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Le professioni intellettuali
Le professioni intellettuali vengono contemplate nel codice civile agli articoli da 2222 a 2228 (Disposizioni generali) e da 2229 a 2238 (Delle professioni intellettuali).
Qui è opportuno considerare che le professioni intellettuali implicano un'autonomia decisionale fondata sulla formazione culturale, scientifica e tecnica che caratterizza ogni singola professionalità. Tale autonomia decisionale è regolamentata secondo norme generali e specifiche per ciascuna professione e comporta l'assunzione di responsabilità dirette e personali per le prestazioni effettuate.
In quanto fondate sulla indipendenza intellettuale, sull'autonomia decisionale e sulla libertà specifica del singolo professionista, le professioni intellettuali sono anche dette "liberali", ma tale termine non va confuso con quello di "libera professione" in quanto ogni professione liberale o intellettuale può essere svolta sia nella forma del libero esercizio sia in rapporto di lavoro subordinato o, quanto meno, coordinato.
La caratteristica peculiare delle professioni intellettuali, che le unisce tra loro in via generale e le distingue da ogni altra forma di attività sociale, è data dall'obbligo di iscrizione «in appositi albi o elenchi», secondo quanto fissa al suo primo comma l'articolo 2229 del Codice Civile, primo dei dieci articoli che lo stesso Codice Civile dedica appunto alle professioni intellettuali. Sembra qui opportuno, peraltro, soffermarsi sull'obbligo dell'iscrizione all'albo e ciò anche per dar ragione di come si può giungere a date conclusioni.
L'articolo 348 del Codice Penale fissa la punizione per chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
L'articolo 2229 Codice Civile stabilisce che la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione all'albo.
Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n° 1265/1934 e tuttora in vigore per le parti che non sono state modificate dalla Legge n° 833/1978, include all'articolo 99 la professione di ostetrica tra quelle sottoposte a vigilanza.
L'articolo 17 del R.D.L. n° 2128/1936 (Capo II - Disciplina giuridica della professione di ostetrica) statuisce che è penalmente punibile chiunque, anche munita di titolo professionale, esercita la professione di ostetrica senza essere iscritta nel relativo albo. Da quest'ultima citazione si può rilevare che già dal 1936 la norma non faceva alcuna distinzione fra libera professionista e dipendente pubblica: l'esercizio della professione obbliga di per sé all'iscrizione all'albo, quali che siano le condizioni di tale esercizio.
Comunque, le predette citazioni concorrono a sancire il carattere di professione intellettuale per la professione di ostetrica; soltanto il rispetto di tutti i presupposti di legge conferisce lo status di ostetrica e, quindi, la capacità all'esercizio di tale professione, ovunque e comunque esso si realizzi e cioè: liberamente o alle dipendenze di terzi, siano essi privati oppure pubblici. In altri termini, lo status professionale non si acquisisce col semplice conseguimento del diploma bensì anche con l'abilitazione all'esercizio e con la successiva iscrizione all'albo.
L'obbligo di iscrizione all'albo, già previsto per le ostetriche con l'articolo 17 del R.D.L. n° 2128/1936 (e cioè durante il regime fascista), fu confermato, dopo il ritorno al regime democratico, con il D.L.C.P.S. n° 233/1946, concernente la "Ricostituzione degli ordini e collegi delle professioni sanitarie", organi ausiliari della pubblica amministrazione deputati, appunto, alla tenuta degli albi ed alla vigilanza sull'esercizio di tali professioni, di cui all'articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie prima citato. In realtà, l'articolo 8 e l'articolo 10 del predetto D.L.C.P.S. n° 233/1946 si prestavano ad una interpretazione ambigua circa l'obbligo di iscrizione all'albo per tutte le ostetriche; incertezza peraltro superata già con gli articoli 15 e 16 della Legge n° 70/1975 sul personale degli enti pubblici (così detto "parastato") circa la istituzione del ruolo professionale ed il conseguente obbligo di iscrizione all'albo. E tale obbligo trovò nuova conferma con gli articoli 1 e 2 del D.P.R. n° 761/1979 con la conseguente normativa concorsuale di cui al D.M. 30 gennaio 1982 e con la risposta data dal Ministero della Sanità il 9 febbraio 1982 a specifico quesito posto dalla F.N.C.O., tanto che sembra lecito dedurre dalla legge positiva la implicita o tacita abrogazione del predetto articolo 10 del D.L.C.P.S.n° 233/1946.
L’obbligo d’iscrizione all’Albo sussiste per ogni Ostetrica/o Libera Professionista, dipendente da Pubblica Amministrazione o da struttura privata e che tale obbligo discende dal combinato disposto di numerose norme legislative:
Ø Codice Civile - ex articoli dal n°2222 al n° 2228 (Disposizioni generali) e dal n° 2229 al n° 2239 (delle Professioni Intellettuali);
Ø D.L.C.P.S. n° 233/46, recante “Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” – articoli n° 8 e n° 10;
Ø Legge 42/99, inerente “Disposizione in materia di professioni sanitarie”, che rinvia esplicitamente ai relativi Profili Professionali, Codici Deontologici, ai rispettivi Ordinamenti Didattici;
Ø D.P.R. n° 220/01, relativo al “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del SSN” - articolo 2, comma 1 , lettera d);
Ø Codice Penale - articolo 348: “Esercizio abusivo della professione”;
Art.del Codice Civile
LIBRO QUINTO
DEL LAVORO
TITOLO III
Del lavoro autonomo
CAPO II
Delle professioni intellettuali
Art.2229 -Esercizio delle professioni intellettuali - La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art.2230 - Prestazione d'opera intellettuale - Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le dispopsizioni delle leggi speciali.
Art.2231 - Mancanza d'iscrizione - Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.
Art.2232 - Esecuzione dell'opera - Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Art.2233 - Compenso - Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.
Art.2234 - Spese e acconti - Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.
Art.2235 - Divieto di ritenzione - Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.
Art.2236 - Responsabilità del prestatore d'opera - Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
Art.2237 - Recesso - Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.
Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.
Art.2238 - Rinvio - Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.
In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III e IV del capo I del titolo II.
Fonte: http://ostetriche.altervista.org/sito/images/LeProfessioniIntellettuali.doc
Sito web da visitare: http://ostetriche.altervista.org
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