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- Diritto penale, diritto del lavoro e della sicurezza CASSAZIONE PENALE:
RESPONSABILITÀ DEL DELEGATO ALLA SICUREZZA SUL LAVORO
Interessante pronuncia della Cassazione in materia di infortuni sul lavoro, nel caso di specie si tratta di un incidente occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa. La Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che a propria volta aveva confermato la condanna comminata dal Tribunale al dirigente comunale delegato dal Sindaco.
In particolare, la Cassazione , rispetto al motivo di ricorso secondo cui la delega conferita dal Sindaco pro tempore in materia di infortunistica e sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi "pienamente valida e produttiva di effetti giuridici", perché non accompagnata dall'effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l'espletamento delle funzioni delegate, ha affermato che: "Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate".
La Cassazione ha infatti ribadito che "Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".
(Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale, Sentenza 20 novembre 2009, n.44890: Responsabilità del delegato alla sicurezza).
Articolo 25.06.09 La flessibilità nella gestione dei riposi settimanali Dott. Riccardo Girotto
La disciplina del riposo settimanale ha subito un costante mutamento nel corso degli anni, nell’obiettivo di rincorrere la sempre maggiore flessibilità richiesta dai rapporti di lavoro.
Da questa ricerca è emerso come la necessità di offrire un sacrosanto recupero delle energie al termine della settimana lavorativa, spesso si sia scontrata con un esigenza di adattare la distribuzione dei riposi in base a diverse articolazioni temporali, più consone ad assecondare l’attività aziendale.
La previsione normativa a garanzia del riposo settimanale è stata offerta in primis dal codice civile che all’art. 2109 imponeva come il lavoratore dovesse fruire di un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza della domenica. Tale disposto poneva ab origine due vincoli di dichiarata rigidità quali il riposo giornaliero da scontare ogni settimana e la coincidenza con la domenica.
Chiaramente la locuzione “di regola” riferita al giorno di godimento del riposo ben presto ha stimolato l’interpretazione più flessibile possibile, permettendo lo spostamento della pausa in giorno diverso dalla domenica, salvo l’obbligo di godimento del riposo all’interno del periodo settimanale. Come si vedrà però, la fruizione in altro giorno risulta possibile solamente qualora risultino provate determinate circostanze previste dalla Legge.
I RIPOSI NELLA DISCIPLINA SULL’ ORARIO DI LAVORO
Per una maggiore comprensione del dettato normativo, preme sottolineare come il Decreto Legislativo 66/2003, che a tutt’oggi disciplina le disposizioni in tema di orario di lavoro, introduca in linea generale un sistema di norme basato su indicatori orari, che in prassi già da tempo risultavano preferiti a quelli giornalieri. Pertanto, anche in merito all’individuazione del tempo lavorabile all’interno della giornata, i limiti minimi dei riposi permettono, per negazione, di individuare l’orario massimo di lavoro.
Nello specifico, se per comprendere l’orario giornaliero massimo si dovrà porre attenzione a garantire 11 ore di riposo nelle 24 (art. 7), per individuare quello settimanale, posta attenzione a quanto eventualmente stabilito dai CCNL, si dovrà garantire la concessione di almeno 24 ore consecutive di riposo ogni sette giorni di lavoro (art. 9).
L’innovazione apportata dal calcolo orario non sfiora però la regola che pone la domenica quale giorno di riposo per definizione. Di conseguenza pur delimitando la consistenza del giorno di riposo in termini di ore, dal dettato normativo emerge comunque l’insoddisfazione di alcune esigenze legate ad attività che richiedono una distribuzione dell’orario adattabile alle necessità imposte dal mercato (come si vedrà di seguito a proposito delle attività turistiche).
Chiaramente pare evidente come anche il regime delle pause qui trattato, non possa vincolare quei lavoratori che per specifica previsione dell’art. 2 D.Lgs 66/2003 non sono soggetti a tale decreto.
DEROGHE ALL’ARTICOLO 9 Diversa articolazione del riposo settimanale
Il D.Lgs 66/2003 concede comunque possibili deroghe alle 24 ore di riposo nei 7 giorni, risultano infatti escluse dalla tassativa previsione tutte le attività descritte dall’ar. 9 comma 2 lettere da a) a d).
Tali previsioni comprendono le attività di lavoro a turni ove risulti difficoltoso inserire uno stacco di 24 ore tra la fine di un turno e l’inizio di un altro, oltre alle attività caratterizzate da un periodo di lavoro frazionato all’interno della giornata (come peraltro delle 11 ore giornaliere di riposo all’interno delle 24) (1).
Un’ulteriore ipotesi di deroga, frutto della rivisitazione operata dalla L. 133/2008 art. 41 comma 4, parifica le prestazioni di lavoro frazionate all’interno della giornata a quelle offerte dalle persone sottoposte alla reperibilità. L’istituto della reperibilità investe quei lavoratori che nel corso dei riposi o del periodo feriale sono sottoposti, dietro congruo compenso, alla possibile chiamata al lavoro da parte dell’azienda. Tale rientro produce un effetto sospensivo del riposo, di tal che alla fine della prestazione non decorrerà un nuovo riposo ma solamente la restante frazione di quello già iniziato.
Resta inteso, come confermato dalla Cassazione, che il riposo risulta fruito dal lavoratore pur in presenza di una condizione di reperibilità da parte dell’azienda, la quale potrà inficiare il recupero psicofisico solo qualora si verificasse la chiamata.
Ma tra le deroghe introdotte dal comma 2 dell’art. 9, acquisisce particolare importanza quella posta dalla lettera d) ove si precisa che i contratti collettivi, di qualsiasi livello essi siano, possono prevedere periodi di riposo diversi da quelli stabiliti dall’art. 9, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 17 comma 4 del D.Lgs 66/03 che sancisce la necessità, in caso di deroga a quanto previsto in tema di riposi, di garantire comunque la fruizione di un riposo compensativo o una protezione appropriata.
Proprio il concetto di “protezione appropriata” chiarisce l’interesse che si va a tutelare con il riposo, che non tratta unicamente l’aspetto economico, ma concerne la sfera psicofisica del soggetto coinvolto.
L’argomentazione a queste indicazioni è offerta dal Ministero del Lavoro per mezzo dell’interpello 29/2009 ove viene interpretato compiutamente il pensiero del legislatore in merito alle limitazioni suesposte. Nello specifico il Lavoro sostiene che la fruizione del riposo settimanale può essere regolata dalla contrattazione nella sua più ampia espressione, sia essa individuale o collettiva, a patto però che si ravvisino interessi apprezzabili di produzione connessi ad oggettive ed imprescindibili esigenze aziendali, come espresso dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione.
Riposo settimanale fruito in giorno diverso dalla domenica
La particolarità del riposo domenicale fonda le proprie radici su un’ accezione culturale di sicura derivazione religiosa, che però una volta assorbita dalla Legge presenta rilevanti profili di rigidità.
Infatti le possibili deroghe al riposo domenicale sono disposte dall’art. 9 comma 3 che richiede specifici modelli organizzativi di turnazione particolare, o in alternativa la presenza di specifici requisiti legati alla tipologia di attività svolta, nel dettaglio:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o ai prodotto da! punto di vista del foro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Fatte salve le specifiche attività comprese nell’ elenco, si potrà notare come le aziende industriali per accedere alla gestione flessibile del riposo, debbano provare le ragioni tecniche che inducono al riposo alla deroga. Le aziende del settore terziario e servizi, per ottenere il medesimo scopo, dovranno invece sostenere come la propria attività, fruendo del riposo in giorno alternativo, soddisfi interessi collettivi rilevanti.
Risulta inoltre evidente come dovrà essere comunque garantito il rapporto tra i sei giorni lavorativi (limite massimo) e il giorno di riposo dovuto. Non pare quindi possibile, nel caso di settimana lavorata interamente dal lunedì alla domenica, lo spostamento del riposo al lunedì successivo (in quanto risulterebbero lavorati sette giorni consecutivi ed il riposo giungerebbe all’ottavo giorno) .
Nella medesima situazione pare invece corretto anticipare il riposo al sabato, che risulta anzi migliorativo per il dipendente (cinque giorni lavorati ed uno di riposo).
Altra soluzione possibile risulta essere quella del riposo posto come routine al lunedì, con conseguente settimana lavorativa articolata dal martedì alla domenica (sei giorni di lavoro e uno di riposo proprio come da previsione di Legge).
Alla luce del quadro esposto pare evidente come in ogni caso la flessibilità concessa dalla Legge sia espressa in termini di variazione temporale, non di rapporto orario lavorato/orario di recupero.
DEROGHE AL RIPOSO SETTIMANALE
A concedere un po’ di respiro alla tassativa imposizione del riposo settimanale ci ha pensato il D.L. 112/08, ampliando la possibilità di derogare al regime legale, precisando come il periodo delle 24 ore all’interno della settimana, possa essere calcolato come media in un tempo non superiore a 14 giorni.
La nuova disposizione offre quindi un ulteriore strumento di avvicinamento alle diversificate esigenze delle aziende che possono ora muoversi anche oltre il limite settimanale, mantenendo però stabile il rapporto tra ore di riposo fruite 48, e numero di giorni di lavoro 14. Pertanto nel qual caso dal lunedì alla domenica non sia stato fruito alcun riposo, risulta necessario operare 48 consecutive di stacco all’interno della settimana in divenire.
Anche alla luce delle nuove normative appare evidente come le esigenze di attività quali quelle prettamente stagionali, pur trovando una distribuzione dell’orario più diluita, si scontrino con l’obbligo di eseguire delle pause giornaliere in brevi periodi dell’anno di intensa attività. Si pensi ai villaggi turistici, i pubblici esercizi nelle località turistiche, i dipendenti dei services nei tour degli artisti ecc.
Spesso queste situazioni evidenziano la necessità di impiegare per settimane consecutive senza soste tutto il personale, salvo sospendere l’attività stessa alla fine della stagione o del tour. La soluzione percorribile sarà quella di organizzare squadre di lavoratori che permettano la continuità del servizio, garantendo comunque la fruizione del riposo.
CUMULABILITA’ TRA RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE
Come anticipato il D.Lgs 66/2003 impone la fruizione di due tipologie di riposi all’interno del periodo bisettimanale, quello giornaliero delle 11 ore nelle 24 e quello settimanale di un giorno ogni sette. Pare evidente come all’interno della settimana o del più ampio periodo bisettimanale nel caso della dilazione concessa dalla D.L. 112/08, il lavoratore debba fruire del riposo giornaliero e consecutivamente di quello settimanale, innescando un obbligo di riposo pari a 35 ore settimanali.
La particolare commistione dei due obblighi però ha posto alcuni dubbi, oggetto di interpello da parte della Confcommercio, in merito alla modalità di godimento degli stessi ed alla possibilità di garantirne la fruizione, ma non la consecutività, sulla scorta che il concetto di cumulo possa ben essere soddisfatto anche dalla fruizione disgiunta.
In risposta a tale questo il Dicastero con nota n°30 del 11 ottobre 2007, afferma come la ratio della previsione legislativa rispecchi un vincolo di sostanza e non puramente di forma, imponendo la doverosa fruizione dei due riposi all’interno del periodo senza la necessità che questi siano consecutivi. Pertanto ben potrà verificarsi una settimana ove dal lunedì al sabato il lavoratore rispetti il riposo giornaliero di 11 ore nelle 24, allo stesso tempo il riposo giornaliero di 24 ore non dovrà assolutamente seguire o anticipare uno dei riposi giornalieri.
Altra argomentazione adotta dal Ministero riguarda i profili di sanzionabilità della fattispecie previsti dalla circolare 8 del 2005. Infatti anche tale ulteriore indicazione interpretativa assicura che la condotta risulterà sempre regolare ove all’interno della settimana siano rispettati i riposi di Legge, senza conferire importanza alla distribuzione degli stessi.
REGIME SANZIONATORIO
Come previsto dalla Legge 133/08, il mancato rispetto dell’obbligo di riposo settimanale espone alla sanzione amministrativa da € 130,00 ad € 780,00, da calcolarsi moltiplicando l’importo per ogni dipendente e per ogni periodo di mancata fruizione.
Inoltre con riferimento al sistema sanzionatorio pare utile sottolineare due importanti questioni:
• La sanzione descritta non risulta diffidabile. Pertanto una volta calcolata la sommatoria delle infrazioni, come detto in base ai giorni e ai lavoratori coinvolti, la sanzione viene comminata per l’intero importo.
• Una recente Cassazione n. 9999/09, ha confermato come l’indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi abbia natura risarcitoria, non retributiva, soggiacendo pertanto alla prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale, che decorre in costanza di rapporto di lavoro. Resta inteso che la prescrizione risarcitoria non potrà comunque assorbire l’eventuale pretesa di risarcimento del danno biologico ed esistenziale da mancato recupero psicofisico da parte del lavoratore.
Da TUTTOSCUOLA:
Quei laureati e diplomati che le aziende non trovano
Che ci sia uno scarto tra la domanda delle imprese e l'offerta annuale di nuovi laureati e diplomati non è una novità: da tempo si sa che certe imprese, soprattutto ma non solo del Nord, non trovano il personale tecnico di cui hanno bisogno, e a volte lo importano dall'estero (quando non decidono di trasferire all'estero l'intera impresa, anche per mancanza di personale qualificato). E' il fenomeno noto come "mismatch", il mancato incontro di domanda e offerta.
Quello che colpisce è che il fenomeno si sia verificato, e in misura rilevante, anche nel 2009, cioè in un anno di grave crisi economica, in cui la domanda di lavoro da parte delle imprese si è notevolmente ridotta, quando non ha assunto il segno negativo dei licenziamenti. Eppure i dati presentati la scorsa settimana da Unioncamere in occasione della diciannovesima edizione di "Job&Orienta", la tradizionale rassegna veronese dedicata all'orientamento al lavoro, non lasciano dubbi: alle aziende servivano 212.000 nuovi diplomati tecnici, ma ne hanno trovati solo 158.000, 54.000 posti sono rimasti scoperti o sono stati assegnati a non diplomati (a volte laureati).
Sul fronte delle lauree, domanda e offerta si equilibrano (158.000 contro 153.000), ma le lauree richieste dalle aziende non corrispondono a quelle dei neolaureati chi si presentano sul mercato del lavoro. Il 35% dei posti offerti è per laureati in economia e statistica, contro il 23% di laureati in queste discipline. Lo stesso avviene per le lauree scientifiche ed ingegneristiche (46,7% contro 39).
In compenso ci sono lauree e laureati (in scienze della comunicazione, psicologia, sociologia) poco richiesti, con notevoli difficoltà di inserimento.
In questi ultimi anni le iscrizioni alle facoltà più richieste dal mercato sono un po' aumentate, e gli istituti tecnici hanno invertito il trend negativo. Tra qualche anno il mismatch potrebbe essere corretto, ma c'è ancora molto da lavorare in questa direzione.
Concorsi taroccati ed etica pubblica
Ha fatto bene il ministro Gelmini a rimediare con un decreto legge ai guasti di un altro decreto legge, il cosiddetto salvaprecari, approvato dal Parlamento in extremis - a ridosso della decadenza - dopo aver imbarcato nella parte conclusiva del suo iter una norma che "sanava" le irregolarità del concorso a dirigente scolastico verificatesi nel 2004, in particolare in Sicilia.
A quel concorso avevano preso parte aspiranti dirigenti che avevano tutti i titoli per essere ammessi al concorso e altri che non li avevano, ma che tramite la solita trafila ricorso-TAR-sospensiva eccetera li avevano acquisiti, per così dire, per via giudiziaria, finendo poi per essere inseriti in graduatoria (talvolta con ottimi punteggi) e anche per essere nominati. In barba a tutti coloro che, non possedendo i titoli richiesti, non avevano presentato la domanda. E trovando poi la caritatevole comprensione di quei parlamentari che, dopo un ulteriore intervento della magistratura di segno opposto al precedente, avevano pensato di "sanare" le irregolarità per via legislativa.
Non sappiamo che sorte avrà il nuovo decreto legge, se distinguerà tra concorrenti corretti e non, come sarebbe assolutamente auspicabile, ma cogliamo l'occasione per ribadire ciò che abbiamo sempre sostenuto in casi analoghi: per degli educatori, e a maggior ragione per "dirigenti" di educatori, il rispetto delle regole è assolutamente fondamentale. Chi non le rispetta non va premiato in alcun modo. L'etica pubblica (in un Paese serio) non ammette eccezioni.
Legge n. 167/2009 (in allegato)
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. Meglio conosciuta come "legge salva-precari", la norma prevede che per il corrente anno scolastico il personale docente ed ATA, inserito nelle graduatorie ad esaurimento e che lo scorso anno aveva avuto un contratto a tempo determinato annuale, fino al termine delle lezioni o di almeno 180 giorni, abbia la precedenza assoluta per l'assegnazione di supplenze brevi, comunque con la valutazione dell'intero anno di servizio.
La legge prevede che per il solo anno scolastico 2010/2011 gli inserimenti dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento di altre due province avvenga in coda agli aspiranti già inseriti; il cosiddetto inserimento "a pettine", cioè nella posizione spettante in base al punteggio conseguito, avverrà a partire dagli aggiornamenti del biennio 2011/2012. Altre disposizioni previste dalla norma riguardano gli accertamenti della sussistenza dei benefici della legge 104/92 per quanti si trasferiscono in altra provincia, la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti che hanno già ottenuto un contratto a tempo indeterminato, la possibilità, per l'amministrazione di conferire supplenze utilizzando la posta elettronica certificata. Oltre alle norme sul personale precario la legge è intervenuta anche su altre materie quali i libri di testo, specificando quali sono le "motivate esigenze" che possono produrre una modifica delle adozioni dei testi scolastici pur in vigenza del blocco quinquennale, l'Anagrafe degli studenti, il ritorno alle casse statali dei fondi assegnati alle scuole per l'autonomia e non spesi per un triennio, il ritorno dell'esame preliminare per i candidati esterni all'esame di Stato che non hanno frequentato l'ultimo anno.
ENAM: attività climatica primavera 2010
L'ENAM, Ente di assistenza magistrale, ha emanato il bando annuale con cui vengono impartite disposizioni per usufruire di soggiorni primaverili nelle case di proprietà dell'ente in varie località italiane e il bando specifico per la casa di Ostia (RM); tali soggiorni si svolgeranno nel periodo 1-6 aprile 2010.
Possono presentare domanda i docenti di ruolo, in servizio e in quiescenza, di scuola dell'infanzia e primaria, i dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici i docenti di religione cattolica e i direttori dei servizi generali e amministrativi che versano l'apposito contributo.
Il bando indica i requisiti e i termini per la presentazione delle domande, con i relativi allegati.
Le domande, da redigere sugli appositi modelli (uno per tutte le località, l'altro specifico per Ostia), devono essere presentate alla Sede centrale dell'ENAM, Assistenza Climatico Termale V.le di Trastevere, 231 - 00153 Roma.
Portale "Scuola in ospedale"
Con avviso dello scorso 27 novembre, il MIUR ha comunicato che il Centro METID del Politecnico di Milano, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, ha provveduto a rimodulare e riconfigurare il portale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare con l'obiettivo di favorire e sostenere lo sviluppo di dell' offerta formativa destinata ai minori in obbligo scolastico colpiti da gravi patologie e ospedalizzati.
Oltre a fornire assistenza e informazione a tutta l'utenza, in particolare agli studenti malati e ai loro bisogni formativi, il portale propone moduli formativi per docenti e uno spazio specifico per gli Uffici scolastici regionali.
Uno spazio specifico è anche previsto per le "Faq", quesiti e le domande di docenti e genitori, nonché per una raccolta normativa sulla scuola in ospedale.
Il portale può essere consultato all'indirizzo http://pso.istruzione.it, raggiungibile direttamente dalla home page del sito del Ministero (www.istruzione.it).
15 dicembre: programma annuale
Secondo quanto disposto dal D.I. 44/2001, l'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base del programma annuale predisposto dal dirigente scolastico e corredato dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei conti.
Il Consiglio di istituto o di circolo deve adottare la relativa delibera entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori.
30 dicembre: rilevazione insegnamento inglese scuola primaria
Secondo quanto previsto dal DPR n.81/2009, tutti i docenti di scuola primaria dovranno insegnare la lingua inglese.
Pertanto, il MIUR ha deciso di effettuare una rilevazione per conoscere il numero degli insegnanti attualmente non specializzati che saranno obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità che verranno definite dal relativo piano di formazione.
Fonte: http://www.professionalevcuococb.it/files/diritto_penale.doc
Sito web da visitare: http://www.professionalevcuococb.it
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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