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Si segnalano le seguenti decisioni della Corte di Cassazione per l’attualità e specificità delle questioni trattate.
- Ordinanza 16.11.2010 n.23155 : Per la censura di violazione di legge dalla lettura della sentenza impugnata emerge che essa ricusa la tesi minimalista del contribuente ed afferma che reputa sussistere una pur minima struttura organizzata fondando la sua affermazione sul possesso di uno studio distinto dall’abitazione di 100 mq. La affermazione è giuridicamente erronea in quanto secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione , a partire dalla sentenza n. n.3676/07, i presupposti dell’IRAP sono costituiti dal possesso di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dall’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui ,mentre il possesso di uno studio per un professionista è stato ritenuto dalla stessa Corte di Cassazione un bene strumentale non eccedente il minimo.
- Sentenza 16 novembre 2010, n. 23132: In caso di lite lavorativa con pronuncia di una parolaccia del dipendente verso il socio di maggioranza ,l’inconsapevolezza da parte del dipendente sulla posizione di spicco del socio rende scusabile il comportamento suddetto e quindi determina l’illegittimità del licenziamento operato dall’azienda a causa dello stesso.
- Sentenza 16 novembre 2010, n. 40499: In caso di infortunio, è ammesso che possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente (cfr. da ultimo, Sezione IV, 17 gennaio 2008, giacché, questi, in caso di affidamento dei lavori, all’interno dell’azienda, ad imprese appaltatici o a lavoratori autonomi, è tra l’altro tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro. Può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell’appaltatore e, a fortiori, del lavoratore autonomo operante nell’impresa (cfr. anche Sezione IV, 30 marzo 2004 ; nonché, Sezione IV, 11 febbraio 2004 ).
-Sentenza 8 novembre 2010n.22623 : Si deve affermare il seguente principio di diritto: «l’art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la compatibilità dell’attività di docente della scuola elementare statale con l’esercizio della professione forense e ne consente l’iscrivibilità all’albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti». Tali requisiti, nel caso di specie sussistono, visto che la ricorrente ha sia compiuto la prescritta pratica forense, sia superato l’esame di Avvocato .
-Sentenza n. 22739 del 9 novembre 2010 : La retribuzione imponibile, ai fini previdenziali, comprende tutto ciò che in denaro o in natura venga corrisposto dal datore di lavoro al dipendente durante tutto l’arco del rapporto di lavoro. Pertanto se il dipendente utilizza un alloggio ,il cui valore risulta superiore a quello corrispondente al canone pagato ,il predetto riceve qualcosa in dipendenza del rapporto di lavoro che va integralmente sottoposto a contribuzione.
-Sentenza n. 22323 del 3 novembre 2010 :Il riconoscimento al lavoratore ,familiare di un disabile ,in base alla legge 104/92 della sclta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, presuppone, anche, l’attualità dell’assistenza e la compatibilità con l’interesse comune ,così che l’ esercizio di questo diritto non avvenire a discapito delle esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
-Sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010 :. A norma dell’art 2096 c.c. e dell’art 10 L. 604/96 ( norme sui licenziamenti individuali), il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore, alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso. Detta discrezionalità non è assoluta ma, deve essere coerente con la causa del patto di prova sicché, il lavoratore che non dimostri il positivo superamento della prova o, la imputabilità del recesso a cause estranee alla prova stessa, non può eccepire ne dedurre in sede giurisdizionale, la nullità del licenziamento .
-Sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010:L’intero consiglio di amministrazione debba rispondere delle omissioni dolose sulla sicurezza sul lavoro, a fronte del verificarsi di incidenti e morti sul lavoro ricorrenti e protratti nel tempo, dato che nessuno è intervenuto a mettere in campo le opportune misure di sicurezza. |
Fonte: http://www.paolonesta.it/dottrina_sentenze_archivio/Documenti/2010/Novembre%202010/22-11-2010/PILLOLE%20DI_%20GIURISPRUDENZA-Colaci.it.doc
Sito web da visitare: http://www.paolonesta.it/
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