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Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
TUTTI I TIPI DI CONTRATTO DI LAVORO ESISTENTI IN ITALIA
IL LAVORO NEL CODICE CIVILE
LAVORO SUBORDINATO (Codice civile, art. 2094)
E LAVORO AUTONOMO (Codice civile, art. 2222)
1. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, per una retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
2. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con prevalentemente lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Criteri distintivi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo
Occorre richiamare alcuni criteri che distinguono le caratteristiche del rapporto di lavo subordinato da quelle del lavoro autonomo. Il vincolo della subordinazione (ossia uno stato continuativo di assoggettamento dei lavoratore al controllo del padrone per le sue finalità produttive) ne identifica l'elemento strutturale e tipico. Tale vincolo si costituisce in: la continuità del rapporto, l'obbligo di osservare un orario fisso, un compenso costante, l'inserimento all'interno di un'organizzazione tesa a obiettivi produttivi, l'obbligazione di mezzi e non di risultato. In molti casi può essere dubbio se un certo rapporto sia autonomo o subordinato. L'accertamento è difficile poiché le imprese tendono a mascherare rapporti di dipendenza con rapporti di lavoro più flessibili su cui risparmiano (es.: i contributi previdenziali).
L'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo cambia le garanzie previste. Nel primo caso, secondo le norme dei contratti, sono garantite ferie, malattia, Tfr e contributi previdenziali.
IL RAPPORTO DI LAVORO STABILE E SICURO CONQUISTATO DALLE LOTTE DEI LAVORATORI
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (Codice civile art. 2097)
È un contratto di lavoro subordinato che prevede l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da parte dell'azienda. Rappresenta la "normalità" dei contratti di lavoro: infatti il rapporto lavorativo è giuridicamente considerato, almeno per il momento, a tempo indeterminato. Fanno eccezione tutte quelle forme che danno un'autonomia al lavoratore, e alcuni particolari tipi di contratto di lavoro subordinato che prevedono una scadenza del rapporto lavorativo, nei quali il termine deve essere messo comunque per iscritto.
La sensibile diminuzione nel numero dei lavoratori a tempo indeterminato è dovuta sia alla diffusione dei cosiddetti contratti atipici (tempo determinato e tempo parziale, vedi oltre) sia all'uso sempre più indiscriminato dell'istituto della Cassa integrazione e della mobilità.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (legge 230/62)
È un contratto di lavoro per il quale l'assunzione ha validità solo per un periodo di tempo ben stabilito.
Il contratto a tempo determinato è applicabile solo:
- per i lavori di tipo stagionale,
- nel settore dello spettacolo per lavori in specifici programmi o per sostituzione.
- per le lavorazioni, anche a progetto avviato, che richiedono impiego di lavoratori specializzati diversi da quelli normalmente impiegati, e limitatamente alle fasi complementari o integrative per le quali non
vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
- quando l'assunzione avviene per sostituire lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto, e di conseguenza nel contratto deve essere riportato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione (per esempio maternità, servizio militare, malattia ecc.);
- quando l'azienda deve eseguire un'opera o un servizio di carattere straordinario od occasionale, in questo caso l'azienda, prima dell'assunzione, deve aver già progettato l'entità della mansione;
- quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo per la durata massima di 6 mesi;
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (part-time) (D.L. n. 726/84,; l. 863/84)
È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che prevede un orario di lavoro ridotto.
L'orario ridotto può essere differentemente gestito, per cui è possibile parlare di 3 tipologie di part-time:
- orizzontale: lavoro svolto per tutti i giorni della settimana a orario ridotto;
- verticale: lavoro svolto per alcuni giorni della settimana a orario ridotto oppure a orario normale;
- ciclico: lavoro svolto per alcune settimane nel mese o per alcuni mesi nell'anno.
Sono i contratti collettivi, anche aziendali, che regolano questa ulteriore forma di lavoro subordinato stabilendo la percentuale di lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale, le mansioni alle quali possono essere adibiti e le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a orario ridotto.
Il contratto a part-time deve essere in forma scritta indicando:
mansione, livello professionale e retributivo, categoria, orario di lavoro, sede di lavoro, contratto nazionale di categoria applicato.
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (D.L. 726/84, n.; l. 863/84)
Sono contratti di lavoro subordinato nei quali è prevista una riduzione dell'orario per far fronte a licenziamenti di personale in esubero oppure per permettere nuove assunzioni.
Sono previsti due tipi di contratti di solidarietà:
- difensivo (accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, che prevede una riduzione di orario al fine di evitare del tutto o in parte la riduzione del personale);
- espansivo (accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, con una riduzione di orario per favorire l'assunzione di nuovi lavoratori).
Entrambe le forme sono incentivate.
Il datore di lavoro usufruisce di una consistente riduzione contributiva (varia dal 25% al 40%).
I contratti espansivi determinano agevolazioni per il datore di lavoro quali il versamento a suo favore di un contributo calcolato sulla retribuzione lorda contrattuale.
I contratti di solidarietà difensivi possono essere applicati in aziende con più di 15 dipendenti (20 se commerciali).
ESTENSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (leggi 56/87; 196/97)
La legge 56 del 1987 ne estende l'applicazione a tutti i settori a patto che vi sia un recepimento nel contratto collettivo di lavoro stipulato con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. Con la legge 196 del 24/6/97 (pacchetto Treu) il datore di lavoro può prolungare il rapporto di lavoro per 20 giorni (nel caso di contratto inferiore ai sei mesi) o 30 giorni (negli altri casi) oltre la scadenza del contratto incorrendo in sanzioni di carattere esclusivamente pecuniario. Se il lavoro prosegue oltre questo periodo, allora il contratto diviene a tempo indeterminato.
CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA' (OSSIA LIBERTA' DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO) (l. 223/91)
La Cassa integrazione è un sostegno al reddito (erogato dallo Stato) che integra la retribuzione persa dei lavoratori a seguito di crisi dell'azienda. Ci sono 2 tipi di Cassa integrazione:
1. ordinaria per crisi aziendali temporanee (mancanza di commesse, ecc.) che presumono una certa ripresa della attività lavorativa; dura un massimo di 12 mesi, non consecutivi, in 2 anni;
2. straordinaria per eventi aziendali strutturali (crisi, ristrutturazione, fallimenti ecc.) con possibile messa in mobilità (licenziamento) dei lavoratori coinvolti; è applicabile ad imprese con più di 15 dipendenti (industria) e più di 200 (commercio), è erogata come quella ordinaria e dura 2 anni.
La mobilità per le aziende con eccedenza di organico (il diritto del padrone al licenziamento collettivo) è collegata ai cosiddetti ammortizzatori sociali per i lavoratori.
L'iscrizione nella lista di mobilità viene richiesta dall'azienda che interrompe il rapporto di lavoro e viene decisa dalla Commissione Regionale per l'Impiego. Gli iscritti nella lista hanno diritto, nei casi previsti dalla legge, alla indennità di mobilità. L'indennità non è prevista per chi lavorava in un'azienda con meno di 16 dipendenti. In quest'ultimo caso il lavoratore dove chiedere l'iscrizione nella lista di mobilità, rivolgendosi all'Ufficio di collocamento entro 60 giorni dalla comunicazione dei licenziamento.
L'indennità di mobilità è pari al 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria per i primi 12 mesi e al 80% per il periodo successivo.
Il lavoratore viene cancellato dalla lista di mobilità nei seguenti casi:
- rifiuto di un lavoro professionalmente
- se non risponde senza giustificato motivo alla convocazione da parte degli Uffici Circoscrizionali o del- l'Agenzia per l'impiego;
- non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione del lavoro prestato a tempo parziale o determinato;
- rifiuto a essere impiegato in Lavori socialmente utili.
È invece possibile mantenere l'iscrizione nella lista di mobilità nei seguenti casi:
- avviamento e successiva accertata non idoneità alle mansioni;
- assunzione a tempo pieno e indeterminato e risoluzione del rapporto in periodo di prova. In questo caso è consentita la reiscrizione per un massimo di due volte.
LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE (l. 196/97)
li lavoro temporaneo o interinale è un contratto di lavoro subordinato tra un lavoratore e un'agenzia di intermediazione di prestazioni lavorative a carattere temporaneo. L'agenzia a sua volta stipula un contratto con l'impresa dove effettivamente il lavoro verrà svolto. Il lavoratore stipula un contratto con l'agenzia interinale, ma svolge di fatto il lavoro con una azienda/impresa (anche più di una), rispettandone gli orari, i tempi di consegna, la disciplina. L'impresa utilizzatrice non ha quindi un contratto con il lavoratore ma con l'impresa fornitrice, l'agenzia, del lavoro interinale (contratto di fornitura).
L'uso di lavoro interinale è vietato per:
- categorie di basso contenuto professionale
- sostituzione di lavoratori in sciopero;
- lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale;
- lavori particolarmente pericolosi;
LAVORI SOCIALMENTE UTILI (D.L. 2991/94; l. 451/94; l. 549/95; D.Lgs. 468/97)
Sono incarichi temporanei assegnati a categorie particolari di «lavoratori», retribuiti tramite un sussidio.
I Lavori socialmente utili sono definiti uno «strumento di sostegno» per i lavoratori espulsi dai processi produttivi in attesa di reinserimento nel mondo del lavoro(lavoratori in mobilità, ex cassintegrati che hanno esaurito la possibilità di proroghe), per disoccupati di lunga durata(oltre 2 anni). l Lavori socialmente utili devono essere temporanei e volti a migliorare la qualità del servizio.
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO (leggi 863/84, 407/90, 451/94, 196/97)
Il Cfl è una forma di contratto di lavoro subordinato a termine, previsto per agevolare le imprese nell'assunzione di manodopera giovanile ed è definito secondo due tipologie:
1. mirato all'acquisizione di professionalità elevata e intermedia
- professionalità elevata:
durata dai 12 ai 24 mesi; formazione: almeno 160 ore;
- professionalità intermedia:
durata 12-18 mesi; formazione di 80 ore.
2. mirato a agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa.
- la durata massima è di 12 mesi e prevede 20 ore annue di formazione.
Possono essere assunti con Cfl i lavoratori di età compresa tra i 16 e 32 anni.
Tramite l'Ispettorato del lavoro, possono essere effettuati controlli sull'attuazione dei progetti formativi. In caso di inosservanza, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato a partire dall'assunzione a Cfl.
APPRENDISTATO (l. 56/87; l. 196/97)
È un contratto di lavoro subordinato a disciplina speciale, che obbliga l'imprenditore a impartire al lavoratore-apprendista l'insegnamento necessario a conseguire capacità tecniche per diventare un lavoratore qualificato.
Il datore di lavoro deve chiedere l'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro, precisando le condizioni della prestazione richiesta, il genere di addestramento degli apprendisti e la qualifica che questi conseguiranno.
Tutti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 possono essere assunti come apprendisti; con licenzia media l'età scende ai 14 anni. Nelle ditte artigianali e quando lo prevedono i Contratti di categoria, l'età può essere elevata sino ai 29 anni per «qualifiche ad alto contenuto professionale».
La durata massima del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
L'orario di lavoro non deve superare le 8 ore giornaliere e le 40
Se al termine dell'apprendistato l'imprenditore non dà disdetta del contratto, il lavoratore resta in servizio con la qualifica ottenuta e il periodo dell'apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio.
La mancata effettuazione del tirocinio e lo svolgimento regolare di lavoro straordinario trasforma l'apprendistato in ordinario rapporto subordinato e di conseguenza il licenziamento al termine del fissato periodo di apprendistato va ritenuto illegittimo perché privo di giustificazione.
JOB-SHARING - LAVORO A COPPIA O RIPARTITO (Circ. M.d.l. n.43 del 7/4/98)
Il job-sharing è un rapporto di lavoro subordinato che consiste nella condivisione del medesimo posto di lavoro da parte di due o più lavoratori che si obbligano contrattualmente in solido nei confronti di un datore di lavoro, garantendogli l'intera prestazione lavorativa attraverso una autonoma gestione delle modalità di svolgimento temporale della prestazione medesima.
LAVORO IN COOPERATIVA
Il lavoro in cooperativa presenta un quadro normativo assai complesso, sia per la sua natura giuridica, sia perché la legislazione è diversificata a seconda delle finalità della cooperativa stessa.
All'interno di una cooperativa si può lavorare in forma subordinata con uno dei vari tipi di contratto previsti dall'ordinamento vigente.
1. Dipendente di cooperativa. i dipendenti di cooperativa devono rifarsi al contratto con il quale sono assunti, per comprendere meglio il rapporto con questa.
2. Socio di cooperativa. L'attività svolta da un socio in favore di una cooperativa non è teoricamente riconducibile né a un rapporto di lavoro subordinato, né a una prestazione d'opera, né è riconducibile a un autonomo rapporto con la società.
Le forme del LAVORO AUTONOMO O NON SUBORDINATO
Quella del lavoro autonomo o non subordinato è una categoria che comprende una tipologia di funzioni e professioni molto diverse le une dalle altre.
Ciò che le accomuna è il fatto di corrispondere a dei rapporti di lavoro che non fanno capo a un contratto collettivo nazionale e di non avere, quindi, contrattualmente o per norma giuridica, le garanzie di continuità e di tutela previste, almeno in teoria, per i lavoratori subordinati quali il pagamento delle ferie, della malattia, del TFR e di non godere, in molti casi, di tutela pensionistica.
contratti d'area
Sono lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro per la realizzazione delle azioni finalizzate a accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti. I contratti d'area sono limitati a territori circoscritti.
Le aree industriali nelle quali possono essere attivati devono essere interessate da grave crisi occupazionale.
contrattO DI SOMMINISTRAZIONE
La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro.
contrattO A PROGETTO
Il contratto a progetto, o meglio contratto di collaborazione per programma, o progetto o fase di esso, è un tipo di contratto di lavoro disciplinato in Italia dal D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del 2003
Il contratto di lavoro a progetto ha sostituito il cosiddetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
contrattO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (artt. da 54 a 59 del D.Lgs. n.276 del 2003), valorizzando l'acquisizione di concrete competenze professionali calibrate alle necessità del datore di lavoro nella prospettiva di una eventuale stabilizzazione del lavoratore mediante una successiva trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (come specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.31/2004).
L'introduzione ad opera del D.Lgs. 276/2003 di questa forma contrattuale ha compensato la limitazione, ad opera dello stesso decreto, del Contratto di formazione e lavoro alle sole pubbliche amministrazioni.
La finalità del legislatore è quella di agevolare la difficile collocazione di soggetti inoccupati o disoccupati: giovani tra i 18 e 29 anni (da intendersi come 29 anni e 364 giorni), disoccupati di lunga durata di età compresa tra 29 e 32 anni, disoccupati con più di 50 anni di età, donne di qualsiasi età residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione femminile, persone con grave handicap.
Le forme contrattuali maggiormente utilizzate per i neolaureati
1)Stage/tirocinio26%
2)Contratto di assunzione a tempo determinato 21%
3) Contratto di inserimento 18%
4) Contratto di assunzione a tempo indeterminato 16%
5) Contratto a progetto 6%
6) Apprendistato 5%
7) Somministrazione di lavoro (ex-interinale) 4%
8) Apprendistato professionalizzante 3%
9) Altro 1%
Federica Presto
Fonte: http://gestione-del-personale.wikispaces.com/file/view/TUTTI%2BI%2BTIPI%2BDI%2BCONTRATTO%2BDI%2BLAVORO%2BESISTENTI%2BIN%2BITALIA.docx
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Autore del testo: sopra indicato nel documento di origine
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I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve