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Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
INDICE GENERALE INTERATTIVO
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Il presente documento, redatto ai sensi degli artt. 28 e segg. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi (01) per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08, il presente documento, redatto a conclusione della valutazione, contiene:
Il contenuto del documento (06) rispetta le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 81/08.
In armonia con quanto definito dalle linee guida di provenienza comunitaria, con la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 102 del 07.08.95, con le linee guida emesse dall’ISPESL, con le linee guida emesse dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome si è proceduto a:
Il presente documento non è quindi stato predisposto solamente per ottemperare alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 ma anche per essere lo strumento principale per procedere alla individuazione delle procedure aziendali atte a mantenere nel tempo un grado di sicurezza accettabile.
Si procederà alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell’organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l’implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, la faccia ritenere necessaria.
Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle attività lavorative presenti nell’Unità Produttiva (intese come attività che non presuppongano una autonomia gestionale ma che sono finalizzate a fornire un servizio completo e ben individuabile nell’ambito della attività).
Il Datore di Lavoro ----------------------------------------------------- ha ottemperato a quanto disposto dall’ art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (8).
In particolare, come previsto all’art. 32 del D.Lgs. 81/08, ha nominato Responsabile del servizio di prevenzione e protezione il -----------------------,
Nel presente documento sono stati utilizzati i seguenti termini di cui, di seguito, si riportano le definizioni (9).
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del danno.
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello stesso D.Lgs., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;
Agente: L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL,che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore (10) definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione
specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle
regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate;
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni.
La Valutazione dei Rischi è:
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
Il datore di lavoro, oltre alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente adozione dei documenti previsti dall’ articolo 28 del D.Lgs. 81/08 e alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha provveduto a:
Il datore di lavoro, inoltre, provvederà a:
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, dovranno:
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori dovranno in particolare:
Nel caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Sono state osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come definite all’ art. 15 del D.Lgs. 81/08, e precisamente:
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non comporteranno mai oneri finanziari per i lavoratori.
Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. A tal fine, infatti:
Ai fini delle designazioni si è tenuto conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all’articolo 46 del D.Lgs. 81/08 (decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998 e decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.
In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:
Vigili del Fuoco-------------------
Pronto soccorso----------------
Ospedale------------------
Vigili Urbani--------------------
Carabinieri----------------
Polizia-------------------
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.
In caso d’incendio:
In caso d’infortunio o malore:
REGOLE COMPORTAMENTALI
Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare il paziente.
Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
In azienda, così come previsto dal punto 5 dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08, sono presenti i presidi sanitari indispensabili (18) per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Detti presidi sono contenuti in una Cassetta di Pronto Soccorso.
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
1. Guanti sterili monouso (5 paia)
2. Visiera paraschizzi
3. Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
4. Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3)
5. Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
6. Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
7. Teli sterili monouso (2)
8. Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
9. Confezione di rete elastica di misura media (1)
10. Confezione di cotone idrofilo (1)
11. Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
12. Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
13. Un paio di forbici
14. Lacci emostatici (3)
15. Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
16. Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
17. Termometro
18. Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
Nei luoghi di lavoro aziendali sono state adottate idonee misure per prevenire gli incendi (19) e per tutelare l’incolumità dei lavoratori, ai sensi dell’ art. 46 del D. Lgs. 81/08.
In particolare, sono stati applicati i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998.
Per la valutazione dettagliata del Rischio di Incendio, effettuata secondo lo stesso decreto 10 marzo 1998 e successive modifiche o integrazioni, si rinvia alla allegata relazione specifica ed ai relativi allegati documentali, tra cui il Piano di Emergenza ed Evacuazione.
Come indicato all’ art. 74 del D.Lgs. 81/08, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (20) , di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Come indicato nelle diverse attività lavorative oggetto del presente documento di valutazione dei rischi, e come previsto dall’ art. 75 del D.Lgs. 81/08, è stato previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni e saranno:
Essi, inoltre :
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, come indicati nelle schede di sicurezza riportate nel seguito, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro:
Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, come indicato nell’ art. 77, comma 2 del D.Lgs. 81/08, le condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Sarà cura del datore di lavoro:
Particolare addestramento verrà effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione dell’udito e dei seguenti DPI rientranti in terza categoria:
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, viene valutato il rumore (21) durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare:
Le misurazioni sono state effettuate da ---------------, mediante fonometro integratore di classe I, costruttore ------------, modello ----------, matricola -------, calibrato prima e dopo le misure con calibratore acustico modello --------- matricola ---------------- costruttore -------------- Questa taratura eseguita il ---------- dalla ------------------- .
Inserire solo la fascia della misurazione------------------------------------
Fascia n° 1 |
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L EX,8h < 80 dB(A) e ppeak < 135 dB(C) |
Fascia n° 2 |
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85 dB(A)/137 dB(C) < LEX,8h/ppeak < 80 dB(A)/135 dB(C)
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Fascia n° 3 |
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87 dB(A)/140 dB(C) < LEX,8h/ppeak < 85 dB(A)/137 dB(C)
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Fascia n° 4 |
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LEX,8h/ppeak < 87 dB(A)/140 dB(C) |
Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative (24) volte a ridurre l'esposizione al rumore, come previsto :
Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sarà ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo
Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (27), sono state valutate attentamente le condizioni di movimentazione e i pesi limiti raccomandati dalla legge.
La tutela della salute lavoratrici madri (28) attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, per le lavoratrici addette alle lavorazioni.
A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:
Nota
L’art. 12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 (29).
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.
Ed è in quest’ottica che verranno effettuati adeguati controlli periodici sui lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli è possibile acquisire quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.
In linea generale si provvede (30), inoltre, a:
Come indicato all’ art. 69 del D.Lgs. 81/08, si intende per attrezzatura di lavoro (31) qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per uso di un’attrezzatura di lavoro qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore esposto.
Come indicato all’ art. 70 del D.Lgs. 81/08, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi (32) alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto verrà controllata la conformità ai requisiti generali di sicurezza riportati nell’ allegato V del D.Lgs. 81/08.
Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, potranno essere considerate conformi, come indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D.Lgs. 81/08.
Sono messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, comma 2, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro prenderà in considerazione:
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, verranno adottate adeguate misure tecniche ed organizzative (33) e verranno rispettate tutte quelle riportate nell’allegato VI del D.Lgs. 81/08.
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate correttamente e si controllerà, tramite un preposto a ciò incaricato, che le stesse vengano utilizzate conformemente alle istruzioni d’uso.
Si assicurerà, inoltre, che le attrezzature di lavoro:
Verrà, curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per le quali lo stesso è previsto.
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione si provvederà a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvederà a che esse siano sottoposte a:
I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e saranno effettuati da persona competente.
I risultati dei controlli saranno riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, verranno conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Risultano interessate tutte le attività lavorative (34) nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso.
Prima dell’attività
Durante l’attività
Dopo l’attività
Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso (39).
Nell’azienda si è provveduto alla nomina del medico competente (41) il quale, dopo aver ispezionato gli ambienti di lavoro, sulla scorta dei rischi valutati e dopo aver sentito i lavoratori sulle mansioni svolte, sottoporrà a visita medica (40) i lavoratori interessati, accertandone le relative idoneità, e programmando una visita successiva.
In funzione delle sostanze utilizzate, occorrerà indossare uno o più dei seguenti DPI marcati “CE” (o quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):
guanti-------------------
calzature------------------------
occhiali protettivi-----------------------
indumenti protettivi adeguati----------------------------
maschere per la protezione delle vie respiratorie----------------------------------
Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi (42)”, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni estremamente utili. Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura. Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:
Come indicato nell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongono di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevono una formazione adeguata (43) in rapporto alla sicurezza relativamente:
I lavoratori sono informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 del D.Lgs. 81/08.
Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso vengono impartite in modo comprensibile ai lavoratori interessati. Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e responsabilità particolari di cui all’ art. 71, comma 7, del D.Lgs. 81/08, viene impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’ attenta analisi delle situazione specifiche nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie mansioni.
La valutazione dei rischi è:
Pertanto la valutazione dei rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
La metodologia adottata nella valutazione dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (44), ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (45), tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
1 |
Molto Basso |
Lieve |
Modesta |
Grave |
Gravissima |
||
2 |
Basso |
||||||
3 |
Medio |
Magnitudo |
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4 |
Alto |
1 |
2 |
3 |
4 |
||
Improbabile |
Frequenza |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
|
Possibile |
2 |
1 |
2 |
3 |
3 |
||
Probabile |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
||
Molto Probabile |
4 |
2 |
3 |
4 |
4 |
La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti. In particolare è stata valutata la probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo (con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la entità del rischio, con gradualità:
MOLTO BASSO |
BASSO |
MEDIO |
ALTO |
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:
1. Norme legali nazionali ed internazionali;
2. Norme tecniche e buone prassi;
3. Linee Guida predisposte dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
I principi gerarchici della prevenzione dei rischi in azienda sono:
Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando gruppi di lavoratori per mansioni.
Livello di Rischio |
Azione da intraprendere |
Scala di tempo |
MOLTO BASSO |
Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate |
1 anno |
BASSO |
Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate |
1 anno |
MEDIO |
Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili |
6 mesi |
ALTO |
Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili |
Immediatamente |
Qui di seguito vengono riportati il numero dei dipendenti con le relative mansioni e l’individuazione delle aree di lavoro, con relativi rischi, misure di prevenzione, raccomandazioni ed eventuali DPI da utilizzare.
Nell’azienda, che vede occupati ----- dipendenti, sono stati individuati i seguenti ambiti di rischio:
A) Movimentazione delle merci nell’area smistamento;
B) Movimentazioni delle merci nelle corsie;
C) Lavorazione e vendita carni;
D) Lavorazione, confezionamento e vendita prodotti di salumeria, gastronomia e panetteria;
E) Confezionamento e vendita prodotti ortofrutticoli;
F) Operazioni di cassa;
G) Amministrazione;
H) Gestione del personale ed organizzazione del lavoro;
I ) Pulizie generali.
Pertanto, sono state identificate le seguenti aree di lavoro:
- Area vendita con annessa zona cassa;---------------------------------
- Laboratorio di macelleria con annessa vendita;------------------------------------
- Reparto salumeria e gastronomia;----------------------------------------
- Reparto Panetteria;--------------------------------
- Reparto ortofrutticolo;----------------------------------
- Zona smistamento e scorte e magazzino;-----------------------------------
- Uffici;------------------------------
- Servizi.----------------------------------------------------------------
Descrizione della mansione:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature:
ATTREZZI DI LAVORO:
Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose:
--------------------------------------------
Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |
Descrizione del Pericolo |
Probabilità |
Magnitudo |
Rischio |
|
Esempio: Scivolamenti----------------- |
Possibile |
Modesta |
BASSO |
2 |
Postura---------------------------------------- |
Possibile |
Modesta |
BASSO |
2 |
|
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|
|
Rumore |
Come da valutazione specifica |
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ESEMPI Da modificare volta per volta
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione (46) nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione (47):
Generale
Urti, colpi, impatti e compressioni
Punture, tagli ed abrasioni
Rumore
Inalazione di polveri e fibre
Cesoiamento, stritolamento (Lesioni traumatiche per presa, trascinamento e schiacciamento in prossimità di organi meccanici in movimento)
Vibrazioni
Postura (Disturbi acuti e cronici per posizione di lavoro scorretta e prolungata - Disturbi legati a movimenti ripetitivi degli arti superiori - Lavoro faticoso prevalentemente in piedi)
Evitare l'uso delle forbici per tempi prolungati e alternarlo con altri lavori che non comportino movimenti rapidi e ripetitivi della mano
L'uso delle forbici non deve richiedere l'uso di forza, per ridurre lo sforzo è necessaria una buona affilatura delle lame
Scegliere modelli di forbici ben conformati che consentano l'alloggiamento delle dita senza provocare dannose compressioni della struttura della mano
Progettare adeguatamente il posto di lavoro
Prevedere pause, turnazione con altre mansioni che consentano un cambio della posizione eretta/seduta
NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA
Per le lavoratrici in gravidanza, assicurare che il ritmo lavorativo non sia eccessivo, che abbia la possibilità di sedersi, e che non abbia una posizione particolarmente affaticante
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.)
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” :
Calzature antiscivolo----------------------------------------
Occhiali di protezione--------------------------------------
Inserti auricolari--------------------------------------
Descrizione della mansione: VIDEOTERMINALI
--------------------------------------------------------------------------------------------
Trattasi di attività lavorativa comportante l’uso di attrezzature munite di videoterminali (48) (VDT), ai sensi dell’ art. 172 del D.Lgs. 81/08.
Come precisato dall’ art. 173 del D.Lgs. 81/08, si intende per:
VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
LAVORATORE: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all' art. 175 dello stesso D.Lgs. 81/08.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature:
Nello svolgimento dell’ attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose
Nota: I toner vengono cambiati da una ditta esterna.
Ai sensi dell’ art. 174 del D.Lgs. 81/08, sono stati analizzati (49) attentamente i posti di lavoro degli addetti all’utilizzo dei VDT e, verificando attentamente l’attività lavorativa degli stessi, sono stati riscontrati e valutati, con il metodo indicato nella relazione introduttiva, i rischi riportati nella seguente tabella:
Descrizione del Pericolo |
Probabilità |
Magnitudo |
Rischio |
|
Affaticamento visivo |
Probabile |
Modesta |
MEDIO |
3 |
Postura non corretta con conseguenti disturbi muscolo-scheletrici |
Probabile |
Modesta |
MEDIO |
3 |
Elettrocuzione |
Possibile |
Grave |
MEDIO |
3 |
Stress psicofisico |
Possibile |
Modesta |
BASSO |
2 |
Inalazione di polveri e fibre |
Possibile |
Modesta |
BASSO |
2 |
Esposizione a radiazioni non ionizzanti |
Probabile |
Lieve |
BASSO |
2 |
Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni preventive. In questo senso si è indirizzato anche il D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti di lavoro e videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati controlli periodici di alcune variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali.
A tale proposito, l’allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di lavoro, che sono stati rispettati, come precisato nel seguito.
È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria (50) con programmazione di un'accurata visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate dallo specialista in oftalmologia. I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come meglio dettagliato nella sezione specifica. Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come precisato nel seguito, nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.
SPAZIO
Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato (51) e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione (58) e movimenti operativi. Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti (54).
ILLUMINAZIONE
Risultano rispettati i requisiti di illuminazione (52) riportati al punto 2, lettera b), dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, in quanto:
CORRETTA ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
Lo sguardo principale dell’operatore deve essere parallelo alla finestra. La postazione di lavoro (53) deve trovarsi possibilmente in una zona lontana dalle finestre oppure sul lato del posto di lavoro lontano dalle finestre.
DISTANZA VISIVA
Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm.
RUMORE
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti ai posti di lavoro è stato preso in considerazione al momento della sistemazione delle postazioni di lavoro e dell’acquisto delle attrezzature stesse, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale (punto 2, lettera d), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
PARAMETRI MICROCLIMATICI
Le condizioni microclimatiche (55) non saranno causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in dotazione al posto di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
RADIAZIONI
Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo di ridurre le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile.
IRRAGGIAMENTO TERMICO
Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i locali (56). L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere presente che anche l’unità centrale produce calore. Poiché il calore prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si prevede la progressiva sostituzione dei monitor tradizionali con schermi piatti. I lavoratori addetti dovranno provvedere ad areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per pochi minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare ristoro.
UMIDITA’
Il calore generato dai VDT può rendere l'aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per tale circostanza. Si farà in modo, quindi, di ottenere e mantenere un' umidità soddisfacente (57) per garantire il confort generale dei lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.
INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO
All'atto dell' elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, si terrà conto dei seguenti fattori (60), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
ATTREZZATURA DI LAVORO
L'utilizzazione in sè del VDT non è fonte di rischio per i lavoratori addetti che dispongono, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative (59), così come di arredi stabili, facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche fisiche.
Agli operatori addetti viene garantito di:
Gli operatori devono segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto specificato nel seguito.
SCHERMO
Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche (59) minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO
Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le seguenti caratteristiche (61) minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
PIANO DI LAVORO
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro possiede le seguenti caratteristiche (62) minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
SEDILE DI LAVORO
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro possiede le seguenti caratteristiche (63) minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
STRESS PSICOFISICO
I lavoratori addetti all’utilizzo di videoterminali a volte accusano disturbi da stress. Ciò deriva, molto spesso, da un incremento del ritmo di lavoro o da pressioni esterne per soddisfare determinate scadenze di lavoro, e non dall’utilizzo in se delle attrezzature munite di videoterminali.
Per alcuni lavoratori addetti al VDT si riscontra, al contrario, una riduzione dello stress, in quanto il videoterminale rende il loro lavoro più facile o più interessante.
Nel lavoro al videoterminale e' possibile riscontrare una certa difficoltà degli operatori a seguire adeguatamente il continuo aggiornamento dei software. L'attività al videoterminale richiede pertanto che essa sia preceduta da un adeguato periodo di formazione all'uso dei programmi e procedure informatiche.
Si raccomanda ai lavoratori, al riguardo:
In caso di anomalie del software e delle attrezzature l'operatore potrà riferire al RLS per la soluzione del problema.
Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del lavoro al videoterminale, e' un elemento utile per l'attenuazione di uno dei possibili fattori di affaticamento mentale.
AFFATICAMENTO VISIVO
Si tratta di un sovraccarico dell’apparato visivo. I sintomi sono bruciore, lacrimazione, secchezza oculare, senso di corpo estraneo, fastidio alla luce, dolore oculare e mal di testa, visione annebbiata o sdoppiata, frequente chiusura delle palpebre e stanchezza alla lettura. Sono disturbi che si manifestano in chi è sottoposto a stress visivo e possono causare vere e proprie malattie.
Oltre al corretto posizionamento della postazione ed ai requisiti già descritti per l’ attrezzatura di lavoro, per ridurre al minimo l’affaticamento visivo degli addetti all’utilizzo del VDT, verranno osservate le seguenti misure di prevenzione:
POSTURA NON CORRETTA
Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori dovranno:
LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA
L’unico problema per le lavoratrici gestanti è legato all’assunzione di variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia per il nascituro. Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:
Lay out luoghi di lavoro; -----------------------------------
Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore ;------------------------------
Piano di emergenza ed evacuazione ;--------------------------------------
Piano di sicurezza;---------------------------------------------------
Rischio chimico;------------------------------------------------
Rischio vibrazioni----------------------------------------------------
Il presente documento, composto di n°------- pagine, è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Sede, lì ------------------------- (07)
Fonte: http://www.ordinearchitetti.vi.it/media/COMUNICAZIONI_P_A/MODELLO_Standardizzato_DVR[1].doc
Sito web da visitare: http://www.ordinearchitetti.vi.it
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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