Glossario assegni significato dei termini

Glossario assegni significato dei termini

 

 

 

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Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Glossario assegni significato dei termini

GLOSSARIO assegni

A cura del Dr. Sergio Breschi

Questa pubblicazione vuole essere un aiuto ai colleghi delegati per la rappresentanza in giudizio, in questa prima stesura ho riportato giurisprudenza, circolari ministeriali, memorie ed anche altre informazioni riprese dalle fonti più disparate.

Naturalmente è limitato alla mia esperienza sul campo, è gradito che questo glossario venga continuamente arricchito con altre informazioni e conoscenze acquisite, si prega pertanto i colleghi di comunicare su supporto elettronico ogni informazione che si ritiene utile pubblicare.

TESTO: Il testo elenca alfabeticamente le voci.

Le sentenze, o le formule sono scritte con formato Times new roman, le definizioni con formato Arial, i riferimenti normativi sono messi in nota carattere Times new Roman p 11

 

Abbreviazioni


ABI

Associazione Bancaria Italiana

AIPA

Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione

Archivio

Sinonimo di CAI

archivio

archivio locale residente presso i singoli soggetti

ASA

Archivio Sanzioni Amministrative

ASP

Archivio Sanzioni Penali

CAB

Codice di Avviamento Bancario

CAI

Centrale d'Allarme Interbancaria

CAPRI

Centrale Assegni Procedura Impagati

CARTER

Carte Revocate

CCIAA

Camera di Commercio per l'Industria, Agricoltura e Artigianato

CIPA

Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione

CNIPA

Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

CRO

Codice Riferimento Operazione

NPF

Non Persona Fisica

PASS

Procedura Assegni Sottratti o Smarriti

PF

Persona Fisica

PROCAR

Procedura Carte di pagamento sottratte o smarrite

Provvedimento

Insieme di una o più sanzioni comminate (es. pecuniaria + accessoria, ecc.) allo stesso soggetto e segnalate alla CAI con medesimo numero progressivo provvedimento

REA

Repertorio Economico Amministrativo

RNI

Rete Nazionale Interbancaria

RUPA

Rete Unitaria Pubblica Amministrazione

Soggetto interessato

Cittadino che vuole conoscere l'esistenza o meno dell'inscrizione del suo nominativo preso la CAI

U.T.G.

Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura)

 

ammortamento  
procedura legale disposta per tutelare il possessore di un assegno o di una cambiale nel caso di smarrimento o di sottrazione ( art. 2006 c.c.). Il possessore del titolo deve innanzitutto avvisare il debitore dello smarrimento e poi presentare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo dovrebbe essere pagato. Il presidente del tribunale emette decreto di ammortamento che autorizza il pagamento del titolo alla scadenza prevista. Non si ammette l'ammortamento dei titoli al portatore.
Aquiescenza

In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento della somma portata nell’ordinanza ingiunzione non comporta di per sé l’acquiescenza, né incide sull’interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio previsto dall’art. 22 della 689/81 ( sez.1 sent. N.4886 del 16 11. 1989 Standa c. comune di Udine).

Atto amministrativo v. Provvedimento

Assegno:
L’assegno che la legge talvolta chiama anche titolo è uno strumento di pagamento mediante il quale un soggetto (traente) che dispone di un conto corrente presso una banca ordina alla banca stessa (stabilimento trattario) di pagare una certa somma a favore proprio o di un altro soggetto (beneficiario o portatore). Tale titolo non è “a sicuro buon fine” perché può essere emesso senza provvista, cioè se nel conto corrente  non ci sono fondi sufficienti. In tal caso la banca non è obbligata a pagare se attiva la procedura del (preavviso di revoca) ( art 9 bis legge 386/90).
L'assegno è un “pagabile a vista”,  cioè alla presentazione, deve essere presentato entro 8 giorni se pagabili sulla piazza ( stesso comune) di emissione, entro 15 giorni se pagabili fuori piazza (in altro comune) non un mezzo per concedere credito. Il presupposto per l'emissione di un assegno bancario è l'autorizzazione della banca ad emettere assegni (c.d. convenzione d’assegni) e la presenza di somme disponibili sul conto. Gli assegni bancari sono moduli standardizzati contenuti in libretti che la banca consegna al correntista.
Per svolgere la sua funzione di pagamento, l'assegno contiene alcuni dati. I principali prestampati sono:

  • la denominazione di assegno bancario;
  • il nome della banca ( o stabilimento trattario) che effettuerà il pagamento;
  • il luogo di pagamento (piazza di pagamento);
  • le coordinate bancarie (codici ABI e CAB).

Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno:

  • la data ed il luogo di emissione;
  • l'importo;
  • il nome del beneficiario (o prenditore);
  • la firma del correntista.

La Suprema corte così lo definisce:
“L’assegno bancario è un titolo di credito formale ed astratto, trasmissibile con girata, contenente l’ordine incondizionato, che prescinde dal rapporto sottostante, di pagamento a vista. La destinazione alla circolazione è un attributo intrinseco dell’assegno, non sopprimibile per volontà del privato, in quanto la norma incriminatrice tutela, non solo l’interesse del singolo creditore, ma anche quello dei terzi e, quindi, l’interesse pubblico alla sicura trasmissibilità del titolo. Tale disciplina è inderogabile, dunque, con la conseguenza che le interne pattuizioni, dirette a trasformare il titolo da mezzo di pagamento a strumento di garanzia, sono del tutto irrilevanti ai fini della configurabilità del reato di emissione di assegno bancario senza provvista.
La trasferibilità e il carattere formale del titolo di credito spiegano anche il divieto, ancora esistente, anche se non penalmente sanzionato, di emettere assegni privi di data o postdatati. Il patto di successivo riempimento, eventualmente intervenuto tra le parti, e la violazione dei termini del patto sono parimenti irrilevanti, ai fini della configurabilità del reato. E’ vero che il delitto previsto dall’art. 2 Legge 386/90 si perfeziona, quale reato di evento, nel momento in cui l’assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per mancanza o insufficienza di provvista, ma è anche vero che per il calcolo del "tempo utile" bisogna far riferimento al dato formale e apparente risultante dal documento quale giorno di emissione, e non a quello, eventualmente diverso, della effettiva traditio. La prevalenza dell’elemento formale su quello reale scaturisce dalla natura dell’assegno bancario e del reato plurioffensivo e, in modo positivo, dagli artt. 31, 32 e 35 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736. La nuova disciplina sanzionatoria si innesta, infatti, sui principi, ancora validi, che regolano l’assegno. Le tre norme stabiliscono che l’assegno è pagabile a vista e che ogni contrario pactum si ha per non scritto, che quello postdatato può essere presentato all’incasso anche prima del giorno indicato come data di emissionee, infine, che l’ordine di non pagare ha effetto solo dopo che sia consunto il termine utile per la presentazione. ( cass 2908/99)
Audizione.
La legge della legge  15 dicembre 1990 n° 386 nel testo novellato dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 non prevede l’obbligo di audizione  ( cfr sent. Cass sez I civ 29 settembre 2005, n 19040)
avviso di ricevimento ( di raccomandata)
L'acquisizione in causa delle ricevute postali è stata correttamente ritenuta dai giudici di appello decisiva sul piano probatorio, dovendo rilevarsi che l'attestazione della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale con il rilascio di apposita ricevuta da parte dell'ufficio postale è idonea a sorreggere la presunzione del suo arrivo a destinazione anche in mancanza di avviso di ricevimento, in considerazione dei particolari doveri che la spedizione di una raccomandata impone all'ufficio postale in ordine al suo inoltro e alla consegna al destinatario (cfr. in particolare, Cass., n. 8180 del 1996, n. 7181 del 1996).

C.A.I. Centrale d'Allarme Interbancaria

Dal 4 giugno 2002 la circolazione dell'assegno bancario è diventata più sicura. La Centrale d'Allarme Interbancaria è un archivio informatizzato dove sono registrati i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista.

La CAI nasce per elevare il grado di sicurezza ed efficienza del sistema di circolazione dell'assegno. Non sempre infatti gli assegni vengono accettati volentieri come strumenti di pagamento, proprio per il timore che non vengano pagati. L'esistenza di una banca dati, unica a livello nazionale e consultabile da tutte le banche, consente ora di disporre di un efficacie "filtro" per escludere dal sistema dei pagamenti i soggetti e i titoli a rischio.

In dettaglio i dati contenuti nell'archivio sono:

Le generalità di coloro che hanno emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o risultati anche in parte senza provvista;

i dati relativi a questi assegni;

i dati degli assegni non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;

i dati degli assegni di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.

La CAI censisce inoltre:

le generalità dei titolari di carte di pagamento revocate, smarrite o rubate;

i dati delle carte revocate, smarrite o rubate;

le sanzioni amministrative e le sanzioni penali.

Chi viene iscritto nella CAI può accedere alle informazioni che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 675/96 sulla privacy, rivolgendosi alle banche, agli uffici postali ed alle filiali della Banca d'Italia.

Caratteristiche  dell’archivio

L’archivio è composto dai seguenti segmenti:

  • CAPRI (Centrale Allarme Procedura Impagati) nel quale sono contenuti i dati relativi alle revoche dall’autorizzazione ad emettere assegni;
  • PASS (Procedura Assegni Sottratti e Smarriti) nel quale sono contenuti i dati relativi ai moduli di assegni sottratti, smarriti, non restituiti e bloccati per altri motivi;
  • CARTER (Carte Revocate) nel quale sono contenuti i dati nominativi relativi alle revoche dall’utilizzo delle carte di pagamento;
  • PROCAR (Procedura Carte) nel quale sono contenuti i dati relativi alle carte di pagamento revocate, smarrite e sottratte;
  • ASA (Assegni Sanzioni Amministrative) nel quale sono contenuti i dati relativi alle sanzioni amministrativi ai sensi dell’art.10-bis, comma 1 lettera c) della legge 15 dicembre 1990, n 386;
  • ASP (Assegni Sanzioni Penali) nel quale sono contenuti i dai relativi alle sanzioni penali ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1 lettera c) della legge 15 dicembre 15 dicembre 1990, n 386;

CAI  Fac simile comparsa

Preme solo sottolineare che è impossibile per quest’Ufficio fornire chiarimenti in merito ai motivi che hanno portato alla prima revoca di sistema, infatti, non è più possibile conoscere l’Istituto che ha effettuato la revoca in quanto il sistema per ragioni di garanzia di privatezza cancella il file allo scadere del termine di revoca ( cfr art 10 D.M 7 novembre 2001, n 458) .
Per spiegare la procedura prevista dalla normativa si descrive l’iter previsto dalla legge 15 dicembre 1990 n° 386 nel testo novellato dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507.
Nel caso di emissione di assegno senza provvista ( c.d. scoperto) l’Istituto bancario deve inviare all’indirizzo dato dal correntista al momento dell’apertura del conto una raccomandata (c.d. preavviso di revoca) che deve contenere le informazioni di cui all’art. 8 della legge citata.
Ai sensi dell’art. 9 bis co 4 la comunicazione si da per effettuata anche nel caso che la lettera torni indietro non ritirata ovvero indirizzo sconosciuto (4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.).
Il correntista ha 60 giorni di tempo per pagare il titolo compresa la penale e le spese di protesto mediante deposito vincolato, se si avvale di altri mezzi (ad esempio in contanti al beneficiario) nello stesso termini deve produrre liberatoria alla banca e al pubblico ufficiale che ha emesso il protesto.
Se effettua questi adempimenti impedisce sia l’iscrizione del suo nominativo al C.A.I. sia la comunicazione al Prefetto per l’emissione delle sanzioni pecuniarie e accessorie.
l'iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI), un nuovo archivio informatizzato attivo dal 4 giugno 2002 presso la Banca d'Italia, comporta il divieto per tutte le Banche di stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti.
L’eventuale prova dovrà essere prodotta dal ricorrente, che conosce preso quali Banche aveva acceso contratti di conto corrente e convenzione di assegni. e che, appena saputo del protestato del titolo emesso in presenza di revoca di sistema, avrebbe dovuto attivarsi per dimostrare l’illegittimità di tale provvedimento.
Concludendo il procedimento amministrativo viene istaurato a seguito di protesto che è atto di pubblico ufficiale sorretto da fede privilegiata; l’art 8 co 2 e 3 della legge citata prevede che il Prefetto notifichi entro 90 giorni dell’atto di accertamento ,  e il correntista ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi e documenti.
Il combinato di queste disposizioni e i termini previsti fanno si che, in caso di invio di scritti difensivi da parte del correntista, ci sia qualche possibilità di accedere al C.A.I. nel periodo di sospensione.
Non è neppure pensabile, sia perché non previsto sia perché giuridicamente assurdo, che la Prefettura prima di notificare l’atto di accertamento verifichi preventivamente la veridicità del protesto.
Comunicazione tra trattario e traente ( preavviso di revoca).
L'art. 9 della legge n. 386 del 1990 prescrive che "la revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione". Detta revoca rientra, quindi, nella categoria delle dichiarazioni ricettizie e di cui all'art. 1334 cod. civ., in relazione alle quali opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., secondo il quale la dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Pertanto spetta al ricorrente fornire una prova in tal senso sussiste, infatti, nei suoi confronti la presunzione di conoscenza dell'atto di revoca di cui trattasi. Inoltre, è da tener presente il principio giurisprudenziale secondo il quale "le disposizioni dello art. 174 del regolamento postale, relative all'indicazione della persona che sottoscrive l'avviso di ricevimento, riguardano unicamente le notificazioni degli atti giudiziari, mentre, per la consegna della ordinaria corrispondenza raccomandata, l'avviso di ricevimento è idoneo a provare che la lettera o il plico sono pervenuti al destinatario ed a fondere la presunzione di conoscenza da parte dello stesso. Cassazione Penale Sent. n. 10328 del 13-10-1995

Colpa (definizione)

è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto [c.p. 61, n. 3], non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [c.p. 259, 326, 335, 350, 365, 387 , 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].
Colpa:
nozione in genere

Nel delitto colposo, o contro l'intenzione, l'elemento psicologico non è condizionato dalla soggettiva opinione della persona cui è contestato l'evento dannoso, né ha decisiva rilevanza la prevedibilità dell'evento, elemento costitutivo della colpa penale essendo soltanto la condotta contraria alla normale prudenza, diligenza o perizia ovvero alle leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Sez. V, sent. n. 1743 del 28-02-1983 (cc. del 10-12-1982), Trezzi (rv 157650

Data di emissione
E' un requisito obbligatorio: la mancanza della data o la sua incompletezza rendono l'assegno non valido. La data deve essere quella di emissione effettiva, salvo i casi ammessi dalla legge.(1)  (L'assegno privo di data di emissione o l'assegno "postdatato" costituiscono una violazione di legge. La mancanza della data o l'indicazione di una data futura rispetto a quella effettiva attribuirebbero all'assegno una funzione cambiaria o creditizia, non ammessa per l'assegno).

Pur essendo l'emissione di un assegno senza data normalmente non punibile, tuttavia quando un tale titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi luogo e data, l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno bancario e risponde, pertanto, dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione) e dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza provvista) qualora, al momento dell'utilizzazione dell'assegno, manchino l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista.
Sez. V, sent. n. 7988 del 07-07-1998 (cc. del 19-05-1998), Galli (rv 211481).
La violazione di un assegno senza provvista, di cui all’art. 2, l. n. 386/90, come sostituito dall’art. 29, d.lsl. 30 dicembre 1999, n. 507, non si consuma nell’emissione dell’assegno senza che presso il trattario esista la somma sufficiente, ma quando l’assegno, presentato in tempo utile, non viene pagato per difetto di provvista ( cfr. Cass. Pen., sez. V, sent. 18 gennaio 1996, n. 2261; cassa. Pen. Sez. V sent. 20 novembre 1991, n. 1803).
Ove, quindi, non venga contestata, come in specie, la presentazione degli assegni nel tempo utile, decorrente quanto agli assegni postdatati, a norma degli artt. 31,co2 e 32, 4° co., r.d. n. 1736/33, dal giorno indicato come data di emissione, salvo la presentazione avvenga prima di tale data, la mancanza di provvista assunta quale elemento costitutivo della fattispecie va valutata al momento del rifiuto opposto dal trattario al pagamento in tutto o in parte dell’assegno ed al perfezionamento della violazione risulta del tutto indifferente l’eventuale esistenza dei fondi al momento dell’emissione del titolo.
Inoltre giacché a seguito della depenalizzazione del corrispondente delitto la violazione di emissione di assegno senza provvista caratterizzata, a norma dell’art. 3,1 n. 689/81, dall’elemento psicologico sia del dolo che della colpa, deve ritenersi che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, il traente che, non solo non si attenga al dovere di conformare l’andamento del proprio conto bancario all’esigenza che ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nel tempo mutile per la loro presentazione, ma, oltre a fare affidamento sulla tolleranza da parte del trattario di una eccessiva esposizione, assuma consapevolmente con la postdatazione degli assegni, significativa di per sé di una scarsa liquidità, il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione, costituente, nella specie , un evento neppure imprevedibile in presenza di una clausola contrattuale che, secondo quanto riferito dal ricorrente, consentiva la revoca del fido anche senza giusta causa.

Da una comparsa dell’area III bis
…Chi emette un assegno senza indicare la data, secondo la giurisprudenza della Cassazione consegna una dichiarazione che ” vale come promessa di pagamento potendo presumersi iuris tantum l’esistenza del rapporto sottotante” ( cass. 5039/96 civ sez I) , L’assegno pertanto è un titolo nullo fino a quando non viene indicata la data e il luogo che sono elementi essenziali dell’assegno.
Poiché la legge non dispone che la data (come del resto l’importo) debba essere messa dalla stessa mano del traente; questi con la consegna di “una promessa di pagamento posta su un modulo di assegni senza mettere la data” affida ad altri la scelta del momento in cui tale promessa diventi un pagamento effettivo, con tutti i rischi che un simile comportamento “cosciente e volontario” comporta.
Non si spiegherebbe altrimenti il motivo per il quale viene fatto “la promessa di pagamento” su un modulo di assegni e non su un qualsiasi pezzo di carta.
Chi è solito emettere assegni senza data dovrebbe essere sicuro di conoscere chi li detiene per potersi attivare in vario modo da evitare che i titoli possano venire messi all’incasso nel caso di revoca da parte della banca trattaria.
Né hanno pregio le citazioni giurisprudenziali che riguardano la materia quando la stessa era penale, dato che doveva essere dimostrata la volontà dolosa, nel caso delle sanzioni amministrative è punito anche chi commette azioni colpose.
Gli illeciti su cui si discute devono essere accertati con prova documentale; è chiara l’indicazione della data dell’assegno, la prova testimoniale è pertanto superflua.
Se si accetta la tesi del ricorrente salterebbe tutto l’impianto giuridico su cui si basa la circolazione degli assegni, per cui, basterebbe trovare un qualsiasi testimone per invalidare un assegno della sua funzione di mezzo di pagamento.
Delegato.
Il delegato alla firma degli assegni di una società di persone è abilitato a sottoscrivere titoli in nome e per conto della società stessa, autorizzata dall'istituto trattario. La revoca dell'autorizzazione all'emissione degli assegni, peraltro, deve essere comunicata alla società, quale soggetto traente e non al delegato, semplice emittente. Quest'ultimo, pertanto, non può dolersi del fatto che il trattario non abbia provveduto alla suddetta comunicazione anche nei suoi confronti. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 386.)
Sez. V, sent. n. 5041 del 04-05-1995 (cc. del 30-03-1995), Gorna (rv 201320).
Diligenza
Viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l’emittente che anziché attenersi al dovere di conformare l’andamento del conto al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento dell’assegno nei termini per la presentazione di esso all’incasso - si limiti a fare affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di esso correntista, anche in assenza di provvista e nell’ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24842 del 24 novembre 2005,
Firma
E' un elemento essenziale e deve corrispondere a quella depositata presso la banca.
Girata
Un assegno può essere incassato in banca oppure "girato" ad un altro soggetto. In pratica un assegno girato è un ordine alla banca di pagare ad un terzo (giratario). L'assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l'incasso.

  • Girata in bianco: il beneficiario pone semplicemente la sua firma sul retro.
  • Girata piena: il beneficiario (ad esempio Mario Rossi), oltre a porre la sua firma sul retro, specifica il nome di colui al quale gira l'assegno (ad esempio "per me pagate a Luigi Bianchi, firmato: Mario Rossi"); quest'ultimo, se vuole trasferire nuovamente l'assegno ad un altro soggetto deve a sua volta girarlo con il suo nome (ad esempio "per me pagate Paolo Verdi, firmato: Luigi Bianchi").

Ignoranza ( della norma)
In base alla sentenza della C.C. n. 364 del 1988 non costituisce causa di indiscriminata scusabilità l’ignoranza della norma e sussiste sempre l’obbligo di informarsi con diligenza alla normativa esistente, è pur vero che la complessità della normativa nella materia degli assegni rende molto difficile per un soggetto che non abbia pratica di essa non incorrere in errore, tale da ritenersi scusabile se si considera che esso deriva dalla inesatta conoscenza di un complesso di norme anche di tipo regolamentare e di procedure, che richiedono un’erudizione tale a non potere essere richiesta ad un oggetto di media preparazione culturale o giuridica.
Peraltro la giurisprudenza è concorde nel ritenere che anche nella materia dell’illecito amministrativo disciplinato dalla legge 689/81 deve ritenersi applicabile l’art. 5 c.p. quale risulta a seguito della sentenza della Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 364, secondo la quale viene a mancare l’elemento soggettivo quando ricorra l’inevitabile ignoranza del precetto da parte di chi commetta l’illecito ( cas. Civ. sez. trib. 9 aprile 2003 n. 5615)
Importo
Sugli assegni sono previsti due spazi, uno per l'indicazione della somma in cifre, l'altro per la somma in lettere. Per l'importo in cifre vanno indicati i due decimali separati da una virgola; per l'importo in lettere i due decimali vanno separati da una barra. Anche se la cifra è intera, dopo la virgola e la barra è bene indicare due zeri (esempio: 54,00). In caso di discordanza, prevale sempre l'importo in lettere sull'importo in cifre.
Imprudenza

 L'imprudenza consiste nella realizzazione di un'attività positiva che non si accompagni nelle speciali circostanze del caso a quelle cautele che l'ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell'incolumità e degli interessi propri ed altrui.
Sez. IV, sent. n. 5576 del 05-06-1985 (cc. del 21-05-1985), Cannella (rv 169631).
Luogo di emissione
Va indicato accanto alla data. Un assegno si dice "su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di emissione.
Mancato pagamento dell'assegno
In caso di mancato pagamento, il beneficiario può agire contro il traente o i giranti per recuperare quanto gli spetta (inclusi gli interessi e le spese). Per agire contro i giranti è però necessario che:

  • l'assegno sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge e non sia stato pagato;
  • il mancato pagamento sia stato accertato con il protesto (oppure con le altre forme previste dalla legge).

Il pagamento può non avvenire a causa di:

    • mancanza (totale o parziale) di provvista sul conto corrente;
    • mancata (revoca) dell’autorizzazione a emettere assegni.

 

Per i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge prevede per 6 mesi l’iscrizione in C.A.I. e la "revoca di sistema", con due conseguenze:

    • il divieto di emettere assegni presso qualunque banca o ufficio postale;
    • nessuna banca od ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, né pagare assegni da lui emessi, né rilasciargli nuovi libretti.

 

Notifica del provvedimento
Circ. ministero Interno M/6326/58 del 20/11/2001
…si ritiene che il procedimento di notificazione degli atti prefettizi possa essere validamente concluso anche nei confronti del traente per il quale risulta segnalato il solo domicilio eletto ai sensi dell’art.9-ter della legge 15/12/1990 n-386.
Infatti, l’art. 8-bis, comma 3 della legge  15 dicembre 1990 n° 386 nel testo novellato dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 prevede che il Prefetto notifichi gli estremi della violazione a norma dell’art 14 della legge 689/81. Per la forma della notificazione, il comma 4  dell’art 14 L. 689/81 rinvia alle “disposizioni previste dalle leggi vigenti”.
Tra le disposizioni vigenti nello specifico settore assume particolare rilievo quella contenuta nell’art 9 bis della legge  15 dicembre 1990 n° 386 nel testo novellato dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 secondo la quale, in tema dir revoca delle autorizzazioni, le comunicazioni sono effettuate presso il domicilio eletto dal  traente a norma dell’art 9-ter della legge  15 dicembre 1990 n° 386 nel testo novellato dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507.
Il legislatore, peraltro, ha ritenuto tale forma di comunicazione sufficiente a garantire di quello che è stato considerato il fulcro del nuovo modello, rappresentato, appunto, nella “revoca di sistema”.
Perfezionamento della notifica (Cassazione Civile Sent. n. 1729 del 05-03-1996)
il problema del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, nel caso di notifica a mezzo posta e di deposito del piego ai sensi dell'art. 8, secondo comma, legge n. 890 del 1982, ha dato luogo, nella giurisprudenza di questa Corte, a soluzioni contrastanti.
Il richiamato secondo comma prevede il deposito del piego nell'ufficio postale se le persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario lo rifiutano ovvero in caso di temporanea assenza del destinatario o di mancanza, inidoneità o assenza delle persone predette.
A sua volta, il comma quarto stabilisce "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito". Lo stesso effetto, ovviamente, si produce con il ritiro del piego depositato, quando ciò avvenga (sesto comma).
A fronte di tali dati testuali un primo gruppo di sentenze ha ritenuto che non possa darsi scissione degli effetti della notificazione nei riguardi del notificante e del destinatario, per entrambi la notificazione dovendosi intendere perfezionata, in caso di deposito del piego, con il ritiro del medesimo durante la giacenza o con il compimento del tempo previsto per quest'ultima (v. le sentenze 16 febbraio 1991, n. 1662 e 24 dicembre 1993, n. 12782, entrambe della prima Sezione civile). Altre pronunzie hanno invece riconosciuto tale scissione, precisando che la notifica si perfeziona, per il notificante, nel momento del deposito del piego, perché la giacenza di dieci giorni prevista dalla legge è diretta soltanto ad escludere che il destinatario possa ricevere pregiudizio processuale prima della scadenza di tale termine e non a differire, per l'altra parte, gli effetti di diritto sostanziale e processuale della notifica (v. le sentenze 22 novembre 1991, n. 12542 e 2 aprile 1992, n. 4008, entrambe della terza Sezione civile, cui si è recentemente aggiunta la sentenza 27 aprile 1994, n. 4015 della prima Sezione).
Le sentenze del secondo orientamento sottolineano la identità di formulazione ("la notificazione si ha per eseguita") e di ratio fra la norma del quarto comma del citato art. 8 e quella dell'art. 143, ultimo comma, c.p.c. in tema di notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ovvero a persona non residente né dimorante né domiciliata nella Repubblica ( art. 142 c.p.c.), precisando esser consolidato principio, risalente alla sentenza delle Sezioni unite n. 3554 del 1954, quello secondo cui il termine di venti giorni, previsto dall'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c., non ha incidenza alcuna sulla tempestività degli atti del notificante, "bensì è disposto all'unico scopo di concedere al notificato che versi nelle particolari o deteriori situazioni previste dagli artt. 142 e 143 c.p.c. un maggior tratto di tempo per gli adempimenti processuali cui deve provvedere".
Le sentenze dell'opposto versante, a loro volta, rilevano che la situazione disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è equiparabile, ai fini in esame, a quella degli artt. 142 e 143 c.p.c.: infatti, mentre per queste ultime norme le formalità di notificazione sono completate nel momento in cui si ipotizza perfezionata la notificazione per il notificante, restando soltanto da compiersi il decorso di un periodo di tempo, nel caso in esame, invece, dopo dieci giorni dal deposito, vanno compiute ulteriori formalità consistenti nell'apposizione sul piego, da parte dell'agente postale, della data, della firma e dell'annotazione "non ritirato", nonché nella spedizione del piego stesso al mittente con l'avviso di ricevimento.
Le stesse sentenze, a conferma della loro opzione interpretativa, ricordano che l'ultimo comma dell'art. 8, nell'ipotesi di mancanza o incertezza dei dati annotati sull'avviso di ricevimento dall'impiegato postale in caso di ritiro del piego durante la giacenza, prevede che la notificazione si consideri avvenuta "alla data risultante dal bollo di spedizione (al mittente) dell'avviso stesso". Si osserva che tale data "non può essere stata prevista per il destinatario, sia perché non avrebbe senso prevedere per il predetto la decorrenza dell'efficacia della notifica da un momento successivo a quello della effettiva conoscenza dell'atto conseguente al ritiro, sia perché trattasi di data apposta su un documento che non è nella disponibilità del notificando, ma del mittente". L'ultimo comma dell'art. 8 sarebbe dunque dettato proprio a tutela del notificante, allo scopo di garantirgli una data di notificazione certa anche se non vantaggiosa. E pertanto, "se è stabilita in favore dell'istante l'unica ipotesi parzialmente sfavorevole allo stesso, devono ritenersi rivolte al medesimo tutte le altre norme che disciplinano la normalità dei casi, con l'ovvia conclusione che la notifica in tali casi è perfetta per l'attore solo con il compimento di tutte le formalità prescritte".
4. Ritengono le Sezioni unite di condividere e far proprio l'orientamento che distingue il perfezionarsi della notificazione nei riguardi del notificante e del destinatario, identificandolo, quanto al primo, nel momento in cui il piego, non potuto consegnare, è depositato nell'ufficio postale, e, quanto al secondo, nel momento in cui il piego è da lui ritirato durante la giacenza ovvero nel momento in cui si compie il decimo giorno di questa.
Allorquando, infatti, la notificazione viene in rilievo come compimento di attività da parte del notificante, alla quale si collega il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico, quale è, ad esempio, il termine per proporre impugnazione, appare razionale che la tempestività dell'atto si consideri verificata con il compimento, appunto, di quella attività, restando indifferente, a tal fine, l'ulteriore vacatio temporale prevista dalla legge (art. 8, quarto comma, legge n. 890 del 1982 e art. 143 ultimo comma c.p.c.). Tale ulteriore vacatio è invece rilevante ai fini del perfezionamento della notificazione allorché questa viene in considerazione non come attività del notificante ma come effetto di conoscenza per il notificato, essendo evidente che quel decorso temporale è appunto preordinato a favorire tale possibilità di presa di conoscenza dell'atto da parte del destinatario o comunque a tenere indenne quest'ultimo, per la durata del decorso stesso, dagli effetti sfavorevoli (decorrenza di termini e simili) dell'attività del notificante. Più sinteticamente, nel primo caso il notum facere rileva come attività e con il compimento di questa è realizzato, mentre nel secondo rileva come risultato, che in tanto può considerarsi raggiunto in quanto la conoscenza effettivamente si produca con il ritiro dell'atto (art. 8, comma 6)ovvero tutti gli elementi previsti per consentirla o per propiziarla, ivi compreso il decorso del tempo, si siano verificati (art. 8, quarto comma).
Tale orientamento interpretativo, oltreché intrinsecamente ragionevole, risponde all'esigenza di evitare una contraddizione nel sistema. Esistono, infatti, atti da notificare in termini uguali o più brevi della vacatio contemplata dall'art. 143 c.p.c. o dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982: si pensi all'opposizione agli atti esecutivi, che va proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, con citazione da notificarsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto ( art. 617, primo comma, c.p.c.), e, fino alla recente novella, al termine di dieci giorni per la revocazione e l'opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze dei conciliatori ( art. 325 c.p.c., originariamente relativo anche all'appello contro tali sentenze). In tali ipotesi si produrrebbe (o si sarebbe prodotta) una vera e propria "rottura del sistema", se le norme in questione dovessero essere interpretate nel senso che la durata della vacatio vada posta a carico del notificante ai fini della tempestività dell'atto da notificare. D'altra parte, anche astraendo dagli accennati casi-limite e considerando termini perentori di maggior durata (come quello, di cui si trattava nella specie, di trenta giorni per appellare una sentenza del tribunale), non può negarsi che la respinta opzione interpretativa comporterebbe comunque una sensibile erosione del termine stesso, cagionando una irragionevole compressione del diritto di difesa.
Nella prospettiva fin qui seguita il problema della notificazione ai sensi dell'art. 143 e quello della giacenza del piego nel caso di notificazione a mezzo posta presentano una sostanziale identità, per cui non sarebbe possibile non applicare alla seconda ipotesi la soluzione giurisprudenziale che per la prima è risalente (S.U. n. 3554 del 1954) e ormai del tutto pacifica, oltreché implicitamente confortata da pronunzie della Corte costituzionale (v. le sentenze n. 10 del 1978 e n. 69 del 1994). Per certo non può dirsi che le due situazioni divergono perché l'art. 143 c.p.c. si limita a considerare il mero decorso del tempo mentre l'art. 8 della legge n. 890 del 1982 prevede, dopo la vacatio, la spedizione al mittente con l'annotazione "non ritirato", corredata di data e firma. Queste formalità non sono, infatti, comportamenti suscettibili di assumere rilevanza ai fini dell'integrazione della fattispecie notificatoria, ma costituiscono semplici adempimenti materiali e mera presa d'atto del vano decorso del tempo, che peraltro (come questa Corte ha già avuto occasione di precisare: sentenza n. 4428 del 1994) può essere anche altrimenti provato.
Poste italiane
Procedura del preavviso di revoca per gli assegni emessi in difetto di provvista:
La lettera di “preavviso di revoca” viene inviata al cliente, nei termini previsti dalla normativa vigente, tramite la società Postel S.p.A. facente parte del Gruppo Poste Italiane.
La produzione di tale lettera, che avviene tramite procedura automatizzata, consente a Postel S.p.A. di stampare un’unica copia cartacea, da inviare al cliente presso il domicilio eletto dallo stesso e la cartolina costituente l’avviso di ricevimento.
Detta procedura è gestita con modalità tutta automatica anche per garantire la riservatezza dei dati, non prevede la produzione e l’archiviazione di una copia cartacea conforme all’originale della lettera di preavviso di revoca inviata al cliente, in quanto rimangono a disposizione delle Poste, per il tempo previsto per la conservazione dei documenti contabili, i flussi informatici che hanno generato la citata lettera e che consentono di avere certezza sulla data di spedizione, così come previsto dall’art. 34 D.L.vo 507/99.
Peraltro sulla cartolina “avviso di ricevimento” viene stampato, oltre al nominativo del cliente ed il relativo indirizzo di recapito, il n° dell’assegno insoluto che ha generato il “preavviso di revoca”.
protesto
constatazione, fatta da un pubblico ufficiale (detta perciò solenne) del mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari. Redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario e nei piccoli Comuni dal segretario comunale, dev'essere trasmesso al presidente della camera di commercio, competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese (L. 12 febbraio 1955, n. 77 e L. 18 agosto 2000, n. 235, art. 1). I protesti effettuati in ciascuna Provincia sono resi noti tramite il bollettino dei protesti cambiari, pubblicato a cura della Camera di commercio, mediante registro informatico tenuto in modo tale da assicurare la completezza e la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale (D.L. 18 settembre 1995, n. 381, art. 3-bis). La notizia di ciascun protesto levato è conservata nel registro informatico per 5 anni (D.M. 9 agosto 2000, n. 316, art.11). Il debitore che esegue il pagamento entro 12 mesi può chiedere la cancellazione del proprio nome dall'elenco presentando domanda al presidente della Camera di commercio competente per territorio. In seguito all'atto di protesto il possessore della cambiale insoluta può svolgere azioni legali contro gli obbligati principali (azione diretta) o di regresso (azione di regresso).
Protesto ( efficacia probatoria)
Deve ammettersi, infatti, che la funzione del protesto non sia soltanto quella - ancorché primaria e fondamentale - di impedire (attraverso la tempestiva levata) la decadenza dalle azioni di regresso eventualmente esperibili (funzione c.d. conservativa), e che il protesto stesso possa essere legittimamente levato sul presupposto indefettibile del mancato pagamento del titolo, anche soltanto allo scopo di far attestare in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto il mancato pagamento (riferimenti nella giurisprudenza, ancorché lontani, Cass. n. 1683 del 1968; n. 189 del 1965). Non può escludersi, infatti, che la levata del protesto e questo stesso, possa essere destinata a spiegare anche la sola, normale, efficacia probatoria che il codice civile attribuisce agli atti pubblici art. 2700), in relazione alla circostanza che l'assegno sia stato presentato per l'incasso e che non sia stato pagato.

Provvedimento: ( nullità, annullabilità) legge 241/90 art. 21 septies e sgg.

Art. 21-septies (Nullità del provvedimento). - 1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento). - 1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). - 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».

Reato 

Sono di pura condotta i reati che si perfezionano con il compimento di una data azione o omissione; si dicono invece di evento quelli per la cui consumazione è necessario il verificarsi di un determinato effetto, distinto dall’azione o omissione.

Reiterazione delle violazioni.

La reiterazione si ha quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una ulteriore violazione della stessa indole (articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981).
Gli illeciti successivi al primo non debbano essere valutati, ai fini della reiterazione, quando risultino commessi in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La nuova violazione deve essere, poi, della stessa indole di quella anteriormente commessa. La nozione di "violazioni della stessa indole", esplicitata dal secondo comma dell'articolo 8-bis, ricalca in buona misura quella offerta dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in riferimento all'ordinamento sanzionatorio tributario: si considerano cioè, della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che tuttavia, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è "specifica" quando è violata la medesima disposizione (terzo comma dell'articolo 8-bis).
Occorre che la precedente violazione risulti accertata con provvedimento esecutivo (che sarà costituito, di norma, dall'ordinanza-ingiunzione ex articolo 18 della legge n. 689 del 1981).

Richiamo ( di assegni)

Esiste una discreta giurisprudenza attinente il richiamo dell’assegno emesso in difetto di provvista in quanto il richiamo impartito dal portatore del titolo potrebbe, secondo il parere di molti ricorrenti, essere assimilato al pagamento tardivo del titolo che ai sensi dell’art. 8 evita al traente l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Non esiste invece giurisprudenza sul punto per gli assegni emessi senza autorizzazione del trattario forse proprio perché la legge non prevede che il pagamento tardivo possa impedire la sanzione amministrativa.

E’ opinione di gran lunga prevalente in giurisprudenza che l’ordine di richiamo dell’assegno, vale a dire la revoca del mandato all’incasso precedentemente conferito alla banca negoziatrice, in quanto atto di natura negoziale non può spiegare i propri effetti sull’illecito amministrativo, quando lo stesso sia stato ormai interamente consumato.

Nel caso di emissione di assegni in difetto di provvista (a maggior ragione in caso di mancanza di autorizzazione) la consumazione dell’illecito si realizza, infatti, con la presentazione al pagamento del titolo alla Banca trattaria la quale da tale momento è tenuta ad avviare l’iter per la segnalazione in archivio, a pena di incorrere nelle responsabilità previste dall’art. 10 della legge  15 dicembre 1990 n° 386 nel testo novellato dal D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507.
Ne consegue che la sola ipotesi nella quale il richiamo può far venir meno l’emissione di assegni senza provvista è quella in cui lo stesso intervenga prima della presentazione al pagamento del titolo, vale a dire prima che l’illecito sia stato consumato.
D’altra parte consentire alla banca trattaria di tenere in sospeso, dopo l’infruttuosa presentazione al pagamento, un titolo pagabile a vista – qual è l’assegno – sino all’eventuale richiamo del beneficiario equivarrebbe a modificare la natura e la funzione economica dello stesso, trasformandolo da strumento di pagamento in strumento di credito, in palese contrasto con la nuova disciplina sanzionatoria e con l’intento perseguito dal legislatore con il d. Lvo. 507/99.
Quanto sopra vale come detto a maggior ragione per gli assegni emessi senza autorizzazione, in quanto in caso di revoca della convenzione di assegni gli assegni non possono essere pagati anche in presenza di provvista.
Neppure vale la dichiarazione del portatore del titolo che dichiara di aver erroneamente posto all’incasso il titolo, infatti tale dichiarazione sottintende il fatto di  considerare il titolo come strumento di credito e non di pagamento e un privato non può cambiare la natura giuridica dell’assegno.
Per cui anche se il rapporto sinallagmatico sottostante l’emissione del titolo in questione non sussiste, l’illecito esiste e pertanto ..

Riciclaggio (anti)

Il limite di importo per le registrazioni antiriciclaggio, coincidente con il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi che non siano intermediari abilitati, è stato modificato a seguito del Decreto del Ministero del Tesoro e delle Finanze del 17 ottobre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2002.
Il limite (già fissato dalla legge n.197 del ‘91 in Lire 20.000.000, equivalenti a Euro 10.329,14), è stato innalzato a 12.500 Euro. Oltre tale limite, qualsiasi operazione che comporti trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo deve essere registrata nell’Archivio Unico Informatico.
In ottemperanza all’Art.1 della legge n.197 del 1991, i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori al limite di 12.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 
Restano invece invariati i parametri per la gestione delle cosiddette operazioni frazionate, operazioni effettuate in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni lavorativi) che per natura e modalità possono ritenersi parti di un'unica operazione. Qualora le operazioni frazionate concorrano a formare un importo superiore ai 12.500 euro, saranno registrate automaticamente nell’Archivio unico Informatico.
Risarcimento ( danno per errato protesto)
L'imprenditore che abbia illegittimamente subito il protesto di un assegno bancario ha diritto al risarcimento, da parte della banca, dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesione della sua reputazione professionale; la giurisprudenza evolutiva della Corte di Cassazione, in tema di lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., ha incluso nella categoria dei danni non patrimoniali anche i danni che derivano dalla violazione e lesione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o ordinario, sulla base di precisi riferimenti normativi. Ne deriva una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione categoriale generale, seppure non si può prescindere dal fatto che la tutela del danno non patrimoniale è comunque risarcitoria a titolo pieno, come accade per il danno patrimoniale. Se, pertanto, si parte dall'idea che la lesione di ogni diritto normativamente previsto impone un risarcimento, allora, anche nell'ipotesi di diritto alla reputazione dell'imprenditore, persona fisica (ma la tutela è estensibile alla persona giuridica) come danno non patrimoniale fondato sul rispetto della dignità sociale e professionale del medesimo (artt. 2, 3, 41 Cost., tra di loro correlati, in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di rispetto della propria immagine ed attività professionale) il danneggiante sarà tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la pronuncia 6732/2005, confermando le impostazioni interpretative più recenti in tema di danno non patrimoniale.

Scoperto ( assegno)
Significa assegno senza provvista o a vuoto.

Senza autorizzazione ( assegno emesso)

Se una persona non autorizzata emette un assegno viene iscritta nella CAI entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno al pagamento, e soggiace alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 1 legge 386/90.

Senza provvista ( assegno emesso)

E' l'assegno che risulta privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento. In questo caso la banca scrive al cliente inviandogli un "preavviso di revoca" avvertendolo che, se non paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno), dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente deve restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.

Solidarietà
L'assoggettamento a sanzione dell'obbligato solidale (sia esso una persona fisica come l'imprenditore individuale o un soggetto collettivo) non presuppone necessariamente l'identificazione dell'autore della violazione alla quale la sanzione stessa si riferisce. L'autonomia delle posizioni dei due obbligati si desume chiaramente dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, che, dopo avere posto il principio che la violazione deve essere contestata immediatamente o notificata sia al trasgressore che all'obbligato solidale, prevede, nell'ultimo comma, che l'omissione di tale attività comporta l'estinzione dell'obbligazione a favore del solo soggetto nei cui confronti l'omissione stessa si è verificata, onde tale estinzione non impedisce l'assoggettamento a sanzione dell'altro obbligato (che abbia ricevuto la tempestiva contestazione).
Non vi è quindi un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche se l'altra si è estinta. Il collegamento è solo genetico, nel senso che l'obbligazione solidale sorge soltanto se è stato commesso un illecito amministrativo, nei suoi elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi (artt. 3 e 4 della legge n. 689 del 1981).
Non vi è quindi un legame necessario tra le due obbligazioni, l'una potendo sussistere anche se l'altra si è estinta. Il collegamento è solo genetico, nel senso che l'obbligazione solidale sorge soltanto se è stato commesso un illecito amministrativo, nei suoi elementi non solo oggettivi, ma anche soggettivi (artt. 3 e 4 della legge n. 689 del 1981).
Termine per l’emanazione dell’ordinanza

La sentenzaCorte Cass. Sez.  Unite Civ del  27 aprile 2006, n. 9591, ha stabilito che l’art 2 della legge 241/90 non trova applicazione in materia di depenalizzazione:
…Per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare. E appunto in questo rapporto si pongono la L. 7 agosto 1990, n. 241 e la L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti l'una i procedimenti amministrativi in genere, l'altra in ispecie quelli finalizzati all'irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.
D'altra parte, le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689 costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa, con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato" (v., tra le altre, Cass. 27 novembre 2003 n. 18114) e al diritto di accesso ai documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005 n. 27681).
Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente all'art. 2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, …, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18) .
Né l'ostacolo può essere superato, .., applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì «dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 L. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione.

Timbro ( senza timbro della società)

Questa Corte (sent. 11 agosto 1988 n. 4929) ha ritenuto che, qualora un assegno bancario sia stato sottoscritto dall'amministratore di una società commerciale senza la spendita del nome della società, ed essendo privo di efficacia cartolare, per prescrizione della relativa azione, venga utilizzato in giudizio dal beneficiario come promessa unilaterale di pagamento (con la conseguente inversione dell'onere della prova ex art. 1988 cod. civ.), il detto promittente deve ritenersi obbligato in proprio, salvo che dimostri l'esistenza di una situazione - quali i pregressi rapporti tra le dette parti - tale da indurre nel beneficiario la consapevolezza che l'obbligazione sia stata assunta dal sottoscrittore nella citata qualità, e la relativa prova puo essere data senza limiti anche a mezzo di testimoni e sulla base di presunzioni. In quel caso, questa Corte, enunciando l'esposto principio, aveva annullato la sentenza dei giudici del merito che avevano ritenuto che la prova potesse limitarsi a dimostrare, con riguardo alla data di emissione del titolo, circostanze quali l'avvenuta costituzione della società, l'intestazione alla medesima del conto corrente sul quale era stato tratto l'assegno e la specifica qualità del traente.
Traente:
soggetto che, disponendo di un conto corrente presso una banca, ordina alla banca stessa di pagare una certa somma a favore proprio o di un altro soggetto.
Trattario ( anche stabilimenti trattario)
E’ la banca che esegue l’ordine del traente di pagare un assegno se ci sono fondi disponibili.
Vuoto ( assegno a)
Significa assegno senza provvista o scoperto.


10. Durata delle iscrizioni.
1. I dati identificativi personali iscritti a seguito della revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, ovvero delle sanzioni e dei divieti previsti dall'articolo 10-bis, comma 1, lettera c), della medesima legge restano iscritti in archivio per il periodo di efficacia dei relativi provvedimenti.
2. I dati identificativi personali iscritti a seguito di revoche all'utilizzo di carte di pagamento restano iscritti in archivio per due anni.
3. I dati identificativi personali iscritti a seguito delle sanzioni amministrative pecuniarie restano iscritti in archivio per cinque anni.
4. I dati identificativi personali sono eliminati dall'archivio decorsi i termini indicati nei commi 1, 2 e 3.

9-bis. Preavviso di revoca.
1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.
3. omisis
4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

8. Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione.
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.
3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel comma 1

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente; il pubblico ufficiale, se non è stato effettuato il pagamento dell'assegno nel termine previsto dall'articolo 8, trasmette il rapporto di accertamento della violazione al prefetto territorialmente competente. Nei casi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il trattario, decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 8, informa direttamente il prefetto territorialmente competente.
3. Entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o dell'informativa il prefetto notifica all'interessato gli estremi della violazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di trecentosessanta giorni.

9. Pur essendo l'emissione di un assegno senza data normalmente non punibile, tuttavia quando un tale titolo viene emesso con l'intesa che il prenditore lo utilizzerà successivamente come assegno, apponendovi luogo e data, l'emittente si assume la responsabilità, anche penale, quanto meno a titolo di dolo eventuale, della successiva attribuzione delle caratteristiche dell'assegno bancario e risponde, pertanto, dei delitti previsti rispettivamente dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (emissione di assegno senza autorizzazione) e dall'art. 2 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza provvista) qualora, al momento dell'utilizzazione dell'assegno, manchino l'autorizzazione del trattario o i necessari fondi di provvista.
Sez. V, sent. n. 7988 del 07-07-1998 (cc. del 19-05-1998), Galli (rv 211481).

 

Fonte: http://www.sarannoprefetti.it/SP/images/dmdocuments/GLOSSARIOassegni.doc

Sito web da visitare: http://www.sarannoprefetti.it/

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