Sicurezza valutazione dei rischi

Sicurezza valutazione dei rischi

 

 

 

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Sicurezza valutazione dei rischi

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Art. 28, comma 2, D.Lgs 81/08)

 

INDICE GENERALE INTERATTIVO

 

Dati generali dell’azienda

Relazione introduttiva

Obiettivi e scopi

Contenuti

Servizio di prevenzione e protezione

Definizioni ricorrenti

Considerazioni generali

Obblighi del datore di lavoro

Obblighi dei preposti

Obblighi dei lavoratori

Misure generali di tutela

Procedure generali d’emergenza ed addetti

Chiamata soccorsi esterni

Presidi di primo soccorso

Prevenzione incendi

Dispositivi di protezione individuale (d.p.i.)

Esposizione al rumore

Classi di rischio e relative misure di prevenzione

Misure tecniche organizzative

Movimentazione manuale dei carichi

Note per le lavoratrici in gravidanza

Stress lavoro-correlato

Uso delle attrezzature di lavoro

Requisiti di sicurezza

Controlli e registro

Sostanze e prodotti chimici

Pronto soccorso e misure di emergenza

Sorveglianza sanitaria

Dispositivi di protezione individuale obbligatori

Riconoscimento delle sostanze pericolose nei prodotti chimici

Informazione e formazione

Valutazione dei rischi

Considerazioni generali

Metodologia e criteri adottati

Azioni da intraprendere in funzione del livello di rischio

Descrizione ciclo lavorativo e mansioni

Rischi evidenziati dall’analisi

Misure di prevenzione e protezione ed istruzioni per gli addetti

Requisiti ambiente di lavoro

  • Allegati

DATI GENERALI DELL’AZIENDA

 

 

 

                   Ragione Sociale Azienda

 

                                              Attività

 

                      Rappresentante Legale

 

  Sede legale

 

                                            Comune

 

 

 

 

 

Sede Operativa

 

                                             Comune

 

                   Indirizzo Sede Operativa

 

                       Numero di dipendenti

 

Figure e Responsabili

 

                            Datore di Lavoro

 

         RSPP 

 

                               Medico Competente

 

       RLS

 

                               Addetti Antincendio

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE INTRODUTTIVA

OBIETTIVI E SCOPI

 

Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 28 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi (01) per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

CONTENUTI

 

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:

  • una relazione sulla valutazione (02)  di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (03);
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione (04)  attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure (05) ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento (06) rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.
In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:

  • Individuare i lavoratori così come definiti all’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08.
  • Individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto
  • Individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere  addetti.
  • Individuare ed analizzare le metodologie operative ed i dispositivi di sicurezza già predisposti.
  • Analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore.
  • Ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate,porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile.
  • Analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l’attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile.
  • Identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle attività lavorative presenti nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della attività).

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

 

Il Datore di Lavoro -----------------------------------------------------  ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (8).
In particolare, come previsto all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, ha nominato Responsabile del servizio di prevenzione e protezione il -----------------------,

DEFINIZIONI RICORRENTI

Nel presente documento sono stati utilizzati i seguenti termini di cui, di seguito, si riportano le definizioni (9).
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL,che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore (10) definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;

CONSIDERAZIONI GENERALI

 

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni.
La Valutazione dei Rischi è:

  • correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a:

  • nominare il medico competente (11) per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria e designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
  • affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (12), sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
  • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
  • richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.;
  • prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43 del D.Lgs. 81/08.
  • Tali misure risultano adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  • aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:

  • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
    • la natura dei rischi;
    • l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
    • la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    • i dati di cui al comma 1, lettera q), e quelli relativi alle malattie professionali;
    • i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
      • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
      • astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
      • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera q);
      • consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
      • elaborare, in caso di necessità, il documento di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
      • nell’ambito dell’ eventuale svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
      • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’ articolo 35 del D.Lgs. 81/08;

OBBLIGHI DEI PREPOSTI

 

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:

  • sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori dovranno in particolare:

  • contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  • utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  • utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  • non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  • partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  • sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

MISURE GENERALI DI TUTELA

 

Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:

  • E’ stata effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così come descritta nel presente DVR.
  • E’ stata prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • Come dettagliato nel documento di valutazione, si è provveduto all’eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, alla loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • Sono stati rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
  • E’ stata attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte;
  • E’ stata prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è,o è meno pericoloso;
  • E’ stato limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
  • E’ stato previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
  • E’ stata data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
  • E’ stato previsto il controllo sanitario dei lavoratori;
  • Si provvederà all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
  • Verrà effettuata l’ adeguata informazione e formazione per i lavoratori, per dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • Verranno impartite istruzioni adeguate a tutti i lavoratori;
  • E’ stata prevista la partecipazione e la consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza;
  • E’ stata effettuata un’ attenta programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi. A tale proposito è stato istituito uno specifico scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il miglioramento nel tempo della sicurezza dei lavoratori;
  • Sono state dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
  • E’ stata programmata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.

PROCEDURE GENERALI D’EMERGENZA ED ADDETTI

 

Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. A tal fine, infatti:

  • Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi (17) e lotta antincendio (16), di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio (14), di primo soccorso (13) e, comunque, di gestione dell’emergenza (15);
  • Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  • Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
  • Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.
In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:
Vigili del Fuoco-------------------
Pronto soccorso----------------
Ospedale------------------
Vigili Urbani--------------------
Carabinieri----------------
Polizia-------------------
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

 

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

In caso d’incendio:

  • Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
  • Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.
  • Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
  • Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.

In caso d’infortunio o malore:

  • Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
  • Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
  • Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI
Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.
Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

 

PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO

In azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili (18)  per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

 

PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi (19) e per tutelare l’incolumità dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 46 del D. Lgs. 81/08.
In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali, tra cui il Piano di Emergenza ed Evacuazione.

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (20) , di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e saranno:

  • adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Essi, inoltre :

  • terranno conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:

  • ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi
  • ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI
  • ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi provvederà ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Sarà cura del datore di lavoro:

  • Mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  • Provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • Fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori
  • Destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori
  • Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • Rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  • Stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • Assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell’udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:

  • i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
  • i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

 

ESPOSIZIONE AL RUMORE

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, viene valutato il rumore (21) durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:

  • Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
  • I valori limite di esposizione ed i valori di azione (23) di cui all’art. 189;
  • Tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori (24) particolarmente sensibili al rumore;
  • Gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente;
  • Le informazioni (26) sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
  • L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
  • Il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' Responsabile;
  • Le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
  • La disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione

Le misurazioni sono state effettuate da ---------------, mediante fonometro integratore di classe I, costruttore ------------, modello ----------, matricola -------, calibrato prima e dopo le misure con calibratore acustico modello --------- matricola ---------------- costruttore -------------- Questa taratura eseguita il ---------- dalla ------------------- .

Inserire solo la fascia della misurazione------------------------------------

CLASSI DI RISCHIO E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE

 

Fascia  n° 1

 

L EX,8h < 80 dB(A) e ppeak < 135 dB(C)
Non sono previsti provvedimenti particolari, ma ciò non esonera il datore di lavoro dall’adottare le misure generali di tutela di cui all’art. 3.

Fascia  n° 2

 

85 dB(A)/137 dB(C) < LEX,8h/ppeak < 80 dB(A)/135 dB(C)
Il  datore di lavoro deve:

  • mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
  • garantire che i lavoratori esposti vengano informati e formati in  relazione  ai  rischi provenienti dall’esposizione al rumore, con particolare riferimento:
    • alla natura di detti rischi;
    • alle misure adottate volte a  eliminare  o  ridurre  al  minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;
    • ai  valori  limite di esposizione e ai valori di azione;
    • ai  risultati  delle  valutazioni  e  misurazioni  del  rumore effettuate  insieme a una spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;
    • all’uso  corretto  dei  dispositivi  di protezione individuale dell’udito;
    • all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;
    • alle  circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all’obiettivo della stessa;
    • alle procedure  di  lavoro  sicure  per  ridurre  al  minimo l’esposizione al rumore.
  • sottoporre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori che ne fanno richiesta  o  qualora  il  medico         competente  ne  conferma l’opportunità.

Fascia  n° 3

 

87 dB(A)/140 dB(C) < LEX,8h/ppeak < 85 dB(A)/137 dB(C)
Il  datore di lavoro, oltre alle disposizioni previste dalla Fascia 2, deve:

  • fare tutto il possibile per assicurare che   vengano  indossati  i  dispositivi  di  protezione  individuale dell'udito;
  • sottoporre alla sorveglianza sanitaria i lavoratori;
  • elaborare un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1 dell’art. 49-sexies;
  • indicare con appositi segnali i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Dette aree sono delimitate e l’accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

Fascia  n° 4

 

LEX,8h/ppeak < 87 dB(A)/140 dB(C)
Il  datore di lavoro, oltre alle disposizioni previste dalla Fascia 3, deve:
1. evitare il superamento di tali valori;
2. adottare  misure  immediate  per  riportare  l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
3. individuare le cause dell’esposizione eccessiva;
4. modificare  le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative (24)  volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto :

  • Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inoltre delimitate e l'accesso alle stesse sarà limitato.
  • Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
  • Scelta di attrezzature di lavoro adeguate (25), tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;
  • Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;
  • Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;
  • Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
  • Opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;
  • Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo

 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (27), sono state valutate attentamente le condizioni di  movimentazione e i pesi limiti  raccomandati dalla legge.

NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA

 

La tutela della salute lavoratrici madri (28) attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.
A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

  • Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante.
  • In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.
  • Le lavoratrici addette alle rispettive mansioni ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure adottate

Nota
L’art. 12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione

 

STRESS LAVORO-CORRELATO

La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (29).
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.
Ed è in quest’ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.
In linea generale si provvede (30), inoltre, a:

  • Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
  • Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive;
  • Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
  • Sviluppare uno stile di leadership;
  • Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
  • Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
  • Fare in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori dipendenti;
  • Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
  • Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
  • Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing

 

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro (31) qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.

REQUISITI DI SICUREZZA

 

Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi (32) alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell’ allegato V del D.Lgs. 81/08.
Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.
Sono messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro prenderà in considerazione:

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
  • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative (33) e verranno rispettate tutte quelle riportate nell’allegato VI del D.Lgs. 81/08.
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso.
Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:

  • siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
  • siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione
  • siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione

CONTROLLI E REGISTRO

 

Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto.
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:

  • a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
  • a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.
I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

SOSTANZE E PRODOTTI CHIMICI

 

Risultano interessate tutte le attività lavorative (34) nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso.

Prima dell’attività

  • tutte le lavorazioni sono state precedute da una valutazione (35) tesa ad evitare l’impiego di sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno;
  • prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (36);
  • la quantità dell’agente chimico da impiegare è stata ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
  • tutti i lavoratori addetti o comunque presenti sono adeguatamente informati e formati (37) sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

 

Durante l’attività

  • è fatto assoluto divieto (38) di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
  • è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

 

Dopo l’attività

  • tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
  • deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati).

 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso (39).

SORVEGLIANZA SANITARIA

 

Nell’azienda si è provveduto alla nomina del medico competente (41) il quale, dopo aver ispezionato gli ambienti di lavoro, sulla scorta dei rischi valutati e dopo aver sentito i lavoratori sulle mansioni svolte, sottoporrà a visita medica (40) i lavoratori interessati, accertandone le relative idoneità, e programmando una visita successiva.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI

 

In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):
guanti-------------------
calzature------------------------
occhiali protettivi-----------------------
indumenti protettivi adeguati----------------------------
maschere per la protezione delle vie respiratorie----------------------------------

 

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NEI PRODOTTI CHIMICI

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (42)”, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura. Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:

  • dal simbolo
  • dal richiamo a rischi specifici
  • dai consigli di prudenza.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

 

Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata (43) in rapporto alla sicurezza relativamente:

  • alle condizioni di impiego delle attrezzature;
  • alle situazioni anormali prevedibili.

I lavoratori sono informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08.
Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso vengono impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati. Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all’ art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, viene impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

CONSIDERAZIONI GENERALI

 

La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni.
La valutazione dei rischi è:

  • correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
  • finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

  •  

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

La metodologia adottata nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (44), ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (45), tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

 

1

Molto Basso

Lieve

Modesta

Grave

Gravissima

2

Basso

3

Medio

Magnitudo

4

Alto

1

2

3

4

Improbabile

Frequenza

1

1

1

2

2

Possibile

2

1

2

3

3

Probabile

3

2

3

4

4

Molto Probabile

4

2

3

4

4

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti. In particolare è stata valutata la probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la entità del rischio, con gradualità:

MOLTO BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

  • osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
  • identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni);
  • osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se queste comportano altri rischi);
  • esame dell’ambiente per rilevare i fattori esterni che possono avere effetti negativi sul posto di lavoro (microclima, aerazione);
  • esame dell’organizzazione del lavoro;
  • rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e studio del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con altri fattori nell’organizzazione e nell’ambiente di lavoro.

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:
1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
I principi gerarchici della prevenzione dei rischi in azienda sono:

  • eliminazione dei rischi;
  • sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno;
  • combattere i rischi alla fonte;
  • applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
  • adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell’informazione;
  • cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

 

Livello di Rischio

Azione da intraprendere

Scala di tempo

MOLTO BASSO

Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate

1 anno

BASSO

Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate

1 anno

MEDIO

Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili

6 mesi

ALTO

Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili

Immediatamente

Descrizione ciclo lavorativo e mansioni

 

Qui di seguito vengono riportati il numero dei dipendenti con le relative mansioni e l’individuazione delle aree di lavoro, con relativi rischi, misure di prevenzione, raccomandazioni ed eventuali DPI da utilizzare.

Nell’azienda, che vede occupati ----- dipendenti, sono stati individuati i seguenti ambiti di rischio:

A) Movimentazione delle merci nell’area smistamento;
B) Movimentazioni delle merci nelle corsie;
C) Lavorazione e vendita carni;
D) Lavorazione, confezionamento e vendita prodotti di salumeria, gastronomia e panetteria;
E) Confezionamento e vendita prodotti ortofrutticoli;
F) Operazioni di cassa;
G) Amministrazione;
H) Gestione del personale ed organizzazione del lavoro;
I ) Pulizie generali.

Pertanto, sono state identificate le seguenti aree di lavoro:
- Area vendita con annessa zona cassa;---------------------------------
- Laboratorio di macelleria con annessa vendita;------------------------------------
- Reparto salumeria e gastronomia;----------------------------------------
- Reparto Panetteria;--------------------------------
- Reparto ortofrutticolo;----------------------------------
- Zona smistamento e scorte e magazzino;-----------------------------------
- Uffici;------------------------------
- Servizi.----------------------------------------------------------------

Attività distinta per aree

- reparto -

Area di -----------------------

 

 

Descrizione della mansione:

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Macchine e Attrezzature UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature:

  •  
  •  
  •  

 

ATTREZZI DI LAVORO:

Sostanze Impiegate

 

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose:
--------------------------------------------
Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

 

Descrizione del Pericolo

Probabilità

Magnitudo

Rischio

 

Esempio: Scivolamenti-----------------

Possibile

Modesta

BASSO

2

Postura----------------------------------------

Possibile

Modesta

BASSO

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumore

Come da valutazione specifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

 

ESEMPI   Da modificare volta per volta

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione (46) nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione (47):

Generale

  • Effettuare la manutenzione periodica delle macchine e verificare i dispositivi di sicurezza
  • Attenersi al manuale d'uso e alla manutenzione in sicurezza di ogni macchina
  • Prevedere una specifica procedura standardizzata per la manutenzione, la taratura e la pulizia di ogni macchina
  • Effettuare la corretta informazione e formazione degli addetti
  • Effettuare la informazione, la formazione e la sorveglianza sanitaria degli addetti

Urti, colpi, impatti e compressioni

  • Prevedere un dispositivo di arresto automatico del carrello stenditore in caso di urto, ossia una barra sensibile ad entrambi i lati della piattaforma mobile
  • Prevedere un dispositivo scansamano sulle ruote del carrello mobile
  • Prevedere doppi comandi a consenso e distanziati tra loro per le trance

Punture, tagli ed abrasioni

  • Prevedere un dispositivo di protezione coprilama regolabile in modo che venga lasciata scoperta solo quella parte di lama che di volta in volta è necessaria per il taglio. Il coprilama può essere protetto con uno schermo in plexigas
  • Gli addetti al taglio devono indossare guanti antitaglio in maglia di acciaio
  • Sostituire il più possibile le operazioni di taglio manuale con operazioni di taglio automatico
  • Automatizzare il sistema di caricamento delle bobine di tessuto sui banchi di stesura e taglio

Rumore

  • Attuare tutte le possibili misure di riduzione del rumore
  • Effettuare la valutazione dell’esposizione settimanale al rumore ed individuare la classe di esposizione per determinare le necessarie misure di prevenzione e protezione.

Inalazione di polveri e fibre

  • Fare in modo che l'operatore non sia investito dal flusso di aria polverosa generato dal sistema di aspirazione/ventilazione
  • Prevedere la frequente pulizia dell'ambiente di lavoro, utilizzando aspirapolveri dotati di filtro per evitare la nuova immissione di polveri fini nell'ambiente di lavoro
  • Per ridurre il rischio derivante dalla diffusione di polveri ed inquinanti aerodispersi nell'ambiente di lavoro,
  • prevedere sistemi di aspirazione localizzata, in grado di captare polveri ed inquinanti, in particolare sui banchi di stesura e taglio
  • Le taglierine devono essere dotate di un piccolo aspiratore a cartuccia, da svuotare frequentemente per maggiore efficienza

Cesoiamento, stritolamento (Lesioni traumatiche per presa, trascinamento e schiacciamento in prossimità di organi meccanici in movimento)

  • Per evitare i rischi legati agli organi meccanici in movimento, rispettare quanto previsto dalla direttiva macchine e dalle altre norme vigenti

Vibrazioni

  • Per ridurre i danni delle vibrazioni, utilizzare taglierine del tipo a bassa vibrazione e minore impatto vibratorio ed effettuare una corretta ed accurata manutenzione
  • Per ridurre la possibilità di trasmissione di vibrazioni dalla trancia alla struttura dello stabilimento produttivo, installare sotto la trancia un basamento dimensionato in modo tale da evitare ponti acustici con la restante struttura del fabbricato

Postura (Disturbi acuti e cronici per posizione di lavoro scorretta e prolungata - Disturbi legati a movimenti ripetitivi degli arti superiori - Lavoro faticoso prevalentemente in piedi)

  • Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni : pause, turni,ecc
  • Prevedere turnazioni con altre mansioni che consentano un cambio della posizione eretta/seduta
  • Prevedere la informazione e la formazione degli addetti relativamente all'assunzione di atteggiamenti e posizioni atte a proteggere la schiena e le altre articolazioni

Evitare l'uso delle forbici per tempi prolungati e alternarlo con altri lavori che non comportino movimenti rapidi e ripetitivi della mano
L'uso delle forbici non deve richiedere l'uso di forza, per ridurre lo sforzo è necessaria una buona affilatura delle lame
Scegliere modelli di forbici ben conformati che consentano l'alloggiamento delle dita senza provocare dannose compressioni della struttura della mano
Progettare adeguatamente il posto di lavoro
Prevedere pause, turnazione con altre mansioni che consentano un cambio della posizione eretta/seduta

NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
Per le lavoratrici in gravidanza, assicurare che il ritmo lavorativo non sia eccessivo, che abbia la possibilità di sedersi, e che non abbia una posizione particolarmente affaticante

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :

Calzature antiscivolo----------------------------------------
Occhiali di protezione--------------------------------------
Inserti auricolari--------------------------------------

Attività distinta per aree

- reparto -

Area di -----------------------

 

 

Descrizione della mansione:                    VIDEOTERMINALI

--------------------------------------------------------------------------------------------

Trattasi di attività lavorativa comportante l’uso di attrezzature munite di videoterminali (48) (VDT), ai sensi dell’ art. 172 del D.Lgs. 81/08.
Come precisato dall’ art. 173 del D.Lgs. 81/08, si intende per:

VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;

POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

LAVORATORE: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all' art. 175 dello stesso D.Lgs. 81/08.

Attrezzature UTILIZZATE

 

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature:

  • Personal computer
  • Attrezzature varie d’ufficio

Sostanze UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose

  • Toner

Nota: I toner vengono cambiati da  una ditta esterna.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

 

Ai sensi dell’ art. 174 del D.Lgs. 81/08, sono stati analizzati (49) attentamente i posti di lavoro degli addetti all’utilizzo dei VDT e, verificando attentamente l’attività lavorativa degli stessi, sono stati riscontrati e valutati, con il metodo indicato nella relazione introduttiva, i rischi riportati nella seguente tabella:

Descrizione del Pericolo

Probabilità

Magnitudo

Rischio

 

Affaticamento visivo

Probabile

Modesta

MEDIO

3

Postura non corretta con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici

Probabile

Modesta

MEDIO

3

Elettrocuzione

Possibile

Grave

MEDIO

3

Stress psicofisico

Possibile

Modesta

BASSO

2

Inalazione di polveri e fibre

Possibile

Modesta

BASSO

2

Esposizione a radiazioni non ionizzanti

Probabile

Lieve

BASSO

2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

 

Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni preventive. In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti di lavoro e videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici di alcune variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali.

A tale proposito, l’allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito.
È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria (50) con programmazione di un'accurata visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate dallo specialista in oftalmologia. I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come meglio dettagliato nella sezione specifica. Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.

REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO

 

SPAZIO
Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato (51) e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione (58) e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti (54).

ILLUMINAZIONE
Risultano rispettati i requisiti di illuminazione (52) riportati al punto 2, lettera b), dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, in quanto:

  • L'illuminazione generale e specifica (esempio neon-------------------) garantisce un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.
  • Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco.
  • Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
  • Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra. La postazione di lavoro (53) deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del posto di lavoro lontano dalle finestre.

DISTANZA VISIVA
Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm.

RUMORE
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti ai posti di lavoro è stato preso in considerazione al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto delle attrezzature stesse, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

PARAMETRI MICROCLIMATICI
Le condizioni microclimatiche (55) non saranno causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in dotazione al posto di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).

RADIAZIONI
Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile.

IRRAGGIAMENTO TERMICO
Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i locali (56). L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere presente che anche l’unità centrale produce calore. Poiché il calore prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva sostituzione dei monitor tradizionali con schermi piatti. I lavoratori addetti dovranno provvedere ad areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare ristoro.

UMIDITA’
Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per tale circostanza. Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente (57) per garantire il confort generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.

INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO
All'atto dell' elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, si terrà conto dei seguenti fattori (60), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):

  • il software è adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
  • il software è strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;
  • i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
  • i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo.

ATTREZZATURA DI LAVORO
L'utilizzazione in sè del VDT non è fonte di rischio per i lavoratori addetti che dispongono, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative (59), così come di arredi stabili, facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche.
Agli operatori addetti viene garantito di:

  • Poter lavorare anche in piedi;
  • Poter utilizzare occhiali adeguati, se necessario;
  • Poter fare delle pause e rilassarsi.

Gli operatori devono segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel seguito.

SCHERMO
Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche (59)  minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):

  • La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi
  • L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità
  • La brillanza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
  • Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
  • È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
  • Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
  • Lo schermo è posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta
  • Il lavoratore addetto può, in caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le impostazioni del sistema operativo.

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO
Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche (61) minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):

  • La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
  • Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.
  • La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi.
  • La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei tasti presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro.
  • Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.
  • Il lavoratore addetto potrà:
  • In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere l’acquisto di tastiere speciali e/o mouse ergonomici.

PIANO DI LAVORO
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche (62) minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):

  • Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
  • L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.
  • Lo spazio a disposizione permette l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
  • La profondità del piano di lavoro è tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.
  • Il supporto per i documenti è essere stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

SEDILE DI LAVORO
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche (63) minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):

  • Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l’assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
  • Lo schienale è adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di regolazione dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata.
  • Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.
  • Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
  • Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi involontariamente durante il suo uso.

STRESS PSICOFISICO
I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva, molto spesso, da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.
Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante.
Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.
Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo:

  • di seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l'uso dei programmi e delle procedure informatiche;
  • di utilizzare parte del tempo per acquisire le necessarie competenze ed abilità;
  • di rispettare la corretta distribuzione delle pause;
  • di utilizzare software per il quale si e' avuta l'informazione necessaria, ovvero facile da usare.

In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al RLS per la soluzione del problema.
Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, e' un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.

AFFATICAMENTO VISIVO
Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata, frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie.
Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l’ attrezzatura di lavoro, per ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno osservate le seguenti misure di prevenzione:

  • Non avvicinarsi mai troppo al video per migliorare la visibilità dei caratteri (tenere presenti le corrette distanze già indicate); aumentare piuttosto il corpo dei caratteri od ingrandire la pagina sullo schermo.
  • Soprattutto nel caso si adoperino lenti multifocali (progressive), è utile mantenere i testi cartacei alla medesima altezza rispetto al monitor, utilizzando un leggìo portadocumenti posizionato il più vicino possibile al video e sempre di fronte all’operatore.
  • Per i portatori di occhiali: gli oggetti riflettenti dell’ambiente, ma soprattutto il monitor, originano riflessi sia sulla superficie esterna sia su quella interna degli occhiali. Questi riflessi si sovrappongono sulla retina alle immagini visive e creano degli aloni fastidiosi. È buona norma utilizzare lenti trattate con filtri antiriflesso.
  • Anche talune lenti colorate possono essere utili per ridurre la luce dello sfondo e migliorare il contrasto.
  • Effettuare le previste pause: Il D.Lgs. 81/08, all’art. 175, comma 3, prevede 15 minuti di pausa ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT, durante la quale è consigliabile sgranchirsi le braccia e la schiena, senza impegnare gli occhi. Gli effetti più benefici si hanno quando, durante le pause, si rivolge lo sguardo su oggetti lontani, meglio se fuori dalla finestra.

POSTURA NON CORRETTA
Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno:

  • Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni.
  • Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.;
  • Disporre la tastiera davanti allo schermo ed il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
  • Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
  • Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA
L’unico problema per le lavoratrici gestanti è legato all’assunzione di variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia per il nascituro. Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

  • Alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 minuti di lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorsolombari.
  • Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice.
  • Se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o dell’ orario di lavoro.

ALLEGATI

 

Lay out luoghi di lavoro; -----------------------------------
Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore ;------------------------------
Piano di emergenza ed evacuazione ;--------------------------------------
Piano di sicurezza;---------------------------------------------------
Rischio chimico;------------------------------------------------
Rischio vibrazioni----------------------------------------------------

 

SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

  •  

Il presente documento, composto di n°------- pagine, è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal  Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

  •  
  •  
  •  Il datore di lavoro  ........................................................................... ( firma )
  •  Il responsabile del servizio di prevenzione........................………….......... ( firma )
  • Il medico competente      ....................................................................... ( firma )
  • Il rappresentante dei lavoratori…........................................................... ( firma )

Sede, lì  ------------------------- (07)

Fonte: http://www.ordinearchitetti.vi.it/media/COMUNICAZIONI_P_A/MODELLO_Standardizzato_DVR[1].doc

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