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IL diritto privato
Il diritto lo si può definire in prima approssimazione come un sistema di regole per la soluzione dei conflitti umani.
La funzione del diritto è quella di risolvere i conflitti con l applicazione di regole ben determinate le quali stabiliscono quali tra gli interessi in conflitto sua degno di protezione e debba prevalere e quale non sia degno di protezione e debba soccombere.
Queste regole formano nel loro insieme un sistema
Questi sistemi mutano
Nel tempo:ogni epoca storica ha avuto un suo diritto
Nello spazio:ogni società nazionale ha un suo diritto.
Per avere il diritto in una società occorre:
Un successivo grado di approssimazione del diritto consiste nell distinguerlo da altri sistemi di regole come la morale, i comandamenti religiosi e le regole del buon costume.
I contenuti di questi spesso coincidono con quello del diritto ma avvolte no.
Ma questi sistemi di regole sono caratterizzati da avere un intrinseca forza obbliligante superiore a quella del diritto perché sono sistemi di regole ai quali si obbedisce per interiore adesione non per esterna costrizione.il diritto si differenzia per il suo carattere di coercitività ossia dalla possibilità che ad ogni atto illecito vi è la possibilità di una norma punitiva , (minaccia delle sanzioni) che per le più gravi trasgressioni assumono il carattere della pena.
Inoltre bisogna aggiungeree che affinchè il diritto sia legittimata e cioè abbia vera attuazione non bisogna soltanto che sia posto da un autorità superiore ma che sia accettato da quella stessa società che ne è l espressione.
LA NORMA GIURIDICA
L elemento essenziale del diritto è la norma giuridica…l insieme di norme giuridiche formano l ordinamento giuridico.
Caratteri di una norma giuridica sono
La generalità:non si rivolgono a singole persone ma ad una serie di persone
Astrattezza:non riguardano casi concreti ma una serie ipotetiche di fatti
Le norme giuridiche sono precostituite ossia non sono nate quando il conflitto è già insorto ma prima del suo insorgere e per l eventualità che insorga.
Questa precostituzione di una norma giuridica assolve il carattere di certezza del diritto il quale afferma che si debbano sapere in anticipo per potersi regolare di conseguenza quali sono i comportamenti giuridicamente leciti e quali no .
DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
Le norme giuridiche si possono distinguere a seconda degli interessi protetti :
norme di diritto pubblico:che tutelano gli interessi di tutta la comunità
norme di diritto privato:che tutelano gli interessi dei singoli
DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTI SOGGETTIVI
Il termine diritto ha due usi diversi che si riferiscono a due concetti distinti.
Per diritto oggettivo si intende l insieme di norme giuridiche ossia l ordinamento giuridico
Per diritto soggettivo si intende invece una situazione di vantaggio protetta dal diritto oggettivo nella quale viene a trovarsi un determinato soggetto .cioè lo si può definire come l interesse protetto dal diritto oggettivo.
Avvolte però le norme del diritto proteggono i soli interessi generali dell intera comunità , ma può succedere che la tempo stesso anche l interesse particolare dei suoi singoli membri e così al potere sovrano dello stato concorre quello dei singoli.
Dentro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono 2 sottocategorie:
diritti assoluti: spettanti ad un soggetto nei confronti di tutti
diritti relativi: spettanti da uno o piu soggetti nei confronti di persone ben determinate
le norme oltre ad imporre obblighi o doveri ai destinatari possono :
soggezione:una norma espone ad un soggetto di subire passivamente le conseguenze di un atto altrui
onere:il comportamento che il soggetto è libero di osservare o non ma che deve osservare per ottenere un risultato.
Potestà:quando si attribuisce ad un soggetto una pretesa a protezione di un interesse altrui , è il caso dei genitori ai quali sono riconosciute alcune pretese sui figli per gli interessi di quest ultimi.
FATTI GIURIDICE E ATTI GIURIDICI
Sono fatti giuridici qualsiasi accadimento che prende in considerazione il diritto per ricollegare ad essi conseguenze giuridiche che possono essere la creazione, la modifica ,l estinzione di posizione giuridiche.
Quando i fatti giuridici consistono in comportamenti volontari delle persone si parla di atti giuridici.
Se conoscono 2 specie di atti:
dichiarazione di volontà:per l importante ruolo che svolge la volontà dell uomo, non basta come il fatto umano che il soggetto abbia voluto il fatto ma perché ci sia affinchè l effetto giuridico si produca che il soggetto abbia altresì voluto l effetto.
Dichiarazione di scienza:con questi il soggetto dichiara di essere a conoscenza di un fatto giuridico, non ha la conseguenza di modificare , estinguere o costituire rapporti giuridici ma è di provare l esistenza di soli fatti giuridici.
CAPITOLO 2
LE FONTI DEL DIRITTO
IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO
Per fonti di produzione del diritto :intendiamo i modi di formazione delle norme giuridiche
Per fonti di cognizione del diritto :i testi che contengono le norme già formate
Le fonti del diritto che interessano il nostro paese sono di 2 origini:
sovranazionali:basate sui poteri della Comunità europea
nazionali:basate sulla sovranità dello stato italiano
le fonti del diritto sono disposte in base ad un ordine di gerarchia ciò significa che la norma di fonte inferiore che ha un contenuto contrario a quella superiore è invalida.essa dovrà quindi essere eliminata dall ordinamento.
La massima fonte del diritto è la Costituzione , la nostra è una costituzione rigida ciò significa che non può essere modificata per mezzo di una legge ordinaria ma occorre uno speciale procedimento , di revisione costituzionale.
Al secondo posto vi sono le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionali.(stesso valore della costituzione)
Le leggi di revisione costituzionale che consentono la modifica della costituzione.
Il procedimento aggravato previsto dall art 138 richiede per la revisione:
-maggioranze + ampie di quelle necessarie per l approvazione di legge
-una doppia approvazione da entrambe le camere
-un eventuale intervento del popolo attraverso referendum
Lo stesso procedimento è previsto per l approvazione di leggi costituzionali ossia che integrano la costituzione.
Una norma che è in contrasto con la costituzione o con le altri leggi costituzionali si dice costituzionalmente illegittima e tale la giudica la corte costituzionale.
Se la corte costituzionale dichiara una norma illegittima questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza , essa elimina totalmente la norma dall ordinamento.
Al secondo grado vi è la legge ordinaria ossia la norma che è approvata dal parlamento con il procedimento art 70 COS
Alla legge ordinaria sono equiparati gli atti del governo aventi forza di legge:
-i decreti legge:che vengono approvati dal governo in casi straordinari di necessità e urgenza sono immediatamente efficaci ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni dal parlamento
-i decreti legislativi che sono emanati dal governo in seguito a una legge di delegazione parlamentare che i fissa i principi e i criteri direttivi cui il governo deve attenersi , definisce l oggetto dell attività delegata e i tempi di esecuzione.
Al terzo livello vi sono le leggi regionali approvate dai consigli regionali e possono riguardare solo materie che la costituzione non riserva allo stato.
Al 4 posto vi sono i regolamenti del potere esecutivo e non possono contenere norme contrarie alla legge ordinaria.
I regolamenti emanati dal governo possono essere :
Al governo è stato riconosciuto il potere della delegificazione ossia il potere di emanare regolamenti indipendenti purchè non si tratti di materia coperta da riserva di legge , e quando una legge autorizzi il governo a disciplinare per regolamento una data materia fissando le regole generali cui il governo dovrà attenersi.
All ultimo livello si collocano gli usi o consuetudini, sono fonti non scritte e non statuali di produzione del diritto che consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori.
Ad un livello sovraordinato rispetto alle fonti di diritto interno si collocano i trattati e i regolamenti della comunità europea l adesione del nostro paese a questi ha provocato una limitazione della sovranità dello stato .di conseguenza il giudice dello stato è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrato con le norme comunitarie.
L APPLICAZIONE DEL DIRITTO PRIVATO
EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO
Caratteristica di una norma giuridica è che non dispose se non per l avvenire ossia rispetta il principio di irretroattività .ossia o non retroattività significa che la legge si applica soltanto ai casi che si verificano dopo la sua entrata in vigore.
La legge entra in vigore a seguito della sua pubblicazione nella gazzette ufficiale e dopo la vacatio legis ossia il superamento di 15 giorni per rendere conoscibile ai destinatari la norma giuridica.
Una legge cessa la sua efficacia:
per abrogazione espressa:se una legge successiva espressamente dichiara che quella precedente è abrogata
per abrogazione tacita:quando una norma successiva contiene norme incompatibili con quella precedente
per referendum popolare
o per sentenza di illegittimità costituzionale da parte della corte costituzionale.
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Il principio della statualità del diritto non comporta che sul territorio di ciascuno stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello stato.Ogni stato può stabilire che a certi rapporti si applichi anziché il diritto da esso prodotto quello prodotto da altri stati , ossia in forza di una legge statuale che rinvia per la regolazione di certi rapporti al diritto di altri stati.
La disciplina che stabilisce quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando quello straniero è il diritto privato internazionale.
Le nostre norme adottano 2 criteri:
la legge nazionale: secondo cui il giudice applica il diritto italiano o quello straniero a seconda se si tratta di cittadini italiani o stranieri.quando si tratta di rapoorti misti si applicherà a ciascuna delle parti la propria legge nazionale
la legge del luogo:per i diritti reali vale la legge del luogo nel quale la cosa si trova
a questi due principi se ne aggiungono altri 2 :
trattamento dello straniero: secondo la condizione di reciprocità che sancisce che lo straniero è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall ordinamento italiano solo se una legge nazionale ha norme di diritto privato internazionale che consento allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini.il principio di reciprocità si è però attenuto grazie al art 2 costi la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo e perciò lo straniero è protetto nei suoi diritti inviolabili indipendentemente dalla ricorrenza del principio di reciprocità
ordine pubblico internazionale:tale principio pone dei limiti all applicazione del diritto straniero se è contrario all ordine pubblico internazionale (principi fondamentali della costituzione e i diritti e i doveri dei cittadini)
L INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
L applicazione della legge è la traduzione delle norme generali ed astratte in comandi particolari e concreti che sono le sentenze dei giudici.tale procedimento è detto interpretazione del diritto ed è regolata dal diritto secondo dei criteri:
1 interpretazione letterale:interpretazione alla lettera senza darne un senso.
2 interpretazione secondo l intenzione del legislatore:quando nell interpretazione occorre tener presente l intenzione del legislatore .l interpretazione secondo l intenzione del legislatore può sfociare in :
interpretazione estensiva:e si attribuisce alle parole un significato più ampio di quello letterale.
Interpretazione restrittiva. Quando si da alle parole un significato più ristretto di quello comune
Ogni ordinamento giuridico è caratterizzato dalla completezza ossia dalla mancanza di lacune all interno di esso.+
Tale lacune vengono colmate attraverso il processo di analogia
ossia se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione si ha riguardo alle disposizioni che riguardano casi simili o materie analoghe.
Oppure se il giudice non trova una norma fa riferimento ai principi generali dell ordinamento giuridico , questi sono principi non scritti che si ricavano per induzione da una pluralità di norme e che rappresentano le direttiva fondamentali cui appare essersi inspirato il legislatore.
L analogia è vietata:
-per le leggi speciali ed eccezionali
- per le leggi penali
LA PROTEZIONE GIURISIDZIONALE DEL DIRITTO SOGGETTIVO.
Intendendo il diritto come un interesse protetto dal diritto oggettivo l applicazione della legge allora è la protezione giurisdizionale dei diritti soggettivi.
Nessuno può farsi giustizia da sé ma a colui che è stato leso un proprio diritto da altri deve rivolgersi all autorità giudiziaria.
Alla tutela dei diritti l autorità giurisdizionale provvede su domanda dell interessato o in casi eccezionale su domanda di un altro organo pubblico o su propria iniziativa.
La protezione dei diritti soggettivi è funzione spettante alla autorità giurisdizionale ordinaria (giurisdizione civile)questa è esercitata a protezione di ogni diritto soggettivo nei confronti di un altro privato oppure di un privato nei confronti della pubblica amministrazione .
Mentre la giurisdizione amministrativa tutela gli interessi legittimi del cittadino lesi da un atto illegittimo della pubblica amministrazione.questa è esercitata da organi giurisdizionali speciali tar e consiglio di stato.
Diritto soggettivo:sono diritti che la legge protegge direttamente perché meritevoli di protezione
Interessi legittimi:la legge protegge indirettamente perché coincidono con l interesse pubblico
Ma un interesse del privato può avere una doppia natura ossia essere diritto soggettivo o interesse legittimo a seconda se entri in rapporto con un privato o con la pubblica amministrazione.
Ma vi sono alcuni casi in cui il giudice amministrativo giudica casi di giurisdizione ordinaria tali casi sono tassativamente espressa nella costituzione art103 e in questi casi si dice che il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva.
Parti del processo sono.
Attore : è chi lamenta che un proprio diritto è stato leso
Convenuto:la persona contro cui l attore agisce
Il processo è l insieme degli atti che si compiono durante lo svolgimento dell azione giudiziale
Causa: è la controversia tra attore e convenuto
Azione: è la pretesa che l attore vanta in giudizio
Eccezione : con questa in convenuto contesta l azione dell attore oppure adduce all esistenza di fatti che rendono inefficace la pretesa.con l eccezione il convenuto si limita a difendersi ma egli può anche contrattaccare con:
domanda riconvenzionale:basata sullo stesso titolo dell azione o sul titolo dell eccezione
I SOGGETTI DI DIRITTO
Per il diritto i soggetti di diritto sono ogni entità a cui il diritto attribuisce la capacità giuridica che è l attitudine dell uomo ad essere titolare di diritti e di doveri si acquista al momento della nascita e cessa con la morte della persona.
La nascita è dichiarata dal padre o in mancanza da altri dinnanzi all ufficiale di stato civile del comune in cui la nascita è avvenuta , questa dichiarazione da vita all atto di nascita .questi atti di stato civile hanno forza probatoria ossia fanno fede fino a prova contraria cioè fino a quando qualcuno provi il falso di ciò che è stato dichiarato.
Ogni persona è identifica con un nome che consta in
Nome in senso stretto che è dato a propria scelta da chi lo dichiara
Cognome : se si tratta di figlio legittimo è quello del padre
Se si tratta di figlio di ignoti viene inserito nel registro degli ignoti e il cognome viene dato a propria scelta dall ufficiale di stato civile
Se si tratta di un figlio naturale riconosciuto allora assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto se è stato contemporaneamente riconosciuto da entrambi i genitori assume il cognome del padre.
La persone maggiorenne può chiedere di cambiare il nome e il cognome .
Il nome non serve soltanto per l identificazione della persona ma è un diritto protetto dall ordinamento giuridico.
Il domicilio è il luogo in cui la persona ha fissato la sede principale dei suoi affari e interessi
Dal domicilio generale si differenzia quello speciale che la persona può eleggere con atto scritto per determinati atti o fatti .
La residenza è il luogo di abituale abitazione di una persona , corrisponde al posto in cui la persona abita stabilmente
Dalla residenza si distingue la semplice dimora che è il luogo in cui il soggetto si trova solo temporaneamente.
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio o dalla sua ultima residenza senza accertarne la morte.in questo caso si pone il problema di amministrazione del patrimonio.la legge stabilisce che il tribunale dell ultimo domicilio o residenza può nominare un curatore dello scomparso che si occupi della conservazione dell patrimonio di quest ultimo
Dopo due anni dalla scomparsa il curatore immette nel possesso temporaneo dei beni a coloro che ne sarebbero stati eredi coloro ne hanno l amministrazione e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli o ipotecarli o darli ad altri .se l assente ricompare gli saranno restituiti i beni ma non le rendite percepite.
Trascorsi 10 anni il tribunale ne dichiara la morte presunta tale sentenza, pronunciata anche se non fosse stata dichiarata l assenza, produce gli effetti della morte naturale così si apre la successione ereditaria e coloro che furono immessi nel possesso temporaneo dei beni ne acquisiranno la piena disponibilità mentre il coniuge del presunto morto potrà risposarsi.
Se il presunto morto ricompare gli dovranno essere restituiti i beni nello stato in cui al momento si trovavano.se i beni sono stati venduti avrà diritto di avere il prezzo dei beni,ma se il denaro della vendita è stato consumato non avrà diritto a nulla.il nuovo matrimonio del coniuge perde efficacia riacquista vigore il precedente matrimonio.
LA CAPACITà DI AGIRE
Mentre la capacità giuridica indica la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri la capacità di agire consta nella capacità di compiere atti giuridici.questa spetta alla maggiore età 18 anni.
Così in via generale al minore non è concessa la capacità di agire ma la legge consente che gli siano consentiti determinati atti giuridici .
Infatti il minore è sottoposto alla potestà dei genitori o in mancanza di un rappresentante legale che amministrato i beni del minore, compiono in suo nome atti giuridici.essi però non possono compiere gli atti di straordinaria amministrazione i quali devono essere compiuti solo per necessità e per autorizzazione del giudice.
Questa rappresentanza del minore non vale però per gli atti strettamente personali che non possono essere compiuti ne dal mirore incapace d agire ne dal suo tutore.
Il sedicenne che sia stato autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio dalla data di questo è emancipato.ossia acquista la piena capacità di agire dei solo atti di ordinaria amministrazione per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice tutelare .
La legge ha sentito la necessità di fornire una protezione analoga a quella prevista per il minorenne anche a quei soggetti che pur essendo maggiorenni si trovano abitualmente in uno stato di infermità mentale così grave da renderli incapaci di provvedere ai loro interessi.
In questo caso la legge provvede che si debba procedere all interdizione giudiziale .all interdetto viene nominato un tutore che provvede all amministrazione del patrimonio ma vi sono alcuni atti strettamente personali che non potranno essere compiuti ne dal tutore ne dall interdetto .
Diversa dall interdizione giudiziale è l interdizione legale del condannato.
Chi sia sto condannato alla pena della reclusione per un periodo non inferiore a 5 anni oppure alla pena dell ergastolo si trova in uno stato di interdizione.tale interdizione è detta legale poiché è disposta automaticamente dalla legge mentre quella giudiziale è disposta dal tribunale .nel caso dell interdizione legale la legge non ha lo scopo di proteggere l interdetto ma di punirlo.
LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA
L attributo di persona è conferito dal diritto non soltanto alle persone ma anche ad organi collettivi.l uomo è una persona fisica gli organi collettivi sono dette persona giuridiche.
La persona giuridica è dotata di una propria capacità giuridica che la permette di essere titolare di diritti e di doveri inoltre ad essa è riconosciuta la capacità di agire essa compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi.
I DIRITTI DELLA PERSONALITA’
C i sono diritti soggettivi che sono creati dal diritto oggettivo ma vi sono i cossi detti diritti della personalità che si considerano esistenti indipendentemente da ogni altro diritto oggettivo.
Ad essi la nostra costituzione fa riferimento nell art 2 la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Questo carattere di inviolabilità ha un duplica spetto:
inviolabilità da parte della pubblica amministrazione
inviolabilità da parti degli altri uomini
tali diritti hanno una duplica protezione
penale:che punisce i diritti contro la persona come l omicidio
civile:è riconosciuto il diritto al risarcimento e se possibile alla reintegrazione in forma specifica a chiunque abbia subito un atto illecito
il collegamento è che quando un fatto illecito è previsto dalla legge penale come reato la vittima ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.
I diritti della personalità si caratterizzano in
Assoluti:nei confronti di tutti
Indisponibili: sono diritti che il proprietario non può alienare , ai quali non può rinunciare
Imprescrittibili: sono diritti che non si estinguono per il non uso prolungato nel tempo
Diritto alla vita e all integrità fisica:la norma vieta atti di disposizione del proprio corpo quando cagionano una diminuzione permanente dell integrità fisica .non la cagionano i prelevo di sangue,il prelievo di un rene, ma il trapianto della cornea che cagionerebbe irrimediabilmente la funzione visiva.
Al diritto sul proprio corpo si ricollega il principio costituzionale per il quale nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge , il medico non può effettuare trattamenti senza il consenso del paziente se non è necessario per salvargli la vita.
Diritto all onere:per onere si intende la consapevolezza che una persona ha della propria dignità , tale diritto non è però direttamente protetto dalla costituzione ma se ne deduce dalle norme di codice penale che puniscono i reati di ingiuria ,o di diffamazione.
Diritto al nome: un diritto della personalità spetta a ciascuno sul proprio nome .il nome è il mezzo di identificazione della persona .il diritto al nome è protetto dall art 7 in un duplice aspetto:
-come diritto all uso del proprio nome:ossia come diritto di identificare se stessi con il proprio nome e come il diritto di essere identificati da altri con il proprio nome.è difeso con la azione di reclamo contro chi contesti alla persona o le impedisca l uso del proprio nome o contro chi la identifichi con un nome diverso dal suo
-come diritto all uso esclusivo del proprio nome.è protetto con l azione di usurpazione e spetta contro chi usi il nome altrui per identificare se stessi.
In entrambi i casi mira ad ottenere dal giudice una sentenza che ordini la cessazione del fatto lesivo.
Diritto all immagine:una protezione analoga a quella del nome è attribuita all immagine
Diritto alla riservatezza:diritto alla riservatezza alla propria vita privata e famigliare contro le ingerenze di terzi.la legge ha elaborato una disciplina specifica al riguardo stabilendo che il trattamento dei dati personali debbano svolgersi nel rispetto dei diritti , delle libertà personali nonché della dignità delle persone fisiche .essa inoltre prevede regole severe per la diffusione dei dati sensibili .
I BENI
Sono beni anzitutto le risorse della natura sono tali inoltre le cose che l uomo stesso produce .sono i beni inoltre le cose che soddisfano direttamente i bisogni umani –i beni di consumo- sia le cose che li soddisfano indirettamente ossia che servono a creare altri beni- beni di produzione-.non sono beni tutte le altre innumerevoli cose del mondo delle quali l uomo non può trarre alcuna utilità.
Per il diritto il termine bene indica l oggetto del rapporto giuridico.ossia sono beni soltanto le cose che possono formare oggetto di dirtti.sono beni per il diritto anche le energie naturali se hanno un valore economico .
Caratteristiche di un bene sono:
-che devono essere in quantità limitata così che ogni soggetto abbia interesse a impossessarsene per uso esclusivo
-deve avere un valore d uso cioè deve poter essere utilizzata dall uomo
-e deve essere oggetto di scambio ossia suscettibili di valutazione economica
La legge :
-riconosce il diritto di proprietà ossia di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo
-regola i conflitti fra gli uomini per l appropriazione delle cose mediante i modi di acquisto della proprietà
-fonda la categoria dei beni pubblici ossia tutti i quei beni considerati di utilità generale che vengono sottratti da ogni appropriazione da parte dei singoli.ma la legge ha il compito di consentire l uso di questi beni da parte di tutti e il compito di utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti
-pone limiti alla proprietà e obblighi al proprietario
CLASSIFICAZIONE DEI BENI
Un importante distinzione nell ambito dei beni è quella tra
Beni immobili:il suolo , le sorgenti , tutto ciò che è naturale o artificialmente incorporato al suolo
Beni mobili:tutti gli altri beni
Sono beni fungibili quelli che possono essere sostituiti con altri
Sono beni infungibili quelli che sono considerate come opere uniche
Sono beni consumabili quelli che si distruggono con un solo atto di utilizzazione
Sono beni inconsumabili quelli che possono usati ripetutamente .
Altri beni sono
Le pertinenze: sono le cose destinate in modo durevole al servizio o all ornamento di un'altra cosa da parte del proprietario di quest ultima
I frutti sono i beni prodotti da altri beni e si distinguono
In frutti naturali:i prodotti dell agricoltura
Frutti civili: cioè il corrispettivo che il proprietario trae dalla cosa quando ne ha concesso il godimento ad altri.
I DIRITTI SULLE COSE :LA PROPRIETA’ E GLI ALTRI DIRITTI REALI
LA PROPRIETA’
Il diritto di proprietà è il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l osservanza degli obblighi stabilito dalla legge.
La facoltà del proprietario è:
-di godere della cosa:la facoltà di utilizzare la cosa per le cose fruttifere è il diritto di far propri i frutti sia civili che naturali della cosa
-di disporre della cosa : intesa come disposizione giuridica ossia la facoltà di vendere o di non vendere la cosa e di donarla oppure no
Il proprietario puà disporre e godere della cosa in modo
Pieno: per pienezza si intende quando non vi sono diritti reali minori in questo caso si parla di nuda proprietà
Esclusiva:cioè si esclude chiunque altro al godimento e alla disposizione della cosa
La legge pone dei limiti al diritti di proprietà e sono:
atti di emulazione:il proprietario non può compiere atti che creano molestie o nuociono danni altrui
per la destinazione del suolo il proprietario non può scegliere a proprio piacere la destinazione del proprio suolo ma questa è determinata in base ai piani regolatori
noltre la legge impone anche degli obbighi al proprietario e sono:
accesso al fondo: il proprietario deve consentire l accesso al vicino
il proprietario di terreni per l agricoltura ha l obbligo di provvedere alla loro coltivazione
Per proprietà si intende una situazione di diritto
Per possesso si intende una situazione di fatto
Il proprietario è anche possessore ossia ha il diritto sulla cosa e di fatto lo esercita.
Ma può accadere che il proprietario non possiede ma altri hanno il possesso della cosa.
Diversa è invece la detenzione che consiste nall avere la cosa nella propria disponibilità materiale es abitare in un appartamento
Questa è protetta dal diritto e spetta a chi detenga nel proprio interesse e detenga sulla base di un rapporto stabile .
Per essere possessore occorre l animo o l intenzione di comportarsi come proprietario .
Si può possedere in 2 modi:
-direttamente:detenendo la cosa con l animo di considerarla propria
-indirettamente:per mezzo di altri che ne abbiano la detenzione
È possibile che la detenzione si tramuti in possesso quando:
per causa di un terzo
per opposizione del detentore al possesso
quest ultimo è il caso in cui il possessore richieda al detentore la restituzione della cosa concessa in detenzione e quest ultimo gli dichiari che non intende restituirla.
Il possesso si può acquistare in
Modo originario:di chi muta la detenzione in possesso
Modo derivativo:per trasmissione del possesso dal precedente ad un nuovo possessore il che può avvenire:
-con la consegna materiale della cosa
-consegna simbolica , per esempio delle chiavi in caso di cose immobili
La protezione giuridica del possesso si distingue
In buona fede:chi possiede la cosa ignorando di ledere un diritto altrui
Mala fede:chi sa di possedere la cosa altrui
La legge presume il possessore in buona fede salvo prova contraria
Il possesso è un modo di acquisto della propietà.
Al possesso è riconosciuta una protezione giurisdizionale attraverso le azione possessorie che sono:
-reintegrazione: o di spoglio spetta al possessore che sia stato violentemente o occultamente spossessato di una cosa.può essere esercitata entro 1 anno dallo spoglio o se clandestino dalla sua scoperta e consente al possessore spogliato di ottenere sulla semplice notorietà del fatto in sé dello spoglio la reintegrazione del possesso.
-Manutenzione: spetta al possessore che sia stato molestato nel godimento della cosa o che abbia subito turbative del possesso e spetta al possessore che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino.può essere esercitata entro un anno dalla turbative e dallo spoglio e mira ad ottenere un provvedimento che ordine la cessazione delle molestie e la restituzione della cosa.
Le azioni possessorie spettano al possessore che non sia proprietario ma di esse può avvalersi anche il proprietario che sia stato spogliato del possesso o molestato nel godimento del bene.
Le azioni possessorie spettano al possessore nei confronti del proprietario .il proprietario che sia stato privato del possesso ha tutto il diritto di ottenerlo ma deve esercitare in giudizio l azione di rivendicazione e dopo aver accertato il suo diritto si ordina al possessore di restituire la cosa.
LE AZIONI DI NUNCIAZIONE
Sono azioni che spettano sia al possessore sia al proprietario non possessore o al titolare di un diritto reali di godimento.
La denunzia di nuova opera:azione giudiziale che spetta a chi ha motivo di temere che una nuova opera intrapresa da altri possa provocare un danno alla cosa .può essere esercitata entro un anno dall inizio dell opera e solo se questa non è ancora terminata.l autorità giudiziale deve compiere una prima indagine sommaria ordinando le opportune cautele e può consentire oppure vietare che l opera sia continuata.nella seconda fase emana una decisione definitiva sulla reale esistenza del pericolo e sull obbligo di eliminazione dell opera.
Denunzia di danno temuto:spetta a chi ha ragione di temere che da qualsiasi edificio , albero o altra cosa possa nascere un pericolo di danno grave e prossimo .anche in questo caso l autorità giudiziale dispone in una prima fase i provvedimenti ritenuti opportuni per ovviare il pericolo.essa può anche stabilire che una parte presti garanzia per i danni eventuali , in attesa di giudicare chi ha ragione e chi ha torto.
I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’
ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E A TITOLO GRATUITO
La proprietà si può acquistare solo nei modi previsti dalla legge
A titolo derivativo:quando si acquista la proprietà di una cosa già spettante ad un precedente proprietario.ricorre quando la cosa è trasferita al nuovo proprietario mediante un contratto , oppure quando alla morte di un soggetto si attua la successione dei suoi beni
A titolo originario:quando il diritto di proprietà che si acquista su una cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario.ciò accade anche quando il precedente proprietario ha abbandonato la cosa.conseguenza del titolo originario è che si acquista la proprietà di una cosa libera da ogni diritto altrui che gravasse sulla cosa che avesse gravato il precedente proprietario.
L OCCUPAZIONE E L INVENZIONE
L occupazione è il modo con il quale si acquista la proprietà delle cosa mobili che non appartengono a nessuno, richiede un elemento materiale l impossessamento della cosa ed un elemento psicologico l intenzione di fare propria la cosa.
Possono essere cose di nessuno solo le cose mobili i beni immobili che non appartengono a nessun privato appartengono allo stato.il codice civile considera cose di nessuno suscettibili di occupazione due sere edi cose:
le cose abbandonate: queste diventano cose di nessuno dopo l abbandono da parte del proprietario il quale è liberato del possesso della cosa con l intenzione di rinunciare alla proprietà
gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca:la caccia e la pesca sono forme nella quali si attua il loro impossessamento e con questo l acquisto della proprietà per occupazione.ora però vale solo per la pesca la fauna non è puù cosa di nessuno ma è diventata patrimonio indisponibile dello stao.
Cose mobili altrui:occupazione delle cose mobili altrui con il consenso espresso o tacito del proprietario.
Delle cose abbandonate si distinguono le cose smarrite di queste il proprietario ha perso il possesso senza rinunciare alla proprietà.chi trova una cosa mobile che le circostanza fanno presumere sia stata smarrita e non abbandonata deve restituirla al proprietario o se non lo conosce al sindaco del luoglo in cui l ha trovata .trascirso un anno dalla pubblicazione senza che lo smarritore si presenti questo perde la propietà della cosa e ne diventa proprietario il ritrovatore è un modo di acquisto della proprietà per invenzione.
Sempre per invenzione si può acquisire la proprietà di un tesoro è tale ogni cosa mobile di pregio nascosta o sotterrata di cui nessuno può provare di esserne il proprietario.se il ritrovamento è fatto dal proprietario del fondo il tesoro è suo se è fatto da altri spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore.la regola non vale però per le cose di interesse storico o archeologico che per legge appartengono allo stato.
L ACCESSIONE , L UNIONE E LA COMUNIONE, LA SPECIFICAZIONE
L ACCESSIONE
La proprietà di una cosa qualificabile come principale fa acquistare la proprietà delle cose qualificabili come accessorie.è il modo di acquisto della proprietà per accessione.del quale si riconoscono tre forme:
1 accessione di cosa mobile a cosa immobile:ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede ad esso, ossia diventa proprietà del proprietario del bene immobile
caso della costruzione su suolo altrui:può accader che qualcuno costruisca su suolo altrui egli può essere in perfetta buona fede.in questo caso il proprietario del suolo ha diritto di tenersi la costruzione pagando la somma dell opera o al maggior valore conseguito dal suolo.
Caso in cui nel costruire sul proprio fondo il proprietario in buona fede sconfini sul fondo contiguo.in questo caso il giudice può dare la proprietà dell altro fondo sconfinato obbligandogli a pagare il doppio del suo valore.
2 accessione di cosa immobile a cosa immobile
Caso dell alluvione:quando fiumi o torrenti trasportano impercettibilmente la terra da monte a valle modificando l estensione di fondi:il proprietario del fondo a valle acquista la proprietà della maggiore estensione che il suo fondo ha ricevuto
Avulsione:quando la corrente stacca da un fondo e trasporta giù a valle o su un'altra riva parte considerevole e riconoscibile di suolo chi ha ricevuto l incremento ne diventa proprietario ma deve un indennità all altro proprietario
Alveo abbandonato: il caso del corso dell acqua che insensibilmente si ritira da una riva riportandosi sull altra il terreno abbandonato appartiene al demanio pubblico.
3 accessione di cose mobile a cosa mobile : se cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono unite in modo da formare un tutt uno inseparabile.il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto pagando all altro il valore della sua cosa.se nessuna delle cosa unite può essere considerata principale allora:
se la cosa può essere separabile ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e può chiederne la separazione
se la cosa non è separabile si avrà la comproprietà della cosa
SPECIFICAZIONE
È il modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa : lo scultore che faccia una statua con il marmo altrui o il falegname diventano proprietari della statua o del mobile ma dovranno al proprietario della materia il prezzo di questa.se il valore della materia usata sorpassa quello della manodopera la proprietà della cosa spetta al proprietario della materia che dovrà all utilizzatore il prezzo della manodopera.
L USUCAPIONE
È l acquisto della proprietà mediante l uso continuato nel tempo.
Il tempo necessario per acquistare la proprietà mediante il possesso varia a seconda delle diverse specie di beni
Beni immobili: 20 anni
Beni mobili registrati: 10 anni
Se il possesso è in buona fede ma manca un titolo idoneo si usucapiscono in 10 anni.usucapione abbreviato
I DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI.
Con il diritto di proprietà possono coesistere sulla medesima cosa altri diritti appartenenti a soggetti diversi dal proprietario e sono diritti su cosa altrui e sono diritti reali e anche diritti minori o parziali.la costituzione di questi diritti riduce il contenuto del diritto di proprietà, limita cioè la facoltà spettante al proprietario sulla cosa.
Questi diritti permangono nonostante il mutamento del proprietario cioè il diritto reale su cosa altrui ha diritto di seguito ossia segue la cosa nella sua circolazione e che tutti i successivi proprietari sono tenuti a rispettare.
I diritti reali su cosa altrui a differenza del diritto di proprietà che è imprescrittibile questi si estinguono per il non uso il termine di prescrizione è di 20 anni.
L azione in giudizio a difesa dei diritti reali su cosa altrui è l azione confessoria che mira ad ottenere in riconoscimento in giudizio del proprio diritto sulla cosa altrui contro chi ne contesti l esercizio.si mira anche ad ottenere la cessazione delle turbative e delle molestie.
Quando per qualsiasi causa il diritto reale su cosa altrui si estingue il diritto di proprietà si espande assumendo il carattere di piena proprietà .consolidazione
IL DIRITTO DI SUPERFICIE
La superficie è il diritto che una persona ha di fare mantenere sul suolo o sotto il suolo altrui una costruzione di cui esse è proprietaria.
A seguito della costituzione del diritto di superficie sul fondo verranno quindi a coesistere 2 proprietà
-la proprietà superficie che spetta al titolare della costruzione
-la proprietà del suolo che spetta al titolare del terreno
È pertanto evidente che la superficie costituisce un eccezione al principio dell accessione secondo cui tutto ciò che si costruisce sul suolo appartiene al proprietario del fondo stesso.
Il diritto di superficie può essere costituito in perpetuo o a tempo determinato in questo secondo caso una volta scaduto il termine si estingue e riprende in vigore il diritto di accessione con la conseguenza che il proprietario del suolo acquista la proprietà della costruzione
L USUFRUTTO , L USO , L ABITAZIONE
Il diritto dell usufrutto è quello
-di godere della cosa , ossia di utilizzarla per il proprio vantaggio ma nel rispetto della destinazione economica
-la facoltà di fare propri i frutti . naturali come i prodotti del suolo , civili come il canone di locazione
L usufruttario non ha la capacità di modificare la destinazione economica della cosa . il proprietario che resta il nudo proprietario conserva la facoltà di disporre della cosa
Le spese e le imposte relative alla cosa sono ripartite :
il proprietario paga la imposte sulla proprietà
all usufruttaurio quelle relativa alla ordinaria amministrazione
l usufrutto non può durare oltre la vita dell usufruttuario se è una persona giuridica oltre il termine di 20 anni.
L usufrutto può essere
Volontario costituito per contratto o per testamento
Legale costituito direttamente dalle legge
Al termine dell usufrutto l usufruttuario dovrà restituire la cosa al proprietario e dovrà restituirla nella stato in cui si trovava salvo il deterioramento derivante dall uso
Si parla di quasi usufrutto quando ad oggetto vi sono cose consumabili e tangibili come per esempio una somma di denaro l usufruttuario non dovrà al termine restituire la cosa così come glie era stata ceduta ma l equivalente
USO
Il diritto reale di uso differisce dall usufrutto per la limitata facoltà di godimento che si ha sulla cosa infatti l usuario può servirsi della cosa limitatamente a quanto occorre per i bisogni suoi e della sua famiglia .mentre al proprietario spettano i frutti derivanti della cosa
ABITAZIONE
Questo è ancora più circoscritto ha per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della famiglia.
Né l uso né l abitazione consentono di cedere il diritto o di dare in locazione la cosa.
L ENFITEUSI
È il diritto di utilizzare un fondo altrui percependone i frutti con l obbligo di migliorarlo e di pagare una prestazione annua di denaro o in natura
È un diritto perpetuo e se è prevista la durata è di 20 anni può essere ceduto o trasmesso agli eredi
l enfiteuta ha il diritto di affrancazione ossia egli ha la facoltà di acquistare il fondo pagando al concedente che non può rifiutarsi di dare il proprio consenso pagando una somma pari alla capitalizzazione del canone annuo ossia moltiplicando il canone annuo per 11 .
il proprietario ha il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo se l enfiteuta
-non adempie all obbligo si migliorare il fondo
-se non paga due annualità di canone
LE SERVITù PREDIALI
Si definiscono come un peso imposto sopra un fondo per l utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario.
Il peso o servitù consiste , è una limitazione della facoltà di godimento di un fondo detto fondo servente in favore di un fondo dominante di un altro proprietario.
Le servitù vengono classificate in
Positive e negative: positive permettono al proprietario dominante forme di diretta utilizzazione del fondo servente con il corrispettiva obbligo di lasciar fare da parte del proprietario del fondo servente
Negative:consistono in un obbligo di non lasciar fare da parte del proprietario del fondo servente
Continue e discontinue: continue:non è necessario il fatto dell uomo
Discontinue:è necessario il comportamento attivo del titolare della servitù
Apparenti e non apparenti:a seconda se sul fondo servente esistono o non opere visibili e permanenti al servizio del fondo dominante
Le servitù possono essere costituite
Volontariamente:per contratto, per testamento,per destinazione del padre di famiglia , per usucapione
Coattivamente: dette anche legali sono quelle che la legge consente di costituire a carico di un fondo anche senza il consenso del proprietario .acquedotto coattivo,passaggio coattivo.
Le servitù coattive sono costituite per sentenza dell autorità giudiziale su domanda dell interessato e la sentenza determina anche l indennità dovuta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo servente , finchè il primo non paga l indennità il secondo può opporsi all esercizio della servitù.
Le servitù come ogni altro diritto reali si può acquistare con usucapione ossia con l esercizio di fatto prolungato nel tempo del diritto sulla cosa altrui.non si possono usucapire le servitù non apparenti non rendono certo il possesso della servitù.
Le servitù si estinguo per prescrizione 20 anni.
Un modo di acquisto a titolo originario è la cosiddetta destinazione del padre di famiglia: ossia è il rapporto di servizio stabilito fra 2 fondi appartenenti ad uno stesso proprietario.se i due fondi cessano di appartenere allo stesso proprietario il preesistente rapporto di servitù si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell altro.
Un carattere proprio delle servitù è quello che esse non consistono mai in un fare o in un dare ma solo in un non fare o in un sopportare che altri faccia.
GLI ONERE REALI
Sono obblighi accessori alla titolarità di un diritto reale:essi afferiscono al diritto sulla cosa e si trasmettono con il trasferimento al trasferimento del diritto il soggetto onerato se ne libera spogliandosi del diritto sulla cosa.
LA COMUNIONE
Il diritto di proprietà o ogni altro diritto reale possono appartenere ad una sola persona ma è possibili che la medesima cosa formi oggetto del diritto di proprietà di più persona .-comunione-
Essa può costituirsi:
volontariamente. Dipende dalla volontà dei comproprietari , per esempio più persone acquistano la proprietà di una cosa
incidentalmente.non dipende dalla volontà dei comproprietari, più persone ricevono il medesimo bene ineredità
forzosa:alla quale non si può sottrarre per esempio il condominio negli edifici
la cosa oggetto di comproprietà si scompone in quote queste si presumono uguali ma possono essere disuguali traloro .
l uso della cosa comune. Spetta a ciascun partecipante che non deve alterare la destinazione economica della cosa né può comportarsi in modo da impedire l uso della cosa agli altri
l amministrazione della cosa.spetta ai partecipanti che delibarano a maggioranza di quote .tuttavia le innovazioni e gli atti di straordinaria amministrazione occorre una doppia maggioranza .
i singoli partecipanti possono fare:
-gli atti di disposizione della propria quota senza il consenso degli altri
-gli atti di disposizione dell intera cosa comune con in consenso unanime dei partecipante
Ciascuno dei partecipanti può domandare al giudice la divisione della cosa salvo se si tratti di cosa che se divisa cesserebbe all uso di cui è destinata , ma il patto fra i partecipante cessa dopo 10 anni.
La divisione si attua se è possibile ma se il bene non lo consente si procede all assegnazione di tuta la cosa ad uno dei partecipanti che verserà agli altri il valore in denaro della loro quota oppure alla sua vendita con conseguente ripartizione del ricavato fra i partecipanti
IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
In questo caso si verifica
-i singoli appartanti sono oggetti di proprietà individuale
-il suolo invece dove sorge l individuo sono oggetti di compropietà
È un caso di comproprietà forzosa alla quale i partecipanti non possono astenersi.essi devono provvedere ciascuno in proporzione all valore della sua proprietà nelle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni.
Per l organizzazione del condominio: queste decisioni sono prese da un assemblea dei condomini se i condomini sono più di 4 è obbligatoria la nomina di un amministratore.
LA MULTIPROPIETA’
Altra cosa è la multiproprietà questa è una forma particolare di comproprietà su un bene immobile in base alla quale tutti i comproprietari si alterano nel godimento esclusivo di un bene ciascuno per un periodo ben determinato.
L OBBLIGAZIONE
DIRITTI REALI E DIRITTI DI OBBLIGAZIONE
I diritti patrimoniali si distinguono in
Diritti reali:diritto assoluti, che consistono nel potere del loro titolare di escludere una serie di ingerenze di altro soggetto nell esercizio di una serie di facoltà su un bene determinato
Obbligazioni:diritti relativi,esse concedono al loro titolare una pretesa su un solo altro soggetto ben determinato.
Dei diritti di obbligazione si suole parlare anche come diritti di credito .
-al confronto dei diritti reali che sono diritti sulle cose i diritti di obbligazione si presentano come i diritti ad una prestazione personale ossia ad un dato comportamento di un soggetto.
-i diritti reali hanno una difesa assoluta non solo il proprietario ma anche il titolare di diritti reali minori ha azione in giudizio contro chiunque contesti l esercizio del suo diritto.i diritti di obbligazione hanno una difesa relativa il loro titolare può difendersi solo nei confronti della persona dell obbligato.
IL RAPPORTO OBBLIBATORIO
L obbligazione è un rapporto giuridico un soggetto detto debitore deve tenere un dato comportamento nell interesse di un altro soggetto.detto creditore.
Gli elementi –come in un qualsiasi rapporto giuridico-del rapporto obbligatorio sono tre:
i soggetti:
soggetto attivo, il creditore che ha il diritto di esigere una determinata prestazione
soggetto passivo, il debitore il quale è tenuto ad eseguire la prestazione
l oggetto, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore
l oggetto è di carattere patrimoniale ossia deve essere suscettibile di valutazione economica.
La prestazione che è l oggetto del rapporto obbligatorio può essere:
dare cioè l obbligo del debitore di consegnare al creditore una o + cose
fare cioè nell obbligo del debitore di svolgere una certa attività in favore del creditore
non fare cioè nell obbligo del debitore di astenersi dal tenere un certo comportamento
PRESTAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI O DI OGGETTI
In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di un medesimo debitore o più debitori di un medesimo creditore.in tal caso l obbligazione può essere:
solidale:solidale sia lato attivo che passivo
solidarietà attiva:quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può rivolgersi a quest ultimo ed esigere da lui l intera prestazione
solidarietà passiva:quando ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretta da questo ad esigere l intere prestazione .
parziaria
parziarietà attiva: quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione
parziarietà passiva: quando ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte.
Una eccezione inevitabile si avrà quando la prestazione consta nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibile in questo caso l obbligazione anche se più siano i creditori sarà necessariamente solidale .
L obbligazione può avere oggetto due o + prestazioni in alternativa fra loro il debitore si libera dell obbligazione eseguendo l una o l atra prestazione e la facoltà di scelta spetta al debitore , se prima della scelta una delle prestazioni diventa impossibile l obbligazione si concreta in quell altra, se invece la prestazione diventa impossibile dopo la scelta il debitore è liberato dell obbligazione.
FONTI DI OBBLIGAZIONE
Sono fonti di obbligazione tutti quei fatti che secondo la legge possono far sorgere rapporti giuridici.
Le fonte dell obbligazioni sono le seguenti:
il contratto:cioè l accordo tra due o + soggetti diretto a costituire , modificare o estinguere un rapporto giuridico.
L atto illecito:cioè il comportamento doloso o colposo di un soggetto che causa un danno ingiusto ad un altro
-ogni altro fatto o atto idoneo a produrre obbligazioni .
L ADEMPIMENTO E L INADEMPIMENTO
L ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI
L adempimento è l esatta esecuzione della prestazione dovuta.
L adempimento determina l estinzione dell obbligazione e la liberazione del debitore del vincolo giuridico che lo legava al creditore.
La prestazione deve essere eseguita per intero si può pero accettare il pagamento parziale come acconto e di considerare il debitore come inadempiente per intero.parliamo di adempimento parziale
L esattezza della prestazione deve essere valutata rispetto a diversi criteri che sono:
-la modalità di esecuzione: la legge impone quanto al debitore che al creditore un comportamento secondo correttezza più precisamente secondo la diligenza del buon padre di famiglia
-il tempo dell adempimento. Il tempo dell adempimento è rimesso liberatamente alla volontà delle parti .se queste hanno mancato di determinarlo il creditore può pretendere che la prestazione sia eseguita immediatamente
In mancanza di accordo delle parti deve essere deciso dal giudice
-il luogo dell adempimento:può essere liberatamente determinato dalle parti .se l obbligazione ha per oggetto la consegna di una cosa certa e determinata va adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l obbligazione è sorta.
Se ha per oggetto una somma di denaro essa va adempiuta a casa del creditore
Tutte le obbligazioni di altre specie vanno adempiute al domicilio del debitore
-il soggetto dell adempimento:è il debitore. Ciò però non esclude che all adempimento possa anche essere effettuato da un terzo.con l adempimento il terzo estingue senz altro l obbligazione.il creditore può rifiutare l adempimento da parte di un terzo solo in 2 casi.
1 quando abbia l interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione
2 quando il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all adempimento da parte di un terzo
-il destinatario dell adempimento:il normale destinatario dell adempimento è il creditore oppure in un suo rappresentante o di un'altra persona autorizzata a riceverlo.
LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
Le obbligazioni pecuniarie sono quelle che hanno a oggetto il pagamento di una somma di denaro.
Nell ambito delle obbligazioni pecuniarie vi sono:
debiti di valuta: nei quali la somma di denaro è determinata nel suo ammontare -cioè liquida-sin dall inzizio
debiti di valore: quelli in cui una certa somma di denaro è dovuta come il valore di un altro bene e deve pertanto essere liquidata dalle parti o in caso disaccordo dal giudice.
L INADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Si ha inadempimento dell obbligazione quando il debitore:
-non esegua la prestazione dovuta
-quando la esegue in maniera errata
-quando la esegue in maniera parziale
Può capitare però che l inadempimento sia causato da impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore.
In primo luogo l impossibilità ad adempiere deve essere sopravvenuta cioè si deve verificare in un momento successivo a quello in cui è sorta l obbligazione
La causa dell impossibilità non deve essere imputabile al debitore cioè l evento che ha reso impossibile la prestazione non deve essere frutto di un atto intenzionale o negligente del debitore.
In un ipotesi come questa in cui neppure con la + scrupolosa diligenza appare possibile eseguire la prestazione dovuta la legge prevede la liberazione del debitore.l obbligazione si estingue.
LA MORA DEL DEBITORE E MORA DEL CREDITORE
La mora del debitore è il ritardo nell adempimento dell obbligazione.perchè la mora si verifichi altrimenti vi è inadempimento non occorre il semplice ritardo ma che il debitore sia formalmente costituito in mora dal creditore.la formale costituzione in mora viene effettuata con un intimazione o una richiesta fatta per inscritto dal creditore
Gli effetti prodotti dalla mora del debitore sono i seguenti:
-dal momento della mora il debitore deve risarcire al creditore i danni causati a quest ultimo dal ritardo
-sul debitore va a gravare il rischio di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile
L impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore determina l estinzione dell obbligazione e la liberazione del debitore da responsabilità.tuttavia tale effetto non si verifica se il debitore era in mora.
La prestazione che ha per oggetto la consegna di una somma di denaro-obbligazioni pecuniarie-non diventa mai impossibile , il debitore dopo la costituzione in mora resta sempre tenuta ad eseguirla . ma oltre alla somma di denaro il debitore dovrà dal momento in cui è in mora corrispondere al creditore gli interessi moratori.gli interessi moratori valgono come risarcimento del danno per il ritardo.
MORA DEL CREDITORE
Il ritardo nell adempimento può anche dipendere dal comportamento del creditore.
È la mora del creditore, ingiustificato rifiuto del creditore a ricevere la prestazione offerte dal debitore o comunque di metterlo in condizioni di poterle eseguire.
Effetti della costituzione in mora del creditore sono:
-il creditore deve sopportare il rischio dell impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al creditore verificatasi durante la mora:ciò significa che se la prestazione è diventata impossibile il debitore viene liberato della prestazione ma ha sempre diritto alla controprestazione.
-il creditore deve rimborsare le spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa
ESTINZIONE DELL OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL ADEMPIMENTO
IMPOSSIBILITà SOPPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE
Il debitore è liberato dall obbligazione se dimostra che:
-l inadempimento è stato causato da impossibilità sopravvenuta della prestazione
L impossibilità deve verificarsi in un momento successivo di quando l obbligazione è sorta
-la causa dell impossibilità non è a lui imputabile cioè l evento che ha reso impossibile la prestazione non è stato prodotto da un atto intenzionale o negligente del debitore.
ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE SONO
REMISSIONE:è la rinuncia volontaria del creditore del proprio diritto questa estingue l obbligazione mediante la costituzione di una nuova obbligazione diversa per titolo e per oggetto
CONFUSIONE:quando la qualità di debitore e creditore vengono a riunirsi nella medesima persona
COMPENSAZIONE:quando due persone sono obbligata l una nei confronti dell altra in forza di rapporti obbligatori per i quali la prima sia debitrice della seconda e la seconda debitrice della prima..la compensazione può essere
Legale:che opera in modo autonomo per il solo fatto che vi sono i presupposti di legge , si attua per i debiti omogenei
Giudiziale:decisa dal giudice, si attua quando i debiti sono omogenei ed esigibili ma uno dei due non è liquido
Volontaria:stabilita per accordo delle parti
IL CONTRATTO
IL CONTRATTO E L AUTONOMIA CONTRATTUALE
-modi di acquisto della proprietà
-fonti di obbligazioni
Nozione generale:definisce il contratto come l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale
Patrimoniale deve avere oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica
Le norme che disciplinano il contratto nel codice civile si dividono in 2 serie:
-quelle che disciplinano i contratti in generale
-quelle che disciplinano i singoli contratti
Le norme sui contratti in generale sono comuni a tutti i contratti e si applicano a ciascuno di essi , quelli sui singoli contratti valgono solo per contratti cui si riferiscono
La legge riconosce la signoria della volontà ossia il fatto che la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere con proprio atto di volontà alla costituzione , alla regolazione e l estinzione di rapporti giuridici patrimoniali.
Si parla di libertà autonoma o autonomia contrattuale:
-in senso negativo:che nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri contro la propria volontà
-in senso positivo:che i privati possono con un proprio atto di volontà costituire o regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.tale si manifesta in 3 forme:
1 libertà di scelta fra i contratti previsti dalla legge
2 libertà di determinare entro i limiti posti dalla legge il contenuto del contratto
3 libertà di concludere contratti atipici o innominati ossia contratti non corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dal codice civile o da altre leggi.
I contratti atipici sono validi purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l ordinamento giuridico.
IL CONTRATTO E L ATTO UNILATERALE COME NEGOZIO GIURIDICO
Per negozio giuridico si intende una manifestazione di volontà o dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici.
Si dividono in :
unilaterali: producono i loro effetti in seguito alla manifestazione di volontà di un solo soggetto
plurilaterali: producono i loro effetti quando vi sia la conforme manifestazione di volontà di due o più soggetti.
Patrimoniali:operano su soggetti valutabili economicamente
Non patrimoniali:operano su soggetti che non si prestano a valutazione economica es. il matrimonio
I REQUISITI DEL CONTRATTO
Gli elementi essenziali di un contratto sono:
l accordo delle parti: è l incontro tra le manifestazioni di volontà della parti.esso è
-espresso: quando si realizza con una manifestazione esplicita di volontà
Tacito:quando il comportamento evidenzia senza ombra di dubbio l intenzione di concludere un contratto
Il contratto può essere concluso :
-in modo simultaneo:con la presenza contestuale reale o virtuale delle parti
Infine un contratto può essere concluso attraverso lo scambio di proposta e accettazione.
la proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l iniziativa del contratto .l accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge a sua volta al proponente.il destinatario della proposta è libero di accettarla o rifiutarla .la accettazione deve essere in tutto conforme alla proposta cioè non può apporvi nessuna variazione altrimenti ha il valore di una nuova proposta.
Il contratto si conclude quando il proponente viene a conoscenza dell accettazione espressa dall altra parte .l accettazione e la proposta si reputano conoscitive quando pervengono all indirizzo.
La proposta contrattuale può anche essere offerta al pubblico chiunque in tal caso può esprimere al proponente la sua accettazione .
Dalla vera e propria proposta contrattuale bisogna distinguere l invito a proporre questo è una dichiarazione che non contiene tutti gli estremi essenziali del contratto da concludere .esempi sono:
adesione al contratto plurilaterale:l adesione di nuove parti ad un già formato contratto plurilaterale
fino a che il contratto non è concluso le parti conservano l autonomia contrattuale ,la proposta e l accettazione possono fino alla conclusione essere revocate da chi le ha formulate.
La proposta può essere dichiarata come ferma e irrevocabile per un dato tempo il destinatario può entro questo tempo determinato accettarla oppure no , il proponente non può revocare la proposta che rimane per lui vincolante.l utilità della proposta irrevocabile è che il destinatario di questa fruisce di un lasso di tempo entro il quale decidere se concludere o no l affare nella certezza che il proponente non modificherà i termini del rapporto.
Cioè il destinatario della proposta ha l opzione la scelta se accettarlo oppure no.
LA CAUSA
La causa è la funzione economica-sociale dell atto di volontà, non basta il solo accordo per costituire un rapporto ma una giustificazione economica – sociale dell atto
Infatti per la considerazione sociale i contratti si dividono in :
onerosi:tutti i soggetti che vi partecipano si accollano un certo onere economico per ottenere un vantaggio
gratuiti:sono un soggetto subisce una perdita economica e la altro ricevono a vantaggio un beneficio senza dovere un corrispettivo
la causa non deve essere confusa con i motivi che è quel motivo personale, psicologico del soggetto che lo ha spinto ad costituire quel contratto . questi non hanno normalmente rilevanza giuridica .acquistano rilevanza nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi
LA MANCANZA DELLA CAUSA
Si ha mancanza della causa quando uno degli effetti giuridici essenziali del contratto non può verificarsi perché mancano i presupposti che consentono di proseguire questo intento.in questo caso determina la nullità del contratto
L OGGETTO
È il bene o la prestazione patrimoniale che le parti hanno voluto trasferire modificare costituite o estinguere attraverso il contratto.l oggetto del contratto deve essere:
possibile:possibilità materiale dell oggetto e possibilità giuridica ossia deve essere un bene che può formare oggetto di diritti.oggetto giuridicamente impossibile è il bene fuori commercio
lecito:
determinato:deve permettere una sicura identificazione della cosa .un caso di oggetto non determinato è quello del contratto che deferisca ad un terzo diverso dai contraenti la determinazione dell oggetto.si parla in questo caso di arbitra mento di regola il terzo deve procedere alla determinazione dell oggetto .
LA FORMA
La forma è il modo esteriore attraverso cui la volontà è manifestata dai soggetti.
I contratti formali sono quelli per il quale il codice civile o le leggi speciali impongono il rispetto di una forma determinata.
Forma scritta: che può consistere
-in un atto pubblico:è quel documento scritto redatto da un pubblico ufficiale firmato dallo stesso e dalle parti.
-Scrittura privata:ogni atto scritto da una persona e da questo sottoscritto.si dice autenticata quando la sottoscrizione è apposta la presenza di un pubblico ufficiale che ne attesta l autenticità
La forma scritta è la forma che la legge richiede per la validità del contratto ,in mancanza della forma prescritta il contratto nullo.
LA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO
La trascrizione riguarda una serie di atti indicati dal codice civile .per mezzo di essa gli eventuali interessati potranno accertarsi se sussista effettivamente un titolo di acquisto a favore di un certo soggetto consultando gli appositi registri che la legge istituisce.ma la trascrizione non ha soltanto l efficacia di rendere noto ai terzi la vicenda di un bene ma ha una funzione di risolvere il conflitto tra più soggetti che abbiano acquistato uno stesso bene dal medesimo titolare.
LA PUBBLICITà IMMOBILIARE
Nel nostro ordinamento giuridico è presente l esigenza di rendere conoscibile a tutti coloro che ne potrebbero essere interessati le vicende giuridiche ed economiche di un bene.lo strumento generale attraverso il quale si attua questa finalità è denominata pubblicità dei fatti giuridici .in particolare le vicende di proprietà di beni immobili sono rese noti attraverso la pubblicità immobiliare .
IL CONTRATTO PRELIMINARE
IL contratto preliminare è il contratto con il quale le parti si obbligano l una nei confronti dell altra a concludere un futuro contratto.
Il codice civile si occupa del contratto preliminare sotto un duplice aspetto:
-ne prescrive la forma
-prevede l eventualità che una delle parti non adempia il preliminare:l altra parte può rivolgersi al giudice ed ottenere se il preliminare non lo esclude l esecuzione forzata dell obbligazione di contrarre.
Altra figura è la minuta di contratto in questa le parti si concordano su alcuni estremi del futuro contratto ma non ancora su tutti .in questo caso se non si raggiunge il successivo accordo non si può fare ricorso e si dovrà ritenere di essere in presenza di un contratto con oggetto non determinato e non determinabile perciò nullo.
Diverso è il programma di contratto:con questo le parti si impegnano semplicemente ad instaurare tra loro trattative per la formazione di un possibile contratto del quale non hanno ancora concordato alcun punto essenziale .
VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Un contratto è invalido quando al momento della sua conclusione esso presenta uno o + difetti.le cause di invalidità sono:
-nullità
-annullabilità
-rescindibilità
La nullità si ha in presenza dei difetti gravi .tra cui:
1 mancanza di uno degli elementi essenziali:
2.mancanza dell accordo delle parti , pur essendoci la dichiarazione esteriore manca la volontà
3.illecità:quando è contrario a
Norme imperative:le norme non derogabili per volontà delle parti
Ordine pubblico:le norme che governano la vita sociale ed economica di un certo paese
Buon costume:norme imperative ricavabili dal sistema legislativo che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità ed onestà
dell oggetto:quando la cosa dedotta in un contrario ad una norma imperativa , all ordine pubblico e al buon costume o quando la prestazione è attività vietata
della causa:un contratto può avere un oggetto lecito ma una causa illecita.il caso del contratto il frode alla legge:è in frode alla legge quel contratto che costituisce il mezzo per eludere l applicazione di una norma imperativa , le parti mirano ad realizzare un risultato che la legge vieta
del motivo:il motivo per il quale le parti hanno concluso un contratto è irrilevante per il diritto ma diventa rilevante quando è illecito ossia contrario a norme imperative.ma il motivo illecito per rendere nullo il contratto deve presentare 2 requisiti:
1 essere il motivo esclusivo del contratto
2 deve essere il motivo comune ad entrambe le parti
L ANNULLA BILITA’
quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a seguito di un apposito giudizio richiesto dalla parte interessata a far valere tale invalidità.
Cause sono:
-incapacità legale e naturale: incapacità legale e naturale di una delle parti all atto della stipulazione producono l annullabilità del contratto.con questo si vuole tutelare il contraente che per effetto di tale stato di incapacità può essere indotto a concludere un affare che per lui è svantaggioso.
Nel caso di incapacità naturale il contratto è annullabile solo se:
sussistente un danno effettivamente esistente
la mala fede dell altro contraente cioè il fatto che il terzo conosca lo stato di incapacità naturale o che avrebbe potuto comunque accertarlo con l ordinaria diligenza
in nessun caso l annullabilità del contratto può essere richiesta dalla controparte capace .
-i vizi del consenso:
errore:si intende quella falsa rappresentazione della realtà che ha indotto un contraente a concludere il contratto.
Errore motivo:è quello che sorge nella formazione della volontà prima che questa venga dichiarata all esterno. E ricade
1 sulla natura del contratto:
2 sulla natura dell oggetto della prestazione e sulla sua identità
3 sull identità o sulle qualità personali dell altro contraente se e quando si tratti di contratti in cui tale qualità possa avere un peso
Oltre che essenziale l errore deve per consentire l annullamento del contratto essere riconoscibile dall altro contraente .
errore ostentivo:è quello che si verifica quando di un soggetto non è di per se viziata ma viene trasmessa in modo errato .il codice civile equipara l errore ostativo con l errore motivo con la conseguenza che esso può portare all annullamento del contratto solo se riconoscibile dall altro contraente.
IL DOLO
Si pale di dolo come vizio del consenso qui un contraente è indotto in errore dai raggiri usati dall altro contraente oppure da un terzo.se si accerta che il contraente vittima del dolo avrebbe ugualmente concluso quel contratto ma a condizioni diverse il contratto non sarà annullabile ma la vittima del dolo avrà diritto al risarcimento del danno..in questo caso si parla di dolo incidente.
Dolo omissivo:quando un contraente sia indotto in errore da un contegno puramente omissivo dell atro contraente.
Dolus bonus:quando un contraente esagera vanterie del proprio bene o delle proprie abilità professionali .
LA VIOLENZA
La violenza è la minaccia di un male ingiusto e notevole , posta in essere al fine di indurre un soggetto a concludere un certo contratto.
Ma la violenza della quale si parla come vizio del consenso è la cosiddetta violenza morale diversa da quella fisica ed consiste nell estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che , se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni oppure alla persona o ai beni dei suoi familiari.
La violenza può provenire da un terzo ma qui a differenza che per il dolo non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che ne ha avuto vantagiio .ma si avrà l annullamento del contratto anche se l'altro contraente è ignaro della violenza.
Non è causa di annullamento del contratto il semplice timore riverenziale è il non osare di dire di no per la condizione di psicologica soggezione nella quale ci si può trovare rispetto ad una persona a causa della potenza e dell influenza di questa.
Diversa ancora è l avvertimento mafioso è il caso di chi dopo avere respinto una proposta contrattuale riceve la visita di un noto personaggio della mafia raccomandar dogli di accettare la proposta.
LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ E DELL ANNULLABILITA’
A chiedere la dichiarazione di nullità di un contratto è legittimato chiunque dimostri di averne interesse
A chiedere l annullamento del contratto è invece solo la parte alla quale è prevista a favore l annullabilità
Mentre il contratto nullo non può produrre i propri effetti quello annullabile è efficace fino a quando non venga pronunziata la sentenza di annullamento.ciò significa che se il contratto non viene annullato con sentenza esso produrrà i suoi effetti esattamente come se fosse valido.
Il contratto effetto da una causa di annullabilità può essere convalidato con l effetto di sanare il contratto e di precludere l azione di annullamento.lo si può convalidare in 2 modi:
1convalida espressa:quando l interessato esprime con chiarezza alla controparte la propria intenzione di ritenere ugualmente valido il contratto annullabile.
2 convalida tacita :si verifica invece quando colui che potrebbe richiedere l annullamento da spontaneamente esecuzione al contratto.
EFFICACIA ED INEFFICACIA DEL CONTRATTO.
Dall invalidità del contratto bisogna ora distinguere la sua inefficacia.
Il contratto invalido è inefficace
Il contratto valido è efficace ossia produce l effetto
Ma può accadere che un contratto sebbene valido sia inefficace ossia non produca gli effetti.
Un contratto può essere temporaneamente o definitivamente inefficace.
Si possono avere forma di inefficacia assoluta che opera nei confronti delle parti e dei terzi o relativa ossia che opera sono nei confronti di terzi o determinati terzi.
IL TERMINE E LA CONDIZIONE DEL CONTRATTO
Il termine è una avvenimento futuro e certo può essere
Termine iniziale:quelle data alla cui scadenza iniziano gli effetti del contratto
Termine finale:quella data alla cui scadenza cessano gli effetti del contratto
La condizione è un avvenimento futuro ed incerto e può essere
Condizione sospensiva: il contratto è efficace solo se si verificherà un dato avvenimento futuro e incerto
Condizione risolutiva:il contratto produce immediatamente gi effetti ma perderà la sua efficacia se si verificherà un dato avvenimento futuro e incerto
L avvenimento futuro e incerto deve essere possibile e lecito
Infatti la condizione illecita cioè che va contro a norme imperative , all ordine pubblico o al buon costume rende nullo il contratto
Se la condizione è impossibile cioè un evento irrealizzabile il contratto è destinato a non perdere mai efficacia e si considera come non posto a condizione
Se in un contratto vi è una condizione si dice che i contraenti sono in pendenza della condizione ossia si trovano in una situazione di aspettativa.in questo caso le parti devono comportarsi secondo le regole della correttezza , debbono in particolare astenersi dal compiere atti che possano impedire il verificarsi della condizione, se la condizione non si avvera per causa imputabile si considera avverata .
LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO
La simulazione è quel fenomeno che si verifica quando la volontà manifestata dalle parti di un contratto è apparentemente diretta a certi fini , mentre in realtà i contraenti sono concordati nel non volere quegli effetti, ovvero nel voler effetti diversi
La simulazione può essere
Assoluta:quando le parti non vogliono che il contratto simulato produca alcun effetto
Relativa:quando le parti vogliono degli effetti diversi da quelli apparentemente dichiarati
Particolare forma di simulazione relativa è l interposizione fittizia di persona, questa investe l identità di una delle parti ,nel contratto simulato appare come contraente un soggetto che è persona diversa dal reale contraente.
La simulazione è causa di inefficacia solo relativa del contratto.
Fra le parti il contratto è inefficace
Nei confronti dei terzi il contratto simulato può essere
Efficace per quei terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sul contratto simulato
Inefficace per quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato
LA RAPPRESENTANZA
IL CONTRATTO IN NOME ALTRUI.
In linea di massima qualsiasi contratto può essere concluso dai soggetti personalmente oppure per mezzo di un rappresentante ossia quando un soggetto conclude un contratto per mezzo di un altro soggetto che agisce in suo nome e conto.
La rappresentanza può essere
Legale:quando l intervento di un rappresentante è imposto dalle legge il caso dei genitori
Volontaria : conferita dall interessato
In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato.
Il rappresentante deve non solo contrarre per gli interessi del rappresentato ma deve farlo in suo nome occorre la cosiddetta spedita del nome .se un soggetto agisce in nome proprio ma per conto altrui omettendo di spendere il nome di colui per conto del quale agisce il contratto produrrà gli effetti nei suoi confronti.
Si parla di rappresentanza volontaria quando un soggetto conferisce per libera scelta a un altro il potere di compiere in nome e per conto suo un dato contratto .
Questo potere è dato con un apposita manifestazione di volontà cioè negozio giuridico unilaterale chiamato procura.
La procura può essere
Speciale:riguarda un singolo determinato affare
Generale:relativa ad una serie determinati di atti
Il rappresentato nel conferire la procura al rappresentante ne determina normalmente i poteri.
Può anche accadere che il rappresentante vada oltre i poteri conferiti in questo caso si parla di accesso di potere rappresentativo.
La forma di manifestazione più grave è data dal contratto concluso da soggetto assolutamente privo di poteri in questo caso la legge stabilisce l inefficacia del contratto.
Se tuttavia colui che è stato falsamente rappresentato vuole sanare la situazione egli può ratificare il contratto concluso in suo nome.in questo caso la ratifica del rappresentato sana con efficacia retroattiva il contratto , che produrrà tutti i suoi effetti come se il rappresentante fosse stato munito dei necessari poteri.nell ipotesi in cui l interessato neghi la ratifica il contratto non produce alcun effetto.il falso rappresentante sarà allora responsabile e tenuto al risarcimento del danno verso il terzo.
Si ha conflitto di interessi o abuso di potere rappresentativo quando il rappresentante ricava dall affare un vantaggio personale non consentito dal rappresentato e a scapito di quest ultimo.ipotesi tipica di contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato è quella del contratto che il rappresentante conclude con se stesso.
Il rimedio che la legge concede al rappresentato è l annullamento del contratto solo però se la situazione di conflitto fosse conosciuta dal terzo.
Il rappresentato può sempre revocare la procura e modificarne il contenuto.la revoca o la modifca della procura è anch esso un atto unilaterale che il rappresentato ha l onere di portare a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
RAPPRESENTANZA E AMBASCERIA
Il rappresentato deve avere la capacità legale di agire se la procura è stata conferita da un incapace di agire il contratto è nullo.
Mentre il rappresentante può anche essere privo della capacità legale di agire es. minorenne basta la capacità naturale di agire.
Il rappresentate può ricadere nei vizi del consenso se la procura non fissa gli elementi del contratto.
Quando invece tutti gli elementi del contratto siano stati predeterminati dal rappresentato il rappresentante è un semplice portavoce della volontà altrui .ambasceria
MANDATO CON E MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
L a procura è l atto mediante il quale il rappresentato investe il rappresentante del potere di agire in suo nome.
Il mandato è il contratto con il quale un soggetto si obbliga nei confronti di un altro a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo.il mandatario ha diritto ad un compenso per l attività svolta.
Mandato e procura svolgono due funzioni diverse
In forza del mandato espresso o tacito il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante
In virtù della procura il mandatario è legittimato ad agire di fronte ai terzi in nome del mandante
Si parla di mandato senza procura :quando un soggetto conferisca ad un altro un mandato e non anche una procura.in questo caso il mandatario agirà per conto del mandante , ma in proprio nome , con la conseguenza che lui , e non il manda tante , acquisterà i diritti ed assumerà la obbligazioni derivanti dal contratto.
Egli è obbligato a ritrasferire al mandante con un nuovo contratto i diritti che ha acquistato.
Dal mandato senza rappresentanza si suole parlare anche come di rappresentanza indiretta alludendo al fatto che indirettamente si perviene ad un risultato corrispondente a quello della rappresentanza.
FLI EFFETTI DEL CONTRATTO
FRA LE PARTI
La legge stabilisce che il contratto una volta concluso fa forza di legge tra le parti.ciò significa che esse non possono sottrarsi agli impegni assunti se non per effetto di una nuova manifestazione di volontà con cui, di comune accordo, pattuiscono di porre nel nulla gli effetti del contratto precedentemente concluso.si parla di scioglimento per mutuo consenso.
In assenza del mutuo dissenso la legge attribuisce in una serie di casi all una o all atra parte la facoltà si sottrarsi agli impegni assunti attraverso una propria manifestazione di volontà indirizzata alla controparte.
Si tratta del recesso che può essere:
puro e semplice:quando sono state le stesse parti a prevedere tale possibilità
legale:quando è la legge a prevedere la facoltà di recesso
la clausola che riconosce il recesso può prevedere un corrispettivo per il recesso in tal caso il recesso è efficace solo nel momento in cui il corrispettivo è prestato.
Analoghe regole valgono per le modificazione del regolamento contrattuale.le parti non possono unilateralmente modificarlo salvo che la possibilità di modificazione unilaterale non sia stata prevista nel contratto.
NEI CONFRONTI DEI TERZI
il contratto vincola le parti ma non produce effetti rispetto ai terzi .Il contratto può produrre effetti a favore dei terzi solo nei casi indicati dalla legge.una delle più evidenti conseguenze del principio per cui il contratto obbliga esclusivamente i contraenti è
promessa del fatto del terzo:ogni promessa con cui un soggetto assicura a un altro che un terzo si obbligherà nei suoi confronti non è assolutamente vincolante per il terzo
l unico effetto della promessa del fatto del terzo è che il promittente sarà obbligato a risarcire l'altro contraente per il danno da questo subito per avere confidato in tale promessa.
Altro caso è quello dal contratto per persona da nominare: è permesso che una parte possa al momento della conclusione del contratto nominare successivamente la persona che dovrà acquistare i diritti e assumere gli obblighi da tale negozio.la dichiarazione di nomina del terzo deve essere fatta nei limiti di tempo stabilito dalle parti ,quando la nomina viene effettuata il terzo assume le vesti di parte del contratto con effetto retroattivo di quando esso fu stipulato.
CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI E CON EFFETTI REALI
I contratti si distinguono per gli effetti che producono in
A effetti obbligatori: quelli che producono la nascita di obbligazioni
A effetti reali: quelli che producono effetti reali anche se accompagnati da effetti obbligatori
Riguardo al modo di conclusione di un contratto
Contratti reali:quelli per la cui conclusione è necessaria oltre allo scambio dei consensi anche la consegna materiale della cosa
Contratti consensuali:il consenso delle parti è di per sé sufficiente per concludere il contratto.
RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO
Nell ambito dei contratti con prestazioni corrispettive ognuna delle prestazioni delle parti trova la propria giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall altra.
È quindi evidente che se per qualche motivo una delle prestazioni non viene eseguita oppure diventa eccessivamente onerosa per una delle parti il vincolo viene meno e si scioglie il contratto
Con il termine risoluzione si indica proprio lo scioglimento del vincolo contrattuale per fatti che si siano verificatisi dopo la conclusione del contratto
La legge prevede tre generali cause di risoluzione
Per inadempimento
Per impossibilità sopravvenuta della prestazione
Per eccessiva onerosità della prestazione
1 INADEMPIMENTO
L inadempimento di una parte che porta la risoluzione del contratto deve essere tale da rendere non più giustificata la controprestazione dell altra parte
La risoluzione per inadempimento può assumere 2 forme
Questa si realizza in tre situazioni
Diffida ad adempiere:è l intimazione compiuta per inscritto alla parte inadempiente con l assegnazione di un termine entro cui l'altro contraente deve eseguire la propria prestazione.trascorso tale termine il contratto si intende risolto di diritto cioè senza la necessità che la parte adempiente di richiedere al giudice la pronuncia della risoluzione
La clausole risolutiva espressa è invece una clausola che le parti possono se sono d accordo includere nel contratto che stipulano.è una clausola con cui la parti pattuiscono che se una di esse non eseguirà una delle obbligazioni del contratto quest ultimo si risolverà per diritto.per applicarla è però necessario che la parte non adempiente dichiara all altra che intende valersi della clausola risolutiva.
Infine se un contratto prevede per la prestazione di una delle parti un termine essenziale nell interesse dell altra il contratto si intende risolto se la parte interessata , entro 30 giorni dalla scadenza del termine,non comunica alla controparte che intende eseguire la prestazione anche se tardiva.
Una parte ha però il diritto di non adempiere se l altra a sua volta non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria prestazione.ciò vale solo a condizione che entrambe le prestazioni sono esigibili cioè non sono sottoposte a termine ancora da scadere o a condizione ancora da verificarsi.tale rifiuto prende il nome di eccezione di inadempimento
2 PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
L impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore comporta l estinzione dell obbligazione.nei contratti con prestazioni corrispettive comporta la risoluzione del contratto.
Se l impossibilità è totale della propria prestazione non può più pretendere l adempimento della controprestazione .
Nel caso invece che l impossibilità è solo parziale della prestazione di uno dei contraenti l altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione dovuta è può anche recedere dal contratto nel caso in cui non abbia interesse apprezzabile all adempimento parziale
3 ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA
Ossia quando che nel tempo intercorrente fra il momento della conclusione del contratto e quello della esecuzione di una della prestazioni sopraggiungano avvenimenti straordinari e imprevedibili per effetto dei quali la prestazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa rispetto al valore della prestazione dell altra.
L onerosità sopravvenuta deve essere eccessiva deve cioè consistere in un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo delle parti.
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
La rescissione del contratto è un rimedio che l ordinamento prevede nel caso in cui un contratto venga concluso da un soggetto che si trovi in stato di pericolo o stato di bisogno. Quando per effetto di tali situazioni risulti uno squilibrio di valore tra le prestazioni pattuite.
Il contraente che invoca la rescissione deve far valere la sua pretesa in un apposito giudizio nell ambito del quale l altra parte potrà evitare la rescissione offrendo una modifica del contratto sufficiente per ricondurlo a equità.il diritto di rescissione si può chiedere entro un anno dalla conclusione del contratto.
Stato di pericolo:quando un soggetto assume obbligazioni inique per la necessità di salvare sé o altri da un danno grave alla persona
Stato di bisogno:quando vi è una sproporzione tra le prestazioni delle due parti e questa sproporzione è dipesa dalla situazione anche momentanea di bisogno economico di una parte di cui l altra ha approfittato.
I FATTI ILLECITI
È fatto illecito qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto.fonte di oggligazione
Il concetto di responsabilità è collegato a quello della violazione di un dovere giuridici.quando un soggetto non rispetta o non esegue un dovere che l ordinamento giuridico gli impone egli compie un atto definito illecito.
La conseguenza del fatto è appunto la responsabilità che comporta l applicazione di una punizione prevista per colui che compie un atto illecito.
La responsabilità si distingue in
Civile : responsabilità per danni
Panale:cui è esposto l autore di un fatto illecito previsto dalla legge come reato
La responsabilità civile si distingue in :
contrattuale:quando l illecito deriva dall inadempimento di un obbligazione
extracontrattuale: quando l illecito è rappresentato dalla violazione di un dovere giuridico generico.
Il fatto illecito presenta
Elementi oggettivi : il fatto, il danno ingiusto ,il rapporto di causalità fra fatto e danno
Soggettivi: il dolo e la colpa
1 il fatto:un comportamento umano che può essere
Omissivo consiste in un non fare
Commissivo consiste in un fare
2 il danno ingiusto:è la lesione di un interesse altrui meritevole di protezione dall ordinamento giuridico.l illecito civile è atipico perché il risarcimento del danno quando non è la legge a valutarlo il risarcimento la valutazione è rimessa all apprezzamento del giudice il quale decide caso per caso se l interesse leso è degno di protezione secondo l ordinamento giuridico e se la lesione di conseguenza un danno ingiusto che deve essere risarcito.
In alcuni casi il requisito ingiusto del danno è fuori discussione:
quando sia stato leso un diritto della personalità
quando sia stato leso un diritto reale
quando l uccisione di una persona comporti lesione del diritto al mantenimento oppure del diritto agli alimenti dei suoi familiari
3 Il rapporto di causalità tra il fatto e il danno:deve esserci fra il fatto e il danno un rapporto di causa ed effetto per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo.
Occorre perché ci sia rapporto di causalità in senso giuridico che l evento dannoso appaia come conseguenza immediata e diretta del fatto commesso.si suole adottare per applicare questo principio il criterio della cossi detta regolarità statica : un dato fatto è considerato come causa di un avento se questo sulla base di un giudizio di probabilità ex ante poteva apparire come la conseguenza prevedibile di quel fatto.
4 il dolo o la colpa:perché un determinato comportamento sia considerato illecito è anche necessaria la presenza di un elemento soggettivo: il dolo o la colpa.
Per dolo si intendono la coscienza e la volontà della persona di provocare un evento dannoso
Un soggetto è invece in colpa quando pur non volendolo procura ugualmente un danno ad altre persone per aver agito per negligenza , imprudenza , imperizia o per non aver osservato regolamenti , leggi o discipline.
LA RESPONSABILITA’ INDIRETTA
Per regola la obbligazione di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto.
Si parla di responsabilità indiretta quando è responsabile del danno un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto.
-responsabilità dei padroni e dei committenti:se un danno è cagionato da un dipendente nell esercizio delle manzioni a lui affidate del danno risponde oltre che il dipendente che ha commesso il fatto anche il suo datore di lavoro
-responsabilità dei sorveglianti di incapaci:se il fatto illecito è commesso da una persona incapace di intendere e di volere questa non ne risponde a meno che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa ne risponde invece chi è tenuto alla sorveglianza dell incapace
-responsabilità dei tutori,dei genitori,dei precettori: i genitori sono responsabili dei fatti illeciti commessi dai loro figli .i genitori , i tutori i precettori possono liberarsi dalla responsabilità provando di non aver potuto impedire il fatto .ai padroni e ai committenti non è prevista alcuna prova liberatoria.
-responsabilità del proprietario del veicolo:questo risponde in solido con il conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA
Per principio il fatto illecito deve presentare l elemento soggetto del dolo o della colpa ma vi sono alcune eccezioni in cui si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza colpa o dolo.
I casi più importanti di responsabilità oggettiva sono:
esercizio di attività pericolose:a carico di chi provoca un danno a terzi nell esercizio di una attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati.questo è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Animali o cose in custodia:si prevede la responsabilità per il danno cagionato da cose o da animali , rispettivamente a carico di chi ha la custodia la cosa o di chi utilizza l animale.la responsabilità è esclusa unicamente dalla prova del caso fortuito , vale a dire di un avvenimento di natura eccezionale , imprevedibile e inevitabile , oppure estraneo alla sfera di rischio che l uso di quella cosa o di quell animale introduce nella società.
La rovina di un edificio: la responsabilità oggettiva è a carico del proprietario di un edificio o di un'altra costruzione per i danni causati a terzi dalla rovina dell edificio stesso a meno che il proprietario dimostri che il crollo è dovuta da una causa diversa dal difetto di manutenzione o dal vizio di costruzione.il proprietario risponde non soltanto dei danni dovuta a propria colpa ma anche di quelli causati esclusivamente dal comportamento colposo di altri soggetti. Per esempio del costruttore se ha usato materiali scadenti
Circolazione dei veicoli:il conducente di veicoli è responsabile del danno provocato del danno provocato dalla circolazione del veicolo anche se non è in colpa .si libera da responsabilità solo con la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno.si risponde del danno anche se questo deriva da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Chi è responsabile di un danno deve risarcirlo ossia deve corrispondere al danneggiato una somma di denaro .si può ottenere con il risarcimento del danno una reintegrazione in forma specifica ossia il ripristino della situazione preesistente.
È di norma risarcibile solo il danno patrimoniale ossia il danno suscettibile di valutazione economica .
I danni non patrimoniale consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche del danneggiato sono risarcibili solo nei casi espressamente previsti dalla legge e vengono liquidati dal giudice in via equitativa .il caso più importante è quello del danno cagionato con un fatto che oltre ad essere fatto illecito per il codice civile costituisca reato per il codice penale , così chi cagioni ad altri lesioni personali sarà condannato in sede penale ad una pena e potrà in sede civile essere condannato dei danni non patrimoniali.
Diverso dal danno non patrimoniale è il danno biologico ossia la lesione all integrità psico-fisica di una persona . perciò a chi abbia subito un invalidità temporanea o permanente viene comunque riconosciuto il danno biologico.
Se più persone sono responsabili del medesimo danno esse ne rispondono solidamente .il danneggiato può esigere il risarcimento da ciascuno di essi . chi ha pagato avrà poi azione di regresso nei confronti degli altri responsabili e solo in questa sede si potrà tener conto del diverso grado di colpa da ciascuno.
ALTRI ATTI O FATTI FONTE DI OBBLIGAZIONE
LE PROMESSE UNILATERALI
Le promesse unilaterali consistono nella dichiarazione di impegno di un unico soggetto a differenza del contratto che si forma sulla base della manifestazioni di volontà di 2 o + soggetti.
Le promesse unilaterali sono fonte di obbligazioni nei soli casi previsti dalle legge:
-la promessa al pubblico:è la dichiarazione di quel soggetto che rivolgendosi ad un numero indeterminato di persone promette una prestazione a colui che si verrà a trovare in una certa situazione , oppure che eseguirà una determinata azione.il promittente resta vincolato per un anno all adempimento dell azione promessa salvo che egli abbia stabilito un termine diverso . prima che il termine sia scaduto la promessa è revocabile soltanto per giusta causa e soltanto rendendo pubblica la revoca nella stessa forma con cui era stata resa nota la promessa.
-la promessa di pagamento e la ricognizione del debito:queste non sono autonome fonti di obbligazioni ma hanno un efficacia notevole della prova in giudizio dell obbligazione stessa.tocca quindi al debitore che ha rilasciato la promessa o il riconoscimento dimostrare che la relativa causa è in realtà insussistente perché per esempio la somma è già stata restituita oppure perché il contratto di mutuo è nullo
LA GESTIONE DEGLI AFFARI
Altri fatti diversi dai fatti illeciti che sono fonti di obbligazione è la gestione degli affari.ossia ogni volta che un soggetto senza esservi obbligato decida di compiere uno o + atti a nell interesse di un altro soggetto quando quest ultimo non sia in grado di provvedervi.
Il gestore è tenuto una volta che la gestione è iniziata a continuarla e a condurla a termine finchè l interessato non sia in grado di provvedervi da solo.
Viceversa l interessato dovrà rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili che questo ha affrontato.
Se la gestione abbia reso necessario che il gestore stipulasse a nome proprio contratti con terzi l interessato dovrà rimborsare al gestore quanto sia stato pagato a terzi in adempimento di questa obbligazione.
IL PAGAMENTO DELL INDEBITO
Con il termine pagamento si indica l adempimento dell obbligazione di dare una somma di denaro tale pagamento viene definito indebito quando un soggetto consegni una somma di denaro non essendovi in realtà obbligato
Si parla di indebito oggettivo quando chi riceve una somma di denaro da un dato soggetto non è in realtà il creditore di quella prestazione. In questo caso chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di chiedere la restituzione di ciò che ha pagato . eccezioni sono:
prestazioni contraria al buon costume: si ha quando il pagamento è avvenuto per uno scopo che costituisce offesa al buon costume purchè lo scopo fosse comune al debitore
obbligazioni naturali:per cui non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente dato in esecuzione di doveri morali o sociali
si parla di indebito soggettivo quando il debito adempiuto sussiste veramente ma il vero debitore è diverso da quello che ha adempiuto.
Mentre nel caso del indebito oggettivo colui che ha effettuato il pagamento può senz altro richiederlo in dietro chi ha effettuato un indebito soggettivo può ripeterlo alla sola condizione che dimostri di aver adempiuto un debito altrui in base a un errore scusabile.
L ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Può accadere che tra due soggetti si verifichi uno spostamento patrimoniale tale per cui uno subisca danno e l'altro si arricchisca.in questo caso il danneggiato azione verso chi si è arricchito a suo danno.
L azione di arricchimento senza causa è ammessa in mancanza di una causa giuridica che giustifichi il fatto.
Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un altro è tenuto nei limiti dell arricchimentoa indennizzarlo della correlativa diminuzione patrimoniale .non dovrà risarcirgli il danno ma l indennizzo del arricchimento.
RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE E GARANZIA DEL CREDITORE
LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
LA FAMIGLIA
FAMIGLIA IN SENSO STRETTO E FAMIGLIA IN SENSO AMPIO
Di famiglia si parla
In senso stretto:con riferimento al nucleo familiare formato dalle persone fra loro conviventi –i coniugi e i figli
In senso ampio:con riferimento all insieme di persone legate fra loro da rapporti di
Parentela :vincolo di sangue che unisce le persone-padre , figlio , nonno- o da una stipite comune-fratelli,cugini , zio
Affinità:il vincolo che intercorre fra una persone e i parenti del suo coniuge
LA FAMIGLIA LEGITTIMA E DI FATTO
Per famiglia legittima si intende una società naturale fondata sul matrimonio
Per famiglia di fatto si intende costituita da persone non unite fra loro in matrimonio ma sempre una situazione giuridicamente lecita e per vari aspetti protetta dal diritto
Rapporti fra i conviventi di fatto: fra i conviventi di fatto esistono come esistono fra i coniugi i diritti e i doveri reciproci alla coabitazione all assistenza materiale e morale e alla fedeltà
Rapporti fra genitori e figli naturali:vi è l equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia legittima in particolare i genitori hanno diritto e l obbligo di mantenere , istruire ed educare i figli nati fuori dal matrimonio.
GLI ALIMENTI
Una persona che si trova in stato di bisogno priva cioè di quanto sia necessario per la vita e che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento non avendo risorse patrimoniale ne avendo capacità al a lavoro ha il diritto di chiedere i mezzi di sussistenza i cosiddetti alimenti in denaro o in natura ai membri della sua famiglia.il diritto agli alimenti è limitato al necessario per la vita non si estende fino al mantenimento che comprende quanto occorre per tutte le esigenze della persona.
I membri della famiglia sono tenuti agli alimenti secondo il seguente ordine:
1 il coniuge
2 i figli
3 i genitori
4il suocero e la suocera
5 i fratelli e le sorelle i quali sono tenuti agli alimenti nello stretto necessario ma incluse le spese per l educazione e l istruzione se si tratta di minori
Tra affini l obbligo degli alimenti cessa se l alimentando passa a nuove nozze o quando è morte il coniuge da cui deriva l affinità .
I familiari obbligati possono sottrarsi all obbligo degli alimenti se provano la loro impossibilità economica.
Se la persona caduta in stato di bisogno aveva in precedenza donato i propri beni allora l obbligo alimentare incombe prima sul donatario il quale deve gli alimenti indipendentemente dalle proprie condizioni economiche.
Chi deve somministrare gli alimenti ha la scelta se corrispondere un assegno alimentare in denaro o se accoglie e mantiene l alimentando nella propria casa .
Il diritto agli alimenti di suole definire personalissimo : non può essere ceduto , si estingue con la morte è irrinunciabile e imprescrittibile salvo per annualità scadute che si prescrivono in 5 anni.
IL MATRIMONIO
Si distingue il matrimonio come atto: il consenso che due persone di sesso diverso si scambiano dichiarando che si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie
Come rapporto giuridico:è il rapporto che si instaura fra i coniugi fino alla morte di uno di essi salvo che non sia sciolto per divorzio.
Il matrimonio viene classificato come un negozio giuridico bilaterale non patrimoniale.
La differenza rispetto al contratto consiste nel fatto che mentre il contratto crea soltanto rapporti giuridici patrimoniale il matrimonio da luogo principalmente a rapporti di carattere personale .infatti i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio non possono essere valutati economicamente.
Il contenuto dell atto è determinato dalla legge .
L eventuale promessa di matrimonio non è vincolante.il promittente può entro un anno dall altrui rifiuto di celebrare il matrimonio domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio.se il promittente senza giusto motivo rifiuti di legarsi in matrimonio con le pubblicazioni è tenuto al risarcimento del danno cagionato all altra parte.
La celebrazione del matrimonio è caratterizzata da un particolare formalismo la pubblicazioni : si dà notizia con un foglio affisso in comune del matrimonio.
Per la validità del matrimonio è necessario che esso sia celebrato davanti all ufficiale dello stato civile questo alla presenza di 2 testimoni dichiara che esse sono unite in matrimonio.
Il residente all estero può contrarre matrimonio senza essere presente alla celebrazione facendosi rappresentare da altri.ma occorre l autorizzazione del tribunale che la concede solo per gravi motivi e la procura deve essere rilasciata per atto pubblico.
La prova dell esistente del vincolo matrimoniale non può essere data se non con l atto di celebrazione del matrimonio estratto dai registri di stato civile .non basta invece il cosiddetto possesso di stato ossia il fatto che due persone si qualifichino come merito e moglie , si comportano reciprocamente come tali e siano da tutti considerati come membri di una famiglia legittima.
LE CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO
-maggiore età
-sanità mentale:non può contrarre matrimonio l interdetto per infermità mentale
-la libertà di stato:non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un precedente matrimonio
-l assenza di rapporti di parentela
- l omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge.
-la donna non può contrarre matrimonio se non sono passati 300 giorni dallo scioglimento o dall annullamento del precedente matrimonio a meno che questo non sia stato dichiarato nullo per impotenze di una dei due coniugi
Inoltre vi è l opposizione al matrimonio che è la notifica nella forma di atto di citazione agli sposi e all ufficiale di stato civile e produce l effetto di sospendere il matrimonio fino a quando non si accerta che l adempimento non sussiste e l opponente in tal caso può essere condannato al risarcimento del danno.
LA NULLITA’ DEL MATRIMONIO
Sono cause di nullità:
minore di età
incapacità mentale
precedente vincolo di matrimonio
rapporto di parentela
l ipotesi del matrimonio contratto dal coniuge di chi dopo la dichiarazione di morte presunta torna a farsi vivo
l azione di nullità del matrimonio può essere domandata in ogni tempo anche dopo la morte dei coniugi.la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo .
altre cause di nullità del matrimonio sono :
l incapacità naturale anche temporanea di intendere e di volere
la violenza: il consenso estorto con la violenza
il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo: il timore è diverso dalla violenza per il fatto che il timore deriva da circostanze oggettive e non dalla minaccia altrui.persecuzioni razziali o politiche
l errore sull identità della persona del coniuge
l errore essenziale ossia determinanti del volere su determinate qualità personali dell altro coniuge per esempio:
1 una malattia che impedisca lo svolgimento della vita coniugale
2 si ignora che l'altro coniuge è stato condannato per gravi reati
3 si ignora lo stato di gravidanza della donna
4 la simulazione: è l ipotesi del matrimonio contratto fra le parti di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio.ad esempio il matrimonio contratto al solo scopo di far conseguire alla donna straniera la cittadinanza italiana
GLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO RELIGIOSO
La celebrazione del matrimonio può avvenire secondo tre modalità distinte :
il matrimonio civile
il matrimonio cattolico
il matrimonio celebrato dai ministri di culti diversi da quello cattolico
per le coppie cattoliche il concordato tra lo stato e la santa sede del 1929 permette che la celebrazione del matrimonio religioso di fronte al parroco produca effetti civili.
Perché il matrimonio religioso produca effetti civili è però necessario :
che la celebrazione sia stata preceduta dalle pubblicazioni
che l atto del parroco a cura di quest ultimo sia fatto trascrivere sui registri matrimoniali del comune del luogo in cui è avvenuta la celebrazione.il matrimonio religioso è regolato non dalle leggi civili ma dal diritto canonico .di conseguenza l eventuale invalidità di un matrimonio religioso può essere pronunciato soltanto dai tribunali ecclesiastici e non da quelli dello stato italiano.i tribunali dello stato italiano invece decidono in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio anche per i matrimoni religiosi.
IL RAPPORTO MATRIMONIALE
DIRITTI E DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO
La nostra legislazione dà piena attuazione al principio di uguaglianza dei coniugi per questo si stabilisce che i diritti e i doveri che derivano dal matrimonio sono esattamente gli stessi per il marito e per la moglie.
Essi sono:
fedeltà: astenersi da rapporti sessuali con persone diverse dai coniugi
assistenza morale e materiale:dovere di provvedere la mantenimento
collaborazione all interesse della famiglia:è il dovere di contribuire a tutto ciò che occorre allo svolgimento organizzato alla vita familiare
il dovere reciproco alla coabitazione:viene meno per giusta causa ossia in circostanze che rendono intollerabili la convivenza
entrambi i genitori hanno l obbligo di mantenere istruire ed educare la prole .questo dovere è preordinata la potestà dei genitori spettanti sui figli minori.ma i genitori debbono nell istruirli e nell educarli tener conto delle capacità e dell inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
I figli a loro volta debbono rispettare i genitori e se conviventi contribuire al mantenimento della famiglia con le proprie eventuali sostanze e con il proprio eventuale reddito.non possono abbandonare la casa dei genitori e se si allontanano senza il loro consenso i genitori possono ricorrere al giudice tutelare
I coniugi fissano di comune accordo la residenza in caso di disaccordo ciascuno di essi può rivolgersi al giudice adottando la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell unità e della vita familiare
La moglie aggiunge al proprio cognome il cognome del marito e lo conserva anche se vedova fono a che passi a nuove nozze, lo perde in caso di divorzio.
LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
La separazione personale è un istituto il cui scopo originario era quello di rimediare a gravi situazioni di conflitti che si fossero venute a creare tra i coniugi.
Esso prevedeva l allontanamento dei due coniugi lasciando tuttavia la strada aperta a una loro riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi non fa venire meno il vincolo matrimoniale ma determina la fine della convivenza trasformando o estinguendo anche gli altri diritti e doveri che nascono dal matrimonio.
Si definisce legale la separazione personale che ha luogo nei modi disciplinati dalla legge.se ne distinguono due tipi:
quella consensuale
quella giudiziale
diversa è la separazione di fatto cioè quella che ha luogo senza seguire la formalità previste dalla legge essa in genere non è rilevante per il diritto.
LA SEPARAZIONE CONSENSUALE
La separazione consensuale presuppone che i coniugi siano d’accordo sulle condizioni che la regolano : in particolare è necessario che essi si accordino sul versamento di un assegno da parte di un coniuge all altro sull affidamento dei figli minori sull assegnazione della casa familiare
Raggiunto l accordo esso deve essere approvato dal tribunale.l approvazione può essere negata soltanto segli accordi presi dai coniugi siano in contrasto con l interesse dei figli
LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE
La separazione giudiziale presuppone che i coniugi non abbiano trovato un accordo sulle condizioni della separazione che verranno allora decise dal tribunale.
Con la sentenza che pronunzia la separazione il tribunale stabilisce se a chi vada corrisposto l assegno di mantenimento che spetta al coniuge economicamente più debole e a quale genitore vengano affidati i figli minori.
L abitazione della casa familiare spetta di preferenza al coniuge cui sono affidati i figli
Nel pronunciare la sentenza il giudice dichiara a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.chi subisce l addebito non ha diritto al mantenimento ma solo agli alimenti se vi sono i presupposti.
La condizioni della separazione consensuale e giudiziale possono essere modificate dal tribunale su richiesta di un coniuge nel caso in cui con il passare del tempo le circostanze siano cambiate in modo significative.
L eventuale riconciliazione dei coniugi non richiede alcuna formalità e determina la cessazione degli effetti della separazione.
LO SCOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
IL DIVORZIO
Il divorzio è lo scioglimento del vincolo matrimoniale che trova la sua giustificazione in fatti che si siano verificati dopo la celebrazione delle nozze.esso si distingue dall invalidità che si fonda su cause preesistenti o contemporanee alla celebrazione del matrimonio.
Il divorzio è pronunziato dal tribunale su richiesta di uno dei due coniugi nei casi previsti dalla legge e sono:
-quando vi è separazione legale da almeno 3 anni
-quando l'altro coniuge è stato condannato a pene detentive particolarmente gravi
-quando l'altro coniuge cittadino straniero ha ottenuto all estero l annullamento del matrimonio o il divorzio o sempre all estero ha contratto un nuovo matrimonio
-quando il matrimonio non è stato consumato
-quando uno dei 2 coniugi ha cambiato sesso
Nelle ultime 4 ipotesi il divorzio può essere richiesto immediatamente anche se non cè stata separazione
Il giudice deve preliminarmente tentare di riconciliare i coniugi e deve inoltre accertare che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il tribunale nel pronunciare il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico stabilisce a quale dei coniugi debba essere affidata la prole basandosi sul criterio dell interesse morale e materiale dei figli e in quale misura l'altro coniuge debba provvedere al loro mantenimento.
Può inoltre stabilire che uno di essi corrisponda all altro un assegno periodico in proporzione alla proprie sostanze .
I RAPPRTI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA
COMUNIONE E SEPRAZIONE DI BENI
Il matrimonio non produce solo effetti di carattere personale ma anche importanti effetti di carattere patrimoniale.
Tra i coniugi vi può essere comunione o separazione dei beni.
La comunione:la comunione legale dei beni tra i coniugi è automatica e comprende gli acquisti effettuati dopo la celebrazione delle nozze e non comprende quindi i patrimoni di cui ciascuno era già in precedenza proprietario.
Con la comunione i coniugi diventato contitolari per quote uguali di tutti i diritti acquistati da ciascuno di essi sia congiuntamente che separatamente.rientrano nella comunione anche le aziende a condizione che esse siano gestite da entrambi i coniugi e siano state costituite durante il regime di comunione legale.
Si definiscono beni personali quelli che nonostante il regime di comunione legale sono o rimangono di proprietà esclusiva di un coniuge senza che l'altro possa mai vantare diritti su di essi.
Essi sono:
i beni di ciascuno dei coniugi era già proprietario prima della celebrazione del matrimonio
i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione
-i beni di uso strettam
ente personale
-i beni che servono all esercizio della professione
Per quanto riguarda l amministrazione del patrimonio in comunione legale occorre distinguere tra atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione
Ordinaria amministrazione:ciascun coniuge può compiere liberamente tali atti anche senza il consenso dell altro
Straordinaria amministrazione invece è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente .
LO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIIONE
Per scioglimento della comunione si intende in venir meno del regime di comunione legale e di conseguenza l applicazione del regime di separazione
Le cause di scioglimento della comunione sono:
- l annullamento del matrimonio
-il divorzio
-separazione
-il mutamento convenzionale del regime patrimoniale
L IMPRESA FAMILIARE
Con l istituto dell impresa familiare il legislatore ha voluto dare un riconoscimento giuridico ai familiari che collaborano stabilmente all attività produttiva di un loro congiunto.l art 230 bis c.c.c. definisce familiare l impresa in cui prestano in modo continuativo attività di lavoro i familiari , ritenendosi tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e di affinità entro il secondo.
La collaborazione può essere fornita in 2 modi
1 direttamente all interno dell impresa
2 indirettamente contribuendo in famigli allo svolgimento di quelle mansioni domestiche che permettono agli altri componenti di dedicare maggior tempo ed energia all attività familiare
Il codice prevede che il lavoro prestato continuativamente nella famiglia o nell impresa familiare attribuisca a ciascun familiare i seguenti diritti:
di essere mantenuto secondo le condizioni patrimoniali della famiglia
di partecipare agli utili dell impresa ai beni acquistati con essa nonché agli incrementi in proporzione alle quantità e alle qualità del lavoro prestato
di partecipare alla gestione straordinaria dell impresa
LA FILIAZIONE
Con il termine filiazione si indica il rapporto giuridico che lega i genitori ai figli.
Il nostro ordinamento conosce tre tipi di filiazione
legittima:
naturale
adottiva
LA FILIAZIONE LEGITTIMA
Lo stato di figlio legittimo richiede :
-che il figlio sia stato concepito durante il matrimonio o in costanza di matrimonio ossia chi sia nato dopo il 180 giorno dalla celebrazione delle nozze ed entro il 300 dalla data dello scioglimento del matrimonio o di annullamento dello stesso.se un soggetto è nato in quel periodo si presume che l autore del concepimento sia il marito della madre.
La presunzione ammette una prova contraria il marito della madre o la madre stessa possono esercitare l azione di disconoscimento della paternità.
-la nascita in costanza di matrimonio
Lo stato di figlio legittimo si prova con l atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile in mancanza di esso basta la prova del possesso di stato che è costituito da un triplice ordine di fatti :
avere il cognome del padre
essere stato trattato da questo come figlio
essere stato sempre considerato come suo figlio nella famiglia e nei rapporti sociali
LA FILIAZIONE NATURALE
Si definiscono naturali i figli di persone non sposate tra loro
Il figlio naturale può essere
Riconosciuto:se uno dei due genitori o anche entrambi ha formalmente riconosciuto d essere il padre o la madre
Non riconosciuto: se nessuno dei genitori ha proceduto al riconoscimento .in questo caso potrà allora essere il figlio a intraprendere un azione contro i genitori affinchè venga dichiarata la paternità e la maternità
La condizione giuridica dei figli naturali è stata quasi completamente equiparata a quelli legittimi.l equiparazione si può dire totale per quanto riguarda i rapporti tra genitori e figli mentre sussistono differenze per quanto concerne i rapporti con gli altri parenti.i figli naturali non acquisiscono rapporti giuridici con i parenti dei genitori.
È possibile che i figli naturali siano del tutto ai figli legittimi attraverso l istituto della legittimazione.
La legittimazione permette ai figli naturali di essere totalmente equiparati ai figli legittimi sotto ogni profilo anche non i parenti dei genitori.esso può attuarsi in 2 modi:
-per susseguente matrimonio, ossia quando un soggetto è stato riconosciuto dal padre e dalla madre naturale che si sono uniti in matrimonio dopo la sua nascita in questo caso la legittimazione opera automaticamente
-per provvedimento del giudice quando vi è l impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio.in questo caso occorre che la legittimazione sia pronunciata dal tribunale.
LA FILIAZIONE ADOTTIVA
I adozione può essere
Adozione di persone di maggior età:
è adottabile chi non è coniugato
è necessario il consenso dell adottato
adozione di minori:
il procedimento destinato a concludersi con una pronunzia di adozione da parte del tribunale per i minorenni è suddiviso in due fasi.
La prima fase è diretta alla dichiarazione dello stato di adottabilità e si svolge in contraddittorio con i parenti del minore , se si conoscono.essi hanno il diritto di opporsi dimostrando che il bambino non si trova in uno stato di abbandono né morale né materiale.se si è invece in presenza
I una situazione di abbandono definitivo e irreversibile , il tribunale dichiara il minore adottabile dando così inizio alla seconda fase diretta alla pronunzia del provvedimento di adozione vero e proprio.
Questa seconda fase inizia con l istanza da parte di una coppia che intende effettuare un adozione .
A tal fine è necessario che gli adottanti:
siano sposati da almeno 3 anni
non siano separati neppure di fatto
abbiano almeno 18 anni d età e non oltre 45 in più del minore da adottare
siano effettivamente idonei e capaci di educare , istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Accertata la presenza di questi requisiti il tribunale concede il minore in affidamento preadottivo alla coppia che ne ha fatto richiesta e trascorso un anno se l affidamento ha dato esito positivo pronunzia l adozione .in caso contrario il tribunale può prolungare il periodo di affidamento preadottivo ed eventualmente anche revocarlo.
Con l adozione il minore perde ogni rapporto con la famiglia come figlio legittimo assumendo il cognome del padre .tutte le attestazioni di stato civile riferite all adottato dovranno essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo cognome senza alcun riferimento alla paternità e alla maternità dello stesso.
Gli ufficiali di stato civile e dell anagrafe non possono fornire notizie da cui possa comunque risultare il rapporto di adozione.
L ADOZIONE INTERNAZIONALE
La riforma del 1983 ha anche regolato l adozione di minori stranieri circondata da particolari cautele dirette ad accertare che l ingresso in italia del minore da adottare risponda a motivi di esclusivo interesse del minore.
L AFFIDAMENTO DEI MINORI
La legge sancisce il principio fondamentale per cui il minore ha diritto di essere educato nell ambito della propria famiglia,ma anche ammesso che qualora il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo egli possa essere per un certo tempo affidato a un'altra famiglia possibilmente con figli minori o a una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento l educazione e l istruzione.inoltre se non è possibile procedere con l affidamento il minore può essere inserito in una comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o privato che si trovi preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui risiede il nucleo familiare di provenienza.
Per i bambini di età inferiore a 6 anni l inserimento può avvenire solo in una comunità di tipo familiare.
L affidamento familiare ha per sua natura carattere temporaneo.
LE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE
I RAPPORTI TRASMISSIBILI A CAUSA DI MORTE
Alla morte della persona alcuni suoi diritti e alcune sue obbligazioni si estinguono altri diritti e altre obbligazioni si trasmettono ai suoi successori.si estinguono i diritti e gli obblighi non patrimoniali.i diritti patrimoniali assoluti del defunto ossia la proprietà e gli altri diritti reali di godimento si trasmettono ai suoi successori .
Con il termine successione si intende il subentrare di un soggetto a un altro nella titolarità di uno o più rapporti giuridici.
La successione si apre al momento della morte e si apre nel luogo dell ultimo domicilio del defunto.
Talvolta può accadere che il chiamato a succedere non possa o non voglia accettare l eredità.le legge consente al testatore di l eventualità di nominare nel proprio testamento oltre l erede anche un altro soggetto cui l eredità sarà devoluta nel caso in cui il primo non possa o non voglia accettare.delazione
La normativa disciplina 2 tipi di successioni:
quella testamentaria: presuppone la presenza di un testamento e si svolge secondo le disposizioni che esso contiene
quella legittima: la successione che si apre in assenza di testamento .in questo caso vengono seguite le disposizioni dettate dalla legge che decide quali soggetti e in quali misure debbano subentrare al defunto.
Distinzione ancora tra
Successione a titolo universale: è colui al quale vanno tutti i beni o una quota .egli è erede ma se concorre ad altri è coerede
Successione a titolo particolare: è la persona alla quale vanno per legato contenuto nel testamento uno o più beni determinati egli non è erede ma legatario e non risponde dei debiti del defunto.
Capacita’ a succedere e successione per rappresentazione
Sono capaci di succedere non solo coloro che al tempo della successione cioè al momento della persona sono già nati ma anche i concepiti..ma la legge ritiene che il già concepito è colui che alla data della morte del de cuius chi è nato entro 300 giorno da tale momento.
Una causa di esclusione all eredità è l indegnità cioè quando una persona non può subentrare nei rapporti giuridici di una persona nei cui confronti abbia tenuto alcuni comportamenti:
gravi comportamenti tenuti direttamente contro la persona o l immagine del de cuius
atti diretti a ledere la volontà testamentaria del de cuius.
L indegnità è sanabile tramite le riabilitazione a opera del de cuius con una dichiarazione contenuta in un atto pubblico o nel testamento .
L ACCETTAZIONE DELL EREDITA’
L accettazione da parte del chiamato è necessaria perché si possa verificare l acquisto dell eredità.
Vi sono tuttavia dei casi in cui l accettazione è automatica secondo la legge.
L erede ha 10 anni di tempo per accettare dal giorno di apertura della successione .
L accettazione può essere
Espressa se è contenuta in una dichiarazione resa dal chiamato in un atto pubblico o in una scrittura privata
Tacita se è manifestata tramite un comportamento concludente
L erede ha l opportunità di accettazione con inventario ossia l erede può tenere distinto il proprio patrimonio con quello del de cuius con la conseguenza che risponderà dei debiti ereditati con i patrimonio ereditato.
La dichiarazione di accettazione con beneficio dell inventario deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale e va trascritta sui registri immobiliari affinchè i terzi possano venirne a conoscenza.essa deve essere seguita dall inventario entro breve termine cioè un elenco contenente tutti i beni e i crediti dell eredità .
LA RINUNZIA ALL EREDITA’
Il chiamato all eredità deve accettarla entro 10 anni dal giorno dell apertura della successione oppure entro il termine eventualmente fissato dal giudice.nel caso non sia interessato a succedere egli può manifestare la propria intenzione di non accettare l eredità con la rinunzia.
La rinunzia è un atto formale contenuto in una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale dove era situato l ultimo domicilio del defunto.essa non può essere sottoposta a termine o a condizione né può riguardare una parte sola del patrimonio ereditario a pena di nullità.
L erede ha diritto di agire contro chiunque possieda dei beni cha fanno parte del patrimonio ereditario pre ottenerne la restituzione.
L azione va sotto il nome di petizione di eredità e può essere promosso soltanto contro chi aveva in precedenza posseduto tali beni vantando la propria qualità di erede ma anche nei confronti dei suoi aventi causa cioè delle persone che a loro volta hanno acquistato dei diritti da costui
Si parla invece di acquisto dell eredità apparente se il possessore dei beni ereditari aveva alienato ad un terzo l erede può agire anche nei suoi confronti fatti salvi i diritti di chi abbia acquistato in buona fede.la legge risolve tale conflitto a favore di chi ha acquistato dall erede apparente ma a condizione che l acquisto sia stato a titolo oneroso e che l acquirente provi la propria buone fede al momento dell acquisto.
LA COMUNIONE EREDITARIA E LA DIVISIONE
Nel caso in cui l eredità sia devoluta a più eredi tra costoro si viene a formare una comunione detta comunione ereditaria.ognuno dei coeredi sarà quindi titolare di una quota astratta del patrimonio ereditario fino a che non verrà attuata la divisione del medesimo.
Ciascuno dei coeredi può chiedere la divisione se il testatore l ha vietata non è possibile
La divisione può essere in 3 modi:
amichevole:con il consenso dei coeredi ed è un contratto
divisione giudiziale:se i coeredi non sono d accordo ciascuno di loro può chiederla all autorità giudiziaria.
Divisione fatta dal testatore:
la divisione amichevole può essere impugnata solo per violenza o per dolo.
LA COLLAZIONE
Se gli eredi sono discendenti del defunto si tiene conto nell assegnare a ciascuno la propria quota delle donazioni per evitare disparità fra eredi che già abbiano avuto dall defunto qualcosa già in vita.si presume che ciò che ha elargito in vita il defunto è un anticipazione della successione .
Il defunto può per rendere palese la sua disparità formulando la dispensa di collazione che può essere contenuta nella donazione o nel testamento.della collazione giovano solo i discendenti e il coniuge .la collazione si può fare in 2 modi:
LA SUCCESSIONE PER LEGGE
Perché si applichi la successione legittima è necessario che manchi un testamento.
Se vi è un testamento che dispone solo di parte del patrimonio si ricorrerà alle norme sulla successione legittima soltanto per assegnare quei beni non previsti nel testamento.
Per successibili si intendono quei soggetti che possono essere chiamati a succedere al defunto in successione legittima.
Sono successori legittimi il coniuge,i discendenti,gli ascendenti,i collaterali, gli altri parenti fono al sesto grado e lo stato.
In linea generale può affermarsi che i coniugi più prossimi escludono i più lontani mentre lo stato eredita solo in mancanza di altri successibili.
LA SUCCESSIONE NECESSARIA DEI LEGITTIMARI
Con il termine successione necessaria ci si riferisce a quell insieme di norme che garantiscono ai parenti più stretti il diritto di succedere comunque in una parte del patrimonio del defunto anche contro la sua volontà.
I soggetti cui tali diritti sono attribuiti si chiamano legittimari da non confondere con gli eredi legittimi la quota spettante a ciascuno di essi si chiama legittima.
E sono:
il coniuge che è riservata la metà del patrimonio
il figlio vanno un mezzo o due terzi del patrimonio se più di uno
in mancanza di figli agli ascendenti del morto cioè i genitori se non ci sono i genitori ai nonni ecc… è riservato un terzo del patrimonio che si riduce a un quarto se concorrono con il coniuge.
La legittima si calcola:
va determinato il valore complessivo del patrimonio del defunto
da tale valore vengono sottratti i debiti
e poi vanno sommate il valore delle donazioni fatte in vita dal defunto.
Se un legittimario ritenga che sia stato leso la propria quota legittima può intentare un procedimento giudiziale detto azione di riduzione.
L azione va rivolta sia contro le disposizioni testamentarie che contro le donazioni .che infine fa si che al legittimario sia restituito il patrimonio ereditato reso ma se è un bene non divisibile può chiedere la restituzione in natura
LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA E LA DONAZIONE
La successione testamentaria è quel particolare tipo di successione che ha luogo quando il defunto ha prestabilito quali e quanti devono essere i chiamati .l atto con cui il defunto manifesta la sua volontà si chiama testamento.
La legge definisce il testamento come un atto unilaterale con il quale un persona dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o parte di esse.
Il testamento è quindi definito in base alla sua funzione tipica:disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte.
Una principale caratteristica del testamento è la revocabilità in base alla quale il testatore può in ogni momento cambiare idea e disporre diversamente modificando in tutto o in parte il proprio testamento.
Alla revocabilità del testamento si collega anche il divieto di testamento congiunto con il quale 2 o più persone dispongono insieme della propria successione e di testamento reciproco con il quale 2 o più persone si istituiscono insieme e reciprocamente le une successori delle altre.
Il testamento può essere revocato
In modo espresso:con un apposito atto pubblico oppure con dichiarazione di revoca contenuta in un novo testamento
In modo tacito: distruggendo o cancellando il testamento oppure formando un nuovo testamento il cui contenuto è incompatibile con quello precedente .
Il testamento è un atto formale è perciò per essere valido deve essere redatto nelle forme seguenti:
testamento olografo: deve essere scritto interamente a mano dal testatore il quale deve anche datarlo e sottoscriverlo.la mancanza dell autografia o della sottoscrizione rende il testamento nullo
testamento pubblico:viene redatto dal notaio sulla base della volontà dichiaratogli dal testatore e con l assistenza di 2 testimoni.esso deve indicare il luogo ,la data e l ora in cui è ricevuto , deve inoltre essere letto una volta esteso dal notaio e dal testatore in presenza dei testimoni e sottoscritto dal testatore dai testimoni e dal notaio
testamento segreto: è scritto in qualunque foglio di carta anche da persona diversa dal testatore o perfino a stampa.il testatore in persone davanti a due testimoni consegna il foglio sigillato ad un notaio questo annota all esterno del foglio tutte le formalità compiute davanti a lui appone la data e sottoscrive insieme al testatore e ai testimoni.
Il testamento olografo e segreto debbono essere pubblicati davanti a un notaio dopo l apertura della successione altrimenti non possono essere fatti valere.
Il testamento può contenere anche disposizioni non patrimoniali come il riconoscimento di un figlio …
L ISTITUZIONE DI EREDI E LEGATI
La funzione patrimoniale del testamento è quella di consentire al testatore di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere.
È infatti le clausole tipiche del testamento sono l istituzione di erede e legato.
L istituzione di erede è quella particolare clausola del testamento con cui il testatore esprime il desiderio di chiamare uno o * soggetti a succedergli in tutto il suo patrimonio o in una quota di esso.
Il legato è invece quella disposizione contenuta in un testamento con cui il testatore dispone circa uno o + beni determinati.
Mentre il chiamato acquista l eredità solo in seguito all accettazione e una volta divenuto erede risponde anche con il proprio patrimonio per i debiti ereditati il legatario acquista il legato immediatamente al momento dell apertura della successione senza necessità di accettazione e non è responsabile dei debiti ereditati.
INVALIDITA’ DEL TESTAMENTO
L invalidità del testamento può assumere due forme.
Nullità:quando il testamento è contrario a norme imperative
E quando vi è
Motivo illecito:quando questo è il solo ha determinare il testatore a disporre
Difetto di forma:in particolare se si tratta di testamento olografo non scritto
Le cause di annullabilità:
annullabilità per incapacità di disporre:è annullabile il testamento del minore e dell interdetto
annullabilità per vizi della volontà: per errore per violenza e per dolo
LA DONAZIONE E LE ALTRE LIBERALITà FRA I VIVI
La donazione è un particolare tipo di contratto a titolo gratuito che presenta nella sua regolamentazione aspetti molto simili ai trasferimenti a causa di morte.
L articolo 769 definisce la donazione come il contratto con il quale per spirito di liberalità una parte – donante-arricchisce l altra-donatario- disponendo a favore di questa di un proprio diritto e assumendo verso la stessa un obbligazione .
Elementi essenziali della donazione sono:
lo spirito di liberalità del donante: cioà la consapevolezze e l intenzione di accrescere il patrimonio del donatario per pura generosità.il donante non deve effettuare la donazione perché spinto da un obbligo giuridico né deve ricevere un corrispettivo.
L incremento patrimoniale a favore del donatario a cui corrisponde una diminuzione del patrimonio del donante.
La forma della donazione è solenne essa deve essere infatti compiuta a pena nullità per atto pubblico alla presenza di due testimoni.
La legge impone che per effettuare validamente una donazione occorre avere la piena capacità di agire.pertanto non potranno effettuare donazioni:
i minorenni nemmeno per mezzo dei propri genitori
gli interdetti nemmeno per mezzo del tutore
gli inabilitati e gli emancipati nemmeno con l assistenza del curatore
la donazione può essere effettuata non solo in favore di persone già nate ma anche in favore di nascituri già concepiti oppure non ancora concepiti purchè figli di persona vivente al momento della donazione.in questo caso l amministrazione dei beni spetta fino al momento della nascita del donatario al donante stesso.
La donazione deve essere accettata .la dichiarazione di accettazione può essere:
contestuale cioè contenuta nello stesso atto di donazione
contenuta in un atto pubblico posteriore
in questo caso la donazione si perfeziona solo con la notifica di accettazione al donante prima di tale momento sia il donante che il donatario possono revocare le loro dichiarazioni.
La donazione può essere revocata e di conseguenza il donatario è tenuto a restituire i beni ricevuti al donante o ai suoi eredi nei seguenti casi:
per ingratitudine: cioè quando il donatario abbia tenuto verso il donante comportamenti particolarmente gravi come l omicidio consumato o tentato , la calunnia.la domanda di revoca va proposta a pena la decadenza entro un anno da quando il donante ha avuto notizia del fatto che la consente.
Per sopravvenienza di figli: nel caso in cui il donante non avesse figli o discendenti legittimi all atto della donazione e gli sia poi nato un figlio o un discendente legittimo oppure abbia riconosciuto un figlio naturale di cui non aveva notizia.in tal caso l azione va proposta entro 5 anni dal giorno della nascita o della notizia o da quello del riconoscimento del figlio.
LA TUTELA DEI DIRITTI
LA TRASCRIZIONE
La legge si spinge a dare pubblicità a determinate serie di fatti giuridici, ossia per rendere questi conoscibili da chiunque :
i registri dello stato civile che rendono conoscibili lo stato delle persone fisiche
il registro delle persone giuridiche che rende conoscibili le vicende relative alle associazioni e alle fondazioni riconosciute come persone giuridiche
il registro delle imprese che dà pubblicità alle vicende relative alle imprese e alle società commerciali
i registri immobiliari che danno pubblicità ai fatti costitutivi traslativi ed istintivi delle proprietà e degli altri diritti reali su cose immobili
i registri che danno pubblicità ai medesimi fatti relativi a determinate categorie di beni mobili, il pubblico registro automobilistico,navale,il registro degli aeromobili.
La pubblicità dei fatti giuridici svolge 2 funzioni diverse:
pubblicità – notizia: rende i fatti giuridici conoscibili a chiunque ne abbia interesse
pubblicità dichiarativa:ha la funzione di rendere opponibile ai terzi il fatto giuridico del quale è stata data pubblicità.entro la pubblicità dichiarativa
la pubblicità è mezzo sufficiente ossia se il fatto è inscritto nel registro ciò basta a renderlo opponibile ai terzi
la pubblicità è mezzo necessario ossia se non vi è la trascrizione nei registri impedisce di opporre ai terzi l avvenuto fatto senza possibilità di provare altrimenti .
pubblicità costitutiva: ricorre nei casi in cui l iscrizione di un fatto giuridico nel registro è requisito necessario perché si producano i suoi effetti giuridici.
LE PROVE
L e prove sono tutti i mezzi che servono a dare la conoscenza di un certo fatto.è sulle prove che il giudice si deve fondare per stabilire se determinati fatti controversi tra le parti si siano o meno verificati.
La regola generale è che nel processo civile il giudice non può procedere di propria iniziativa alla raccolta delle prove ma occorre che siano le parti a presentargliele dopo averne richiesta ed ottenuta l ammissione da parte dello stesso giudice.
Una notevole eccezione si ha invece nel processo del lavoro in cui il giudice può d ufficio disporre l assunzione di ogni mezzo di prova.
Di regola il giudice valuta liberamente le prove:è libero di ritenere attendibile o non attendibile un testimoni.ma alcune prove sono vincolanti per il giudice e si parla di prova legale così sono le prove documentali così la confessione.
La disciplina dei mezzi di prova è contenuta sia nel codice civile sia in quello di procedura civile.
I mezzi di prova previsti e regolati dal codice civile sono:
la prova documentale
la prova testimoniale
le presunzioni
il giuramento
LA PROVA DOCUMENTALE
Consistono in documenti .le prove documentali più importanti sono:
l atto pubblico: il documento redatto con le richieste di formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede , da un notaio oppure dall ufficiale di stato civile.
Gli atti pubblici fanno piena prova fino a querela di falso significa che per mettere in dubbio le attestazioni che gli atti pubblici contengono occorre impugnarli per falsità davanti al giudice civile nella forma processuale di querela di falso.
La scrittura privata:affinchè abbia valore è necessario che essa porti la sottoscrizione sia autenticata dal notaio.in tal caso l intervento del notaio si limita all attestazione che l atto è stato sottoscritto alla sua presenza.
La sottoscrizione deve essere autografa ossia di pugno della parte il cui nome risulti quale prova certa della sua paternità.non è ammessa la riproduzione meccanica della firma solo per le società ciò è possibile.ed è però ammessa la firma digitale.
Quando si voglia far valere un documento contro persone estranee alla sua redazione bisogna che esso abbia data certa ed ha data certa quando è stato presentato al notaio per l autenticazione o in mancanza quando è stato registrato o quando avvengono fatti che ne provano sicuramente la già avvenuta redazione.
Hanno il medesimo valore probatorio delle scritture private i telegrammi se l originale è stato sottoscritto o è stato consegnato o fatto consegnare all ufficio mittente anche se questo non lo ha sottoscritto.
La riproduzione del telegramma consegnata al destinatario si presume fino a prova contraria conforme all originale .ma la prova contraria non varrà a nulla se l errore dell ufficio non è riconoscibile dal destinatario.
Le fotocopie hanno la stessa efficacia del documento autentico se la loro conformità all originale è attestata da un pubblico ufficiale competente o non è stata espressamente disconosciuta dalla controparte.
LA PROVA TESTIMONIALE
La prova testimoniale è la dichiarazione di una persona detta testimone o teste estranea alla controversia rende impegnandosi a dire la verità al giudice sui fatti cui a conoscenza e che sono rilevanti per la decisione della causa.
Il teste che rifiuta di testimoniare o che tace ciò che sa reticenza ,o dichiara il falso commette un reato e incorre quindi in sanzioni penali.
Il legislatore limita la possibilità di ricorrere alla prova per testi:
per i contratti per il pagamento e per la remissione del debito
quando si vuol provare l esistenza di un patto aggiunto o un patto contrario al contenuto del documento
in questi casi la prova testimoniale è ammessa:
se cè un principio di prova scritta
quando la prova si è perduta senza colpa del contraente
se egli era nella impossibilità materiale e morale di procurarsela .
non possono essere sentiti come testi coloro che potrebbero essere parti nella causa stessa.ne i minori di 14 anni.
Naturalmente la testimonianza non costituisce una prova legale: i suoi risultati sono liberamente valutabili dal giudice che può anche giungere a non prenderli in considerazione ritenendo le deposizioni testimoniali non attendibili.
LA CONFESSIONE E IL GIURAMENTO
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli invece alla controparte.
Ha per oggetto fatti non rapporti giuridici .questa è una dichiarazione di scienza è può essere impugnata solo per errore di fatto o per violenza
La confessione può avere ad oggetto solo fatti relativi a diritti disponibili perciò deve provenire da chi ha la capacità di disporre del diritto .
La confessione può essere spontanea oppure provocata dalla controparte .la confessione fa piena prova contro il suo autore .si tratta dunque di una prova legale nel senso che il giudice non può in alcun modo disattenderla né la parte che l ha effettuata può più provare il contrario.
Quanto ora detto vale solo per le confessioni rese in giudizio-giudiziale-se essa non è reso in giudizio –stragiudiziale-ha lo stesso valore di prova legale soltanto se è fatta alla parte o achi la rappresenta altrimenti è liberamente valutata dal giudice.
IL GIURAMENTO
Il giuramento è l affermazione solenne della verità di un certo fatto favorevole a che effettua tale dichiarazione.esso può essere di due tipi:
decisorio:se una parte invita l altra a giurare per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.
La parte contro cui il giuramento è stato deferito ha scelta tra:si riferisce all altra parte
prestare il giuramento
rifiutarsi a prestarlo
riferirlo alla parte che l ha deferito cioè sfidare a sua volta la parte che lo ha deferito a giurare che è vera la sua tesi
Suppletorio:se è il giudice che invita una delle parti a giurare una prova insufficiente.la parte cui è stato deferito il giuramento suppletorio non può costringere l altra parte a prestarlo ma ha soltanto l alternativa tra prestarlo o non prestarlo.anche il giuramento suppletorio come quello decisorio ha efficacia di legge nel senso che il giudice non potrà in alcun modo disattenderla né sarà ammessa la dimostrazione di circostanze contrarie rispetto a quelle oggetto del giuramento prestato.la legge prevede sanzioni penali a colui che presta falso giuramento.
LE PRESUNZIONI
Le presunzioni sono le conseguenze che le legge o il giudice traggono da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto.
Le presunzioni possono essere legali o semplici
Le presunzioni legali ossia quelle previste dalla legge si distinguono in:
assolute:quando non ammettono la prova contraria
relative:quelle che ammettono la prova contraria
sono presunzioni semplici quelle create dal giudice sulla base di elementi gravi , precisi e concordanti.può accadere che il giudice pur non avendo la prova diretta su un determinato avvenimento possa ugualmente darlo per certo sulla base di una serie di elementi di carattere indiziario.
LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA
La prescrizione è l estinzione dei diritti a causa del loro mancato esercizio per un tempo prolungato determinato dalla legge.
Il termine ordinario di prescrizione che vale pero ogni diritto il quale non sia previsto un diverso termine è di 10 anni.
Un termine maggiore vale per i diritti reali su cosa altrui che si estinguono per mancato esercizio 20 anni.
Un termine minore è previsto nelle prescrizioni brevi.
La prescrizione comincia al decorrere del giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere.intesa come possibilità legale e non come gli ostacoli materiali che rendono impossibili l esercizio del diritto .
Non impedisce invece il decorso della prescrizione il fatto che il titolare ignori l esistenza del diritto salvo che l ignoranza non derivi da dolo del debitore che ha occultato l esistenza del debito.
I diritti indisponibili non sono sottoposti a prescrizione questi restano in vita anche se il loro titolare non li abbia mai esercitati o si sia astenuto per lungo tempo ad esercitarli.
Non è sottoposto a prescrizione il diritto di proprietà questi si estinguo solo se al mancato esercizio corrisponde il prolungato possesso altrui con il conseguente altrui acquisto della proprietà per usucapione.
Ugualmente non è sottoposta a prescrizione l azione di nullità del contratto salvi però gli effetti della cosiddetta trascrizione del contratto .
Il decorso del termine di prescrizione è interrotto se:
-il titolare del diritto compie un atto formale di esercizio dello stesso : l atto con il quale si inizie un giudizio , la costituzione in mora del debitore
-il soggetto passivo riconosce l esistenza del diritto
Conseguenza dell atto interruttivo della prescrizione è che questa ricomincia da principio a decorrere.così se il creditore chiede il pagamento dopo 9 anni il suo credito si prescriverà dono 10 anni e non dopo 1.
Diversa dall interruzione è la sospensione della prescrizione:il decorso del temine di prescrizione si arresta con il verificarsi di una causa di sospensione e ricomincia a decorrere per la parte residua quando la causa di sospensione è cessata.
Alcuni diritti si prescrivono anziché in 10 anni in un tempo + breve.
L azione di annullamento del contratto si prescrive in 5 anni
Il diritto al risarcimento del fatto illecito in 5 anni
E solo 2 anni se il danno è stato prodotto dalla circolazione dei veicoli
In ogni caso i diritti sottoposti a prescrizione breve se riguardo ad essi vi è una sentenza di condanna passata in giudicato si prescrivono con il decorso di 10 anni.
Ci sono crediti sottoposti alla ordinaria prescrizione di 10 anni che si presumono estinti salvo prova contraria se è trascorso un tempo da quando sono sorti.il tempo è di 6 mesi per il conto dell albergo o della consumazione di un pasto il conto si presume pagato o si presume verificatasi una causa di estinzione dell obbligazione.
Il tempo di un anno per la retribuzione dei lavoratori , per il prezzo delle merci vendute dai commercianti o dei medicinali
La prova contraria è ardua, si può vincere la presunzione di avvenuta estinzione solo con la confessione del debitore resa in giudizio o con il giuramento deferitogli in giudizio del creditore e non prestato dal debitore.sicchè la prescrioze presuntiva vale come vere e proprie prescrizioni brevi.
LA DECADENZA
Anche la decadenza come la prescrizione è l estinzione del diritto per mancato esercizio entro un dato tempo.dalla prescrizione differisce tuttavia per la specifica funzione che assolve , la quale consiste nel limitare entro un breve tempo lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche.
Cosi sono posti a termine di decadenza il diritto del compratore di denunciare entro 8 giorni dalla scoperta i vizi della cosa venduta.
La decadenza non ammette né interruzione né sospensione essa non può essere impedita se non con il compimento dell atto.
La decadenza ha natura eccezionale diversa dalla prescrizione cui di regola sottopone ogni diritto .
A differenza della prescrizione che è regolata solo dalla legge la decadenza può essere pattuita.
Ma è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l esercizio del diritto.
Come la prescrizione neppure la decadenza può essere rilevata da ufficio dal giudice.
LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
Le norme del diritto non vengono talvolta rispettate per questo il legislatore ha previsto una tutela giurisdizionale dei diritti cioè la possibilità da parte del titolare di richiedere l intervento dell autorità giudiziaria perché il diritto leso sia soddisfatto coattivamente vale a dire anche contro la volontà del soggetto passivo essendo esclusa la possibilità per il titolare di un diritto di farsi giustizia da sé.
L intervento dell autorità giudiziaria si attua tramite diversi tipi di procedimenti o processi.
La funzione giurisdizionale ha lo scopo di risolvere le controversie che nascono tra i soggetti applicando ai singoli casi concreti le regole del diritto sostanziale.
Tale funzione è svolta dalla magistratura composta dai giudici .
La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale.
La giurisdizione ordinaria è esercitata dai giudici ordinari e si distingue in:
-civile:che consiste nella tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e nella risoluzione in generale delle controversie tra privati o delle controversie in cui i privati fanno valere contro la pubblica amministrazione diritti soggettivi e non interessi legittimi.
-penale: che consiste nella repressione dei reati .
Nell ambito delle giurisdizione speciale un importanza particolare ha la giurisdizione amministrativa che ha per oggetto la tutela degli interessi legittimi del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.
Altre giurisdizioni speciali sono la giurisdizione contabile,quella in materia di acque pubbliche , la giurisdizione tributaria e la giurisdizione militare.
LA GIURISDIZIONE CIVILE E I TIPI DI PROCEDIMENTO CIVILE
La giurisdizione civile è quella parte che per oggetto la tutela dei diritti soggettivi dinanzi ai giudici civili.
Attraverso di essa si esercita l azione che è il potere di ricorrere all autorità giudiziaria per la tutela di un proprio diritto.
L azione si esercita proponendo una domanda giudiziale e produce l effetto di instaurare un rapporto processuale tra chi propone la domanda l attore e colui contro il quale la domanda è proposta il convenuto.
Il processo civile si distingue in processo di cognizione , processo di esecuzione , procedimenti speciali.
IL PROCESSO DI COGNIZIONE
È quello che tende a stabilire quale sia la situazione tra le parti litiganti in altri termini a stabilire chi tra i litiganti abbia regione o torto.
Il procedimento di cognizione può concludersi con tre diverse sentenze.
-sentenza di accertamento:in essa il giudice si limita ad accertare la situazione giuridica tra le parti.
-sentenza di condanna :in essa il giudice non si limita ad accertare una data situazione giuridica ma condanna la parte soccombente a dare o fare qualcosa in favore della parte vittoriosa.
-la sentenza costitutiva: si può avere in determinate situazioni eccezionali in cui la legge consente che il giudice crei o modifichi con la propria decisione un rapporto giuridico.
IL PROCESSO ESECUTIVO
Una volta conclusa la fase di cognizione con la pronuncia di una sentenza passata in giudicato cioè non più impugnabile può darsi che la parte soccombente non voglia dare spontaneamente esecuzione alla decisione.
La parte vittoriosa può allora iniziare il procedimento di esecuzione che tende ad attuare concretamente la sentenza di condanna contro la volontà della parte soccombente che non vuole conformarsi a questa sentenza.
I PROCEDIMENTI SPECIALI
I procedimenti speciali riguardano per lo + determinate materie in relazione ai casi previsti dalle legge
Il processo del lavoro
Il procedimento per ingiunzione
Il procedimento per convalida di sfratto
I procedimenti cautelari
I procedimenti possessori
I procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone
GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE CIVILE
Gli organi della giurisdizione civile sono:
giudice di pace:è monocratico
tribunale:può essere collegiale oppure monocratico a seconda delle materie
tribunale per i minorenni:giudica limitatamente ad alcune specifiche materie con la composizione di due magistrati e due psicologi
corte d appello:giudica con tre magistrati
corte di cassazione:giudica di regola in sezioni composte da 5 magistrati è unica per tutto il territorio nazionale ed ha sede a roma
una stessa controversia una volta decisa da un organo giurisdizionale può essere riesaminata cioè sottoposta ad altri giudizi ad altri processi.
È però necessario che la parte soccombente proponga impugnazione di fronte al giudice di grado superiore.
I gradi della giurisdizione civile sono tre:
primo grado
appello
cassazione
tuttavia contro le sentenze del giudice di pace emesse in causa di valore che non eccede i 1000 euro circa non si può ricorrere in appello ma solo per cassazione
sono organi di primo grado:
il giudice di pace
il tribunale
il tribunale per i minorenni
iil giudizio di secondo grado contro le sentenze del giudice di pace è di competenze del tribunale il giudizio di secondo grado avverso le sentenze del tribunale è di competenze della corte d appello
il giudizio di cassazione è di competenze della corte di cassazione .
Fonte: http://dirittoalpunto.altervista.org/wp-content/uploads/2009/09/diritto-privato.doc
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