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Aggiornamento
E’ un diritto/dovere per tutto il personale della scuola.
I criteri per la partecipazione alle attività di formazione sono oggetto di relazioni sindacali (art. 6 comma 2 lettera d del Ccnl/07).
Il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione è deliberato dal Collegio docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del Pof, considerando anche le esigenze e le opzioni individuali (art. 66 c. 1 del Ccnl/07). Gli insegnanti hanno diritto a fruire di 5 gg l’anno per partecipare a iniziative di formazione (con esonero dal servizio e sostituzione, art. 64 c. 5), previa autorizzazione da parte del DS e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il Dsga predispone il piano di formazione del personale Ata. Per questo personale la formazione, cui si accede previa autorizzazione del DS, è servizio a tutti gli effetti e rientra, quindi, nelle 36 ore settimanali. Il piano complessivo si avvale delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione e/o da soggetti, pubblici o privati, qualificati o accreditati.
Assemblea sindacale
E’ una riunione tra lavoratori in cui si discute di materie di interesse e del lavoro secondo un’o.d.g. preventivamente comunicato al datore di lavoro. Rientra nei diritti sindacali del lavoratore partecipare all’assemblea e nei diritti di sindacato e RSU convocarla. L’assemblea sindacale nella singola scuola (sia in orario di servizio che fuori orario) è regolata direttamente dal Ccnl/07 (art. 8). Il contratto di scuola, sottoscritto da RSU e DS, deve regolare “solo” i minimi Ata, ovvero il numero minimo di collaboratori scolastici per la vigilanza all’ingresso della scuola (art. 8, comma 9, lett. b) in caso di partecipazione totale del personale. Nessun minimo va garantito quando c’è la sospensione delle lezioni.
La durata delle assemblee territoriali in orario di servizio (fermo restando il monte ore individuale del singolo lavoratore pari sempre a 10 ore annue) e le modalità di effettuazione sono regolate dalla contrattazione integrativa regionale (art. 8 c. 6). Le assemblee sindacali si possono svolgere in locali scolastici, se disponibili, concordando il loro utilizzo con il DS.
Carta dei servizi
È il documento formale con cui la scuola rende noti:
La redazione della Carta dei servizi da parte delle scuole resta un adempimento doveroso che non investe in alcun modo le prestazioni professionali dei docenti, ma riguarda esclusivamente gli standard di qualità promessi nell’erogazione dei servizi. L’assenza della Carta dei servizi è una grave lacuna amministrativa da parte delle scuole.
È un’unica busta paga in cui vengono riunite le competenze fisse e accessorie previste dai contratti nazionali di lavoro e dai contratti integrativi.
Vengono pagati con il cedolino unico i seguenti compensi accessori: FIS, incarichi specifici, funzioni strumentali, ore eccedenti prestate dai docenti per i corsi di recupero, per la sostituzione dei colleghi assenti e per il gruppo sportivo, compensi per gli esami di stato.
Sono esclusi dal cedolino unico i compensi per le attività svolte sui progetti per le aree a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 del Ccnl).
Chiusura prefestiva
È la chiusura dei locali scolastici deliberata dal Consiglio di istituto nei giorni in cui non ci siano attività didattiche e/o funzionali programmate dal Collegio (ad esempio 24 e 31 dicembre, 14 agosto, ecc.).
Durante le chiusure prefestive resta l’obbligo del personale Ata di svolgere per intero l’orario settimanale secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di istituto. Le ferie sono solo su base volontaria.
Collaboratori del DS (art. 25 c. 5 del Dlgs 165/01 e art. 34 del Ccnl)
Sono quei docenti, in servizio nella scuola, di cui il Ds può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, da lui stesso scelti, ai quali delegare specifici compiti. I collaboratori retribuibili con il FIS sono al massimo due (art. 34 ed 88 c. 2 lett. f). L’entità del loro compenso è definita dalla contrattazione di scuola. Tale compenso non è cumulabile con quello spettante a chi svolge l’incarico di funzione strumentale.
Per accedere al Fondo per il pagamento dei compensi a docenti (oltre i due collaboratori) per esigenze organizzative della scuola è necessaria invece una delibera del Collegio sull’attività affidata (es. responsabilità di plesso).
Collegio Docenti (Dlgs 297/94, art.7; Dpr 275/99)
È l’organismo tecnico-professionale, composto da tutti i docenti in servizio nella scuola, che ha competenze sulle attività, sulla programmazione didattico-educativa della scuola e sulla valutazione degli alunni. È presieduto dal DS. Si può dotare di un proprio regolamento di funzionamento.
Il Collegio docenti ha, tra le sue varie competenze, la scelta e l’adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici, sentiti i Consigli di interclasse o di classe, la sperimentazione didattica, la promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti. Inoltre elegge propri rappresentanti nel Consiglio di istituto e nel Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.
Esso inoltre ha la prerogativa di formulare proposte al DS per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, sempre tenendo conto dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto
Il Collegio docenti si riunisce su convocazione del DS o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Consiglio d’istituto (Dlvo 297/94, art.10, DPR n. 275/99 e D.I. 44/2001)
È l’organo di indirizzo politico della scuola e ne fanno parte i rappresentanti di tutte le componenti della scuola: il DS, i docenti, il personale Ata, i genitori e gli studenti (nelle scuole secondarie di secondo grado). Il Consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Delibera il programma annuale e il conto consuntivo. Al Consiglio di istituto spetta deliberare i criteri e i limiti con i quali il dirigente svolge alcune attività negoziali, quali, ad esempio, contratti di sponsorizzazione, contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti.
Il Consiglio di istituto indica, altresì, i criteri generali per la formazione delle classi, per l'assegnazione ad esse dei singoli docenti, per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
Contrattazione integrativa d’istituto
E’ il patto di regole condivise sottoscritto tra Ds e Rsu. Essa è un ambito della contrattazione di secondo livello (essendo gli altri due quello nazionale e quello regionale) prevista dall’art. 40 del Dlgs n. 165/01 ed è regolata dall’art. 6 del Ccnl/07, per ciò che attiene alle materie, tempi e modalità, e dall’art. 7, per ciò che attiene ai soggetti titolari.
In sintesi, la contrattazione riguarda le modalità di esercizio dei diritti sindacali; la mobilità interna; i criteri di utilizzazione del personale docente e Ata, in particolare nelle attività retribuite; i criteri inerenti l’organizzazione del lavoro e dell’orario dei docenti e degli Ata; la ripartizione del fondo e i compensi non stabiliti dal Ccnl, in particolare tutti quelli forfettari; l’attuazione della normativa sulla sicurezza.
Il Piano dell’offerta formativa e il Piano annuale delle attività costituiscono gli strumenti base che il dirigente scolastico consegna alle RSU, come informazione, sia preventiva che successiva, al fine di avviare, prima, la contrattazione e, poi, verificarne la corretta applicazione, sui criteri di utilizzo del personale e sulla ripartizione del FIS.
Diritti sindacali dei lavoratori
Sono le prerogative in materia di lavoro di cui godono i lavoratori in forma singola o associata per esercitare le libertà previste dall’art. 39 della Costituzione Sono previsti per legge (L. 300/70, D.lgs 165/01) e per contratto (CCNQ/98 e successivi, CCNL/07). Le modalità di esercizio si possono regolare nel contratto d’istituto (art. 6 del Ccnl/07). Alcuni di questi diritti sono esercitati direttamente dai lavoratori, iscritti e non (ad esempio la fruizione di 10 ore di permesso retribuito per assemblea sindacale, la manifestazione del proprio pensiero nei luoghi di lavoro, …); altri dal sindacato, ma in modo differente a seconda che si tratti di sindacato rappresentativo oppure no (ed es. proclamazione di uno sciopero, convocazione di assemblee, uso bacheca sindacale, uso permessi, uso dei locali, …), altri ancora dalla RSU.
Dirigente scolastico (art. 25 del Dlvo 165/01 e art. 16 del DPR n. 275/99)
E’ il rappresentante legale della scuola e ne assicura la gestione unitaria. È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, gli spettano autonomi poteri di direzione, di coordinamento e iniziative di valorizzazione delle risorse umane. Il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
Nell'esercizio delle sue competenze promuove interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e stimola la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche presenti sul territorio. È garante della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, della libertà di scelta educativa delle famiglie e del diritto all’apprendimento degli alunni.
Inoltre, presiede il Collegio dei docenti, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i Consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del Consiglio di istituto.
In base al regolamento di contabilità (D.I. 44/2001), svolge l’attività negoziale per dare attuazione al programma annuale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.I.
DSGA (art. 25 c. 5 Dlgs 165/01)
E’ la figura apicale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Coadiuva il DS nello svolgimento delle funzioni organizzative e amministrative sovrintendendo, con autonomia operativa e nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, i servizi amministrativi e i servizi generali dell’istituzione scolastica, e coordinando il relativo personale. Presenta al DS la proposta di piano dell'attività del personale ATA (art. 53 del CCNL/09) e per lo stesso personale predispone il piano di formazione (art. 66 c. 1 CCNL/09). Affianca il DS nello svolgimento dell'attività negoziale. È funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. Redige e aggiorna la scheda finanziaria dei progetti (artt. 2 c. 6 e 7 c. 2); predispone il conto consuntivo (art. 18 c. 5); elabora la scheda illustrativa finanziaria riferita all'azienda agraria e/o speciale recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende (art. 20 c. 3).
Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche (tabella A del CCNL/07);
FIS
Il Fondo dell’istituzione scolastica (FIS) è la dotazione di salario accessorio assegnata annualmente alle scuole sulla base di parametri fissati dal Ccnl. Il Fis retribuisce parte delle prestazioni aggiuntive di tutto il personale docente, educativo e Ata in servizio in quella scuola. L’articolo 88 del contratto indica le attività che si possono retribuire con il fondo di istituto.
La ripartizione del FIS per le varie tipologie di personale (docenti, educatori ed Ata) è definita dalla contrattazione di scuola. Tutti i compensi forfetari o alternativi alla misura oraria, non definiti dal Ccnl, sono stabiliti con il contratto integrativo di scuola.
Flessibilità e intensificazione
Per “flessibilità didattica ed organizzativa” si intende tutto ciò che la scuola può decidere nell’ambito della sua autonomia didattica (artt. 4 e 5 DPR 275/99), ad esempio modificando l’unità oraria di lezione di 60’, e organizzativa (ad esempio prevedendo rientri pomeridiano o meno, la settimana corta, altro …).
Nel caso del personale Ata per “intensificazione della prestazione” si intende il sovraccarico di lavoro, nell’ambito dell’orario obbligatorio di servizio, derivante da alcune particolari situazioni. Ad es. quando si sostituisce un collega assente per pochi giorni, non in orario aggiuntivo (che è pagato), ma nel proprio orario di servizio con conseguente aggravio di lavoro rispetto all’ordinario.
Gli aspetti economici relativi al “carico di lavoro” possono essere risolti nella contrattazione.
Fondo di funzionamento amministrativo e didattico.
Sono le risorse che la scuola riceve per le spese di funzionamento, a eccezione delle spese per gli appalti delle pulizie che sono finanziate a parte.
Fonti normative legislative e contrattuali
È l’insieme di leggi, atti legislativi secondari (DPR), decreti interministeriali e ministeriali, ordinanze ministeriali, circolari ministeriali, note ministeriali, pareri e risposte a quesiti sollevati dall’amministrazione. Le circolari, le note e i pareri sono gli strumenti con cui l’amministrazione centrale (o regionale) fornisce le istruzioni operative all’amministrazione territoriale e ai dirigenti scolastici.
La Costituzione, innanzitutto, e la legge prevalgono ovviamente sugli atti amministrativi secondari di gestione/applicazione della stessa.
I contratti possono essere nazionali di lavoro di singolo comparto (CCNL), ma anche contratti collettivi nazionali quadro (CCNQ). Questi ultimi riguardano più comparti contemporaneamente. Poi ci sono i contratti integrativi di secondo livello che, nella scuola, possono riguardare ambiti territoriali diversi. Ad esempio l’ambito nazionale (CCNI), oppure l’ambito regionale (CCRI) o di singola scuola. Il CCNL opera sulle materie previste dalla legge ed è fonte normativa primaria sulle stesse. I contratti integrativi operano su materie delegate dal CCNL e queste sono diverse per ciascun diverso ambito territoriale.
Formazione delle classi ed organico (DPR n. 81 del 20 marzo 2009)
E’ l’operazione conseguente alle iscrizioni degli alunni ai vari ordini di scuola ed ha come conseguenza la determinazione degli organici di docenti e Ata. I criteri per la costituzione delle classi nei vari gradi e ordini di scuola tengono conto del numero degli alunni iscritti e della presenza di alunni con disabilità e, nel caso degli Ata, anche del numero dei plessi. L’organico di diritto del personale docente, educativo e Ata è stabilito annualmente dall’amministrazione (USR o UST su delega) tenendo conto dei criteri di distribuzione e della dotazione complessiva stabilita annualmente dal Miur con Decreto Interministeriale (di concerto con MEF e FP) in attuazione delle leggi di bilancio dello Stato. Il Miur ne illustra le modalità e gli aspetti specifici con una circolare di accompagno del DI e con connesse tabelle organiche. È prevista poi una fase di “adeguamento dell’organico di diritto alle reali situazioni di fatto” (e quindi alla determinazione del successivo organico di fatto). Tale adeguamento viene formalizzato dal Miur con disposizioni emanate annualmente al termine dell’anno scolastico, ma prima delle operazioni di avvio dell’anno scolastico successivo (in genere a fine giugno, primi di luglio). La RSU ha diritto di essere informata prima che i dati siano inseriti nel sistema.
Funzioni strumentali
Si tratta di “funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa” previste dal CCNL vigente (art. 33) allo scopo di valorizzare il patrimonio professionale dei docenti per la realizzazione e la gestione del Piano dell’offerta formativa dell’istituto. Spetta al Collegio dei docenti individuarne il numero, la tipologia (ovvero le attività da svolgere) e i docenti destinatari attraverso una specifica delibera “motivata” che definisca, quindi, criteri di attribuzione, numero e destinatari con voto nominativo segreto. Il DS non può procedere all’affidamento degli incarichi prima della delibera del Collegio. L’attribuzione della funzione non può comportare esonero totale dall’insegnamento.
I compensi sono definiti dalla contrattazione d’istituto e le risorse a ciò destinate sono stabilite dall’art. 37 del CCNI del 31.08.99 e annualmente assegnate dal MPI.
Funzioni superiori
Consistono nello svolgimento di compiti superiori e diversi dal profilo di appartenenza del dipendente. Ad esempio quando un Docente sostituisce il Dirigente scolastico o quando un Assistente amministrativo sostituisce il Dsga. L’espletamento di queste funzioni per più di 15 giorni consecutivi dà diritto a un’indennità di funzione nella misura pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento del Dirigente e del Docente o del Direttore e dell’Assistente. Tali indennità - ad eccezione del pagamento nel caso di sostituzioni saltuarie del Dsga - non sono a carico del Fis.
Giunta esecutiva (Dlvo 297/94, art. 10 e DI 44/10).
È l’organismo esecutivo della scuola. Prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere (c. 10). Propone il programma annuale accompagnandolo con una relazione (art. 2, c. 3). Propone modificazioni al programma annuale (art. 6, c. 2).
Essa è composta da un docente, un Ata e due genitori (nel 2° grado un genitore e uno studente maggiorenne) eletti nell’ambito del Consiglio d’istituto; il DS (che ne è il Presidente) e il DSGA (che ne è il Segretario) ne fanno parte di diritto
Incarichi specifici Ata
Sono incarichi destinati al personale Ata (art. 47 del Ccnl/07), proposti dal Dsga nell’ambito del Piano delle attività, da espletare nell’orario obbligatorio di servizio che comportano l’assunzione di maggiori responsabilità. La contrattazione di scuola definisce i criteri di attribuzione al personale e i relativi compensi. L’attribuzione dell’incarico al personale è competenza del DS.
MOF
È il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, destinato a retribuire le prestazioni e gli incarichi aggiuntivi svolti dal personale (salario accessorio). È costituito dall’insieme delle risorse che attribuite alla scuola, siano esse di fonte contrattuale, che di altra fonte. Ad esempio i compensi per gli esami di Stato. Quindi, in tutte le scuole, il MOF assomma le risorse del FIS, delle funzioni strumentali, degli incarichi specifici Ata, del gruppo sportivo (nella secondaria), delle ore eccedenti, dei progetti per le aree a rischio e a forte processo immigratorio, della L. 440/97 e altri eventuali finanziamenti pubblici e privati.
Obblighi di servizio
È l’insieme delle prestazioni lavorative a cui è tenuto il personale in quanto previste dal CCNL, dal contratto integrativo di istituto e dalla legge e riguardano docenti, educatori e Ata.
Secondo il Ccnl gli obblighi di servizio dei docenti riguardano l’insegnamento (art. 28 del Ccnl/07) e le attività funzionali ad esso (art. 29 del Ccnl/07). Alcuni di questi obblighi sono esplicitamente quantificati (l’orario di lezione, le attività del Collegio docenti, i Consigli di classe); altri compiti e funzioni sono obbligatori per “quanto necessario” (la preparazione delle lezioni/esercitazioni, la correzione degli elaborati, gli scrutini intermedi e finali, gli esami); altri ancora sono stabiliti dal Consiglio d’istituto, su proposta del Collegio docenti, come ad esempio le modalità (e quantità) di svolgimento dei rapporti individuali con le famiglie e gli studenti.
Gli obblighi del personale Ata sono definiti dal Ccnl/07 e in particolare dagli artt. 47 (compiti del personale Ata), 51 (orario di lavoro) e 53 (modalità di prestazione dell’orario di lavoro).
Ora alternativa alla religione cattolica
Si tratta dell’offerta didattica che la scuola mette a disposizione degli studenti che non si avvalgono delle ore di insegnamento della religione cattolica. L’attività alternativa va assicurata utilizzando prioritariamente tutti i docenti in soprannumero o con ore a disposizione presenti nella scuola. Oppure affidandola (su delibera del Collegio docenti) a docenti in servizio nella scuola (sia a tempo indeterminato che determinato) disponibili come ore eccedenti a pagamento oltre l'orario d'obbligo. In mancanza di disponibilità dei docenti in servizio nella scuola si ricorre alla nomina dei supplenti.
Ore eccedenti
Le ore eccedenti sono quelle prestate dai docenti nelle scuole di ogni ordine e grado oltre l'orario d'obbligo (artt. 18, 22, 25 CCNL). La retribuzione varia in rapporto alla tipologia. (es. spezzoni su classi collaterali, sostituzione colleghi assenti, corsi di recupero, progetti, ecc).
Ore eccedenti. Avviamento pratica sportiva (Gruppo sportivo)
Sono le ore prestate oltre le 18 ore settimanali dai docenti di educazione fisica nella scuola secondaria per l’avviamento alla pratica sportiva. Il Ccnl, all’art. 87, prevede la possibilità di svolgere “attività complementari di educazione fisica” (comunemente chiamate gruppo sportivo o attività di avviamento alla pratica sportiva) in orario eccedente le 18 ore, e fino a un massimo di 6 ore settimanali, a condizione che si approvi un progetto specifico nell’ambito del Pof.
Piano delle attività docenti
È uno degli strumenti di cui dispone la scuola dell’autonomia per l’attuazione del POF con riferimento alle attività connesse alla didattica e i conseguenti impegni dei docenti (ordinari e aggiuntivi). È approvato dal Collegio docenti (art. 28, co. 4 del Ccnl/2007). Nella predisposizione del piano il DS tiene conto delle proposte formulate dal Collegio docenti, dai Consigli di classe, dai Dipartimenti disciplinari e dalle Commissioni di lavoro. Gli impegni del personale sono conferiti per iscritto. Con le stesse procedure il Piano può essere modificato in corso d’anno.
Del Piano è data informazione alla RSU ed ai sindacati.
Piano di lavoro Ata
Il piano dei servizi Ata è uno degli strumenti che attua il Piano dell’offerta formativa (POF). È predisposto dal DSGA, dopo aver sentito il personale ATA, e adottato in via definitiva il dirigente a due condizioni:
Il Ccnl ha stabilito queste condizioni (artt. 6 e 53) per rendere coerenti le scelte fatte dal legislatore autonomistico e formalizzare un percorso di condivisione da parte di assistenti e collaboratori al progetto di istituto. Al Dsga spetta il delicato compito di coordinare e valorizzare le specifiche professionalità.
POF
Il Piano dell’offerta formativa (POF) è la carta di identità della scuola, delle sue scelte educative e organizzative e stabilisce l’utilizzo delle risorse professionali.
Il POF viene elaborato sulla base degli indirizzi del Consiglio d’istituto, per ciò che riguarda gli aspetti generali e l’indirizzo della scuola, dal Collegio dei docenti, per le scelte didattiche e tecnico professionali, ed è poi adottato dal Consiglio d’Istituto. Dovrebbe tenere conto anche delle istanze educative e formative espresse dal territorio ed è integrato dal regolamento d’istituto, dal Piano annuale delle attività didattiche dei docenti e dal piano delle attività del personale Ata.
Esso costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica.
L’informazione all’utenza sul POF è garantita mediante pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica.
Posizioni economiche (I e II) del personale ATA
È un arricchimento professionale ed economico che si basa su precise regole previste dal contratto nazionale (compensi e percorsi formativi) al fine di riconoscere i cambiamenti avvenuti in campo organizzativo: decentramento amministrativo, integrazione diversamente abili, introduzione nuove tecnologie. Il personale ATA che ne usufruisce svolge compiti aggiuntivi, con assunzione diretta delle relative responsabilità, rispetto a quelli previsti dal profilo. Questi ulteriori compiti sono indicati, genericamente, nell’accordo nazionale siglato nel maggio del 2011 (vedi www.flcgil.it/@3881878)
La contrattazione integrativa di istituto, invece, definisce e integra con maggiore puntualità i compiti da svolgere in relazione all’organizzazione del lavoro della singola scuola.
Privacy
È la tutela dei dati personali posta a garanzia dei cittadini (D.lgs 196/2003). Ai fini delle relazioni sindacali, sia i nominativi sia le cifre corrisposte al personale a titolo di salario accessorio sono nella disponibilità di trattamento da parte della scuola. Il Dirigente scolastico è autorizzato al loro utilizzo ed è tenuto a consegnarli alle organizzazioni sindacali. Si tratta di un utilizzo mirato per gli scopi dell'istituto (in questo caso il perseguimento di buone relazioni sindacali a tutela dei lavoratori e dei soggetti interessati).
Cosa diversa dall’informazione alla Rsu è l’affissione all’albo della scuola, dove non può essere pubblicato l’importo dei compensi.
Progetti territoriali, nazionali, europei
Si tratta di progetti finanziati a livello territoriale (da comuni, province e regioni), oppure a livello nazionale o europeo a cui la scuola dell’autonomia può aderire se li inserisce nel Pof di istituto. Questi progetti sono discussi ed approvati tramite gli OO.CC. della scuola e, se prevedono attività aggiuntive, sono finanziati da risorse aggiuntive specifiche. Per la retribuzione del personale e la definizione dei compensi, trattandosi di salario accessorio, i criteri sono stabiliti dalla contrattazione di scuola, in particolare nel caso in cui l’entità dei compensi non sia già prevista nel finanziamento.
Programma annuale
Si tratta di un documento contabile che serve per programmare l’uso e la destinazione delle risorse finanziarie. È uno strumento della scuola dell’autonomia per destinare risorse ai progetti e agli obiettivi del POF. Ha sostituto il vecchio “bilancio di previsione” quando a tutte le scuole, per effetto dell’autonomia scolastica (settembre 2000), è stata riconosciuta la personalità giuridica.
II Programma annuale viene predisposto dal DS in collaborazione con il Dsga ed è approvato dal Consiglio d’istituto. Tempi di stesura, approvazione e struttura del programma sono previsti dal regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche (D.I. 44/2001).
Programmazione didattica ed educativa
La programmazione didattica ed educativa, elaborata nelle sue linee generali dal Collegio dei docenti e per aspetti specifici dal Consiglio di classe, riguarda i percorsi formativi correlati agli obiettivi fissati dagli ordinamenti. Al fine di armonizzare l’attività dei Consigli di classe, individua gli strumenti per l’analisi della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici. Sulla base dei criteri espressi dal Consiglio d’istituto, il Collegio elabora le attività riguardanti l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno. L’informazione all’utenza sulla programmazione educativa, che è contenuta nel POF, è garantita mediante pubblicazione sul sito web della scuola, durante le assemblee dei genitori e nei Consigli di classe.
Per gli aspetti specifici si delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi operativi. Nella programmazione degli interventi si utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative.
È un’attività sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere.
Regolamento d’istituto
Il regolamento d’istituto è garanzia di attuazione del Piano dell'offerta formativa. È approvato dal Consiglio d’istituto e, dunque, con il contributo di tutte le componenti scolastiche: i docenti, gli Ata, i genitori e, nelle scuole di secondo grado, gli studenti. L’adozione di un regolamento d’istituto è un obbligo previsto dalla legge (D.lgs 297/94 e DPR 275/99).
Nel regolamento d’istituto vanno regolati, ad esempio:
L’informazione all’utenza sul Regolamento d’Istituto va garantita mediante pubblicazione sul sito web scuola.
Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto di scuola
Si tratta di due allegati al contratto di istituto. Nella relazione illustrativa sono descritti i dati “qualitativi e informativi” sul contratto (data di sottoscrizione, materie trattate, iter procedurale e adempimenti propedeutici, rispetto degli obblighi di legge, …). Nella relazione tecnica sono indicate le risorse, la loro destinazione, l’attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e dal contratto nazionale, le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, i risultati attesi, altre informazioni utili.
Le due relazioni sono rispettivamente di competenza di DS e Dsga e vanno inviate ai revisori dei conti (che è organo di controllo per i contratti d’istituto) ai fini della certificazione del contratto di istituto.
Relazioni sindacali di scuola
È l’insieme delle regole con cui si esercitano i diritti sindacali. Sono previste e regolate dal Ccnl/07 (art. 6). Consistono nell’informazione preventiva, nella contrattazione integrativa d’istituto e nell’informazione successiva. L’informazione, preventiva e successiva, viene fornita dal Ds in appositi incontri, unitamente alla documentazione sulla specifica materia. L’informazione preventiva riguarda sia materie che non sono oggetto di contrattazione (ad esempio la proposta di formazione delle classi e organici), sia tutte le materie oggetto di contrattazione. In questo secondo caso serve a fornire elementi indispensabili al negoziato (come ad esempio il quadro delle risorse). L’informazione successiva ha lo scopo, invece, di fornire elementi per valutare lo stato di attuazione del contratto di scuola, in particolare per ciò che attiene ai compensi e all’utilizzo delle risorse contrattuali. Nelle materie oggetto “solo” di informazione preventiva, in quanto non di competenza della contrattazione, la legge 135/12 (spending review) ha previsto, con un’ulteriore modifica all’art. 5 co. 2 del D.lgs n. 165/01, che l’amministrazione sia tenuta non solo a dare l’informazione preventiva, ma anche ad attivare “l’esame congiunto” con il sindacato e la RSU su quella materia. Quindi, anche su materie non oggetto di contrattazione, la RSU ha diritto a discutere con il DS prima che questi adotti i provvedimenti di sua competenza.
All’art. 7 del Ccnl/07 sono indicati i soggetti titolari delle relazioni sindacali di scuola (ivi compresa la contrattazione): la RSU (come organismo e non come singolo componente) e i rappresentanti territoriali dei sindacati firmatari del Ccnl in vigore.
Revisori dei conti
È l’organo di controllo interno della scuola. I revisori dei conti (che sono 2, uno indicato dal Miur e l’altro dal Mef) sono preposti, per legge (art. 40-bis co. 1 del D.lgs 165/01), al controllo della compatibilità dei costi dei contratti integrativi di scuola. Dice la legge: "I revisori dei conti controllano la compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto con i vincoli derivanti dal bilancio, dal contratto nazionale, dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori”. Nessuna competenza hanno i revisori a intervenire sulla legittimità o meno delle materie oggetto di scuola ai sensi dell'art. 6 del Ccnl/07. I revisori dei conti, inoltre, non hanno alcuna competenza in materia didattica (D.lgs 286/99).
RLS. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è la persona eletta o designata all'interno della RSU per rappresentare i lavoratori su quanto concerne la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. È una figura obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro (D.lgs 626/94). La legge e il CCNL (art. 71) attribuiscono al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una serie di compiti e funzioni. Egli gode delle stesse e identiche tutele previste dalla legge per il delegato sindacale. I diritti fondamentali riconosciuti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono: all'informazione; alla formazione; alla consultazione e alla partecipazione; al controllo e alla verifica. Gli obblighi a cui deve adempiere sono: avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo; mantenere il segreto d’ufficio.
Per esplicare al meglio e pienamente il proprio mandato, il RLS deve coordinare la sua azione con quella della RSU.
RSU
È un organismo sindacale eletto in ogni luogo di lavoro, pubblico e privato, da tutti i lavoratori iscritti e non al sindacato. RSU vuol dire Rappresentanza Sindacale Unitaria. La normativa fondamentale di riferimento è l'Accordo Collettivo Quadro (vedi www.flcgil.it/@3762289) per la costituzione delle Rappresentanza Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale del 7 agosto 1998.
Come si forma. La RSU si forma con le elezioni, se partecipa al voto almeno il 50% +1 degli elettori. In caso contrario la RSU non si costituisce e occorre indire nuove elezioni. L’elezione a suffragio universale è la sua legittimazione. I componenti delle RSU sono eletti su liste del sindacato, ma possono anche non essere iscritti a quel sindacato. In ogni caso gli eletti rappresentano tutti i lavoratori e non il sindacato nella cui lista sono stati eletti.
Quale ruolo svolge. I poteri e le competenze contrattuali nei luoghi di lavoro vengono esercitati dalla RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto. Chi è eletto nella RSU, tuttavia, non è un funzionario del sindacato, ma una lavoratrice o un lavoratore che rappresenta le esigenze “collettive” dei lavoratori, senza con ciò diventare un sindacalista di professione. La RSU, dunque, tutela i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto o trasformando in una vertenza un particolare problema. La RSU può anche esercitare una prima tutela in caso di contrasto tra un singolo lavoratore e il datore di lavoro. Ma è preminente interesse della RSU mantenere con il DS un buon rapporto ai fini di corrette relazioni sindacali e ai fini della tutela collettiva. Tra le competenze utili alla RSU vi sono quelle relazionali. La sua forza, infatti, non deriva solamente dal potere assegnatole dal contratto e dalle leggi, ma anche dalla capacità di creare consenso intorno alle sue attività e un’ampia condivisione degli obiettivi. La RSU decide a maggioranza la sua linea di condotta e se firmare o meno un accordo.
Quanto dura in carica. Tre anni, alla scadenza dei quali decade automaticamente e si devono indire nuove elezioni. In caso di dimissioni o decadenza di componenti prima del termine degli eletti, è prevista la loro sostituzione.
La tutela del RSU e l'esercizio dei diritti sindacali. Nell’esercizio della sua funzione di delegato, il componente RSU non è soggetto al un rapporto gerarchico, non può essere rimosso dalla sede di servizio a causa della sua attività sindacale senza il consenso della stessa RSU. Questa tutela (inamovibilità dalla sede di servizio) non si applica quando la mobilità (anche d’ufficio) sia dovuta non alla sua attività/ruolo sindacale, ma alla contrazione di posti in organico per diminuzione del numero di classi e alunni (si veda l’accordo integrativo quadro sui diritti sindacali del 1998, e quello del settembre 2007). I componenti della RSU sono titolari dei diritti sindacali previsti dalle leggi e dai contratti. Questi spettano alla RSU nel suo insieme (che ne decide, quindi, le modalità di utilizzo) e non ai singoli componenti.
Sciopero
Lo sciopero, che rientra nei diritti sindacali, può essere indetto dai sindacati rappresentativi, non rappresentativi e dalla RSU della singola scuola. Lo sciopero serve per fare pressione sulla controparte in presenza di una rivendicazione, oppure a sostegno di una vertenza. Chi indice lo sciopero deve rispettare le procedure previste dalla legge 146/90 che ne regola le modalità nei servizi pubblici essenziali. Prima di indire uno sciopero, occorre che il sindacato e la RSU proclamino formalmente lo stato di agitazione e le motivazioni, con lettere da inviare al DS (nel caso della singola scuola) e all’amministrazione competente, chiedendo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione (che deve essere effettuato entro i 5 gg. dalla richiesta), il sindacato, o la RSU, può indire lo sciopero, ma con un preavviso di almeno 15 giorni. Per la procedura da mettere in atto nelle singole scuole, o per le modalità di costituzione dei minimi, (previsti sempre nell’accordo allegato al CCNL/99) si rinvia alla scheda presente sul nostro sito in occasione di scioperi (vedi www.flcgil.it/@3897734)Supplenze
Si tratta dell’assunzione temporanea di docenti e Ata in sostituzione del personale assente.
Per le modalità con cui la scuola provvede a nominare supplenti si rinvia alla scheda specifica del 2011, tutt’ora valida, presente nel sito (vedi www.flcgil.it/@3887322)
“Staff” del Dirigente scolastico
Si tratta di quei docenti e del Dsga che lavorano in stretta collaborazione con il Ds. Anche se se non esiste nessuna norma che parla di “staff”, in realtà il D.L.vo 165/2001 all’art 25 prevede che “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.
Nella scuola ci sono i docenti che svolgono una “funzione strumentale” all’attuazione del Pof (prevista dal Ccnl/07). Ci sono docenti collaboratori del DS (previsto dal Ccnl/07 e dalla legge). I secondi sono scelti dal DS dal momento che hanno con esso un rapporto fiduciario (svolgono funzioni organizzative di competenza del DS e da lui delegate).
Oltre a queste due tipologie di funzioni, può essere necessario individuare anche altre “attività da svolgere”, affidandole, quindi, a docenti e ad Ata. Ad esempio si può decidere che un docente svolga l’attività di referente di plesso, oppure di indirizzo, oppure di laboratorio, oppure di disciplina, ecc., che un Ata coordini o svolga una certa attività, in aggiunta agli incarichi specifici o a quelli che si svolgono nell’ambito della prima o seconda posizione economica. Il Ccnl/07 prevede, però, che queste attività siano definite nell’ambito del Pof (quindi non decise autonomamente dal DS, né dal Dsga, ma deliberate dal Collegio docenti o dal Consiglio d’istituto) e che, solo a queste condizioni, si possano retribuire forfettariamente dal Fis (art. 88 c. 2 lett. k). Su queste attività, la contrattazione stabilisce non solo il compenso forfettario spettante, ma anche i criteri di individuazione delle persone (art. 6 c. 2 lett. o del Ccnl/07), fermo restando che le eventuali competenze tecnico-professionali necessarie sono stabilite in Collegio docenti. La scelta delle persone, sulla base di questi criteri, e l’assegnazione degli incarichi (compenso compreso) è competenza del DS.
Terminale associativo
E’ un lavoratore che svolge una funzione sindacale. Il sindacato provinciale di riferimento lo può delegare quale componente della delegazione trattante di scuola. Il terminale associativo fruisce dei permessi sindacali di competenza del sindacato (e non della RSU), espleta attività sindacale nelle scuole ma non è titolare delle relazioni sindacali di scuola (art. 6, ovvero informazione e contrattazione di scuola). Solo se espressamente accreditato “anche” a rappresentare il sindacato territoriale, ne assume le stesse prerogative e quindi può fare parte della delegazione trattante (art. 7 del Ccnl). Il sindacato territoriale può nominare un proprio “terminale associativo” anche se in quel posto di lavoro c’è la RSU.
35 ore
È la riduzione di un’ora dell’orario settimanale di servizio del personale Ata da 36 a 35 ore. Il Ccnl/07 (art. 55) prevede che, in determinate condizioni, si possa ridurre l’orario settimanale. Ad esempio nel caso di regime orario articolato su più turni o se il lavoratore sia coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali di lavoro rispetto all’orario ordinario antimeridiano, per l’ampliamento del servizio all’utenza o a causa di particolari gravosità come nelle Istituzioni educative, negli Istituti con annesse aziende agrarie o nelle scuole strutturate con orari di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per non meno di 3 giorni a settimana. È compito della contrattazione di scuola individuare il personale che potrà usufruire di tale riduzione.
Ufficio tecnico
È un organismo particolare di cui fanno parte gli insegnanti tecnico-pratici che prestano la loro opera nell’Istituto stesso. Tale ufficio è previsto negli Istituti Tecnici Industriali (da tempo) e negli Istituti Professionali (ora in base anche ai nuovi ordinamenti). Vedi direttiva Miur 65/2010.
Valutazione, valorizzazione professionale, prove Invalsi
Con il termine “valutazione” si indicano molte cose diverse:
Vigilanza sugli alunni: pre-scuola e post-scuola.
La vigilanza consiste nell’accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche. La scuola è tenuta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni (codice civile art. 2048), sin dal momento in cui essi entrano nella scuola. Cosa diversa dall’attività di “pre-scuola”, che invece compete all’Ente locale.
Fonte: http://www.cgilmodena.it/wp-content/uploads/2013/06/Glossario-MODENA.doc
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Autore del testo: www.flcgil.it A cura di Gianna Fracassi, Americo Campanari, Annamaria Santoro, Diana Cesarin, Armando Catalano. Editing a cura di Anna Villari. Grafica a cura di Corrado Mercuriali.
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