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I SISTEMI ELETTORALI
Per sistema elettorale in senso stretto si intende il complesso normativo adottato da un ordinamento democratico-rappresentativo al fine di trasformare le preferenze espresse degli elettori in voti ed i voti così conseguiti in seggi da assegnare all'interno del Parlamento. Più generale, esso comprende l’insieme delle regole che disciplinano le elezioni con particolare riferimento a:
Ciascun sistema elettorale si compone quindi di due elementi fondamentali:
Quest'ultimo componente richiede l'applicazione di una formula matematica predefinita, denominata “formula elettorale”, in base alla quale è possibile classificare ciascun sistema in tre macro-categorie:
SISTEMI MAGGIORITARI UNINOMINALI.
Il sistema elettorale maggioritario rappresenta il meccanismo matematicamente più semplice. Il territorio nazionale viene suddiviso in collegi in cui è in palio un unico seggio, da assegnare al candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Nei sistemi a turno unico per aggiudicarsi il seggio è sufficiente ottenere la maggioranza relativa dei voti. Nei cosiddetti sistemi a doppio turno occorre invece ottenere la maggioranza assoluta. Infatti, qualora nessuno dei candidati abbia conseguito la suddetta maggioranza al primo turno è prevista una seconda votazione, con la possibilità riconosciuta in capo agli elettori di indicare in alcuni casi anche un ordine di classificazione dei candidati in maniera tale da ridistribuire i voti dei candidati meno votati fino a che un candidato non ottenga la maggioranza assoluta (voto alternativo).
Relativamente alla determinazione del numero di seggi spettanti alle singole forze politiche, le formule maggioritarie uninominali tendono a produrre maggioranze parlamentari dotate di un numero di seggi più elevato rispetto alla percentuale di voti ottenuti dal partito o dalla coalizione che le compongono. Ne consegue che, normalmente, soprattutto a livello nazionale, meccanismi di questo tipo avvantaggiano quei partiti che siano in grado di aggiudicarsi numerosi collegi anche di misura, penalizzando, al contrario, quei partiti capaci di aggiudicarsi pochi collegi, seppure con amplissime maggioranze. A livello regionale, invece, le formule maggioritarie agevolano i partiti a forte base localistica, sfavorendo di conseguenza quelle formazioni, che dispongono di una base elettorale uniformante radicata sul territorio nazionale.
Negli ordinamenti che adottano questo tipo di sistemi, accade sovente che, allo scopo di facilitare la propria rielezione, i partiti di governo modifichino la composizione dei collegi in modo tale da aumentare il numero di collegi in cui sono favoriti (Gerrymandering).
A) Sistema uninominale secco.
I sistemi uninominali a turno unico, detti anche plurality con maggioranza relativa, prevedono la vittoria del candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Questi meccanismi tendono a sovra-rappresentare i partiti più grandi, sottorappresentando per converso quelli di medie dimensioni, ma soprattutto le formazioni più piccole e meno articolate. D’altro canto, però, in collegi in cui lo scarto tra i principali partiti è ridotto, le formazioni politiche più piccole possono risultare decisive, arrivando ad acquisire un ruolo sproporzionato rispetto alla propria reale incidenza in virtù dei cosiddetti accordi di desistenza.
Nel caso di sistemi partitici stabili, il sistema uninominale a un turno potrebbe spingere gli elettori, qualora ravvisino un’evidente impossibilità di vittoria da parte del proprio candidato preferito, ad esercitare il cosiddetto voto strategico (voto utile).
Voti |
% |
Risultato |
|
Candidato A |
49 000 |
41,5 % |
ELETTO |
Candidato B |
38 000 |
32,2 % |
Battuto |
Candidato C |
22 000 |
18,6 % |
Battuto |
Candidato D |
9 000 |
7,6 % |
Battuto |
TOTALE |
118 000 |
100 % |
B) Sistema uninominale a doppio turno
Con il sistema elettorale a doppio turno, detto anche majority, ciascun candidato per poter essere eletto al primo turno deve necessariamente raggiungere o superare la maggioranza assoluta, pari al 50% + 1 degli aventi diritto). Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta, si ricorre a un secondo turno di votazioni.
Il numero di candidati ammessi a questo secondo turno divide questo tipo di scrutinio in due sottosistemi.
I sistemi a doppio turno tendono a incoraggiare gli elettori a esprimere un voto sincero al primo turno e un voto strategico al secondo turno, favorendo in questa fase le formazioni più moderate.
Voti |
% |
Risultato |
|
Candidato A |
49 000 |
41,5 % |
Ammesso al secondo turno |
Candidato B |
38 000 |
32,2 % |
Ammesso al secondo turno |
Candidato C |
22 000 |
18,6 % |
Eliminato |
Candidato D |
9 000 |
7,6 % |
Eliminato |
TOTALE |
118 000 |
100 % |
Voti |
% |
Risultato |
|
Candidato A |
49 500 |
49,5 % |
Battuto |
Candidato B |
50 500 |
50,5 % |
ELETTO |
TOTALE |
100 000 |
100 % |
SISTEMI PROPORZIONALI
I meccanismi elettorali proporzionali o di lista, si caratterizzano per la suddivisione dei territorio in circoscrizioni plurinominali, cui si associa una ripartizione dei seggi tra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti. Le formule proporzionali identificano quindi un sistema basato in prevalenza sulla rappresentatività e sulla democraticità dei voti espressi, consentendo di fotografare le posizioni e le divisioni politiche effettivamente presenti nel Paese in un determinato frangente, senza distorsioni e con una significativa tutela delle minoranze.
Tuttavia, qualora i partiti siano notevolmente frazionati e nessuno di essi possa ottenere autonomamente le maggioranze richieste dall’ordinamento per la formazione del Governo, l’adozione di un sistema proporzionale conduce giocoforza alla formazione di coalizioni di norma postelettorali, introducendo in questo modo elementi di notevole instabilità.
I meccanismi di calcolo proporzionale si suddividono in:
A) Metodo del quoziente
Viene stabilito un quoziente elettorale, che rappresenta il costo di un seggio in termini di voti. A questo punto si calcola quante volte tale quoziente rientra nel totale dei voti conseguiti da una data lista in una circoscrizione. La parte decimale del quoziente servirà per assegnare i seggi che non si è riusciti ad attribuire con le cifre intere del quoziente. Tali seggi infatti andranno alle liste che hanno ottenuto i resti più alti in ordine decrescente.
Per l’individuazione del quoziente elettorale possono alternativamente impiegarsi:
Esempio di applicazione del Quoziente Hare in una circoscrizione che pone 8 seggi in palio per 118.000 votanti (quoziente Hare: 118.000/8=14.750).
Partiti |
Suffragi espressi |
Seggi al quoziente |
Resti di voti |
Seggi ai resti |
Totale |
Partito A |
49 000 |
3 |
4 750 |
0 |
3 |
Partito B |
38 000 |
2 |
8 500 |
1 |
3 |
Partito C |
22 000 |
1 |
7 250 |
0 |
1 |
Partito D |
9 000 |
0 |
9 000 |
1 |
1 |
Totale |
118 000 |
6 |
29 500 |
2 |
8 |
Esempio di applicazione del Quoziente Imperiali in una circoscrizione che pone 8 seggi in palio per 118.000 votanti (quoziente Imperiali: 118.000/(8+2)=11.800.
Partiti |
Suffragi espressi |
Seggi al quoziente |
Resti di voti |
Seggi ai resti |
Totale |
Partito A |
49 000 |
4 |
1 800 |
0 |
4 |
Partito B |
38 000 |
3 |
2 600 |
0 |
3 |
Partito C |
22 000 |
1 |
10 200 |
0 |
1 |
Partito D |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
Totale |
118 000 |
8 |
23 600 |
0 |
8 |
B) Metodo dei divisori
Applicando questo criterio si dividono i voti totali ottenuti da una lista in un dato collegio per una serie di coefficienti fino a raggiungere il numero di seggi da assegnare in quella circoscrizione. I seggi vengono assegnati alle liste in ordine decrescente fino all’esaurimento dei seggi da attribuire. La serie di divisori applicabili al totale dei voti conseguiti costituisce dunque l’elemento distintivo dei vari metodi.
Esempio di applicazione del Metodo D'Hondt in una circoscrizione che pone 8 seggi in palio per 118.000 votanti.
Le cifre in grassetto sono i seggi assegnati (le più forti medie).
Partiti |
Suffragi espressi |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Seggi ottenuti |
Partito A |
49 000 |
24 500 |
16 333 |
12 250 |
9 800 |
8 166 |
7 000 |
6 125 |
4 |
Partito B |
38 000 |
19 000 |
12 666 |
9 500 |
7 600 |
6 333 |
5 428 |
4 750 |
3 |
Partito C |
22 000 |
11 000 |
7 333 |
5 500 |
4 400 |
3 666 |
3 142 |
2 750 |
1 |
Partito D |
9 000 |
4 500 |
3 000 |
2 250 |
1 800 |
1 500 |
1 285 |
1 125 |
0 |
Esempio di applicazione del Metodo Sainte-Laguë in una circoscrizione che pone 8 seggi in palio per 118.000 votanti.
Le cifre in grassetto sono i seggi assegnati (le più forti medie).
Partiti |
Suffragi espressi |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
Seggi ottenuti |
Partito A |
49 000 |
16 333 |
9 800 |
7 000 |
5 444 |
4 455 |
3 769 |
3 267 |
3 |
Partito B |
38 000 |
12 667 |
7 600 |
5 429 |
4 222 |
3 455 |
2 923 |
2 533 |
3 |
Partito C |
22 000 |
7 333 |
4 400 |
3 143 |
2 444 |
2 000 |
1 692 |
1 467 |
1 |
Partito D |
9 000 |
3 000 |
1 800 |
1 286 |
1 000 |
818 |
692 |
600 |
1 |
C) Voto di preferenza
I sistemi proporzionali possono anche prevedere la possibilità per l'elettore di esprimere una o più preferenze per un candidato all'interno di una determinata lista. In questa eventualità, vengono eletti nell'ambito di ogni lista i candidati che hanno ottenuto il numero maggiore di preferenze. Se non è prevista la facoltà di indicare una preferenza, i candidati vengono invece designati secondo l'ordine in cui compaiono in lista, delegando così ai partiti l'individuazione degli eletti. Si parla in questo caso di lista bloccata.
SISTEMI CORRETTI (O MISTI)
Per ovviare agli inconvenienti tipici di ciascun sistema, cercando di recuperarne le caratteristiche positive, limitandone al contempo gli effetti negativi, si sono progressivamente escogitati sistemi corretti o misti, che coniugano i differenti aspetti peculiari dei due modelli originari.
A) Sistemi maggioritari corretti
La principale disfunzione delle formule maggioritarie si traduce in una scarsa rappresentanza delle formazioni politiche e di conseguenza in una tutela dimidiata dei partiti minori.
Per ovviare a tale inconveniente, in taluni ordinamenti si provvede ad apportare del correttivi al sistema, introducendo quote proporzionali che riequilibrino la rappresentanza politica dei partiti più piccoli. In queste ipotesi, la maggior parte dei seggi viene assegnata mediante criteri maggioritari, a cui però viene affiancata un regola di riparto proporzionale. A questo scopo si rivela funzionale il collegamento dei singoli candidati nei collegi uninominali con ampie liste di partito o di coalizione espresse a livello nazionale.
Nell’ambito dei sistemi misti rientrano anche i cosiddetti sistemi paralleli che, da una parte, prevedono una quota di seggi assegnati in maniera proporzionale, dall’altra, contemplano pure una quota di seggi da attribuirsi con sistema maggioritario, senza che vi sia alcun collegamento fra i due meccanismi. In questi casi la quota proporzionale può essere anche molto elevata, arrivando a coprire fino alla metà dei seggi in palio.
B) Sistemi proporzionali corretti
Per quanto concerne i sistemi proporzionali, il principale inconveniente legato all’adozione di questi meccanismi consiste invece nella determinazione di una certa instabilità di governo, sia perché, garantendo i partiti minori, di fatto consegnano loro la possibilità di condizionare i governi in misura ben maggiore rispetto al proprio reale peso elettorale, sia perché, a causa dell’ingente frammentazione partitica, le maggioranze risultano spesso assai risicate, esponendosi a continue imboscate da parte dell'opposizione.
1) Per ovviare al primo inconveniente sono stati elaborati sistemi che limitano il più possibile la ripartizione proporzionale dei seggi, sottraendo ai partiti minori i benefici che essa normalmente fornirebbe. A tal proposito, esistono due metodi:
2) Per risolvere il problema relativo alla frammentazione partitica, invece, il meccanismo tipicamente adottato dagli ordinamenti che impiegano un sistema proporzionale consiste nell’attribuzione di un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione vincitrice, qualora quest’ultima non già abbia raggiunto un livello predeterminato di seggi.
IL SISTEMA ELETTORALE ITALIANO
1) Sistema elettorale per il Parlamento nazionale (legge 23 dicembre 2005, n. 270).
La legislazione elettorale attualmente vigente per la designazione del Parlamento italiano (legge n. 270/2005) impiega una formula proporzionale con premio di maggioranza e soglia di sbarramento.
Liste bloccate.
Gli aventi diritto si limitano a votare solo per una delle liste di candidati, senza la possibilità di indicare alcuna preferenze. L'elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dai partiti.
Coalizioni.
La legge prevede la possibilità di apparentamento reciproco fra più partiti o liste, che possono decidere di raggrupparsi in coalizioni. In questo caso il programma ed il capo della forza politica devono necessariamente coincidere.
Programma elettorale e capo della forza politica:
Contestualmente alla presentazione dei simboli elettorali, ciascuna forza politica ha l'obbligo di depositare previamente il proprio programma e di indicare il proprio leader.
Soglie di sbarramento.
Al fine di ottenere seggi alla Camera dei deputati, ogni partito deve ottenere almeno il 4% dei voti nazionali, mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 10%. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 2% dei voti; partecipa inoltre alla ripartizione il primo partito al di sotto di questa soglia all'interno della stessa coalizione (il cosiddetto miglior perdente). Questo vuol dire che se una coalizione che superi lo sbarramento del 10% fosse formata da 3 partiti di cui solo 2 superano il 2%, il terzo entrerebbe sicuramente alla Camera con qualsiasi percentuale; se una coalizione fosse formata da 4 partiti di cui solo 2 superano il 2%, entrerebbe alla camera solo il più votato degli altri 2 che non hanno superato la soglia. Se una coalizione non dovesse superare il 10%, ogni singolo partito che la compone deve superare il 4%.
Per ottenere seggi al Senato, ogni partito o lista deve ottenere almeno l'8% dei voti, mentre le coalizioni devono ottenere almeno il 20%. Le liste collegate ad una coalizione che abbia superato la soglia prescritta, partecipano alla ripartizione dei seggi se superano il 3% dei voti. Anche le soglie di sbarramento vengono calcolate su base regionale.
Premio di maggioranza.
Per la Camera dei deputati, alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti viene garantito un minimo di 340 seggi.
Per quanto concerne il Senato, il premio di maggioranza è invece garantito su base regionale in modo tale da assicurare alla coalizione vincitrice in una data Regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati secondo la seguente ripartizione:
Per il Molise (2 seggi totali) e per la circoscrizione estero (6 seggi in totale) non è previsto alcun premio di maggioranza, mentre in Valle d'Aosta, cui è assegnato un solo seggio, il sistema elettorale è forzatamente uninominale, come pure in Trentino-Alto Adige per 6 dei 7 seggi assegnati alla Regione.
Formule di questo tipo, basate su collegi plurinominali e caratterizzate da una riserva di seggi in favore della coalizione vincitrice, vengono denominati anche maggioritarie con voto limitato, il cui obiettivo storicamente non era tanto quello di garantire una sicura maggioranza di governo allo schieramento vincitore, quanto piuttosto quello di assicurare una rappresentanza adeguate alle minoranze. Queste ultime, infatti, rischiavano di ottenere pochi seggi nell’ambito dei classici collegi plurinominali, in cui tutti i seggi in palio venivano assegnati allo schieramento vincitore.
2) Sistema elettorale regionale
I Consigli regionali vengono eletti contestualmente al Presidente della Giunta attraverso un sistema misto proporzionale con premio di maggioranza e soglia di sbarramento.
Per accedere al riparto dei seggi, ciascuna lista deve ottenere almeno il 3% dei voti validi, a meno che non siano collegate con un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti all’interno della Regione. 4/5 dei seggi sono attribuiti proporzionalmente sulla base di liste presentate nelle diverse circoscrizioni provinciali. Il restante quinto è invece attribuito sulla base di liste regionali (cosiddetti listini) il cui capolista rappresenta il candidato alla carica di Presidente della Regione.
Il partito vincitore elegge in blocco i candidati inseriti nel proprio listino, a meno che le liste provinciali collegate alla propria lista regionale abbiano già ottenuto il 50% dei seggi. In questa eventualità alla nuova maggioranza è attribuita soltanto la metà dei seggi del listino pari al 10% del totale dei seggi presenti in Consiglio, mentre la parte restante viene distribuita proporzionalmente tra le liste perdenti.
Se le liste collegate al nuovo Presidente hanno ottenuto meno del 40% dei seggi, oltre alla totalità dei seggi del listino vengono attribuiti tanti consiglieri quanti sono necessari per arrivare al 55% dei seggi del Consiglio (clausola di governabilità).
Fonte: http://www.giurisprudenza.unimib.it/DATA/insegnamenti%5C9_1011%5Cmateriale/lezione%20sistemi%20elettorali.doc
Sito web da visitare: http://www.giurisprudenza.unimib.it/
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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