Mansioni lavoro giardiniere

Mansioni lavoro giardiniere

 

 

 

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Mansioni lavoro giardiniere

 

OPERAI AGRICOLI GIARDINIERI E CUSTODI DI VILLE CON VITTI ED ENTI PRIVATI

Il giorno 12 aprile 2000 presso la sede dell'Unione Agricoltori di Como si sono concluse le trattative per il rinnovo del contratto Inter Provinciale per operai agricoli, giardinieri e giardinieri custodi di ville tra

-    l'Unione Agricoltori rappresentata dal Presidente Dr. Gianvito Lattanzio, dai delegati Sig. P.A. Gaetano Peverelli, Sig. Giorgio Fontana, Dr. Enrico Mantellassi e Rag. Giordano Leoni assistiti dal Dr. Angelo Onesti;
-    la Federazione Inter Provinciale Coltivatori Diretti rappresentata dal Presidente Alessandra Speziali, dal Direttore Dott. Filippo Moroni e dal Dott. Gianbattista Fogliani;
-    la Confederazione Italiana Agricoltori rappresentata dal Presidente Dr. Corrado Toscani assistito dal Rag. Franco Colombo;
-    la FLAI - CGIL di Como e Lecco rappresentata dai segretari Gianni Frigerio e Claudio Dossi;
-    la FISBA - CISL di Como e Lecco rappresentata dai segretari Sig. Mario Tornaghi e Alessandro Stucchi assistiti dai dirigenti Marco Zamburlini e Renato Marini;
-    la UILA - UIL di Como e Lecco rappresentata dal Sig. Salvatore Vecchietti.

il presente Contratto Collettivo Inter Provinciale di Lavoro (C.C.I.L.) per operai agricoli ( giardinieri - custodi e giardinieri) dipendenti da Ville, Convitti ed Enti Privati.

 

Premessa
Il presente C.C.I.L. regolamenta un rapporto di lavoro agricolo per la cura, la coltivazione, la produzione di verde pubblico e privato e per la custodia della proprietà. A questa oggettiva e peculiare situazione si riferiscono le normative contrattuali seguenti. Per tutto quanto non disciplinato nel presente C.C.I.L. le parti faranno riferimento al Contratto Collettivo di Lavoro per Operai florovivaisti stipulato il 10/07/98 ivi compreso per gli adeguamenti salariali.

 

Decorrenza e durata del contratto
Il presente Contratto Collettivo Interprovinciale di Lavoro (C.C.I.L.) decorre dall'01/01/2000 al 31/12/2003. Esso s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle parti contraenti, almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La parte che avrà dato disdetta, dovrà successivamente comunicare alla controparte le sue proposte. La discussione di tali proposte e delle eventuali controproposte avrà inizio un mese dopo la presentazione. Il presente C.C.I.L. conserverà la sua efficacia sino all'entrata in vigore del nuovo.

 

Art.1 - Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Collettivo Interprovinciale di Lavoro (C.C.I.L.) stabilisce le norme che regolano i rapporti tra i proprietari di Ville, Convitti ed Enti privati ed i lavoratori dipendenti (giardinieri - custodi e giardinieri).

 

Art.2 - Categorie dei lavoratori
I lavoratori dipendenti sono assunti a tempo indeterminato ed a tempo determinato. I primi sono retribuiti mensilmente; i secondi con paga oraria e possono essere assunti solo per l'esecuzione dei lavori a breve durata, stagionali e a carattere saltuario o per la sostituzione di lavoratori assenti per i quali sussista il diritto di conservazione del posto. I lavoratori a tempo determinato (avventizi) che superino presso lo stesso datore di lavoro nell'arco di dodici mesi dalla data di assunzione, 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I lavoratori assunti a tempo indeterminato indipendentemente dalle loro specifiche qualifiche di cui all'art. 5, si distinguono in due categorie:
1)  giardinieri - custodi;
2)  giardinieri.
I primi, che hanno diritto all'abitazione e annessi nell'ambito della proprietà, hanno il compito della custodia della stessa oltre a quanto previsto dalle qualifiche indicate all'art. 5A seconda delle effettive mansioni da loro svolte, e dovranno compiere il servizio di custodia e vigilanza con la dovuta responsabilità. La custodia può essere esercitata, in temporanea assenza del titolare del rapporto di lavoro, da un suo familiare che ne corrisponda la responsabilità. I secondi hanno il compito di svolgere, sempre nell'ambito della proprietà, le mansioni di giardinaggio proprie della qualifica da essi rivestita.

 

Art.3 - Assunzione
Tra il datore di lavoro e il lavoratore dovrà essere redatto, al momento dell'assunzione, un contratto individuale di lavoro secondo le norme del presente C.C.I.L. L'assunzione del lavoratore è disciplinata dalle leggi sul collocamento della manodopera agricola. La richiesta d'assunzione del giardiniere - custode da parte del datore di lavoro o da chi per esso verrà fatta nominalmente, in quanto le mansioni di custodia rientrano tra quelle precipue del personale di fiducia.

 

Art.4 - Risoluzione del rapporto
Il rapporto di lavoro potrà essere risolto da una delle parti con un preavviso di 4 mesi (2 mesi in caso di dimissioni) nel caso in cui il lavoratore fruisce dell'abitazione, e di un mese negli altri casi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di mancato preavviso in tutto o in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte un risarcimento danni pari ai giorni di omesso preavviso. Tali norme non si applicano per il licenziamento immediato previsto dall'art. 21. Il diritto da parte del lavoratore di usufruire della casa di abitazione cessa contemporaneamente al momento in cui si risolve il rapporto di lavoro; pertanto il lavoratore dovrà lasciare liberi da persone e da cose sue i locali, i rustici annessi e ogni quant'altro abbia avuto in godimento.

 

Art.5 - Qualifiche e mansioni

Area 1
SPECIALIZZATO "SUPER": sono operai specializzati "Super", i lavoratori in possesso di specifiche superiori capacità professionali, qualitativamente più elevate dell'operaio specializzato .
-    Potatore artistico di piante, l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquista per pratica o per titolo, esegue la potatura artistica - figurativa di piante ornamentali o alberi ad alto fusto.
-    Giardiniere, l'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, per la realizzazione di un impianto individua i lavori di sistemazione del terreno, le concimazioni necessarie, i semi, i tipi di piante e l'eventuale cura delle malattie delle stesse, la forma e le dimensioni delle aiuole, la direzione dei viali, i materiali necessari, la dislocazione delle prese di acqua, nonché i relativi tempi nell'esecuzione. Inoltre predispone ed esegue i lavori di cui sopra con la responsabilità dei lavori assegnatigli.

SPECIALIZZATO: il lavoratore in possesso di un titolo rilasciato da apposita scuola professionale il cui titolo abbia valore legale o dotato di particolari capacità tecniche, teoriche e pratiche per compiere con perizia e autonomia tutti i lavori riguardanti le colture di piena ari, di serra, ed eseguire lavori ed addobbi floreali.

Area 2
QUALIFICATO SUPER :lavoratori con conoscenze e capacità dei qualificati ma con competenze superiori ai "Qualificati".

QUALIFICATO: il lavoratore in possesso di attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento o che abbia la capacità di seguire tutti i lavori riguardanti tutte le colture di piena aria e di serra e che conosca la nomenclatura delle piante site nel luogo di lavoro.

Area 3
COMUNE: il lavoratore adibito all'ortaglia o alla pulizia dei viali o al taglio erba o alla potatura delle piante o delle siepi o ai servizi di serra. Piccole macchine.

CAPO: il lavoratore che abbia ricevuto espressamente dal datore di lavoro l'incarico di organizzare e coordinare i lavori sarà considerato Capo e come tale percepirà una maggiorazione in cifra fissa mensile.

73.000                 Per il Comune
83.000                 Per il Qualificato
88.000                 Per il Qualificato Super
94.000                 Per lo Specializzato
99.000                 Per il Super Specializzato

 

Art.6 - Periodo di prova
Il periodo di prova per il lavoratore che usufruirà dell'abitazione non potrà essere superiore a un mese. Durante detto periodo il lavoratore potrà usufruire di un alloggio provvisorio assegnatogli dal datore di lavoro. L'abitazione sarà definitivamente consegnata al lavoratore allo scadere del predetto periodo di prova o immediatamente qualora le parti reciprocamente convengono di rinunziare al periodo di prova. Per gli altri lavoratori il periodo di prova è di due settimane. Durante il periodo di prova è reciproca la facoltà del datore di lavoro e del lavoratore di risolvere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, con diritto per il lavoratore di percepire la retribuzione per il periodo di lavoro effettivamente prestato, oltre che i ratei maturati, in proporzione al lavoro svolto, dei diversi istituti contrattuali.

 

Art.7 - Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro non potrà eccedere nel corso dell'anno la media di 39 ore settimanali. Nei vari mesi dell'anno la durata dell'orario di lavoro potrà essere variata secondo le esigenze del datore di lavoro. In tal caso dovrà essere effettuata la dovuta compensazione con un orario inferiore o superiore in un altro periodo dell'anno mantenendo la stessa paga contrattuale. Quando per causa d'intemperie o altro durante la giornata non sia possibile eseguire l'orario normale di lavoro, è consentito il recupero in altri periodi delle ore perdute, senza alcuna maggiorazione della paga. Il godimento di tali permessi sarà concordato tra i datori di lavoro e i singoli lavoratori tenute presente le esigenze aziendali.

 

Art.8 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a)  Lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art.7;
b)  Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art.10;
c)  Lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 22 00 alle ore 6.00 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni contrattuali sono le seguenti:
a)  lavoro straordinario 29%;
b)  lavoro festivo 40%;
c)  lavoro notturno 48%;
d)  lavoro straordinario festivo 50%;
e)  lavoro festivo notturno 55%;
Le maggiorazioni di cui sopra opereranno sulla retribuzione (paga base, contingenza). Nei casi in cui la retribuzione è composta anche dal 3° elemento, questo viene corrisposto anche per le ore straordinarie , festive e notturne ma nella misura in atto per le ore ordinarie.

 

Art.9 - Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Per i giardinieri custodi valgono le disposizioni previste dall'art. 23 del presente C.C.I.L.

Art.10 - Giorni festivi
Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e i seguenti:
1)    il 1° dell'Anno;
2)    il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
3)    il giorno di Lunedì dopo Pasqua;
4)    il 1° Maggio, festa del Lavoro;
5)    il 2 Giugno, anniversario della Fondazione della Repubblica;
6)    il 15 Agosto giorno dell'Assunzione della B.M. Maria;
7)    il 1° Novembre giorno di Ognissanti;
8)    il 4 Novembre, giorno dell'Unità Nazionale;
9)    l'8 Dicembre giorno dell'Immacolata Concezione;
10)  il 25 Dicembre giorno di Natale;
11)  il 26 Dicembre, S. Stefano;
12)  la Festa del Patrono del luogo;
13)  Epifania.
Per il trattamento da praticarsi ai giardinieri fissi operai agricoli nei giorni di festività nazionali e infrasettimanali, si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 Maggio 1949, n° 260, e 31 Marzo 1954, n° 90. Il trattamento previsto per le festività nazionali (25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno e 4 Novembre) dalle leggi sopra citate, è dovuto ai giardinieri a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, mentre per le festività infrasettimanali, in caso di sospensione del lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane dalla sospensione. In base all' art. 11 il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le festività sopra elencate è soddisfatto con la percentuale prevista nell'articolo stesso, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione del lavoro festivo di cui all'art.8. A seguito della legge 1977, n.54, con disposizioni in materia di giorni festivi, fermo restando per gli operai a tempo determinato il trattamento previsto dal comma precedente, per gli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:
a)  per le due festività nazionali (2 giugno e 4 novembre) la cui celebrazione è stata spostata, rispettivamente alla prima domenica di giugno e di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge 31 Marzo 1954, n. 90, per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 2 giugno e il 4 novembre sono giornate lavorative a tutti gli effetti;
b)  per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, S.S. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezion fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.
Le parti individuali direttamente interessate possono altresì convenire:
a)  che la prestazione di lavoro svolta nelle predette quattro giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordi­naria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo, il cui godimento sarà tra le parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;
b)  Che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.

 

Art.11 - Elementi che costituiscono la retribuzione
1)  Salario contrattuale, definito e fissato per singole figure o per gruppi di figure;
2)  Generi in natura o valore corrispettivo per gli operai a tempo indeterminato, quando vengano corrisposti per contratto o consuetudine;
3)  Terzo elemento per gli operai a tempo determinato.
Per l'alloggio e gli annessi (luce, acqua, pollaio) abitazione e generi in natura dovranno se assegnati al lavoratore essere definiti nel contratto individuale di assunzione, ai fini contributivi e fiscali i generi natura avranno un controvalore di lire 800.000 annuali. Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi.
-    festività nazionali e infrasettimanali              5,45%
-    ferie                                                                8,33%
-    tredicesima mensilità                                     8,33%
-    quattordicesima mensilità                              8,33%
Totale                                                                  30,44%

 

OPERI AGRICOLI - GIARDINIERI E GIARDINIERI CUSTODI
Per consentire il recupero dell'inflazione nel periodo 2000/2001 sono stati concessi i seguenti aumenti mensili:

                                                    GIARDINIERI DI
VILLE/ CUSTODI

Comune                                           58.000
Qualificato                                       64.000
Qualificato Super                             67.500
Specializzato                                    70.000
Super Specializzato                         73.000

Tali aumenti verranno applicati per il 50% dal 1° Aprile 2000 e per il 50% dal 1° Gennaio 2001.

TABELLE SALARIALI IN VIGORE DALL'01/04/2000

GIARDINIERI DI VILLE

CATEGORIA                                  SALARIO                     O.T.D. (Paga Oraria
                                                  CONTRATTUALE                Comp. 3° Elem.)
                                               Mensile          Orario
Comune                               1.729.000          10.231                      13.345
Qualificato                            1.897.000          11.225                      14.642
Qualificato Super                 2.016.750          11.933                      15.566
Specializzato                        2.081.000          12.314                      16.062
Super Specializzato             2.169.500          12.837                      16.745

GIARDINIERI CUSTODI

CATEGORIA                                  SALARIO
                                                  CONTRATTUALE
                                               Mensile          Orario
Comune                               1.739.000          10.290
Qualificato                            1.907.000          11.284
Qualificato Super                 2.026.750          11.993
Specializzato                        2.091.000          12.373
Super Specializzato             2.179.500          12.896

TABELLE SALARIALI IN VIGORE DALL'01/01/2001

GIARDINIERI DI VILLE

CATEGORIA                                  SALARIO                     O.T.D. (Paga Oraria
                                                  CONTRATTUALE                Comp. 3° Elem.)
                                               Mensile          Orario
Comune                               1.758.000          10.402                      13.569
Qualificato                            1.929.000          11.414                      14.888
Qualificato Super                 2.050.500          12.133                      15.826
Specializzato                        2.116.000          12.521                      16.332
Super Specializzato             2.206.000          13.053                      17.026

GIARDINIERI CUSTODI

CATEGORIA                                    SALARIO
                                                  CONTRATTUALE
                                               Mensile          Orario
Comune                               1.768.000          10.461
Qualificato                            1.939.000          11.473
Qualificato Super                 2.060.500          12.192
Specializzato                        2.126.000          12.580
Super Specializzato             2.216.000          13.112

 

Premio Provinciale:
a fronte di un aumento degli O.T.l. (Operai tempo indeterminato) totale Interprovinciale dati I.N.P.S. 31/12/2000 su 31/12/99 pari o superiore al 2% ai lavoratori nell'anno successivo verrà erogata in due tranche la seguente indennità: lire 210.000 al 31/07/2001, lire 110.000 al 31/12/2001. Agli avventizi tale indennità spetterà in dodicesimi. Il premio verrà mantenuto per l'anno successivo alla conferma dell'incremento occupazionale con una tolleranza del meno 50%.

 

Art.12 - Ferie
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito pari a 26 giornate lavorative. Il periodo di ferie è frazionabile in dodicesimi in caso di servizio prestato inferiore all'anno. Il datore di lavoro nello stabilire il periodo di godimento delle ferie deve tener conto, compatibilmente alle esigenze della proprietà, degli interessi e desideri dei lavoratori. Per i lavoratori assunti a tempo determinato le competenze per le ferie sono comprese nella percentuale del 3° elemento previsto dall'art. 11. Agli effetti del pagamento delle ferie annuali il calcolo della retribuzione dovrà essere effettuato comprendendo i valori economici degli elementi di cui all'art. 11. Per i giardinieri - custodi valgono le disposizioni previste dall'art. 23 del presente C.C.I.L.

 

Art.13 - Tredicesima mensilità
Agli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spetta, al termine di ogni anno, la tredicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore nel mese di dicembre (entro S. Natale). Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata a questi effetti come un mese intero. Per gli operai a tempo determinato la tredicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al 3° elemento previsto dall'art. 11.

Art.14 - Quattordicesima mensilità
Agli operai con rapporto di lavoro indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 30 aprile di ogni anno, la quattordicesima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile ordinaria in vigore alla stessa data. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno l'operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 14ª mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero. Per gli operai a tempo determinato la quattordicesima mensilità è compresa nella percentuale relativa al 3° elemento di cui all'art.11.

 

Art.15 - Scatti di anzianità
Per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso lo stesso datore di lavoro, i lavoratori assunti a tempo indeterminato hanno diritto ad uno scatto in cifra pari a: lire 17.400 (comune); lire 20.000 (qualificato); lire 21.000 (qualificato super); lire 22.000 (specializzato); e lire 22.500 (specializzato super). I numeri degli scatti di anzianità non potranno essere superiore a 5, e maturano dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del biennio.

 

Art.16 - Malattia ed infortunio
Il datore di lavoro garantirà al lavoratore lo stesso trattamento economico previsto per gli operai florovivaisti in caso di malattia ed infortunio, tale trattamento sarà limitato a quanto a carico dell'azienda nel contratto per operai florovivaisti senza tener conto delle eventuali integrazioni a carico dell' I.N.P.S. e dell' I.N.A.I.L. Per i giardinieri custodi.

Art.17 - Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali e per i versamenti dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge per i lavoratori agricoli.

 

Art.18 - Congedo matrimoniale
I dipendenti assunti a tempo indeterminato che contraggono matrimonio hanno diritto a un congedo di 15 giorni retribuiti.

 

Art.19 - Chiamata alle armi
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o il richiamo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato non risolvono il rapporto di lavoro e questi hanno diritto alla conservazione del posto. Al termine del servizio militare per congedo, il lavoratore deve mettersi a disposizione del datore di lavoro e dovrà riprendere il lavoro entro 30 giorni da tale termine. In mancanza di tale adempimento il rapporto di lavoro è risolto alla data del rientro dalle armi.

 

Art.20 - Norme generali
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato è demandata la buona cura della proprietà e di quanto viene loro affidato o concesso in uso, in dipendenza del rapporto di lavoro. E' fatto obbligo al dipendente di denunciare immediatamente al proprietario ogni inconveniente che dovesse verificarsi nella proprietà e ciò particolarmente quando il proprietario è assente.

 

Art.21 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal datore di lavoro o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. Nessun lavoratore potrà assentarsi dal posto di lavoro senza il benestare del datore di lavoro o di ci per esso. I rapporti fra i lavoratori e i datori di lavoro ( o chi per essi) o fra i lavoratori stessi debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare il normale svolgimento del lavoro. Qualsiasi infrazione ha la disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, in conformità dell'art.7 della legge, n. 300 del 20 maggio 1970 (Statuto dei lavoratori):
1)  con la trattenuta fino al massimo di 2 ore di retribuzione di lavoro in base all'art. 7 della legge n.300 del 20 maggio 1970, nei seguenti casi;
a)  a chi senza giustificato motivo si assenti e abbandoni il posto di lavoro, ne ritardi l'inizio, sospenda o ne anticipi la cessazione;
b)  a chi per negligenza rechi danno alla proprietà, alle macchine, al bestiame e agli attrezzi;
c)  a chi si presenta al lavoro in stato di ubriachezza.
2)  con la trattenuta pari all'importo di 4 ore di retribuzione di lavoro, in base all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n.300, nei casi di recidiva e di maggiore gravità di cui al punto 1.
Gli importi delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, saranno devoluti all'Associazione Italiana per la Lotta contro i Tumori. Inoltre con il licenziamento immediato, senza preavviso, nei seguenti casi:
A) assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi;
B) risse o condanne penali per reati comuni;
C) recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal punto 2);
D) insubordinazione grave verso il datore di lavoro, suoi familiari o di un suo rappresentante;
E) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni, agli stabili e al bestiame;
F) furti in azienda;
G) in tutti gli altri casi di gravità che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Per ogni caso di licenziamento il datore di lavoro dovrà specificare per iscritto le motivazioni.

 

Art.22 - Trattamento di fine rapporto
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio a tempo indeterminato ha diritto a un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascun anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese, uguali ,o superiori a 15 giorni. Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1° giugno 1982, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 29 Maggio 1982, n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia del trattamento di fine rapporto, s'intendono qui integralmente richiamate. Per il servizio prestato anteriormente al 1° giugno 1982, si applicano le disposizioni previste in merito all'indennità di anzianità dai contratti collettivi nazionali e provinciali preesistenti. In caso di morte dell'operaio, le indennità spettanti e il trattamento di fine rapporto è dovuto agli aventi diritto indicati nell'articolo 2122 del Codice Civile. Ove l'operaio deceduto avesse beneficiato della casa di abitazione, la sua famiglia continuerà nell'uso di essa - o di altra corrispondente - come degli eventuali annessi per un periodo di tempo uguale a sei mesi.

 

TABELLA INDENNITA' ANZIANITA' FINO AL 31/05/1982

-    gg. 7 all'anno dall'11/11/1922 al 10/11/1937
-    gg. 10 all'anno dall'11/11/1937 al 10/11/1949
-    gg. 11 all'anno dall'11/11/1949 al 10/11/1963
-    gg. 12 all'anno dall'11/11/1963 al 10/11/1970
-    gg. 15 all'anno dall'11/11/1970 al 31/12/1972
-    gg. 18 all'anno dall'01/11/1973 al 31/12/1975
-    gg. 25 all'anno dall'01/11/1976 al 31/12/1978
-    gg. 26 all'anno dall'01/11/1979 al 31/05/1982

Per gli operai a tempo determinato il trattamento di fine rapporto. E’ compreso nel 3° elemento di cui all'art.11. L'anticipazione del T.F.R. potrà anche nei limiti di legge essere richiesto per ristrutturare l'abitazione.

 

Art.23 - Note particolari per il giardiniere - custode

Riposo settimanale e festività
Qualora il giardiniere - custode durante il riposo settimanale e le festività, pur astenendosi dal prestare attività lavorativa di giardinaggio garantisca personalmente o a mezzo di un membro della famiglia la custodia della proprietà, avrà diritto a un emolumento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) fisso per tutte le categorie pari a lire 20.000 per giornata (dal 1° gennaio 1989 lire 25.000).

 

Ferie
a)  Qualora il giardiniere - custode, durante il periodo di ferie, pur astenendosi dal prestare attività lavorativa di giardinaggio, garantisca personalmente o a mezzo di un membro della famiglia, la custodia della proprietà, avrà diritto a un emolumento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) fisso, per tutte le categorie, pari a lire 35.000 per giornata;
b)  Qualora il giardiniere - custode non fruisca completamente del periodo di ferie spettanti e presti invece attività lavorativa sia come giardiniere che come custode, avrà diritto a un'indennità per ogni giornata di ferie non goduta pari a un ventiseiesimo dello stipendio in denaro. Con tale indennità viene soppresso l'emolumento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) di cui sopra. Le patti concordemente convengono che i compensi E.D.R. non dovranno incidere su alcun istituto normativo ed economico del presente contratto, escluso il T.F.R. La custodia nei giorni di riposo, festività e ferie, deve essere richiesta per iscritto dal datore di lavoro, possibilmente concordata all'inizio del rapporto di lavoro o di ogni anno.

 

Art.24 - Doveri del giardiniere
In considerazione dell'impossibilità tecnica da parte del datore di lavoro di controllare l'effettivo orario di lavoro svolto, è fatto obbligo al lavoratore di fornire periodicamente al proprio datore di lavoro le comunicazioni che seguono secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

1) Riposo settimanale
Qualora il lavoratore non avesse potuto usufruire, per cause contingenti, del riposo settimanale, è suo dovere notificare il fatto ogni fine mese al proprio datore di lavoro allo scopo di ottenere il pagamento della relativa indennità.
2) Festività
Qualora il lavoratore non avesse potuto usufruire per cause contingenti delle festività cadenti nel mese, è suo dovere notificare mensilmente il fatto al proprio datore di lavoro allo scopo di ottenere il pagamento delle relative indennità.
3) Ferie
Qualora il lavoratore non avesse potuto godere delle ferie, per cause contingenti, è suo dovere, entro la fine di ogni anno, notificare il mancato godimento al proprio datore di lavoro, allo scopo di ottenere il pagamento della relativa indennità.
4) Lavoro straordinario
E' dovere del lavoratore notificare ogni fine mese al proprio datore di lavoro il numero delle ore di lavoro straordinario prestato nel mese al fine di ottenere il pagamento con la prima busta paga utile.

Qualora il lavoratore non adempia completamente agli obblighi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 è dovere del datore di lavoro richiedere le comunicazioni previste dal presente articolo. Qualora non venga data esecuzione alle normative di cui ai punti 1, 2, 3, 4 resta comunque impregiudicato il diritto del lavoratore a rivalersi delle spettanze relative alla prestazione effettuata sempre che possa dimostrare di averne giusto diritto.

 

Art.25 - Contributo assistenza contrattuale provinciale
Le parti contraenti il presente C.C.I.L. hanno stipulato apposita convenzione con lo S.C.A.U. di Como per la riscossione del contributo di assistenza contrattuale provinciale a favore delle medesime. Dall'01/07/2000 il C.A.C. provinciale giornaliero sarà di lire 200 per i datori di lavoro e di lire 400 per i lavoratori sia fissi che avventizi.

Quote sindacali
Le aziende tratterranno le quote sindacali su delega rilasciata dal lavoratore interessato e indicate dall'organizzazione sindacale calcolate percentualmente per 14 mensilità su paga base e contingenza al 31 dicembre di ogni anno. Tale percentuale sarà comunicata dalle O.O.S.S. stipulanti il presente contratto dalle direzioni aziendali. Restano in vigore le prassi vigenti per l'accredito, o il versamento delle quote alle singole organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

 

Art.26 - Osservatorio
Viene costituito ai sensi dell'Art.6 del C.C.N.L. l'Osservatorio Interprovinciale con i compiti definiti dal C.C.N.L.
-    l'Osservatorio è costituito a dodici rappresentanti, in rappresentanza delle Associazioni Sindacali e dei Datori di Lavoro in maniera paritetica. I componenti sono nominati per iscritto dalle Organizzazioni costituenti l'organismo in rappresentanza di Como e Lecco;
-    la presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori;
-    la segreteria sarà assunta a turno, da un rappresentante delle controparti in maniera alternativa rispetto alla Presidenza;
-    la sede dell'Osservatorio coinciderà con la sede sindacale del Presidente di turno.
Le attività dell'Osservatorio saranno finanziate in maniera paritetica attingendo al fondo Contributo Assistenza Contrattuale. Lo stanziamento previsto per l'anno 2000 è quantificato in lire 3.000.000 per gli anni successivi le parti definiranno le risorse da destinare all'Osservatorio.

 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO

Il sottoscritto ……………………………………… titolare della ditta ………………………………………… con la presente scrittura privata, assume alle proprie dipendenze, a partire dal …………………………………… e a tempo indeterminato il signor ……………………………………… nato a …………………………………… il …………………………… che accetta con la qualifica di …………………………………… alle condizioni normative ed economiche di cui al presente C.I.P.L. e C.C.N.L.19.7.95,
il signor …………………………………… si impegna ad eseguire le mansioni affidategli con diligenza e professionalità.
Mansioni: …………………………………………………………………………………………………………………
Variazioni di categoria ..………………………………………………………………………………………………...
Generi natura spettanti …………………………………………………………………………………………………
lì, ………………………
Il Datore di Lavoro                                                                                    Il Lavoratore
…………………………                                                                            ………………………

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Ditta ……………………………………
Data ………………………………………...
Egr. Sig. ……………………………………

Con la presente Le notifichiamola Sua assunzione come operaio a tempo determinato dal …………………………………… al ……………………………………
La Signoria Vostra viene assunta con la categoria:
di …………………………………… con l'obbligo dell'esecuzione dei lavori di seguito illustrati ……………………………………………………………………………………………………………… nei suoi confronti si applicherà il Contratto di Lavoro.
Distinti saluti
Ditta                                                                                                          Per accettazione
……………………………………                                                              ……………………………………

 

LETTERA DI CONFERMA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Ditta ……………………………………
Data ………………………………………...
Egr. Sig. ……………………………………

Con la presente Le confermiamo che il Suo rapporto di lavoro a tempo determinato è risolto:
il giorno ………………………… come già previsto da lettera di assunzione in data …………………………… e nulla - osta rilasciato in data ……………………………………
Pertanto con il …………………………………… viene a cessare ogni rapporto tra di noi intercorso.
Distinti saluti
Per accettazione
Ditta                                                                                                          il lavoratore
……………………………………

 

Fonte: http://www.cnel.it/archivio/contratti_lavoro/territoriali/download/T0545A00.doc

Sito web da visitare: http://www.cnel.it/

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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