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BIENNIO DIRITTO ED ECONOMIA
DIRITTO : e’ un insieme di regole dirette a disciplinare il funzionamento della nostra società’. indica quindi una serie di comportamenti che devono essere tenuti al fine di assicurare che la nostra società’ funzioni nel modo migliore.
A cosa serve il diritto? Serve per una civile convivenza nella società’ tra le persone, cioè con esso si evitano sia comportamenti che danneggiano gli altri e sia che si organizzino nel modo migliore i rapporti tra gli individui e sia che si reprimano i comportamenti ritenuti pericolosi per gli altri.
ECONOMIA : è la scienza sociale che studia il comportamento dell’uomo finalizzato a procurarsi i beni e i servizi necessari a soddisfare i suoi bisogni.
L’economia svolge una duplice funzione: da un lato osserva il comportamento dell’uomo al fine di capire quali regole e criteri segue per soddisfare i suoi bisogni utilizzando i mezzi limitati di cui dispone e dall’altro lato, invece, cerca anche di indicare agli uomini le migliori modalità’ di utilizzo dei propri mezzi al fine di raggiungere gli obiettivi ritenuti più’ rilevanti dalla società’ e da ciascuno di noi.
IL DIRITTO IN GENERALE
Il termine diritto è una delle parole più frequentemente utilizzate nella lingua italiana e può avere due diversi significati:
Le norme giuridiche sono regole che impongono ai destinatari da esse indicati di tenere o evitare un certo comportamento: nel loro insieme, le norme costituiscono L’ordinamento giuridico di uno Stato.
Se consideriamo le modalità attraverso cui si svolge la nostra vita, possiamo osservare che molto spesso rispettiamo altre regole che non ci sono imposte dal diritto, ma da ragioni di comportamento sociale, di appartenenza a una religione, di pratica di uno sport ecc. Più precisamente nella vita noi rispettiamo sia norme giuridiche sia altre regole dette norme non giuridiche intendendo con questa espressione le regole sociali, religiose ecc.
Le regole non giuridiche, anche se sono contraddistinte dall’indicazione di un comportamento che deve essere tenuto e, in diversi casi, anche da un’eventuale sanzione, non sono tuttavia obbligatorie per tutti i soggetti destinatari.
Ne consegue che le norme giuridiche hanno caratteri particolari, che le rendono nettamente diverse dalle norme non giuridiche: Tali caratteri sono: l’obbligatorietà per tutti i soggetti destinatari e la presenza di sanzioni per chi trasgredisce le norme, che vengono applicate da appositi apparati dello Stato.
La sanzione è la conseguenza che la norma giuridica prevede quando qualcuno non la rispetta.
Possiamo individuare tre tipi di funzioni che sono svolte dalla sanzione:
Le norme giuridiche hanno due caratteri fondamentali: sono generali e astratte.
Il DIRITTO che viene applicato concretamente in ogni Stato viene detto POSITIVO: tale espressione si contrappone al DIRITTO NATURALE che è invece costituito da un insieme di regole e principi di contenuto universale che dovrebbero ispirare la condotta degli uomini. Infine, le diverse regole giuridiche si sono via via evolute nel tempo e sono divenute sempre più numerose e complesse. Per renderle più facilmente consultabili, oggi sono raccolte e sistematizzate in appositi codici.
LE FONTI DEL DIRITTO
Le fonti del diritto sono i fatti o gli atti attraverso cui vengono emanate, modificate o abrogate le norme giuridiche. In Italia, quasi tutte le nostre norme giuridiche si formano attraverso ATTI, ossia mediante la redazione di appositi documenti scritti, prodotti da alcuni organi e soggetti a cui l’ordinamento giuridico attribuisce l’importante funzione di redigere le norme giuridiche. Solo un numero assai limitato deriva da FATTI, cioè da comportamenti tenuti in modo costante e uniforme dalla popolazione del nostro Stato nella convinzione di rispettare una norma giuridica: Le fonti che derivano da fatti prendono il nome di
CONSUETUDINI (O USI). Le fonti del diritto sono distinte tra loro in base a diversi criteri:
1 ° (vertice della piramide della gerarchia delle fonti):
2 ° FONTI NORMATIVE DELL’UNIONE EUROPEA. L’Italia appartiene alla U.E.; a seguito di tale appartenenza alcune fonti normative UE hanno efficacia nel nostro ordinamento. Sono i TRATTATI COMUNITARI e i REGOLAMENTI COMUNITARI.
I TRATTATI: accordi tra i paesi aderenti ;
REGOLAMENTI COMUNITARI: l’UE , limitatamente ad alcune materie, emana norme che sono vincolanti per i soggetti degli Stati aderenti.
Nell’ambito dell’attività normativa dell’UE , vi sono anche le DIRETTIVE COMUNITARIE che sono atti normativi che hanno come destinatari gli Stati della UE e che impongono a essi di adottare determinate normative.
3° LEGGI ORDINARIE : sono le leggi emanate dal Parlamento, mentre gli ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE si riferiscono agli atti normativi emanati dal Governo in casi precisi e delimitati
4 °
5 ° USI E CONSUETUDINI: sono fonti NON SCRITTE e sono fonti del diritto solo quando il comportamento è tenuto in modo costante, uniforme ed è generalmente osservato dai consociati, i quali sono convinti che così facendo rispettano una regola giuridica.
INTERPRETAZIONE DELLE FONTI
L’ordinamento stabilisce regole precise per quanto riguarda l’interpretazione delle norme, il cui fine è di chiarirne il significato corretto. Tale attività di interpretazione può essere svolta in diversi modi:
CRITERI DI INTERPRETAZIONE
I criteri per interpretare le norme giuridiche sono stabiliti nell’art. 12 c.c. delle Disposizioni sulla legge in generale, secondo cui “nell’applicare la legge non si può a essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dell’intenzione del legislatore”.
L’interpretazione delle norme giuridiche deve quindi essere effettuata secondo un duplice criterio: individuando innanzitutto il significato LETTERALE delle parole in essa contenute ( cosiddetta interpretazione letterale) e cercando di comprendere le ragioni ( interpretazione logica) per cui il legislatore ha emanato quella norma (cosiddetta ratio legis ).
Le norme giuridiche hanno una durata nel tempo e nello spazio . La durata nel tempo inizia con l’entrata in vigore della norma e si conclude con l’abrogazione della stessa. L’efficacia nello spazio è limitata nella parte del territorio nella quale esse devono essere osservate. Le norme di DIRITTO PUBBLICO sono applicabili solo all’interno del territorio dello Stato, mentre quelle di DIRITTO PRIVATO possono, in alcuni casi, regolare rapporti tra soggetti che risiedono in Stati diversi.
I SOGGETTI DEL DIRITTO
I soggetti del diritto sono le persone fisiche e le organizzazioni collettive. Con PERSONA FISICA si intende ogni essere umano, uomo o donna, vivente. Le persone fisiche possono avere due differenti tipi di capacità: la capacità giuridica e la capacità di agire.
L’art. 1 del codice civile attribuisce a ogni persona, dal momento della nascita fino al momento della morte, la CAPACITA’ GIURIDICA, ossia la possibilità di essere titolare di diritti e obblighi giuridici. E’ importante osservare che la capacità giuridica può essere persa solo con la morte della persona.
L’art.2 del codice civile prevede che, con la maggiore età (ossia con il compimento del 18° anno) e con il possesso della capacità di intendere e di volere ( cioè la capacità naturale) , le persone acquistino anche la CAPACITA’ DI AGIRE , che consiste nella possibilità di compiere personalmente atti che modificano la situazione giuridica di un soggetto. Nel caso in cui un soggetto non abbia la capacità di agire, può trovarsi in una situazione di INCAPACITA’ ASSOLUTA O RELATIVA, nella quale gli atti del soggetto incapace sono compiuti da altre persone (tutore, curatore, genitori ecc.)
I casi di incapacità assoluta riguardano i seguenti soggetti: i minori di età, gli interdetti giudiziali e gli interdetti legali.
I casi di incapacità relativa riguardano i seguenti soggetti: i minori emancipati e gli inabilitati.
Per la persona fisica sono particolarmente importanti tre luoghi: la residenza, il domicilio e la dimora. La residenza è il luogo in cui una persona fisica vive in modo continuativo, il domicilio è il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri affari o interessi, la dimoraè il luogo in cui una persona si trova, in un certo momento, in modo temporaneo.
Oltre alle persone fisiche, il diritto considera come soggetti del diritto anche LE ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE che sono costituite solitamente da più persone e/o da un insieme di beni, finalizzati al raggiungimento di uno scopo comune. Hanno autonomia patrimoniale perfetta in quanto si verifica la netta separazione del patrimonio dell’organizzazione rispetto a quella delle persone che vi fanno parte (soci o associati). Le organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale perfetta si chiamano PERSONE GIURIDICHE ( è un organizzazione collettiva registrata e riconosciuta, dotata di autonomia patrimoniale perfetta).Esse sono:
Gli enti di fatto sono le associazioni non riconosciute , i comitati e le società di persone. Sono privi di personalità giuridica e hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta ( non completa separazione del patrimonio sociale con quello delle persone che fanno parte). Essi sono:
Il RAPPORTO GIURIDICO è qualsiasi relazione tra due o più soggetti ( o, più correttamente , parti) regolata dal diritto. Il rapporto giuridico ha , come oggetto, beni oppure servizi. I rapporti giuridici determinano , a carico delle parti, obblighi e diritti.
LO STATO IN GENERALE
Lo STATO è un ente territoriale sovrano che si manifesta attraverso l’organizzazione politica di un popolo, stanziato in maniera stabile su un territorio e sottoposto all’autorità di un Governo. Ora analizziamo i tre elementi costitutivi di uno Stato:
Il concetto di NAZIONE: si intende un’insieme di soggetti che hanno tra di loro legami di tipo linguistico, storico, culturale, religioso o appartenenti a una stessa etnia.
LA CITTADINANZA
La cittadinanza è la condizione giuridica di chi appartiene a uno Stato: fa parte del suo popolo. Chi è cittadino di uno Stato gode dei diritti che lo Stato stesso garantisce a tutti i suoi cittadini e ha i correlativi doveri ( ad esempio di pagare le imposte). Spettano ai cittadini, in particolare, i DIRITTI POLITICI ( ELETTORATO ATTIVO : come elettore ed ELETTORATO PASSIVO:come candidato; ACCESSO AI PUBBLICI UFFICI: ricoprire cariche pubbliche ). Cittadini o non cittadini , tutti hanno in quanto uomini e donne, un certo numero di diritti ( per es. alla vita, all’integrità personale). Ma solo i cittadini godono della pienezza dei diritti riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico.
L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA . La cittadinanza italiana si acquista in modo originario o derivato:
I cittadini di altri Stati presenti in Italia si distinguono a seconda che appartengono a Stati dell’Unione Europea o siano estranei a essa: i primi (CITTADINI COMUNITARI) hanno diritto di risiedere in Italia se dispongono di un reddito sufficiente e siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (o, in alternativa , siano titolari di una polizza di assicurazione PER LE MALATTIE); i secondi (CITTADINI EXTRACOMUNITARI) devono disporre di un visto di ingresso e di un permesso di soggiorno di durata limitata nel tempo, ma rinnovabile. I permessi vengono rilasciati secondo previsioni numeriche di massa (cioè secondo i flussi migratori), tenuto conto delle esigenze del mercato del lavoro. Accanto a questi cittadini extracomunitari regolari, molti altri sono presenti in Italia, senza alcuna tutela legale, in qualità di clandestini.
LA PERDITA DELLA CITTADINANZA . La cittadinanza italiana si può perdere :
IL RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA
Si tenga presente che la cittadinanza può anche essere riacquistata:
IL LUNGO CAMMINO PER LA FORMAZIONE DEGLI STATI
Con forme di Stato si intendono i rapporti che intercorrono tra chi governa , e quindi stabilisce le regole e le applica , e chi , invece , è governato , cioè deve sottostare a quelle regole.
Le forme di stato hanno avuto una lunga evoluzione storica , che ha avuto inizio con lo Stato assoluto , in cui il potere del sovrano è indipendente da altri soggetti ; il potere politico è accentrato interamente nella persona del sovrano ; il patrimonio le ricchezze dello Stato sono interamente di proprietà del re. Vengono , inoltre , riconosciute alcune libertà tra cui quella di iniziativa economica , come l’esercizio del commercio , mentre vi è la totale negazione ai sudditi di diritti politi e di uguaglianza fra essi.
In seguito al diffondersi delle idee di alcuni grandi pensatori del ‘700 , epoca nella quale si assiste a una progressiva modificazione in senso democratico dello Stato , e a diverse insurrezioni popolari , si delinea una nuova forma di Stato , lo Stato liberale. Esso è caratterizzato dal fatto di esprimere gli interessi di ceti sociali limitati e più forti economicamente , di prevedere un intervento dello Stato unicamente nei settori della difesa e della sicurezza , mentre il settore economico è affidato solo all’iniziativa dei privati.
Lo Stato fascista , presente nello scenario europeo nei primi decenni del ‘900 , è caratterizzato da un progressivo accentramento del potere in alcune figure di leader politici e , progressivamente , da una significativa limitazione delle libertà fondamentali .
L’espressione Stato socialista è utilizzata per indicare la forma di stato che si è venuta a formare , nei primi decenni del ‘900 , in molti stati dell’est europeo , caratterizzati dall’uguaglianza economica e sociale dei cittadini , da un sistema economico controllato , pianificato , e gestito esclusivamente dallo Stato , dal divieto dell’iniziativa economica e privata e , spesso ,da forti limitazioni alla libertà delle persone .
Lo Stato democratico rappresenta la forma di Stato oggi maggiormente diffusa: Si tratta di uno Stato che esprime gli interessi di tutte le forze sociali ed economiche, basato su una legge fondamentale, la Costituzione, che garantisce le libertà fondamentali e sancisce i diritti e i doveri dei cittadini e le regole del funzionamento dello Stato. Inoltre lo Stato interviene, insieme ai privati nel settore economico, cerca di attenuare le diseguaglianze sociali e garantire moltissimi servizi fondamentali alla popolazione.
Con l’espressione forma di Governo si indica il modo in cui è organizzato e gestito il potere politico. In particolare, i differenti rapporti che intercorrono tra il potere esecutivo, affidato al Governo e il potere legislativo affidato al Parlamento, danno vita a due diverse forme di Governo: la forma di Governo presidenziale e la forma di Governo parlamentare.
Nella forma di Governo presidenziale al centro del sistema istituzionale vi è la figura del presidente e vi è una netta separazione tra potere esecutivo, affidato al presidente, e potere legislativo, di cui si occupa il Parlamento.
Nella forma di Governo parlamentare il Parlamento rappresenta l’organo di maggior rilievo istituzionale, mentre il presidente, o il re nelle monarchie, ha compiti di natura prevalentemente formale
LA COSTITUZIONE ITALIANA
La Costituzione Italiana rappresenta la nostra fonte normativa più importante, poiché tutte le altre fonti del diritto devono rispettare i principi in essa contenuti. Così come l’Italia quasi tutti gli Stati moderni hanno una loro legge fondamentale.
Le Costituzioni sono solitamente distinte tra loro in base a tre aspetti fondamentali:
Nel nostro Stato sono state applicate due differenti leggi costituzionali: dapprima lo Statuto Albertino (1861-1946), che è una Costituzione flessibile, ottriata e breve e successivamente la Costituzione della Repubblica Italiana (1948 e tuttora vigente) che invece è rigida, votata e lunga.
Lo Statuto Albertino è composto da 84 articoli in cui sono regolati i seguenti argomenti: i poteri e ruolo del re , la descrizione di alcuni diritti e doveri dei cittadini, le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi fondamentali dello Stato.
La storia dello Statuto è la seguente: nel periodo tra il 1861 1 il 1922, detto periodo liberale, si assistette a un progressivo ampliamento dei diritti democratici mentre l’applicazione dello Statuto nel periodo successivo, comunemente indicato come periodo fascista ( dal 1922 sino al 1943) , fu invece contraddistinto da una serie di modificazioni che finirono per annullare le conquiste democratiche precedenti per portare l’Italia a una situazione di dittatura. Al termine della seconda guerra mondiale il popolo venne chiamato a pronunciarsi sul futuro della forma di Governo italiana attraverso un referendum nel quale per la prima volta votarono anche le donne: venne scelta l’attuale forma repubblicana.
Il testo della Costituzione italiana vigente fu redatto da un’apposita assemblea costituente che lo approvò con larga maggioranza nel 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Nei suoi 139 articoli sono contenuti i valori fondamentali del nostro Stato e le modalità di formazione e di funzionamento degli organi principali. Secondo molti costituzionalisti, sono soprattutto quattro i valori fondamentali su cui poggia l’intera architettura della nostra Costituzione:
LA COSTITUZIONE ITALIANA
PRINCIPI FONDAMENTALI
ART.1 L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
ART.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo …
ART.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge …
ART.4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto …
ART.5 La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali …
ART.6 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
ART.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti , accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
ART.8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
ART.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
ART.10 L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute … Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica , secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
ART.11 L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
ART.12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
LIBERTA’, DIRITTI , DOVERI NELLA COSTITUZIONE
I diritti e doveri dei cittadini sono contenuti negli articoli della Costituzione compresi tra il 13 e il 54. Gli articoli compresi tra l’art. 13 e l’art. 28, dedicati ai rapporti civili, contengono alcune garanzie di grande rilevanza per la persona, poiché hanno come oggetto la libertà personale, la possibilità di riunirsi e di associarsi con altre persone, la libertà di professare la propria fede religiosa, la libertà di manifestare il proprio pensiero, le garanzie che assicurano giustizia nello svolgimento dei processi, la libertà di stampa.
Si tratta perciò di articoli attraverso i quali vengono tutelate, nel modo più ampio, le forme di libertà che sono alla base di una moderna democrazia e che sono ritenute fondamentali dai diversi accordi internazionali a difesa della persona umana.
La Costituzione disciplina, negli articoli 29-34, i rapporti etico - sociali, intendendo con questa espressione la tutela della famiglia, della salute delle persone e, infine, dell’istruzione. In particolare l’art.34 stabilisce che la scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Gli articoli compresi fra il 35 e il 47 riguardano i rapporti economici : la maggior parte di questi articoli è dedicata alla tutela del lavoro, mentre un numero più ridotto (41-44) stabilisce alcuni dei principi fondamentali del nostro sistema economico.
Infine, l’ultima parte dei diritti e doveri (artt. 48-54 ) è dedicata ai rapporti politici e può essere idealmente divisa in due parti: la prima riguarda due temi fondamentali, il diritto di voto (art.48) e la partecipazione a partiti politici. La seconda riguarda invece i doveri dei cittadini, che sono principalmente la difesa della patria, l’adempimento degli obblighi di natura tributaria, la fedeltà alla Repubblica (art. 54) e la difesa della Costituzione.
L’art. 48 stabilisce che: sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
L’art. 54 stabilisce che: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
La seconda parte della nostra Costituzione, rubricata Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139) , contiene le norme che ci permettono di comprendere l’organizzazione e il funzionamento del nostro Stato.
Si tratta di articoli molto importanti per un cittadino, poiché attraverso la loro conoscenza è possibile comprendere molte delle informazioni che spesso riceviamo dai mezzi di comunicazione, ad esempio come vengono emanate le leggi, come viene eletto il nostro presidente della Repubblica ecc.
ORGANI COSTITUZIONALI
La nostra Costituzione assegna un ruolo particolare ad alcuni organi, detti costituzionali; essi sono:
IL PARLAMENTO
Il Parlamento è l’unico organo costituzionale nazionale i cui componenti sono scelti direttamente dai cittadini attraverso libere elezioni a suffragio universale diretto. Il Parlamento italiano è composto da due distinte assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. Il bicameralismo perfetto: entrambe hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri poiché il nostro sistema parlamentare è un bicameralismo perfetto. In particolare la più importante funzione del Parlamento, l’emanazione delle leggi, è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il Parlamento:
La presenza di due Camere presenta sia vantaggi sia svantaggi. Un vantaggio è sicuramente il doppio esame del testo di legge in tempi più ampi e da parte di due distinte assemblee: ciò dovrebbe consentire maggiore riflessione e ponderazione. Tra gli svantaggi si evidenzia l’allungamento dei tempi necessari per la formazione delle leggi. Per evitare, tuttavia, che una Camera sia una semplice “fotocopia” dell’altra, la Costituzione ha previsto alcuni elementi di differenziazione. Le più importanti differenze riguardano l’età degli elettori e dei candidati, il numero dei componenti e il modo con cui vengono scelti i parlamentari. Infine fanno parte del Senato anche alcune persone non elette dai cittadini: gli ex presidenti della Repubblica, alla cessazione del loro incarico, diventano infatti automaticamente senatori a vita. Inoltre il presidente della Repubblica durante il suo mandato può nominare fino a 5 senatori a vita.
Scioglimento anticipato delle Camere
La legislatura dura normalmente 5 anni; tuttavia il presidente della Repubblica, sentiti i presidenti della Camera e del Senato, può sciogliere anticipatamente le Camere ( o una sola di esse ) quando queste si trovino in una situazione di grave e insanabile difficoltà di funzionamento ( ad esempio tale situazione si verifica quando le Camere non riescono a esprimere una maggioranza che possa sostenere il programma del Governo). Il presidente non può però sciogliere le Camere negli ultimi 6 mesi del suo mandato (cosiddetto semestre bianco)
Le differenze tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica
|
Camera dei deputati |
Senato della Repubblica |
Elettorato attivo (età minima per votare) |
18 anni |
25 anni |
Elettorato passivo ( età minima per essere candidato alle elezioni) |
25 anni |
40 anni |
Numero di componenti |
630 |
315 a cui si aggiungono alcuni senatori a vita |
Sistema elettorale |
Proporzionale |
Proporzionale |
Sede |
Palazzo Montecitorio ( Roma ) |
Palazzo Madama ( Roma ) |
LE ELEZIONI E IL FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE
Le elezioni costituiscono uno dei momenti più importanti nella vita di uno Stato democratico.
Il voto è un dovere civico, ma anche un fondamentale diritto dei cittadini.
Gli Stati democratici moderni sono tutti fondati sul principio della sovranità popolare. La nostra Costituzione, all’art. 1 afferma che “la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Le forme di partecipazione del popolo all’esercizio della sovranità possono essere sia dirette come ad esempio avviene per i referendum abrogativi, con i quali i cittadini possono decidere se una legge debba o meno continuare avere vigore, sia indirette, come nel caso dell’elezione del Parlamento, in cui i cittadini indicano le persone a cui è attribuita la funzione di rappresentarli e a cui è delegato il compito di emanare le leggi e di controllare l’attività del Governo.
Le elezioni sono consultazioni popolari attraverso le quali i cittadini, votando per alcuni candidati (cioè le persone che si propongono per essere elette), scelgono chi li rappresenterà al Parlamento.
I risultati delle elezioni variano però fortemente in relazione al sistema elettorale, ossia alle regole in base alle quali i voti che ciascuno esprime vengono utilizzati per assegnare i seggi dei parlamentari.
Sono, infatti, possibili due differenti sistemi elettorali:
Con il primo sistema (maggioritario) l’elezione avviene solitamente sulla base di collegi uninominali, cioè di porzioni di territorio dello Stato a cui viene attribuito un solo seggio; quindi solo il candidato che ottiene più voti in ciascun collegio conquista il seggio.
Con il secondo sistema (proporzionale), invece, l’elezione avviene sulla base di collegi plurinominali (nei quali possono essere eletti contemporaneamente più candidati). L’assegnazione dei seggi avviene sulla base dei voti conseguiti, per cui, nell’ambito dello stesso collegio, verranno eletti più deputati, tenendo conto dei voti che ciascuno ha ricevuto.
Tipo di sistema |
Suddivisione del territorio in collegi |
Come vengono assegnati i seggi |
Esemplificazione |
MAGGIORITARIO |
UNINOMINALI (un solo candidato eletto per ogni collegio) |
Risulta vincente solo il candidato che riceve il maggior numero di voti |
Candidato A : 160 voti Candidato B : 80 voti Candidato C : 70 voti Candidato D : 10 voti Risulta eletto solo il candidato A (ha ricevuto più voti) |
PROPORZIONALE |
PLURINOMINALI (più candidati eletti per ogni collegio) |
I voti sono ripartiti tra le diverse liste di candidati ( ogni lista contiene più candidati) e , in base al numero di voti ottenuti, sono nominati i candidati delle liste che hanno ricevuto più voti. |
Lista A : 120 voti Lista B : 60 voti Lista C : 60 voti Nel caso in cui debbano essere assegnati 4 seggi, si divide il numero dei votanti ( 240) per il numero dei seggi: per ottenere un seggio sono necessari quindi 60 voti. Pertanto verranno assegnati 2 seggi alla lista A, 1 seggio alla lista B e 1 seggio alla lista C. |
La differenza tra i due sistemi è notevole. Nel primo caso solo chi riceve più voti ottiene il seggio, mentre tutti gli altri voti vanno dispersi; nel secondo caso, i seggi sono assegnati sulla base dei voti ottenuti, quindi non si verifica alcuna dispersione poiché tutti i voti contribuiscono all’assegnazione dei seggi. Il sistema elettorale in Italia è stato più volte modificato; attualmente, grazie anche alla legge n.270 del 21 dicembre 2005, abbiamo in Italia un sistema elettorale di tipo proporzionale.
I PARLAMENTARI Lo svolgimento della funzione di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie chiamate immunità parlamentari, previste dalla Costituzione, al fine di assicurare che l’attività dei parlamentari sia libera e indipendente da pressioni esterne. Tali immunità comprendono:
Le indennità I parlamentari percepiscono una particolare indennità per tutto il periodo in cui sono in carica; l’importo, che dipende da diversi fattori, come ad esempio il numero di presenze in aula, è comunque superiore a 15.000 euro mensili. I parlamentari, hanno inoltre diritto a utilizzare gratuitamente i treni e, con alcuni limiti, gli aerei nazionali:;alla fine del loro incarico, percepiscono una liquidazione e una pensione. La funzione dell’indennità è di consentire a tutti i cittadini di esercitare l’incarico di parlamentare, qualunque sia la loro condizione economica.
LA FUNZIONE LEGISLATIVA La formazione delle leggi rappresenta senza dubbio la funzione di maggiore importanza attribuita al Parlamento. L’iter di formazione di una legge può essere suddiviso in alcuni momenti fondamentali:
L’INIZIATIVA LEGISLATIVA Consiste nella presentazione di una proposta di legge (che viene però chiamata disegno di legge quando è presentata da un parlamentare oppure dal Governo) da parte di uno dei seguenti soggetti: ciascun deputato o senatore, il Governo, 50.000 elettori, il Cnel ( Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) limitatamente a proposte di legge in materia di economia e lavoro, ciascun consiglio regionale, limitatamente a proposte di legge in materia regionale.
Riassumiamo il PARLAMENTO: Il Parlamento è composto da due distinte assemblee:
Entrambe hanno gli stessi compiti, le stesse funzioni e gli stessi poteri poiché il nostro sistema parlamentare è un bicameralismo perfetto. In particolare la più importante funzione del Parlamento, rappresentata dall’emanazione delle leggi, è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Il funzionamento delle due Camere è disciplinato da due diversi regolamenti uno per la Camera e uno per il Senato, nei quali sono descritti le regole e le procedure attraverso le quali questi organi adempiono ai loro importanti compiti istituzionali.
I componenti del Parlamento sono scelti attraverso elezioni democratiche, realizzate mediante un sistema elettorale proporzionale. Lo svolgimento della funzione di parlamentare è caratterizzato da particolari garanzie chiamate immunità parlamentari, previste dalla Costituzione al fine di assicurare nel modo migliore che l’attività dei parlamentari sia libera e indipendente da pressioni esterne. Tali immunità riguardano sia le opinioni espresse e i voti dati, sia le immunità penali, sia il divieto di mandato imperativo.
Infine i parlamentari possono chiedere al Governo chiarimenti sul suo operato attraverso tre strumenti: le interrogazioni, le mozioni e le interpellanze.
Al Parlamento riunito in seduta comune (ossia senatori e deputati riuniti insieme a Montecitorio) è attribuito il compito di eleggere il Capo dello Stato o di metterlo in stato d’accusa in particolari ipotesi, di scegliere 5 giudici della Corte costituzionale e 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura.
IL GOVERNO
Il Governo è un organo complesso formato dal presidente del Consiglio, dal Consiglio dei ministri e dai singoli ministri.
Il Governo è composto anche da altri soggetti che, pur non essendo previsti dalla Costituzione, sono però stati introdotti da leggi ordinarie, come ad esempio il vicepresidente del consiglio, i sottosegretari di Stato, i comitati interministeriali ecc.
Il presidente del Consiglio è scelto e nominato nell’incarico dal presidente della Repubblica, mentre i singoli ministri sono nominati, sempre dal presidente della Repubblica, ma su proposta del presidente del Consiglio: il Governo, per poter svolgere il suo incarico, deve inoltre ottenere la fiducia da parte del Parlamento.
Non esistono termini precisi per la durata del Governo; in pratica il Governo si dimette perché:
Nello :: le funzioni esecutive e quelle di natura normativa.
Le funzioni esecutive consistono nell’amministrare il nostro Stato, attuando gli obiettivi ritenuti più importanti, che devono essere presentati al Parlamento nel momento in cui viene chiesta la fiducia e che sono indicati nel programma del Governo.
Il Governo ha un ruolo molto importante anche per quanto riguarda la funzione normativa: infatti può presentare disegni di legge al Parlamento, e può altresì emanare direttamente , seppure con procedure molto particolari e circoscritte, provvedimenti di natura normativa che prendono il nome di decreti legge, decreti legislativi e regolamenti.
La composizione del Governo
Numero di ministeri con portafoglio (legge 244/2007)
Il Governo risiede a Roma presso Palazzo CHIGI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento che si riunisce per svolgere questa importante funzione a Montecitorio, sede della Camera dei deputati, in seduta comune, ossia con la partecipazione contemporanea dei senatori e dei deputati. A queste persone, la Costituzione prevede che se ne aggiungano altre 58, in rappresentanza di tutte le Regioni italiane ( 3 per ogni Regione, salvo la Valle d’Aosta che ha un unico rappresentante).
La Costituzione non richiede particolari requisiti per la scelta del presidente, poiché si limita semplicemente ad affermare che “ può essere eletto qualsiasi cittadino che abbia compiuto 50 anni d’età e goda dei diritti civili e politici ”.
La scelta del presidente avviene per votazione a scrutinio segreto ( ossia non è possibile sapere come ha votato il singolo elettore) e , per essere eletto, il presidente deve ricevere un numero molto alto di voti : maggioranza qualificata nelle prime tre votazioni, maggioranza assoluta dalla quarta votazione in poi.
Il presidente della Repubblica ricopre l’incarico per 7 anni: alla fine dell’incarico il presidente diviene senatore a vita.
Nel caso in cui il presidente sia impossibilitato a svolgere la sua attività viene sostituito dal presidente del Senato. Gli impedimenti possono essere temporanei o definitivi: in questo secondo caso deve essere attivata una particolare procedura per l’elezione di un nuovo presidente.
L’Italia è una Repubblica parlamentare e pertanto il ruolo del Capo dello Stato è prevalentemente formale. Tuttavia la Costituzione ha disegnato le funzioni del presidente in modo tale che egli abbia strette relazioni con i tre poteri fondamentali ( legislativo, esecutivo, giudiziario), nei confronti dei quali egli esercita un ruolo di stimolo , di moderazione e di garanzia, finalizzato ad assicurare un corretto funzionamento dello Stato nel rispetto della Costituzione e un ottimale equilibrio tra i poteri.
Inoltre il presidente svolge un ruolo molto complesso anche sul piano internazionale, poiché riceve i Capi di Stato, si reca in visita ufficiale in altri Paesi, incontra gli ambasciatori dei diversi Paesi che hanno relazioni diplomatiche con l’Italia.
L’art.90 della Costituzione afferma che il presidente della Repubblica “non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione”.
L’irresponsabilità del Capo dello Stato deve essere intesa nel senso che egli non risponde direttamente degli atti da lui compiuti. In questo modo , infatti, viene garantita la massima imparzialità e indipendenza del suo incarico. Pertanto gli atti firmati dal presidente sono sempre accompagnati da una o più firme di altri soggetti ( presidente del Consiglio o singoli ministri) i quali li controfirmano e se ne assumono loro stessi la responsabilità. La mancanza della controfirma impedisce all’atto di essere valido.
La Costituzione ha però posto due limiti a questa irresponsabilità, poiché il presidente è comunque responsabile se commette alto tradimento o attentato alla Costituzione. In questi casi è prevista una particolare procedura, affidata alla Corte costituzionale, per giudicare il presidente della Repubblica.
Il Capo dello Stato risiede a Roma presso il Palazzo del QUIRINALE.
LA MAGISTRATURA E LA CORTE COSTITUZIONALE
La Magistratura è composta dall’insieme dei giudici a cui è affidata la funzione giurisdizionale, ossia l’applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti al fine di risolverli nel rispetto della legge.
La Magistratura applicando la regola generale che disciplina una certa situazione a un caso concreto, decide come deve essere risolta una situazione giuridica mediante l’emanazione di una sentenza, ossia una decisione che è obbligatoria per i destinatari.
La Costituzione contiene diversi principi che regolano l’attività dei giudici. Tali norme riguardano l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, le garanzie dirette ad assicurare l’imparzialità e l’indipendenza della Magistratura, i principi volti a disciplinare il funzionamento dell’attività giurisdizionale, le norme del giusto processo.
Per consentire una gestione più razionale e tecnica della giustizia, l’attività giurisdizionale è suddivisa in tre grandi settori: civile, penale, amministrativo. In tutti i casi, comunque, si perviene alla decisione del giudice attraverso una complessa procedura, che prende il nome di processo , durante la quale le parti interessate e il giudice cercano di ricostruire lo svolgimento dei fatti e di individuare le norme giuridiche da applicare al caso in esame.
Il processo si conclude con una sentenza che deve essere opportunamente motivata e che è vincolante per le parti del processo. Le sentenze possono essere appellate, ossia ne può essere richiesto il riesame da parte di un altro giudice.
Il processo civile riguarda le controversie che sorgono tra privati. La caratteristica fondamentale del processo civile è che esso si attiva su istanza ( ossia su iniziativa/domanda) di una parte.
Il processo penale è finalizzato a punire i colpevoli di un reato con applicazione , nei loro confronti, delle sanzioni previste dalla legge: è basato sull’obbligatorietà dell’azione penale, poiché il pubblico ministero, ossia il giudice che dà avvio all’azione penale, è tenuto, quando ha conoscenza di un reato, a procedere nei confronti dei presunti colpevoli. Reato è qualsiasi azione commessa da un soggetto in violazione di una norma per la quale l’ordinamento giuridico preveda una sanzione penale.
Il processo amministrativo, infine, è diretto alla risoluzione di controversie tra i privati e la pubblica amministrazione: pertanto , esso si caratterizza per il fatto che una delle parti deve necessariamente essere la pubblica amministrazione. I processi amministrativi hanno per oggetto atti emessi dalla PA (atti amministrativi) dei quali viene contestata la legittimità ( ossia la conformità dell’atto alla legge) oppure l’opportunità (ossia il merito delle scelte che sono alla base dell’atto): il giudice amministrativo può annullare l’atto oggetto di impugnazione oppure confermarne la validità.
Al fine di assicurare la massima indipendenza e autonomia della Magistratura dagli altri poteri , la Costituzione ha stabilito che tutte le decisioni che riguardano l’attività professionale e lavorativa dei magistrati ( ossia assunzioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari) siano assunte da un organo autonomo e indipendente, detto consiglio superiore della magistratura ( Csm).
Il Csm è un organo elettivo composto da 27 membri: 16 sono eletti dai magistrati, 8 sono eletti dal Parlamento riunito in seduta comune e infine , 3 componenti vi fanno parte di diritto ( ossia senza alcuna nomina). Il Csm è presieduto dal presidente della Repubblica. I membri elettivi sono nominati nell’incarico per 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Il Csm ha sede a Roma – Palazzo dei Marescialli
LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte è formata da 15 giudici, scelti tra persone particolarmente qualificate: la loro scelta è effettuata, per un terzo , dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per il restante terzo , dalle più alte Magistrature. A tale carica possono accedere solo professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati che abbiano svolto almeno vent’anni di esercizio di attività professionale e giudici appartenenti alle giurisdizioni superiori amministrative od ordinarie. La durata dell’incarico dei componenti della Corte costituzionale è di 9 anni , durante i quali non possono svolgere alcuna altra attività . La sede della Corte è a Roma, presso il Palazzo della Consulta ( si trova di fronte al Quirinale). La Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni attraverso due differenti procedure:
La sentenza emessa dalla Corte potrà essere sia di accoglimento (nel caso in cui la questione sia ritenuta fondata dalla Corte), oppure di rigetto (nel caso in cui, invece, la Corte abbia ritenuto infondata la questione). Nel caso di rigetto la legge continuerà ad avere vigore, nel caso di accoglimento cesserà invece di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
La Corte giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra Regioni. La Costituzione e le leggi stabiliscono quali sono le competenze, cioè gli ambiti entro cui gli organi dello Stato possono operare e svolgere le loro funzioni: quando però accade che più organi ritengono di essere competenti a occuparsi di un certo settore, sorge un conflitto di attribuzione. In questi casi la Corte costituzionale viene chiamata per stabilire a quale, tra i diversi organi, spetti svolgere una certa attribuzione. La Corte costituzionale può essere chiamata a risolvere i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato ( ad esempio tra Parlamento e Governo ) tra Stato e Regioni o, infine tra Regione e Regione.
La Corte giudica sulle accuse mosse contro il presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato dovrà essere giudicato dalla Corte costituzionale, nel caso in cui commetta alto tradimento o attentato alla Costituzione. La nostra Costituzione ha però previsto che, in questa particolare ipotesi, la Corte giudichi il presidente con un numero di membri più alto rispetto a quelli che la compongono normalmente ( ai 15 giudici della Corte si aggiungono infatti 16 componenti, detti aggregati, scelti dal Parlamento riunito in seduta comune, per un totale di 31 membri). La sentenza emessa dalla Corte è definitiva.
La Corte decide sull’ammissibilità delle richieste relative a referendum abrogativi. Le richieste per l’indizione dei referendum sono sottoposte al vaglio della Corte costituzionale al fine di valutare se i quesiti referendari siano ammissibili in quanto conformi all’art.75 della Costituzione.
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA
Il diritto internazionale o ordinamento giuridico internazionale è un sistema di regole con cui gli Stati disciplinano i loro rapporti di natura politica, economica e sociale. Esso è pertanto dovuto alla volontà di cooperare sul piano internazionale per garantire sviluppo, benessere, pace e sicurezza nel mondo. Le sue fonti principali sono i trattati internazionali, le sentenze della Corte internazionale dell’Aja , gli atti normativi delle organizzazioni internazionali.
L’Italia ha intensi rapporti istituzionali con altri Stati, in attuazione di alcuni principi fissati dalla stessa Costituzione e fa parte di diversi organismi internazionali.
Tra i più importanti possiamo ricordare l’Onu, la Nato e l’Unione Europea.
L’Organizzazione delle nazioni unite ( ONU) : ha sede a New York ed è stata istituita nel 1945, subito dopo la conclusione della seconda guerra mondiale, con il fine di garantire la pace, il benessere e la sicurezza nel mondo. All’Onu hanno gradualmente aderito quasi tutti gli Stati della Terra (attualmente ne fanno parte oltre 1909 , i quali hanno nominato i loro rappresentanti presso gli organi di questa organizzazione. Gli organi principali dell’Onu sono: l’assemblea generale, il consiglio di sicurezza e il segretario generale delle nazioni unite.
L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ha sede a Bruxelles , è stata istituita nel 1949 con il fine di garantire la difesa e la sicurezza dell’Europa occidentale e del Nord America tramite un apparato di difesa comune, finalizzato a scongiurare conflitti bellici tra gli Stati aderenti o intrapresi a loro danno. Si tratta di un’organizzazione a carattere militare il cui organo principale è Consiglio atlantico, che ha potere deliberativo; è costituito dai rappresentanti di tutti gli Stati membri ed è coadiuvato da comitati tecnici specializzati in singoli settori.
L’Unione Europea (UE) ha competenze molto ampie ed è dotata di poteri di natura normativa. Deve inoltre garantire la cooperazione tra Stati con lingue e tradizioni assai diverse tra loro.
Gli organi più importanti sono:
La legislazione comunitaria è costituita sia dai trattati, sia da atti emanati dagli stessi organi dell’UE: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
ECONOMIA
I BISOGNI , I BENI E I SERVIZI
Al centro dello studio dell’economia si trovano l’uomo e il suo comportamento quando è diretto a procurarsi i beni o i servizi che gli possono essere utili per soddisfare i propri bisogni. I bisogni sono necessità vere o presunte che l’uomo ha di determinati beni o servizi e che lo spingono a procurarseli per appagare queste sue esigenze.
Poiché sono pressoché illimitati, l’economia ha cercato di classificarli in modo tale da renderne più semplice la comprensione e lo studio. Tra le distinzioni più importanti possiamo ricordare quella tra bisogni individuali ( cioè sentiti da una singola persona) e bisogni collettivi ( cioè avvertiti dai soggetti in quanto appartenenti a una società), e tra bisogni primari , cioè essenziali per la vita delle persone, e secondari quei bisogni che rispondono a esigenze non fondamentali per l’individuo.
I bisogni, di qualsiasi tipo essi siano, hanno caratteristiche comuni, che possiamo indicare nella illimitatezza, mutevolezza, saziabilità, risorgenza e soggettività.
Illimitatezza significa che i bisogni sono numerosissimi e, in pratica, infiniti; mutevolezza che variano sia nel tempo sia nello spazio; saziabilità che diminuiscono di intensità non appena vengono soddisfatti; risorgenza che solitamente si riformano dopo un certo periodo di tempo; soggettività che i bisogni sono diversi da persona a persona e dipendono da molti fattori, tra cui l’età, le condizioni economiche, sociali, culturali.
I bisogni possono essere soddisfatti attraverso beni e servizi: I beni sono tutte le cose che possono essere prodotte con l’attività dell’uomo (beni economici) oppure disponibili in natura in quantità limitata (beni liberi). I servizi sono, invece, prestazioni professionali o lavorative realizzate da un soggetto a favore di chi ne fa richiesta.
IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI PROTAGONISTI
Il sistema economico è costituito dall’insieme delle relazioni che si instaurano tra i soggetti dell’economia, i quali svolgono attività economiche nel rispetto delle leggi vigenti e sotto il controllo delle istituzioni.
Le attività economiche che i soggetti dell’economia possono compiere sono prevalentemente la produzione, lo scambio, il consumo, il risparmio e l’investimento.
Produrre significa trasformare le risorse disponibili attraverso il lavoro, l’uso di strumenti, le conoscenze o le tecnologie, in beni o servizi che hanno una diversa utilità per l’uomo; scambiare significa che i soggetti dell’economia, avendo a disposizione una certa quantità di beni o di denaro, decidono di cedere questi loro beni in cambio di altri beni o servizi che ritengono più idonei a soddisfare le loro necessità; consumare indica l’attività di utilizzazione di beni o servizi, al fine di soddisfare i bisogni; risparmiare significa destinare una parte del proprio reddito a esigenze future; investire significa, infine, destinare una parte del proprio denaro all’acquisto di beni e servizi al fine di sviluppare o migliorare un’attività di impresa.
I soggetti del sistema economico sono famiglie, imprese, Stato e resto del mondo.
Le attività economiche principali delle famiglie sono lavorare, consumare, risparmiare. Le imprese sono i soggetti economici che hanno il ruolo di produrre e scambiare beni o servizi, attraverso un’organizzazione, più o meno complessa, di beni , servizi e di persone: le attività economiche principali sono produrre, scambiare e investire. Le attività economiche dello Stato sono scambiare, consumare, redistribuire, produrre: in più lo Stato ha l’ulteriore compito di definire le regole fondamentali del sistema economico. Infine, con resto del mondo si intendono i soggetti dell’economia presenti in altri Stati e con i quali si creano relazioni economiche che consistono negli scambi internazionali, costituite soprattutto da importazioni e esportazioni.
I rapporti che intercorrono in campo economico, tra famiglie, imprese, Stato e resto del mondo danno origine a relazioni realizzate tramite flussi economici, cioè trasferimenti tra i soggetti , che possono essere reali o monetari.
I flussi sono detti reali quando riguardano lo scambio di beni e servizi tra loro. Sono detti monetari quando lo scambio è tra beni, servizi e denaro.
La scelta di un sistema economico è essenzialmente legata alla soluzione che viene data da uno Stato a tre scelte che possiamo indicare in: che cosa produrre; come produrre; per chi produrre.
Che cosa produrre si riferisce alla scelta di quali prodotti realizzare; come produrre significa attraverso quali sistemi di produzione vengono realizzati i prodotti; per chi produrre indica, infine, i soggetti a cui sono destinati i prodotti.
In relazione al modo in cui i singoli Stati offrono una risposta ai tre problemi appena indicati , si possono individuare tre differenti sistemi economici:
LA PRODUZIONE
L’attività produttiva viene realizzata attraverso un processo di trasformazione dei beni finalizzato ad accrescerne l’utilità’.Nella realizzazione del ciclo produttivo è possibile individuare alcuni elementi, noti come fattori della produzione, che sono sempre presenti nell’attività produttiva.
Tradizionalmente i fattori produttivi vengono distinti in tre diverse categorie : natura, lavoro, capitale.
Con il termine natura si intende oggi l’ambiente naturale necessario per l’attività dell’impresa e comprende tutte le risorse ( come terra , acqua, fonti energetiche … ) impiegate nel processo di produzione. Il lavoro è l’attività , intellettuale o manuale, svolta dall’uomo per realizzare beni o servizi, mentre il capitale è l’insieme delle risorse materiali ( come denaro, macchinari, …) necessarie all’imprenditore per la produzione.
Fonte: http://www.portaleboselli.it/boselliserale/Materiale%20Didattico/Biennio%20Turistico/DIRITTO%20ED%20ECONOMIA%20dispensa.doc
Sito web da visitare: http://www.portaleboselli.it/
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