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IL PARLAMENTO
Il Parlamento è composto da uno o due organi che assumono nomi specifici a seconda degli stati. Qualunque sia la sua composizione, nella tradizionale divisione dei poteri, al parlamento è riservata la fondamentale funzione legislativa. I parlamenti possono essere monocamerali o bicamerali. Si ha un parlamento mono camerale quando è formato da una sola camera (es. Grecia, Portogallo, Svezia). Si ha bicameralismo quando il parlamento è formato da due camere. Il Bicameralismo è la prima forma di parlamento che si è costituita sulla base di due precisi modelli:
Il bicameralismo può essere perfetto o imperfetto. Si ha bicameralismo perfetto quando alle due camere sono affidati gli stessi poteri; esse quindi si trovano su un piano di assoluta parità. Tale sistema si giustifica con l’esigenza di una maggiore ponderazione delle leggi e un controllo reciproco tra le due camere. L’inconveniente principale è rappresentato dai tempi, spesso molto lunghi, per l’approvazione delle leggi. L’Italia è ormai l’unico Paese Europeo che adotta questa soluzione. Si ha invece il bicameralismo imperfetto quando una camera ha poteri diversi dall’altra. Una camera (di solito quella eletta a suffragio universale e diretto) rappresenta l’insieme dei cittadini ed è dotata di maggiori poteri (es. potere legislativo, fiducia al governo). La seconda camera (eletta in genere indirettamente dal popolo) ha funzioni diverse e integrative rispetto alla prima (es. approvazione leggi costituzionali, poteri consultivi per l’approvazione di una legge ordinaria). Il bicameralismo imperfetto, nella società moderna ha il merito sia di permettere agli enti territoriali di essere rappresentati a livello nazionale, sia di accelerare l’iter legislativo snellendone la procedura.
Il parlamento è organo rappresentativo del popolo, ha struttura bicamerale, in quanto è costituito dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica (art. 55 Cost).
Le due camere sono elette per 5 anni: il periodo che intercorre tra due elezioni viene detto legislatura. La durata della legislatura può essere più breve di quella normale nel caso di scioglimento anticipato delle camere (ad es. in caso di crisi di governo) disposto dal presidente della Repubblica. La proroga delle camere al di là del tempo normale della loro durata è ammessa solo con legge (cioè con atto del parlamento stesso) quando le elezioni non potrebbero essere svolte, ossia in caso di guerra. Le due Camere sono organi distinti l’uno dall’altro, ma hanno uguali poteri (bicameralismo perfetto), sono cioè poste su un piano di perfetta parità, anche se la loro composizione è molto diversa.
La camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto dai cittadini di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età. Ha sede a Palazzo Montecitorio a Roma. I deputati sono 630: sono eleggibili tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni abbiano compiuto 25 anni.
Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini che hanno compiuto 25 anni di età: sono eleggibili i cittadini che abbiano compiuto 40 anni. Ha sede a palazzo Madama a Roma. I Senatori elettivi sono 315. Ad essi si aggiungono i senatori a vita, che sono tutti gli ex Presidenti della Repubblica e quelli che vengono nominati dal PdR, in numero massimo di 5 da ciascun PdR, tra i cittadini che abbiano dato lustro alla patria in campo sociale, politico, artistico, letterario, economico, scientifico.
Come detto ogni camera lavora per conto proprio ed indipendentemente dall’altra. Tuttavia la Costituzione all’art. 55 prevede che si riuniscano in seduta comune nei seguenti casi:
a) l’elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica; b) La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione; c) L’elezione di 5 giudici Costituzionali; d) L’elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura.
All’interno di ogni singola camera vengono costituite le commissioni parlamentari, formate da parlamentari in numero proporzionale alle forze politiche presenti in Parlamento. Possono essere straordinarie, se create di volta in volta al fine di indagare su fenomeni di particolare gravità (es. terrorismo) o permanenti. In quest’ultimo caso esse hanno competenza specifica per materia (difesa, giustizia, esteri, istruzione , etc), e hanno il compito di preparare i lavori dell’Assemblea plenaria (commissioni in sede referente). In alcuni casi, per disegni di legge di scarsa importanza, possono deliberare al posto della Camera stessa (commissioni in sede deliberante). Infine le commissioni in alcuni settori di particolare importanza e delicatezza possono essere biacamerali, cioè composte da deputati e senatori. Ad es. La commissione per la vigilanza sulla Rai, sui servizi segreti, la Commissione bicamerale antimafia.
Il Parlamento è un organo molto importante nel nostro sistema Costituzionale in quanto, oltre a fare le leggi, accorda la fiducia al Governo, ne controlla l’attività e può costringerlo a dimettersi togliendogli la fiducia. Per questo motivo la nostra Repubblica è detta Parlamentare.
La qualità di Parlamentare si acquista all’atto della proclamazione degli eletti. Secondo l’art. 67 “ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. Questo libera gli eletti dagli interessi specifici e immediati dei loro elettori e li rende liberi di operare, secondo coscienza, in nome degli interessi generali e permanenti della Nazione. Il singolo Parlamentare può quindi votare in modo difforme rispetto a quanto si è impegnato a fare nei confronti dei suoi elettori o del suo partito senza alcuna conseguenza. L’unica conseguenza che potrà temere sarà quella di non essere ricandidato o rieletto nelle successive elezioni. I Parlamentari godono della cosiddetta immunità Parlamentare. L’art. 68 ha inteso garantire loro la piena libertà di opinione. Così i parlamentari possono usare le espressioni che credono ed esprimere le opinioni che ritengono più opportune (insindacabilità). Riguardo l’immunità penale, la legge 29 ottobre 1993 ha modificato parte dell’art. 68 della Costituzione. Infatti la Magistratura non deve più richiedere l’autorizzazione al Parlamento per poter indagare su un Parlamentare. La necessità dell’autorizzazione a procedere è rimasta per l’arresto, per le perquisizioni personali o domiciliari, per la possibilità di utilizzare intercettazioni telefoniche o ambientali. Il Parlamento è l’organo che esercita le attività di indirizzo politico e di controllo rispetto al governo. In questo senso i singoli parlamentari possono presentare interrogazioni e interpellanze. Le interrogazioni sono domande che i parlamentari rivolgono per iscritto al Governo o a un Ministro per conoscere se determinati fatti siano veri e per sollecitare il Governo a dire quanto è a sua conoscenza su un determinato avvenimento (es. interrogazioni su incidenti avvenuti durante una manifestazione). Le interpellanze non riguardano fatti o avvenimenti ma il comportamento del governo in particolari circostanze (es. la posizione del governo rispetto al problema dell’immigrazione clandestina). Queste servono per discutere la responsabilità del governo per le sue azioni. L’interpellante (o gli interpellanti) può anche decidere di presentare una mozione per censurare (o sostenere) il comportamento del Governo (es. per confermare o non confermare l’impegno in una missione di pace) esprimendo quindi una valutazione su un particolare comportamento e/o decisione del Governo.
La funzione legislativa è senza alcun dubbio la funzione più importante svolta dal Parlamento. Le due Camere svolgono la loro funzione legislativa separatamente, tuttavia per l’approvazione di una legge è necessario il voto favorevole di ciascuna camera. Le deliberazioni relative all’approvazione di una legge sono valide solo se al momento della votazione vi è in aula la maggioranza dei componenti l’assemblea (numero legale o quorum Costitutivo). Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti (maggioranza semplice), a meno che non sia prescritta dalla Costituzione un'altra maggioranza: Assoluta, cioè il voto favorevole della metà più uno dell’intera assemblea (316 voti favorevoli alla Camera); Qualificata in cui è richiesto un numero di voti favorevoli maggiore (2/3, ¾, 3/5).
Il procedimento di formazione di una legge è assai lungo e complesso e va sotto il nome di “iter legis”, a significare tutto il percorso che un atto normativo deve fare per divenire legge dello Stato. La prima fase è quella dell’iniziativa, che consiste nella presentazione a una delle due camere, indifferentemente, di una proposta di legge redatta in articoli.
L’iniziativa legislativa appartiene: a ciascun membro del Parlamento; al Governo (disegno di legge); a ciascun Consiglio regionale; al consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL); ai cittadini (raccogliendo 50.000 firme: art. 71 Cost.).
La proposta di legge è esaminata dalla commissione legislativa competente, che redige una relazione e riferisce alla camera di appartenenza (deputati o senatori). La proposta di legge viene prima esaminata articolo per articolo e poi approvata nella sua globalità dalla prima camera. Una volta approvata, viene inviata all’altra camera che, a sua volta, deve discuterla e approvarla con le stesse modalità. Se non vi sono emendamenti (modifiche parziali al testo di legge), ossia se anche la seconda camera approva lo stesso testo di legge, la legge risulta approvata. Se però il testo viene modificato da una delle due camere, torna all’altra camera che è chiamata ad approvare solo gli emendamenti. E’ sufficiente che una sola camera non approvi un progetto di legge, cioè che dalla votazione risulti che la maggioranza di quella camera è contraria, perché la proposta di legge decada. La proposta approvata da entrambe le camere passa alla fase successiva: la promulgazione che è l’atto con il quale il Presidente della Repubblica, previa verifica della compatibilità della legge approvata dal parlamento alla Costituzione, firma la legge. Il PdR ha la possibilità, per una sola volta, di rinviare la legge alle camere con un messaggio motivato, al fine di richiedere una nuova votazione. Si parla in questo caso di veto sospensivo. Il parlamento può accogliere i rilievi del PdR e modificare la legge oppure votare a maggioranza assoluta la stessa legge. In questo caso il PdR è obbligato a firmare la legge in quanto è il parlamento titolare della funzione legislativa e con la seconda votazione se ne assume la responsabilità. La firma del PdR rende la legge esecutoria. La legge viene infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore, di solito, dopo 15 giorni. Tuttavia sono possibili tempi maggiori (anche un anno) o inferiori (lo stesso giorno della pubblicazione).
Poiché la procedura dell’iter legis è molto lunga e laboriosa, la Costituzione all’art. 72 consente per disegni di legge urgenti una procedura abbreviata. L’iter abbreviato prevede che la commissione competente per materia approvi il progetto articolo per articolo, lasciando alle camere la votazione globale. In taluni casi, per leggi di minore importanza, la commissione non solo discute il progetto, ma procede anche alla sua approvazione. Si dice allora che la commissione parlamentare opera in sede deliberante. In tali casi è possibile che si opponga all’approvazione in commissione il governo o un decimo dei componenti delle camere, o un quinto dei membri della commissione stessa. Il motivo per cui si da la possibilità di impedire l’approvazione in commissione è evidente, se si pensa che un provvedimento di legge rischia di essere approvato senza che il Parlamento, nella sua composizione ordinaria, ne sia a conoscenza. Questa procedura è in ogni caso esclusa per le leggi Costituzionali, le leggi elettorali, i decreti legislativi, la ratifica di trattati internazionali, l’approvazione di bilanci e consuntivi.
Leggi di revisione Costituzionale. Al Parlamento compete anche l’eventuale modifica della Costituzione, secondo la procedura prevista dall’art. 138. E’ importante notare che la Costituzione non è modificabile in tutte le sue parti. Vi sono dei limiti alla revisione, posti dalla stessa Costituzione. E’ il caso dell’art. 139, che prevede la non modificabilità della forma Repubblicana, e della prima parte dell’art. 2, che stabilisce il riconoscimento da parte della repubblica dei “Diritti inviolabili dell’uomo”.
Per modificare la Costituzione, il Parlamento deve seguire un procedimento particolare, reso più difficile di quello legislativo normale; infatti la proposta di legge deve essere approvata due volte da ciascuna camera a un intervallo non inferiore a tre mesi e, nella seconda votazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Segue la pubblicazione per consentirne a tutti la conoscenza.
Può essere richiesto un referendum, detto Costituzionale, solo nei casi in cui nella seconda votazione la legge Costituzionale non abbia ottenutoli voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti (maggioranza qualificata). In questo caso la legge viene pubblicata per notizia sulla gazzetta ufficiale (quindi non promulgata). Entro i tre mesi successivi 1/5 dei membri del Parlamento, o 500.000 elettori, o cinque consigli Regionali possono avanzare richiesta di referendum. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza di voti validi.
La Costituzione prevede anche il referendum abrogativo con cui i cittadini sono chiamati direttamente a giudicare sull’opportunità di mantenere o meno in vigore le leggi vigenti. Possono partecipare al referendum tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni. Il referendum abrogativo, come il referendum Costituzionale, può essere richiesto da almeno 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali.
La richiesta viene esaminata dalla Corte Costituzionale e, se ritenuta valida, è indetto il referendum con decreto del Capo dello Stato. L’abrogazione viene dichiarata dal Presidente della Repubblica e decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei risultati del referendum, sempre che abbaino partecipato allo stesso almeno il 50% +1 degli elettori.
L’art. 75 stabilisce che non è ammesso il referendum per abrogare le leggi di bilancio, tributarie, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di amnistia e indulto (l’amnistia è causa di stazione del reato, è un atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia ad applicare la pena nei confronti di determinati reati; essa differisce dall’indulto, in quanto in questo caso lo Stato si limita a condonare una parte della pena senza estinguere il reato).
Fonte: http://www.gpchironi.it/sitenew/attachments/054_GLI%20ORGANI%20COSTITUZIONALI2.doc
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Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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