Il diritto di sciopero

Il diritto di sciopero

 

 

 

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Il diritto di sciopero

 

Il Diritto di Sciopero.

Lo Sciopero e il tradizionale mezzo di lotta, da sempre utilizzato dai lavoratori, seppur in diverse forme, per ottenere dal datore di lavoro o dall'impresa, un miglioramento delle proprie condizioni contrattuali o per impedirne il peggioramento. Negli ultimi decenni è stato interessato da profonde trasformazioni, che hanno portato ad un processo di "terziarizzazione" dello sciopero, ovvero ad una sua dislocazione o maggiore concentrazione dal settore della produzione dei beni a quello della produzione dei servizi, dal secondario al terziario.
Alcuni filoni teorici di matrice liberista, fin dagli albori, hanno prefigurato l'accostamento del diritto al lavoro con il diritto alla cittadinanza democratica, come  se questa dovesse passare attraverso abnegazione ad un sentimento sacrificale dell'esperienza del lavoro, vissuta come fatica e sottomissione, per un bene superiore che costituiva allora la cittadinanza sociale stessa.
Su questo proscenio si sono consumato i conflitti sociali e del lavoro, ivi compreso lo sciopero.
EXCURSUS STORICO: In Italia, prima della seconda metà dell’800, i lavoratori di qualsivoglia settore, non trovavano alcuna forma di tutela per i propri diritti, né potevano contare su normative che regolamentassero ad esempio, l’orario di lavoro o le aspettative per malattia. E’ con la costituzione delle Società Operaie di Mutuo soccorso, che inizia un pallido esempio di associazionismo fra lavoratori (la prima società di mutuo soccorso fra macchinisti e fuochisti fu creata il 1 maggio, 1877 da Cesare Pozzo, nato a Serravalle Scrivia nel 1853), allo scopo di poter in qualche modo sopperire alla mancanza, già all’epoca, dello Stato Sociale (inteso come l’intervento dello Stato con lo scopo di eliminare qualsivoglia disuguaglianza sociale, supportando a questo scopo maggiormente, i ceti definiti “deboli”). Le iniziative di queste associazioni non consideravano ancora come praticabile l’arma dello sciopero; per avanzare istanze o petizioni esse si avvalevano di “memoriali”, i quali sollecitavano l’attività parlamentare.  Lo sciopero era considerato un reato fino al 1889 dal codice penale sardo che poi fu esteso a tutta l’Italia.
Nel 1889 con l’emanazione del codice Zanardelli, se non violento, lo sciopero non poteva essere considerato come reato anche se nel tempo la giurisprudenza ha continuato a esercitare una funzione volta alla repressione dello sciopero, che se non più gli estremi di reato integrava sicuramente quelli dell’inadempimento contrattuale (passibile anche di licenziamento immediato). Il codice era frutto del processo di industrializzazione dell'Italia che fu accompagnato da una mobilitazione proletaria che si sviluppò non solo nei centri manifatturieri, ma anche nelle campagne (scioperi agricoli della valle padana nel 1884, degli edili nel 1887, degli operai del 1888; dei metallurgici nel 1891) a cui seguirono gli scioperi dei “fasci siciliani” nel 1889-1894 e le lotte dei braccianti del 1902-1904.
Con il fascismo e l’emanazione del cod. Rocco si ritornò alla repressione dello sciopero con gli art. 502-508 c.p. e gli artt. 330 e 333 c.p. che consideravano reato contro la pubblica amministrazione l’interruzione di un pubblico servizio. Le Società di Mutuo Soccorso furono disgregate ed in alcuni casi, assorbite da organizzazioni di Partito.   Il grande passo che contraddistingue il cambiamento è tracciato nella storia con l’organizzazione del primo sciopero generale in Italia (1904), generato dopo la morte di quattro minatori in Sardegna che condusse tutti i lavoratori letteralmente a paralizzare qualsiasi forma di lavoro e produzione per ben quattro giorni.
Da allora, attraverso questa forma di protesta, i lavoratori poterono e possono esercitare il loro diritto di replica nei confronti dello Stato, del datore di lavoro e delle istituzioni.  È con la Carta Costituzionale, all’art.40, che si sancisce il diritto di sciopero:“il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.   Poiché il Parlamento non varò la prevista legge, per 43 anni l’esercizio di questo diritto venne regolato dalla Corte costituzionale e sulla base di varie sentenze della Magistratura.
Tali pronunce non solo dichiararono la legittimità di scioperi attuati per fini contrattuali e per fini non contrattuali, ma riconobbero anche la legittimità del cosiddetto “sciopero di solidarietà” (sentenza 123/62) ravvisabile nel caso in cui i lavoratori effettuino uno sciopero senza avanzare una pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro, ma per solidarietà nei confronti delle rivendicazioni di altri lavoratori o contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore.
Lo “Statuto dei Lavoratori” (Legge 20 maggio 1970, n. 300) ha accettato questo dato di fatto, demandando al giudice di definire e punire eventuali comportamenti scorretti nell’esercizio di questo diritto.
Dichiarando lo sciopero come un diritto, l’ordinamento italiano ne ha riconosciuto la legittimità contro la vecchia obiezione secondo la quale, essendo lo sciopero un’interruzione del lavoro, si configurerebbe come un’inadempienza agli obblighi sottoscritti dal lavoratore o dai suoi rappresentanti col contratto di lavoro.
Particolari problemi ha creato in passato e crea anche oggi la posizione dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di enti o aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.
Per 43 anni, in assenza di una legge in merito, la giurisprudenza ha oscillato tra l’applicazione dell’articolo 330 del codice penale, che originariamente considerava l’astensione dal lavoro da parte di questa categoria di lavoratori un reato punibile con la reclusione fino a due anni, aumentabile per “i capi e i promotori” da due a cinque anni, e un’interpretazione che ammette, anche per questi lavoratori l’esercizio del diritto di sciopero limitatamente all’aspetto economico, purché tale esercizio “non comprometta funzioni e servizi pubblici essenziali, aventi carattere di preminente interesse generale”. Quest’ultima l’interpretazione è diventata prevalente.
Ferma restando la legittimità dello sciopero economico (intendendo il termine esteso anche agli aspetti normativi del rapporto di lavoro), come si pone la legge nei confronti di altri tipi di sciopero, quali, ad esempio, lo sciopero politico, o di solidarietà? Chi ha facoltà di proclamare lo sciopero? La legge ammette lo sciopero spontaneo?
Per quanto riguarda lo sciopero di solidarietà (che si configurava come reato dall’art. 505 del Codice Penale, ora abrogato) si intende ammesso soltanto se vi è affinità con le rivendicazioni di altri lavoratori già in sciopero.
Lo sciopero spontaneo non è, quindi, di per sé perseguibile.
Più complessa rimane la definizione della liceità o meno di alcune forme di astensione dal lavoro, e cioè:  la legittimità dello sciopero articolato, cioè dell’astensione dal lavoro per un tempo inferiore ad una giornata di lavoro o scaglionata in una settimana e limitatamente ai lavoratori del settore privato; poi vi è lo lo sciopero “a scacchiera”, cioè la sospensione del lavoro, generalmente di breve durata, che consiste nel fermare il lavoro in un solo reparto. Analogamente viene considerato lo sciopero “a singhiozzo”, attuato con brevissime frequenti fermate.
Infine, per quanto concerne il picchettaggio, usualmente attuato nella maggior parte degli scioperi, esso viene generalmente considerato una forma tipica dell’esercizio del diritto di sciopero, e quindi un atto legittimo, a con dizione che esso sia limitato a una pacifica dimostrazione per convince re altri lavoratori a non lavorare e non trascenda in atti di violenza.
Durante il periodo di sciopero il lavoratore non ha diritto alla retribuzione. Il datore di lavoro può quindi ridurre proporzionalmente, in ragione delle giornate non lavorate, anche le mensilità aggiuntive (tredicesima, ecc.) E’ questo, però, un punto sul quale molti giudici sono in disaccordo.
Tra gli anni ’70 e ’80 già le organizzazioni sindacali si erano poste il problema degli scioperi nei settori nevralgici come quello dei trasporti. Nasce così il 3 gennaio 1980 il “Codice di autoregolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero della federazione Cgil, Cisl e Uil e della federazione trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil trasporti: norme per tutti i settori dei trasporti pubblici”.
I cardini di tale codice sono la limitazione dell’autonomia decisionale dei lavoratori che viene subordinata alle strutture sindacali nazionali di categoria; l’esclusione di alcuni periodi dell’anno (festività) dall’attuazione di scioperi; la limitazione a tutte quelle forme di scioperi articolati con l’esclusione dello sciopero ad oltranza, dello sciopero bianco e degli scioperi a singhiozzo.
Nel 1983 viene redatto il codice di autoregolamentazione detto legge quadro sul pubblico impiego e nel luglio del 1984 il codice sindacale del comparto dei trasporti diviene il Protocollo Sindacati – Aziende - Governo di regolamentazione dello sciopero.
Legge n. 146 del 1990 - “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge" -.
Soltanto nel 1990 il Parlamento ha approvato la legge di regolamentazione della sciopero nei servizi pubblici definiti essenziali, modificandola successivamente con la legge n. 83 del 2000.
Prima di questa disciplina la materia era affidata agli artt. 330 e 333 c.p. che prevedevano i reati di abbandono collettivo ed individuale di un pubblico servizio.Secondo la legge, per servizi essenziali devono intendersi quelli erogati da enti, istituzioni, imprese private abilitate a gestire un pubblico servizio in alcuni settori, tra i quali: sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, approvi giovamento energetico e di beni di prima necessità, amministrazione della giustizia, trasporti urbani ed extraurbani, autotranviari, ferroviari, aerei e marittimi, istruzione pubblica, poste, telecomunicazioni, informazione radio televisiva pubblica.
Motivi di sciopero. Per essere legale, uno sciopero deve avere come scopo la protezione e la promozione degli  interessi collettivi dei partecipanti. La pronuncia del 1979 della Suprema Corte, stabilì che tra i vari motivi, vi è anche quello della “difesa degli interessi di altri lavoratori” (da cui la legittimità degli scioperi secondari). In Italia, le motivazioni per cui è legittimo esercitare lo sciopero, si dividono in due categorie:
- vertenze di diritto: riguardanti l’interpretazione di norme legali o contrattuali;

  • vertenze di interessi: aventi come oggetto il salario e le condizioni lavorative.

L’Italia è uno dei pochi paesi in cui si è cercato di arrivare ad una distinzione tra scioperi ed altre forme di lotta. Gli scioperi politici “per sovvertire la Costituzione o per abolire la forma democratica di governo”, sono illegali. Oggi si assiste ad una tolleranza di forme di lotta ritenute nel passato come illegali, purché non infrangano le norme racchiuse nel Codice civile e penale.
Disciplina legislativa. Fra le varie libertà collettive garantite dalla Costituzione, si annoverano in particolare la libertà e il pluralismo sindacale (art. 39, 1 comma) e la libertà di conflitto elevata a rango di diritto in caso di sciopero. Il diritto di sciopero, in senso ampio, è riconosciuto dalla Carta Costituzione della Repubblica Italiana ex art.40. L’ordinamento italiano riconosce il diritto di sciopero ad ogni individuo (salvo alcune limitazioni soggettive).
Per molti anni, in assenza di una legge ordinaria che disciplinasse tale istituto, le sentenze della Corte Costituzionale e della giurisprudenza ordinaria, hanno svolto un ruolo sussidiario, sebbene fosse implicito che la disciplina sul diritto di sciopero non potesse dipendere solo da tali fonti.
Tali pronunce non solo dichiararono la legittimità di scioperi attuati per fini contrattuali e per fini non contrattuali, ma riconobbero anche la legittimità del cosiddetto “sciopero di solidarietà” (sentenza 123/62) ravvisabile nel caso in cui i lavoratori effettuino uno sciopero senza avanzare una pretesa che influisca sul loro rapporto di lavoro, ma per solidarietà nei confronti delle rivendicazioni di altri lavoratori o contro la lesione degli interessi di un singolo lavoratore.
Altra sentenza del 1977 della Suprema Corte, citava: “gli scioperi in difesa degli interessi dei lavoratori, sono legittimi”. Le fonti dello sciopero primario e secondario, sono la Costituzione (art.40), lo Statuto dei lavoratori (L.300/70 ex artt.15 e 28), il Codice civile e  penale.
Gli effetti dell’esercizio di tale diritto, possono essere riassunti nella sospensione delle due obbligazioni fondamentali del rapporto di lavoro: facoltà del lavoratore di non prestare il lavoro ed il conseguente venir meno dell’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione. In Italia, esiste una disciplina specifica per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (legge 146/90 e legge di riforma 83/2000).
La regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali ha segnato una tappa importante nella storia del diritto di sciopero, poiché riflette un utilizzo non egoistico di tale strumento e la presa di coscienza del necessario contemperamento dell’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro con l’interesse generale alla ordinata convivenza sociale.
La legge 146/90 (come modificata dalla 83/2000), impone alcune limitazioni agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
La legittimazione a proclamare sciopero, è determinata dalle motivazioni e dal modo in cui viene esercitato. Nei servizi pubblici essenziali, la legge 146 prima, e la 83/2000 dopo, richiedono un preavviso minimo di 10 giorni. La legittimazione ad effettuare la serrata, è di solito, determinata caso per caso, con riferimento ai motivi e alla conduzione della stessa.

PROCEDURE DI RAFFRADDAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE
CONTROVERSIE COLLETTIVE” Delibera n.° 101 del 13.09.2001
Premessa: L’art.2, comma 2 della legge 146/90, come modificata dalla 83/2000, subordina la legittimità della proclamazione dello sciopero al previo esperimento del tentativo di conciliazione. Laddove le parti non ritengano opportuno applicare le procedure contrattuali, la legge prevede la possibilità di esperire una procedura alternativa. Tale procedura è il tentativo amministrativo di conciliazione, che verrà esercitato davanti al Prefetto o al Comune in sede locale, o davanti al Ministro del lavoro in sede nazionale..
La Commissione ha deliberato che qualora l’incontro tra le parti non sia intervenuto nei 5 giorni giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta dell’organizzazione sindacale, la stessa riterrà adempiuto l’obbligo dell’organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello sciopero l’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, e pertanto legittima la proclamazione dello sciopero medesimo.

Le procedure e le modalità per la presentazione delle piattaforme per il rinnovo del CCNL, e degli accordi aziendali ed i relativi periodi di raffreddamento sono regolati nel CCNL, per le attività ferroviarie, in conformità a quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.
In caso di controversie collettive riguardanti l’interpretazione e l’applicazione di contratti e/o accordi, entro 5 giorni dalla richiesta sindacale scritta contenente la contestazione adeguatamente motivata, l'Azienda deve procedere alla formale convocazione delle Organizzazioni sindacali richiedenti.
L’apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.
A) Livello nazionale
1,La fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le parti ritengano di proseguire il confronto stesso.
L’impossibilità di addivenire ad un accordo, e quindi la certificata rottura del negoziato precedentemente a tale termine, è logicamente coincidente con il termine dell’espletamento delle procedure stesse, fermo, restando che, come previsto dall'art. 2, 2° co., L. n. 146/1990, come modificato dalla L. n. 83/2000, le parti potranno concordemente rivolgersi alla competente struttura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per il tentativo di conciliazione amministrativa.
2. Nel solo caso in cui la vertenza sia stata originata dalla presentazione di compiuta ed articolata proposta da parte dell'Azienda o delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. e del presente accordo, quindi non per controversie collettive, è prevista una fase di raffreddamento e conciliazione di ulteriori 5 giorni a partire dalla data di formale comunicazione dello stato di agitazione del personale determinata dalla certificata rottura del negoziato, indirizzata alla Commissione di Garanzia e all’Osservatorio dei conflitti sindacali presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
B) Livello periferico
1.La fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove l'Azienda non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato.
Alla scadenza dei 10 giorni dall’apertura del confronto, se questo non positivamente concluso la procedura di raffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le, parti ritengano di proseguire il confronto stesso.
L’impossibilita di addivenire, ad un accordo, e quindi la certificata rottura del negoziato precedentemente a tale termine, è logicamente coincidente con il termine dell’espletamento delle procedure stesse, fermo restando, che, come previsto dall’art. 2, 2° co., L. n. 146/1990, come modificato dalla L. n. 83/2000, le parti potranno concordemente rivolgersi alle Autorità terze per il tentativo di conciliazione amministrativa.
2. Nel solo caso in cui la vertenza sia stata originata dalla presentazione di compiuta e articolata proposta da parte dell'Azienda o delle strutture periferiche delle Organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. e del presente accordo, quindi non per le controversie collettive, è prevista una fase di raffreddamento e conciliazione di ulteriori 5 giorni a partire dalla data di formale comunicazione dello stato di agitazione del personale determinata dalla certificata rottura del negoziato, indirizzata per conoscenza alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Ad ogni modo sia a livello nazionale che a quello periferico, le parti dovranno provvedere a redigere e sottoscrivere apposito verbale di certificazione, da inviare alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, attestante:
- l’impossibilità di addivenire ad un accordo, che equivale a verbale di espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, indicandovi le ragioni del mancato accordo;
ovvero
- il raggiungimento dell’accordo e quindi l’espressa dichiarazione di annullamento dello
stato di agitazione.
Norme tecniche per proclamare uno sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasporto ferroviario) (ex Legge 146/90 e 83/2000)
La legge 146/90 ha introdotto una disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali demandando all'accordo fra le parti la definizione delle prestazioni minime da garantire anche in caso di sciopero (i cosiddetti 'minimi garantiti'), al fine di conciliare il diritto di sciopero dei lavoratori con i diritti costituzionali degli utenti. La stessa legge ha costituito una Commissione di Garanzia, affidandole due compiti principali: a) valutare l'idoneità degli accordi sui minimi garantiti siglati dalle parti ad assicurare i servizi essenziali; b) imporre sanzioni quando le parti non rispettino tali accordi.
Le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all’intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità ed alle franchigie, si applicano a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo F.S.; le disposizioni relative alla revoca degli scioperi i proclamati, al divieto degli scioperi concomitanti, all’intervallo soggettivo e oggettivo tra scioperi nonché alle prestazioni indispensabili si applicano soltanto al personale addetto alla circolazione dei treni, delle Navi Traghetto ed al personale addetto ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica od organizzativa con la circolazione dei treni (in particolare: servizi di manutenzione nei limiti di seguito indicati,assistenza, informazione).
Il preavviso di sciopero non può essere inferiore a dieci giorni, od a venti giorni nel caso previsto dal successivo paragrafo
La proclamazione dello sciopero deve essere fatta almeno 10 giorni prima la sua effettuazione e può riguardare un'unica azione di sciopero. Una nuova proclamazione può essere compiuta solo dopo aver effettuato lo sciopero precedente. In questo modo si impedisce la 'prenotazione' di pacchetti di scioperi
La proclamazione dovrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero. Gli scioperi successivi potranno essere proclamati dallo stesso soggetto solo dopo l’effettuazione dello sciopero precedente ovvero, dopo la revoca legittimamente disposta.
La proclamazione dovrà contenere – ai fini della validità del preavviso – l’indicazione della data dell’astensione, l’ora d’inizio e di termine della stessa, il personale e l’ambito territoriale interessati, la firma e la chiara indicazione del soggetto proclamante.
I soggetti proclamanti sono tenuti ad informarsi del calendario degli scioperi già proclamati presso l’Osservatorio sugli scioperi del settore trasporti istituito presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e quindi notificheranno la decisione di proclamare lo sciopero alle Ferrovie dello Stato S.p.A. – al numero di fax da esse indicato – ed all’Osservatorio stesso, prima che tale decisione sia stata comunicata ad altro destinatario; quindi, le Ferrovie dello Stato S.p.A. ne accuseranno immediata ricevuta ai soggetti proclamanti al numero di fax da essi indicato.

La durata massima di ogni azione di sciopero non potrà superare le 24 ore consecutive. Gli scioperi di 24 ore devono iniziare alle ore 21.00.Nell’ambito della stessa vertenza, la prima azione di sciopero non potrà superare le otto ore e potrà essere effettuata dalle 9.01-17.59 oppure dalle 21.01-5.59. I
Non sono ammessi scioperi brevi alternati a periodi di ripresa del lavoro, nell’arco di una stessa giornata (c.d. scioperi a singhiozzo).

L’intervallo fra un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva, proclamate dallo stesso soggetto, non potrà essere comunque inferiore a tre giorni. Al fine di rispettare il principio di rarefazione delle azioni conflittuali e tenendo conto del carattere sistemico del servizio ferroviario, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a un giorno, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
Revoca .      Al fine di consentire alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di fornire all’utenza le informazioni necessarie, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, tramite comunicazione via fax, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’azione di sciopero.
Al fine di evitare il pregiudizio dei diritti degli utenti derivante dall’abuso di proclamazione non seguite da scioperi (c.d. “effetto annuncio”), revoche più ravvicinate sono giustificate soltanto a seguito di un invito della Commissione di Garanzia o della Pubblica Autorità, ovvero, in esito a tale invito, dal raggiungimento di un accordo tra le parti. Le procedure di raffreddamento definite contrattualmente dovranno tenere conto dei tempi previsti dal presente accordo.
La sospensione della protesta implica, nel caso di riproposizione, la automatica riproclamazione nel rispetto dei termini di preavviso e di quant’altro previsto nell’accordo alla stregua di un nuovo sciopero.
Franchigie: I periodi di franchigia, nei quali non potranno essere effettuati scioperi(91 giorni), sono i seguenti:
- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal giovedì precedente la Pasqua fino al giovedì successivo;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 3 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme d Regioni, Province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall’Osservatorio degli scioperi del Ministero dei Trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti;
- dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
Nei periodi di franchigia l’azienda si asterrà dall’intraprendere iniziative atte a turbare il normale funzionamento delle relazioni industriali.
Divieto di scioperi concomitanti
Non sono ammessi scioperi concomitanti con astensioni dal lavoro già proclamate agli stessi livelli territoriali, e per gli stessi giorni ed orari, in altri settori del trasporto incidenti sul medesimo bacino di utenza.
In caso di scioperi nazionali non sono possibili scioperi a livello territoriale/decentrato
Gli scioperi di qualsiasi genere, proclamati od in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali o di stato di emergenza dichiarato.
PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER FERROVIE
Le prestazioni indispensabili degli addetti alla circolazione dei treni da assicurare in caso di sciopero sono così articolate:
Nei giorni feriali, devono essere assicurati servizi adeguati nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza.
Nei giorni feriali e festivi, deve essere assicurata la circolazione di treni a lunga/media percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o Eurostar. Tali treni dovranno essere garantiti fino all’arrivo alla stazione di destinazione.
Vanno garantiti i treni straordinari nazionali ed internazionali destinati a pellegrinaggi di passeggeri necessitanti di assistenza sanitaria, la cui effettuazione è già stata concordata con gli utenti interessati in precedenza alla proclamazione.
Vanno garantiti tutti i treni che, con orario di partenza anteriore all’inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un’ora dall’inizio dello sciopero stesso.
I treni che abbiano arrivo a destino nell’area interessata dallo sciopero in tempo successivo ad un’ora dall’inizio dello sciopero sono soppressi o possono essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori.
Al fine di limitare gli effetti ultrattivi degli scioperi di carattere sub regionale o sub compartimentale oltre ai treni di cui ai precedenti punti e agli Eurostar attualmente previsti sull’orario FS, sarà assicurata la circolazione di ulteriori treni della categoria Intercity che saranno comunicati all’utenza nei termini previs ti dall’art. 2, comma 6, della legge n. 146/90 e che saranno concordati a livello regionale in occasione del cambio orario.
La società potrà far circolare treni non garantiti nella propria autonomia garantendone l’arrivo a destinazione con personale non scioperante o tramite l’utilizzo di mezzi sostitutivi.
La Società predisporrà e concorderà con le OO.SS. Regionali un piano di presenziamento delle linee e degli impianti interessate al passaggio dei treni.
Nel caso di sciopero generale nazionale proclamato a sostegno del rinnovo del CCNL per le attività ferroviaria o dell’accordo aziendale di secondo livello per il Gruppo FS, definito ai sensi dell'accordo 23 lug lio 1993 in materia di assetti contrattuali, sempre che lo sciopero:
a) si svolga in giorno festivo;
b) si svolga nel rispetto delle norme che disciplinano l’esercizio del diritto di sciopero e di tutte le disposizioni del presente accordo;
c) non abbia durata eccedente alle 24 ore, con inizio alle ore 21,00 del giorno prefestivo;
d) si svolga al di fuori dei periodi di franchigia considerati nel presente accordo;
e) abbia un preavviso non inferiore a 20 giorni e non superiore a 35 giorni non computando in tale intervallo massimo, i periodi di franchigia di cui al punto 3.5.1 del presente accordo;
f) sia garantita l’effettuazione dei treni di cui all'allegato;
g) sia garantita 1'abilitazione degli impianti delle stazioni interessate all'effettuazione dei treni di cui alla lettera
f) dalle ore 17.59 di domenica;
le prestazioni da assicurare, oltre a quelle indicate alle lettere f) e g), consistono nel condurre i treni in corso di viaggio a destino o, in subordine, alla prima stazione idoneamente attrezzata ai servizi di conforto per i viaggiatori nell'ambito di 60 minuti dall'inizio dello sciopero ,ove ciò non fosse possibile i treni verranno soppressi all'origine.
L’elenco dei treni di cui alla lettera f) sarà pubblicato in apposito quadro dell'orario al pubblico e sarà aggiornato previo accordo tra le parti in occasione di ogni cambio orario, garantendo, di volta in volta un livello equivalente di servizi offerti.
Per quanto riguarda le linee e le stazioni non interessate all’effettuazione dei treni di cui alla lettera f), la ripresa del servizio del personale scioperante rimane confermata alle ore 21.00 di domenica.
A partire dalle ore 17,59, nelle stazioni interessate all'effettuazione dei, treni di cui alla lettera f) il personale, ove scioperante, garantirà il servizio di assistenza a terra (informazione, assistenza e accoglienza). Il personale delle biglietterie, ove scioperante, riprenderà il servizio alle ore 21.00 della domenica.
Il personale di stazione e di assistenza a terra che garantirà la ripresa è quello del turno pomeridiano, che, ove scioperante, inizierà servizio alle ore 17.59.
Il personale di macchina e il personale di bordo, ove scioperante, garantirà l’effettuazione di cui alla lettera f) presentandosi in servizio a partire dalle ore 17.59 in relazione all'orario programmato di partenza del treno sul quale, presta servizio; il relativo personale addetto
alla distribuzione, ove scioperante, inizierà il servizio alle ore 17.59.
I dirigenti movimento, ove scioperanti, dovranno garantire la circolazione dei soli treni di cui alla lettera f).
In occasione delle iniziative di sciopero, le parti negozieranno le eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri per le quali si ritenga opportuno assicurarne l’effettuazione.
Il personale addetto ai servizi collegati alla circolazione dei treni da nesso di strumentalità tecnica ed organizzativa (in particolare: manutenzione, assistenza, informazione) è tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare il regolare funzionamento della circolazione dei treni garantiti.
Qualora lo sciopero riguardi soltanto il personale del settore dell’assistenza e dell’informazione, detto personale è tenuto ad erogare le prestazioni indispensabili atte ad assicurare i servizi stessi con riferimento a tutti i treni circolanti.
In caso di sciopero dovrà essere assicurata la sicurezza, la funzionalità ed il ripristino, in caso di guasti, delle linee e degli impianti e dei rotabili in genere dal personale di manutenzione.
A tal fineil personale dei posti pilota di telecomando TE e DOTE, nonché il personale inserito nei turni rotativi d’esercizio con compiti di pronto intervento, verrà comandato nel numero strettamente necessario per ciascun turno,il restante personale d’esercizio delle infrastrutture operante in turni fissi assicurerà, previo accordo tra F.S. e OO.SS. regionali, il pronto intervento per il ripristino e la funzionalità delle linee e degli impianti secondo i turni di reperibilità in vigore (non saranno pertanto predisposti ulteriori specifici comandi al personale), il personale della manutenzione rotabili assicurerà, previo accordo tra F.S. e OO.SS. regionali, il pronto intervento ed un presenziamento minimo degli impianti di manutenzione volto a garantire la funzionalità dei rotabili in servizio ai treni.
Allo scopo di disciplinare operativamente tali servizi:
a) annualmente la Società, d’intesa con le OO.SS. regionali, predisporrà un piano di presenziamento massimo negli impianti interessati;
b) in caso di mancato accordo la Società provvederà a varare, in via provvisoria, un proprio programma;
c) il dissenso si sottoporrà alla Commissione di Garanzia;
Per il personale addetto all’informazione e assistenza alla clientela in caso di sciopero dovrà essere garantita l’informazione necessaria ai clienti per la fruizione del livello dei servizi;l’attività di assistenza e accoglienza della clientela, con particolare attenzione alle esigenze dei viaggiatori disabili.A tal fine la Società – annualmente – predisporrà e presenterà alle OO.SS. regionali un piano di presenziamento massimo negli impianti in questione, che dovrà interessare le biglietterie laddove mancassero gli Uffici Informazione e che formerà oggetto di confronto con le OO.SS.
In caso di esito negativo del confronto, si sottoporrà il dissenso alla Commissione di Garanzia.
PERSONALE COMANDATO
I comandi vengono disposti dalla Società.
La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni Impianti e/o linee) in conformità ai propri programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato.
Nella considerazione che il comando precede la cognizione dell’adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l’obbligo di far conoscere – ad inizio della prestazione – la sua adesione o meno all’agitazione.
Nel caso non esprima la volontà di aderire all’agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti.
Ove manifesti, invece, tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti
quelle necessarie all’effettuazione dei servizi garantiti.
In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero,
potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad
eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.
Ai lavoratori comandati aderenti allo sciopero sarà corrisposta la retribuzione proporzionale all’impegno orario prestato.
Il personale non espressamente comandato dalla Società, qualora si presenti in servizio, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l’intera e completa prestazione lavorativa nell’ambito della Direzione Compartimentale Movimento (o struttura equiparata) di appartenenza o, per turni non rotativi, nell’ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.
Come cambiano le regole con il Disegno di Legge Delega varato il 27 febbraio 2009 dal Consiglio dei Ministri.
Per poter proclamare uno sciopero nel settore dei trasporti, occorre che i sindacati raggiungano una soglia di rappresentatività del 50%  Per gli scioperi nazionali, ad esempio per il rinnovo del ccnl, sarà impossibile per una sola confederazione, anche grande nei numeri, poter proclamare uno sciopero giacché nessuno raggiunge la soglia del 50% di rappresentatività a livello di settore. In pratica viene riproposto a livello generale quello che è già stato anticipato e condiviso per la contrattazione di 2° livello nell’accordo separato sulla riforma del modello contrattuale (non firmato dalla Cgil).
Non raggiungendo il 50% di rappresentatività, per poter essere legittimati a proclamare uno sciopero, la sigla o le sigle in grado di rappresentare il settore con almeno il 20%, dovranno ricorrere a una consultazione referendaria.
Lo sciopero tuttavia per poter essere proclamato necessiterà del via libera di almeno il 30% di consensi derivanti dal referendum al quale saranno sottoposti tutti i lavoratori impiegati nel comparto o nell’azienda interessata alla protesta.
A livello nazionale solo due sigle sindacali superano, ad oggi, la soglia del 20% di rappresentatività per indire singolarmente una consultazione referendaria
La nuova “Commissione per le relazioni di lavoro” istituita nel ddl, avrà il compito di valutare il grado di rappresentatività delle sigle sindacali, utilizzando anche la certificazione all’INPS dei dati di iscrizione sindacale.
Lo sciopero selvaggio, svolto al di fuori delle regole previste dalla legge o dai contratti, determinerà una sanzione per il singolo lavoratore compresa tra i 500 e i 5.000 euro di multa.

Osservazioni, mai conclusioni!!!
Lo Sciopero come forma di ribellione e di opposizione alla contraddizione capitale-lavoro è auspicabile si conservi nel tempo, non fosse altro per il suo carattere di diritto costituzionalmente sancito, anche se con degli aggiornamenti che ne rendano contemporanea l'efficacia rispetto alla fase storica che stiamo vivendo.
Lo Sciopero, nella forma che conosciamo oggi, non si può neanche minimamente paragonare a quelli che nei primi decenni del novecento hanno portato all'ascesa dei partiti del lavoro in Italia ed in Europa. Di più: gli scioperi di oggi non possono identificarsi neanche con quelli vissuti  sul finire degli anni settanta in Italia. Il motivo di quest'impossibilità comparativa è da vedersi nell'alibi di  carattere democratico che i vari paesi occidentali si sono dati. Si ritiene convenzionalmente che il livello di democrazia che oggi connota l'Occidente, espresso massimamente  dalla comunicazione di massa (n.b.: in realtà non è affatto di massa, in quanto anche internet conduce alla strada della comunicazione singola: one to one), è il più alto mai registrato nella storia dell'umanità. Comunicazione ed informazione di massa oggi così tristemente all'attenzione dell'Agenda politica nazionale, e globale altresì.
L'uso incondizionato dell'enunciato della Democrazia poi nei fatti si traduce, anche nel mondo del lavoro, in rinnovate forme di prevaricazione o di autoritarismo. Tale degenerazione è di dominio pubblico. Ma, paradossalmente, le armi da usare per combattere tali forme sono quelle di aumentare i livelli di democrazia sociale, ivi compreso il conflitto, pur se regolato e normato. Di prassi lo sciopero rappresenta una di queste armi. Rappresenta cioè la forza di opposizione ad un autoritarismo, ad una condizione di precarietà.  Purtroppo, però, lo sciopero negli ultimi anni, soprattutto in Europa, sta progressivamente perdendo tale forza e tale capacità di rivendicazione. Causa ne è stato e ne è l'abuso nel suo utilizzo, l'eccessiva  normazione dell'evento stesso e l'attacco, subdolo, inflitto al suo esercizio, fatto passare come strumento implicito di limitazione delle libertà personali degli individui.
Il concetto di libertà, ormai abusatissimo nelle nostre democrazie, è alquanto complesso, ma  il suo significato contemporaneo, di matrice più economicistica, ne specifica il carattere: “la libertà propria finisce dove inizia quella altrui”, quindi concetto ed espressione di Libertà intesa non come liberazione corale dai condizionamenti e dalle oppressioni ma libertà (Minuscola) intesa come spazio di esistenza individuale da opporre a quella collettiva e veramente valida socialmente. Il peso e la dimensione dello sciopero nel servizio pubblico sono di grande rilievo perché gli interessi che si scontrano diventano tre, e non più due: da una parte l'interesse delle maestranze, dall'altra l'interesse del proprietario-gestore, la cui natura di servizio pubblico fa si che i proprietari siano in realtà gli abitanti di tutto lo Stato, dall'altra ancora quello degli individui-consumatori e non più degli individui intesi come soggetti di diritto semplicemente perché cittadini. Ecco dunque che in campo ci sono tre forze e queste tre forze devono cercare di trovare un punto di incontro. Perché è chiaro che ogni sciopero richiede alla fine un prezzo da pagare e un disagio da sostenere per la collettività, che va superato in nome di un principio pregnante della nostra cultura sindacale: La solidarietà sociale, la compartecipazione alle condizioni diffuse di disagio del lavoro, il diritto all'entropia. La presenza di un interesse pubblico come oggetto e scenario della contesa rende inoltre più facile sottolineare tutti quegli aspetti che non sono necessariamente solo economici.

Appendice: Storia ed esercizio dello Sciopero in Europa: il caso francese, inglese e tedesco, confronto e differenze con l’Italia.   

FRANCIA
Disciplina legislativa del diritto di sciopero.
In Francia, il preambolo della Costituzione della Quinta Repubblica del 1958 (ripetendo il preambolo della Costituzione della Quarta Repubblica), riconosce il diritto di sciopero: "Il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto delle leggi che lo regolano". Il diritto di sciopero è, quindi, costituzionalmente protetto.Il più alto Tribunale amministrativo, il Consiglio di Stato, tramite
una pronuncia ha esteso il diritto di sciopero non solo ai dipendenti del settore privato, ma anche agli impiegati pubblici. Prima che venisse data una definitiva nozione del termine sciopero,
alcuni autori definirono lo stesso come una "temporanea sospensione del lavoro che coinvolge alcuni lavoratori, non necessariamente la totalità degli stessi, al fine di ottenere una risposta alle loro richieste". Altri come "una collettiva sospensione dal lavoro".Ad eccezione del settore pubblico, i cui scioperi sono regolati da un atto del 31 luglio del 1963, lo sciopero non è soggetto ad alcun periodo di preavviso. La legge prevede una volontaria procedura di conciliazione per i
conflitti industriali. Tuttavia i lavoratori non sono obbligati ad attendere l´esito della stessa per poter scioperare. I lavoratori sono liberi di scegliere il tempo di esercizio dello sciopero.
Inoltre gli scioperanti possono liberamente scegliere la durata dello stesso, che potrebbe essere estremamente corta o molto lunga. Lo sciopero è un diritto che appartiene ad ogni singolo individuo;
però è necessario che venga esercitato collettivamente. Uno sciopero è legale sia se i lavoratori in sciopero appartengano ad un sindacato, sia se non vi appartengano. I sindacati non posseggono il monopolio sulle azioni di sciopero. Il più piccolo gruppo di lavoratori di un´impresa, può legalmente scioperare.
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Come per l´Italia, anche in Francia sono state introdotte diverse leggi ordinarie che escludono alcuni soggetti, preposti ad alcune funzioni pubbliche, dall'esercizio del diritto di sciopero.
La legge 63/777 del 1963 "relative à containes modalites de la greve dans les services publics", pone delle limitazioni nei confronti di particolari soggetti che svolgono attività pubbliche e che quindi coinvolgono diritti dell'utenza. Diversamente dal nostro Paese, esiste in Francia una legge ordinaria sulla rappresentatività. Ciò permette di distinguere tra Organizzazioni sindacali aventi il
diritto di proclamare sciopero, in quanto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e Organizzazioni prive di tale diritto. Le limitazioni all´esercizio dello sciopero nei servizi pubblici
essenziali, non sono basate solo su differenziazioni di matrice soggettiva, ma anche oggettiva: la legge francese, così come quella italiana, prevede che vengano precisati i motivi di sciopero, che vi
sia un preavviso minimo (di 5 giorni), la specificazione del luogo-data-ora di inizio e di cessazione dell´azione. La mancata applicazione delle regole, determina la comminazione di sanzioni disciplinari. Non è prevista l´istituzione di un organo di garanzia, ma vi è un controllo amministrativo esercitato dal Governo o da un Ministro (se si tratta di scioperi che appartengono al loro dicastero), o ad un sindaco (se si tratta di scioperi che investono il suo Comune).Tali soggetti possono, anche in costanza di uno sciopero rispettoso del dettato legislativo, limitare l´esercizio del diritto per motivi di ordine pubblico. Da ultimo, in Francia, esiste la regola del trentesimo indivisibile: in caso di una astensione inferiore ad una giornata lavorativa, al lavoratore viene operata una ritenuta pari a quella corrisposta per l´intera giornata.
GERMANIA
Disciplina legislativa

In Germania non vi è una specifica regolamentazione legislazione del diritto di sciopero. Il diritto di sciopero, però, non essendo espressamente vietato da alcuna norma, viene ammesso come libertà.
La libertà di sciopero e di serrata trae origine dal principio costituzionale della libertà d'associazione e la legge tedesca sulle vertenze lavorative deriva principalmente dalle pronunce della Corte
piuttosto che dai dettati legislativi. Uno sciopero è definito come una "sospensione dal lavoro decisa ed esercitata collettivamente" da un considerevole numero di lavoratori di una industria o di un impianto, con lo scopo di risolvere una vertenza lavorativa. Lo sciopero non determina la cessazione del contratto di lavoro. Durante lo sciopero sono sospese: l´obbligo di prestare il servizio e la corresponsione della retribuzione. Deve essere finalizzato al miglioramento delle condizioni lavorative ed essere esercitato con l´intenzione, da parte dei lavoratori, di riprendere la loro occupazione.
Votazione
La Germania utilizza lo strumento del referendum. Il 75% dei voti complessivi deve essere in favore dello sciopero. Lo sciopero ed il suo esercizio, vedono sempre la responsabilità del
sindacato di riferimento.
Effetti dello sciopero
Durante l´effettuazione dello sciopero o della serrata, il contratto di lavoro continua.Uno sciopero o una serrata legale, sospende il contratto di lavoro solo per quei lavoratori che hanno legalmente partecipato allo stesso.Partecipare ad uno sciopero illegale produce due tipi di conseguenze:
i lavoratori dovranno o risarcire i danni e/o essere licenziati.
Sciopero e servizi essenziali
Il "principio di proporzionalità" è un criterio utilizzato quando lo sciopero ha ad oggetto servizi essenziali. L´interesse di terze persone, così come quello dell´intera popolazione, non deve essere
compromesso.La Corte Federale del Lavoro, in una decisione del 1971, si è così pronunciata: "Nella nostra società dove ogni cosa è connessa con le altre, gli scioperi e le serrate non riguardano solo i partecipanti ai conflitti, ma anche coloro che non vi partecipano così come le terze persone ed il pubblico in generale. Ciò significa che anche gli interessi pubblici non devono essere violati".
Esistono dei diritti quali quello alla salute, alla sicurezza, alla vita delle persone, che hanno la priorità sul diritto di sciopero.La Corte Federale del Lavoro, ha stabilito che le prestazioni essenziali da assicurare in caso di sciopero, non devono essere definite unicamente dal datore, ma insieme ai sindacati.Esistono molte questioni ancora aperte come ad esempio chi deve scegliere i lavoratori comandati: i sindacati, il datore, le associazioni dei datori, o tutti insieme in una sorta di azione
concertata?
Anche in Germania non esiste una legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.I limiti alla libertà di sciopero, vengono stabiliti dalla giurisprudenza ed in via di autoregolamentazione, dagli accordi e dagli Statuti sindacali.
I limiti posti dalla giurisprudenza sono stati individuati:
1) nella esclusione di proclamazio
2) in limiti relativi alla finalità dello sciopero stesso: liceità dello sciopero diretto esclusivamente al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e dunque solo per il rinnovo o la stipula di contratti
collettivi, restando in tal modo esclusa qualsiasi finalità di natura politica;
3) nel rispetto del c.d. "obbligo di pace", cioè la possibilità di scioperare solo allorché sia venuta meno la validità del contratto;
4) nel divieto di porre in essere scioperi diretti a comprimere l´altrui libertà di associazione sindacale e la c.d. libertà negativa.Con riferimento alle limitazioni soggettive, si deve fare distinzione tra la posizione dei funzionari e quella degli altri impiegati ed operai dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici. I funzionari non possono partecipare a scioperi. Diversa è la posizione delle altre categorie di pubblici impiegati, il cui rapporto di lavoro è regolato da accordi collettivi di diritto privato: possono legittimamente esercitare il diritto di sciopero, a condizione che venga salvaguardato un servizio di c.d. emergenza. Il servizio di emergenza, non è stabilito dalla legge, ma viene individuato di volta in volta per mezzo di accordi sindacali. Tra le regole procedurali riguardanti la proclamazione dello sciopero, vi è l´utilizzo del referendum. La proposta di sciopero deve essere sottoposta a Referendum tra i lavoratori occupati negli stabilimenti interessati dallo sciopero. Se la proposta ottiene il consenso della maggioranza qualificata, pari al
75% dei lavoratori, lo sciopero può essere proclamato.

GRAN BRETAGNA
Disciplina legislativa

In Gran Bretagna, esiste la "libertà" di sciopero.Lo sciopero, e soprattutto gli scioperanti, sono garantiti grazie all´istituto delle "immunità", in mancanza delle quali i lavoratori partecipanti dovrebbero rispondere in termini di responsabilità civile dell´interruzione dal lavoro.Sebbene nel 1942 un autorevole giudice inglese ha definito il diritto di sciopero come un elemento essenziale all´interno della contrattazione collettiva, lo sciopero non è legalmente garantito come "diritto".Non esiste, nella legislazione inglese, una definizione giuridica di "sciopero" e di "serrata".In base all´Atto del 1992 ("Trade Union & Labour Relation Act"), una controversia di lavoro che conferisce immunità ai lavoratori (nel senso di non essere citati per danni), è una vertenza tra lavoratori e loro
datori. Tale vertenza deve essere significativamente correlata a specifici problemi inerenti al posto di lavoro e vedere come parti i lavoratori ed il loro datore. L´Atto non concede immunità nel caso di scioperi politici, di solidarietà e per qualunque forma di sciopero secondario, dove il datore non è direttamente coinvolto nella vertenza.
Votazione
Il Trade Union Act e la successiva legislazione, richiede come requisito fondamentale per effettuare uno sciopero, una votazione "segreta ed effettuata in modo corretto" e l´approvazione di una
maggioranza dei votanti.Il "Trade Union Reform & Employment Rights Act" del 1993, modificata
dall´"Employment Relations Act del 1999", dispone alcuni requisiti da seguire per la votazione: 1) la legge richiede che la votazione avvenga per posta; se sono coinvolti il 50% o più dei lavoratori, l´
organizzazione coinvolta deve nominare uno scrutatore indipendente per supervisionare la votazione; 2) in ogni caso, il datore deve essere informato della votazione per iscritto e nei 7 giorni precedenti la stessa; 3) al datore deve essere comunicato l´esito della votazione e deve ricevere entro 7 giorni la comunicazione dello sciopero; 4) la notizia deve provenire dalle categorie dei lavoratori coinvolti. Nel caso in cui gli scioperi siano effettuati senza l´osservanza delle suddette procedure, ed al fine di non incorrere nel rischio di una citazione per danni, o l´organizzazione rifiuta di effettuare (revoca) lo sciopero comunicandolo ai lavoratori aderenti, oppure organizza una votazione per regolarizzare la situazione. Se un datore crede che si stia procedendo ad uno sciopero illegale o effettuato in mancanza di una preventiva votazione, può citare in giudizio gli esecutori dello sciopero.
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
In Gran Bretagna le uniche limitazioni al diritto di sciopero, riguardano il settore privato, in cui una serie di leggi restringono la praticabilità dello sciopero a rivendicazioni di carattere contrattuale.Nel settore pubblico, non esiste un corpo di norme che limiti il diritto di sciopero. E´ illegale lo sciopero di tipo politico. Soggetti a cui è completamente interdetto l´esercizio di tale strumento, sono gli agenti di polizia ed i militari di terra, aria e mare. Per alcuni settori, e quindi per i rispettivi lavoratori, esistono delle limitazioni che si differenziano a seconda del settore di appartenenza. Le limitazioni riguardano essenzialmente la categoria civile dei marittimi, i dipendenti dei servizi postali, i dipendenti del servizio telecomunicazioni.

 

Fonte: http://www.filtcampania.it/formazione/corso_rsu_rls_tpl/lavoro%20finale%20sciopero.doc

Sito web da visitare: http://www.filtcampania.it/

Autori del testo:

Hanno collaborato al lavoro:
  COORD. : Cinzia Quattrocchi (347/9224430)

  • Caridi Giovanna
  • Cuzzupoli Maria
  • Mocerino Carmine
  • Namia Giuseppe
  • Nuccio Alessandro
  • Pellegrino Lino
  • Pellino Antonio
  • Taddeo Pasquale

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

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