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LA MALATTIA
TRATTAMENTO NORMATIVO E GIURIDICO
Definizione
La malattia è uno stato patologico che, comportando un'incapacità lavorativa e la totale impossibilità temporanea della prestazione, sospende il rapporto di lavoro.
Rientrano nel concetto anche situazioni non direttamente collegabili all'alterazione psicofisica del lavoratore, come la necessità di particolari terapie oppure i periodi di convalescenza.
Sindrome premestruale - Si può trattare di malattia se l'alterazione fisica della lavoratrice la rende incapace al lavoro (Cassazione 27.03.1991, n. 3332) Esigenze profilattiche - Lo stato di un lavoratore portatore sano di germi infettivi che viene allontanato dal lavoro configura una situazione di malattia (Cass. 21.10.1987, n. 7767) Chirurgia estetica - I periodi di incapacità lavorativa collegati all'effettuazione di interventi di chirurgia estetica necessari a rimuovere vizi funzionali connessi a un difetto estetico sono considerati periodi di malattia (INPS circolare n. 73 del 07.03.1991) |
Se la perdita della capacità lavorativa (parziale o totale) non è di durata temporanea, ma indeterminata o indeterminabile, non si tratta di malattia.
Se l’inidoneità fisica è totale (oppure parziale, ma senza l'interesse del datore di lavoro a ricevere un adempimento non completo) può essere richiesta la risoluzione del rapporto in base alle regole civilistiche (Codice Civile articoli 1463 e 1464).
Nel caso in cui l'impossibilità parziale causi la risoluzione, il lavoratore non può nemmeno chiedere lo svolgimento di altre mansioni compatibili al suo stato (Cass. 21.05.1992, n. 6106). Spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso tra inidoneità e pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività aziendale, secondo i criteri che stanno alla base del giustificato motivo oggettivo di licenziamento (Cass. 30.05.1990, n. 2590). L'accertamento della inidoneità fisica deve essere effettuato presso le strutture pubbliche della medicina del lavoro.
Emodialisi e morbo di Cooley. Anche questi casi rientrano nella nozione di malattia a cui sono equiparati a tutti gli effetti, ad eccezione di una serie di particolarità relative al trattamento economico.
*Aborto. L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica nei casi consentiti dalla legge, avvenuta la entro il 180° giorno dall'inizio della stessa è considerata come malattia
(art. 20 legge 1204/71 - artt. 4 e 6 legge 194/78). Se l'interruzione avviene dopo il 180° giorno è parto e si applica l'astensione obbligatoria per maternità (art. 12 D.P.R. 1026/76).
Evoluzione della malattia
Unico episodio |
Continuazione |
Ricaduta |
La durata è indicata sul certificato di prognosi. Alla fine del periodo il lavoratore è idoneo al lavoro senza necessità di ulteriore certificazione |
Sul certificato deve essere indicata la prognosi e la malattia è riconosciuta valida anche per il giorno precedente il rilascio, se è espressamente dichiarato |
Se la stessa malattia interviene entro 30 giorni dalla fine della precedente si ha ricaduta che deve essere certificata |
Effetti della malattia sul rapporto di lavoro
Sospensione del rapporto |
La malattia costituisce una causa sopravvenuta di impossibilità parziale della prestazione, che viene posta a carico del datore di lavoro, dal momento che non determina la risoluzione del rapporto, ma la sua sospensione. |
Conservazione del posto |
Durante la malattia il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore a causa della malattia stessa, per un periodo di tempo generalmente stabilito dai contratti collettivi (periodo di comporto). |
Licenziamento |
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Retribuzione |
Il lavoratore ha diritto ad un'indennità giornaliera, in generale posta a carico del INPS e anticipata dal datore di lavoro. I contratti collettivi possono prevedere un'integrazione da parte dell'azienda al trattamento INPS. Per gli impiegati (esclusi quelli del terziario) l'indennità di malattia è a carico del datore di lavoro. |
Anzianità |
Il periodo di malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio. Il periodo di malattia ha quindi effetto sulla maturazione di: scatti di anzianità, durata del preavviso, del comporto e degli avanzamenti automatici di carriera. Non è invece utile alla maturazione del periodo di tre mesi per la promozione automatica per l'esercizio di mansioni superiori. |
Obblighi del lavoratore |
Durante la malattia permangono in capo al lavoratore gli obblighi di fedeltà, correttezza e di non concorrenza.
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Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo determinato dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi o secondo equità. Decorso tale termine il datore di lavoro ha diritto di recedere dal contratto, dando il regolare preavviso.
Durata - Il termine di conservazione del posto è praticamente stabilito dai contratti collettivi che in generale ne fissano la durata a seconda dell'anzianità di servizio oppure della qualifica.
Periodi computabili nel comporto |
Periodi non computabili nel comporto |
giorni di sciopero che cadono nel periodo di assenza per malattia |
Assenze per malattia imputabile al datore di lavoro, in quanto derivante dalla nocività dell'ambiente di lavoro, in violazione del dovere
in generale, per previsione dei contratti collettivi, le assenze per infortunio e malattia professionale |
CCNL INDUSTRIA ALIMENTARE (1 giugno 1999 - 31 maggio 2003) art.47
Conservazione del posto (periodo di comporto)
Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto con riconoscimento dell'anzianità di servizio e retribuzione secondo le condizioni ed i parametri della seguente tabella:
Anzianità di servizio |
Periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro |
Calcolo del periodo diconservazione del posto |
Trattamento economico |
Fino a 5 anni compiuti |
6 mesi |
Nei 17 mesi antecedenti la data di scadenza dell’ultimo periodo di malattia non deve essere raggiunto, complessivamente, il periodo di 6 mesi, anche in caso di diverse malattie, |
100% |
Oltre 5 anni |
12 mesi |
Nei 24 mesi antecedenti la data di scadenza dell’ultimo periodo di malattia non deve essere raggiunto, complessivamente, il periodo di 12 mesi, anche in caso di diverse malattie, altrimenti si può essere licenziati |
100% per i primi6 mesi
50% per i successivi 6 mesi |
Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso i periodi suddetti, anche in caso di diverse malattie.
Riferimenti legislativi e circolari
Il periodo di comporto (continuazione)
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta,
di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 8 durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto.
Non si terrà conto dell'aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all'anzianità di servizio e inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo.
Anche per l'aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall'art. 49.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso. Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell'importo del TFR maturato all'inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall'art. 2120, commi 4 e 5 C.C.
Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il lavoratore assente dal lavoro per malattia professionale, riconosciuta dall'INAIL, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL stesso l'indennità di inabilità temporanea assoluta.
Agli effetti del trattamento economico l'azienda su documentazione redatta sui moduli dell'istituto assicuratore integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100 o il 50% della retribuzione normale netta.
Le indennità a carico dell'istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'istituto o altro sistema analogo.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato è limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine l'integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.
ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Comunicazione all'azienda (CCNL Industria Alimentare, art. 47, 1° comma)
L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’azienda, anche telefonicamente, entro 4 ore dall’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri (7.00 – 15.00, 8.00 – 17.00) e, per i lavoratori turnisti, entro l'inizio del turno successivo a quello al quale doveva essere adibito il lavoratore interessato, salvo il caso di giustificato impedimento, al fine di consentire all'azienda stessa di provvedere in
tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari;
(esempio 1. il lavoratore giornaliero che effettua l’orario 8.00 – 17.00, ha l’obbligo di comunicare lo stato di malattia entro le ore 12.00; esempio 2. il lavoratore turnista che doveva effettuare il turno 6.00 – 14.00, deve comunicare lo stato di malattia entro le ore 14.00).
La mancata comunicazione non comporta effetti sull'indennità di malattia, ma può determinare l'applicazione di una sanzione disciplinare.
Obbligo di certificazione
Per poter fruire dell'indennità il lavoratore deve documentare la malattia mediante certificazione sull'inizio della durata presunta della stessa (art. 3, legge 33/1980).
Il certificato deve essere rilasciato dal medico curante, in duplice copia, su apposito modulo a lettura ottica (modulo rosso del Servizio Sanitario Nazionale). Una copia è il certificato di diagnosi (da inviare all’INPS), l'altra è l'attestazione della durata presunta della malattia [(prognosi) da inviare al datore di lavoro]. L'indennità spetta per la durata della malattia (prognosi) indicata nel certificato e in caso di prosecuzione della stessa il lavoratore deve produrre un apposito certificato. L’obbligo di certificazione sussiste anche in caso di prognosi di un giorno (Corte di cassazione sentenza 17898 del 22 agosto 2007).
Quando il medico non è in possesso del modello ufficiale del S.S.N. e rilascia il certificato sul ricettario personale (carta intestata) in un'unica copia, il lavoratore deve duplicarlo (Circolare INPS n. 134268AGO/14 del 28.01.1981).
È ammessa, ai fini dell'erogazione dell'indennità di malattia, la certificazione sanitaria rilasciata, anche sul modulario non regolamentare, da medici diversi da quelli di fiducia, compresa quella emessa dagli ospedali e dalle strutture di pronto soccorso all'atto della dimissione, a condizione che contenga i requisiti sostanziali richiesti (intestazione, nominativo del lavoratore, data, firma del medico, diagnosi e prognosi, abituale domicilio del lavoratore o eventualmente il diverso temporaneo recapito; Circ. INPS n. 99 del 13.05.1996).
L'indennità di malattia non spetta per i giorni non documentati da idonea certificazione.
Le regole indicate in precedenza valgono anche nel caso di continuazione della malattia.
Malattia all'estero - Si può verificare che il lavoratore contragga la malattia mentre sta svolgendo il suo lavoro all'estero, oppure mentre si trova fuori dall'Italia per un soggiorno temporaneo.
Malattia del lavoratore all'estero: il lavoratore deve trasmettere il certificato (entro 5 giorni dal rilascio) alla rappresentanza diplomatica o consolare e deve essere timbrato al suo arrivo. Il documento deve essere legalizzato dalla rappresentanza con l'attestazione che esso è valido come certificazione, con verifica del medico della rappresentanza, e inviato in Italia (Circ. INPS n. 182 del 30.07.1990).
Malattia del lavoratore in ferie all'estero: il lavoratore deve entro 2 giorni inviare la certificazione di malattia al datore di lavoro e all’INPS se la malattia viene contratta in Paesi convenzionati. Altrimenti il certificato deve essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica.
Invio della certificazione
Modalità e termini - il certificato deve essere recapitato o trasmesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:
gg. (ossia relativa al periodo di “carenza” retribuito unicamente al 100% dal datore di lavoro)
entro due giorni successivi a quello del rilascio (art. 2, comma 2 Legge 33/80). Se il giorno di scadenza è festivo la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Ritardo nell'invio del certificato - il tardivo invio o recapito del certificato comporta la perdita dell'indennità di malattia per i giorni di ritardo, con esclusione dei due giorni previsti per l'inoltro del certificato (INPS circolare 11PMMC/179 del 08.08.1985).
La data da prendere in considerazione a questo fine è costituita:
Determinazione dei giorni di ritardo
Caso |
Giorni di ritardo |
Esempio |
Certificazione inizio malattia |
Giorni precedenti la data di arrivo del certificato |
- rilascio del certificato il giorno 12 |
Certificazione continuazione malattia |
Giorni compresi tra la data di scadenza della prognosi precedente e quella di arrivo della certificazione |
- scadenza prognosi precedente: giorno 20 |
Se il certificato contiene una prognosi di tre giorni (indennizzati dall’INPS) il ritardo nell'invio comporta il mancato indennizzo dell'ultimo giorno di prognosi (INPS Messaggio 19373/1997).
L’INPS può, quindi, autorizzare il pagamento dell'indennità anche per le giornate di ritardo, qualora queste siano causate da motivi "seri e apprezzabili", da documentare a cura del lavoratore (INPS Messaggio n. 134399, 27.01.1983).
Ricovero ospedaliero. In tal caso non scatta alcuna sanzione nel caso di inoltro tardivo del certificato di malattia.
LE VISITE DI CONTROLLO
Potere di controllo
Limiti del datore di lavoro. Il datore di lavoro non può compiere direttamente gli accertamenti sull'idoneità e sull'infermità per malattia (oltre che per infortunio) del lavoratore (art. 5, legge 300/70).
Organismi competenti. Abilitati al controllo delle assenza del lavoratore per malattia sono i medici iscritti presso le sedi INPS (art. 5, legge 638/83) e le USL (art. 2, legge 33/80).
(per la regolamentazione concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali del INPS, vedere D.M. del 18.04.1996).
Modalità - I controlli possono essere disposti direttamente dall’INPS o su richiesta del datore di lavoro: quest'ultimo può inoltrare richiesta agli organismi abilitati anche telefonicamente, seguita da conferma scritta. Una stessa malattia può essere controllata più volte.
Obbligo di reperibilità - La visita, effettuata al domicilio indicato sul certificato, può svolgersi tutti giorni (compresi i giorni domenicali e festivi) esclusivamente nell'ambito delle seguenti fasce orarie:
- mattino dalle 10 alle 12
- pomeriggio dalle 17 alle 19.
Esito del controllo - il medico fiscale, una volta compiuto il controllo dello stato di malattia, può:
Se il lavoratore contesta l'esito della visita di controllo, deve farlo contestualmente al medico ed è invitato dallo stesso a visita ambulatoriale presso l’INPS per il primo giorno utile successivo (D.M. 15.07.1986). La risoluzione della controversia è affidata al coordinatore sanitario della sede territoriale INPS.
ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO
Procedimento
La mancata effettuazione della visita di controllo per assenza del lavoratore determina la procedura illustrata nella tabella (D.M. 15.07.1986 – INPS Circ. n. 134421 del 08.08.1984)
ASSENZA ALLA VISITA DI CONTROLLO Comunicazione ► INPS Comunicazione ► datore di lavoro
VISITA AMBULATORIALE INPS Comunicazione ► datore di lavoro
ASSENZA ALLA VISITA AMBULATORIALE Comunicazione ► datore di lavoro entro 24 ore |
EFFETTI DELL’ASSENZA DEL LAVORATORE
Presupposti
La condizione essenziale che determina la perdita dell'indennità è l'assenza del lavoratore alla visita di controllo disposta durante le fasce di reperibilità.
Per assenza deve intendersi non solo l'allontanamento fisico dall'abitazione, ma anche il rifiuto volontario alla visita o il non permettere la visita stessa per negligenza.
- non aver udito il campanello durante un momento di riposo (Cass. n. 3512 del 27.04.1990)
- la mancanza del nominativo del lavoratore sul citofono (Tribunale di Milano 23.05.1990).
Per l’INPS la perdita dell'indennità deriva anche dalla mancata effettuazione della visita ambulatoriale, a seguito di irreperibilità giustificata dal domicilio.
Il datore di lavoro applica la sospensione dell'indennità su comunicazione dell’INPS.
Ipotesi |
Conseguenza |
Assenza all'unica visita di controllo |
*Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni ed erogazione dell'intera indennità per i restanti giorni di malattia |
Assenza alla prima visita |
Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia o per il minor periodo che precede la seconda visita |
Assenza alla seconda visita |
Perdita dell'indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malat. |
Assenza alla |
Interruzione dell'erogazione dell'indennità dal giorno dell'assenza. L'indennità viene corrisposta dal giorno dell'eventuale successiva visita (anche volontaria) che accerti la malattia |
Ricovero ospedaliero |
Non c'è perdita dell'indennità |
Assenza alla visita domiciliare giustificata, non seguita da presentazione alla visita ambulatoriale |
Perdita dell'indennità per i primi 10 giorni di malattia |
Assenza alla visita domiciliare ingiustificata, seguita da visita ambulatoriale che conferma la malattia |
Perdita dell'indennità (per un massimo di 10 giorni) per i giorni di malattia fino al giorno precedente la visita ambulatoriale |
Assenza alla seconda visita di controllo dopo una prima che ha confermato la prognosi |
la nuova visita precede la scadenza della prognosi: perdita dell'indennità dal giorno dell'assenza |
*L'assenza all'unica visita di controllo è sanzionata con la perdita del 100% dell'indennità per i primi 10 giorni; viene invece corrisposta l'intera indennità per i restanti giorni di malattia.
**La sanzione del 50% si applica quando sono completamente decorsi i primi 10 giorni sanzionati con la perdita del 100% dell'indennità.
L'assenza alla visita ambulatoriale a seguito di non reperibilità alla prima visita domiciliare è considerata nuova visita (Circ. INPS n. 166 del 26.07.1988).
Giustificazione dell'assenza - L'assenza del lavoratore dal domicilio non determina la perdita dell'indennità di malattia se dovuta ad uno giustificato motivo (art. 5, comma 14 Legge 638/83).
Giustificato motivo - La comunicazione preventiva dell'assenza durante le fasce orarie di reperibilità da parte del lavoratore non è di per sé elemento di giustificazione dell'assenza alla visita di controllo, se non accompagnata anche dalle condizioni di imprescindibilità e di indifferibilità ordinariamente previste (Circ. INPS n. 147 del 17.07.1996).
Ipotesi di assenza giustificata (Circ. INPS n. 134421 del 08.08.1984)
Causa di giustificazione generale |
Caso specifico |
Obblighi del lavoratore |
Concomitanza di visite o prestazioni specialistiche
Situazioni che rendono imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore per evitare gravi conseguenze per sé o per i membri della famiglia Allontanamento presso pertinenze dell'abitazione |
La visita deve svolgersi presso una struttura medica pubblica, ovvero, presso studi privati che praticano medicina alternativa, purché collegata alla malattia in corso (adeguatamente dimostrato dal lavoratore) (Circ. INPS n. 192 del 07.10.1996)
rientrano anche le visite dal medico generico
|
deve dimostrare che l'assenza non poteva svolgersi in ore diverse da quelle rientranti nelle fasce di reperibilità |
INDENNITA’ ECONOMICA A CARICO INPS
Soggetti aventi diritto
Hanno diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico del INPS i lavoratori (operanti anche all'estero) occupati in settori ed appartenenti alle seguenti categorie:
Settore |
Categorie |
Industria e artigianato |
Operaie e categorie assimilate, compresi i lavoratori a domicilio |
Terziario e servizi (commercio) |
Operai e impiegati/ quadri e categorie assimilate e sacristi |
Credito, assicurazione, servizi tributari appaltati |
Salariati |
Hanno diritto anche i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, i giovani titolari di contratto di formazione lavoro (occupati nei settori e con le categorie di cui alla precedente tabella), i giovani in possesso di diploma e attestato di qualifica assunti ai sensi dell'art. 22 della legge 56/87 (Circ. INPS n. 127 del 12.05.1992), i lavoratori dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, i lavoratori dello spettacolo non che i salariati fissi ed assimilati, i braccianti fissi e avventizi ed assimilati, i compartecipanti e piccoli coloni del settore agricolo.
Lavoratori esclusi. Sono esclusi dal trattamento economico gli impiegati dell'industria, del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati, i portieri e dipendenti da proprietari di stabili, i viaggiatori e piazzisti, gli apprendisti, i lavoratori domestici, i dipendenti da partiti politici e associazioni sindacali, e i dipendenti degli Enti pubblici.
Diritto all'indennità di malattia
Il diritto all'indennità giornaliera di malattia sorge dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, ad eccezione dei seguenti casi particolari:
Lavoratori a domicilio: dalla data di consegna, da parte del committente, del lavoro da eseguire.
Spettacolo: con almeno 100 contributi giornalieri dovuti o versati dal 1° gennaio dell'anno precedente.
Agricoli a tempo determinato: con iscrizione negli elenchi nominativi per almeno 51 giornate nell'anno precedente o, in caso di primo anno di iscrizione, con il rilascio del certificato di iscrizione d'urgenza negli elenchi stessi.
Il diritto all'indennità di malattia cessa con la cessazione del rapporto (Cass. n. 11687 del 19.11.1998).
Decorrenza del diritto. L'indennità di malattia spetta dal quarto giorno di malattia (primi tre giorni = carenza). Il quarto giorno è computato dalla data di inizio della malattia dichiarata nel certificato medico e comunque non anteriore al giorno immediatamente precedente a quello della visita medica.
La regola non è applicabile quando la data della malattia retroagisce di oltre un giorno da quella del rilascio del certificato. Ne consegue che le giornate anteriori alla citata data del rilascio sono da considerarsi come non documentate e quindi non indennizzabili. Il criterio vale anche per i certificati di continuazione (Circ. INPS n. 147 del 15.07.1996).
Dal momento in cui il datore di lavoro riceve dal lavoratore della comunicazione dell'intervenuta malattia decorre la malattia stessa, ai fini del calcolo del periodo di carenza e degli altri termini connessi all'erogazione dell'indennità di malattia (Circ. INPS n. 109 del 17.05.1999). Una volta ricevuta la comunicazione del lavoratore il datore di lavoro deve informare di ciò l’INPS. Malattia e Ferie (Giurisprudenza del Lavoro)
Periodi coperti dalle indennità
Periodo massimo indennizzabile. L'indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare.
Nel periodo massimo di 180 giorni sono compresi sono esclusi |
|
tutti i giorni di malattia, inclusi quelli per i quali l'indennità di malattia non è stata corrisposta, quindi anche: |
i giorni per maternità (obbligatoria e facoltativa); |
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, il periodo massimo di malattia spettante è conteggiato tenendo conto del numero effettivo netto di indennità giornaliere da corrispondere. Conseguentemente, le giornate di carenza e festività cadenti nei singoli periodi di malattia non vanno valutati nel periodo massimo annuo indennizzabile, corrispondente al numero delle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dell'anno precedente e comunque non oltre 180 giorni (Circ. INPS n. 147 del 15.07.1996). |
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato l'indennità economica di malattia è corrisposta per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa nei 12 mesi immediatamente precedenti la malattia, fermo restando il limite dei 180 giorni nell'anno solare.
Il datore di lavoro non può corrispondere l'indennità per un numero di giornate superiori a quelle prestate alle proprie dipendenze; per le giornate ulteriormente indennizzabili, vi provvede direttamente l’INPS.
Malattia a cavaliere di due anni solari. Nel caso di malattia insorta nel corso di un anno solare e protrattasi, senza interruzione, nell'anno solare successivo trova applicazione il principio per il quale le giornate di malattia devono essere attribuite, ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile, ai rispettivi anni solari. Per una malattia che nell'anno di insorgenza ha raggiunto il periodo massimo indennizzabile e si protrae nell'anno successivo, viene mantenuto il diritto all’indennizzabilità per altri 180 giorni, trascorsi i quali, per il ripristino dell'indennità economica, è necessaria una ripresa effettiva dell'attività lavorativa.
Giornate indennizzabili. L'indennità economica di malattia compete ai lavoratori aventi diritto per le seguenti giornate comprese nel periodo di malattia:
Qualifica |
Giorni feriali |
Domeniche |
Festività in giorno feriale |
Festività coincidenti con la domenica |
Operai compresi gli agricoli |
Si (compresi i sabati in caso di settimana corta) |
No |
No |
No |
Impiegati e quadri (settore terziario) |
Si (compresi i sabati in caso di settimana corta) |
Si |
Si |
No |
Non sono indennizzabili le seguenti giornate: carenza (primi tre giorni di malattia), corrispondenti alla tardata e/o mancata certificazione e sanzionate per assenza alla visita domiciliare.
Casi particolari. L'indennità economica può essere riconosciuta anche nei seguenti casi particolari (Circ. INPS n. 192del 07.10.1996):
Caso particolare |
Condizioni |
Trasferimento all'estero durante la malattia
Ricoveri per donazione di organi e di cellule a scopo di infusione per successivo trapianto Day Hospital |
Per l'indennizzabilità occorre preventiva autorizzazione:
|
Misura dell'indennità.
L'indennità economica, per le giornate indennizzabili, è dovuta nelle seguenti misure della retribuzione media globale giornaliera:
Periodo |
Operai (compresi agricoli), salariati e impiegati Commercio |
Dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria non artigiani |
Dipendenti delle imprese dello spettacolo |
primi tre giorni (carenza) |
Non dovuta 50,00% |
Non dovuta 80,00% |
Non dovuta 60,00% |
Per i lavoratori dello spettacolo, non occupati in tutte le giornate, durante i giorni non lavorativi spetta l'indennità del 40%. Qualora i giorni lavorativi previsti nel contratto cadano nei giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da calcolarsi per tali giorni è del 60% o dell’80%. |
Ricovero ospedaliero. In caso di ricovero ospedaliero, ai lavoratori non aventi familiari a carico l'indennità giornaliera è ridotta ai 2/5 delle misure sopra riportate (il giorno di dimissione dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale).
La vivenza a carico dei familiari deve essere attestata dal lavoratore mediante la presentazione al datore di lavoro della dichiarazione di responsabilità - mod. FC/MAL – (Circ. INPS n. 263 del 27.12.1988). La dichiarazione ha validità un anno.
In mancanza di dichiarazione l'indennità di malattia relativa al periodo di ricovero sarà erogata in misura ridotta. Nell'eventualità di successivo ricovero prima della scadenza dell'anno di validità, il lavoratore deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il venir meno del carico familiare.
Mancata erogazione dell'indennità.
Esclusione dell’indennità. L'indennità giornaliera di malattia non dovuta nei seguenti casi:
quando il lavoratore ha diritto, per legge o contratto collettivo, ad un trattamento economico, non avente carattere integrativo, a carico del datore di lavoro, in misura pari o superiore a quello a carico dell’INPS;
quando la malattia è provocata da fatti dolosi debitamente accertati e documentati (compreso procurato aborto);
periodi di cure termali non indennizzabili;
nei giorni di degenza e di convalescenza per interventi, non funzionali, di chirurgia estetica.
I provvedimenti di esclusione sono adottati dall’INPS e comunicati e i lavoratori e ai datori di lavoro interessati.
Sospensione dell'indennità. L'indennità giornaliera di malattia è sospesa nei casi e per i periodi di seguito riportati:
Casi |
Durata della sospensione |
Lavoratore che si dedica, durante la malattia, ad attività retribuite |
prima infrazione: 5 giorni |
Lavoratore che non consenta, senza giustificato motivo, l'effettuazione della visita di controllo |
prima infrazione:1 giorno (quando già sottoposto a visita di controllo) e 3 giorni (altri casi) |
Lavoratore che alteri o falsifichi la certificazione medica |
prima infrazione: 10 giorni |
Lavoratore che sia in stato di detenzione durante la malattia |
Per tutta la durata della detenzione (in caso di assoluzione l'indennità deve essere corrisposta) |
Lavoratore che non osservi le prescrizioni del medico o compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia |
prima infrazione: 3 giorni |
Lavoratore che tenga un contegno pregiudiziale alla possibilità di esercizio dell'attività professionale del medico curante |
prima infrazione: 5 giorni |
Lavoratore che ometta di indicare l'indirizzo sulla certificazione medica |
sino a quando l'indirizzo non venga segnalato |
Il numero dei giorni di sospensione è raddoppiato ove ricorrano circostanze aggravanti, comunque non può superare i 30 giorni salvo il caso di detenzione. I provvedimenti di sospensione sono adottati dalla sede INPS competente e notificati al lavoratore e al datore di lavoro. La sospensione decorre dalla data in cui il lavoratore ha commesso l'infrazione.
Pagamento
Conguaglio somme anticipate. Le indennità economiche di malattia corrisposte dal datore di lavoro per conto dell'INPS sono poste a conguaglio con i contributi e le altre somme, riferite al mese di pagamento delle indennità, dovute all'Istituto stesso (mod. DM 10/2).
Somme indebite. L’indennità di malattia indebitamente erogata al lavoratore e posta a conguaglio è recuperata dal datore di lavoro dalle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza dal rapporto di lavoro e restituita all’INPS attraverso il mod. DM 10/2. Qualora il datore di lavoro non possa recuperare tali somme, è tenuto a darne comunicazione all'INPS che provvederà direttamente.
Prescrizione. L'azione per conseguire l'indennità di malattia si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento malattia (art. 6, legge 138/43). La prescrizione può essere interrotta attraverso atti scritti avanzati dall'interessato, anche per il tramite di un
proprio rappresentante, nei confronti dell'istituto; così facendo decorre un nuovo periodo di prescrizione annuale. Per i dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto il termine di prescrizione è decennale.
Arretrati. Gli arretrati retributivi o gli importi forfettari (una tantum) riferiti a periodi di vacanza contrattuale, stabiliti dei rinnovi contrattuali, comportano la rideterminazione della retribuzione media giornaliera utile al calcolo dell'indennità economica (sempre che il periodo interessato corrisponda con quello utilizzato a tale scopo) con conseguente liquidazione di un'indennità aggiuntiva arretrata (Circ. INPS n. 19 del 25.01.1995, n. 127 del 17.05.1991).
Ricorsi.
I ricorsi in materia di indennità economica di malattia devono essere proposti al Comitato provinciale (speciale commissione) della sede INPS competente in relazione alla residenza del lavoratore entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato (art. 46, legge 88/89).
Il Comitato provinciale decide in via definitiva.
Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso o nel caso di reiezione del ricorso stesso, gli interessati possono proporre azione giudiziaria nel termine di un anno (art. 47,comma 3, D.P.R. 639/70 e successive modificazioni).
Contributi e IRPEF
Contributi. Il datore di lavoro devono versare al INPS, a copertura delle indennità
economiche di malattia, una quota contributiva (2,22% per gli operai dell’industria con più di
50 dipendenti) calcolata sulla retribuzione imponibile relativa ai soli lavoratori destinatari
dell'indennità.
Base imponibile IRPEF e contributiva. Le indennità economiche di malattia che il datore di
lavoro corrisponde ai propri dipendenti per conto dell’INPS non concorrono alla formazione
della base imponibile ai fini contributivi (INPS – INAIL), mentre sono soggette alla normativa
tributaria e quindi devono essere sottoposte a ritenuta fiscale.
I periodi di malattia danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.
Contribuzione figurativa
Periodo utile. I periodi di malattia danno diritto all'accredito figurativo dei contributi ai fini
del diritto alla pensione e della determinazione della sua entità, nei seguenti limiti (art. 56
R.D.L. 1827/35 e art. 1, D.Lgs. 564/96, art. 3, D.Lgs. 278/1998);
12 mesi (52 settimane) nella vita lavorativa;
dal 01.01.97 più 2 mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di 22 mesi per eventi verificatisi nei rispettivi periodi; i due mesi in più possono essere accreditati sempre che siano inerenti a periodi di malattia successivi al 31 dicembre 1996 e lo stesso criterio varrà, ovviamente, per la accreditabilità delle ulteriori settimane previste per i successivi trienni.
(segue tabella)
PERIODI di MALATTIA ACCREDITABILI
D.Lgs. n. 564/96 e 278/98 |
Fino al 31 dicembre 1996 12 mesi |
Dal 1° gennaio 1997 |
Dal 1° gennaio 2000 |
Dal 1° gennaio 2003 |
Dal 1° gennaio 2006 |
Dal 1° gennaio 2009 |
La contribuzione (determinata ai sensi dell'art. 8 della legge 155/81 e cioè sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi di malattia) è accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
I contributi figurativi per malattia e infortunio a copertura sono utili per il diritto e la misura
della pensione, ad eccezione della pensione di anzianità nei confronti della quale sono utili
solo ai fini della misura. Essi inoltre non sono utili per il requisito di contribuzione necessario
per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (sono periodo neutro), nè per la
determinazione della misura di altri contributi figurativi. Costituiscono periodo neutro anche
per il raggiungimento del requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione.
Sono, tuttavia, utili, quando siano interni ad un periodo di lavoro e retribuiti, per raggiungere il
requisito delle 78 giornate al fine dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
I periodi di malattia retribuiti in misura ridotta, diversamente dai periodi di malattia per i quali
non sussiste il diritto ad alcuna retribuzione, sono utili ai fini del diritto alla pensione di
anzianità, ma ai fini del calcolo delle settimane utili per il diritto alla pensione, bisogna
verificare che la retribuzione media sia almeno pari al minimale retributivo settimanale vigente
nell'anno.
A tal fine i datori di lavoro devono comunicare all'Istituto di previdenza di iscrizione del lavoratore (ove non già tenuti) le malattie e la loro collocazione temporale con le modalità stabilite dall'istituto medesimo.
Modalità di accredito. L'accredito figurativo interviene mediante richiesta da parte
dall'interessato. Non possono essere accreditati dall’INPS singoli periodi di malattia di durata
inferiore a 7 giorni consecutivi [durata minima del periodo: 3 (carenza) + 7 (50% datore di
lavoro + 50% INPS) = 11 gg.].
Il datore di lavoro deve rilasciare la certificazione necessaria a tal fine, a decorrere dal
1999, attraverso il modello 770 ovvero il modello UNICO (D.P.R. 322/98).
Limiti. Dal 1° gennaio 1993 per i lavoratori che non possono far valere, a tale data, periodi
pregressi di contribuzione, l'accredito figurativo ai fini del diritto alla pensione di anzianità (o
comunque anticipata), per tutte le causali ammesse, non può eccedere complessivamente 5
anni (art. 15, D.Lgs. 503/95).
INDENNITA’ ECONOMICA A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Integrazione al trattamento INPS
La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale o aziendale) pone, di norma, a carico del datore di lavoro un'integrazione retributiva dell'indennità economica di malattia a carico dell’INPS, da erogarsi secondo le previsioni degli stessi contratti collettivi. L'integrazione consiste, generalmente, in un'indennità graduata nell'ambito del periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto).
CCNL Industria Alimentare, art 47.
Agli effetti del trattamento economico l'azienda su documentazione redatta sui moduli dell'istituto assicuratore integrerà l'indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta (vedi periodo di comporto).
Le indennità a carico dell'istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'istituto o altro sistema analogo.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Lordizzazione. Per evitare che il lavoratore durante la malattia percepisca una retribuzione netta (indennità per conto INPS più integrazione datori di lavoro) maggiore rispetto a quella riferita alla prestazione lavorativa (l'indennità economica INPS non è soggetta a contribuzione), l'integrazione a carico del datore di lavoro può essere erogata applicando il criterio della “lordizzazione” che consiste nel lordizzare l'indennità economica di malattia a carico dell'istituto dell'aliquota contributiva a carico del lavoratore prima di procedere alla determinazione dell'importo integrativo a carico del datore di lavoro e cioè: normale retribuzione lorda mensile – indennità di malattia INPS lordizzata della quota contributiva a carico lavoratore = retribuzione lorda integrabile: indennità INPS x 100 o indennità INPS;
100 – 9,19 (1 – 9,19%)
(l’aliquota del 9,19% è quella relativa al versamento dei contributi previdenziali da parte
del lavoratore); questo calcolo è necessario proprio perché l’indennità economica INPS non è soggetta a contribuzione;
Esempio pratico di calcolo della lordizzazione.
Il sig. Mario Rossi (operaio con retribuzione mensilizzata) è stato assente nel mese di novembre 2002 per malattia dal giorno 11 (lunedì) fino al giorno 19 compreso (martedì). Il rapporto di lavoro è regolamentato dal C.C.N.L. dell’Industria Alimentare, (industria dolciaria).
Legenda:
Nota: I giorni globali di malattia sono 9; devono essere considerati tali ai fini del computo del periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare e ai fini del periodo di comporto, mentre i giorni indennizzati sono 8, in quanto sia le domeniche che le festività nazionali ed infrasettimanali, per la qualifica operai, non sono indennizzabili.
Al Sig. Rossi competono 24 ore di carenza e 40 ore di malattia dal 4° al 20° giorno.
La sua retribuzione media giornaliera è di £. 90.000, la retribuzione oraria lorda è di £.10.500 e la trattenuta previdenziale a carico del lavoratore è il 9,19% dell’imponibile previdenziale.
In base all’art.47 (malattia e infortunio non sul lavoro - trattamento economico -) del C.C.N.L. industria alimentare, il datore di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore, oltre al 100% della retribuzione giornaliera per i tre giorni di “carenza”, il 50%, della stessa, a titolo di integrazione a suo carico per i cinque giorni (40 ore ) rimanenti ed il 50%, sempre della retribuzione, come anticipo di integrazione a carico dell’Inps, per gli stessi giorni (lavorativi feriali) di malattia.
Il computo dell’integrazione (a carico del datore di lavoro)*e dell’integrazione “lordizzata” a carico dell’Inps* è il seguente:
£. 90.000 x 5 (giorni) = £. 450.000 (retribuzione lorda per il periodo soggetto ad integrazione)
£. 450.000 – 9,19% = £. 408.645 (retribuzione netta relativa al periodo integrabile)
£. 450.000 x 50% = £. 225.000 (indennità INPS non lordizzata)
il coefficiente correttivo di lordizzazione si ottiene dalla seguente relazione: 100 – 9,19% ;
100
la percentuale del 9,19% è l’aliquota dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS*, in vigore dal 1° gennaio 1998, che i dipendenti delle imprese industriali, (aventi un organico, oltre i 15 dipendenti, per ciascuna delle seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri, viaggiatori e piazzisti), devono versare per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
£. 225.000 : 0,9081 = £. 247.770 (indennità INPS lordizzata, al netto dei contributi, anticipata dal datore di lavoro)
£. 450.000 –247.770 = £. 202.230 (importo lordo dovuto meno indennità INPS lordizzata)
*£. 202.230 – 9,19% + 225.000 = £. 408.645 (integrazione netta con lordizzazione, da corrispondere).
(segue)
La differenza tra l’importo della retribuzione lorda (£.450.000) e l’importo dell’integrazione netta (£. 408.645) rappresenta la trattenuta operata dal datore di lavoro (£. 41.355), nella busta
paga del lavoratore, in quanto, per legge, l’integrazione a carico dell’INPS non è assoggettabile al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Base imponibile IRPEF e contributiva. Le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di indennità economica di malattia o a titolo di integrazione all'indennità economica a carico dell’INPS costituiscono retribuzione imponibile sia ai fini contributivi sia ai fini fiscali.
RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI O TRATTAMENTI PREVIDENZIALI
Malattia ed eventi del rapporto di lavoro
La malattia può realizzarsi in concomitanza di altre assenze tipiche del rapporto o durante periodi la cui interruzione per malattia determina effetti particolari.
Assenza o istituto |
Rapporto con la malattia |
Legislazione e giurisprudenza |
Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali |
diritto all'indennità di malattia durante l'aspettativa |
Art. 31, comma 4, legge 300/70 |
Contratti formazione e lavoro |
Sospensione del CFL e proroga dello stesso per durata malattia |
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Ferie |
sospendono la maturazione delle ferie |
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Festività |
La malattia non prolunga la festività |
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Periodo di prova |
La malattia sospende la durata della prova |
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Permessi |
La malattia non prolunga i permessi |
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Preavviso |
Preavviso lavorato: la malattia ne sospendere il decorso che riprende alla fine della malattia |
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Sciopero |
Lo sciopero della generalità dei dipendenti non fa venir meno il diritto all'indennità del lavoratore ammalato |
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Malattia e trattamenti INPS
Trattamento INPS |
Rapporto con indennità di malattia |
Legislazione, circolari INPS, giurisprudenza |
Assegno per il nucleo familiare |
Durante la malattia spetta l’ANF per tutto il periodo di erogazione dell'indennità INPS o della retribuzione, in presenza di una anzianità di almeno una settimana |
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CIG |
Sospensione dal lavoro |
Circ. INPS n. 152 del 07.07.1990 |
Congedo matrimoniale |
La malattia durante il congedo matrimoniale determina il pagamento del solo assegno per congedo |
Circ. INPS n. 248 del 23.10.1992 |
Disoccupazione |
malattia insorta durante la disoccupazione: indennità di malattia pari a 2/3 della misura |
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Infortunio sul lavoro |
Erogazione dell'indennità giornaliera INAIL |
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Maternità |
Obbligatoria: continua l'erogazione dell'indennità di maternità |
Circ. INPS n. 134382 del 26.01.1982 |
Mobilità |
Erogazione indennità di mobilità |
Art. 7,c. 8 legge 223/91 |
TBC |
L’indennità di malattia è cumulabile con l’indennità post sanatoriale |
|
Assegno di invalidità |
L’indennità di malattia è erogabile e cumulabile con l’assegno di invalidità (parziale), anche nel caso in cui la malattia sia causata dalla stessa patologia che ha provocato l’invalidità |
Messaggio INPS 19373/1997 |
|
►In caso di licenziamento o sospensione, il diritto all’indennità di malattia permane per tutta la durata del rapporto di lavoro e si protrae per un ulteriore periodo di 2 mesi di calendario successivo alla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.
CASI PARTICOLARI
Malattia e part-time
Diritto all'indennità. Il trattamento economico di malattia è proporzionato alla retribuzione percepita. La retribuzione media giornaliera si calcola in base al numero di giornate lavorate retribuite comprese nel periodo di paga settimanale o mensile immediatamente precedente alla malattia. Nel caso di part-time verticale, il diritto all'indennità spetta anche se sono trascorsi più di 60 giorni dalla precedente fase lavorativa. L'indennità è erogata limitatamente alle giornate di attività lavorativa (Circ. INPS n.82 del 05.04.1993).
Giorni di carenza. La determinazione dei primi tre giorni di malattia in cui non c'è pagamento da parte dell’INPS si basa sui giorni di malattia indicati nel certificato, indipendentemente dai giorni della settimana che sarebbero lavorabili, in caso di part-time verticale (Circ. INPS n. 134397 del 21.12.1982);
esempio: i giorni lavorativi sono lunedì e giovedì. La malattia inizia lunedì e termina il martedì successivo: la carenza riguarda lunedì, martedì e mercoledì. Giovedì viene erogata l'indennità, venerdì no, perché non è lavorativo e così via.
Periodo di comporto. La durata del comporto deve essere riproporzionata al numero di ore lavorate. Per il part-time orizzontale la durata del comporto è identica a quella degli altri lavoratori a tempo pieno.
Malattia e lavoro a termine
Per i lavoratori pubblici e privati assunti con contratto a termine l'indennità di malattia viene erogata per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi precedenti la malattia stessa, entro i limiti massimi di durata previsti (art. 5, c. 1 legge 638/83). L'erogazione è effettuata dal datore di lavoro per un numero di giorni non superiori a quelli prestati alle proprie dipendenze e dall’INPS per i giorni eccedenti fino al limite massimo sopra indicato. L’INPS è comunque tenuto all'erogazione dell'indennità (per un massimo di 30 giorni) nelle situazioni in cui il lavoratore non posso far valere nei dodici mesi precedenti periodi lavorativi superiori a trenta giorni dell'anno solare. Trascorso il termine di durata del contratto cessa anche l'erogazione dell'indennità di malattia (art. 5, c. 2 legge 638/83). Da questa regola sono esclusi i lavoratori dello spettacolo.
Malattia e contratti di formazione e lavoro
Ai contratti di formazione si applicano tutte le norme valide per la generalità dei lavoratori, tranne il fatto che l'erogazione dell'indennità di malattia deve essere contenuta nei limiti temporali stabiliti per i contratti a termine.
CURE TERMALI
I periodi di cure termali possono essere fruiti dal lavoratore o nei periodi feriali (e quindi utilizzando per lo scopo i giorni di ferie spettanti), oppure al di fuori del periodo feriale in
base alle condizioni e alle modalità descritte di seguito, beneficiando dell’erogazione dell’indennità a carico dell’INPS.
Patologie ammesse (D.M. 15.12.1994, D.M. 20.03.1998 e D.M. 22.03.2001) validità fino al 31.12.2005 |
Malattie reumatiche: |
Riconoscimento del medico ASL |
Requisiti dei lavoratori |
(continua)
Modalità e documentazione (art. 2 cc. 3 e 4 D.M. 12.08.1992)
La procedura da seguire per chiedere la fruizione di cure termali in periodi extra feriali* è la seguente:
*Ferie: la condizione di impossibilità, legata al fatto che il lavoratore non può fruire di ferie nel periodo di cura, deve essere vincolata all'ipotesi in cui il contratto preveda la fruizione di ferie collettive obbligatoriamente programmate. Non rientra in tale condizione la preventiva programmazione individuale delle ferie (Circ. INPS n. 127 del 15.06.1998).
Casi di esclusione dell’ indennità di malattia
Le cure per le quali non sia attestata dallo specialista ASL, ovviamente della branca, la sussistenza dei requisiti sopra indicati - esistenza della malattia, riconoscimento della maggiore efficacia terapeutica o riabilitativa della cura se non differita fino alle ferie
(art. 2, c. 1, D.M. 12.08.1992);
le cure non riconosciute dalla ASL di residenza attraverso l'emissione dell'autorizzazione/ impegnativa, su cui deve essere attestata, anche mediante stampigliatura, la sussistenza dei requisiti. Sono pertanto escluse, ovviamente, anche le cure meramente preventive (art. 2, cc. 1 e 4, idem);
le prestazioni termali prescritte per patologie non elencate nell'allegato al D.M. suddetto (art. 1 c. 1, idem), solo utilizzando periodi feriali;
le cure iniziate oltre la data fissata dallo specialista - massimo 30 giorni dalla relativa redazione – (art. 2, c. 1, idem);
i casi in cui la proposta del curante risulti presentata alla ASL oltre i 5 giorni previsti (art. 2, c. 1, idem);
i casi di omesso o ritardato invio, ai previsti destinatari, della documentazione richiesta (art. 2, c. 4, idem);
i periodi di cure termali fruite presso stabilimenti non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se effettuate per una delle affezioni elencate nel Decreto Ministeriale (art. 2, c. 5, idem);
le cure effettuate in periodi nei quali i datori di lavoro abbiano attestato la possibilità, nei confronti del lavoratore interessato, di fruire di ferie o di congedi ordinari (art. 2, c. 1, idem);
i periodi di cura eccedenti i quindici giorni per anno solare (art. 13, c. 4, legge 638/83);
le cure effettuate senza l'osservanza di un periodo di intervallo di almeno quindici giorni con i congedi ordinari o le ferie (art. 13, c. 5, legge 638/83);
le cure elioterapiche, climatiche, psammoterapiche e similari (art. 13, c. 6, legge 638/83);
i periodi di cura comunque retribuiti (art. 6, legge 138/43);
le cure autorizzate dall’INPS nei propri stabilimenti o in strutture convenzionate ai fini della prevenzione degli stati di invalidità pensionabile (legge 8/90, confermata dalla legge n. 412 del 30.12.1991);
le cure concesse dai medici dell’INAIL (artt. 5 e 6, legge 138/43);
le cure parzialmente o non continuativamente eseguite, fatti salvi, per i giorni relativi, i motivi di forza maggiore, compresa la chiusura dello stabilimento.
Indennità a carico INPS (Circ. INPS n. 85 del 27.03.1991)
Giornate indennizzate |
Giornate non indennizzate |
Nell'arco di 15 giorni sono 12 i giorni indennizzati (dall’INPS) |
primi tre giorni (carenza) |
Erogazione: anticipata dal datore di lavoro con recupero mediante conguaglio contributivo. Il pagamento è direttamente effettuato dall’INPS, (come per l’indennità di malattia), nei seguenti casi: |
Documentazione
Fonte: http://www.uilbasilicata.it/malattia.doc
Sito web da visitare: http://www.uilbasilicata.it
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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