I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. L’amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell’assunzione, invita il lavoratore a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso e dalle disposizioni vigenti, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari.
Scaduto inutilmente il termine l’amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
Il dipendente assunto in servizio a tempo determinato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
L’amministrazione può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale o trasformare, su richiesta dei dipendenti, i rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale.
Per il reclutamento del personale a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, anche se a tempo determinato non può essere costituito relativamente a profili che comportino l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di struttura comunque denominata oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale. Tale esclusione non opera nei confronti del personale in servizio che, pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga le predette funzioni.
Il tempo parziale può essere realizzato, sulla base delle seguenti tipologie prescelte dall'amministrazione, per il potenziamento dei propri servizi anche nelle ore pomeridiane:
Al personale occupato a tempo parziale è consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno; il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Entro 60 giorni dalla domanda dell'interessato, si determina comunque la trasformazione a tempo parziale del rapporto: l'amministrazione può rinviare la trasformazione del rapporto per un periodo non superiore a sei mesi, dalla data del termine per la costituzione automatica dello stesso, quando da lei derivi grave pregiudizio alla funzionalità del servizio dove è assegnato il dipendente.
Qualora l'orario del tempo parziale non superi il 50% di quello pieno, è consentito al dipendente svolgere anche un'altra attività lavorativa, subordinata, purché non intercorrente con altri Enti Pubblici, ovvero autonoma, anche con iscrizione ad albi professionali, purché non in conflitto di interessi con la Pubblica Amministrazione.
Dopo due anni (ai sensi della legge n. 140/97) il dipendente a tempo parziale può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie. Dopo 3 anni i giorni previsti diventano 32.
In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26.
A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937 del 1977. E’ altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti conserva il diritto a ferie.
Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
Compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all’indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.
In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per l’intero anno solare. In tal case, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
All’atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.
A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
L. 53/00; i giorni non includono quelli festivi e quelli non lavorativi e possono essere anche discontinui. Non è possibile concedere tali permessi nel caso in cui la grave infermità riguardi soggetti diversi da quelli sopra individuati. La fruizione deve avvenire entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza dell’infermità o della necessità di specifici interventi terapeutici. In alternativa ai 3 giorni il dipendente può concordare con il proprio dirigente e responsabile di servizio una diversa modalità di espletamento dell’attività lavorativa, mediante una riduzione dell’orario di lavoro giornaliero. In questi casi il dipendente deve presentare idoneo certificato medico rilasciato da medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con questo convenzionato, da pediatra di libera scelta, dal medico della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Al personale assunto con tratto a termine sono riconosciuti solo permessi non retribuiti nel limite massimo di 15 giorni complessivi; solo in caso di matrimonio sono riconosciuti anche a questi lavoratori 15 giorni di permesso retribuito, e quelle giornate previste da specifiche disposizioni di legge (es. L. 53/00 – donazioni di sangue – assolvimento funzioni di giudice popolare)
- matrimonio: 15 giorni consecutivi da usufruirsi, alternativamente, o in caso di matrimonio religioso, o in caso di successivo matrimonio civile. Sarà il dipendente a scegliere in quale delle due occasioni fruire del permesso.
Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
Si tratta, a differenza dei permessi sopra richiamati, non di un diritto ma di una possibilità concessa al lavoratore di richiedere congedi non retribuiti per gravi motivi familiari che possono consistere in:
Il congedo può avere una durata massima di 2 anni (da calendario comune su 365) nell’intera vita lavorativa del dipendente e può essere fruito in modo continuativo o frazionato.
Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente.
Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
Definizioni
Congedo di maternità |
Astensione obbligatoria dal lavoro |
Congedo di paternità |
Astensione dal lavoro in alternativa al congedo di maternità |
Congedo parentale |
Astensione facoltativa del lavoratore/trice |
Congedo malattia del figlio |
Astensione facoltativa dipendente dalla malattia stessa |
Lavoratrice-lavoratore |
Dipendenti pubblici, privati e soci lavoratori di cooperative |
Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo: Assunzione di personale a tempo determinato e/o temporaneo fino ad un mese prima rispetto all’inizio del congedo.
Tutela della salute della lavoratrice: durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio è vietato adibire le lavoratrici a lavori pericolosi, insalubri e faticosi (esposizione a radiazioni, attività operativa nei Corpi di Polizia di Stato, Penitenziaria, Municipale e Militare). L’accertamento del rischio compete al datore di lavoro, che adotta le misure necessarie.
Congedo di maternità: astensione obbligatoria
- 3 mesi antecedenti la data presunta del parto per lavoratrici che versano in attività pregiudizievoli per l’avanzato stato di gravidanza.
Trattamento economico: 100% dello stipendio, con maturazione di ferie e ratei 13^ mensilità.
Congedo di paternità: è riconosciuto al padre lavoratore, anche in casi di adozione, per la durata del congedo di maternità nei seguenti casi:
Trattamento economico: 100% dello stipendio, con maturazione di ferie e ratei 13^ mensilità.
Congedo parentale: per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad una astensione facoltativa per un periodo non superiore a 10 mesi; tale diritto è riconosciuto nei seguenti casi:
Trattamento economico: 30 gg. al 100% dello stipendio, complessivamente tra i due genitori, se lavoratori dipendenti, 150 giorni al 30% dello stipendio, nei primi 3 anni di vita del bambino.
Trattamento economico: 30 gg. per ogni anno di vita del bambino al 100% dello stipendio, dopo il terzo anno e fino all’ottavo anno di vita del bambino non retribuito.
Congedo maternità pre-parto: certificazione medica di un medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato da presentarsi al Servizio Gestione Risorse Umane, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, durante il settimo mese di gravidanza o, nel caso di astensione un mese prima della data presunta del parto, certificazione medica di un medico specialista del S.S.N. o con esso convenzionato e del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, da presentarsi al Servizio Gestione Risorse Umane, durante l’ottavo mese di gravidanza; Congedo maternità o paternità post-partum: estratto di nascita o certificato di assistenza al parto da presentarsi al Servizio Gestione Risorse Umane, entro 30 gg. dalla nascita;
Congedo parentale a favore della madre e/o del padre: l’autorizzazione è subordinata all’istanza della dipendente o del dipendente da presentarsi al Servizio Gestione Risorse Umane, da presentarsi almeno 15 gg. prima della fruizione; Congedo per malattia del figlio di età inferiore a 3 anni: istanza della dipendente o del dipendente, da presentarsi al Servizio Gestione Risorse Umane, accompagnata dal certificato medico del pediatra attestante lo stato di malattia del figlio. A corredo della documentazione richiesta deve essere prodotta dichiarazione di rinuncia dell’altro genitore a fruire del congedo nello stesso periodo.
Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
Superato il periodo previsto, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza, l’amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Superati i periodi di conservazione del posto previsti, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni
proprie di profilo professionale ascritto a quello inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento.
Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
L’assenza per malattia deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
Il dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i due giorni successivi all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
L’amministrazione dispone il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale.
Il dipendente, che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.
Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi, in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione, permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Tale diritto è riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
Ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs.n.626/94, integrato e modificato dal D.L.vo n.242/96, concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, è prevista l’istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione mediante l’individuazione di figure che partecipino all’attività di prevenzione quali il Medico del Lavoro ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
a) visita medica – valutazione del rachide - visita oculistica per videoterminalisti – elettrocardiogramma – Esami di laboratorio: emocromo completo+ piastrine – creatininemia – Ves – azotemia – gamma GT – glicemia – GOT – GPT – urine completo.
Lo screening previsto per assunzioni di operai è lo stesso sopra descritto oltre all’audiometria in cabina silente e la spirometria.
Per quanto riguarda il personale addetto all’uso dei videoterminali, le norme sono regolate dalla Legge 29/12/2000, n.422 che ha apportato modifiche al D.L.gs.626/94 riguardo la sicurezza e salute dei lavoratori addetti all’uso dei videoterminali.
Al riguardo ha stabilito che è addetto ai videoterminali il lavoratore che utilizza tali strumenti in modo sistematico ed abituale per h.20 settimanali. E’ prevista un’interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi al videoterminale e la periodicità delle visite di controllo è la seguente:
Si riportano le visite e gli esami previsti dal protocollo sanitario per i diversi tipi di mansione:
POLIZIA MUNICIPALE: visita medica – visita oculistica – audiometria – spirometria – valutazione del rachide; Esami bioumorali (urine – emocromo completo – VES – TAS – Glicemia – azotemia – PCR – gamma GT – fosfatasi alcalina – Bilirubina – got – gpt – colinesterasi – markers epatici A – B – C, sideremia – piombemia - carbossiemoglobina – acido ippurico F.T.
OPERAI: visita medica – audiometria – spirometria – valutazione del rachide; Esami Bioumorali ( gli stessi esami previsti per la Polizia Municipale).
AFFARI GENERALI con uso dei VDT: visita medica - visita oculistica - valutazione del rachide;
ASSISTENTI/EDUCATORI: Visita medica - valutazione del rachide; Esami bioumorali urine.
SERVIZI SOCIALI: emocromo completo – VES – TAS – PCR – gamma GT – got – gpt bilirubina – markers epatici A – B- C.
ECOLOGIA: visita medica - visita oculistica – audiometria – spirometria – valutazione del rachide; Esami bioumorali (gli stessi esami previsti per la Polizia Municipale) PERIODICITA’: ANNUALE
ADDETTI SETTORI VARI: visita medica - valutazione rachide
- visita medica – valutazione del rachide - visita oculistica per videoterminalisti – elettrocardiogramma – Esami di laboratorio: emocromo completo+ piastrine – creatininemia – Ves – azotemia – gamma GT – glicemia – GOT
– GPT – urine completo;
Lo screening previsto per assunzioni di operai è lo stesso sopra descritto oltre all’audiometria in cabina silente e la spirometria.
Per quanto riguarda il personale addetto all’uso dei videoterminali, le norme sono regolate dalla Legge 29/12/2000, n.422 che ha apportato modifiche al D.L.gs.626/94 riguardo la sicurezza e salute dei lavoratori addetti all’uso dei videoterminali.
Al riguardo ha stabilito che è addetto ai videoterminali il lavoratore che utilizza tali strumenti in modo sistematico ed abituale per h.20 settimanali.
E’ prevista un’interruzione di 15 minuti ogni 120 minuti continuativi al videoterminale e la periodicità delle visite di controllo è la seguente:
Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Il dipendente deve in particolare:
dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri sopra indicati danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento disciplinare, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
L’amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell’addebito – da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l’ordinamento dell’amministrazione è tenuto alla contestazione è venuto a conoscenza del fatto – e senza averlo sentito a sua difesa con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
Al dipendente o, su espressa delega del suo difensore, è consentito l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all’interessato.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
I provvedimenti di cui sopra non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia agli artt. 54, 55 e 56 nonché agli artt. 63, 65 e 66 del D. Lgs. N. 165/2001.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 165/20001, il tipo o l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
La recidiva nelle mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi comuni.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui sopra, per:
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui sopra, per:
La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
Il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l’amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dalla data di conoscenza della sentenza.
Il procedimento disciplinare sospeso è riattivato entro 180 giorni da quando l’amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 28 novembre 2000
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
quale, nel piu' ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del predetto
decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale e' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni sindacali rappresentative; Decreta:
Art. 1. Disposizioni di carattere generale
specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 2. Principi
Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui cio' non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
vigore.
Art. 3. Regali e altre utilita'
Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni
Art. 5. Trasparenza negli interessi finanziari
attivita' inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6. Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, societa' o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.
Art. 7. Attivita' collaterali
Art. 8. Imparzialita'
Art. 9. Comportamento nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona ne' fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora cio' possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.
Art. 10. Comportamento in servizio
Art. 11. Rapporti con il pubblico
informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
preoccupa di assicurare la continuita' del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio e sui livelli di qualita'.
Art. 12. Contratti
attivita' relative all'esecuzione del contratto.
Art. 13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione e' resa con particolare riguardo alle
seguenti finalita': modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'ufficio; qualita' dei servizi prestati; parita' di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerita' delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.
Art. 14. Abrogazione
1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 e' abrogato.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2000 Il Ministro: Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 111
Con la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 4.2.2002 è stato approvato il nuovo sistema di valutazione del personale dipendente del Comune di Seregno.
La metodologia di valutazione si compone di due aree a cui corrispondono due distinte schede:
-
Fonte: http://www.comune.seregno.mb.it/get_content/getfile_guida.cfm?nome_file=168_guida_dipendente.pdf
Sito web da visitare: http://www.comune.seregno.mb.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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