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CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DEI LUOGHI DI LAVORO
Nell’allegato IV al Decreto Legislativo n.81/2006 (che come abbiamo detto al 1 gennaio 2009 ha sostituito integralmente il D.Lgs.626/1994 riguardante le norme di tutela dell’igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) sono riportate le disposizioni riguardanti i luoghi di lavoro intesi come luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda e comprendenti qualsiasi luogo nell’area della stessa azienda che sia accessibile per compiere il lavoro.
Nel testo sono contenute anche delle modifiche di alcuni articoli di Decreti preesistenti che negli anni passati avevano regolamentato le caratteristiche dei locali di lavoro e che attualmente sembrano superati (DPR 547/55 e DPR 303/56) sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro ed in particolare sono state normate in modo definitivo le seguenti caratteristiche fisiche dei locali:
ALTEZZA , SUPERFICIE E CUBATURA DEI LUOGHI DI LAVORO
ALTEZZA
L’altezza media netta dei locali di lavoro dovrà essere di norma:
Qualora necessità tecniche aziendali lo richiedano, in deroga a quanto sopra ed ai sensi del quarto comma del l’art. 6 del DPR 303/56 potrà essere richiesta al servizio SPSAL della ASUR di competenza, specifica autorizzazione per utilizzare, quali locali di lavoro, vani con altezza media netta inferiore a metri 3.00, comunque mai inferiori a metri 2.70.
SUPERFICIE - CUBATURA
Ogni lavoratore dovrà disporre di una superficie almeno pari a metri quadri 2.0 e di un volume di aria almeno pari a metri cubi 10; eventuali controsoffittature e/o pavimenti galleggianti, non possono ridurre le misure utili al di sotto di tali limiti, neppure nel caso in cui siano conformati a nido o a doghe separate.
Dall’ambito di applicazione delle prescrizioni suddette sono esclusi i vani tecnici che non richiedono la presenza operativa se non in maniera del tutto episodica (ad esempio le centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, locali compressori, ecc.) per i quali potrà considerarsi sufficiente una altezza netta utile pari a metri 2.40.
ILLUMINAZIONE NATURALE, ARTIFICIALE E DI EMERGENZA
ILLUMINAZIONE NATURALE
“I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale”; questa dovrà essere, ogni volta che sia possibile, a trasmissione diretta ed essere assicurata primariamente mediante finestre (anche del tipo a shed o a soffitto, in molti casi da considerarsi preferibili a quelle perimetrali), con eventualmente integrazione da parte di porte-finestre e/o lucernari e/o infissi equivalenti, tenendo conto dell’orientamento, dell’inclinazione, dell’altezza da terra e della trasparenza delle superfici utili nonché dell’eventuale interferenza negativa di circostanti fabbricati o ostacoli opachi naturali.
In specifico, salvo il caso di una documentata impossibilità tecnica, ciascun locale di lavoro deve essere dotato di una superficie illuminante diretta almeno pari a quella indicata nella tabella seguente
Altezza locale |
Superficie del pavimento compresa tra 200 e 400 metri quadri |
Superficie del pavimento superiore a 400 metri quadri |
< 4 metri |
1/8 per i primi 200 mq. |
1/8 per i primi per i primi 200 mq. Più 1/12 per i successivi 200 mq. più 1/16 per la superficie eccedente i 400 mq. |
> 4 metri |
1/12 per i primi 200 mq. |
1/12 per i primi per i primi 200 mq. più 1/16 per i successivi 200 mq. più 1/12 per la superficie eccedente i 400 mq. |
Per il calcolo potranno e dovranno essere computate le superfici delle finestre, delle porte finestre volte verso l’esterno dell’edificio.
Porte e portoni impermeabili alla luce non potranno essere computati ai fini del calcolo della superficie illuminante utile.
Dall’ambito di applicazione delle prescrizioni suddette sono esclusi i vani tecnici che non richiedono la presenza di personale operativo fisso se non in maniera del tutto episodica (ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, centraline telefoniche, locali compressori, locali di servizio, ec.) per i quali potrà considerarsi (ai soli fini della sicurezza) una superficie illuminante naturale e diretta pari a 1/30 di quella del pavimento.
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
Dovranno essere comunque garantite adeguate possibilità di illuminazione artificiali dei locali di lavoro, in relazione alla tipologia di lavorazione effettuata; per i valori di illuminamento complessivo, espressi in lux, da ritenersi adeguati per i vari tipi di locali ed attività di lavoro, si faccia riferimento alla norma unificata UNI 10380.
Valori di illuminazione inferiori potranno essere ammessi solo per casi di particolari esigenze tecniche, documentate ed irrinunciabili per la quantità del prodotto.
Anche nei locali in cui sia prevista la presenza costante di lavoratori ai quali sia richiesto un impegno visivo ordinario, l’illuminazione non potrà essere comunque inferiore a 100 lux.
Alcuni esempi dei valori di illuminamento complessivamente richiesti sono elencati nella seguente tabella:
Tipo di locale, compito visivo o attività |
Illuminazione minima in Lux |
Aree di passaggio e corridoi |
50 |
Scale, ascensori, magazzini |
100 |
Negozi |
300 |
Uffici generici, sale computer |
300 |
Uffici per progettisti e disegnatori |
500 |
Assemblaggi di grandi dimensioni > 20 cm |
200 |
Assemblaggi di medie dimensioni < 20 cm > 10 cm |
500 |
Assemblaggi di piccole dimensioni < 10 cm |
1000 |
Aree di lavoro di industrie alimentari |
200 |
Aree di lavoro di industrie calzaturiere |
500 |
Aree di controllo prodotti finiti vari |
500 |
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DI EMERGENZA
Nei locali di lavoro deve essere presente illuminazione di emergenza che possa garantire, in caso di mancanza di energia elettrica, una adeguata illuminazione tale da garantire l’eventuale esodo, in caso di emergenza, dei lavoratori dai luoghi di lavoro.
L’illuminazione di emergenza deve essere in grado di rendere visibili tutte le uscite di emergenza esterne provviste di maniglione antipanico apribile verso l’esterno e tutti i passaggi o corridoio o percorsi di esodo segnalati che portano verso di esse.
Il funzionamento dell’illuminazione di emergenza deve essere periodicamente verificato.
AERAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE
AERAZIONE NATURALE
“I luoghi di lavoro devono disporre di aperture sufficienti per un rapido ricambio di aria “ .
In specifico, salvo il caso di una documentata impossibilità tecnica, ciascun locale di lavoro deve essere dotato di una superficie aerante diretta almeno pari a quella indicata nella tabella seguente:
Altezza locale |
Superficie del pavimento compresa tra 200 e 400 metri quadri |
Superficie del pavimento superiore a 400 metri quadri |
< 4 metri |
1/8 per i primi 200 mq. |
1/8 per i primi per i primi 200 mq. più 1/12 per i successivi 200 mq. più 1/16 per la superficie eccedente i 400 mq. |
> 4 metri |
1/12 per i primi 200 mq. |
1/12 per i primi per i primi 200 mq. più 1/16 per i successivi 200 mq. più 1/12 per la superficie eccedente i 400 mq. |
Per il calcolo non potranno essere computate le superfici delle porte e portoni con la sola eccezione di quelli destinati a rimanere necessariamente aperti per gran parte dell’orario lavorativo (ad esempio i portoni dei magazzini di spedizione, con continui ingressi ed uscite di carrelli o autocarri, le porte di piccoli negozi e bar ecc,) ma anche in questo caso le superfici di porte e portoni computate ai fini dell’aerazione non potranno costituire più del 50 % della superficie aerante complessivamente disponibile.
La superficie dei vasistas potrà essere computata nella misura del 100 % qualora il loro angolo di apertura sia uguale o superiore a 30°, nei casi in cui essi abbiano angolo di apertura inferiore la loro superficie dovrà essere computata nella misura del 50 %.
Dall’ambito di applicazione delle prescrizioni suddette sono esclusi i vani tecnici che non richiedono la presenza di personale operativo fisso se non in maniera del tutto episodica (ad esempio centrali termiche, cabine elettriche, centraline telefoniche, locali compressori, locali di servizio, ec.) per i quali potrà considerarsi (ai soli fini della sicurezza) una superficie aerante naturale e diretta pari a 1/30 di quella del pavimento.
AERAZIONE ARTIFICIALE
In ogni caso, “tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori” dovrà essere garantita “aria salubre in quantità sufficiente”; il ricambio forzato dell’aria non potrà sostituire ma integrare l’aerazione naturale e diretta dei locali di lavoro ottenuta mediante serramenti apribili seri seguenti casi:
Qualora si ravvisi uno dei casi suddetti dovrà essere elaborata una relazione tecnica da assumersi quale dichiarazione di impegno circa le cautele che verranno adottate in caso di interruzione della normale alimentazione elettrica, gli intervalli massimi stabiliti per la sostituzione dei filtri e le misure previste per impedirne l’inquinamento batterico, in particolari casi in cui esista un impianto di umidificazione o deumidificazione.
REQUISITI DI FUNZIONALITA’ E SICUREZZA DEI SISTEMI DI AERAZIONE NATURALE
Le finestre, le porte –finestre, i lucernari, i torrini di ventilazione per convenzione ed ogni eventuale altro dispositivo per l’aerazione dei locali di lavoro :
REQUISITI DI FUNZIONALITA’ E SICUREZZA DEI SISTEMI DI AERAZIONE ARTIFICIALE
Riguardo alla portata di aria esterna dei reintegro necessaria per gli impianti di ventilazione si indicano i seguenti valori:
Tipo di locale, compito visivo o attività |
Portata di aria esterna in decimetri cubi al secondo per persona (dmc/s) |
Uffici singoli |
12 |
Locali di riunione |
10 |
Sale di attesa |
5 |
Sale di riunione per attività ricreative |
10 |
Locali di pubblico spettacolo |
5 |
Bar |
12 |
Ristoranti |
10 |
Locali commerciali |
10 |
Saloni di bellezza |
15 |
Negozi al dettaglio |
10 |
Locali wc ed antiwc |
8 volumi /ora |
EMISSIONI DI INQUINANTI AERODISPERSI DAGLI AMBIENTI DI LAVORO
Talvolta diverse tipologie di lavorazione comportano la produzione di agenti inquinanti aerodispersi quali polveri, sostanze chimiche inorganiche o organiche, vapori, fumi, nebbie, sospesi nell’aria degli ambienti di lavoro.
Ogni volta che ciò risulti tecnicamente possibile, le lavorazioni da cui derivano emissioni di inquinanti aerodispersi in ambienti confinati dovranno essere collocate in locali separati da quelli in cui si svolgono le restanti lavorazioni.
La collocazione di porte, portoni, finestre,prese d’aria e quant’altro dovrà essere programmata in modo da evitare passaggi diretti promiscui e ricircoli di detti inquinanti dai locali in cui si producono al locali restanti.
Le strategie di difesa dagli inquinanti aerodispersi comprendono, in sequenza logica e cronologia le seguenti azioni:
AERAZIONE ARTIFICIALE DI EMERGENZA
Nei locali di lavoro soggetti a rischio incendio elevato presenti nelle aziende soggette al controllo dei Vigili del Fuoco che dispongono del cosiddetto “Certificato di Prevenzione Incendi” o nei locali ad elevata cubatura dove sono presenti numeri elevati di personale lavorativo sono presenti dei sistemi di aerazione di emergenza che possono facilitare, in caso di incendio, l’allontanamento dei fumi come ad esempio gli evacuatori di fumo a soffitto che sono delle finestre poste sul soffitto dell’edificio o del locale ad elevato rischio di incendio che vengono aperte verso l’esterno automaticamente mediante pistoni idraulici comandati da un sensore di fumo.
MICROCLIMA
TEMPERATURA
La normativa indica le seguenti caratteristiche :
“La temperatura dei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori... “
“..si deve tenere conto del grado di umidità e movimento dell’aria...”
“la temperatura dei locali di riposo,..... dei servizi igienici.... del pronto soccorso deve essere adeguata all’utilizzo”
“le finestre, i lucernari, e le vetrate devono esser tali da evitare il soleggiamento eccessivo”
In considerazione di quanto sopra, salvo eccezionali condizioni climatiche esterne e/o inderogabili necessità tecniche della lavorazione, le temperature dei locali di lavoro dovranno essere mantenute (anche mediante appositi impianti di condizionamento) entro i seguenti limiti:
Temperature massime nei mesi caldi:
Temperature minime consentite nei mesi freddi:
Le temperature suddette dovranno essere rilevate nella parte centrale di ciascun ambiente di lavoro ad un’altezza di 1.50 metri dal pavimento e in modo che l‘elemento sensibile dello strumento di misura sia schermato dall’influenza di ogni notevole effetto radiante.
Nel caso di comprovata impossibilità tecnica o per inderogabili necessità produttive che impediscano il raggiungimento di tali temperature, si dovranno adottare interventi alternativi quali:
Nei locali di lavoro saranno pertanto installati in posizioni adeguate dei sistemi di riscaldamento e/o condizionamento in modo che creino effettivamente benessere ai lavoratori e non ulteriori problemi o rischi quali correnti d’aria fastidiose.
Alcuni tra i sistemi di riscaldamento maggiormente utilizzati nelle aziende ricordiamo:
Mentre tra i sistemi di condizionamento utilizzati si hanno:
UMIDITA’
La normativa indica:
“nei locali chiusi di lavoro nei quali l’aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto possibile, la formazione della nebbia mantenendo l’umidità e la temperatura nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche”.
Salvo condizioni climatiche esterne eccezionali e/o inderogabili necessità tecnologiche di lavorazione, l’umidità relativa dei locali di lavoro dovrà essere mantenuta dell’arco:
Il mantenimento di tali valori dovrà essere effettuata mediante appositi sistemi quali umidificatori e/o deumidificatori.
SERVIZI IGIENICI, DOCCE E LAVABI, SPOGLIATOI, APPROVIGGIONAMENTO IDRICO
SERVIZI IGIENICI
La normativa recita:
“ I lavoratori devono disporre, in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi”.
“Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati, quando ciò non sia possibile a causa di vincoli urbanistici ed architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori in numero inferiore a 10, è ammessa l’utilizzazione separata degli stessi ed unici servizi”.
In particolare tutti i servizi igienici devono rispettare quanto segue:
DOCCE E LAVABI
La normativa indica:
“Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo delle attività lo esigono”,
“i locali per le docce devono essere separati per sesso o un’utilizzazione separata degli stessi”,
“le docce, i lavabi e gli spogliatoi devono comunicare tra loro”;
“le docce devono essere dotate di acqua calda e fredda”,
“devono essere previsti lavabi separati tra uomini e donne oppure una utilizzazione separata dello stesso2.
In specifico, tali locali debbono essere dotati di illuminazione ed aerazione naturali e dirette secondo i parametri indicati nel capitolo apposito, qualora ciò sia impossibile si deve ricorrere a sistemi di aerazione forzata e/o condizionamento dell’aria tali da garantire almeno 10 ricambi completi dell’aria per ogni ora.
SPOGLIATOI
La normativa recita anche in questo caso:
“ nei luoghi di lavoro dovranno essere allestiti locali appositamente destinati a spogliatoi....quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e decenza non si può chiedere loro di cambiarsi il altri locali”
Pertanto secondo tali esigenze, qualora si devono allestire degli spogliatoi essi devono avere le seguenti caratteristiche:
Gli spogliatoi dovranno avere inoltre:
Gli spogliatoi potranno essere localizzati al piano interrato o seminterrato, attestandone almeno una parete completa su intercapedine, opportunamente aerati e realizzati si solaio aerato.
E’ ammessa l’aerazione degli spogliatoi attraverso finestratura aggettante su intercapedine aerata non inferiore a cm 70 per i piani seminterrati e di larghezza non inferiore a 120 cm in caso di interrati.
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
L’acqua fornita deve essere chimicamente e microbiologicamente pura, rispettante cioè i parametri di legge previsti.
In caso di mancato allacciamento alla rete pubblica per la fornitura dell’acqua ad uso umano, dovrà essere presentata una relazione tecnica che documenti le motivazioni tecniche di tale situazione ec indichi le modalità di approvvigionamento alternativo (pozzi o cisterne) , i sistemi di trattamento dell’acqua fornita, i controlli previsti per garantirne la qualità e la periodicità dei controlli oppure il datore di lavoro deve ricorrere all’acquisto di acqua minerale da mettere a disposizione dei lavoratori.
REFETTORI E MENSE , LOCALI DESTINATI A PRONTO SOCCORSO E PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO
REFETTORI E MENSE
La normativa obbliga all’istituzione di uno o più ambienti destinati a refettorio solo in casi alquanto limitati e cioè ogni volta che sia prevedibile che, per turni lavorativi, i lavoratori siano obbligati a consumare pasti all’interno dell’azienda.
L’istituzione di vere e proprie mense con annesse cucine e relativi locali di servizio (locali per il lavaggio di cibi, lavaggio stoviglie, locali frigo e depositi, ecc.) richiedono anch’esse condizioni specifiche per l’igiene del lavoro e soprattutto sull’igiene alimentare, è di fatto opportuna se non addirittura indispensabile in più situazioni lavorative, soprattutto nelle grandi aziende dove si lavora a catena, è importante che, ogni qualvolta detta circostanza sia ragionevolmente prevedibile a priori, i locali destinati a mensa , cucina e servizi accessori siano previsti già in fase di progetto dell’intero insediamento produttivo.
Qualora per obbligo di legge o per scelta aziendale, sia prevista la realizzazione di uno o più locali destinati a refettorio e/o mensa, questi possiedano i requisiti strutturali equivalenti a quelli descritti per i generici ambienti di lavoro.
Le cucine e relativi locali di servizio sono, ovviamente ed a tutti gli effetti, anche degli ambienti di lavoro, tra l’altro anche con alcune importanti peculiarità che rendono importante prevedere già nella fase di progetto:
Il personale addetto alla cucina ed in genere alle attività alimentari, per motivi strettamente igienici, dovrà disporre di servizi igienici e spogliatoi (rispondenti ai requisiti di legge già esposti) distinti da quelli degli altri lavoratori, tali attività rientrano tra quelle previste dalle normative alimentari in particolare la Legge 283/1962 che prevedono la richiesta di autorizzazione sanitaria per i locali che sarà rilasciata dal Comune previo parere della ASUR competente .
LOCALI DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E/O INFERMERIA PER IL PRIMO SOCCORSO – DOTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
La normativa prevede di istituire una “camera di medicazione” nei seguenti casi:
La normativa precedente quale il D.Lgs. 277/91 e il D.Lgs. 626/94 hanno determinato, rispetto a quanto a suo tempo previsto dal DPR 303/56. Una notevole espansione (per numero di lavoratori interessati e livello di approfondimento degli accertamenti) delle attività di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica.
Si ravvisa perciò l’utilità di prevedere già nella fase del progetto dei fabbricati, ogni volta che sia tecnicamente possibile, uno o più locali destinati a sala di visita ed eventualmente anche di infermeria da utilizzare limitatamente al “primo soccorso”, per tutte quelle aziende che ragionevolmente dovranno impiantare una attività di sorveglianza sanitaria da affidare al Medico competente che periodicamente effettua visite ai lavoratori direttamente in azienda.
Le sale di visita e le infermerie per il “primo soccorso” dovranno possedere tutti i requisiti strutturali già esaminati per ogni loro parte inoltre dovranno avere pareti lavabili fino ad una altezza di almeno due metri dal pavimento, dovrà essere sempre disponibile un lavabo al loro interno, munito di sapone liquido e rotolo di carta monouso, e nelle sue immediate vicinanze sia disponibile anche un servizio igienico completo ,munito di wc rispondente ai requisiti descritti.
DOTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO
Per tutte le attività minori, che non presentano gravi rischi e che sono ubicate in zone industriali o artigianali realizzate in vicinanza di centro abitati, la normativa prevede l’utilizzo di un cosiddetto “pacchetto di medicazione” o “cassetta di pronto soccorso” a seconda del numero degli addetti presenti nell’azienda.
Le ditte che non superano le tre unità di personale lavorativo, rientrano nel gruppo C delle aziende come classificate nell’art.1 del Decreto del 15 luglio 2003 n. 388 per cui devono disporre di un pacchetto di medicazione con contenuto minimo previsto dal tale decreto, contenente:
L’utilizzo del pacchetto di medicazione viene effettuato dal datore di Lavoro o direttamente dai lavoratori in quanto per tale numero di addetti non è prevista la nomina dei componenti della squadra di pronto soccorso.
Le ditte che superano le tre unità lavorative rientrano nel gruppo B delle aziende come classificate nell’art.1 del Decreto del 15 luglio 2003 n. 388 per cui devono disporre di una cassetta di pronto soccorso con contenuto minimo previsto dal tale decreto, contenente:
In questo caso essendo la ditta con più di tre lavoratori ha anche l’obbligo di nominare uno o più addetti alla squadra di pronto soccorso per cui l’utilizzo della cassetta in caso di infortuni è effettuata dai componenti di tale squadra.
Generalmente tali presidi di pronto soccorso vengono conservati in apposito armadietto chiudibile ed immediatamente apribile in posizione direttamente accessibile quale gli spogliaoti o i servizi igienici, il luogo di conservazione deve essere provvisto di adeguata segnalazione.
Lo stato di conservazione del contenuto della cassetta viene periodicamente controllato ed eventualmente rifornito del materiale consumato.
VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI , PASSAGGI, SCALE FISSE E GRADINI, SOLAI, SCAFFALI.
Vie di circolazione, scale, banchine e rampe di carico devono essere situate e calcolate in modo tale che pedoni e veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza senza alcun rischio tenuto conto del numero degli utenti.
Nel caso che le vie siano utilizzate da pedoni e mezzi di trasporto dovranno essere previsti spazi per i pedoni in modo da garantire la sicurezza.
Le vie di circolazione dei veicoli devono passare a distanza di sicurezza da porte, passaggi, scale e corridoi.
Se necessario, a garanzia della sicurezza dei pedoni, dovrà essere realizzata una segnaletica orizzontale di colore giallo, delimitando le corsie di circolazione dei mezzi di trasporto e/o dei veicoli.
Per i portoni utilizzati da pedoni e veicoli, le aperture dovranno essere distinte e comunque separate da pareti in muratura o da transenne fisse resistenti all’urto dei veicoli.
Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare quelle vetrate, poste nei locali di lavoro o nei passaggi, devono essere chiaramente segnalate e con protezioni fino a1 metro di altezza.
Tutte le scale a gradini destinate all’accesso nei locali di lavoro, compresi i magazzini, dovranno essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza normalmente stimabili in almeno 400 Kg/mq salvo i diversi casi specifici previsti dalla legge.
I gradini dovranno avere una pedata minima di 30 cm, alzata massima 17 cm e la somma tra il doppio dell’alzata della pedata compresa tra 62 o 64 cm, larghezza minima di 80 cm e comunque adeguata alle esigenze del transito.
Le rampe dovranno avere non meno di 3 gradini e non più di 15.
Le scale ed i relativi pianerottoli dovranno essere provvisti, sui lati aperti di parapetto normale o di altra difesa equivalente, di altezza minima di 1 m e nei locali aperti al pubblico, inattraversabile da una sfera di diametro di 10 cm.
Le rampe delimitate da due pareti dovranno essere munite di almeno un corrimano, posto ad altezza compresa tra 0.9 e 1 m.
Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.
In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l’ultimo gradino.
Gli edifici costruiti per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosione o di incendio con più di 5 lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla normativa antincendio.
Sono escluse le scale a servizio esclusivo di impianti tecnologici.
I solai e soppalchi utilizzati generalmente come depositi devono riportare evidenziato con apposito cartello con sfondo azzurro e scritte bianche il carico massimo espresso in Kg/mq; inoltre devono essere dotati di parapetto alto minimo 1.20 m e dotato di battente fermapiedi a terra.
Gli scaffali di deposito devono anch’essi riportare il carico massimo e devono essere solidi e realizzati in modo da non far cadere del materiale quindi in base al loro utilizzo dovranno essere, se possibile, fissati a muro e dotati di protezioni quali fermi verticali, catene o altro che impedisca la caduta del materiale.
PORTE E PORTONI, USCITE DI EMERGENZA
PORTE E PORTONI
Nei luoghi di lavoro le porte e i portoni devono rispettare le seguenti caratteristiche:
USCITE DI EMERGENZA
La normativa recita:
“ il numero, la distribuzione e le dimensioni delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, destinazione d’uso, alle attrezzature installate, al numero massimo di lavoratori”.
“le vie e le uscite di emergenza devono avere una altezza minima di m 2.0 e larghezza minima di m 1.2”.
Per le uscite di emergenza installate in edifici di aziende soggette al Certificato di Prevenzione Incendi e quindi al Controllo dei Vigili del fuoco:
“Qualora siano dotate di porte, queste devono essere apribili verso l’esodo mediante maniglione antipanico, salvo quando possa determinare pericolo per passaggio di automezzi o per altre cause fatta salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati, specificatamente autorizzati dal Comando dei Vigili del Fuoco”.
“Gli edifici con lavorazioni che vengono effettuate in locali posti su piani diversi da terra e che comportano numero superiore a 25 lavoratori, in ogni caso, quando vi siano pericolo di esplosione o di incendio e siano adibiti allo stesso locale più di cinque lavoratori, devono avere due scale distinte di facile accesso”, per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, se possibile, salvo impossibilità accertata dall’organo di vigilanza (ASUR competente), in quest’ultimo caso sono disposte le misure e le cautele più efficienti.
In particolare tutti i luoghi di lavoro debbono rispettare quanto segue:
LOCALI DI LAVORO SEMINTERRATI ED INTERRATI
Assumendo con il termine di “superficie perimetrale” la sommatoria delle superfici di tutte le pareti di un locale, senza deduzione per porte o finestre, si intendono per:
La normativa proibisce il lavoro in locali seminterrati o interrati, eventuali istanze di deroga a tale norma dovranno essere presentate al Servizio prevenzione negli Ambienti dio lavoro (SPSAL) della ASUR competente e verranno prese in considerazione solo nei casi in cui derivino da documentate, inderogabili necessità tecniche di lavorazione, non ostino i regolamenti edilizi e igienico-edilizi comunali e sussistano tutti i requisiti di seguito specificati:
I locali seminterrati rispondenti a tutti i requisiti di cui sopra potranno essere utilizzati anche per attività lavorative continuative, quelli interrati, pur rispondendo a tutti i requisiti richiesti sopra, potranno essere utilizzati soltanto per attività lavorative che comportino una presenza di lavoratori complessivamente non superiore ad un’ora al giorno quali depositi, locali ausiliari tecnologici ecc.
Fonte: http://content.elearning-unicam.it/repository/sicurezza/basic/modulo_0/unit_10/sco_4/modulo%201%20unita%204%20corretto%20caratteristiche%20e%20requisiti%20generali%20luoghi%20di%20lavoro.doc
Sito web da visitare: http://content.elearning-unicam.it
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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