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I soggetti del diritto
Soggetto di diritto è qualsiasi entità cui la legge attribuisce la capacità giuridica.
La capacità giuridica (art.1) è l’attitudine ad essere titolari di diritti e d’obbligazioni.
Se affermo che Mario deve a Francesco 100.000.000, significa che Francesco vanta un diritto nei confronti di Mario e che lui ha un obbligo nei confronti di Francesco.
Se affermo che una macchina è “mia” significa che ne sono la proprietaria.
Sia io, che Mario che Francesco, in questi casi, siamo i destinatari di una serie di regole stabilite dalla legge, più precisamente siamo soggetti del diritto. Siamo tutti soggetti del diritto e, come tali, possiamo essere titolari di diritti e d’obblighi. Questo fatto si esprime con la nozione di capacità giuridica.
Avere la capacità giuridica significa, dunque, che si è potenzialmente in grado d’essere titolari di diritti e di doveri.
La capacità giuridica si acquista automaticamente al momento della nascita, si perde al momento della morte, e non può venire meno per nessun motivo, ma avere questa capacità non significa essere effettivamente titolari di qualche diritto, significa semplicemente che lo si può diventare.
Esempio: Un bambino ha la capacità giuridica anche se non è proprietario d’alcun bene, ma, in quanto essere umano vivente, potrebbe acquistare la proprietà di qualcosa.
La capacità giuridica non è esclusiva degli uomini, può competere anche alle così dette persone giuridiche.
Le persone giuridiche sono quelle entità diverse dalle persone fisiche a cui il nostro ordinamento attribuisce la capacità giuridica.
Si tratta di quelle organizzazioni d’uomini che sono riconosciute dalla legge e che possono, quindi, essere titolari di propri diritti e propri doveri, che sono distinti dai diritti e doveri che fanno capo agli uomini che ne fanno parte.
I soggetti del diritto privato sono le persone fisiche e le persone giuridiche.
Il concetto di capacità giuridica può sembrare ovvio, ma, in realtà, i diritti degli uomini non sono sempre stati riconosciuti nel corso della storia, anzi, sono una conquista recente. Nell’Ottocento, ad esempio, ai condannati per reati molto gravi oltre alla pena era inflitta la morte civile, essi cessavano, cioè, d’essere soggetti del diritto. Pensate ancora agli schiavi, essi erano oggetto dei diritti altrui, ma non erano soggetti di diritti propri. Solo dopo la rivoluzione inglese e quella francese nel secolo XVII e XVIII s’iniziò a parlare d’uguaglianza e di diritti degli uomini.
In Italia la capacità giuridica è un concetto così importante ed imprenscindibile da essere sancito in un articolo della nostra Costituzione (art. 22) che stabilisce che nessun essere umano ne possa essere privato.
Normalmente ciascuno può disporre dei diritti di cui è titolare, attraverso le proprie manifestazioni di volontà. Vale a dire, che, in genere, ciascuno può fare ciò che vuole dei propri diritti, naturalmente nel rispetto degli altri.
Esempio: Se sono la proprietaria di un terreno (quindi dispongo di un diritto: la proprietà) posso decidere di venderlo a chi voglio (ad esempio posso concludere un contratto).
Esiste una condizione affinché si possa disporre liberamente dei propri diritti: bisogna avere la capacità di agire.
La capacità d’agire (art. 2) è la capacità di un soggetto di disporre dei propri diritti, vale a dire di compiere atti giuridici mediante i quali acquistare e cedere diritti ed assumere obblighi.
Oltre alla capacità giuridica e a quella di agire distinguiamo un terzo tipo di capacità, ma, a differenza delle altre due, questa non è disciplinata specificatamente dalla legge. Si tratta della capacità di intendere e di volere (detta, a volte, anche capacità naturale).
Per capacità naturale s’intende la capacità di una persona di rendersi conto di ciò che pensa e che fa, degli avvenimenti della vita; di poter badare, dunque, a se stessa.
Questa capacità varia dipendentemente dalle persone e dai momenti, si tratta, quindi, di qualcosa di naturale che una persona ha in sé o meno, a prescindere da quello che dice la legge.
Al contrario della capacità giuridica, la capacità d’agire non si acquista automaticamente alla nascita, ma, di regola, con il compimento del 18° anno.
La legge ha, dunque, deciso di adottare un criterio standard presumendo che dopo i 18 anni tutti siano in grado di badare ai propri interessi. Sarebbe impossibile analizzare caso per caso per verificare chi sia in grado di badare a se stesso e chi no, si finirebbe per litigare sempre e non ci sarebbe più la certezza del diritto.
Il dato legale della capacità d’agire è, dunque, legato al dato naturale della capacità di intendere e di volere. La capacità d’agire è, quindi, attribuita alle persone quando si presume che esse siano in grado di intendere e di volere.
Tuttavia non è detto che le due cose vadano di pari passo. Possono esistere minorenni molto maturi e adulti che si comportano come dei bambini, così com’è possibile che un maggiorenne si droghi e non sia in grado di rendersi conto di ciò che fa quando è sotto l’effetto degli stupefacenti.
Coloro i quali non hanno la capacità d’agire sono detti incapaci. Le persone incapaci sono protette dalla legge, per evitare che qualcuno approfitti dello stato in cui esse si trovano.
Si distinguono due diversi tipi d’incapacità:
L’incapacità legale si ha tutte le volte in cui la legge presume, senza possibilità di prova contraria, che un soggetto non sia capace di disporre dei propri diritti perché non ha un sufficiente grado di maturità.
Quando la legge riconosce che una persona si trova abitualmente e stabilmente in condizioni d’incapacità naturale, dà all’incapace una tutela:
Tutto ciò al fine di impedire che una persona, disponendo dei propri diritti, possa produrre dei danni a se stessa.
Le persone che si trovano in questo stato sono:
Esiste, inoltre, uno stato più lieve d’incapacità che è quello degli:
Dall’incapacità di agire derivano due importanti conseguenze:
L’incapacità di agire è relativa al compimento d’atti che riguardano i propri interessi, perciò un incapace può agire validamente in nome altrui, ovviamente in questo caso è indispensabile che ci sia una procura valida.
Una persona che ha la capacità d’agire, tuttavia, può trovarsi in uno stato occasionale d’incapacità naturale.
In questo caso la legge riconosceuna tutela:
I minorenni non hanno la capacità d’agire, essi acquistano i diritti ed assumono i doveri per mezzo di coloro i quali hanno la loro legale rappresentanza, sono, dunque, sottoposti alla potestà dei loro genitori, o, se non li hanno più, di un tutore nominato dal pretore in funzione di giudice tutelare (artt. 343 c.c. e ss.).
È importante distinguere tra atti d’ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Sono atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che incidono sostanzialmente sul patrimonio del minore, quelli che hanno una maggiore rilevanza economica. Ad esempio la vendita di un appartamento intestato al minore. Questi atti possono essere compiuti dai genitori o dal tutore solo se hanno ricevuto l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria. (artt. 320, 374, 375 c.c.).
Gli atti di straordinaria amministrazione, invece, sono quelli che hanno minore rilevanza economica, come iscrivere un figlio in palestra, acquistare i libri scolastici, ecc. Per questi, ovviamente, non c’è bisogno dell’autorizzazione del giudice.
Ci sono tuttavia, alcuni atti che il minore può compiere personalmente. Se ha compiuto i 15 anni può stipulare un contratto di lavoro dipendente, incassare il salario ed esercitare tutti i diritti e le azioni che derivano dal contratto di lavoro (art. 2 c.c.). Chi ha compiuto 16 anni può sposarsi (se autorizzato dal tribunale, art. 84 c.c.), può riconoscere un figlio naturale e può dare il suo consenso ad essere riconosciuto come figlio naturale (art. 250 c.c.).
Il minore che abbia compiuto 16 anni e che, su autorizzazione del giudice abbia contratto matrimonio, è detto emancipato (artt. 390 e segg.). Questi può compiere da solo gli atti d’ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato dal giudice tutelare e assistito dal curatore – art. 392 - (che può essere il coniuge o un’altra persona, nominata dal giudice, preferibilmente uno dei due genitori).
Oltre i minorenni, la legge protegge coloro i quali, pur avendo compiuto i 18 anni, non sono ugualmente in grado di badare ai propri interessi, possono esistere, infatti, delle persone che, pur essendo maggiorenni, non siano in grado di intendere e volere; per queste persone la legge ha previsto lo stato d’interdizione, a seguito della sentenza del giudice.
Interdizione giudiziale: Il procedimento d’interdizione può essere avviato dai familiari più stretti del soggetto o dal pubblico ministero (art. 417) e sono previste una serie di cautele affinché si accerti realmente l’esistenza dell’infermità mentale. Per essere dichiarati interdetti è necessario trovarsi in uno stato di totale infermità mentale.
Il giudice tutelare nomina un tutore dell’interdetto che ha le stesse funzioni del tutore del minore (art. 424), alcuni atti, tuttavia, non potranno essere compiuti né dall’interdetto, né tanto meno dal tutore, si tratta degli atti così detti personalissimi, come contrarre matrimonio, riconoscere un figlio naturale e fare testamento.
In questo caso si parla d’interdizione giudiziale poiché essa è conseguente ad una sentenza del giudice. Esiste, tuttavia, un altro tipo d’interdizione, detta legale.
L’interdizione legale è chiamata così perché è prevista automaticamente dalla legge al verificarsi di certi casi, e non c’è alcun bisogno di una sentenza del giudice che la sancisca. I condannati all’ergastolo o ad una pena detentiva superiore ai cinque anni, sono, automaticamente, interdetti legali. In questo caso, però, l’interdizione è una pena accessoria per il condannato, questi potrebbe essere perfettamente in grado di provvedere ai propri interessi, ma subisce l’interdizione come pena accessoria. Per questo motivo, quindi, mentre l’annullamento degli atti compiuti dall’interdetto legale può essere richiesto solo dal suo legale rappresentante, quello degli atti dell’interdetto legale può essere richiesto da chiunque n’abbia interesse (art. 1441 c.c.).
Se lo stato d’incapacità non è tanto grave da condurre all’interdizione, il tribunale può pronunciare una sentenza d’inabilitazione. A differenza dell’interdetto, l’inabilitato può compiere da solo sia gli atti d’ordinaria amministrazione che quelli personalissimi, per il compimento di quelli di straordinaria amministrazione, invece, deve essere assistito da un curatore che aggiunge il suo consenso alla manifestazione di volontà del suo assistito (art. 492, 392 e ss c.c.)
L’incapacità naturale.
Abbiamo detto che per la legge tutti coloro i quali dispongono dei loro diritti debbono essere capaci di intendere e di volere nel momento in cui lo fanno. Possono capitare, però, delle situazioni in cui dei soggetti maggiorenni e non interdetti non siano capaci di intendere e di volere. Si pensi a qualcuno che abbia assunto delle droghe, che sia sotto l’effetto d’alcol o che sia stato ipnotizzato; anche in questo caso la legge prevede che gli atti compiuti da questi soggetti possano essere annullati (art.428 c.c.) su richiesta dell’interessato o degli aventi diritto, qualora da questi atti sia derivato un grave pregiudizio all’autore; è necessario, tuttavia, che ricorra anche un altro presupposto: la malafede della controparte, in altre parole l’altro contraente doveva essere consapevole dello stato in cui si trovava l’incapace naturale (se ciò non accade, il contratto non può essere annullato).
A questo punto è possibile rispondere alle domande che c’eravamo posti all’inizio della nostra discussione.
Abbiamo detto che i minorenni non hanno la capacità d’agire, tuttavia tutti i giorni voi vi comportate come se aveste questa capacità e le persone con le quali concludete dei contratti, solitamente, si fidano circa la loro validità. Secondo la legge questo fatto ha una giustificazione precisa: si presume che il minore che stipula il contratto sia stato autorizzato dai propri genitori, sta alla persona con la quale concludete il contratto capire, a seconda delle situazioni, se effettivamente esiste un incarico da parte di genitori o meno. Ecco perché il cartolaio non avrà alcun problema a vendervi il quaderno, mentre il gioielliere, molto probabilmente, ci penserà su due volte prima di vendervi una collana di perle!
Quanto al canarino di Berlusconi…non è un essere umano e, in quanto tale, non ha la capacità giuridica, dunque, non può diventare il titolare di tutte le ricchezze dell’industriale.
Le persone giuridiche.
Le persone giuridiche sono delle organizzazioni di persone a cui il nostro ordinamento attribuisce lo stato di soggetti di diritto (distinti dalle persone che li compongono). Esistono, fondamentalmente, due diversi tipi d’organizzazioni collettive:
Tutte le organizzazioni sono dotate di un patrimonio per raggiungere i loro scopi, in alcuni casi questo patrimonio è ben distinto da quello dei membri, altre volte no. Per essere più precisi, si parla d’autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta. Facciamo alcuni esempi. Supponiamo che i soci di una società debbano rispondere dei debiti della società stessa anche con il loro patrimonio, in questo caso l’autonomia patrimoniale sarà imperfetta.
Se, invece, i creditori della società potranno rivolgersi solo a questa per la soddisfazione dei loro diritti e non potranno chiedere i pagamenti ai soci, si dice che la società ha autonomia patrimoniale perfetta.
Si ha l’autonomia patrimoniale perfetta quando la legge stabilisce che il patrimonio dell’ente collettivo (società, associazione), è autonome rispetto ai patrimoni dei singoli soci o associati, nel senso che questi non rispondono in proprio dei debiti dell’ente (né l’ente risponde con il suo patrimonio delle obbligazioni personali dei singoli membri). In questo caso si dice che l’ente è dotato di personalità giuridica.
Hanno autonomia patrimoniale perfetta e sono, quindi, persone giuridiche di diritto privato:
Hanno autonomia patrimoniale limitata o imperfetta quelle organizzazioni collettive in cui le obbligazioni sociali gravano sia sull’ente sia sul patrimonio dei membri. Ne fanno parte:
le associazioni non riconosciute;
i comitati;
le società di persone.
Fonte: http://www.corsiparadisi.org/pluginfile.php/701/mod_resource/content/1/I_soggetti_del_diritto.doc
Sito web da visitare: http://www.corsiparadisi.org/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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