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Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Metodologia di controllo
FISIOTERAPISTI
Codice attività: 85.14.C
1. Premessa................................................................................................................................ 2
1.1 Modalità di esercizio della professione............................................................................ 2
1.2 Inquadramento fiscale e giuridico..................................................................................... 3
2. ATTIVITÀ PREPARATORIA AL CONTROLLO........................................................................ 4
2.1 Interrogazioni dell’Anagrafe Tributaria............................................................................. 4
2.2 Altre interrogazioni e ricerche preliminari all’accesso................................................... 4
2.2.1 - Controllo delle informazioni relative al soggetto presenti in Internet......................... 4
3. METODOLOGIA DEL CONTROLLO......................................................................................... 6
3.1 L’accesso.............................................................................................................................. 6
3.2 Controlli prioritari................................................................................................................ 6
3.2.1 - Dati personali e/o sensibili......................................................................................... 7
3.3 Controllo del volume d’affari.............................................................................................. 8
3.3.1 - Individuazione della tipologia delle prestazioni rese e loro tariffario......................... 8
3.3.2 - Quantificazione dei proventi non contabilizzati....................................................... 12
3.4 Altri indizi e riscontri......................................................................................................... 12
3.5 Le indagini bancarie.......................................................................................................... 13
3.5.1 - Richiesta al contribuente degli estremi identificativi dei conti................................. 13
3.5.2 - Richiesta della copia dei conti agli istituti di credito e finanziari.............................. 13
CHECK LIST................................................................................................................................. 15
La presente metodologia di controllo si riferisce ai fisioterapisti che svolgono la loro opera utilizzando studi professionali propri, anche attraverso l’assistenza domiciliare, ambulatori presso i luoghi di lavoro, scuole, case di riposo, centri sanitari diversi dagli ospedali, strutture sportive o centri specializzati.
L’attività di fisioterapista è compresa nel settore individuato dal codice di attività 85.14.C, “Attività sanitarie svolte da fisioterapisti”, e può essere svolta mediante tecniche manuali o con l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti. Il fisioterapista, ai sensi del Decreto Ministeriale n.741 del 14 settembre 1994, è “l’operatore sanitario in possesso del diploma universitario abilitante che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali”.
Le attività sanitarie di riabilitazione possono essere di semplice terapia fisica strumentale, utilizzabile per disabilità minimale segmentaria e/o transitoria, o richiedere la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione mediante uno o più programmi riabilitativi. Quest'ultima tipologia è attuabile dagli Istituti e Centri di Riabilitazione extra-ospedalieri (ex art. 26 L.833/78).
Per individuare le disabilità si può utilizzare la International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH 1980), che realizza la seguente classificazione:
¨ disabilità per comportamento;
¨ disabilità nella comunicazione;
¨ disabilità nella cura della propria persona;
¨ disabilità locomotorie;
¨ disabilità dovute all'assetto corporeo;
¨ disabilità nella destrezza;
¨ disabilità circostanziali;
¨ disabilità in particolari attitudini;
¨ altre limitazioni dell'attività.
L’attività del fisioterapista comprende e si sostanzia nel recupero e nella rieducazione funzionale del paziente e si qualifica in:
¨ assoluta, se gli atti compiuti dal fisioterapista, nel corso delle sedute, avvengono in piena autonomia, ossia sono del tutto affidati al professionista e quindi indipendenti;
¨ relativa, quando il contenuto oggettivo degli atti risulta fra quelli implicanti relazione con il medico che non solo individua il percorso sanitario riabilitativo, ma decide le modalità e la durata delle applicazioni.
Nel primo caso l’attività del fisioterapista si sostanzia in attività professionale autonoma, caratterizzata dalla scelta delle modalità terapeutiche-riabilitative come conseguenza del momento diagnostico; nel secondo caso il professionista opera in relazione con il medico e le altre figure professionali sanitarie per l’identificazione sia del momento diagnostico sia di quello riabilitativo, condizione essenziale allo sviluppo ed alla individuazione dell’iter metodologico.
Le due qualificazioni dell’attività (assoluta e relativa) professionale sono, ai fini dell’imponibilità I.V.A., trattate in modo sostanzialmente diverso: la prima è assoggettata all’aliquota I.V.A. ordinaria, mentre la seconda è regolata dalle norme che attengono alla professione medica da cui mutuano l’esenzione ai fini I.V.A.. Infatti, l’art. 10, n. 18, del decreto presidenziale n. 633 del 1972, come modificato dall’art. 36, comma 9, del Decreto-Legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427, dispone che sono esenti I.V.A. le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro delle Finanze.
Il decreto ministeriale del 21 gennaio 1994, n. 733 entrato in vigore il 17 febbraio 1994, attuando la suddetta disposizione, ha incluso tra le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione alla persona quelle rese dagli esercenti la professione di fisioterapista diplomato, a condizione che le stesse siano effettuate a seguito di prescrizione medica, superando così la normativa precedente che esentava dall’applicazione del tributo le suddette arti sanitarie solo se rese da un medico (vedi anche la Risoluzione n.183/E del 14 agosto 1996).
L’art. 1, comma 6, del D.M. n. 741/94 individua il contesto lavorativo e la tipologia di lavoro che può essere esercitata in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 10043, sez. III del 30 dicembre 1995, deve ritenersi ‘‘ambulatorio’‘, e come tale ne deve essere preventivamente autorizzata l’apertura, ogni struttura aziendale destinata a diagnosi e/o terapia sanitaria extraospedaliera.
A riguardo si evidenzia che l’attività di fisioterapista può essere esercitata anche presso studi privati.
Non esiste un albo o un ordine dei fisioterapisti ma, ai sensi degli artt. 99 e 100, Cap. 1, titolo 2, del R.D. 27-7-34 n. 1265 e successive modifiche, il fisioterapista deve comunque effettuare l'iscrizione al pubblico registro delle Professioni e delle arti Sanitarie.
La disciplina regionale di riferimento può disporre la competenza alla tenuta di tale registro in capo al Comune o alle A.S.L.; i verificatori avranno cura di consultare tale normativa regionale al fine di individuare il soggetto preposto. Si evidenzia che il professionista ha l’obbligo di comunicare a tale soggetto anche la cessazione dell’attività.
L’esercizio della professione viene prevalentemente espletato in forma singola. Del resto, l’attività di fisioterapista è così fortemente caratterizzata dall’elemento personale che difficilmente si può inquadrare in un rapporto associativo, a meno che il sodalizio non riguardi un’équipe che, specializzata in singole branche della riabilitazione e fisioterapia, offra all’utenza diversificati tipi di intervento.
A seconda delle proprie specifiche competenze, il fisioterapista opera nelle diverse aree specialistiche, quali, ad esempio, l’ortopedia e la traumatologia, la cardiologia, la pneumologia, la neurologia, e la neuropsichiatria infantile.
L’attività di controllo dovrà essere preceduta dalla raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti il soggetto da verificare.
Al riguardo, una prima fonte di notizie può essere acquisita dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, dal quale possono essere tratte le seguenti informazioni:
Ove venga opposto il segreto professionale di cui all’art. 200, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, dovrà essere richiesta alla Procura della Repubblica territorialmente competente, o alla più vicina Autorità Giudiziaria, l’autorizzazione di cui all’art. 52, comma 3, DPR n. 633/72. E’ opportuno far presente, alla parte e anche all’Autorità Giudiziaria, che i verificatori sono tenuti al segreto per tutto ciò che concerne i dati e le notizie acquisite nel corso del controllo, ai sensi degli articoli 66 del D.P.R. n. 633/72 e 68 del D.P.R. n. 600/73, rappresentando inoltre i motivi che rendono necessario il vaglio della documentazione.
Nello svolgimento dell’attività di controllo i verificatori possono venire a conoscenza di dati personali e/o sensibili.
Premesso che i verificatori sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto concerne i dati e le notizie dei quali vengono a conoscenza per ragioni di servizio, gli stessi dovranno trattare, custodire e controllare i dati personali e/o sensibili mediante l’adozione di idonee e preventive cautele al fine di evitare rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, il trattamento di tali dati personali è consentito all’Amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e, per la suddetta attività, non deve essere acquisito il consenso preventivo degli interessati.
Si consiglia ai funzionari verificatori di limitare il controllo dello schedario dei pazienti alle sole parti che possono essere rilevanti ai fini della determinazione del tipo di prestazione resa e di non inserire, in nessuna fase della verbalizzazione, documentazioni o informazioni che consentano l’identificazione dei pazienti e delle patologie ad essi riconducibili, provvedendo o a codificare o a non evidenziare i nominativi dei pazienti.
Scopo dell’indagine è quello di ricostruire con sufficiente attendibilità il tipo e la quantità delle prestazioni professionali rese a fronte di quelle annotate in contabilità e dichiarate.
In linea di massima le tipologie delle prestazioni di un fisioterapista possono essere ricondotte alle seguenti tre categorie:
Sarà lo stesso contribuente ad indicare presso quali Centri presta la sua attività di fisioterapista. Nel caso in cui il contribuente non intenda collaborare, l’informazione potrà essere acquisita attraverso questionari inviati ai pazienti e ai centri di riabilitazione della zona, oppure dalla documentazione extra contabile (agende per appuntamenti, ecc.). Nei piccoli centri tali informazioni dovrebbero essere facilmente reperibili, almeno per i professionisti più affermati.
Preliminarmente il verificatore dovrà effettuare l'esame dei documenti fiscali emessi dal professionista, al fine di individuare i vari tipi di prestazioni rese, in relazione ai corrispettivi contabilizzati.
A titolo esemplificativo ed indicativo, si fornisce un tariffario dell’Associazione Italiana Terapisti della Riabilitazione, consigliato per gli onorari delle prestazioni di riabilitazione e terapia fisica:
¨ valutazione L. 50.000 - Euro 25.82;
¨ consulenza professionale L. 60.000 - Euro 30.99;
¨ massoterapia distrettuale L. 40.000 - Euro 20.66;
¨ linfodrenaggio manuale L. 60.000 - Euro 30.99;
¨ massoterapia reflessogena L. 60.000 - Euro 30.99;
¨ elettroterapia analgesica (ionoforesi, tens, galvanica, diodinamica, interferenziali, ecc.) L. 20.000 - Euro 10.33;
¨ elettroterapia stimolante (esponenziale o faradica) L. 20.000 - Euro 10.33;
¨ ultrasuonoterapia fissa L. 20.000 - Euro 10.33;
¨ ultrasuonoterapia a massaggio L. 25.000 - Euro 12.91;
¨ trazioni vertebrali meccaniche L. 20.000 - Euro 10.33;
¨ ginnastica vascolare (strumentale o manuale) L. 20.000 - Euro 10.33;
¨ idroterapia L. 20.000 - Euro 10.33;.
¨ laserterapia I.R./E.N. L. 25.000 - Euro 12.91;
¨ laserterapia CO2 L. 35.000 - Euro 18.07;
¨ magnetoterapia L. 25.000 - Euro 12.91;
¨ aerosol/inalazioni L. 15.000 - Euro 7.75.
La verifica dei compensi dichiarati muoverà dai dati e dalle notizie acquisite nel corso dell'accesso e tenderà a ricostruire l'effettiva entità, quantitativa e qualitativa, delle prestazioni rese.
Potrà essere opportuno pervenire al numero delle prestazioni e degli interventi sulla persona effettuati dal professionista attraverso l’invio di questionari ai pazienti.
Per le prestazioni rese presso Centri di riabilitazione, case di riposo, ecc., i verificatori procederanno alla consultazione dei dati nella disponibilità di tali Centri, ed in particolare a rilevare la data, il tipo e la durata delle prestazioni effettuate dal fisioterapista.
Le prestazioni relative all’attività di studio professionale possono essere ricostruite attraverso l’esame:
attraverso:
Acquisiti tutti i possibili dati ed elementi utili alla ricostruzione della tipologia e della quantità delle prestazioni effettivamente rese, attraverso i procedimenti su esposti, si procederà a riscontrare i dati emersi con la documentazione contabile e a recuperare a tassazione il totale delle prestazioni non fatturate.
Qualora il contribuente giustifichi la mancata emissione delle fatture con la gratuità della prestazione o con ritardi nella percezione dell’onorario, si dovrà procedere alla verbalizzazione dei motivi del mancato pagamento ed alla verifica di quanto asserito attraverso controlli incrociati.
La realizzazione di prestazioni gratuite risulta verosimile se effettuate nei confronti di parenti o di colleghi operanti nel settore sanitario.
Un’ultima serie di indizi può essere considerata al solo fine di valutare l’attendibilità della dichiarazione ovvero la congruità minima di quanto accertato con gli elementi in precedenza descritti.
Le caratteristiche reddituali della clientela, unitamente ai valori assicurati contro rischi professionali ed al prestigio degli studi utilizzati, costituiscono elementi che possono assumere rilevanza in via sussidiaria.
Anche l’analisi dei prelevamenti annotati dal professionista sul registro cronologico, se tenuto, ed in particolare il riscontro di un ammontare degli stessi modesto - attesa la necessità di far fronte comunque alle spese ordinarie - potrebbe confermare l’esistenza di compensi sottratti all’imposizione.
Un altro elemento può essere costituito da manifestazioni di capacità contributiva (possesso d’auto di alta cilindrata, di imbarcazioni, acquisti di immobili, ecc.) particolarmente stridenti con l’ammontare del reddito dichiarato.
In tal caso, soprattutto qualora non sia stato possibile addivenire ad una soddisfacente ricostruzione del volume d’affari, si potrà procedere, sia pure ai soli fini dell’imposizione diretta, all’accertamento sintetico del reddito complessivo secondo la procedura di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n.600/73.
Occorre tenere conto, infine, che il reddito dichiarato non dovrebbe mai collocarsi (quantomeno in modo ricorrente) al di sotto di quello figurativo costituito dalla somma:
Gli accertamenti bancari costituiscono uno strumento molto incisivo per l’esame della posizione fiscale del contribuente, in particolare delle persone fisiche, delle associazioni tra professionisti, delle società di persone e delle società di capitale a ristretta base azionaria.
Il loro impiego comporta tuttavia un notevole assorbimento di capacità operativa e deve quindi rispondere a principi di economicità e di prevedibile proficuità dell’azione di controllo.
L’indagine bancaria è certamente consigliabile in presenza di gravi indizi di evasione, ovvero qualora permanga un significativo divario tra il volume d’affari ed i redditi accertati con la metodologia in precedenza descritta e quanto fondatamente attribuibile al contribuente sulla base delle condizioni di esercizio dell’attività, della sua potenziale capacità reddituale, della consistenza del suo patrimonio ovvero di altri elementi di valutazione.
Peraltro, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 consente di graduare l’indagine in relazione sia all’entità degli indizi di evasione riscontrati che alle esigenze di progressivo approfondimento del controllo eventualmente scaturite dall’analisi degli elementi acquisiti nel corso della verifica.
Sono quindi delineabili diversificati percorsi d’indagine, che potranno essere seguiti anche in via alternativa.
(artt. 32, 1° comma n. 6-bis del D.P.R. 600/73 e 51, 2° comma n. 6-bis del D.P.R. n. 633/72)
In tal caso viene richiesta alla parte, previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la dichiarazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende di credito, con l’amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario.
Di conseguenza agli operatori finanziari segnalati dovrà essere richiesta la copia dei conti denunziati dal contribuente e l’indicazione di tutti gli altri eventuali rapporti con lui intrattenuti.
(artt. 32, 1° comma n. 7 del D.P.R. n. 600/73 e 51, 2° comma n. 7 del D.P.R. n. 633/72)
Indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui al punto precedente, i verificatori possono richiedere, sempre previa autorizzazione del Direttore Regionale delle Entrate, la copia dei conti direttamente agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari.
Tale modalità d’indagine appare particolarmente opportuna quando siano stati frapposti ostacoli all’azione dei verificatori o dell’ufficio, ovvero quando le violazioni e le omissioni e le false indicazioni contabili siano così gravi e i dati a disposizione così scarsi, da rendere difficile la ricostruzione degli imponibili fiscali.
Le indagini dovranno comunque essere condotte secondo selezionate opzioni investigative che restringano la forbice costi-benefici dell’azione di accertamento (banche che hanno sportelli nella città ove operano il contribuente e i suoi familiari più stretti, nelle province contigue, nel luogo di nascita, nella località ove possiede residenze secondarie o comunque dove si supponga l’esistenza di conti).
L’indagine può coinvolgere anche altri soggetti (familiari e non) motivatamente sospettati di essere intestatari di comodo di conti riferibili al contribuente o di cui il medesimo abbia la disponibilità.
Fonte: http://www.accertamenti.it/metodologie/professioni/09pro.doc
Sito web da visitare: http://www.accertamenti.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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