Persone

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Persone

Per il diritto l’uomo è una persona o un soggetto di diritto. La prima espressione è usata dal codice civile, la seconda è di uso dottrinale; nella nostra civiltà ogni uomo è, in quanto tale, una persona.
Si definisce come capacità giuridica l’attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e di doveri; l’espressione è equivalente a quella di soggettività giuridica o personalità giuridica. Questa titolarità si acquista al momento della nascita e si perde al momento della morte.
La nascita è dichiarata dal padre o, in mancanza, da altri all’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita. Questa dichiarazione dà luogo all’atto di nascita che l’ufficiale iscrive nei registri dello stato civile, mentre la morte, dà luogo all’atto di morte. Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria: fanno fede, fino a prova contraria, della verità di ciò che è stato dichiarato all’ufficiale di stato civile e provano fino a querela di falso ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere stato dichiarato alla sua presenza.
Ogni persona è identificata con nome e cognome. Il nome le è dato, a scelta, da chi dichiara la nascita all’ufficiale mentre il cognome, se si tratta di figlio legittimo, è quello del padre, altrimenti è iscritto come figlio di ignoti. Se poi il figlio naturale viene riconosciuto allora egli assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto. La persona, divenuta maggiorenne, può decidere di cambiare nome e anche cognome.
Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari o interessi; coincide normalmente con la residenza, che è il luogo della dimora abituale della persona. Dal domicilio principale si distingue il domicilio speciale, che la persona può eleggere per determinati atti o affari.
La dimora è il luogo dove la persona, attualmente, soggiorna anche se non corrisponde al luogo in cui soggiorna abitualmente. Non è dimora il luogo dove si prende alloggio occasionalmente, ma è il soggiorno.
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie , può sorgere il problema della conservazione del suo patrimonio. I successori possono chiedere al tribunale la nomina di un curatore dello scomparso. Trascorsi due anni dal giorno cui risale l’ultima notizia, il tribunale può dichiarare l’assenza della persona e immettere nel possesso temporaneo coloro che sono gli eredi se l’assente fosse morto. Coloro possono far loro solo le rendite che i beni producono, ma non possono alienarli o ipotecarli. Se l’assente ricompare, gli dovranno essere restituiti tutti i beni.
Dopo dieci anni dalla scomparsa, anche se non ne è stata dichiarata ufficialmente l’assenza, il tribunale ne può dichiarare la morte presunta. Da qui si apre la successione ereditaria e coloro che sono gli eredi acquistano la piena disponibilità di tutti i beni. Se la persona ricompare gli vengono restituiti i beni nello stato in cui si trovano e se sono stati venduti, egli ha diritto all’incasso della somma se non è già stata consumata. Se il coniuge si è risposato, rientra in vigore il precedente vincolo matrimoniale.

 

La capacità d’agire è l’attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, mediante i quali acquistare diritti e assumere doveri. La prima spetta al momento della nascita, la seconda si consegue con il raggiungimento della maggiore età. Il sedicenne, che per gravi motivi, è costretto a contrarre matrimonio, può essere autorizzato dal giudice, accertata la maturità psico – fisica a sposarsi; può riconoscere anche il figlio naturale.
Il minore assume doveri e acquista diritti, per mezzo dei suoi legali rappresentanti. Egli è sottoposto alla potestà dei genitori o, in mancanza, alla cura di un tutore nominato dal pretore. Ad essi spetta la legale rappresentanza del minore e compiono, in suo nome, gli atti giuridici. Ciò è valido solo per gli atti che non abbaino carattere strettamente personale. Il sedicenne che sia autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio è emancipato. L’emancipazione comporta l’acquisto della piena capacità d’agire limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice tutelare ed assistito da un curatore.
Il maggiore di età può trovarsi in condizioni di abituale infermità mentale; in questi casi egli può essere interdetto, ossia privato della capacità d’agire. La sentenza di interdizione è pronunciata dal tribunale che nomina anche un tutore dell’interdetto che ha gli stessi poteri di legale rappresentanza del tutore del minore.
Quando l’infermità non è tanto grave, si chiede l’inabilitazione che il tribunale può concedere oppure no. I prodighi, coloro che sperperano il loro patrimonio o che fanno uso di alcool o sostanze stupefacenti, possono essere inabilitate. Ad essi viene nominato un curatore: la sua posizione corrisponde a quella del minor emancipato.

 

Secondo il codice civile, sono persone anche le organizzazioni collettive alle quali si dà il nome di persone giuridiche per distinguerle dalle persone fisiche.
La persona giuridica e la persona fisica sono soggetti di diritto; ci sono norme che trovano applicazione solo nelle persone fisiche o solo nelle persone giuridiche.
La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e di propri doveri. Alla persona giuridica è riconosciuta una propria capacità di agire: essa compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi.

 

Le persone giuridiche si distinguono in persone giuridiche pubbliche, come gli enti pubblici, e persone giuridiche private. Sono enti pubblici lo Stato, regioni, province e comuni; il loro carattere distintivo è il loro potere sovrano o potestà di imperio. Li si definisce enti territoriali perché sono enti esponenziali di una data comunità, stanziata su un determinato territorio ed hanno il compito di provvedere alla generalità dei bisogni della collettività. Gli enti pubblici economici hanno per oggetto esclusivo l’esercizio di un’attività commerciale.
Gli enti pubblici territoriali hanno la cosiddetta doppia capacità di diritto pubblico e privato. La prima è la potestà sovrana che l’ente pubblico può esercitare sulle cose e nei confronti di persone; la seconda è l’attitudine riconosciuta all’ente pubblico di essere titolare di diritti e di doveri e di compiere atti giuridici. Gli enti pubblici strumentali hanno solo la capacità di diritto privato. Gli atti che pongono in essere con i terzi sono atti di autonomia contrattuale. Tutti gli enti pubblici perseguono fini pubblici, destinati a soddisfare i pubblici interessi.
Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive, ovvero persone giuridiche di diritto comune. Le più importanti sono le associazioni, le fondazioni e le società.

 

Le associazioni sono una manifestazione della natura sociale, una forma di stabile organizzazione collettiva attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali. Il concetto di formazione sociale comprende sia le organizzazioni collettive volontarie, come le associazioni, sia le organizzazioni collettive necessarie come gli enti pubblici territoriali o la famiglia.
L’associazione si costituisce per contratto mediante il quale più persone si impegnano al perseguimento di uno scopo di natura ideale o di natura non economica. Ad essa, una volta costituita, possono aderire nuovi membri. Essa agisce per mezzo dei propri organi: gli associati, uniti in assemblea, formano l’organo sovrano mentre gli amministratori, nominati dall’assemblea, formano l’organo esecutivo.
La fondazione può essere definita come la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale. L’atto costitutivo della fondazione è un atto unilaterale e può essere costituita anche per testamento; la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori, che vengono nominati nei modi previsti dall’atto di fondazione.
Le associazioni e le fondazioni conseguono il riconoscimento della personalità giuridica per decreto del P.d.R. (art. 12).
Le associazioni non riconosciute sono quelle che non hanno chiesto o non hanno ottenuto il riconoscimento di associazioni (partiti e sindacati).
Le associazioni riconosciute possono acquistare beni, mobili e immobili sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito. Le associazioni non riconosciute possono acquistare beni solo a titolo oneroso.
Delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde soltanto l’associazione con il suo patrimonio. Per le associazioni non riconosciute è stato stabilito che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”, mentre “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Delle obbligazioni assunte in nome di un’associazione l’associato non è mai responsabile personalmente mentre, gli amministratori delle associazioni non riconosciute, sono personalmente responsabili.
Si parla di comitati quando fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità sono raccolti per pubblica sottoscrizione da una pluralità di promotori.

 

Ci sono diritti soggettivi che sono creati dal diritto oggettivo, ma ci sono diritti soggettivi che si dicono solo trovati dal diritto oggettivo: sono i diritti dell’uomo. Si considerano come diritti spettanti all’uomo in quanto tale e come diritti che ogni Stato ha il dovere di riconoscere e garantire.
Nell’art.2 la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell’uomo; inviolabili sia da parte della pubblica autorità  sia dagli altri uomini.
I diritti della personalità si classificano fra i diritti assoluti cioè sono protetti nei confronti di tutti; sono diritti indisponibili in quanto il loro titolare non li può alienare e non può neanche rinunciarvi. Sono imprescrittibili perché non si prescrivono, in pratica non si estinguono per il prolungato non uso nel tempo.
Nessuno può essere obbligato per legge ad un determinato trattamento sanitario se non per legge; se il paziente è incapace il consenso è dato dal suo rappresentante. Nel caso dell’aborto della minorenne o dell’interdetta è necessario anche il consenso della donna.

Un diritto della personalità spetta a ciascuno sul proprio nome. L’art. 7 protegge il diritto al nome: l’uso del proprio nome è il diritto di identificare se stessi con il proprio nome e come diritto di essere identificati con esso dagli altri. È protetto contro chi contesti alla persona o le impedisca l’uso del proprio nome. È protetto contro chi usurpi il nome altrui per identificare sé o per indicare una cosa con l’uso del nome altrui. Oltre al nome, è protetto anche lo pseudonimo quando abbia acquistato la stessa importanza del nome. Questo diritto al nome vige anche per le persone giuridiche.

Una protezione analoga è attribuita all’immagine della persona. L’art. 10 cita la protezione del diritto del singolo alla riservatezza, a sottrarre la propria immagine e gli atteggiamenti della propria vita privata agli occhi di estranei; inoltre riporta la protezione del diritto di informazione del pubblico, del diritto di cronaca della stampa. Quindi è vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta.

Il diritto all’identità personale è definito come il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o do convinzioni da lui non professate. Questo diritto è leso anche se le azioni o le convinzioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli e dannose della sua reputazione.

La giustizia protegge il diritto alla riservatezza: diritto a che non siano divulgati, con la stampa, la televisione e altri strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e di per sé non lesivi alla sua dignità. La legge punisce chi installa apparati o strumenti al fine di intercettare comunicazioni o convenzioni telefoniche o telegrafiche.

I computers possono essere utilizzati per la tenuta delle cosiddette banche dei dati, possono essere notizie di carattere oggettivo ma possono essere anche notizie di carattere soggettivo, ossia notizie sul conto di persone, di imprese e di enti.
Per dato personale si intende qualsiasi informazione relativa a persone fisiche o giuridiche che siano identificate o identificabili.
Per il trattamento dei dati sensibili, ossia tali da rivelare l’origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche ecc…è necessaria l’autorizzazione del Garante.
I diritti riconosciuti all’interessato sono:
Conoscere, mediante l’accesso al registro del Garante,l’esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano;
Ha diritto di ottenere la cancellazione dei dati trattati che hanno perduto ogni utilità (diritto all’oblio);
Ha diritto all’aggiornamento e all’integrazione dei dati;
Ha diritto ad opporsi al trattamento dei dati personali raccolti a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario ecc….

 

Fonte: http://quidiuris.altervista.org/alterpages/files/Dirittoprivato.doc

Sito web da visitare: http://quidiuris.altervista.org/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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