Malattia e lavoro

Malattia e lavoro

 

 

 

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Malattia e lavoro

LA MALATTIA

TRATTAMENTO NORMATIVO E GIURIDICO

Definizione

La malattia è uno stato patologico che, comportando un'incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione, sospende il rapporto di lavoro.
Rientrano nel concetto anche situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.


Sindrome premestruale - Si può trattare di malattia se l'alterazione fisica della lavoratrice la rende incapace al lavoro (Cassazione 27.03.1991, n. 3332)
Esigenze profilattiche - Lo stato di un lavoratore portatore sano di germi infettivi che viene allontanato dal lavoro configura una situazione di malattia (Cass. 21.10.1987, n. 7767)
Chirurgia estetica - I periodi di incapacità lavorativa collegati all'effettuazione di interventi di chirurgia estetica necessari a rimuovere vizi funzionali connessi a un difetto estetico sono considerati periodi di malattia (INPS circolare n. 73 del 07.03.1991)

Se la perdita della capacità lavorativa (parziale o totale) non è di durata temporanea, ma indeterminata o indeterminabile, non si tratta di malattia.
Se l’inidoneità fisica è totale (oppure parziale, ma senza l'interesse del datore di lavoro a ricevere un adempimento non completo) può essere richiesta la risoluzione del rapporto in base alle regole civilistiche (Codice Civile articoli 1463 e 1464).
Nel caso in cui l'impossibilità parziale causi la risoluzione, il lavoratore non può nemmeno chiedere lo svolgimento di altre mansioni compatibili al suo stato (Cass. 21.05.1992, n. 6106). Spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso tra inidoneità e pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività aziendale, secondo i criteri che stanno alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento (Cass. 30.05.1990, n. 2590). L'accertamento della inidoneità fisica deve essere effettuato presso le strutture pubbliche della medicina del lavoro.
Emodialisi e morbo di Cooley. Anche questi casi rientrano nella nozione di malattia a cui sono equiparati a tutti gli effetti, ad eccezione di una serie di particolarità relative al trattamento economico.
*Aborto. L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica nei casi consentiti dalla legge, avvenuta la entro il 180° giorno dall'inizio della stessa è considerata come malattia
(art. 20 legge 1204/71 - artt. 4 e 6 legge 194/78). Se l'interruzione avviene dopo il 180° giorno è parto e si applica l'astensione obbligatoria per maternità (art. 12 D.P.R. 1026/76).

Evoluzione della malattia

Unico episodio

Continuazione

Ricaduta

La durata è indicata sul certificato di prognosi. Alla fine del periodo il lavoratore è idoneo al lavoro senza necessità di ulteriore certificazione

Sul certificato deve essere indicata la prognosi e la malattia è riconosciuta valida anche per il giorno precedente il rilascio, se è espressamente dichiarato

Se la stessa malattia interviene entro 30 giorni dalla fine della precedente si ha ricaduta che deve essere certificata
- l'indennità spetta dal primo giorno
- i giorni di malattia si sommano per il calcolo dei giorni indennizzati

Effetti della malattia sul rapporto di lavoro

Sospensione del rapporto
di lavoro

La malattia costituisce una causa sopravvenuta di impossibilità parziale della prestazione, che viene posta a carico del datore di lavoro, dal momento che non determina la risoluzione del rapporto, ma la sua sospensione.

Conservazione del posto
di lavoro

Durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a causa della malattia stessa, per un periodo di tempo generalmente stabilito dai contratti collettivi (periodo di comporto).

Licenziamento

  • Durante la malattia è possibile il licenziamento per giusta causa non collegata alla malattia (Cass. 07.02.1987, n. 1314) o per cessazione dell'attività aziendale.
  • Le continue malattie (a prescindere dalla responsabilità del lavoratore) possono essere altresì motivo di licenziamento per scarso rendimento, in quanto tale concetto non necessariamente deve essere collegato a quello di negligenza o colpa del dipendente(Cass. 10286/96).
  • Non è consentito il licenziamento ad nutum, per giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) e riduzione di personale. In questi casi il licenziamento ugualmente intimato è inefficace. Il termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento decorre ugualmente dalla comunicazione (Cass. 02.07.1988, n. 4394).

Retribuzione

Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, in generale posta a carico del INPS e anticipata dal datore di lavoro. I contratti collettivi possono prevedere un'integrazione da parte dell'azienda al trattamento INPS. Per gli impiegati (esclusi quelli del terziario) l'indennità di malattia è a carico del datore di lavoro.

Anzianità

Il periodo di malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio. Il periodo di malattia ha quindi effetto sulla maturazione di: scatti di anzianità, durata del preavviso, del comporto e degli avanzamenti automatici di carriera. Non è invece utile alla maturazione del periodo di tre mesi per la promozione automatica per l'esercizio di mansioni superiori.
Ferie - Il periodo di malattia è utile alla maturazione delle ferie.
TFR - I periodi di sospensione dal lavoro per malattia sono utili per la maturazione del TFR.

Obblighi del lavoratore

Durante la malattia permangono in capo al lavoratore gli obblighi di fedeltà, correttezza e di non concorrenza.

  • Non esiste un divieto assoluto di svolgere altre attività lavorativa a favore di terzi, però se l'attività pregiudica e ritarda, con colpa del lavoratore, la guarigione, si può procedere al licenziamento (Cass. 17.07.1991, n. 7915 e 20.09.1991, n. 9803).
  • Estratti di sentenze della  Corte Suprema di Cassazione

 

 

 

Il periodo di comporto

 

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Decorso tale termine il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando il regolare preavviso.
Durata - Il termine di conservazione del posto è praticamente stabilito dai contratti collettivi che in generale ne fissano la durata a seconda dell'anzianità di servizio oppure della qualifica.

Periodi computabili nel comporto

Periodi non computabili nel comporto

  • Giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività infrasettimanali) che cadono nel periodo di assenza per malattia (Cass. 01.06.1992, n. 6599)

      giorni di sciopero che cadono nel periodo di assenza per malattia
assenza per cure termali retribuite fruite in periodo extraferiale

     Assenze per malattia imputabile al datore di lavoro, in quanto derivante dalla nocività dell'ambiente di lavoro, in violazione del dovere
di sicurezza

  • assenze per malattia dell'invalido dovuta allo svolgimento di mansioni incompatibili con il suo stato (Cass. 20.03.1990, n. 2302)

     in generale, per previsione dei contratti collettivi, le assenze per infortunio e malattia professionale
periodi di assenza di malattia a causa di gravidanza o puerperio (art. 20 D.P.R. 1026/76)
periodi di ferie maturati

CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE (1 giugno 1999 - 31 maggio 2003) art.47
Conservazione del posto (periodo di comporto)
Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianità di servizio e retribuzione secondo le condizioni ed i parametri della seguente tabella:

 

Anzianità di servizio

Periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro

Calcolo del periodo di

conservazione del posto
(sommando tutti i giorni di
calendario compresi nei certificati di malattia)

 

Trattamento economico

Fino a 5 anni compiuti

 

6 mesi

Nei 17 mesi antecedenti la data di scadenza dell’ultimo periodo di malattia non deve essere raggiunto, complessivamente, il periodo di 6 mesi, anche in caso di diverse malattie,
altrimenti si può essere licenziati

 

100%

 

 
Oltre 5 anni

 

12 mesi

 

Nei 24 mesi antecedenti la data di scadenza dell’ultimo periodo di malattia non deve essere raggiunto, complessivamente, il periodo di 12 mesi, anche in caso di diverse malattie, altrimenti si può essere licenziati

100% per i primi

6 mesi

 

50% per i successivi 6 mesi

Cesserà  per  l'azienda  l'obbligo della conservazione  del  posto  e  del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in  complesso i periodi suddetti, anche in caso di diverse malattie.
  Riferimenti legislativi e circolari

Il periodo di comporto (continuazione)

Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta,
di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 8 durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
Non si terrà conto dell'aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i  cui  benefici  sono  collegati all'anzianità di servizio e inoltre  i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo.
Anche per l'aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall'art. 49.
Alla  scadenza  dei  termini  sopra indicati  l'azienda,  ove  proceda  al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora  la  prosecuzione  della malattia oltre  i  termini  suddetti  non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso  potrà risolvere  il  rapporto di lavoro con diritto al solo  TFR.  Ove  ciò  non avvenga  e  l'azienda  non proceda al licenziamento, il rapporto  rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Il periodo  di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del TFR maturato all'inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, commi 4 e 5 C.C.
Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il lavoratore assente  dal  lavoro per malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per  il  quale viene corrisposta dall'INAIL stesso l'indennità  di inabilità temporanea assoluta.
Agli effetti del trattamento economico l'azienda su documentazione redatta  sui  moduli  dell'istituto assicuratore integrerà l'indennità  corrisposta dallo  stesso  in  modo da raggiungere il 100 o il 50% della  retribuzione normale netta.
Le  indennità  a  carico dell'istituto assicuratore saranno  anticipate  a condizione  che  le stesse non siano soggette a contribuzione  e  che  sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'istituto o altro sistema analogo.
Il  trattamento  economico e normativo previsto dal presente  articolo  si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del  posto, anche  in  caso  di  Tbc.  In  tale ipotesi il  trattamento  ha  carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
La  conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque  non  oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Ai  lavoratori  assunti  con contratto a termine l'integrazione  aziendale sarà  effettuata  per un periodo non superiore a quello  per  il  quale  è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.

 

ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Comunicazione all'azienda (CCNL Industria Alimentare, art. 47, 1° comma)

L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda, anche telefonicamente, entro 4 ore dall’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri (7.00 – 15.00, 8.00 – 17.00) e, per i lavoratori turnisti, entro  l'inizio  del  turno successivo a quello  al  quale  doveva  essere adibito   il   lavoratore  interessato,  salvo  il  caso  di  giustificato impedimento,  al  fine di consentire all'azienda stessa di  provvedere  in
tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari;
(esempio 1. il lavoratore giornaliero che effettua l’orario 8.00 – 17.00, ha l’obbligo di comunicare lo stato di malattia entro le ore 12.00;  esempio 2. il lavoratore turnista che doveva effettuare il turno 6.00 – 14.00, deve comunicare lo stato di malattia entro le ore 14.00).
La mancata comunicazione non comporta effetti sull'indennità di malattia, ma può determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Obbligo di certificazione

Per poter fruire dell'indennità il lavoratore deve documentare la malattia mediante certificazione sull'inizio della durata presunta della stessa (art. 3, legge 33/1980).
Il certificato deve essere rilasciato dal medico curante, in duplice copia, su apposito modulo a lettura ottica (modulo rosso del Servizio Sanitario Nazionale). Una copia è il certificato di diagnosi (da inviare all’INPS), l'altra è l'attestazione della durata presunta della malattia [(prognosi) da inviare al datore di lavoro]. L'indennità spetta per la durata della malattia (prognosi) indicata nel certificato e in caso di prosecuzione della stessa il lavoratore deve produrre un apposito certificato. L’obbligo di certificazione sussiste anche in caso di prognosi di un giorno (Corte di cassazione sentenza 17898 del 22 agosto 2007).
Quando il medico non è in possesso del modello ufficiale del S.S.N. e rilascia il certificato sul ricettario personale (carta intestata) in un'unica copia, il lavoratore deve duplicarlo (Circolare INPS n. 134268AGO/14 del 28.01.1981).
È ammessa, ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia, la certificazione sanitaria rilasciata, anche sul modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di fiducia, compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma del medico, diagnosi e prognosi, abituale domicilio del lavoratore o eventualmente il diverso temporaneo recapito; Circ. INPS n. 99 del 13.05.1996).
L'indennità di malattia non spetta per i giorni non documentati da idonea certificazione.

  • Indirizzo del lavoratore - L'omissione dell'indicazione dell'indirizzo sul certificato determina la perdita totale dell'indennità fino a quando non venga segnalato l'indirizzo mancante o incompleto (Circ. INPS n. 127 del 01.07.1988). In tal caso però la perdita dell'indennità non è automatica, ma subordinata al fatto che l'incompletezza del recapito non permette in alcun modo di effettuare le visite di controllo [Circ. INPS n. 129 del 06.06.1990, n. 182 del 04.08.1997 e n. 183 del 07.08.1998*(vedere allegato)].
  • Il lavoratore può dimostrare che l’INPS poteva ricavare il dato incompleto concretamente e agevolmente altrove (Cassazione S.U. n. 1283 del 02.02.1993).

Le regole indicate in precedenza valgono anche nel caso di continuazione della malattia.

Malattia all'estero - Si può verificare che il lavoratore contragga la malattia mentre sta svolgendo il suo lavoro all'estero, oppure mentre si trova fuori dall'Italia per un soggiorno temporaneo.
Malattia del lavoratore all'estero: il lavoratore deve trasmettere il certificato (entro 5 giorni dal rilascio) alla rappresentanza diplomatica o consolare e deve essere timbrato al suo arrivo. Il documento deve essere legalizzato dalla rappresentanza con l'attestazione che esso è valido come certificazione, con verifica del medico della rappresentanza, e inviato in Italia (Circ. INPS n. 182 del 30.07.1990).
Malattia del lavoratore in ferie all'estero: il lavoratore deve entro 2 giorni inviare la certificazione di malattia al datore di lavoro e all’INPS se la malattia viene contratta in Paesi convenzionati. Altrimenti il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica.

  • Il datore di lavoro ha diritto di controllare la veridicità della malattia insorta all'estero sia pure in ambito UE (Corte di Giustizia Europea - Il Sole 24 Ore del 03.05.1996).

Invio della certificazione

Modalità e termini - il certificato deve essere recapitato o trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:

  • al datore di lavoro (l'attestazione sulla durata della malattia - prognosi);
  • alla sede territoriale dell’INPS (certificato di diagnosi), anche se la prognosi è di 1, 2 o 3

gg. (ossia relativa al periodo di “carenza” retribuito unicamente al 100% dal datore di lavoro)
entro due giorni successivi a quello del rilascio (art. 2, comma 2 Legge 33/80). Se il giorno di scadenza è festivo la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Ritardo nell'invio del certificato - il tardivo invio o recapito del certificato comporta la perdita dell'indennità di malattia per i giorni di ritardo, con esclusione dei due giorni previsti per l'inoltro del certificato (INPS circolare 11PMMC/179 del 08.08.1985).
La data da prendere in considerazione a questo fine è costituita:

  • dalla data del timbro postale nei casi di trasmissione a mezzo raccomandata o corrispondenza ordinaria;
  • dalla data di arrivo nei casi di recapito o di invio di corrispondenza con timbro illeggibile.

Determinazione dei giorni di ritardo


Caso

Giorni di ritardo

Esempio

Certificazione inizio malattia

Giorni precedenti la data di arrivo del certificato

- rilascio del certificato il giorno 12
- deve essere inoltrata entro il giorno 14
- viene effettivamente recapitata il giorno 16
- giorni di ritardo: due

Certificazione continuazione malattia

Giorni compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione

- scadenza prognosi precedente: giorno 20
- rilascio certificato di continuazione: giorno 22
- deve essere inoltrata entro il giorno 24
- viene inoltrata invece il giorno 25
- giorni di ritardo: 4

  Se il certificato contiene una prognosi di tre giorni (indennizzati dall’INPS) il ritardo nell'invio comporta il mancato indennizzo dell'ultimo giorno di prognosi (INPS Messaggio 19373/1997).

  • Ritardo giustificato. Al lavoratore è consentito di provare l'esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato (Corte Costituzionale n. 1143 del 29.12.1988).

  L’INPS può, quindi, autorizzare il pagamento dell'indennità anche per le giornate di ritardo, qualora queste siano causate da motivi "seri e apprezzabili", da documentare a cura del lavoratore (INPS Messaggio n. 134399, 27.01.1983).
Ricovero ospedaliero. In tal caso non scatta alcuna sanzione nel caso di inoltro tardivo del certificato di malattia.

LE VISITE DI CONTROLLO

Potere di controllo

  Limiti del datore di lavoro. Il datore di lavoro non può compiere direttamente gli accertamenti sull'idoneità e sull'infermità per malattia (oltre che per infortunio) del lavoratore (art. 5, legge 300/70).
  Organismi competenti. Abilitati al controllo delle assenza del lavoratore per malattia sono i medici iscritti presso le sedi INPS (art. 5, legge 638/83) e le USL (art. 2, legge 33/80).
  (per la regolamentazione concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali del INPS, vedere D.M. del 18.04.1996).
Modalità - I controlli possono essere disposti direttamente dall’INPS o su richiesta del datore di lavoro: quest'ultimo può inoltrare richiesta agli organismi abilitati anche telefonicamente, seguita da conferma scritta. Una stessa malattia può essere controllata più volte.
Obbligo di reperibilità - La visita, effettuata al domicilio indicato sul certificato, può svolgersi tutti giorni (compresi i giorni domenicali e festivi) esclusivamente nell'ambito delle seguenti fasce orarie:
- mattino dalle 10 alle 12
- pomeriggio dalle 17 alle 19.
Esito del controllo - il medico fiscale, una volta compiuto il controllo dello stato di malattia, può:

  • confermare la prognosi;
  • ridurre la prognosi;
  • accertare il riacquisto della capacità lavorativa: in tal caso il lavoratore, se non contesta il controllo, può essere avviato lavoro il giorno dopo anche se non lavorativo.

  Se il lavoratore contesta l'esito della visita di controllo, deve farlo contestualmente al medico ed è invitato dallo stesso a visita ambulatoriale presso l’INPS per il primo giorno utile successivo (D.M. 15.07.1986). La risoluzione della controversia è affidata al coordinatore sanitario della sede territoriale INPS.

 

 

 

ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO

Procedimento

La mancata effettuazione della visita di controllo per assenza del lavoratore determina la procedura illustrata nella tabella (D.M. 15.07.1986 – INPS Circ. n. 134421 del 08.08.1984)

 

ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO

                 Comunicazione ►    INPS       Comunicazione ►    datore di lavoro
  Medico
                 Comunicazione ►    lavoratore ► 


Deve recarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo

 

VISITA AMBULATORIALE

  INPS   Comunicazione ►     datore di lavoro         

 

ASSENZA ALLA VISITA AMBULATORIALE

              Comunicazione ►     datore di lavoro entro 24 ore        
  INPS
              Comunicazione ► lavoratore che deve giustificare l'assenza entro 10 giorni

 

EFFETTI DELL’ASSENZA DEL LAVORATORE

Presupposti

La condizione essenziale che determina la perdita dell'indennità è l'assenza del lavoratore alla visita di controllo disposta durante le fasce di reperibilità.
Per assenza deve intendersi non solo l'allontanamento fisico dall'abitazione, ma anche il rifiuto volontario alla visita o il non permettere la visita stessa per negligenza.

  • Negligenza del lavoratore. Sono stati considerati casi di negligenza dalla giurisprudenza:

- non aver udito il campanello durante un momento di riposo (Cass. n. 3512 del 27.04.1990)
- la mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono (Tribunale di Milano 23.05.1990).
Per l’INPS la perdita dell'indennità deriva anche dalla mancata effettuazione della visita ambulatoriale, a seguito di irreperibilità giustificata dal domicilio.

  • Perdita dell'indennità di malattia - Il lavoratore assente senza giustificato motivo alla visita di controllo decade dalla indennità economica in tutto o in parte a seconda che si tratti di prima o successiva visita (art. 5, Legge 638/83 – Corte Costituzionale, sentenza n. 78 del 11.01.1988 – Circ. INPS n. 166/88).

Il datore di lavoro applica la sospensione dell'indennità su comunicazione dell’INPS.

Ipotesi

Conseguenza

Assenza all'unica visita di controllo

*Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni ed erogazione dell'intera indennità per i restanti giorni di malattia

Assenza alla prima visita

Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia o per il minor periodo che precede la seconda visita

Assenza alla seconda visita

  Perdita dell'indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malat.
riduzione del 50% dell'indennità per i giorni successivi**

Assenza alla
terza visita

Interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno dell'assenza. L'indennità viene corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita (anche volontaria) che accerti la malattia

Ricovero ospedaliero

Non c'è perdita dell'indennità

Assenza alla visita domiciliare giustificata, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale

Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia

Assenza alla visita domiciliare ingiustificata, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia

Perdita dell'indennità (per un massimo di 10 giorni) per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale

Assenza alla seconda visita di controllo dopo una prima che ha confermato la prognosi

  la nuova visita precede la scadenza della prognosi: perdita dell'indennità dal giorno dell'assenza
la nuova visita viene fatta dopo la scadenza della prognosi (rinnovata da altro certificato): perdita dell'indennità dal giorno successivo alla scadenza (Circ. INPS n. 134421 del 13.09.1984)

*L'assenza all'unica visita di controllo è sanzionata con la perdita del 100% dell'indennità per i primi 10 giorni; viene invece corrisposta l'intera indennità per i restanti giorni di malattia.
**La sanzione del 50% si applica quando sono completamente decorsi i primi 10 giorni sanzionati con la perdita del 100% dell'indennità.
L'assenza alla visita ambulatoriale a seguito di non reperibilità alla prima visita domiciliare è considerata nuova visita (Circ. INPS n. 166 del 26.07.1988).
Giustificazione dell'assenza - L'assenza del lavoratore dal domicilio non determina la perdita dell'indennità di malattia se dovuta ad uno giustificato motivo (art. 5, comma 14 Legge 638/83).
Giustificato motivo - La comunicazione preventiva dell'assenza durante le fasce orarie di reperibilità da parte del lavoratore non è di per sé elemento di giustificazione dell'assenza alla visita di controllo, se non accompagnata anche dalle condizioni di imprescindibilità e di indifferibilità ordinariamente previste (Circ. INPS n. 147 del 17.07.1996).

Ipotesi di assenza giustificata (Circ. INPS n. 134421 del 08.08.1984)

Causa di giustificazione generale

Caso specifico

Obblighi del lavoratore

Concomitanza di visite o prestazioni specialistiche

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazioni che rendono imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia

Allontanamento presso pertinenze dell'abitazione

  La visita deve svolgersi presso una struttura medica pubblica, ovvero, presso studi privati che praticano medicina alternativa, purché collegata alla malattia in corso (adeguatamente dimostrato dal lavoratore) (Circ. INPS n. 192 del 07.10.1996)

  • sono comprese anche le prestazioni non strettamente specialistiche (es. terapia iniettiva) purché il trattamento risulti indifferibile e le modalità le sole praticabili (Cass. n. 12575 del 12.12.1997)

  rientrano anche le visite dal medico generico

  • recarsi presso gli uffici sanitari per ottenere l'autorizzazione a effettuare analisi del sangue (Cass. n. 9092 del 18.10.1996)

  
i familiari sono sia quelli a carico sia ascendenti e discendenti
la gravità della situazione è riferita non solo alla salute dei soggetti, ma anche agli aspetti economici

  




il lavoratore si deve essere assentato momentaneamente e deve aver intercettato il medico di controllo

  deve dimostrare che l'assenza non poteva svolgersi in ore diverse da quelle rientranti nelle fasce di reperibilità
deve presentare documentazione della struttura pubblica indicante il giorno e l'ora della visita
deve presentare, ove previsto, copia della fattura o della ricevuta rilasciata dalla struttura privata che ha reso la prestazione



acquisizione della documentazione probatoria (Circ. INPS n. 147 del 17.07.1996)







Messaggio INPS n. 13385 del 21.10.1999

  • Sanzioni disciplinari - L'assenza alla visita di controllo da parte del lavoratore attribuisce al datore di lavoro il diritto di irrogare le sanzioni disciplinari, a condizione che il codice disciplinare contenga espressamente l'ipotesi (Corte Costituzionale n. 78 del 26.01.1988). La giurisprudenza però esclude la possibilità di punire l'assenza con il licenziamento (Cass. n. 116 del 15.01.1990).

 

INDENNITA’ ECONOMICA A CARICO INPS

Soggetti aventi diritto

Hanno diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico del INPS i lavoratori (operanti anche all'estero) occupati in settori ed appartenenti alle seguenti categorie:

Settore

Categorie

Industria e artigianato

Operaie e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio

Terziario e servizi (commercio)

Operai e impiegati/ quadri e categorie assimilate e sacristi

Credito, assicurazione, servizi tributari appaltati

Salariati

Hanno diritto anche i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, i giovani titolari di contratto di formazione lavoro (occupati nei settori e con le categorie di cui alla precedente tabella), i giovani in possesso di diploma e attestato di qualifica assunti ai sensi dell'art. 22 della legge 56/87 (Circ. INPS n. 127 del 12.05.1992), i lavoratori dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, i lavoratori dello spettacolo non che i salariati fissi ed assimilati, i braccianti fissi e avventizi ed assimilati, i compartecipanti e piccoli coloni del settore agricolo.
Lavoratori esclusi. Sono esclusi dal trattamento economico gli impiegati dell'industria, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, i portieri e dipendenti da proprietari di stabili, i viaggiatori e piazzisti, gli apprendisti, i lavoratori domestici, i dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali, e i dipendenti degli Enti pubblici.

Diritto all'indennità di malattia

Il diritto all'indennità giornaliera di malattia sorge dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, ad eccezione dei seguenti casi particolari:
Lavoratori a domicilio: dalla data di consegna, da parte del committente, del lavoro da eseguire.
Spettacolo: con almeno 100 contributi giornalieri dovuti o versati dal 1° gennaio dell'anno precedente.
Agricoli a tempo determinato: con iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell'anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, con il rilascio del certificato di iscrizione d'urgenza negli elenchi stessi.
Il diritto all'indennità di malattia cessa con la cessazione del rapporto (Cass. n. 11687 del 19.11.1998).
Decorrenza del diritto. L'indennità di malattia spetta dal quarto giorno di malattia (primi tre giorni = carenza). Il quarto giorno è computato dalla data di inizio della malattia dichiarata nel certificato medico e comunque non anteriore al giorno immediatamente precedente a quello della visita medica.
La regola non è applicabile quando la data della malattia retroagisce di oltre un giorno da quella del rilascio del certificato. Ne consegue che le giornate anteriori alla citata data del rilascio sono da considerarsi come non documentate e quindi non indennizzabili. Il criterio vale anche per i certificati di continuazione (Circ. INPS n. 147 del 15.07.1996).

  • Ferie e malattia. Nel caso di intervento della malattia durante le ferie la Cassazione ammette l'effetto interruttivo e quindi la conversione delle ferie in malattia solo se quest'ultima è idonea a impedire la piena fruizione delle ferie, cioè il recupero delle energie del lavoratore (Cass. Sezioni Unite n. 1947 del 23.02.1998).

  Dal momento in cui il datore di lavoro riceve dal lavoratore della comunicazione dell'intervenuta malattia decorre la malattia stessa, ai fini del calcolo del periodo di carenza e degli altri termini connessi all'erogazione dell'indennità di malattia (Circ. INPS n. 109 del 17.05.1999). Una volta ricevuta la comunicazione del lavoratore il datore di lavoro deve informare di ciò l’INPS. Malattia e Ferie (Giurisprudenza del Lavoro)

Periodi coperti dalle indennità

Periodo massimo indennizzabile. L'indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare.


Nel periodo massimo di 180 giorni

                        sono compresi                                                               sono esclusi

  tutti i giorni di malattia, inclusi quelli per i quali l'indennità di malattia non è stata corrisposta, quindi anche:
i giorni di carenza;
i giorni festivi;
i giorni non indennizzati per mancata o tardata certificazione

  i giorni per maternità (obbligatoria e facoltativa);
i giorni di malattia causata da infortunio sul lavoro;
i giorni di malattia professionale;
i giorni di malattia tubercolare;
i giorni di malattia causata da terzi per i quali l’INPS ha esperito, positivamente, l'azione di surroga

  Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il periodo massimo di malattia spettante è conteggiato tenendo conto del numero effettivo netto di indennità giornaliere da corrispondere. Conseguentemente, le giornate di carenza e festività cadenti nei singoli periodi di malattia non vanno valutati nel periodo massimo annuo indennizzabile, corrispondente al numero delle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dell'anno precedente e comunque non oltre 180 giorni (Circ. INPS n. 147 del 15.07.1996).

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato l'indennità economica di malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia, fermo restando il limite dei 180 giorni nell'anno solare.
Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità per un numero di giornate superiori a quelle prestate alle proprie dipendenze; per le giornate ulteriormente indennizzabili, vi provvede direttamente l’INPS.
Malattia a cavaliere di due anni solari. Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell'anno solare successivo trova applicazione il principio per il quale le giornate di malattia devono essere attribuite, ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile, ai rispettivi anni solari. Per una malattia che nell'anno di insorgenza ha raggiunto il periodo massimo indennizzabile e si protrae nell'anno successivo, viene mantenuto il diritto all’indennizzabilità per altri 180 giorni, trascorsi i quali, per il ripristino dell'indennità economica, è necessaria una ripresa effettiva dell'attività lavorativa.

Giornate indennizzabili. L'indennità economica di malattia compete ai lavoratori aventi diritto per le seguenti giornate comprese nel periodo di malattia:


Qualifica

Giorni feriali

Domeniche

Festività in giorno feriale

Festività coincidenti con la domenica

Operai compresi gli agricoli

Si (compresi i sabati in caso di settimana corta)

No

No

No

Impiegati e quadri (settore terziario)

Si (compresi i sabati in caso di settimana corta)

Si

Si

No

Non sono indennizzabili le seguenti giornate: carenza (primi tre giorni di malattia), corrispondenti alla tardata e/o mancata certificazione e sanzionate per assenza alla visita domiciliare.

  Casi particolari. L'indennità economica può essere riconosciuta anche nei seguenti casi particolari (Circ. INPS n. 192del 07.10.1996):

Caso particolare

Condizioni

 

Trasferimento all'estero durante la malattia

 

 

 

Ricoveri per donazione di organi e di cellule a scopo di infusione per successivo trapianto

Day Hospital

 

Per l'indennizzabilità occorre preventiva autorizzazione:
dalla ASL (mod. E112 o altro modello previsto dalle convenzioni bilaterali da inviare in copia all’INPS e al datore di lavoro) per spostamenti in ambito UE e paesi convenzionati;
dall’INPS o ASL per gli spostamenti in Paesi non convenzionati

  
sono indennizzabili, secondo le norme comuni, le giornate di effettiva degenza e di convalescenza per il recupero delle energie lavorative

  
per l’indennizzabilità deve essere riconosciuta, in concreto, la sussistenza di uno stato di effettiva incapacità lavorativa (esempio permanenza nel luogo di cura per la durata dell'attività lavorativa). Il trattamento economico (a partire dal 4° giorno di prestazione) è dovuto in misura normale. I giorni intercorrenti tra una cura e la successiva, persistendo l'assenza dal lavoro, se non debitamente certificati come malattia, non sono indennizzabili, pur potendosi considerare l'evento unico agli altri effetti (carenza, misura dell'indennità).

 

 

Misura dell'indennità.

L'indennità economica, per le giornate indennizzabili, è dovuta nelle seguenti misure della retribuzione media globale giornaliera:

Periodo

Operai (compresi agricoli), salariati e impiegati Commercio

Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non artigiani

Dipendenti delle imprese dello spettacolo

  primi tre giorni (carenza)
dal 4 al 20° giorno
dal 21º al 180º giorno

Non dovuta

50,00%
66,66%

Non dovuta

80,00%
80,00%

Non dovuta

60,00%
80,00%

Per i lavoratori dello spettacolo, non occupati in tutte le giornate, durante i giorni non lavorativi spetta l'indennità del 40%. Qualora i giorni lavorativi previsti nel contratto cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% o dell’80%.

Ricovero ospedaliero. In caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori non aventi familiari a carico l'indennità giornaliera è ridotta ai 2/5 delle misure sopra riportate (il giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale).
La vivenza a carico dei familiari deve essere attestata dal lavoratore mediante la presentazione al datore di lavoro della dichiarazione di responsabilità - mod. FC/MAL – (Circ. INPS n. 263 del 27.12.1988). La dichiarazione ha validità un anno.
In mancanza di dichiarazione l'indennità di malattia relativa al periodo di ricovero sarà erogata in misura ridotta. Nell'eventualità di successivo ricovero prima della scadenza dell'anno di validità, il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il venir meno del carico familiare.

Mancata erogazione dell'indennità.

Esclusione dell’indennità. L'indennità giornaliera di malattia non dovuta nei seguenti casi:
quando il lavoratore ha diritto, per legge o contratto collettivo, ad un trattamento economico, non avente carattere integrativo, a carico del datore di lavoro, in misura pari o superiore a quello a carico dell’INPS;
quando la malattia è provocata da fatti dolosi debitamente accertati e documentati (compreso procurato aborto);
periodi di cure termali non indennizzabili;
nei giorni di degenza e di convalescenza per interventi, non funzionali, di chirurgia estetica.
I provvedimenti di esclusione sono adottati dall’INPS e comunicati e i lavoratori e ai datori di lavoro interessati.

 

 

 

 

Sospensione dell'indennità. L'indennità giornaliera di malattia è sospesa nei casi e per i periodi di seguito riportati:

Casi

Durata della sospensione

Lavoratore che si dedica, durante la malattia, ad attività retribuite

  prima infrazione: 5 giorni
successiva: 10 giorni
(comunque per tutto il periodo nel corso del quale è stata prestata attività contributiva)

Lavoratore che non consenta, senza giustificato motivo, l'effettuazione della visita di controllo

  prima infrazione:1 giorno (quando già sottoposto a visita di controllo) e 3 giorni (altri casi)
successiva: 5 giorni

Lavoratore che alteri o falsifichi la certificazione medica

  prima infrazione: 10 giorni
successiva: 20 giorni
(comunque per tutto il periodo cui si riferisce la falsificazione)

Lavoratore che sia in stato di detenzione durante la malattia

Per tutta la durata della detenzione (in caso di assoluzione l'indennità deve essere corrisposta)

Lavoratore che non osservi le prescrizioni del medico o compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia

  prima infrazione: 3 giorni
successiva: 5 giorni

Lavoratore che tenga un contegno pregiudiziale alla possibilità di esercizio dell'attività professionale del medico curante

  prima infrazione: 5 giorni
successiva: 10 giorni

Lavoratore che ometta di indicare l'indirizzo sulla certificazione medica

  sino a quando l'indirizzo non venga segnalato

Il numero dei giorni di sospensione è raddoppiato ove ricorrano circostanze aggravanti, comunque non può superare i 30 giorni salvo il caso di detenzione. I provvedimenti di sospensione sono adottati dalla sede INPS competente e notificati al lavoratore e al datore di lavoro. La sospensione decorre dalla data in cui il lavoratore ha commesso l'infrazione.

Pagamento

Conguaglio somme anticipate. Le indennità economiche di malattia corrisposte dal datore di lavoro per conto dell'INPS sono poste a conguaglio con i contributi e le altre somme, riferite al mese di pagamento delle indennità, dovute all'Istituto stesso (mod. DM 10/2).
Somme indebite. L’indennità di malattia indebitamente erogata al lavoratore e posta a conguaglio è recuperata dal datore di lavoro dalle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza dal rapporto di lavoro e restituita all’INPS attraverso il mod. DM 10/2. Qualora il datore di lavoro non possa recuperare tali somme, è tenuto a darne comunicazione all'INPS che provvederà direttamente.

 

 

Prescrizione. L'azione per conseguire l'indennità di malattia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento malattia (art. 6, legge 138/43). La prescrizione può essere interrotta attraverso atti scritti avanzati dall'interessato, anche per il tramite di un
proprio rappresentante, nei confronti dell'istituto; così facendo decorre un nuovo periodo di prescrizione annuale. Per i dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto il termine di prescrizione è decennale.
Arretrati. Gli arretrati retributivi o gli importi forfettari (una tantum) riferiti a periodi di vacanza contrattuale, stabiliti dei rinnovi contrattuali, comportano la rideterminazione della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell'indennità economica (sempre che il periodo interessato corrisponda con quello utilizzato a tale scopo) con conseguente liquidazione di un'indennità aggiuntiva arretrata (Circ. INPS n. 19 del 25.01.1995, n. 127 del 17.05.1991).
Ricorsi.
I ricorsi in materia di indennità economica di malattia devono essere proposti al Comitato provinciale (speciale commissione) della sede INPS competente in relazione alla residenza del lavoratore entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato (art. 46, legge 88/89).
Il Comitato provinciale decide in via definitiva.
Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso o nel caso di reiezione del ricorso stesso, gli interessati possono proporre azione giudiziaria nel termine di un anno (art. 47,comma 3, D.P.R. 639/70 e successive modificazioni).

Contributi e IRPEF

Contributi. Il datore di lavoro devono versare al INPS, a copertura delle indennità
economiche di malattia, una quota contributiva (2,22% per gli operai dell’industria con più di
50 dipendenti) calcolata sulla retribuzione imponibile relativa ai soli lavoratori destinatari
dell'indennità.

Base imponibile IRPEF e contributiva. Le indennità economiche di malattia che il datore di
lavoro corrisponde ai propri dipendenti per conto dell’INPS non concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini contributivi (INPS – INAIL), mentre sono soggette alla normativa
tributaria e quindi devono essere sottoposte a ritenuta fiscale.
I periodi di malattia danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Contribuzione figurativa

Periodo utile. I periodi di malattia danno diritto all'accredito figurativo dei contributi ai fini
del diritto alla pensione e della determinazione della sua entità, nei seguenti limiti (art. 56
R.D.L. 1827/35 e art. 1, D.Lgs. 564/96, art. 3, D.Lgs. 278/1998);
12 mesi (52 settimane) nella vita lavorativa;
dal 01.01.97 più 2 mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatisi nei rispettivi periodi; i due mesi in più possono essere accreditati sempre che siano inerenti a periodi di malattia successivi al 31 dicembre 1996 e lo stesso criterio varrà, ovviamente, per la accreditabilità delle ulteriori settimane previste per i successivi trienni.
(segue tabella)

PERIODI di MALATTIA ACCREDITABILI

  

 


D.Lgs. n. 564/96 e 278/98

 Fino al 31 dicembre 1996                                          12 mesi

 Dal 1° gennaio 1997
al 31 dicembre 1999                                    12 + 2 = 14 mesi   

 Dal 1° gennaio 2000
al 31 dicembre 2002                                    14 + 2 = 16 mesi

 Dal 1° gennaio 2003
al 31 dicembre 2005                                    16 + 2 = 18 mesi

 Dal 1° gennaio 2006
al 31 dicembre 2008                                    18 + 2 = 20 mesi

 Dal 1° gennaio 2009
in poi                                                 20 + 2 = 22 mesi

  La contribuzione (determinata ai sensi dell'art. 8 della legge 155/81 e cioè sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi di malattia) è accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
I contributi figurativi per malattia e infortunio a copertura sono utili per il diritto e la misura
della pensione, ad eccezione della pensione di anzianità nei confronti della quale sono utili
solo ai fini della misura. Essi inoltre non sono utili per il requisito di contribuzione necessario
per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (sono periodo neutro), nè per la
determinazione della misura di altri contributi figurativi. Costituiscono periodo neutro anche
per il raggiungimento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione.
Sono, tuttavia, utili, quando siano interni ad un periodo di lavoro e retribuiti, per raggiungere il
requisito delle 78 giornate al fine dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
I periodi di malattia retribuiti in misura ridotta, diversamente dai periodi di malattia per i quali
non sussiste il diritto ad alcuna retribuzione, sono utili ai fini del diritto alla pensione di
anzianità, ma ai fini del calcolo delle settimane utili per il diritto alla pensione, bisogna
verificare che la retribuzione media sia almeno pari al minimale retributivo settimanale vigente
nell'anno.
A tal fine i datori di lavoro devono comunicare all'Istituto di previdenza di iscrizione del lavoratore (ove non già tenuti) le malattie e la loro collocazione temporale con le modalità stabilite dall'istituto medesimo.
Modalità di accredito. L'accredito figurativo interviene mediante richiesta da parte
dall'interessato. Non possono essere accreditati dall’INPS singoli periodi di malattia di durata
inferiore a 7 giorni consecutivi [durata minima del periodo: 3 (carenza) + 7 (50% datore di
lavoro + 50% INPS) = 11 gg.].
Il datore di lavoro deve rilasciare la certificazione necessaria a tal fine, a decorrere dal
1999, attraverso il modello 770 ovvero il modello UNICO (D.P.R. 322/98).
Limiti. Dal 1° gennaio 1993 per i lavoratori che non possono far valere, a tale data, periodi
pregressi di contribuzione, l'accredito figurativo ai fini del diritto alla pensione di anzianità (o
comunque anticipata), per tutte le causali ammesse, non può eccedere complessivamente 5
anni (art. 15, D.Lgs. 503/95).

 

 

INDENNITA’ ECONOMICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Integrazione al trattamento INPS

La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) pone, di norma, a carico del datore di lavoro un'integrazione retributiva dell'indennità economica di malattia a carico dell’INPS, da erogarsi secondo le previsioni degli stessi contratti collettivi. L'integrazione consiste, generalmente, in un'indennità graduata nell'ambito del periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto).
CCNL Industria Alimentare, art 47.
Agli effetti del trattamento economico l'azienda su documentazione redatta sui  moduli  dell'istituto assicuratore integrerà l'indennità  corrisposta dallo  stesso  in  modo da raggiungere il 100% o il 50% della  retribuzione normale netta (vedi periodo di comporto).
Le  indennità  a  carico dell'istituto assicuratore saranno  anticipate  a condizione  che  le stesse non siano soggette a contribuzione  e  che  sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'istituto o altro sistema analogo.
Il  trattamento  economico e normativo previsto dal presente  articolo  si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del  posto, anche  in  caso  di  Tbc.  In  tale ipotesi il  trattamento  ha  carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Lordizzazione. Per evitare che il lavoratore durante la malattia percepisca una retribuzione netta (indennità per conto INPS più integrazione datori di lavoro) maggiore rispetto a quella riferita alla prestazione lavorativa (l'indennità economica INPS non è soggetta a contribuzione), l'integrazione a carico del datore di lavoro può essere erogata applicando il criterio della “lordizzazione” che consiste nel lordizzare l'indennità economica di malattia a carico dell'istituto dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore prima di procedere alla determinazione dell'importo integrativo a carico del datore di lavoro e cioè: normale retribuzione lorda mensile – indennità di malattia INPS lordizzata della quota contributiva a carico lavoratore = retribuzione lorda integrabile: indennità INPS x 100  o  indennità INPS;
100 – 9,19                  (1 – 9,19%)
(l’aliquota del 9,19% è quella relativa al versamento dei contributi previdenziali da parte
del lavoratore); questo calcolo è necessario proprio perché l’indennità economica INPS                 non è soggetta a contribuzione; 

Esempio pratico di calcolo della lordizzazione.
Il sig. Mario Rossi (operaio con retribuzione mensilizzata)  è stato  assente nel mese di novembre 2002 per malattia dal giorno 11 (lunedì) fino al giorno 19 compreso (martedì). Il rapporto di lavoro è regolamentato dal C.C.N.L. dell’Industria Alimentare, (industria dolciaria).   


 


Legenda:


Nota: I giorni globali di malattia sono 9; devono essere considerati tali ai fini del computo del periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare e ai fini del periodo di comporto, mentre i giorni indennizzati sono 8, in quanto sia le domeniche che le festività nazionali ed infrasettimanali, per la qualifica operai, non sono indennizzabili.

Al  Sig. Rossi competono 24 ore di carenza  e 40 ore di malattia dal 4° al 20° giorno.
La sua retribuzione media giornaliera è di £. 90.000, la retribuzione oraria lorda è di £.10.500 e la trattenuta previdenziale a carico del lavoratore è il  9,19% dell’imponibile previdenziale.
In base all’art.47 (malattia e infortunio non sul lavoro - trattamento economico -) del C.C.N.L. industria alimentare, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore, oltre al 100% della retribuzione giornaliera per i tre giorni di “carenza”, il 50%, della stessa, a titolo di integrazione a suo carico per i cinque giorni (40 ore ) rimanenti ed il 50%, sempre della retribuzione, come  anticipo di integrazione a carico dell’Inps, per gli stessi giorni  (lavorativi feriali) di malattia.
Il computo dell’integrazione (a carico del datore di lavoro)*e dell’integrazione “lordizzata” a carico dell’Inps* è il seguente:
£. 90.000 x 5 (giorni) = £. 450.000 (retribuzione lorda per il periodo soggetto ad integrazione)

£. 450.000 – 9,19% = £. 408.645 (retribuzione netta relativa al periodo integrabile)

£. 450.000 x 50% = £. 225.000 (indennità INPS non lordizzata)

il coefficiente correttivo di lordizzazione si ottiene dalla seguente relazione: 100 – 9,19% ;                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                 100   

la percentuale del 9,19% è l’aliquota dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS*, in vigore dal 1° gennaio 1998, che i dipendenti delle imprese industriali, (aventi un organico, oltre i 15 dipendenti, per ciascuna delle seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, viaggiatori e piazzisti), devono versare per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. 

£. 225.000 : 0,9081 = £. 247.770 (indennità INPS lordizzata, al netto dei contributi,    anticipata dal datore di lavoro)

£. 450.000 –247.770 = £. 202.230 (importo lordo dovuto meno indennità INPS lordizzata)

*£. 202.230 – 9,19% + 225.000 = £. 408.645 (integrazione netta con lordizzazione, da corrispondere).
(segue)

La differenza tra l’importo della retribuzione lorda (£.450.000) e l’importo dell’integrazione netta (£. 408.645) rappresenta la trattenuta operata dal datore di lavoro (£. 41.355), nella busta
paga del lavoratore, in quanto, per legge, l’integrazione a carico dell’INPS non è assoggettabile al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.                                                                         

Base imponibile IRPEF e contributiva. Le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di indennità economica di malattia o a titolo di integrazione all'indennità economica a carico dell’INPS costituiscono retribuzione imponibile sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali.

RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI O TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Malattia ed eventi del rapporto di lavoro

La malattia può realizzarsi in concomitanza di altre assenze tipiche del rapporto o durante periodi la cui interruzione per malattia determina effetti particolari.

Assenza o istituto

Rapporto con la malattia

Legislazione e giurisprudenza

Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali

diritto all'indennità di malattia durante l'aspettativa

     Art. 31, comma 4, legge 300/70

Contratti formazione e lavoro

Sospensione del CFL e proroga dello stesso per durata malattia

  • Cass. n. 12066 del 09.11.1992

Ferie

  • Sospensione: la malattia sospende le ferie se pregiudica il recupero delle energie del lavoratore*
  • Maturazione: le assenze per malattia non

      sospendono la maturazione delle ferie
(Cass. n. 704 del 23.01.1997)

  • Corte costituzionale n. 616 del 16.12.1987

Festività

La malattia non prolunga la festività

  • Cass. n. 4498 del 15.05.1987

Periodo di prova

La malattia sospende la durata della prova

  • Cass. n. 12814 del 01.12.1992

Permessi

La malattia non prolunga i permessi

 

Preavviso

     Preavviso lavorato: la malattia ne sospendere il decorso che riprende alla fine della malattia
Preavviso non lavorato: la malattia insorta dopo la cessazione del rapporto non ha effetti

 

Sciopero

Lo sciopero della generalità dei dipendenti non fa venir meno il diritto all'indennità del lavoratore ammalato

  • Cass. n. 3691 del 08.04.1998
  • *la Cassazione ha precisato che l'evento morboso sospende le ferie a prescindere da ogni indagine sulla compatibilità con esse (sentenza n. 6808 del 27.07.1996).

 

Malattia e trattamenti INPS

Trattamento INPS

Rapporto con indennità di malattia

Legislazione, circolari INPS, giurisprudenza

Assegno per il nucleo familiare

Durante la malattia spetta l’ANF per tutto il periodo di erogazione dell'indennità INPS o della retribuzione, in presenza di una anzianità di almeno una settimana

 

CIG

Sospensione dal lavoro
ordinaria: erogazione dell'indennità di malattia;
straordinaria: erogazione integrazione salariale
Riduzione di orario: erogazione dell'indennità di malattia

     Circ. INPS n. 152 del 07.07.1990

Congedo matrimoniale

La malattia durante il congedo matrimoniale determina il pagamento del solo assegno per congedo

     Circ. INPS n. 248 del 23.10.1992

Disoccupazione

     malattia insorta durante la disoccupazione: indennità di malattia pari a 2/3 della misura
malattia insorta nel corso del rapporto e proseguita dopo in coincidenza con la disoccupazione: indennità in misura intera

 

Infortunio sul lavoro

Erogazione dell'indennità giornaliera INAIL

 

Maternità

     Obbligatoria: continua l'erogazione dell'indennità di maternità
Facoltativa: erogazione dell'indennità di malattia

     Circ. INPS n. 134382 del 26.01.1982

Mobilità

Erogazione indennità di mobilità

     Art. 7,c. 8 legge 223/91

TBC

L’indennità di malattia è cumulabile con l’indennità post sanatoriale

 

Assegno di invalidità

L’indennità di malattia è erogabile e cumulabile con l’assegno di invalidità (parziale), anche nel caso in cui la malattia sia causata dalla stessa patologia che ha provocato l’invalidità

     Messaggio INPS 19373/1997

  • *Per la giurisprudenza prevale l'erogazione dell'integrazione salariale sull'indennità di malattia (Cass. n. 8066 del 03.11.1987; n. 76467 del 17.12.1986)

 

In caso di licenziamento o sospensione, il diritto all’indennità di malattia permane per tutta la durata del rapporto di lavoro e si protrae per un ulteriore periodo di 2 mesi di calendario successivo alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

 

 

CASI PARTICOLARI
                                                                                                              
Malattia e part-time

     Diritto all'indennità. Il trattamento economico di malattia è proporzionato alla retribuzione percepita. La retribuzione media giornaliera si calcola in base al numero di giornate lavorate retribuite comprese nel periodo di paga settimanale o mensile immediatamente precedente alla malattia. Nel caso di part-time verticale, il diritto all'indennità spetta anche se sono trascorsi più di 60 giorni dalla precedente fase lavorativa. L'indennità è erogata limitatamente alle giornate di attività lavorativa (Circ. INPS n.82 del 05.04.1993).
Giorni di carenza. La determinazione dei primi tre giorni di malattia in cui non c'è pagamento da parte dell’INPS si basa sui giorni di malattia indicati nel certificato, indipendentemente dai giorni della settimana che sarebbero lavorabili, in caso di part-time verticale (Circ. INPS n. 134397 del 21.12.1982);
esempio: i giorni lavorativi sono lunedì e giovedì. La malattia inizia lunedì e termina il martedì successivo: la carenza riguarda lunedì, martedì e mercoledì. Giovedì viene erogata l'indennità, venerdì no, perché non è lavorativo e così via.
Periodo di comporto. La durata del comporto deve essere riproporzionata al numero di ore lavorate. Per il part-time orizzontale la durata del comporto è identica a quella degli altri lavoratori a tempo pieno.

Malattia e lavoro a termine

     Per i lavoratori pubblici e privati assunti con contratto a termine l'indennità di malattia viene erogata per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi precedenti la malattia stessa, entro i limiti massimi di durata previsti (art. 5, c. 1 legge 638/83). L'erogazione è effettuata dal datore di lavoro per un numero di giorni non superiori a quelli prestati alle proprie dipendenze e dall’INPS per i giorni eccedenti fino al limite massimo sopra indicato. L’INPS è comunque tenuto all'erogazione dell'indennità (per un massimo di 30 giorni) nelle situazioni in cui il lavoratore non posso far valere nei dodici mesi precedenti periodi lavorativi superiori a trenta giorni dell'anno solare. Trascorso il termine di durata del contratto cessa anche l'erogazione dell'indennità di malattia (art. 5, c. 2 legge 638/83). Da questa regola sono esclusi i lavoratori dello spettacolo.

Malattia e contratti di formazione e lavoro

Ai contratti di formazione si applicano tutte le norme valide per la generalità dei lavoratori, tranne il fatto che l'erogazione dell'indennità di malattia deve essere contenuta nei limiti temporali stabiliti per i contratti a termine.

  • Secondo la Cassazione (sentenza n. 12066 del 09.11.1992), l'intervento della malattia durante lo svolgimento del contratto di formazione e lavoro sospende la durata del contratto e il lavoratore ha diritto, al rientro dalla malattia, a continuare il rapporto per il tempo pari all'assenza.

 

 

CURE TERMALI

I periodi di cure termali possono essere fruiti dal lavoratore o nei periodi feriali (e quindi utilizzando per lo scopo i giorni di  ferie spettanti), oppure al di fuori del periodo feriale in
base alle condizioni e alle modalità descritte di seguito, beneficiando dell’erogazione dell’indennità a carico dell’INPS.

Patologie ammesse (D.M. 15.12.1994, D.M. 20.03.1998 e D.M. 22.03.2001) validità fino al 31.12.2005  

Malattie reumatiche:
osteoartrosi ed altre forme degenerative;
reumatismi extra articolari.
Malattie delle vie respiratorie:
sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche;
bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico.
Malattie dermatologiche:
psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica);
eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative);
dermatite seborroica ricorrente.
Malattie ginecologiche:
sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e evolutiva;
leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.
Malattie O.R.L.:
rinopatia  vasomotoria;
faringolaringiti croniche;
sinusiti croniche;
stenosi tubariche;
otiti carattali croniche;
otiti croniche purulente non colesteatomatose.
Malattie dell'apparato urinario:
calcolosi delle vie urinarie le sue recidive.
Malattie vascolari:
postumi di flebopatie di tipo cronico.
Malattie dell'apparato gastroenterico:
dispepsia di origine gastroenterica e biliare;
sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

Riconoscimento del medico ASL
Devono essere riconosciute la maggior efficacia ed utilità terapeutica o riabilitativa della cura se non differita fino alle ferie. Lo specialista deve fissare un termine (non superiore a 30 giorni) entro cui iniziare la cura

Requisiti dei lavoratori
Hanno diritto tutti i lavoratori subordinati ed autonomi, iscritti all'assicurazione IVS, con almeno 3 anni di versamento contributivo

(continua)

Modalità e documentazione (art. 2 cc. 3 e 4 D.M. 12.08.1992)

La procedura da seguire per chiedere la fruizione di cure termali in periodi extra feriali* è la seguente:

  • il lavoratore deve ottenere dal medico di base la richiesta di cure;
  • deve trasmetterla entro 5 giorni alla ASL di residenza;
  • invio della richiesta/impegnativa all’INPS con allegata dichiarazione del datore di lavoro attestante l'impossibilità di collocare in ferie il lavoratore nel periodo di prescrizione delle cure; all’INPS deve essere comunicato il periodo di cura, il recapito temporaneo e la denominazione dello stabilimento;
  • al termine delle cure deve essere trasmessa all’INPS e al datore di lavoro l'autorizzazione/impegnativa con l'attestazione in apposito riquadro, da parte dello stabilimento, del periodo delle cure.

     *Ferie: la condizione di impossibilità, legata al fatto che il lavoratore non può fruire di ferie nel periodo di cura, deve essere vincolata all'ipotesi in cui il contratto preveda la fruizione di ferie collettive obbligatoriamente programmate. Non rientra in tale condizione la preventiva programmazione individuale delle ferie (Circ. INPS n. 127 del 15.06.1998).

Casi di esclusione dell’ indennità di malattia

     Le cure per le quali non sia attestata dallo specialista ASL, ovviamente della branca, la sussistenza dei requisiti sopra indicati - esistenza della malattia, riconoscimento della maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se non differita fino alle ferie
    (art. 2, c. 1, D.M. 12.08.1992);
     le cure non riconosciute dalla ASL di residenza attraverso l'emissione dell'autorizzazione/ impegnativa, su cui deve essere attestata, anche mediante stampigliatura, la sussistenza dei requisiti. Sono pertanto escluse, ovviamente, anche le cure meramente preventive (art. 2, cc. 1 e 4, idem);
     le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate nell'allegato al D.M. suddetto (art. 1 c. 1, idem), solo utilizzando periodi feriali;
     le cure iniziate oltre la data fissata dallo specialista - massimo 30 giorni dalla relativa redazione – (art. 2, c. 1, idem);
     i casi in cui la proposta del curante risulti presentata alla ASL oltre i 5 giorni previsti (art. 2, c. 1, idem);
     i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti destinatari, della documentazione richiesta (art. 2, c. 4, idem);
     i periodi di cure termali fruite presso stabilimenti non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se effettuate per una delle affezioni elencate nel Decreto Ministeriale (art. 2, c. 5, idem);
     le cure effettuate in periodi nei quali i datori di lavoro abbiano attestato la possibilità, nei confronti del lavoratore interessato, di fruire di ferie o di congedi ordinari (art. 2, c. 1, idem);
     i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare (art. 13, c. 4, legge 638/83);
     le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di intervallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari o le ferie (art. 13, c. 5, legge 638/83);
     le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari (art. 13, c. 6, legge 638/83);
     i periodi di cura comunque retribuiti (art. 6, legge 138/43);

     le cure autorizzate dall’INPS nei propri stabilimenti o in strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati di invalidità pensionabile (legge 8/90, confermata dalla legge n. 412 del 30.12.1991);
     le cure concesse dai medici dell’INAIL (artt. 5 e 6, legge 138/43);
     le cure parzialmente o non continuativamente eseguite, fatti salvi, per i giorni relativi, i motivi di forza maggiore, compresa la chiusura dello stabilimento.

     Indennità a carico INPS (Circ. INPS n. 85 del 27.03.1991)

Giornate indennizzate

Giornate non indennizzate

Nell'arco di 15 giorni sono 12 i giorni indennizzati (dall’INPS)

     primi tre giorni (carenza)
     i giorni in cui le cure non risultano effettivamente realizzate
     i giorni di viaggio

Erogazione: anticipata dal datore di lavoro con recupero mediante conguaglio contributivo. Il pagamento è direttamente effettuato dall’INPS, (come per l’indennità di malattia), nei seguenti casi:
     lavoratori agricoli esclusi dirigenti e impiegati;
     lavoratori a tempo determinato e gli stagionali;
     lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
     lavoratori disoccupati o sospesi che non fruiscono della CIG;
     lavoratori dipendenti da impresa in procedura di fallimento, quando il datore di lavoro non è in grado di corrispondere le retribuzioni.

 

Documentazione

  • CODICE CIVILE
  • CODICE del LAVORO – Il Sole 24 ORE
  • DIRITTI SOCIALI dalla A alla Z  2003 – DeLillo Editore
  • GUIDA PRATICA LAVORO - Ottobre 2002 – Il Sole 24 ORE
  • LE ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – PIROLA LAVORO
  • LE ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – GIUFFRE’ EDITORE
  • Siti internet: www.inps.it - www.inail.it - www.minwelfare.it - www.di-elle.it - www.diritto.it - www.legge-e-giustizia.it - (motori di ricerca legislativa e giuridica: Cicerone e Google).   

 

Fonte: http://www.uilbasilicata.it/malattia.doc

Sito web da visitare: http://www.uilbasilicata.it

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