processo poi:
  • Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo
  • Tribunale di primo grado di Lussemburgo (che è competente per le istanze dei singoli mentre la Corte di giustizia si occupa degli stati membri)

Rimedi al c.d. deficit democratico:

  • maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali
  • maggiore trasparenza dei procedimenti decisionali, sia amministrativi che legislativi
  • maggior coinvolgimento delle parti civili

Il trattato non tratta dei rapporti tra le istituzioni, ma la giurisprudenza ha introdotto dei principi (vedi sotto) per il rispetto dei diritti fondamentali

 

Principi fondamentali dei rapporti fra le istituzioni; devono essere “maneggiati”  insieme:

  • Equilibrio istituzionale, strettamente legato al principio di legalità, art. 7 ovvero:
  • ogni istituzione agisce nel limite delle proprie attribuzioni, delle competenza attribuite dal trattato. Si tratta del divieto delle istituzioni di ingerire nelle altre
  • Non è inoltre possibile la delega dei poteri di una istituzione (es.: Parlamento, Consiglio, ecc.) ad un’altra. La funzione è perciò quella di preservare il giusto rapporto fra le istituzioni e tutelare i cittadini, la violazione delle norme destinate a preservare l’equilibrio istituzionali, l’atto è suscettibile di azione di annullamento e la Corte lo annullerà, indipendentemente dalla violazione di una norma intesa a tutelare i singoli

Esempio:
Se la Commissione adotta una decisione che impone una sanzione a carico di un’impresa che viola l’obbligo di riservatezza rivelando il nome del dipendente, la sanzione rimane ma il dipendente può chiedere il risarcimento extracontrattuale per il danno ricevuto
Importante:

    • La violazione delle norme tese all’equilibrio fra le istituzioni comportano la nullità dell’atto
    • Lo stesso non è vero per ogni norma destinata a proteggere gli interessi dei singoli, ma è possibile ottenere un risarcimento dei danni dalla Comunità in quanto questa ha violato una norma diretta alla protezione dei singoli.

2.   Autonomia delle istituzioni, ogni istituzione è competente ad adottare le norme interne necessarie per regolare nella maniera più efficiente possibilità sua attività, ovvero di adottare un regolamento interno. Con i regolamenti:

  • Non si possono adottare meccanismi che vanno contro gli equilibri istituzionali
  • è necessario rispettare il patto di competenza fra livello sovranazionale e livello nazionale

3.   Leale collaborazione, costituisce un corollario del principio di autonomia, si può fare riferimento a questo principio quando non esistono regole chiare. (Es. il Consiglio consulta il Parlamento il quale non risponde. Il Trattato non prevede nulla in merito, vulnusnormativo. Si può perciò fare riferimento al principio di leale collaborazione). Questo principio può essere da base per accordi interistituzionale nei quali le istituzioni concordano di assumere in determinate circostante un certo comportamento. Il trattato di Nizza afferma che tali accordi istituzionali devono coinvolgere le tre istituzioni (Parlamento, Consiglio e Commissione)

La Commissione ha il monopolio dell’iniziativa legislativa. Ciò costituisce una notevole differenza rispetto al nostro Parlamento nazionale.
Il Parlamento ha sempre esercitato una pressione sulla Commissione perché adottasse iniziative volute. La consultazione del Consiglio nei confronti del Parlamento in determinate materie è frutto della necessità di democrazia

Corte di Giustizia:

  • Non necessariamente quando uno stato rinuncia ad esercitare un potere, la comunità acquista tale potere. (es. nel 1957 gli stati hanno rinunciato a introdurre dazi all’interno dell’UE, ma non è stato acquistato tale potere dall’UE).
  • Ciò spiega anche perché spesso al termine delle conferenze intergovernative nascono “crisi” istituzionali in ordine alle decisioni prese in conferenza.

Ripartizione dell’esercizio delle competenze, lista di materie di competenza:

  • federale
  • statale
  • concorrente

Nella logica comunitaria ci si è sempre opposti in quanto nel trattato non troviamo liste di competenze (come quella sopra indicata). Le competenze vanno perciò desunte dagli obiettivi

Competenze degli stati membri :

  • attribuzioni specifiche dal trattato agli stati membri (tipico degli stati regionali)
  • Il diritto di proprietà è definito dal diritto degli stati membri

Nonostante vi sia la libera circolazione delle merci, è consentito agli stati membri invocare l’ordine pubblico per vietarne la circolazione (es. delle “bambole (…) gonfiabili”) pur senza pregiudicare l’applicazione uniforme del diritto comunitario .La Corte di Giustizia valuterà se vi sia discriminazione, sulla base del diritto comunitario anche se in quella materia specifica non ha competenza (es. quella penale)

Principio di non discriminazione. Inghilterra, un uomo ha cambiato sesso e dopo, pur non avendo l’età per la pensione come uomo, l’ha chiesta come donna. Nel diritto interno lo stato civile non era modificabile (esemplificando perciò un problema del diritto interno rispetto al diritto comunitario). La risposta alla Corte è stata che il non riconoscere un diritto simile è una discriminazione

Principio di autonomia procedurale. Stati liberi purchè questa sia una procedura che garantisca l’efficacia del diritto e che sia uguale tanto per le situazione nazionali che sovranazionali
Caso meramente interno, indica una non competenza

 

Principio dei poteri impliciti (art. 308 TCE):

  • Non esiste una base giuridica specifica per agire
  • Necessità per agire di un obiettivo della comunità, ovvero per conseguire quell’obiettivo è richiesto il livello comunitario. (principio di sussidiarietà)

Articolo 308 TCE
Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.
Vi è stato fatto ricorso per disciplinare la materia ambientale (inserita con l’Atto Unico europeo che codifica questa competenza) ed educazione  (introdotta con il Trattato di Maastricht)

Teoria dei “Poteri impliciti”, riconosciuta prima in ambito CECA e poi in ambito comunitario con sentenza AETR che fissa il parallelismo fra competenze interne ed esterne

Dire del Trattato di Maastricht invece che Trattato sull’UE indica il riferimento ad una base giuridica che può non essere più in vigore

Competenze:

  • Esclusive:
    • per natura, tre: politica commerciale comune, politica monetaria, conservazione delle risorse biologiche del mare. L’unica competente è la comunità ma se la comunità non agisce lo stato può legiferare in merito (gli stati agiscono come “gestori” del comune interesse)
    • per esercizio, significa che la comunità ha adottato una legislazione completa che non lascia spazio ad un intervento statale, e quindi di fatto priva gli stati della possibilità di regolamentare quella stessa materia senza creare una disarmonia nella regolamentazione della stessa materia. È tuttavia difficile che una materia sia completamente regolamentata

La differenza fra questi due settori: per natura, per potere ottenere i propri poteri ad agire gli stati devono modificare il trattato, per esercizio, è sufficiente abrogare la norma comunitaria

2.   Concorrenti, trasporti, ambiente, concorrenza e consumatori: Tutte le norme nelle quali non esiste una competenza esclusiva della comunità

3.   Complementari: impiego, educazione e cultura. Qui per loro natura non possono diventare esclusive, ma solo accompagnare o promuovere la disciplina in questi settori che viene lasciata agli stati membri. Questo non impedisce alla comunità di legiferare e in ossequio al principio di leale collaborazione viene chiesto agli stati di non contrastare tali norme

iure et de iure (che non ammette prova contraria)

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE a livello normativo (chi regolamenta che cosa):

  • sussidiarietà, art. 5 par. 2, (a livello costituzionale, alcune volte vi è un cumulo di autorità competenti, traducibile con il principio di prossimità; affermato per la prima volta nella materia ambientale nell’Atto Unico europeo poi codificato con Maastricht e con Amsterdam vi sono ulteriori indicazione di come questo principio possa essere utilizzato)“… nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la comunità interviene in via sussidiaria..” ovvero la comunità interviene solo quando lo stato non riesce a realizzare gli obiettivi della comunità sia in termini qualitativi che quantitativi.  Interrogativi in relazione alla decisione di intervento:
    • dimensione internazionale
    • intervento che produca effetti benefici ed in quale misura
  • proporzionalità, due elementi:
    • contenuto, deve tenere in considerazione le differenti legislazioni degli stati membri
    • forma, la comunità deve agire nel rispetto del principio di proporzionalità e sceglie “quella che lascia più libertà”, es. fra regolamento e direttiva: direttiva

nota del Prof.: così come è ora il trattato costituzionale non entrerà mai in vigore

Unione Europea

Unione Europea o UE Organizzazione sovranazionale europea, volta a rafforzare l’integrazione e la cooperazione tra i paesi membri. L’UE (la cui vicenda ebbe inizio nel 1951, con la creazione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio) nacque il 1° novembre 1993, con la ratifica del Trattato di Maastricht, dalla trasformazione della Comunità Europea. Nel 2004, con l’ingresso di dieci nuovi paesi (in gran parte dell’ex blocco orientale comunista) i membri dell’Unione Europea sono diventati ventisette: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Romania e Bulgaria

ORGANIZZAZIONE
Le attività dell’Unione sono affidate a istituzioni comuni. Nei primi venti anni di vita della Comunità Europea queste erano la Commissione, il Consiglio unico e il Parlamento, che con ruoli diversi partecipavano ai processi decisionali; vi era poi la Corte di giustizia, con la funzione di pronunciarsi su questioni legali o su controversie esistenti tra istituzioni comunitarie o tra queste ultime e gli stati membri. Con l’evolversi del processo di integrazione, mentre è cambiato il ruolo di alcune di queste istituzioni (ad esempio il Parlamento ha acquisito nuovi poteri), se ne sono aggiunte altre: il Consiglio europeo, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle regioni, la Corte di giustizia, il Tribunale di primo grado, la Corte dei conti, il Mediatore europeo, la Banca europea per gli investimenti, la Banca centrale europea.

Commissione europea

La Commissione è un organo di individui che hanno un mandato rinnovabile di 5 anni allineato alla legislatura del Parlamento, i suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale della comunità. L’art. 213 TCE, par. 2, dice che la Commissione è composta da membri che non rappresentano i propri stati ma grava su loro un preciso obbligo di non essere influenzati dai rispettivi stati, viceversa c’è l’obbligo per gli stati membri di non fare pressioni sui commissari, art. 10).
è  composta da 27 membri (erano 15 prima dell’allargamento del 2004), è impropriamente detta.
l’organo esecutivo dell’Unione (art. 202: delega Consiglio vs Commissione; e 211: Commissione guardiana del Trattato) Tuttavia diventa tale solo nella prassi poiché il vero titolare del potere esecutivo è il Consiglio, che conferisce alla Commissione tale potere), ma suo è anche il compito di avanzare le proposte legislative. Ha un organico di 15.000 persone, di cui un terzo è addetto ai servizi di traduzione e di interpretariato.

Meccanismo della c.d. comitatologia, la delega dal Consiglio alla Commissione viene fatto a gruppi ristretti di persone che affrontano aspetti delegati dal Consiglio alla Commissione (composti da delegati degli stati membri e delegati della Commissione). La nomina non tiene conto della composizione del Parlamento, ovvero non è un governo indicato dagli elettori

Articolo 213 TCE
(N.d.R. Testo valevole dal 1° novembre 2004 fino a quando l'Unione annoveri 27 Stati membri)
1. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenzagenerale e offrono ogni garanzia di indipendenza.
La Commissione comprende un cittadino di ciascunoStato membro.
Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interessegenerale della Comunità.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi nonsollecitanoné accettanoistruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.
I membri della Commissione nonpossono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun altra attivitàprofessionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissionid'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 216 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

Presidente della Commissione

Ha un potere piuttosto ampio, oltre al presidente vi sono 5 vice presidenti (prima di Nizza erano 14),

  • può far rassegnare le dimissioni ai membri della Commissione
  • ordine del giorno
  • organizzazione interna
  • rappresentanza esterna

Commissari

Nomina dei Commissari e del Presidente

    • Art. 215, il Consiglio, riunito a livello di capi di stato o di governo a maggioranza qualificata designa le  persone che intende nominare come membri della Commissione, di comune accordo con il presidente della Commissione

Articolo 215 TCE
A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
Il membro dimissionario o deceduto è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.
In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 214, paragrafo 2.
Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 216, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione ovvero fintanto che il Consiglio decida che non vi è motivo di procedere alla sostituzione, conformemente al secondo comma del presente articolo.

    • Tale designazione viene approvata dal Parlamento nel sul complesso, non individualmente (pur se informalmente interviene anche sul singolo, vedi caso Buttiglione “rigettato” individualmente)
    • Davanti al Consiglio la Commissione presta giuramento

 

Criteri di scelta dei commissari sono :

  • demografico, in relazione alla tutela di rappresentazione degli stati con scarsa popolosità
  • geografico, in relazione alla tutela di rappresentazione equidistribuita delle diverse aree geografiche
  • scarto, il nr. totale dei mandati detenuti da cittadini di due stati membri non può mai essere superiore a uno

Requisiti dei Commissari:

  • indipendenza, ogni volta che un commissario si esprime lo fa in nome della Commissione e non del proprio stato
  • incompatibilità assoluta con qualsiasi altro impiego anche non retribuito, è un lavoro a tempo pieno
  • dovere di confidenzialità, da tenersi anche dopo il termine del mandato. La Commissione precedente a Prodi, ha avuto diversi casi oltre la Cresson, di commissari che hanno utilizzato le loro informazione per scopi personali

Caso Cresson, una commissaria nella Commissione precedente alla presidenza di Prodi, aveva condotto delle autorità poco ortodosse favorendo amici, è decaduta

Qualora il nr. degli stati membri supererà 25, per l’adesione di Romania e Bulgaria si giungerà a 27, alcuni stati adopereranno una rotazione (scelta adottata dal Consiglio all’unanimità). Se questi stati aderiscono prima del 2009 ci sarà un periodo transitorio a 27 commissari poiché la decisione del Consiglio può essere presa solo dopo l’elezione.
Nella procedura di nomina dei commissari c’è stata un progressivo intervento del Parlamento che da Nizza è regolata come segue:

Principio della collegialità della Commissione, sul quale la Corte di giustizia giudica, indica che non si può parlare di responsabilità del singolo commissario:

  • è impossibile pensare che ogni atto passi per il collegio (tutta la Commissione), perciò il fenomeno della delega del Collegio della Commissione a singoli commissari per adottare provvedimenti di loro competenza. Le delega deve risultare da un atto della Commissione. Tale fenomeno è ammissibile per atti di gestione amministrativa ordinaria e nella misura in cui si oggetto da parte del collegio della Commissione
  • Ciascun commissario ha la responsabilità di un settore di attività (mercato interno, relazioni esterne, politica agricola, politica regionale, ecc.) e può adottare misure di gestione specifiche

Potere di controllo politico del Parlamento sulla Commissione:

  • mozione di censura: Responsabilità politica della Commissione nei confronti del Parlamento, il quale può censurarne il comportamento con mozione di censura e determinarne lo scioglimento. Dal deposito (un decimo dei parlamentari) della richiesta scritta, se ne occupa il presidente del Parlamento, dopo 24 ore, la discussione della mozione, poi entro 48 si deve deliberare (per avere un tempo sufficiente alla delibera ma ristretto per non paralizzare le attività). Voto pubblico e nominale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri.

In caso di scioglimento la Commissione deve continuare l’ordinaria attività (es. la negoziazione di un accordo internazionale, controllo sui finanziamenti agli stati, perciò l’attività permessa è abbastanza estesa), con esclusione del potere di iniziativa, sino alla nomina della nuova Commissione.
Il potere di censura è presente dai primi trattati ed è stato proposto 11 volte, 5 non hanno raggiunto la fase del voto (mozione ritirata prima del voto) negli altri casi non è stata raggiunta la maggioranza. L’unica che si è dimessa è stata la Commissione Santer, quella precedente a Prodi

  • Dipendenti del Parlamento europeo: Funzionario (+- 3.800 € stip.) per concorso e iscrizione nel c.d. “libro azzurro” per un periodo di tre anni, agente, come per funzionario, assistente (+- 2500 € stip.).

 

Funzioni delle Commissioni

Funzioni previste dall’art. 211 TCE (ruolo di guardiano dei Trattati della Commissione) Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

  • funzione di controllo, vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso; esso si manifesta in particolare nel potere di azionare un ricorso per infrazione di uno stato membro sospettato di aver violato la normativa comunitaria, termina con una pronuncia della Corte di giustizia. Se  vi è condanna e lo stato non si adegua la Commissione può segnalarlo nuovamente alla Corte la quale può imporre sanzioni pecuniarie (strumento generico di controllo).
  • formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario; Sono atti tipici non vincolanti
  • potere di iniziativa, dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato
  • esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.

Funzione di Rappresentanza:

    • Art. 302 TCE, la Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
    • Interna, la quale rappresenta in giudizio la comunità. La Commissione ha sedi di rappresentanza negli stati membri e varie delegazioni nel mondo
    • Esterna, art. 300 TCE, nei procedimenti di conclusione dei trattati internazionali, attuato su delega del Consiglio

Poteri ispettivi in materia di concorrenza, dumping e aiuti di stato

Il trattato prevede che Parlamento, Consiglio e stati membri, possono sollecitare la Commissione affinché questa presenti una proposta legislativa

Cause di perdita dell’incarico di Commissario:

  • morte
  • dimissioni volontarie
  • dimissioni d’ufficio. È la Corte di giustizia che dichiara le dimissioni d’ufficio di un Commissario. Il trattato di Nizza prevede che la Commissione può chiedere ad un commissario di dimettersi. Non necessario sostituirlo (ad esempio se manca un breve periodo alla scadenza del mandato). Il Parlamento può “suggerire” tali dimissioni d’ufficio

Si vota senza ponderazione, non tutti i procedimenti di adozione degli atti avvengono oralmente, ovvero vi è la procedura scritta (più celere). È possibile delegare un commissario a determinate competenze (già visto sopra). Tutti i provvedimenti devono:

  • essere motivati
  • avere i termini del ricorso (nello stesso provvedimento),
  • basati sul principio di proporzionalità e trasparenza (obbligo per la Commissione di rispondere)\

Consiglio

Il Consiglio dell’Unione Europea o Consiglio dei ministri, è il principale organo legislativo. Composto dai rappresentanti  degli stati membri, di solito ministri ed ha composizione variabile (rango ministeriale sancito da Maastricht), è affiancato dal Comitato dei Rappresentanti Permanenti (COREPER), che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest’ultimo gli affida
Non ha un mandato, ed è un organo di Stati ed ha composizione variabile con 321 membri (Italia 29 membri, numero massimo)
La presidenza del Consiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi.
Due ipotesi di lavoro del Consiglio:

  • Organo collegiale: è una istituzionedella comunità
  • Consesso intergovernativo: le stesse persone fisiche che siedono nel Consiglio, si riuniscono e deliberano come rappresentanti degli Stati membri e non come componenti del Consiglio. In tale ipotesi la deliberazione non è presa più dall’istituzione comunitaria, bensì da un consesso intergovernativo (es.:è il caso della nomina dei membri della Corte di giustizia)

Differenza fra:

  • Consiglio come istituzione, in tale caso uno stato membro può impugnare un atto del consiglio davanti alla Corte di giustizia, adottato
  • Consiglio come stati membri, consesso intergovernativo

Nella composizione dei Capi di Stati e di governo designa il Presidente della Commissione ed in tale composizione gli è attribuitogli il ruolo di garante del rispetto dei principi fondamentali (libertà, democrazia, diritti dell’uomo e stato di diritto) cui sono tenuti gli Stati membri

FUNZIONI

  • Funzione legislativa: agisce in tutti e tre i pilastri ma ha competenza esclusiva nel 1° pilastro, attuata mediante:
  • regolamenti
  • direttive
  • decisione
  • raccomandazioni e pareri

Modalità di delibera:

    • maggioranza semplice, se non diversamente previsto si applica tale maggioranza
    • maggioranza qualificata
    • unanimità

Codecisione, è la più utilizzata. Il Parlamento ha diritto di veto
Cooperazione

  • Funzione esecutiva: normalmente delegato alla Commissione
  • Potere di controllo e di gestione:
  • il compito di coordinare le politiche economiche degli stati membri
  • garantire il rispetto dei diritti fondamentali, può mandare raccomandazioni e sospendere il diritto di voto
  • Nomina del presidente della Commissione
  • ricorso per infrazione
  • competenze esclusive: politica commerciale comune

 

Formazione del Consiglio

  • Affari generali e relazioni esterne, mensile
  • Economa e finanza, mensile
  • Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, bimestrale
  • Occupazione, politica sociale, salute e consumatori, 4/anni
  • Competitività, 5/6 anni
  • Trasporti, telecomunicazioni ed energia , bimestrale
  • Agricoltura e pesca , 3/4 anni
  • Ambiente, 4 anni
  • Istruzione, gioventù e cultura, 3/4 anni

Vi sono alcuni casi in cui il Consiglio si riunisce a livello di Capi di stato o di Governo, art. 7 trattato sull’UE, quando si deve emanare un “early warning” nei confronti di uno stato membro per una violazione grave, introdotto dal Trattato di Nizza

Troika, gruppo composto dal presidente uscente, dal presidente attuale e dal presidente venturo del Consiglio dell'Unione, i quali talvolta lavorano insieme sulle iniziative di politica estera per garantire continuità

La presidenza del 1995 la presidenza gode di un meccanismo a rotazione, che consente di non modificare il trattato in funzione dell’adattamento, un criterio per stabilire il sistema rotatorio è nel periodo rotatorio vi sia sempre uno dei grandi stati

Le sedute del Consiglio sono riservate
È il presidente che stabilisce l’ordine del giorno e deve essere inviato 14 giorni prima ai membri del Consiglio ed alla Commissione
In caso di opposizione della commissione il Consiglio deve deliberare all’unanimità

Segretariato generale, ha sede a Bruxelles ed assiste il Consiglio rappresentandone il supporto funzionale ed amministrativo

Art. 308 TCE, disposizione-chiave dell’intero sistema che consente al Consiglio di adottare un atto normativo in materie non espressamente attribuite alla sfera delle competenze comunitarie, quanto un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità (vedi sopra)

 

Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è un organo di impulso politico il cui compito principale è quello di fissare le successive tappe (linee guida: guidelines) del processo di integrazione (come ad esempio suggerire soluzioni sul mandato di arresto europeo)                                                             
E’ stato formalizzato in un vertice di Parigi del 1974. Oggi è previsto dall’art. 4 del trattato di Maastricht, ed è composto dai:

  • capi di stato e/o di governo accompagnati dai
  • ministri degli esteri,
  • presidente della Commissione accompagnato da un membro della Commissione

(tot. 52 persone) sebbene possono essere invitate altre persone in relazione alle materie da trattare. Ogni sei mesi a rotazione con decisione unanime del Consiglio viene deciso il Presidente del Consiglio europeo
Le riunioni del Consiglio europeo hanno solitamente luogo a Bruxelles, nell’edificio Justus Lipsius
Attività:

  • Procede a monitorare la situazione in materia di impiego, aumento della qualità della vita e dell’occupazione
  • Ha una funzione peculiare in materia di cooperazione rafforzata
  • Invia annualmente una relazione al Parlamento ed una per ogni riunione per la verifica

Parlamento europeo

Il Parlamento europeo – inizialmente organo puramente consultivo al quale l’Atto unico europeo e il Trattato di Maastricht hanno attribuito poteri più ampi – è l’unico organo comunitario composto da membri eletti direttamente dai cittadini dei paesi membri. Oggi, oltre ad avere poteri in materia di bilancio e di controllo dell’esecutivo, il Parlamento ha anche competenze legislative e condivide con il Consiglio dei ministri il potere di decisione su diverse materie.
Il Parlamento infatti esamina le proposte di legge presentate dalla Commissione europea e può proporre emendamenti prima dell’esame del Consiglio dei ministri. Il Parlamento europeo esercita, di concerto con il Consiglio dei ministri, i poteri in materia di bilancio, ovvero adotta il bilancio annuale e ne controlla l’esecuzione. Per alcune decisioni di particolare importanza, il Consiglio per pronunciarsi deve ottenere il parere conforme del Parlamento.
La sede del Parlamento è a Strasburgo, anche se la maggior parte del lavoro delle commissioni parlamentari viene svolta a Bruxelles; il Segretariato generale si trova invece a Lussemburgo. I seggi del Parlamento europeo sono 732 (erano 700 prima del Trattato di Amsterdam), ripartiti in base alla popolazione degli stati membri. Nel Parlamento europeo sono rappresentati un centinaio di partiti, organizzati in otto raggruppamenti.

  • 732 parlamentari (inizialmente l’Assemblea parlamentare ne aveva 142, prima del 2004: 626) al Parlamento europeo, l’Italia ha 78 parlamentari (prima dell’allargamento del 2004: 87)

Articolo 189 TCE
Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.
Il numero dei Membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentadue 
1/3 dei parlamentari sono donne, 535 appartengono ai 15. Ogni cittadino UE (ovvero ogni cittadino che detiene la cittadinanza di uno stato membro) ha diritti elettorali attivi e passivi. Ogni stato ha un suo sistema elettorale e non c’è uniformità. Le elezioni si tengono a partire dal 1979, l’atto con il quale si decide l’avvio delle elezioni europee è del 1976.
Il voto è:

  • unico
  • svolto contemporaneamente

Requisiti di eleggibilità e scrutinio vengono lasciate agli stati membri.
Il mandato è di 5 anni (n.b. corte di giustizia 6 anni, Commissione 5 anni)

  • Immunità, è prevista ma può essere revocata ma non opera in flagranza di reato. Consiste sostanzialmente nell’impossibilità di perseguire il deputato e di sottoporlo a misure detentive

Funzioni del Parlamento

  • Funzione legislativa:
  • indiretta, stimolando la Commissione alla presentazione di un disegno di legge (forte pressione a causa della possibilità di Mozione di censura)
  • diretta, mediante la procedura di codecisione e cooperazione

2.   Funzione di controllo, possibilità di presentare interrogazioni scritte e orali, sia al Consiglio sia alla Commissione, in relazione al principio di equilibrio istituzionale
Le interrogazioni possono essere:

    • prioritarie, quanto riguardano situazioni caratterizzate da una certa urgenza e che non richiedono un tempo particolare per preparare la risposta, il termine è 3 settimane
    • non prioritarie, 6 settimane

L’interrogazione può essere proposta da 32 deputati, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico
Il presidente riceve l’interrogazione e la sottopone ad un altro organo, la Conferenza dei presidenti dei gruppi politici che fanno parte del Parlamento

3.   Potere di adire alla Corte di giustizia per l’azione annullamento

4.   Poteri di bilancio

Organizzazione e funzione del Parlamento, si trovano:

  • nei trattati istitutivi, pubblicati nella gazzetta ufficiale della comunità europea
  • nel regolamento interno, tali modifiche sono abbastanza frequenti e meno “visibili”

La struttura prevede un Presidente eletto a scrutinio segreto per 2 anni e 6 mesi
Funzioni del presidente:

  • Gestione dell’attività del Parlamento
  • Preside le sedute plenarie
  • Nomina il Segretario generale

Ufficio di presidenza composto da:

  • Presidente
  • 14 vice presidenti
  • 5 questori, figure minore

Conferenza dei presidenti dei gruppi politici, vi partecipa anche il presidente del Parlamento
La Conferenza è responsabile del coordinamento con

  • istituzioni comunitarie
  • parlamenti nazionali
  • stati terzi, intervengono spesso paesi con il quali l’UE ha accordi commerciali o di associazione in vista di una futura adesione (tale adesione è comunque fondata sulla condivisione dei principi comunitari previsti all’art. 6). COSAC, è un organo nel quale si riuniscono delegati del Parlamento europeo e nazionali che a livello interno si occupano di questioni comunitarie.

È previsto che a tale conferenza partecipino anche due deputati dei gruppi misti
Quindi abbiamo:
Commissioni, i cui componenti variano ogni 2 anni e 6 mesi:

  • permanenti
  • temporanee, 12 mesi o raggiungimento scopo

Il loro ruolo è quello di preparare le sedute plenarie, (es. mantenendo i contatti con le altre istituzioni)
Quando la Commissione ha potere deliberativo non avvengono sedute plenarie
Quando vengono istituite si definisce:

  • mandato
  • componenti
  • obiettivi

A seconda della difficoltà degli argomenti affrontati possono essere istituite sottocommissioni

Il Parlamento si riunisce almeno una volta al mese a Strasburgo ma vi sono anche sedute straordinarie
I dibattiti sono pubblici e sono disponibili sul sito internet del Parlamento
Nella sua funzione normativa / controllo può rivolgere raccomandazioni al Consiglio e Commissione 
Il Parlamento è chiamato ad esprimere un parere (con risoluzione) non vincolante sul programma legislativo della Commissione

Corte di giustizia
La Corte di giustiziaè l’istituzione cui è stato attribuito il controllo giurisdizionale (con sede a Lussemburgo), è composta da ventisette giudici (uno per ogni stato membro) e otto avvocati generali, i suoi membri hanno un mandato rinnovabile di 6 anni e sono nominati dai rispettivi stati in conferenza intergovernativa ma non li rappresentano
Competenza:

  • Controllo diretto, sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni comunitarie rispetto ai trattati.
    • Azione di annullamento di un atto per illegittimità, proposto una persona fisica o giuridica uno stato o istituzione può chiedere l’annullamento di un atto comunitario
    • Azione in carenza, una persona fisica o giuridica, stato o istituzione può domandare alla corte che dichiari l’illegittimità di un comportamento omissivo illegittimo tenuto da una istituzione (quando viene meno ad un obbligo)
    • Azione di responsabilità extracontrattuale, si ricorre per i danni che in ipotesi estreme che possono essere il risultato un comportamento legittimo ma pregiudizievole. È un atto limite sebbene possa capitare. Si attua quanto non è possibile l’azione di annullamento
    • Eccezione di invalidità, art. 241 TCE, utile solo qualora i termini siano scaduti per l’azione di annullamento, è sempre possibile l’azione pregiudiziale (riguarda però gli atti a portata generale per il principio della tutela giurisdizionale piena). L’atto viene disapplicato sebbene resti in vigore
    • Ricorso di infrazione, contro i comportamenti illegittimi di uno stato membro. Art. 226 proposti dalla Commissione, art. 227 proposti da uno Stato membro

Articolo 226 TCE
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.

Articolo 227 TCE
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

 

2.  Controllo indiretto (in quanto l’iniziativa è affidata ai giudici nazionali), sulla interpretazione e sulla validità del diritto comunitario (atti non trattati) a titolo pregiudiziale, tale controllo investe anche l’armonia del sistema giuridico comunitario, ovvero la compatibilità delle norme, degli atti amministrativi o delle prassi nazionali con i trattati ovvero con gli atti di diritto comunitario derivato. Le istituzioni possono chiedere alla corte di pronunciarsi sulla compatibilità degli accordi internazionali. Ad esempio la CEDU è stata rigettata e la Corte ha detto che se non venivano modificati i trattati non era possibile accogliere la CEDU

Giurisdizione della Corte:

  • 1 e 3 pilastro (è escluso il 2 pilastro)

Requisiti dei giudici:

    • Indipendenza
    • Incompatibilità assoluta con qualsiasi altra carica, remunerata o meno
    • Giureconsulti di notoria fama oppure soggetti abilitati nel proprio stato alle più alte funzioni giurisdizionali

Il Presidente della Corte viene eletto tra i giudici per 3 anni. Egli :

      • dirige l’attività della Corte sia sotto il profilo giuridico che amministrativo
      • fissa le date delle udienze,
      • presiede le sedute plenarie e tramite ordinanza è competente ad adottare le misure cautelari attuata mediante ordinanza

Avvocato generale

Ha il compito di presentare pubblicamente ed in completa indipendenza rispetto alle parti ed alla comunità, conclusioni scritte e motivate sulle cause trattate dinanzi alla Corte (da presentarsi però solo quando lo richiede lo Statuto della Corte, la Corte tuttavia può escludere le conclusioni dell’avvocato generale quando la causa non presenti nuovi punti di diritto)
Il suo ruolo è quello di amicus curiae, e di difensore del diritto
Tesauro era un avvocato generale ora è membro della Corte Costituzionale
Il primo avvocato generale interviene con l’assegnazione della causa ad un avvocato generale fra l’istruzione della causa e il giudizio (generalmente un mese). Durante questo periodo la Corte può escludere le conclusioni dell’avvocato

La Corte può sedere in:

  • composizione plenaria,  c.d. “grande plenum”, 27 giudici, richiesta per le cause promosse contro membri (per le loro dimissioni) del Mediatore, Corte dei Conti e Commissione. L’attribuzione della plenaria dipende dall’importanza
  • piccolo plenum, denominata “grande sezione”, 11 giudici (per la validità devono essere presenti almeno 9 giudici), se richiesto da uno stato membro o da una istituzione
  • sezioni, di 5 o 3 giudici

è consentita la rimessione alle sezioni salvo che la grande sezione non sia richiesta da uno stato membro o istituzione

Cancelliere, nominato rinnovabile per 6 anni provvede a:

  • tenuta del ruolo delle cause, ricezione atti, notifiche degli atti alle parti
  • amministrazione  e gestione finanziaria della Corte

Il diritto comunitario è un diritto sui generis per:

  • Efficacia diretta delle direttiva
  • Diretta applicabilità del trattato e regolamenti
  • Diritti fondamentali in conseguenza del lavoro della Corte di giustizia che con la propria giurisprudenza che con la sua giurisprudenza ha affermato i diritti fondamentali
  • Ripartizione di competenze fra comunità e stato membri

tribunale di primo grado

L’Atto unico aveva previsto che alla Corte, il Consiglio, previo parere della Commissione, potesse affiancare un altro organo giurisdizionale
Istituito nel 1988, diventato operativo nel 1989, pur non essendo una delle istituzioni comunitarie menzionate nell’art. 7 del trattato, è divenuto pare integrante dell’apparato giurisdizionale comunitario.
Il Trattato di Nizza lo ha riconosciuto formalmente all’art. 220 TCE il ruolo di giurisdizione autonoma

Composto da almeno un giudice per Stato membro (27) con requisiti analoghi a quelli dei membri della Corte, il Tribunale non viene sistematicamente assistito dall’avvocato generale (nominato tra i giudici) ma è obbligatorio solo in seduta plenaria o per la difficoltà del diritto, è facoltativa la designazione quando si riunisce in piccolo plenum

Competenza, persone fisiche o giuridiche (sono escluse istituzioni e Stati membri):

  • contenzioso del personale ed ai ricorsi individuali in materia di concorrenza (limitazione iniziale)
  • ricorsi diretti proposti da soggetti diversi dagli Stati e dalle istituzioni comunitarie (di competenza della Corte), siano essi persone fisiche o giuridiche

è esclusa la competenza pregiudiziale per il Tribunale. È un giudice di prima istanza
Una sentenza del Tribunale può essere sottoposta al riesame della Corte di giustizia ma solo qualora sussistano “gravi rischi che l’unità e la coerenza del diritto comunitario siano compromesse”. Tale iniziativa compete al primo avvocato generale entro un mese dalla pronuncia del Tribunale.

Ricorsi diretti, l’impugnazione (entro due mesi fatta al Cancelliere, non ha effetto sospensivo per cui se il Tribunale si pronuncia tale sentenza vale fino a modifiche della Corte) della sentenza davanti alla Corte può essere fatta solo per motivi di diritto da parte di:

  • parte soccombente, deve essere dimostrato l’interesse
  • stati membri
  • istituzioni, anche se non hanno partecipato al giudizio di primo grado
  •  
  • Ragioni del ricorso:
  • incompetenza del Tribunale
  • irregolarità della procedura
  • violazione del diritto comunitario

Giudice unico, dal 1999 (vigore) il Consiglio ha introdotto la possibilità che il Tribunale decida in tale modo, escludendo le questioni di legittimità di portata generale, solo per:

  • cause di personale
  • ricorsi di annullamento
  • responsabilità contrattuale su questioni già chiarire dalla giurisprudenza

Camere giurisdizionali

La loro istituzione era prevista dal Trattato di Nizza e la prima camera giurisdizionale attivata è stata il Tribunale per la funzione pubblica in data 02.11.2004, inizialmente con competenza in materia di funzione pubblica, successivamente  competenti in ricorsi in materie specifiche. Le decisioni delle camere potranno essere oggetti di impugnazione davanti al Tribunale per motivi di diritto e di fatto

Scopo - competenze

  • alleggerire il carico di lavoro del Tribunale
  • Materie specifiche
  • Materie che hanno una giurisprudenza consolidata

 

procedimenti normativi
utilizzati per adottare i vari atti comunitari

Competenti ad avanzare una proposta di adozione di un atto normativo sono:

  • Commissione
  • Commissione su consiglio del Parlamento
  • Consiglio

Elementi comuni agli atti comunitari, la proposta viene esaminata nell’ambito della commissione ad essa dedicata, e deve indicare:

    • Base giuridica, (omissione = vizio sostanziale) attività che comporta l’individuazione una tra più basi giuridiche perciò il primo sforzo è quello di individuare ce c’è una base giuridica principale (il “centro di gravità”) in quanto può verificarsi che tra più basi giuridiche che prevedono un procedimento di adozione diverso (maggioranza semplice o qualificata, unanimità). Consultazione, codecisione, parere conforme, concertazione (quest’ultima in materia di bilancio), tuttavia si preferisce sempre il procedimento più democratico. Se non vi è una base principale si opera il c.d. splitting, si adottano due norme ciascuna con la propria base giuridica. La verifica della base giuridica avviene già durante la fase di formazione della proposta tramite un consiglio di esperti
    • Ragioni, per le quali si deve adottare quel determinato tipo di atto
    • Efficacia nel tempo, l’efficacia non è retroattiva tranne, in via d’eccezione, ove ciò sia imposto  dall’obiettivo da realizzare e comunque sia adeguatamente salvaguardato il legittimo affidamento degli interessati (nella motivazione vanno indicate le ragioni che giustificano l’efficacia retroattiva)
    • Relazione finanziaria, ovvero quali sono i costi e indicarne la copertura finanziaria
    • Studio sull’impatto che la normativa può avere

La proposta può essere modificata ma non si può modificarne l’oggetto per non alterare l’equilibrio istituzionale. In caso di codecisione con maggioranza qualificata, se la Commissione si oppone, il Consiglio potrà adottare l’atto solo all’unanimità

Procedure

  • Consultazione
  • Commissione: propone
  • Parlamento: parere
  • Consiglio: adotta (se non viene rispettata tale procedura l’atto è invalido, né si può modificare l’atto successivamente alla consultazione, che deve essere fatta sull’atto definitivo)

 

2. Parere conforme

    • È una variante della consultazione, ma il Parlamento ha un potere di veto
  • Cooperazione, art. 252 TCE, introdotta con il Trattato di Maastricht:
    • Commissione: propone
    • Parlamento: parere
    • Consiglio:
  • adotta se non vi sono modifiche
  • esprime una posizione comune, se vi sono modifiche
    • Parlamento: 2° lettura entro 3 mesi
      • Parlamento: rigetta; Consiglio adotta all’unanimità
      • Parlamento: approva; Consiglio: adotta
      • Parlamento: emenda:
  • Commissione: emenda; Consiglio adotta all’unanimità
  • Commissione: approva; Consiglio adotta a maggioranza qualificata

4. Coodecisione, art. 251 TCE

    • Commissione: propone
    • Parlamento: parere
    • Consiglio:

3.   adotta se non vi sono modifiche
4.   esprime una posizione comune, se vi sono modifiche

    • Parlamento: 2° lettura entro 3 mesi
      • Parlamento: rigetta; chiusura dell’iter legislativo
      • Parlamento: approva; Consiglio: adotta
      • Parlamento: emenda:
  • Commissione: emenda; Consiglio adotta all’unanimità
  • Commissione: approva; Consiglio adotta a maggioranza qualificata

5. Concertazione:

    • Attivata a partire dal 1976, ciascuna istituzione può chiedere di aprire una concertazione, che ha lo scopo di trovare una soluzione concordata. Casi espliciti:
      • atti di portata generale
      • che abbiano implicazioni finanziarie notevoli
      • adozione di questi atti non deve essere imposta da atti precedenti, generalmente in materia di bilancio
    • Parlamento e consiglio devono cercare un accordo entro 3 mesi con l’attiva partecipazione della Commissione
    • Parlamento esprime un parere sull’accordo raggiungo in sede di commissione di concertazione
    • Se c’è concertazione il Consiglio delibera in modo definitivo

Articolo 251 TCE.  Procedura di codecisione
1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo:
- se approva tutti gli emendamenti contenuti nel parere del Parlamento europeo, può adottare l'atto proposto così emendato;
- se il Parlamento europeo non propone emendamenti, può adottare l'atto proposto;
- adotta altrimenti una posizione comune e la comunica al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.
Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione comune o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato in conformità con la posizione comune,
b) respinge la posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato,
c) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.
3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato nella forma della posizione comune così emendata; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

REVISIONE DEI TRATTATI

La procedura di revisione si applica non solo ai trattati istitutivi (primo pilastro) ma anche alle disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune (secondo pilastro) e alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (terzo pilastro)
È il presidente del Consiglio che convoca la C.I.G.
.
Modifiche intergovernative:
Articolo 48 TUE
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati su cui è fondata l'Unione.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi  (Conferenza intergovernativa) degli Stati membri, questa è convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai suddetti trattati. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca centrale europea.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

Modifiche comunitarie:
Attuabili solo se vi è una base giuridica introdotta nel trattato per la modifica in via semplificata
Vengono introdotte su decisione del Consiglio. Esempio:

  • Tribunale per la funzione pubblica, istituito con decisione del Consiglio in data 02.11.2004

FONTi PRIMARIe

Sono anzitutto le norme convenzionali contenute nei trattati istitutivi delle Comunità europee ed in quegli accordi internazionali successivamente stipulati per modificare ed integrare i primi, ma anche gli atti del Consiglio oggetto anch’essi di procedure costituzionali di adattamento nei singoli stati membri

fonti primarie scritte
sono in prevalenza i trattati:

  • CECA (fino al 2002)
  • CE
  • Maastricht
  • Nizza
  • Amsterdam
  • Fusione esecutivi, 1965
  • Decisione del suffragio universale
  • Adesione degli stati membri
  • Trattato di Lisbona

Sfera di applicazione dei trattati, coincide con quella dell’insieme dei diritti nazionali, comprese le zone di mare e gli spazi aerei, nonché i territori europei di cui uno Stato membro abbia la rappresentanza (Gibilterra rispetto al Regno Unito)

FONTI PRIMARIE NON SCRITTE
sono i Principi generali di diritto comunitario

L’art. 288 TCE (vedi sotto) che rinvia ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membriè stato utilizzato per evocare ed applicare principi comuni agli ordinamenti nazionali anche in materie diverse e consentono di colmare le lacune legislative
Essi:

  • Diventano diritto autonomo quando la Corte di giustizia li recepisce (es.: certezza del diritto, legittimo affidamento)
  • Sono principi che incidono in modo significativo sull’esito del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia e vi si fa ricorso in assenza di una norma esplicita
  • Si applicano anche in assenza di una specifica norma al riguardo, es. l’eguaglianza
        • Spesso l’interesse generale si scontra con i diritti dei singoli
        • I diritti fondamentali vengono in rilievo solo nell’ambito del diritto comunitario, ovvero il diritto dell’UE non li ha recepiti

Principi generali di diritto comunitario

  • Principio della certezza del diritto, si deve offrire al singolo una certezza del diritto (essa limita la liberta di azione delle istituzioni)
  • Principio del legittimo affidamento, è un ulteriore aspetto del principio di certezza del diritto. Viene in rilievo in caso di una modificazione improvvisa di una disciplina e la sua violazione può costituire motivo di invalidità della nuova disciplina
  • Principio di proporzionalità, verifica la legittimità di un atto in base alla sua idoneità o necessità rispetto ai risultati che si vogliono conseguire e spesso si risolve in un criterio di ragionevolezza
  • Principio dell’effetto utile, impone un’applicazione o interpretazione delle norme comunitarie funzionale al raggiungimento delle loro finalità. Ad es. le direttive che non vengono trasposte dagli stati membri che stabiliscono un diritto in capo ai singoli possono, a determinate condizioni, essere invocate direttamente da questi ultimi
  • Principio di leale collaborazione, per giurisprudenza tale principio viene applicato tra:
    • tra stati membri
    • tra istituzioni
    • tra stati membri e istituzioni

Ha diversi scopi:

  • facilitare le istituzioni comunitarie nei loro compiti
  • contribuire a realizzare gli obiettivi del Trattato persino in carenza di norme comunitarie
  • garantire la piena efficacia dei diritti attribuiti al singolo dal diritto comunitario

6.   Principio del primato del diritto comunitario
7.   Principio di eguaglianza, art. 12, ovvero situazioni simili vanno trattate in modo simile.
Trova riconoscimento espresso nel Trattato nella forma di un divieto di discriminazione sulla nazionalità, con applicazioni specifiche relativamente alla libertà di circolazione di merci e dei servizi e alla libertà di stabilimento. Si tratta di una norma ad effetto diretto, è una estensione del principio di eguaglianza. Trova ancora riconoscimento nel principio di pari retribuzione fra lavoratori di sesso femminile e maschile per uno stesso lavoro

Il principio di eguaglianza è uno dei principi fondamentali della Corte la quale ha ampliato la protezione dei singoli attraverso il rilievodei diritti fondamentali, avvenuta utilizzando come appiglio all’art. 288 che in qualche modo consentiva il ricorso sistematico ai principi generale (vedi nota sotto):

  • diritto di proprietà
  • diritto al libero esercizio di un’attività economica o professionale
  • irretroattività delle norme penali
  • previsione legale di reati e delle pene
  • diritti della difesa
  • diritto all’equo processo entro un termine ragionevole
  • principio del contraddittorio, è l’audi et altera parte,

Sono invece fuori dal controllo della Corte le norme nazionali prive di qualsiasi legame con il diritto comunitario
In definitiva, la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia) è riuscita a compensare ampiamente la mancanza di una disposizione materiale nel Trattato sui diritti fondamentali

La Comunità infatti non è parte della CEDU e rimane estranea al sistema di controllo attribuito alla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo

La mancata adesione alla CEDU non ha comportato divergenze reali e rilevanti tra Corte di giustizia e Corte di Strasburgo

Infine la tutela dei diritti fondamentali ha trovato attuazione nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea “lanciata” a Nizza nel 2000, che ha recepito tutti i diritti rilevati dalla Corte di giustizia fino a quel momento

N.B.: Il diritto primario non è soggetto al giudizio di legittimità della Corte

 fonti secondarie - dIRITTO DERIVATO

comprende un ventaglio di atti giuridici, adottati dalle istituzioni comunitarie, nei limiti delle competenze e con gli effetti che il Trattato sancisce e descritti parzialmente dall’art. 249 TCE

  • Regolamenti
  • Decisioni
  • Direttive
  • Raccomandazioni e pareri

 

Competenza, tali atti sono posti in essere dal:

    • Consiglio
    • Commissione
    • Parlamento congiuntamente alla Commissione, secondo la procedura della codecisione (art. 251)

regolamenti

È l’equivalente della legge negli ordinamenti statali ed ha una natura normativa

Caratteristiche:

  • Portata generale, ovvero si rivolge a soggetti indeterminati, tuttavia la portata generale è spesso sottoposta alla verifica della Corte di giustizia sotto il profilo della impugnabilità
  • Obbligatorietà, ovvero tutti i destinatari del regolamento sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale. Ciò preclude la possibilità per gli Stati di formulare opposizioni o riserva all’atto della sua adozione
  • Direttamente applicabile agli stati membri, ovvero sono vietati gli atti di trasposizione del regolamento (il Parlamento italiano non deve adottare una legge per trasporre il regolamento). Es.: il caso di un regolamento comunitario che prevedeva la corresponsione da parte degli Stati membri di un premio in denaro per l’abbattimento di mucche da latte, rifiutato ad un allevatore con l’argomento che non vi era stato un provvedimento interno di copertura finanziaria, la Corte ribadì che la norma era provvista di effetto diretto e doveva dunque ricevere immediata e corretta applicazione

Deve essere pubblicatosulla Gazzetta ufficiale dell’UE, la mancata pubblicazione non influisce sulla validità della ma ne impedisce la produzione di effetti obbligatori. Entra in vigore alla data prevista, in mancanza entro 20 giorni

Impugnazione di un regolamento da parte di un singolo:

    • è necessario dimostrare un interesse situazione specifica di un soggetto (quindi non si tratta di una situazione astratta) ovvero che è stato chiamato regolamento ma in realtà è una decisione

decisione

è, al pari del regolamento, un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Dal regolamento si differenzia per avere destinatari specificatamente designati ad essere dunque priva di quella portata generale e astratta che è tipica degli atti legislativi. Corrispondeva nel sistema CECA alla decisione individuale

Essa corrisponde ad un atto amministrativo in quanto sono chiamate ad applicare il diritto comunitario a singole fattispecie concrete, creando, modificando o estinguendo situazioni giuridiche soggettive in capo ai destinatari, ovvero Stati ma anche tutti gli Stati, persone fisiche o giuridiche

Competenza, ovvero chi può adottarla:

  • Consiglio
  • Commissione, ma in virtù di un potere di delega del Consiglio

Caratteristiche:

  • È un titolo esecutivo, quando impone obblighi di pagamento ai singoli, persone fisiche o giuridiche. Le procedure esecutive sono però dello Stato membro
  • Deve essere notificataai destinatari
  • Vengono pubblicate sulla G.U. sole le decisioni più rilevanti, con funzione meramente informativa

direttiva

Vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere (obbligo di risultato con libertà di mezzi) salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi

Come la decisione non ha portata generale ma vincola solo lo Stato o gli Stati che ne sono i soli destinatari salvo ad incidere talvolta, sulle situazioni giuridica soggettive dei singoli
L’obbligo di risultato è di adottare tutte le misure necessarie per realizzare il risultato voluto dalla direttiva, è un obbligo cogente e investe tutti gli organi dello stato, compresi gli organi giurisdizionali

La Corte ha detto che l’esatta attuazione di una direttiva è più importante in quanto le misure di attuazione sono lasciate alla discrezione degli Stati membri e che la portata vincolante della direttiva investe il termine fissato per l’entrata in vigore delle misure interne (in pendenza del termine l’obbligo non è sanzionabile) durante il quale grava:

  • Stati membri: un obbligo di standstill ovvero un obbligo di buona fede nel senso che devono astenersi dall’adottare disposizioni che possano compromettere il risultato prescritto dalla direttiva.
  • Giudice: un obbligo di parere conforme, (è la migliore soluzione possibile in assenza di un adeguamento normativo nazionale) ovvero deve fare tutto quanto concesso dal diritto interno per rispettare lo spirito della direttiva, se non vi riesce il singolo può chiedere il risarcimento del danno

Direttive dettagliate (espressione impropria; viene fatta per cercare uniformità nei diritti nazionali), sono direttive che non lasciano spazio ad alternative quanto ai modi ed ai tempi per realizzarle, esse tradiscono lo spirito con cui nasce la direttiva. Possono così assumere la portata ed efficacia dei regolamenti, al punto che la dottrina ha ipotizzato la loro illegittimità
In definitiva la direttiva è uno strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali
I diritti, scaduto il termine possono essere fatti valere in modo verticale, verso lo Stato, mai orizzontale, ovvero verso gli altri singoli

Per conseguire i risultati richiesti dalle direttive viene utilizzata spesso la legge comunitaria

L’Italia è il paese condannato più volte per mancato o ritardato adeguamento delle direttive. Le ragioni sono due:

  • motivo legislativo, lentezza del processo legislativo
  • motivo politico, inerente la scarsa coscienza comunitaria

Legge comunitaria annuale (legge contenitore) inventata dalla legge nr. 86La Pergola” del 1989, presentata del 31.01.1989, che recepisce in blocco tutto il diritto comunitario, ma provvede anche a “ripulire” il campo del diritto nazionale dalle antinomie fra i due ordinamenti. Legge di riforma della legge comunitaria del 2005 (c.d. legge Buttiglione).
Recepisce:

  • Disposizioni che danno attuazione alle direttive:
    • Attuazione diretta, riportando titolo e numero della direttiva
    • Via mediata, tramite l’autorizzazione al governo ad adotta tutti i regolamenti necessari
  • Abrogazione di norme antinomiche o loro modifiche
  • Tutte le disposizioni che indicano i principi giuridici che le regioni devono seguire nell’attuazione del diritto comunitario all’interno del loro ordinamento
  • Le disposizioni di esercizio del potere sostitutivo dello stato nei confronti delle regioni

Raccomandazioni e pareri

Sono atti aventi natura non vincolante per i quali non vi  è obbligo di pubblicazione, tuttavia vengono comunque pubblicati, specie se aventi carattere generale

Competenza ad adottarle:

  • Commissione, in particolare, ha un ruolo privilegiato
  • Tutte le istituzioni comunitarie

Raccomandazioni, sono dirette agli Stati membri e contengono l’invito a conformarsi ad un certo comportamento. Sono in genere adottate dalle istituzioni quanto non possono, ai sensi Trattato, adottare atti obbligatori. I giudici nazionali devono tenerne conto ai fini dall’interpretazione di norme nazionali o atti comunitari vincolanti. Spesso viene adottata la raccomandazione per lasciare allo Stato l’adeguamento che se non viene rispettato può dare luogo ad atti vincolanti

Pareri: costituiscono l’atto con cui le istituzioni comunitarie fanno conoscere il loro punto di vista su una determinata materia (funzione di orientamento).

Gli atti tipici sono previsti dal Trattato e possono essere sia vincolanti o non vincolanti

Altri atti comunitari

Oltre agli atti sopra indicati, vi sono altri atti diversi, concernenti ipotesi specifiche, funzionali all’attività istituzionali. Essi sono:

  • Regolamenti interni, es. del Parlamento, Consiglio e Commissione. Di portata diversa sono i regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale
  • Programmi generali, che fissavano gli obiettivi e la scadenza delle liberalizzazioni
  • Constatazione, dell’avvenuta approvazione del bilancio
  •  
  • Il quadro si inoltre arricchito con figure di atti atipici o sui generis, a volte persino vincolanti (la qualificazione dell’atto sotto il profilo dell’obbligatorietà, spetta al giudice, sia Corte di giustizia, sia Tribunale e sono impugnabili direttamente solo quello vincolanti), altre privi di specifica denominazione e sono frutto della prassi delle istituzioni. Essi sono:
  •  
  • Decisioni sui generis, atti vincolanti normalmente adottati dal Consiglio che ha differenza delle decisioni non sono indirizzati né a Stati membri né a persone giuridiche o fisiche
  • Accordi interistituzionali tra Consiglio, Commissione e Parlamento, es.: in materia di bilancio
  • Risoluzioni del Consiglio o del Parlamento, quando voglio far conoscere il proprio parere
  • Comunicazioni, non hanno effetto vincolante, c.d. soft law, sono adottati con frequenza ed in via esclusiva dalla Commissione. Tre categorie:
  • Decisorie, è il migliore esempio di soft law, si utilizza uno strumento non vincolante per fissare delle regole, decidono l’ambito di applicazione del diritto comunitario
  • Interpretative, es. sulla libera circolazione dei servizi
  • informative, destinate ad alimentare il dialogo tra istituzioni su temi in cui si prefigura l’adozione di veri e propri atti normativi

Gli atti sono, in via di principio, non retroattivi
Atti retroattivi (eccezioni):

  • regole procedurali
  • un atto sostituito da un altro viziato
  • quando si ritira un atto, invece l’abrogazione produce effetti per il solo futuro. La Corte ha distinto fra atti che:
    • non creano diritti, ritirabile entro termini ragionevoli
    • creano diritti, due casi:
  • legittimi, non possono essere ritirati
  • illegittimi, possono essere ritirati se ricorrono
    • termini ragionevole,
    • per motivi di ordine generale,
    • occorre limitare al massimo le conseguenze negative sul legittimo affidamento. Non è invocabile quando:
          • ha ignorato una disposizione della disciplina per colpa
          • il soggetto si è reso responsabile di un comportamento illegittimo

effetto diretto delle norme comunitarie

Effetto diretto della normativa comunitaria, è l’idoneità della norma comunitaria a creare diritti ed obblighi direttamente in capo ai singoli e senza che sia necessaria l’interfaccia dello Stato

Tale effetto nasce con riguardo all’art. 25 nella celebre sentenza Van Gend en Loos del 1963, nella quale la Corte afferma che il trattato non si è limitato alla creazione di obblighi reciproci degli Stati membri ma che si è inteso invece realizzare “un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani, ordinamento che non riconosce soltanto gli Stati ma anche i loro cittadini”. In definitiva significa che il singolo può far valere questo diritto davanti al giudice nazionale

Bilateralità dell’effetto diretto:

    • Singoli, significa che possono far valere tali diritti davanti al giudice nazionale e non solo
    • Stato, significa esigere dal singolo il comportamento imposto dalla norma comunitaria. Ciò significa che lo Stato può far valere il diritto comunitario nei confronti del singolo. Si parla di effetto verticale unilaterale

Differenze:

  • Effetto diretto, idoneità della norma a produrre direttamente in capo ai singoli, diritti che possono essere fatti valere dinanzi al giudice nazionale
  • Diretta applicabilità, è una proprietà degli atti comunitari dotati di efficacia diretta (regolamenti, direttive, ecc.) che discende dal fatto che non è richiesto alcun provvedimento nazionale di applicazione

Hanno effetto diretto, è riservato a tutte quelle disposizioni che sono chiare, precise e incondizionate:

  • Disposizioni del trattato
  • Regolamenti (è la regola), direttive (più complesso, vedere sotto), decisioni (è la regola)
  • Accordi conclusi dalla Comunità
  • Decisioni di organi istituiti tramite i predetti accordi

Ragioni dell’effetto diretto:

    • un preciso obbligo dello Stato che ha come contropartita un diritto del singolo (l’art. 249 non esclude che atti diversi dal regolamento producano gli stessi effetti)
    • la portata dell’obbligazione imposta allo Stato sarebbe ridotta se i singoli non ne potessero far valere l’efficacia i i giudici nazionali non potessero prenderla in considerazione (criterio che vuole la sostanza prevalere sulla forma)

Tipi di effetto diretto:

  • Effetto diretto verticale, invocabile dai singoli solo nei confronti dello Stato
  • Effetto diretto orizzontale, invocabile dai singoli nei confronti di altri singoli

Effetto diretto della direttiva

Le direttive hanno un effetto diretto solo verticale, ovvero in assenza di un atto che dà attuazione alla direttiva, il singolo non può invocare tale direttiva nei confronti di altri singoli; limitazione peraltro molto contestata in relazione alla sperequazione che introduce, ad es., fra dipendente pubblico / dipendente di azienda privata. In definitiva, l’effetto diretto solo verticale nonostante sia contestabile, viene considerato come un vizio d’origine che non poteva dare risultati migliori, anche se, la Corte di giustizia, non ha mancato di pronunciarsi su casi di effetto diretto orizzontale (es. parità uomo / donna nell’accesso nel mondo del lavoro)

Infine non vanno confuse con le c.d. direttive dettagliate, poiché per l’effetto diretto non rileva il grado di dettaglio bensì che la norma non sia condizionata per la sua applicazione da alcun atto delle autorità nazionale

Due ordini di condizioni:

  • che la direttiva riconosca diritti in capo ai singoli
  • che ciò emerga da disposizioni chiare, precise e incondizionate

Effetto diretto verticale unilaterale, ovvero solo nei confronti dello Stato che:

  • Non ha trasposto la direttiva
  • La ha trasposta male

La Corte ha trasformato il problema dell’effetto diretto della direttiva in un problema di interpretazione, che, laddove venga riconosciuto tale effetto, il giudice deve disapplicare la norma nazionale contrastante, affinché non si pervenga ad un esito contrario al diritto comunitario

Entrata in vigore ed effetti:

          • Entrata in vigore: immediata
          • Produzione effetti:
            • pubblicati, entro 20 gg, dalla pubblicazione
            • notificati, dalla notifica

Direttiva, due termini:

              • entrata in vigore della direttiva
              • termine per l’adeguamento

Primato del diritto comunitario

L’effetto diretto si collega strettamente al primato del diritto comunitario (primauté)
È la prevalenza del diritto comunitario su qualunque norma nazionale che viene disapplicata in caso di antinomia

  • Competenza indiretta della Corte di giustizia mediante i principi che sono strumentali alla soluzione di una determinata fattispecie
  •  
  • Poteri della Corte:
  • Rinvio pregiudiziale, art. 234, utilizzato dalla Corte di giustizia per arrivare ad affermare in via indiretta l’incompatibilità di una disposizione nazionale con una disposizione comunitaria
  •  
  • Articolo 234 TCE
  • La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
  • a) sull'interpretazione del presente trattato,
  • b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE,
  • c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
  • Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
  • Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
  •  
  • Azione di infrazione, art. 226 e 227, è un rimedio giurisdizionale, la Corte condanna lo stato

 

Articolo 226 TCE
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Articolo 227 TCE
Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.

  • Effetto pratico della supremazia, gli stati in caso di normativa contrastante sono tenuti a disapplicare la normativa nazionale.

Caratteri della disapplicazione:

  • ex officio
  • senza dover attendere l’adozione di una nuova disciplina
  • Base della supremazia è l’articolo 10 TCE:
  • Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.
  • Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.

Non tuttavia possibile ragionare in termini di gerarchia in quanto si tratta di due ordinamenti diversi (comunitario / nazionale)

    • Caso italiano:

1964, Costa vs Enel, Costa era un utente e azionista della Edison Volta che negli anni 60 è stata nazionalizzata e chiamata Enel, ricorre davanti al giudice conciliatore di Milano (l’importo della contesa è di 1915 lire), per violazione mediata (indiretta) dell’art. 11 (mancato adeguamento alla normativa comunitaria) perché la nazionalizzazione era stata fatta contro la normativa comunitaria
Due sentenze:

  • Corte Costituzionale, afferma che andava applicato il principio vigente in materia di successione delle leggi nel tempo pertanto il trattato prevale solo se posteriore
  • Corte di giustizia, dice nel luglio dello stesso anno:
    • non è competente a trattare il caso
    • tuttavia afferma che primato del diritto comunitario per la successione temporale

Controllo diretto

Viene svolto dalla Corte di giustizia e dal Tribunale e Tribunale per la Funzione pubblica (Camera giurisdizionale), attivato da istituzioni, stati membri e singoli
Si tratta di sanzioni amministrative che vengono imposte da Istituzioni e/o organi comunitari (es. previste direttamente in un regolamento). La sanzione ha origine comunitaria e può essere posta in essere dal giudice nazionale (a volte dopo trasposizione del diritto interno ed in tal caso, anche di natura penale, es. per le direttive)
Caratteri delle sanzioni:

  • effettiva
  • effetto deterrente
  • proporzionata

La sanzione applicata dagli stati membri, mediante i giudici nazionali, è comunque sottoposta all’eventuale vaglio della Corte di giustizia per verificare la presenza dei tre caratteri
Il legislatore nazionale può creare una nuova fattispecie criminosa sulla base di principi comunitari (es. ambiente). Ciò significa che anche considerando i limiti in materia penale della comunità, questa può influenza il sistema normativo penale interno

L’idea che la protezione giurisdizionale effettiva e completa è una convinzione che è vacillata, questo anche considerando il rispetto dei principi di effettività e prevalenza. Se il diritto comunitario riconosce il diritto di agire per recuperare ripetere, ma il diritto nazionale no, si viola il principio dell’effetto utile
Da un lato ho il principio dell’effetto utile, dall’altro il principio dell’autonomia procedurale. degli stati membri che rimangono liberi di disciplinare come meglio credono le procedura interne purchè queste risultino rispettare i principi:

  • Equivalenza, significa che quando si tratta di giustiziare il diritto riconosciuto, la procedura deve essere almeno equivalente a quella prevista per garantire lo stesso diritto a livello nazionale ovvero non ci può essere una procedura diversa fra il livello interno e livello comunitario
  • Effettività, significa che non deve essere eccessivamente gravosa, e garantire la possibilità di ottenere soddisfazione

Tuttavia solo quando la Commissione non interviene con una sanzione, lo stato membro può adire direttamente alla Corte di giustizia.:
Criterio di prevalenza data alla Commissione nell’intervenire con una sanzione:

  • hai sensi dell’art. 211 ha il dovere di controllo del rispetto dei trattati
  • ha degli esperti e una struttura competente a ciò

Gli stati devono stare attenti ad agire da soli per il timore di ritorsioni, ovvero per evitare di avviare contenziosi fra gli stati

Il singolo che ha subito una violazione dei propri diritti perché lo stato non ha adottato una normativa comunitario, questi può agire per chiedere il risarcimento del danno allo stato.
Occorre che:

  • la norma prefiguri diritti in capo ai singoli,
  • che la violazione sia manifesta
  • ci deve essere un nesso di causalità fra il comportamento dello stato ed il danno subito

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PROCEDURA PER INFRAZIONE

    • Lettera di messa in mora da parte della Commissione rivolta allo stato membro, la quale segnala allo stato il comportamento contrario al diritto comunitario (es. un nuova normativa di controlli sanitari che si traducono in limitazione alla circolazione delle merci, violazione di norme di diritto derivato) ed il procedimento adottato. Essa costituisce per la Corte di giustizia una formalità sostanziale che se non viene fatta il procedimento nullo ed è una prima contestazione degli addebiti

Lo stato membro ha la possibilità e l’onere di rispondere alle censure della Commissione facendo valere gli argomenti di fatto e di diritto che ritiene opportuni
Comportamenti (per i quali lo stato non può invocare la peculiarità del proprio ordinamento a fondamento della violazione) possono essere di tipo

  • commissivo, adozione di norme contrarie al diritto comunitario
  • omissivo, non trasposizione di direttive (a termine scaduto)

La lettera deve indicare:

  • natura del procedimento
  • comportamento contestato allo stato che deve essere rigorosamente provato e non può essere fondato su presunzioni
  • Parere motivato è il passo ulteriore della Commissione se non ritiene adeguate le osservazioni dello stato membro

Deve contenere:

    • comportamento contestato
    • gli elementi di fatto e diritto che sostengono la contestazione
    • la scadenza entro il quale lo stato è tenuto a rispondere (in assenza di risposta o se la risposta non è soddisfacente, la Commissione può agire direttamente alla Corte di giustizia)

N.B.: la lettera di messa in mora e il parere motivato costituiscono passaggi obbligati della procedura di infrazione in quanto valgono a definire l’oggetto della controversia e a soddisfare l’esigenza del contraddittorio cui è ispirata anche la fase precontenziosa che ha la funzione di stimolare una soluzione non giudiziaria

3.   RICORSO di infrazione presentata alla Corte di giustizia avviato dalla Commissione, deve essere presentato nella lingua dello stato membro. Non esiste un termine per presentarla ed è possibile farlo alla scadenza del termine indicato dal parere motivato, se vi sono addebiti diversi da quelli evidenziati dal parere motivato, saranno dichiarati inammissibili.
Una volta avviato il ricorso, lo stato può invocare solo lo stato maggiore ma possono essere accettati solo dimostrando una amministrazione diligente per far fronte al problema, questi criteri sono applicati caso per caso ed è la Corte di giustizia che valuta se l’amministrazione è stata diligente oppure no. È ad es. irrilevante una crisi di governo o la sospensione dei lavori parlamentari a causa dello scioglimento delle Camere per giustificare il ritardo nell’adozione delle norme
Lo stato non può:

  • eccepire la nullità dell’atto comunitario (che andava fatto prima), ciò perché altrimenti si ammetterebbe una deroga ai termini impugnazione
  • eccepire che un altro stato non ha adottato la medesima direttiva (in applicazione del c.d. principio di reciprocità: io rispetto se tu rispetti che non diritto comunitario non si applicano)

Né ha influenza per la procedura che lo stato riconosca il proprio inadempimento
Procedure accelerate di inadempimento
Art. 88 TCE, in materia di aiuti di stato, consente alla Commissione di agire direttamente alla Corte di giustizia (senza lettera di messa in mora) nel caso in cui:

  • lo stato abbia ignorato una decisione relativa alla incompatibilità di uno aiuto di stato con il diritto comunitario
  • stato proceda direttamente ad erogare l’aiuto di stato senza avere notificato questo aiuto alla commissione, ovvero senza attendere la decisione di questa

Art. 95 TCE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni, qualora lo stato abusi del potere concessogli di applicare misure nazionali più rigorose rispetto alle misure comunitarie
Art. 298 TCE, qualora uno stato abusi delle facoltà riconosciutegli dagli art. 296 e 297 TCE di adottare misure a tutela di interessi comunitari

Nel corso di una procedura di infrazione è possibile adottare misure provvisorie, riconosciute per via giurisprudenziale
Le sentenze della Corte di giustizia producono effetti giuridici quando impongono adeguamenti legislativi agli stati membri pur senza invalidare la normativa interna. Paradosso, la misura cautelare (addirittura, in alcuni casi, senza ascoltare lo stato membro: inaudita altera parte) è più incisiva della sentenza finale.

Controllo diretto – COMPETENZE

  • Tribunale di primo grado, per:
    • contenziosi sul rapporto d’impiego presso la Comunità
    • ricorsi individuali
    • ricorsi diretti presentati dagli stati membri (dal 2004) ad eccezione di quelli che saranno attribuiti a camere giurisdizionali e quelli ancora riservato alla Corte

 

2.   Corte di giustizia, per i ricorsi di:

        • stati membri
        • istituzioni
        • nonché in secondo grado rispetto alle sentenze del Tribunale

Il controllo si realizza mediante:

  • Azione di annullamento, art. 230 TCE consiste nell’impugnazione, mediante ricorso di un atto che si pretende viziato e pregiudizievole dei soli atti vincolanti o che producano o che mirino a produrre effetti vincolanti per i destinatari, indipendentemente dal suo nomen iuris (sostanza che prevale sulla forma). Ciò comporta un onere sugli stati o singoli, che devono dimostrare di essere legittimati a farlo

Vizi, che possono essere fatti valere:

  • Incompetenza:
    • relativa, relativa all’organo
    • assoluta, relativa alla Comunità
  • Violazione di forme sostanziali,
  • difetto di motivazione
  • errata base giuridica
  • Violazione di legge che comprende il Trattato o di norme relative alla sua applicazione e diritto derivato e principi. Anche norme consuetudinarie (solo per chi ha in uso la consuetudine, sono norme che si formano nell’ordinamento giuridico internazionale sulla base di un ripetizione nel tempo e sulla base che una convinzione che tale comportamento sia dovuto anche solo moralmente) e norme convenzionali (solo per chi è interessato dalla convenzione)
  • Sviamento di potere, sia ha quando l’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità esercita un potere per raggiungere fini diversi. Comprende lo sviamento di procedura, che si ha quando la procedura viene utilizzata per fini diversi da quelli per cui p stata istituita

Sindacato di legittimità svolto dalla Corte di giustizia, in materie tecniche la Corte tende ad evitare di addentrarsi in tali materie (il Tribunale interviene di più), es. misure dumping, antitrust, concentrazione di potere. La Corte interviene ma solo a dichiararne l’illegittimità, spetta all’istituzione eliminare la norma.
Sindacato di merito, art. 229, la Corte interviene a modificare l’atto (es. su una sanzione ne modifica l’importo)
Atti impugnabili: atti definitivi (no atti preparatori e atti meramente confermativi) e vincolanti (non raccomandazioni e pareri), nonché gli altri atti che di fatto incidono sulla sfera giuridica dei terzi (es. un regolamento interno)
Termine per l’impugnazione: due mesi dalla pubblicazione (art. 81 reg. interno il consiglio dopo 15 gg. dalla pubblicazione) dell’atto o notificazione. Gli atti devono essere anche esistenti (per essere inesistenti deve essere affetto da vizi di tali gravità che impediscono la formazione stessa dell’atto ed essere perciò manifestamente contrari all’intenzioni dell’istituzione
Effetti del ricorso: non ha effetto sospensivo, tuttavia il Trattato prevede la possibilità di richiedere alla Corte la sospensione dell’atto impugnato in via cautelare, ex art. 242 TCE se ricorrono tre presupposti:

  • fumus boni iuris
  • periculum in mora, se l’atto non viene annullato vi sono delle conseguenze non revocabili
  • bilanciamento degli interessi a confronto che comportano un danno grave e irreparabile

Articolo 242 TCE
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia (ma si intende anche il Tribunale e in futuro le camere giurisdizionali) non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

Elementi del ricorso:

  • Indicazione delle parti
  • Domicilio eletto presso un difensore (l’avvocato deve far avvocato significa soggetto abilitato alla professione legale in uno qualsiasi degli stati membri
  • petitum, oggetto del ricorso, es. infrazione
  • causa petendi, motivo del ricorso es. incompetenza relativa
  • prove a sostegno della propria posizione

Svolgimento del ricorso:

  • Presentazione del ricorso alla Cancelleria (generalmente del Tribunale) che assegna il nr. di causa e procede alle notificazioni
  • un mese per il controricorso
  • un mese per la replica
  • un mese per la controreplica
  • Giudice relatore riassume i termini essenziali della causa e si sofferma sul quadro normativo della sentenza e poi descrive le posizioni assunte dalle parti
  • Fase orale, audizione delle parti e dei testimoni
  • Conclusioni dell’Avvocato generale (se in Corte di giustizia, molto raramente anche in Tribunale). Teoricamente vanno lette pubblicamente in udienza
  • Pubblicazione della sentenza, che ora avviene in modo selettivo

Legittimati ad impugnare nei confronti degli altri stati o individui,

    • Stati membri, attore privilegiato, in quanto non devono dimostrare un interesse specifico, non da regioni o comuni
    • Consiglio, attore privilegiato
    • Commissione, attore privilegiato
    • Parlamento, sancito dal Trattato di Nizza, attore privilegiato in quanto non deve dimostrare un interesse specifico
    • Corte dei Conti, attore semiprivilegiato
    • BCE, attore semiprivilegiato
    • Persone fisiche o giuridiche:
  • attori non privilegiati per quanto attiene agli atti di portata generale e agli atti destinati a terzi
  • attori privilegiati per gli atti a loro diretti,  in primo grado dinanzi al Tribunale e per motivi di diritto in secondo grado alla Corte di giustizia

Il singolo può impugnare:

      • Decisioni a lui indirizzate
      • Direttive, ma solo per Spagna (Recurso del Amparo) e Germania (Verfassungsbeschwerde), rinvio pregiudiziale di validità (art. 134)
      • Atti di cui non sia il formale destinatario e persino regolamenti, a condizione che lo riguardino direttamente (quando non è richiesta alcuna misura di applicazione dell’atto) e individualmente (chi non è destinatario di una decisione deve dimostrare che il provvedimento, es. un regolamento, lo tocca a causa di determinate qualità personali o circostanze atte a distinguerlo dalla generalità dei destinatari), ciò allo scopo di evitare che le istituzioni comunitarie adottino atti, come, ad. es., i regolamenti, idonei a incidere direttamente e individualmente sui singoli. La Corte ha confermato che l’estensione della legittimazione attiva (230 comma 4 TCE) delle persone fisiche richiederebbe una modifica del Trattato da parte degli stati membri

 

Esito del giudizio:

  • Caso positivo:
    • Annullamento dell’atto con la dichiarazione che l’atto “è nullo e non avvenuto” (art. 231 TCE) con effetti ex tunc (sebbene, ipotesi eccezionali la Corte possa dichiararne l’annullamento parziale, che abbia effetti ex nunc (o che addirittura conservi effetti sino a che l’amministrazione non abbia modificato o sostituito l’atto) dal giorno in cui è pronunciata.

Articolo 231 tce
Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.

2. Caso negativo: l’atto rimane valido

Atti revocabili, oltre all’annullamento, l’istituzione che ha adottato un atto illegittimo, ovvero affetto da vizi gravi ed evidenti, può revocarlo ma deve intervenire entro due mesi e nel revocarlo occorre tenere in debita considerazione del legittimo affidamento che il singolo ha risposto nell’atto

2.   Azione in carenza, è uno strumento che pone rimedio alla illegittima inattività di una istituzione comunitaria. Mette in discussione il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento quando in violazione al Trattato si astengano dal pronunciarsi. Deve esservi la lettera di messa in mora
La carenza deve essere attuale e sussistere sempre durante l’azione in carenza
Competenti all’azione:

  • Stati membri
  • Istituzioni
  • Singoli, ma solo per omissione di atto vincolante (prudenza della Corte in merito). Ipotesi statisticamente rara

È possibile proporre un’azione di responsabilità extracontrattuale

3.   Eccezione incidentale d’invalidità, art. 241 TCE, utile solo qualora i termini siano scaduti per l’azione di annullamento, è sempre possibile l’azione pregiudiziale (riguarda però gli atti a portata generale per il principio della tutela giurisdizionale piena). L’atto viene disapplicato sebbene resti in vigore

Articolo 241 TCE
Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascunaparte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 230, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 230, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.

4.   Azione di responsabilità extracontrattuale della Comunità, competenza collegata alla funzione di controllo del giudice comunitario sulla legittimità degli atti comunitari, esperibile entro 5 anni
Due competenze:

  • Danno cagionato da istituzione comunitaria, competenza esclusiva della Corte
  • Danno cagionato da organi nazionali, competenza esclusiva dei giudici nazionali

La responsabilità degli stati membri non deve essere diversa dalla responsabilità delle istituzioni comunitarie, che la norma violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione sia grave, manifesta e sussista il nesso causale. L’onere della prova incombe sul ricorrente
Danni risarcibili:

  • pregiudizio materiale
  • pregiudizio morale, quantificabile anche in equità
  • danno emergente
  • lucro cessante
  • interessi moratori (tasso legale 6/8 %)

Nella valutazione del danno si deve tenere conto della effettiva svalutazione monetaria successiva all’evento dannoso (pochissimi casi)

Inversione dell’onere della prova, significa che l’impresa interessato al risarcimento danni nei confronti dello stato per una applicazione erronea del diritto comunitario dal diritto interno, deve dimostrare che:

  • ha pagato il tributo
  • si trovava in condizioni economiche sane (non in fallimento)
  • per il fatto stesso che le imprese non avessero iscritto nel bilancio voce “attivo”  (non ritenendo perciò di doverlo recuperare). Se sussistevano tutte queste ipotesi si supponeva che l’impresa avesse scaricato sui clienti il proprio credito nei confronti dello stato e perciò non poteva chiedere il risarcimento dei danni

Ciò si traduce, appunto, in un’inversione della prova

5.   Il contenzioso in materia di personale, art. 236 TCE, è esercitata dal Tribunale per la funzione pubblica, la ricevibilità dell’atto è subordinata alla circostanza che il ricorrente abbia un interesse ad agire ed il termine per agire è di 3 mesi

6.   Impugnazione della sentenza del Tribunale, dal 1988 è stata attribuita al Tribunale la competenza sulle controversie tra Comunità e suoi funzionari e ricorsi individuali in tema di concorrenza. Con decisione del Consiglio del 1993 la competenza del Tribunale è stata estesa a tutti i ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche, esaurendo tutte le possibilità offerte dall’art. 225/2 TCE.
Duplice profilo:

  • Doppio grado di giurisdizione, segno di civiltà giuridica
  • Attenzione che si deve ai fatti, alle esigenze istruttorie ed agli strumenti processuali

È possibile che sia il Tribunale che la Corte siano chiamati a decidere contemporaneamente su cause aventi lo stesso oggetto
Proposizione: entro due mesi
Finalità: rimediare a pretesi errori in diritto della sentenza di primo grado, ovvero non può limitarsi ad una mera riproposizione della domanda originaria, ma si devono indicare i punti della sentenza di cui si chiede l’annullamento  perché viziati (trattandosi così non tanto di un giudizio di appello, nel quale si possono rivisitare i fatti, bensì di cassazione
Vizi censurabili:

  • Incompetenza del Tribunale
  • Vizi di procedura che hanno causato il pregiudizio
  • Violazione del diritto comunitario

In definitiva alla Corte è stato lasciata una cognizione finalizzata alla eliminazione degli errori di diritto che possono pregiudicare la coerenza dell’ordinamento e l’uniformità di applicazione delle norme
Revocazione, è un mezzo straordinario di ricorso, utilizzabile in caso di nuovi elementi
Riesame, è una procedura di urgenza utilizzabile qualora sussistano gravi rischi che l’unità o la coerenza del diritto comunitario siano compromessi
Rinvio alla Corte da parte del Tribunale, qualora la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l’unità o la coerenza del diritto comunitario

Libera circolazione delle merci e dei Beni Culturali

 

Nozione di Merce:

  • qualsiasi oggetto che possa essere oggetto di transazione commerciale, come medicine, prodotti artistici, medicine, videocassette, monete fuori corso legale, rifiuti, prodotti agricoli
  • Non sono considerate merci:
  • materiale bellico
  • prodotti agricoli soggetti a regolamentazione specifica nell’ambito di un’organizzazione comune
  • Enel, soggetta ad una disciplina particolare

La disciplina della libera circolazione delle merci si articola nel Trattato in tre momenti:

    • Unione doganale, artt. da 23 a 27 TCE. Comporta il divieto di applicare all’importazione e all’esportazione tra paesi membri dazi doganali e qualsiasi tassa di effetto equivalente, nonché l’adozione di una tariffa doganale comune per gli scambi con i paesi terzi
    • Divieto di imposizioni fiscali discriminanti
    • Abolizione delle restrizioni quantitative e dei monopoli commerciali

Norme

  • Il territorio comunitario non coincide con il territorio doganale. Piccole isole oltre mare hanno agevolazioni in ragione delle difficoltà di approvvigionamento
  • Art. 25 e seguenti. Hanno come destinatari gli stati membri, nel momento in cui impongo il  divieto dei dazi o tasse, di tributi discriminatori che discriminano i prodotti esteri rispetto a quelli nazionali, di misure ad effetto equivalente a misure restrittive (i destinatari sono gli stati). Questo non significa che i singoli non possano invocare i diritti che sono riconosciuti negli art. 25 e seguenti direttamente davanti al giudice nazionale (si tratta perciò di norme con effetto diretto)

Articolo 25 TCE, è  considerata una norma fondamentale del sistema provvista di effetto diretto
I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale

Tassa ad effetto equivalente (è quell’onere pecuniario che non è un dazio ed è direttamente collegato all’importazione o all’esportazione di un prodotto, anche se imposto in un momento diverso)
Elementi rilevanti perché un onere possa essere considerato una tassa di effetto equivalente:

    • deve trattarsi di un onere pecuniario
    • deve colpire il prodotto in ragione dell’importazione o dell’esportazione, rendendola più onerosa
  • 81 e 82 del trattato, sono le norme destinate alle imprese


Principio del mutuo riconoscimento delle merci: un prodotto legittimamente commercializzato in un paese comunitario deve poter essere importato e commercializzato anche negli altri stati membri senza intralci.
Muove dal presupposto logico che, in assenza di disciplina comunitaria di armonizzazione, le legislazioni nazionali possono essere diverse ma comunque rispettive della salute e delle esigenze del consumatore

Dazio: è un onere pecuniario, imposto dallo stato all’attraversamento della frontiera
Domanda: dove ha origine la merce? Noi parliamo della circolazione della merce all’interno del territorio comunitario:

  • Si forma sul territorio comunitario compresi tutti i prodotti c.d. in libera pratica (sono i prodotti originari da paesi terzi che siano stati regolarmente importati in un qualsiasi paese comunitario): Cina, Russia, e nel momento in cui entrano nel territorio doganale devono pagare un dazio, dazio stabilito in un regolamento. Pagato questo dazio, le merci possono circolare come qualsiasi merce comunitaria e vengono accompagnate dal un certificato che le segue nel loro percorso comunitario. Si deve inoltre distingue se la fase di lavorazione è unica o plurima bisogna distinguere (es.: il televisore Telefunken, completato con parti minime sul territorio comunitario. Una specifica norma del trattato parla di stadio produttivo determinante che determina il luogo di produzione (il gommino non è sufficiente) nell’ambito di una impresa che sia competente a svolgere itale intervento su un prodotto che non sia ancora finito. Ciò per evitare comportamenti fraudolenti. La frode in tale caso avverrebbe a danno dell’Unione Europea (art. 24 del regolamento 802 del 1968)
  • Onere pecuniario, l’ammontare dell’onere pecuniario ed il momento in cui viene percepito sono irrilevanti. Irrilevante è anche lo stato beneficiario

Eccezioni all’art. 25 TCE:

  • un onere pecuniario eccezionalmente preso nei confronti di un singolo  (es.: parcheggio specificamente messo a disposizione dei camionisti. Deve trattarsi di un servizio effettivamente reso, un servizio proporzionato (onere / servizio)
  • un onere pecuniario imposto in ragione di una convenzione internazionale purchè non sia una convenzione che risulti contraria all’art. 25 o norma comunitaria
  • un onere pecuniario facente parte di sistema generalizzato di tributi che colpisce indistintamente e sistematicamente e con uguali criteri prodotti nazionali o esteri (altri stati membri

             Articolo 90 TCE Disposizioni fiscali
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Anche le modalità di pagamento (più dilazionate o meno possono divenire una maggiore onerosità) inoltre è irrilevante sia chi sia il beneficiario finale del tributo che non necessariamente è lo stato, e l’importo del tributo.
Oneri destinati a tutti i soggetti (es. imprese nazionali) per cui alla fine tutti pagano il tributo ma il realtà quello che viene assimilato dallo stato viene restituito alle società produttrici o distributrici delle merci, in questo caso siamo di fronte all’ipotesi dell’art. 25 in relazione al principio della tassa ad effetto equivalente
Differenze:

    • Art. 90 TCE: vietata la discriminazione che avviene tra prodotto nazionale e prodotto estero e che colpisce tutti i prodotti
    • Art. 25 TCE: vietata l’imposizione al prodotto, in ragione dell’importazione o dell’esportazione

Prodotti similari, sono i prodotti che hanno lo stesso processo di formazione, che hanno lo stesso gusto, più in generale si tratta di prodotti concorrenti (es. vino e birra possono presentare gradazione alcoliche simile e possono essere definiti prodotti concorrenti, ovvero sostituibili, anche se sono presenti differenze fra loro ed hanno processi di formazione diversi)

Divieto di restrizioni quantitative
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Significa che lo stato effettua una:

  • Restrizione assoluta, impedisce l’ingresso sul proprio territorio di qualsiasi merce prodotta all’estero
  • Restrizione relativa, ammette l’ingresso in determinate quantità

misura ad effetto equivalente
1984, Corte di giustizia, caso (corrisponde alla suddetta nozione) Dassonville: “Ogni normativa commerciale degli stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come misura equivalente a una restrizione quantitativa”. Deve trattarsi di una normativa adottata allo stato o da un’organizzazione professionale che è in grado di vincolare in base al diritto nazionale il comportamento dei membri dell’organizzazione (può trattarsi di una prassi amministrativa nell’ambito di un ente territoriale). Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

LIBERA CIRCOLAZIONE DI PERSONE

Le persone possono venire in rilievo sia come

  • Cittadini dell’Unione, che ai sensi dell’art. 18 godono del diritto di circolare e soggiornare negli stati membri

Articolo 18 TCE
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare(per tre mesi) liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
2. Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere questo obiettivo e salvo che il presente trattato non abbia previsto poteri di azione a tal fine, il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1. Esso delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251.
3. Il paragrafo 2 non si applica alle disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato né alle disposizioni relative alla sicurezza sociale o alla protezione sociale.

2.   Lavoratori

    • Dipendenti,  che godono di tutta una serie di diritti complementari volti a garantire che la libera circolazione dei lavoratori sia un diritto effettivo consentendo loro di portarsi dietro membri della loro famiglia (mentre non è lo stesso per il turista)
    • Autonomi, due ipotesi:
      • Stabilimento a titolo principale es. apertura di uno studio legale in Francia e avvocato che si stabilisce in Francia
      • Stabilimento a titolo secondaria es. apertura di filiale di uno studio legale a Bonn e avvocato che non si stabilisce in Germania ma effettua viaggi saltuari a Bonn seguiti da un rientro immediato

L’obiettivo è quello di garantire la libera circolazione, questo impedisce agli stati membri di adottare di normative che possano impedire, limitare, ostacolare il pieno esercizio di queste libertà

Articolo 39 TCE
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Definizione di lavoratore: data dalla Corte di giustizia nel 1998, “deve considerarsi lavoratore la persona che per un certo tempo, esegua a favore di un altro e sotto la direzione di questa, prestazioni in contropartita delle quali percepisce una remunerazione, una volta cessato il rapporto, l’interessato perde, in linea di principio, la qualità di lavoratore, fermo restando tuttavia che, da un lato questa qualifica può produrre effetti dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che, dall’altro, una persona all’effettiva ricerca di un impiego deve pur essere qualificata lavoratore”

Tre requisiti, per essere considerato lavoratore:

  • Cittadino di un paese membro (condizione lasciata agli stati membri)
  • Attività lavorativa svolta in un altro stato membro (anche a bordo di una nave). In tale ipotesi prima della legge comunitaria del 2004, che ha eliminato tali discriminazioni e che assicura la parità fra cittadini nazionali e stranieri appartenenti a Stati membri, si segnalavano discriminazioni positive nei confronti degli appartenenti a Stati membri che lavorano all’estero. Ad. es., un avvocato italiano dell’albo di Bologna che voglia difendere un cliente a Messina deve domiciliarsi presso uno studio legale a Messina, questo però non valeva nei confronti dell’avvocato francese che difendeva un cliente a Messina
  • Attività di lavoro subordinato

LIBERTA’ DI STABILIMENTO

Riguarda l’esercizio di attività autonome e non subordinate
Ne godono:

  • Persone fisiche, attività professionali o attività che sono economicamente rilevanti e che richiedono una certa qualifica personale (medici, architetti, infermieri, odontoiatri, ecc.)
  • Persone giuridiche, società di diritto commerciale o civile che svolgono attività economicamente rilevante, e che hanno la loro sede statutaria (espressione francese che può assimilarsi a sede sociale) in uno stato membro, ovvero che siano assoggettate alla disciplina nazionale di uno stato membro. Questo rappresenta il criterio di collegamento con il territorio e quindi con l’ordinamento comunitario. Anche per esse una discriminazione rispetto alle persone giuridiche dello stato ospitante, costituisce una violazione dell’art. 48 TCE

Articolo 48 TCE
Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

 

Diritti del lavoratore, evoluzione:

  • 1968, inizialmente la libera circolazione era limitata ai soli lavoratori. Era necessario partire con un contratto di lavoro già dal paese d’origine con le difficoltà che si possono immaginare. Mentre se definisco lavoratore anche colui che si attiva per cercare il lavoro estendo l’applicabilità a molti più soggetti
  •  
  • 1990, poi sono state adottate tre direttive, la 364, 365 e 366 che riguardano la libera circolazione di studenti e pensionati, ovvero di categorie non produttive. Questi soggetti potevano circolare in base a queste direttive, dimostrando di essere:
  • Autosufficienti (es. una rendita, i pensionati la pensione mentre per gli studenti era sufficiente una dichiarazione dei genitori) per un certo periodo
  • Assicurazione per malattie e infortuni

Lo scopo di queste due condizioni miravano ad evitare che avvalendosi della libertà di circolazione questi soggetti andassero a gravare sullo stato ospitante

  • 1992, l’art. 18 del Trattato di Maastricht ha profondamente cambiato lo scenario ed ha introdotto la libera circolazione, nel limite di tre mesi, per ogni cittadino dell’Unione Europea

Oltre i tre mesi bisogna dimostrare, come prima del 1992, di essere:

  • Autosufficienti
  • Assicurazione per malattie e infortuni
    • 2006, 30 aprile, è in vigore una nuova direttiva, la nr. 58 del 2004, che sostituisce quella del 1968 relativa alla libera circolazione dei lavoratori, e quella del 1990 relativa alle c.d. categorie non produttive

 

La libera circolazione dei lavoratori è un diritto contenuto nell’art. 39 che può essere fatto valere, in ragione dell’effetto diretto, nei confronti dei giudici nazionali, sia quelle dello:

  • stato membro ospitante, che discrimina rispetto ai cittadini di quello stato, mediante, richiesta della conoscenza della lingua non giustificata, mediante richiesta di formalità amministrative supplementari rispetto ai cittadini e non giustificate oggettivamente, ecc.
  • stato membro di origine

Accordi di Schengen

Sono delle convenzioni, una prima convenzione del 1990 e una convenzione di applicazione degli accordi del 1995. Gli stati si sono messi d’accordo ed hanno detto: “adesso spostiamo la nostra attenzione sulle frontiere esterne”. Di fatto questi accordi consentono ai cittadini dell’U.E. di spostarsi senza che venga controllato loro il documento e sono stato inclusi nel Trattato di Amsterdam in cui troviamo uno specifico protocollo sull’Acquis di Schengen.
Quando parliamo di libera circolazione di persone, facciamo riferimento

  • artt. 18 e 39 TCE
  • accordi di Schengen
  • Visti, asilo e immigrazione, dal Trattato di Amsterdam sono stati comunitarizzati (già parte del 3° pilastro: GAI, giustizia e affari interni). Dal 01.05.2004 la Commissione ha il monopolio della proposto e si segue il procedimento dell’art. 251 TCE, ovvero maggioranza qualificata e procedura di codecisione

 

I politici guardano con favore questa lobby per varie ragioni:

    • target di quei settori dell’opinione pubblica che guarda con favore all’U.E.
    • un nuovo trattato crea disfide tra Stati membri (contrapposizioni fra Francia e Germania, Spagna e Polonia)
    • Inserimento di disposizioni che possano favorire alcuni gruppi di interesse
    • Firma storica

Principio di sussidiarietà nella Costituzione europea:

      • È un concetto dinamico che consente che l’azione della comunità sia ampliata o ristretta laddove le circostanze lo richiedano
      • Occhiali dell’economia: una regola è giustificata non solo dal fallimento del mercato, ma se tale regola porta ad un risultato migliore rispetto alla sua assenza, in quanto esse hanno costi sociali che possono superare i benefici che possono apportare

 

 

Fonte: http://new.lettere.unina2.it/Didattica1/Dispense/Carozza/A.A.%202013-2014/materiale%20slides%20Lezioni%20di%20Diritto%20dell'Unione%20Europea.doc

Sito web da visitare: http://new.lettere.unina2.it/

Autore del testo: G.CAROZZA

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