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Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche)
Nuovo codice della strada
(estratto)
Art. 98.
(Circolazione di prova)
1. (1).
2. (1).
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria (2).
(1) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.
(2) Comma aggiunto dall’art. 29-ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, con decorrenza dal 1° marzo 2008.
Art. 116.
(Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) (1)
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri (2).
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis (3).
1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza di un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis (4).
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione), la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psicofisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguito dal medico di medicina generale (5).
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all’atto del conseguimento di una patente (6).
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 (7).
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie (8):
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C (9) (10).
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente per motoveicoli ed autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in relazione all’esito degli accertamenti di cui all’art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis (9).
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli diversi (2).
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di patente di categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento (11).
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell’arti-colo 119, comma 10 (12).
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito,per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i requisiti, le modalità e i programmi d’esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della patente di guida anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l’avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido dell’omesso pagamento (2).
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’ambito dell’autonomia scolastica. Ai fini dell’organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall’articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità, i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria (13).
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485 (14).
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica (15).
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065 (16).
14. (17).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all’esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (18)
16. (19).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (20).
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (21).
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(1) Rubrica così sostituita dall’art. 6, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(2) Comma così sostituito dall’art. 3 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(3) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9/2002.
(4) Comma originariamente inserito dall’art. 2, comma 1, lett. 0a), del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 e da ultimo così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168.
(5) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. 115/2005 cit. e da ultimo così modificato dall’art. 22-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 a decorrere dal 1° marzo 2008.
(6) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.L. 115/2005 cit..
(7) Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e successivamente così modificato, con l’aggiunta dell’ultimo periodo, dall’art. 6, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 9/2002 come modificato dall’art. 7, comma 2, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151,convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214.
(8) Alinea così sostituito dall’art. 6, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 9/2002.
(9) Comma così modificato dapprima dall’art. 57 del D.Lgs. 360/93 e successivamente dall’art. 6, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 9/2002.
(10) Lettera così sostituita dall’art. 57 del D.Lgs. 360/93.
(11) Comma integrato dall’art. 57, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, già modificato dall’art. 9 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, ulteriormente modificato dall’art. 5 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 351 e da ultimo così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 151/2003 cit.
(12) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 151/2003 cit.
(13) Comma inserito dall’art. 6, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 9/2002
(14) Comma modificato dapprima dall’art. 57 del D.Lgs. 360/93, successivamente dall’art. 6,comma 1, lett. e), del D.Lgs. 9/2002 e da ultimo così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), del D.L. 115/2005 cit.
(15) Comma dapprima sostituito dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e successivamente così sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(16) Comma originariamente inserito dall’art. 6, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 9/2002, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D.L. 151/2003 cit., e successivamente così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. d), del D.L. 115/2005, convertito, con modificazioni, in legge 168/2005. L’importo della sanzione ivi prevista non ha subito aumenti a norma del D.M. 29 dicembre 2006.
(17) Comma soppresso dall’art. 6, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 9/2002.
(18) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
(19) Comma abrogato con decorrenza dal 1° ottobre 1995 ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. cit. sub nota 2 e dell’art. 2, comma 2, del D.L. 25 novembre 1995, n. 501, conv. in L. 5 gennaio 1996, n. 11.
(20) Comma dapprima sostituito dall’art. 3 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 e successivamente così modificato dall’art. 6, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 9/2002.
(21) Comma così sostituito dall’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Art. 117.
(Limitazioni nella guida) (1)
1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti (2).
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo (3).
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice (4).
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.
5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (5).
(1) Articolo già modificato dall’art. 58 del D.Lgs. 360/93, così ulteriormente modificato dall’art. 11 del D.L. 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.L. 117/2007, come modificato dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2, come da ultimo modificato dall’art. 4, comma 4, del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” (G.U. 3 giugno 2008, n. 128), modificato dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129 (G.U. 2 agosto 2008, n. 180), le disposizioni del presente comma 2-bis si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal 1° gennaio 2009.
(4) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 117/2007 cit.
(5) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.L. 117/2007 cit.
Art. 142.
(Limiti di velocità)
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali (1).
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l’applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario; in caso di mancato adempimento il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1 quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/ h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati (2).
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l’indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze Armate ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell’articolo 138, comma 11 (2).
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli obblighi stabiliti dall’art. 141.
6. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento (3).
6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno (4).
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 (5).
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice (5) (6).
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (6).
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179 (7).
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (8).
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(1) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.
(2) Comma così modificato dall’art. 70 del D.Lgs. 360/93.
(3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(4) Comma inserito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 117/2007 cit. In attuazione del presente comma, vedi D.M. 15 agosto 2007.
(5) L’art. 6-bis, comma 2, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, come modificato dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160, dispone che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola le norme previste dai commi 8 e 9 del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l’incidentalità notturna, previsto dallo stesso articolo 6-bis.
(6) Gli attuali commi 9 e 9-bis così sostituiscono il previgente comma 9 ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del D.L. 117/2007 cit.
(7) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 117/2007 cit.
(8) Comma dapprima modificato dall’art. 70 del D.Lgs. 360/93 e successivamente così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 117/2007 cit.
Art. 157.
(Arresto, fermata e sosta dei veicoli)
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l’interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento (1).
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condiziona-mento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400 (2).
8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 (3).
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(1) Ultimo periodo aggiunto dall’art. 3, comma 8, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito,con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214.
(2) Comma inserito dall’art. 3-bis del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, come modificato dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
(3) Comma così modificato dal D.L. 117/2007 cit.
Art. 173.
(Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida)
1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida.
2. È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11 e di polizia nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani (1).
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00 (2).
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio (2).
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(1) Comma così modificato dapprima dall’articolo 90 del D.Lgs. 360/93 e successivamente dall’art.2, comma 1, del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002.
(2) Gli attuali commi 3 e 3-bis così sostituiscono il previgente comma 3 ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
Art. 186.
(Guida sotto l’influenza dell’alcool) (1)
1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis (2).
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 (3).
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica (4).
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (4).
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore (5).
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187 (6).
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. (2).
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica (6).
9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8 (7).
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(1) Articolo sostituito dall’art. 5 del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214.
Vedi anche artt. 6, 6-bis e 6-ter del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Comma sostituito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160, poi così modificato dall'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
(3) Comma inserito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successivamente così sostituito dall'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Comma inserito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(5) Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
(6) Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(7) Comma sostituito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
Art. 187.
(Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)(1)
1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186 (2).
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 1, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 (3).
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater (4).
2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore (4).
6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.
7. (Abrogato) (5).
8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 (6).
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(1) Articolo sostituito dall'art. 6 D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214.
Vedi anche artt. 6-bis e 6-ter del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Comma sostituito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, poi modificato dall'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
(3) Comma inserito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, poi modificato dall'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
(4) Comma inserito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(5) Comma abrogato dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(6) Comma sostituito dall'art. 5, D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
Art. 189.
(Comportamento in caso di incidente)
1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall’incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono, inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell’art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l’immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l’esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell’incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità,nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 259 a euro 1.036. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l’applica-zione della revisione di cui all’articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI (1).
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente condanno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti (2).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI (2).
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 (3).
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
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(1) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 9 aprile 2003, n. 72.
(2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 72/2003, cit. sub nota 1 e poi così modificato dall’art. 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
(3) Comma inserito dall’art. 2, comma 1, della legge 72/2003, cit. sub nota 1.
Art. 222.
(Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati)
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (1).
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo del caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale (2).
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
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(1) Comma sostituito dall'art. 1, legge 21 febbraio 2006, n. 102, in vigore dal 1° aprile 2006, poi così modificato dall'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, legge 21 febbraio 2006, n. 102, in vigore dal 1° aprile 2006.
Art. 230.
(Educazione stradale)
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonché per promuovere ed incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d’intesa con i Ministri dell’interno, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di società sportive ciclistiche nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale e della promozione ciclistica individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all’uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche (1).
2. Il Ministro della pubblica istruzione con propria ordinanza disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole anche con l’ausilio degli appartenenti ai corpi di polizia municipale nonché di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l’ordinanza può prevedere l’istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all’attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti (2).
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(1) Comma dapprima sostituito dall’art. 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1998, n. 366 e successivamente così modificato dall’art. 6, comma 1, del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160.
(2) Comma aggiunto dall’art. 4, comma 3-bis, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.
Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”
(G.U. 26 maggio 2008 n. 122 e G.U. 25 luglio 2008 n. 173) (estratto)
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 235 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
b) l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
«b-bis) all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».
4) all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono inserite le seguenti: «anche straniere,»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere».
b-ter) l'articolo 495 e' sostituito dal seguente:
«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non e' inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome»;
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria»;
b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
«Art. 496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni».
«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto il seguente numero:
"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: (( «sette»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;
c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo, terzo e quarto comma».
d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.»:
«f-bis» all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma.».
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 157 codice penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'art. 69 e il tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.».
dodici anni.
Si riporta il testo dell'art. 589 codice penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici.».
Si riporta il sesto comma dell'art. 157 codice penale, come modificato dalla presente legge:
«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonche' per i reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.».
Si riporta il testo dell'art. 590 codice penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose) – Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a Euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
«0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai commi 3-quater e 3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo e' soppresso;
0b) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma 1-ter e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;. »)
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
«a-bis) nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate"».
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»;
b-bis) all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». Al medesimo comma 5 dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono sostituite dalle seguenti «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e' formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 e' abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,.
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Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 260 codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'art. 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione.
3-bis. L'autorita' giudiziaria procede, altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'art. 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'art. 364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria. Efatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.».
Si riporta il testo dell'art. 381 codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 ;
m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'art. 497-bis del codice penale.
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'art. 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'art. 495-ter del codice penale;
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».
Art. 2-bis.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata, anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la trattazione prioritaria.».
_____
Riferimenti normativi:
Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 99 codice penale:
«Art. 99 (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;
2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.
Se si tratta di uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo.».
Art. 2-ter.
(Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e' prevista la trattazione prioritaria)
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.
Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e della concreta offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.
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Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 86 regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 86 (Relazioni sull'amministrazione della giustizia). - 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonche' sugli interventi da adottare ai sensi dell'art. 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura.».
Si riporta il testo dell'art. 444 codice di procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una penadetentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «,nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».
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Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 4 decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.» (in G.U. 6 ottobre 2000, n. 234) come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Competenza per materia). - 1. Il giudice di pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'art. 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 e 647 del codice penale;
b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale.
2. Il giudice di pace e' altresi' competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:
a) articoli 25 e 62, terzo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «testo unico in materia di sicurezza»;
b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;
c) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;
d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;
e) art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;
f) art. 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;
g) art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»;
h) art. 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;
i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;
m) art. 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;
n) art. 15, comma 3, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante «Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
o) art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante «Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428»;
p) [abrogato];
q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»;
r) art. 10, comma 1, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;
s) art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».
3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia del tribunale se ricorre una o piu' delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni».
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni)
01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 8»
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
«b-bis) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);
e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».
2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».
_____
Riferimenti normativi:
Si riporta la tabella allegata all'art. 126-bis (Patente a punti) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» (in G.U. 18 maggio 1992, n. 114) come modificata dalla presente legge:
Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis
Norma violata |
|
Punti |
|
|
|
|
|
Art. 141 |
Comma 8 |
5 |
|
|
Comma 9, terzo periodo |
10 |
|
Art. 142 |
Comma 8 |
5 |
|
|
Comma 9 e 9 – bis |
10 |
|
Art. 143 |
Comma 11 |
4 |
|
|
Comma 12 |
10 |
|
|
Comma 13, con riferimento al comma 5 |
4 |
|
Art. 145 |
Comma 5 |
6 |
|
|
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 |
5 |
|
Art. 146 |
Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata |
2 |
|
|
Comma 3 |
6 |
|
Art. 147 |
Comma 5 |
6 |
|
Art. 148 |
Comma 15, con riferimento al comma 2 |
3 |
|
|
Comma 15, con riferimento al comma 3 |
5 |
|
|
Comma 15, con riferimento al comma 8 |
2 |
|
|
Comma 16, terzo periodo |
10 |
|
Art. 149 |
Comma 4 |
3 |
|
|
Comma 5, secondo periodo |
5 |
|
|
Comma 6 |
8 |
|
Art. 150 |
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 5 |
5 |
|
|
Comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6 |
8 |
|
Art. 152 |
Comma 3 |
1 |
|
Art. 153 |
Comma 10 |
3 |
|
|
Comma 11 |
1 |
|
Art. 154 |
Comma 7 |
8 |
|
|
Comma 8 |
2 |
|
Art. 158 |
Comma 2, lettere d), g) e h) |
2 |
|
Art. 161 |
Commi 1 e 3 |
2 |
|
|
Comma 2 |
4 |
|
Art. 162 |
Comma 5 |
2 |
|
Art. 164 |
Comma 8 |
3 |
|
Art. 165 |
Comma 3 |
2 |
|
Art. 167 |
Commi 2, 5 e 6, con riferimento a: |
|
|
|
|
a) eccedenza non superiore a 1t |
1 |
|
|
b) eccedenza non superiore a 2t |
2 |
|
|
c) eccedenza non superiore a 3t |
3 |
|
|
d) eccedenza superiore a 3t |
4 |
|
Commi 3, 5 e 6, con riferimento a: |
|
|
|
|
a) eccedenza non superiore al 10 per cento |
1 |
|
|
b) eccedenza non superiore al 20 per cento |
2 |
|
|
c) eccedenza non superiore al 30 per cento |
3 |
|
|
d) eccedenza superiore al 30 per cento |
4 |
|
Comma 7 |
3 |
|
Art. 168 |
Comma 7 |
4 |
|
|
Comma 8 |
10 |
|
|
Comma 9 |
10 |
|
|
Comma 9 –bis |
2 |
|
Art. 169 |
Comma 8 |
4 |
|
|
Comma 9 |
2 |
|
|
Comma 10 |
1 |
|
Art. 170 |
Comma 6 |
1 |
|
Art. 171 |
Comma 2 |
5 |
|
Art. 172 |
Commi 10 e 11 |
5 |
|
Art. 173 |
Comma 3 e 3 bis |
5 |
|
Art. 174 |
Comma 4 |
2 |
|
|
Comma 5 |
2 |
|
|
Comma 7 |
1 |
|
Art. 175 |
Comma 13 |
4 |
|
|
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) |
2 |
|
|
Comma 16 |
2 |
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Art. 176 |
Comma 19 |
10 |
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Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) |
10 |
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Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |
10 |
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Comma 21 |
2 |
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Art. 177 |
Comma 5 |
2 |
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Art. 178 |
Comma 3 |
2 |
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Comma 4 |
1 |
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Art. 179 |
Commi 2 e 2 –bis |
10 |
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Art. 186 |
Commi 2 e 7 |
10 |
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Art. 187 |
Commi 1 e 8 |
10 |
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Art. 189 |
Comma 5, primo periodo |
4 |
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Comma 5, secondo periodo |
10 |
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Comma 6 |
10 |
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Comma 9 |
2 |
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Art. 191 |
Comma 1 |
5 |
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Comma 2 |
2 |
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Comma 3 |
5 |
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Comma 4 |
3 |
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Art. 192 |
Comma 6 |
3 |
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Comma 7 |
10 |
Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Art. 5.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
(Omissis)
Art. 6.
(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e' disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.
Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689)
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».
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Riferimenti normativi:
Si riporta l'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al codice penale» (in G.U. 30 novembre 1981, n. 329) come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
Art. 7.
(Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».
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Riferimenti normativi:
L'art. 17 della legge 26 marzo recante: «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini».(in G. U. 19 aprile 2001, n. 91) reca:
«Art. 17. - 1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attivita' d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorita', prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonche' il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini .
2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalita' di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture.
3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Relativamente alle attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, puo' richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attivita' esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
5. La relazione di cui all'art. 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalita' per l'esame di tale relazione.».
Art. 7-bis.
(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita'.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Riferimenti normativi:
L'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (in G.U. 10 aprile 1981, n. 100) reca:
«Art. 13. Prefetto. - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.».
L'art. 4 legge 22 maggio 1975, n. 152, recante «Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico» (in G.U. 24 maggio 1975, n. 136) dispone:
«Art. 4. In casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione puo' estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.».
L'art. 349 codice di procedura penale dispone:
«Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. - 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini puo' procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonche' altri accertamenti.
2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.
3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'art. 66.
4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalita' o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsita', la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorita' consolare o di un interprete, ed in tal caso con facolta' per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente.
5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato compiuto e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.
6. Al pubblico ministero e' data altresi' notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto.».
L'art. 20 legge 26 marzo 2001 recante: «Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini» (in G.U. 26 marzo 2001, n. 128) dispone:
«Art. 20. 1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'art. 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, e' attribuita una indennita' onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia:».
Art. 8.
(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
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Riferimenti normativi:
Si riporta l'art. 16-quater decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica» come modificato dalla presente legge:
«Art. 16-quater. Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale. - 1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della direzione generale della motorizzazione civile e puo' accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di' pubblica sicurezza puo' altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'art. 54, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,e successive modificazioni.
1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.
2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, sono effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dei trasporti e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Automobile club d'Italia (ACI) .
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.».
Si riporta, per opportuna conoscenza, l'art. 8 legge 1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.» (in G.U. 10 aprile 1981, n. 100):
«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). - E' istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.
Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonche' alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.
Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.».
Per l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.
Art. 8-bis.
(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)
1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo degli articoli 9 e 11 legge 1° aprile 1981, n. 121 recante: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.» (in G.U. 10 aprile 1981, n. 100):
«Art. 9 (Accesso ai dati ed informazioni e loro uso). - L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo precedente e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nonche' agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo art. 11.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente e' consentito all'autorita' giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
E' comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalita' diverse da quelle previste dall'art. 6, lettera a). E' altresi' vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo.»
«Art. 11 (Procedure). - Mediante regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la raccolta dei dati e delle informazioni di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati stessi ai soggetti previsti dall'art. 9, nonche' per la correzione o cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.
Un particolare regime di autorizzazioni da parte dei capi dei rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi a fare diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 9.».
Art. 9.
(Centri di identificazione ed espulsione)
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.
(Omissis)
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
28 luglio 2008
Fissazione del prezzo delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi,
per l'anno 2008, ai sensi dell'articolo 101, comma 1,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
(G.U. 4 agosto 2008, n. 181)
Art. 1.
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi e' fissato nella misura seguente:
Tipo di targa |
Costo di produzione |
Quota di maggiorazione |
Prezzo di vendita |
AUTOVEICOLI: targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi |
Euro 26,47 |
Euro 13,24 |
Euro 39,71 |
- per le province di: Aosta, Bolzano, Trento: |
Euro 28,96 |
Euro 14,48 |
Euro 43,44 |
targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi |
Euro 26,23 |
Euro 13,12 |
Euro 39,35 |
- per le province di: Aosta, Bolzano, Trento |
Euro 28,73 |
Euro 14,37 |
Euro 43,10 |
- Escursionisti esteri targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi |
Euro 21,03 |
Euro 10,52 |
Euro 31,55 |
- CC, CD, NU Targa anteriore + targa posteriore |
Euro 21,03 |
Euro 10,52 |
Euro 31,55 |
- Rimorchi |
Euro 12,24 |
Euro 6,12 |
Euro 18,36 |
- Ripetitrici |
Euro 15,69 |
Euro 7,85 |
Euro 23,54 |
MOTOVEICOLI: Targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi |
Euro 14,11 |
Euro 7,06 |
Euro 21,17 |
- per le province di: Aosta, Bolzano, Trento |
Euro 15,35 |
Euro 7,68 |
Euro 23,03 |
- Escursionisti esteri comprensive dei bollini autoadesivi |
Euro 11,66 |
Euro 5,83 |
Euro 17,49 |
MACCHINE AGRICOLE: - Posteriore |
Euro 11,66 |
Euro 5,83 |
Euro 17,49 |
- Rimorchi |
Euro 12,24 |
Euro 6,12 |
Euro 18,36 |
- Ripetitrici |
Euro 11,66 |
Euro 5,83 |
Euro 17,49 |
MACCHINE OPERATRICI: - Semoventi |
Euro 11,66 |
Euro 5,83 |
Euro 17,49 |
- Trainate |
Euro 12,24 |
Euro 6,12 |
Euro 18,36 |
- Ripetitrici |
Euro 11,66 |
Euro 5,83 |
Euro 17,49 |
PROVA: |
Euro 11,66 |
Euro 5,83 |
Euro 17,49 |
CICLOMOTORI: |
Euro 8,61 |
Euro 4,31 |
Euro 12,92 |
Art. 2.
1. Il versamento del costo di produzione, nonche' della quota di maggiorazione, dovra' essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.
Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali
30 luglio 2008
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.
(G.U. 8 settembre 2008, n. 210)
Art. 1.
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.
2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160, a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalita' ivi previste.
3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.
Art. 2.
1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 si adeguano alle disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato n. 1
TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLEMICA
(Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160)
LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA:
O,5 GRAMMI per LITRO
Concentrazione di alcol nel sangue (g/L) |
Sensazioni più frequenti (*) |
Effetti progressivi e abilità compromesse (*) |
0 |
Nessuna |
Nessuna |
0.1-0.2 |
Iniziale sensazione di ebbrezza. Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo. |
Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo. Iniziale riduzione del coordinamento motorio. Iniziale riduzione della visione laterale. Nausea. |
0.3-0.4 |
Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio. |
Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito. |
0.5 g/L : LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA |
||
0.5-0.8 |
Cambiamenti dell’umore. Nausea, sonnolenza. Stato di eccitazione emotiva. |
Riduzione della capacità di giudizio. Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale. Riflessi alterati. Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. Vomito. |
0.9-1.5 |
Alterazione dell’umore. Rabbia. Tristezza. Confusione mentale, disorientamento. |
Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Alterazione dell’equilibrio. Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito. |
1.6-3.0 |
Stordimento. Aggressività. Stato depressivo. Apatia. Letargia. |
Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. Vomito. |
3.1- 4.0 |
Stato di incoscienza. |
Allucinazioni. Cessazione dei riflessi. Incontinenza. Vomito. Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito. |
Oltre 4 |
Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento. Sensazione di morire. |
Battito cardiaco rallentato. Fame d’aria. Coma. Morte per arresto respiratorio. |
Fonte: riadattato dal testo dell’Advisory Committee and NIAAA Scientists, 2003
(*) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.
INDICAZIONI Al TITOLARI E GESTORI DEI LOCALI
PER L'USO DELLE TABELLE DI CUI AGLI ALLEGATI N. I E 2 (*)
(*) Il presente allegato riporta a titolo indicativo, alcune misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti. facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di presentazione e sicurezza cui è finalizzata la legge 160/2007.
Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.
1. l titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l'idonea lettura tramite
- l'uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
- l'adozione di un'adeguata veste grafica
- l'uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti -l'adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio
- l'inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.
2. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell'ambito delle postazioni previste dalla legge (all'entrata, all’interno e all'uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite
- I'idonea collocazione nello spazio
- I'idonea illuminazione
- una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura
- specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura. che ne evidenzino la postazione
3. l titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi :
- la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
- la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle,
- la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse
Decreto-Legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, in legge 2 ottobre 2007, n. 160
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare
i livelli di sicurezza nella circolazione
(G.U. 4 agosto 2007, n. 180)
Art. 1.
(Disposizioni in materia di guida senza patente)
1. All'articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica.".
Art. 2.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito del seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio non e' consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la persona invalida sia presente sul veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009 (1).
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il trasporto di minori di anni quattro.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".
_____
(1) Comma così modificato prima dall'art. 22, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, e poi dal comma 4 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, come sostituito dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di velocita' dei veicoli)
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
c) il comma 9 e' sostituito dai seguenti:
"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";
e) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e' la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
==============================================================
{Norma violata | Punti
====================================================================
Art. 142, comma 8 | 2
comma 9 | 10}
sono sostituite dalle seguenti:
==============================================================
{Norma violata | Punti
====================================================================
Art. 142, comma 8 | 5
commi 9 e 9-bis | 10}.
3. All'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4.
(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)
1. Il comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.
3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.".
2. Alla tabella dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, le parole:
================================================================
{Norma violata | Punti
================================================================
Art. 173, comma 3 | 5}
sono sostituite dalle seguenti:
================================================================
{Norma violata | Punti
================================================================
Art. 173, commi 3 e 3-bis | 5}.
Art. 5.
(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)
1. All'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti";
b) al comma 5, dopo il terzo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.";
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione e' commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente e' rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 2 e 2-bis";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi. La pena puo' essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attivita' sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da tre a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.
1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater.";
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.";
c) il comma 7 e' abrogato;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.".
Art. 6.
(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)
1. All'articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "e delle regole di comportamento degli utenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".
2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalita' e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attivita' di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantita', espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche piu' comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al com-ma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorita' competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.
Art. 7.
(Norme di coordinamento)
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore, purche' il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto Ministero dei Trasporti 15 agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione
(G.U. 23 agosto 2007, n. 195)
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 2008, n. 31
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
e disposizioni urgenti in materia finanziaria
(G.U. 31 dicembre 2007, n. 302 e G.U. 29 febbraio 2008, n. 51, s.o.) (estratto)
Art. 22.
(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole: «dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2008».
Art. 22-bis.
(Disposizione transitoria concernente la certificazione dei requisiti
per la guida dei ciclomotori)
1. All'articolo 116, comma 1-quater, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «Fino alla data del 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione),».
Art. 29-ter.
(Disposizioni in materia di trasporto e di circolazione di prova di veicoli nuovi)
1. All'articolo 98 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria».
Art. 36.
(Disposizioni in materia di riscossione)
(Omissis).
2-quater. All'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:
«Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».
2-quinquies. La disposizione di cui al comma 2-quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le notificazioni delle sentenze già effettuate, ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 890 del 1982, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non producono la decorrenza del relativo termine di impugnazione se non vi è stata consegna del piego personalmente al destinatario e se è provato che questi non ne ha avuto conoscenza.
(Omissis).
Art. 52.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Circolare Ministero dell’Interno 26 maggio 2008, n. 300/A/1/35690/101/3/3/9
Modifiche al Codice della strada. D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
Articoli 186, 187, 189 e 222. Prime disposizioni operative.
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 122 del 26 maggio 2005 è stato pubblicato il Decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante "misure urgenti in materia di sicurezza".
Il provvedimento d'urgenza, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre ad aver aumentato le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni conseguenti ad illeciti stradali, ha introdotto significative modifiche agli articoli 186, 187, 189 e 222 del Codice della Strada.
Nel trasmettere uno stralcio del testo ufficioso del decreto legge in oggetto (all. 1) che interessa le materie sopraindicate, nonché quello dei citati articoli del codice della strada coordinati con le modifiche introdotte (all. 2), si forniscono, fermi restando i profili di competenza dell'Autorità Giudiziaria, le seguenti direttive per uniformare, in questa prima fase di attuazione, l'attività degli Organi di Polizia Stradale, facendo riserva di adeguare le stesse alle eventuali ulteriori esigenze operative che si dovessero manifestare in questo primo periodo di applicazione delle nuove norme.
1. Modifiche in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica
L'articolo 4 del D.L. n. 92 del 2008 ha modificato l'art. 186 C.d.S. prevedendo un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica e la trasformazione in reato dell'illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici.
1.1 Aumento delle pene per guida in stato di ebbrezza alcolica
È stato previsto il raddoppio del massimo edittali per i reati di cui all'articolo 186 comma 2, lettera b) e c). Infatti, secondo la nuova formulazione delle predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) è punito con l'arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
1.2 Confisca del veicolo per guida in stato di ebbrezza
Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico del sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/1), oltre all'applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del predetto veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. La misura di sicurezza si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena.
La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/1) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi, applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo prevista dal comma 2 bis dell'art. 186 C.d.s. ed il mezzo di proprietà del trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della procedura di cui al punto 1.2.1.
Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 C.d.S. che disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrava accessoria. E ciò anche quando il veicolo con sui è commesso il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano applicazione neanche le disposizioni dell'art. 213, comma 2-sexies, C.d.s. che impongono la confisca amministrativa dei motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono stati commessi reati.
Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), si applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro è operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1 della presente circolare.
Resta, invece, vigente l'obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli come già precisato nell'ultimo periodo del punto 1, della circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007
1.2.1 Sequestro preventivo del veicolo
Al momento dell'accertamento della condotta criminosa, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato. Il sequestro deve essere disposto da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva verifica dell'effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo.
1.2.2 Possibilità di affidamento in custodia al trasgressore
La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore.
Il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 c.p.p. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
Pertanto, in base alle citate norme del Codice di procedura penale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato.
Si precisa che in tali casi non possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2-quinques dell'art. 186 C.d.S, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, perché la procedura di recupero del veicolo ivi prevista è espressamente esclusa dalla stessa norma nel caso di sequestro.
Nell'immediatezza dell'accertamento, l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha accertato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), deve disporre il sequestro preventivo dei veicoli e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità Giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode.
Solo successivamente, quando la persona sia tornata completamente sobria, può essergli consentito di assumerne la custodia, limitando, così le spese a suo carico ed evitando che le stesse debbano essere anticipate dall'erario. L'eventuale variazione della custodia del mezzo sequestrato, tuttavia, non può essere effettata dalla Polizia Giudiziaria perché costituisce attività del Pubblico Ministero il quale, secondo le disposizioni dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta.
1.3 Procedura di recupero del veicolo che non può essere condotto da altra persona idonea
Il comma 2-quinques dell'art. 186 C.d.S, introdotto dal D.L. n. 92 del 2008, ha nuovamente disciplinato la procedura di recupero del veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica nel caso in cui il mezzo non può essere condotto da latra persona idonea. La nuova disposizione, che riproduce quella già contenuta nell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 186 prima della modifica normativa apportata dal D.L. n. 117 del 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, consente all'Organo di Polizia procedente di affidare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza ad altra persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l'attività di soccorso stradale e deposito e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l'autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero stesso.
Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero.
Occorre precisare, peraltro, che il recupero del veicolo non condizione la sua disponibilità da parte del legittimo possessore e che, perciò, l'operazione di recupero e custodia del mezzo non comporta l'adozione di particolare formalità né l'attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di deposito.
1.4 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici
La completa riformulazione dei primi due periodi del comma 7 dell'art. 186 C.d.S., determina la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 che, per effetto del D.L. n. 117 del 2007, convertito in legge 2 ottobre 2007, n. 160, era stato trasformato in illecito amministrativo.
La nuova norma stabilisce che nei confronti di chi si rifiuta sia applicata la stessa pena prevista per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/1).
L'espresso rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell'art. 186, comma 2, lett.c), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il veicolo condotto da chi si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la condanna, invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della patente. L'Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve provvedere al ritiro del documento di guida secondo le disposizioni dell'art. 223 C.d.S.
Come è stato già detto nella circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007, il reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell'art. 186 C.d.S. quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza.
Con la sentenza di condanna è altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Trattandosi di sanzione applicata dal giudice, l'operatore di Polizia Stradale, nell'immediatezza dell'accertamento del reato, non può applicare alcuna misura provvisoria sul veicolo, conformante a quanto già precisato, per casi analoghi, nella citata circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 3 agosto 2007.
2. Modifiche in materia di guida in stato di alterazione per uso di stupefacenti
Anche l'art. 187 C.d.S. è stato oggetto di un intervento correttivo tendente ad inasprire le sanzioni per chi conduce un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si applicano a tale fattispecie le disposizioni dell'art. 186, comma 2, lett. c), relative alla confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea e ciò consente di applicare, altresì, tutte le procedure descritte nei punti 1.2.1 e 1.2.2 della presente circolare.
2.1 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato psico-fisico
Chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psico-fisici è assoggettato alle stesse pene e sanzioni accessorie previste dall'art. 186, comma 7, C.d.S. Valgono, perciò, le considerazioni di cui al punto 1.4 della presente circolare.
3. Altre modifiche al codice della strada
L'art. 4 del D.L. n. 92 del 2008 è intervenuto anche sulle disposizioni degli articoli 189 e 222 C.d.S.
In particolare, sono state aumentate le pene per chi fugge ovvero omette di prestare soccorso in occasione di un incidente stradale ed è stato previsto che il giudice disponga in ogni caso la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/1 ovvero sotto l'effetto di stupefacenti, abbia provocato un incidente stradale con esito mortale.
4. Competenza del tribunale per lesioni provocate da persone in stato di ebbrezza
Per effetto della modifica dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni in materia di competenza del Giudice di Pace, è stato previsto che la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, di cui all'art. 590 c.p., sia trasferita al Tribunale in composizione monocratica quando le lesioni stesse siano provocate da un una persona in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/1) ovvero in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti.
Le Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
* * *
Allegato 1
Stralcio del D.L. n. 92 del 23 maggio 2008
pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 122 del 26 maggio 2005
(Omissis)
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Allegato 2
Articoli del codice della strada coordinati con le modifiche introdotte
dal decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana, serie generale, n. 122 del 26 maggio 2005.
(Omissis)
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA - ART. 186 CODICE DELLA STRADA
Sintesi delle modifiche
LE NUOVE REGOLE
- È confermata la natura penale delle violazioni ma sono aumentate le pene per alcolemie oltre 0,8 gr/l. In particolare:
a) con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00; arresto fino a 6 mesi; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno [1];
b) con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da 1.500 euro a 6.000 euro; arresto da 3 mesi ad un anno; sospensione della patente da 1 a 2 anni [2];
- quando è accertato un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l, è disposta, inoltre, la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea. Tuttavia, se il reato è commesso alla guida di motoveicoli o ciclomotori, si procede sempre al loro sequestro ai fini della successiva confisca anche quando è accertato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l [3];
- quando è disposto il sequestro per la successiva confisca, nell'immediatezza dell'accertamento, il veicolo non può essere data in custodia alla persona in stato di ebbrezza; tuttavia, successivamente, quando questi è tornato sobrio, può chiedere al giudice di averne la custodia;
- quando una persona in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed il giudice, con la sentenza di condanna, qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, dispone la confisca del veicolo (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Per tutti gli altri casi, invece, continua ad essere previsto che il giudice imponga la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (salvo che appartenga a persona estranea al reato) [4];
- dopo l'accertamento del reato, il veicolo non può essere mai condotto dalla persona in stato di ebbrezza. Qualora non sia stato sottoposto a sequestro e nei casi in cui non sia disponibile altra persona in grado di prenderlo in consegna e condurlo, e ove non sia possibile provvedere diversamente, può essere fatto trasportare alla più vicina autorimessa interamente con spese a carico del trasgressore [5];
- in caso di rifiuto di sottoporsi a test preliminari o ad accertamenti con etilometro, si applicano le pene previste per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l. In luogo della confisca [6], tuttavia, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato [7]. Con la sentenza di condanna è prevista anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (che è disposta dal giudice) [8]. Il prefetto ordina al conducente di sottoporsi ad accertamenti sanitari per escludere una situazione di dipendenza da alcool che impedisce il possesso della patente. La visita deve essere effettuata entro 60 giorni dall'invito.
COSA È CAMBIATO
- l'intervento normativa ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive;
- per chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l è stato prevista la misura di sicurezza patrimoniale della confisca del veicolo salvo che appartenga a persona estranea al reato [9];
- viene di nuovo prevista una procedura cautelare di tipo amministrativo che consente all'organo di polizia che accerta il reato di impedire al conducente di continuare a guidare, con la possibilità di fare recuperare e trasportare il veicolo in un luogo di deposito. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del responsabile del reato;
- chi senza giustificato motivo, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti preliminari non invasivi ovvero al controllo con l'etilometro non commette più un illecito amministrativo ma un reato.
GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI STUPEFACENTI- ART. 187 CODICE DELLA STRADA
Sintesi delle modifiche
LE NUOVE REGOLE
- Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti conserva la natura di reato. È prevista l'ammenda da euro 1.500,00 a euro 6,000,00, l'arresto da tre mesi a un anno e la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a un anno;
- con la sentenza di condanna è sempre disposta la misura di sicurezza della confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea [10];
- chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari (ovvero anche ai testi di screening sulla strada) finalizzati all'accertamento dello stato di alterazione psico-fisica è punito con le stesse pene applicate a chi guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1,5 gr/l. Tuttavia, in luogo della confisca [11], è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona estranea al reato [12]. Con la sentenza di condanna è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (che è disposta dal guidice) [13]. Con l'ordinanza di sospensione provvisoria della patente il prefetto ordina al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione della patente di guida. La patente resta sospesa per il periodo indicato dal prefetto e, comunque, fino a quando il conducente non sia stato giudicato idoneo da una Commissione medica provinciale.
COSA È CAMBIATO
- Sono state aumentate le sanzioni penali detentive e pecuniarie per chi guida in stato di alterazioni psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti;
- è stata prevista la confisca del veicolo con cui è commesso il reato, salvo appartenga a persona estranea al reato stesso;
- il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti è di nuovo reato.
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE - ART. 189 CODICE DELLA STRADA
Sintesi delle modifiche
COSA È CAMBIATO
- L'intervento normativo ha adeguato le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive per i reati di fuga e di omissione di soccorso [14].
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI PENALI - ART. 222 CODICE DELLA STRADA
Sintesi delle modifiche
COSA È CAMBIATO
- L'intervento normativo ha introdotto nuove ipotesi di revoca della patente quando un incidente stradale con esito mortale sia provocato da un soggetto in stato di ebbrezza Alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- la revoca della patente, già prevista come sanzione amministrativa accessoria che poteva essere applicata dal giudice nei casi più gravi, diventa obbligatoria in tutti i casi sopraindicati.
COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE - DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274
Sintesi delle modifiche
COSA È CAMBIATO
- L'intervento normativo ha escluso la competenza del Giudice di Pace a giudicare dei reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale quando il responsabile guidava in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 gr/l oppure sotto l'effetto di stupefacenti;
- competente a giudicare dei reati di cui sopra è, perciò, il Tribunale in composizione monocratica.
_____
[1] Prima dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a tre mesi.
[2] Prima dell'intervento normativo era previsto l'arresto fino a sei mesi.
[3] La misura è disposta ai sensi dell'art. 21, comma 6-sexies, CDS, introdotto dalla L. n. 168/2005; è previsto l'affidamento obbligatorio a depositeria autorizzata.
[4] Tuttavia, se il veicolo condotto è un ciclomotore o un motociclo, è sempre disposto il sequestro e la confisca ai sensi dell'art. 213 comma 2-sexies CDS.
[5] Si tratta di un deposito che segue le normali regole di diritto civile. Il depositario ha, perciò, diritto di trattenere il veicolo fino a quando il trasgressore non ha pagato le spese di recupero, trasporto e deposito.
[6] In particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 186. Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo. Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un motociclo o di un ciclomotore non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisca amministrativa. Infatti il reato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del ciclomotore perché si concretizza dopo che il conducente è stato fermato. Anche in tali casi, perciò, consegue sempre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona diversa dal responsabile del reato.
[7] Il fermo amministrativo è disposto dal Giudice con la sentenza di condanna. Non esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il fatto costituente reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può, infatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS.
[8] Si applica la procedura dell'art. 223 CDS. La patente deve essere ritirata dall'organo di polizia che procede all'accertamento del fatto costituente reato e deve essere trasmessa al prefetto che ne dispone, in via provvisoria e cautelare, la sospensione per un periodo massimo di un anno.
[9] Di conseguenza, secondo le disposizioni del'art. 321 c.p.p. comma 3-bis, al momento dell'accertamento del fatto costituente reato, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria procedono al sequestro preventivo del veicolo.
[10] La misura è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p. Il veicolo deve esser sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Anche se la guida in stato di alterazione è commessa alla guiida di motoveicoli o ciclomotori, non si applica la procedura dell'art. 213, comma 2-sexies, CDS ma quella del citato art. 321 c.p.p.
[11] In particolare, si applicano le pene di cui al comma 2 lettera c) dell'art. 186. Tuttavia, alla condanna per il reato non consegue mai la confisca del veicolo. Nel caso in cui il conducente che si rifiuta si trovava alla guida di un motociclo o di un ciclomotore non trovano le disposizioni dell'art. 213 comma 2-sexies che ne impongono il sequestro e la confisc amministrativa. Infatti il rato di rifiuto non è connesso alla guida del motociclo o del ciclomotore perché si concretizza dopo che il conducente è stato fermato. Anche in tali casi, perciò, consegue sempre il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni salvo che appartenga a persona diversa dal responsabile del reato.
[12] Il fermo amministrativo è disposto dal Giudice con la sentenza di condanna. Non esistendo una procedura che consente di applicare una misura provvisoria e cautelare in attesa della sentenza, l'operatore di polizia che ha accertato il fatto costituente reato non può provvedere al fermo del veicolo. Non si può, infatti, applicare la procedura di cui all'art. 214 CDS.
[13] Si applica la procedura dell'art. 223. La patente deve essere ritirata dall'organo di polizia che procede all'accertamento del fatto costituente reato e deve essere trasmessa al prefetto che ne dispone, in via provvisoria e cautelare, la sospensione per un periodo massimo di un anno.
[14] Prima dell'intervento normativo per il reato di fuga in caso di incidente stradale con feriti o con esito mortale era previsto la reclusione da 3 mesi a 3 anni. Per l'omissione di soccorso era prevista al reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Fonte: http://www.poliziamunicipalenardo.it/files/dispensa%202008.doc
Sito web da visitare: http://www.poliziamunicipalenardo.it/
Autore del testo: Potito L. Iascone
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