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RIASSUNTI DEL
“MANUALE DI DIRITTO PRIVATO”
Di: A.Torrente P.Schlesinger
395 Nozioni generali
La promessa unilaterale, rivolta da un soggetto ad un altro per assicurare a quest’ultimo un certo comportamento futuro del promittente, è sufficiente per far sorgere un vincolo giuridico a carico del promittente, se la promessa è inserita in un contratto, a condizione che questo abbia una valida causa.
Infatti il nostro ordinamento esclude, in linea di principio, che una promessa unilaterale produca effetti obbligatori, salvo che nei casi ammessi dalla legge.
Le promesse unilaterali vincolanti sono tipiche, in quanto, ove rientrino nei casi ammessi dalla legge, potranno al massimo far sorgere una obbligazione naturale.
396 Nozione
Al riconoscimento di debito l’art.1988 c.c. equipara una promessa di pagamento in quanto è implicito, nel concetto di pagamento, l’esistenza di un debito da assolvere.
Naturalmente, ove il presunto debitore intenda contestare il riconoscimento o la promessa di pagamento invocati contro di lui in giudizio dal creditore, la situazione sarà più agevole se il riconoscimento o la promessa sono titolati, ossia menzionano la causa o il titolo del debito.
La situazione del supposto debitore, viceversa, sarà più difficile ove il riconoscimento o la promessa siano astratti, ossia non menzionino la causa o fonte del debito riconosciuto.
397 Natura
Per promessa al pubblico s’intende la promessa di una prestazione fatta a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compiuto una determinata azione.
La promessa, appunto perché è un contratto unilaterale, acquista efficacia vincolante non appena è resa pubblica (ad es. con giornali, radio…) ed è revocabile solo per giusta causa.
La revoca non ha effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.
Se alla promessa non è stato apposto un termine, il vincolo di questa cessa qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa (art.1989.2 c.c.).
398 Natura
I titoli di credito costituiscono una categoria ricavata per generalizzazione dall’esperienza di figure antiche (cambiali e assegni), caratterizzate dal rilievo attribuito ad un documento contenente una promessa unilaterale di pagamento o un ordine di pagamento di una somma di danaro. Nella categoria confluiscono, ora, i c.d. titoli di Stato o del debito pubblico, le azioni e le obbligazioni emesse da s.p.a., l’emissione di titoli atipici.
Nei titoli di credito il documento non costituisce soltanto una prova del rapporto, in quanto esso è addirittura necessario per poter far valere il diritto documentato dal titolo: il debitore o emittente non può pagare validamente a chi non gli esibisca il documento; e per converso il portatore del titolo, purchè sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge, ha diritto alla prestazione in esso indicata.
Conseguentemente può essere legittimato a pretendere la prestazione anche chi non sia titolare del diritto: difatti il debitore, che senza dolo o colpa grave adempia la prestazione nei confronti del possessore, è liberato anche se questi non è titolare del diritto.
Dai titoli di credito vanno distinti i documenti di legittimazione e i titoli impropri. I primi servono alla identificazione dei soggetti aventi diritto alla prestazione. I secondi consentono il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione. Ma per entrambe queste figure non può parlarsi di titoli di credito perché non si verifica il fenomeno della incorporazione del diritto nel documento.
Difatti, in caso di smarrimento di questo, proprio perché il titolo non ha carattere costitutivo, il titolare potrà egualmente pretendere la prestazione dovutagli offrendo in altro modo la prova della sua titolarità e non avrà bisogno di ricorrere alla procedura di ammortamento che è invece necessaria per i titoli di credito.
399 Titoli al portatore, all’ordine e nominativi
Il requisito del possesso è indispensabile per l’esercizio del diritto in esso contenuto; in relazione ad alcuni titoli di credito è richiesto un ulteriore elemento. Sotto questo aspetto, i titoli di credito si suddistinguono in tre categorie:
400 La “dematerializzazione” dei titoli di credito
Per titoli di massa (emessi, cioè, in serie e non per operazioni individuali), la crescente rapidità della circolazione mobiliare crea problemi per la necessità di un continuo maneggio di documenti di rilevante valore, soggetti a rischi di furti, smarrimenti e distruzioni. Da ciò l’esigenza di sostituire ai normali meccanismi di trasferimento cartolare, semplici operazioni di trasferimenti scritturali.
Il conseguimento di tale risultato è legato a due presupposti: la fungibilità dei titoli, che rende irrilevante la consegna materiale del documento essendo sufficiente la registrazione contabile del trasferimento; e l’accertamento della gestione nelle mani di un soggetto affidabile, che si incarica di operare tutte le registrazioni di cui sia fatta legittima richiesta.
Il processo di dematerializzazione può svolgersi a due livelli. Il primo, di mero accertamento dei titoli coinvolti, comporta la conservazione del documento, che viene però custodito presso un gestore senza più circolare fisicamente. Nel secondo, invece, si realizza una dematerializzazione integrale, cosicchè viene eliminato qualsiasi certificato, sostituito per intero da una intestazione solo contabile da parte del gestore, che poi provvede alla registrazione di ogni trasferimento sempre e soltanto in via scritturale.
La dematerializzazione integrale è stata resa obbligatoria per tutti i titoli negoziati o destinati alla negoziazione su mercati regolamentati. Può poi attuarsi anche in via facoltativa.
401 Titoli rappresentativi, titoli di partecipazione
I titoli rappresentativi sono documenti che incorporano il diritto alla consegna delle merci in esso specificate (es. fede di deposito, rilasciata dai magazzini generali al depositante…). Questi titoli attribuiscono al possessore non solo il diritto ad ottenere la consegna delle merci dall’emittente, ma pure il potere di disporne mediante trasferimento del titolo.
I titoli di partecipazione (es. azioni emesse da s.p.a.), invece, attribuiscono al possessore, oltre al diritto di disposizione sul titolo stesso, anche i c.d. diritti corporativi o associativi, vale a dire il diritto di riscuotere i dividendi, di prendere parte alle assemblee sociali…
402 Caratteristiche dei titoli di credito
Caratteristiche dei titoli di credito sono:
Titoli astratti sono, invece, quelli nei quali il rapporto fondamentale non è enunciato nel titolo ed è irrilevante nei confronti del terzo possessore in buona fede, il quale ha diritto alla prestazione anche se il rapporto fondamentale non sussista.
Le eccezioni opponibili dal debitore si distinguono in eccezioni reali (o assolute) che si possono opporre a qualunque possessore e eccezioni personali (o relative) che si possono opporre soltanto ad un possessore determinato.
Eccezioni reali sono:
Eccezioni personali sono quelle che derivano da rapporti che non risultano dal titolo. Esse sono opponibili solo a colui con il quale il rapporto si è svolto.
Questa eccezioni personali si comunicano, ossia possono essere opposte anche ad un possessore successivo in un’ipotesi particolare: quando il possessore medesimo abbia agito intenzionalmente a danno del debitore.
Con il procedimento di ammortamento si mira a distruggere l’efficacia del titolo smarrito o sottratto o distrutto ed a procurare a chi ha perduto il possesso del titolo un documento che di questo faccia le veci (c.d. ricostituzione della legittimazione).
A tal fine non basta la semplice denuncia, fatta dal possessore del titolo al debitore, dell’avvenuto smarrimento o sottrazione, ma occorre presentare un ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato, indicando nel ricorso i requisiti essenziali del titolo e i fatti che ne hanno provocato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione.
Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti esposti dal ricorrente, pronunzia con decreto l’ammortamento e autorizza il pagamento del titolo alla scadenza o, ove si tratti di titolo già scaduto, dopo 30 gg. dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore: denunciando all’emittente lo smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, che lo ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto se nessuno si presenta a chiedere il pagamento entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione.
La cambiale è un titolo di credito all’ordine.
Si distinguono due figure di cambiali: la tratta e il vaglia cambiario (o pagherò cambiario). La prima contiene l’ordine che una persona (traente) dà ad un’altra (trattario) di pagare ad un terzo (prenditore) una somma di danaro.
Il vaglia cambiario contiene la promessa fatta da una persona (emittente) di pagare una somma di danaro direttamente nelle mani del prenditore. Entrambi sono negozi giuridici unilaterali.
Figure particolari di cambiali sono:
a)la cambiale ipotecaria, il cui pagamento è garantito da ipoteca che si trasferisce con la girata del titolo di credito;
b)la cambiale agraria, che garantisce i prestiti agrari di esercizio o di miglioramento di un fondo.
La cambiale presenta anzitutto caratteristiche comuni con gli altri titoli di credito: letteralità e autonomia.
Per il principio di autonomia, la cambiale può essere trasferita mediante girata. Perciò può avvenire che sullo stesso documento cambiario siano contenute più firme di soggetti diversi. L’autonomia caratterizza i singoli rapporti cambiari: ciascuna delle obbligazioni cartolari è indipendente dall’altra, è valida anche se l’altra è invalida.
Accanto a questi caratteri comuni agli altri titoli di credito la cambiale presenta anche le seguenti caratteristiche:
a) astrattezza. Il rapporto che dà luogo all’emissione della cambiale può essere di varia natura e può perfino mancare: ciò non ha importanza; una volta che ho sottoscritto una cambiale, io non posso eccepire la mancanza di causa, o riferirmi a vizi per sottrarmi all’obbligo di pagare la cambiale, se il pagamento mi viene chiesto dal terzo giratario. Si deve ricordare che l’astrattezza di un negozio non esclude l’azione di ripetizione, quando sia dimostrata la mancanza di causa. Chi risulta debitore in base a un negozio astratto deve adempiere l’obbligazione nei confronti del terzo acquirente del titolo.
Se poi il pagamento mi viene chiesto dalla controparte , allora io posso opporre le eccezioni nascenti dal rapporto. L’astrattezza, quindi, funziona solo nei confronti dei terzi.
Applicando i principi esposti, risulta che la cambiale di favore, ossia quella creata soltanto per procurare, mediante la girata, credito ad una determinata persona, è valida.
b) efficacia esecutiva del titolo cambiario: vuol dire che non c’è bisogno di una sentenza di condanna del debitore per iniziare l’esecuzione, basta all’uopo la cambiale. Per questo effetto, essa deve essere in regola con il bollo fin dall’inizio, ossia dal momento in cui si perfeziona il negozio cambiario.
407 Requisiti del negozio cambiario
I requisiti essenziali, in mancanza dei quali il documento non vale come cambiale sono:
La scadenza della cambiale può essere:
c) a vista (in questo caso la cambiale è pagabile al momento della presentazione).
Se non vi è indicazione di scadenza, la cambiale si considera pagabile a vista.
Se è indicato come luogo di pagamento il domicilio di un terzo, cioè di una persona diversa dal trattario o dall’emittente, la cambiale si dice domiciliata;
In ordine alla capacità a porre in essere i negozi cambiari, possono sottoscrivere validamente cambiali, il minore emancipato autorizzato all’esercizio di un’impresa commerciale ed il genitore o il tutore o l’inabilitato autorizzati alla continuazione dell’esercizio di un’impresa commerciale per conto del minore o dell’interdetto. La cambiale può essere anche scritta per procura. Una deroga alle norme comuni è stabilita nel caso di negozio cambiario concluso da chi assume di essere dotato del potere di rappresentare altra persona, mentre né è sprovvisto. In questo caso il negozio non produce effetti né per il rappresentante né per il rappresentato ed è soltanto sancita eventualmente la responsabilità del rappresentante sprovvisto di procura.
409 La cambiale in bianco
La cambiale incompleta quando fu emessa (detta cambiale in bianco), può essere completata in conformità degli accordi intercorsi tra i soggetti del negozio cambiario (c.d. negozio di riempimento). Se tali accordi non vengono osservati, l’eccezione di abusivo riempimento non può essere opposta al terzo portatore, salvo che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola. La facoltà di riempimento è sottoposta ad un termine di decadenza di 3 anni dall’emissione del titolo; la decadenza non è però opponibile al portatore di buona fede al quale il titolo sia pervenuto già completo.
Con la cambiale tratta una persona (traente) rivolge ad un’altra (trattario) l’ordine di pagare ad una terza persona (beneficiario o prenditore) la somma indicata nella cambiale stessa. La cambiale può essere tratta anche a favore dello stesso traente: se il beneficiario è un terzo, il traente assume già con l’emissione un obbligo cambiario verso il prenditore; se è tratta a favore dello steso traente, questi assume un obbligo cambiario soltanto quando trasmette la cambiale ad un terzo.
Il rapporto che giustifica l’ordine impartito dal traente al trattario si chiama rapporto di provvista. Quale che sia il rapporto di provvista tra traente e trattario questi, anche se si sia obbligato verso il traente ad aderire all’ordine contenuto nella cambiale, non assume alcun obbligo cambiario se non quando provveda ad apporre una dichiarazione scritta sulla cambiale di adesione all’ordine impartitogli dal traente: l’accettazione.
L’accettazione è espressa con la parola “accettato”, “visto” o con altre equivalenti. Non è ammessa l’apposizione di condizioni; è valida peraltro l’accettazione limitata ad una parte soltanto della somma. Se l’accettazione è rifiutata, il portatore della cambiale può rivolgersi contro il traente e i giranti (azione di regresso). L’accettazione può essere fatta anche da persona diversa dal trattario (accettazione per intervento). Questa persona può anche essere indicata all’uopo sulla cambiale (al bisogno) dal trattario o dal traente (indicato al bisogno).
La cambiale può essere trasferita mediante girata. Ossia mediante l’ordine, scritto direttamente sul retro del documento, con cui il prenditore del titolo, o un successivo giratario, ingiunge al debitore di pagare l’importo dovuto al beneficiario dell’ordine, detto giratario. Il trasferimento mediante girata costituisce la circolazione normale, regolare del titolo, ma non è vietato che la cambiale si trasferisca in base alle regole della cessione. Infatti, il traente può imprimere alla cambiale una circolazione anomala vietandone con le parole “non all’ordine” o altre equivalenti, il trasferimento mediante girata: in questo caso la cambiale si trasferisce solo con la forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. Anche il girante può vietare una nuova girata.
La girata deve essere scritta sulla cambiale o, nel caso che questa contenga già tante firme da non potersene apporre altre, su un foglio ad essa attaccato che si chiama allungamento.
La girata può essere piena (per me pagate al sig. X) o in bianco: quest’ultima non contiene l’indicazione del giratario ed è costituita dalla sola firma del girante. Nel caso di girata in bianco il giratario può riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona, girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata, trasmettere la cambiale ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
Figure particolari di girata sono: la girata per incasso o per procura (il giratario non può girare il titolo se non per procura e a lui possono essere opposte le eccezioni opponibili al girante) e la girata a titolo di pegno (attribuisce al giratario un diritto di pegno sulla cambiale).
412 L’avallo
Un’obbligazione cambiaria può essere garantita anche con un’ulteriore obbligazione cambiaria. Questa obbligazione cambiaria si chiama avallo. La persona che garantisce si chiama avallante; la persona a cui favore la garanzia è prestata, avallato. L’obbligazione di avallare la cambiale deve essere scritta sulla cambiale; di solito si scrive “per avallo” seguita dalla firma dell’avallante, la quale può essere scritta sia sulla parte anteriore che posteriore della cambiale.
413 Il pagamento
Le persone obbligate al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie: obbligati principali (emittente del pagherò; accettante della tratta) ed obbligati in via di regresso (giranti del vaglia, traente e giranti nella tratta). Solo il pagamento compiuto dall’obbligato principale estingue la cambiale, non quello degli obbligati di regresso, in quanto costoro, se pagano la cambiale, vengono surrogati nei diritti del portatore e possono, a loro volta, agire contro gli obbligati principali. Tutti gli obbligati cambiari sono tenuti in solido.
Il pagamento della cambiale deve essere effettuato nel luogo e nell’indirizzo indicato nel titolo, che è, di solito, la residenza dell’accettante o dell’emittente, ma può avvenire al domicilio di un terzo (cambiale domiciliata).
In deroga ai principi generali, il portatore non può rifiutare un pagamento parziale perché questo libera, sia pure parzialmente, gli obbligati in via di regresso.
414 L’azione cambiaria
Il portatore di una cambiale può servirsi di essa come titolo esecutivo ed iniziare senz’altro l’esecuzione, o promuovere un ordinario giudizio di cognizione od ottenere decreto ingiuntivo. L’azione cambiaria è di due specie: diretta (contro gli obblighi principali), di regresso (contro gli obbligati di regresso). Quest’ultima può essere esercitata dopo la scadenza, per mancato pagamento; prima della scadenza, per rifiuto dell’accettazione…L’azione principale è soggetta a prescrizione triennale, l’azione di regresso a prescrizioni più brevi.
Il protesto è un atto pubblico con il quale si accerta il rifiuto di accettazione o il rifiuto di pagamento nel termine fissato dalla legge. Il protesto, in entrambi i casi, non è necessario quando vi sia la clausola “senza spese” “senza pretesto” e può essere sostituito da una dichiarazione di rifiuto dell’accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale e firmata dal trattario. Indipendentemente dal protesto, il portatore ha l’obbligo di avvisare il proprio girante e gli eventuali avvallanti della mancata accettazione o del mancato pagamento ed ogni girante deve informare il precedente. Gli avvisi servono solo ad informare gli obbligati in via di regresso che la cambiale non è stata pagata e che quindi provvedano al pagamento.
415 Eccezioni cambiarie
Se le eccezioni cambiarie opponibili dal convenuto, richiedono una lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, può, intanto emettere sentenza provvisoria di condanna con riserva di esame delle eccezioni (condanna con riserva). Pur concedendo questa particolare tutela al creditore cambiario, la legge offre un rimedio che consente di tener conto della situazione del debitore. Infatti, quando concorrono gravi ragioni, il giudice può anche sospendere l’esecuzione iniziata dal creditore in base alla cambiale.
Capitolo 56: GLI ASSEGNI
L’assegno è uno strumento di pagamento e mira a procurare al portatore l’immediata disponibilità di una somma di danaro.
Gli assegni sono pagabili a vista e non se ne può quindi dilazionare l’adempimento; essi prevedono l’intervento di una banca. Le due più importanti figure di assegno sono l’assegno bancario e l’assegno circolare.
L’assegno bancario ha la stessa struttura della cambiale tratta: vale a dire che consiste in un documento sul quale unilateralmente l’emittente (o traente) sottoscrive un ordine incondizionato rivolto alla banca di pagare una somma di danaro determinata a favore del beneficiario indicato sul titolo.
L’emissione di assegni bancari deve essere autorizzata dalla banca, la quale, quando stipula con un cliente una c.d. convenzione di assegni, gli consegna un libretto con i moduli prestampati.
Se invece un assegno viene emesso senza l’autorizzazione della banca trattaria, il traente commette un reato. L’emissione dell’assegno presuppone l’esistenza, presso la banca, di una adeguata provvista, cioè di fondi disponibili, attingendo ai quali la banca potrà provvedere a pagare al beneficiario l’importo indicato.
Chiunque emetta un assegno che non venga pagato per mancanza di sufficiente provvista commette un reato ed è inoltre tenuto a pagare al portatore del titolo che agisca contro di lui, oltre all’importo del titolo, un ulteriore 10% a titolo di penale.
A sua volta la banca trattaria, qualora per l’assegno non pagato sia stato elevato il protesto, deve revocare al traente l’autorizzazione ad emettere assegni, invitandolo a restituire tutti i moduli di assegni che abbia ancora in suo possesso. Se la banca non adempie a ciò, diventa responsabile, nella misura di 10 milioni per assegno, degli eventuali assegni che il protestato dovesse continuare ad emettere senza provvista.
L’assegno può essere emesso con la specifica indicazione del nome del beneficiario, ovvero a favore del portatore, e cioè di chi lo presenterà all’incasso.
Un assegno può anche essere emesso anche a favore dello stesso traente.
L’assegno è un titolo all’ordine e si trasferisce quindi per mezzo della girata, ma se è emesso al portatore può essere trasferito anche mediante semplice consegna.
L’assegno circolare non può essere emesso se non da una banca, solo se essa ha ottenuto specifica autorizzazione dalla Banca d’Italia.
Naturalmente gli assegni circolari sono emessi dalle banche in quanto un cliente ne faccia richiesta e versi il relativo importo, ovvero previo addebito a suo carico dell’importo per il quale il titolo è emesso.
L’emissione non può essere fatta al portatore, ma necessariamente all’ordine di uno specifico nominativo: o quello di un terzo, al quale il cliente, dopo averlo ritirato dalla banca si ripromette di riconsegnare l'assegno, o dello stesso cliente, il quale si ripromette di incassarlo altrove o di girarlo a favore di terzi.
La struttura dell’assegno circolare è quella del pagherò: la banca si impegna incondizionatamente a pagare a vista l’importo per cui il titolo è emesso, o all’intestatario dell’assegno o ad un giratario.
Per la circolazione e il pagamento dell’assegno circolare valgono gli stessi principi del pagherò.
Figure di obbligazioni nascenti dalla legge sono la gestione di affari; la ripetizione d’indebito; l’arricchimento senza causa.
Si ha gestione di affari altrui nell’ipotesi in cui taluno, senza esservi obbligato, si intromette negli affari di un altro, che non sia in grado di provvedervi.
La legge ne fa derivare un obbligo a carico del gestore di continuare la gestione intrapresa fino a quando il dominus non possa intervenire direttamente (art.2028 c.c.).
A sua volta il dominus è tenuto ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui e deve tenere indenne il gestore per quelle che questi abbia assunto in nome proprio, rimborsandogli altresì tutte le spese necessarie od utili effettuate nell’interesse del dominus (art.2031 c.c.).
Se si è fatto un pagamento senza che preesista un debito, chi l’ha fatto ha diritto alla restituzione di ciò che ha pagato, mentre non era dovuto.
Distinguiamo due diverse figure d’indebito:
non dà luogo a ripetizione d’indebito, l’adempimento di un’obbligazione naturale. Parimenti non ha diritto di pretendere la restituzione chi abbia eseguito una prestazione che costituisca offesa al buon costume anche da parte sua.
La ripetizione comprende non solo ciò che si è pagato, ma anche i frutti e gli interessi.
L’azione di ripetizione dell’indebito è un’azione personale: se chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata l’ha successivamente alienata, chi ha pagato no può pretendere la restituzione dal terzo acquirente, ma soltanto chiedergli il corrispettivo qualora sia ancora dovuto (art.2038 c.c.).
L’ordinamento giuridico non può consentire che una persona riceva un vantaggio dal danno arrecato ad altri, senza che vi sia una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro.
Così la legge ha stabilito, come rimedio generale, l’azione d’ingiustificato arricchimento.
Essa ha carattere sussidiario: è proponibile quando il danneggiato non può esperire altra azione per rimuovere il pregiudizio (art.2042 c.c.).
Elementi dell’azione sono:
Qualsiasi pregiudizio che altri può provocarmi, con una sua azione o anche con una sua omissione, costituisce un danno. Un evento pregiudizievole può influire sulla mia situazione economica (danno patrimoniale) e/o sulla mia situazione fisica o psichica (danno morale). Ogni danno dà diritto a pretendere un risarcimento, ma non si è sempre obbligati a risarcire il danno arrecato. La norma fondamentale in tema di c.d. responsabilità aquiliana è, nel nostro ordinamento, l’art.2043 c.c., secondo il quale chi ha cagionato ad altri un danno è obbligato al risarcimento soltanto quando si tratti di un danno ingiusto. Se taluno, pur compiendo atti leciti, omette di adottare le cautele necessarie per assicurare l’incolumità altrui, risponde indubbiamente per i pregiudizi che eventualmente ne siano derivati a carico di terzi.
Per l’art.2043 c.c., il danno è risarcibile soltanto se provocato con colpa. Un evento si dice colposo quando non è stato intenzionalmente determinato, ma si è verificato a causa di negligenza, imprudenza , imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline. La colpa è dunque esclusa se il fatto si verifica per caso fortuito, forza maggiore o, comunque, per cause che il danneggiante non ha potuto evitare e non poteva prevedere. Ovviamente il risarcimento sarà dovuto a fortiori se il danno sia stato addirittura provocato con dolo, ossia quando l’autore del comportamento pregiudizievole ha previsto e l’evento lesivo, realizzandolo intenzionalmente.
Il c.c. stabilisce che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (art.2046 c.c.). Se il danno è stato provocato da persona incapace, il danneggiato ha diritto di pretendere il risarcimento dal soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace: la persona tenuta alla sorveglianza è esente da responsabilità soltanto qualora riesca a dare la prova di non aver potuto impedire il fatto. Qualora la persona tenuta alla sorveglianza non sia in grado di risarcire il danno, il danneggiato può chiedere al giudice di condannare l’incapace (ovviamente se questi abbia un suo patrimonio) al pagamento di un’equa indennità.
425 Il nesso di causalità
Ulteriore elemento indispensabili per l’affermazione della responsabilità è costituito dal c.d. nesso di causalità: ossia il danno deve essere stato cagionato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti, la sua condotta deve essere stata causa dell’evento pregiudizievole. Il soggetto è tenuto a risarcire l’intero danno anche se ha solo contribuito a provocarlo, mentre parimenti ne sarà responsabile (in solido) per intero chiunque altro eventualmente abbia concorso a causare il pregiudizio. Il nesso di causalità tra una condotta che ha contribuito a provocare un evento dannoso e il danno stesso si dice giuridicamente interrotto, quando l’evento risulta altresì provocato da una causa a carattere eccezionale, che non può farsi ricadere sul primo soggetto (ad es. la persona investita, trasportata al pronto soccorso, viene coinvolta in un incendio, il responsabile dell’incendio non risponde delle conseguenze di questo nuovo incidente). Anche un comportamento omissivo può essere causa di un evento dannoso, quando si aveva l’obbligo giuridico di impedirlo. A produrre l’evento dannoso può contribuire il comportamento colposo dello stesso danneggiato: in tal caso, l’obbligo del risarcimento viene diminuito, restando affidato al giudice, in caso di controversia tra le parti, determinare di quale % del danno dovrà rispondere il danneggiante.
426 Cause di giustificazione
Si dicono cause di giustificazione quelle circostanze in presenza delle quali un comportamento pregiudizievole diventa giustificato, cosicchè non si è tenuti a risarcire il danno che ne è derivato. La responsabilità è esclusa innanzitutto se il comportamento dannoso è compiuto nell’adempimento di un dovere. Anche la legittima difesa esclude l’antigiuridicità del comportamento dannoso. La difese però, deve essere proporzionata all’offesa che si voleva respingere; altrimenti la reazione eccessiva non è più giustificata e si è responsabili del danno così provocato (c.d. eccesso colposo). Anche nel caso in cui si agisce in stato di necessità, non si è tenuti al risarcimento del danno, ma al danneggiato è dovuta una indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
La responsabilità del produttore per danni arrecati a persone o cose da vizi dei prodotti posti in circolazione dal fabbricante, è sancita senza bisogno di alcuna prova di una sua specifica colpa, e dipende dal fatto oggettivo della lesione arrecata al cliente da un difetto del prodotto. Sono risarcibili soltanto il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali di un individuo, la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso; il danno a cose è risarcibile solo ove ecceda una franchigia di 750.000 lire.
Per poter ottenere il risarcimento in caso di contestazione, il danneggiato deve provare non solo di aver subito un danno e che questo pregiudizio è stato cagionato dal soggetto dal quale pretende di essere risarcito, ma deve altresì provare la colpa di quest’ultimo. Vengono in considerazione due ipotesi:
Accanto alla responsabilità diretta dell’autore dell’illecito è prevista anche la responsabilità indiretta di un’altra persona. Le principali ipotesi di responsabilità indiretta sono:
La distinzione tra i due tipi di responsabilità riguarda innanzitutto l’onere della prova: nella responsabilità contrattuale all’attore è sufficiente provare il suo credito e la scadenza dell’obbligazione; è il debitore che, se vuole giustificarsi, ha l’onere di dimostrare di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile. Nella responsabilità extracontrattuale, invece, è l’attore che ha l’onere di provare non soltanto che la condotta del convenuto gli ha causato un danno, ma anche che si tratta di un comportamento tenuto con colpa o con dolo.
I due tipi di responsabilità presentano differenze anche in ordine agli effetti giuridici che da essi derivano. Ambedue danno luogo al risarcimento del danno. Tuttavia, mentre l’art.1225 c.c. limita il risarcimento ai soli danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l’obbligazione, se l’inadempimento o il ritardo non dipende dal dolo, questa limitazione non sussiste in materia extracontrattuale: quindi, mentre in tema di responsabilità contrattuale, se non vi è dolo, ma colpa, sono risarcibili soltanto i danni prevedibili, in tema di responsabilità aquiliana non ha mai rilevanza, ai fini del risarcimento, la prevedibilità del danno.
L’autore dell’illecito è obbligato a risarcire il danno. Per la valutazione dei danni sono applicabili gli artt.1223, 1226, 1227 c.c.. Il responsabile deve risarcire sia il danno emergente (la diminuzione patrimoniale subita dalla vittima) sia il lucro cessante (i guadagni che la vittima avrebbe potuto conseguire se non ne fosse stata impedita dalla lesione subita). Queste sono le regole relative al c.d. danno patrimoniale. Si dicono non patrimoniali, invece, i danni che consistono in mere sofferenze, patemi d’animo, dolori. Il legislatore, ad evitare il rischio di richieste alluvionali e speculative di risarcimenti per danni morali a fronte di qualsiasi tipo di illecito, ne ha concluso la risarcibilità, ammettendola solo nei casi determinati falla legge, di cui il più importante è quello relativo al danno derivante da reato: soltanto quando un illecito non sia tale solo dal punto di vista del diritto civile, ma concreti altresì una lesione rilevante penalmente, allora è legittimo richiedere, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, anche i danni non patrimoniali o morali.
Il campo in cui più di frequente si registra la richiesta di risarcimento dei danni morali è quello del danno alla persona.
Tra i danni patrimoniali indiretti troviamo il c.d. danno alla vita di relazione, vale a dire la diminuita capacità (a causa ad es. di una una invalidità, o di un peggioramento estetico) di inserirsi nei rapporti socio-economici.
L’art.2058 c.c. dispone che il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Il risarcimento, di solito, si opera per equivalente, vale a dire attribuendo alla vittima una somma di danaro commisurata alla entità del pregiudizio cui si intende porre riparo. Tuttavia, il danneggiato può decidere di chiedere, purchè sia possibile, il risarcimento in forma specifica, ossia l’imposizione al responsabile di una attività volta a procurare al danneggiato la diretta riparazione della lesione (es. l’ordine al datore di lavoro di riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato).
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito è più breve di quella ordinaria (in genere 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato).
Se il danno è prodotto dalla circolazione dei veicoli, il termine di prescrizione è di 2 anni.
Però, se il fatto è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini, rispettivamente, di 5 e 2 anni a decorrere dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Se il fatto è considerato dalla legge come reato, ed il reato è estinto per amnistia, il termine decorre dal giorno di entrata in vigore del provvedimento di clemenza, qualora il reato sia compreso tra quelli previsti dall’amnistia.
Fonte: http://studiando.altervista.org/UNIVERITY/1anno/PRIVATO/riassunto%20del%20torrente.doc
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